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Decisione

80.2022.51

Violazione degli obblighi procedurali: mancata presentazione della dichiarazione, diffida ricevuta ma andata persa prima di essere letta, notificazione

3 maggio 2022Italiano14 min

Ticino in qualità di proprietario di sostanza immobiliare nel Comune di __________

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.51

Lugano

3 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 24 febbraio 2022 contro la decisione del 1° febbraio 2022 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. RI 1 ha trasferito il

domicilio da __________ a __________ (GR) il 31 dicembre 2018. È rimasto

comunque proprietario del mapp. n. __________ RFD di __________.

Nonostante un richiamo, il

contribuente non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale

2020. L’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca e Valli (nel seguito: UT)

lo ha pertanto diffidato in data 14 dicembre 2021. Con decisione del 18 gennaio

2022, gli ha poi inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali

di fr. 100.- e gli ha attribuito un termine di 20 giorni per adempiere ai

propri obblighi procedurali, avvertendolo che in caso contrario avrebbe

proceduto con una tassazione d’ufficio.

B. Con reclamo del 26

gennaio 2022, il contribuente ha contestato la decisione di multa e la diffida,

rimproverando all’autorità di tassazione di non aver risposto a una sua lettera

del 29 ottobre 2021, con la quale aveva chiesto lumi sulla base legale in forza

della quale, essendo residente nel Canton Grigioni, era obbligato a inviare

copia della dichiarazione d’imposta al fisco ticinese. Ha inoltre censurato la

forma con cui gli erano state notificate le decisioni (diffida e multa), che a

suo avviso avrebbero dovuto essere inviate per raccomandata con avviso di

ricevimento e non per posta A Plus. Non essendo stata richiesta la firma del

destinatario, la lettera contenente la diffida era sfuggita alla sua

attenzione.

C. Con decisione del 1°

febbraio 2022, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, ricordando che,

scaduto il termine per presentare la dichiarazione d’imposta 2020 (30.09.2021),

il 11.10.2021 gli era stato inviato un richiamo e il 14.12.2021 gli era stata

intimata la diffida. Nel termine assegnato con quest’ultima non aveva tuttavia

presentato la dichiarazione d’imposta né alcuna richiesta volta ad ottenere una

proroga.

D. Con ricorso del 24

febbraio 2022, RI 1 contesta le decisioni dell’UT e chiede l’annullamento della

multa disciplinare e della diffida. Ribadito il proprio disappunto per la

mancata risposta alla lettera inviata all’UT il 26 ottobre 2021, il ricorrente

contesta che possa essergli rimproverata negligenza, alla luce delle richieste

di chiarimenti da lui rivolte al fisco cantonale. Nega poi di essere venuto a

conoscenza della diffida, siccome non gli è stata fatta firmare una ricevuta al

momento della sua notificazione. Anche per quanto attiene alla commisurazione

della multa, ritiene che l’Ufficio di tassazione abbia tenuto conto di un

debito fiscale da lui contestato, con un reclamo tuttora pendente.

E. Con osservazioni

dell’8 marzo 2022, l’autorità fiscale propone di respingere il reclamo,

sottolineando come il contribuente risulti limitatamente imponibile nel Cantone

Ticino in qualità di proprietario di sostanza immobiliare nel Comune di __________

e sia pertanto tenuto a presentare la dichiarazione d’imposta nel Canton Ticino.

Diritto

1. Si rileva dapprima

che, nella misura in cui contesta la diffida del 14 dicembre 2021, il ricorso è

irricevibile.

Secondo l’art. 198 cpv. 4

e 5 LT, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato

e contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso

alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni.

Con il suo reclamo del 26

gennaio 2021, il ricorrente aveva impugnato sia la diffida sia la multa per

violazione degli obblighi procedurali. Con la decisione impugnata, tuttavia,

l’UT si è pronunciato sul reclamo limitatamente alla multa. Ne consegue che,

fintantoché l’autorità di tassazione non avrà adottato una decisione in merito

al reclamo contro la diffida, il contribuente non potrà interporre ricorso alla

Camera di diritto tributario.

Considerandi

2.

2.1.

La multa disciplinare

è basata sugli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

2.2

Secondo l’art. 257 cpv. 1

LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente

o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una

disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non consegna la dichiarazione d’imposta

o gli allegati;

b) non

adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola

gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non

versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti

dall’articolo 253a;

è punito con la multa.

Il capoverso 2 prevede che

la multa è al massimo di fr. 1'000.--, mentre nei casi gravi o di

recidiva può arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.--.

Di tenore sostanzialmente

uguale è l’art. 174 LIFD.

2.3

Affinché l’autorità

fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due

condizioni distinte:

·

la prima soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente,

vale a dire in una sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per

semplice negligenza;

·

e la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità

fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT

80.2017.228

del 2 marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da

parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione, bensì detiene anche carattere penale, sicché il

contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità

solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B

101.1

n. 9; CDT 80.2017.4 del 6 marzo 2017, consid. 1.3).

3.

Nel caso in

disamina, al ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver

consegnato entro il termine impartitogli, e nonostante la diffida, la

dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020.

Il contribuente contesta

la sanzione sostanzialmente per tre ragioni. In primo luogo, ritiene di non

essere tenuto a presentare una dichiarazione d’imposta nel Canton Ticino, dopo

aver trasferito il domicilio nel Canton Grigioni. A questo proposito,

rimprovera all’autorità di tassazione di non aver mai risposto ad una lettera,

con la quale chiedeva spiegazioni in merito alla legalità di quest’obbligo. In

secondo luogo, sostiene di non essere stato regolarmente diffidato, prima della

multa, per il fatto che l’UT gli ha inviato la diffida per posta A Plus anziché

per raccomandata. Infine, contesta la commisurazione della multa, che a suo

avviso si sarebbe fondata su una decisione di tassazione contro cui è stato

interposto reclamo.

4.

4.1.

È innegabile dapprima che

il ricorrente sia tenuto a presentare una dichiarazione d’imposta nel Canton

Ticino.

4.2

L’art. 195 LT prevede che

i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo

le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi

comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei

contribuenti (cpv. 2).

Inoltre, per l’art. 196

LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni

di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.

Analogamente, la legge

federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili

contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità competenti

dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell’esecuzione

della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di controllo (art. 122

cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi, per i lavori

preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di organi

specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).

4.3

Nel

registro dei contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali

contribuenti, ai quali l’autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione,

che essi sono obbligati a compilare e inoltrare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a ediz., Basilea 2017,

n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD).

Secondo

la giurisprudenza, il registro dei contribuenti non ha alcun effetto

pregiudiziale o costitutivo per l’assoggettamento alle imposte. La circostanza

che un contribuente sia iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun

effetto sull’assoggettamento (cfr. la sentenza del TF 2C_533/2010 e 2C_534/2010

del 16 febbraio 2011 consid. 5).

4.4

L'assoggettamento

nel Cantone Ticino avviene per appartenenza personale (art. 2 LT) o per

appartenenza economica (art. 3 LT).

Nel primo caso, le persone

fisiche sono assoggettate all'imposta quando hanno domicilio o dimora fiscale

nel Cantone. Nella seconda evenienza, le persone fisiche senza domicilio o

dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù della loro

appartenenza economica se sono proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di

essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi

economicamente assimilabili (art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

4.5

Per il periodo fiscale

2020, pur avendo trasferito il domicilio nel Canton Grigioni a far tempo dal

2019, l’insorgente è stato considerato dall’autorità di tassazione assoggettato

nel Canton Ticino alle imposte cantonali per appartenenza economica. Infatti, è

rimasto proprietario del mapp.__________ RFD di __________ ed è pertanto,

limitatamente alla sostanza di sua proprietà, imponibile nel Canton Ticino.

Anche per il periodo fiscale 2020 era pertanto iscritto nel registro dei

contribuenti e come tale tenuto a presentare la dichiarazione d’imposta.

Non è noto per quale

ragione l’UT non abbia risposto alla lettera inviatagli dal contribuente il 26

ottobre 2021. Si può ipotizzare che, facendo riferimento la lettera in

questione a un richiamo ricevuto dal ricorrente per non aver presentato la

dichiarazione, l’autorità di tassazione abbia ritenuto di non dover prendere

posizione, non essendo il richiamo una decisione impugnabile. D’altronde, come

del resto gli altri scritti del contribuente, anche la lettera in questione era

formulata in modo inutilmente polemico. La questione non merita tuttavia di

essere ulteriormente approfondita.

5.

5.1.

Per quanto attiene alla

questione della diffida, come già ricordato essa rappresenta una condizione

oggettiva per poter infliggere al contribuente una multa per violazione degli

obblighi procedurali.

5.2

5.2.1

La regola universale

dell’art. 8 del Codice civile svizzero (CC; RS 210), che si applica sia in

diritto privato sia in diritto pubblico, stabilisce infatti che ove la legge

non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di

fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Spetta

pertanto all’autorità di tassazione dimostrare la regolare notificazione della

diffida, che per legge deve precedere la multa disciplinare (art. 198 cpv. 3 LT

e 124 cpv. 3 LIFD).

Nel caso in esame,

l’autorità di tassazione ha notificato la diffida e la multa mediante invio

postale A Plus.

5.2.2

Nel sistema di spedizione Posta

A Plus alla busta è applicato un numero e, analogamente a un plico

raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta

raccomandata, la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario.

Conseguentemente, il destinatario, in caso di assenza, non è informato tramite

un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando

l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del

destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track

& Trace previsto dalla Posta Svizzera, è possibile osservare la

cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del

destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace

non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente nella sfera

di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio

sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può

unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia stata

depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track

& Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano

dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III

599.

consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF 8C_559/2018 del

26.11.2018, consid. 3.3. e 3.4.).

5.2.3

Il Tribunale federale si è

già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione Posta A Plus e ha

stabilito come notificazione determinante per la decorrenza del termine di

ricorso il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella

postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La

circostanza che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il

lunedì successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale

federale (sentenze 8C_559/2018 del 26.11.2018, consid. 3.3. e 3.4.;

2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche

sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30 aprile

2015.

consid. 3.2 entrambe con rinvii).

5.3

Dal tracciamento postale

dell’invio in questione risulta che la diffida del 14 dicembre 2021 è stata

recapitata al destinatario il 16 dicembre 2021. Conformemente alla

giurisprudenza del Tribunale federale, tale data deve essere considerata

determinante ai fini del computo del termine attribuito al contribuente per

provvedere all’inoltro della dichiarazione, prima di essere sanzionato con una

multa per violazione degli obblighi procedurali. Il termine era pertanto giunto

a scadenza il 5 gennaio 2021.

In effetti, il ricorrente riconosce

che la diffida è stata “recapitata genericamente nella buchetta assieme alla

corrispondenza ordinaria senza la richiesta della firma del destinatario […], è

stata prelevata da un [suo] collaboratore che l’ha appoggiata, sempre assieme

al resto della corrispondenza ordinaria, su un mobile”. Sarebbe poi andata

persa, sfuggendo alla sua attenzione, per essere ritrovata solo dopo che gli è

stata inflitta la multa.

Come risulta dalla citata

giurisprudenza del Tribunale federale, per far decorrere i termini di legge di

una decisione notificata mediante invio postale A Plus, è determinante la data

del deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale

del destinatario. È pertanto irrilevante il fatto che, una volta entrata nella

sfera di competenza del contribuente, la diffida sia andata persa. D’altronde,

se è stato un suo collaboratore a smarrire l’invio, la negligenza non può certo

essere imputata all’autorità fiscale.

5.4

Diversamente da altre

leggi (p. es. art. 138 CPC, art. 85 CPP), in ogni caso, la legge tributaria e

la legge federale sull’imposta federale diretta non prescrivono una particolare

forma per la notificazione delle decisioni. Le riserve del ricorrente in merito

all’invio per posta A Plus sono pertanto prive di ogni consistenza.

6.

L’insorgente censura

infine la commisurazione della multa, argomentando che l’autorità di tassazione

si sarebbe basata su una decisione di tassazione che non è passata in

giudicato, avendo egli interposto reclamo contro la tassazione per il periodo

fiscale 2018.

In effetti, nella

decisione impugnata, l’UT afferma di aver calcolato la multa “in base al dovuto

d’imposta cantonale relativo all’ultima decisione di tassazione cresciuta in

giudicato, ossia quella risalente al periodo fiscale 2018 per il quale tale

importo era stato stabilito definitivamente in CHF 549.50”.

Prendendo posizione sul

ricorso, l’autorità fiscale non ha confermato se la decisione di tassazione

relativa al periodo fiscale 2018 sia effettivamente stata contestata con

reclamo. La questione non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita.

L’ammontare della multa inflitta al ricorrente rappresenta infatti l’importo

minimo previsto dalla “tabella per la determinazione delle multe”, allegata

alla Circolare 12/2022 della Divisione delle contribuzioni. Ne consegue che, se

anche il reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione 2018 dovesse

essere accolto, in nessun caso la multa potrebbe essere inferiore a 100

franchi.

Anche su questo aspetto il

ricorso è pertanto respinto.

7.

Visto l’esito del ricorso, tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. C

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: