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Decisione

80.2022.64

Procedura: revisione, decisione influenzata da crimine o delitto, pretese inadempienze del contabile poi suicidatosi, mancata vigilanza degli organi societari

11 luglio 2022Italiano21 min

inviata alla contribuente per raccomandata, l’UTPG notificava alla società contribuente

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.64

80.2022.65

Lugano

11 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 14 marzo 2022 contro la decisione del 16 febbraio 2022 in materia di revisione

IC e IFD 2018.

Fatti

Fatti

A. La RI 1 è stata iscritta a registro di commercio il

01.04.2015. La società aveva fino al 10.10.2017 sede a Lugano e successivamente

a Massagno ed è sottoposta annualmente alla revisione limitata. Membro

del consiglio d’amministrazione con firma individuale è __________.

B. Il 17.08.2020

l’ufficio di tassazione delle persone giuridiche (in seguito UTPG)

diffidava la contribuente a presentare la dichiarazione d’imposta per il

periodo fiscale 2018. Non avendo dato seguito a tale richiesta il 18.01.2021,

l’UTPG infliggeva alla società una multa disciplinare di CHF 400.- per

violazione degli obblighi procedurali e rinnovava la diffida ad adempiere, con

l’indicazione che in caso di inosservanza si sarebbe proceduto alla tassazione

d’ufficio (art. 204 LT, art. 130 LIFD).

C. Con decisione del 20.03.2021,

inviata alla contribuente per raccomandata, l’UTPG notificava alla società contribuente

la tassazione IC/IFD 2018, allestita d’ufficio per mancata presentazione della

dichiarazione fiscale. L’utile imponibile (IC/IFD) era commisurato in CHF

50'000.- e il capitale imponibile (IC) in CHF 236'000.-.

La decisione di tassazione

passava in giudicato, poiché non impugnata dalla contribuente.

D. Il 16.08.2021 la

contribuente presentava un’istanza di revisione della decisione di tassazione

2018 (IC/IFD). Quale principale motivo di revisione veniva indicata la

commissione di “un crimine o un delitto che ha influito sulla decisione o sulla

sentenza” (art. 232 cpv. 1 lett. c LT; art. 147 cpv. 1 lett. c

LIFD).

La società riferiva che il

21.05.2021, successivamente al dissequestro della documentazione in possesso

della contabile della società, signora __________, suicidatasi il 27 aprile

2021, sarebbero “emerse le inadempienze accumulatesi nel corso del tempo non

da ultimo in relazione gli adempimenti tributari”. La reclamante sosteneva

che la contabile avrebbe trascurato i suoi doveri contrattuali ignorando “per

lungo tempo le proprie mansioni, nascondendo la sua situazione agli organi

sociali”.

Quali mezzi di prova la

società allegava una “dichiarazione di ricevuta” della polizia Cantonale datata

21.05.2021 e un’immagine ritraente due cumuli di carta adagiati su un

pavimento: il primo composto da delle buste dello stato del Canton Ticino e

della Confederazione Svizzera, in buona parte stracciate a metà e recanti la

scritta “casella postale __________”. L’altro cumulo è composto da carta

e documenti non leggibili.

E. Con decisione del

28.09.2021 l’UTPG respingeva l’istanza di revisione. Secondo l’autorità di

tassazione, la decisione di tassazione 2018 era stata regolarmente notificata;

la società aveva omesso di osservare i suoi obblighi di collaborazione per 3

anni fiscali consecutivi (2016-2018) ed era stata conseguentemente tassata

d’ufficio; la società era sottoposta a revisione limitata annuale; i bilanci e

le dichiarazioni fiscali potevano essere sottoscritti unicamente

dall’amministratore unico signor __________ (in seguito anche: AU); e

l’operato di un rappresentante o di un suo ausiliario vincola il contribuente. In

queste circostanze, gli organi della società avrebbero potuto e dovuto

accorgersi delle (asserite) inadempienze commesse dalla loro dipendente e,

usando la dovuta diligenza, avrebbero potuto far valere le loro osservazioni

nel quadro della procedura ordinaria di tassazione.

F. Avverso la decisione

del 28.09.2021 la contribuente presentava reclamo, ribadendo fondamentalmente

gli argomenti presentati nell’istanza di revisione.

La reclamante indicava che

gli organi della società non erano mai entrati in possesso della decisione di

tassazione 2018 a causa del comportamento delittuoso della contabile e che alla

società non poteva essere rimproverata alcuna violazione dell’obbligo di

diligenza. Inoltre la contribuente contestava l’avvenuta notificazione della

decisione, sostenendo che l’UTPG non era in grado di dimostrare la corretta

intimazione della stessa.

Con decisione del

14.02.2022 l’UTPG respingeva il reclamo, riproponendo integralmente le stesse

argomentazioni addotte nella decisione del 28.09.2021.

G. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto Tributario, la RI 1 chiede l’annullamento della

decisione di tassazione del 25.03.2021 e l’accoglimento dell’istanza di revisione,

argomentando che __________ avrebbe commesso il reato di “distruzione di

documenti” (art. 254 cpv. 1 CP) a danno della società. A tale riguardo, la

contribuente scrive:

“[…]

è più che evidente che la persona in oggetto [__________ __________] sia stata

nella possibilità oggettiva di commettere il crimine in esame, dato che ha lei

stessa ritirato la raccomandata mai giunta a destinazione degli organi della

contribuente”. […] Detto questo, appare evidente che la contribuente è stata

impedita di intraprendere qualsiasi attività riparatoria durante la procedura

ordinaria, che, come detto, si conclude con la crescita in giudicato della

decisione di tassazione (notifica d’imposta), e questo a causa di un atto

delittuoso che, anche volendo ipotizzare il massimo grado di diligenza, ha reso

impossibile alla contribuente di rendersi conto del fatto che la decisione era

stata persa.”

La società sostiene che a

causa degli (asseriti) atti illeciti commessi dalla sua contabile non avrebbe

potuto partecipare alla procedura ordinaria di tassazione per l’anno 2018.

Quale mezzo di prova allega l’immagine già descritta (fotografia ritraente

molteplici buste stracciate), specificando che l’immagine è stata scattata

dalla Polizia.

Contesta inoltre di non

essere stata partecipe alla procedura di tassazione anni fiscali 2016 e 2017,

come invece sostenuto dall’UTPG, specificando che “l’unico anno dove la

contribuente non ha potuto partecipare alla tassazione è il 2018”.

Diritto

1. 1.1

La ricorrente lamenta dapprima

la mancata notificazione della decisione anno 2018, sostenendo di essere venuta

a conoscenza della stessa solo nel corso di maggio 2021.

1.2.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT

e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una

tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante

diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili.

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132

cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il

reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

1.3.

Secondo la giurisprudenza

costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per

lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna

effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla

posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio

(DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il

destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una

comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte

in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

1.4.

Nel caso concreto, la

decisione di tassazione 2018 è stata inviata il 23.03.2021 con lettera

raccomandata avente numero di tracciamento __________. Il 24.03.2021 è stato

lasciato un avviso/invito di ritiro nella casella postale della contribuente.

La missiva è stata consegnata brevi manu allo sportello il 29.03.2021.

Che la lettera sia stata consegnata direttamente all’AU oppure a un/a

rappresentante della società è irrilevante ai fini dell’avvenuta notifica,

poiché la decisione si ritiene correttamente notificata quando entra nella

sfera di potere del destinatario o di un suo rappresentante (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

2a ed., Vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).

Considerandi

2.

2.1.

Il ruolo svolto dalla

defunta collaboratrice __________, nell’ambito delle procedure di tassazione

della ricorrente, deve in ogni caso essere relativizzato, alla luce delle

disposizioni che concernono l’organizzazione e la gestione delle società commerciali.

L’autorità fiscale

rimprovera peraltro alla ricorrente di aver trascurato i propri obblighi di

collaborazione durante un lasso di tempo considerevole, come dimostra il fatto

che, fin dalla sua costituzione, è sempre stata sottoposta a tassazione

d’ufficio.

2.2

La procedura ordinaria di

tassazione impone al contribuente di “presentare la dichiarazione d’imposta” e

in particolare di “compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo

personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente

entro il termine stabilito” (art. 198 LT).

2.3

Secondo costante

giurisprudenza del Tribunale Federale, in analogia a quanto previsto dal

diritto privato, la colpa di un rappresentante contrattuale (art. 32 ss. CO) o

di un suo ausiliario (art. 101 CO) non è in ogni caso mai opponibile

all’autorità fiscale, ma va semmai ascritta al contribuente stesso, dal momento

che concerne unicamente i rapporti contrattuali fra mandante e mandatari (cfr.

TF 2C_699/2012 del 22.10.2012 consid. 3.3 f. con rinvii; TF 2A_11/2002 del

11.02.2002

Consid. 2.; cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a

cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano

2011, p. 619).

2.4

L’art. 55 CC prevede che

gli organi obblighino la persona giuridica così nella conclusione dei negozi

giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni.

Tra le competenze

inalienabili del consiglio di amministrazione rientra in particolare

l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché

l’allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della

società (art. 716a cpv. 1 cifra 3 CO) e l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della

legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni (art. 716a cpv. 1 cifra

5.

CO).

Secondo l’art. 725 CO

nell’adempimento delle loro funzioni l’amministratore e i terzi che si occupano

della gestione sono tenuti ad eseguire i loro compiti con ogni diligenza e a

salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.

L’organo di una società

anonima deve prestare particolare attenzione alla scelta delle persone alle

quali affida la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo),

alle istruzioni che egli impartisce (cura in instruendo) e alla loro

sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere

vigilare che le leggi vengano rispettate (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3a p.

202). Tale dovere risulta accresciuto quando si tratta - come in concreto - di

un amministratore unico, ritenuto che se è vero che quest'ultimo può delegare

compiti - tra cui quello di assicurare che gli obblighi di diritto fiscale e il

pagamento delle imposte venga rispettato -, è altrettanto vero che la delega

non lo dispensa dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente

adempiute. In qualità di organo egli è in sostanza tenuto ad informarsi

periodicamente sull'andamento dell'azienda, in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per rimediare a irregolarità (DTF 114 V

219.

consid. 4a pag. 223 e riferimenti).

2.5

Contrariamente a quanto

indicato dalla ricorrente nel suo gravame, dagli atti si evince che la società

ha sistematicamente violato i suoi obblighi di collaborazione fin dalla sua

costituzione, avvenuta nel 2015.

Essa è stata multata per

la mancata o intempestiva presentazione della dichiarazione d’imposta, il

03.04.2017

(anno fiscale 2015, CHF 100.-), il 25.04.2018 (anno fiscale 2016,

CHF 200.-), il 04.04.2019 (anno fiscale 2017, CHF 300.-), e il 18.01.2021 (anno

fiscale 2018, CHF 400.‑).

Per i periodi fiscali dal 2016

al 2018 la società è stata tassata d’ufficio. Queste ultime decisioni, con la

sola eccezione di quella del 2018, sono state impugnate mediante reclamo, cui

era allegato il bilancio.

La fattispecie appena

esposta non può certamente essere descritta come quella di un contribuente che

“aveva pienamente partecipato alla procedura di tassazione”.

2.6

Il periodo di inosservanza

degli obblighi fiscali si estende su 4 anni consecutivi (2015 - 2018). Se

l’amministratore unico avesse diligentemente vigilato sul rispetto della legge

e sul controllo finanziario della società (art. 716a CO), egli avrebbe

potuto e dovuto accorgersi che vi erano delle lacune nell’osservanza degli

obblighi fiscali e, in particolare, che la società era stata sanzionata e

tassata d’ufficio per diversi anni consecutivi. Va infatti precisato che tutti

i bilanci e le dichiarazioni fiscali (presentate solo in sede di reclamo),

erano stati sottoscritti dall’amministratore, il quale doveva essere a

conoscenza della situazione.

In qualità di organo, l’AU

doveva assicurarsi che la contabile __________) fosse effettivamente in grado

di adempiere le mansioni assegnatele e verificare se i termini per presentare

le dichiarazioni d’imposta, ed eventualmente per presentare un reclamo contro

la decisione di tassazione, fossero stati rispettati. Dal 2015 al 2018 erano

state inflitte 4 multe ed emesse 2 decisioni di tassazioni d’ufficio dovute

alla mancata presentazione delle dichiarazioni d’imposta. In queste circostanze

l’AU avrebbe dovuto controllare con maggiore attenzione l’operato della sua

contabile e – se necessario – adottare delle misure organizzative volte a

garantire il rispetto delle leggi. Alla società va quindi rimproverato di avere

violato i suoi doveri di diligenza, imposti ai suoi organi dagli art. 716a ss.

CO.

2.7

Ne consegue che gli

eventuali errori commessi dalla contabile vincolano la società, i cui organi

hanno in ogni caso trascurato gli obblighi che gli incombevano.

3.

3.1.

Sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la scoperta di

fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata

considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di

mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione

di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che

un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o

internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo

le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve

limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

3.2

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD; art

232.

cpv. 2 LT).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente

la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura,

significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il

rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione

imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi

ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016, 2C_48/2016

del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,

Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch

[a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 24 ad art.

147.

LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral

direct, 2a ed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di conseguenza, la

revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè

quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

4.

4.1.

La ricorrente sostiene di

avere scoperto (al più presto) in data 21.05.2021 gli illeciti commessi dalla

sua contabile, in particolare la soppressione della decisione di tassazione del

25.03.2021

Questo le avrebbe impedito di partecipare alla procedura ordinaria

di tassazione, poiché la società sarebbe stata privata della possibilità di

presentare un reclamo contro la decisione, poi passata in giudicato.

4.2

In

materia di imposta federale diretta e in materia di imposta cantonale, fra i

motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza

passata in giudicato, rientra anche il fatto che un crimine o un delitto abbia

influito sulla stessa decisione o sulla stessa sentenza (art. 232 cpv. 1 lett. c

LT, art. 147 cpv. 1 lett. c LIFD). Tale motivo di revisione è pensato

unicamente per le ipotesi in cui un crimine o un delitto abbiano influenzato l’adozione

della decisione o della sentenza, con la conseguenza che la tassazione si è

fondata su fatti “non veri”, oppure ancora nel caso in cui un contribuente sia

stato impedito di esercitare i suoi diritti procedurali (Vallender/Looser, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ed., Basilea 2008, n. 19

ad art. 147 LIFD, p. 459; v. anche Casanova/Dubey,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, 2a ed., Basilea

2017, n. 9 ad art. 147 LIFD, p. 1801 s.). Non si tratta, in altri termini, di tener

conto a posteriori del fatto che un reato patrimoniale abbia diminuito gli

elementi imponibili, quanto piuttosto di porre rimedio a delle distorsioni

procedurali, che hanno provocato delle decisioni che non si fondano sulla

effettiva situazione economica del contribuente. In questo senso, come

sottolineato dalla dottrina, i crimini o i delitti che potrebbero eventualmente

influire su una decisione o su una sentenza sono la falsa testimonianza e la

falsa perizia (art. 307 CP), la falsa dichiarazione di una parte in giudizio

(art. 306 CP), l’appropriazione semplice (art. 137 CP) o il furto di mezzi di

una prova (art. 139 CP), la falsità in documenti (art. 251 CP), l’estorsione

(art. 156 CP) e la coazione di una parte in giudizio (art. 181 CP), l’abuso di

autorità (art. 312 CP), l’infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) così

come la corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter CP).

Tra i reati che potrebbero giustificare la revisione di una decisione passata

in giudicato vi potrebbe rientrare anche quello menzionato dalla ricorrente,

ossia la soppressione di documenti (art. 254 cpv. 1 CP), a condizione che

questo abbia influenzato lo svolgimento o l’esito della procedura ordinaria di

tassazione.

4.3

4.3.1

Secondo la giurisprudenza,

la revisione di una decisione di tassazione fondata sulla commissione di un crimine

o delitto presuppone che, nell’ambito di un procedimento penale sia stato

dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione di

tassazione a pregiudizio dell’istante, anche se non è stata pronunciata una

condanna. Tuttavia se la procedura penale non può essere svolta, ad esempio per

la morte dell’autore del reato o per la prescrizione dell’azione penale, allora

l’ufficio di tassazione e le autorità giudiziarie devono valutare l’esistenza

di un reato in via pregiudiziale e statuire successivamente sull’adempimento

dei motivi di revisione. In quest’ultimo caso, la prova del reato può essere

anche apportata in un’altra maniera (cfr. art. 123 della Legge del 17 giugno

2005.

sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]; inoltre la sentenza del Tribunale

amministrativo del Canton San Gallo n. B2015/224 del 20.01.2017, consid. 3.3.; sentenza

CDT n. 80.2019.99/100 del 21.10.2019 consid. 2.3).

4.3.2

Nel caso di specie,

l’apertura di una procedura penale contro la contabile della società (__________)

è esclusa, essendo quest’ultima deceduta. La ricorrente è conseguentemente

legittimata a dimostrare l’esistenza di un reato anche in questa sede.

4.4

4.4.1

Quale motivo di revisione,

la ricorrente indica che __________ avrebbe illecitamente distrutto (art. 254

cpv. 1 CP) la decisione di tassazione anno 2018, rendendo impossibile alla

società prendere conoscenza del suo contenuto e presentare un reclamo.

Come già ricordato, il

contribuente che domanda la revisione di una decisione di tassazione passata in

giudicato deve dimostrare 1) che almeno un motivo di revisione sia adempiuto

(presupposto positivo) e 2) che l’istante, anche usando la diligenza che da lui

poteva essere ragionevolmente pretesa non avrebbe potuto fare valere già nel

corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (presupposto

negativo).

4.4.2

Secondo l’art. 254 cpv. 1

CP, chiunque al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona

o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge,

sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da

solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Per l’art. 12 cpv. 1 CP, salvo che la legge disponga espressamente in altro

modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un

delitto. Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie

consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga

possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (cpv. 2).

4.4.3

La

contribuente sostiene che “la prova della commissione del crimine è

ampiamente fornita a mezzo di documentazione ufficiale d’indagine dell’autorità

di Polizia.”

Agli atti risultano

unicamente due mezzi di prova: 1) “la dichiarazione di ricevuta” del 21.05.2021

e 2) una fotografia.

La “dichiarazione di

ricevuta” della polizia cantonale del 21.05.2021, allegata al reclamo, non

dimostra in alcun modo che la contabile della società abbia distrutto dei

documenti. Si tratta semplicemente della ricevuta, firmata dal legale

dell’amministratore della ricorrente e di altre società, con cui dichiara di

aver ricevuto una chiave e “diversa documentazione cartacea”, precedentemente

sequestrata.

La fotografia ritrae

invece unicamente dei generici documenti, nessuno dei quali è assimilabile a

una decisione di qualsivoglia autorità amministrativa, tantomeno a una

decisione di tassazione emessa dall’UTPG. Discorso analogo per le buste

ufficiali del Canton Ticino e della Confederazione. Il fatto che esse siano

state cestinate e/o stracciate non permette per ciò stesso di dedurre che il

loro contenuto sia stato distrutto né da chi. Non appare infatti inusuale che

una persona cestini la busta dopo averla aperta e conservi esclusivamente il

suo contenuto.

4.4.4

La ricorrente non ha

prodotto ulteriori mezzi di prova che permettano di stabilire se la contabile

abbia illecitamente distrutto della documentazione fiscale o di altro genere di

proprietà della società. Contrariamente a quanto indicato nel suo ricorso,

l’immagine allegata al gravame non dimostra, nemmeno con verosimiglianza, che

“il reato sia stato effettivamente commesso”. Ne consegue che i presupposti

dell’art. 254 cpv. 1 CP non possono essere considerati adempiuti.

4.4.5

Le allegazioni della

ricorrente e la documentazione prodotta non permettono inoltre di verificare la

volontà soggettiva della contabile di “nuocere al patrimonio” della società

oppure di “di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto”. Anche i

presupposti soggettivi del reato non sono quindi dimostrati.

D’altra parte la stessa

ricorrente si limita a sostenere che __________ sarebbe “stata nella possibilità

oggettiva di commettere il crimine in esame”, ciò che suggerisce l’assenza

di mezzi di prova tangibili - o quantomeno indiziari - sufficienti a dimostrare

la commissione dell’illecito. Sostenere che l’interessata “avesse la

possibilità” di compiere una determinata azione non equivale ancora a dimostrare

che il reato sia stato effettivamente consumato.

Inoltre, andrebbe ancora

chiarito se fra la commissione del reato, indicato come motivo di revisione, e

l’adozione della decisione di tassazione, della quale viene chiesta la

revisione, intercorra un nesso causale. La questione può essere lasciata

aperta, poiché, nelle circostanze descritte, risulterebbe comunque ininfluente

per l’esito del ricorso.

4.5

A fronte di quanto esposto

la domanda di revisione non può essere accolta, e il ricorso va respinto.

5.

Riassumendo, da un

lato, non è stata dimostrata l’esistenza di alcun motivo di revisione e, dall’altro,

la domanda di revisione non adempirebbe comunque i requisiti previsti dagli

articoli 232 cpv. 2 LT e 147 cpv. 2 LIFD, secondo cui la revisione di una decisione

passata in giudicato presuppone che il contribuente dimostri di aver usato

tutta la diligenza che poteva essere ragionevolmente pretesa dalle circostanze,

nell’ambito della procedura ordinaria di tassazione.

La decisione del

14.02.2022

dell’UTPG è confermata. La tassa di giustizia e le spese sono poste

a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 900.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: