80.2022.79
Deduzioni: spese di manutenzione immobili, non contributi di miglioria per messa in sicurezza della casa né spese notarili per aumento di valore di cartella ipotecaria
7 maggio 2024Italiano19 min
qualificato la spesa come “contributi di miglioria”, a suo avviso si tratterebbe
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.79
80.2022.80
Lugano
7 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 marzo 2022 contro la decisione del 9 marzo 2022 in materia di IC e IFD
2020.
Fatti
Fatti
A. RI
1, pensionato, è proprietario del mapp. __________ RFD di __________
in via al __________. Nella dichiarazione d’imposta 2020, il contribuente
ha dichiarato un reddito imponibile complessivo di fr. 60'403.- e una
sostanza imponibile complessiva di fr. 1'325'124.-. In particolare, nel
modulo 7 (Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare) ha
indicato che l’abitazione, sita sul fondo __________ RFD di __________, era in
ristrutturazione e ha fatto valere la deduzione di fr. 57'012.-, allegando
l’apposita documentazione. In particolare, ha fatto valere le seguenti spese:
Data pagamento
Beneficiario
Descrizione
Importo Fr.
18.12.2020
Comune __________
messa in sicurezza
48’260
31.03.2020
__________ Sagl
Controsoffitto + isolazione
7’202
24.02.2020
__________
rogito x ipoteca
1’400
14.02.2020
Ufficio registri Mendrisio
Aumento cartelle ipotecarie
150
Totale
57’012
B. Con decisione del 30
giugno 2021, l’Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio (nel seguito:
UT) ha notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2020, nella quale ha
commisurato il reddito imponibile in fr. 112'700.- per l’IC e in
fr. 120'100.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 1'325'124.-.
Per quanto qui di interesse, alla cifra 5.5 (Spese di gestione e manutenzione
immobili), l’autorità fiscale ha ammesso in deduzione unicamente
fr. 7'202.- (rispetto ai fr. 57'012.- dichiarati dal contribuente)
con la seguente motivazione:
Deduzione effettiva concessa solamente nei limiti
stabiliti dalle vigenti norme (circolare n.7/2020): contributi di miglioria non
ammessi in deduzione.
C. Con reclamo del 1°
luglio 2021, RI 1 ha censurato il mancato riconoscimento della deduzione in
merito ai costi di ristrutturazione sul mapp. __________ RFD di __________, con
la seguente motivazione:
[…] da più di 10 anni c’era un scivolamento del
terreno vicino all’angolo nord-est della mia casa, con l’ing. __________
(Geolog.ch), si sono studiate varie possibilità di intervento e nel 2018 con
gli uffici cantonali si è stabilito che si doveva mettere in sicurezza la casa
e lasciare la scarpata al naturale. Il comune ha fatto da intermediario e
direzione lavori, grazie ai sussidi cantonali e federali io ho dovuto
partecipare alla spesa con la cifra dichiarata nella mia tassazione. Per questo
mi ero organizzato con un aumento di ipoteca ed ho saldato la mia fattura di
dicembre 2020.
D. Con decisione del 9
marzo 2022, l’UT ha respinto il reclamo, con la seguente motivazione:
Ai sensi delle vigenti disposizioni [Circolare 7/2020,
pag. 8, p.to 6.2] i contributi di miglioria comunali, qualunque siano scopo e
tipologia dell’intervento, non possono trovare riconoscimento fiscale
nell’ambito della tassazione ordinaria.
Al contrario possono essere fatti valere nell’ambito
della TUI (Tassa sugli utili immobiliari) in caso di alienazione/vendita
dell’immobile.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il mancato
riconoscimento della deduzione in delle spese fatte valere in relazione
all’intervento sul mapp. __________ RFD di __________. Sebbene il Comune abbia
qualificato la spesa come “contributi di miglioria”, a suo avviso si tratterebbe
“di una messa in sicurezza dell’edificio principale, soluzione trovata dopo
svariati anni di ricerca per risolvere il problema”. Allega la
Il ricorrente allega la convenzione,
sottoscritta il 26 febbraio 2019 con il Comune di __________, in cui si legge
che gli interventi sono necessari a causa di un pericolo di scivolamento del
terreno, e in particolare, “la parte Nord-Est dell’edificio principale
(abitazione primaria e coniugale del signor RI 1) situato sul mappale in
oggetto presenta la situazione peggiore in quanto potrebbe subire
danneggiamenti in caso di evoluzione negativa della situazione attuale”.
Inoltre, dalla relazione tecnica del 31 agosto 2017, commissionata dal Comune
di __________ alla geolog.ch, emerge quanto segue:
3 Situazione dei dissesti
I franamenti interessano specialmente il pendio Nord
dell’abitazione, in sponda destra del intaglio di fronte alla casa, mentre la
sponda sinistra presenta solo modesti scollamenti a livello di alveo. A valle
dell’abitazione si sono aperte due nicchie di frana che interessano un fronte
di 50 metri circa. Entrambe si sono sviluppate in fasi successive, a partire
dall’autunno 2005, con accelerazioni nel 2009 e 2010. […] I fenomeni di
instabilità non interessano finora l’edificio, che non presenta segni di
deformazione o crepe. Tuttavia, il limite meridionale delle nicchie si sta
avvicinando al ciglio superiore del terrazzo di fronte alla costruzione. I
cordoli posati sull’orlo del terrazzo medesimo sono vistosamente deformati. […]
4 Interventi di messa in sicurezza
4.1 Premessa
Nella progettazione del manufatto sono state
considerate le seguenti condizioni di partenza:
§
L’intervento coinvolge un edificio
antico poggiato su fondazioni superficiali formate da blocchi o muratura
parzialmente slegati. Non è attualmente possibile stabilire lo stato delle
fondazioni, che sarà verificato prima dell’inizio dei lavori.
§
La costruzione della trave
richiede lo smantellamento del muro sotto la casa, la cui eventuale
ricostruzione non è stata prevista nel presente mandato;
§
Non si escludono difetti a parti
dell’edificio durante la costruzione e la messa in esercizio della trave di sostegno
e degli ancoraggi/micropali.
4.2.
Soluzione proposta
In rinforzo dell’angolo Nord-Est dell’edificio al
mappale __________ [recte: __________] __________ è previsto mediante:
§
Trave sotto edificio in beton con
sezione di circa 1 x 0.5 + 0.4 x 0.5 metri con lunghezza totale di 17 metri.
§
Appoggio verticale della trave
tramite micropali (Ø 220 mm), della lunghezza di 10 metri. Spaziatura fra i
micropali: 2-2.5 metri.
§
Assicurazione orizzontale della
trave mediante ancoraggi attivi con messa in tensione a tappe. Lunghezza 10
metri e spaziatura di 2-3 metri.
Il
costo integrale dell’intervento era stimato in fr. 143’467.- e, secondo la
convenzione con il Comune, sarebbe stato sussidiato dal Cantone nella misura
del 60%, mentre il rimanente 40% sarebbe stato assunto dal proprietario “a
titolo di contributo di miglioria per l’agibilità del fondo”.
Diritto
1. Nel caso in esame, è
controversa la deducibilità degli importi di fr. 48'260.- al Comune di __________
per la messa in sicurezza dell’edificio al mapp. __________ RFD di __________,
di fr. 1'400.- all’avv. __________ per la parcella notarile (rogito
aumento di somma di cartella ipotecaria documentale al portatore) , e di
fr. 150.- all’Ufficio dei registri di __________ per la tassa di bollo
(aumento cartella ipotecaria). Il ricorrente chiede di poterli dedurre dal suo
reddito imponibile. Di parere contrario è invece l’autorità di tassazione,
secondo cui i contributi di miglioria versati nell’ambito di lavori di
premunizione e di bonifica del territorio rappresentano in ogni caso costi di
investimento, suscettibili di aumentare il valore degli immobili.
Considerandi
2.
2.1
Secondo l’art. 32 cpv. 2
LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede
immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione
di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese
d’amministrazione da parte di terzi.
Analoga disposizione
esiste a livello cantonale (art. 31 cpv. 2 LT).
2.2
Per costante
giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza
aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso
e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32.
LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise
in tre distinte categorie:
·
le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,
“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a
garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni; cfr.
Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687; Locher,
Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 24 ad art. 32 LIFD, p.
787);
·
le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais
de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe
e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di
facciate; cfr. Richner/
Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);
·
le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”,
“coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione
servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde
alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego
limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a
sostituire l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi
alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno
deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di
comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate.
Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi
o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la
medesima funzione (decisione CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT
II-1997 n. 4t).
2.3
Ai fini della
determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le
spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali
(cfr. articoli 34 lett. d LIFD e 33 lett. d LT). La distinzione
tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente
praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o
ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il comfort.
Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che
servono in parte a salvaguardare o mantenere quello iniziale. Per ovviare a
queste difficoltà, la prassi della Divisione delle contribuzioni suole in questi
casi operare una suddivisione della spesa totale, espressa in frazione, tra
spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (cfr.
Circolare n. 7/2023 del 1° aprile 2023, in vigore dal 1.1.2023).
Fanno eccezione unicamente
gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione
dell’ambiente (articoli 32 cpv. 2 LIFD e 31 cpv. 2 LT), nei quali rientrano
tutti i provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia
o a far uso di energie rinnovabili (art. 5 dell’Ordinanza concernente la
deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta
federale diretta; RS 642.116). Simili interventi – per esplicita volontà del
legislatore – vanno sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se
contribuiscono ad incrementare il valore dell’immobile (decisione TF n.
2C_727/2012 e 2C_729/2012 del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 p. 318). In
sintesi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tutte le spese che
migliorano la situazione di un immobile provocano un aumento del valore di
quest’ultimo. In base ad un approccio funzionale, il fattore decisivo è
stabilire se l’immobile ha subito un miglioramento qualitativo e quindi un
aumento di valore a seguito dell’intervento (sentenze TF 2C_450/2020 del
15.9.2020
consid. 4.1.; 2C_1166/2016 e 2C_1167/2016 del 4.10.2017 consid. 2;
2C_251/2016 del 30.12.2016 consid. 3.2.; sentenze 2C_558/2016 e 2C_559/2016 del
24.10.2017
consid. 2).
2.4
Invece
della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili
privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva. Per il
periodo fiscale 2021, il Consiglio federale risp. il Consiglio di Stato hanno
stabilito questa deduzione complessiva (art. 32 cpv. 4 LIFD risp. art. 31 cpv.
4.
LT) in:
a) 10 per cento del
reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo
fiscale, l’edificio risale al massimo a 10 anni prima;
b) 20 per cento del
reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo
fiscale, l’edificio ha più di 10 anni
(art. 5 Ordinanza sui
costi di immobili del 24 agosto 1992 [RS 642.116] risp. art. 2 Regolamento
della Legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RL 10.2.1.1.1]).
Per ogni periodo fiscale e
per ognuno dei propri immobili, il contribuente può scegliere tra la deduzione
dei costi effettivi e la deduzione complessiva (art. 2 cpv. 2 RLT; art. 5 cpv.
4.
dell’Ordinanza).
2.5
Nella procedura fiscale l’onere
della prova è ripartito nel senso
che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che
fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l’onere
della prova è pertanto a carico
del contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014
consid. 4.1 in fine; inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per
quanto concerne i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario il contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure
documentare (DTF 140 II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016
dell’11.7.2016).
3.
3.1.
In primo luogo, le opere
intraprese dal Comune di __________ sono state finanziate dal Cantone, in
ragione del 40%, e dal ricorrente, in ragione del 60%. Mediante la convenzione,
stipulata fra Comune e ricorrente in base all’art. 14 della Legge sui contributi
di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 703.100), il contribuente si è assunto
il pagamento di contributi di miglioria, riconoscendo la necessità degli
interventi progettati, ai fini della messa in sicurezza dell’angolo nord-est
della sua casa.
3.2
Il contributo di miglioria
rappresenta una partecipazione del privato alle spese per opere o impianti
eseguiti dal Comune (o dallo Stato o da consorzi di comuni) nell’interesse
generale. Esso viene posto a carico di persone o gruppi di persone cui le opere
o gli impianti procurano vantaggi economici particolari. Il contributo,
commisurato al costo dell’opera e ripartito fra gli interessati in proporzione
allo specifico vantaggio di ciascuno, rientra nella categoria dei tributi
causali, poiché, a differenza dell’imposta, presuppone una prestazione da parte
dell’ente pubblico (Scolari, Tasse
e contributi di miglioria, Bellinzona 2005, p. 80).
Secondo l’art. 3 cpv. 1
LCM, danno in particolare luogo a contributi di miglioria le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (lett. a), le opere di
premunizione e di bonifica dei fondi, come ripari contro le alluvioni, le
frane, le valanghe, i rimboschimenti e le piantagioni (lett. b) e le
ricomposizioni particellari (lett. c).
3.3
Ora,
l’art. 134 cpv. 1 LT menziona, fra i costi di investimento che possono essere
dedotti nel calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari, i costi che hanno
aumentato il valore del fondo alienato quali i costi di costruzione e di
miglioria, i contributi di miglioria, le tasse di allacciamento e il
contributo di plusvalore di cui agli articoli 93 e seguenti della legge sullo
sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST).
In effetti, poiché in
genere comportano un incremento di valore dell’immobile, i contributi di
miglioria sono deducibili come costi di investimento nella determinazione dell'utile
immobiliare e non sono quindi deducibili come spese di manutenzione nel calcolo
dell’imposta sul reddito (Zweifel/Hunziker/Margraf/
Oesterhelt, Schweizerisches Grundstückgewinnsteuerrecht, Zurigo 2021, §
10, n. 162, p. 401; inoltre art. 1 cpv. 2 lett. b dell’Ordinanza dell’AFC
del 24 agosto 1992 concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio
privato in materia di imposta federale diretta [RS 642.116.2] e Circolare n.
7/2023 della Divisione delle contribuzioni, n. 6.2, p. 8).
La Camera di diritto
tributario ha già avuto occasione di negare la deduzione delle spese, pagate da
un contribuente a titolo di contributi di miglioria per opere di premunizione
contro i pericoli naturali, in particolare la caduta di massi e di alberi
(sentenza n. 80.2012.107/108 del 15 ottobre 2012).
3.4
Ne consegue che l’importo di
fr. 48'260.30, versato al Comune di __________ a titolo di contributi di
miglioria, non è deducibile dal reddito imponibile del contribuente, in quanto
si qualifica spesa di investimento e non costo di manutenzione.
4.
4.1.
Indipendentemente dalla
qualifica del costo litigioso come contributo di miglioria, la natura
dell’intervento è tale da escludere che si sia trattato di manutenzione.
4.2
In una recente sentenza del
21.6.2018
(n. 2C_1003/2017, in RDAF 2018 II p. 478), il Tribunale federale si è
confrontato con il ricorso di un contribuente, che chiedeva la deduzione
dell’importo di fr. 44'125.- (su un totale di fr. 96'125.-) per la riattazione
di una piscina interna, che era stata danneggiata a causa di un difetto di
progettazione. L’Alta Corte ne ha negato la deduzione, ricordando che le
minusvalenze immobiliari non sono deducibili dal reddito, con la conseguenza
che non lo sono neppure i costi sostenuti per compensare tali minusvalenze,
poiché non si tratta di spese di manutenzione bensì di ricostruzione (consid.
5.2). I lavori in questione non erano dunque stati resi necessari dalla normale
usura della cosa né dal semplice trascorrere del tempo, con la conseguenza che
i relativi costi dovevano essere qualificati come spese di investimento non
deducibili (consid. 5.3).
In una sentenza del 19
aprile 2011 (n. 2C_878/2010), la Suprema Corte aveva negato la deduzione delle
spese per la ricostruzione di una pergola, in considerazione del fatto che le
stesse si erano rese necessarie in seguito alla sua distruzione, causata da
forti precipitazioni nevose. I lavori di ricostruzione equivalevano infatti a
una nuova costruzione e dovevano essere pertanto qualificati come spese di
investimento non deducibili (consid. 6.1).
Lo stesso Tribunale
federale ha escluso che costituissero costi di manutenzione deducibili le spese
per il risanamento di un giardino, che non erano servite per ripristinare un
valore preesistente, bensì per rimuovere gravi ed estesi difetti, sorti poco
dopo la creazione del giardino (sentenza 2C_57/2008 dell’11 dicembre 2008
consid. 2.5).
La Camera di diritto
tributario, con sentenza del 9 febbraio 2021 (n. 80.2020.147) ha poi
considerato legittima la decisione dell’autorità di tassazione di negare la
deduzione dei costi per la sostituzione del pavimento di una terrazza, in un
condominio da poco edificato, usando materiali più resistenti. Ha infatti
ritenuto che non si trattasse di spese di manutenzione ma tutt’al più di costi
per rimuovere un difetto di costruzione e quindi di costi di investimento non
deducibili.
In un’ulteriore pronuncia
(n. 80.2020.268 del 22 novembre 2021) questa Corte ha ritenuto legittima la
decisione dell’autorità fiscale di negare la deduzione delle spese per il
risanamento di una scarpata, sulla sponda di un riale che scorreva sul confine
del fondo dei contribuenti. L’intervento, con cui era stato messo in sicurezza
l’argine del riale, non era servito solo a mantenere il valore esistente ma aveva
comportato una miglioria.
4.3
Dalla relazione tecnica
del 31 agosto 2017 emerge che l’edificio di proprietà del contribuente è antico
ed è poggiato “su fondazioni superficiali formate da blocchi o muratura
parzialmente slegati”. Inoltre non è stato possibile stabilire lo stato
delle fondazioni dell’edificio e “non si escludono difetti a parti
dell’edificio durante la costruzione e la messa in esercizio della trave di
sostegno e degli ancoraggi/micropali”.
In queste circostanze, si
deve ammettere che l’intervento di messa in sicurezza, intrapreso dal Comune e
finanziato dal contribuente mediante contributi di miglioria, non sia servito
unicamente a mantenere o ripristinare il valore preesistente, ma abbia
comportato una miglioria. La trave di sostegno e gli ancoraggi/micropali
dell’edificio originale non garantivano infatti la necessaria sicurezza, in caso
di eventuali fenomeni atmosferici. Si potrebbe anche affermare che i lavori
finanziati dal ricorrente abbiano consentito di rimuovere un difetto, che
rendeva vulnerabile parte della loro proprietà.
Anche per questo motivo le
spese in discussione non possono essere qualificate spese di manutenzione e non
sono pertanto deducibili dal reddito imponibile.
5.
5.1.
L’insorgente postula anche
la deduzione, a titolo di spese di manutenzione dell’immobile, dell’onorario
versato al notaio per l’aumento di somma della cartella ipotecaria (fr. 1'400.-)
e per la relativa imposta di bollo (fr. 150.-).
5.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, i costi per le prestazioni notarili, per l’iscrizione nel
registro fondiario e per l’aggiornamento delle cartelle ipotecarie non sono
considerati fra quelli deducibili secondo l’Ordinanza del 9 marzo 2018
concernente la deduzione dei costi di immobili della sostanza privata nel
quadro dell'imposta federale diretta (RS 642.116) e secondo l’Ordinanza dell’AFC
del 24 agosto 1992 concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio
privato in materia di imposta federale diretta (RS 642.116.2). Essi costituiscono
spese d’acquisto o di investimento e come tali non sono deducibili dal reddito
imponibile secondo l’art. 34 lett. d LIFD (sentenza TF 2C_384/2013 e
2C_385/2013 del 25 ottobre 2013 consid. 2.3; v. anche Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire
romand, Impôt fédéral direct, n. 136 ad art. 32 LIFD, p. 705).
5.3
Nella fattispecie, le
spese litigiose sono legate al finanziamento delle opere per le quali il
ricorrente ha versato i contributi di miglioria, in quanto gli sono servite per
ottenere il credito bancario necessario per farvi fronte. Come visto, i
contributi di miglioria stessi non sono deducibili quali costi di manutenzione
dell’immobile. Coerentemente, non lo sono neppure le spese sostenute dal
contribuente per aumentare l’importo della cartella ipotecaria, in particolare
i costi notarili e l’imposta di bollo.
Posto che le spese per gli
interventi di messa in sicurezza sopracitate sono spese di miglioria e non sono
deducibili, tanto meno sono deducibili le spese del loro finanziamento come il
pagamento dei costi per l’aumento della cartella ipotecaria. Oltre a ciò si
rileva che il pagamento di una parcella notarile e una tassa di bollo per
l’aumento della cartella ipotecaria non rientrano nella definizione delle spese
ai sensi dell’art. 31 cpv. 2bis e 3 LT e non possono pertanto essere dedotti
dal reddito immobiliare lordo.
6.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 700.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 780.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il present Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: