80.2022.51
Violazione degli obblighi procedurali: mancata presentazione della dichiarazione, diffida ricevuta ma andata persa prima di essere letta, notificazione
3 maggio 2022Italiano14 min
Ticino in qualità di proprietario di sostanza immobiliare nel Comune di __________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.51
Lugano
3 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 febbraio 2022 contro la decisione del 1° febbraio 2022 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. RI 1 ha trasferito il
domicilio da __________ a __________ (GR) il 31 dicembre 2018. È rimasto
comunque proprietario del mapp. n. __________ RFD di __________.
Nonostante un richiamo, il
contribuente non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale
2020. L’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca e Valli (nel seguito: UT)
lo ha pertanto diffidato in data 14 dicembre 2021. Con decisione del 18 gennaio
2022, gli ha poi inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali
di fr. 100.- e gli ha attribuito un termine di 20 giorni per adempiere ai
propri obblighi procedurali, avvertendolo che in caso contrario avrebbe
proceduto con una tassazione d’ufficio.
B. Con reclamo del 26
gennaio 2022, il contribuente ha contestato la decisione di multa e la diffida,
rimproverando all’autorità di tassazione di non aver risposto a una sua lettera
del 29 ottobre 2021, con la quale aveva chiesto lumi sulla base legale in forza
della quale, essendo residente nel Canton Grigioni, era obbligato a inviare
copia della dichiarazione d’imposta al fisco ticinese. Ha inoltre censurato la
forma con cui gli erano state notificate le decisioni (diffida e multa), che a
suo avviso avrebbero dovuto essere inviate per raccomandata con avviso di
ricevimento e non per posta A Plus. Non essendo stata richiesta la firma del
destinatario, la lettera contenente la diffida era sfuggita alla sua
attenzione.
C. Con decisione del 1°
febbraio 2022, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, ricordando che,
scaduto il termine per presentare la dichiarazione d’imposta 2020 (30.09.2021),
il 11.10.2021 gli era stato inviato un richiamo e il 14.12.2021 gli era stata
intimata la diffida. Nel termine assegnato con quest’ultima non aveva tuttavia
presentato la dichiarazione d’imposta né alcuna richiesta volta ad ottenere una
proroga.
D. Con ricorso del 24
febbraio 2022, RI 1 contesta le decisioni dell’UT e chiede l’annullamento della
multa disciplinare e della diffida. Ribadito il proprio disappunto per la
mancata risposta alla lettera inviata all’UT il 26 ottobre 2021, il ricorrente
contesta che possa essergli rimproverata negligenza, alla luce delle richieste
di chiarimenti da lui rivolte al fisco cantonale. Nega poi di essere venuto a
conoscenza della diffida, siccome non gli è stata fatta firmare una ricevuta al
momento della sua notificazione. Anche per quanto attiene alla commisurazione
della multa, ritiene che l’Ufficio di tassazione abbia tenuto conto di un
debito fiscale da lui contestato, con un reclamo tuttora pendente.
E. Con osservazioni
dell’8 marzo 2022, l’autorità fiscale propone di respingere il reclamo,
sottolineando come il contribuente risulti limitatamente imponibile nel Cantone
Ticino in qualità di proprietario di sostanza immobiliare nel Comune di __________
e sia pertanto tenuto a presentare la dichiarazione d’imposta nel Canton Ticino.
Diritto
1. Si rileva dapprima
che, nella misura in cui contesta la diffida del 14 dicembre 2021, il ricorso è
irricevibile.
Secondo l’art. 198 cpv. 4
e 5 LT, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato
e contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso
alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni.
Con il suo reclamo del 26
gennaio 2021, il ricorrente aveva impugnato sia la diffida sia la multa per
violazione degli obblighi procedurali. Con la decisione impugnata, tuttavia,
l’UT si è pronunciato sul reclamo limitatamente alla multa. Ne consegue che,
fintantoché l’autorità di tassazione non avrà adottato una decisione in merito
al reclamo contro la diffida, il contribuente non potrà interporre ricorso alla
Camera di diritto tributario.
Considerandi
2.
2.1.
La multa disciplinare
è basata sugli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
2.2
Secondo l’art. 257 cpv. 1
LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente
o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta
o gli allegati;
b) non
adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola
gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non
versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti
dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che
la multa è al massimo di fr. 1'000.--, mentre nei casi gravi o di
recidiva può arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.--.
Di tenore sostanzialmente
uguale è l’art. 174 LIFD.
2.3
Affinché l’autorità
fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due
condizioni distinte:
·
la prima soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente,
vale a dire in una sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per
semplice negligenza;
·
e la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT
80.2017.228
del 2 marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da
parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione, bensì detiene anche carattere penale, sicché il
contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità
solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B
101.1
n. 9; CDT 80.2017.4 del 6 marzo 2017, consid. 1.3).
3.
Nel caso in
disamina, al ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver
consegnato entro il termine impartitogli, e nonostante la diffida, la
dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020.
Il contribuente contesta
la sanzione sostanzialmente per tre ragioni. In primo luogo, ritiene di non
essere tenuto a presentare una dichiarazione d’imposta nel Canton Ticino, dopo
aver trasferito il domicilio nel Canton Grigioni. A questo proposito,
rimprovera all’autorità di tassazione di non aver mai risposto ad una lettera,
con la quale chiedeva spiegazioni in merito alla legalità di quest’obbligo. In
secondo luogo, sostiene di non essere stato regolarmente diffidato, prima della
multa, per il fatto che l’UT gli ha inviato la diffida per posta A Plus anziché
per raccomandata. Infine, contesta la commisurazione della multa, che a suo
avviso si sarebbe fondata su una decisione di tassazione contro cui è stato
interposto reclamo.
4.
4.1.
È innegabile dapprima che
il ricorrente sia tenuto a presentare una dichiarazione d’imposta nel Canton
Ticino.
4.2
L’art. 195 LT prevede che
i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo
le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi
comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei
contribuenti (cpv. 2).
Inoltre, per l’art. 196
LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni
di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.
Analogamente, la legge
federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili
contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità competenti
dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell’esecuzione
della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di controllo (art. 122
cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi, per i lavori
preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di organi
specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).
4.3
Nel
registro dei contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali
contribuenti, ai quali l’autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione,
che essi sono obbligati a compilare e inoltrare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a ediz., Basilea 2017,
n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD).
Secondo
la giurisprudenza, il registro dei contribuenti non ha alcun effetto
pregiudiziale o costitutivo per l’assoggettamento alle imposte. La circostanza
che un contribuente sia iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun
effetto sull’assoggettamento (cfr. la sentenza del TF 2C_533/2010 e 2C_534/2010
del 16 febbraio 2011 consid. 5).
4.4
L'assoggettamento
nel Cantone Ticino avviene per appartenenza personale (art. 2 LT) o per
appartenenza economica (art. 3 LT).
Nel primo caso, le persone
fisiche sono assoggettate all'imposta quando hanno domicilio o dimora fiscale
nel Cantone. Nella seconda evenienza, le persone fisiche senza domicilio o
dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù della loro
appartenenza economica se sono proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di
essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi
economicamente assimilabili (art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
4.5
Per il periodo fiscale
2020, pur avendo trasferito il domicilio nel Canton Grigioni a far tempo dal
2019, l’insorgente è stato considerato dall’autorità di tassazione assoggettato
nel Canton Ticino alle imposte cantonali per appartenenza economica. Infatti, è
rimasto proprietario del mapp.__________ RFD di __________ ed è pertanto,
limitatamente alla sostanza di sua proprietà, imponibile nel Canton Ticino.
Anche per il periodo fiscale 2020 era pertanto iscritto nel registro dei
contribuenti e come tale tenuto a presentare la dichiarazione d’imposta.
Non è noto per quale
ragione l’UT non abbia risposto alla lettera inviatagli dal contribuente il 26
ottobre 2021. Si può ipotizzare che, facendo riferimento la lettera in
questione a un richiamo ricevuto dal ricorrente per non aver presentato la
dichiarazione, l’autorità di tassazione abbia ritenuto di non dover prendere
posizione, non essendo il richiamo una decisione impugnabile. D’altronde, come
del resto gli altri scritti del contribuente, anche la lettera in questione era
formulata in modo inutilmente polemico. La questione non merita tuttavia di
essere ulteriormente approfondita.
5.
5.1.
Per quanto attiene alla
questione della diffida, come già ricordato essa rappresenta una condizione
oggettiva per poter infliggere al contribuente una multa per violazione degli
obblighi procedurali.
5.2
5.2.1
La regola universale
dell’art. 8 del Codice civile svizzero (CC; RS 210), che si applica sia in
diritto privato sia in diritto pubblico, stabilisce infatti che ove la legge
non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Spetta
pertanto all’autorità di tassazione dimostrare la regolare notificazione della
diffida, che per legge deve precedere la multa disciplinare (art. 198 cpv. 3 LT
e 124 cpv. 3 LIFD).
Nel caso in esame,
l’autorità di tassazione ha notificato la diffida e la multa mediante invio
postale A Plus.
5.2.2
Nel sistema di spedizione Posta
A Plus alla busta è applicato un numero e, analogamente a un plico
raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta
raccomandata, la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario.
Conseguentemente, il destinatario, in caso di assenza, non è informato tramite
un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando
l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del
destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track
& Trace previsto dalla Posta Svizzera, è possibile osservare la
cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del
destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace
non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente nella sfera
di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio
sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può
unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia stata
depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track
& Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano
dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III
599.
consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF 8C_559/2018 del
26.11.2018, consid. 3.3. e 3.4.).
5.2.3
Il Tribunale federale si è
già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione Posta A Plus e ha
stabilito come notificazione determinante per la decorrenza del termine di
ricorso il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella
postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La
circostanza che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il
lunedì successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale
federale (sentenze 8C_559/2018 del 26.11.2018, consid. 3.3. e 3.4.;
2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche
sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30 aprile
2015.
consid. 3.2 entrambe con rinvii).
5.3
Dal tracciamento postale
dell’invio in questione risulta che la diffida del 14 dicembre 2021 è stata
recapitata al destinatario il 16 dicembre 2021. Conformemente alla
giurisprudenza del Tribunale federale, tale data deve essere considerata
determinante ai fini del computo del termine attribuito al contribuente per
provvedere all’inoltro della dichiarazione, prima di essere sanzionato con una
multa per violazione degli obblighi procedurali. Il termine era pertanto giunto
a scadenza il 5 gennaio 2021.
In effetti, il ricorrente riconosce
che la diffida è stata “recapitata genericamente nella buchetta assieme alla
corrispondenza ordinaria senza la richiesta della firma del destinatario […], è
stata prelevata da un [suo] collaboratore che l’ha appoggiata, sempre assieme
al resto della corrispondenza ordinaria, su un mobile”. Sarebbe poi andata
persa, sfuggendo alla sua attenzione, per essere ritrovata solo dopo che gli è
stata inflitta la multa.
Come risulta dalla citata
giurisprudenza del Tribunale federale, per far decorrere i termini di legge di
una decisione notificata mediante invio postale A Plus, è determinante la data
del deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale
del destinatario. È pertanto irrilevante il fatto che, una volta entrata nella
sfera di competenza del contribuente, la diffida sia andata persa. D’altronde,
se è stato un suo collaboratore a smarrire l’invio, la negligenza non può certo
essere imputata all’autorità fiscale.
5.4
Diversamente da altre
leggi (p. es. art. 138 CPC, art. 85 CPP), in ogni caso, la legge tributaria e
la legge federale sull’imposta federale diretta non prescrivono una particolare
forma per la notificazione delle decisioni. Le riserve del ricorrente in merito
all’invio per posta A Plus sono pertanto prive di ogni consistenza.
6.
L’insorgente censura
infine la commisurazione della multa, argomentando che l’autorità di tassazione
si sarebbe basata su una decisione di tassazione che non è passata in
giudicato, avendo egli interposto reclamo contro la tassazione per il periodo
fiscale 2018.
In effetti, nella
decisione impugnata, l’UT afferma di aver calcolato la multa “in base al dovuto
d’imposta cantonale relativo all’ultima decisione di tassazione cresciuta in
giudicato, ossia quella risalente al periodo fiscale 2018 per il quale tale
importo era stato stabilito definitivamente in CHF 549.50”.
Prendendo posizione sul
ricorso, l’autorità fiscale non ha confermato se la decisione di tassazione
relativa al periodo fiscale 2018 sia effettivamente stata contestata con
reclamo. La questione non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita.
L’ammontare della multa inflitta al ricorrente rappresenta infatti l’importo
minimo previsto dalla “tabella per la determinazione delle multe”, allegata
alla Circolare 12/2022 della Divisione delle contribuzioni. Ne consegue che, se
anche il reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione 2018 dovesse
essere accolto, in nessun caso la multa potrebbe essere inferiore a 100
franchi.
Anche su questo aspetto il
ricorso è pertanto respinto.
7.
Visto l’esito del ricorso, tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. C
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: