Lexipedia

Decisione

80.2022.70

Procedura: ricusa di un funzionario del fisco, notifica di decisione di assoggettamento dopo annullamento di una decisione precedente, periodi fiscali diversi, nessuna apparenza di prevenzione

13 luglio 2022Italiano15 min

contribuente con una decisione di assoggettamento illimitato in Ticino dal 1.1.2014”,

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.70

Lugano

13 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da RA 1

Contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 15 marzo 2022 contro la decisione del 16 febbraio 2022 in materia di ricusazione

del funzionario __________.

Fatti

Fatti

A.

a.

Con decisione del 13

ottobre 2020, l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (in seguito: UT)

ha notificato a RI 1 una decisione pregiudiziale di assoggettamento, con la

quale ha stabilito la sua imponibilità nel Canton Ticino per appartenenza

personale, a partire dal periodo fiscale 2016.

Il 6 novembre 2020 la

contribuente, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto reclamo contro la

suddetta decisione, lamentando preliminarmente la parzialità del commissario

dell’UT, __________, il quale a suo dire “aveva già provato a perseguire la

contribuente con una decisione di assoggettamento illimitato in Ticino dal 1.1.2014”,

ma “a seguito di un ricorso presentato alla Camera di diritto tributario la

procedura [aveva] dovuto poi essere abbandonata ed annullata per un grave vizio

di forma”. Essendosi il funzionario “già occupato della medesima

fattispecie”, secondo la reclamante non aveva “la necessaria imparzialità

per giudicare in modo oggettivo il caso”, ma sarebbe stato “guidato da

un sentimento di rivalsa di tipo persecutorio nei confronti della reclamante”.

b.

Con decisione su reclamo

del 25 giugno 2021 l’UT ha respinto il gravame. In relazione alla richiesta di

ricusazione del funzionario __________, l’autorità di tassazione ha escluso che

quest’ultimo avesse “provato a perseguire” la reclamante e che fosse “guidato

da un sentimento di rivalsa di tipo persecutorio” nei suoi confronti. La

contribuente non aveva indicato nessun motivo a sostegno della sua tesi e non

era sufficiente che il funzionario avesse già trattato la pratica per ritenere

che avesse un sentimento di ostilità verso di lei.

c.

Contro tale decisione la

contribuente ha presentato ricorso alla Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello in data 15 luglio 2021, chiedendo l’annullamento della

decisione di assoggettamento e preliminarmente la ricusa del commissario __________,

in quanto prevenuto nei suoi confronti per essersi “già occupato negli anni

addietro della medesima causa”, cioè la determinazione del suo domicilio

fiscale, usando persino le stesse argomentazioni.

d.

In data 23 novembre 2021,

si è svolta un’udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario. Alla

ricorrente è stato attribuito un termine di 10 giorni per pronunciarsi in

merito al mantenimento dell.stanza di ricusa nei confronti di __________, nel

qual caso il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE)avrebbe adottato

una decisione motivata ex

art. 182 cpv. 2 LT, suscettibile di ricorso

alla Camera di diritto tributario.

Con scritto del 1°

dicembre 2021 la ricorrente ha dichiarato di voler mantenere l’istanza di

ricusa, che è stata trasmessa per competenza al DFE.

B. Con decisione del 16

febbraio 2022 il DFE ha respinto l’istanza di ricusazione del funzionario __________.

Secondo l’autorità

competente, “né la LT, né la LIFD, né la LAID impongono che le decisioni

emanate dalle autorità fiscali nei confronti di un contribuente siano decise da

funzionari diversi”. Di conseguenza il funzionario potrebbe essere ricusato

“soltanto se può essere dimostrato un suo interesse personale nella causa”,

ciò che non sarebbe addotto tuttavia nella fattispecie. Il Dipartimento ha escluso

poi l’applicabilità dell’art. 182 cpv. 1 lett. c LT, che concerne il

funzionario che ha tutelato in precedenza gli interessi della controparte nella

medesima causa.

Il DFE ha quindi rilevato

che secondo giurisprudenza e dottrina la valutazione sulla parzialità non deve

esser fatta dipendere dalla percezione soggettiva di una parte, ma deve

poggiare su sospetti concreti ed essere giustificato in maniera obiettiva. Né

il fatto che il funzionario ricusato abbia già partecipato ad una procedura

concernente la stessa contribuente né il fatto che abbia commesso errori

procedurali fonderebbero un’apparenza di prevenzione.

C. Con ricorso del 15

marzo 2022, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, postula l’annullamento della

decisione di assoggettamento e della decisione su reclamo e la ripetizione ab

initio della procedura, alla luce dei “seri e fondati dubbi

sull’imparzialità del funzionario __________”. Pur ammettendo che “la

sola circostanza che un funzionario si sia già occupato in passato di una causa

precedente avente lo stesso oggetto non costituisce di per sé motivo

sufficiente di ricusa”, ciò non varrebbe tuttavia “se il funzionario nel

precedente procedimento si è già determinato su singole questioni in modo tale

da non poter più essere considerato imparziale”, con la conseguenza che “il

successivo procedimento non appare più aperto”. Nel caso in esame, il

funzionario ricusato si sarebbe già occupato della stessa fattispecie nel 2016,

assoggettando la ricorrente a partire dal 1.1.2014. Inoltre, la procedura

precedente sarebbe stata annullata per “un grave errore procedurale commesso

dallo stesso __________”, con conseguente annullamento della decisione da

parte della Camera di diritto tributario. Da qui il “sentimento di rivalsa” nei

suoi confronti. Alla stessa conclusione condurrebbe anche il fatto che la

decisione del 2018 riprenda interi passaggi di quella del 2016.

D. Nelle sue

osservazioni del 16 maggio 2022, l’Ufficio giuridico della Divisione delle

contribuzioni propone di respingere il ricorso. L’autorità fiscale sottolinea

che “la decisione di assoggettamento illimitato della ricorrente a partire

dal periodo fiscale 2014 (datata 19 giugno 2017) è stata annullata” e che “l’autorità

non è più entrata nel merito della vertenza e ha rinunciato a riemettere una

nuova decisione di assoggettamento”. In ogni caso, nella nuova decisione di

assoggettamento dal 1.1.2016, il funzionario si sarebbe “basato sugli

elementi di fatto in essere dal 2016”, anche se “determinati elementi

pertinenti per il caso sussistevano già in precedenza”. Quando è stata

adottata la nuova decisione, inoltre, era stato riconosciuto l’assoggettamento

nel Canton Ticino della __________ AG, di cui la ricorrente è presidente del

CdA. Un eventuale errore procedurale, commesso dal funzionario ricusato, non

implicherebbe comunque la sua ricusazione.

Diritto

1. L’art. 182 cpv. 1

della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 10.2.1.1) prevede che

chiunque, nell’esecuzione della stessa legge, deve prendere una decisione o

partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, sia tenuto ad astenersi

se:

a) ha

un interesse personale nella causa;

b) è

il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei;

bbis) è

parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado,

con una parte;

c) è

rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa;

d) può

avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

I motivi di ricusazione

previsti dalla legge cantonale coincidono con quelli indicati all’art. 109 cpv.

1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD;

RS 642.11) e all’art. 10 cpv. 1 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla

procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Considerandi

2.

2.1.

Per quanto concerne gli

aspetti procedurali, l’art. 182 cpv. 2 LT prevede che il motivo della

ricusazione possa essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura

con istanza motivata al Dipartimento competente. Per l’art. 182 cpv. 3 LT contro

la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta giorni dalla notifica

alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello.

2.2

Conformemente

a quanto previsto dall’art. 182 cpv. 2 LT, il Dipartimento delle finanze e

dell’economia si è pronunciato sull’istanza di ricusa dell’insorgente. La

decisione con cui il DFE ha respinto l’istanza è conseguentemente suscettibile

di ricorso alla Camera di diritto tributario ex

art. 182 cpv. 3 LT.

Il ricorso è pertanto

ricevibile.

3.

3.1.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza del 18 giugno 2012 9C_469/2011 consid.

3.2

con riferimenti), la garanzia del diritto a un giudice imparziale persegue

lo scopo di evitare che la decisione venga influenzata da circostanze estranee

al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a

pregiudizio di una parte. Essa è concretizzata in primo luogo dalle regole

cantonali sulla ricusa e l'esclusione o astensione obbligatoria.

Indipendentemente dai precetti di diritto cantonale, la Costituzione federale

(art. 30 cpv. 1) e la CEDU (art. 6 n. 1) assicurano a ciascuno il diritto di

sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di

garantire un apprezzamento libero e imparziale. Sebbene la semplice

affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte,

non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice

sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze

concrete idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un

rischio di parzialità.

3.2

In generale, le

disposizioni sulla ricusa sono meno severe per i membri di autorità

amministrative che per le autorità giudiziarie. Nei procedimenti amministrativi

si applica l’art. 29 cpv. 1 Cost., che riconosce ad ognuno il diritto alla

parità ed equità di trattamento. L’esigenza di imparzialità discende da tale

disposizione. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, i funzionari

pubblici devono essenzialmente ricusarsi solo se hanno un interesse personale

nella questione in esame, se hanno precedentemente espresso il loro disprezzo o

antipatia personale nei confronti della parte, o se hanno commesso errori

procedurali o di apprezzamento, che sono particolarmente gravi per la loro

natura o per la loro insolita frequenza ed equivalgono a una grave violazione

dei loro doveri d’ufficio nei confronti della persona interessata. Le

dichiarazioni inopportune di un funzionario possono essere considerate motivo

di ricusazione solo se costituiscono una grave scorrettezza nei confronti della

parte interessata (sentenza 2C_649/2021 del 21.10.2021 consid. 4.2 e

giurisprudenza citata).

3.3

Il motivo di ricusazione

deve essere osservato d’ufficio, cioè il funzionario o il magistrato che ne

constata l’esistenza è tenuto ad astenersi dalla decisione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,

Basilea 2015, n. 5 ad art. 109 LIFD, p. 178). Il motivo della ricusazione può

peraltro essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura (art. 182

cpv. 2 LT). In tal caso, deve presentare un’istanza motivata al Dipartimento

competente. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta

giorni dalla notifica alla Camera di diritto tributario del Tribunale di

Appello (art. 182 cpv. 3 LT).

4.

4.1.

Nel caso in disamina

la contribuente chiede la ricusa del funzionario dell’Ufficio di tassazione __________

per il fatto che si sarebbe già occupato della stessa fattispecie, in relazione

a periodi fiscali precedenti, e non avrebbe pertanto l’imparzialità necessaria

per giudicare in modo oggettivo il caso, siccome la decisione sarebbe basata

sul caso precedente e dunque il suo esito sarebbe prevedibile. Ritiene inoltre

che il funzionario ricusato nutra un sentimento di rivalsa nei suoi confronti,

essendo la precedente decisione stata annullata dalla Camera di diritto

tributario per un “grave vizio di forma”.

4.2

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, un motivo di ricusazione può sussistere in determinate

circostanze in presenza di un cosiddetto caso di “preimplicazione” (“Vorbefassung”),

cioè se il giudice - o anche un funzionario fiscale - si è già occupato della concreta

controversia in una fase precedente. L’esistenza di un motivo di ricusazione

dipende dal fatto che il procedimento appaia aperto in relazione ai fatti concreti

e alle specifiche questioni giuridiche da decidere, nonostante la decisione

precedente, con la conseguenza che l’esito della causa non appaia predeterminato.

Tuttavia, il fatto di aver sostenuto una tesi giuridica che agli occhi della

persona interessata è presumibilmente errata non basta ancora a far sorgere

un’apparenza di parzialità. Anche errori procedurali – o come pure un’errata

applicazione del diritto sostanziale – non sono di per sé sufficienti a

determinare un’apparenza di prevenzione; essi devono essere corretti nel

procedimento di ricorso previsto a tale scopo Una diversa conclusione si

giustifica solo in presenza di errori grossolani o ripetuti che devono essere

qualificati come gravi violazioni dei doveri d’ufficio e che pertanto sono

indici di parzialità (sentenza 2C_598/2009 dell’11.2.2010 consid. 3.3 e

giurisprudenza citata).

Sulla base di questi

principi, il Tribunale federale ha ritenuto che non vi fosse un motivo di

ricusa nei confronti di un funzionario del fisco del Canton Argovia, che, dopo

che l’autorità di ricorso cantonale aveva annullato una tassazione d’ufficio da

lui allestita, si era rivolto al contribuente, invitandolo a produrre la

documentazione necessaria per una revisione dei conti, minacciandolo di una

tassazione d’ufficio e prospettandogli anche l’eventualità di una reformatio

in peius. L’Alta Corte ha infatti ritenuto che eventuali errori commessi

dal funzionario dovessero essere corretti nella procedura ricorsuale e che

comunque non erano adempiuti i presupposti per una sua ricusazione (sentenza

2C_598/2009 dell’11.2.2010 consid. 3.3 in fine).

Alla stessa conclusione la

Suprema Corte è pervenuta in un caso concernente un avvocato zurighese, che

aveva ricusato una funzionaria del fisco cantonale, la quale, dopo una verifica

dei suoi conti, gli aveva prospettato delle tassazioni, per tre periodi

fiscali, basate su redditi molto elevati. Dopo un’audizione con la stessa

funzionaria, l’autorità fiscale cantonale gli aveva tuttavia notificato delle

decisioni di tassazioni, in cui il reddito imponibile era stabilito in importi

che corrispondevano circa alla metà di quelli risultanti dai progetti di tassazione.

Non essendo imputabile alla funzionaria alcun errore grossolano o ripetuto,

tale da assurgere a grave violazione dei doveri d’ufficio, il Tribunale

federale ha escluso che fosse prevenuta nei confronti del contribuente

(sentenza 2C_1/2011 del 7.4.2011 consid. 4).

4.3

Il 12 maggio 2016

l’Ufficio di tassazione di Locarno aveva rivendicato l’assoggettamento della

ricorrente nel Canton Ticino a partire dal 2014. Nel ricorso interposto alla

Camera di diritto tributario contro la decisione dopo reclamo, la contribuente

aveva censurato fra l’altro il fatto che la lettera con cui il fisco cantonale

aveva avanzato la sua rivendicazione era stata indirizzata unicamente

all’autorità fiscale di Hergiswil. Nelle sue osservazioni al ricorso,

l’autorità fiscale aveva riconosciuto che non era stata emanata una valida

decisione di assoggettamento fiscale illimitato per l’IC per il periodo fiscale

2014: “Infatti la decisione di assoggettamento” del 12 maggio 2016, per

altro indirizzata al Comune di Hergiswil, non può essere considerata una

decisione formale” (osservazioni UT 24/25.7.2017). L’Ufficio di tassazione

aveva conseguentemente annullato la decisione di assoggettamento e la Camera di

diritto tributario aveva dichiarato il ricorso privo d’oggetto (sentenza CDT n.

80.2017.178

del 23.10.2017).

La decisione adottata

dall’UT di Locarno il 13 ottobre 2020 concerne l’assoggettamento per

appartenenza personale della ricorrente a partire non dal periodo fiscale 2014

bensì dal periodo fiscale 2016.

In queste circostanze, è

già discutibile l’affermazione che il funzionario ricusato si sia occupato

della stessa controversia concreta nelle due decisioni (“in einem früheren

Verfahren mit der konkreten Streitsache”). In effetti, la decisione del

2016, poi annullata dalla stessa autorità fiscale, concerneva l’assoggettamento

alle imposte cantonali a partire dal periodo fiscale 2014, mentre la decisione

del 2020 riguarda per contro l’assoggettamento a partire dal 2016. Come rileva

la Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni al ricorso, l’UT di

Locarno, dopo l’annullamento della decisione del 2016, non ha più adottato una

decisione di assoggettamento per lo stesso periodo fiscale.

4.4

In ogni caso, anche

volendo ammettere che si tratti della stessa lite concreta, si è già ricordato

come la giurisprudenza non ne faccia discendere automaticamente la

constatazione di una prevenzione. Neppure basta che il funzionario ricusato

abbia commesso errori. Si richiede, al contrario, che la sua parzialità risulti

dalla commissione di errori grossolani o ripetuti, qualificabili come gravi

violazioni dei doveri d’ufficio.

Nel caso in esame,

l’insorgente rimprovera al funzionario dell’UT di Locarno una parvenza di

prevenzione per il fatto di avere già adottato la decisione di assoggettamento

precedente, per il fatto che quest’ultima è poi stata annullata e perché la

nuova decisione riprende passaggi contenuti nella prima.

Ora, nessuno di questi

elementi appare oggettivamente idoneo a fondare un’apparenza di prevenzione.

L’unico errore commesso dal funzionario consiste nel non aver intimato alla

stessa contribuente la decisione di assoggettamento. Non si tratta di un errore

ripetuto e non è certamente qualificabile come grave violazione dei doveri

d’ufficio. Comunque è stata la stessa autorità di tassazione a rimediarvi,

annullando la decisione viziata. Neppure il semplice fatto che, nella seconda

decisione, il funzionario abbia ripreso passaggi già presenti nella decisione

poi annullata basta a dimostrare una parzialità del funzionario ricusato. La

fattispecie su cui si fondano le due decisioni è in parte la stessa, trattandosi

dei legami esistenti fra la contribuente e il Canton Ticino. Non stupisce

pertanto che i fatti esposti siano, perlomeno in parte, gli stessi.

4.5

La

decisione del DFE, che ha respinto l’istanza di ricusa nei confronti del

funzionario dell’UT di Locarno __________, è pertanto conforme al diritto e

alla giurisprudenza applicabili.

5.

Ne consegue che il

ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 900.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’000.–

sono a carico della

ricorrente

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: