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Decisione

80.2022.7

Assoggettamento illimitato: domicilio, rapporti intercantonali, trasferimento nel Canton Svitto, interessi professionali economici e sociali e legami familiari nel Canton Ticino, prescrizione del diritto di tassare

11 novembre 2024Italiano59 min

relativa all’IC 2014, nella quale stabiliva il reddito imponibile in fr. 51'300.-

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.7

80.2022.8

Lugano

11 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Raffaele Guffi, Vice Presidente, Ivano Ranzanici, Nicola Respini (in sostituzione del Giudice Andrea Pedroli),

cancelliera

Sabrina

Piemontesi Gianola

parti

RI 1

RI 2

tutti rappr. da: RA 1, __________

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 12 gennaio 2022 contro la decisione del 15 dicembre 2021 in materia di IC/IFD

2014.

Fatti

Fatti

A. __________ (__________)

e __________ (__________), coniugati, il 31.10.2014 indicavano di essersi

trasferiti dal Comune di __________ a quello di __________.

B. Per il 2014, i

contribuenti presentavano la dichiarazione fiscale in Ticino, ad inizio del

mese di maggio del 2015, indicando di essere imponibili unicamente per

appartenenza economica in quanto proprietari di immobili. Precisavano di essere

illimitatamente imponibili nel Canton Svitto ed allegavano la dichiarazione

fiscale presentata al fisco svittese. Dichiaravano un reddito imponibile pari a

fr. 1'163'235.- ed una sostanza di fr. 3'572'690.-.

C. Il 27.4.2017,

l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) emanava una decisione

relativa all’IC 2014, nella quale stabiliva il reddito imponibile in fr. 51'300.-

(reddito determinante per l’aliquota in fr. 1'310'800.-) e la sostanza in fr. 1'075'000.-

(l’importo determinante per l’aliquota in fr. 13'317'000.-).

D. Con reclamo

30.4/4.5.2017, __________ insorgeva contro la decisione di tassazione IC 2014.

In particolare, il contribuente, dopo aver censurato vari malfunzionamenti

all’interno dell’amministrazione anche in relazione al suo trasferimento di

domicilio, lamentava il fatto che, nella notifica di tassazione, per quanto

concerneva i dati “dichiarati”, gli stessi venivano tutti indicati con lo “0”,

mentre sosteneva di aver presentato la dichiarazione fiscale perfettamente

compilata. Esigeva la notifica di una nuova decisione fiscale, comprensiva dei

dati da lui dichiarati.

E. Il 14.8.2018

l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) trasmetteva ai coniugi __________

(all’indirizzo “__________”) in accordo con la competente autorità del Comune

di __________, la decisione di assoggettamento illimitato alle imposte

cantonale e federale con effetto a partire dal 1°.1.2014, con domicilio nel

Comune di __________.

La decisione si basava sui

seguenti fatti:

·

(…) __________ lavora presso la __________

di __________, si tratta di una società a conduzione famigliare costituita nel

1950 e dove è amministratore unico;

·

è amministratore unico della __________

di __________, società holding che detiene una quota parte della società __________

e un portafoglio titoli la cui gestione viene fatta da __________;

·

inoltre è anche amministratore

unico delle società __________ e __________ tutte e due con sede __________;

·

è proprietario della particella __________

PPP __________ di __________ in via __________, si tratta di un appartamento di

220 m2 di 5.5. locali dove abita con la moglie __________ e dove figura la sede

della società __________;

·

da verifiche effettuate sul

consumo di energia elettrica e acqua potabile per il periodo dal 2015 ad oggi

si può costatare che vi sono dei consumi regolari e che gli stessi fanno

presumere un utilizzo costante dell’appartamento;

·

è proprietario della particella __________

di __________, si tratta di una casa con 3 appartamenti (…) affittati a terze

persone e lei risulta l’unico amministratore;

·

è proprietario della particella __________,

si tratta di un rustico/grotto in zona Cantine di __________ dove si reca

regolarmente con il suo natante ormeggiato al porto di __________;

·

il 19 luglio 2017 ha immatricolato

una vettura __________, targata TI __________ e il 4 luglio 2014 ha

immatricolato un natante __________ 645 targato TI __________;

·

da verifiche effettuate

dall’ufficio controllo abitanti della città di __________ tramite la Polizia

per il servizio esterno, il contribuente viene visto regolarmente recarsi al

lavoro a bordo della sua vettura marca __________, targata SZ __________ o __________

targata __________ presso la __________;

Dopo aver ricordato le

disposizioni applicabili in materia in ambito di domicilio fiscale, il fisco

cantonale indicava di non riconoscere la partenza per __________, annunciata il

31.10.2014. In particolare, l’UT era dell’avviso che il domicilio primario dei

contribuenti si trovava nel Canton Ticino, luogo in cui erano stabilite le

relazioni più intense e dove si trova il loro centro degli interessi ideali e

materiali/economici legati alle diverse società a conduzione famigliare con

sede a __________. Per contro nel Canton Svitto non sembravano esserci rapporti

professionali e nemmeno rapporti personali.

F. La Divisione delle

contribuzioni, con scritto 15.10.2019, inviato per posta APlus ai coniugi __________,

comunicava che la decisione di assoggettamento illimitato del 14.8.2018 era

cresciuta in giudicato.

G. Il 6.11.2019, il __________

trasmetteva a __________ __________, all’indirizzo “__________” le decisioni

fiscali 2014 – 2019 “Veranlagungsverfügung Kantonale Steuern/Direkte

Bundessteuer, definitiv” 2014-2019, con le quali riteneva, nonostante la

presentazione delle dichiarazioni fiscali in tale Cantone, non esistesse alcun

fattore imponibile.

H. Con scritto

25.11.2019, l’Ufficio di tassazione di __________ trasmetteva ai coniugi __________

una richiesta di documentazione. In particolare veniva domandato l’invio della

copia integrale della dichiarazione fiscale presentata al Canton __________,

comprensiva di tutti gli allegati secondo gli art. 199 LT, rispettivamente 125

LIFD. Veniva inoltre indicato che, facendo seguito alla “decisione di

assoggettamento emessa il 14 agosto 2018 e cresciuta in giudicato, a partire

dal periodo fiscale 2014 sarete imposti in maniera illimitata in Canton Ticino”.

Ai contribuenti veniva inoltre chiesto di voler presentare le proprie

osservazioni in relazione ai calcoli del valore delle azioni della __________, __________

e __________.

I. a.

Con scritto 27/29.11.2019,

__________ si rivolgeva all’autorità fiscale ticinese segnalando che il

contribuente aveva ricevuto un rimborso d’imposta da parte dell’ufficio

contribuzioni di Svitto con l’informazione che egli sarebbe stato assoggettato

illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino (Comune di __________) e non nel

__________. Dopo un colloquio telefonico con le autorità fiscali svittesi, si

apprendeva che il rimborso era avvenuto in base ad una comunicazione ricevuta

per posta elettronica da parte del fisco ticinese.

__________ aveva

comunicato a __________ “(…) di non aver ricevuto alcuna comunicazione da

parte del vostro ufficio in relazione ad una presunta pretesa di

assoggettamento illimitato e nemmeno siano state ricevute delle notifiche di

tassazione da parte ticinese. Egli precisa che il suo indirizzo a Svitto è

sempre stato il medesimo e mai si è modificato”. Veniva richiesto l’accesso

agli atti e veniva chiesto di considerare la missiva – a titolo cautelativo –

quale reclamo rispettivamente istanza di revisione.

b.

Con ulteriore scritto

16/17.12.2019, __________, si rivolgeva nuovamente all’UT di __________,

rilevando che al precedente scritto non era ancora stata data risposta. Ad ogni

modo si precisava che __________ non era, nel frattempo, rimasto inattivo ed

aveva cominciato a “raccogliere i primi chiarimenti anche presso il

Municipio di __________”. Dalla corrispondenza con il Comune di __________

era in particolare emerso che, l’UT, il 14.8.2018 avrebbe indirizzato uno

scritto cointestato al contribuente ed alla sua (ora ex) moglie a Lugano. Si

indicava che la decisione non era mai stata ricevuta da parte del contribuente,

ritenuto come la stessa era stata trasmessa al recapito di via __________ e non

all’indirizzo di __________. Tale errore procedurale avrebbe pertanto “precluso

al nostro cliente la possibilità di conoscere per tempo, e di potersi esprimere

in concreto, sugli elementi e sulle motivazioni da voi indicate in tale scritto”.

Da ultimo, preso atto di

tale (evidente) e ripetuto errore procedurale, si chiedeva che i termini

venissero nuovamente assegnati per permettere a __________ la presentazione

delle proprie osservazioni.

L. Con missiva del

20.10.2020, inviata a __________ per posta APlus, l’UT di __________ faceva il

punto della situazione in relazione alla procedura di tassazione inerente i

coniugi __________. Comunicava preliminarmente che, contro la decisione di

tassazione per il periodo fiscale 2014, era stato presentato reclamo il

30.4.2017. In seguito, e meglio sulla base degli accertamenti esperiti dal

Comune di Lugano, ai contribuenti era stata inviata una lettera datata

14.8.2018 per il tramite della quale l’UT confermava il loro assoggettamento

illimitato alle imposte in Ticino per l’anno 2014. Tale concetto veniva ribadito

anche dalla Divisione delle contribuzioni con lettera datata 15.10.2019.

__________ divenuta

rappresentante fiscale dei contribuenti, con scritto datato 29.11.2019, faceva

rilevare che i contribuenti non avevano ricevuto alcuna pretesa di assoggettamento

illimitato da parte del Canton Ticino.

L’autorità fiscale

indicava che, se da un lato vi era la possibilità che lo scritto del 14.8.2018

non fosse mai stato recapitato al contribuente, d’altro canto, “(…) non

essendo formalmente mai cessato l’assoggettamento illimitato dei contribuenti

in Canton Ticino (il Canton Svitto non ha infatti mai proceduto ad una

tassazione per appartenenza personale), una decisione pregiudiziale di

assoggettamento non si rende a questo punto necessaria”. Motivo per il

quale veniva rinnovato l’invito a dar seguito alla richiesta di documentazione

inviata ai contribuenti il 25.11.2019, entro il 20.11.2020. I contribuenti

venivano inoltre avvisati che nel caso in cui non fosse stato dato seguito alla

richiesta di documentazione del 25.11.2019, il reclamo sarebbe stato evaso in

base agli atti già a disposizione dell’autorità fiscale.

M. Il 16.12.2020 si è

svolta un’udienza presso __________. A sostegno del domicilio nel Canton

Svitto, __________ aveva prodotto – in visione – alcuni documenti relativi a

movimentazioni bancarie (conto CH __________), a rifornimenti di carburante

mediante carta (indirizzata alla società __________), la tassa sul cane emessa

dal Comune di Svitto per l’anno 2015 e 2016, l’abbonamento di sci per la

località di __________ per la stagione 2015/2016, l’abbonamento al giornale

locale “__________” per il periodo 01.03-31.08.2016, la fattura emessa dallo

studio veterinario __________ per l’intervento del 21.12.2015 e consumi di

energia a partire dal 31.10.2014 (__________ AG). L’autorità fiscale chiedeva

di produrre, entro il 31.12.2020, il contratto di affitto per l’immobile

ubicato in __________

N. Con decisione di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2014 del 15.12.2021 l’Ufficio di tassazione di

Lugano, accertava per l’IC un reddito imponibile pari a fr. 867'200.- (medesimo

importo determinante per l’aliquota) ed una sostanza di fr. 16'800'000.-

(stesso importo determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito imponibile

veniva stabilito in fr. 871'600.- (stesso importo determinante per l’aliquota).

In merito alla questione

dell’assoggettamento illimitato all’imposta, l’UT riepilogava i fatti alla base

dei quali ritenere che nel 2014 non fosse mai avvenuta la partenza dal Canton

Ticino al Canton Svitto. L’unico legame con il Canton Svitto risultava essere

l’appartamento, ad una pigione di fr. 2'000.- mensili (esclusi parcheggio e

spese). Inoltre, nella dichiarazione fiscale presentata al Canton Svitto, il

contribuente dichiarava di essere un “Wochenaufenthalter” con

pernottamento settimanale nell’appartamento di proprietà. Secondo il fisco,

nulla sembrava essere mutato – rispetto all’anno precedente – se non il fatto

che il contribuente asseriva di aver trascorso il fine settimana nel Canton

Svitto.

La coniuge non sembrava

aver interessi particolari nel Canton Svitto: secondo il fisco, sulla base degli

atti a disposizione sembrava inoltre che la coniuge non fosse mai partita per

Svitto (partenza da Lugano al 31.10.2014 e arrivo a Lugano l’1.11.2014).

Oltre a ciò, il fisco

indicava che, il Canton Svitto aveva rinunciato ad imporre i contribuenti.

Nel merito degli elementi

imponibili, l’UT accertava in fr. 24'930.- il reddito percepito dalla __________

e in fr. 119'112.- da __________. Inoltre, il valore delle partecipazioni

veniva stabilito in fr. 4'011'500.- per la __________ (fr. 35'000.- per

azione), mentre quello della __________ in fr. 10'210'000.- (fr. 102'000.- per

azione). Le spese per l’amministrazione dei titoli venivano inoltre rettificate

in fr. 155.- (secondo gli importi effettivi) e, per quanto concerneva la

deduzione per le spese professionali la stessa non veniva ammessa non essendo

la situazione mutata rispetto al 2013.

O. Il 12/13.1.2022 i

coniugi __________ presentano ricorso, rappresentati da __________, contro la

decisione di tassazione IC/IFD 2014.

I ricorrenti rilevano di

aver trasferito il proprio domicilio, dal Ticino al Canton __________, per

motivi personali nel 2014. Ancora nel 2022, __________, nel frattempo

separatosi dalla moglie, risiedeva nella “medesima unità abitativa”.

A livello procedurale, i

contribuenti lamentano il fatto che, in primo momento, l’UT aveva emesso una

decisione di tassazione per l’IC 2014 – trasmessa peraltro al corretto

indirizzo a Svitto – ritenendoli imponibili unicamente per appartenenza

economica. Il 30.4.2017, __________ aveva inoltrato uno scritto che aveva

intitolato “reclamo” ma “(…) che di fatto è una contestazione sulla

presentazione della notifica di tassazione che il contribuente, per carenza di

conoscenza, ritiene di dover rimarcare (…)”. Secondo gli insorgenti, in una

simile fattispecie, dal punto di vista procedurale, all’ufficio di tassazione

non era permesso entrare nel merito del succitato reclamo, visto che il

contribuente non contestava nessuno dei fattori imponibili.

Motivo per il quale, in

via principale i contribuenti sono dell’avviso che la decisione di tassazione

2014 del 27.4.2017 è cresciuta in giudicato e la decisione del 15.12.2021 è

nulla. Inoltre, i ricorrenti rilevano che mal si comprende come l’UT abbia

potuto – almeno per l’IFD 2014 – emettere una decisione su reclamo, quando non

aveva ancora emesso una decisione di tassazione iniziale.

Inoltre, il modo di

procedere dell’UT di Lugano, che, il 14.8.2018 aveva emesso – posteriormente

alla decisione IC 2014 (per appartenenza economica) - una decisione

pregiudiziale di assoggettamento per il 2014, confermerebbe che il reclamo del

30.4.2017 non sarebbe stato considerato tale. Secondo i ricorrenti con la

rivendicazione del 14.8.2018, l’UT tenterebbe di “rientrare su una

precedente decisione già presa e cresciuta in giudicato”.

Nel caso in cui il reclamo

fosse invece ritenuto ammissibile, i ricorrenti chiedono che la “sciagurata”

decisione di tassazione su reclamo venga annullata a seguito del definitivo

trasferimento del contribuente nel Canton Svitto. Per quanto concerne l’IFD

2014, il diritto di emettere una tassazione 2014, valida per l’IFD, sarebbe

prescritto.

Il ricorrente specifica che,

in merito all’elezione del nuovo domicilio nel Canton Svitto, in occasione

degli incontri intercorsi con l’autorità fiscale, sono state presentate delle

evidenze a comprova del fatto che i coniugi __________ vivono regolarmente a

Svitto e che “(…) il sig. __________ si recava, saltuariamente, presso il

proprio datore di lavoro (__________ a __________) per espletare alcune

mansioni: ricordiamo che egli non era il dirigente operativo della società

poiché in quegli anni tale mansione era affidata al fratello __________”.

Quest’aspetto si evincerebbe peraltro anche dalla retribuzione ricevuta, in

quel periodo fiscale dalla __________. Inoltre sarebbe evidente l’errore di

compilazione della dichiarazione fiscale presentata al Canton Svitto dal

contribuente, laddove ha indicato di essere un “Wochenaufenthalter”.

All’UT di Lugano sono inoltre stati prodotti unicamente in visione: “i

consumi relativi all’appartamento di Svitto, gli acquisti regolari in quella

località, i prelevamenti bancari, e tutto quanto posto in relazione alla vita

quotidiana (es. visite dal veterinario con il proprio cane), abbonamenti”. Oltre

a ciò, la separazione dalla moglie è stata tempestivamente comunicata al Canton

Svitto. I ricorrenti lamentano poi l’operato dell’Ufficio controllo abitanti di

__________, il quale avrebbe commesso svariati errori nella registrazione delle

partenze e degli arrivi dei contribuenti.

Dal profilo dell’onere

probatorio, i coniugi __________ indicano di aver collaborato con l’autorità

fiscale. Sarebbero invero stati oggetto di confusioni procedurali da parte

delle autorità amministrative: in questo senso il rapporto del 28.4.2015

stilato da parte dell’Ufficio controllo abitanti di __________ non sarebbe

utilizzabile, in quanto carente sia nella forma che nella sostanza.

P. Con osservazioni

28/31.1.2022 l’UT chiede la conferma della decisione IC/IFD 2014. Il fisco

spiega che, sino alla data dell’annunciata partenza per il Canton Svitto, i

coniugi __________ risiedevano in un immobile di proprietà di “assoluto

pregio”. Dal 1°.11.2014 i contribuenti avevano annunciato la loro partenza

per il Canton Svitto: la stessa non era stata approfondita da parte

dell’autorità fiscale e per tale motivo era stata “emessa una decisione di

tassazione come domiciliato fuori cantone”, decisione che il contribuente

aveva contestato. Considerato come il reclamo riapre la decisione nel suo

insieme, l’autorità fiscale aveva rivalutato il caso anche per quanto riguardava

il centro degli interessi vitali. Dopo gli accertamenti e dopo aver sentito il

Canton Svitto, l’UT si era reso conto che “(…) fondamentalmente la

situazione personale dei contribuenti non era mutata dal punto di vista del

centro degli interessi vitali”.

In merito ai tempi di

evasione del reclamo, si indicava che la stessa aveva preso avvio a fine 2019:

tuttavia l’emanazione della decisione su reclamo, a distanza di due anni era

legata all’”inconciliabilità delle rispettive posizioni”.

Nel merito delle censure,

l’autorità fiscale è dell’avviso che le giustificazioni e la documentazione

presentata siano sufficienti “(…) a dimostrare al limite che i coniugi __________

utilizzino abitualmente l’appartamento di Svitto, ma non sufficienti a

dimostrare il mutamento del centro degli interessi vitali (…)”. Di seguito

venivano nuovamente esposti gli elementi per i quali ritenere che il Ticino era

sempre rimasto il centro degli interessi vitali dei coniugi __________. Inoltre

l’autorità fiscale precisava che, durante gli accertamenti era emerso che

l’autorità fiscale del Canton Svitto aveva stralciato dal ruolo dei

contribuenti i coniugi __________, non ritenendoli domiciliati nel loro

Cantone. Tale situazione veniva confermata anche in seguito ad un’ulteriore

richiesta avvenuta dopo che “(…) il contribuente aveva sollevato dubbi

sull’effettivo stralcio dal registro dei contribuenti del Canton Svitto”. Non

risultava che il contribuente si fosse opposto allo stralcio dal registro dei

contribuenti e abbia preteso di essere assoggettato nel Comune che dichiara

essere il suo domicilio: l’UT ritiene che tale fatto sia in contrasto “(…)

con il principio della buona fede in quanto porta ad un evidente beneficio

fiscale per il contribuente, ovvero il non assoggettamento per gli anni oramai

prescritti nel Canton __________”. Di base il fisco ritiene inaccettabile

quanto preteso dai coniugi __________, in quanto porterebbe ad una “(…) non

imposizione dei contribuenti, non solo per le imposte comunali e cantonali, ma

anche per quelle federali”

Q. Il 25.9.2024 si è

svolta un’udienza alla Camera di diritto tributario. I rappresentanti dei

contribuenti hanno indicato che, con il Controllo abitanti del Comune di __________

vi era stata una “diatriba”, che era tuttora pendente. __________ era partito,

unitamente alla moglie, per il Canton __________ nel 2014. Il suo scritto del

30 aprile 2017 non avrebbe dovuto essere considerato un reclamo: dalla disamina

degli atti, non emerge invero alcuna comunicazione da parte dell’autorità

fiscale che attesti l’iscrizione dello scritto in questione quale “reclamo”. __________

avrebbe, inoltre, funto unicamente da garante, per l’appartamento preso in

affitto, a __________, dalla moglie (all’epoca separata e poi in seguito ancora

riunitasi al marito). Al rientro dal Canton __________, i coniugi __________

risiedono, attualmente, insieme ad __________. I rappresentanti dei

contribuenti indicavano inoltre che, l’autorità fiscale di __________ non ha

ancora chiuso l’incarto relativo ai coniugi __________. Quest’aspetto sarebbe

stato verificato telefonicamente nella settimana precedente all’udienza. Nel

merito dell’imposizione illimitata nel Canton Ticino si rilevava come non era

stato riscontrato alcun documento comprovante la presenza regolare e continua

nel Canton Ticino da parte dei due ricorrenti.

L’autorità fiscale ha

indicato, per sua parte, che la situazione è differente da quella descritta dai

ricorrenti. Per quanto concerne il periodo fiscale 2014, è stato presentato

formalmente un reclamo dai ricorrenti. Per quanto concerne la registrazione del

reclamo vi è stata una comunicazione per posta semplice da parte del fisco

all’indirizzo dei ricorrenti.

In relazione all’asserita

pretesa concorrente del Canton __________, la signora __________ responsabile

della tassazione delle persone fisiche, il 20.10.2021 (come risulta dagli atti

all’incarto) ha comunicato lo stralcio di entrambi i contribuenti. Gli stessi

non risultano iscritti quali contribuenti e ciò nel periodo 2014 – 2019 e

questo conformemente alle decisioni emesse per lo stesso lasso di tempo.

All’autorità fiscale ticinese non risulta pendente alcuna procedura nel Canton

Svitto. Da comunicazioni successive al Comune di Lugano (Controllo abitanti)

risulta unicamente una partenza dal Canton Ticino al Canton Svitto nel 2021.

I rappresentanti dei

contribuenti rilevano che il 25.6.2019, per quanto concerne il periodo fiscale

2014, l’autorità fiscale del Canton Svitto ha trasmesso uno scritto inteso ad

interrompere la prescrizione del diritto di tassare. Inoltre – diversamente da

quanto asserito dall’autorità fiscale – per quanto concerne il 2014, vi è stato

un rimborso dell’imposta preventiva di fr. 407'132.25 ed anche se viene

riportata una tassazione con un reddito pari a fr. 0.-, ciò significa che una

tassazione dal Canton Svitto vi è stata (si faceva riferimento alla

Veranlagungsverfügung 2014). Da ultimo, si indicava che, il rientro settimanale

chiesto in deduzione nel Modulo 2014-2015, non poteva costituire una prova di

domicilio nel Canton Ticino.

Diritto

1. I ricorrenti

contestano la loro imposizione illimitata nel Canton Ticino a far tempo dal

periodo fiscale 2014, sostenendo di essere domiciliati nel Canton Svitto. Rilevano

preliminarmente che, per quanto concerne la decisione inerente l’IFD 2014, il

diritto di tassare sarebbe prescritto, rispettivamente, l’UT di Lugano, avrebbe

emanato la decisione su reclamo IFD 2014 senza emanare la tassazione di base.

Ritengono inoltre che lo

scritto da loro intitolato “reclamo” non potrebbe essere considerato tale, in

assenza di censure sostanziali espresse contro la prima decisione di tassazione

emessa dall’UT per il 2014, con la quale era stata considerata unicamente

un’imposizione per appartenenza economica (in ragione dell’esistenza degli

immobili di proprietà in Ticino). Motivo per il quale sono dell’avviso che,

anche per quanto concerne la decisione IC 2014, la stessa sarebbe cresciuta in

giudicato. Per il resto contestano la decisione di imposizione per appartenenza

personale nel Canton Ticino.

I. Imposta

federale diretta

2. 2.1.

Il contribuente presenta

anche ricorso contro la decisione su reclamo IFD 2014, obiettando, in via

preliminare, che il diritto di tassare è prescritto, secondariamente, che, l’UT

è incorso in un errore emettendo la decisione su reclamo per l’IFD 2014, allorquando

non era stata emanata la tassazione di base per l’IFD 2014.

2.2.

Secondo l’art. 120 cpv. 1

LIFD il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo

fiscale. Con l’interruzione (cfr. art. 120 cpv. 3 LIFD; cfr. art. 137 CO) decorre

un nuovo termine di prescrizione (Locher,

Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 120 LIFD). Il diritto di

tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo

fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD). La prescrizione del diritto di tassare, non

decorre o è sospesa durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione

(art. 120 cpv. 2 lit. a LIFD).

2.3.

Un nuovo termine di

prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla

riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al

corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD).

Un nuovo termine di

prescrizione decorre pertanto in particolar modo quando l’autorità adotta una

misura finalizzata alla determinazione o all’incasso del credito fiscale e ne

informa il contribuente o una persona che è responsabile solidale dell’imposta.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tutte le misure delle

autorità, che sono portate a conoscenza del contribuente e che mirano alla

riscossione del credito fiscale, come pure le semplici lettere o ingiunzioni,

interrompono il decorso del termine di prescrizione (DTF 139 I 64 consid. 3.3;

DTF 137 I 273 consid. 3.4.3).

2.4.

Il Tribunale federale si è

già espresso in più occasioni stabilendo quali atti - comunicati al

contribuente o al corresponsabile d’imposta - potessero essere considerati

interruttivi della prescrizione del diritto di tassare (cfr. Beusch, in: Zweifel / Beusch [a cura

di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 46 ad art. 120 LIFD; Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2018, n. 33-34 ad art. 120 LIFD; Rostetter, Die Verjährung im Recht der

direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, 2019, p. 126).

Si citano a titolo esemplificativo:

·

l’invio dello formulario della dichiarazione d’imposta con la

richiesta di ritornarlo firmato (DTF 137 I 273, consid. 3.4.1.);

·

la comunicazione secondo cui la decisione fiscale giungerà in un

momento successivo (DTF 126 II 1 consid. 2; DTF 142 II 182 consid. 3.2.);

·

la citazione e l’audizione del contribuente;

·

le richieste di completazione degli allegati alla dichiarazione

fiscale.

3. 3.1.

Per gli articoli 120 cpv.

3 lett. b LIFD, un nuovo termine di prescrizione decorre parimenti con

ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o

del corresponsabile d’imposta.

3.2.

La dottrina (in

particolare Beusch) ritiene che

l’interruzione della prescrizione possa avvenire con qualsiasi tipologia di

dichiarazione di riconoscimento del debito fiscale da parte del contribuente,

oppure del responsabile solidale dell’imposta.

Per dichiarazione non si

deve intendere unicamente l’espresso riconoscimento di debito da parte del

debitore, ma ogni tipo di comportamento, che, secondo i principi della buona

fede, possa essere interpretato come conferma dell’obbligo fiscale. Vi

rientrano dei pagamenti anche parziali oppure una richiesta di condono o di

dilazione.

Per quanto riguarda la

posizione del contribuente, i motivi d’interruzione della prescrizione sono i

medesimi che valgono anche nell’ambito del diritto privato.

A livello procedurale ci

si deve chiedere in che forma il contribuente deve attuare tale dichiarazione.

Posto come l’onere della prova in merito all’interruzione della prescrizione

incomba all’autorità, quale atto interruttivo può anche essere sufficiente un

verbale che riprende una dichiarazione orale rilasciata dal contribuente oppure

un’e-mail (Beusch, Der Untergang

der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 298 s. e riferimenti ivi citati in

particolare Beusch, Kommentar

VStG, 2a ed., Basilea 2012, n. 18 ad art. 17 LIP; Beusch, in: Zweifel/Beusch [a cura di],

Kommentar DBG, n. 43 ad art. 120 LIFD).

3.3.

Per quanto riguarda, in

particolar modo, la questione se l’inoltro della dichiarazione d’imposta da

parte del contribuente possa configurare a tutti gli effetti un atto

interruttivo della prescrizione, la stessa è stata affrontata dal Tribunale

federale in una sentenza recente (n. 2C_884/2018 del 30.1.2019).

In particolare l’Alta

Corte si è soffermata su una differenza, che intercorre fra la formulazione

degli art. 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 47 LAID, da una parte, e dell’art.

135 CO, dall’altra.

Nei rapporti contrattuali,

l’art. 135 cpv. 1 CO ammette che il riconoscimento del credito possa avvenire

anche in modo non «esplicito». Si considera interruttivo della prescrizione

ogni comportamento del debitore, che in buona fede il creditore può

interpretare come una conferma dell’obbligazione giuridica. Determinante è il

punto di vista del creditore, per cui occorre tener conto delle circostanze del

caso specifico.

Siccome nell’ambito delle

imposte dirette la manifestazione di volontà deve invece essere «esplicita», si

deve esigere che non solo l’autorità di tassazione (quale rappresentante del

creditore), ma anche il contribuente siano del parere che quell’atto implichi

il riconoscimento dell’esistenza e dell’ammontare del credito d’imposta. Il

riconoscimento del credito d’imposta non deve, come indicato, poter avvenire in

modo inaspettato e involontario (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019

B 92.9 n. 13 consid. 2.2.6; v. anche RtiD II-2020 p. 763).

Tenuto conto delle

considerazioni che precedono, il Tribunale federale ha ritenuto di dover

riesaminare la propria giurisprudenza, risalente a prima che fosse introdotto

il requisito del carattere «esplicito» del riconoscimento. Era stato in

particolar modo deciso che la presentazione (incondizionata) della

dichiarazione d’imposta da parte del contribuente poteva essere sufficiente per

interrompere il decorso del termine di prescrizione, poiché in tal modo si

verificava il «riconoscimento del credito d’imposta» (DTF 90 I 18 consid. 2b).

Alla luce degli articoli 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 47 cpv. 1 LAID,

l’Alta Corte ha dunque precisato che la presentazione della dichiarazione

d’imposta in quanto tale non basta senz’altro a fungere da riconoscimento

esplicito del credito d’imposta. Ad esempio, se un contribuente o un

corresponsabile d’imposta ritorna la dichiarazione d’imposta senza completarla

affatto, ciò non basta certamente a interrompere la prescrizione. Non è l’atto

in sé di inoltrare la dichiarazione d’imposta a costituire un «riconoscimento

esplicito» del credito d’imposta, bensì il contenuto della dichiarazione.

Secondo il diritto vigente, una dichiarazione d’imposta interrompe il termine

di prescrizione solo se è stata compilata e presentata senza riserve. In questo

caso, l’atto del contribuente o del corresponsabile d’imposta si presenta in

modo tale che, da un lato, deve oggettivamente essere considerato un

riconoscimento espresso del debito d’imposta risultante dalla dichiarazione

anche se non ancora definito nel suo ammontare e, dall’altro, non può essere

soggettivamente compreso altrimenti dall’autorità di tassazione (DTF 145 II 130

= RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid. 2.2.7; v. anche RtiD

II-2020 p. 764).

3.4.

Più in generale, nella

stessa pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che, per quanto debba essere

«esplicito», non si richiede tuttavia che il riconoscimento del debito

d’imposta venga verbalizzato in questi termini (esempio: «Con la presente

riconosco il credito d’imposta che risulta dal reddito che ho dichiarato»).

La legge non esige niente del genere. Tuttavia, diversamente da quanto previsto

dall’art. 135 cpv. 1 CO, la manifestazione di volontà deve essere formulata in

modo esplicito, il che significa che in generale il contribuente o il

corresponsabile d’imposta può esprimere la propria volontà di interrompere solo

con un atto che si inserisce nel contesto dell’adempimento dei suoi obblighi

procedurali. Semplici atti concludenti non possono essere considerati

«espliciti» (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid.

2.2.9; v. anche RtiD II-2020 p. 765).

Nel caso esaminato dal

Tribunale federale, due e-mail, inviate all’autorità di tassazione dal

contribuente dopo l’inoltro della dichiarazione d’imposta sono state

considerate come un riconoscimento «esplicito» del credito fiscale. Con la

prima, il rappresentante del contribuente aveva chiesto di attendere con la

tassazione, poiché la dichiarazione d’imposta sarebbe stata completata; con la

seconda, veniva prodotta documentazione integrativa. Le e-mail in questione,

secondo l’Alta Corte, hanno quindi avuto l’effetto di interrompere il decorso

della prescrizione (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13

consid. 3.2.3; v. anche RtiD II-2020 p. 766 s.).

4. 4.1.

Tornando al caso che qui

ci occupa, dalla documentazione inerente la procedura 2014, si evince che la

dichiarazione fiscale è stata presentata l’8.5.2015 (presentazione della copia

della DF inoltrata al Canton Svitto).

Con decisione del

14.8.2018 – trasmessa per conoscenza anche al fisco di Svitto – l’UT di Lugano

comunicava ai contribuenti, all’indirizzo “__________” di ritenerli

illimitatamente imponibili nel Canton Ticino, sia per l’IC che per l’IFD 2014.

Gli stessi hanno indicato di non aver ricevuto la decisione.

4.2.

Con scritto del 15.10.2019,

trasmesso per posta APlus ai coniugi __________ (ed in copia per conoscenza

anche all’UT di __________, al controllo abitanti ed al servizio contribuzioni

del Comune di __________, nonché al fisco del Canton Svitto) la Divisione delle

contribuzioni comunicava quanto segue:

Domicilio fiscale

Egregi

signori __________,

con

la presente vi comunichiamo che la decisione d’assoggettamento emessa il 14

agosto 2018 è cresciuta in giudicato, vi confermiamo quindi il vostro

assoggettamento fiscale illimitato nel Cantone Ticino a partire dal 1 gennaio

2014 (nel Comune di Lugano).

4.3.

4.3.1.

Con scritto 25.11.2019,

sempre trasmesso ai coniugi __________, in via __________, l’UT si rivolgeva in

questi termini ai contribuenti:

Richiesta di documentazione

(…)

Per

decidere il reclamo, vi invitiamo a trasmetterci la documentazione seguente:

La

copia integrale dichiarazione imposta presentata nel Canton Svitto, comprensiva

di tutti i relativi allegati secondo l’art. 199 Legge tributaria,

rispettivamente art. 125 Legge federale sull’imposta federale diretta; facendo

seguito alla decisione di assoggettamento emessa il 14 agosto 2018 e cresciuta

in giudicato a partire dal periodo fiscale 2014 sarete imposti in maniera

illimitata in Canton Ticino”.

4.3.2.

Con scritto 27/29.11.2019 __________,

rappresentato da __________, specificava di aver ricevuto un rimborso

dell’imposta da parte del Canton Svitto, con l’informazione “(…) che egli

sarebbe stato assoggettato illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino

(comune di Lugano) e non, come egli ritiene, nel Canton Svitto”. Il

contribuente indicava di aver appreso, che il rimborso era stato effettuato a

seguito di una e-mail.

__________ asseriva di non

aver mai ricevuto una comunicazione in relazione ad un suo presunto

assoggettamento alle imposte e “(…) nemmeno che siano state ricevute delle

notifiche di tassazione da parte ticinese (…)”. Veniva inoltre indicato “Con

la presente ci permettiamo dunque di richiedere al vostro ufficio di volerci

ragguagliare nel merito della situazione e nel caso in cui fosse stata inviata

della corrispondenza di darcene completa evidenza nei prossimi giorni. La

presente richiesta ha valenza, a titolo cautelativo di reclamo, rispettivamente

d’istanza di revisione, che verrà completata, se del caso, appena ci avrete

fornito le informazioni necessarie”.

4.3.3.

Con ulteriore scritto

16/17.12.2019, __________ si rivolgeva all’UT di Lugano, indicando di non aver

ricevuto ancora risposta alla precedente corrispondenza. Si specificava che __________

aveva provveduto a raccogliere dei primi chiarimenti anche presso il Municipio

di __________. Veniva nuovamente contestata la ricezione dello “scritto” del 14

agosto 2018, peraltro spedito a Lugano. Si indicava: “Teniamo anzitutto a

segnalarvi che il nostro cliente ci ha confermato di mai aver ricevuto tale

scritto in quanto, tra l’altro, si constata come il medesimo sia stato inviato

al recapito di __________ a __________ e non a quello ufficiale di Svitto; per

di più rileviamo che l’invio non appaia essere stato notificato nella forma di

invio iscritto e tracciabile (…)”. (…). Ma vi è di più: la Divisione delle

contribuzioni intima il 15 ottobre 2019 per posta APlus cointestata al cliente

e alla sua ex moglie (i quali si sono separati dal 1 agosto 2019) presso

l’indirizzo di __________, una comunicazione nella quale si informa che la

decisione del 14 agosto 2018 (…) è cresciuta in giudicato”.

Nello scritto si informava

l’UT che il marito non intratteneva più alcuna relazione con la moglie, dal

quale era separato.

4.4.

Ora, già solo con

l’inoltro della dichiarazione fiscale, il qui contribuente era consapevole

dell’esistenza del suo assoggettamento fiscale nel Canton Ticino. Ad ogni modo perlomeno

nel mese di novembre/dicembre 2019 (vedasi la corrispondenza sopraccitata) il

ricorrente era a conoscenza della pretesa fiscale del Canton Ticino relativa

all’assoggettamento illimitato dal 2014 ed in particolare della decisione del

14.8.2018 (domicilio fiscale, assoggettamento illimitato IC/IFD 2014), avendo

anche chiesto, a titolo di cautelativo di voler considerare il suo scritto di

novembre 2019 quale reclamo (cfr. art. 120 cpv. 2 lit. a LIFD), rispettivamente

istanza di revisione e dimostrando di conoscere il contenuto dello scritto del

15.10.2019 trasmesso dalla Divisione delle contribuzioni. Motivo per il quale –

diversamente da quanto ritengono i ricorrenti – il diritto di tassare per l’IFD

2014 non è prescritto (né evidentemente quello per l’IC 2014).

5. 5.1.

Dopo aver, a titolo

preliminare, analizzato la questione relativa alla prescrizione del diritto di

tassare, occorre ancora verificare se, come sostenuto dai ricorrenti, per l’IFD

2014, esiste unicamente la decisione su reclamo.

5.2.

5.2.1.

Per quanto concerne l’IC

2014, sono state emanate la decisione di tassazione del 27.4.2017 (imposizione

per appartenenza economica), la decisione preliminare di assoggettamento del

14.8.2018 e la decisione di tassazione su reclamo del 15.12.2021.

Per l’IFD 2014, è stata

emanata unicamente la decisione di assoggettamento del 14.8.2018 – inerente

unicamente la questione del domicilio fiscale – ma non sono stati definiti gli

elementi imponibili, ed è poi stata trasmessa, direttamente, la decisione su

reclamo IFD 2014.

5.2.2.

Ora, per l’IFD,

analogamente all’IC, la procedura di tassazione prevede l’emissione di una

decisione di tassazione (art. 131 LIFD, prima frase), con la quale vengono

fissati gli elementi imponibili (reddito imponibile, utile netto imponibile),

l’aliquota e l’importo di imposta. Contro la stessa è possibile presentare

reclamo per scritto all’autorità di tassazione entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD). Il reclamo presentato contro una

decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come

ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla

commissione cantonale di ricorso in materia di imposte (art. 132 cpv. 2 LIFD).

L’autorità fiscale prende poi la sua decisione fondandosi sui risultati

dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e,

sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del

medesimo (art. 135 cpv. 1 LIFD).

5.2.3.

Ora, per quanto concerne

l’IFD 2014, non esiste la tassazione di base per quanto concerne gli elementi imponibili:

motivo per il quale occorre ritenere che, in realtà, la tassazione su reclamo

IFD 2014, debba essere considerata alla stregua di prima tassazione dell’IFD, e

che il ricorso sia irricevibile – siccome prematuro – e deve pertanto essere

trasmesso, come reclamo all’UT.

Considerandi

II. Decisione preliminare in

materia di assoggettamento all’imposta

6.

6.1.

Ora, nel

procedimento sub judice emerge che i contribuenti, sino al 2013, erano

illimitatamente imponibili nel Canton Ticino. Nel mese di ottobre 2014 hanno notificato

il loro trasferimento di domicilio nel Canton Svitto. Tuttavia nel Canton

Ticino avevano un’imposizione limitata – per appartenenza economica - in

ragione delle proprietà immobiliari ivi esistenti.

Se è vero

che l’UT ha preliminarmente emanato una decisione IC 2014, ritenendoli

assoggettati unicamente economicamente, in seguito al reclamo interposto da __________,

l’autorità fiscale ha riesaminato la tipologia di assoggettamento dei

contribuenti ritenendola, di fatto, inesatta. È poi stata emanata una decisione

preliminare di assoggettamento illimitato all’imposta: i contribuenti negano di

aver ricevuto tale decisione (avrebbero appreso della sua esistenza unicamente

nel corso del mese di ottobre / novembre 2019) e sostengono altresì, nel

ricorso, che lo scritto intitolato “reclamo”, da loro presentato contro la

decisione nella quali li si riteneva imponibili per appartenenza economica, in

realtà non poteva essere considerato tale, ritenuto come non vi erano delle

censure sostanziali contro la tassazione impugnata. Occorre pertanto analizzare

la correttezza della procedura seguita dall’UT.

6.2

Il contribuente, che

contesta di essere sottoposto alla sovranità fiscale di un Cantone, può esigere

che quest’ultimo adotti una decisione pregiudiziale separata per quanto

concerne la questione dell’assoggettamento. Il diritto del contribuente ad

ottenere una decisione separata sull’assoggettamento si fonda sul diritto

federale, indipendentemente dal fatto che il diritto cantonale lo preveda o

meno. Un Cantone non può procedere direttamente ad una tassazione d’ufficio

quando il contribuente contesta di essere assoggettato alla sovranità fiscale

cantonale (De Vries Reilingh, La

double imposition intercantonale, 2a ed., Berna 2013, n. 1202, p.

350). Il diritto di ottenere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento

non è dato al contribuente se ha perduto il diritto di ricorrere. L’eventuale

perdita del diritto di ottenere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento

non viene tuttavia esaminata d’ufficio, ma dev’essere sollevata dalle autorità

fiscali coinvolte, rispettivamente dal Cantone interessato (De Vries Reilingh, op. cit., n. 1203, p.

350).

Il contribuente perde il

diritto di ricorrere, ad esempio, quando omette di adempiere ai propri obblighi

fiscali e non dà seguito ad una diffida e ad un termine supplementare accordato

dall’autorità fiscale, di modo tale che quest’ultima è obbligata a procedere ad

una tassazione d’ufficio (De Vries

Reilingh, op. cit., n. 1397, p. 400; sentenza TF 2C_396/2011 del

26.4.2012

consid. 3.2.2.).

6.3

I principi sopra esposti

sono stati sviluppati in relazione a situazioni nelle quali un Cantone

pretendeva di tassare una persona che, fino ad allora, non era assoggettata del

tutto alle imposte cantonali. Ci si domanda se la situazione sia diversa nel

caso in cui un contribuente sia già assoggettato alle imposte cantonali per

appartenenza economica (p. es. quale proprietario di sostanza immobiliare), ma

il Cantone voglia estendere l’assoggettamento, in particolar modo se ritiene

adempiuti i presupposti per l’appartenenza personale e dunque per un

assoggettamento illimitato.

Il Tribunale federale si è

confrontato con la questione se il Cantone debba adottare una decisione

pregiudiziale di assoggettamento anche quando l’assoggettamento alla sovranità

fiscale cantonale in sé non è contestato ma è litigioso unicamente il tipo di

assoggettamento (limitato o illimitato) (sentenza 2C_396/2011 del 26.4.2012, in

RDAF 2012 II p. 503 e segg.).

6.4

6.4.1

Il caso di cui si è

occupata la Suprema Corte concerneva un medico, che aveva trasferito il proprio

domicilio nel Canton Ticino nel corso del 2003. Nel periodo fiscale 2005,

l’autorità fiscale ticinese aveva aggiunto al reddito da attività dipendente

delle rimunerazioni dell’ammontare di fr. 285'365.- (salario netto pari a fr.

266'250.-), provenienti da due società a garanzia limitata che erano da lui

controllate (e la cui sede era nel Canton Zurigo). La decisione fiscale

ticinese era cresciuta in giudicato.

Con decisione di

tassazione dopo reclamo (tassazione d’ufficio) del 12.4.2010, l’Amministrazione

fiscale del Canton Zurigo aveva deciso che le rimunerazioni versate al

contribuente, nel 2005, dalle due società avrebbero dovuto essere qualificate

come reddito da attività indipendente ed imposte nel Canton Zurigo. Il reddito

imponibile del medico veniva pertanto stabilito in fr. 641'200.-. I ricorsi

cantonali presentati dal contribuente contro la tassazione d’ufficio zurighese

erano stati respinti il 16.3.2011 dal Tribunale amministrativo del Canton

Zurigo.

Il contribuente aveva

presentato ricorso al Tribunale federale, lamentando una doppia imposizione

intercantonale.

Ora, non era contestato

che nel 2003 il medico avesse trasferito il proprio domicilio nel Canton

Ticino; il contribuente era rimasto inoltre proprietario di due immobili nel

Canton Zurigo e quindi parzialmente assoggettato in tale Cantone. Per il

periodo 2005, il Canton Zurigo aveva presupposto che il ricorrente fosse

assoggettato in maniera illimitata nel Cantone, dove esercitava la propria

attività lucrativa: motivo per il quale, l’Amministrazione fiscale cantonale

aveva esatto dal contribuente la presentazione di una dichiarazione fiscale per

indipendenti, comprensiva della contabilità e dei conti annuali. Malgrado tale

richiesta e la seguente diffida, il contribuente non aveva prodotto tali

documenti al fisco zurighese. Motivo per il quale le autorità fiscali zurighesi

avevano proceduto ad una tassazione d’ufficio. Il ricorrente considerava tale

modo di procedere illecito, pretendendo che il Canton Zurigo avrebbe dovuto

adottare, a titolo pregiudiziale, una decisione con la quale si determinava il

domicilio fiscale.

L’Alta Corte ha ricordato

che, nel caso in cui una persona, assoggettata in un determinato Cantone,

contesti la sovranità fiscale del Cantone in questione, quest’ultimo deve

determinarsi sull’assoggettamento tramite una decisione pregiudiziale (di

determinazione del domicilio fiscale) ed attendere che passi in giudicato prima

di poter procedere con la procedura di tassazione. L’art. 127 cpv. 3 Cost vieta

all’autorità di procedere ad una tassazione d’ufficio quando il contribuente

contesta la sovranità fiscale. Tale regola discende direttamente dal divieto di

doppia imposizione intercantonale, e ciò indipendentemente dal fatto che il

diritto di procedura cantonale conosca o meno tale procedura. Le vie di ricorso

cantonali come anche il ricorso al Tribunale federale sono aperte contro tale decisione

pregiudiziale. Tuttavia, tali vie di ricorso non sono più aperte al

contribuente se quest’ultimo ha perduto il suo diritto di contestare la

tassazione di un altro Cantone. Ciò si verifica non solamente quando, avendo

conoscenza della pretesa di un altro Cantone, il contribuente riconosce senza

riserve il suo assoggettamento, ad esempio accettando esplicitamente o

implicitamente la tassazione; egli perde pure il suo diritto ad una decisione

pregiudiziale quando non adempie al suo dovere di collaborare nella procedura

di tassazione, per esempio quando non presenta la dichiarazione fiscale, il

bilancio ed il conto economico come anche i giustificativi della sua

contabilità oppure rifiuta di dare altre indicazioni necessarie al calcolo

oppure all’esclusione degli elementi imponibili e non dà seguito a tali

richieste malgrado un termine attribuitogli, di modo tale che una decisione di

tassazione d’ufficio diventa necessaria. In tale caso, il contribuente non può

più contestare la sovranità fiscale del Cantone, quando si oppone alla

tassazione d’ufficio. Tale eccezione, non dev’essere considerata d’ufficio, ma

dev’essere sollevata dalle autorità dei Cantoni coinvolti.

Venendo alla questione se

una decisione pregiudiziale si imponga anche nel caso in cui il contribuente

sia comunque già assoggettato alle imposte cantonali, per appartenenza

economica, l’Alta Corte ha affermato che è lecito dubitarne, poiché quando il

contribuente deve sottoporsi in ogni caso ad una tassazione, una tale procedura

di accertamento è di principio superflua. Ha poi aggiunto che, tale questione

dev’essere comunque lasciata aperta quando il contribuente ha perduto il suo

diritto di sollevarla, in particolare quando ha violato i suoi doveri

d’informazione e di collaborazione nella procedura.

Proprio per il fatto che

il contribuente, nel caso in discussione, non aveva prestato collaborazione nei

confronti del fisco zurighese, pur essendo già assoggettato limitatamente in

questo Cantone quale proprietario di immobili, il Tribunale federale ha potuto

lasciare aperta la questione della necessità di adottare una decisione

pregiudiziale sull’assoggettamento.

6.4.2

Sempre

il Tribunale federale ha confermato il principio, nelle più recenti 2C_799/2017

del 18.9.2018 (consid. 4.1.) 2C_588/2021 del 2.6.2022 (consid. 3.1.2), che non

sussiste un diritto ad una decisione pregiudiziale di assoggettamento quando è

incontestata l’esistenza di un assoggettamento limitato all’imposta.

6.4.3

Ne discende nel caso di

specie, ancorché i contribuenti contestino di aver ricevuto la decisione

preliminare di assoggettamento, esistendo già di fatto una loro imposizione per

appartenenza economica in Ticino, gli stessi non avevano, di per sé, diritto a

ricevere una decisione pregiudiziale di imposizione illimitata all’imposta.

7.

7.1.

Si

tratta ancora di verificare se, a seguito del reclamo – del quale i ricorrenti

ora contestano la validità – l’UT poteva modificare l’imposizione limitata,

stabilendo invece una loro imposizione illimitata alle imposte.

7.2

Contro

la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206

cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).

L’unico

requisito al quale deve adempiere il reclamo è la presentazione per iscritto:

tuttavia a differenza del ricorso, non deve contenere alcuna motivazione. La

motivazione è necessaria, in caso di reclamo, unicamente quando lo stesso è

presentato contro una tassazione d’ufficio (art. 132 cpv. 3 LIFD; art. 206 cpv.

3.

LT) (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

Handkommentar zum DBG, 4a ed., n. 40 ad. art. 132 LIFD).

7.3

Secondo

l’art. 207 cpv. 1 LT; l’autorità di tassazione, nell’esame del reclamo ha le

medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione. Secondo il capoverso 2

dell’art. 207, non è concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle

circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente (di analogo tenore

l’art. 132 cpv. 2 prima frase LIFD).

Sistematicamente,

sia la LIFD sia la LT prevedono che la cosiddetta “procedura di reclamo” sia

parte integrante della procedura ordinaria di tassazione (Titolo terzo LIFD,

art. 122 ss LIFD e Titolo terzo LT, art. 195 ss LT; v. anche Casanova/Dubey in: Noël/Aubry Girardin

[a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 1

ad art. 132 LIFD, p. 1721 e p. 1722).

Dal punto di vista

funzionale, il reclamo è un rimedio giuridico interno all’amministrazione che

serve alla verifica della decisione di tassazione e (se necessario) al

completamento della procedura da parte dell’autorità di tassazione. La

procedura di reclamo è considerata una continuazione e non una ripetizione

della procedura di tassazione (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 1 ad art. 132 LIFD,

p. 1436 s.) per cui l’autorità cui compete l’evasione di un reclamo è la

medesima che si è occupata della tassazione (Casanova/Dubey,

op. cit., n. 3 ad art. 132 LIFD, p. 1723).

Sebbene la

procedura di contestazione si limiti a proseguire la procedura di accertamento,

l'autorità di tassazione e il contribuente possono assumere una posizione

giuridica diversa rispetto alla procedura di tassazione (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

Handkommentar zum DBG, 4a ed., n. 6 ad. art. 134 LIFD).

7.4

Ne discende che

l’UT ha correttamente seguito la procedura: esistendo già un assoggettamento

limitato, la decisione preliminare in relazione all’assoggettamento illimitato

non era, di per sé necessaria, né i contribuenti avevano diritto ad esigerla.

Con il reclamo, che come visto, non dev’essere motivato, l’autorità fiscale era

autorizzata a riesaminare la fattispecie, riservandosi anche la possibilità di

assumere una posizione giuridica diversa rispetto alla procedura di tassazione,

in casu passare dal ritenere un’imposizione per appartenenza economica

ad un’appartenenza personale. I contribuenti sono stati informati, nel corso

della procedura su reclamo, che la loro imposizione non veniva più ritenuta per

appartenenza economica, bensì per appartenenza personale.

Nella

decisione su reclamo IC 2014, l’autorità non solo ha determinato gli elementi

imponibili, ma si è anche espressa in relazione all’assoggettamento illimitato

dei contribuenti.

III. Assoggettamento alle imposte cantonali e comunali

8.

8.1.

Il

diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di

principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in

un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art.

3.

cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.

Il domicilio fiscale è di

conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva

residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione

di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito

intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di

una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei

suoi interessi (decisione TF n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza

citata).

A

tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì

la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il

centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme

delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue

dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid.

2b).

8.2

Secondo

l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino

è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

·

almeno 30 giorni esercitandovi un’attività

lucrativa;

·

almeno 90 giorni senza esercitare un’attività

lucrativa.

La dimora

fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno

l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata

qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza

interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta

alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per

appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di

interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere

ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre

superare il periodo stesso di permanenza (Locher,

Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015,

p. 27).

8.3

Se i

presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti

contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale della doppia imposizione

intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono

stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il

centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse) del contribuente, di

carattere sia ideale che materiale (Locher,

op. cit., p. 27 s.; Höhn/Athanas,

Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).

Come nel

diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza

rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale

principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso

dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale

federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro,

soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 28 s.; StE 1994

A 24.21 n. 7, RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti).

Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una posizione

dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più

accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n.2t): in simili casi, l’esercizio

della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto

intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici

rispetto a quelli ideali, familiari (Locher,

op. cit., p. 31). Il contribuente, per il quale il Tribunale federale ammette

un domicilio fiscale separato da quello del luogo di residenza della sua

famiglia in ragione di una funzione dirigenziale, deve disporre di

un’abitazione privata al luogo di lavoro o almeno di un alloggio in una

pensione o ancora di un appartamento di servizio a libera disposizione (DTF 132

I 29). Eccezionalmente possono sussistere degli interessi ideali e materiali

equivalenti in due luoghi diversi. In questi casi la prassi del Tribunale

federale scinde il domicilio fiscale primario, prendendo in considerazione un

cosiddetto domicilio alternato (“alternierende Wohnsitz”; cfr. Locher, op. cit., p. 33).

IV. Onere della prova e obblighi di

collaborazione

9.

9.1.

Sul piano probatorio,

l'autorità di tassazione deve sostanziare l'esistenza di elementi che fondano o

aumentano il carico impositivo, mentre i fatti che concorrono ad escludere o a

ridurre il debito verso l'erario vanno dimostrati dal contribuente (DTF 140 II

248.

consid. 3.5). Di principio, ed anche se il contribuente ha un obbligo di

collaborazione, l'esistenza del domicilio fiscale va pertanto dimostrata

dall'autorità di tassazione (sentenza 9C_25/2023 del 5.6.2023 consid. 3.3). Per

giurisprudenza, quando chiari e precisi indizi rendono molto verosimile la

fattispecie stabilita dall'autorità, la prova del contrario spetta tuttavia al

contribuente (sentenze 2C_332/2015 del 23.7.2015 consid. 4.3; 2C_50/2014 del

28.5.2014

consid. 5.3).

Per lo meno quando il

contribuente ha adempiuto al proprio obbligo di collaborazione, la prova

richiesta all'autorità è accresciuta se essa ha rinunciato per alcuni anni alla

propria sovranità e intende in seguito nuovamente richiamarvisi. In questi

casi, deve infatti dimostrare che la sua decisione è dettata da un mutamento

qualificato della situazione (sentenze 2C_588/2021 del 2.6.2022 consid. 3.1.4;

2C_323/2021 dell'8.3.2022 consid. 2.4.2; 2C_911/2018 del 17.3.2020 consid. 4.2;

2C_480/2019 del 12.2.2020 consid. 2.3.4).

Tuttavia quando un

contribuente lascia un Cantone nel quale il suo assoggettamento illimitato era

molto verosimile incombe a quest’ultimo comprovare il suo assoggettamento nel

nuovo Cantone (sentenza TF 9C_668/2022 del 13.11.2022, consid. 6.4.).

9.2

È consentito e spesso

necessario che le autorità si basino anche su indizi, nella loro valutazione

delle prove, e che ne traggano conclusioni sull’esistenza dei fatti rilevanti

(le cosiddette presunzioni di fatto). Se l'autorità fiscale non è in grado di

accertare direttamente un fatto rilevante con uno sforzo proporzionato, ma uno

o più indizi fanno presumere con sufficiente certezza che si sia verificato, il

contribuente può sovvertire questa presunzione confutando l’indizio o gli

indizi (base della presunzione), il fatto in questione (conseguenza della

presunzione) o eventualmente la stessa regola empirica che collega fra loro la

base della presunzione e la conseguenza della presunzione (prova contraria). Se

il contribuente viola i suoi obblighi di collaborazione, il suo comportamento

può costituire un indizio a favore o contro l’esistenza di un fatto fiscalmente

rilevante (sentenza TF 2C_398/2021 del 23.12.2021 consid. 3.1.2 e

giurisprudenza e dottrina citate).

9.3

Solo se un fatto rilevante

non può essere provato nonostante tutti i ragionevoli sforzi investigativi da

parte dell'autorità fiscale, si pone la questione dell'onere oggettivo della

prova. In questo contesto, il principio secondo il quale l'onere della prova di

un fatto è a carico di colui ne vuole dedurre dei diritti (art. 8 CC per

analogia) si applica anche al diritto pubblico. Nel diritto tributario, la

giurisprudenza ha concretizzato questo principio nel senso che i fatti che

fondano o aumentano l'onere fiscale devono essere provati dall'autorità

fiscale, mentre i fatti che lo escludono e quelli che lo riducono devono essere

provati dal contribuente. Le circostanze che fanno presumere che il

contribuente abbia il suo centro degli interessi sul territorio cantonale o

comunale rientrano fra quelle che fondano l’imposizione. Se non possono essere

dimostrate né direttamente né tramite presunzioni di fatto, si deve ritenere, a

scapito dell'amministrazione fiscale, che non si siano verificate (sentenza 2C_398/2021

del 23.12.2021 consid. 3.1.3 e giurisprudenza citata).

V. Legami

famigliari

10.

10.1.

10.1.1

Occorre preliminarmente rilevare

come, in sede di udienza, i rappresentanti dei contribuenti hanno fatto

presente che, con il “Controllo abitanti del Comune di __________”,

sarebbe in corso una lunga “diatriba” che perdura da anni. Di fatto, dalla

consultazione – in due momenti diversi – del sito del movimento della

popolazione risultano informazioni differenti. I contribuenti non producono

tuttavia gli atti alla base del verosimile contenzioso con il Comune.

Dai dati più recenti

risulta tuttavia che __________ sono coniugati dal 14.4.2009.

Per quanto concerne il

contribuente, egli risulta essere stato domiciliato, dal 1°.11.2014 al

31.10.2021

a __________, in via __________.

Per quanto concerne __________,

la stessa è stata domiciliata in via __________, dall’8.5.2009 al 31.10.2014.

Dal sito del movimento della popolazione vi sarebbe poi un lasso di tempo indecifrabile,

nel quale non è possibile determinare il domicilio annunciato dalla ricorrente

al Servizio controllo abitanti. Dal 31.10.2021 al 1°.4.2023, ella risulta

domiciliata in via __________ a __________ “__________”.

10.1.2

I ricorrenti producono dei

documenti del Comune di __________, ed in particolare dell’Ufficio del

controllo abitanti, dai quali emerge che si sono annunciati entrambi quali

residenti a __________ dal 1°.11.2014.

Con le osservazioni al

ricorso l’UT produce tuttavia una e-mail del 6.11.2019, trasmessa dall’avv. __________,

responsabile delle tassazioni delle persone fisiche nel Canton Svitto, con la

quale quest’ultima esortava il Comune di Svitto ad obbligare il contribuente a

disiscriversi dal registro degli abitanti di Svitto, ritenuto il suo domicilio

nel Canton Ticino (osservazioni, allegato doc. 4 “__________ soll

aufgefordert werden sich abzumelden [zwingend]”).

10.1.3

Dal sito del movimento

della popolazione (www.movpop.ti.ch), risulta che __________ si sarebbe

separato volontariamente dalla moglie dal 1°.4.2023, data a partire dalla quale

si sarebbe trasferito ad __________. Dal 1°.1.2024, __________ risulta

anch’ella vivere ad __________ unitamente al marito.

Attualmente, sulla base anche

delle indicazioni ricevute dai rappresentati fiscali, sono domiciliati ad __________

e vivono nella stessa economia domestica (www.movpop.ti.ch, sito

visualizzato il 4.11.2024).

Di fatto, dato certo è che

nel 2014 __________ e __________ __________ __________ erano coniugati e

trascorrevano il tempo nella stessa economia domestica.

10.2

Sempre dai dati attuali del

movimento della popolazione, risulta che __________, nel 2014, risiedeva

nell’appartamento ubicato in via __________, di sua proprietà (mapp. PPP __________

fondo base __________ RFD __________). Nelle dichiarazioni fiscali 2014 e 2015,

trasmesse al __________, in merito alla proprietà di via __________, si esponeva

un valore locativo di fr. 24'000.-.

Per quel che concerneva

l’anno 2016, per l’immobile in questione veniva esposto un “Ertrag aus

Vermietung” di fr. 33'600.- relativo all’affitto netto percepito dalla società __________.

__________ è una società holding di proprietà di __________ la quale

deteneva 227 azioni al portatore [cfr. dati a disposizione relativi al 2015 e

al 2016] della __________.

In uno scritto del

24.6.2014

di __________ all’attenzione dell’Ufficio controllo abitanti del

Comune di __________, il contribuente indicava, in risposta ad una precedente

richiesta “(…) confermo di avere messo a disposizione della __________ i

locali di mia proprietà siti in via __________ Lugano”.

Dal 3.12.2019 __________

ha trasferito la propria sede legale a __________, c/o __________.

Dall’11.8.2023, __________ ha la propria sede in Ticino, a __________, c/o __________.

Dai conti del 2016 emerge

che __________ non aveva alcun costo del personale. __________ è sempre stato

amministratore unico, con diritto di firma individuale.

10.3

Di fatto risulta, dalla

consultazione delle dichiarazioni fiscali che i contribuenti hanno compilato

per i periodi fiscali 2014-2016, che l’appartamento ubicato in via __________ a

__________, è sempre stato a loro disposizione, nonostante l’asserita

occupazione dei locali da parte di __________ SA.

In particolare, nella

dichiarazione fiscale 2014, compilata per il __________, per quanto concerne le

“Spese professionali” (“Mehrkosten bei auswärtigen Wochenaufenthalt”) __________

faceva valere un costo di fr. 2'000.- a titolo di “Affitto” per il periodo dal

1°.11.2014 al 31.12.2014, legato all’utilizzo, durante la settimana

dell’appartamento sito in __________ a __________.

Anche per il 2015, la

situazione era la medesima: il contribuente faceva valere spese di alloggio per

doppia economia domestica (“Wochenaufenthalter”) per un importo di fr.

24'000.-.

Nel 2016, i contribuenti

dichiaravano di aver percepito un affitto da parte di __________.

Ne discende pertanto che,

secondo l’impostazione fiscale data dai ricorrenti, sulla base dei dati a

disposizione, risiedevano, durante la settimana, in via __________ a __________.

Di fatto a livello di

consumi elettrici (cfr. estratto __________ del contatore __________) si denota

che nel periodo 11.02.2014 – 03.03.2015 [386 giorni], rispetto al precedente

periodo di controllo, ossia dal 26.2.2013 – 10.2.2014 [350 giorni], i dati del

consumo elettrico risultano pressappoco invariati: 6051 rispetto ai kWh/anno 6208

(in merito alla media dei consumi di elettricità cfr. anche www.svizzeraenergia.ch, sito visualizzato il 5.11.2024).

10.4

In Ticino, oltre alla

moglie, __________ aveva stretti legami famigliari: con il fratello †__________

(deceduto il 6.2.2024; cfr. Annunci, Corriere del Ticino) residente a __________.

Con quest’ultimo esisteva anche un sodalizio professionale: egli era già membro

del Consiglio di amministrazione della __________ unitamente al ricorrente (https://__________l,

sito visualizzato il 4.11.2024), oltre ad essere Direttore generale della __________

SA (società della quale il qui contribuente risultava invece essere Direttore

“tecnico”).

In Ticino anche risiedevano

altresì __________ (per anni membro del CdA della __________) mamma di __________,

deceduta il 14.6.2018__________, la quale, sino al 30.9.2017 era domiciliata a __________.

In merito ai legami

famigliari di __________, dagli atti a disposizione non è possibile far

chiarezza sugli stessi. Si sa comunque che, la contribuente è nata nella

Repubblica Dominicana ed è giunta in Ticino dalla Dominica nel 2006. I genitori

non risiedono in Ticino (cfr. www.movpop.ti.ch, sito

visualizzato il 7.11.2024).

VI. Interessi professionali

nel Canton Ticino

11.

11.1.

Dalla disamina delle

dichiarazioni fiscali presentate il contribuente ha dichiarato un reddito da

attività dipendente di fr. 24'930.- dalla __________, nonché un salario di fr.

119'112.- dalla __________.

__________, nel periodo

2014.

– 2016, occupava, in seno alla __________ (società con sede legale in __________,

cui scopo è la gestione di una industria grafica e cartotecnica, […]) il ruolo

dapprima di vice Presidente ed in seguito di Presidente del Consiglio di

amministrazione, con diritto di firma individuale. Egli aveva altresì il ruolo

di Direttore tecnico (https://__________l).

Della __________ egli era inoltre azionista.

Per quanto concerne __________

(società con sede a __________, attualmente in liquidazione, cfr. www.zefix.ch,

sito consultato il 5.11.2024, avente quale scopo la fabbricazione, la

trasformazione ed il commercio di articoli in carte e cartone […]) __________

aveva la funzione di “amministratore unico e direttore”.

Per stesse indicazioni del

contribuente, e meglio il formulario inerente le spese professionali, egli era

un “Wochenaufenthalter”: svolgeva la propria attività professionale in

Ticino durante la settimana. Si rileva che i certificati di salario per il 2014

sono stati trasmessi – entrambi -, a __________ all’indirizzo “__________”.

In Ticino __________, nel 2014 era altresì

amministratore unico di __________, società con sede c/o __________, via __________,

__________, il cui scopo sociale era la gestione durevole di investimenti in

partecipazioni a società ed imprese commerciali, finanziarie e industriali.

In Ticino, __________

risultava inoltre essere – sino al 6.3.2014 – membro del Consiglio di

amministrazione di __________ (che aveva la propria sede legale, sino al

6.3.2014

c/o __________), società il cui scopo sociale era l’acquisto, la

vendita e l’amministrazione di immobili, la gestione e la costruzione di

edifici.

Dal 12.12.2016 il

ricorrente era inoltre stato amministratore di __________ (ora __________, c/o __________),

attiva sempre in ambito di fabbricazione e di commercio dei prodotti stampati.

11.2

In base agli atti, risulta

che __________, nel periodo 2014 – 2016, non esercitava attività lucrativa.

VII. Interessi economici nel

Canton Ticino

12.

12.1.

In Ticino, __________ è

proprietario di tre immobili: il mapp. __________ RFD __________, che è

composto da tre appartamenti dati in locazione. Il mapp. __________ RFD __________,

ubicato in zona “__________ del quale dichiarava il valore locativo, nonché il

mapp. __________ RFD __________ (sito in via __________) del quale veniva

dichiarato il valore locativo (per gli anni 2014 -2015).

Per quanto concerne il

2016.

si rileva come l’immobile di via __________, sia stato affittato a __________.

12.2

Nella dichiarazione

fiscale 2015, il contribuente indicava l’acquisto di un motoscafo “__________”,

al prezzo di fr. 65'000.-. Secondo la decisione di assoggettamento del 14.8.2018,

il natante sarebbe stato immatricolato in Ticino dal contribuente già il

4.7.2014

con la targa TI 5475.

12.3

Come già indicato in

precedenza, in Ticino, __________ era azionista di __________ nonché della __________.

In particolare, da quest’ultima società, sulla base della decisione assembleare

del 4.7.2014, il contribuente aveva ricevuto un dividendo lordo di fr.

1'163'235.30 (netto di fr. 756'102.95), importo che veniva versato sul conto

bancario UBS di Lugano (cfr. scritto 8.10.2014 della __________ con il quale si

preannunciava il versamento dell’importo nel corso dei giorni a seguire).

Dalla disamina dei

giustificativi (quelli agli atti inclusi nella DF 2014) relativi ai titoli ed

agli averi patrimoniali, __________ e __________ risultano essere titolari di

molteplici relazioni bancarie:

·

__________, presso __________, __________ (attestato trasmesso a __________);

·

__________, presso __________ __________, __________ (attestato

trasmesso in __________);

·

__________, presso __________, __________ (attestato trasmesso in

__________);

·

__________, presso UBS SA, Lugano (attestato trasmesso in __________);

·

__________, presso UBS SA, Lugano (attestato trasmesso in __________);

·

CH __________ presso __________, __________ [consulente di __________,

risulta rispondere al nr. di telefono + __________] (attestato trasmesso __________,

__________);

·

__________ presso __________, __________ (attestato trasmesso in via

della __________ a __________);

·

Deposito __________, attestato trasmesso a __________, __________,

__________.

__________, disponeva

altresì di un’assicurazione sulla vita, stipulata presso la __________, il cui

valore, al 31.12.2014 soggetto all’imposta sulla sostanza era pari a fr.

37'779.30 (attesto trasmesso a __________, via della __________, __________).

Da notare come, nella DF

2014, compilata all’attenzione del __________, nell’indicazione su quale conto

restituire l’imposta preventiva, rispettivamente i rimborsi degli accrediti

fiscali, il contribuente indicava la relazione __________, aperta presso __________,

__________.

VIII. Relazioni sociali

13.

Dagli atti non sono

desumibili particolari interazioni sociali nel Canton Ticino. I contribuenti

non hanno, in generale, fatto menzione di relazioni sociali.

Appare tuttavia chiaro

un interesse per il mondo nautico e per il lago di Lugano (il contribuente è

proprietario di un immobile ubicato alle __________), visto l’acquisto del

natante, immatricolato con targhe ticinesi, nonché lo scritto, prodotto dagli

stessi insorgenti in sede ricorsuale, da parte della Città di __________ “__________

dal quale risulta che __________ aveva a disposizione – almeno sino al

16.11.2020

– anche un posto barca.

IX. Interessi professionali,

economici e sociali nel Canton Svitto

14.

I ricorrenti hanno

prodotto il contratto di locazione – sottoscritto da entrambi nel mese di

settembre 2014 – , per un appartamento di 4.5 locali, situato in __________ a __________.

La locazione era cominciata il 1°.11.2014 e l’affitto pattuito era di fr.

2'350.- mensili.

Secondo quanto risulta

dalle dichiarazioni fiscali, l’appartamento veniva usato da __________

unicamente durante il fine settimana, essendo egli attivo professionalmente in

Ticino.

Durante l’udienza tenutasi

il 16.12.2020 presso l’Ufficio di tassazione di Lugano, __________, di __________

per comprovare il fatto che il domicilio fosse effettivamente a __________, ha

prodotto – unicamente in visione – “alcuni documenti relativi a movimentazioni

bancarie (conto __________), a rifornimenti di carburante mediante carta

(indirizzata alla società __________, __________), la tassa sul cane emessa dal

__________ per l’anno __________, l’abbonamento per la stazione sciistica __________,

regione del __________, stagione 2015/2016, e l’abbonamento al giornale locale

“__________ per il periodo 01.03 – 31.08.2016”. Inoltre, sempre in sola

visione, il rappresentante fiscale dei contribuenti produceva la fattura emessa

dallo studio veterinario “__________ per l’intervento del 21.12.2015 come pure

i consumi di energia a far tempo dal 31.10.2014 emessi dall’__________.

Tali documenti sono

tuttavia stati unicamente prodotti, in visione, in occasione dell’udienza

sopraccitata e non sono agli atti.

A parte tali informazioni,

nel Canton Svitto non risultano esservi particolari legami famigliari,

professionali, economici, rispettivamente sociali. Si sa che, il contribuente

pratica dello sci: tuttavia l’abbonamento è relativo alla stagione seguente,

ossia il 2015/2016.

X. Determinazione del

domicilio fiscale

15.

15.1.

Dopo aver ripercorso gli

atti su cui si basa la decisione impugnata, e tenuto conto degli accertamenti

effettuati, si tratta, in ultima analisi, di definire il domicilio fiscale degli

insorgenti che, come visto, non dev’essere stabilito in base alle dichiarazioni

di quest’ultimi, bensì alla luce degli indizi relativi al centro degli interessi

ideali e materiali di __________.

15.2

Si ricorda che, quando un

contribuente lascia un Cantone nel quale il suo assoggettamento illimitato era

molto verosimile, incombe a quest’ultimo comprovare il suo assoggettamento nel

nuovo Cantone (sentenza TF 9C_668/2022 del 13.11.2022, consid. 6.4.).

Nel periodo fiscale 2013,

è pacifico ed incontestato che i contribuenti erano assoggettati

illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino.

Ora, dalla lettura

dell’insieme degli elementi considerati, emerge che il centro degli interessi

dei contribuenti è rimasto nel Canton Ticino anche nel periodo fiscale 2014,

così come pertinentemente rilevato dall’autorità fiscale.

A fronte di una serie di

chiari elementi evidenziati dal fisco, __________ non hanno prodotto alcuna

prova atta a sostanziare l’effettiva esistenza del loro [nuovo] domicilio

fiscale a __________.

Di fatto, sulla base degli

atti all’incarto emerge unicamente, rispetto al precedente periodo fiscale, che

gli stessi hanno preso in affitto un appartamento a __________, occupandolo,

asseritamente, solo il fine settimana. Il marito è sempre stato attivo

professionalmente in Ticino, a __________ (viene infatti indicato quale

“Arbeitsort”) ed anche gli interessi economici e famigliari sono rimasti in

questo Cantone. Inoltre, – come emerge dalla dichiarazione fiscale – hanno

sempre avuto a disposizione [dichiarandone sia per il 2014 che per il 2015 il

valore locativo] l’appartamento ubicato a __________, in via __________.

I ricorrenti, ai quali incombeva

l’onere della prova, non hanno infatti allegato alcun documento che potesse

sostanziare il loro spostamento del centro degli interessi nel __________. Quanto

prodotto in sede di udienza con l’autorità fiscale - peraltro unicamente in

visione -, non è agli atti e, ad ogni modo non sembra essere pertinente per

l’anno 2014.

15.3

15.3.1

Del resto pure le autorità

fiscali del Canton Svitto non hanno riconosciuto il domicilio fiscale dei

contribuenti per l’anno 2014 (cfr. documentazione allegata alle osservazioni UT

del 27.1.2022).

In effetti con decisione

del 9.12.2019 relativa all’anno 2014 – in materia di imposta preventiva -,

trasmessa al contribuente, hanno espressamente indicato:

“Ab

dem 01.01.2014 sind Sie im Kanton Tessin steuerpflichtig. Da Sie per 31.12.2014

keinen Wohnsitz im Kanton Schwyz hatten, wird die bereits zurückerstattete

Verrechnungssteuer für das Jahr 2014 von 407'132.25 mit den Staatssteuern

verrechnet. Diese Verrechnungssteuer können Sie bei demjenigen Kanton

Beantragen, in dem Sie am 31.12.2014 Ihren Wohnsitz hatten. Bitte legen Sie

diesen Entscheid dem Rückerstattungsantrag bei”.

15.3.2

Il 6.11.2019, sempre le

autorità fiscali svittesi, per l’anno 2014 (“Veranlagungsverfügung 2014”),

in ambito di imposte cantonali e federali dirette hanno stabilito che non vi

fosse alcun fattore imponibile Canton Svitto. Nella decisione venivano inoltre

menzionati, in calce, i rimedi di diritto, e meglio il termine di reclamo di 30

giorni presso il “Kantonalen Steuerkommission/Kantonalen Verwaltung für die

direkte Bundessteuer”. Il 3.3.2020 è stato restituito l’acconto di fr.

97'556.- pagato, per l’IFD 2014, dai coniugi __________ il 24.6.2015.

15.3.3

Anche il Comune di Svitto,

con decisione del 18.11.2019 – fattura definitiva 2014 “Schlussrechnung”

– ha restituito ai ricorrenti gli acconti versati.

Inoltre, il 19.10.2021, il

fisco ticinese si rivolgeva al fisco svittese (nella persona dell’avv. __________),

per sapere se nel registro dei contribuenti fosse iscritto __________ e se

quest’ultimo avesse pagato effettivamente delle imposte nel Canton Svitto a

partire dal periodo fiscale 2014. Con e-mail del 20.10.2021, l’avv. __________

confermava che l’insorgente non era stato tassato e non risultava neppure più a

registro dei contribuenti.

16.

Il ricorso è

irricevibile per quanto concerne l’IFD 2014: gli atti sono ritornati all’UT

affinché provveda ad emanare la decisione su reclamo. Per quanto riguarda l’IC

2014, il ricorso è invece respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste

a carico dei ricorrenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è:

1.1. § irricevibile per

l’IFD 2014: di conseguenza gli atti sono ritornati all’UT affinché emani una

decisione su reclamo;

1.2. § respinto per l’IC

2014.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 6’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 7’000.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente Copia

per conoscenza:

-

Municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

Vice Presidente: La cancelliera: