80.2022.81
Deduzioni: contributi AVS, reddito dell’attività lucrativa indipendente, scelta fra principio di competenza e di cassa
20 marzo 2024Italiano13 min
carattere aziendale ed esposta al suo valore nominale quale attivo commerciale”.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.81
80.2022.82
Lugano
20 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana
Balestra Gamboni
parti
RI 1
RI 2
tutti
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 marzo 2022/13 aprile 2022 contro la decisione del 23 febbraio 2022 in
materia di IC e IFD 2015.
Fatti
Fatti
A. Il 19 aprile 2017, RI
1 (deceduto il 20 febbraio 2019 e ora rappresentato dalla RI 1) e la moglie RI
2 presentavano la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2015.
Per quanto qui
d’interesse, i contribuenti esponevano un reddito da attività indipendente
principale del marito in ragione di fr. 319’774.‑. Nel determinare tale
reddito, il contribuente aveva dedotto un acconto AVS 2015 pari a
fr. 20'836.‑ e delle spese (logistica, telefono, trasferte, auto,
spese varie, ecc.) in ragione di fr. 32'500.‑ (v. rendiconto entrate
e uscite per la Dichiarazione d’imposta 2015).
Per quanto concerne la
sostanza, invece, i contribuenti esponevano fr. 9'043’645.‑ quali
titoli e capitali (stato al 31.12.2015), tra cui una partecipazione nel
capitale azionario di __________ SA pari a 13'259 azioni per un valore
imponibile di fr. 928’130.‑ (Modulo 2, allegato alla dichiarazione
2015).
B. Con decisione di
tassazione datata 15 aprile 2021, l’RS 1 (di seguito: RS 1) imponeva i
contribuenti sia per l’imposta cantonale sia per l’imposta federale diretta.
In particolare, rispetto a
quanto dichiarato, l’autorità di tassazione modificava il reddito da attività
indipendente principale del contribuente aggiungendo fr. 8'226.‑
riferiti a “prestazioni a proprio favore dall’attività professionale del
contribuente, ripresa spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto
ritenute di natura privata”.
Per quanto concerne la
sostanza, l’RS 1 modificava l’ammontare di titoli e capitali da
fr. 9'043'645.‑ a fr. 8'115'515.‑ (diminuzione di fr. 928'130.‑)
ed esponeva fr. 1'325'900.‑ quale attivo della ditta individuale con
la motivazione “partecipazione alla spettabile __________ SA considerata a
carattere aziendale ed esposta al suo valore nominale quale attivo commerciale”.
Di conseguenza, per
l’imposta cantonale 2015, il reddito imponibile era stato accertato in
fr. 535'000.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 573'800.‑)
e la sostanza imponibile in fr. 2'411'000.‑ (determinante per
l’aliquota: fr. 2'620'000.‑). Il dovuto d’imposta cantonale
complessivo assommava a fr. 77'083.‑.
Per l’imposta federale
diretta 2015, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 540'000.‑
(determinante per l’aliquota: fr. 579'300.‑) e il debito d’imposta
era di fr. 57'673.60.
C. Contro questa
decisione, il 12 maggio 2021, l’avv. RA 1, rappresentante dei contribuenti,
presentava un “reclamo cautelativo”.
Dopo aver ricordato
di aver inoltrato reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2014
contestando “l’imposizione di un presunto utile in capitale”, ribadiva
che “da un’argomentazione subordinata (ed abbondanziale) sviluppata in quei
reclami potrebbe derivare la constatazione di una perdita subita dal
contribuente nell’anno 2014, eventualmente computabile sul reddito 2015”.
D. Con decisione del 23
febbraio 2022, l’RS 1 respingeva il reclamo. A motivo, adduceva che
considerato che il reclamo
IC/IFD 2015 è direttamente subordinato all’esito del reclamo contro le
decisioni IC/IFD 2014 e visto l’esito del citato reclamo, la contestazione
contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2015 [è] divenut[a] inco[n]sistent[e].
Non
essendo contestato altro la decisione di tassazione IC/IFD 2015 viene
confermata.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 e RI 2, entrambe
rappresentate dall’avv. RA 1, si aggravano contro le decisioni di tassazione
dopo reclamo IC/IFD 2015 affermando “la natura preminentemente cautelativa [del]
ricorso, il trattamento del quale potrà essere solo successivo a quello del
ricorso 2014”.
A sostegno della propria
tesi, affermano che nel ricorso 2014 “viene evocata l’eventualità, seppur
remota, di una perdita subita dall’allora contribuente, RI 1 in dipendenza
della (presunta) vendita di no. 1'441 azioni di __________ SA e della
conseguente esigenza di operare un ammortamento sul valore delle rimanenti no.
13'259 azioni. In siffatta ipotesi l’allora contribuente avrebbe avuto, nel
2014, una cospicua perdita, solo in poca parte compensabile con il reddito da
attività lucrativa indipendente e con gli altri redditi riferibili a quel
periodo di tassazione. Di qui questo ricorso volto a consentire ai contribuenti
di compensare i redditi conseguiti nei periodi di tassazione successivi,
segnatamente nel 2015, con la restante perdita derivata dal periodo 2014”.
Inoltre, “sempre con il
ricorso avverso la decisione dopo reclamo IC e IFD 2014 […] i
contribuenti hanno chiesto che, nell’ipotesi in cui non fosse stata accolta la
domanda di revisione IC e IFD 2009, in deduzione dal reddito aziendale 2014 fosse
posto l’importo di CHF 77'087.‑, pari alla differenza fra i
contributi sociali dovuti dopo la decisione 20 luglio 2021 dell’Istituto delle
assicurazioni sociali, Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, di
CHF 111'329.55, e quelli, di CHF 34'243.20, allibrati nel conto
economico nel 2009.
Con questo ricorso, i
contribuenti formulano un’identica domanda con riferimento
all’ancora
aperta procedura di tassazione IC e IFD 2015.
La giustificazione
della richiesta risiede nella non ancora acquisita certezza che la deduzione
del maggior importo per oneri sociali relativo all’esercizio 2009 venga
riconosciuta in sede di evasione del ricorso contro le decisioni di tassazione
dopo reclamo 2014”.
F. Il 25 marzo 2022, per
lettera raccomandata, la Camera di diritto tributario assegnava all’avv. RA 1 un
termine di 10 giorni per motivare e documentare il ricorso, in quanto la Legge
tributaria non prevede la possibilità di presentare un ricorso a titolo
cautelativo.
Il 13 aprile 2022, i
ricorrenti presentano una memoria ricorsuale aggiuntiva, postulando
l’annullamento della decisione impugnata.
In via principale, chiedono
che i redditi 2015 siano accertati in fr. 0.‑. In particolare, per
quanto attiene al presunto utile in capitale conseguito nel 2014, argomentano che
“qualora si considerasse il valore della azioni __________ SA al 31.12.2007,
cioè al momento in cui presumibilmente quelle azioni da appartenenti al
patrimonio privato sarebbero entrate nella sostanza aziendale, l’esigenza di
adeguamento del loro valore nel 2014 sarebbe quantificabile nella differenza
tra CHF 3'230.‑ (valore fiscale al 31.12.2007) e CHF 521.‑
(supposto valore di mercato nel 2014); con un perdita, dunque di ca.
CHF 2'700.‑ per azione. E una perdita complessiva suscettibile
perlomeno azzerare fiscalmente tutti i redditi aziendali dal 2014 in poi”.
In via subordinata,
postulano che dal reddito 2015 sia dedotto l’importo di fr. 77'087.‑
relativo ai maggiori contributi AVS/AI/IPG riferiti al periodo contributivo
Considerandi
2009.
Tale importo risulta dalla “differenza fra i contributi sociali dovuti
dopo la decisione 20 luglio 2021 dell’Istituto delle assicurazioni sociali […]
di CHF 111'329.55, e quelli, di CHF 34'243.20, allibrati nel conto
economico 2009”. Ricordano che “l’istanza di revisione è stata respinta
con decisione dell’UT 8 febbraio 2022”, ma che “contro tale decisione i
contribuenti hanno presentato reclamo il 9 marzo 2022”. Essendo la
procedura di revisione ancora pendente, “con il ricorso 21 marzo 2022
riferito all’IC e all’IFD 2014, i contribuenti, a tutela dei loro diritti,
hanno formulato la domanda di riconoscere il maggiore importo dei contributi
AVS/AI/IPG, di CHF 77'087.‑, in deduzione dal reddito aziendale 2014”.
La stessa deduzione dovrebbe essere ammessa “al più tardi nella decisione su
ricorso IC e IFD 2015, [poiché] il 2015 è infatti stato l’ultimo anno in
cui il già contribuente […] ha potuto esercitare regolarmente la sua
attività di indipendente”.
G. Nelle osservazioni al
ricorso, presentate il 20 aprile 2022, l’RS 1, oltre a richiamare le
motivazioni già addotte per il ricorso IC/IFD 2014 volte ad accertare l’utile
conseguito con la vendita di 1’441 azioni di __________ SA a __________ AG, per
quanto concerne i contributi AVS 2009 ribadisce che “debbano seguire il principio
della periodicità ed essere dedotti nell’anno del pagamento, la deducibilità
dei contributi AVS non è infatti legata alla presenza di un’attività
indipendente”.
Diritto
1.
1.1.
Per loro stessa ammissione,
gli insorgenti hanno presentato il presente ricorso alfine di “salvaguardare
la possibilità di compensare nel 2015 (con i redditi imposti nel 2015) le
eventuali perdite subite nel 2014”, con la precisa indicazione che avrebbe
potuto essere trattato solo una volta evaso il ricorso contro la decisione dopo
reclamo IC/IFD 2014.
L’avv. RA 1 motiva il suo
ricorso, evocando “l’eventualità, seppur remota, di una perdita subita
dall’allora contribuente, dott. RI 1 in dipendenza della (presunta) vendita di
no. 1'441 azioni di __________ SA e della conseguente esigenza di operare un
ammortamento sul valore delle rimanenti no. 13'259 azioni. In siffatta ipotesi
l’allora contribuente avrebbe avuto, nel 2014, una cospicua perdita, solo in
poca parte compensabile con il reddito da attività lucrativa indipendente e con
gli altri redditi riferibili a quel periodo di tassazione”.
1.2
Con sentenza
notificata parallelamente alla presente (n. __________), la Camera di diritto
tributario ha respinto il ricorso relativo alla tassazione IC/IFD 2014 ed ha confermato
l’assoggettamento all’imposta sul reddito dell’utile conseguito con__________
SA alla __________ AG.
Poiché in tal modo è
escluso che i ricorrenti abbiano subito una perdita nel periodo fiscale 2014,
che potrebbe eventualmente essere compensata con gli utili conseguiti nel
periodo fiscale 2015, su questo aspetto, il ricorso deve essere respinto.
2.
2.1.
In via subordinata e “nella
negata ipotesi di un rifiuto della domanda di revisione IC e IFD 2009”, i
ricorrenti chiedono che sia riconosciuta la deduzione dei “maggiori
contributi AVS di CHF 77'087.‑ [ndr: riferiti al periodo
contributivo 2009] in detrazione dal reddito da attività lucrativa
indipendente 2015”.
2.2
Secondo gli articoli 125
cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale
litigioso, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e
le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali
firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza
di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei
passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti
privati.
L'art. 125 cpv. 2 LIFD non
specifica i requisiti che devono adempiere le citate distinte, che dipendono
dalle circostanze del caso, in particolare dal tipo e dalle dimensioni dell’attività.
In ogni caso, devono essere tali da garantire una registrazione completa e
affidabile dei redditi e dei beni legati all'attività lucrativa indipenente e
devono poter essere controllati in condizioni ragionevoli dalle autorità
fiscali.
Per il calcolo dei
contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio
commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito
nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 dell’Ordinanza
del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS;
RS 831.101]). Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito
determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta
federale diretta, passata in giudicato (art. 23 cpv. 1 OAVS). I contributi
definitivi possono quindi essere determinati, al più presto, solo nell’anno
successivo a quello in questione. Nell’anno di contribuzione corrente, le
persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a
scadenze periodiche (art. 24 cpv. 1 OAVS).
A prescindere dal fatto
che siano considerati privati o commerciali, i contributi sociali di un
indipendente possono essere contabilizzati o alla data della fatturazione o
alla data del pagamento, a seconda del metodo contabile scelto. Possono anche
essere soggetti ad accantonamento se il contribuente tiene una contabilità a
partita doppia. Il contribuente può scegliere un metodo più semplice e
registrare i contributi o alla data della fattura (per gli acconti e le
decisioni definitive) o alla data del pagamento, anche se non coincide con
l’anno per cui i contributi sono dovuti. Se il contribuente ha scelto uno dei
metodi consentiti, deve attenersi ad esso (sentenza 2C_734/2010 del 2 febbraio
2011.
consid. 2.2 e giurisprudenza citata).
2.3
L’istanza
di revisione, cui si riferiscono i ricorrenti, è stata presentata il 28 luglio
2021.
e concerne in particolare le decisioni di tassazione IC 2009 del 7.10.2015
e IFD 2009 del 21.03.2021, entrambe cresciute in giudicato.
Nell’istanza si legge che
“con decisione del 20 luglio 2021, l’Istituto delle assicurazioni sociali,
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG [aveva] stabilito in
CHF 111'329.55 i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dal defunto dott. RI
1.
per l’anno di contribuzione 2009” (il contribuente aveva beneficiato di
un dividendo distribuito da __________ pari a fr. 784'000.‑).
Secondo gli istanti,
sarebbe “evidente che i contribuenti [avevano] il diritto di chiedere
che dal reddito da attività indipendente 2009 del contribuente […] di
CHF 240'000.‑, [venisse] detratta la differenza fra i
contributi AVS stabiliti nella decisione 19 luglio 2021 della Cassa di
compensazione e i contributi detratti dal reddito lordo da attività
indipendente di CHF 34'243.20”.
Inoltre, la domanda di
revisione avrebbe dovuto essere accolta “a maggior ragione” perché “i
contribuenti non avrebbero la possibilità di dedurre dai loro scarsi redditi
2021.
(e successivi) l’intero importo di CHF 77'087.‑ (pari ai
maggiori contributi AVS dovuti rispetto [a] quelli allibrati nel 2009).
Il che equivarrebbe a una violazione del principio di tassazione secondo
l’effettiva capacità contributiva”.
L’autorità
di tassazione ha respinto l’istanza di revisione l’8 febbraio 2022 poiché non
considerava “che i contributi AVS sulle decisioni 2009 [potessero] essere
ritenuti [un] fatto nuovo, infatti durante l’evasione del reclamo IFD
2009.
era evidente che in caso di soccombenza la fattispecie avrebbe generato un
contributo AVS, i contribuenti avrebbero quindi dovuto chiederne
l’accantonamento per la sola IFD in tale sede”. L’RS 1 aggiungeva altresì
che “la deduzione dei contributi AVS segue il principio della periodicità,
di conseguenza andrà dedotta al momento del pagamento”. Contro questa
decisione, l’avv. RA 1 ha presentato reclamo il 9 marzo 2022, a tutt’oggi
ancora pendente.
2.4
Indipendentemente
dall’esito del reclamo contro la decisione con cui l’autorità di tassazione ha
respinto l’istanza di revisione, non si vede su quali presupposti i contributi
in discussione, relativi al 2009 e oggetto di una decisione della Cassa di
compensazione del 2021, possano essere presi in considerazione nel periodo
fiscale 2015. Sia che si consideri il principio di competenza sia che ci si
basi sul principio di cassa, la deduzione non potrebbe entrare in
considerazione nel periodo fiscale in questione.
3.
Di conseguenza, il
ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le
spese di procedura sono a carico dei ricorrenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per
un totale di fr. 1’100.–
sono
a carico dei ricorrenti.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: