80.2022.53
Violazione degli obblighi procedurali: mancata presentazione della dichiarazione, sollecito inviato all’autorità fiscale per emettere la tassazione del periodo precedente, non proroga
3 maggio 2022Italiano10 min
hanno inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020. Con diffida
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.53
Lugano
3 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 1° marzo 2022 contro la decisione del 24 febbraio 2022 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. Nonostante le proroghe
concesse e dopo il richiamo dell’11 ottobre 2021, i coniugi RI 1 e RI 2 non
hanno inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020. Con diffida
del 18 gennaio 2022, l’RS 1 (nel seguito: UT) gli ha attribuito un termine di
venti giorni, avvertendoli che altrimenti gli avrebbe inflitto una multa per
violazione degli obblighi procedurali e avrebbe potuto procedere ad una
tassazione d’ufficio.
Con e-mail del 2 febbraio
2022, RI 1 ha chiesto all’UT l’invio di “copia della notifica 2019”, per “poter
completare la dichiarazione delle tasse per il 2019”. L’UT ha risposto lo
stesso giorno, indicando le modalità per la richiesta di copie di documenti e
rilevando che verosimilmente la sua domanda si riferiva alla notifica di
tassazione relativa al 2018. Il contribuente ha replicato, confermando che gli
serviva la tassazione del 2019, “perché dobbiamo completare la tassazione
2020”. La cancelleria dell’UT ha allora risposto che la “notifica 2019” non era
ancora stata emessa e che avrebbe sollecitato il tassatore dei contribuenti.
Con decisione del 15
febbraio 2022, l’UT ha inflitto una multa disciplinare di fr. 1'800.-- e
ha attribuito un termine di 20 giorni ai contribuenti per adempiere ai propri
obblighi procedurali, avvertendoli che in caso contrario avrebbe proceduto con
una tassazione d’ufficio.
B. Con reclamo del 18
febbraio 2021 [recte: 2022], i contribuenti hanno chiesto l’annullamento
della multa disciplinare e la proroga del termine per l’inoltro della
dichiarazione d’imposta 2020 a fine marzo 2022 previo ricevimento della
“tassazione 2019”. A loro avviso, per inoltrare la dichiarazione d’imposta 2020
necessitavano della “tassazione 2019”, in quanto erano stati fatti “alcuni
cambiamenti societari” e volevano “essere sicuri prima di procedere con il
2020”. Ritenevano che vi fosse stato un malinteso, per il fatto che la notifica
di tassazione 2019 non gli era ancora pervenuta e dallo scambio di email
intervenuto con l’UT avevano pensato che “era possibile ritardare la notifica”.
Inoltre, la “lettera precedente […] è arrivata ma non è stata aperta perché
finita in mezzo ad altre carte”.
C. Con decisione del 24
febbraio 2022, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, argomentando che, nel
termine assegnato tramite diffida, non era stata presentata la dichiarazione
d’imposta né alcuna richiesta volta ad ottenere una proroga. Rilevava inoltre
che “poiché ogni periodo fiscale è a sé stante, la circostanza che non siano
ancora stata notificate al contribuente le decisioni di tassazione per i
periodi fiscali precedenti non è motivo sufficiente a giustificare un’inosservanza
dei termini per l’adempimento degli obblighi di collaborazione”. Precisava
infine che, nello scambio di e-mail del 2.2.2022, i contribuenti non avevano
richiesto un’ulteriore proroga “che, se motivata e giustificata, avrebbe
potuto essere concessa”.
D. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 2 e RI 1 chiedono l’annullamento della
multa disciplinare. Ribadito che, pur avendo ricevuto la diffida, non l’avevano
letta, sottolineano di aver richiesto la decisione di tassazione del periodo
fiscale 2019, “che [gli] serviva, e [gli] serve tuttora, per controllare le
informazioni prima di inoltrare la dichiarazione 2020”. Nella risposta alla
loro e-mail del 2 febbraio 2022, l’UT li aveva “informati che il tassatore
sarebbe stato sollecitato e, forse ingenuamente, a[vevan]o pensato di aspettare
la notifica 2019”. D’altronde, nella risposta non era stato fatto “nessun
riferimento al ritardo della dichiarazione cosa che [gli] ha fatto pensare ancora
una volta che forse poteva[n]o aspettare”.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare
è basata sugli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 257 cpv. 1
LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente
o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta
o gli allegati;
b) non
adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola
gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non
versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti
dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che
la multa è al massimo di fr. 1'000.--, mentre nei casi gravi o di
recidiva può arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.--.
Di tenore sostanzialmente
uguale è l’art. 174 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità fiscale
possa infliggere una multa, devono essere realizzate due condizioni
distinte:
·
la prima soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente,
vale a dire in una sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per
semplice negligenza;
·
e la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT
80.2017.228 del 2 marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da
parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione, bensì detiene anche carattere penale, sicché il
contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità
solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B
101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6 marzo 2017, consid. 1.3).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso di specie, gli
insorgenti hanno indiscutibilmente commesso l’infrazione sanzionata
dall’autorità fiscale per l’anno fiscale 2020, non avendo inoltrato la
dichiarazione fiscale entro il termine impartitogli con l’ultima decisione di
proroga, scadente il 31 dicembre 2021.
2.2
Va ricordato che, prima
che gli fosse inflitta la multa, i contribuenti erano già stati diffidati, con
decisione del 18 gennaio 2022.
A tal proposito, questa
Camera ha già avuto modo di sottolineare che con la diffida si è stati
avvertiti che, in caso di inosservanza dell’ulteriore termine concesso a chi è
già stato precedentemente richiamato, ci si espone al rischio di una multa. In
altre parole, il contribuente cui è stata notificata la diffida dovrebbe essere
cosciente che, se l’autorità fiscale non entrerà in possesso della
dichiarazione entro il termine assegnatogli in tale contesto, sarà sanzionato
senza ulteriori avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del 24 febbraio 2014, consid.
2.2).
I ricorrenti riconoscono
di aver ricevuto la diffida del 18 gennaio 2022, ma gli sarebbe “sfuggita” e
non l’avrebbero letta. In tal modo, essi ammettono una propria negligenza.
L’efficacia della diffida non può certo dipendere dal fatto che il destinatario
la legga o meno. In ogni caso, gli insorgenti sapevano che il termine, dopo
l’ultima proroga loro concessa, scadeva il 31 dicembre 2021.
2.3
I contribuenti sostengono
che, per poter adempiere i loro obblighi procedurali, avrebbero necessitato
della “notifica del 2019” per “controllare le informazioni prima di inoltrare
la dichiarazione 2020”.
Come rilevato dallo stesso
Ufficio di tassazione, nella decisione impugnata, la Camera di diritto
tributario ha già avuto modo di decidere che è legittimo infliggere una multa
disciplinare ad un contribuente che ha omesso di inoltrare la dichiarazione
fiscale, argomentando che non era ancora stata definita la tassazione dei
periodi fiscali precedenti. Infatti, l’obbligo di dichiarare redditi e sostanza
che si riferiscono ad un determinato periodo fiscale non può minimamente essere
attenuato dalle eventuali contestazioni relative a tassazioni di periodi
precedenti, dato che i fattori imponibili in ogni periodo fiscale sono
indipendenti fra loro (cfr. le sentenze CDT n. 80.2016.46 del 13 luglio 2016; 80.2001.85
del 14 settembre 2001; 80.1997.132 dell’8 ottobre 1997).
Il fatto di non aver
ancora ricevuto la decisione di tassazione relativa al periodo fiscale
precedente non giustifica pertanto l’inosservanza del termine per l’inoltro
della dichiarazione d’imposta.
2.4
2.4.1
I ricorrenti ritengono
inoltre che l’e-mail del 2 febbraio 2022, loro inviata dall’autorità fiscale,
potesse conferirgli una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione
d’imposta 2020, nella misura in cui li informava che il loro tassatore sarebbe
stato sollecitato.
2.4.2
Nel diritto fiscale i
termini hanno una importanza fondamentale e permettono di fare avanzare la
procedura (Masmejan-Fey/Vianin,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea,
2017, n. 1 ad art. 119 LIFD).
Un termine stabilito
dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art. 119
cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda frase LT). In
questo ambito, in considerazione della formulazione potestativa delle
disposizioni citate (“può essere prorogato”), l’autorità gode di un
potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, op. cit., n. 8 ad
art. 119 LIFD, p. 1612 s.).
2.4.3
A parte il fatto che,
avendo già chiesto in precedenza delle proroghe, i contribuenti sapevano di dover
rispettare dei requisiti di forma, è francamente difficile interpretare come
domanda di proroga la loro richiesta di ricevere la “notifica 2019 che ci
serve per potere completare la dichiarazione delle tasse per il 2019 [recte:
2020]”. Ancor meno si può considerare come una decisione che concede una
proroga del termine la seguente frase, contenuta nell’ultima e-mail del 2
febbraio 2022: “La notifica 2019 non è ancora stata emessa, la sollecito al
suo tassatore”. Indipendentemente dalla forma della decisione, sarebbe del
tutto insolita una proroga sine die.
2.4.4
A ciò si aggiunga che,
quando il ricorrente avrebbe inviato l’istanza di proroga del termine, cioè il
2.
febbraio 2022, il termine attribuitogli dall’autorità di tassazione, già
prorogato per la seconda volta fino al 31 dicembre 2021, era ormai scaduto.
Come espressamente
richiesto dall’art. 119 cpv. 2 LIFD, la domanda di proroga deve tuttavia essere
presentata prima della scadenza, requisito che costituisce una condizione di
validità della domanda stessa (cfr. Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a
ediz., Basilea 2017, n. 11 ad art. 119 LIFD, p. 2111).
Anche volendo interpretare
l’email del contribuente come una domanda di proroga, la stessa sarebbe stata
tardiva.
3.
Per quanto attiene
all’ammontare della multa, nella decisione su reclamo il fisco ha correttamente
citato la Circolare n. 12/2022 del 1° gennaio 2022 della Divisione delle
contribuzioni.
Secondo la tabella per la
determinazione delle multe, allegata alla suddetta circolare, se il totale
dell’imposta cantonale annua dovuta secondo l’ultima decisione di tassazione
cresciuta in giudicato supera l’importo di fr. 75'001.--, allora la multa
base per i contribuenti imponibili illimitatamente nel Cantone ammonta a
fr. 1'800.--.
Nel caso di specie,
l’importo totale dell’imposta cantonale annua dovuta dai contribuenti nell’anno
2018.
ammontava a fr. 84'421.80. È pertanto corretto il calcolo intrapreso
dall’autorità di tassazione, che ha commisurato la multa disciplinare in
fr. 1'800.--.
4.
Visto l’esito del ricorso, tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: