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Decisione

80.2022.76

Procedura: ricusa di un funzionario del fisco, notifica di decisioni penali prima della conclusione dell’inchiesta della DAPI, nessuna apparenza di prevenzione

30 giugno 2022Italiano19 min

inoltrato al RS 1 un’istanza di ricusa nei confronti del capoufficio dell’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.76

Lugano

30 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

rappr. dall’ RA 1

rappr. da: RA 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 21 marzo 2022 contro la decisione del 16 febbraio 2022 in materia di ricusazione

del funzionario __________.

Fatti

Fatti

A. Il 18 novembre 2020,

l’Ufficio delle procedure speciali della Divisione delle contribuzioni ha

notificato a RI 1 l’apertura di una procedura per sottrazione d’imposta per gli

anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e per tentativo di sottrazione d’imposta per

il periodo fiscale 2015. Sulla base di informazioni fornite dalla Divisione

Affari Penali e Inchieste (DAPI) dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni (AFC), aveva infatti “preso atto di elemento di sostanza e

reddito non imposti negli anni in analisi”.

Con decisione del 22

dicembre 2021, l’Ufficio procedure speciali ha notificato al contribuente una

decisione penale, con la quale gli ha inflitto delle multe per una sottrazione

d’imposta, commessa nel 2011.

B. In data 21 gennaio

2022, RI 1 (rappresentato dall’avv. RA 1, dal Dr. RA 2 e dal Prof. Dr. RA 2) ha

inoltrato al RS 1 un’istanza di ricusa nei confronti del capoufficio dell’Ufficio

procedure speciali della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino __________.

Il contribuente ha chiesto inoltre l’annullamento delle decisioni di recupero e

sottrazione d’imposta relative al periodo fiscale 2011 e il rinvio dell’incarto

all’autorità fiscale, affinché emettesse una nuova decisione, salvaguardando i

diritti costituzionali e di legge di partecipazione del contribuente. Secondo

l’istante, il funzionario __________ lo aveva “condannato a due multe per

sottrazione d’imposta… prima di aver presentato le accuse mosse nei suoi

confronti e avergli dato la possibilità di prendere posizione”. Inoltre, il

capoufficio non avrebbe atteso il rapporto finale della DAPI, ma si sarebbe basato

sul rapporto provvisorio, facendosi già un’opinione definitiva. Il contribuente

si è richiamato alla sentenza 2C_425/2018 e 2C_426/2018 del 29 marzo 2019, con

la quale il Tribunale federale ha accolto un’istanza di ricusa nei confronti di

un funzionario fiscale, per aver presentato una denuncia per frode fiscale

prima ancora di aver concesso all’accusato il diritto di prendere posizione

sull’accusa di sottrazione d’imposta.

C. Il Dipartimento delle

finanze e dell’economia ha respinto l’istanza di ricusa, con decisione del 16

febbraio 2022. Ha sottolineato in particolare le differenze con il caso su cui

si era pronunciato il Tribunale federale, rilevando come la denuncia per frode

fiscale in quel contesto riguardasse il beneficiario della società, che era

invece accusata di sottrazione d’imposta, sicché si trattava di soggetti

giuridici diversi. Ha poi rilevato che il capoufficio dell’Ufficio procedure

speciali aveva adottato le sue decisioni “partendo da ragionevoli

considerazioni e indagini già svolte… da un’autorità federale competente in

materia, ancorché non ancora elaborate in un rapporto finale”. Dopo aver

ricordato che la valutazione della parzialità non può dipendere dalla “percezione

soggettiva”, ma deve fondarsi su “sospetti concreti”, il Dipartimento ha

concluso che il contribuente aveva comunque potuto avvalersi dei rimedi

giuridici, interponendo, in data 21 gennaio 2022, due reclami contro le

decisioni di recupero e sottrazione d’imposta.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,

dal Dr. RA 2 e dal Prof. Dr. RA 2 postula l’annullamento della decisione del 16

febbraio 2022 del Dipartimento delle finanze e dell’economia, la ricusa di __________

e il rinvio degli atti all’autorità fiscale per un nuovo giudizio da parte di

un funzionario imparziale. Il contribuente sostiene che il funzionario abbia

violato i suoi diritti procedurali, facendo apparire dubbia la propria imparzialità.

Il capoufficio avrebbe adottato le decisioni sulla base della bozza del

rapporto d’inchiesta della DAPI, senza svolgere le indagini necessarie e senza

che il contribuente potesse esprimersi. Secondo il ricorrente, la decisione

impugnata non avrebbe speso una sola parola in merito alle argomentazioni

proposte nell’istanza di ricusa, laddove erano stati evidenziati i parallelismi

con il caso su cui si era pronunciato il Tribunale federale nella sentenza 2C_425/2018

e 2C_426/2018 del 29 marzo 2019.

E. Con osservazioni del

16 maggio 2022, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino propone di

respingere il ricorso e di confermare la decisione del 24 febbraio 2022, senza

accollare spese e concedere ripetibili. Essa sostiene che il ricorrente non

poteva ignorare l’esistenza di una procedura e di un contenzioso fra lui e le

autorità fiscali svizzere, essendo stato ascoltato di persona dalle autorità

federali. Inoltre, il capoufficio __________ aveva notificato al rappresentante

del contribuente l’apertura di una procedura di recupero e sottrazione

d’imposta. La Divisione delle contribuzioni esclude che il funzionario in

questione sia stato mosso da pregiudizi nei confronti del ricorrente. Contrariamente

a quanto lamentato nel ricorso, il contribuente avrebbe anche avuto la

possibilità di esprimersi dopo la comunicazione del 18 novembre 2020

dell’apertura della procedura di sottrazione d’imposta (comunicazione avvenuta

un anno prima delle decisioni del 22 dicembre 2021), essendogli stato

attribuito un termine di 30 giorni per presentare osservazioni. Lo stesso __________

aveva poi preannunciato ad un patrocinatore del contribuente l’intenzione di

notificare le decisioni litigiose nel mese di dicembre del 2011, “anche

nell’ottica di salvaguardare la prescrizione del diritto di tassare”, ed aveva

anche dato seguito alla sua richiesta “di posticipare la notifica delle

decisioni dopo il 20 dicembre”.

F. Nella sua replica del

15 giugno 2022, il ricorrente contesta che il termine di 30 giorni,

attribuitogli all’avvio del procedimento per sottrazione d’imposta, fosse

compatibile con il principio della presunzione di innocenza, in quanto

l’inchiesta della DAPI in quel momento non era conclusa. Ritiene poi che la

lamentata violazione dei suoi diritti procedurali non possa essere giustificata

con il rischio di prescrizione, “poiché altrimenti, l’amministrazione

fiscale potrebbe neutralizzare il termine di prescrizione della pena, emettendo

semplicemente una decisione penale quando il termine di prescrizione è

imminente”.

Diritto

1. L’art. 182 cpv. 1

della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 10.2.1.1) prevede che

chiunque, nell’esecuzione della stessa legge, deve prendere una decisione o

partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, sia tenuto ad astenersi

se:

a) ha

un interesse personale nella causa;

b) è

il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei;

bbis) è

parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado,

con una parte;

c) è

rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa;

d) può

avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

I motivi di ricusazione

previsti dalla legge cantonale coincidono con quelli indicati all’art. 109 cpv.

1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD;

RS 642.11) e all’art. 10 cpv. 1 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla

procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Considerandi

2.

2.1.

Per quanto concerne gli

aspetti procedurali, secondo l’art. 109 cpv. 3 LIFD, se la ricusazione è

contestata, decide l’autorità designata dal diritto cantonale se si tratta di

un funzionario cantonale o il DFF se si tratta di un funzionario federale. Il

ricorso è salvo nei due casi.

L’art. 182 cpv. 2 LT

prevede, da parte sua, che il motivo della ricusazione possa essere invocato da

ogni persona partecipante alla procedura con istanza motivata al Dipartimento

competente. Per l’art. 182 cpv. 3 LT contro la decisione del Dipartimento è

dato ricorso entro trenta giorni dalla notifica alla Camera di diritto

tributario del Tribunale di Appello.

2.2

Conformemente

a quanto previsto dall’art. 182 cpv. 2 LT, il ricorrente ha inoltrato l’istanza

di ricusa al Dipartimento delle finanze e dell’economia. La decisione con cui

quest’ultimo ha respinto l’istanza è conseguentemente suscettibile di ricorso

alla Camera di diritto tributario ex

art. 182 cpv. 3 LT.

Il ricorso è pertanto

ricevibile.

3.

3.1.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza del 18 giugno 2012 9C_469/2011 consid.

3.2

con riferimenti), la garanzia del diritto a un giudice imparziale persegue

lo scopo di evitare che la decisione venga influenzata da circostanze estranee

al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a

pregiudizio di una parte. Essa è concretizzata in primo luogo dalle regole

cantonali sulla ricusa e l'esclusione o astensione obbligatoria.

Indipendentemente dai precetti di diritto cantonale, la Costituzione federale

(art. 30 cpv. 1) e la CEDU (art. 6 n. 1) assicurano a ciascuno il diritto di

sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di

garantire un apprezzamento libero e imparziale. Sebbene la semplice

affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte,

non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice

sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano

circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far

sorgere un rischio di parzialità.

3.2

In generale, le

disposizioni sulla ricusa sono meno severe per i membri di autorità

amministrative che per le autorità giudiziarie. Nei procedimenti amministrativi

si applica l’art. 29 cpv. 1 Cost., che riconosce ad ognuno il diritto alla parità

ed equità di trattamento. L’esigenza di imparzialità discende da tale

disposizione. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, i funzionari

pubblici devono essenzialmente ricusarsi solo se hanno un interesse personale

nella questione in esame, se hanno precedentemente espresso il loro disprezzo o

antipatia personale nei confronti della parte, o se hanno commesso errori

procedurali o di apprezzamento, che sono particolarmente gravi per la loro

natura o per la loro insolita frequenza ed equivalgono a una grave violazione

dei loro doveri d’ufficio nei confronti della persona interessata. Le

dichiarazioni inopportune di un funzionario possono essere considerate motivo

di ricusazione solo se costituiscono una grave scorrettezza nei confronti della

parte interessata (sentenza 2C_649/2021 del 21.10.2021 consid. 4.2 e

giurisprudenza citata).

3.3

Il motivo di ricusazione

deve essere osservato d’ufficio, cioè il funzionario o il magistrato che ne

constata l’esistenza è tenuto ad astenersi dalla decisione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,

Basilea 2015, n. 5 ad art. 109 LIFD, p. 178). Il motivo della ricusazione può

peraltro essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura (art. 182

cpv. 2 LT). In tal caso, deve presentare un’istanza motivata al Dipartimento

competente. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta

giorni dalla notifica alla Camera di diritto tributario del Tribunale di

Appello (art. 182 cpv. 3 LT).

4.

4.1.

Nel caso in discussione,

il ricorrente ha chiesto la ricusa del funzionario della Divisione delle

contribuzioni del Cantone Ticino __________, per avergli inflitto due multe per

sottrazione d’imposta prima di aver presentato le accuse mosse nei suoi confronti

e di avergli dato la possibilità di prendere posizione. Inoltre, il capoufficio

non avrebbe atteso il rapporto finale della DAPI, ma si sarebbe basato sul

rapporto provvisorio, facendosi già un’opinione definitiva.

4.2

Il ricorrente è stato

sottoposto a provvedimenti speciali d’inchiesta dell’Amministrazione federale

delle contribuzioni (AFC), secondo gli articoli 190 ss. LIFD.

L’art. 190 cpv. 1 LIFD

prevede infatti che il capo del DFF possa autorizzare l’AFC a svolgere

un’inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle

contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali,

d’assistenza o d’istigazione a tali atti.

Secondo l’art. 191 cpv. 1

LIFD, la procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli

articoli 19–50 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale

amministrativo (DPA; RS 313.0), escluso tuttavia il fermo dell’autore secondo

l’articolo 19 capoverso 3 della legge federale sul diritto penale

amministrativo.

L’AFC, dopo la chiusura

dell’inchiesta, compila un rapporto che trasmette all’imputato e alle

amministrazioni cantonali dell’imposta federale diretta interessate (art. 193

cpv. 1 LIFD). Se l’AFC conclude che è stata commessa un’infrazione, l’imputato

può, entro 30 giorni a contare dalla notificazione del rapporto, esprimere il

proprio parere e domandare un complemento d’inchiesta. Entro lo stesso termine,

è autorizzato a consultare gli atti secondo l’articolo 114 (art. 193 cpv. 3

LIFD). Contro la notificazione del rapporto e contro il suo contenuto non è

ammesso tuttavia alcun rimedio giuridico (art. 103 cpv. 4 prima frase LIFD).

L’AFC, se conclude che è

stata commessa una sottrazione d’imposta (art. 175 e 176), chiede

all’Amministrazione cantonale competente per l’imposta federale diretta di

avviare un procedimento per sottrazione d’imposta (art. 194 cpv. 1 LIFD). Se

conclude che è stato commesso un delitto fiscale, sporge denuncia all’autorità

cantonale competente per il procedimento penale (art. 194 cpv. 2 LIFD).

4.3

La richiesta all’autorità

fiscale cantonale di avviare un procedimento per sottrazione d’imposta e/o la

presentazione della denuncia in caso di delitto fiscale intervengono

solitamente al momento della notificazione del rapporto da parte della DAPI. L’art.

5.

dell’Ordinanza del Consiglio federale del 31 agosto 1992 sui provvedimenti

speciali d’inchiesta dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (RS 642.132)

precisa tuttavia che, se il procedimento rischia di essere prescritto prima

della chiusura dell’inchiesta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni

chiede all’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta di avviare

un procedimento per sottrazione d’imposta (art. 183 e 184 LIFD) o, se esiste il

sospetto di un delitto fiscale, sporge denuncia all’autorità cantonale

competente per il procedimento penale (art. 194 cpv. 2 LIFD) (cfr. anche Donatsch/Abo Youssef, in: Zweifel/Beusch

[a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2016, n. 3 e n. 5 ad

art. 194 LIFD, p. 3072).

5.

5.1.

Il ricorrente rimprovera

al capoufficio dell’Ufficio procedure speciali di avergli notificato due

decisioni penali prima di aver ricevuto il rapporto finale della DAPI e senza

svolgere le proprie indagini e audizioni. Inoltre, avrebbe adottato le

decisioni senza avergli concesso la possibilità di esprimersi in merito alle

accuse mosse nei suoi confronti. In tal modo, avrebbe mostrato la propria

prevenzione nei suoi confronti.

5.2

Secondo la giurisprudenza,

un errore procedurale – o anche un'errata applicazione del diritto sostanziale –

non è di per sé sufficiente a determinare un’apparenza di prevenzione. Ciò avviene

solo se il membro di un’autorità amministrativa o giudiziaria ha commesso

errori grossolani o ripetuti che costituiscono una grave violazione dei suoi doveri

d’ufficio. Una persona che esercita poteri sovrani deve necessariamente

decidere questioni controverse o che dipendono in larga misura dalla sua

valutazione. Anche se nel normale esercizio del suo ufficio prende una

decisione che si rivela errata, non c'è motivo di dubitare della sua

imparzialità in futuro. D’altronde, la procedura di ricusazione non può essere

utilizzata per correggere errori - formali o materiali - asseritamente commessi

da una persona che esercita poteri sovrani; tali contestazioni devono essere

sollevate mediante ricorso sul merito della causa (sentenza del TF n.

2C_110/2019 del 9 dicembre 2019 consid. 5.1 e giurisprudenza citata).

5.3

Nella fattispecie in esame,

il ricorrente rimprovera al funzionario che gli ha notificato le decisioni “una

grave violazione dei suoi diritti procedurali nel procedimento fiscale”.

Che tali errori siano effettivamente stati commessi sarà stabilito solo nelle

procedure amministrative e giudiziarie da lui promosse. Lo stesso giorno in cui

ha inoltrato la domanda di ricusa infatti ha anche interposto reclamo contro le

decisioni penali amministrative.

Poiché lo scopo della

procedura di ricusazione non consiste nella correzione degli errori formali e

materiali commessi dal funzionario ricusato, non è questa la sede per

approfondire le censure del ricorrente.

In ogni caso, come ha

ricordato anche il Dipartimento nella decisione impugnata, l’eventuale

violazione dei diritti procedurali commessa dal funzionario ricusato non

costituirebbe per sé stesso un motivo di ricusa. In nessun modo, il capoufficio

dell’Ufficio procedure speciali ha manifestato prevenzione nei confronti del

contribuente.

5.4

Per quanto concerne in

particolar modo il fatto di avergli notificato le decisioni penali prima che la

DAPI avesse redatto il suo rapporto finale, si tratta di un aspetto con cui

dovrà confrontarsi lo stesso Ufficio delle procedure speciali nell’esame dei

reclami interposti dal ricorrente. In seguito, la questione potrebbe essere

sottoposta, mediante ricorso, a questa Camera e anche al Tribunale federale.

Pur ammettendo che il

tenore degli articoli 193 e 194 LIFD non sembra ammettere una decisione penale

prima della notificazione del rapporto della DAPI, si è tuttavia già ricordato

come l’art. 5 dell’Ordinanza sui provvedimenti speciali d’inchiesta

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni preveda un’anticipazione

dell’apertura del procedimento cantonale proprio per il caso in cui vi sia un

rischio di prescrizione (v. supra, consid. 4.3).

Come già ricordato, nelle

sue osservazioni al ricorso la Divisione delle contribuzioni ha fatto

riferimento ad un colloquio telefonico fra il funzionario ricusato e uno dei

rappresentanti del ricorrente, nel quale veniva preannunciata la notificazione

delle decisioni penali “anche nell’ottica di salvaguardare la prescrizione

del diritto di tassare”.

Il fatto che vi sia stato

questo colloquio telefonico e la circostanza in sé che le decisioni siano state

notificate poco prima della fine del 2021 inducono ad escludere che il

funzionario sia stato mosso da un’ostilità nei confronti del contribuente o che

comunque abbia lasciato trasparire una qualche forma di prevenzione. Al

contrario, ciò che lo muoveva era solo la preoccupazione di tutelare gli

interessi fiscali dello Stato, in qualità di funzionario pubblico. Se, in tal

modo, abbia violato qualche disposizione legale e qualche diritto procedurale

del ricorrente, è una questione che, come detto, non deve essere risolta in

questa sede.

5.5

Circa la censura secondo

cui il capoufficio ricusato avrebbe adottato le decisioni senza svolgere le

proprie indagini e audizioni, va ricordato che, quando un contribuente viene

sottoposto ai provvedimenti speciali d’inchiesta dell’AFC, il ruolo delle

autorità fiscali cantonali è piuttosto marginale.

Autorevole dottrina sottolinea

come di fatto il rapporto della DAPI equivalga ad un atto d’accusa, in quanto

le autorità fiscali cantonali difficilmente svolgono ulteriori indagini (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,

Basilea 2015, n. 3 ad art. 193 LIFD, p. 1387).

Se anche il funzionario

ricusato si fosse fondato sul rapporto finale della DAPI, non è detto che

l’Ufficio procedure speciali avrebbe proceduto a ulteriori indagini e

audizioni. Del resto, c’è una vistosa sproporzione fra gli strumenti di

indagine di cui dispone la DAPI – che può adottare i provvedimenti coercitivi

previsti dal DPA – e il fisco cantonale, che essenzialmente deve limitarsi a

porre a carico dell’accusato gli obblighi procedurali previsti dalle leggi che

disciplinano le imposte dirette.

5.6

Anche l’argomento secondo

cui il funzionario ricusato avrebbe adottato le controverse decisioni “senza

dare al ricorrente la possibilità di esprimersi in merito alle accuse mosse nei

suoi confronti” dovrebbe essere contestualizzato.

Come ricordato, l’inchiesta

che coinvolge il ricorrente è stata avviata dalla DAPI l’8 maggio 2018. Da

allora sono stati adottati numerosi provvedimenti coercitivi (in particolare,

perquisizioni e sequestri) e sono stati eseguiti interrogatori. La stessa

Camera di diritto tributario ha respinto un ricorso del contribuente contro la

richiesta di garanzia, rivoltagli dal fisco cantonale proprio in relazione al

ricupero d’imposta e alle multe per sottrazione d’imposta (sentenza CDT n.

80.2018.110/111/112 del 3 dicembre 2018, confermata dal TF con sentenza n.

2C_77/2019 del 17 marzo 2021). Ulteriori procedimenti, legati all’inchiesta

della DAPI, si sono svolti in altri Cantoni e dinanzi al Tribunale penale

federale. Il contribuente è stato ed è patrocinato da numerosi professionisti.

In queste circostanze, pur

ammettendo che al momento della notificazione delle decisioni litigiose non gli

fosse ancora stato intimato il rapporto finale della DAPI, non si può certo

sostenere che all’insorgente non fossero stati contestati precisi fatti di

rilevanza penale.

Del resto, come rilevato

anche nelle osservazioni della Divisione delle contribuzioni, quando l’Ufficio

procedure speciali ha aperto la procedura per sottrazione d’imposta, il 18

novembre 2020, ha attribuito all’accusato un termine di 30 giorni per presentare

osservazioni. Sebbene l’accusato non conoscesse il rapporto finale della DAPI,

gli erano da tempo noti i fatti su cui quest’ultima indagava.

5.7

Il ricorrente fa

riferimento alla sentenza del Tribunale federale 2C_425/2018 del 25 marzo 2019,

con cui è stata accolta l’istanza di ricusa nei confronti di un funzionario

fiscale, ritenendo esservi “parallelismi e punti in comune” con il suo caso.

Nel caso di cui si è

occupata la Suprema Corte, la DAPI, nel suo rapporto elaborato al termine di

un’inchiesta nei confronti di alcune società, l’11 febbraio 2014, aveva chiesto

all’autorità fiscale cantonale di sporgere denuncia penale per frode fiscale contro

l’azionista. Il funzionario fiscale aveva inoltrato la denuncia all’autorità

giudiziaria competente solo il 24 ottobre 2016. Proprio lo svolgimento

temporale degli eventi è stato considerato dal Tribunale federale suscettibile

di far dubitare dell’imparzialità del funzionario. Pur ammettendo che

quest’ultimo fosse obbligato alla denuncia, i giudici federali hanno tuttavia

ritenuto che la circostanza di avervi proceduto oltre due anni dopo la

richiesta della DAPI rappresentava un forte indizio del fatto che il

funzionario avesse deciso di intraprendere questo passo non in base ad una

verifica prima facie bensì alla luce di un’approfondita analisi degli

atti. Inoltre, poco prima della denuncia il funzionario ricusato aveva

attribuito alla società un termine per prendere posizione. Mentre l’inoltro di

una denuncia subito dopo la presentazione del rapporto della DAPI, cioè in base

ad una valutazione prima facie, non sarebbe stato indice di prevenzione,

secondo l’Alta Corte il fatto di aver sporto denuncia proprio mentre decorreva

il termine per prendere posizione giustificava il sospetto di parzialità

(sentenza 2C_425/2018 del 25 marzo 2019 consid. 5.2).

Come si vede, la

fattispecie in esame non è paragonabile a quella trattata dal Tribunale

federale. In quest’ultimo caso, non solo la DAPI aveva già notificato il suo

rapporto, chiedendo al fisco cantonale di sporgere denuncia per frode fiscale,

ma la parvenza di parzialità del funzionario è stata fondata proprio sul fatto

che la denuncia sia stata presentata oltre due anni dopo. Ciò che rimprovera

invece il ricorrente al funzionario dell’Ufficio procedure speciali è di aver

adottato le decisioni penali prima che fosse notificato il rapporto finale

della DAPI. Non si possono pertanto estendere alla fattispecie in esame le

considerazioni espresse dalla Suprema Corte: quest’ultima ha ritenuto che fosse

il lungo tempo trascorso dopo la notificazione del rapporto finale a far

apparire prevenuto il funzionario fiscale, perché in tal modo avrebbe avuto il

tempo di procedere ad un’analisi approfondita degli atti. Il capoufficio

dell’Ufficio procedure speciali ha invece adottato le decisioni prima ancora

che fosse intimato il rapporto della DAPI e lo ha fatto solo perché temeva che

subentrasse la prescrizione.

Il riferimento alla citata

sentenza del Tribunale federale non giustifica pertanto una conclusione

diversa.

6.

Ne consegue che il

ricorso contro la decisione, con cui il Dipartimento delle finanze e

dell’economia ha respinto l’istanza di ricusa, è respinto. Tassa di giustizia e

spese processuali sono a carico dell’istante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

canceller

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: