80.2022.64
Procedura: revisione, decisione influenzata da crimine o delitto, pretese inadempienze del contabile poi suicidatosi, mancata vigilanza degli organi societari
11 luglio 2022Italiano21 min
inviata alla contribuente per raccomandata, l’UTPG notificava alla società contribuente
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.64
80.2022.65
Lugano
11 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 14 marzo 2022 contro la decisione del 16 febbraio 2022 in materia di revisione
IC e IFD 2018.
Fatti
Fatti
A. La RI 1 è stata iscritta a registro di commercio il
01.04.2015. La società aveva fino al 10.10.2017 sede a Lugano e successivamente
a Massagno ed è sottoposta annualmente alla revisione limitata. Membro
del consiglio d’amministrazione con firma individuale è __________.
B. Il 17.08.2020
l’ufficio di tassazione delle persone giuridiche (in seguito UTPG)
diffidava la contribuente a presentare la dichiarazione d’imposta per il
periodo fiscale 2018. Non avendo dato seguito a tale richiesta il 18.01.2021,
l’UTPG infliggeva alla società una multa disciplinare di CHF 400.- per
violazione degli obblighi procedurali e rinnovava la diffida ad adempiere, con
l’indicazione che in caso di inosservanza si sarebbe proceduto alla tassazione
d’ufficio (art. 204 LT, art. 130 LIFD).
C. Con decisione del 20.03.2021,
inviata alla contribuente per raccomandata, l’UTPG notificava alla società contribuente
la tassazione IC/IFD 2018, allestita d’ufficio per mancata presentazione della
dichiarazione fiscale. L’utile imponibile (IC/IFD) era commisurato in CHF
50'000.- e il capitale imponibile (IC) in CHF 236'000.-.
La decisione di tassazione
passava in giudicato, poiché non impugnata dalla contribuente.
D. Il 16.08.2021 la
contribuente presentava un’istanza di revisione della decisione di tassazione
2018 (IC/IFD). Quale principale motivo di revisione veniva indicata la
commissione di “un crimine o un delitto che ha influito sulla decisione o sulla
sentenza” (art. 232 cpv. 1 lett. c LT; art. 147 cpv. 1 lett. c
LIFD).
La società riferiva che il
21.05.2021, successivamente al dissequestro della documentazione in possesso
della contabile della società, signora __________, suicidatasi il 27 aprile
2021, sarebbero “emerse le inadempienze accumulatesi nel corso del tempo non
da ultimo in relazione gli adempimenti tributari”. La reclamante sosteneva
che la contabile avrebbe trascurato i suoi doveri contrattuali ignorando “per
lungo tempo le proprie mansioni, nascondendo la sua situazione agli organi
sociali”.
Quali mezzi di prova la
società allegava una “dichiarazione di ricevuta” della polizia Cantonale datata
21.05.2021 e un’immagine ritraente due cumuli di carta adagiati su un
pavimento: il primo composto da delle buste dello stato del Canton Ticino e
della Confederazione Svizzera, in buona parte stracciate a metà e recanti la
scritta “casella postale __________”. L’altro cumulo è composto da carta
e documenti non leggibili.
E. Con decisione del
28.09.2021 l’UTPG respingeva l’istanza di revisione. Secondo l’autorità di
tassazione, la decisione di tassazione 2018 era stata regolarmente notificata;
la società aveva omesso di osservare i suoi obblighi di collaborazione per 3
anni fiscali consecutivi (2016-2018) ed era stata conseguentemente tassata
d’ufficio; la società era sottoposta a revisione limitata annuale; i bilanci e
le dichiarazioni fiscali potevano essere sottoscritti unicamente
dall’amministratore unico signor __________ (in seguito anche: AU); e
l’operato di un rappresentante o di un suo ausiliario vincola il contribuente. In
queste circostanze, gli organi della società avrebbero potuto e dovuto
accorgersi delle (asserite) inadempienze commesse dalla loro dipendente e,
usando la dovuta diligenza, avrebbero potuto far valere le loro osservazioni
nel quadro della procedura ordinaria di tassazione.
F. Avverso la decisione
del 28.09.2021 la contribuente presentava reclamo, ribadendo fondamentalmente
gli argomenti presentati nell’istanza di revisione.
La reclamante indicava che
gli organi della società non erano mai entrati in possesso della decisione di
tassazione 2018 a causa del comportamento delittuoso della contabile e che alla
società non poteva essere rimproverata alcuna violazione dell’obbligo di
diligenza. Inoltre la contribuente contestava l’avvenuta notificazione della
decisione, sostenendo che l’UTPG non era in grado di dimostrare la corretta
intimazione della stessa.
Con decisione del
14.02.2022 l’UTPG respingeva il reclamo, riproponendo integralmente le stesse
argomentazioni addotte nella decisione del 28.09.2021.
G. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto Tributario, la RI 1 chiede l’annullamento della
decisione di tassazione del 25.03.2021 e l’accoglimento dell’istanza di revisione,
argomentando che __________ avrebbe commesso il reato di “distruzione di
documenti” (art. 254 cpv. 1 CP) a danno della società. A tale riguardo, la
contribuente scrive:
“[…]
è più che evidente che la persona in oggetto [__________ __________] sia stata
nella possibilità oggettiva di commettere il crimine in esame, dato che ha lei
stessa ritirato la raccomandata mai giunta a destinazione degli organi della
contribuente”. […] Detto questo, appare evidente che la contribuente è stata
impedita di intraprendere qualsiasi attività riparatoria durante la procedura
ordinaria, che, come detto, si conclude con la crescita in giudicato della
decisione di tassazione (notifica d’imposta), e questo a causa di un atto
delittuoso che, anche volendo ipotizzare il massimo grado di diligenza, ha reso
impossibile alla contribuente di rendersi conto del fatto che la decisione era
stata persa.”
La società sostiene che a
causa degli (asseriti) atti illeciti commessi dalla sua contabile non avrebbe
potuto partecipare alla procedura ordinaria di tassazione per l’anno 2018.
Quale mezzo di prova allega l’immagine già descritta (fotografia ritraente
molteplici buste stracciate), specificando che l’immagine è stata scattata
dalla Polizia.
Contesta inoltre di non
essere stata partecipe alla procedura di tassazione anni fiscali 2016 e 2017,
come invece sostenuto dall’UTPG, specificando che “l’unico anno dove la
contribuente non ha potuto partecipare alla tassazione è il 2018”.
Diritto
1. 1.1
La ricorrente lamenta dapprima
la mancata notificazione della decisione anno 2018, sostenendo di essere venuta
a conoscenza della stessa solo nel corso di maggio 2021.
1.2.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante
diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132
cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).
1.3.
Secondo la giurisprudenza
costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per
lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna
effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla
posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio
(DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il
destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una
comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte
in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
1.4.
Nel caso concreto, la
decisione di tassazione 2018 è stata inviata il 23.03.2021 con lettera
raccomandata avente numero di tracciamento __________. Il 24.03.2021 è stato
lasciato un avviso/invito di ritiro nella casella postale della contribuente.
La missiva è stata consegnata brevi manu allo sportello il 29.03.2021.
Che la lettera sia stata consegnata direttamente all’AU oppure a un/a
rappresentante della società è irrilevante ai fini dell’avvenuta notifica,
poiché la decisione si ritiene correttamente notificata quando entra nella
sfera di potere del destinatario o di un suo rappresentante (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
2a ed., Vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).
Considerandi
2.
2.1.
Il ruolo svolto dalla
defunta collaboratrice __________, nell’ambito delle procedure di tassazione
della ricorrente, deve in ogni caso essere relativizzato, alla luce delle
disposizioni che concernono l’organizzazione e la gestione delle società commerciali.
L’autorità fiscale
rimprovera peraltro alla ricorrente di aver trascurato i propri obblighi di
collaborazione durante un lasso di tempo considerevole, come dimostra il fatto
che, fin dalla sua costituzione, è sempre stata sottoposta a tassazione
d’ufficio.
2.2
La procedura ordinaria di
tassazione impone al contribuente di “presentare la dichiarazione d’imposta” e
in particolare di “compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo
personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente
entro il termine stabilito” (art. 198 LT).
2.3
Secondo costante
giurisprudenza del Tribunale Federale, in analogia a quanto previsto dal
diritto privato, la colpa di un rappresentante contrattuale (art. 32 ss. CO) o
di un suo ausiliario (art. 101 CO) non è in ogni caso mai opponibile
all’autorità fiscale, ma va semmai ascritta al contribuente stesso, dal momento
che concerne unicamente i rapporti contrattuali fra mandante e mandatari (cfr.
TF 2C_699/2012 del 22.10.2012 consid. 3.3 f. con rinvii; TF 2A_11/2002 del
11.02.2002
Consid. 2.; cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a
cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano
2011, p. 619).
2.4
L’art. 55 CC prevede che
gli organi obblighino la persona giuridica così nella conclusione dei negozi
giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni.
Tra le competenze
inalienabili del consiglio di amministrazione rientra in particolare
l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché
l’allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della
società (art. 716a cpv. 1 cifra 3 CO) e l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della
legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni (art. 716a cpv. 1 cifra
5.
CO).
Secondo l’art. 725 CO
nell’adempimento delle loro funzioni l’amministratore e i terzi che si occupano
della gestione sono tenuti ad eseguire i loro compiti con ogni diligenza e a
salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.
L’organo di una società
anonima deve prestare particolare attenzione alla scelta delle persone alle
quali affida la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo),
alle istruzioni che egli impartisce (cura in instruendo) e alla loro
sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere
vigilare che le leggi vengano rispettate (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3a p.
202). Tale dovere risulta accresciuto quando si tratta - come in concreto - di
un amministratore unico, ritenuto che se è vero che quest'ultimo può delegare
compiti - tra cui quello di assicurare che gli obblighi di diritto fiscale e il
pagamento delle imposte venga rispettato -, è altrettanto vero che la delega
non lo dispensa dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente
adempiute. In qualità di organo egli è in sostanza tenuto ad informarsi
periodicamente sull'andamento dell'azienda, in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per rimediare a irregolarità (DTF 114 V
219.
consid. 4a pag. 223 e riferimenti).
2.5
Contrariamente a quanto
indicato dalla ricorrente nel suo gravame, dagli atti si evince che la società
ha sistematicamente violato i suoi obblighi di collaborazione fin dalla sua
costituzione, avvenuta nel 2015.
Essa è stata multata per
la mancata o intempestiva presentazione della dichiarazione d’imposta, il
03.04.2017
(anno fiscale 2015, CHF 100.-), il 25.04.2018 (anno fiscale 2016,
CHF 200.-), il 04.04.2019 (anno fiscale 2017, CHF 300.-), e il 18.01.2021 (anno
fiscale 2018, CHF 400.‑).
Per i periodi fiscali dal 2016
al 2018 la società è stata tassata d’ufficio. Queste ultime decisioni, con la
sola eccezione di quella del 2018, sono state impugnate mediante reclamo, cui
era allegato il bilancio.
La fattispecie appena
esposta non può certamente essere descritta come quella di un contribuente che
“aveva pienamente partecipato alla procedura di tassazione”.
2.6
Il periodo di inosservanza
degli obblighi fiscali si estende su 4 anni consecutivi (2015 - 2018). Se
l’amministratore unico avesse diligentemente vigilato sul rispetto della legge
e sul controllo finanziario della società (art. 716a CO), egli avrebbe
potuto e dovuto accorgersi che vi erano delle lacune nell’osservanza degli
obblighi fiscali e, in particolare, che la società era stata sanzionata e
tassata d’ufficio per diversi anni consecutivi. Va infatti precisato che tutti
i bilanci e le dichiarazioni fiscali (presentate solo in sede di reclamo),
erano stati sottoscritti dall’amministratore, il quale doveva essere a
conoscenza della situazione.
In qualità di organo, l’AU
doveva assicurarsi che la contabile __________) fosse effettivamente in grado
di adempiere le mansioni assegnatele e verificare se i termini per presentare
le dichiarazioni d’imposta, ed eventualmente per presentare un reclamo contro
la decisione di tassazione, fossero stati rispettati. Dal 2015 al 2018 erano
state inflitte 4 multe ed emesse 2 decisioni di tassazioni d’ufficio dovute
alla mancata presentazione delle dichiarazioni d’imposta. In queste circostanze
l’AU avrebbe dovuto controllare con maggiore attenzione l’operato della sua
contabile e – se necessario – adottare delle misure organizzative volte a
garantire il rispetto delle leggi. Alla società va quindi rimproverato di avere
violato i suoi doveri di diligenza, imposti ai suoi organi dagli art. 716a ss.
CO.
2.7
Ne consegue che gli
eventuali errori commessi dalla contabile vincolano la società, i cui organi
hanno in ogni caso trascurato gli obblighi che gli incombevano.
3.
3.1.
Sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la scoperta di
fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata
considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione
di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che
un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o
internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo
le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve
limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
3.2
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD; art
232.
cpv. 2 LT).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente
la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura,
significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il
rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione
imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi
ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016, 2C_48/2016
del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch
[a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 24 ad art.
147.
LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral
direct, 2a ed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
4.
4.1.
La ricorrente sostiene di
avere scoperto (al più presto) in data 21.05.2021 gli illeciti commessi dalla
sua contabile, in particolare la soppressione della decisione di tassazione del
25.03.2021
Questo le avrebbe impedito di partecipare alla procedura ordinaria
di tassazione, poiché la società sarebbe stata privata della possibilità di
presentare un reclamo contro la decisione, poi passata in giudicato.
4.2
In
materia di imposta federale diretta e in materia di imposta cantonale, fra i
motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza
passata in giudicato, rientra anche il fatto che un crimine o un delitto abbia
influito sulla stessa decisione o sulla stessa sentenza (art. 232 cpv. 1 lett. c
LT, art. 147 cpv. 1 lett. c LIFD). Tale motivo di revisione è pensato
unicamente per le ipotesi in cui un crimine o un delitto abbiano influenzato l’adozione
della decisione o della sentenza, con la conseguenza che la tassazione si è
fondata su fatti “non veri”, oppure ancora nel caso in cui un contribuente sia
stato impedito di esercitare i suoi diritti procedurali (Vallender/Looser, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ed., Basilea 2008, n. 19
ad art. 147 LIFD, p. 459; v. anche Casanova/Dubey,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, 2a ed., Basilea
2017, n. 9 ad art. 147 LIFD, p. 1801 s.). Non si tratta, in altri termini, di tener
conto a posteriori del fatto che un reato patrimoniale abbia diminuito gli
elementi imponibili, quanto piuttosto di porre rimedio a delle distorsioni
procedurali, che hanno provocato delle decisioni che non si fondano sulla
effettiva situazione economica del contribuente. In questo senso, come
sottolineato dalla dottrina, i crimini o i delitti che potrebbero eventualmente
influire su una decisione o su una sentenza sono la falsa testimonianza e la
falsa perizia (art. 307 CP), la falsa dichiarazione di una parte in giudizio
(art. 306 CP), l’appropriazione semplice (art. 137 CP) o il furto di mezzi di
una prova (art. 139 CP), la falsità in documenti (art. 251 CP), l’estorsione
(art. 156 CP) e la coazione di una parte in giudizio (art. 181 CP), l’abuso di
autorità (art. 312 CP), l’infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) così
come la corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter CP).
Tra i reati che potrebbero giustificare la revisione di una decisione passata
in giudicato vi potrebbe rientrare anche quello menzionato dalla ricorrente,
ossia la soppressione di documenti (art. 254 cpv. 1 CP), a condizione che
questo abbia influenzato lo svolgimento o l’esito della procedura ordinaria di
tassazione.
4.3
4.3.1
Secondo la giurisprudenza,
la revisione di una decisione di tassazione fondata sulla commissione di un crimine
o delitto presuppone che, nell’ambito di un procedimento penale sia stato
dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione di
tassazione a pregiudizio dell’istante, anche se non è stata pronunciata una
condanna. Tuttavia se la procedura penale non può essere svolta, ad esempio per
la morte dell’autore del reato o per la prescrizione dell’azione penale, allora
l’ufficio di tassazione e le autorità giudiziarie devono valutare l’esistenza
di un reato in via pregiudiziale e statuire successivamente sull’adempimento
dei motivi di revisione. In quest’ultimo caso, la prova del reato può essere
anche apportata in un’altra maniera (cfr. art. 123 della Legge del 17 giugno
2005.
sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]; inoltre la sentenza del Tribunale
amministrativo del Canton San Gallo n. B2015/224 del 20.01.2017, consid. 3.3.; sentenza
CDT n. 80.2019.99/100 del 21.10.2019 consid. 2.3).
4.3.2
Nel caso di specie,
l’apertura di una procedura penale contro la contabile della società (__________)
è esclusa, essendo quest’ultima deceduta. La ricorrente è conseguentemente
legittimata a dimostrare l’esistenza di un reato anche in questa sede.
4.4
4.4.1
Quale motivo di revisione,
la ricorrente indica che __________ avrebbe illecitamente distrutto (art. 254
cpv. 1 CP) la decisione di tassazione anno 2018, rendendo impossibile alla
società prendere conoscenza del suo contenuto e presentare un reclamo.
Come già ricordato, il
contribuente che domanda la revisione di una decisione di tassazione passata in
giudicato deve dimostrare 1) che almeno un motivo di revisione sia adempiuto
(presupposto positivo) e 2) che l’istante, anche usando la diligenza che da lui
poteva essere ragionevolmente pretesa non avrebbe potuto fare valere già nel
corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (presupposto
negativo).
4.4.2
Secondo l’art. 254 cpv. 1
CP, chiunque al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona
o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge,
sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da
solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Per l’art. 12 cpv. 1 CP, salvo che la legge disponga espressamente in altro
modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un
delitto. Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie
consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga
possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (cpv. 2).
4.4.3
La
contribuente sostiene che “la prova della commissione del crimine è
ampiamente fornita a mezzo di documentazione ufficiale d’indagine dell’autorità
di Polizia.”
Agli atti risultano
unicamente due mezzi di prova: 1) “la dichiarazione di ricevuta” del 21.05.2021
e 2) una fotografia.
La “dichiarazione di
ricevuta” della polizia cantonale del 21.05.2021, allegata al reclamo, non
dimostra in alcun modo che la contabile della società abbia distrutto dei
documenti. Si tratta semplicemente della ricevuta, firmata dal legale
dell’amministratore della ricorrente e di altre società, con cui dichiara di
aver ricevuto una chiave e “diversa documentazione cartacea”, precedentemente
sequestrata.
La fotografia ritrae
invece unicamente dei generici documenti, nessuno dei quali è assimilabile a
una decisione di qualsivoglia autorità amministrativa, tantomeno a una
decisione di tassazione emessa dall’UTPG. Discorso analogo per le buste
ufficiali del Canton Ticino e della Confederazione. Il fatto che esse siano
state cestinate e/o stracciate non permette per ciò stesso di dedurre che il
loro contenuto sia stato distrutto né da chi. Non appare infatti inusuale che
una persona cestini la busta dopo averla aperta e conservi esclusivamente il
suo contenuto.
4.4.4
La ricorrente non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova che permettano di stabilire se la contabile
abbia illecitamente distrutto della documentazione fiscale o di altro genere di
proprietà della società. Contrariamente a quanto indicato nel suo ricorso,
l’immagine allegata al gravame non dimostra, nemmeno con verosimiglianza, che
“il reato sia stato effettivamente commesso”. Ne consegue che i presupposti
dell’art. 254 cpv. 1 CP non possono essere considerati adempiuti.
4.4.5
Le allegazioni della
ricorrente e la documentazione prodotta non permettono inoltre di verificare la
volontà soggettiva della contabile di “nuocere al patrimonio” della società
oppure di “di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto”. Anche i
presupposti soggettivi del reato non sono quindi dimostrati.
D’altra parte la stessa
ricorrente si limita a sostenere che __________ sarebbe “stata nella possibilità
oggettiva di commettere il crimine in esame”, ciò che suggerisce l’assenza
di mezzi di prova tangibili - o quantomeno indiziari - sufficienti a dimostrare
la commissione dell’illecito. Sostenere che l’interessata “avesse la
possibilità” di compiere una determinata azione non equivale ancora a dimostrare
che il reato sia stato effettivamente consumato.
Inoltre, andrebbe ancora
chiarito se fra la commissione del reato, indicato come motivo di revisione, e
l’adozione della decisione di tassazione, della quale viene chiesta la
revisione, intercorra un nesso causale. La questione può essere lasciata
aperta, poiché, nelle circostanze descritte, risulterebbe comunque ininfluente
per l’esito del ricorso.
4.5
A fronte di quanto esposto
la domanda di revisione non può essere accolta, e il ricorso va respinto.
5.
Riassumendo, da un
lato, non è stata dimostrata l’esistenza di alcun motivo di revisione e, dall’altro,
la domanda di revisione non adempirebbe comunque i requisiti previsti dagli
articoli 232 cpv. 2 LT e 147 cpv. 2 LIFD, secondo cui la revisione di una decisione
passata in giudicato presuppone che il contribuente dimostri di aver usato
tutta la diligenza che poteva essere ragionevolmente pretesa dalle circostanze,
nell’ambito della procedura ordinaria di tassazione.
La decisione del
14.02.2022
dell’UTPG è confermata. La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: