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Decisione

80.2022.73

Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero di una persona considerata rischio per la sicurezza, nessun diritto di prestare servizio alternativo per non sottostare alla tassa

7 febbraio 2023Italiano10 min

aver partecipato alla giornata informativa del 20.10.2010, fino al 2018, ha svolto

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.73

Lugano

7 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 16 marzo 2022 contro la decisione del 23 febbraio 2022 in materia di tassa

di esenzione dall’obbligo militare per l’anno di assoggettamento 2020.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (nato __________)

è stato inizialmente incorporato nella fanteria dell’Esercito svizzero. Dopo

aver partecipato alla giornata informativa del 20.10.2010, fino al 2018, ha svolto

complessivamente 227 giorni di servizio, sebbene intervallati da alcuni rinvii

dovuti a motivi di studio (2011), medici (2015), professionali (2016) e di

forza maggiore (2017).

Il 5 giugno 2018, è stato

convocato per un’audizione di controllo per motivi di sicurezza. Con decisione

del 25 giugno 2019, è stato escluso dall’esercito, in seguito ad una

dichiarazione di rischio per la sicurezza secondo l’art. 22 cpv. 1 lett. c

dell’Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle

persone (OCSP; RS 120.4).

Nel corso del 2020, il

contribuente non ha prestato dunque alcun giorno di servizio.

B. Con decisione 31

ottobre 2021, il Servizio della tassa militare ha notificato al contribuente la

tassa d’esenzione per l’anno d’assoggettamento 2020, commisurando il tributo

dovuto in fr. 243.00.

C. Il 26 novembre 2021 il

contribuente ha impugnato la decisione di assoggettamento alla tassa militare

per il 2020 mediante reclamo, contestando di essere tenuto al pagamento della

tassa militare poiché “espulso involontariamente dall’esercito militare”

ed invocando al contempo la sua volontà di svolgere il servizio civile o

un’altra attività per l’esercito.

D. Con decisione 23

febbraio 2022, il Servizio della tassa militare respingeva il reclamo contro

l’assoggettamento alla tassa militare 2020 con la seguente motivazione:

Dalla documentazione presente nel sistema di controllo

giorni di servizio dell’esercito (PISA) abbiamo potuto evincere che lei è stato

dichiarato non idoneo e non incorporato in base all’art. 22 della Legge

Militare (LM) in data 21 ottobre 2019.

Per tale motivo, c’è stata

l’esclusione da parte dell’esercito.

[…]

Per tale motivo, ne

consegue che la tassa 2020 che ha ricevuto il 31 ottobre 2021 è corretta e va

mantenuta e il reclamo respinto.

Segnaliamo inoltre che, non

essendo più soggetto all’obbligo di servizio militare, le tasse pagate non

potranno essere recuperate in quanto non terminerà i suoi giorni obbligatori

previsti.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione su

reclamo e rileva di aver chiesto di poter adempiere il suo debito “prestando

servizio civile o altro” e domanda se possa essere “ammesso all’esercito

senz’arma”.

F. L’Ufficio giuridico

della Divisione delle contribuzioni, nelle sue osservazioni del 19 maggio 2022,

propone di respingere il ricorso, con le seguenti argomentazioni:

Il Servizio della tassa militare si basa sulle

informazioni che vengono inserite e registrate nel sistema centrale di

controllo PISA. Il ricorrente è stato dichiarato “non incorporato –

esclusione dall’esercito” e per tale motivo il Servizio ha provveduto

all’assoggettamento, ai sensi dell’art. 1 LTEO e art. 59 della Costituzione.

Secondo l’art. 1 LTEO, “i cittadini svizzeri non adempiono i loro obblighi

militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) sono

sottoposti a una tassa sostitutiva”. Il Servizio della tassa militare non è

competente per le ammissioni al servizio civile, rispettivamente per le domande

di servizio relative a persone non autorizzate a tenere un’arma. Non essendo

competente per le decisioni di ammissione, l’autorità ritiene che la decisione

di tassazione meriti tutela e il ricorso debba essere conseguentemente

respinto.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 59 Cost.,

gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio,

militare o civile (cpv. 1). Chi invece non presta servizio o lo presta solo

parzialmente è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui

riscossione è regolata nella legge federale sulla tassa d'esenzione

dall'obbligo militare e nella relativa ordinanza d'esecuzione (cpv. 3).

La tassa d'esenzione

dall'obbligo militare è un tributo, di carattere sostitutivo, che ha lo scopo

di garantire un equilibrio tra le prestazioni fornite da chi compie il servizio

militare o civile e chi ne è liberato, in ossequio al principio della parità di

trattamento (sentenza del TF 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016 consid. 4.1 e

riferimenti citati).

Suo scopo è quello

di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone che prestano

servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia ragione, ne sono

esonerate (Aubert, in:

Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der schweizerische

Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, p. 46).

La tassa in esame assume

così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio militare e

civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della Legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito

e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra le

modalità d’adempimento dell’obbligo costituzionale.

1.2.

Sono

sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari,

domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di

assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più

di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di

prestare servizio civile (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non

prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come

obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO). Non è invece sottoposto

alla tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento, ha effettivamente assolto il

suo servizio militare, benché non sia stato incorporato durante l’intero anno

come obbligato al servizio (art. 2 cpv. 2 LTEO).

Considerandi

2.

Nel caso in esame, il ricorrente è stato escluso

dall’esercito in base all’art. 22 cpv. 1 lett. b LM, secondo cui i militari

sono esclusi dall’esercito se non può essere loro ceduta un’arma personale

(art. 113 cpv. 1). L’art. 113 cpv. 1 LM prevede che a un militare non possa

essere consegnata l’arma personale se sussistono seri segni o indizi che questi

possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l’arma personale (lett. a)

o se questi o terzi possano abusare dell’arma personale (lett. b).

Dalla

decisione di esclusione dall’esercito risulta che il Servizio specializzato per

i controlli di sicurezza relativi alle persone aveva emanato una dichiarazione

di rischio secondo l’art. 22 cpv. 1 lett. c OCSP, ritenendo che l’insorgente

rappresentasse un rischio per la sicurezza.

La

decisione del 25.6.2019 con cui è stato escluso dall’esercito è passata in

giudicato.

Ne

consegue che nel corso del 2020 il ricorrente non ha prestato alcun servizio.

L’espulsione

dall’esercito non rientra peraltro fra i motivi di esenzione dalla tassa,

previsti dall’art. 4 LTEO. È escluso in particolare che il contribuente sia

stato considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione

fisica, mentale o psichica.

3.

3.1.

L’insorgente

sostiene di essere pronto a “prestare servizio civile o simile”,

sottolineando che gli mancavano ancora pochi giorni da svolgere al fine di

completare il totale obbligatorio dei giorni di servizio.

3.2

Sebbene il ricorrente non

vi abbia fatto esplicito riferimento, si può ritenere che la sua richiesta sia

ispirata alle sentenze con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

condannato la Svizzera per violazione del combinato disposto degli articoli 8 e

14.

della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), proprio in relazione

alla riscossione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare.

Nella sentenza Glor contro

Svizzera (sentenza del 30.4.2009 n. 13444/04), in particolare la Corte EDU ha

ritenuto che il fatto di obbligare il ricorrente al pagamento della tassa

d’esenzione, dopo avergli negato la possibilità d’adempiere il servizio

militare o civile, potesse rivelarsi in contraddizione con la necessità di

lottare contro la discriminazione verso le persone disabili, nonché di

promuovere la loro piena partecipazione ed integrazione nella società (n. 82-84).

La Corte ha ravvisato una discriminazione incompatibile con la CEDU nel fatto

che le autorità svizzere non avessero stabilito un giusto equilibrio tra la

salvaguardia degli interessi della collettività e il rispetto dei diritti e

delle libertà garantiti al ricorrente, cui era stato impedito di prestare il

servizio militare o di sostituirlo con un servizio civile, e allo stesso tempo

gli era stato chiesto di pagare la tassa in que-stione (n. 96).

3.3

Per dar seguito alla

sentenza di condanna della Svizzera nel caso Glor, dal 1.1.2013 è stato

introdotto un servizio speciale che è destinato alle persone dichiarate

inidonee al servizio militare normale, in base all’art. 6 cpv. 1 lett. c

LM, secondo il quale il Consiglio federale può ordinare che siano attribuite o

assegnate all’esercito le persone assoggettate alla tassa d’esenzione dall’obbligo

militare, con un grado di invalidità inferiore al 40 per cento, dichiarate

inidonee al servizio militare e al servizio di protezione civile per motivi

medici e che presentano la domanda di prestare servizio anziché pagare la tassa

d’esenzione dall’obbligo militare.

È stata introdotta una

decisione delle Commissioni per la visita sanitaria (CVS) speciale in merito

all’idoneità al servizio militare avente il tenore «Abile al servizio

militare unicamente per funzioni particolari, con oneri, inabile al tiro»,

il cui significato è il seguente:

per motivi medici la persona

esaminata dovrebbe essere di principio dichiarata inabile al servizio militare

e al servizio di protezione civile. Se è tenuta a pagare la tassa d’esenzione

dall’obbligo militare oppure vuole mettersi volontariamente a disposizione

dell’esercito come persona attribuita o assegnata e ha comunicato

esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare servizio, può essere

incorporata, da una CVS appositamente istituita, come soldato d’esercizio in

una formazione Istruzione e supporto soldato d’esercizio (distaccamento

d’esercizio). Le esigenze del servizio devono essere adeguate all’attività civile

come pure alle attitudini fisiche e intellettuali della persona interessata. Il

medico che presiede la CVS può stabilire oneri vincolanti per lo svolgimento

del servizio. Relativamente agli oneri, occorre sempre verificare i punti

seguenti: attività sportive e necessità di pernottare al domicilio. La persona

interessata non riceve un’arma personale oppure deve riconsegnarla.

(Ordinanza del 24 novembre

2004.

concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e

dell'idoneità a prestare servizio militare [OAMM; RS 511.12], Allegato 1, cifra

4)

3.4

Ora, nel caso in esame, il

ricorrente è stato escluso dall’esercito non perché ritenuto inabile al

servizio per motivi medici, bensì perché considerato alla stregua di un rischio

per la sicurezza.

Ne consegue, in primo

luogo, che non rientra nel campo di applicazione dell’art. 6 cpv. 1 lett. c

LM, che gli consentirebbe di essere dichiarato “abile al servizio militare

unicamente per funzioni particolari, con oneri, inabile al tiro”. Infatti,

questa possibilità di prestare servizio militare è riservata alle persone

dichiarate inidonee al servizio militare e al servizio di protezione civile per

motivi medici, con un grado di invalidità inferiore al 40 per cento.

In secondo luogo, il fatto

che l’insorgente sia obbligato al pagamento della tassa d’esenzione non appare

neppure in contrasto con gli articoli 8 e 14 CEDU, cosa che peraltro lo stesso

contribuente neppure sostiene. In ogni caso, non subisce una discriminazione

fondata sul suo stato di salute o sulla sua disabilità.

3.5

Ne consegue che, negando

perlomeno implicitamente al ricorrente il diritto di prestare un servizio

sostitutivo per non sottostare al pagamento della tassa d’esenzione, l’autorità

di tassazione non ha violato il diritto vigente.

4.

Il ricorso è

respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 250.–

sono a carico del

ricorrente.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: