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Decisione

80.2022.68

Condono: presupposti, stato di bisogno, disponibilità mensile di oltre 400 franchi, capitale di 30'000 franchi, ammortamento di debiti privati

3 ottobre 2022Italiano20 min

costituite dalla rendita AI e dalla prestazione complementare. Dal momento che __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.68

80.2022.69

Lugano

3 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 15 marzo 2022 contro la decisione dell’11 febbraio 2022 in materia di condono

ICantonale - IComunale - IFD 2018-2019.

Fatti

Fatti

A. In data 7/8.4.2021 __________

(__________) presentava una domanda di condono delle imposte cantonali,

comunali e federali per i periodi fiscali dal 2018 al 2019 per complessivi fr.

14'522.20. Indicava di essere in “cerca di lavoro”. Nei redditi

specificava di essere in attesa del “conteggio AI”, senza evidenziare la

presenza di entrate. Dichiarava inoltre di non possedere alcuna sostanza e di

avere debiti per un ammontare di fr. 48'720.-. Nelle spese ricorrenti mensili

faceva valere un affitto di fr. 880.-, spese di riscaldamento pari a fr. 200.-

nonché fr. 545.- quali “rimborso prestiti al consumo”. Per quanto atteneva

alla sua situazione personale osservava di essere al beneficio di sussidi e di

essere “(…) entrato in AI non ho nessuna entrata dal 1°.1.2021” ed

inoltre “AI mi ha riconosciuto una rendita del 30% e potrò svolgere

un’attività adeguata al mio problema vedi allegati”.

B. Con decisione

30.10.2021, l’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC) respingeva la domanda

di condono presentata da __________. In particolare l’autorità resistente

rilevava che il contribuente, celibe, aveva già beneficiato di un condono

totale delle imposte per gli anni 2003 e 2011. Risultava essere a beneficio

dell’AI e, con decisione del 16.8.2021, è stato posto al beneficio della

prestazione complementare retroattivamente al 1°.1.2021, ricevendo fr. 14'329.-

quali arretrati. Le entrate mensili del richiedente sono di fr. 2'632.-,

costituite dalla rendita AI e dalla prestazione complementare. Dal momento che __________

beneficia della prestazione complementare, la franchigia della cassa malati, la

partecipazione ai costi di malattia e dentari, ed eventuali oneri per aiuti

domiciliari sono assunte dall’Istituto delle assicurazioni sociali. Dal calcolo

emesso per stabilire la prestazione complementare egli risultava possedere, al

31.12.2020, averi a risparmio/titoli per complessivi fr. 66'848.-. A sua nome

risultavano inoltre immatricolati una __________ (anno 2005) ed un motoveicolo __________

(2004). Il contribuente aveva inoltre contratto un debito privato con __________

di fr. 45'882.-, che rimborsava con versamenti mensili di fr. 545.50.

Motivo per il quale, l’UEC

“(…) tenuto conto della disponibilità mensile, degli arretrati appena

ricevuti e che altri creditori vengano tacitati mensilmente nel rispetto del

principio di parità di trattamento tra creditori di diritto pubblico e di

diritto privato” non ravvisava adempiute le condizioni previste dal

legislatore per concedere il condono.

C. Con reclamo

1°/2.12.2021 __________, rappresentato da “__________ insorgeva contro la

decisione dell’UEC. In particolare, dopo aver riepilogato l’ammontare

complessivo delle imposte per le quali chiedeva il condono, pari a fr.

14'646.40, asseriva di versare in una situazione economica molto delicata, al

punto che il pagamento del citato debito fiscale, lo metterebbe in seria

difficoltà, lasciandolo praticamente senza risparmi, compromettendo in tal modo

ogni sua possibilità di ristabilirsi finanziariamente. Secondo l’insorgente, le

motivazioni addotte dall’autorità fiscale per negare il condono delle imposte,

non considererebbero la sua reale situazione “personale ed economica”. Il

reclamante spiegava di aver – purtroppo – dovuto affrontare diversi lunghi

periodi di inattività lavorativa a causa di malattia (per persistenti problemi

alla schiena) che hanno fortemente limitato le sue entrate finanziarie e

aumentato le sue spese (ad esempio per il costo del patrocinio legale, dei

costi non coperti dalla cassa malati). A causa dei problemi di salute,

l’insorgente si è visto peggiorare in modo importante e persistente la propria

situazione economica, tanto da doversi indebitare per far fronte alle molte

spese occorse. In particolare __________ spiegava che __________ gli aveva

versato l’indennità giornaliera sino al 31.8.2019, mentre che nel periodo

successivo, e meglio dal 1°.9.2019 al 16.3.2020 (per quasi 7 mesi) egli non

aveva percepito alcun reddito. La cifra ottenuta nella vertenza contro la

compagnia in questione era servita a tacitare i costi del proprio legale. Dal

17.3.2020 al 31.5.2020 aveva potuto beneficiare dell’indennità giornaliera d’attesa

per riqualifica e dal 1°.6.2020 al 31.7.2020 aveva unicamente percepito il rimborso

delle spese nell’ambito del programma di reinserimento “__________”.

Successivamente e meglio dal 1°.1.2021 al 31.8.2021 (per ben 8 mesi) non aveva beneficiato

di alcun reddito, poiché in attesa della decisione definitiva dell’AI. Motivo

per il quale tra settembre 2019 ed agosto 2021 il ricorrente aveva dovuto

affrontare quasi 17 mesi senza alcun reddito. Per tale ragione egli ha dovuto

intaccare i propri risparmi personali per far fronte al proprio fabbisogno

mensile di circa fr. 3'270.65 (e non di fr. 2'200.- come commisurato dall’UEC).

Il reclamante indicava che la decisione era silente in merito al calcolo del

fabbisogno mensile preso in considerazione e dell’ammontare dell’eccedenza a

disposizione. __________ asseriva che dei risparmi di fr. 66'848.- ne erano

rimasti circa 1/3. La somma di fr. 14'329.- ricevuta a titolo di prestazione

complementare arretrata ricevuta il 20.8.2021 era già stata utilizzata per

pagare gli arretrati dei canoni di locazione (fr. 8'000.-), per pagare la

fattura dell’avv. __________ (fr. 2'224.82 per la pratica AI), il precetto

esecutivo di fr. 1'267.- per 4 premi di cassa malati ed il conguaglio delle

spese di locazione (fr. 885.60). Dal 1°.4.2021 __________ deve altresì onorare

le rate di fr. 545.50 di rimborso del prestito di fr. 45'882.- contratto con __________,

somma già utilizzata per estinguere in passato diversi debiti. Egli ha quindi a

disposizione circa fr. 29'000.-, importo donatogli dalla madre per avviare una

nuova attività economica nell’ambito della vendita di materassi.

D. Con decisione

dell’11.2.2022 l’UEC respingeva il reclamo di __________ In particolare,

l’autorità resistente rilevava che il debito contratto con __________ veniva

tacitato mensilmente con importi di fr. 545.50 e che il prestito concesso era

stato utilizzato per saldare prestiti pregressi.

L’UEC, negava il condono

in base al principio della parità di trattamento tra tutti i creditori “pur

comprendendo il momento di difficoltà, ma considerando i precedenti condoni e

tenuto conto che la concessione del condono non risolverebbe le sue difficoltà

economiche, ma ne avrebbero ingiustamente vantaggio i terzi creditori”.

E. Con ricorso 15.3.2022

__________, per il tramite di “Assistenza legale di MLaw __________” si aggrava

contro la decisione su reclamo dell’UEC. Secondo il ricorrente, le motivazioni

addotte dall’autorità resistente non si confrontano con gli argomenti da lui

esposti ed in particolare alla sua reale situazione economica e personale. In

merito agli argomenti indicati dall’UEC per negare il condono, il ricorrente

rileva che il fatto di aver già beneficiato di condoni non costituisce un

motivo di diniego del condono. Anche il fatto di non aver pagato gli acconti in

passato non costituirebbe un motivo per non accordare il condono. Inoltre, per

quanto attiene al debito acceso con __________ – ed utilizzato per tacitare

impegni pregressi – non farebbe altro che testimoniare la sua volontà di

estinguere le proprie pendenze. La concessione del condono gli sarebbe di

giovamento: così da poter impiegare la propria sostanza rimanente in un progetto

imprenditoriale, in ambito assicurativo, che finalmente potrebbe permettergli

di risanare in maniera duratura la sua situazione finanziaria.

F. Con osservazioni

11.5.2022 l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede di

respingere il gravame presentato da __________. Dopo aver brevemente passato in

riepilogo l’attuale situazione finanziaria del ricorrente, l’autorità fiscale

indica che un eventuale condono delle imposte non andrebbe a risanare

durevolmente la situazione del ricorrente, bensì a privilegiare creditori

terzi. Il ricorrente dispone infatti di una somma ricevuta dalla madre, ma

intende riservarla ad un altro progetto o a futuri creditori, senza voler

onorare le imposte dovute. Il ricorrente ha percepito nel mese di agosto 2021

la somma di fr. 14'329.- quale prestazione complementare retroattiva, che

tuttavia ha utilizzato per tacitare altri creditori. Egli ha inoltre contratto

un debito di fr. 45'883.- con l’Istituto __________ per tacitare debiti

pregressi e per il quale deve rimborsare la somma mensile di fr. 545.40.

Diritto

1. 1.1.

A partire dall’1.1.2016 è

entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 9).

Lo scopo principale di questa legge è la delega integrale della competenza ai

cantoni di giudicare le domande di condono in materia d’imposta federale

diretta.

Con questa nuova legge

federale, i cantoni sono gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le

domande di condono concernenti l’imposta federale diretta, sono state

modificate alcune disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS

642.121) e sono state inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD,

RS 642.11) delle disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza (per

esempio: alcuni motivi di diniego del condono elencati nel nuovo art. 167a

LIFD, i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente previsti all’art.

167d LIFD; Vorpe, Novità

legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).

1.2.

L’autorità competente a

deliberare in merito alle domande di condono in materia d’imposte cantonali

(art. 22 cpv. 1 RLT) e d’imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8

cpv. 1 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono

dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di

applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è

l’Ufficio esazione e condoni.

Dal 1° gennaio 2009, in

virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost.

fed., le decisioni dell’UEC sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246

cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale

sull’imposta federale diretta, rispettivamente art. 167g LIFD).

1.3.

Gli importi non ancora

corrisposti per i quali è chiesto il condono devono fondarsi su decisioni di

tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).

Inoltre, secondo l’art. 167 cpv. 4 LIFD, la domanda di condono dev’essere

presentata alla competente autorità prima della notificazione del precetto

esecutivo.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 246 LT, di

uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il

quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per

contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere

interamente o parzialmente condonati.

Il condono è la definitiva

rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der

Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che

provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica

– vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente

nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è

necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che

reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria,

socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si

ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto

possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

2.2

Il condono non va tuttavia

confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di

garantire la parità di trattamento, secondo l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi

rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precisi

presupposti (Beusch, op. cit., n.

6.

ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,

Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce

dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).

In base al testo degli

art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno

·

e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito

fiscale.

Tali

concetti sono precisati dall’Ordinanza federale (RS 642.121), cui rinvia anche

l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).

3.

3.1.

3.1.1

Come già ricordato,

secondo l’art. 246 cpv. 1 LT, su domanda del contribuente caduto nel bisogno,

per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per

contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere

in tutto o in parte condonati; ciò poiché appunto il condono dell’imposta ha lo

scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del

contribuente e deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.

3.1.2

L’art.

2.

cpv. 1 dell’Ordinanza sul condono dell’imposta stabilisce in quali casi si

possa considerare che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv.

1.

LIFD) e meglio:

·

quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il

minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento

(lit. a);

·

o quando l’intero importo dovuto è

sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).

Secondo il capoverso 2

dell’art. 2 dell’Ordinanza, esiste una situazione di bisogno quando l’intero

importo dovuto dal contribuente è sproporzionato rispetto alla sua capacità

finanziaria e, per le persone fisiche, si ha sproporzione segnatamente quando

il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo

d’esistenza, non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole,

cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte

del contribuente – non sia possibile (Curchod,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral

direct, 2a ediz., Basilea 2017, ad art. 167 LIFD, p. 1912-1913).

3.2

All’art. 3 dell’Ordinanza sul

condono dell’imposta sono indicate le cause di bisogno per le persone fisiche (la

lista non è esaustiva).

In particolare, vengono

considerate come cause che possono condurre una persona fisica a una situazione

di bisogno (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):

·

un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione

economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto

a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di

mantenimento (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1);

·

costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non

sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2);

·

un lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra

3).

·

un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in

relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è

responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).

3.3

Il capoverso 2 dell’art. 3

dell’Ordinanza precisa che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre

cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della

Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano

totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono

nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al

risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2

LIFD).

In particolare, sono

considerate altre cause le fideiussioni (lit. a), gli elevati pegni immobiliari

(lit. b), i debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato (lit.

c) e considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti

un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza

economica della persona e i posti di lavoro (lit. d)

Secondo il capoverso 3

dell’art. 3 dell’Ordinanza, nemmeno le perdite di reddito e le spese che sono

già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo

dell’imposta non sono riconosciute come cause.

3.4

Per quanto attiene i

motivi di diniego del condono, essi sono stabiliti all’art. 167a LIFD.

Segnatamente, il condono

dell’imposta può essere negato in tutto o in parte se il contribuente:

a. ha violato

gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione

rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione

finanziaria nel periodo fiscale in questione;

b. a partire dal

periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito

riserve nonostante ne avesse i mezzi;

c. alla scadenza

del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;

d. ha causato la

propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi

importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo

un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;

e. durante il

periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.

3.5

In questi ultimi anni, si

è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la

nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012

consid. 3.4.).

Con l’enumerazione non

esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono

dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono

sia concesso, il richiedente deve quindi esporre la sua situazione economica

presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari

all’interesse generale (Messaggio concernente la legge sul condono

dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).

3.6

Quando, nonostante la

riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può

essere completamente estinto entro un termine ragionevole, non è soltanto

adempiuta la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/

Meuter, op. cit., n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1664). Le due condizioni

non possono essere definite separatamente l’una dall’altra, sovrapponendosi in

larga misura. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione

del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla sola situazione

economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, e,

in particolare, ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15

novembre 2010).

Conseguenze oltremodo

gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento

della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono

ad una situazione di bisogno: un lungo

periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia

oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23

aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).

3.7

Secondo l’art. 10

dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda

di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione

delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:

a. dell’intera

situazione economica del richiedente al momento della decisione;

b. dell’evoluzione

a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;

c. delle

prospettive economiche del richiedente;

d. delle misure

adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità

economica.

4.

4.1.

Come visto, il condono non

deve essere confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge:

deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti precisi.

L’art. 167 cpv. 2 LIFD

stabilisce che il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al

risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Deve

profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.

Affinché il condono dell’imposta

sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione economica presente

e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari all’interesse

generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi creditori (Messaggio

concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p.

7252-7253).

4.2

Ritornando alla

fattispecie sub judice, occorre rilevare che il contribuente chiede il

condono delle imposte relativi ai periodi fiscali 2018 e 2019, anni nei quali

il suo reddito imponibile è stato di fr. 39'400.-, rispettivamente di fr.

72'900.-. Indica che, nel periodo tra settembre 2019 ed agosto 2019 ha dovuto

affrontare quasi 17 mesi senza entrate finanziarie, periodo di inattività

legato a problemi di salute, motivo per il quale, per far fronte al proprio

fabbisogno personale (calcolato in fr. 3'270.55 [ndr. ivi compreso nell’importo

calcolato nel 2020, cfr. allegato F al reclamo, fr. 450.- di debiti privati])

ha dovuto attingere ai propri risparmi personali, passati così nel giro di poco

tempo da fr. 66'848.- a fr. 29'000.-. Il 1°.4.2021, per far fronte a debiti

pregressi egli ha inoltre __________ un prestito di fr. 45'882.- che si è

impegnato a tacitare con il versamento di fr. 545.50 mensili. Egli è parimenti

riuscito, nel periodo tra gennaio e marzo 2021 ad estinguere debiti accumulati

e già oggetto di precetti esecutivi per un ammontare di fr. 23'777.05.

4.3

4.3.1

Egli ritiene di versare in

una situazione di bisogno siccome le sue entrate non coprirebbero il suo minimo

esistenziale. Di diversa opinione l’autorità fiscale che ha calcolato il minimo

esistenziale in fr. 2'200.-, con un’eccedenza di fr. 432.- mensili (le entrate

sono state stabilite in fr. 2'632.-, costituite da una rendita parziale AI ed

alla prestazione complementare).

4.3.2

Ora, il minimo

esistenziale per persone sole è di fr. 1'200.- (https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/sito

visualizzato il 29.8.2022) e comprende le spese di sostentamento,

abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature

e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura.

Egli beneficia poi della

prestazione complementare: motivo per il quale il premio di cassa malati è

pagato direttamente dal Cantone all’Assicuratore (https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/prestazioni-complementari-allavs-e-allai/

sito consultato il 29.8.2022). Ora, giustamente, l’autorità resistente ha

calcolato il minimo esistenziale in fr. 2'200.- (importo base e canone di

locazione) essendo in parte le spese fatte valere, già inglobate nell’importo

base di fr. 1'200.- ed il restante non essendo compreso nell’importo del minimo

vitale.

Essendovi un’eccedenza di

circa fr. 432.- mensili, tale importo consentirebbe, nel giro di poco meno di

tre anni di far fronte, volendo, al pagamento dell’arretrato d’imposta. Si

aggiunge a tal proposito che il ricorrente dispone ancora di una somma di circa

fr. 29'000.- che potrebbe servire al pagamento dello scoperto d’imposta.

Già solo per tali motivi

si deve negare l’esistenza di una situazione di bisogno. Tuttavia, anche

laddove si dovesse concludere diversamente, il condono andrebbe in ogni modo

negato per le ragioni che seguono.

4.3.3

Come visto, il

contribuente, nel 2018 e nel 2019 ha comunque beneficiato di entrate di

rispettivamente fr. 39'400.- e di fr. 72'900.-. In quei periodi fiscali egli

non ha accantonato, anche se ne aveva di per sé la possibilità il corrispettivo

per poter adempiere ai propri obblighi fiscali.

Inoltre, nei primi mesi

del 2021 ha tacitato creditori pregressi per oltre fr. 23'000.- ed ha oltretutto

sottoscritto un importante prestito, di oltre fr. 45'000.- con __________

sempre al fine di appianare debiti già esistenti: è evidente che il ricorrente

ha voluto privilegiare e privilegia ad oggi altri creditori. Di fatto concedere

il condono equivarrebbe a favorire terzi creditori rispetto alle legittime

pretese dello Stato.

In una simile situazione

la decisione dell’Ufficio esazione e condoni merita piena tutela.

5.

Il ricorso è

respinto. Per permettere al ricorrente di sanare la sua situazione vis-à-vis

del fisco, la tassa di giustizia e le spese processuali non vengono poste a

carico di __________.

6.

Con la Legge

federale concernente la nuova disciplina del condono d’imposta è stata

parimenti aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale (prima dell’1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso

sussidiario in materia costituzionale). Tuttavia, secondo l’art. 83 lit. m

LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro

le decisioni in ambito del condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta

cantonale o comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se si tratta, per altri motivi, di un caso

particolarmente importante (in merito si veda anche Vorpe, op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso

particolarmente importante” p. 521 ed anche il Messaggio concernente la legge

sul condono dell’imposta, p. 7248). Resta impregiudicato il ricorso sussidiario

in materia costituzionale secondo gli artt. 113 ss. LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano tassa di

giustizia e spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna è

ammissibile, en Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: