80.2022.42
Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, multa per violazione degli obblighi procedurali, certificato medico generico allestito al momento del reclamo
27 aprile 2022Italiano11 min
irricevibile il reclamo contro la diffida e, dall’altro, respinto il reclamo contro
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.42
80.2022.44
Lugano
27 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 febbraio 2022 contro le decisioni del 12 gennaio 2022 in materia di diffida
ad adempiere gli obblighi di procedura e di multa per violazione degli
obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. Nonostante il
richiamo (in data 17 maggio 2021) e la proroga (al 30 settembre 2021), RI 1,
non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020.
L’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (nel seguito: UT) gli ha
pertanto notificato una diffida in data 11 ottobre 2021 e poi, con decisione
del 16 novembre 2021, gli ha inflitto una multa di fr. 800.- per violazione
degli obblighi procedurali, attribuendogli un termine di 20 giorni per
adempiere ai propri obblighi procedurali e avvertendolo che in caso contrario
avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.
B. Con reclamo del 21
dicembre 2021, il contribuente ha contestato sia la diffida sia la multa,
affermando che non gli era stato possibile osservare i termini per far fronte
agli obblighi fiscali a causa di una malattia “accertata con visita medica
il 14 ottobre 2021”. Allegava un certificato medico della dr. med. __________
del 15 dicembre 2021, che attestava che il paziente “causa malattia acuta
debilitante non può mantenere i termini di inoltro della dichiarazione delle
imposte 2020”.
C. Con due decisioni del
12 gennaio 2022, l’autorità di tassazione ha, da un lato, dichiarato
irricevibile il reclamo contro la diffida e, dall’altro, respinto il reclamo contro
la multa. In merito alla diffida, argomentava che il reclamo presentato non
soddisfaceva i requisiti formali siccome era tardivo. Per quanto riguarda la
multa disciplinare, l’autorità di tassazione sottolineava che il certificato
medico prodotto non attestava che “nel periodo che ci interessa, la malattia
era tanto grave da rendere impossibile al contribuente di intraprendere l’atto
richiesto oppure da impedirgli di autorizzare un rappresentante ad
intraprenderlo”.
D. Con ricorso del 27
gennaio 2022, indirizzato all’Ufficio di tassazione e da quest’ultimo trasmesso
alla Camera di diritto tributario per competenza, RI 1 contesta le decisioni
dell’UT e ribadisce che l’inosservanza dei termini per l’inoltro della
dichiarazione d’imposta 2020 è da attribuire a malattia. Chiede pertanto di
considerare ricevibile e accolto il reclamo contro la diffida del 12 ottobre 2021
“con richiesta di restituzione dei termini” e il reclamo contro la multa
disciplinare del 16 novembre 2021. Allega un nuovo certificato medico del 20
gennaio 2022, con il quale la dr. med. __________ attesta che il paziente “ha
una malattia grave debilitante tanto grave già dall’estate 2021 da rendergli
impossibile di intraprendere gli atti necessari per l’inoltro della
dichiarazione delle imposte e di impedirgli di autorizzare un rappresentante ad
intraprenderli”.
E. Con osservazioni del
16 febbraio 2022 l’UT propone di respingere il ricorso, sostenendo che i due
certificati medici sono ritenuti insufficienti a giustificare l’annullamento
della multa.
Diritto
I.
Diffida ad
adempiere gli obblighi procedurali
1. 1.1.
Quando, come nella
fattispecie, è impugnata una decisione, con la quale l’autorità di tassazione
ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro una
decisione, la Camera di diritto tributario può unicamente verificare la
legittimità della decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente. Se l’irricevibilità del reclamo è
stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di
tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera non
potrà che respingere il ricorso.
1.2.
Nel caso in esame,
l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente
contro la diffida, in quanto interposto dopo la scadenza del termine previsto
dalla legge e non essendo adempiuto alcuno dei presupposti per la restituzione
del termine di reclamo.
La Camera di diritto
tributario deve pertanto limitarsi a verificare se il reclamo fosse
effettivamente tardivo e non vi fosse un motivo di restituzione del termine.
2. 2.1.
Secondo gli art. 198 cpv.
3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine.
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende
Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla
decisione di tassazione (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124
LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130
LIFD; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD,
p. 2245).
La
legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è
data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di
diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva
i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle
imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−.
2.2.
Nella fattispecie, l’11
ottobre 2021 al contribuente è stata intimata una diffida a presentare la
dichiarazione d’imposta 2020.
Il contribuente ha
interposto reclamo contro la decisione in questione solo il 21 dicembre 2021,
quando ha impugnato anche la multa per violazione degli obblighi procedurali,
inflittagli con decisione del 16 novembre 2021.
Il reclamante ha chiesto
la restituzione del termine di reclamo per malattia, allegando un certificato
medico del 15 dicembre 2021.
2.3.
La restituzione dei
termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a
servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad
altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art.
192 cpv. 5 LT).
Se una malattia viene
invocata come impedimento, secondo la giurisprudenza deve essere tanto grave da
impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire
mandato ad una terza persona per intraprenderlo. Secondo il principio della
libera valutazione delle prove, la dimostrazione del fatto che la malattia sia
sufficientemente grave non sottostà a precisi requisiti. Tuttavia, se una
malattia viene invocata come motivo del mancato rispetto del termine, secondo
la prassi viene attribuita importanza decisiva alla produzione di un
certificato medico, rilasciato tempestivamente e significativo, che attesti che
l’inosservanza del termine non è dipesa da alcuna o tutt’al più da una leggera
colpa. L’onere della prova è a carico della persona che è tenuta a compiere
l’atto processuale, in quanto è essa che si prevale dell’impedimento
incolpevole (sentenza del Tribunale federale 2C_566/2020 del 10 luglio 2020
consid. 4.3.2 e giurisprudenza citata).
2.4.
Nella fattispecie, il
contribuente ha allegato al suo reclamo un certificato medico del tutto
generico, dal quale non risulta né la malattia da cui era affetto né la data in
cui la stessa è insorta né l’eventuale data in cui è intervenuta la guarigione (“causa
malattia acuta debilitante”). D’altronde, la stessa formulazione del
certificato dimostra che lo stesso è stato allestito espressamente per le
esigenze processuali dell’insorgente (“non può mantenere i termini di
inoltro della dichiarazione delle imposte 2020”).
In ogni caso, come sottolineato
dallo stesso UT nelle osservazioni al ricorso, è inspiegabile il fatto che il
contribuente fosse così gravemente ammalato da non poter presentare la
dichiarazione d’imposta e reclamare contro la diffida, ma che abbia tuttavia
potuto interporre il reclamo contro la multa e poi il ricorso alla Camera di
diritto tributario. Si deve concludere come minimo che la malattia non sia
stata tanto grave da impedirgli almeno di conferire il mandato a una terza
persona.
2.5.
Nella misura in cui
concerne la decisione con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo contro
la diffida dell’11 ottobre 2021, il ricorso è pertanto respinto.
Considerandi
II.
Multa per
violazione degli obblighi procedurali
3.
3.1.
La multa disciplinare
è basata sugli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
3.2
Secondo l’art. 257 cpv. 1
LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente
o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta
o gli allegati;
b) non
adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola
gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non
versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti
dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che
la multa è al massimo di fr. 1'000.--, mentre nei casi gravi o di
recidiva può arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.--.
Di tenore sostanzialmente
uguale è l’art. 174 LIFD.
3.3
Affinché l’autorità
fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due
condizioni distinte:
·
la prima soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente,
vale a dire in una sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per
semplice negligenza;
·
e la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT
80.2017.228
del 2 marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da
parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione,
bensì detiene anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6 marzo
2017, consid. 1.3).
4.
4.1.
Nella fattispecie,
al ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato
la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020 entro il termine
impartitogli, e nonostante un richiamo, una proroga e la diffida.
4.2
Il contribuente non ha
inoltrato la dichiarazione fiscale entro il termine impartitogli dopo la
decisione di proroga e neanche nel termine fissato dalla diffida. Egli ha
dunque commesso l’infrazione sanzionata dall’autorità fiscale.
Il contribuente invoca
tuttavia una malattia, in corso “da mesi”, che non gli avrebbe consentito di
far fronte agli obblighi fiscali. Come già rilevato in precedenza, con
riferimento al ricorso contro la diffida, il certificato medico prodotto dall’insorgente
con il reclamo è tuttavia estremamente generico ed è chiaramente stato redatto
in modo funzionale alle sue esigenze processuali. Se, da un lato, non precisa
la natura della malattia né la sua durata, dall’altro, attesta con chiarezza
che la stessa gli ha impedito di presentare la dichiarazione d’imposta. Dopo
che l’autorità di tassazione, respingendo il suo reclamo, ha sottolineato come
il certificato medico prodotto non attestasse che “nel periodo che ci
interessa, la malattia era tanto grave da rendere impossibile al contribuente
di intraprendere l’atto richiesto oppure da impedirgli di autorizzare un
rappresentante ad intraprenderlo”, il ricorrente ha allegato al ricorso un
nuovo certificato medico, che fa risalire la malattia “all’estate 2021”,
non senza precisare che la stessa gli ha impedito non solo di “intraprendere
gli atti necessari per l’inoltro della dichiarazione delle imposte”, ma
anche di “autorizzare un rappresentante ad intraprenderli”. Da questo
secondo certificato emerge ancor più chiaramente il carattere funzionale dello
stesso. La malattia, che continua a non essere nominata, si sarebbe manifestata
nell’estate del 2021, ma è stata certificata solo il 20 gennaio 2022, pochi
giorni prima dell’inoltro del ricorso. Inoltre, pur non essendone noti i
sintomi, avrebbe impedito al ricorrente anche solo di conferire un mandato ad
un rappresentante.
La decisione dell’Ufficio
di tassazione, che ha respinto il reclamo contro la decisione con cui aveva
inflitto al contribuente una multa per violazione degli obblighi di procedura,
è pertanto legittima. Anche volendo ammettere che il contribuente sia stato
ostacolato dalla malattia nell’adempimento dei suoi obblighi fiscali, è escluso
che l’impedimento fosse tale da non consentirgli perlomeno di conferire un
mandato ad un rappresentante.
5.
Il ricorso è
respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: