80.2022.7
Assoggettamento illimitato: domicilio, rapporti intercantonali, trasferimento nel Canton Svitto, interessi professionali economici e sociali e legami familiari nel Canton Ticino, prescrizione del diritto di tassare
11 novembre 2024Italiano59 min
relativa all’IC 2014, nella quale stabiliva il reddito imponibile in fr. 51'300.-
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.7
80.2022.8
Lugano
11 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Raffaele Guffi, Vice Presidente, Ivano Ranzanici, Nicola Respini (in sostituzione del Giudice Andrea Pedroli),
cancelliera
Sabrina
Piemontesi Gianola
parti
RI 1
RI 2
tutti rappr. da: RA 1, __________
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 gennaio 2022 contro la decisione del 15 dicembre 2021 in materia di IC/IFD
2014.
Fatti
Fatti
A. __________ (__________)
e __________ (__________), coniugati, il 31.10.2014 indicavano di essersi
trasferiti dal Comune di __________ a quello di __________.
B. Per il 2014, i
contribuenti presentavano la dichiarazione fiscale in Ticino, ad inizio del
mese di maggio del 2015, indicando di essere imponibili unicamente per
appartenenza economica in quanto proprietari di immobili. Precisavano di essere
illimitatamente imponibili nel Canton Svitto ed allegavano la dichiarazione
fiscale presentata al fisco svittese. Dichiaravano un reddito imponibile pari a
fr. 1'163'235.- ed una sostanza di fr. 3'572'690.-.
C. Il 27.4.2017,
l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) emanava una decisione
relativa all’IC 2014, nella quale stabiliva il reddito imponibile in fr. 51'300.-
(reddito determinante per l’aliquota in fr. 1'310'800.-) e la sostanza in fr. 1'075'000.-
(l’importo determinante per l’aliquota in fr. 13'317'000.-).
D. Con reclamo
30.4/4.5.2017, __________ insorgeva contro la decisione di tassazione IC 2014.
In particolare, il contribuente, dopo aver censurato vari malfunzionamenti
all’interno dell’amministrazione anche in relazione al suo trasferimento di
domicilio, lamentava il fatto che, nella notifica di tassazione, per quanto
concerneva i dati “dichiarati”, gli stessi venivano tutti indicati con lo “0”,
mentre sosteneva di aver presentato la dichiarazione fiscale perfettamente
compilata. Esigeva la notifica di una nuova decisione fiscale, comprensiva dei
dati da lui dichiarati.
E. Il 14.8.2018
l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) trasmetteva ai coniugi __________
(all’indirizzo “__________”) in accordo con la competente autorità del Comune
di __________, la decisione di assoggettamento illimitato alle imposte
cantonale e federale con effetto a partire dal 1°.1.2014, con domicilio nel
Comune di __________.
La decisione si basava sui
seguenti fatti:
·
(…) __________ lavora presso la __________
di __________, si tratta di una società a conduzione famigliare costituita nel
1950 e dove è amministratore unico;
·
è amministratore unico della __________
di __________, società holding che detiene una quota parte della società __________
e un portafoglio titoli la cui gestione viene fatta da __________;
·
inoltre è anche amministratore
unico delle società __________ e __________ tutte e due con sede __________;
·
è proprietario della particella __________
PPP __________ di __________ in via __________, si tratta di un appartamento di
220 m2 di 5.5. locali dove abita con la moglie __________ e dove figura la sede
della società __________;
·
da verifiche effettuate sul
consumo di energia elettrica e acqua potabile per il periodo dal 2015 ad oggi
si può costatare che vi sono dei consumi regolari e che gli stessi fanno
presumere un utilizzo costante dell’appartamento;
·
è proprietario della particella __________
di __________, si tratta di una casa con 3 appartamenti (…) affittati a terze
persone e lei risulta l’unico amministratore;
·
è proprietario della particella __________,
si tratta di un rustico/grotto in zona Cantine di __________ dove si reca
regolarmente con il suo natante ormeggiato al porto di __________;
·
il 19 luglio 2017 ha immatricolato
una vettura __________, targata TI __________ e il 4 luglio 2014 ha
immatricolato un natante __________ 645 targato TI __________;
·
da verifiche effettuate
dall’ufficio controllo abitanti della città di __________ tramite la Polizia
per il servizio esterno, il contribuente viene visto regolarmente recarsi al
lavoro a bordo della sua vettura marca __________, targata SZ __________ o __________
targata __________ presso la __________;
Dopo aver ricordato le
disposizioni applicabili in materia in ambito di domicilio fiscale, il fisco
cantonale indicava di non riconoscere la partenza per __________, annunciata il
31.10.2014. In particolare, l’UT era dell’avviso che il domicilio primario dei
contribuenti si trovava nel Canton Ticino, luogo in cui erano stabilite le
relazioni più intense e dove si trova il loro centro degli interessi ideali e
materiali/economici legati alle diverse società a conduzione famigliare con
sede a __________. Per contro nel Canton Svitto non sembravano esserci rapporti
professionali e nemmeno rapporti personali.
F. La Divisione delle
contribuzioni, con scritto 15.10.2019, inviato per posta APlus ai coniugi __________,
comunicava che la decisione di assoggettamento illimitato del 14.8.2018 era
cresciuta in giudicato.
G. Il 6.11.2019, il __________
trasmetteva a __________ __________, all’indirizzo “__________” le decisioni
fiscali 2014 – 2019 “Veranlagungsverfügung Kantonale Steuern/Direkte
Bundessteuer, definitiv” 2014-2019, con le quali riteneva, nonostante la
presentazione delle dichiarazioni fiscali in tale Cantone, non esistesse alcun
fattore imponibile.
H. Con scritto
25.11.2019, l’Ufficio di tassazione di __________ trasmetteva ai coniugi __________
una richiesta di documentazione. In particolare veniva domandato l’invio della
copia integrale della dichiarazione fiscale presentata al Canton __________,
comprensiva di tutti gli allegati secondo gli art. 199 LT, rispettivamente 125
LIFD. Veniva inoltre indicato che, facendo seguito alla “decisione di
assoggettamento emessa il 14 agosto 2018 e cresciuta in giudicato, a partire
dal periodo fiscale 2014 sarete imposti in maniera illimitata in Canton Ticino”.
Ai contribuenti veniva inoltre chiesto di voler presentare le proprie
osservazioni in relazione ai calcoli del valore delle azioni della __________, __________
e __________.
I. a.
Con scritto 27/29.11.2019,
__________ si rivolgeva all’autorità fiscale ticinese segnalando che il
contribuente aveva ricevuto un rimborso d’imposta da parte dell’ufficio
contribuzioni di Svitto con l’informazione che egli sarebbe stato assoggettato
illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino (Comune di __________) e non nel
__________. Dopo un colloquio telefonico con le autorità fiscali svittesi, si
apprendeva che il rimborso era avvenuto in base ad una comunicazione ricevuta
per posta elettronica da parte del fisco ticinese.
__________ aveva
comunicato a __________ “(…) di non aver ricevuto alcuna comunicazione da
parte del vostro ufficio in relazione ad una presunta pretesa di
assoggettamento illimitato e nemmeno siano state ricevute delle notifiche di
tassazione da parte ticinese. Egli precisa che il suo indirizzo a Svitto è
sempre stato il medesimo e mai si è modificato”. Veniva richiesto l’accesso
agli atti e veniva chiesto di considerare la missiva – a titolo cautelativo –
quale reclamo rispettivamente istanza di revisione.
b.
Con ulteriore scritto
16/17.12.2019, __________, si rivolgeva nuovamente all’UT di __________,
rilevando che al precedente scritto non era ancora stata data risposta. Ad ogni
modo si precisava che __________ non era, nel frattempo, rimasto inattivo ed
aveva cominciato a “raccogliere i primi chiarimenti anche presso il
Municipio di __________”. Dalla corrispondenza con il Comune di __________
era in particolare emerso che, l’UT, il 14.8.2018 avrebbe indirizzato uno
scritto cointestato al contribuente ed alla sua (ora ex) moglie a Lugano. Si
indicava che la decisione non era mai stata ricevuta da parte del contribuente,
ritenuto come la stessa era stata trasmessa al recapito di via __________ e non
all’indirizzo di __________. Tale errore procedurale avrebbe pertanto “precluso
al nostro cliente la possibilità di conoscere per tempo, e di potersi esprimere
in concreto, sugli elementi e sulle motivazioni da voi indicate in tale scritto”.
Da ultimo, preso atto di
tale (evidente) e ripetuto errore procedurale, si chiedeva che i termini
venissero nuovamente assegnati per permettere a __________ la presentazione
delle proprie osservazioni.
L. Con missiva del
20.10.2020, inviata a __________ per posta APlus, l’UT di __________ faceva il
punto della situazione in relazione alla procedura di tassazione inerente i
coniugi __________. Comunicava preliminarmente che, contro la decisione di
tassazione per il periodo fiscale 2014, era stato presentato reclamo il
30.4.2017. In seguito, e meglio sulla base degli accertamenti esperiti dal
Comune di Lugano, ai contribuenti era stata inviata una lettera datata
14.8.2018 per il tramite della quale l’UT confermava il loro assoggettamento
illimitato alle imposte in Ticino per l’anno 2014. Tale concetto veniva ribadito
anche dalla Divisione delle contribuzioni con lettera datata 15.10.2019.
__________ divenuta
rappresentante fiscale dei contribuenti, con scritto datato 29.11.2019, faceva
rilevare che i contribuenti non avevano ricevuto alcuna pretesa di assoggettamento
illimitato da parte del Canton Ticino.
L’autorità fiscale
indicava che, se da un lato vi era la possibilità che lo scritto del 14.8.2018
non fosse mai stato recapitato al contribuente, d’altro canto, “(…) non
essendo formalmente mai cessato l’assoggettamento illimitato dei contribuenti
in Canton Ticino (il Canton Svitto non ha infatti mai proceduto ad una
tassazione per appartenenza personale), una decisione pregiudiziale di
assoggettamento non si rende a questo punto necessaria”. Motivo per il
quale veniva rinnovato l’invito a dar seguito alla richiesta di documentazione
inviata ai contribuenti il 25.11.2019, entro il 20.11.2020. I contribuenti
venivano inoltre avvisati che nel caso in cui non fosse stato dato seguito alla
richiesta di documentazione del 25.11.2019, il reclamo sarebbe stato evaso in
base agli atti già a disposizione dell’autorità fiscale.
M. Il 16.12.2020 si è
svolta un’udienza presso __________. A sostegno del domicilio nel Canton
Svitto, __________ aveva prodotto – in visione – alcuni documenti relativi a
movimentazioni bancarie (conto CH __________), a rifornimenti di carburante
mediante carta (indirizzata alla società __________), la tassa sul cane emessa
dal Comune di Svitto per l’anno 2015 e 2016, l’abbonamento di sci per la
località di __________ per la stagione 2015/2016, l’abbonamento al giornale
locale “__________” per il periodo 01.03-31.08.2016, la fattura emessa dallo
studio veterinario __________ per l’intervento del 21.12.2015 e consumi di
energia a partire dal 31.10.2014 (__________ AG). L’autorità fiscale chiedeva
di produrre, entro il 31.12.2020, il contratto di affitto per l’immobile
ubicato in __________
N. Con decisione di
tassazione dopo reclamo IC/IFD 2014 del 15.12.2021 l’Ufficio di tassazione di
Lugano, accertava per l’IC un reddito imponibile pari a fr. 867'200.- (medesimo
importo determinante per l’aliquota) ed una sostanza di fr. 16'800'000.-
(stesso importo determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito imponibile
veniva stabilito in fr. 871'600.- (stesso importo determinante per l’aliquota).
In merito alla questione
dell’assoggettamento illimitato all’imposta, l’UT riepilogava i fatti alla base
dei quali ritenere che nel 2014 non fosse mai avvenuta la partenza dal Canton
Ticino al Canton Svitto. L’unico legame con il Canton Svitto risultava essere
l’appartamento, ad una pigione di fr. 2'000.- mensili (esclusi parcheggio e
spese). Inoltre, nella dichiarazione fiscale presentata al Canton Svitto, il
contribuente dichiarava di essere un “Wochenaufenthalter” con
pernottamento settimanale nell’appartamento di proprietà. Secondo il fisco,
nulla sembrava essere mutato – rispetto all’anno precedente – se non il fatto
che il contribuente asseriva di aver trascorso il fine settimana nel Canton
Svitto.
La coniuge non sembrava
aver interessi particolari nel Canton Svitto: secondo il fisco, sulla base degli
atti a disposizione sembrava inoltre che la coniuge non fosse mai partita per
Svitto (partenza da Lugano al 31.10.2014 e arrivo a Lugano l’1.11.2014).
Oltre a ciò, il fisco
indicava che, il Canton Svitto aveva rinunciato ad imporre i contribuenti.
Nel merito degli elementi
imponibili, l’UT accertava in fr. 24'930.- il reddito percepito dalla __________
e in fr. 119'112.- da __________. Inoltre, il valore delle partecipazioni
veniva stabilito in fr. 4'011'500.- per la __________ (fr. 35'000.- per
azione), mentre quello della __________ in fr. 10'210'000.- (fr. 102'000.- per
azione). Le spese per l’amministrazione dei titoli venivano inoltre rettificate
in fr. 155.- (secondo gli importi effettivi) e, per quanto concerneva la
deduzione per le spese professionali la stessa non veniva ammessa non essendo
la situazione mutata rispetto al 2013.
O. Il 12/13.1.2022 i
coniugi __________ presentano ricorso, rappresentati da __________, contro la
decisione di tassazione IC/IFD 2014.
I ricorrenti rilevano di
aver trasferito il proprio domicilio, dal Ticino al Canton __________, per
motivi personali nel 2014. Ancora nel 2022, __________, nel frattempo
separatosi dalla moglie, risiedeva nella “medesima unità abitativa”.
A livello procedurale, i
contribuenti lamentano il fatto che, in primo momento, l’UT aveva emesso una
decisione di tassazione per l’IC 2014 – trasmessa peraltro al corretto
indirizzo a Svitto – ritenendoli imponibili unicamente per appartenenza
economica. Il 30.4.2017, __________ aveva inoltrato uno scritto che aveva
intitolato “reclamo” ma “(…) che di fatto è una contestazione sulla
presentazione della notifica di tassazione che il contribuente, per carenza di
conoscenza, ritiene di dover rimarcare (…)”. Secondo gli insorgenti, in una
simile fattispecie, dal punto di vista procedurale, all’ufficio di tassazione
non era permesso entrare nel merito del succitato reclamo, visto che il
contribuente non contestava nessuno dei fattori imponibili.
Motivo per il quale, in
via principale i contribuenti sono dell’avviso che la decisione di tassazione
2014 del 27.4.2017 è cresciuta in giudicato e la decisione del 15.12.2021 è
nulla. Inoltre, i ricorrenti rilevano che mal si comprende come l’UT abbia
potuto – almeno per l’IFD 2014 – emettere una decisione su reclamo, quando non
aveva ancora emesso una decisione di tassazione iniziale.
Inoltre, il modo di
procedere dell’UT di Lugano, che, il 14.8.2018 aveva emesso – posteriormente
alla decisione IC 2014 (per appartenenza economica) - una decisione
pregiudiziale di assoggettamento per il 2014, confermerebbe che il reclamo del
30.4.2017 non sarebbe stato considerato tale. Secondo i ricorrenti con la
rivendicazione del 14.8.2018, l’UT tenterebbe di “rientrare su una
precedente decisione già presa e cresciuta in giudicato”.
Nel caso in cui il reclamo
fosse invece ritenuto ammissibile, i ricorrenti chiedono che la “sciagurata”
decisione di tassazione su reclamo venga annullata a seguito del definitivo
trasferimento del contribuente nel Canton Svitto. Per quanto concerne l’IFD
2014, il diritto di emettere una tassazione 2014, valida per l’IFD, sarebbe
prescritto.
Il ricorrente specifica che,
in merito all’elezione del nuovo domicilio nel Canton Svitto, in occasione
degli incontri intercorsi con l’autorità fiscale, sono state presentate delle
evidenze a comprova del fatto che i coniugi __________ vivono regolarmente a
Svitto e che “(…) il sig. __________ si recava, saltuariamente, presso il
proprio datore di lavoro (__________ a __________) per espletare alcune
mansioni: ricordiamo che egli non era il dirigente operativo della società
poiché in quegli anni tale mansione era affidata al fratello __________”.
Quest’aspetto si evincerebbe peraltro anche dalla retribuzione ricevuta, in
quel periodo fiscale dalla __________. Inoltre sarebbe evidente l’errore di
compilazione della dichiarazione fiscale presentata al Canton Svitto dal
contribuente, laddove ha indicato di essere un “Wochenaufenthalter”.
All’UT di Lugano sono inoltre stati prodotti unicamente in visione: “i
consumi relativi all’appartamento di Svitto, gli acquisti regolari in quella
località, i prelevamenti bancari, e tutto quanto posto in relazione alla vita
quotidiana (es. visite dal veterinario con il proprio cane), abbonamenti”. Oltre
a ciò, la separazione dalla moglie è stata tempestivamente comunicata al Canton
Svitto. I ricorrenti lamentano poi l’operato dell’Ufficio controllo abitanti di
__________, il quale avrebbe commesso svariati errori nella registrazione delle
partenze e degli arrivi dei contribuenti.
Dal profilo dell’onere
probatorio, i coniugi __________ indicano di aver collaborato con l’autorità
fiscale. Sarebbero invero stati oggetto di confusioni procedurali da parte
delle autorità amministrative: in questo senso il rapporto del 28.4.2015
stilato da parte dell’Ufficio controllo abitanti di __________ non sarebbe
utilizzabile, in quanto carente sia nella forma che nella sostanza.
P. Con osservazioni
28/31.1.2022 l’UT chiede la conferma della decisione IC/IFD 2014. Il fisco
spiega che, sino alla data dell’annunciata partenza per il Canton Svitto, i
coniugi __________ risiedevano in un immobile di proprietà di “assoluto
pregio”. Dal 1°.11.2014 i contribuenti avevano annunciato la loro partenza
per il Canton Svitto: la stessa non era stata approfondita da parte
dell’autorità fiscale e per tale motivo era stata “emessa una decisione di
tassazione come domiciliato fuori cantone”, decisione che il contribuente
aveva contestato. Considerato come il reclamo riapre la decisione nel suo
insieme, l’autorità fiscale aveva rivalutato il caso anche per quanto riguardava
il centro degli interessi vitali. Dopo gli accertamenti e dopo aver sentito il
Canton Svitto, l’UT si era reso conto che “(…) fondamentalmente la
situazione personale dei contribuenti non era mutata dal punto di vista del
centro degli interessi vitali”.
In merito ai tempi di
evasione del reclamo, si indicava che la stessa aveva preso avvio a fine 2019:
tuttavia l’emanazione della decisione su reclamo, a distanza di due anni era
legata all’”inconciliabilità delle rispettive posizioni”.
Nel merito delle censure,
l’autorità fiscale è dell’avviso che le giustificazioni e la documentazione
presentata siano sufficienti “(…) a dimostrare al limite che i coniugi __________
utilizzino abitualmente l’appartamento di Svitto, ma non sufficienti a
dimostrare il mutamento del centro degli interessi vitali (…)”. Di seguito
venivano nuovamente esposti gli elementi per i quali ritenere che il Ticino era
sempre rimasto il centro degli interessi vitali dei coniugi __________. Inoltre
l’autorità fiscale precisava che, durante gli accertamenti era emerso che
l’autorità fiscale del Canton Svitto aveva stralciato dal ruolo dei
contribuenti i coniugi __________, non ritenendoli domiciliati nel loro
Cantone. Tale situazione veniva confermata anche in seguito ad un’ulteriore
richiesta avvenuta dopo che “(…) il contribuente aveva sollevato dubbi
sull’effettivo stralcio dal registro dei contribuenti del Canton Svitto”. Non
risultava che il contribuente si fosse opposto allo stralcio dal registro dei
contribuenti e abbia preteso di essere assoggettato nel Comune che dichiara
essere il suo domicilio: l’UT ritiene che tale fatto sia in contrasto “(…)
con il principio della buona fede in quanto porta ad un evidente beneficio
fiscale per il contribuente, ovvero il non assoggettamento per gli anni oramai
prescritti nel Canton __________”. Di base il fisco ritiene inaccettabile
quanto preteso dai coniugi __________, in quanto porterebbe ad una “(…) non
imposizione dei contribuenti, non solo per le imposte comunali e cantonali, ma
anche per quelle federali”
Q. Il 25.9.2024 si è
svolta un’udienza alla Camera di diritto tributario. I rappresentanti dei
contribuenti hanno indicato che, con il Controllo abitanti del Comune di __________
vi era stata una “diatriba”, che era tuttora pendente. __________ era partito,
unitamente alla moglie, per il Canton __________ nel 2014. Il suo scritto del
30 aprile 2017 non avrebbe dovuto essere considerato un reclamo: dalla disamina
degli atti, non emerge invero alcuna comunicazione da parte dell’autorità
fiscale che attesti l’iscrizione dello scritto in questione quale “reclamo”. __________
avrebbe, inoltre, funto unicamente da garante, per l’appartamento preso in
affitto, a __________, dalla moglie (all’epoca separata e poi in seguito ancora
riunitasi al marito). Al rientro dal Canton __________, i coniugi __________
risiedono, attualmente, insieme ad __________. I rappresentanti dei
contribuenti indicavano inoltre che, l’autorità fiscale di __________ non ha
ancora chiuso l’incarto relativo ai coniugi __________. Quest’aspetto sarebbe
stato verificato telefonicamente nella settimana precedente all’udienza. Nel
merito dell’imposizione illimitata nel Canton Ticino si rilevava come non era
stato riscontrato alcun documento comprovante la presenza regolare e continua
nel Canton Ticino da parte dei due ricorrenti.
L’autorità fiscale ha
indicato, per sua parte, che la situazione è differente da quella descritta dai
ricorrenti. Per quanto concerne il periodo fiscale 2014, è stato presentato
formalmente un reclamo dai ricorrenti. Per quanto concerne la registrazione del
reclamo vi è stata una comunicazione per posta semplice da parte del fisco
all’indirizzo dei ricorrenti.
In relazione all’asserita
pretesa concorrente del Canton __________, la signora __________ responsabile
della tassazione delle persone fisiche, il 20.10.2021 (come risulta dagli atti
all’incarto) ha comunicato lo stralcio di entrambi i contribuenti. Gli stessi
non risultano iscritti quali contribuenti e ciò nel periodo 2014 – 2019 e
questo conformemente alle decisioni emesse per lo stesso lasso di tempo.
All’autorità fiscale ticinese non risulta pendente alcuna procedura nel Canton
Svitto. Da comunicazioni successive al Comune di Lugano (Controllo abitanti)
risulta unicamente una partenza dal Canton Ticino al Canton Svitto nel 2021.
I rappresentanti dei
contribuenti rilevano che il 25.6.2019, per quanto concerne il periodo fiscale
2014, l’autorità fiscale del Canton Svitto ha trasmesso uno scritto inteso ad
interrompere la prescrizione del diritto di tassare. Inoltre – diversamente da
quanto asserito dall’autorità fiscale – per quanto concerne il 2014, vi è stato
un rimborso dell’imposta preventiva di fr. 407'132.25 ed anche se viene
riportata una tassazione con un reddito pari a fr. 0.-, ciò significa che una
tassazione dal Canton Svitto vi è stata (si faceva riferimento alla
Veranlagungsverfügung 2014). Da ultimo, si indicava che, il rientro settimanale
chiesto in deduzione nel Modulo 2014-2015, non poteva costituire una prova di
domicilio nel Canton Ticino.
Diritto
1. I ricorrenti
contestano la loro imposizione illimitata nel Canton Ticino a far tempo dal
periodo fiscale 2014, sostenendo di essere domiciliati nel Canton Svitto. Rilevano
preliminarmente che, per quanto concerne la decisione inerente l’IFD 2014, il
diritto di tassare sarebbe prescritto, rispettivamente, l’UT di Lugano, avrebbe
emanato la decisione su reclamo IFD 2014 senza emanare la tassazione di base.
Ritengono inoltre che lo
scritto da loro intitolato “reclamo” non potrebbe essere considerato tale, in
assenza di censure sostanziali espresse contro la prima decisione di tassazione
emessa dall’UT per il 2014, con la quale era stata considerata unicamente
un’imposizione per appartenenza economica (in ragione dell’esistenza degli
immobili di proprietà in Ticino). Motivo per il quale sono dell’avviso che,
anche per quanto concerne la decisione IC 2014, la stessa sarebbe cresciuta in
giudicato. Per il resto contestano la decisione di imposizione per appartenenza
personale nel Canton Ticino.
I. Imposta
federale diretta
2. 2.1.
Il contribuente presenta
anche ricorso contro la decisione su reclamo IFD 2014, obiettando, in via
preliminare, che il diritto di tassare è prescritto, secondariamente, che, l’UT
è incorso in un errore emettendo la decisione su reclamo per l’IFD 2014, allorquando
non era stata emanata la tassazione di base per l’IFD 2014.
2.2.
Secondo l’art. 120 cpv. 1
LIFD il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo
fiscale. Con l’interruzione (cfr. art. 120 cpv. 3 LIFD; cfr. art. 137 CO) decorre
un nuovo termine di prescrizione (Locher,
Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 120 LIFD). Il diritto di
tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo
fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD). La prescrizione del diritto di tassare, non
decorre o è sospesa durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione
(art. 120 cpv. 2 lit. a LIFD).
2.3.
Un nuovo termine di
prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla
riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al
corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD).
Un nuovo termine di
prescrizione decorre pertanto in particolar modo quando l’autorità adotta una
misura finalizzata alla determinazione o all’incasso del credito fiscale e ne
informa il contribuente o una persona che è responsabile solidale dell’imposta.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tutte le misure delle
autorità, che sono portate a conoscenza del contribuente e che mirano alla
riscossione del credito fiscale, come pure le semplici lettere o ingiunzioni,
interrompono il decorso del termine di prescrizione (DTF 139 I 64 consid. 3.3;
DTF 137 I 273 consid. 3.4.3).
2.4.
Il Tribunale federale si è
già espresso in più occasioni stabilendo quali atti - comunicati al
contribuente o al corresponsabile d’imposta - potessero essere considerati
interruttivi della prescrizione del diritto di tassare (cfr. Beusch, in: Zweifel / Beusch [a cura
di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 46 ad art. 120 LIFD; Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2018, n. 33-34 ad art. 120 LIFD; Rostetter, Die Verjährung im Recht der
direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, 2019, p. 126).
Si citano a titolo esemplificativo:
·
l’invio dello formulario della dichiarazione d’imposta con la
richiesta di ritornarlo firmato (DTF 137 I 273, consid. 3.4.1.);
·
la comunicazione secondo cui la decisione fiscale giungerà in un
momento successivo (DTF 126 II 1 consid. 2; DTF 142 II 182 consid. 3.2.);
·
la citazione e l’audizione del contribuente;
·
le richieste di completazione degli allegati alla dichiarazione
fiscale.
3. 3.1.
Per gli articoli 120 cpv.
3 lett. b LIFD, un nuovo termine di prescrizione decorre parimenti con
ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o
del corresponsabile d’imposta.
3.2.
La dottrina (in
particolare Beusch) ritiene che
l’interruzione della prescrizione possa avvenire con qualsiasi tipologia di
dichiarazione di riconoscimento del debito fiscale da parte del contribuente,
oppure del responsabile solidale dell’imposta.
Per dichiarazione non si
deve intendere unicamente l’espresso riconoscimento di debito da parte del
debitore, ma ogni tipo di comportamento, che, secondo i principi della buona
fede, possa essere interpretato come conferma dell’obbligo fiscale. Vi
rientrano dei pagamenti anche parziali oppure una richiesta di condono o di
dilazione.
Per quanto riguarda la
posizione del contribuente, i motivi d’interruzione della prescrizione sono i
medesimi che valgono anche nell’ambito del diritto privato.
A livello procedurale ci
si deve chiedere in che forma il contribuente deve attuare tale dichiarazione.
Posto come l’onere della prova in merito all’interruzione della prescrizione
incomba all’autorità, quale atto interruttivo può anche essere sufficiente un
verbale che riprende una dichiarazione orale rilasciata dal contribuente oppure
un’e-mail (Beusch, Der Untergang
der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 298 s. e riferimenti ivi citati in
particolare Beusch, Kommentar
VStG, 2a ed., Basilea 2012, n. 18 ad art. 17 LIP; Beusch, in: Zweifel/Beusch [a cura di],
Kommentar DBG, n. 43 ad art. 120 LIFD).
3.3.
Per quanto riguarda, in
particolar modo, la questione se l’inoltro della dichiarazione d’imposta da
parte del contribuente possa configurare a tutti gli effetti un atto
interruttivo della prescrizione, la stessa è stata affrontata dal Tribunale
federale in una sentenza recente (n. 2C_884/2018 del 30.1.2019).
In particolare l’Alta
Corte si è soffermata su una differenza, che intercorre fra la formulazione
degli art. 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 47 LAID, da una parte, e dell’art.
135 CO, dall’altra.
Nei rapporti contrattuali,
l’art. 135 cpv. 1 CO ammette che il riconoscimento del credito possa avvenire
anche in modo non «esplicito». Si considera interruttivo della prescrizione
ogni comportamento del debitore, che in buona fede il creditore può
interpretare come una conferma dell’obbligazione giuridica. Determinante è il
punto di vista del creditore, per cui occorre tener conto delle circostanze del
caso specifico.
Siccome nell’ambito delle
imposte dirette la manifestazione di volontà deve invece essere «esplicita», si
deve esigere che non solo l’autorità di tassazione (quale rappresentante del
creditore), ma anche il contribuente siano del parere che quell’atto implichi
il riconoscimento dell’esistenza e dell’ammontare del credito d’imposta. Il
riconoscimento del credito d’imposta non deve, come indicato, poter avvenire in
modo inaspettato e involontario (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019
B 92.9 n. 13 consid. 2.2.6; v. anche RtiD II-2020 p. 763).
Tenuto conto delle
considerazioni che precedono, il Tribunale federale ha ritenuto di dover
riesaminare la propria giurisprudenza, risalente a prima che fosse introdotto
il requisito del carattere «esplicito» del riconoscimento. Era stato in
particolar modo deciso che la presentazione (incondizionata) della
dichiarazione d’imposta da parte del contribuente poteva essere sufficiente per
interrompere il decorso del termine di prescrizione, poiché in tal modo si
verificava il «riconoscimento del credito d’imposta» (DTF 90 I 18 consid. 2b).
Alla luce degli articoli 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 47 cpv. 1 LAID,
l’Alta Corte ha dunque precisato che la presentazione della dichiarazione
d’imposta in quanto tale non basta senz’altro a fungere da riconoscimento
esplicito del credito d’imposta. Ad esempio, se un contribuente o un
corresponsabile d’imposta ritorna la dichiarazione d’imposta senza completarla
affatto, ciò non basta certamente a interrompere la prescrizione. Non è l’atto
in sé di inoltrare la dichiarazione d’imposta a costituire un «riconoscimento
esplicito» del credito d’imposta, bensì il contenuto della dichiarazione.
Secondo il diritto vigente, una dichiarazione d’imposta interrompe il termine
di prescrizione solo se è stata compilata e presentata senza riserve. In questo
caso, l’atto del contribuente o del corresponsabile d’imposta si presenta in
modo tale che, da un lato, deve oggettivamente essere considerato un
riconoscimento espresso del debito d’imposta risultante dalla dichiarazione
anche se non ancora definito nel suo ammontare e, dall’altro, non può essere
soggettivamente compreso altrimenti dall’autorità di tassazione (DTF 145 II 130
= RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid. 2.2.7; v. anche RtiD
II-2020 p. 764).
3.4.
Più in generale, nella
stessa pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che, per quanto debba essere
«esplicito», non si richiede tuttavia che il riconoscimento del debito
d’imposta venga verbalizzato in questi termini (esempio: «Con la presente
riconosco il credito d’imposta che risulta dal reddito che ho dichiarato»).
La legge non esige niente del genere. Tuttavia, diversamente da quanto previsto
dall’art. 135 cpv. 1 CO, la manifestazione di volontà deve essere formulata in
modo esplicito, il che significa che in generale il contribuente o il
corresponsabile d’imposta può esprimere la propria volontà di interrompere solo
con un atto che si inserisce nel contesto dell’adempimento dei suoi obblighi
procedurali. Semplici atti concludenti non possono essere considerati
«espliciti» (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid.
2.2.9; v. anche RtiD II-2020 p. 765).
Nel caso esaminato dal
Tribunale federale, due e-mail, inviate all’autorità di tassazione dal
contribuente dopo l’inoltro della dichiarazione d’imposta sono state
considerate come un riconoscimento «esplicito» del credito fiscale. Con la
prima, il rappresentante del contribuente aveva chiesto di attendere con la
tassazione, poiché la dichiarazione d’imposta sarebbe stata completata; con la
seconda, veniva prodotta documentazione integrativa. Le e-mail in questione,
secondo l’Alta Corte, hanno quindi avuto l’effetto di interrompere il decorso
della prescrizione (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13
consid. 3.2.3; v. anche RtiD II-2020 p. 766 s.).
4. 4.1.
Tornando al caso che qui
ci occupa, dalla documentazione inerente la procedura 2014, si evince che la
dichiarazione fiscale è stata presentata l’8.5.2015 (presentazione della copia
della DF inoltrata al Canton Svitto).
Con decisione del
14.8.2018 – trasmessa per conoscenza anche al fisco di Svitto – l’UT di Lugano
comunicava ai contribuenti, all’indirizzo “__________” di ritenerli
illimitatamente imponibili nel Canton Ticino, sia per l’IC che per l’IFD 2014.
Gli stessi hanno indicato di non aver ricevuto la decisione.
4.2.
Con scritto del 15.10.2019,
trasmesso per posta APlus ai coniugi __________ (ed in copia per conoscenza
anche all’UT di __________, al controllo abitanti ed al servizio contribuzioni
del Comune di __________, nonché al fisco del Canton Svitto) la Divisione delle
contribuzioni comunicava quanto segue:
Domicilio fiscale
Egregi
signori __________,
con
la presente vi comunichiamo che la decisione d’assoggettamento emessa il 14
agosto 2018 è cresciuta in giudicato, vi confermiamo quindi il vostro
assoggettamento fiscale illimitato nel Cantone Ticino a partire dal 1 gennaio
2014 (nel Comune di Lugano).
4.3.
4.3.1.
Con scritto 25.11.2019,
sempre trasmesso ai coniugi __________, in via __________, l’UT si rivolgeva in
questi termini ai contribuenti:
Richiesta di documentazione
(…)
Per
decidere il reclamo, vi invitiamo a trasmetterci la documentazione seguente:
La
copia integrale dichiarazione imposta presentata nel Canton Svitto, comprensiva
di tutti i relativi allegati secondo l’art. 199 Legge tributaria,
rispettivamente art. 125 Legge federale sull’imposta federale diretta; facendo
seguito alla decisione di assoggettamento emessa il 14 agosto 2018 e cresciuta
in giudicato a partire dal periodo fiscale 2014 sarete imposti in maniera
illimitata in Canton Ticino”.
4.3.2.
Con scritto 27/29.11.2019 __________,
rappresentato da __________, specificava di aver ricevuto un rimborso
dell’imposta da parte del Canton Svitto, con l’informazione “(…) che egli
sarebbe stato assoggettato illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino
(comune di Lugano) e non, come egli ritiene, nel Canton Svitto”. Il
contribuente indicava di aver appreso, che il rimborso era stato effettuato a
seguito di una e-mail.
__________ asseriva di non
aver mai ricevuto una comunicazione in relazione ad un suo presunto
assoggettamento alle imposte e “(…) nemmeno che siano state ricevute delle
notifiche di tassazione da parte ticinese (…)”. Veniva inoltre indicato “Con
la presente ci permettiamo dunque di richiedere al vostro ufficio di volerci
ragguagliare nel merito della situazione e nel caso in cui fosse stata inviata
della corrispondenza di darcene completa evidenza nei prossimi giorni. La
presente richiesta ha valenza, a titolo cautelativo di reclamo, rispettivamente
d’istanza di revisione, che verrà completata, se del caso, appena ci avrete
fornito le informazioni necessarie”.
4.3.3.
Con ulteriore scritto
16/17.12.2019, __________ si rivolgeva all’UT di Lugano, indicando di non aver
ricevuto ancora risposta alla precedente corrispondenza. Si specificava che __________
aveva provveduto a raccogliere dei primi chiarimenti anche presso il Municipio
di __________. Veniva nuovamente contestata la ricezione dello “scritto” del 14
agosto 2018, peraltro spedito a Lugano. Si indicava: “Teniamo anzitutto a
segnalarvi che il nostro cliente ci ha confermato di mai aver ricevuto tale
scritto in quanto, tra l’altro, si constata come il medesimo sia stato inviato
al recapito di __________ a __________ e non a quello ufficiale di Svitto; per
di più rileviamo che l’invio non appaia essere stato notificato nella forma di
invio iscritto e tracciabile (…)”. (…). Ma vi è di più: la Divisione delle
contribuzioni intima il 15 ottobre 2019 per posta APlus cointestata al cliente
e alla sua ex moglie (i quali si sono separati dal 1 agosto 2019) presso
l’indirizzo di __________, una comunicazione nella quale si informa che la
decisione del 14 agosto 2018 (…) è cresciuta in giudicato”.
Nello scritto si informava
l’UT che il marito non intratteneva più alcuna relazione con la moglie, dal
quale era separato.
4.4.
Ora, già solo con
l’inoltro della dichiarazione fiscale, il qui contribuente era consapevole
dell’esistenza del suo assoggettamento fiscale nel Canton Ticino. Ad ogni modo perlomeno
nel mese di novembre/dicembre 2019 (vedasi la corrispondenza sopraccitata) il
ricorrente era a conoscenza della pretesa fiscale del Canton Ticino relativa
all’assoggettamento illimitato dal 2014 ed in particolare della decisione del
14.8.2018 (domicilio fiscale, assoggettamento illimitato IC/IFD 2014), avendo
anche chiesto, a titolo di cautelativo di voler considerare il suo scritto di
novembre 2019 quale reclamo (cfr. art. 120 cpv. 2 lit. a LIFD), rispettivamente
istanza di revisione e dimostrando di conoscere il contenuto dello scritto del
15.10.2019 trasmesso dalla Divisione delle contribuzioni. Motivo per il quale –
diversamente da quanto ritengono i ricorrenti – il diritto di tassare per l’IFD
2014 non è prescritto (né evidentemente quello per l’IC 2014).
5. 5.1.
Dopo aver, a titolo
preliminare, analizzato la questione relativa alla prescrizione del diritto di
tassare, occorre ancora verificare se, come sostenuto dai ricorrenti, per l’IFD
2014, esiste unicamente la decisione su reclamo.
5.2.
5.2.1.
Per quanto concerne l’IC
2014, sono state emanate la decisione di tassazione del 27.4.2017 (imposizione
per appartenenza economica), la decisione preliminare di assoggettamento del
14.8.2018 e la decisione di tassazione su reclamo del 15.12.2021.
Per l’IFD 2014, è stata
emanata unicamente la decisione di assoggettamento del 14.8.2018 – inerente
unicamente la questione del domicilio fiscale – ma non sono stati definiti gli
elementi imponibili, ed è poi stata trasmessa, direttamente, la decisione su
reclamo IFD 2014.
5.2.2.
Ora, per l’IFD,
analogamente all’IC, la procedura di tassazione prevede l’emissione di una
decisione di tassazione (art. 131 LIFD, prima frase), con la quale vengono
fissati gli elementi imponibili (reddito imponibile, utile netto imponibile),
l’aliquota e l’importo di imposta. Contro la stessa è possibile presentare
reclamo per scritto all’autorità di tassazione entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD). Il reclamo presentato contro una
decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come
ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla
commissione cantonale di ricorso in materia di imposte (art. 132 cpv. 2 LIFD).
L’autorità fiscale prende poi la sua decisione fondandosi sui risultati
dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e,
sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del
medesimo (art. 135 cpv. 1 LIFD).
5.2.3.
Ora, per quanto concerne
l’IFD 2014, non esiste la tassazione di base per quanto concerne gli elementi imponibili:
motivo per il quale occorre ritenere che, in realtà, la tassazione su reclamo
IFD 2014, debba essere considerata alla stregua di prima tassazione dell’IFD, e
che il ricorso sia irricevibile – siccome prematuro – e deve pertanto essere
trasmesso, come reclamo all’UT.
Considerandi
II. Decisione preliminare in
materia di assoggettamento all’imposta
6.
6.1.
Ora, nel
procedimento sub judice emerge che i contribuenti, sino al 2013, erano
illimitatamente imponibili nel Canton Ticino. Nel mese di ottobre 2014 hanno notificato
il loro trasferimento di domicilio nel Canton Svitto. Tuttavia nel Canton
Ticino avevano un’imposizione limitata – per appartenenza economica - in
ragione delle proprietà immobiliari ivi esistenti.
Se è vero
che l’UT ha preliminarmente emanato una decisione IC 2014, ritenendoli
assoggettati unicamente economicamente, in seguito al reclamo interposto da __________,
l’autorità fiscale ha riesaminato la tipologia di assoggettamento dei
contribuenti ritenendola, di fatto, inesatta. È poi stata emanata una decisione
preliminare di assoggettamento illimitato all’imposta: i contribuenti negano di
aver ricevuto tale decisione (avrebbero appreso della sua esistenza unicamente
nel corso del mese di ottobre / novembre 2019) e sostengono altresì, nel
ricorso, che lo scritto intitolato “reclamo”, da loro presentato contro la
decisione nella quali li si riteneva imponibili per appartenenza economica, in
realtà non poteva essere considerato tale, ritenuto come non vi erano delle
censure sostanziali contro la tassazione impugnata. Occorre pertanto analizzare
la correttezza della procedura seguita dall’UT.
6.2
Il contribuente, che
contesta di essere sottoposto alla sovranità fiscale di un Cantone, può esigere
che quest’ultimo adotti una decisione pregiudiziale separata per quanto
concerne la questione dell’assoggettamento. Il diritto del contribuente ad
ottenere una decisione separata sull’assoggettamento si fonda sul diritto
federale, indipendentemente dal fatto che il diritto cantonale lo preveda o
meno. Un Cantone non può procedere direttamente ad una tassazione d’ufficio
quando il contribuente contesta di essere assoggettato alla sovranità fiscale
cantonale (De Vries Reilingh, La
double imposition intercantonale, 2a ed., Berna 2013, n. 1202, p.
350). Il diritto di ottenere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento
non è dato al contribuente se ha perduto il diritto di ricorrere. L’eventuale
perdita del diritto di ottenere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento
non viene tuttavia esaminata d’ufficio, ma dev’essere sollevata dalle autorità
fiscali coinvolte, rispettivamente dal Cantone interessato (De Vries Reilingh, op. cit., n. 1203, p.
350).
Il contribuente perde il
diritto di ricorrere, ad esempio, quando omette di adempiere ai propri obblighi
fiscali e non dà seguito ad una diffida e ad un termine supplementare accordato
dall’autorità fiscale, di modo tale che quest’ultima è obbligata a procedere ad
una tassazione d’ufficio (De Vries
Reilingh, op. cit., n. 1397, p. 400; sentenza TF 2C_396/2011 del
26.4.2012
consid. 3.2.2.).
6.3
I principi sopra esposti
sono stati sviluppati in relazione a situazioni nelle quali un Cantone
pretendeva di tassare una persona che, fino ad allora, non era assoggettata del
tutto alle imposte cantonali. Ci si domanda se la situazione sia diversa nel
caso in cui un contribuente sia già assoggettato alle imposte cantonali per
appartenenza economica (p. es. quale proprietario di sostanza immobiliare), ma
il Cantone voglia estendere l’assoggettamento, in particolar modo se ritiene
adempiuti i presupposti per l’appartenenza personale e dunque per un
assoggettamento illimitato.
Il Tribunale federale si è
confrontato con la questione se il Cantone debba adottare una decisione
pregiudiziale di assoggettamento anche quando l’assoggettamento alla sovranità
fiscale cantonale in sé non è contestato ma è litigioso unicamente il tipo di
assoggettamento (limitato o illimitato) (sentenza 2C_396/2011 del 26.4.2012, in
RDAF 2012 II p. 503 e segg.).
6.4
6.4.1
Il caso di cui si è
occupata la Suprema Corte concerneva un medico, che aveva trasferito il proprio
domicilio nel Canton Ticino nel corso del 2003. Nel periodo fiscale 2005,
l’autorità fiscale ticinese aveva aggiunto al reddito da attività dipendente
delle rimunerazioni dell’ammontare di fr. 285'365.- (salario netto pari a fr.
266'250.-), provenienti da due società a garanzia limitata che erano da lui
controllate (e la cui sede era nel Canton Zurigo). La decisione fiscale
ticinese era cresciuta in giudicato.
Con decisione di
tassazione dopo reclamo (tassazione d’ufficio) del 12.4.2010, l’Amministrazione
fiscale del Canton Zurigo aveva deciso che le rimunerazioni versate al
contribuente, nel 2005, dalle due società avrebbero dovuto essere qualificate
come reddito da attività indipendente ed imposte nel Canton Zurigo. Il reddito
imponibile del medico veniva pertanto stabilito in fr. 641'200.-. I ricorsi
cantonali presentati dal contribuente contro la tassazione d’ufficio zurighese
erano stati respinti il 16.3.2011 dal Tribunale amministrativo del Canton
Zurigo.
Il contribuente aveva
presentato ricorso al Tribunale federale, lamentando una doppia imposizione
intercantonale.
Ora, non era contestato
che nel 2003 il medico avesse trasferito il proprio domicilio nel Canton
Ticino; il contribuente era rimasto inoltre proprietario di due immobili nel
Canton Zurigo e quindi parzialmente assoggettato in tale Cantone. Per il
periodo 2005, il Canton Zurigo aveva presupposto che il ricorrente fosse
assoggettato in maniera illimitata nel Cantone, dove esercitava la propria
attività lucrativa: motivo per il quale, l’Amministrazione fiscale cantonale
aveva esatto dal contribuente la presentazione di una dichiarazione fiscale per
indipendenti, comprensiva della contabilità e dei conti annuali. Malgrado tale
richiesta e la seguente diffida, il contribuente non aveva prodotto tali
documenti al fisco zurighese. Motivo per il quale le autorità fiscali zurighesi
avevano proceduto ad una tassazione d’ufficio. Il ricorrente considerava tale
modo di procedere illecito, pretendendo che il Canton Zurigo avrebbe dovuto
adottare, a titolo pregiudiziale, una decisione con la quale si determinava il
domicilio fiscale.
L’Alta Corte ha ricordato
che, nel caso in cui una persona, assoggettata in un determinato Cantone,
contesti la sovranità fiscale del Cantone in questione, quest’ultimo deve
determinarsi sull’assoggettamento tramite una decisione pregiudiziale (di
determinazione del domicilio fiscale) ed attendere che passi in giudicato prima
di poter procedere con la procedura di tassazione. L’art. 127 cpv. 3 Cost vieta
all’autorità di procedere ad una tassazione d’ufficio quando il contribuente
contesta la sovranità fiscale. Tale regola discende direttamente dal divieto di
doppia imposizione intercantonale, e ciò indipendentemente dal fatto che il
diritto di procedura cantonale conosca o meno tale procedura. Le vie di ricorso
cantonali come anche il ricorso al Tribunale federale sono aperte contro tale decisione
pregiudiziale. Tuttavia, tali vie di ricorso non sono più aperte al
contribuente se quest’ultimo ha perduto il suo diritto di contestare la
tassazione di un altro Cantone. Ciò si verifica non solamente quando, avendo
conoscenza della pretesa di un altro Cantone, il contribuente riconosce senza
riserve il suo assoggettamento, ad esempio accettando esplicitamente o
implicitamente la tassazione; egli perde pure il suo diritto ad una decisione
pregiudiziale quando non adempie al suo dovere di collaborare nella procedura
di tassazione, per esempio quando non presenta la dichiarazione fiscale, il
bilancio ed il conto economico come anche i giustificativi della sua
contabilità oppure rifiuta di dare altre indicazioni necessarie al calcolo
oppure all’esclusione degli elementi imponibili e non dà seguito a tali
richieste malgrado un termine attribuitogli, di modo tale che una decisione di
tassazione d’ufficio diventa necessaria. In tale caso, il contribuente non può
più contestare la sovranità fiscale del Cantone, quando si oppone alla
tassazione d’ufficio. Tale eccezione, non dev’essere considerata d’ufficio, ma
dev’essere sollevata dalle autorità dei Cantoni coinvolti.
Venendo alla questione se
una decisione pregiudiziale si imponga anche nel caso in cui il contribuente
sia comunque già assoggettato alle imposte cantonali, per appartenenza
economica, l’Alta Corte ha affermato che è lecito dubitarne, poiché quando il
contribuente deve sottoporsi in ogni caso ad una tassazione, una tale procedura
di accertamento è di principio superflua. Ha poi aggiunto che, tale questione
dev’essere comunque lasciata aperta quando il contribuente ha perduto il suo
diritto di sollevarla, in particolare quando ha violato i suoi doveri
d’informazione e di collaborazione nella procedura.
Proprio per il fatto che
il contribuente, nel caso in discussione, non aveva prestato collaborazione nei
confronti del fisco zurighese, pur essendo già assoggettato limitatamente in
questo Cantone quale proprietario di immobili, il Tribunale federale ha potuto
lasciare aperta la questione della necessità di adottare una decisione
pregiudiziale sull’assoggettamento.
6.4.2
Sempre
il Tribunale federale ha confermato il principio, nelle più recenti 2C_799/2017
del 18.9.2018 (consid. 4.1.) 2C_588/2021 del 2.6.2022 (consid. 3.1.2), che non
sussiste un diritto ad una decisione pregiudiziale di assoggettamento quando è
incontestata l’esistenza di un assoggettamento limitato all’imposta.
6.4.3
Ne discende nel caso di
specie, ancorché i contribuenti contestino di aver ricevuto la decisione
preliminare di assoggettamento, esistendo già di fatto una loro imposizione per
appartenenza economica in Ticino, gli stessi non avevano, di per sé, diritto a
ricevere una decisione pregiudiziale di imposizione illimitata all’imposta.
7.
7.1.
Si
tratta ancora di verificare se, a seguito del reclamo – del quale i ricorrenti
ora contestano la validità – l’UT poteva modificare l’imposizione limitata,
stabilendo invece una loro imposizione illimitata alle imposte.
7.2
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).
L’unico
requisito al quale deve adempiere il reclamo è la presentazione per iscritto:
tuttavia a differenza del ricorso, non deve contenere alcuna motivazione. La
motivazione è necessaria, in caso di reclamo, unicamente quando lo stesso è
presentato contro una tassazione d’ufficio (art. 132 cpv. 3 LIFD; art. 206 cpv.
3.
LT) (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,
Handkommentar zum DBG, 4a ed., n. 40 ad. art. 132 LIFD).
7.3
Secondo
l’art. 207 cpv. 1 LT; l’autorità di tassazione, nell’esame del reclamo ha le
medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione. Secondo il capoverso 2
dell’art. 207, non è concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle
circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente (di analogo tenore
l’art. 132 cpv. 2 prima frase LIFD).
Sistematicamente,
sia la LIFD sia la LT prevedono che la cosiddetta “procedura di reclamo” sia
parte integrante della procedura ordinaria di tassazione (Titolo terzo LIFD,
art. 122 ss LIFD e Titolo terzo LT, art. 195 ss LT; v. anche Casanova/Dubey in: Noël/Aubry Girardin
[a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 1
ad art. 132 LIFD, p. 1721 e p. 1722).
Dal punto di vista
funzionale, il reclamo è un rimedio giuridico interno all’amministrazione che
serve alla verifica della decisione di tassazione e (se necessario) al
completamento della procedura da parte dell’autorità di tassazione. La
procedura di reclamo è considerata una continuazione e non una ripetizione
della procedura di tassazione (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 1 ad art. 132 LIFD,
p. 1436 s.) per cui l’autorità cui compete l’evasione di un reclamo è la
medesima che si è occupata della tassazione (Casanova/Dubey,
op. cit., n. 3 ad art. 132 LIFD, p. 1723).
Sebbene la
procedura di contestazione si limiti a proseguire la procedura di accertamento,
l'autorità di tassazione e il contribuente possono assumere una posizione
giuridica diversa rispetto alla procedura di tassazione (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,
Handkommentar zum DBG, 4a ed., n. 6 ad. art. 134 LIFD).
7.4
Ne discende che
l’UT ha correttamente seguito la procedura: esistendo già un assoggettamento
limitato, la decisione preliminare in relazione all’assoggettamento illimitato
non era, di per sé necessaria, né i contribuenti avevano diritto ad esigerla.
Con il reclamo, che come visto, non dev’essere motivato, l’autorità fiscale era
autorizzata a riesaminare la fattispecie, riservandosi anche la possibilità di
assumere una posizione giuridica diversa rispetto alla procedura di tassazione,
in casu passare dal ritenere un’imposizione per appartenenza economica
ad un’appartenenza personale. I contribuenti sono stati informati, nel corso
della procedura su reclamo, che la loro imposizione non veniva più ritenuta per
appartenenza economica, bensì per appartenenza personale.
Nella
decisione su reclamo IC 2014, l’autorità non solo ha determinato gli elementi
imponibili, ma si è anche espressa in relazione all’assoggettamento illimitato
dei contribuenti.
III. Assoggettamento alle imposte cantonali e comunali
8.
8.1.
Il
diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di
principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in
un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art.
3.
cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.
Il domicilio fiscale è di
conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva
residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione
di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito
intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di
una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei
suoi interessi (decisione TF n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza
citata).
A
tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì
la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il
centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme
delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue
dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid.
2b).
8.2
Secondo
l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino
è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
·
almeno 30 giorni esercitandovi un’attività
lucrativa;
·
almeno 90 giorni senza esercitare un’attività
lucrativa.
La dimora
fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno
l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata
qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza
interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta
alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per
appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di
interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere
ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre
superare il periodo stesso di permanenza (Locher,
Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015,
p. 27).
8.3
Se i
presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti
contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale della doppia imposizione
intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono
stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il
centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse) del contribuente, di
carattere sia ideale che materiale (Locher,
op. cit., p. 27 s.; Höhn/Athanas,
Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).
Come nel
diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza
rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale
principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso
dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale
federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro,
soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 28 s.; StE 1994
A 24.21 n. 7, RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti).
Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una posizione
dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più
accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n.2t): in simili casi, l’esercizio
della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto
intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici
rispetto a quelli ideali, familiari (Locher,
op. cit., p. 31). Il contribuente, per il quale il Tribunale federale ammette
un domicilio fiscale separato da quello del luogo di residenza della sua
famiglia in ragione di una funzione dirigenziale, deve disporre di
un’abitazione privata al luogo di lavoro o almeno di un alloggio in una
pensione o ancora di un appartamento di servizio a libera disposizione (DTF 132
I 29). Eccezionalmente possono sussistere degli interessi ideali e materiali
equivalenti in due luoghi diversi. In questi casi la prassi del Tribunale
federale scinde il domicilio fiscale primario, prendendo in considerazione un
cosiddetto domicilio alternato (“alternierende Wohnsitz”; cfr. Locher, op. cit., p. 33).
IV. Onere della prova e obblighi di
collaborazione
9.
9.1.
Sul piano probatorio,
l'autorità di tassazione deve sostanziare l'esistenza di elementi che fondano o
aumentano il carico impositivo, mentre i fatti che concorrono ad escludere o a
ridurre il debito verso l'erario vanno dimostrati dal contribuente (DTF 140 II
248.
consid. 3.5). Di principio, ed anche se il contribuente ha un obbligo di
collaborazione, l'esistenza del domicilio fiscale va pertanto dimostrata
dall'autorità di tassazione (sentenza 9C_25/2023 del 5.6.2023 consid. 3.3). Per
giurisprudenza, quando chiari e precisi indizi rendono molto verosimile la
fattispecie stabilita dall'autorità, la prova del contrario spetta tuttavia al
contribuente (sentenze 2C_332/2015 del 23.7.2015 consid. 4.3; 2C_50/2014 del
28.5.2014
consid. 5.3).
Per lo meno quando il
contribuente ha adempiuto al proprio obbligo di collaborazione, la prova
richiesta all'autorità è accresciuta se essa ha rinunciato per alcuni anni alla
propria sovranità e intende in seguito nuovamente richiamarvisi. In questi
casi, deve infatti dimostrare che la sua decisione è dettata da un mutamento
qualificato della situazione (sentenze 2C_588/2021 del 2.6.2022 consid. 3.1.4;
2C_323/2021 dell'8.3.2022 consid. 2.4.2; 2C_911/2018 del 17.3.2020 consid. 4.2;
2C_480/2019 del 12.2.2020 consid. 2.3.4).
Tuttavia quando un
contribuente lascia un Cantone nel quale il suo assoggettamento illimitato era
molto verosimile incombe a quest’ultimo comprovare il suo assoggettamento nel
nuovo Cantone (sentenza TF 9C_668/2022 del 13.11.2022, consid. 6.4.).
9.2
È consentito e spesso
necessario che le autorità si basino anche su indizi, nella loro valutazione
delle prove, e che ne traggano conclusioni sull’esistenza dei fatti rilevanti
(le cosiddette presunzioni di fatto). Se l'autorità fiscale non è in grado di
accertare direttamente un fatto rilevante con uno sforzo proporzionato, ma uno
o più indizi fanno presumere con sufficiente certezza che si sia verificato, il
contribuente può sovvertire questa presunzione confutando l’indizio o gli
indizi (base della presunzione), il fatto in questione (conseguenza della
presunzione) o eventualmente la stessa regola empirica che collega fra loro la
base della presunzione e la conseguenza della presunzione (prova contraria). Se
il contribuente viola i suoi obblighi di collaborazione, il suo comportamento
può costituire un indizio a favore o contro l’esistenza di un fatto fiscalmente
rilevante (sentenza TF 2C_398/2021 del 23.12.2021 consid. 3.1.2 e
giurisprudenza e dottrina citate).
9.3
Solo se un fatto rilevante
non può essere provato nonostante tutti i ragionevoli sforzi investigativi da
parte dell'autorità fiscale, si pone la questione dell'onere oggettivo della
prova. In questo contesto, il principio secondo il quale l'onere della prova di
un fatto è a carico di colui ne vuole dedurre dei diritti (art. 8 CC per
analogia) si applica anche al diritto pubblico. Nel diritto tributario, la
giurisprudenza ha concretizzato questo principio nel senso che i fatti che
fondano o aumentano l'onere fiscale devono essere provati dall'autorità
fiscale, mentre i fatti che lo escludono e quelli che lo riducono devono essere
provati dal contribuente. Le circostanze che fanno presumere che il
contribuente abbia il suo centro degli interessi sul territorio cantonale o
comunale rientrano fra quelle che fondano l’imposizione. Se non possono essere
dimostrate né direttamente né tramite presunzioni di fatto, si deve ritenere, a
scapito dell'amministrazione fiscale, che non si siano verificate (sentenza 2C_398/2021
del 23.12.2021 consid. 3.1.3 e giurisprudenza citata).
V. Legami
famigliari
10.
10.1.
10.1.1
Occorre preliminarmente rilevare
come, in sede di udienza, i rappresentanti dei contribuenti hanno fatto
presente che, con il “Controllo abitanti del Comune di __________”,
sarebbe in corso una lunga “diatriba” che perdura da anni. Di fatto, dalla
consultazione – in due momenti diversi – del sito del movimento della
popolazione risultano informazioni differenti. I contribuenti non producono
tuttavia gli atti alla base del verosimile contenzioso con il Comune.
Dai dati più recenti
risulta tuttavia che __________ sono coniugati dal 14.4.2009.
Per quanto concerne il
contribuente, egli risulta essere stato domiciliato, dal 1°.11.2014 al
31.10.2021
a __________, in via __________.
Per quanto concerne __________,
la stessa è stata domiciliata in via __________, dall’8.5.2009 al 31.10.2014.
Dal sito del movimento della popolazione vi sarebbe poi un lasso di tempo indecifrabile,
nel quale non è possibile determinare il domicilio annunciato dalla ricorrente
al Servizio controllo abitanti. Dal 31.10.2021 al 1°.4.2023, ella risulta
domiciliata in via __________ a __________ “__________”.
10.1.2
I ricorrenti producono dei
documenti del Comune di __________, ed in particolare dell’Ufficio del
controllo abitanti, dai quali emerge che si sono annunciati entrambi quali
residenti a __________ dal 1°.11.2014.
Con le osservazioni al
ricorso l’UT produce tuttavia una e-mail del 6.11.2019, trasmessa dall’avv. __________,
responsabile delle tassazioni delle persone fisiche nel Canton Svitto, con la
quale quest’ultima esortava il Comune di Svitto ad obbligare il contribuente a
disiscriversi dal registro degli abitanti di Svitto, ritenuto il suo domicilio
nel Canton Ticino (osservazioni, allegato doc. 4 “__________ soll
aufgefordert werden sich abzumelden [zwingend]”).
10.1.3
Dal sito del movimento
della popolazione (www.movpop.ti.ch), risulta che __________ si sarebbe
separato volontariamente dalla moglie dal 1°.4.2023, data a partire dalla quale
si sarebbe trasferito ad __________. Dal 1°.1.2024, __________ risulta
anch’ella vivere ad __________ unitamente al marito.
Attualmente, sulla base anche
delle indicazioni ricevute dai rappresentati fiscali, sono domiciliati ad __________
e vivono nella stessa economia domestica (www.movpop.ti.ch, sito
visualizzato il 4.11.2024).
Di fatto, dato certo è che
nel 2014 __________ e __________ __________ __________ erano coniugati e
trascorrevano il tempo nella stessa economia domestica.
10.2
Sempre dai dati attuali del
movimento della popolazione, risulta che __________, nel 2014, risiedeva
nell’appartamento ubicato in via __________, di sua proprietà (mapp. PPP __________
fondo base __________ RFD __________). Nelle dichiarazioni fiscali 2014 e 2015,
trasmesse al __________, in merito alla proprietà di via __________, si esponeva
un valore locativo di fr. 24'000.-.
Per quel che concerneva
l’anno 2016, per l’immobile in questione veniva esposto un “Ertrag aus
Vermietung” di fr. 33'600.- relativo all’affitto netto percepito dalla società __________.
__________ è una società holding di proprietà di __________ la quale
deteneva 227 azioni al portatore [cfr. dati a disposizione relativi al 2015 e
al 2016] della __________.
In uno scritto del
24.6.2014
di __________ all’attenzione dell’Ufficio controllo abitanti del
Comune di __________, il contribuente indicava, in risposta ad una precedente
richiesta “(…) confermo di avere messo a disposizione della __________ i
locali di mia proprietà siti in via __________ Lugano”.
Dal 3.12.2019 __________
ha trasferito la propria sede legale a __________, c/o __________.
Dall’11.8.2023, __________ ha la propria sede in Ticino, a __________, c/o __________.
Dai conti del 2016 emerge
che __________ non aveva alcun costo del personale. __________ è sempre stato
amministratore unico, con diritto di firma individuale.
10.3
Di fatto risulta, dalla
consultazione delle dichiarazioni fiscali che i contribuenti hanno compilato
per i periodi fiscali 2014-2016, che l’appartamento ubicato in via __________ a
__________, è sempre stato a loro disposizione, nonostante l’asserita
occupazione dei locali da parte di __________ SA.
In particolare, nella
dichiarazione fiscale 2014, compilata per il __________, per quanto concerne le
“Spese professionali” (“Mehrkosten bei auswärtigen Wochenaufenthalt”) __________
faceva valere un costo di fr. 2'000.- a titolo di “Affitto” per il periodo dal
1°.11.2014 al 31.12.2014, legato all’utilizzo, durante la settimana
dell’appartamento sito in __________ a __________.
Anche per il 2015, la
situazione era la medesima: il contribuente faceva valere spese di alloggio per
doppia economia domestica (“Wochenaufenthalter”) per un importo di fr.
24'000.-.
Nel 2016, i contribuenti
dichiaravano di aver percepito un affitto da parte di __________.
Ne discende pertanto che,
secondo l’impostazione fiscale data dai ricorrenti, sulla base dei dati a
disposizione, risiedevano, durante la settimana, in via __________ a __________.
Di fatto a livello di
consumi elettrici (cfr. estratto __________ del contatore __________) si denota
che nel periodo 11.02.2014 – 03.03.2015 [386 giorni], rispetto al precedente
periodo di controllo, ossia dal 26.2.2013 – 10.2.2014 [350 giorni], i dati del
consumo elettrico risultano pressappoco invariati: 6051 rispetto ai kWh/anno 6208
(in merito alla media dei consumi di elettricità cfr. anche www.svizzeraenergia.ch, sito visualizzato il 5.11.2024).
10.4
In Ticino, oltre alla
moglie, __________ aveva stretti legami famigliari: con il fratello †__________
(deceduto il 6.2.2024; cfr. Annunci, Corriere del Ticino) residente a __________.
Con quest’ultimo esisteva anche un sodalizio professionale: egli era già membro
del Consiglio di amministrazione della __________ unitamente al ricorrente (https://__________l,
sito visualizzato il 4.11.2024), oltre ad essere Direttore generale della __________
SA (società della quale il qui contribuente risultava invece essere Direttore
“tecnico”).
In Ticino anche risiedevano
altresì __________ (per anni membro del CdA della __________) mamma di __________,
deceduta il 14.6.2018__________, la quale, sino al 30.9.2017 era domiciliata a __________.
In merito ai legami
famigliari di __________, dagli atti a disposizione non è possibile far
chiarezza sugli stessi. Si sa comunque che, la contribuente è nata nella
Repubblica Dominicana ed è giunta in Ticino dalla Dominica nel 2006. I genitori
non risiedono in Ticino (cfr. www.movpop.ti.ch, sito
visualizzato il 7.11.2024).
VI. Interessi professionali
nel Canton Ticino
11.
11.1.
Dalla disamina delle
dichiarazioni fiscali presentate il contribuente ha dichiarato un reddito da
attività dipendente di fr. 24'930.- dalla __________, nonché un salario di fr.
119'112.- dalla __________.
__________, nel periodo
2014.
– 2016, occupava, in seno alla __________ (società con sede legale in __________,
cui scopo è la gestione di una industria grafica e cartotecnica, […]) il ruolo
dapprima di vice Presidente ed in seguito di Presidente del Consiglio di
amministrazione, con diritto di firma individuale. Egli aveva altresì il ruolo
di Direttore tecnico (https://__________l).
Della __________ egli era inoltre azionista.
Per quanto concerne __________
(società con sede a __________, attualmente in liquidazione, cfr. www.zefix.ch,
sito consultato il 5.11.2024, avente quale scopo la fabbricazione, la
trasformazione ed il commercio di articoli in carte e cartone […]) __________
aveva la funzione di “amministratore unico e direttore”.
Per stesse indicazioni del
contribuente, e meglio il formulario inerente le spese professionali, egli era
un “Wochenaufenthalter”: svolgeva la propria attività professionale in
Ticino durante la settimana. Si rileva che i certificati di salario per il 2014
sono stati trasmessi – entrambi -, a __________ all’indirizzo “__________”.
In Ticino __________, nel 2014 era altresì
amministratore unico di __________, società con sede c/o __________, via __________,
__________, il cui scopo sociale era la gestione durevole di investimenti in
partecipazioni a società ed imprese commerciali, finanziarie e industriali.
In Ticino, __________
risultava inoltre essere – sino al 6.3.2014 – membro del Consiglio di
amministrazione di __________ (che aveva la propria sede legale, sino al
6.3.2014
c/o __________), società il cui scopo sociale era l’acquisto, la
vendita e l’amministrazione di immobili, la gestione e la costruzione di
edifici.
Dal 12.12.2016 il
ricorrente era inoltre stato amministratore di __________ (ora __________, c/o __________),
attiva sempre in ambito di fabbricazione e di commercio dei prodotti stampati.
11.2
In base agli atti, risulta
che __________, nel periodo 2014 – 2016, non esercitava attività lucrativa.
VII. Interessi economici nel
Canton Ticino
12.
12.1.
In Ticino, __________ è
proprietario di tre immobili: il mapp. __________ RFD __________, che è
composto da tre appartamenti dati in locazione. Il mapp. __________ RFD __________,
ubicato in zona “__________ del quale dichiarava il valore locativo, nonché il
mapp. __________ RFD __________ (sito in via __________) del quale veniva
dichiarato il valore locativo (per gli anni 2014 -2015).
Per quanto concerne il
2016.
si rileva come l’immobile di via __________, sia stato affittato a __________.
12.2
Nella dichiarazione
fiscale 2015, il contribuente indicava l’acquisto di un motoscafo “__________”,
al prezzo di fr. 65'000.-. Secondo la decisione di assoggettamento del 14.8.2018,
il natante sarebbe stato immatricolato in Ticino dal contribuente già il
4.7.2014
con la targa TI 5475.
12.3
Come già indicato in
precedenza, in Ticino, __________ era azionista di __________ nonché della __________.
In particolare, da quest’ultima società, sulla base della decisione assembleare
del 4.7.2014, il contribuente aveva ricevuto un dividendo lordo di fr.
1'163'235.30 (netto di fr. 756'102.95), importo che veniva versato sul conto
bancario UBS di Lugano (cfr. scritto 8.10.2014 della __________ con il quale si
preannunciava il versamento dell’importo nel corso dei giorni a seguire).
Dalla disamina dei
giustificativi (quelli agli atti inclusi nella DF 2014) relativi ai titoli ed
agli averi patrimoniali, __________ e __________ risultano essere titolari di
molteplici relazioni bancarie:
·
__________, presso __________, __________ (attestato trasmesso a __________);
·
__________, presso __________ __________, __________ (attestato
trasmesso in __________);
·
__________, presso __________, __________ (attestato trasmesso in
__________);
·
__________, presso UBS SA, Lugano (attestato trasmesso in __________);
·
__________, presso UBS SA, Lugano (attestato trasmesso in __________);
·
CH __________ presso __________, __________ [consulente di __________,
risulta rispondere al nr. di telefono + __________] (attestato trasmesso __________,
__________);
·
__________ presso __________, __________ (attestato trasmesso in via
della __________ a __________);
·
Deposito __________, attestato trasmesso a __________, __________,
__________.
__________, disponeva
altresì di un’assicurazione sulla vita, stipulata presso la __________, il cui
valore, al 31.12.2014 soggetto all’imposta sulla sostanza era pari a fr.
37'779.30 (attesto trasmesso a __________, via della __________, __________).
Da notare come, nella DF
2014, compilata all’attenzione del __________, nell’indicazione su quale conto
restituire l’imposta preventiva, rispettivamente i rimborsi degli accrediti
fiscali, il contribuente indicava la relazione __________, aperta presso __________,
__________.
VIII. Relazioni sociali
13.
Dagli atti non sono
desumibili particolari interazioni sociali nel Canton Ticino. I contribuenti
non hanno, in generale, fatto menzione di relazioni sociali.
Appare tuttavia chiaro
un interesse per il mondo nautico e per il lago di Lugano (il contribuente è
proprietario di un immobile ubicato alle __________), visto l’acquisto del
natante, immatricolato con targhe ticinesi, nonché lo scritto, prodotto dagli
stessi insorgenti in sede ricorsuale, da parte della Città di __________ “__________
dal quale risulta che __________ aveva a disposizione – almeno sino al
16.11.2020
– anche un posto barca.
IX. Interessi professionali,
economici e sociali nel Canton Svitto
14.
I ricorrenti hanno
prodotto il contratto di locazione – sottoscritto da entrambi nel mese di
settembre 2014 – , per un appartamento di 4.5 locali, situato in __________ a __________.
La locazione era cominciata il 1°.11.2014 e l’affitto pattuito era di fr.
2'350.- mensili.
Secondo quanto risulta
dalle dichiarazioni fiscali, l’appartamento veniva usato da __________
unicamente durante il fine settimana, essendo egli attivo professionalmente in
Ticino.
Durante l’udienza tenutasi
il 16.12.2020 presso l’Ufficio di tassazione di Lugano, __________, di __________
per comprovare il fatto che il domicilio fosse effettivamente a __________, ha
prodotto – unicamente in visione – “alcuni documenti relativi a movimentazioni
bancarie (conto __________), a rifornimenti di carburante mediante carta
(indirizzata alla società __________, __________), la tassa sul cane emessa dal
__________ per l’anno __________, l’abbonamento per la stazione sciistica __________,
regione del __________, stagione 2015/2016, e l’abbonamento al giornale locale
“__________ per il periodo 01.03 – 31.08.2016”. Inoltre, sempre in sola
visione, il rappresentante fiscale dei contribuenti produceva la fattura emessa
dallo studio veterinario “__________ per l’intervento del 21.12.2015 come pure
i consumi di energia a far tempo dal 31.10.2014 emessi dall’__________.
Tali documenti sono
tuttavia stati unicamente prodotti, in visione, in occasione dell’udienza
sopraccitata e non sono agli atti.
A parte tali informazioni,
nel Canton Svitto non risultano esservi particolari legami famigliari,
professionali, economici, rispettivamente sociali. Si sa che, il contribuente
pratica dello sci: tuttavia l’abbonamento è relativo alla stagione seguente,
ossia il 2015/2016.
X. Determinazione del
domicilio fiscale
15.
15.1.
Dopo aver ripercorso gli
atti su cui si basa la decisione impugnata, e tenuto conto degli accertamenti
effettuati, si tratta, in ultima analisi, di definire il domicilio fiscale degli
insorgenti che, come visto, non dev’essere stabilito in base alle dichiarazioni
di quest’ultimi, bensì alla luce degli indizi relativi al centro degli interessi
ideali e materiali di __________.
15.2
Si ricorda che, quando un
contribuente lascia un Cantone nel quale il suo assoggettamento illimitato era
molto verosimile, incombe a quest’ultimo comprovare il suo assoggettamento nel
nuovo Cantone (sentenza TF 9C_668/2022 del 13.11.2022, consid. 6.4.).
Nel periodo fiscale 2013,
è pacifico ed incontestato che i contribuenti erano assoggettati
illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino.
Ora, dalla lettura
dell’insieme degli elementi considerati, emerge che il centro degli interessi
dei contribuenti è rimasto nel Canton Ticino anche nel periodo fiscale 2014,
così come pertinentemente rilevato dall’autorità fiscale.
A fronte di una serie di
chiari elementi evidenziati dal fisco, __________ non hanno prodotto alcuna
prova atta a sostanziare l’effettiva esistenza del loro [nuovo] domicilio
fiscale a __________.
Di fatto, sulla base degli
atti all’incarto emerge unicamente, rispetto al precedente periodo fiscale, che
gli stessi hanno preso in affitto un appartamento a __________, occupandolo,
asseritamente, solo il fine settimana. Il marito è sempre stato attivo
professionalmente in Ticino, a __________ (viene infatti indicato quale
“Arbeitsort”) ed anche gli interessi economici e famigliari sono rimasti in
questo Cantone. Inoltre, – come emerge dalla dichiarazione fiscale – hanno
sempre avuto a disposizione [dichiarandone sia per il 2014 che per il 2015 il
valore locativo] l’appartamento ubicato a __________, in via __________.
I ricorrenti, ai quali incombeva
l’onere della prova, non hanno infatti allegato alcun documento che potesse
sostanziare il loro spostamento del centro degli interessi nel __________. Quanto
prodotto in sede di udienza con l’autorità fiscale - peraltro unicamente in
visione -, non è agli atti e, ad ogni modo non sembra essere pertinente per
l’anno 2014.
15.3
15.3.1
Del resto pure le autorità
fiscali del Canton Svitto non hanno riconosciuto il domicilio fiscale dei
contribuenti per l’anno 2014 (cfr. documentazione allegata alle osservazioni UT
del 27.1.2022).
In effetti con decisione
del 9.12.2019 relativa all’anno 2014 – in materia di imposta preventiva -,
trasmessa al contribuente, hanno espressamente indicato:
“Ab
dem 01.01.2014 sind Sie im Kanton Tessin steuerpflichtig. Da Sie per 31.12.2014
keinen Wohnsitz im Kanton Schwyz hatten, wird die bereits zurückerstattete
Verrechnungssteuer für das Jahr 2014 von 407'132.25 mit den Staatssteuern
verrechnet. Diese Verrechnungssteuer können Sie bei demjenigen Kanton
Beantragen, in dem Sie am 31.12.2014 Ihren Wohnsitz hatten. Bitte legen Sie
diesen Entscheid dem Rückerstattungsantrag bei”.
15.3.2
Il 6.11.2019, sempre le
autorità fiscali svittesi, per l’anno 2014 (“Veranlagungsverfügung 2014”),
in ambito di imposte cantonali e federali dirette hanno stabilito che non vi
fosse alcun fattore imponibile Canton Svitto. Nella decisione venivano inoltre
menzionati, in calce, i rimedi di diritto, e meglio il termine di reclamo di 30
giorni presso il “Kantonalen Steuerkommission/Kantonalen Verwaltung für die
direkte Bundessteuer”. Il 3.3.2020 è stato restituito l’acconto di fr.
97'556.- pagato, per l’IFD 2014, dai coniugi __________ il 24.6.2015.
15.3.3
Anche il Comune di Svitto,
con decisione del 18.11.2019 – fattura definitiva 2014 “Schlussrechnung”
– ha restituito ai ricorrenti gli acconti versati.
Inoltre, il 19.10.2021, il
fisco ticinese si rivolgeva al fisco svittese (nella persona dell’avv. __________),
per sapere se nel registro dei contribuenti fosse iscritto __________ e se
quest’ultimo avesse pagato effettivamente delle imposte nel Canton Svitto a
partire dal periodo fiscale 2014. Con e-mail del 20.10.2021, l’avv. __________
confermava che l’insorgente non era stato tassato e non risultava neppure più a
registro dei contribuenti.
16.
Il ricorso è
irricevibile per quanto concerne l’IFD 2014: gli atti sono ritornati all’UT
affinché provveda ad emanare la decisione su reclamo. Per quanto riguarda l’IC
2014, il ricorso è invece respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico dei ricorrenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è:
1.1. § irricevibile per
l’IFD 2014: di conseguenza gli atti sono ritornati all’UT affinché emani una
decisione su reclamo;
1.2. § respinto per l’IC
2014.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 6’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 7’000.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente Copia
per conoscenza:
-
Municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
Vice Presidente: La cancelliera: