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Decisione

80.2022.60

Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, successiva multa, inoltro tardivo della dichiarazione, non sufficienti motivi di salute

13 aprile 2022Italiano15 min

circondariale di tassazione di Lugano (nel seguito: UT) gli ha pertanto notificato

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.60

80.2022.61

Lugano

13 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 9 marzo 2022 contro le decisioni del 18 febbraio 2022 in materia di

diffida ad adempiere gli obblighi procedurali e multa per violazione degli

obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. Nonostante le

proroghe concesse (l’ultima fino al 31.12.2021) e un richiamo, RI 1 non ha

inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020. L’Ufficio

circondariale di tassazione di Lugano (nel seguito: UT) gli ha pertanto notificato

una diffida in data 18 gennaio 2022 e poi, con decisione del 15 febbraio 2022,

gli ha inflitto una multa disciplinare di fr. 100.-, attribuendogli un

termine di 20 giorni per adempiere ai propri obblighi procedurali e

avvertendolo che in caso contrario avrebbe proceduto con una tassazione

d’ufficio.

B. Con reclamo del 17

febbraio 2022, il contribuente ha contestato sia la diffida sia la multa,

affermando di aver inoltrato la dichiarazione tramite posta elettronica il 14

febbraio 2021 e di voler inviare la ricevuta insieme alla documentazione

cartacea lo stesso giorno. Lamentava inoltre il fatto che una ulteriore proroga

del termine per presentare la dichiarazione, inviata il 9 gennaio 2022, gli

fosse stata negata, pur avendo trascorso sei giorni all’ospedale durante il

periodo natalizio.

C. Con due decisioni del

18 febbraio 2022, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo e confermato

la diffida e la multa.

In merito alla diffida,

argomentava che la stessa era giustificata, in quanto il termine per la

presentazione della dichiarazione, ripetutamente prorogato, era scaduto il

31.12.2021 e un’ulteriore proroga richiesta il 9 gennaio 2022 era stata

rifiutata l’11 gennaio 2022.

Per quanto riguarda la

multa disciplinare, l’autorità di tassazione ha rilevato che neppure nel

termine attribuitogli con la diffida il contribuente aveva presentato la

dichiarazione, che era poi pervenuta solo il 18 febbraio 2022, quindi dopo che

gli era stata inflitta la multa.

D. Con ricorso del 9/10

marzo 2022, RI 1 contesta le decisioni dell’UT e chiede di essere convocato per

“esporre verbalmente le varie contingenze”. In particolare egli afferma:

Mi permetto di far notare una

contraddizione nel secondo punto della decisione in merito alla multa, che qui

riporto:

Nel

termine assegnato tramite diffida non è stata presentata la dichiarazione

d’imposta né alcuna richiesta volta ad ottenere una proroga. In data 9

gennaio 2022 avevo richiesto una proroga che mi è stata negata l’11 gennaio

2022, quindi non vi era nessun motivo per un’ulteriore richiesta. Rifiuto

inoltre (punto uno) le condizioni soggettive e oggettive ossia di omissione e

negligenza. Si è trattato solo di contingenze.

Come già indicato nei

precedenti scritti il ritardo è stato dovuto al riordino delle spese per il

risanamento termico dell’immobile al mappale no. __________.

Martedì

12 ottobre 2021 scadeva il termine per l’inoltro della documentazione per gli

incentivi. Per allestire la documentazione richiesta ho dovuto provvedere

personalmente ad eseguire le misurazioni e la calcolazione delle varie

superfici divise per singole facciate e altezze (PT e 1°P). Allestire il

conteggio di liquidazione per ottenere la relativa fattura da parte della ditta

__________ da allegare all’incarto e alla raccolta delle altre (finestre,ecc.).

A fine estate 2021 ho dovuto provvedere personalmente

ad acquistare attrezzatura e materiale e organizzare con un muratore-gessatore

l’esecuzione dell’isolazione delle solette esterne del piano strada (lavoro

ordinato alla ditta __________ già nel 2019 ma mai intrapreso).

Tutta questo ha sottratto tempo da impiegare

all’allestimento della dichiarazione d’imposta 2020. Se mi fosse stata concessa

la proroga fino al 28 febbraio 2022 che avevo richiesto non vi sarebbe stato

alcun problema. [...]

E. Con osservazioni del

16 marzo 2022 l’UT ha proposto di respingere il ricorso.

Con scritto del 18 marzo

2022, la Camera di diritto tributario ha reso attento il ricorrente che

“l’eventuale organizzazione di un’udienza per discutere di questa causa

causerebbe delle spese che eccederebbero ampiamente la multa da [lui]

contestata”.

Con scritto del 23 marzo

2022, il ricorrente ha rinunciato all’udienza, ribadendo che l’inoltro tardivo

della dichiarazione d’imposta è stato causato anche da un periodo di forte

stress e diverse incombenze, tra cui il risanamento termico “dell’immobile al

mappale no. __________”, il rinnovo dei contratti assicurativi per gli

incendi e la RC dell’auto, le vaccinazioni per il Covid-19, questioni

riguardanti i regolamenti del cimitero con il Comune di __________, la

riabilitazione prescritta dal medico e altri problemi di salute.

Diritto

I. Diffida ad adempiere

gli obblighi procedurali

1. 1.1.

I contribuenti sono

invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la

dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono

chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).

Il contribuente deve

compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e

inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine

stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).

Secondo gli art. 198 cpv.

3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione

d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine.

1.2.

Per

quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione

ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile

separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130

LIFD; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD,

p. 2245).

La

legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è

percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è

data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di

diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

L’art. 19 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non

osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi

delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.

50.−.

Per quanto precede, la

tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata

automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi

causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con

il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo

all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale

invito, a diffidarlo.

1.3.

Il ricorso è

conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce alla diffida

notificata al ricorrente in base all’art. 198 cpv. 3 LT. Per quanto concerne la

procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso è per contro

irricevibile.

2. 2.1.

Nella fattispecie,

nonostante la proroga concessa fino al 31 dicembre 2021, il contribuente non ha

inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020.

2.2.

Ai sensi dell’art. 119

cpv. 1 LIFD, i termini stabiliti dalla legge sono perentori.

Secondo il capoverso 2 di

questa norma, un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se esistono

motivi sufficienti e la domanda di proroga è presentata prima della scadenza.

Quest’ultimo requisito costituisce una condizione di validità della domanda

stessa (Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017,

n. 11 ad art. 119 LIFD). Di analogo tenore l’art. 192 cpv. 1 LT.

2.3.

Dopo la scadenza di una

prima proroga del termine per la presentazione della dichiarazione 2020, fino

al 30 settembre 2021, l’11 ottobre 2021 l’Ufficio di tassazione ha inviato al

ricorrente un richiamo. In seguito a una nuova domanda, il 28 ottobre 2021 gli

ha poi concesso una proroga fino al 31 dicembre 2021.

È vero che il 9 gennaio

2022 il contribuente ha chiesto un’ulteriore proroga, adducendo il ricovero

ospedaliero dal 22 al 28 dicembre 2021. La proroga è tuttavia stata chiesta

quando il termine era già scaduto, ragione per cui era tardiva.

In ogni caso, quando

l’autorità di tassazione riceve una domanda di proroga, in considerazione della

formulazione potestativa dell’art. 192 cpv. 1 seconda frase LT (“i termini…

fissati dall’autorità possono essere prorogati”), essa gode di un potere di

apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea,

2017, n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612 s.). L’insorgente non aveva pertanto un

diritto ad ottenere una proroga ulteriore, neppure nel caso in cui l’avesse

richiesta prima della scadenza del termine.

2.4.

La diffida ad adempiere

gli obblighi procedurali, inviata al ricorrente il 18 gennaio 2022, è pertanto

legittima.

3. 3.1.

Ci si potrebbe ancora

domandare se, nella misura in cui il ricorrente giustifica la trasmissione

tardiva della dichiarazione d’imposta invocando problemi di salute e un

ricovero in ospedale, non abbia richiesto una restituzione del termine.

3.2.

Nel caso d’invio tardivo

della dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al

contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l'inosservanza del termine

dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o

servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato

impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30

giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati (artt. 124 cpv. 4 LIFD

e 192 cpv. 5 LT).

Secondo costante

giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di

salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il

contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un

rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad

art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata). Una malattia, in particolare,

deve essere tale da rendere impossibile il compimento di qualsiasi atto idoneo

al rispetto del termine. Deve pertanto essere tanto grave da impedire al

contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire mandato ad

una terza persona per intraprenderlo (cfr. sentenza del TF 2C_136/2010 del

19.7.2010 consid. 2.3 e giurisprudenza citata).

Analogamente, nella

procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il

quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della

immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni

per agire (Gozzi, in:

Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC, p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi

[a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero,

Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n.

1758; cfr. anche Amstutz/Arnold,

in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar –

Bungesgerichtsgesetz, 2a ed., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF, p.

585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e

commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una

emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un

infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).

3.3.

Nel suo reclamo all’UT, il

ricorrente ha dichiarato di aver avuto un infarto e di essersi dovuto

sottoporre a riabilitazione. Nello scritto del 23 marzo 2022, inviato a questa

Camera, aggiunge di avere avuto problemi dermatologici dovuti allo stress. Si

rileva inoltre, dagli allegati trasmessi, che il ricorrente è stato

ospedalizzato dal 22 al 28 dicembre 2021 presso l’Ente Ospedaliero Cantonale

(cfr. lettera d’uscita del 28 dicembre 2021).

Neppure dalla lettera

d’uscita del 28 dicembre 2022 risulta che l’insorgente si sia trovato in stato

di incoscienza o immobilizzato, nei giorni in cui avrebbe dovuto adempiere i

suoi obblighi fiscali personalmente o su mandato. Anche ammettendo che

personalmente non potesse occuparsi della dichiarazione durante i giorni del ricovero,

era comunque in condizione di incaricare una terza persona di provvedervi.

Tutt’al più avrebbe potuto chiedere una proroga del termine, prima della sua

scadenza, allegando un certificato medico.

È quindi escluso che i

problemi di salute addotti dal contribuente possano costituire un motivo di

restituzione dei termini.

Considerandi

II. Multa per violazione

degli obblighi procedurali

4.

4.1.

La multa disciplinare

è basata sugli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

4.2

Secondo l’art. 257 cpv. 1

LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente

o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una

disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non consegna la dichiarazione d’imposta

o gli allegati;

b) non

adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola

gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non

versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti

dall’articolo 253a;

è punito con la multa.

Il capoverso 2 prevede che

la multa è al massimo di fr. 1'000.--, mentre nei casi gravi o di

recidiva può arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.--.

Di tenore sostanzialmente

uguale è l’art. 174 LIFD.

4.3

Affinché l’autorità

fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due

condizioni distinte:

·

la prima soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente,

vale a dire in una sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per

semplice negligenza;

·

e la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità

fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT

80.2017.228

del 2 marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da

parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione, bensì detiene anche carattere penale, sicché il

contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità

solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B

101.1

n. 9; CDT 80.2017.4 del 6 marzo 2017, consid. 1.3).

5.

5.1.

Nel

caso in disamina, al ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non

aver consegnato entro il termine impartitogli, e nonostante la diffida, la

dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020.

5.2

Secondo

l’art. 198 LT, di analogo tenore all’art. 124 LIFD:

·

i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o

invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno

ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente (cpv. 1);

·

il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e

veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,

all’autorità competente entro il termine stabilito (cpv. 2);

·

il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione

d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine (cpv. 3).

5.3

Giusta l’art. 266 cpv. 1

LT, le multe per violazione di obblighi procedurali di cui

all’art. 257 LT sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.

Secondo il capoverso

4.

di questa norma, alle procedure per violazione degli obblighi di procedura

e a quelle per sottrazione d’imposta, sono applicabili le norme della

procedura di tassazione e di ricorso.

Di tenore analogo è

l’art. 182 LIFD.

6.

6.1.

Nel caso di specie, l’insorgente

ha indiscutibilmente commesso l’infrazione sanzionata dall’autorità fiscale per

l’anno fiscale 2020, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale entro il

termine impartitogli con l’ultima decisione di proroga, scadente il 31 dicembre

2021, e neppure nel termine attribuitogli con la diffida del 18 gennaio 2022.

Lo stesso ricorrente,

peraltro, riconosce di non aver rispettato la scadenza del 31 dicembre 2021,

stabilita con l’ultima proroga, argomentando che “il ritardo è stato dovuto

al riordino delle spese per il risanamento termico dell’immobile al mappale

no. __________” e che, se gli fosse stata concessa la proroga “fino

al 28 febbraio 2022 che [aveva] richiesto non vi sarebbe stato alcun problema”.

6.2

Ora, il semplice fatto

che, alla fine del 2021, il ricorrente non avesse ancora terminato il “riordino

delle spese per il risanamento termico” del suo immobile, sostenute nel

corso del 2020, non è certo una ragione che giustifica l’inosservanza del

termine per la presentazione della dichiarazione, peraltro già prorogato due

volte.

Neppure il fatto che l’8

aprile 2021 la Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo del

Dipartimento del territorio gli abbia concesso una proroga del termine per la

richiesta dell’incentivo per il risanamento energetico dell’edificio giustifica

una diversa conclusione. In primo luogo, non risulta che gli interventi per i

quali il ricorrente intendeva chiedere i contributi pubblici siano stati tutti sostenuti

nel corso del 2020. In ogni caso, il termine in questione è stato prorogato

fino al 12 ottobre 2021, cioè diverse settimane prima della scadenza

dell’ultima proroga concessa dall’Ufficio di tassazione per l’inoltro della

dichiarazione d’imposta 2020. Non si vede pertanto cosa abbia impedito

all’insorgente di inviare anche al fisco cantonale la documentazione relativa

al risanamento energetico della sua casa, entro il termine del 31 dicembre

2021.

6.3

Per quanto riguarda i

problemi di salute lamentati dal contribuente, si può rinviare alle

considerazioni proposte in relazione al ricorso contro la diffida.

6.4

La multa per violazione

degli obblighi di procedura, inflitta al ricorrente il 15 febbraio 2022, è

dunque legittima.

7.

Visto l’esito del ricorso, tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto,

nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: