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Decisione

80.2022.58

Reddito della sostanza mobiliare: dividendo, realizzazione, decesso del socio dopo la delibera della società e successivo trasferimento del dividendo nelle riserve

7 agosto 2023Italiano9 min

azionista unico della __________, società di diritto italiano con sede a Milano,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.58

80.2022.59

Lugano

7 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 7 marzo 2022 contro la decisione del 9 febbraio 2022 in materia di IC e IFD

2015.

Fatti

Fatti

A. __________, cittadino

italiano, si è trasferito in Svizzera il 2 settembre 2013 con un permesso di

dimora (B). È deceduto in Italia il 17 agosto 2015.

Il contribuente era

azionista unico della __________, società di diritto italiano con sede a Milano,

e della __________, società di diritto svizzero con sede a Chiasso.

Il 9 giugno 2015 la RA 1,

in rappresentanza del contribuente, ha inviato all’Ufficio di tassazione delle

persone giuridiche (UTPG) la domanda di rimborso parziale dell’imposta ritenuta

alla fonte sui dividendi erogati nel 2015 dalla __________ SRL. Dal formulario

in questione si evinceva che nel 2015 la società aveva versato all’azionista

dividendi, relativi agli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2014, per un totale di €

200'000.–.

Nella dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2015, presentata il 31 maggio 2016 dagli

eredi, rappresentati dalla RA 1, non veniva dichiarato alcun dividendo erogato

dalla società italiana.

B. Notificando al

contribuente la tassazione IC/IFD 2015, con decisioni del 28 ottobre 2020, l’UT

commisurava il reddito imponibile per l’IC e per l’IFD in fr. 287'700.– e il

reddito determinante per l’aliquota in fr. 386'300.– per l’IC e in fr.

391'400.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata dal contribuente,

l’autorità fiscale aveva aggiunto al reddito imponibile, quale “reddito titoli

capitali”, ulteriori fr. 127'200.–. Tale importo corrispondeva al dividendo

distribuito da __________ pari a € 200'000.– imponibile al 60% e convertito in

franchi svizzeri.

C. La RI 1, rappresentata

dalla RA 1 impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 29 ottobre 2020,

contestando l’aggiunta del dividendo della __________. Secondo i reclamanti, il

dividendo non solo non era mai stato erogato a causa del decesso del

contribuente, ma era stato stornato in data 2 gennaio 2017 e trasferito nelle

riserve straordinarie di __________.

Con decisione del 9

febbraio 2022, l’UT respingeva il reclamo, confermando l’imposizione del

dividendo in questione. L’autorità fiscale, nelle proprie motivazioni,

rilevava, appoggiandosi sulla giurisprudenza, che il dividendo è considerato

realizzato al momento della delibera dell’assemblea generale.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 insorge nuovamente contro la

decisione dell’UT di assoggettare all’imposta sul reddito il dividendo erogato

dalla __________. Quest’ultima avrebbe deliberato la distribuzione di un

dividendo di € 200'000.– il 1° giugno 2015. Tuttavia, fino alla data del

decesso dell’azionista il dividendo non sarebbe stato erogato. Il 2 gennaio

2017 la __________ SRL avrebbe contabilizzato lo storno integrale del dividendo,

trasferendo l’importo dal conto “Dividendi deliberati da erogare” al conto

“Riserva straordinaria”. Secondo gli insorgenti, le decisioni dell’UT sarebbero

arbitrarie, in quanto sarebbe stata fornita debita prova dell’annullamento del

credito verso __________ per il dividendo litigioso.

E. Nelle sue

osservazioni del 14 marzo 2022, l’autorità di tassazione propone di respingere

il ricorso, ritenendo irrilevante il fatto che il dividendo non sia stato

pagato. A suo avviso, il trasferimento del dividendo sul conto “Riserva

straordinaria” costituirebbe il terzo passaggio dell’operazione, nella forma di

finanziamento della società, dopo la delibera del dividendo e dopo la sua entrata

nel patrimonio del contribuente.

Diritto

1. Secondo gli articoli

19 cpv. 1 lett. c LT e 20 cpv. 1 lett. c LIFD, sono imponibili

quali redditi da sostanza mobiliare i dividendi, le quote di utili, le

eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti

da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti

gratuiti del valore nominale, ecc.). I dividendi, le quote di utili, le

eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro

provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società

cooperative e buoni di partecipazioni (comprese le azioni gratuite, gli aumenti

gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per

cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento

del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società

cooperativa (art. 19 cpv. 1bis LT; art. 20 cpv. 1bis

LIFD; versione in vigore nel periodo fiscale litigioso).

Considerandi

2.

2.1.

Gli eredi del contribuente

contestano l’assoggettamento all’imposta sul reddito del dividendo di €

200'000.–, deliberato nel 2015 dalla __________ poiché mai effettivamente

erogato a causa del successivo decesso del beneficiario e, in data 2 gennaio

2017, stornato e trasferito nelle riserve straordinarie della stessa società.

2.2

Un reddito è imponibile

solo quando è realizzato. Questa condizione essenziale costituisce il fatto

generatore dell'imposizione. In base alla giurisprudenza, un reddito è

realizzato quando il contribuente beneficia di una prestazione o acquisisce una

pretesa alla stessa, su cui ha un effettivo potere di disporre.

Di regola, l'acquisizione

di un credito è già considerata come reddito quando l'adempimento non appare

incerto. Il momento dell'adempimento effettivo della prestazione è preso in

considerazione solo quando lo stesso appare poco probabile (sentenza del TF

2C_372/2015 e 2C_373/2015 del 20 luglio 2016 consid. 4.2 con rinvii a

giurisprudenza).

2.3

Ogni azionista ha diritto

ad una quota proporzionale degli utili risultanti dal bilancio, in quanto,

secondo le disposizioni della legge e dello statuto, essi siano destinati ad

essere ripartiti fra gli azionisti (art. 660 cpv. 1-3 CO). L'art. 660 CO non

procura tuttavia ancora nessuna pretesa esigibile al versamento di dividendi,

la quale nasce solo quando l'assemblea generale, su proposta del consiglio di

amministrazione (art. 700 cpv. 1 e 2 CO), prende una decisione in tal senso

(art. 698 cpv. 2 cifra 4 CO).

Di principio, i dividendi

sono immediatamente esigibili; l'assemblea generale ne può però determinare una

scadenza ulteriore. In entrambi i casi, il reddito risulta comunque fiscalmente

realizzato già al momento della decisione di distribuzione da parte

dell'assemblea generale (sentenza del TF 2C_372/2015 e 2C_373/2015 del 20

luglio 2016 consid. 4.3 con rinvii a giurisprudenza; v. anche Liégeois, La disponibilité du revenu –

Le moment de l’acquisition en froit fiscal suisse, Ginevra 2018, n. 1279 ss.,

p. 401 s.).

2.4

Sebbene la società che ha

deliberato il versamento del dividendo non sia soggetta al diritto svizzero,

non vi è motivo per derogare alle regole in vigore. Ancora nel ricorso, gli

insorgenti riconoscono che l’erogazione del dividendo è stata deliberata il 1°

giugno 2015. Come già ricordato, inoltre, il 9 giugno 2015 la RA 1, in

rappresentanza del contribuente, ha inviato all’UTPG la domanda di rimborso

parziale dell’imposta ritenuta alla fonte sui dividendi erogati nel 2015 dalla __________

SRL. In tal modo, ha ammesso che il dividendo era stato erogato e che era anche

stato assoggettato alla ritenuta d’imposta alla fonte in Italia.

Ne consegue che il reddito

è stato realizzato dal defunto contribuente nel mese di giugno del 2015 ed è

pertanto imponibile nel periodo fiscale 2015.

3.

3.1.

I

ricorrenti contestano tuttavia che vi sia stata realizzazione del reddito, per

il fatto che il dividendo non sarebbe mai stato erogato, a causa del decesso

del contribuente avvenuto il 17 agosto 2015 e al successivo trasferito

dell’importo corrispondente nelle riserve straordinarie della società, il 2

gennaio 2017.

3.2

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, il credito fiscale sorge non appena si verificano gli

eventi generatori previsti dalla legge. Il credito fiscale sorge ex lege,

senza alcun altro intervento esterno: la dottrina parla di nascita immediata del

credito fiscale. La tassazione non ha alcun effetto costitutivo e non è una

condizione per l’esistenza del credito fiscale. L’esistenza e il contenuto del

credito fiscale sono determinati dalla legge, ragione per cui è in linea di principio

irrevocabile. Una volta sorto, il credito fiscale non può essere azzerato da

un’operazione volta a cancellare gli eventi che l'hanno generata (sentenza del

TF 2C_116/2010 del 21 giugno 2010, in ; RDAF 2010 II p. 474, consid. 2.2, con

riferimenti a dottrina e giurisprudenza e in particolare alla sentenza 2C_115/2007

dell’11 febbraio 2007, in RF 63/2008 p. 368 = RDAF 2009 II p. 149, concernente

un caso di imposta alla fonte su una distribuzione di dividendi deliberata

dall'assemblea generale e successivamente revocata.

Nell’ambito dell’imposta

preventiva, infatti, secondo la giurisprudenza, se il dividendo deliberato da

una società è scaduto, l’imposta è dovuta anche se i soci rinunciano successivamente

al versamento o annullano la deliberazione relativa alla distribuzione dell’utile

(cfr. sentenza del TF 2C_115/2007 dell’11 febbraio 2008 consid. 4.1 con

rinvii).

Tuttavia, un negozio

giuridico annullabile o nullo, che per sua natura sarebbe in linea di principio

imponibile, non sottostà all’imposta alla fonte solo se è stato privato di

effetto retroattivamente dalle parti coinvolte e se queste ultime hanno agito

in buona fede (sentenza del Tribunale amministrativo federale A-570/2014 del 19

settembre 2014 consid. 4.5).

3.3

Nel caso in esame, neppure

i ricorrenti sostengono che la delibera dell’assemblea della società del de

cuius fosse nulla o che sia stata annullata con effetto ex tunc.

Essi si sono limitati a sostenere che il dividendo non sarebbe stato erogato a

causa del sopravvenuto decesso del socio e che il relativo importo sarebbe poi

stato trasferito nel conto Riserve straordinarie della società, nel 2017.

Il mero decesso del socio,

peraltro successivo alla delibera della società, non ha in sé alcun effetto

sulla realizzazione del reddito. Semplicemente, gli eredi subentrano nel

credito nei confronti della società. Quanto al trasferimento del dividendo

nelle riserve della società, si tratta, come indicato anche dall’autorità di

tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, di una destinazione del reddito

conseguito. D’altronde, gli insorgenti non hanno neppure comprovato che il

fisco italiano abbia rimborsato loro l’imposta alla fonte trattenuta nel 2015.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Visto l’esito del ricorso,

tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 500.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

1. Amm. federale delle

contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

2. Divisione delle

contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,

6500 Bellinzona

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: