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Decisione

80.2022.42

Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, multa per violazione degli obblighi procedurali, certificato medico generico allestito al momento del reclamo

27 aprile 2022Italiano11 min

irricevibile il reclamo contro la diffida e, dall’altro, respinto il reclamo contro

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.42

80.2022.44

Lugano

27 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’11 febbraio 2022 contro le decisioni del 12 gennaio 2022 in materia di diffida

ad adempiere gli obblighi di procedura e di multa per violazione degli

obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. Nonostante il

richiamo (in data 17 maggio 2021) e la proroga (al 30 settembre 2021), RI 1,

non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020.

L’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (nel seguito: UT) gli ha

pertanto notificato una diffida in data 11 ottobre 2021 e poi, con decisione

del 16 novembre 2021, gli ha inflitto una multa di fr. 800.- per violazione

degli obblighi procedurali, attribuendogli un termine di 20 giorni per

adempiere ai propri obblighi procedurali e avvertendolo che in caso contrario

avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.

B. Con reclamo del 21

dicembre 2021, il contribuente ha contestato sia la diffida sia la multa,

affermando che non gli era stato possibile osservare i termini per far fronte

agli obblighi fiscali a causa di una malattia “accertata con visita medica

il 14 ottobre 2021”. Allegava un certificato medico della dr. med. __________

del 15 dicembre 2021, che attestava che il paziente “causa malattia acuta

debilitante non può mantenere i termini di inoltro della dichiarazione delle

imposte 2020”.

C. Con due decisioni del

12 gennaio 2022, l’autorità di tassazione ha, da un lato, dichiarato

irricevibile il reclamo contro la diffida e, dall’altro, respinto il reclamo contro

la multa. In merito alla diffida, argomentava che il reclamo presentato non

soddisfaceva i requisiti formali siccome era tardivo. Per quanto riguarda la

multa disciplinare, l’autorità di tassazione sottolineava che il certificato

medico prodotto non attestava che “nel periodo che ci interessa, la malattia

era tanto grave da rendere impossibile al contribuente di intraprendere l’atto

richiesto oppure da impedirgli di autorizzare un rappresentante ad

intraprenderlo”.

D. Con ricorso del 27

gennaio 2022, indirizzato all’Ufficio di tassazione e da quest’ultimo trasmesso

alla Camera di diritto tributario per competenza, RI 1 contesta le decisioni

dell’UT e ribadisce che l’inosservanza dei termini per l’inoltro della

dichiarazione d’imposta 2020 è da attribuire a malattia. Chiede pertanto di

considerare ricevibile e accolto il reclamo contro la diffida del 12 ottobre 2021

“con richiesta di restituzione dei termini” e il reclamo contro la multa

disciplinare del 16 novembre 2021. Allega un nuovo certificato medico del 20

gennaio 2022, con il quale la dr. med. __________ attesta che il paziente “ha

una malattia grave debilitante tanto grave già dall’estate 2021 da rendergli

impossibile di intraprendere gli atti necessari per l’inoltro della

dichiarazione delle imposte e di impedirgli di autorizzare un rappresentante ad

intraprenderli”.

E. Con osservazioni del

16 febbraio 2022 l’UT propone di respingere il ricorso, sostenendo che i due

certificati medici sono ritenuti insufficienti a giustificare l’annullamento

della multa.

Diritto

I.

Diffida ad

adempiere gli obblighi procedurali

1. 1.1.

Quando, come nella

fattispecie, è impugnata una decisione, con la quale l’autorità di tassazione

ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro una

decisione, la Camera di diritto tributario può unicamente verificare la

legittimità della decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha dichiarato

irricevibile il reclamo del contribuente. Se l’irricevibilità del reclamo è

stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di

tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera non

potrà che respingere il ricorso.

1.2.

Nel caso in esame,

l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente

contro la diffida, in quanto interposto dopo la scadenza del termine previsto

dalla legge e non essendo adempiuto alcuno dei presupposti per la restituzione

del termine di reclamo.

La Camera di diritto

tributario deve pertanto limitarsi a verificare se il reclamo fosse

effettivamente tardivo e non vi fosse un motivo di restituzione del termine.

2. 2.1.

Secondo gli art. 198 cpv.

3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione

d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine.

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende

Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla

decisione di tassazione (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124

LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130

LIFD; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD,

p. 2245).

La

legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è

percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è

data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di

diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

L’art. 19 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva

i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle

imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−.

2.2.

Nella fattispecie, l’11

ottobre 2021 al contribuente è stata intimata una diffida a presentare la

dichiarazione d’imposta 2020.

Il contribuente ha

interposto reclamo contro la decisione in questione solo il 21 dicembre 2021,

quando ha impugnato anche la multa per violazione degli obblighi procedurali,

inflittagli con decisione del 16 novembre 2021.

Il reclamante ha chiesto

la restituzione del termine di reclamo per malattia, allegando un certificato

medico del 15 dicembre 2021.

2.3.

La restituzione dei

termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a

servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad

altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art.

192 cpv. 5 LT).

Se una malattia viene

invocata come impedimento, secondo la giurisprudenza deve essere tanto grave da

impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire

mandato ad una terza persona per intraprenderlo. Secondo il principio della

libera valutazione delle prove, la dimostrazione del fatto che la malattia sia

sufficientemente grave non sottostà a precisi requisiti. Tuttavia, se una

malattia viene invocata come motivo del mancato rispetto del termine, secondo

la prassi viene attribuita importanza decisiva alla produzione di un

certificato medico, rilasciato tempestivamente e significativo, che attesti che

l’inosservanza del termine non è dipesa da alcuna o tutt’al più da una leggera

colpa. L’onere della prova è a carico della persona che è tenuta a compiere

l’atto processuale, in quanto è essa che si prevale dell’impedimento

incolpevole (sentenza del Tribunale federale 2C_566/2020 del 10 luglio 2020

consid. 4.3.2 e giurisprudenza citata).

2.4.

Nella fattispecie, il

contribuente ha allegato al suo reclamo un certificato medico del tutto

generico, dal quale non risulta né la malattia da cui era affetto né la data in

cui la stessa è insorta né l’eventuale data in cui è intervenuta la guarigione (“causa

malattia acuta debilitante”). D’altronde, la stessa formulazione del

certificato dimostra che lo stesso è stato allestito espressamente per le

esigenze processuali dell’insorgente (“non può mantenere i termini di

inoltro della dichiarazione delle imposte 2020”).

In ogni caso, come sottolineato

dallo stesso UT nelle osservazioni al ricorso, è inspiegabile il fatto che il

contribuente fosse così gravemente ammalato da non poter presentare la

dichiarazione d’imposta e reclamare contro la diffida, ma che abbia tuttavia

potuto interporre il reclamo contro la multa e poi il ricorso alla Camera di

diritto tributario. Si deve concludere come minimo che la malattia non sia

stata tanto grave da impedirgli almeno di conferire il mandato a una terza

persona.

2.5.

Nella misura in cui

concerne la decisione con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo contro

la diffida dell’11 ottobre 2021, il ricorso è pertanto respinto.

Considerandi

II.

Multa per

violazione degli obblighi procedurali

3.

3.1.

La multa disciplinare

è basata sugli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

3.2

Secondo l’art. 257 cpv. 1

LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente

o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una

disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non consegna la dichiarazione d’imposta

o gli allegati;

b) non

adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola

gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non

versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti

dall’articolo 253a;

è punito con la multa.

Il capoverso 2 prevede che

la multa è al massimo di fr. 1'000.--, mentre nei casi gravi o di

recidiva può arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.--.

Di tenore sostanzialmente

uguale è l’art. 174 LIFD.

3.3

Affinché l’autorità

fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due

condizioni distinte:

·

la prima soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente,

vale a dire in una sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per

semplice negligenza;

·

e la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità

fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT

80.2017.228

del 2 marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da

parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione,

bensì detiene anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito

anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine

impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6 marzo

2017, consid. 1.3).

4.

4.1.

Nella fattispecie,

al ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato

la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020 entro il termine

impartitogli, e nonostante un richiamo, una proroga e la diffida.

4.2

Il contribuente non ha

inoltrato la dichiarazione fiscale entro il termine impartitogli dopo la

decisione di proroga e neanche nel termine fissato dalla diffida. Egli ha

dunque commesso l’infrazione sanzionata dall’autorità fiscale.

Il contribuente invoca

tuttavia una malattia, in corso “da mesi”, che non gli avrebbe consentito di

far fronte agli obblighi fiscali. Come già rilevato in precedenza, con

riferimento al ricorso contro la diffida, il certificato medico prodotto dall’insorgente

con il reclamo è tuttavia estremamente generico ed è chiaramente stato redatto

in modo funzionale alle sue esigenze processuali. Se, da un lato, non precisa

la natura della malattia né la sua durata, dall’altro, attesta con chiarezza

che la stessa gli ha impedito di presentare la dichiarazione d’imposta. Dopo

che l’autorità di tassazione, respingendo il suo reclamo, ha sottolineato come

il certificato medico prodotto non attestasse che “nel periodo che ci

interessa, la malattia era tanto grave da rendere impossibile al contribuente

di intraprendere l’atto richiesto oppure da impedirgli di autorizzare un

rappresentante ad intraprenderlo”, il ricorrente ha allegato al ricorso un

nuovo certificato medico, che fa risalire la malattia “all’estate 2021”,

non senza precisare che la stessa gli ha impedito non solo di “intraprendere

gli atti necessari per l’inoltro della dichiarazione delle imposte”, ma

anche di “autorizzare un rappresentante ad intraprenderli”. Da questo

secondo certificato emerge ancor più chiaramente il carattere funzionale dello

stesso. La malattia, che continua a non essere nominata, si sarebbe manifestata

nell’estate del 2021, ma è stata certificata solo il 20 gennaio 2022, pochi

giorni prima dell’inoltro del ricorso. Inoltre, pur non essendone noti i

sintomi, avrebbe impedito al ricorrente anche solo di conferire un mandato ad

un rappresentante.

La decisione dell’Ufficio

di tassazione, che ha respinto il reclamo contro la decisione con cui aveva

inflitto al contribuente una multa per violazione degli obblighi di procedura,

è pertanto legittima. Anche volendo ammettere che il contribuente sia stato

ostacolato dalla malattia nell’adempimento dei suoi obblighi fiscali, è escluso

che l’impedimento fosse tale da non consentirgli perlomeno di conferire un

mandato ad un rappresentante.

5.

Il ricorso è

respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: