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Decisione

80.2022.53

Violazione degli obblighi procedurali: mancata presentazione della dichiarazione, sollecito inviato all’autorità fiscale per emettere la tassazione del periodo precedente, non proroga

3 maggio 2022Italiano10 min

hanno inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020. Con diffida

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.53

Lugano

3 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

RI

2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 1° marzo 2022 contro la decisione del 24 febbraio 2022 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. Nonostante le proroghe

concesse e dopo il richiamo dell’11 ottobre 2021, i coniugi RI 1 e RI 2 non

hanno inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020. Con diffida

del 18 gennaio 2022, l’RS 1 (nel seguito: UT) gli ha attribuito un termine di

venti giorni, avvertendoli che altrimenti gli avrebbe inflitto una multa per

violazione degli obblighi procedurali e avrebbe potuto procedere ad una

tassazione d’ufficio.

Con e-mail del 2 febbraio

2022, RI 1 ha chiesto all’UT l’invio di “copia della notifica 2019”, per “poter

completare la dichiarazione delle tasse per il 2019”. L’UT ha risposto lo

stesso giorno, indicando le modalità per la richiesta di copie di documenti e

rilevando che verosimilmente la sua domanda si riferiva alla notifica di

tassazione relativa al 2018. Il contribuente ha replicato, confermando che gli

serviva la tassazione del 2019, “perché dobbiamo completare la tassazione

2020”. La cancelleria dell’UT ha allora risposto che la “notifica 2019” non era

ancora stata emessa e che avrebbe sollecitato il tassatore dei contribuenti.

Con decisione del 15

febbraio 2022, l’UT ha inflitto una multa disciplinare di fr. 1'800.-- e

ha attribuito un termine di 20 giorni ai contribuenti per adempiere ai propri

obblighi procedurali, avvertendoli che in caso contrario avrebbe proceduto con

una tassazione d’ufficio.

B. Con reclamo del 18

febbraio 2021 [recte: 2022], i contribuenti hanno chiesto l’annullamento

della multa disciplinare e la proroga del termine per l’inoltro della

dichiarazione d’imposta 2020 a fine marzo 2022 previo ricevimento della

“tassazione 2019”. A loro avviso, per inoltrare la dichiarazione d’imposta 2020

necessitavano della “tassazione 2019”, in quanto erano stati fatti “alcuni

cambiamenti societari” e volevano “essere sicuri prima di procedere con il

2020”. Ritenevano che vi fosse stato un malinteso, per il fatto che la notifica

di tassazione 2019 non gli era ancora pervenuta e dallo scambio di email

intervenuto con l’UT avevano pensato che “era possibile ritardare la notifica”.

Inoltre, la “lettera precedente […] è arrivata ma non è stata aperta perché

finita in mezzo ad altre carte”.

C. Con decisione del 24

febbraio 2022, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, argomentando che, nel

termine assegnato tramite diffida, non era stata presentata la dichiarazione

d’imposta né alcuna richiesta volta ad ottenere una proroga. Rilevava inoltre

che “poiché ogni periodo fiscale è a sé stante, la circostanza che non siano

ancora stata notificate al contribuente le decisioni di tassazione per i

periodi fiscali precedenti non è motivo sufficiente a giustificare un’inosservanza

dei termini per l’adempimento degli obblighi di collaborazione”. Precisava

infine che, nello scambio di e-mail del 2.2.2022, i contribuenti non avevano

richiesto un’ulteriore proroga “che, se motivata e giustificata, avrebbe

potuto essere concessa”.

D. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 2 e RI 1 chiedono l’annullamento della

multa disciplinare. Ribadito che, pur avendo ricevuto la diffida, non l’avevano

letta, sottolineano di aver richiesto la decisione di tassazione del periodo

fiscale 2019, “che [gli] serviva, e [gli] serve tuttora, per controllare le

informazioni prima di inoltrare la dichiarazione 2020”. Nella risposta alla

loro e-mail del 2 febbraio 2022, l’UT li aveva “informati che il tassatore

sarebbe stato sollecitato e, forse ingenuamente, a[vevan]o pensato di aspettare

la notifica 2019”. D’altronde, nella risposta non era stato fatto “nessun

riferimento al ritardo della dichiarazione cosa che [gli] ha fatto pensare ancora

una volta che forse poteva[n]o aspettare”.

Diritto

1. 1.1.

La multa disciplinare

è basata sugli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

1.2.

Secondo l’art. 257 cpv. 1

LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente

o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una

disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non consegna la dichiarazione d’imposta

o gli allegati;

b) non

adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola

gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non

versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti

dall’articolo 253a;

è punito con la multa.

Il capoverso 2 prevede che

la multa è al massimo di fr. 1'000.--, mentre nei casi gravi o di

recidiva può arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.--.

Di tenore sostanzialmente

uguale è l’art. 174 LIFD.

1.3.

Affinché l’autorità fiscale

possa infliggere una multa, devono essere realizzate due condizioni

distinte:

·

la prima soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente,

vale a dire in una sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per

semplice negligenza;

·

e la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità

fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT

80.2017.228 del 2 marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da

parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione, bensì detiene anche carattere penale, sicché il

contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità

solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B

101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6 marzo 2017, consid. 1.3).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso di specie, gli

insorgenti hanno indiscutibilmente commesso l’infrazione sanzionata

dall’autorità fiscale per l’anno fiscale 2020, non avendo inoltrato la

dichiarazione fiscale entro il termine impartitogli con l’ultima decisione di

proroga, scadente il 31 dicembre 2021.

2.2

Va ricordato che, prima

che gli fosse inflitta la multa, i contribuenti erano già stati diffidati, con

decisione del 18 gennaio 2022.

A tal proposito, questa

Camera ha già avuto modo di sottolineare che con la diffida si è stati

avvertiti che, in caso di inosservanza dell’ulteriore termine concesso a chi è

già stato precedentemente richiamato, ci si espone al rischio di una multa. In

altre parole, il contribuente cui è stata notificata la diffida dovrebbe essere

cosciente che, se l’autorità fiscale non entrerà in possesso della

dichiarazione entro il termine assegnatogli in tale contesto, sarà sanzionato

senza ulteriori avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del 24 febbraio 2014, consid.

2.2).

I ricorrenti riconoscono

di aver ricevuto la diffida del 18 gennaio 2022, ma gli sarebbe “sfuggita” e

non l’avrebbero letta. In tal modo, essi ammettono una propria negligenza.

L’efficacia della diffida non può certo dipendere dal fatto che il destinatario

la legga o meno. In ogni caso, gli insorgenti sapevano che il termine, dopo

l’ultima proroga loro concessa, scadeva il 31 dicembre 2021.

2.3

I contribuenti sostengono

che, per poter adempiere i loro obblighi procedurali, avrebbero necessitato

della “notifica del 2019” per “controllare le informazioni prima di inoltrare

la dichiarazione 2020”.

Come rilevato dallo stesso

Ufficio di tassazione, nella decisione impugnata, la Camera di diritto

tributario ha già avuto modo di decidere che è legittimo infliggere una multa

disciplinare ad un contribuente che ha omesso di inoltrare la dichiarazione

fiscale, argomentando che non era ancora stata definita la tassazione dei

periodi fiscali precedenti. Infatti, l’obbligo di dichiarare redditi e sostanza

che si riferiscono ad un determinato periodo fiscale non può minimamente essere

attenuato dalle eventuali contestazioni relative a tassazioni di periodi

precedenti, dato che i fattori imponibili in ogni periodo fiscale sono

indipendenti fra loro (cfr. le sentenze CDT n. 80.2016.46 del 13 luglio 2016; 80.2001.85

del 14 settembre 2001; 80.1997.132 dell’8 ottobre 1997).

Il fatto di non aver

ancora ricevuto la decisione di tassazione relativa al periodo fiscale

precedente non giustifica pertanto l’inosservanza del termine per l’inoltro

della dichiarazione d’imposta.

2.4

2.4.1

I ricorrenti ritengono

inoltre che l’e-mail del 2 febbraio 2022, loro inviata dall’autorità fiscale,

potesse conferirgli una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione

d’imposta 2020, nella misura in cui li informava che il loro tassatore sarebbe

stato sollecitato.

2.4.2

Nel diritto fiscale i

termini hanno una importanza fondamentale e permettono di fare avanzare la

procedura (Masmejan-Fey/Vianin,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea,

2017, n. 1 ad art. 119 LIFD).

Un termine stabilito

dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art. 119

cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda frase LT). In

questo ambito, in considerazione della formulazione potestativa delle

disposizioni citate (“può essere prorogato”), l’autorità gode di un

potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, op. cit., n. 8 ad

art. 119 LIFD, p. 1612 s.).

2.4.3

A parte il fatto che,

avendo già chiesto in precedenza delle proroghe, i contribuenti sapevano di dover

rispettare dei requisiti di forma, è francamente difficile interpretare come

domanda di proroga la loro richiesta di ricevere la “notifica 2019 che ci

serve per potere completare la dichiarazione delle tasse per il 2019 [recte:

2020]”. Ancor meno si può considerare come una decisione che concede una

proroga del termine la seguente frase, contenuta nell’ultima e-mail del 2

febbraio 2022: “La notifica 2019 non è ancora stata emessa, la sollecito al

suo tassatore”. Indipendentemente dalla forma della decisione, sarebbe del

tutto insolita una proroga sine die.

2.4.4

A ciò si aggiunga che,

quando il ricorrente avrebbe inviato l’istanza di proroga del termine, cioè il

2.

febbraio 2022, il termine attribuitogli dall’autorità di tassazione, già

prorogato per la seconda volta fino al 31 dicembre 2021, era ormai scaduto.

Come espressamente

richiesto dall’art. 119 cpv. 2 LIFD, la domanda di proroga deve tuttavia essere

presentata prima della scadenza, requisito che costituisce una condizione di

validità della domanda stessa (cfr. Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a

ediz., Basilea 2017, n. 11 ad art. 119 LIFD, p. 2111).

Anche volendo interpretare

l’email del contribuente come una domanda di proroga, la stessa sarebbe stata

tardiva.

3.

Per quanto attiene

all’ammontare della multa, nella decisione su reclamo il fisco ha correttamente

citato la Circolare n. 12/2022 del 1° gennaio 2022 della Divisione delle

contribuzioni.

Secondo la tabella per la

determinazione delle multe, allegata alla suddetta circolare, se il totale

dell’imposta cantonale annua dovuta secondo l’ultima decisione di tassazione

cresciuta in giudicato supera l’importo di fr. 75'001.--, allora la multa

base per i contribuenti imponibili illimitatamente nel Cantone ammonta a

fr. 1'800.--.

Nel caso di specie,

l’importo totale dell’imposta cantonale annua dovuta dai contribuenti nell’anno

2018.

ammontava a fr. 84'421.80. È pertanto corretto il calcolo intrapreso

dall’autorità di tassazione, che ha commisurato la multa disciplinare in

fr. 1'800.--.

4.

Visto l’esito del ricorso, tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: