80.2022.58
Reddito della sostanza mobiliare: dividendo, realizzazione, decesso del socio dopo la delibera della società e successivo trasferimento del dividendo nelle riserve
7 agosto 2023Italiano9 min
azionista unico della __________, società di diritto italiano con sede a Milano,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.58
80.2022.59
Lugano
7 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 marzo 2022 contro la decisione del 9 febbraio 2022 in materia di IC e IFD
2015.
Fatti
Fatti
A. __________, cittadino
italiano, si è trasferito in Svizzera il 2 settembre 2013 con un permesso di
dimora (B). È deceduto in Italia il 17 agosto 2015.
Il contribuente era
azionista unico della __________, società di diritto italiano con sede a Milano,
e della __________, società di diritto svizzero con sede a Chiasso.
Il 9 giugno 2015 la RA 1,
in rappresentanza del contribuente, ha inviato all’Ufficio di tassazione delle
persone giuridiche (UTPG) la domanda di rimborso parziale dell’imposta ritenuta
alla fonte sui dividendi erogati nel 2015 dalla __________ SRL. Dal formulario
in questione si evinceva che nel 2015 la società aveva versato all’azionista
dividendi, relativi agli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2014, per un totale di €
200'000.–.
Nella dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2015, presentata il 31 maggio 2016 dagli
eredi, rappresentati dalla RA 1, non veniva dichiarato alcun dividendo erogato
dalla società italiana.
B. Notificando al
contribuente la tassazione IC/IFD 2015, con decisioni del 28 ottobre 2020, l’UT
commisurava il reddito imponibile per l’IC e per l’IFD in fr. 287'700.– e il
reddito determinante per l’aliquota in fr. 386'300.– per l’IC e in fr.
391'400.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata dal contribuente,
l’autorità fiscale aveva aggiunto al reddito imponibile, quale “reddito titoli
capitali”, ulteriori fr. 127'200.–. Tale importo corrispondeva al dividendo
distribuito da __________ pari a € 200'000.– imponibile al 60% e convertito in
franchi svizzeri.
C. La RI 1, rappresentata
dalla RA 1 impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 29 ottobre 2020,
contestando l’aggiunta del dividendo della __________. Secondo i reclamanti, il
dividendo non solo non era mai stato erogato a causa del decesso del
contribuente, ma era stato stornato in data 2 gennaio 2017 e trasferito nelle
riserve straordinarie di __________.
Con decisione del 9
febbraio 2022, l’UT respingeva il reclamo, confermando l’imposizione del
dividendo in questione. L’autorità fiscale, nelle proprie motivazioni,
rilevava, appoggiandosi sulla giurisprudenza, che il dividendo è considerato
realizzato al momento della delibera dell’assemblea generale.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 insorge nuovamente contro la
decisione dell’UT di assoggettare all’imposta sul reddito il dividendo erogato
dalla __________. Quest’ultima avrebbe deliberato la distribuzione di un
dividendo di € 200'000.– il 1° giugno 2015. Tuttavia, fino alla data del
decesso dell’azionista il dividendo non sarebbe stato erogato. Il 2 gennaio
2017 la __________ SRL avrebbe contabilizzato lo storno integrale del dividendo,
trasferendo l’importo dal conto “Dividendi deliberati da erogare” al conto
“Riserva straordinaria”. Secondo gli insorgenti, le decisioni dell’UT sarebbero
arbitrarie, in quanto sarebbe stata fornita debita prova dell’annullamento del
credito verso __________ per il dividendo litigioso.
E. Nelle sue
osservazioni del 14 marzo 2022, l’autorità di tassazione propone di respingere
il ricorso, ritenendo irrilevante il fatto che il dividendo non sia stato
pagato. A suo avviso, il trasferimento del dividendo sul conto “Riserva
straordinaria” costituirebbe il terzo passaggio dell’operazione, nella forma di
finanziamento della società, dopo la delibera del dividendo e dopo la sua entrata
nel patrimonio del contribuente.
Diritto
1. Secondo gli articoli
19 cpv. 1 lett. c LT e 20 cpv. 1 lett. c LIFD, sono imponibili
quali redditi da sostanza mobiliare i dividendi, le quote di utili, le
eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti
da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti
gratuiti del valore nominale, ecc.). I dividendi, le quote di utili, le
eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro
provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società
cooperative e buoni di partecipazioni (comprese le azioni gratuite, gli aumenti
gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per
cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento
del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società
cooperativa (art. 19 cpv. 1bis LT; art. 20 cpv. 1bis
LIFD; versione in vigore nel periodo fiscale litigioso).
Considerandi
2.
2.1.
Gli eredi del contribuente
contestano l’assoggettamento all’imposta sul reddito del dividendo di €
200'000.–, deliberato nel 2015 dalla __________ poiché mai effettivamente
erogato a causa del successivo decesso del beneficiario e, in data 2 gennaio
2017, stornato e trasferito nelle riserve straordinarie della stessa società.
2.2
Un reddito è imponibile
solo quando è realizzato. Questa condizione essenziale costituisce il fatto
generatore dell'imposizione. In base alla giurisprudenza, un reddito è
realizzato quando il contribuente beneficia di una prestazione o acquisisce una
pretesa alla stessa, su cui ha un effettivo potere di disporre.
Di regola, l'acquisizione
di un credito è già considerata come reddito quando l'adempimento non appare
incerto. Il momento dell'adempimento effettivo della prestazione è preso in
considerazione solo quando lo stesso appare poco probabile (sentenza del TF
2C_372/2015 e 2C_373/2015 del 20 luglio 2016 consid. 4.2 con rinvii a
giurisprudenza).
2.3
Ogni azionista ha diritto
ad una quota proporzionale degli utili risultanti dal bilancio, in quanto,
secondo le disposizioni della legge e dello statuto, essi siano destinati ad
essere ripartiti fra gli azionisti (art. 660 cpv. 1-3 CO). L'art. 660 CO non
procura tuttavia ancora nessuna pretesa esigibile al versamento di dividendi,
la quale nasce solo quando l'assemblea generale, su proposta del consiglio di
amministrazione (art. 700 cpv. 1 e 2 CO), prende una decisione in tal senso
(art. 698 cpv. 2 cifra 4 CO).
Di principio, i dividendi
sono immediatamente esigibili; l'assemblea generale ne può però determinare una
scadenza ulteriore. In entrambi i casi, il reddito risulta comunque fiscalmente
realizzato già al momento della decisione di distribuzione da parte
dell'assemblea generale (sentenza del TF 2C_372/2015 e 2C_373/2015 del 20
luglio 2016 consid. 4.3 con rinvii a giurisprudenza; v. anche Liégeois, La disponibilité du revenu –
Le moment de l’acquisition en froit fiscal suisse, Ginevra 2018, n. 1279 ss.,
p. 401 s.).
2.4
Sebbene la società che ha
deliberato il versamento del dividendo non sia soggetta al diritto svizzero,
non vi è motivo per derogare alle regole in vigore. Ancora nel ricorso, gli
insorgenti riconoscono che l’erogazione del dividendo è stata deliberata il 1°
giugno 2015. Come già ricordato, inoltre, il 9 giugno 2015 la RA 1, in
rappresentanza del contribuente, ha inviato all’UTPG la domanda di rimborso
parziale dell’imposta ritenuta alla fonte sui dividendi erogati nel 2015 dalla __________
SRL. In tal modo, ha ammesso che il dividendo era stato erogato e che era anche
stato assoggettato alla ritenuta d’imposta alla fonte in Italia.
Ne consegue che il reddito
è stato realizzato dal defunto contribuente nel mese di giugno del 2015 ed è
pertanto imponibile nel periodo fiscale 2015.
3.
3.1.
I
ricorrenti contestano tuttavia che vi sia stata realizzazione del reddito, per
il fatto che il dividendo non sarebbe mai stato erogato, a causa del decesso
del contribuente avvenuto il 17 agosto 2015 e al successivo trasferito
dell’importo corrispondente nelle riserve straordinarie della società, il 2
gennaio 2017.
3.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, il credito fiscale sorge non appena si verificano gli
eventi generatori previsti dalla legge. Il credito fiscale sorge ex lege,
senza alcun altro intervento esterno: la dottrina parla di nascita immediata del
credito fiscale. La tassazione non ha alcun effetto costitutivo e non è una
condizione per l’esistenza del credito fiscale. L’esistenza e il contenuto del
credito fiscale sono determinati dalla legge, ragione per cui è in linea di principio
irrevocabile. Una volta sorto, il credito fiscale non può essere azzerato da
un’operazione volta a cancellare gli eventi che l'hanno generata (sentenza del
TF 2C_116/2010 del 21 giugno 2010, in ; RDAF 2010 II p. 474, consid. 2.2, con
riferimenti a dottrina e giurisprudenza e in particolare alla sentenza 2C_115/2007
dell’11 febbraio 2007, in RF 63/2008 p. 368 = RDAF 2009 II p. 149, concernente
un caso di imposta alla fonte su una distribuzione di dividendi deliberata
dall'assemblea generale e successivamente revocata.
Nell’ambito dell’imposta
preventiva, infatti, secondo la giurisprudenza, se il dividendo deliberato da
una società è scaduto, l’imposta è dovuta anche se i soci rinunciano successivamente
al versamento o annullano la deliberazione relativa alla distribuzione dell’utile
(cfr. sentenza del TF 2C_115/2007 dell’11 febbraio 2008 consid. 4.1 con
rinvii).
Tuttavia, un negozio
giuridico annullabile o nullo, che per sua natura sarebbe in linea di principio
imponibile, non sottostà all’imposta alla fonte solo se è stato privato di
effetto retroattivamente dalle parti coinvolte e se queste ultime hanno agito
in buona fede (sentenza del Tribunale amministrativo federale A-570/2014 del 19
settembre 2014 consid. 4.5).
3.3
Nel caso in esame, neppure
i ricorrenti sostengono che la delibera dell’assemblea della società del de
cuius fosse nulla o che sia stata annullata con effetto ex tunc.
Essi si sono limitati a sostenere che il dividendo non sarebbe stato erogato a
causa del sopravvenuto decesso del socio e che il relativo importo sarebbe poi
stato trasferito nel conto Riserve straordinarie della società, nel 2017.
Il mero decesso del socio,
peraltro successivo alla delibera della società, non ha in sé alcun effetto
sulla realizzazione del reddito. Semplicemente, gli eredi subentrano nel
credito nei confronti della società. Quanto al trasferimento del dividendo
nelle riserve della società, si tratta, come indicato anche dall’autorità di
tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, di una destinazione del reddito
conseguito. D’altronde, gli insorgenti non hanno neppure comprovato che il
fisco italiano abbia rimborsato loro l’imposta alla fonte trattenuta nel 2015.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Visto l’esito del ricorso,
tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
1. Amm. federale delle
contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
2. Divisione delle
contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,
6500 Bellinzona
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: