80.2022.5
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, mancato invio di una diffida, annullamento della decisione che ha dichiarato irricevibile il reclamo
22 aprile 2022Italiano13 min
ed utenze” e di aver conseguito un utile di fr. 61'207.-, importo che considererebbe
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Incarti n.
80.2022.5
80.2022.6
Lugano
22 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 gennaio 2022 contro le decisioni dell’8 dicembre 2021 in materia di IC
e IFD 2019.
Fatti
Fatti
A. Il 30 settembre 2020,
RI 1 presentava la propria dichiarazione d’imposta delle persone fisiche per il
periodo fiscale 2019, con cui dichiarava un reddito imponibile complessivo di
fr. 56'353.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 485'223.-.
B. Con
scritto del 17 dicembre 2020, l’RS 1 (di seguito: UT) formulava all’attenzione
del contribuente una richiesta di documentazione e meglio, chiedeva la
produzione, entro il 7 gennaio 2021, dei seguenti documenti:
-
“attestazione a comprova dei
versamenti effettuati all’istituzione previdenziale concernente il terzo
pilastro a
-
Vostre osservazioni in merito
all’allegato calcolo entrate/uscite dell’anno 2019 dal quale risulta
un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento; ogni rettifica
apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata;
-
attestazioni bancarie al
31.12.2019,
-
una dichiarazione bancaria che
certifichi i debiti esistenti alla fine dell’anno e gli interessi passivi
maturati nell’anno 2019
-
attestazione rilasciata dalla
cassa malati in cui figurano i premi pagati durante l’anno 2019”.
Alla lettera, l’UT
allegava anche un calcolo delle entrate/uscite, dal quale risultava un ammanco
di disponibilità finanziaria pari a fr. 109'179.-.
C. Non avendo il
contribuente dato seguito alla richiesta del 17 dicembre 2020, l’autorità di
tassazione, il 24 febbraio 2021, emetteva le decisioni di tassazione IC/IFD
2019, accertando un reddito imponibile complessivo, per l’IC, di fr. 168'500.-
e per l’IFD, di fr. 172'000.-. La sostanza imponibile complessiva, ai soli fini
di IC, veniva stabilita in fr. 66'000.-.
In particolare, l’autorità
fiscale accertava, mediante “tassazione d’ufficio parziale”, un “reddito da
attività indipendente principale” di fr. 122'000.- (dichiarati fr. 61'207.-) e
“altri redditi” per fr. 50'000.-. A tal proposito, rendeva attento il
contribuente che le decisioni avrebbero potuto essere impugnate soltanto con il
motivo della manifesta inesattezza e che il reclamo avrebbe dovuto essere
motivato ed indicare eventuali mezzi di prova.
D. Con tempestivo
reclamo del 2/5 marzo 2021, il contribuente insorgeva contro le decisioni di
tassazione IC/IFD 2019, contestando il reddito imponibile accertato
dall’autorità fiscale.
A questo riguardo, il
reclamante affermava di non sostenere alcun costo “all’infuori dell’ipoteca
ed utenze” e di aver conseguito un utile di fr. 61'207.-, importo che considererebbe
l’acquisto di merce, “fatturata nel 2019, ma […] pagata nel 2020 per
36700.00 chf”.
E. L’8 dicembre 2021,
l’UT emetteva le decisioni di tassazione dopo reclamo, dichiarando, per quanto
qui di interesse, irricevibile l’impugnativa relativamente al “reddito da
attività indipendente principale” e ad “altri redditi”, poiché non conforme ai
requisiti imposti dalla legge in materia di “tassazione d’ufficio”.
F. Il 5 gennaio 2022, RI
1 dichiara di interporre ricorso alla Camera di diritto tributario contro una
non meglio precisata “decisione di Tassazione dopo Reclamo del 8.12.2021”,
aggiungendo che la documentazione e le relative spiegazioni sarebbero state
prodotte in seguito.
G. Con scritto del 10
gennaio 2022, inviato mediante Posta APlus e recapitato l’11 gennaio 2022 alle
0854, la Camera di diritto tributario attribuisce al contribuente un
termine di dieci giorni per produrre una copia della (o delle) decisione (i)
impugnata (e) e per presentare un ricorso conforme alle esigenze legali,
avvertendolo che altrimenti lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Il
20 gennaio 2022, il ricorrente produce, all’attenzione dell’RS 1 (poi trasmesse
alla Camera di diritto tributario), le decisioni di tassazione dopo reclamo e
nel contempo postula lo stralcio dei fr. 50'000.- quali “altri redditi”,
dichiarando di dover far fronte ad un’ipoteca di fr. 312’000.- e ad un debito
privato di fr. 40'000.-.
Il
1° marzo 2020, l’UT formula le proprie osservazioni al ricorso del 5 gennaio
2022 del signor RI 1, chiedendo la conferma delle motivazioni e delle
conclusioni contenute nelle decisioni su reclamo. In particolare, l’autorità
fiscale evidenzia come il contribuente, in sede di reclamo, non avrebbe
presentato la documentazione necessaria a comprovare la manifesta inesattezza
delle decisioni.
Diritto
1. 1.1.
Con il proprio ricorso, il
contribuente chiede di stralciare l’importo relativo ad “altri redditi” per fr.
50'000.-, stabilito d’ufficio dall’autorità di tassazione.
1.2.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’autorità fiscale,
che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.
Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.3.
Avendo l’UT dichiarato il reclamo
irricevibile, limitatamente all’importo qui contestato, questa Camera verificherà
unicamente se sia legittima la decisione di irricevibilità dell’autorità
fiscale, senza entrare nel merito delle tassazioni.
Considerandi
2.
2.1.
Presentando la
dichiarazione d’imposta 2019, il ricorrente non ha allegato praticamente
nessuno dei documenti richiesti dalla legge.
2.2
Secondo gli articoli 125
cpv. 1 LIFD e 199 cpv. 1 LT, le persone fisiche devono allegare alla
dichiarazione d’imposta, in particolare:
a. i
certificati di salario concernenti tutti i proventi da attività lucrativa
dipendente;
b. le
attestazioni sui compensi ricevuti come membri dell’amministrazione o di un
altro organo di una persona giuridica;
c. gli
elenchi completi dei titoli, crediti e debiti.
La legge cantonale
richiede inoltre che siano allegati:
d. l’elenco
completo delle pigioni con indicazione dei locatari e degli affittuari;
e. un’attestazione
circa i contributi versati ad istituzioni di previdenza professionale e a forme
previdenziali riconosciute, sempreché non già indicati nel certificato di
salario.
Per gli articoli 125 cpv. 2
LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa
indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione:
a. i
conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale;
o
b. in
caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso
2.
CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione
patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.
Anche in questo caso, la
legge cantonale richiede ulteriori allegati:
·
gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti;
·
per le persone giuridiche le attestazioni sui compensi ai membri
dell’amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica;
·
copia della dichiarazione dei salari AVS.
In particolare, il
contribuente, che esercita l’attività di elettricista a titolo indipendente,
non ha allegato alcun documento relativo alla sua impresa, se non il
questionario complementare per indipendenti senza contabilità (modulo 10).
2.3
Gli articoli 124 cpv. 3
LIFD e 198 cpv. 3 LT prevedono che il contribuente, che omette di inviare la
dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, sia diffidato a
rimediarvi entro un congruo termine.
Nelle circostanze
descritte, l’autorità fiscale non poteva fare altro che diffidare il
contribuente a presentare una dichiarazione completa, allegando la documentazione
necessaria.
3.
3.1.
Gli
artt. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità fiscale di
procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa,
se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto
di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente.
3.2
Dalla tassazione d’ufficio
totale, estesa all’intera fattispecie imponibile, va distinta la tassazione
d’ufficio parziale, riferita all’incertezza di alcuni elementi imponibili. Nel
rispetto del principio della proporzionalità, le severe conseguenze giuridiche
di una tassazione d’ufficio vanno infatti limitate ai soli elementi definiti
per apprezzamento. Tutti gli ulteriori elementi imponibili, per i quali non è
mai sussistita un’emergenza probatoria (“Untersuchungsnotstand”; cfr. ad
esempio sentenza del TF n. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3),
devono invece poter essere riesaminati liberamente dall’autorità di tassazione
ed eventualmente anche dalla Camera di diritto tributario (cfr. ad esempio
sentenza del TF sentenza n. 2C_1101/2014, consid. 6.1; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches
Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, 2a ediz.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 14, p. 159 n. 12 s.; Filippini/Balestra Gamboni, La tassazione d’ufficio, in:
RtiD I-2018, p. 632, n. 2.3.2; Locher,
Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, Art.
102-222 DBG, Basilea 2015, n. 16 ad
art. 130 LIFD).
3.3
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (artt. 206
cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente
inesatta". Il reclamo dev’essere motivato ed indicare eventuali mezzi di
prova (artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Tali requisiti (formali) rappresentano
non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per
apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali
l’autorità non deve neppure entrare nel merito. L’autorità
fiscale deve quindi limitarsi ad esaminare se la “manifesta inesattezza” sia
stata sufficientemente motivata e se siano state offerte le prove necessarie.
Determinare se il contribuente sia o meno riuscito a dimostrare la “manifesta
inesattezza” è invece una questione di diritto materiale, che porta ad
accogliere rispettivamente a respingere il reclamo (cfr. ad esempio Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 35b ad
art. 132 LIFD).
3.4
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale
federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:
§
in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari
a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in
tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la
tassazione d’ufficio contestata viene sostituita da una tassazione ordinaria. A
tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi
procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti
con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della
procedura né mediante un’audizione personale del contribuente;
§
in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la
tassazione impugnata è palesemente eccessiva.
(cfr. ad esempio sentenza
del TF n. 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021, consid. 4.1.).
3.5
Nel contesto di un reclamo
presentato contro una tassazione d’ufficio, il contribuente deve prestare da
subito la collaborazione non fornita in precedenza: deve in tal senso produrre
la dichiarazione di tassazione e gli altri documenti, come anche comunicare
tutte le informazioni utili alla sua tassazione. Non può limitarsi a contestare
unicamente alcuni punti della decisione, poiché ciò non è sufficiente per poter
stabilire che questa, nel suo insieme, era manifestamente inesatta (cfr. ad
esempio sentenza del TF n. 2C_435/2018 del 24 maggio 2018, consid. 6.2.).
4.
4.1.
Nella fattispecie,
l’autorità fiscale, “alfine di definire la […] tassazione”, il 17
dicembre 2020, ha inviato al ricorrente una richiesta di informazioni, in cui
veniva unicamente impartito un termine entro il quale produrre della
documentazione. Nello scritto non veniva fatto alcun riferimento alle
conseguenze di un’eventuale mancata risposta da parte del contribuente.
Il 24 febbraio 2021, l’UT
emetteva poi le decisioni di tassazione IC/IFD 2019, stabilite d’ufficio
relativamente al “reddito da attività indipendente principale” e ad “altri
redditi”, richiamandosi alle “comminatorie” della lettera del 17 dicembre 2021.
In seguito, l’autorità
fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dal contribuente,
poiché non “corredato di alcun giustificativo che porti a migliorare la
disponibilità finanziaria” e in quanto “le spiegazioni in esso contenute
sono caotiche ed inconcludenti”.
4.2
La diffida, ai sensi degli
artt. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, deve contenere la richiesta (di natura
perentoria) al contribuente di adempiere ai suoi obblighi procedurali che sono
stati formalmente e/o materialmente trascurati e deve indicare le conseguenze
del mancato rispetto della collaborazione richiesta, vale a dire l’attuazione
di una procedura di tassazione d’ufficio, la cui decisione potrà essere
impugnata solo a determinate e restrittive condizioni (cfr. sentenza del TF n.
2C_404/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 2.2. con giurisprudenza e dottrina
citate).
4.3
L’autorità fiscale non ha
diffidato il contribuente a voler ottemperare ai propri obblighi di
collaborazione, in quanto né la lettera del 17 dicembre 2021 né altri scritti
indicavano gli effetti di una mancata collaborazione. Si è infatti limitata a
una richiesta di documentazione, che non era corredata di alcuna comminatoria
per il caso in cui il contribuente non le avesse dato seguito.
Pertanto, l’UT non avrebbe
potuto procedere ad una tassazione d’ufficio, perlomeno in senso stretto. Resta
quindi da verificare quali sono le conseguenze di questa violazione
procedurale.
5.
5.1.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, l’autorità fiscale non può applicare l’art. 132 cpv. 3
LIFD (rispettivamente l’art. 206 cpv. 3 LT) se la tassazione d’ufficio non è
stata preceduta da una diffida. Di conseguenza, l’autorità chiamata ad
esprimersi su un reclamo è tenuta ad esaminarlo con piena cognizione e non
limitatamente alla “manifesta inesattezza” della decisione (cfr. sentenza del
TF n. 2C_404/2019 già citata consid. 2.4. con riferimenti giurisprudenziali).
5.2
Alla luce di ciò che
precede, l’autorità fiscale ha dichiarato a torto irricevibile il reclamo. La
stessa, non avendo diffidato correttamente il contribuente, non ha adottato una
decisione di tassazione d’ufficio legittima, suscettibile di reclamo solo a
condizioni severe.
Ricevuto il reclamo,
avrebbe pertanto dovuto entrare nel merito dello stesso, pronunciandosi
nuovamente sugli aspetti contestati dal contribuente.
6.
Il ricorso è conseguentemente
accolto. Gli atti sono ritornati all’UT, perché entri nel merito del reclamo
del contribuente.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né le spese di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, le
decisioni di tassazione dopo reclamo dell’8 dicembre 2021 sono annullate e gli
atti ritornati all’UT, affinché entri nel merito del reclamo del contribuente.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: