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Decisione

80.2022.5

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, mancato invio di una diffida, annullamento della decisione che ha dichiarato irricevibile il reclamo

22 aprile 2022Italiano13 min

ed utenze” e di aver conseguito un utile di fr. 61'207.-, importo che considererebbe

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.5

80.2022.6

Lugano

22 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 5 gennaio 2022 contro le decisioni dell’8 dicembre 2021 in materia di IC

e IFD 2019.

Fatti

Fatti

A. Il 30 settembre 2020,

RI 1 presentava la propria dichiarazione d’imposta delle persone fisiche per il

periodo fiscale 2019, con cui dichiarava un reddito imponibile complessivo di

fr. 56'353.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 485'223.-.

B. Con

scritto del 17 dicembre 2020, l’RS 1 (di seguito: UT) formulava all’attenzione

del contribuente una richiesta di documentazione e meglio, chiedeva la

produzione, entro il 7 gennaio 2021, dei seguenti documenti:

-

“attestazione a comprova dei

versamenti effettuati all’istituzione previdenziale concernente il terzo

pilastro a

-

Vostre osservazioni in merito

all’allegato calcolo entrate/uscite dell’anno 2019 dal quale risulta

un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento; ogni rettifica

apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata;

-

attestazioni bancarie al

31.12.2019,

-

una dichiarazione bancaria che

certifichi i debiti esistenti alla fine dell’anno e gli interessi passivi

maturati nell’anno 2019

-

attestazione rilasciata dalla

cassa malati in cui figurano i premi pagati durante l’anno 2019”.

Alla lettera, l’UT

allegava anche un calcolo delle entrate/uscite, dal quale risultava un ammanco

di disponibilità finanziaria pari a fr. 109'179.-.

C. Non avendo il

contribuente dato seguito alla richiesta del 17 dicembre 2020, l’autorità di

tassazione, il 24 febbraio 2021, emetteva le decisioni di tassazione IC/IFD

2019, accertando un reddito imponibile complessivo, per l’IC, di fr. 168'500.-

e per l’IFD, di fr. 172'000.-. La sostanza imponibile complessiva, ai soli fini

di IC, veniva stabilita in fr. 66'000.-.

In particolare, l’autorità

fiscale accertava, mediante “tassazione d’ufficio parziale”, un “reddito da

attività indipendente principale” di fr. 122'000.- (dichiarati fr. 61'207.-) e

“altri redditi” per fr. 50'000.-. A tal proposito, rendeva attento il

contribuente che le decisioni avrebbero potuto essere impugnate soltanto con il

motivo della manifesta inesattezza e che il reclamo avrebbe dovuto essere

motivato ed indicare eventuali mezzi di prova.

D. Con tempestivo

reclamo del 2/5 marzo 2021, il contribuente insorgeva contro le decisioni di

tassazione IC/IFD 2019, contestando il reddito imponibile accertato

dall’autorità fiscale.

A questo riguardo, il

reclamante affermava di non sostenere alcun costo “all’infuori dell’ipoteca

ed utenze” e di aver conseguito un utile di fr. 61'207.-, importo che considererebbe

l’acquisto di merce, “fatturata nel 2019, ma […] pagata nel 2020 per

36700.00 chf”.

E. L’8 dicembre 2021,

l’UT emetteva le decisioni di tassazione dopo reclamo, dichiarando, per quanto

qui di interesse, irricevibile l’impugnativa relativamente al “reddito da

attività indipendente principale” e ad “altri redditi”, poiché non conforme ai

requisiti imposti dalla legge in materia di “tassazione d’ufficio”.

F. Il 5 gennaio 2022, RI

1 dichiara di interporre ricorso alla Camera di diritto tributario contro una

non meglio precisata “decisione di Tassazione dopo Reclamo del 8.12.2021”,

aggiungendo che la documentazione e le relative spiegazioni sarebbero state

prodotte in seguito.

G. Con scritto del 10

gennaio 2022, inviato mediante Posta APlus e recapitato l’11 gennaio 2022 alle

0854, la Camera di diritto tributario attribuisce al contribuente un

termine di dieci giorni per produrre una copia della (o delle) decisione (i)

impugnata (e) e per presentare un ricorso conforme alle esigenze legali,

avvertendolo che altrimenti lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Il

20 gennaio 2022, il ricorrente produce, all’attenzione dell’RS 1 (poi trasmesse

alla Camera di diritto tributario), le decisioni di tassazione dopo reclamo e

nel contempo postula lo stralcio dei fr. 50'000.- quali “altri redditi”,

dichiarando di dover far fronte ad un’ipoteca di fr. 312’000.- e ad un debito

privato di fr. 40'000.-.

Il

1° marzo 2020, l’UT formula le proprie osservazioni al ricorso del 5 gennaio

2022 del signor RI 1, chiedendo la conferma delle motivazioni e delle

conclusioni contenute nelle decisioni su reclamo. In particolare, l’autorità

fiscale evidenzia come il contribuente, in sede di reclamo, non avrebbe

presentato la documentazione necessaria a comprovare la manifesta inesattezza

delle decisioni.

Diritto

1. 1.1.

Con il proprio ricorso, il

contribuente chiede di stralciare l’importo relativo ad “altri redditi” per fr.

50'000.-, stabilito d’ufficio dall’autorità di tassazione.

1.2.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’autorità fiscale,

che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.

Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.3.

Avendo l’UT dichiarato il reclamo

irricevibile, limitatamente all’importo qui contestato, questa Camera verificherà

unicamente se sia legittima la decisione di irricevibilità dell’autorità

fiscale, senza entrare nel merito delle tassazioni.

Considerandi

2.

2.1.

Presentando la

dichiarazione d’imposta 2019, il ricorrente non ha allegato praticamente

nessuno dei documenti richiesti dalla legge.

2.2

Secondo gli articoli 125

cpv. 1 LIFD e 199 cpv. 1 LT, le persone fisiche devono allegare alla

dichiarazione d’imposta, in particolare:

a. i

certificati di salario concernenti tutti i proventi da attività lucrativa

dipendente;

b. le

attestazioni sui compensi ricevuti come membri dell’amministrazione o di un

altro organo di una persona giuridica;

c. gli

elenchi completi dei titoli, crediti e debiti.

La legge cantonale

richiede inoltre che siano allegati:

d. l’elenco

completo delle pigioni con indicazione dei locatari e degli affittuari;

e. un’attestazione

circa i contributi versati ad istituzioni di previdenza professionale e a forme

previdenziali riconosciute, sempreché non già indicati nel certificato di

salario.

Per gli articoli 125 cpv. 2

LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa

indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione:

a. i

conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale;

o

b. in

caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso

2.

CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione

patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.

Anche in questo caso, la

legge cantonale richiede ulteriori allegati:

·

gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti;

·

per le persone giuridiche le attestazioni sui compensi ai membri

dell’amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica;

·

copia della dichiarazione dei salari AVS.

In particolare, il

contribuente, che esercita l’attività di elettricista a titolo indipendente,

non ha allegato alcun documento relativo alla sua impresa, se non il

questionario complementare per indipendenti senza contabilità (modulo 10).

2.3

Gli articoli 124 cpv. 3

LIFD e 198 cpv. 3 LT prevedono che il contribuente, che omette di inviare la

dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, sia diffidato a

rimediarvi entro un congruo termine.

Nelle circostanze

descritte, l’autorità fiscale non poteva fare altro che diffidare il

contribuente a presentare una dichiarazione completa, allegando la documentazione

necessaria.

3.

3.1.

Gli

artt. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità fiscale di

procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa,

se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi

procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati

esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto

di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita

del contribuente.

3.2

Dalla tassazione d’ufficio

totale, estesa all’intera fattispecie imponibile, va distinta la tassazione

d’ufficio parziale, riferita all’incertezza di alcuni elementi imponibili. Nel

rispetto del principio della proporzionalità, le severe conseguenze giuridiche

di una tassazione d’ufficio vanno infatti limitate ai soli elementi definiti

per apprezzamento. Tutti gli ulteriori elementi imponibili, per i quali non è

mai sussistita un’emergenza probatoria (“Untersuchungsnotstand”; cfr. ad

esempio sentenza del TF n. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3),

devono invece poter essere riesaminati liberamente dall’autorità di tassazione

ed eventualmente anche dalla Camera di diritto tributario (cfr. ad esempio

sentenza del TF sentenza n. 2C_1101/2014, consid. 6.1; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches

Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, 2a ediz.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 14, p. 159 n. 12 s.; Filippini/Balestra Gamboni, La tassazione d’ufficio, in:

RtiD I-2018, p. 632, n. 2.3.2; Locher,

Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, Art.

102-222 DBG, Basilea 2015, n. 16 ad

art. 130 LIFD).

3.3

Contro

la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (artt. 206

cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la

tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente

inesatta". Il reclamo dev’essere motivato ed indicare eventuali mezzi di

prova (artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Tali requisiti (formali) rappresentano

non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per

apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali

l’autorità non deve neppure entrare nel merito. L’autorità

fiscale deve quindi limitarsi ad esaminare se la “manifesta inesattezza” sia

stata sufficientemente motivata e se siano state offerte le prove necessarie.

Determinare se il contribuente sia o meno riuscito a dimostrare la “manifesta

inesattezza” è invece una questione di diritto materiale, che porta ad

accogliere rispettivamente a respingere il reclamo (cfr. ad esempio Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 35b ad

art. 132 LIFD).

3.4

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale

federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:

§

in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari

a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in

tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la

tassazione d’ufficio contestata viene sostituita da una tassazione ordinaria. A

tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi

procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti

con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della

procedura né mediante un’audizione personale del contribuente;

§

in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la

tassazione impugnata è palesemente eccessiva.

(cfr. ad esempio sentenza

del TF n. 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021, consid. 4.1.).

3.5

Nel contesto di un reclamo

presentato contro una tassazione d’ufficio, il contribuente deve prestare da

subito la collaborazione non fornita in precedenza: deve in tal senso produrre

la dichiarazione di tassazione e gli altri documenti, come anche comunicare

tutte le informazioni utili alla sua tassazione. Non può limitarsi a contestare

unicamente alcuni punti della decisione, poiché ciò non è sufficiente per poter

stabilire che questa, nel suo insieme, era manifestamente inesatta (cfr. ad

esempio sentenza del TF n. 2C_435/2018 del 24 maggio 2018, consid. 6.2.).

4.

4.1.

Nella fattispecie,

l’autorità fiscale, “alfine di definire la […] tassazione”, il 17

dicembre 2020, ha inviato al ricorrente una richiesta di informazioni, in cui

veniva unicamente impartito un termine entro il quale produrre della

documentazione. Nello scritto non veniva fatto alcun riferimento alle

conseguenze di un’eventuale mancata risposta da parte del contribuente.

Il 24 febbraio 2021, l’UT

emetteva poi le decisioni di tassazione IC/IFD 2019, stabilite d’ufficio

relativamente al “reddito da attività indipendente principale” e ad “altri

redditi”, richiamandosi alle “comminatorie” della lettera del 17 dicembre 2021.

In seguito, l’autorità

fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dal contribuente,

poiché non “corredato di alcun giustificativo che porti a migliorare la

disponibilità finanziaria” e in quanto “le spiegazioni in esso contenute

sono caotiche ed inconcludenti”.

4.2

La diffida, ai sensi degli

artt. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, deve contenere la richiesta (di natura

perentoria) al contribuente di adempiere ai suoi obblighi procedurali che sono

stati formalmente e/o materialmente trascurati e deve indicare le conseguenze

del mancato rispetto della collaborazione richiesta, vale a dire l’attuazione

di una procedura di tassazione d’ufficio, la cui decisione potrà essere

impugnata solo a determinate e restrittive condizioni (cfr. sentenza del TF n.

2C_404/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 2.2. con giurisprudenza e dottrina

citate).

4.3

L’autorità fiscale non ha

diffidato il contribuente a voler ottemperare ai propri obblighi di

collaborazione, in quanto né la lettera del 17 dicembre 2021 né altri scritti

indicavano gli effetti di una mancata collaborazione. Si è infatti limitata a

una richiesta di documentazione, che non era corredata di alcuna comminatoria

per il caso in cui il contribuente non le avesse dato seguito.

Pertanto, l’UT non avrebbe

potuto procedere ad una tassazione d’ufficio, perlomeno in senso stretto. Resta

quindi da verificare quali sono le conseguenze di questa violazione

procedurale.

5.

5.1.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, l’autorità fiscale non può applicare l’art. 132 cpv. 3

LIFD (rispettivamente l’art. 206 cpv. 3 LT) se la tassazione d’ufficio non è

stata preceduta da una diffida. Di conseguenza, l’autorità chiamata ad

esprimersi su un reclamo è tenuta ad esaminarlo con piena cognizione e non

limitatamente alla “manifesta inesattezza” della decisione (cfr. sentenza del

TF n. 2C_404/2019 già citata consid. 2.4. con riferimenti giurisprudenziali).

5.2

Alla luce di ciò che

precede, l’autorità fiscale ha dichiarato a torto irricevibile il reclamo. La

stessa, non avendo diffidato correttamente il contribuente, non ha adottato una

decisione di tassazione d’ufficio legittima, suscettibile di reclamo solo a

condizioni severe.

Ricevuto il reclamo,

avrebbe pertanto dovuto entrare nel merito dello stesso, pronunciandosi

nuovamente sugli aspetti contestati dal contribuente.

6.

Il ricorso è conseguentemente

accolto. Gli atti sono ritornati all’UT, perché entri nel merito del reclamo

del contribuente.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né le spese di procedura.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, le

decisioni di tassazione dopo reclamo dell’8 dicembre 2021 sono annullate e gli

atti ritornati all’UT, affinché entri nel merito del reclamo del contribuente.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: