80.2022.73
Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero di una persona considerata rischio per la sicurezza, nessun diritto di prestare servizio alternativo per non sottostare alla tassa
7 febbraio 2023Italiano10 min
aver partecipato alla giornata informativa del 20.10.2010, fino al 2018, ha svolto
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.73
Lugano
7 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 16 marzo 2022 contro la decisione del 23 febbraio 2022 in materia di tassa
di esenzione dall’obbligo militare per l’anno di assoggettamento 2020.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (nato __________)
è stato inizialmente incorporato nella fanteria dell’Esercito svizzero. Dopo
aver partecipato alla giornata informativa del 20.10.2010, fino al 2018, ha svolto
complessivamente 227 giorni di servizio, sebbene intervallati da alcuni rinvii
dovuti a motivi di studio (2011), medici (2015), professionali (2016) e di
forza maggiore (2017).
Il 5 giugno 2018, è stato
convocato per un’audizione di controllo per motivi di sicurezza. Con decisione
del 25 giugno 2019, è stato escluso dall’esercito, in seguito ad una
dichiarazione di rischio per la sicurezza secondo l’art. 22 cpv. 1 lett. c
dell’Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle
persone (OCSP; RS 120.4).
Nel corso del 2020, il
contribuente non ha prestato dunque alcun giorno di servizio.
B. Con decisione 31
ottobre 2021, il Servizio della tassa militare ha notificato al contribuente la
tassa d’esenzione per l’anno d’assoggettamento 2020, commisurando il tributo
dovuto in fr. 243.00.
C. Il 26 novembre 2021 il
contribuente ha impugnato la decisione di assoggettamento alla tassa militare
per il 2020 mediante reclamo, contestando di essere tenuto al pagamento della
tassa militare poiché “espulso involontariamente dall’esercito militare”
ed invocando al contempo la sua volontà di svolgere il servizio civile o
un’altra attività per l’esercito.
D. Con decisione 23
febbraio 2022, il Servizio della tassa militare respingeva il reclamo contro
l’assoggettamento alla tassa militare 2020 con la seguente motivazione:
Dalla documentazione presente nel sistema di controllo
giorni di servizio dell’esercito (PISA) abbiamo potuto evincere che lei è stato
dichiarato non idoneo e non incorporato in base all’art. 22 della Legge
Militare (LM) in data 21 ottobre 2019.
Per tale motivo, c’è stata
l’esclusione da parte dell’esercito.
[…]
Per tale motivo, ne
consegue che la tassa 2020 che ha ricevuto il 31 ottobre 2021 è corretta e va
mantenuta e il reclamo respinto.
Segnaliamo inoltre che, non
essendo più soggetto all’obbligo di servizio militare, le tasse pagate non
potranno essere recuperate in quanto non terminerà i suoi giorni obbligatori
previsti.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione su
reclamo e rileva di aver chiesto di poter adempiere il suo debito “prestando
servizio civile o altro” e domanda se possa essere “ammesso all’esercito
senz’arma”.
F. L’Ufficio giuridico
della Divisione delle contribuzioni, nelle sue osservazioni del 19 maggio 2022,
propone di respingere il ricorso, con le seguenti argomentazioni:
Il Servizio della tassa militare si basa sulle
informazioni che vengono inserite e registrate nel sistema centrale di
controllo PISA. Il ricorrente è stato dichiarato “non incorporato –
esclusione dall’esercito” e per tale motivo il Servizio ha provveduto
all’assoggettamento, ai sensi dell’art. 1 LTEO e art. 59 della Costituzione.
Secondo l’art. 1 LTEO, “i cittadini svizzeri non adempiono i loro obblighi
militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) sono
sottoposti a una tassa sostitutiva”. Il Servizio della tassa militare non è
competente per le ammissioni al servizio civile, rispettivamente per le domande
di servizio relative a persone non autorizzate a tenere un’arma. Non essendo
competente per le decisioni di ammissione, l’autorità ritiene che la decisione
di tassazione meriti tutela e il ricorso debba essere conseguentemente
respinto.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 59 Cost.,
gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio,
militare o civile (cpv. 1). Chi invece non presta servizio o lo presta solo
parzialmente è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui
riscossione è regolata nella legge federale sulla tassa d'esenzione
dall'obbligo militare e nella relativa ordinanza d'esecuzione (cpv. 3).
La tassa d'esenzione
dall'obbligo militare è un tributo, di carattere sostitutivo, che ha lo scopo
di garantire un equilibrio tra le prestazioni fornite da chi compie il servizio
militare o civile e chi ne è liberato, in ossequio al principio della parità di
trattamento (sentenza del TF 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016 consid. 4.1 e
riferimenti citati).
Suo scopo è quello
di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone che prestano
servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia ragione, ne sono
esonerate (Aubert, in:
Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der schweizerische
Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, p. 46).
La tassa in esame assume
così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio militare e
civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della Legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito
e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra le
modalità d’adempimento dell’obbligo costituzionale.
1.2.
Sono
sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari,
domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di
assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più
di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di
prestare servizio civile (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non
prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come
obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO). Non è invece sottoposto
alla tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento, ha effettivamente assolto il
suo servizio militare, benché non sia stato incorporato durante l’intero anno
come obbligato al servizio (art. 2 cpv. 2 LTEO).
Considerandi
2.
Nel caso in esame, il ricorrente è stato escluso
dall’esercito in base all’art. 22 cpv. 1 lett. b LM, secondo cui i militari
sono esclusi dall’esercito se non può essere loro ceduta un’arma personale
(art. 113 cpv. 1). L’art. 113 cpv. 1 LM prevede che a un militare non possa
essere consegnata l’arma personale se sussistono seri segni o indizi che questi
possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l’arma personale (lett. a)
o se questi o terzi possano abusare dell’arma personale (lett. b).
Dalla
decisione di esclusione dall’esercito risulta che il Servizio specializzato per
i controlli di sicurezza relativi alle persone aveva emanato una dichiarazione
di rischio secondo l’art. 22 cpv. 1 lett. c OCSP, ritenendo che l’insorgente
rappresentasse un rischio per la sicurezza.
La
decisione del 25.6.2019 con cui è stato escluso dall’esercito è passata in
giudicato.
Ne
consegue che nel corso del 2020 il ricorrente non ha prestato alcun servizio.
L’espulsione
dall’esercito non rientra peraltro fra i motivi di esenzione dalla tassa,
previsti dall’art. 4 LTEO. È escluso in particolare che il contribuente sia
stato considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione
fisica, mentale o psichica.
3.
3.1.
L’insorgente
sostiene di essere pronto a “prestare servizio civile o simile”,
sottolineando che gli mancavano ancora pochi giorni da svolgere al fine di
completare il totale obbligatorio dei giorni di servizio.
3.2
Sebbene il ricorrente non
vi abbia fatto esplicito riferimento, si può ritenere che la sua richiesta sia
ispirata alle sentenze con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
condannato la Svizzera per violazione del combinato disposto degli articoli 8 e
14.
della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), proprio in relazione
alla riscossione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
Nella sentenza Glor contro
Svizzera (sentenza del 30.4.2009 n. 13444/04), in particolare la Corte EDU ha
ritenuto che il fatto di obbligare il ricorrente al pagamento della tassa
d’esenzione, dopo avergli negato la possibilità d’adempiere il servizio
militare o civile, potesse rivelarsi in contraddizione con la necessità di
lottare contro la discriminazione verso le persone disabili, nonché di
promuovere la loro piena partecipazione ed integrazione nella società (n. 82-84).
La Corte ha ravvisato una discriminazione incompatibile con la CEDU nel fatto
che le autorità svizzere non avessero stabilito un giusto equilibrio tra la
salvaguardia degli interessi della collettività e il rispetto dei diritti e
delle libertà garantiti al ricorrente, cui era stato impedito di prestare il
servizio militare o di sostituirlo con un servizio civile, e allo stesso tempo
gli era stato chiesto di pagare la tassa in que-stione (n. 96).
3.3
Per dar seguito alla
sentenza di condanna della Svizzera nel caso Glor, dal 1.1.2013 è stato
introdotto un servizio speciale che è destinato alle persone dichiarate
inidonee al servizio militare normale, in base all’art. 6 cpv. 1 lett. c
LM, secondo il quale il Consiglio federale può ordinare che siano attribuite o
assegnate all’esercito le persone assoggettate alla tassa d’esenzione dall’obbligo
militare, con un grado di invalidità inferiore al 40 per cento, dichiarate
inidonee al servizio militare e al servizio di protezione civile per motivi
medici e che presentano la domanda di prestare servizio anziché pagare la tassa
d’esenzione dall’obbligo militare.
È stata introdotta una
decisione delle Commissioni per la visita sanitaria (CVS) speciale in merito
all’idoneità al servizio militare avente il tenore «Abile al servizio
militare unicamente per funzioni particolari, con oneri, inabile al tiro»,
il cui significato è il seguente:
per motivi medici la persona
esaminata dovrebbe essere di principio dichiarata inabile al servizio militare
e al servizio di protezione civile. Se è tenuta a pagare la tassa d’esenzione
dall’obbligo militare oppure vuole mettersi volontariamente a disposizione
dell’esercito come persona attribuita o assegnata e ha comunicato
esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare servizio, può essere
incorporata, da una CVS appositamente istituita, come soldato d’esercizio in
una formazione Istruzione e supporto soldato d’esercizio (distaccamento
d’esercizio). Le esigenze del servizio devono essere adeguate all’attività civile
come pure alle attitudini fisiche e intellettuali della persona interessata. Il
medico che presiede la CVS può stabilire oneri vincolanti per lo svolgimento
del servizio. Relativamente agli oneri, occorre sempre verificare i punti
seguenti: attività sportive e necessità di pernottare al domicilio. La persona
interessata non riceve un’arma personale oppure deve riconsegnarla.
(Ordinanza del 24 novembre
2004.
concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e
dell'idoneità a prestare servizio militare [OAMM; RS 511.12], Allegato 1, cifra
4)
3.4
Ora, nel caso in esame, il
ricorrente è stato escluso dall’esercito non perché ritenuto inabile al
servizio per motivi medici, bensì perché considerato alla stregua di un rischio
per la sicurezza.
Ne consegue, in primo
luogo, che non rientra nel campo di applicazione dell’art. 6 cpv. 1 lett. c
LM, che gli consentirebbe di essere dichiarato “abile al servizio militare
unicamente per funzioni particolari, con oneri, inabile al tiro”. Infatti,
questa possibilità di prestare servizio militare è riservata alle persone
dichiarate inidonee al servizio militare e al servizio di protezione civile per
motivi medici, con un grado di invalidità inferiore al 40 per cento.
In secondo luogo, il fatto
che l’insorgente sia obbligato al pagamento della tassa d’esenzione non appare
neppure in contrasto con gli articoli 8 e 14 CEDU, cosa che peraltro lo stesso
contribuente neppure sostiene. In ogni caso, non subisce una discriminazione
fondata sul suo stato di salute o sulla sua disabilità.
3.5
Ne consegue che, negando
perlomeno implicitamente al ricorrente il diritto di prestare un servizio
sostitutivo per non sottostare al pagamento della tassa d’esenzione, l’autorità
di tassazione non ha violato il diritto vigente.
4.
Il ricorso è
respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 250.–
sono a carico del
ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: