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Decisione

80.2022.74

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: utile in capitale proveniente dalla vendita di una partecipazione, contratto con diritto del venditore di riacquistare le azioni, non condizione risolutiva, realizzazione del reddito

20 marzo 2024Italiano52 min

2 dichiaravano una partecipazione pari a 13'259 azioni nel capitale di __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.74

80.2022.75

Lugano

20 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Cristiana

Balestra Gamboni

parti

RI 1

RI 2

tutti

rappr. da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 21 marzo 2022 contro la decisione del 23 febbraio 2022 in materia di IC e

IFD 2014.

Fatti

Fatti

A. L’11 aprile 2016, RI

1 (deceduto il 20 febbraio 2019 e ora rappresentato dalla RI 1) e la moglie RI

2 presentavano la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2014.

Per quanto qui d’interesse,

i contribuenti esponevano un reddito da attività indipendente principale del

marito pari a fr. 347'152.‑. Nel determinare tale reddito, il

contribuente aveva dedotto un acconto AVS 2014 pari a fr. 28'906.‑ e

delle spese (logistica, telefono, trasferte, auto, spese varie, ecc.) in

ragione di fr. 32'500.‑ (v. rendiconto entrate e uscite per dichiarazione

d’imposta 2014).

Per quanto concerne la

sostanza, invece, i contribuenti esponevano fr. 13'030'643.‑ quali titoli

e capitali (stato al 31.12.2014). Tra gli altri beni patrimoniali, i coniugi RI

2 dichiaravano una partecipazione pari a 13'259 azioni nel capitale di __________

SA per un valore imponibile complessivo di fr. 5'308’904.‑ (stato al

31.12.2014).

B. Con decisione di

tassazione datata 15 aprile 2021, l’RS 1 (di seguito: RS 1), imponeva i

contribuenti sia per l’imposta cantonale sia per l’imposta federale diretta.

In particolare, rispetto

a quanto dichiarato, l’autorità di tassazione aggiungeva fr. 307'798.‑

al reddito dell’attività indipendente principale del contribuente. Tale importo

era composto da “prestazioni a proprio favore dall’attività professionale

del contribuente, ripresa spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto

ritenute di natura privata” (fr. 133'428.‑) e da “utili in

capitale provenienti dall’alienazione di partecipazioni qualificate […] imponibili

in misura del 50%. Vendita di 1441 azioni della spettabile __________ SA per

fr. 521.‑ l’una” (fr. 174'361.‑).

Per quanto concerne la

sostanza, invece, l’RS 1 modificava l’ammontare di titoli e capitali da

fr. 13'030'643.‑ a fr. 7'721'739.‑ ed esponeva l’attivo

della ditta individuale per fr. 1'325'900.‑, spiegando che la “partecipazione

alla spettabile __________ SA [è] considerata a carattere aziendale ed

esposta al suo valore nominale quale attivo commerciale”.

Di conseguenza, per

l’imposta cantonale 2014, il reddito imponibile era stato accertato in

fr. 812'600.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 862'900.‑)

e la sostanza imponibile in fr. 1'473'000.‑ (determinante per

l’aliquota: fr. 1'618'000.‑). Il dovuto d’imposta cantonale complessivo

assommava a fr. 115'528.25.

Per l’imposta federale

diretta 2014, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 814'900.‑

(determinante per l’aliquota: fr. 865'400.‑) e il debito d’imposta

ammontava a fr. 93'238.25.

C. Contro la

summenzionata decisione, il 12 maggio 2021, l’avv. RA 1, in qualità di

rappresentante dei contribuenti, interponeva reclamo, chiedendo che l’aggiunta

di fr. 307'798.‑ fosse totalmente stralciata poiché da un lato,

l’autorità di tassazione non aveva motivato in modo oggettivo lo scostamento “dai

dati forniti dal contribuente, specie se questi, come si verifica in concreto,

non ha più la possibilità di contestare le riprese”.

D’altro canto, il

rappresentante dei contribuenti si chiedeva se il “presunto utile derivante

dalla supposta vendita di no. 1441 azioni __________” potesse essere contemplato

tra i redditi dell’attività indipendente dell’insorgente, dato che – nel

periodo fiscale 2009 per cui era pendente un’istanza di revisione – era

stata contestata l’aziendalità della partecipazione in __________.

Preliminarmente,

i reclamanti sostenevano che l’autorità fiscale avesse violato sia il diritto

di essere sentiti dei contribuenti sia il principio dell’affidamento, perché non

li aveva coinvolti prima dell’emissione delle decisioni di tassazione. Erano infatti

convinti ‑ dai colloqui intercorsi tra le parti, soprattutto alfine

di definire la natura della partecipazione e chiudere così il periodo fiscale

2009 ‑ che anche l’autorità fiscale “considerasse «mancata»,

cioè non avvenuta, la vendita (nel 2014) di azioni della __________”. Le

decisioni del 15 aprile 2021 dovevano pertanto essere dichiarate “nulle o,

comunque, annullabili, il vizio procedurale non essendo sanabile in sede di

evasione dei reclami”.

Anche

nel merito, i reclamanti chiedevano che le decisioni di tassazione IC/IFD 2014

fossero dichiarate nulle; subordinatamente ne richiedevano l’annullamento, riformando

il reddito da attività indipendente IC/IFD 2014 in fr. 347'152.‑,

come dichiarato.

Infatti, per quanto

concerneva la vendita di parte delle azioni della __________ SA, a partire dall’estate

2013 gli azionisti della stessa avrebbero avviato e concluso delle trattative

concernenti la compravendita dell’intero capitale azionario della banca a __________

AG. Il 10 aprile 2014 avevano sottoscritto un primo contratto di compravendita

avente per oggetto il 9.8% del capitale della banca; il 28 novembre 2014 avevano

concluso un secondo contratto di compravendita per il restante 90.2%. La

validità della compravendita sarebbe stata subordinata al rilascio a __________

AG da parte della FINMA dell’autorizzazione ad operare sul mercato finanziario.

Di conseguenza, “essendo pendente la condizione, i vincoli delle parti contrattuali

erano unicamente quelli previsti dall’art. 152 CO. Dalla data della loro

sottoscrizione, i contratti [avevano] dunque posto in essere una

situazione di sospensione (Schwebezustand), protrattasi nella vana attesa che

FINMA rilasciasse il nulla osta al trasferimento delle azioni”.

Poiché però la FINMA non aveva

rilasciato la sua autorizzazione, ne sarebbe scaturita “la dichiarata

inefficacia dei contratti che preved[evano] la cessione della Banca a __________

AG, __________. Di qui, anche, la restituzione da __________ AG a RI 1 di no.

1441 azioni di __________ SA dietro pagamento (restituzione) di

CHF 553'785.10 (previa deduzione di CHF 8'564.85, per partecipazione

ai costi di arbitrato e di CHF 33'343.75 e £ 70.58 per parte di

ripetibili)”.

Pertanto, a loro avviso, “il

contratto di compravendita di azioni sottoscritto il 10 aprile 2014 essendo

inefficace non può dunque avere generato un utile in capitale alla parte

venditrice”.

La

stessa conclusione si sarebbe imposta anche nell’eventualità in cui “si ritenesse

il contratto 10 aprile 2014 disgiunto da quello sottoscritto il 28 novembre

2014”, poiché “stante la clausola conferente ai venditori il diritto di

riacquisto delle azioni (secondo criteri definiti) anche quel contratto

risulterebbe di natura condizionata (condizione risolutoria)”. Infatti, “poiché

è evidente che mai i venditori avrebbero esercitato il diritto d’opzione nel

caso in cui il trasferimento dell’intero capitale azionario di __________ fosse

stato approvato dalla FINMA, sostanzialmente (e in una visione economica complessiva)

la validità del contratto sottoscritto il 10 aprile 2014 era anch’essa

subordinata al predetto consenso. Detto in altri termini, la clausola di

diritto di riacquisto delle azioni rappresentava, per i venditori, un mezzo

complementare per sancire l’inefficacia del contratto di compravendita del 9.8%

delle azioni qualora fosse stato inattuabile il trasferimento al compratore

dell’intero capitale azionario della banca”.

L’autorità di tassazione

non avrebbe potuto quindi sostenere il conseguimento di un utile in capitale da

parte dei reclamanti, derivante dalla vendita mai perfezionata di 1’441 azioni

di __________ SA.

Il

contribuente, che “aveva sempre contestato la natura aziendale della sua

partecipazione minoritaria in __________” si sarebbe “spossessato

transitoriamente di quelle azioni, in attesa che l’acquirente adempisse l’impegno

di acquisto di tutte le sue azioni di __________ SA”. Ne avrebbe “riacquistato

il pieno possesso… dopo l’accertamento della mancata ricorrenza della

condizione sospensiva, costituita dalla (nel caso: carente) autorizzazione

FINMA.” Era pertanto escluso che avesse “conseguito un utile in capitale

imponibile non essendosi realizzati, in concreto, i presupposti della

percezione incondizionata, e quindi definitiva, di un reddito da sostanza

mobiliare”.

Inoltre,

“l’inefficacia dei contratti [sarebbe stata] provata dal fatto che

l’entità (quantitativa e qualitativa) della sostanza del contribuente è rimasta

immutata”. Infatti, “cessato lo stato di sospensione inerente ai contratti,

il contribuente si è trovato con lo stesso numero di azioni di __________ SA, e

con suppergiù le stesse altre disponibilità patrimoniali”. La differenza

tra il prezzo pagato dall’acquirente e quello poi pagato dal contribuente “corrisponde,

matematicamente, al minor valore delle azioni ricevuto in restituzione, tenuto

conto delle perdite subite dalla banca in quel lasso di tempo”.

Qualitativamente, non si sarebbe

realizzato alcun utile in capitale perché “l’utile non potrebbe essere

definito in base alla differenza tra il prezzo della presunta vendita, di

CHF 521.‑ per azione, e il valore nominale”. Infatti, “ammesso,

ma non definitivamente concesso che le azioni __________ […]

costituissero sostanza aziendale, si tratterebbe di stabilire da quando […]

sarebbero diventate di natura aziendale”. Sebbene l’autorità fiscale

sostenesse che la partecipazione fosse di natura aziendale fin dal 2007, l’avrebbe

tuttavia data per acquisita solo a partire dal periodo fiscale 2009. A quel

momento, le azioni di __________ SA erano state valutate rispettivamente fr. 3'230.‑

al 31.12.2007 e fr. 1'240.‑ al 31.12.2009. Di qui la conclusione che

“il contribuente, con la presunta vendita di no. 1441 azioni, non avrebbe

conseguito alcun utile, il teorico (non realizzato) prezzo di alienazione

essendo inferiore a quello di tutte le valutazioni fiscali riferibili al primo

decennio del Duemila”. Se la presunta compravendita si fosse “perfezionata

nel 2014, il contribuente non ne avrebbe tratto alcun guadagno, bensì una

perdita”.

D. Con decisione datata 23

febbraio 2022, l’RS 1 respingeva il reclamo, confermando integralmente la

decisione dell’autorità di prime cure.

Dopo aver negato la

violazione del diritto di essere sentito nell’ambito della procedura di

reclamo, l’autorità di tassazione confermava l’imponibilità dell’utile in

capitale conseguito con la vendita delle azioni, con la motivazione seguente:

“Nel 2014 il (fu) contribuente

vendeva congiuntamente con gli altri azionisti di __________ il (suo) 9.80% di

quote alla società __________ AG, secondo contratto dell’aprile 2014. Prezzo

totale di cessione del 9.80% era di CHF 3,83 Mio. (cfr. lettera avv. RA 1

del 22 ottobre 2015 e contratto di vendita “share purchase agreement”).

Dal momento che il contribuente deteneva nr. 14'700 azioni, egli cedeva nr.

1'441 azioni alla predetta società. Il prezzo di vendita delle azioni cedute

dal contribuente è stato di arrotondati CHF 750'000 (19.6% di

CHF 3,83 Mio., pari a CHF 521 per azione). Come indicato a suo tempo

dalla controparte, il prezzo veniva pagato, le azioni trasmesse.

Successivamente, in un secondo

contratto, veniva pattuita con __________ AG la cessione del rimanente 90.2%.

A causa di problemi emersi in

seguito, nasceva un contenzioso promosso da __________ AG che finiva in

arbitrato. Il lodo arbitrale del 18 dicembre 2018 (di cui l’autorità fiscale ha

ricevuto solo il dispositivo, ma non le motivazioni) stabiliva il respingimento

delle non precisate accuse promosse di __________ AG e l’obbligo di

quest’ultima di restituire il 9.8% delle azioni della prima transazione e

rispettivamente di aver rifuso il prezzo di vendita (rifusione rivista al

ribasso). Secondo pagina 138-139 del lodo arbitrale [ndr: del dispositivo],

il contribuente ritornava in possesso della sua quota-parte di nr. 1441 azioni

e rifondeva l’importo di CHF 553'785. __________ AG doveva inoltre pagare

CHF 8'564 a titolo di costi di arbitrato e CHF 33'343 a titolo di

costi legali.

Il (primo) contratto relativo

al 9.8% ceduto, a parere dell’autorità fiscale va ritenuto essersi

perfezionato, visto e considerato che le azioni sono state cedute ed il prezzo

è stato pagato, come peraltro rilevato dalla controparte. Se in sede successiva

le parti non sono più andate d’accordo circa il secondo contratto inerente la

grossa tranche e ciò ha portato anche alla restituzione del 9.8%

iniziale, il primo contratto non può tuttavia essere ritenuto né “inefficace”

(cfr. cifra 5.5. del reclamo) né “irrilevante” nei valori e negli effetti (cfr.

nell’email del rappresentante fiscale del 23 aprile 2020). Da osservare che la

nullità del contratto non è stata, giustamente, presa in considerazione.

Il lodo arbitrale porta

infatti al ripristino della situazione iniziale nella misura in cui si verifica

la restituzione del prezzo e delle azioni nell’ambito di una successiva

transazione, ma gli effetti relativi alla prima cessione vanno presi in debita

considerazione, economicamente e fiscalmente:

-

già il fatto che il prezzo di

riacquisto diverge da quello di vendita, indica chiaramente che gli eventi

intercorsi tra il 2014 ed il 2018 sono stati valutati dalle parti nell’ambito

della restituzione, elemento ad ulteriore riprova che un’irrilevanza

contrattuale non può essere ammessa;

-

inoltre le quote compravendute non

sono più state esposte in dichiarazione fiscale dal contribuente a partire dal

2014. In particolare va osservato che a partire dalla dichiarazione fiscale

2015, trasmessa all’Ufficio di tassazione il 20 aprile 2017 (ossia quasi 3 anni

dopo la transazione litigiosa, senza peraltro fare menzione di eventuali

criticità in essere in dichiarazione fiscale), le nr. 1'441 azioni di __________

non sono più esposte. Questa omissione trova una logica nella buona fede del

contribuente nella misura in cui il prezzo da parte degli acquirenti del 9.80%

era stato soluto, le azioni cedute dai venditori ed il (primo) contratto allora

perfezionato”.

Per quanto attiene invece alla

natura commerciale della partecipazione, l’RS 1 precisava che si era limitato “a

prendere posizione sul periodo 2009, senza specificare nella motivazione da

quando [era] data questa situazione, pur avendo fornito un’indicazione

dell’esistenza di una determinata clientela già prima del 2009”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 e RI 2, entrambe sempre rappresentate

dall’avv. RA 1, impugnano la decisione summenzionata, chiedendo tra l’altro di

essere sentiti in sede di udienza.

Dapprima,

i ricorrenti eccepiscono la nullità della decisione di tassazione, con la

seguente motivazione:

“la procedura di tassazione IC

e IFD 2014 si è intersecata con quella concernente l’evasione del reclamo IFD

2009, riattivata presso l’UT dopo la sentenza di rinvio 28 aprile 2017 di

codesta lodevole Camera di diritto tributario, provocando connessioni improprie

tra procedimenti sostanzialmente diversi.

Mentre i

contribuenti continuavano con l’UT la discussione (iniziata nell’ottobre 2015)

nel tentativo di risolvere alla radice le questioni sorte con l’asserita (ma

contestata) natura aziendale della partecipazione in __________, l’autorità di

tassazione, senza coinvolgerli, approntava la decisione di tassazione 2014,

avvalendosi di dati fornitile dagli stessi contribuenti ai soli fini di dare

uno sbocco definitivo alla separata procedura di reclamo IFD 2009”.

L’inesistenza di una

cessione imponibile sarebbe stata riconosciuta dalla stessa autorità di

tassazione, “che nella decisione 15 marzo 2021 su reclamo 2009 cita[va]

«l’esito della mancata vendita a __________ AG del 2014»”.

Per i ricorrenti, “nonostante

questo accertamento vincolante, l’UT, con le decisioni di tassazione 15 aprile

2021, ha imposto un utile in capitale come se la cessione 10 aprile 2014 fosse

effettivamente avvenuta”, assumendo “un atteggiamento contradditorio, smentendo

il suo stesso apprezzamento dei fatti, attestato in una precedente decisione”.

In tal modo avrebbe “disatteso il diritto […] di essere sentiti prima

della decisione di tassazione”, “ha pure eluso il precetto dell’art. 9

Cost.” e violato gli art. 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD.

A mente degli insorgenti,

l’autorità di tassazione avrebbe violato il loro diritto di essere sentiti

anche in riferimento alla “mancata audizione durante la procedura di reclamo”,

nonostante fosse stata effettivamente richiesta. Inoltre, l’RS 1 avrebbe fatto

“riferimento a corrispondenza e a documentazione risalenti al mese di

ottobre 2015, quando i temi del dibattito erano affatto diversi da quelli

soggiacenti al reclamo IC e IFD 2014” e concernevano in particolare il

momento del passaggio dalla sostanza privata a quella aziendale della

partecipazione in __________ SA e il valore da attribuire alla suddetta

partecipazione. L’autorità fiscale non avrebbe accertato “i fatti successivi

all’ottobre 2015” ‑ nel 2022, la documentazione a

disposizione dell’RS 1 era incompleta e non aggiornata – né avrebbe

ritenuto opportuno richiedere “il testo integrale del lodo arbitrale”

del 21 dicembre 2018.

Nel

merito, i ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate sarebbero annullabili,

perché quanto deciso dall’autorità fiscale non corrisponderebbe alla

fattispecie, “non [avendo] potuto generarsi, in concreto, alcun utile in

capitale imponibile” (n. 7.5, p. 7). Essi contestano l’affermazione del

fisco cantonale, secondo cui “il contratto 10 aprile 2014 si sarebbe perfezionato

e… questa prima cessione doveva essere presa in «debita considerazione, economicamente

e fiscalmente»; il prezzo era stato pagato, le azioni trasferite

all’acquirente, inoltre il prezzo di riacquisto divergeva da quello di vendita”.

Sarebbe invece intervenuta “la restituzione da __________ AG a RI 1 di no.

1'441 azioni di __________ SA dietro pagamento (restituzione) di

CHF 553'785.10 (previa deduzione di CHF 8'564.85, per partecipazione

ai costi di arbitrato e di CHF 33'343.75 e Lire sterline 70,58 per parte

di ripetibili)”.

Pur ritenendo che “i

due contratti costitui[vano] un tutt’uno e mira[vano] all’intera

cessione di __________”, i ricorrenti sostengono che, quand’anche “il

contratto 10 aprile 2014 fosse da considerare a sé stante”, “la «call

option» rappresentava per gli azionisti venditori sub condicione,

un mezzo supplementare per sancire l’inefficacia del contratto di compravendita

del 9.8% delle azioni in caso di inattuabilità – segnatamente per la

mancata autorizzazione della FINMA – del trasferimento a __________

AG dell’intero capitale azionario di __________ SA”.

In

ogni caso, “nella peggiore delle ipotesi, ai contribuenti potrebbe dunque essere

imposto, tutt’al più, uno pseudo utile in capitale rappresentato dalla

differenza tra le somme introitata e sborsata”.

Infine,

secondo gli insorgenti, “l’importo complessivo di CHF 3,830 mio

stabilito dal contratto 10 aprile 2014 rappresentava la nuda quantificazione di

un acconto (quasi si fosse trattato di una sorta di caparra […]) sul

prezzo di cessione dell’intero capitale azionario. In quanto acconto e non

prezzo e, per giunta rapportato a differenti porzioni di azioni, il valore di

CHF 521.‑ non potrebbe essere assunto quale termine di comparazione

per calcolare un (peraltro non conseguito) utile in capitale”.

I

contribuenti contestano in via subordinata il calcolo dell’utile in capitale.

Ammettendo che si fosse realizzato un utile in capitale e le azioni fossero

appartenute alla sostanza aziendale dell’allora contribuente, “si dovrebbe

pure determinare il valore delle azioni al momento in cui le stesse fossero diventate

di natura aziendale”. A loro avviso, con la vendita delle 1’441 azioni, il

contribuente “non avrebbe conseguito alcun utile, il teorico (non realizzato)

prezzo di alienazione essendo inferiore a quello di tutte le valutazioni

fiscali riferibili al primo decennio del Duemila”. Se dalla vendita scaturisse

una perdita, questa dovrebbe potere essere “riportabile, nella misura in cui

non venisse compensata dagli utili, negli esercizi successivi all’anno 2014”.

In

ulteriore subordine, “nella negata ipotesi di un rifiuto della domanda di

revisione IC e IFD 2009”, i ricorrenti chiedono “di

computare – nella decisione su questo ricorso e indipendentemente dal

tenore della stessa per quanto attiene ai quesiti principali – i

maggiori contributi AVS di CHF 77'087.‑ in detrazione dal reddito da

attività lucrativa indipendente di CHF 347'152.‑” (n. 16.3, p.

11 s.).

All’atto

di ricorso, sono allegati i due contratti Minority e Majority SPA e il lodo

arbitrale completo.

F. Il 23 marzo 2022, l’RS

1 ha presentato le proprie osservazioni al ricorso. Del loro contenuto verrà

detto in seguito per quanto necessario.

G. Dell’udienza tenutasi

davanti alla Camera di diritto tributario il 9 novembre 2023 è stato redatto il

seguente verbale:

“il rappresentante dei

ricorrenti ribadisce le censure sollevate con il ricorso. In primo luogo lamenta

la violazione di essere sentito, in relazione alla sorpresa derivante dalla

decisione di imporre l’utile in capitale, dopo che nella procedura di reclamo

per il periodo fiscale 2009 l’UT aveva lasciato intendere di non ritenere

l’operazione imponibile («mancata vendita» nella motivazione del 15 marzo 2021).

Si

sofferma poi sui rapporti che legano strettamente tra loro i due contratti, il

primo dei quali prevedeva solo il pagamento di un acconto. In ogni caso ritiene

che non sia mai intervenuto un accrescimento definitivo del patrimonio, proprio

in seguito alla restituzione delle azioni e al rimborso del prezzo. In via

subordinata contesta il calcolo dell’utile imponibile, ritenendo che il carattere

aziendale delle azioni possa risalire al massimo agli anni 2007/2008. I

ricorrenti ritengono comunque che dall’eventuale reddito dovrebbe essere

dedotto l’accantonamento AVS. Propongono nuovamente di sentire il teste __________

in merito allo svolgimento delle trattative fra le parti.

L’UT ribadisce da parte sua

gli argomenti sulla cui base ha respinto il reclamo e sottolinea in particolare

che sono stati gli stessi contribuenti a non dichiarare più nella loro sostanza

imponibile le azioni oggetto del contratto. In merito al momento in cui le

azioni sarebbero divenute commerciali rileva che nel 2009 vi è semplicemente

stata la prima presa di posizione in merito alla qualifica della partecipazione

litigiosa. Ciò non toglie che le azioni fossero già di natura aziendale negli

anni precedenti. Infine l’UT si oppone alla deduzione dell’accantonamento AVS,

in quanto il contribuente esercitava un’attività lucrativa indipendente e

deduceva pertanto i contributi AVS e teneva la contabilità sull’incassato. Si

tratta pertanto di evitare il rischio di una doppia deduzione”.

Diritto

1. Con il ricorso, gli

insorgenti si aggravano contro la decisione dell’RS 1 di imporre l’utile

derivante dalla vendita di 1'441 azioni di __________ SA a __________ AG.

Diversi e numerosi sono gli

argomenti sollevati dai ricorrenti per chiedere l’annullamento della decisione

impugnata.

Dapprima invocano la

violazione del diritto di essere sentiti, riguardo rispettivamente all’emissione

della decisione e alla mancata audizione in sede di reclamo, e del principio

dell’affidamento.

In seguito, qualora la

decisione fosse formalmente corretta, gli insorgenti chiedono che la decisione

impugnata sia comunque annullata per quanto concerne l’imposizione dell’utile

derivante dalla parziale vendita della partecipazione: il contratto di vendita sarebbe

stato inefficace e, di conseguenza, non ne sarebbe scaturito alcun utile

imponibile.

Inoltre gli insorgenti

contestano la qualifica delle azioni, ritenute dall’autorità di tassazione di natura

commerciale nel 2009.

Subordinatamente, nel caso

non fosse accolta l’istanza di revisione presentata all’UT Lugano, i ricorrenti

chiedono che i maggiori costi AVS calcolati dallo IAS per il periodo 2009 e

stabiliti definitivamente nel 2021, siano computati sul reddito aziendale 2014.

I. Censure formali

2. 2.1.

I ricorrenti lamentano la

violazione del diritto di essere sentiti, sia perché non sarebbero stati

informati prima dell’emissione della decisione di tassazione sia perché non sarebbero

stati convocati dall’RS 1 nell’ambito della procedura di reclamo. Ritengono poi

che l’autorità di tassazione abbia violato il principio della buona fede.

2.2.

2.2.1.

Ai sensi dell’art. 29 cpv.

2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza,

dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per

l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione di una decisione sfavorevole

nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di

influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto,

quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di

determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II

132 consid. 2b e rinvii).

L’art. 29 cpv. 2 Cost.

offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale

diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF

126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3; sentenza TF 2P.185/2006 del 27

novembre 2006 consid. 4.1).

2.2.2.

Nel caso di specie, da

quel che si evince dall’incarto a disposizione dell’autorità giudicante, i ricorrenti

e il loro rappresentante, avv. RA 1, sono stati più volte convocati per

discutere diversi aspetti delle problematiche fiscali presentatesi sull’arco di

più periodi fiscali.

Soprattutto per quanto

riguarda la determinazione della natura commerciale delle azioni della __________

SA ‑ contestata anche per il periodo fiscale qui

litigioso ‑ la procedura si è conclusa con una decisione del 17

marzo 2021, dopo una sentenza di rinvio della Camera di diritto tributario

(sentenza __________ del __________) e la successiva verifica da parte

dell’Ispettorato fiscale, cui hanno potuto partecipare (richiesta il 31 luglio

2019; rapporto del 12 febbraio 2021 che copriva i periodi fiscali 2009,

2011-2016).

Nel periodo che va dalla

presentazione della Dichiarazione d’imposta 2014, il 13 aprile 2016, alla

decisione di tassazione impugnata, datata 23 febbraio 2022, i ricorrenti hanno

avuto modo più volte di incontrare l’autorità fiscale e di far valere le

proprie ragioni.

Se i contribuenti non sono

più stati convocati prima dell’emissione della decisione di tassazione IFD 2014,

notificata il 15 aprile 2021, l’autorità di tassazione avrà considerato sufficiente

la documentazione prodotta sia con la Dichiarazione d’imposta 2014 sia nelle

differenti procedure ancora aperte per gli anni pregressi.

Comunque sia, i ricorrenti

non hanno subito alcun pregiudizio avendo potuto presentare tempestivo ed articolato

reclamo contro la summenzionata decisione.

2.3.

2.3.1.

I ricorrenti lamentano altresì

di non essere stati convocati dall’autorità di tassazione prima dell’emissione

della decisione impugnata.

2.3.2.

A

tal proposito, va ricordato che gli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD – citati

dallo stesso rappresentante ‑ stabiliscono che, nella procedura

di reclamo contro una decisione di tassazione ordinaria, l’autorità di

tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta e

che essa può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il

contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

Né la legge tributaria

cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono

dunque al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente

prima di una decisione su reclamo. Né una simile

garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost., poiché secondo il Tribunale

federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un

procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente

(DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata).

Come ha ricordato il

Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di

massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per

le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo]

l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche

oralmente; sentenza TF n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006 consid. 3.2).

2.3.3.

Il fatto che, nella

procedura di reclamo, i ricorrenti non siano stati convocati dall’autorità di

tassazione non è dunque censurabile. D’altra parte, essi hanno chiesto di

essere convocati in udienza davanti alla Camera di diritto tributario, che

dispone di pieno potere cognitivo (art. 228 LT; 142 cpv. 4 LIFD). Se anche vi

fosse stata una violazione del loro diritto di essere sentiti nella procedura

di reclamo, il vizio sarebbe stato sanato nella procedura di ricorso.

2.4.

2.4.1.

I ricorrenti lamentano

inoltre la violazione del principio dell’affidamento perché l’autorità di

tassazione, nella motivazione della decisione dopo reclamo IFD 2009, scriveva

che “il 21 febbraio 2020 si teneva un’audizione presso l’UT, volta anche a

spiegare […] l’esito della mancata vendita a __________ AG del 2014”,

per poi considerare la vendita come avvenuta ed imporne il ricavo.

2.4.2.

Il principio della buona

fede, che scaturisce direttamente dall’art. 9 Cost. e che vale per l’insieme

dell’attività dello Stato, tutela il cittadino nel legittimo affidamento

indotto dalle rassicurazioni ricevute dalle autorità, se ha conformato la sua

condotta a delle decisioni, delle dichiarazioni o un comportamento determinato

dell’amministrazione (cfr. p. es. DTF 131 II 627 consid. 6.1).

Secondo la giurisprudenza,

un’informazione o una decisione errata dell’amministrazione può vincolare

quest’ultima, obbligandola a concedere all’amministrato un vantaggio in

contrasto con la normativa in vigore, alle seguenti condizioni:

·

che l’autorità abbia fornito un’informazione senza riserva;

·

che l’informazione si riferisca ad una situazione concreta, che

concerne persone determinate;

·

che l’ufficio, che ha fornito l’informazione, fosse competente

per farlo o che il cittadino avesse fondati motivi per ritenere che lo fosse;

·

che l’amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente

dell’inesattezza dell’informazione ricevuta;

·

che, confidando nelle informazioni ricevute, l’amministrato abbia

adottato disposizioni che non potrebbe revocare senza subire pregiudizio;

·

che il diritto applicabile non sia cambiato dal momento in cui

l’informazione è stata rilasciata;

·

che l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo

non oltrepassi quello alla tutela dell’affidamento

(sentenza TF n.

2C_486/2014 e n. 2C_487/2014 del 18 luglio 2016 consid. 2.2 e giurisprudenza

citata).

In considerazione del

rilievo che ha il principio di legalità nel diritto tributario, il principio

della buona fede ha tuttavia un’influenza limitata, soprattutto se entra in

conflitto con il principio di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1 con

riferimenti).

2.4.3.

Come già anticipato, i

ricorrenti fondano le argomentazioni relative alla violazione del principio

dell’affidamento sul fatto che, l’RS 1 avrebbe scritto nelle motivazioni della

decisione su reclamo IFD 2009 ‑ notificata il 17 marzo 2021 ‑ che

la vendita di una parte della partecipazione in __________ SA a __________

AG ‑ avvenuta nel 2014 ‑ sarebbe “mancata”.

Secondo il rappresentante,

tale affermazione rappresenterebbe una assicurazione da parte dell’RS 1 circa

il trattamento fiscale che sarebbe stato riservato ‑ nel

periodo fiscale 2014 – al ricavo proveniente dalla vendita delle

1'441 azioni di __________ SA: dato che la vendita era “mancata”, allora non è

possibile che si sia realizzato un utile, per di più imponibile.

Va ricordato che la

decisione in questione faceva seguito alla sentenza del 28 aprile 2017, con la

quale la Camera di diritto tributario aveva annullato la decisione su reclamo

concernente l’imposta federale diretta 2009 ed aveva rinviato gli atti all’UT, affiché

si pronunciasse nuovamente sulla qualifica della partecipazione in __________

SA quale sostanza privata o commerciale del contribuente, dopo ulteriori

accertamenti.

Come si evince dalla

stessa decisione del 17 marzo 2021, in seguito alla sentenza citata l’autorità

di tassazione aveva rivolto ai contribuenti una richiesta di documentazione il

28 ottobre 2019. Il 27 novembre 2019 il rappresentante dei reclamanti aveva

inviato la documentazione richiesta, non mancando di manifestare stupore per il

fatto che era stata richiesta “ulteriore documentazione in relazione al

reddito netto conseguito dal già contribuente dalla sua attività lucrativa

indipendente quantomeno per i periodi fiscali dal 2009 al 2013 (compresi),

atteso che tali redditi netti sono già stati definitivamente accertati

dall’autorità di tassazione”. Sottolineato in tal modo che le decisioni di

tassazione per i periodi indicati erano passate in giudicato, il legale

concludeva che “i reclami pendenti vertono… unicamente sulla qualificazione

– sostanza privata o sostanza aziendale – della partecipazione in __________

SA”.

Ora, al rappresentante dei

contribuenti doveva essere ben chiaro, poiché aveva attirato l’attenzione dei

funzionari fiscali su questo aspetto, che la decisione che sarebbe stata

adottata in seguito al rinvio degli atti da parte della Camera di diritto

tributario si sarebbe limitata a pronunciarsi sulla qualificazione della

partecipazione in __________ SA, ai fini della tassazione dell’imposta federale

diretta 2009. In nessun caso la decisione avrebbe potuto esprimersi sul

trattamento fiscale della cessione delle azioni intervenuta nel 2014. Infatti,

la decisione del 17 marzo 2021 si riferisce solo alla questione della natura

commerciale o privata delle azioni.

2.4.4.

Ne consegue che non sono

in alcun modo adempiuti i presupposti per ritenere che, con la frase cui si

riferiscono i ricorrenti, l’autorità fiscale abbia inteso assicurare loro che

non avrebbe ritenuto imponibile l’utile in capitale conseguito con la cessione

delle azioni intervenuta nel 2014. La procedura, che sarebbe sfociata nella

decisione del 17 marzo 2021, non concerneva assolutamente gli effetti fiscali

della vendita in questione.

D’altra parte, anche

volendo ammettere che l’UT si sia pronunciato sul trattamento fiscale della

cessione della partecipazione avvenuta nel 2014, vi sarebbe pur sempre un

presupposto per la tutela dell’affidamento che non è adempiuto. Non si vede

infatti quali siano le disposizioni, adottate confidando nelle informazioni ricevute,

che il contribuente non potrebbe revocare senza subire pregiudizio. La cessione

litigiosa risaliva infatti al 2014, mentre la pretesa assicurazione vincolante

sarebbe stata fornita solo nel 2021.

2.5.

Essendo

la decisione impugnata formalmente valida, la Camera di diritto tributario

entra dunque nel merito del ricorso.

Considerandi

II. Effetti del contratto

di compravendita della partecipazione minoritaria in __________ SA

3.

3.1.

I ricorrenti mettono in

dubbio gli effetti del primo contratto di vendita delle azioni__________ SA alla

__________ AG (Minority Share Purchase Agreement; mSPA).

A loro dire, la vendita della

prima parte delle azioni di __________ SA non si sarebbe mai perfezionata e, di

conseguenza, i ricorrenti non avrebbero realizzato alcun utile.

Per l’RS 1, invece, la

vendita si sarebbe validamente conclusa e l’utile che ne deriva, accertato in fr. 750'761.‑,

dovrebbe essere imposto, anche se parzialmente, trattandosi della vendita di

sostanza commerciale.

3.2

Con il contratto in

questione, RI 1 ha venduto l’1,92% del capitale azionario della __________ SA (1'441

azioni) alla __________ AG. Insieme agli altri azionisti, la quota ceduta

corrispondeva complessivamente al 9,8% del capitale (in totale: 7'350 azioni). Il

contratto Minority Share Purchase Agreement (mSPA), sottoscritto il 9

aprile 2014, stabiliva la vendita della partecipazione minoritaria al prezzo di

fr. 3'830'000.– (fr. 521.‑ per azione).

L’esecuzione del contratto

di compravendita (Closing) ha avuto luogo il 22 aprile 2014 a __________:

le azioni sono state trasferite all’acquirente e il prezzo è stato pagato alla

venditrice.

Il contratto prevedeva una

“call option of the Sellers” – il cui esercizio poteva essere differito oppure

immediato (v. mSPA, n. 6.1.1. e n. 6.1.2.) ‑ per cui tra il primo e il

terzo anno dal Closing, i venditori avrebbero avuto il diritto di

riacquistare le azioni; in caso di utili, al prezzo di vendita maggiorato del

75% del risultato positivo oppure, in caso di perdita, al prezzo di vendita

diminuito della perdita e del 9.8% di ogni perdita tra la data di chiusura e

l’esercizio della call option.

In particolare, se tra il Closing

e il terzo anno dal Closing, la FINMA non avesse concesso la sua

autorizzazione alla __________ AG, i venditori avrebbero potuto far valere la “call

option of the Sellers” immediatamente e richiedere alla __________ AG il

trasferimento delle azioni, ripagando il “call exercise price” (v. mSPA,

6.1.2

e 6.2.).

Il 28 novembre 2014, le

parti – intenzionate a compravendere l’intero pacchetto azionario della __________

SA – concludevano un altro contratto, il Majority SPA (MSPA), relativo alle

restanti azioni (90.2%). Alle parti era conferito il diritto di recedere dal

contratto, entro un determinato termine, in caso di inadempimento di

determinate condizioni, fra le quali il consenso scritto della FINMA alla

transazione stessa.

Entro il termine pattuito

del 15 dicembre 2015, la FINMA non ha rilasciato il consenso. L’8 febbraio 2016

l’acquirente della quota maggioritaria ha comunicato di recedere dal contratto.

Il 27 aprile 2017, poi, i venditori hanno esercitato la call option

prevista dal mSPA ed hanno riacquistato la partecipazione minoritaria al prezzo

fissato dal lodo arbitrale di fr. 553'785.‑ (fr. 384.‑

per azione).

4.

4.1.

L’imposizione del reddito

presuppone la sua realizzazione. Tale condizione essenziale costituisce il

fatto generatore dell’imposizione del reddito. Il principio di realizzazione

non risulta esplicitamente dalla legge, ma è stato ricavato dalla

giurisprudenza mediante la sua interpretazione. La realizzazione determina in

effetti il momento in cui il vantaggio economico entra nella sfera fiscale del

contribuente. Fintantoché il vantaggio economico non è realizzato, vi è solo

un’aspettativa, non (ancora) imponibile.

Secondo la giurisprudenza,

un reddito è realizzato quando il contribuente riceve una prestazione oppure

acquista una pretesa ferma sulla quale ha effettivamente un potere di disporre.

In generale, l’acquisizione di una pretesa si considera già un reddito, purché

la sua esecuzione non appaia incerta. Si applica in tal caso il principio di

competenza (“Soll-Methode”). Solo se l’adempimento appare fin da subito

poco probabile, ci si basa sul momento in cui la prestazione viene

effettivamente percepita. Si applica in tal caso il principio di cassa (“Ist-Methode”)

(sentenza TF n. 2C_1035/2020 del 12 novembre 2021 consid. 5.1 e

giurisprudenza citata).

4.2

Per

stabilire quando si considera realizzato un utile in capitale, ci si basa sul

momento in cui il venditore ha eseguito la prestazione contrattualmente

promessa e ha quindi acquisito una pretesa ferma al pagamento del prezzo da

parte dell'acquirente. Perché il reddito si consideri acquisito basta pertanto

che la pretesa alla controprestazione sia nata e non anche che sia stata

adempiuta. L’adempimento diventa determinante solo se appare incerto, come nel

caso di crediti condizionati o di semplici aspettative. Anche un semplice

pagamento rateale del prezzo d'acquisto è irrilevante (sentenza TF n.

2A.157/2003 del 18 dicembre 2003 consid. 2.2, con riferimenti a dottrina e

giurisprudenza).

4.3

4.3.1

Un’eccezione è prevista se

l’adempimento del contratto è sottoposto a una condizione sospensiva

(art. 151 ss. CO).

Per il Codice delle

obbligazioni, un contratto si ritiene condizio-nale, quando la sua

obbligatorietà si faccia dipendere da un av-venimento incerto (condizione

sospensiva, art. 151 cpv. 1 CO). Esso diventa efficace al momento in cui la

condizione si verifica, a meno che i contraenti non abbiano manifestato una

diversa intenzione (art. 151 cpv. 2 CO).

La pretesa si considera in

tal caso realizzata solo quando la condizione sospensiva si è verificata.

Occorre tuttavia che l’esecuzione sia effettivamente incerta. Non vi è alcuna

incertezza se il verificarsi della condizione sospensiva costituisce una mera

formalità. La conclusione di un contratto obbligatorio sottoposto a condizione

sospensiva fa sorgere dunque in linea di principio solo un’aspettativa. Si

pensi per esempio alle partecipazioni di collaboratore con clausola di vesting

(art. 17a LIFD e art. 3 dell’Ordinanza del 27 giugno 2012 sugli obblighi

di attestazione per le partecipazioni di collaboratore [OParC; RS

642.115.325.1]) o al contratto di mediazione (art. 413 cpv. 1 CO). Allo stesso

modo, la sostanza non è imponibile finché la condizione non si è verificata

(sentenza TF 2C_705/2017 del 10 agosto 2018 consid. 2.2.2, in StE 2018 B 72.11 n.

25, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

4.3.2

Diverso il caso del

contratto, la cui risoluzione si faccia dipendere dal verificarsi di una

condizione (condizione risolutiva). Esso diventa inefficace dal momento

in cui la condizione si verifica (art. 154 cpv. 1 CO) e, di regola, non ha un

effetto retroattivo (art. 154 cpv. 2 CO).

Se il contratto è

sottoposto a condizione risolutiva, il reddito si considera acquisito già nel

momento dell’acquisto, a meno che la condizione risolutiva non si verifichi

immediatamente (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 31 ad art. 41 LIFD, p.

834, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

5.

5.1.

Per

i ricorrenti, il primo dei due contratti non si sarebbe perfezionato, poiché sottoposto

ad una condizione sospensiva, ovvero l’autorizzazione da parte della FINMA all’acquisizione

da parte della __________.

Per l’autorità di

tassazione, invece, il contratto si sarebbe concluso efficacemente: le azioni

erano state cedute (prova ne sia l’Elenco dei titoli allegato alla dichiarazione

d’imposta 2014 dei ricorrenti che riportava unicamente 13’259 azioni di __________)

e il pagamento del corrispettivo prezzo di fr. 750'761.‑, confermato,

come già visto, dallo stesso patrocinatore degli insorgenti.

5.2

Il contratto in

discussione (mSPA) prevedeva la vendita della quota minoritaria (9,8%) delle

azioni al prezzo di fr. 3'830'000.–. La data di esecuzione (“closing”) del

contratto è stata stabilita al 22 aprile 2014. A tale data i venditori

avrebbero dovuto cedere le azioni all’acquirente e quest’ultimo avrebbe dovuto

pagarne il prezzo. Con il contratto era poi riconosciuto ai venditori il

diritto di riacquistare le azioni (“Call Option of the Sellers”) ed

erano anche stabiliti i criteri per determinare il prezzo che avrebbero dovuto

pagare.

Nessuno ha messo in

discussione il fatto che il contratto in questione sia stato adempiuto

conformemente agli accordi. Il 2 maggio 2014, dunque, i venditori hanno ceduto

le rispettive azioni, per un totale del 9,8% del valore della società, e

l’acquirente ha pagato il prezzo concordato.

Non si vede su quali

presupposti si possa negare che il defunto contribuente avesse realizzato il

reddito costituito dall’utile in capitale. Sia che ci si fondi sul principio di

competenza sia che si consideri il principio di cassa, il guadagno

corrispondente alla differenza fra il ricavo della vendita e il valore di

investimento delle azioni è stato realizzato nel periodo fiscale 2014.

5.3

Non trova riscontro nel

contratto e nello svolgimento dei fatti la tesi, sostenuta dai ricorrenti,

dell’esistenza di una condizione sospensiva, legata al rilascio

dell’autorizzazione FINMA.

Come già ricordato, il

contratto attribuiva ai venditori un diritto di riacquistare le azioni (“Call

Option of the Sellers”). Diritto che è stato esercitato dai venditori il 27

aprile 2017, pochi giorni prima che scadesse il termine triennale stabilito dal

contratto. Il prezzo è stato fissato, secondo i criteri pattuiti, tenendo conto

della diminuzione di valore della società dal momento della vendita.

Contrariamente a quanto

sostenuto dagli insorgenti, non si è trattato della realizzazione della

condizione sospensiva prevista dal contratto, con conseguente “obbligo

reciproco delle parti di restituire le prestazioni ricevute in pendenza di

condizione”.

Il contratto è stato

validamente concluso e adempiuto da entrambe le parti. D’altronde, il lodo

arbitrale del 21 dicembre 2018 esclude che il contratto fosse viziato da errore

o dolo. Il tribunale arbitrale ha per contro riconosciuto la validità

dell’esercizio della call option da parte dei venditori e ha

conseguentemente ordinato alla __________ AG di restituire il 9.8% delle azioni

di __________ SA ai venditori, di cui 1'441 a RI 1. Per queste azioni, RI 1 ha

dovuto corrispondere fr. 553'785.10 a __________ AG (call exercice

price calcolato dal tribunale arbitrale; fr. 384.‑ per azione).

Per tre anni le azioni in

discussione sono state di proprietà della __________ AG, tanto è vero che i

ricorrenti non ne hanno più dichiarato la titolarità nei periodi fiscali

stessi. Nel 2017 le hanno riacquistate ad un prezzo nettamente inferiore a

quello per cui le avevano vendute.

5.4

Neppure può essere

condivisa la tesi ricorsuale, che vorrebbe considerare “un tutt’uno” i due

contratti di cessione delle azioni, quello della quota minoritaria e quello

della quota maggioritaria, con la conseguenza che «il “prezzo” corrisposto

dall’acquirente… rappresentava una sorta di caparra; e la consegna delle

azioni, una sorta di pegno, con obbligo di restituzione dell’una e dell’altro

qualora la FINMA, non gradendo l’acquirente, avesse, di fatto negato

l’autorizzazione al trasferimento del capitale della Banca”».

Il secondo contratto

(Majority SPA) riconosceva ai contraenti il diritto di recedere nel caso in cui

la FINMA non avesse dato il consenso scritto entro una determinata data. Non

così il primo contratto, che si limitava ad attribuire ai venditori un diritto

di opzione. Lo stesso Tribunale arbitrale ha escluso, alla luce

dell’interpretazione dei contratti, che la risoluzione del contratto relativo

alla quota maggioritaria comportasse lo scioglimento del contratto relativo

alla quota minoritaria ed in particolar modo della call option prevista

dalla clausola 6.1.1 del mSPA (cfr. lodo arbitrale, n. 236 e 238). La disdetta

del contratto relativo alla cessione della maggioranza delle azioni non ha cioè

comportato la cessazione del contratto con cui era stata venduta la

partecipazione minoritaria, a meno che non fossero i venditori ad esercitare il

diritto di opzione.

5.5

I

ricorrenti argomentano anche che “un ipotetico contribuente detentore di una

partecipazione di natura aziendale avrebbe presumibilmente registrato il

pagamento del prezzo e l’uscita delle azioni a titolo transitorio oppure

formato un accantonamento corrispondente all’atteso ma poi non realizzato utile

in capitale”.

Ora, il Tribunale

federale, nella già citata sentenza del 10 agosto 2018, ha affermato che il

diritto tributario deve tener conto della situazione di sospensione determinata

dal negozio condizionato. Come già visto, se si tratta di una condizione sospensiva,

la pretesa si considera realizzata solo al verificarsi della condizione. Se

invece si tratta di una condizione risolutiva, il contribuente

costituisce un accantonamento o una rettifica di valore, fintantoché perdura lo

stato di sospensione (sentenza n. 2C_705/2017 consid. 3.3.2, con riferimento a Weidmann, Einkommensbegriff und

Realisation, 1996, p. 153).

Nel caso in esame,

tuttavia, la concessione della call option da parte dell’acquirente non

costituisce neppure una condizione risolutiva del contratto di cessione della

partecipazione minoritaria. Secondo l’art. 154 cpv. 1 CO, infatti, il contratto

diventa inefficace dal momento in cui la condizione risolutiva si verifica. Gli

effetti del contratto cessano cioè ipso iure, immediatamente, senza che

le parti debbano manifestare una volontà supplementare (Pichonnaz, Commentaire romand Code des obligations I, 3a

ed., Basilea 2021, n. 3 ad art. 154 CO, p. 1317).

Il contratto in

discussione non prevede che una determinata decisione della FINMA faccia

diventare inefficace la vendita delle azioni. Al contrario, la vendita

incondizionata della partecipazione è affiancata dalla concessione, da parte

dell’acquirente, di un diritto di compera avente per oggetto la stessa

partecipazione. Non solo non vi è alcun automatismo nella decadenza degli

effetti del contratto, ma il riacquisto delle azioni da parte dei venditori

dipende esclusivamente dalla loro volontà.

In queste circostanze,

anche l’eventuale costituzione di un accantonamento nel bilancio non sarebbe

praticabile. Il contratto non prevede infatti una semplice restituzione delle

prestazioni reciproche, bensì una vera e propria vendita delle azioni da parte

dell’acquirente ai precedenti venditori, ad un prezzo calcolato in base al

valore della società a tale momento.

5.6

Alla luce della

conclusione che precede si rivela superflua l’audizione del teste __________,

ribadita anche all’udienza del 9 novembre 2023 e poi ancora nello scritto del 27

febbraio 2024.

Secondo gli articoli 115

LIFD e 188 LT, le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella

misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.

Secondo costante

giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di essere sentito, sancito

dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende tra l’altro il diritto per la parte

interessata di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne

l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative

risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di

far amministrare delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia

pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo

fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti.

D’altra parte, quand’anche la prova offerta risulti di per sé lecita, tale

garanzia costituzionale non impedisce all’autorità di porre un termine

all’istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una

propria convinzione e, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento

anticipato delle prove richieste, è convinta che le stesse non potrebbero

condurla a modificare la sua opinione (cfr. sentenza 2C_578/2014 e 2C_579/2014

del 10 novembre 2014 consid. 3.2 con rinvii).

Considerato il chiaro

tenore degli accordi contrattuali, una eventuale illustrazione dello

svolgimento delle trattative da parte del teste indicato non potrebbe in nessun

caso condurre a conclusioni diverse.

5.7

Il contratto di vendita

della partecipazione minoritaria in __________ SA non era dunque soggetto a condizione.

Con la cessione delle

azioni nel mese di maggio del 2014, il contribuente ha pertanto conseguito un

utile in capitale, che costituisce un reddito realizzato nel periodo fiscale

2014.

Il guadagno in questione non è stato restituito all’acquirente, in

seguito al verificarsi di una condizione risolutiva. Al contrario, il defunto

contribuente (insieme agli altri azionisti) ha esercitato un diritto di

opzione, che gli consentiva di riacquistare le azioni al valore che avevano a

tale momento. L’acquisto è avvenuto ad un prezzo inferiore a quello conseguito

con la vendita.

III. Qualifica della

partecipazione in __________ SA come sostanza privata o commerciale

6.

6.1.

Assodato che il contratto

di compravendita delle azioni, il Minority SPA, si è efficacemente perfezionato

e che le azioni sono state trasmesse all’acquirente, che ne ha corrisposto il

prezzo ai venditori tra cui il ricorrente, rimane da esaminare il trattamento

fiscale da riservare all’utile realizzato.

Diversamente dalla

posizione assunta dall’autorità fiscale, secondo i ricorrenti la partecipazione

in __________ SA farebbe parte della sostanza privata del contribuente e

sarebbe pertanto esente dall’imposta sul reddito.

6.2

All'imposta sul reddito

sottostà la totalità dei proventi, periodici e unici; fanno eccezione gli utili

in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata (art. 16 cpv. 1

e 3 LIFD; art. 15 cpv. 1 e 3 LT). Per l’imposta cantonale, sono riservate le

disposizioni concernenti l’imposizione degli utili immobiliari (art. 123-139).

Secondo gli articoli 17

cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili quali reddito da attività

indipendente tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale,

industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da

ogni altra attività lucrativa indipendente. Il cpv. 2 dei citati articoli di

legge specifica che fanno parte dei proventi da attività indipendente anche

tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o

rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il

trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o

stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La

sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono

interamente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo

stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale

azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società

cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al

momento del loro acquisto.

6.3

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, il principio di buona fede nel diritto tributario si

applica soprattutto alla procedura e nei casi in cui al contribuente è concesso

un certo margine di apprezzamento. Si pensi per esempio alla valutazione delle

voci di bilancio, alla scelta dei metodi di ammortamento o all’attribuzione di

beni al patrimonio privato o commerciale. Il principale ambito di applicazione

del divieto di comportamento contraddittorio, che ne deriva, riguarda le

imposte continuative e l’apprezzamento che legge concede ai contribuenti in

questo ambito. Di conseguenza, ad un’esposizione dei fatti che è stata proposta

da un contribuente nello stesso modo per diversi anni deve attribuito maggior

peso rispetto a quanto dichiarato in un momento specifico (sentenza 9C_700/2022

del 28 agosto 2023 consid. 2.6.1 e giurisprudenza citata).

Secondo la giurisprudenza costante

del Tribunale federale, le tassazioni relative a periodi fiscali precedenti non

hanno in linea di principio alcuna autorità di cosa giudicata per tassazioni di

periodi successivi. L’autorità fiscale può invece riesaminare completamente la

situazione di fatto e di diritto del contribuente nel contesto di ogni nuova tassazione

e, se necessario, giungere a conclusioni diverse. In ogni caso, passa in

giudicato solo la singola tassazione, che quale atto amministrativo con effetti

limitati nel tempo esplica effetti giuridici sono per il periodo fiscale in

questione (sentenza 9C_700/2022 del 28 agosto 2023 consid. 2.6.2).

Tuttavia, il principio

della certezza del diritto e il divieto di comportamento contraddittorio, che

derivano dal principio della buona fede (articoli 5 cpv. 3 e 9 Cost.),

impongono delle limitazioni all’autorità di tassazione, fra l’altro quando si

tratta dell’attribuzione di beni alternativi alla sostanza commerciale o privata

del contribuente. Il fisco è vincolato da una qualifica che è stata accettata per

lungo tempo, a condizione che le circostanze non abbiano subito alcun

cambiamento giuridicamente significativo (sentenza 9C_700/2022 del 28 agosto

2023.

consid. 2.6.3 e giurisprudenza citata).

Un simile effetto

vincolante può verificarsi anche quando l’autorità di tassazione si è già

confrontata con la questione della qualificazione di un bene, per esempio

riprendendo degli ammortamenti, perché lo ha attribuito alla sostanza privata

del contribuente. In un caso simile, l’autorità ha suscitato nel contribuente,

mediante un comportamento attivo, un affidamento, al quale è vincolata. Una

diversa qualificazione di quel bene non è pertanto ammessa se non entro limiti

molto stretti (Simonek, Unternehmenssteuerrecht,

Zurigo 2019, n. 110, p. 79).

6.4

La qualifica della

partecipazione in __________ SA è stata oggetto di contestazione fin dalla decisione

di tassazione IFD 2009.

Come già ricordato, con la

sentenza del 28 aprile 2017 la Camera di diritto tributario ha annullato la

decisione dell’autorità di tassazione per carenza di motivazione e le ha

rinviato gli atti, affinché stabilisse nuovamente “se la partecipazione

detenuta da __________ in __________ SA sia da qualificare di natura commerciale

o privata, seguendo le rigorose esigenze esatte dalla giurisprudenza”.

In seguito, raccolta la

documentazione necessaria, l’Ispettorato fiscale si è espresso con il Rapporto del

12.

febbraio 2021, giungendo alla conclusione che la partecipazione avesse

carattere commerciale. Tale conclusione è stata ripresa dall’RS 1 nella

decisione dopo reclamo IFD 2009 del 17 marzo 2021, che è passata incontestata

in giudicato.

La natura commerciale

della partecipazione è stata coerentemente confermata negli anni successivi (periodi

fiscali 2011-2013; v. decisioni su reclamo).

6.5

La questione della

qualifica della partecipazione quale bene privato o commerciale del

contribuente è stata dunque approfondita in modo esauriente nell’ambito della tassazione

del periodo fiscale 2009. La decisione, adottata dall’autorità di tassazione

dopo un rinvio degli atti da parte della Camera di diritto tributario, è

passata in giudicato. Le azioni sono poi state considerate di natura

commerciale anche nei periodi successivi.

Anche nel 2014 RI 1, oltre

che dipendente e presidente della __________ SA (prima: __________ SA), era

attivo anche quale consulente aziendale. L’attività indipendente, cominciata

ben prima di quella dipendente (2004), gli procurava la maggior parte del suo

reddito (v. anche Rapporto Ispettorato fiscale nr. __________ del 12.02.2021,

p. 5).

Come appurato

dall’Ispettorato fiscale durante la sua verifica ed accettato dallo stesso RI 1

(v. decisioni su reclamo 2011-2013, definitive) anche la partecipazione in __________

SA faceva parte della sostanza aziendale, servendo all’attività lucrativa

indipendente.

D’altra parte, se dopo il

2009.

la partecipazione litigiosa fosse divenuta bene privato del contribuente,

avrebbe dovuto intervenire a tale momento l’imposizione del reddito

corrispondente. Infatti, come si è già ricordato, gli articoli 18 cpv. 2 LIFD e

17.

cpv. 2 LT prevedono che il trasferimento di beni commerciali nella sostanza privata

sia equiparato all’alienazione.

L’utile in capitale

conseguito dal contribuente è conseguentemente imponibile, in quanto riferito

ad un bene commerciale.

IV. Valore di investimento

determinante

7.

7.1.

I ricorrenti contestano

infine il calcolo del reddito imponibile. Ritengono che non sia giustificato

partire dal valore nominale delle azioni, ma che si dovrebbe tutt’al più

accertare il valore venale della partecipazione nel momento in cui ha acquisito

natura commerciale. A loro avviso, ciò sarebbe avvenuto nel 2009, cioè nel

periodo fiscale cui si riferisce la decisione dell’autorità di tassazione che

ha proceduto alla qualificazione.

7.2

Per

determinare il reddito imponibile relativo a beni della sostanza commerciale, ci

si fonda sul valore su cui si sono basate le precedenti tassazioni, cioè i

costi di investimento, al netto di eventuali ammortamenti e accantonamenti

riconosciuti a fini fiscali. Questo valore determinante ai fini dell’imposta

sul reddito o valore contabile fiscalmente rilevante deve essere contrapposto al

ricavo (sentenza 9C_700/2022 del 28 agosto 2023 consid. 2.5 e giurisprudenza

citata).

7.3

Nella fattispecie, la

partecipazione in discussione non è mai stata iscritta a bilancio fra gli

attivi dell’attività lucrativa indipendente del defunto contribuente, neppure

nel 2009. L’unico evento riferibile a quest’ultimo anno consiste nel fatto che,

come ripetutamente ricordato, l’autorità fiscale ha dovuto procedere alla

qualificazione della partecipazione quale bene privato o commerciale.

Così si è espressa la

Camera di diritto tributario nella già citata sentenza n. 80.2015.245 del 28

aprile 2017:

Con

la Legge federale sulla riforma II dell’imposizione delle imprese il

legislatore ha voluto limitare in modo mirato la doppia imposizione economica

(imposizione dei redditi da partecipazione una prima volta presso la persona

giuridica ed una seconda presso la persona fisica) attenuandone gli effetti a

favore dei titolari dei diritti di partecipazione. La riforma prevede un

trattamento differenziato per i redditi provenienti da diritti di

partecipazione facenti parte della sostanza aziendale e per quelli maturati

sulla sostanza privata. La modifica legislativa ha condotto ad un cambiamento

significativo in quanto non è più data la possibilità di decidere in merito alla

natura della partecipazione al momento della sua alienazione. Contribuente ed

autorità fiscale devono quindi pronunciarsi al momento dell’acquisto e ad ogni

periodo fiscale. Ciò riveste particolare importanza poiché talvolta

l’aziendalità del titolo si manifesta posteriormente all’acquisto. Per questi

motivi si deve quindi accertare il carattere di ogni singola partecipazione nei

seguenti momenti: a. all’entrata in vigore del nuovo articolo per le

partecipazioni esistenti [ai fini dell’imposta sulla sostanza per la

valutazione di tutte le partecipazioni; per l’imposizione dei redditi da

partecipazioni qualificate, ossia con imposizione ridotta se superiori al 10%];

b. al momento di ogni nuova acquisizione di partecipazioni; c. al momento di

ogni modifica della natura della partecipazione [da aziendale a privato] (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità

dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 199-200).

Non si può pertanto

ritenere che nel periodo fiscale 2009 sia avvenuto il passaggio della

partecipazione dalla sostanza privata alla sostanza commerciale del

contribuente.

Come si legge nella

lettera del 4 gennaio 2021, indirizzata dall’avv. RA 1 all’UT Lugano, pur non

essendo “stata reperita alcuna documentazione riferibile ai presunti

acquisti di azioni __________ SA”, è “verosimile che

·

le 294 azioni di __________ SA siano state sottoscritte e

liberate in sede di costituzione della società;

·

tali azioni siano poi state convertite in no. 2'940 azioni di __________,

__________;

·

le restanti no. 11'760 azioni di __________ SA siano state

sottoscritte e liberate, alla pari, in sede di trasformazione di __________ SA

in __________ SA e di aumento di capitale di quest’ultima”.

Niente induce a concludere

che nel 2009 la partecipazione in __________ SA sia stata trasferita dalla

sostanza privata alla sostanza commerciale. Al contrario, in mancanza di altre

indicazioni in merito alle modalità di acquisizione delle azioni, l’utile in

capitale non può che essere calcolato a partire dal valore nominale delle

azioni, anche alla luce delle affermazioni del rappresentante dei ricorrenti in

merito all’acquisizione delle stesse. D’altra parte, per quanto noto il defunto

contribuente aveva sempre svolto l’attività lucrativa indipendente, legata alla

detenzione della partecipazione.

7.4

Anche

nella misura in cui l’autorità di tassazione ha considerato quale valore di

investimento il valore nominale della partecipazione ceduta (fr. 1’470'000.–)

la decisione impugnata si rivela legittima.

Pertanto, l’utile netto

imponibile derivante dalla vendita di 1'441 azioni, imposto al 50%, ammonta a

fr. 302'950.‑ {[fr. 750'000.‑ - (1'441 azioni *

fr. 100)] / 2}, come calcolato dall’autorità di tassazione.

L’operato dell’RS 1 merita

di essere tutelato e la decisione impugnata deve essere confermata.

V. Deduzione dei maggiori

oneri sociali

8.

8.1.

Subordinatamente, “nella

negata ipotesi di un rifiuto della domanda di revisione IC e IFD 2009”, i

ricorrenti chiedono che sia riconosciuta la deduzione dei “maggiori

contributi AVS di CHF 77'087.‑ in detrazione dal reddito da attività

lucrativa indipendente 2014 pari a CHF 347'152.‑”.

8.2

Secondo gli articoli 125

cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale

litigioso, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e

le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati

(bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di

una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei

passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti

privati.

L'art. 125 cpv. 2 LIFD non

specifica i requisiti che devono adempiere le citate distinte, che dipendono

dalle circostanze del caso, in particolare dal tipo e dalle dimensioni dell’attività.

In ogni caso, devono essere tali da garantire una registrazione completa e

affidabile dei redditi e dei beni legati all'attività lucrativa indipenente e

devono poter essere controllati in condizioni ragionevoli dalle autorità

fiscali.

Per il calcolo dei

contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio

commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito

nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 dell’Ordinanza

del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS;

RS 831.101]). Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito

determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta

federale diretta, passata in giudicato (art. 23 cpv. 1 OAVS). I contributi

definitivi possono quindi essere determinati, al più presto, solo nell’anno

successivo a quello in questione. Nell’anno di contribuzione corrente, le

persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a

scadenze periodiche (art. 24 cpv. 1 OAVS).

A prescindere dal fatto che

siano considerati privati o commerciali, i contributi sociali di un indipendente

possono essere contabilizzati o alla data della fatturazione o alla data del

pagamento, a seconda del metodo contabile scelto. Possono anche essere soggetti

ad accantonamento se il contribuente tiene una contabilità a partita doppia. Il

contribuente può scegliere un metodo più semplice e registrare i contributi o alla

data della fattura (per gli acconti e le decisioni definitive) o alla data del

pagamento, anche se non coincide con l’anno per cui i contributi sono dovuti.

Se il contribuente ha scelto uno dei metodi consentiti, deve attenersi ad esso

(sentenza 2C_734/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).

8.3

L’istanza di revisione,

cui si riferiscono i ricorrenti, è stata presentata il 28 luglio 2021 e

concerne in particolare le decisioni di tassazione IC 2009 del 7.10.2015 e IFD

2009.

del 21.03.2021, entrambe cresciute in giudicato.

Nell’istanza si legge che

“con decisione del 20 luglio 2021, l’Istituto delle assicurazioni sociali,

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG [aveva] stabilito in

CHF 111'329.55 i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dal defunto RI 1

per l’anno di contribuzione 2009” (il contribuente aveva beneficiato di un

dividendo distribuito da __________ SA pari a fr. 784'000.‑).

Secondo gli istanti,

sarebbe “evidente che i contribuenti [avevano] il diritto di chiedere

che dal reddito da attività indipendente 2009 del contribuente […] di

CHF 240'000.‑, [venisse] detratta la differenza fra i

contributi AVS stabiliti nella decisione 19 luglio 2021 della Cassa di

compensazione e i contributi detratti dal reddito lordo da attività

indipendente di CHF 34'243.20”.

Inoltre, la domanda di

revisione avrebbe dovuto essere accolta “a maggior ragione” perché “i

contribuenti non avrebbero la possibilità di dedurre dai loro scarsi redditi

2021.

(e successivi) l’intero importo di CHF 77'087.‑ (pari ai

maggiori contributi AVS dovuti rispetto [a] quelli allibrati nel 2009).

Il che equivarrebbe a una violazione del principio di tassazione secondo

l’effettiva capacità contributiva”.

L’autorità

di tassazione ha respinto l’istanza di revisione l’8 febbraio 2022 poiché non

considerava “che i contributi AVS sulle decisioni 2009 [potessero] essere

ritenuti [un] fatto nuovo, infatti durante l’evasione del reclamo IFD

2009.

era evidente che in caso di soccombenza la fattispecie avrebbe generato un

contributo AVS, i contribuenti avrebbero quindi dovuto chiederne

l’accantonamento per la sola IFD in tale sede”. L’RS 1 aggiungeva altresì

che “la deduzione dei contributi AVS segue il principio della periodicità,

di conseguenza andrà dedotta al momento del pagamento”. Contro questa

decisione, l’RA 1 ha presentato reclamo il 9 marzo 2022, a tutt’oggi ancora

pendente.

8.4

Indipendentemente

dall’esito del reclamo contro la decisione con cui l’autorità di tassazione ha

respinto l’istanza di revisione, non si vede su quali presupposti i contributi

in discussione, relativi al 2009 e oggetto di una decisione della Cassa di

compensazione del 2021, possano essere presi in considerazione nel periodo

fiscale 2014. Sia che si consideri il principio di competenza sia che ci si

basi sul principio di cassa, la deduzione non potrebbe entrare in considerazione

nel periodo fiscale in questione.

9.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le

spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 5’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 5’500.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Co Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: