80.2022.76
Procedura: ricusa di un funzionario del fisco, notifica di decisioni penali prima della conclusione dell’inchiesta della DAPI, nessuna apparenza di prevenzione
30 giugno 2022Italiano19 min
inoltrato al RS 1 un’istanza di ricusa nei confronti del capoufficio dell’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.76
Lugano
30 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
rappr. dall’ RA 1
rappr. da: RA 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 marzo 2022 contro la decisione del 16 febbraio 2022 in materia di ricusazione
del funzionario __________.
Fatti
Fatti
A. Il 18 novembre 2020,
l’Ufficio delle procedure speciali della Divisione delle contribuzioni ha
notificato a RI 1 l’apertura di una procedura per sottrazione d’imposta per gli
anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e per tentativo di sottrazione d’imposta per
il periodo fiscale 2015. Sulla base di informazioni fornite dalla Divisione
Affari Penali e Inchieste (DAPI) dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC), aveva infatti “preso atto di elemento di sostanza e
reddito non imposti negli anni in analisi”.
Con decisione del 22
dicembre 2021, l’Ufficio procedure speciali ha notificato al contribuente una
decisione penale, con la quale gli ha inflitto delle multe per una sottrazione
d’imposta, commessa nel 2011.
B. In data 21 gennaio
2022, RI 1 (rappresentato dall’avv. RA 1, dal Dr. RA 2 e dal Prof. Dr. RA 2) ha
inoltrato al RS 1 un’istanza di ricusa nei confronti del capoufficio dell’Ufficio
procedure speciali della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino __________.
Il contribuente ha chiesto inoltre l’annullamento delle decisioni di recupero e
sottrazione d’imposta relative al periodo fiscale 2011 e il rinvio dell’incarto
all’autorità fiscale, affinché emettesse una nuova decisione, salvaguardando i
diritti costituzionali e di legge di partecipazione del contribuente. Secondo
l’istante, il funzionario __________ lo aveva “condannato a due multe per
sottrazione d’imposta… prima di aver presentato le accuse mosse nei suoi
confronti e avergli dato la possibilità di prendere posizione”. Inoltre, il
capoufficio non avrebbe atteso il rapporto finale della DAPI, ma si sarebbe basato
sul rapporto provvisorio, facendosi già un’opinione definitiva. Il contribuente
si è richiamato alla sentenza 2C_425/2018 e 2C_426/2018 del 29 marzo 2019, con
la quale il Tribunale federale ha accolto un’istanza di ricusa nei confronti di
un funzionario fiscale, per aver presentato una denuncia per frode fiscale
prima ancora di aver concesso all’accusato il diritto di prendere posizione
sull’accusa di sottrazione d’imposta.
C. Il Dipartimento delle
finanze e dell’economia ha respinto l’istanza di ricusa, con decisione del 16
febbraio 2022. Ha sottolineato in particolare le differenze con il caso su cui
si era pronunciato il Tribunale federale, rilevando come la denuncia per frode
fiscale in quel contesto riguardasse il beneficiario della società, che era
invece accusata di sottrazione d’imposta, sicché si trattava di soggetti
giuridici diversi. Ha poi rilevato che il capoufficio dell’Ufficio procedure
speciali aveva adottato le sue decisioni “partendo da ragionevoli
considerazioni e indagini già svolte… da un’autorità federale competente in
materia, ancorché non ancora elaborate in un rapporto finale”. Dopo aver
ricordato che la valutazione della parzialità non può dipendere dalla “percezione
soggettiva”, ma deve fondarsi su “sospetti concreti”, il Dipartimento ha
concluso che il contribuente aveva comunque potuto avvalersi dei rimedi
giuridici, interponendo, in data 21 gennaio 2022, due reclami contro le
decisioni di recupero e sottrazione d’imposta.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,
dal Dr. RA 2 e dal Prof. Dr. RA 2 postula l’annullamento della decisione del 16
febbraio 2022 del Dipartimento delle finanze e dell’economia, la ricusa di __________
e il rinvio degli atti all’autorità fiscale per un nuovo giudizio da parte di
un funzionario imparziale. Il contribuente sostiene che il funzionario abbia
violato i suoi diritti procedurali, facendo apparire dubbia la propria imparzialità.
Il capoufficio avrebbe adottato le decisioni sulla base della bozza del
rapporto d’inchiesta della DAPI, senza svolgere le indagini necessarie e senza
che il contribuente potesse esprimersi. Secondo il ricorrente, la decisione
impugnata non avrebbe speso una sola parola in merito alle argomentazioni
proposte nell’istanza di ricusa, laddove erano stati evidenziati i parallelismi
con il caso su cui si era pronunciato il Tribunale federale nella sentenza 2C_425/2018
e 2C_426/2018 del 29 marzo 2019.
E. Con osservazioni del
16 maggio 2022, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino propone di
respingere il ricorso e di confermare la decisione del 24 febbraio 2022, senza
accollare spese e concedere ripetibili. Essa sostiene che il ricorrente non
poteva ignorare l’esistenza di una procedura e di un contenzioso fra lui e le
autorità fiscali svizzere, essendo stato ascoltato di persona dalle autorità
federali. Inoltre, il capoufficio __________ aveva notificato al rappresentante
del contribuente l’apertura di una procedura di recupero e sottrazione
d’imposta. La Divisione delle contribuzioni esclude che il funzionario in
questione sia stato mosso da pregiudizi nei confronti del ricorrente. Contrariamente
a quanto lamentato nel ricorso, il contribuente avrebbe anche avuto la
possibilità di esprimersi dopo la comunicazione del 18 novembre 2020
dell’apertura della procedura di sottrazione d’imposta (comunicazione avvenuta
un anno prima delle decisioni del 22 dicembre 2021), essendogli stato
attribuito un termine di 30 giorni per presentare osservazioni. Lo stesso __________
aveva poi preannunciato ad un patrocinatore del contribuente l’intenzione di
notificare le decisioni litigiose nel mese di dicembre del 2011, “anche
nell’ottica di salvaguardare la prescrizione del diritto di tassare”, ed aveva
anche dato seguito alla sua richiesta “di posticipare la notifica delle
decisioni dopo il 20 dicembre”.
F. Nella sua replica del
15 giugno 2022, il ricorrente contesta che il termine di 30 giorni,
attribuitogli all’avvio del procedimento per sottrazione d’imposta, fosse
compatibile con il principio della presunzione di innocenza, in quanto
l’inchiesta della DAPI in quel momento non era conclusa. Ritiene poi che la
lamentata violazione dei suoi diritti procedurali non possa essere giustificata
con il rischio di prescrizione, “poiché altrimenti, l’amministrazione
fiscale potrebbe neutralizzare il termine di prescrizione della pena, emettendo
semplicemente una decisione penale quando il termine di prescrizione è
imminente”.
Diritto
1. L’art. 182 cpv. 1
della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 10.2.1.1) prevede che
chiunque, nell’esecuzione della stessa legge, deve prendere una decisione o
partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, sia tenuto ad astenersi
se:
a) ha
un interesse personale nella causa;
b) è
il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei;
bbis) è
parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado,
con una parte;
c) è
rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa;
d) può
avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
I motivi di ricusazione
previsti dalla legge cantonale coincidono con quelli indicati all’art. 109 cpv.
1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD;
RS 642.11) e all’art. 10 cpv. 1 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
Considerandi
2.
2.1.
Per quanto concerne gli
aspetti procedurali, secondo l’art. 109 cpv. 3 LIFD, se la ricusazione è
contestata, decide l’autorità designata dal diritto cantonale se si tratta di
un funzionario cantonale o il DFF se si tratta di un funzionario federale. Il
ricorso è salvo nei due casi.
L’art. 182 cpv. 2 LT
prevede, da parte sua, che il motivo della ricusazione possa essere invocato da
ogni persona partecipante alla procedura con istanza motivata al Dipartimento
competente. Per l’art. 182 cpv. 3 LT contro la decisione del Dipartimento è
dato ricorso entro trenta giorni dalla notifica alla Camera di diritto
tributario del Tribunale di Appello.
2.2
Conformemente
a quanto previsto dall’art. 182 cpv. 2 LT, il ricorrente ha inoltrato l’istanza
di ricusa al Dipartimento delle finanze e dell’economia. La decisione con cui
quest’ultimo ha respinto l’istanza è conseguentemente suscettibile di ricorso
alla Camera di diritto tributario ex
art. 182 cpv. 3 LT.
Il ricorso è pertanto
ricevibile.
3.
3.1.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza del 18 giugno 2012 9C_469/2011 consid.
3.2
con riferimenti), la garanzia del diritto a un giudice imparziale persegue
lo scopo di evitare che la decisione venga influenzata da circostanze estranee
al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a
pregiudizio di una parte. Essa è concretizzata in primo luogo dalle regole
cantonali sulla ricusa e l'esclusione o astensione obbligatoria.
Indipendentemente dai precetti di diritto cantonale, la Costituzione federale
(art. 30 cpv. 1) e la CEDU (art. 6 n. 1) assicurano a ciascuno il diritto di
sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di
garantire un apprezzamento libero e imparziale. Sebbene la semplice
affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte,
non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice
sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano
circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far
sorgere un rischio di parzialità.
3.2
In generale, le
disposizioni sulla ricusa sono meno severe per i membri di autorità
amministrative che per le autorità giudiziarie. Nei procedimenti amministrativi
si applica l’art. 29 cpv. 1 Cost., che riconosce ad ognuno il diritto alla parità
ed equità di trattamento. L’esigenza di imparzialità discende da tale
disposizione. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, i funzionari
pubblici devono essenzialmente ricusarsi solo se hanno un interesse personale
nella questione in esame, se hanno precedentemente espresso il loro disprezzo o
antipatia personale nei confronti della parte, o se hanno commesso errori
procedurali o di apprezzamento, che sono particolarmente gravi per la loro
natura o per la loro insolita frequenza ed equivalgono a una grave violazione
dei loro doveri d’ufficio nei confronti della persona interessata. Le
dichiarazioni inopportune di un funzionario possono essere considerate motivo
di ricusazione solo se costituiscono una grave scorrettezza nei confronti della
parte interessata (sentenza 2C_649/2021 del 21.10.2021 consid. 4.2 e
giurisprudenza citata).
3.3
Il motivo di ricusazione
deve essere osservato d’ufficio, cioè il funzionario o il magistrato che ne
constata l’esistenza è tenuto ad astenersi dalla decisione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 5 ad art. 109 LIFD, p. 178). Il motivo della ricusazione può
peraltro essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura (art. 182
cpv. 2 LT). In tal caso, deve presentare un’istanza motivata al Dipartimento
competente. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta
giorni dalla notifica alla Camera di diritto tributario del Tribunale di
Appello (art. 182 cpv. 3 LT).
4.
4.1.
Nel caso in discussione,
il ricorrente ha chiesto la ricusa del funzionario della Divisione delle
contribuzioni del Cantone Ticino __________, per avergli inflitto due multe per
sottrazione d’imposta prima di aver presentato le accuse mosse nei suoi confronti
e di avergli dato la possibilità di prendere posizione. Inoltre, il capoufficio
non avrebbe atteso il rapporto finale della DAPI, ma si sarebbe basato sul
rapporto provvisorio, facendosi già un’opinione definitiva.
4.2
Il ricorrente è stato
sottoposto a provvedimenti speciali d’inchiesta dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni (AFC), secondo gli articoli 190 ss. LIFD.
L’art. 190 cpv. 1 LIFD
prevede infatti che il capo del DFF possa autorizzare l’AFC a svolgere
un’inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle
contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali,
d’assistenza o d’istigazione a tali atti.
Secondo l’art. 191 cpv. 1
LIFD, la procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli
articoli 19–50 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale
amministrativo (DPA; RS 313.0), escluso tuttavia il fermo dell’autore secondo
l’articolo 19 capoverso 3 della legge federale sul diritto penale
amministrativo.
L’AFC, dopo la chiusura
dell’inchiesta, compila un rapporto che trasmette all’imputato e alle
amministrazioni cantonali dell’imposta federale diretta interessate (art. 193
cpv. 1 LIFD). Se l’AFC conclude che è stata commessa un’infrazione, l’imputato
può, entro 30 giorni a contare dalla notificazione del rapporto, esprimere il
proprio parere e domandare un complemento d’inchiesta. Entro lo stesso termine,
è autorizzato a consultare gli atti secondo l’articolo 114 (art. 193 cpv. 3
LIFD). Contro la notificazione del rapporto e contro il suo contenuto non è
ammesso tuttavia alcun rimedio giuridico (art. 103 cpv. 4 prima frase LIFD).
L’AFC, se conclude che è
stata commessa una sottrazione d’imposta (art. 175 e 176), chiede
all’Amministrazione cantonale competente per l’imposta federale diretta di
avviare un procedimento per sottrazione d’imposta (art. 194 cpv. 1 LIFD). Se
conclude che è stato commesso un delitto fiscale, sporge denuncia all’autorità
cantonale competente per il procedimento penale (art. 194 cpv. 2 LIFD).
4.3
La richiesta all’autorità
fiscale cantonale di avviare un procedimento per sottrazione d’imposta e/o la
presentazione della denuncia in caso di delitto fiscale intervengono
solitamente al momento della notificazione del rapporto da parte della DAPI. L’art.
5.
dell’Ordinanza del Consiglio federale del 31 agosto 1992 sui provvedimenti
speciali d’inchiesta dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (RS 642.132)
precisa tuttavia che, se il procedimento rischia di essere prescritto prima
della chiusura dell’inchiesta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni
chiede all’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta di avviare
un procedimento per sottrazione d’imposta (art. 183 e 184 LIFD) o, se esiste il
sospetto di un delitto fiscale, sporge denuncia all’autorità cantonale
competente per il procedimento penale (art. 194 cpv. 2 LIFD) (cfr. anche Donatsch/Abo Youssef, in: Zweifel/Beusch
[a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2016, n. 3 e n. 5 ad
art. 194 LIFD, p. 3072).
5.
5.1.
Il ricorrente rimprovera
al capoufficio dell’Ufficio procedure speciali di avergli notificato due
decisioni penali prima di aver ricevuto il rapporto finale della DAPI e senza
svolgere le proprie indagini e audizioni. Inoltre, avrebbe adottato le
decisioni senza avergli concesso la possibilità di esprimersi in merito alle
accuse mosse nei suoi confronti. In tal modo, avrebbe mostrato la propria
prevenzione nei suoi confronti.
5.2
Secondo la giurisprudenza,
un errore procedurale – o anche un'errata applicazione del diritto sostanziale –
non è di per sé sufficiente a determinare un’apparenza di prevenzione. Ciò avviene
solo se il membro di un’autorità amministrativa o giudiziaria ha commesso
errori grossolani o ripetuti che costituiscono una grave violazione dei suoi doveri
d’ufficio. Una persona che esercita poteri sovrani deve necessariamente
decidere questioni controverse o che dipendono in larga misura dalla sua
valutazione. Anche se nel normale esercizio del suo ufficio prende una
decisione che si rivela errata, non c'è motivo di dubitare della sua
imparzialità in futuro. D’altronde, la procedura di ricusazione non può essere
utilizzata per correggere errori - formali o materiali - asseritamente commessi
da una persona che esercita poteri sovrani; tali contestazioni devono essere
sollevate mediante ricorso sul merito della causa (sentenza del TF n.
2C_110/2019 del 9 dicembre 2019 consid. 5.1 e giurisprudenza citata).
5.3
Nella fattispecie in esame,
il ricorrente rimprovera al funzionario che gli ha notificato le decisioni “una
grave violazione dei suoi diritti procedurali nel procedimento fiscale”.
Che tali errori siano effettivamente stati commessi sarà stabilito solo nelle
procedure amministrative e giudiziarie da lui promosse. Lo stesso giorno in cui
ha inoltrato la domanda di ricusa infatti ha anche interposto reclamo contro le
decisioni penali amministrative.
Poiché lo scopo della
procedura di ricusazione non consiste nella correzione degli errori formali e
materiali commessi dal funzionario ricusato, non è questa la sede per
approfondire le censure del ricorrente.
In ogni caso, come ha
ricordato anche il Dipartimento nella decisione impugnata, l’eventuale
violazione dei diritti procedurali commessa dal funzionario ricusato non
costituirebbe per sé stesso un motivo di ricusa. In nessun modo, il capoufficio
dell’Ufficio procedure speciali ha manifestato prevenzione nei confronti del
contribuente.
5.4
Per quanto concerne in
particolar modo il fatto di avergli notificato le decisioni penali prima che la
DAPI avesse redatto il suo rapporto finale, si tratta di un aspetto con cui
dovrà confrontarsi lo stesso Ufficio delle procedure speciali nell’esame dei
reclami interposti dal ricorrente. In seguito, la questione potrebbe essere
sottoposta, mediante ricorso, a questa Camera e anche al Tribunale federale.
Pur ammettendo che il
tenore degli articoli 193 e 194 LIFD non sembra ammettere una decisione penale
prima della notificazione del rapporto della DAPI, si è tuttavia già ricordato
come l’art. 5 dell’Ordinanza sui provvedimenti speciali d’inchiesta
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni preveda un’anticipazione
dell’apertura del procedimento cantonale proprio per il caso in cui vi sia un
rischio di prescrizione (v. supra, consid. 4.3).
Come già ricordato, nelle
sue osservazioni al ricorso la Divisione delle contribuzioni ha fatto
riferimento ad un colloquio telefonico fra il funzionario ricusato e uno dei
rappresentanti del ricorrente, nel quale veniva preannunciata la notificazione
delle decisioni penali “anche nell’ottica di salvaguardare la prescrizione
del diritto di tassare”.
Il fatto che vi sia stato
questo colloquio telefonico e la circostanza in sé che le decisioni siano state
notificate poco prima della fine del 2021 inducono ad escludere che il
funzionario sia stato mosso da un’ostilità nei confronti del contribuente o che
comunque abbia lasciato trasparire una qualche forma di prevenzione. Al
contrario, ciò che lo muoveva era solo la preoccupazione di tutelare gli
interessi fiscali dello Stato, in qualità di funzionario pubblico. Se, in tal
modo, abbia violato qualche disposizione legale e qualche diritto procedurale
del ricorrente, è una questione che, come detto, non deve essere risolta in
questa sede.
5.5
Circa la censura secondo
cui il capoufficio ricusato avrebbe adottato le decisioni senza svolgere le
proprie indagini e audizioni, va ricordato che, quando un contribuente viene
sottoposto ai provvedimenti speciali d’inchiesta dell’AFC, il ruolo delle
autorità fiscali cantonali è piuttosto marginale.
Autorevole dottrina sottolinea
come di fatto il rapporto della DAPI equivalga ad un atto d’accusa, in quanto
le autorità fiscali cantonali difficilmente svolgono ulteriori indagini (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 3 ad art. 193 LIFD, p. 1387).
Se anche il funzionario
ricusato si fosse fondato sul rapporto finale della DAPI, non è detto che
l’Ufficio procedure speciali avrebbe proceduto a ulteriori indagini e
audizioni. Del resto, c’è una vistosa sproporzione fra gli strumenti di
indagine di cui dispone la DAPI – che può adottare i provvedimenti coercitivi
previsti dal DPA – e il fisco cantonale, che essenzialmente deve limitarsi a
porre a carico dell’accusato gli obblighi procedurali previsti dalle leggi che
disciplinano le imposte dirette.
5.6
Anche l’argomento secondo
cui il funzionario ricusato avrebbe adottato le controverse decisioni “senza
dare al ricorrente la possibilità di esprimersi in merito alle accuse mosse nei
suoi confronti” dovrebbe essere contestualizzato.
Come ricordato, l’inchiesta
che coinvolge il ricorrente è stata avviata dalla DAPI l’8 maggio 2018. Da
allora sono stati adottati numerosi provvedimenti coercitivi (in particolare,
perquisizioni e sequestri) e sono stati eseguiti interrogatori. La stessa
Camera di diritto tributario ha respinto un ricorso del contribuente contro la
richiesta di garanzia, rivoltagli dal fisco cantonale proprio in relazione al
ricupero d’imposta e alle multe per sottrazione d’imposta (sentenza CDT n.
80.2018.110/111/112 del 3 dicembre 2018, confermata dal TF con sentenza n.
2C_77/2019 del 17 marzo 2021). Ulteriori procedimenti, legati all’inchiesta
della DAPI, si sono svolti in altri Cantoni e dinanzi al Tribunale penale
federale. Il contribuente è stato ed è patrocinato da numerosi professionisti.
In queste circostanze, pur
ammettendo che al momento della notificazione delle decisioni litigiose non gli
fosse ancora stato intimato il rapporto finale della DAPI, non si può certo
sostenere che all’insorgente non fossero stati contestati precisi fatti di
rilevanza penale.
Del resto, come rilevato
anche nelle osservazioni della Divisione delle contribuzioni, quando l’Ufficio
procedure speciali ha aperto la procedura per sottrazione d’imposta, il 18
novembre 2020, ha attribuito all’accusato un termine di 30 giorni per presentare
osservazioni. Sebbene l’accusato non conoscesse il rapporto finale della DAPI,
gli erano da tempo noti i fatti su cui quest’ultima indagava.
5.7
Il ricorrente fa
riferimento alla sentenza del Tribunale federale 2C_425/2018 del 25 marzo 2019,
con cui è stata accolta l’istanza di ricusa nei confronti di un funzionario
fiscale, ritenendo esservi “parallelismi e punti in comune” con il suo caso.
Nel caso di cui si è
occupata la Suprema Corte, la DAPI, nel suo rapporto elaborato al termine di
un’inchiesta nei confronti di alcune società, l’11 febbraio 2014, aveva chiesto
all’autorità fiscale cantonale di sporgere denuncia penale per frode fiscale contro
l’azionista. Il funzionario fiscale aveva inoltrato la denuncia all’autorità
giudiziaria competente solo il 24 ottobre 2016. Proprio lo svolgimento
temporale degli eventi è stato considerato dal Tribunale federale suscettibile
di far dubitare dell’imparzialità del funzionario. Pur ammettendo che
quest’ultimo fosse obbligato alla denuncia, i giudici federali hanno tuttavia
ritenuto che la circostanza di avervi proceduto oltre due anni dopo la
richiesta della DAPI rappresentava un forte indizio del fatto che il
funzionario avesse deciso di intraprendere questo passo non in base ad una
verifica prima facie bensì alla luce di un’approfondita analisi degli
atti. Inoltre, poco prima della denuncia il funzionario ricusato aveva
attribuito alla società un termine per prendere posizione. Mentre l’inoltro di
una denuncia subito dopo la presentazione del rapporto della DAPI, cioè in base
ad una valutazione prima facie, non sarebbe stato indice di prevenzione,
secondo l’Alta Corte il fatto di aver sporto denuncia proprio mentre decorreva
il termine per prendere posizione giustificava il sospetto di parzialità
(sentenza 2C_425/2018 del 25 marzo 2019 consid. 5.2).
Come si vede, la
fattispecie in esame non è paragonabile a quella trattata dal Tribunale
federale. In quest’ultimo caso, non solo la DAPI aveva già notificato il suo
rapporto, chiedendo al fisco cantonale di sporgere denuncia per frode fiscale,
ma la parvenza di parzialità del funzionario è stata fondata proprio sul fatto
che la denuncia sia stata presentata oltre due anni dopo. Ciò che rimprovera
invece il ricorrente al funzionario dell’Ufficio procedure speciali è di aver
adottato le decisioni penali prima che fosse notificato il rapporto finale
della DAPI. Non si possono pertanto estendere alla fattispecie in esame le
considerazioni espresse dalla Suprema Corte: quest’ultima ha ritenuto che fosse
il lungo tempo trascorso dopo la notificazione del rapporto finale a far
apparire prevenuto il funzionario fiscale, perché in tal modo avrebbe avuto il
tempo di procedere ad un’analisi approfondita degli atti. Il capoufficio
dell’Ufficio procedure speciali ha invece adottato le decisioni prima ancora
che fosse intimato il rapporto della DAPI e lo ha fatto solo perché temeva che
subentrasse la prescrizione.
Il riferimento alla citata
sentenza del Tribunale federale non giustifica pertanto una conclusione
diversa.
6.
Ne consegue che il
ricorso contro la decisione, con cui il Dipartimento delle finanze e
dell’economia ha respinto l’istanza di ricusa, è respinto. Tassa di giustizia e
spese processuali sono a carico dell’istante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
canceller
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: