80.2022.60
Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, successiva multa, inoltro tardivo della dichiarazione, non sufficienti motivi di salute
13 aprile 2022Italiano15 min
circondariale di tassazione di Lugano (nel seguito: UT) gli ha pertanto notificato
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.60
80.2022.61
Lugano
13 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 marzo 2022 contro le decisioni del 18 febbraio 2022 in materia di
diffida ad adempiere gli obblighi procedurali e multa per violazione degli
obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. Nonostante le
proroghe concesse (l’ultima fino al 31.12.2021) e un richiamo, RI 1 non ha
inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020. L’Ufficio
circondariale di tassazione di Lugano (nel seguito: UT) gli ha pertanto notificato
una diffida in data 18 gennaio 2022 e poi, con decisione del 15 febbraio 2022,
gli ha inflitto una multa disciplinare di fr. 100.-, attribuendogli un
termine di 20 giorni per adempiere ai propri obblighi procedurali e
avvertendolo che in caso contrario avrebbe proceduto con una tassazione
d’ufficio.
B. Con reclamo del 17
febbraio 2022, il contribuente ha contestato sia la diffida sia la multa,
affermando di aver inoltrato la dichiarazione tramite posta elettronica il 14
febbraio 2021 e di voler inviare la ricevuta insieme alla documentazione
cartacea lo stesso giorno. Lamentava inoltre il fatto che una ulteriore proroga
del termine per presentare la dichiarazione, inviata il 9 gennaio 2022, gli
fosse stata negata, pur avendo trascorso sei giorni all’ospedale durante il
periodo natalizio.
C. Con due decisioni del
18 febbraio 2022, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo e confermato
la diffida e la multa.
In merito alla diffida,
argomentava che la stessa era giustificata, in quanto il termine per la
presentazione della dichiarazione, ripetutamente prorogato, era scaduto il
31.12.2021 e un’ulteriore proroga richiesta il 9 gennaio 2022 era stata
rifiutata l’11 gennaio 2022.
Per quanto riguarda la
multa disciplinare, l’autorità di tassazione ha rilevato che neppure nel
termine attribuitogli con la diffida il contribuente aveva presentato la
dichiarazione, che era poi pervenuta solo il 18 febbraio 2022, quindi dopo che
gli era stata inflitta la multa.
D. Con ricorso del 9/10
marzo 2022, RI 1 contesta le decisioni dell’UT e chiede di essere convocato per
“esporre verbalmente le varie contingenze”. In particolare egli afferma:
Mi permetto di far notare una
contraddizione nel secondo punto della decisione in merito alla multa, che qui
riporto:
Nel
termine assegnato tramite diffida non è stata presentata la dichiarazione
d’imposta né alcuna richiesta volta ad ottenere una proroga. In data 9
gennaio 2022 avevo richiesto una proroga che mi è stata negata l’11 gennaio
2022, quindi non vi era nessun motivo per un’ulteriore richiesta. Rifiuto
inoltre (punto uno) le condizioni soggettive e oggettive ossia di omissione e
negligenza. Si è trattato solo di contingenze.
Come già indicato nei
precedenti scritti il ritardo è stato dovuto al riordino delle spese per il
risanamento termico dell’immobile al mappale no. __________.
Martedì
12 ottobre 2021 scadeva il termine per l’inoltro della documentazione per gli
incentivi. Per allestire la documentazione richiesta ho dovuto provvedere
personalmente ad eseguire le misurazioni e la calcolazione delle varie
superfici divise per singole facciate e altezze (PT e 1°P). Allestire il
conteggio di liquidazione per ottenere la relativa fattura da parte della ditta
__________ da allegare all’incarto e alla raccolta delle altre (finestre,ecc.).
A fine estate 2021 ho dovuto provvedere personalmente
ad acquistare attrezzatura e materiale e organizzare con un muratore-gessatore
l’esecuzione dell’isolazione delle solette esterne del piano strada (lavoro
ordinato alla ditta __________ già nel 2019 ma mai intrapreso).
Tutta questo ha sottratto tempo da impiegare
all’allestimento della dichiarazione d’imposta 2020. Se mi fosse stata concessa
la proroga fino al 28 febbraio 2022 che avevo richiesto non vi sarebbe stato
alcun problema. [...]
E. Con osservazioni del
16 marzo 2022 l’UT ha proposto di respingere il ricorso.
Con scritto del 18 marzo
2022, la Camera di diritto tributario ha reso attento il ricorrente che
“l’eventuale organizzazione di un’udienza per discutere di questa causa
causerebbe delle spese che eccederebbero ampiamente la multa da [lui]
contestata”.
Con scritto del 23 marzo
2022, il ricorrente ha rinunciato all’udienza, ribadendo che l’inoltro tardivo
della dichiarazione d’imposta è stato causato anche da un periodo di forte
stress e diverse incombenze, tra cui il risanamento termico “dell’immobile al
mappale no. __________”, il rinnovo dei contratti assicurativi per gli
incendi e la RC dell’auto, le vaccinazioni per il Covid-19, questioni
riguardanti i regolamenti del cimitero con il Comune di __________, la
riabilitazione prescritta dal medico e altri problemi di salute.
Diritto
I. Diffida ad adempiere
gli obblighi procedurali
1. 1.1.
I contribuenti sono
invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la
dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono
chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).
Il contribuente deve
compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e
inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine
stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).
Secondo gli art. 198 cpv.
3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine.
1.2.
Per
quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione
ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile
separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130
LIFD; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD,
p. 2245).
La
legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è
data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di
diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non
osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi
delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.
50.−.
Per quanto precede, la
tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata
automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi
causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con
il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale
invito, a diffidarlo.
1.3.
Il ricorso è
conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce alla diffida
notificata al ricorrente in base all’art. 198 cpv. 3 LT. Per quanto concerne la
procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso è per contro
irricevibile.
2. 2.1.
Nella fattispecie,
nonostante la proroga concessa fino al 31 dicembre 2021, il contribuente non ha
inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020.
2.2.
Ai sensi dell’art. 119
cpv. 1 LIFD, i termini stabiliti dalla legge sono perentori.
Secondo il capoverso 2 di
questa norma, un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se esistono
motivi sufficienti e la domanda di proroga è presentata prima della scadenza.
Quest’ultimo requisito costituisce una condizione di validità della domanda
stessa (Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017,
n. 11 ad art. 119 LIFD). Di analogo tenore l’art. 192 cpv. 1 LT.
2.3.
Dopo la scadenza di una
prima proroga del termine per la presentazione della dichiarazione 2020, fino
al 30 settembre 2021, l’11 ottobre 2021 l’Ufficio di tassazione ha inviato al
ricorrente un richiamo. In seguito a una nuova domanda, il 28 ottobre 2021 gli
ha poi concesso una proroga fino al 31 dicembre 2021.
È vero che il 9 gennaio
2022 il contribuente ha chiesto un’ulteriore proroga, adducendo il ricovero
ospedaliero dal 22 al 28 dicembre 2021. La proroga è tuttavia stata chiesta
quando il termine era già scaduto, ragione per cui era tardiva.
In ogni caso, quando
l’autorità di tassazione riceve una domanda di proroga, in considerazione della
formulazione potestativa dell’art. 192 cpv. 1 seconda frase LT (“i termini…
fissati dall’autorità possono essere prorogati”), essa gode di un potere di
apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry
Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea,
2017, n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612 s.). L’insorgente non aveva pertanto un
diritto ad ottenere una proroga ulteriore, neppure nel caso in cui l’avesse
richiesta prima della scadenza del termine.
2.4.
La diffida ad adempiere
gli obblighi procedurali, inviata al ricorrente il 18 gennaio 2022, è pertanto
legittima.
3. 3.1.
Ci si potrebbe ancora
domandare se, nella misura in cui il ricorrente giustifica la trasmissione
tardiva della dichiarazione d’imposta invocando problemi di salute e un
ricovero in ospedale, non abbia richiesto una restituzione del termine.
3.2.
Nel caso d’invio tardivo
della dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al
contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l'inosservanza del termine
dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o
servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato
impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30
giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati (artt. 124 cpv. 4 LIFD
e 192 cpv. 5 LT).
Secondo costante
giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di
salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il
contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un
rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad
art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata). Una malattia, in particolare,
deve essere tale da rendere impossibile il compimento di qualsiasi atto idoneo
al rispetto del termine. Deve pertanto essere tanto grave da impedire al
contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire mandato ad
una terza persona per intraprenderlo (cfr. sentenza del TF 2C_136/2010 del
19.7.2010 consid. 2.3 e giurisprudenza citata).
Analogamente, nella
procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il
quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della
immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni
per agire (Gozzi, in:
Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC, p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi
[a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero,
Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n.
1758; cfr. anche Amstutz/Arnold,
in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar –
Bungesgerichtsgesetz, 2a ed., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF, p.
585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e
commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una
emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un
infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).
3.3.
Nel suo reclamo all’UT, il
ricorrente ha dichiarato di aver avuto un infarto e di essersi dovuto
sottoporre a riabilitazione. Nello scritto del 23 marzo 2022, inviato a questa
Camera, aggiunge di avere avuto problemi dermatologici dovuti allo stress. Si
rileva inoltre, dagli allegati trasmessi, che il ricorrente è stato
ospedalizzato dal 22 al 28 dicembre 2021 presso l’Ente Ospedaliero Cantonale
(cfr. lettera d’uscita del 28 dicembre 2021).
Neppure dalla lettera
d’uscita del 28 dicembre 2022 risulta che l’insorgente si sia trovato in stato
di incoscienza o immobilizzato, nei giorni in cui avrebbe dovuto adempiere i
suoi obblighi fiscali personalmente o su mandato. Anche ammettendo che
personalmente non potesse occuparsi della dichiarazione durante i giorni del ricovero,
era comunque in condizione di incaricare una terza persona di provvedervi.
Tutt’al più avrebbe potuto chiedere una proroga del termine, prima della sua
scadenza, allegando un certificato medico.
È quindi escluso che i
problemi di salute addotti dal contribuente possano costituire un motivo di
restituzione dei termini.
Considerandi
II. Multa per violazione
degli obblighi procedurali
4.
4.1.
La multa disciplinare
è basata sugli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
4.2
Secondo l’art. 257 cpv. 1
LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente
o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta
o gli allegati;
b) non
adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola
gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non
versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti
dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che
la multa è al massimo di fr. 1'000.--, mentre nei casi gravi o di
recidiva può arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.--.
Di tenore sostanzialmente
uguale è l’art. 174 LIFD.
4.3
Affinché l’autorità
fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due
condizioni distinte:
·
la prima soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente,
vale a dire in una sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per
semplice negligenza;
·
e la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT
80.2017.228
del 2 marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da
parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione, bensì detiene anche carattere penale, sicché il
contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità
solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B
101.1
n. 9; CDT 80.2017.4 del 6 marzo 2017, consid. 1.3).
5.
5.1.
Nel
caso in disamina, al ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non
aver consegnato entro il termine impartitogli, e nonostante la diffida, la
dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020.
5.2
Secondo
l’art. 198 LT, di analogo tenore all’art. 124 LIFD:
·
i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o
invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno
ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente (cpv. 1);
·
il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e
veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,
all’autorità competente entro il termine stabilito (cpv. 2);
·
il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine (cpv. 3).
5.3
Giusta l’art. 266 cpv. 1
LT, le multe per violazione di obblighi procedurali di cui
all’art. 257 LT sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.
Secondo il capoverso
4.
di questa norma, alle procedure per violazione degli obblighi di procedura
e a quelle per sottrazione d’imposta, sono applicabili le norme della
procedura di tassazione e di ricorso.
Di tenore analogo è
l’art. 182 LIFD.
6.
6.1.
Nel caso di specie, l’insorgente
ha indiscutibilmente commesso l’infrazione sanzionata dall’autorità fiscale per
l’anno fiscale 2020, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale entro il
termine impartitogli con l’ultima decisione di proroga, scadente il 31 dicembre
2021, e neppure nel termine attribuitogli con la diffida del 18 gennaio 2022.
Lo stesso ricorrente,
peraltro, riconosce di non aver rispettato la scadenza del 31 dicembre 2021,
stabilita con l’ultima proroga, argomentando che “il ritardo è stato dovuto
al riordino delle spese per il risanamento termico dell’immobile al mappale
no. __________” e che, se gli fosse stata concessa la proroga “fino
al 28 febbraio 2022 che [aveva] richiesto non vi sarebbe stato alcun problema”.
6.2
Ora, il semplice fatto
che, alla fine del 2021, il ricorrente non avesse ancora terminato il “riordino
delle spese per il risanamento termico” del suo immobile, sostenute nel
corso del 2020, non è certo una ragione che giustifica l’inosservanza del
termine per la presentazione della dichiarazione, peraltro già prorogato due
volte.
Neppure il fatto che l’8
aprile 2021 la Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo del
Dipartimento del territorio gli abbia concesso una proroga del termine per la
richiesta dell’incentivo per il risanamento energetico dell’edificio giustifica
una diversa conclusione. In primo luogo, non risulta che gli interventi per i
quali il ricorrente intendeva chiedere i contributi pubblici siano stati tutti sostenuti
nel corso del 2020. In ogni caso, il termine in questione è stato prorogato
fino al 12 ottobre 2021, cioè diverse settimane prima della scadenza
dell’ultima proroga concessa dall’Ufficio di tassazione per l’inoltro della
dichiarazione d’imposta 2020. Non si vede pertanto cosa abbia impedito
all’insorgente di inviare anche al fisco cantonale la documentazione relativa
al risanamento energetico della sua casa, entro il termine del 31 dicembre
2021.
6.3
Per quanto riguarda i
problemi di salute lamentati dal contribuente, si può rinviare alle
considerazioni proposte in relazione al ricorso contro la diffida.
6.4
La multa per violazione
degli obblighi di procedura, inflitta al ricorrente il 15 febbraio 2022, è
dunque legittima.
7.
Visto l’esito del ricorso, tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto,
nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: