80.2022.70
Procedura: ricusa di un funzionario del fisco, notifica di decisione di assoggettamento dopo annullamento di una decisione precedente, periodi fiscali diversi, nessuna apparenza di prevenzione
13 luglio 2022Italiano15 min
contribuente con una decisione di assoggettamento illimitato in Ticino dal 1.1.2014”,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.70
Lugano
13 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
Contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 marzo 2022 contro la decisione del 16 febbraio 2022 in materia di ricusazione
del funzionario __________.
Fatti
Fatti
A.
a.
Con decisione del 13
ottobre 2020, l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (in seguito: UT)
ha notificato a RI 1 una decisione pregiudiziale di assoggettamento, con la
quale ha stabilito la sua imponibilità nel Canton Ticino per appartenenza
personale, a partire dal periodo fiscale 2016.
Il 6 novembre 2020 la
contribuente, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto reclamo contro la
suddetta decisione, lamentando preliminarmente la parzialità del commissario
dell’UT, __________, il quale a suo dire “aveva già provato a perseguire la
contribuente con una decisione di assoggettamento illimitato in Ticino dal 1.1.2014”,
ma “a seguito di un ricorso presentato alla Camera di diritto tributario la
procedura [aveva] dovuto poi essere abbandonata ed annullata per un grave vizio
di forma”. Essendosi il funzionario “già occupato della medesima
fattispecie”, secondo la reclamante non aveva “la necessaria imparzialità
per giudicare in modo oggettivo il caso”, ma sarebbe stato “guidato da
un sentimento di rivalsa di tipo persecutorio nei confronti della reclamante”.
b.
Con decisione su reclamo
del 25 giugno 2021 l’UT ha respinto il gravame. In relazione alla richiesta di
ricusazione del funzionario __________, l’autorità di tassazione ha escluso che
quest’ultimo avesse “provato a perseguire” la reclamante e che fosse “guidato
da un sentimento di rivalsa di tipo persecutorio” nei suoi confronti. La
contribuente non aveva indicato nessun motivo a sostegno della sua tesi e non
era sufficiente che il funzionario avesse già trattato la pratica per ritenere
che avesse un sentimento di ostilità verso di lei.
c.
Contro tale decisione la
contribuente ha presentato ricorso alla Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello in data 15 luglio 2021, chiedendo l’annullamento della
decisione di assoggettamento e preliminarmente la ricusa del commissario __________,
in quanto prevenuto nei suoi confronti per essersi “già occupato negli anni
addietro della medesima causa”, cioè la determinazione del suo domicilio
fiscale, usando persino le stesse argomentazioni.
d.
In data 23 novembre 2021,
si è svolta un’udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario. Alla
ricorrente è stato attribuito un termine di 10 giorni per pronunciarsi in
merito al mantenimento dell.stanza di ricusa nei confronti di __________, nel
qual caso il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE)avrebbe adottato
una decisione motivata ex
art. 182 cpv. 2 LT, suscettibile di ricorso
alla Camera di diritto tributario.
Con scritto del 1°
dicembre 2021 la ricorrente ha dichiarato di voler mantenere l’istanza di
ricusa, che è stata trasmessa per competenza al DFE.
B. Con decisione del 16
febbraio 2022 il DFE ha respinto l’istanza di ricusazione del funzionario __________.
Secondo l’autorità
competente, “né la LT, né la LIFD, né la LAID impongono che le decisioni
emanate dalle autorità fiscali nei confronti di un contribuente siano decise da
funzionari diversi”. Di conseguenza il funzionario potrebbe essere ricusato
“soltanto se può essere dimostrato un suo interesse personale nella causa”,
ciò che non sarebbe addotto tuttavia nella fattispecie. Il Dipartimento ha escluso
poi l’applicabilità dell’art. 182 cpv. 1 lett. c LT, che concerne il
funzionario che ha tutelato in precedenza gli interessi della controparte nella
medesima causa.
Il DFE ha quindi rilevato
che secondo giurisprudenza e dottrina la valutazione sulla parzialità non deve
esser fatta dipendere dalla percezione soggettiva di una parte, ma deve
poggiare su sospetti concreti ed essere giustificato in maniera obiettiva. Né
il fatto che il funzionario ricusato abbia già partecipato ad una procedura
concernente la stessa contribuente né il fatto che abbia commesso errori
procedurali fonderebbero un’apparenza di prevenzione.
C. Con ricorso del 15
marzo 2022, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, postula l’annullamento della
decisione di assoggettamento e della decisione su reclamo e la ripetizione ab
initio della procedura, alla luce dei “seri e fondati dubbi
sull’imparzialità del funzionario __________”. Pur ammettendo che “la
sola circostanza che un funzionario si sia già occupato in passato di una causa
precedente avente lo stesso oggetto non costituisce di per sé motivo
sufficiente di ricusa”, ciò non varrebbe tuttavia “se il funzionario nel
precedente procedimento si è già determinato su singole questioni in modo tale
da non poter più essere considerato imparziale”, con la conseguenza che “il
successivo procedimento non appare più aperto”. Nel caso in esame, il
funzionario ricusato si sarebbe già occupato della stessa fattispecie nel 2016,
assoggettando la ricorrente a partire dal 1.1.2014. Inoltre, la procedura
precedente sarebbe stata annullata per “un grave errore procedurale commesso
dallo stesso __________”, con conseguente annullamento della decisione da
parte della Camera di diritto tributario. Da qui il “sentimento di rivalsa” nei
suoi confronti. Alla stessa conclusione condurrebbe anche il fatto che la
decisione del 2018 riprenda interi passaggi di quella del 2016.
D. Nelle sue
osservazioni del 16 maggio 2022, l’Ufficio giuridico della Divisione delle
contribuzioni propone di respingere il ricorso. L’autorità fiscale sottolinea
che “la decisione di assoggettamento illimitato della ricorrente a partire
dal periodo fiscale 2014 (datata 19 giugno 2017) è stata annullata” e che “l’autorità
non è più entrata nel merito della vertenza e ha rinunciato a riemettere una
nuova decisione di assoggettamento”. In ogni caso, nella nuova decisione di
assoggettamento dal 1.1.2016, il funzionario si sarebbe “basato sugli
elementi di fatto in essere dal 2016”, anche se “determinati elementi
pertinenti per il caso sussistevano già in precedenza”. Quando è stata
adottata la nuova decisione, inoltre, era stato riconosciuto l’assoggettamento
nel Canton Ticino della __________ AG, di cui la ricorrente è presidente del
CdA. Un eventuale errore procedurale, commesso dal funzionario ricusato, non
implicherebbe comunque la sua ricusazione.
Diritto
1. L’art. 182 cpv. 1
della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 10.2.1.1) prevede che
chiunque, nell’esecuzione della stessa legge, deve prendere una decisione o
partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, sia tenuto ad astenersi
se:
a) ha
un interesse personale nella causa;
b) è
il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei;
bbis) è
parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado,
con una parte;
c) è
rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa;
d) può
avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
I motivi di ricusazione
previsti dalla legge cantonale coincidono con quelli indicati all’art. 109 cpv.
1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD;
RS 642.11) e all’art. 10 cpv. 1 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
Considerandi
2.
2.1.
Per quanto concerne gli
aspetti procedurali, l’art. 182 cpv. 2 LT prevede che il motivo della
ricusazione possa essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura
con istanza motivata al Dipartimento competente. Per l’art. 182 cpv. 3 LT contro
la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta giorni dalla notifica
alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello.
2.2
Conformemente
a quanto previsto dall’art. 182 cpv. 2 LT, il Dipartimento delle finanze e
dell’economia si è pronunciato sull’istanza di ricusa dell’insorgente. La
decisione con cui il DFE ha respinto l’istanza è conseguentemente suscettibile
di ricorso alla Camera di diritto tributario ex
art. 182 cpv. 3 LT.
Il ricorso è pertanto
ricevibile.
3.
3.1.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza del 18 giugno 2012 9C_469/2011 consid.
3.2
con riferimenti), la garanzia del diritto a un giudice imparziale persegue
lo scopo di evitare che la decisione venga influenzata da circostanze estranee
al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a
pregiudizio di una parte. Essa è concretizzata in primo luogo dalle regole
cantonali sulla ricusa e l'esclusione o astensione obbligatoria.
Indipendentemente dai precetti di diritto cantonale, la Costituzione federale
(art. 30 cpv. 1) e la CEDU (art. 6 n. 1) assicurano a ciascuno il diritto di
sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di
garantire un apprezzamento libero e imparziale. Sebbene la semplice
affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte,
non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice
sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze
concrete idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un
rischio di parzialità.
3.2
In generale, le
disposizioni sulla ricusa sono meno severe per i membri di autorità
amministrative che per le autorità giudiziarie. Nei procedimenti amministrativi
si applica l’art. 29 cpv. 1 Cost., che riconosce ad ognuno il diritto alla
parità ed equità di trattamento. L’esigenza di imparzialità discende da tale
disposizione. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, i funzionari
pubblici devono essenzialmente ricusarsi solo se hanno un interesse personale
nella questione in esame, se hanno precedentemente espresso il loro disprezzo o
antipatia personale nei confronti della parte, o se hanno commesso errori
procedurali o di apprezzamento, che sono particolarmente gravi per la loro
natura o per la loro insolita frequenza ed equivalgono a una grave violazione
dei loro doveri d’ufficio nei confronti della persona interessata. Le
dichiarazioni inopportune di un funzionario possono essere considerate motivo
di ricusazione solo se costituiscono una grave scorrettezza nei confronti della
parte interessata (sentenza 2C_649/2021 del 21.10.2021 consid. 4.2 e
giurisprudenza citata).
3.3
Il motivo di ricusazione
deve essere osservato d’ufficio, cioè il funzionario o il magistrato che ne
constata l’esistenza è tenuto ad astenersi dalla decisione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 5 ad art. 109 LIFD, p. 178). Il motivo della ricusazione può
peraltro essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura (art. 182
cpv. 2 LT). In tal caso, deve presentare un’istanza motivata al Dipartimento
competente. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta
giorni dalla notifica alla Camera di diritto tributario del Tribunale di
Appello (art. 182 cpv. 3 LT).
4.
4.1.
Nel caso in disamina
la contribuente chiede la ricusa del funzionario dell’Ufficio di tassazione __________
per il fatto che si sarebbe già occupato della stessa fattispecie, in relazione
a periodi fiscali precedenti, e non avrebbe pertanto l’imparzialità necessaria
per giudicare in modo oggettivo il caso, siccome la decisione sarebbe basata
sul caso precedente e dunque il suo esito sarebbe prevedibile. Ritiene inoltre
che il funzionario ricusato nutra un sentimento di rivalsa nei suoi confronti,
essendo la precedente decisione stata annullata dalla Camera di diritto
tributario per un “grave vizio di forma”.
4.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, un motivo di ricusazione può sussistere in determinate
circostanze in presenza di un cosiddetto caso di “preimplicazione” (“Vorbefassung”),
cioè se il giudice - o anche un funzionario fiscale - si è già occupato della concreta
controversia in una fase precedente. L’esistenza di un motivo di ricusazione
dipende dal fatto che il procedimento appaia aperto in relazione ai fatti concreti
e alle specifiche questioni giuridiche da decidere, nonostante la decisione
precedente, con la conseguenza che l’esito della causa non appaia predeterminato.
Tuttavia, il fatto di aver sostenuto una tesi giuridica che agli occhi della
persona interessata è presumibilmente errata non basta ancora a far sorgere
un’apparenza di parzialità. Anche errori procedurali – o come pure un’errata
applicazione del diritto sostanziale – non sono di per sé sufficienti a
determinare un’apparenza di prevenzione; essi devono essere corretti nel
procedimento di ricorso previsto a tale scopo Una diversa conclusione si
giustifica solo in presenza di errori grossolani o ripetuti che devono essere
qualificati come gravi violazioni dei doveri d’ufficio e che pertanto sono
indici di parzialità (sentenza 2C_598/2009 dell’11.2.2010 consid. 3.3 e
giurisprudenza citata).
Sulla base di questi
principi, il Tribunale federale ha ritenuto che non vi fosse un motivo di
ricusa nei confronti di un funzionario del fisco del Canton Argovia, che, dopo
che l’autorità di ricorso cantonale aveva annullato una tassazione d’ufficio da
lui allestita, si era rivolto al contribuente, invitandolo a produrre la
documentazione necessaria per una revisione dei conti, minacciandolo di una
tassazione d’ufficio e prospettandogli anche l’eventualità di una reformatio
in peius. L’Alta Corte ha infatti ritenuto che eventuali errori commessi
dal funzionario dovessero essere corretti nella procedura ricorsuale e che
comunque non erano adempiuti i presupposti per una sua ricusazione (sentenza
2C_598/2009 dell’11.2.2010 consid. 3.3 in fine).
Alla stessa conclusione la
Suprema Corte è pervenuta in un caso concernente un avvocato zurighese, che
aveva ricusato una funzionaria del fisco cantonale, la quale, dopo una verifica
dei suoi conti, gli aveva prospettato delle tassazioni, per tre periodi
fiscali, basate su redditi molto elevati. Dopo un’audizione con la stessa
funzionaria, l’autorità fiscale cantonale gli aveva tuttavia notificato delle
decisioni di tassazioni, in cui il reddito imponibile era stabilito in importi
che corrispondevano circa alla metà di quelli risultanti dai progetti di tassazione.
Non essendo imputabile alla funzionaria alcun errore grossolano o ripetuto,
tale da assurgere a grave violazione dei doveri d’ufficio, il Tribunale
federale ha escluso che fosse prevenuta nei confronti del contribuente
(sentenza 2C_1/2011 del 7.4.2011 consid. 4).
4.3
Il 12 maggio 2016
l’Ufficio di tassazione di Locarno aveva rivendicato l’assoggettamento della
ricorrente nel Canton Ticino a partire dal 2014. Nel ricorso interposto alla
Camera di diritto tributario contro la decisione dopo reclamo, la contribuente
aveva censurato fra l’altro il fatto che la lettera con cui il fisco cantonale
aveva avanzato la sua rivendicazione era stata indirizzata unicamente
all’autorità fiscale di Hergiswil. Nelle sue osservazioni al ricorso,
l’autorità fiscale aveva riconosciuto che non era stata emanata una valida
decisione di assoggettamento fiscale illimitato per l’IC per il periodo fiscale
2014: “Infatti la decisione di assoggettamento” del 12 maggio 2016, per
altro indirizzata al Comune di Hergiswil, non può essere considerata una
decisione formale” (osservazioni UT 24/25.7.2017). L’Ufficio di tassazione
aveva conseguentemente annullato la decisione di assoggettamento e la Camera di
diritto tributario aveva dichiarato il ricorso privo d’oggetto (sentenza CDT n.
80.2017.178
del 23.10.2017).
La decisione adottata
dall’UT di Locarno il 13 ottobre 2020 concerne l’assoggettamento per
appartenenza personale della ricorrente a partire non dal periodo fiscale 2014
bensì dal periodo fiscale 2016.
In queste circostanze, è
già discutibile l’affermazione che il funzionario ricusato si sia occupato
della stessa controversia concreta nelle due decisioni (“in einem früheren
Verfahren mit der konkreten Streitsache”). In effetti, la decisione del
2016, poi annullata dalla stessa autorità fiscale, concerneva l’assoggettamento
alle imposte cantonali a partire dal periodo fiscale 2014, mentre la decisione
del 2020 riguarda per contro l’assoggettamento a partire dal 2016. Come rileva
la Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni al ricorso, l’UT di
Locarno, dopo l’annullamento della decisione del 2016, non ha più adottato una
decisione di assoggettamento per lo stesso periodo fiscale.
4.4
In ogni caso, anche
volendo ammettere che si tratti della stessa lite concreta, si è già ricordato
come la giurisprudenza non ne faccia discendere automaticamente la
constatazione di una prevenzione. Neppure basta che il funzionario ricusato
abbia commesso errori. Si richiede, al contrario, che la sua parzialità risulti
dalla commissione di errori grossolani o ripetuti, qualificabili come gravi
violazioni dei doveri d’ufficio.
Nel caso in esame,
l’insorgente rimprovera al funzionario dell’UT di Locarno una parvenza di
prevenzione per il fatto di avere già adottato la decisione di assoggettamento
precedente, per il fatto che quest’ultima è poi stata annullata e perché la
nuova decisione riprende passaggi contenuti nella prima.
Ora, nessuno di questi
elementi appare oggettivamente idoneo a fondare un’apparenza di prevenzione.
L’unico errore commesso dal funzionario consiste nel non aver intimato alla
stessa contribuente la decisione di assoggettamento. Non si tratta di un errore
ripetuto e non è certamente qualificabile come grave violazione dei doveri
d’ufficio. Comunque è stata la stessa autorità di tassazione a rimediarvi,
annullando la decisione viziata. Neppure il semplice fatto che, nella seconda
decisione, il funzionario abbia ripreso passaggi già presenti nella decisione
poi annullata basta a dimostrare una parzialità del funzionario ricusato. La
fattispecie su cui si fondano le due decisioni è in parte la stessa, trattandosi
dei legami esistenti fra la contribuente e il Canton Ticino. Non stupisce
pertanto che i fatti esposti siano, perlomeno in parte, gli stessi.
4.5
La
decisione del DFE, che ha respinto l’istanza di ricusa nei confronti del
funzionario dell’UT di Locarno __________, è pertanto conforme al diritto e
alla giurisprudenza applicabili.
5.
Ne consegue che il
ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 900.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico della
ricorrente
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: