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Decisione

80.2022.56

Reddito della sostanza mobiliare: vendita di azioni a società controllata dal venditore nella misura del 50%, teoria della trasposizione, momento determinante per l’imposizione

7 settembre 2022Italiano29 min

svizzere (__________, __________, __________) ed in società italiane (__________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.56

80.2022.57

Lugano

7 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 4.3.2022 contro la decisione del 9.2.2022 in materia di IC/IFD 2011

Fatti

Fatti

A. a.

RI 1 (__________),

cittadino __________ a beneficio di un permesso di domicilio (C), è coniugato

con __________.

Il contribuente deteneva

nel 2011, nella propria sostanza privata svariate partecipazioni in società

svizzere (__________, __________, __________) ed in società italiane (__________,

__________, __________). Entrambi i coniugi erano alle dipendenze di __________.

Sino al periodo fiscale

precedente, __________ dichiarava altresì 1 azione della __________ del valore

nominale di Eur 49'500.-.

b.

Il 28.12.2010 RI 1 ed il

fratello RI 1 hanno stabilito, nell’ambito di scrittura privata tra le parti,

le sorti delle società che detenevano fino ad allora insieme. Nella premessa

s’indicava che il capitale sociale della __________ era detenuto al 19.8% da RI

1 al 19.8% da RI 1 ed al 60.4% da __________ (società posseduta per metà

ciascuno dai due fratelli RI 1). La __________ deteneva inoltre integralmente

il capitale sociale di __________. A seguito di insanabili divergenze insorte

tra i fratelli __________, gli stessi avevano posto in liquidazione la __________

Al fine di conseguire la separazione degli interessi economici delle parti, i

liquidatori avevano proceduto ad un’aggiudicazione al miglior offerente, tra le

stesse parti, per l’acquisizione del complesso produttivo della __________. . A

seguito della scrittura privata in questione il “(…) complesso di tutti i

beni, materiali ed immateriali, nessuno eccettuato, costituenti l’azienda

produttiva __________ (…), con l’espressa esclusione dei beni immobili e di __________”

veniva ceduta a __________, al prezzo di € 2'700'000.-. Secondo l’accordo in

questione, il trasferimento dell’azienda sarebbe avvenuto secondo le modalità

seguenti: il 15.2.2011 __________ avrebbe ceduto il ramo d’azienda a __________

(e meglio a __________ veicolo costituito dallo stesso) e contestualmente a

ciò, ossia al momento della formalizzazione della cessione, avrebbe dovuto

corrispondere alla __________ l’importo di € 2'700'000.-. Contestualmente la __________

avrebbe dovuto concedere un finanziamento ad __________ pari al “prezzo”,

trasferendo alla stessa mediante girata l’importo di € 1'700'000.-, nonché a

mezzo bancario, il residuo importo ricevuto (ricorso, pag. 10). __________

avrebbe poi acquistato le partecipazioni azionarie di __________ detenute da __________

e da __________ al prezzo di € 1'000'000.- per ciascuna quota del 19.8%.

Infine, dopo aver eseguito i punti stabiliti nella convenzione, “(…) si

sarebbe proceduto ad una fusione per incorporazione tra __________ e __________”

(ricorso pag. 10).

La fusione (per

incorporazione) tra la __________ e la __________ è stata decisa il 19.7.2011

(delibere di fusione iscritte il 26.7.2011).

B.

a.

Nella dichiarazione

fiscale IC/IFD 2011 trasmessa il 5/9.4.2013 i contribuenti facevano valere un

reddito imponibile di fr. 102'836.- ed una sostanza imponibile di fr.

1'444'465.-.

b.

Con richiesta di documenti

del 26.8.2016 l’UT chiedeva ai contribuenti di voler trasmettere, entro il

9.6.2016 (termine poi prorogato) i seguenti atti:

·

copia del contratto di vendita di

azioni della __________ __________;

·

copia del contratto

d’acquisto/atto di costituzione della __________;

·

Copia dei bilanci 2009/2010/2011 e

2012 della __________;

·

Copia dei contratti di cessione

riferibili ai brevetti/marchi non più dichiarati;

·

Copia del contratto di acquisto di

azioni della __________.

c.

Con scritto 26.9.2016 RI 1

trasmetteva la documentazione richiesta.

d.

Con missiva del 24.10.2016

l’Ufficio di tassazione di Lugano inviava ai contribuenti un calcolo del

dispendio relativo al 2011 dal quale risultava un’insufficiente disponibilità

finanziaria. In particolare a fronte di uscite calcolate da parte dell’autorità

fiscale pari a fr. 1'668'816.- risultavano entrate per fr. 1'577'904.-, con un

ammanco stimato in fr. 90'912.-.

e.

Con e-mail di risposta

dell’8.11.2016, RI 1 indicava che, con riferimento alla richiesta di documenti

del 24.10.2016, dall’estratto bancario allegato si evinceva che, l’importo

effettivo incassato per la vendita della partecipazione RI 1 __________

ammontava ad € 1'350'000.-. Dall’estratto bancario dell’Istituto __________

risultavano 3 bonifici datati 20.6.2011 dell’importo di € 450'000.- cadauno con

la descrizione della causale: “Bonifico a vostro favore da __________ per

acquisto azioni __________”.

C. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2011 del 23.11.2016, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di

seguito UT), stabiliva per l’IC il reddito imponibile in fr. 1'069'300.- (in

fr. 1'069'200.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr.

3'637'000.- (in fr. 3'652'000.- la sostanza determinante per l’aliquota). Il

reddito IFD veniva quantificato in fr. 1'072'100.- (per l’aliquota in fr.

1'071'900.-).

In particolare, rispetto

ai redditi dichiarati dai coniugi Lombardini, veniva aggiunto l’importo di fr.

947'206.- a titolo di “altri redditi della sostanza mobiliare” con la seguente

motivazione:

“Giusta

l’art. 19a lett. b LT e l’art. 20a lett. b LIFD è considerato reddito della

sostanza mobiliare ai sensi dell’articolo 19 cpv. 1 lett c) LT ed ai sensi

dell’articolo 20 cpv. 1 lett. c) LIFD il ricavo del trasferimento di una partecipazione

del 5 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di

capitali o cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di

un’impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento,

il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al

capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il

valore nominale della partecipazione trasferita.

Nella

fattispecie:

Prezzo

di cessione del pacchetto azionario (19.8%) della __________. Euro 1'350'000.-

- valore nominale della partecipazione oggetto di cessione Euro 49'500.-.

Reddito della sostanza mobiliare Euro 1'300'500.-.

Conversione

in Frsv:

Euro

1'300'500.- x 1.213900 pari a Frsv. 1'578'676.- . I redditi lordi da

partecipazioni qualificate (che raggiungono almeno il 10% del capitale

azionario di una società di capitale o sociale di una cooperativa) appartenenti

alla sostanza privata sono imponibili in ragione del 60% (art. 19, lett. f,

cpv. 1 bis LT e art. 20 lett. f, cpv. 1 bis LIFD). Il reddito della sostanza

mobiliare, al netto della suddetta attenuazione, ascende pertanto a fr.

947'206.-.

D. Con reclamo

21/22.12.2016 RI 1 e __________ insorgevano contro la decisione di tassazione

IC/IFD 2011, contestando altresì l’aggiunta di un ulteriore reddito da sostanza

mobiliare, indicando di non avere il controllo della società acquirente __________

né di essere in grado di “(…) influenzare in alcun modo la politica di

distribuzione del risultato (…)”. Il prezzo e le modalità della cessione

sarebbero state imposte dal fratello __________. Veniva inoltre contestata

l’aggiunta di un attivo aziendale pari a fr. 50'000.-: volendo presumere si

trattasse di brevetti detenuti a titolo personale, RI 1 indicava che il loro

valore era pari a fr. 0.-. Si censurava altresì il valore delle partecipazioni:

l’insorgente indicava di non essere in grado di valutare il valore delle

partecipazioni da lui detenute in __________ e __________ al 31.12.2011.

Chiedeva di poter visionare il relativo calcolo.

E.

a.

Con scritto

24.10.2019, l’autorità fiscale trasmetteva ai reclamanti la valutazione delle

azioni della __________ al 31.12.2011, della __________ al 31.12.2011. Nella

missiva s’indicava inoltre che sarebbe stato concesso un ammortamento del 40%

sul valore dei brevetti secondo il Promemoria A 1995 AFC Ammortamenti sugli

attivi immobilizzati nelle aziende commerciali.

b.

Con risposta del 3/5.2.2020

RI 1 in relazione alla valutazione delle azioni della __________ al 31.12.2011

indicava che, considerati i risultati della partecipata __________ ed in

particolare l’ingente perdita subita nel 2009, il valore della partecipazione

detenuta nel 2011 non avrebbe dovuto superare i fr. 340'000.-. Per quanto

concerneva la valutazione della __________, RI 1 indica che avrebbe fornito le

proprie osservazioni in sede di audizione. In merito all’imposizione della

plusvalenza proveniente dall’acquisto della sua partecipazione nella RI 1 dalla

RI 1 il reclamante ribadiva che, al momento della definizione e realizzazione

dell’operazione non aveva alcun potere decisionale sulla società che ha

acquistato le azioni. Il valore è stato stabilito durante un’asta privata

limitata a due azionisti.

c.

Con scritto 24.9.2020,

l’autorità fiscale invitava nuovamente il contribuente a presentare le proprie

osservazioni in merito alla valutazione allestita dall’UTPG relativa alla

valutazione della __________, entro il 14.10.2020.

F. Con decisione di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2011 (nuovamente notificata il 9.2.2022) l’UT

stabiliva un reddito imponibile per l’IC di fr. 1'038'400.- (di fr. 1'038'300.-

il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr. 3'617'000.- (in

fr. 3'632'000.- l’importo determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito

imponibile veniva stabilito in fr. 1'052'100.- (in fr. 1'051'900.- quello

determinante per l’aliquota). Diversamente da quanto chiesto dagli insorgenti

l’autorità resistente aveva confermato la propria posizione in relazione al

reddito proveniente dalla sostanza mobiliare con la seguente motivazione:

“Contro la tassazione 2011 è stato inoltrato

reclamo nei termini di legge. Nel merito vengono contestati i valori delle

partecipazioni __________ e __________, il reddito da sostanza mobiliare,

l’attivo aziendale (…). Come indicato con lettera del 24.10.2019 viene ammesso

un ammortamento del 40% sul valore dei brevetti come da Promemoria A 1995 AFC;

il valore viene pertanto rettificato in fr. 30'000.- e ammesso il costo

ammortamento brevetti. Giusta l’art. 19a lett. b) LT e art. 20a lett. b LIFD è

considerato reddito della sostanza mobiliare ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett.

c LT e art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD il ricavo del trasferimento di una

partecipazione del 5% almeno al capitale azionario o sociale di una società di

capitali o cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di

un’impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento,

il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50% al capitale,

per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale

della partecipazione trasferita. Nel caso specifico: Prezzo di cessione del

pacchetto azionario (19.8%) della __________ Euro 1'350'000.- ./. valore

nominale della partecipazione oggetto di cessione Euro 49'500. Reddito della

sostanza mobiliare Euro 1'300'500.- pari a fr. 1'578'676.-. I redditi da

partecipazioni qualificate appartenenti alla sostanza privata sono imponibili

in ragione del 60% (art. 19 cpv. 1 bis LT e 20 cpv. 1 bis LIFD). Il reddito

della sostanza mobiliare al netto della suddetta attenuazione ammonta a fr.

947'206.-. In considerazione di quanto sopra e alle insufficienti

argomentazioni presentate tale reddito viene riconfermato.

Venivano altresì

riconfermati i valori della partecipazione __________ come anche della __________.

G. Con ricorso

4/7.3.2022 RI 1, rappresentato dall’avv. __________ (Studio legale __________)

insorge contro la decisione di tassazione IC/IFD 2011.

Oggetto del gravame è il

trasferimento della partecipazione del 19.8% detenuta dal contribuente nella __________

alla __________ (in liquidazione; società da lui detenuta in misura del 50%) e

l’imponibilità del ricavato della vendita nella partita fiscale del

contribuente in applicazione delle norme sulla trasposizione.

Preliminarmente il ricorrente

censura il calcolo relativo al reddito della sostanza mobiliare. In particolare

s’indica che con verbale di assemblea straordinaria della società __________

del 2.8.2001, stipulato sottoforma di atto pubblico, si decideva l’aumento del

capitale sociale da lire 90 milioni a lire 200 milioni e ridenominazione dello

stesso in Euro, la trasformazione della società a responsabilità limitata in

società per azioni, nonché la delibera di aumento del capitale sociale ad Euro

250'000.-. Dal medesimo verbale si evinceva che l’aumento di capitale da € 104'000.-

ad € 250'000.- sarebbe avvenuto mediante offerta in opzione ai soci. In

particolare l’aumento del capitale sociale di .146'000.- avrebbe dovuto avvenire

“contro versamento di un fondo sovrapprezzo azioni in ragione di 2 Euro per

ogni azione nominale di 1 Euro e così di Euro 292'000.-“. In pratica per

ogni nuova azione di € 1 i sottoscrittori avrebbero dovuto versare 3 €. Il

fatto che ciò sia avvenuto, indicano i rappresentanti del ricorrente, lo si

evince dal bilancio della __________ al 31.12.2007, visto come al passivo del

bilancio risulta l’esistenza di un conto di “Riserva da sovrapprezzo delle

azioni” dell’ammontare di € 292'000.-. La stessa voce contabile “(…) era

ancora presente nell’ultimo bilancio (…), prima della pretesa trasposizione del

2011”.

Nel 2011 erano già in

vigore gli art. 20 cpv. 3 LIFD e 19 cpv. 3 LT secondo i quali il rimborso degli

apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti

di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al

rimborso del capitale azionario o sociale.

Secondo gli insorgenti,

siccome la __________ presentava al passivo di bilancio oltre al capitale sociale

anche la riserva di sovrapprezzo di € 292'000.-, il calcolo dell’eventuale

reddito conseguito (seppur contestato) deve ad ogni modo tener conto di tale

aspetto. Secondo l’insorgente che cita inoltre a sostegno della sua tesi la

Circolare AFC n. 29 “Principio dell’apporto in capitale”, il reddito

imponibile in CHF dovrebbe essere ricalcolato in fr. 905'096.-.

RI 1, contesta anche

l’esistenza di una trasposizione. In particolare, il ricorrente riepiloga tutti

i fatti che hanno portato alla fusione (per incorporazione) tra la __________.

In particolare, dal verbale di assemblea del 19.7.2011, avente all’ordine del

giorno l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione di __________

in __________, ai fini della fusione si faceva riferimento ai bilanci della

società al 31.12.2010, approvati dalle rispettive assemblee il 17.6.2011.

Secondo i ricorrenti, la fusione sarebbe avvenuta retroattivamente al

31.12.2010. Inoltre, la cessione ad __________ delle partecipazioni di __________

e __________ nella __________ “(…) è avvenuta al fine di procedere alla

fusione tra __________ e __________ e il pagamento al ricorrente è avvenuto con

disponibilità liquide di __________, la sola entità che ne possedeva, e non già

da __________ che non ne aveva”. __________ in base al bilancio al

31.12.2010 non disponeva di € 1'350'000.- per acquistare la partecipazione del

ricorrente.

Secondo RI 1 è di

tutt’altra evidenza il fatto che la fattispecie rappresenti una trasposizione e

che la stessa sia avvenuta nel 2011. In effetti secondo il ricorrente è lecito

domandarsi se una separazione aziendale i cui effetti giuridici sono stati

convenuti nel 2010 con la firma del verbale di aggiudicazione e soprattutto

della scrittura privata del 28.12.2010, possa portare alle conseguenze fiscali

di una trasposizione nel 2011. La partecipazione di __________ nella __________

è stata trasferita a __________ nell’imminenza della fusione tra la __________

ed __________ il prezzo è stato pagato con i mezzi liquidi della __________, non

avendo __________ le necessarie disponibilità liquide per poter corrispondere

il prezzo. Secondo RI 1 “(…) nei fatti quindi, è __________ che ha

riacquistato le proprie azioni”.

La fattispecie, secondo

gli insorgenti andrebbe semmai inquadrata come “(…) possibile liquidazione

parziale diretta (…) sennonché non ne sarebbero dati i presupposti in quanto

secondo un obiter dictum della sentenza TF 19 febbraio 2020 2C_1059/2017 tali

disposti non sembrerebbero applicabili a una società estera in ragione del

rinvio ai disposti dell’art. 4a LIP”.

H. Con osservazioni al

ricorso del 14/15.3.2022, l’UT indica che la problematica relativa alla data

della scrittura privata (datata 28.12.2011 anziché 28.12.2010), sollevata per

la prima volta dinanzi alla CDT non debba essere presa in considerazione. In

particolare lo stesso contribuente nella DF 2010 dichiarava ancora le quote

detenute prima dell’applicazione della scrittura in questione, motivo per il

quale è ragionevole ritenere che i passaggi di proprietà siano avvenuti nel

2011.

L’autorità fiscale aderiva

unicamente al calcolo del reddito da sostanza mobiliare conseguito (pari a fr.

905'096.-), sulla base delle nuove indicazioni fornite in sede ricorsuale.

I. Con replica

29.4/2.5.2022 RI 1, ribadisce che la scrittura privata con la quale è stata

aggiudicata la __________ al miglior offerente, in casu __________, è

stata sottoscritta il 28.12.2010. Il ricorrente produce inoltre un parere del

26.4.2022, allestito dal __________, che all’epoca dei fatti aveva patrocinato

il fratello del ricorrente, secondo il quale dalla data di sottoscrizione del

verbale a __________ è stato precluso l’accesso all’azienda ed inibito ogni

contatto con qualsiasi soggetto connesso con la __________. Secondo __________,

in applicazione dell’art. 1376 del Codice civile italiano, il verbale

d’asta/scrittura del 28-29 dicembre 2010 ha avuto immediato effetto traslativo

del bene, e quindi lo stesso è passato di proprietà contestualmente alla

sottoscrizione della scrittura. Sempre secondo il parere, dal 29.12.2010 __________

non sarebbe più titolare del bene, ma vantava unicamente un credito nei

confronti di __________. I successivi atti notarili alla scrittura privata

avrebbero la sola funzione di opponibilità ai terzi, mentre l’effetto traslativo

si realizza per effetto dello scambio dei consensi.

Sarebbe unicamente

ascrivibile ad un errore il fatto di aver compilato la dichiarazione fiscale 2010

inserendo ancora la partecipazione nella __________. Secondo l’insorgente,

l’implementazione vera e propria della ristrutturazione aziendale, nulla muta

al fatto che il vero atto generatore di obblighi, ossia il verbale di

aggiudicazione, seguito dalla scrittura privata, ha prodotto i suoi effetti

giuridici nel 2010.

Diritto

1. Il ricorrente

censura vari aspetti della decisione impugnata: innanzitutto precisa che la

vendita della sua partecipazione nella __________ è avvenuta già a fine 2010 e

non nel 2011, con conseguente preclusione del diritto di imporre il reddito

della sostanza mobiliare tramite la procedura del ricupero d’imposta.

Secondariamente, contesta sia l’esistenza del reddito da sostanza mobiliare,

non ritenendo date le condizioni per ritenere una trasposizione, sia,

subordinatamente, l’ammontare dello stesso.

Considerandi

2.

2.1.

2.1.1

Secondo l’art. 20 cpv. 1

lett. c LIFD sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

i dividendi, le quote di utili, le eccedenze

di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da

partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti

gratuiti del valore nominale ecc.). In caso di vendita di diritti di

partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha

emessi, conformemente all’articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 1965

sull’imposta preventiva (LIP), l’eccedenza di liquidazione è considerata

realizzata nell’anno in cui sorge il credito fiscale dell’imposta preventiva

(art. 12 cpv. 1 e 1bis LIP); rimane salvo il capoverso 1bis. Di ugual tenore l’art.

19.

cpv. 1 lett. c LT.

2.1.2

Giusta l’art. 20a cpv. 1

lett. b LIFD (nella versione in vigore nel periodo fiscale 2011) è considerato

reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera c

anche:

il ricavo del

trasferimento di una partecipazione del 5 per cento almeno al capitale

azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa,

dal patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di persone o di una

persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente

partecipa in ragione di almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale

della controprestazione ricevuta superi il valore nominale della partecipazione

trasferita; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi

partecipanti attuino il trasferimento in comune. Di ugual tenore l’art. 19a

lett. b LT.

2.1.3

Con queste

disposizioni, il legislatore ha codificato la giurisprudenza relativa alla

cosiddetta teoria della “trasposizione”,

secondo cui, quando un azionista cede, ad una società anonima che gli

appartiene, delle partecipazioni ad un valore superiore al valore nominale,

facendosi accreditare l’importo su un conto dell’azionista o quale apporto in

natura contro rilascio di nuove azioni, il cui valore nominale corrisponde al

valore intrinseco delle azioni cedute, una simile cessione di azioni non deve

essere considerata un’alienazione mediante la quale l’azionista consegue un

utile in capitale privato. Mediante tale operazione, in effetti, l’azionista

non rinuncia al suo potere di disporre dal punto di vista economico, ma lo

conserva nella forma di una partecipazione nella società che ha acquistato le

partecipazioni. Il contribuente consegue in tal modo un incremento

patrimoniale, che si deve ricondurre causalmente alla detenzione dei diritti di

partecipazione e non alla loro cessione. Le riserve occulte, non ancora

imposte, vengono in tal modo “trasposte” in un ambito in cui vige l’esenzione

fiscale, per il fatto che il successivo rimborso del capitale sociale o quello

del prestito non costituisce reddito imponibile per l’azionista, che eviterebbe

in tal modo definitivamente l’imposta dovuta sulle riserve occulte. La società

cessionaria concede pertanto all’azionista una prestazione valutabile in denaro

secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (cfr. le sentenze del Tribunale federale

2C_879/2008 del 20 aprile 2009, in RDAF 2009 II p. 386 consid. 6.1; 2P.140/2004

del 9 dicembre 2004 in RF 60/2005 p. 429 consid. 4.3 e riferimenti; Locher, Kommentar DBG, 2a. ed., Basilea

2019, n. 25 ad art. 20a LIFD; Cornu,

Théorie de l’évasion fiscale et interprétation économique – Limites imposées

par les principes généraux du droit, Losanna 2014, pag. 430 e segg.). Le

conseguenze fiscali della trasposizione sono limitate al valore del

corrispettivo ricevuto, che nel caso di operazioni di vendita può consistere in

contanti, crediti o beni materiali (titoli o altri diritti di partecipazione) (Reich/ Helbing/ Duss, Kommentar DBG, 3a

ed., Basilea 2017, n. 113 ad. Art. 20a LIFD).

2.1.4

Queste norme costituiscono

delle “safe harbour rules” nella misura in cui il legislatore ha

chiaramente espresso la sua volontà di garantire la sicurezza del diritto,

stabilendo, in quest’ambito delle condizioni legali precise. Trattandosi di

norme che si basano su una logica di tipo economico, un’interpretazione

economica è evidentemente sempre possibile. Tuttavia dev’essere contenuta nei

limiti del senso della norma e deve conformarsi alla volontà del legislatore.

Vista la sua chiara redazione, la trasposizione non pone particolari problemi a

livello interpretativo (Cornu,

Théorie de l’évasion fiscale et interprétation économique – Limites imposées

par les principes généraux du droit, Losanna 2014, pag. 436; RDAF 2017 II p. 56;

Messaggio concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni

quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali [Legge sulla

riforma II dell’imposizione delle imprese del 22 giugno 2005, pag. 4349; Reich/Helbing/Duss, Kommentar DBG, 3a

ed., Basilea 2017, n. 84 ad art. 20a LIFD).

2.2

Pertanto, qualora

l’operazione ricada sotto i disposti degli artt. 20a cpv. 1 lett. b LIFD e 7a cpv.

1.

lett. b LAID (trasposizione), il venditore o la persona che apporta dei

diritti di partecipazione in una società da lui stesso controllata deve pagare

l’imposta, sulla differenza tra la controprestazione complessivamente ricevuta

e il valore nominale dei diritti di partecipazione trasferiti come ricavo del

patrimonio. Affinché si verifichi una trasposizione la legge prevede in sintesi

le seguenti condizioni cumulative:

·

trasferimento di diritti di partecipazione dal patrimonio privato

a quello commerciale di un’impresa di persone o di una persona giuridica (cd.

“cambiamento di sistema”);

·

partecipazione del 5% almeno al capitale azionario o sociale di

una società di capitali o di una società cooperativa (“partecipazione

qualificata”);

·

partecipazione al capitale della società di persone o della

persona giuridica assuntrice, in ragione almeno del 50%, da parte del venditore

o del conferente;

·

il totale della controprestazione ricevuta supera il valore

nominale (e l’ammontare delle riserve da apporto di capitale) della

partecipazione trasferita.

Sono considerate

partecipazioni, ai fini della trasposizione e in analogia alla prassi sulla

liquidazione parziale indiretta, le quote di partecipazione al capitale

azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa

svizzera o estera (Sulmoni,

Trasposizione: un ritorno alle origini!, in NF 8/2020, p. 495; Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n.

9.

ad

art. 20a LIFD; Reich/Weidmann

[a cura di Zweifel/Beusch], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 39 ad art.

20.

LIFD).

3.

3.1.

Il ricorrente non nega di

per sé che la consegna delle azioni della __________ ad __________ è avvenuta

nel 2011: tuttavia la dazione sarebbe una mera esecuzione di quanto deciso nel

2010.

con una scrittura privata con il fratello __________, mediante la quale

sono state decise le sorti aziendali (cfr. pag. 12 del ricorso). Inoltre, non

ci si troverebbe confrontati ad una trasposizione: la partecipazione sarebbe

stata pagata con i mezzi liquidi della __________ “(…) non avendo__________

le necessarie disponibilità liquide per poter corrispondere il prezzo”,

creandosi tutt’al più una fattispecie di liquidazione parziale indiretta,

comunque non imponibile secondo l’insorgente.

Con la replica, e

basandosi sul parere del prof. __________, __________ ribadisce di non più

essere titolare del “bene azienda” [n.d.r. la __________] da fine 2010, ma di

vantare unicamente un credito nei confronti del fratello.

3.2

3.2.1

Ora, dagli atti a

disposizione risulta in maniera inequivocabile che la vendita della

partecipazione della __________. è avvenuta il 20.6.2011 tra __________ e la __________

[società da lui detenuta in misura del 50%].

3.2.2

Da quanto risulta dalla

scrittura privata datata 28.12.2011 (anziché correttamente 28.12.2010; cfr. allegati

al ricorso S e R) a seguito di un’asta privata, __________ (fratello del

ricorrente) si è aggiudicato, per € 2'700'000.- il “(…) complesso di tutti i

beni, materiali ed immateriali (…) costituenti l’azienda produttiva __________

(…) con l’espressa esclusione dei beni immobili e di __________” (art. 1).

Sempre in tale scrittura privata (art. 2 punto 1) venivano definite le modalità

operative del trasferimento della __________ a __________. In particolare,

entro il 15.2.2011 __________ “(…) cederà il ramo d’azienda a CL (ovvero a __________

veicolo dallo stesso costituita) e, contestualmente, CL corrisponderà __________.

– al momento della formalizzazione della cessione – l’importo di euro 2.700.000”.

Contestualmente a tale versamento da parte di __________, la ____________________

(detenuta al 19.8% da egli stesso, al 19.8% dal ricorrente __________ ed al

60.4% da __________) avrebbe dovuto concedere un finanziamento pari al Prezzo

ad __________.

Secondo l’art. 2 punto 3 __________

“(…) acquisterà le partecipazioni azionarie di __________ detenute

rispettivamente da __________, per il corrispettivo – fin da ora concordato ed

accettato dalle parti – di euro 1'000'000.00 (…) per ciascuna quota del 19.8%;

a corrispettivo di tale vendita, __________ riceverà il Credito dallo stesso

sottoscritto, __________ riceverà un bonifico di pari importo”.

L’art. 4 dell’accordo in

questione prevedeva che, in caso di inadempimento, la parte inadempiente

avrebbe dovuto corrispondere, a titolo di penale, l’importo di € 100'000.-

all’altra parte.

Secondo l’art. 7

(operazioni successive), eseguite le operazioni di cui tra l’altro quelle

indicate al punto 2, si sarebbe proceduto ad una fusione per incorporazione tra

__________ e la __________ (fusione poi avvenuta il 19.7.2011, cfr. allegato U

al ricorso).

3.3

3.3.1

Ora, sulla base della

scrittura privata del 28.12.2011 (2010) in parola, appare chiaro che la vendita

della partecipazione della __________ detenuta da RI 1 è avvenuta, nel 2011,

tra __________.

Ciò è pacificamente

comprovato, del resto, dall’estratto conto della banca __________ fornito dal

contribuente, dal quale risulta che, il 20.6.2011, sono stati effettuati 3

versamenti del valore di € 450'000.- cadauno con la causale “__________”.

3.3.2

Oltre a ciò si rileva che

lo stesso __________ nella dichiarazione fiscale 2010 (consegnata all’UT

nell’aprile 2012) segnalava di detenere – correttamente posto che la cessione è

avvenuta nel 2011 – il “20.6% della __________”, della quale indicava un valore

nominale pari a fr. 82'400.-. Il valore venale della partecipazione è poi stato

stabilito da parte dell’autorità fiscale sulla base del bilancio della __________

(presentato agli atti dal ricorrente in fr. 1'144'165.-). La decisione di

tassazione 2010 (del 6.1.2014) è cresciuta in giudicato: proprio nella

sostanza, i titoli ed i capitali sono stati modificati da fr. 580'430.- a fr.

1'642'695.- con la motivazione “Valore

imponibile delle azioni __________ rettificato (frs. 1'144'165.-)”.

Oltre a ciò si rileva che,

nella dichiarazione fiscale 2011 qui sub judice, trasmessa nell’aprile

2013.

all’UT, in merito alla detenzione della partecipazione nella __________,

il contribuente indicava espressamente quanto segue: “__________ (Eur 49'500 a

1.25045) venduta 17 giugno 2011”. Dall’allegato U al ricorso (e meglio la

visura storica di “__________”, pag. 6 in calce, elenco soci), si evince che,

al 29.6.2011 il capitale sociale era interamente detenuto da __________ in

liquidazione.

3.4

Ora, il 17.6.2011 la __________

ha venduto – mediante atto notarile di “cessione di azienda” del notaio __________

– alla __________ (società detenuta __________i) il “(…) complesso di beni,

diritti e rapporti riconducibili all’esercizio dell’attività (…)”.

Coerentemente con la

scrittura privata, in seguito alla cessione del ramo di azienda della __________

(quindi contestualmente all’entrata del denaro e del susseguente finanziamento

ad _________), __________ ha proceduto ad acquistare la partecipazione del

19.8% della __________ ancora detenuta da __________. Come detto, a fine giugno

2011.

la __________ era interamente detenuta da __________, la quale avrebbe poi

proceduto alla fusione con la __________ nel seguente mese di luglio 2011.

Motivo per il quale non vi è dubbio che il trasferimento della partecipazione è

avvenuto nel 2011.

3.5

3.5.1

Ora, unicamente in sede di

ricorso l’insorgente, sostiene che il trasferimento della partecipazione sia da

ricondurre al 2010: indica che la scrittura privata porta un errore di data e

che gli effetti della cessione dell’azienda, e quindi anche della vendita della

partecipazione della __________ alla __________ in liquidazione, siano da anteporre

a tale periodo fiscale. Ora, tale argomento appare contraddittorio con quanto

indicato – invero correttamente - nelle dichiarazioni fiscali 2010 e 2011 ed è potenzialmente

problematico dal profilo della buona fede.

3.5.2

Infatti

secondo l’art. 9 Cost. gli organi dello Stato e secondo l’art. 5 cpv. 3 Cost.

organi dello Stato, autorità e privati devono agire secondo il principio della buona

fede. Entrambe le disposizioni

costituzionali sono concretizzate dal divieto legale dell’abuso di diritto

(art. 2 cpv. 2 CC), che interessa tutti i settori giuridici. Un caso di abuso

di diritto previsto dall’art. 2 cpv. 2 CC è quello della condotta

contraddittoria (venire contra factum proprium). Tale

principio è violato da chi adotta una condotta contraddittoria o abusiva oppure

inganna la controparte. Simile comportamento non merita infatti alcuna tutela

giuridica (sentenza n. 2C_334/2014 del 9 luglio 2015 consid 2.5.1 e 2.5.2 e

giurisprudenza citata).

3.6

In conclusione di questo

primo aspetto del gravame si ha che ciò che conta è unicamente la vendita della

partecipazione della __________ da parte di __________: il fatto che sia stata

decisa la cessione di un ramo di azienda della __________ (e non la vendita

della società in quanto tale) a fine 2010 è unicamente da leggere come una

lettera d’intenti tra le parti con la quale sono state concordate e organizzate

le tempistiche della divisione degli interessi imprenditoriali tra i due

fratelli __________: la cessione dell’azienda e la vendita dei diritti di

partecipazione sono state di fatto formalizzate e concretizzate unicamente nel

giugno 2011 (a tal proposito si può leggere nell’atto del notaio __________, di

cui al doc. T, pag. 3 che il possesso ed il godimento dell’azienda sarebbero

stati effettivi unicamente a decorrere dal 20.6.2011), come testimoniano gli

atti all’incarto.

Su questo aspetto, il

ricorso non merita pertanto tutela alcuna.

4.

4.1.

Ora, assodato che la

vendita della partecipazione della __________ in liquidazione è avvenuta nel

giugno del 2011, occorre verificare se sono riunite le condizioni esatte dalla

legge per ritenere data una trasposizione.

4.2

La vendita è inerente la

partecipazione del 19.8% della __________ detenuta da __________ nella propria

sostanza privata (cfr. dichiarazioni fiscali 2010 e 2011). Parte acquirente é

la __________, società detenuta al 50% da parte__________. Il prezzo

corrisposto per la vendita è € 1'350'000.- importo superiore al valore nominale

di fr. 49'500.-. Motivo per il quale sono date cumulativamente tutte le

condizioni per poter ritenere adempiuta la trasposizione e la conseguente

imposizione a titolo di reddito da sostanza mobiliare.

4.3

4.3.1

Rimane in ultimo ancora da

verificare l’ammontare del reddito da sostanza mobiliare. In sede di

osservazioni al ricorso, l’UT ha aderito al calcolo proposto con il gravame da __________.

4.3.2

In sede ricorsuale __________,

sempre per il tramite del suo patrocinatore ha indicato che, durante un verbale

assembleare della __________ del 2.8.2001 fra le altre cose è stato deciso un

aumento del capitale sociale ad € 250'000.-. L’aumento del capitale di €

146'000.- sarebbe avvenuto mediante offerta in opzione ai soci. La modalità

concordata consisteva nel versamento di un fondo sovrapprezzo azioni in ragione

di € 2 per ogni azione nominale di € 1 e così di € 292'000.-. Ciò ha comportato

un apporto di capitale aggiuntivo, rispetto al capitale nominale, da parte

degli azionisti sottoscrittori, iscritta in un apposito conto di riserva di

apporto di capitale, denominata “fondo sovrapprezzo azioni”.

4.3.3

Secondo l’art. 20 cpv. 3

LIFD (nella versione in vigore nel periodo fiscale 2011) il rimborso degli

apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti

di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al

rimborso del capitale azionario o sociale. Di ugual tenore l’art. 19 cpv. 3 LT

nella versione in vigore nel 2011.

Come correttamente

indicato dal ricorrente, la Circolare n. 29 dell’AFC “Principio dell’apporto di

capitale – vecchio diritto contabile” tratta al paragrafo 4.2.5. la tematica

della trasposizione. In base al principio dell’apporto di capitale, il concetto

di valore nominale ai sensi dell’articolo 20a capoverso 1 lettera b LIFD, in

merito alla determinazione del reddito imponibile della sostanza, secondo

l’articolo 20 capoverso 1 lettera c LIFD, deve essere interpretato in modo più

ampio. Si considera reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell’articolo 20a

capoverso 1 lettera b LIFD, il ricavo della vendita che eccede il valore

nominale (liberato) e la parte proporzionale delle riserve da apporti di

capitale della società di capitali o della società cooperativa le cui

partecipazioni sono state trasferite.

4.3.4

Effettivamente

dall’analisi del bilancio della __________ al 31.12.2008 ed al 31.12.2007

(allegato doc. G al ricorso) si rileva l’esistenza di una “Riserva da

sovrapprezzo delle azioni”. La stessa esisteva ancora al 31.12.2009 ed al

31.12.2010

(allegato doc. H al ricorso). Motivo per il quale, correttamente dal

prezzo di cessione della partecipazione, pari ad € 1'350'000.- deve essere dedotto

oltre al valore nominale della stessa (pari ad € 49'500.-) la quota parte della

riserva di apporto di capitale (ossia il 19.8% di € 292'000).

5.

Il ricorso è

parzialmente accolto limitatamente all’importo del reddito da sostanza

mobiliare, che viene riformato in fr. 905'096.-. La tassa di giustizia e le

spese sono poste a carico del ricorrente in ragione della sua soccombenza. Le

ripetibili vengono assegnate proporzionalmente alla soccombenza di causa.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, il reddito da sostanza mobiliare viene stabilito in fr. 905'096.-.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500 .–

per un totale di fr. 4’000.–

sono a carico del

ricorrente in ragione di 6/8.

3. Vengono riconosciuti fr.

300.- a titolo di ripetibili.

4. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: