80.2022.83
Procedura: diritto di essere sentito, aggiunta elementi imponibili in seguito a segnalazione del marito, decisione non preceduta da accertamenti e dal coinvolgimento dei contribuenti, annullamento
1 dicembre 2022Italiano30 min
fornite dalla contribuente, secondo l’autorità fiscale vi sarebbe stato comunque
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.83
80.2022.84
Lugano
1 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 marzo 2022 contro la decisione del 16 marzo 2022 in materia di IC/IFD
2013.
Fatti
Fatti
A. __________ (__________
è domiciliato a __________ ed è coniugato con ____________________ (14.1.1972),
con la quale ha avuto una figlia. Dal 1.5.2016 i coniugi vivono separati.
B.
a.
Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 2013 del 25/28.11.2014 i coniugi __________ dichiaravano un
reddito imponibile complessivo di fr. 43'546.- e fr. 0.- di sostanza.
b.
Con
scritti 19.11.2015 e 9.12.2015, l’UT di Lugano si rivolgeva ai contribuenti,
chiedendo di voler trasmettere, entro il 28.12.2015 le osservazioni in merito
al calcolo del dispendio, dal quale risultava un’insufficiente disponibilità
finanziaria per il sostentamento (eccedenza di fr. 85'225.-), l’attestazione
bancaria al 31.12. degli ultimi 10 anni oppure dalla data di apertura del conto
n. __________ presso __________, il giustificativo relativo all’acquisto
dell’autovettura di marca __________, nonché un’attestazione rilasciata dalla
Scuola americana di __________ inerente le rette scolastiche versate per le
figlie durante il 2013.
c.
Con scritto 16.12.2015 __________,
indicava, per quanto atteneva al calcolo del dispendio che la “(…)
differenza tra entrate ed uscite è da ricondurre a due prestiti ed una
donazione non menzionati precedentemente per una svista. Mi riferisco a CHF
20'000 ricevuti in dono da mia madre il 14.4.13 ed a CHF 70'000.- ricevuti in
prestito dal Sig. __________ per coprire le spese famigliari e, in forma
minima, anche i costi di ristrutturazione di __________
C. Con decisione IC/IFD 2013
del 7.1.2016, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) stabiliva, per
l’IC, un reddito imponibile pari a fr. 290'100.- (medesimo importo determinante
per l’aliquota), la sostanza imponibile in fr. 0.-. Per l’IFD il reddito
imponibile veniva stabilito in fr. 310'600.-. In particolare, rispetto ai dati
dichiarati, l’autorità fiscale aveva aggiunto l’importo di fr. 130'000.- a
titolo di reddito d’altra fonte con l’indicazione: “Prestazioni valutabili
in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per apprezzamento per
un’insufficiente disponibilità finanziaria”. Inoltre gli alimenti ricevuti
per i figli minorenni venivano aumentati da fr. 79'700.- a fr. 180'240.-, con
l’indicazione: “Valori rettificati in base agli elementi noti, sentenza o
convenzione”. Nei “Titoli e capitali” era stato aggiunto l’importo di fr.
16'810.- relativo al valore delle azioni della “__________”.
D.
a.
La decisione di tassazione
IC/IFD 2013 veniva impugnata da __________, per il tramite della __________, la
quale contestava l’ammontare degli alimenti percepiti dall’ex marito, residente
in __________, a favore dei tre figli di quest’ultimo, nonché i redditi d’altra
fonte, stabiliti dall’autorità fiscale in fr. 130'000.-.
b.
A seguito del gravame, il
2.5.2016, si teneva un’audizione tra l’autorità fiscale e il rappresentante
della contribuente.
La contribuente produceva
delle fatture della “__________” del 3.4.2013 e del 5.4.2013 per complessivi
fr. 100'540.- e relative copie dei bonifici a comprova dell’assunzione dei
costi da parte del suo ex coniuge. Presentava inoltre l’estratto del conto
individuale n. __________ della __________ intestato a __________. In merito
all’afflusso di capitali su tale conto, spiegava che fr. 71'100.- erano
relativi ai versamenti per prestazioni alimentari per i figli minorenni, mentre
che fr. 88'330.- erano “prestiti dall’ex marito alla contribuente”. Tali
importi sarebbero poi stati girati dal conto della banca russa al conto della
banca __________ a __________.
Vi sarebbero poi state
anche delle dazioni in denaro a contanti.
Dopo le spiegazioni
fornite dalla contribuente, secondo l’autorità fiscale vi sarebbe stato comunque
ancora un ammanco di disponibilità finanziaria di quasi 30'000.-.
Al termine dell’udienza __________
__________) si riservava di accettare la “(…) definizione del reclamo
riprendendo le prestazioni alimentari per figli minorenni in ragione di CHF
71'100.- e la ripresa per reddito d’altra fonte da operarsi in considerazione
della mancanza di disponibilità finanziaria da definirsi in complessivi fr.
30'000.- quali altri redditi in luogo dei CHF 130'000.- accertati con decisione
impugnata dopo discussione con la contribuente”.
La proposta veniva poi
accettata dalla contribuente tramite conferma via e-mail, di __________.
c.
Il 23.5.2016, __________
veniva convocato dall’UT di __________, come da richiesta di quest’ultimo del
9.5.2016, al fine di “produrre documentazione comprovante redditi conseguiti
e sostanza posseduta dal coniuge non dichiarati dal momento del matrimonio a
tutt’oggi”. Nell’ambito dell’audizione in parola, __________ spiegava l’attuale
situazione famigliare, indicando l’avvio della procedura di divorzio e
l’ottenimento della separazione dal mese di marzo del 2016. L’autorità fiscale
indicava al contribuente che la documentazione sarebbe stata trasmessa al
competente Ufficio delle procedure speciali per l’avvio della procedura.
E. Il 10.8.2017
l’Ispettorato fiscale rassegnava un rapporto in merito ai contribuenti per i
periodi fiscali dal 2010 in poi. Dallo stesso emergevano delle criticità per
quanto atteneva alla situazione fiscale della famiglia __________: sia per
quanto riguardava l’esistenza di conti non dichiarati in precedenza, sia per la
possibile esistenza di ulteriori redditi.
F. Con decisione di
tassazione dopo reclamo IC/IFD 2013 del 16.3.2022, l’UT ha stabilito il reddito
imponibile in fr. 81'000.- ed in fr. 0.- la sostanza imponibile. Per l’IFD il
reddito imponibile è stato definito in fr. 101'400.-.
La motivazione della
decisione era la seguente:
“Reclamo evaso come definito nel verbale di
audizione del 2 maggio 2016. Alla voce 26.1. “titoli e capitali” sono stati
aggiunti gli elementi di sostanza che non sono stati dichiarati in precedenza e
che sono emersi durante l’accertamento del presente reclamo”.
La
decisione veniva trasmessa sia ad __________ sia a __________.
G. Con ricorso
25/26.3.2022 __________ contesta la decisione su reclamo IC/IFD 2013. In
particolare, il contribuente - dopo aver accennato all’attuale litigiosa
procedura di divorzio che lo vede coinvolto - lamenta il fatto che l’autorità
fiscale non avrebbe debitamente tenuto in considerazione, nella decisione
fiscale impugnata, dei redditi e della sostanza di pertinenza della ex moglie,
mai dichiarati in precedenza da quest’ultima. In particolare, __________
avrebbe sempre dichiarato di essere una “casalinga nullatenente”:
tuttavia, già in base alla documentazione prodotta dinanzi alla Pretura di
Lugano (Sezione 6) nel 2016, sarebbero emersi 18 conti correnti a lei intestati
esclusivamente, dai quali risulterebbero “accrediti di redditi personali (…)
generati dalle proprietà personali site a __________”. Secondo il
ricorrente, sarebbe stato opportuno approfondire inoltre la natura dei soldi versati
a __________ dall’ex marito __________, essendo dubbia la loro qualifica di
“alimenti per i figli”.
L’insorgente
sostiene anche che l’ex moglie avrebbe gestito un’importante quantità di denaro
“in nero” con __________ tra la __________ e la Svizzera. Motivo per il quale
chiede un calcolo separato dei redditi e della sostanza suoi e della ex moglie.
Nel merito degli elementi imponibili, argomenta che gli “(…) alimenti
sarebbero da ricalcolare separatamente solo a carico della moglie, in quanto
ero tenuto all’oscuro dei redditi privati __________ di __________ (…)”. A
suo avviso, il suo reddito totale di fr. 53'871.- rappresenterebbe unicamente
il 43% del reddito congiunto accertato. Il reddito percepito dall’assicurazione
contro la disoccupazione ammonterebbe poi a fr. 29'545.- e non a fr. 37'400.-.
Il contribuente censura
inoltre l’esistenza di prestazioni valutabili in denaro da parte della società __________,
ritenuto come la stessa sia di proprietà della madre, __________.
L’insorgente censura anche
la riduzione della deduzione per “Spese professionali forfait del contribuente”
a fr. 1'250.-, ritenuto come l’importo minimo della stessa sia comunque di fr.
2'500.- e come ad ogni modo egli avesse comprovato costi per fr. 6'470.-.
Per quanto concerne la
sostanza imponibile, chiede di correggere l’ammontare dei “Titoli ed i
capitali”, “(…) tenendo conto dei 18 conti privati esclusivi di __________ e
separare dalla mia fortuna (…)”. Censura infine il valore attribuito al
veicolo __________, di pertinenza della ex moglie, valutato in fr. 30'000.- mentre
il reale valore sarebbe di fr. 5'000.-.
H. Con osservazioni del 31.3/4.4.2022
l’Ufficio di tassazione di Lugano chiede la conferma della decisione impugnata,
con la sola eccezione della deduzione per le “altre spese professionali”.
L’autorità fiscale indica
che sino al 1.5.2016, data della separazione di fatto, i contribuenti erano
regolarmente coniugati, motivo per il quale, nel periodo fiscale sub judice,
non era possibile procedere ad una separazione delle partite fiscali: verrà, di
seguito, allestito un riparto “quote coniugi” recanti i dati separati di
ciascun coniuge. Tuttavia, nella decisione di tassazione devono ancora figurare
gli elementi imponibili di entrambi i coniugi.
In merito alla procedura,
ed alla posizione di__________, il fisco precisa che il reclamo era stato
presentato da quest’ultima e che i fattori imponibili a lei attribuibili erano
stati discussi e decisi in un verbale del 2.6.2016. __________ era invece stato
verbalizzato il 23.5.2016.
Per quanto concerne le
puntuali contestazioni inerenti gli elementi imponibili, secondo l’UT il
reddito percepito dalla cassa disoccupazione sarebbe stato rettificato in base
agli attestati agli atti e i vantaggi percepiti dalla __________ sarebbero
stati inseriti “(…) come a comunicazione dell’Ufficio di tassazione delle
persone giuridiche”. In relazione alla deduzione di fr. 1'250.- per “altre
spese professionali”, la deduzione corretta ammonterebbe invece a fr. 2'500.-.
Non sarebbero tuttavia ammissibili le spese legate all’utilizzo
dell’autovettura e le spese per doppia economia domestica, essendo la sede
della società del contribuente presso il domicilio dello stesso. Da ultimo, per
quanto concerne il valore dell’autovettura __________, la correzione auspicata non
avrebbe nessun valore, “essendo l’imposta sulla sostanza pari a 0.-“.
Siccome nel ricorso si fa
riferimento anche ai periodi fiscali 2014, 2015, e 2016, l’UT precisa di aver
provveduto ad “iscrivere i rispettivi reclami”, la cui evasione è stata
sospesa in attesa dell’esito del presente ricorso.
I.
a.
Con scritto 26.9.2022, la
Camera di diritto tributario ha trasmesso a __________ il ricorso presentato da
__________ relativo al peiodo fiscale 2013, come anche le osservazioni
presentate dall’UT, e le ha attribuito un termine di 15 giorni per presentare
eventuali osservazioni (termine poi protratto su richiesta della contribuente).
b.
Con osservazioni del 12/14.10.2022,
__________ prende posizione in merito al gravame dell’ex marito. In
particolare, respinge le varie accuse presentate ritenendole di carattere
“diffamatorio e razzista”. Infondate sarebbero pure le accuse mosse nei suoi
confronti di essere “milionaria” e di aver sottaciuto tale fatto all’autorità
fiscale per molti anni. Invece, verserebbe in una difficile situazione
finanziaria, disponendo di un reddito minimo, insufficiente per far fronte alle
spese relative ai suoi figli minorenni, e sarebbe stata costretta a contrarre
diversi debiti per potersi mantenere. In particolare lamenta l’assenza di
qualsiasi contributo da parte di __________ a favore della figlia in comune.
Sarebbe l’ex marito a nascondere la verità sul suo vero stato patrimoniale,
indicando di essere nullatenente. Quest’ultimo avrebbe infatti un alto tenore
di vita, risiedendo in una villa di lusso con la madre, intestataria di “multipli
altri beni a sua disposizione”.
La contribuente chiede di
riconoscere gli alimenti percepiti dall’ex marito per i suoi tre figli come
unici redditi per gli anni 2013-2016 e di eseguire il riparto delle imposte con
__________. Chiede inoltre di addebitare al marito i costi della procedura
essendo quest’ultimo responsabile del suo “avviamento e prolungamento”.
Diritto
1. __________ impugna
la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2013, lamentando preliminarmente
che l’UT non avrebbe accertato in maniera compiuta la fattispecie in relazione
a sostanza e redditi non dichiarati dalla (ex)moglie. Nel merito contesta la
definizione del reddito da lui percepito dalla disoccupazione nel 2013, come
anche la deduzione per le altre spese professionali, nonché l’aggiunta di
prestazioni valutabili in denaro da parte della società __________ ed il valore
attribuito al veicolo di marca . Chiede di poter essere imposto indipendentemente
dalla ex moglie.
Considerandi
2.
2.1.
2.1.1
L’unione dei redditi e
della sostanza dei coniugi si basa sul principio costituzionale
dell’imposizione secondo la capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost).
L’imposizione congiunta
si basa sulla
considerazione che un coniuge o un partner registrato partecipi in egual misura
al reddito dell'altro partner, che la capacità contributiva di un partner è
determinata anche dal reddito e dalla sostanza dell'altro e che i partner
formano una certa unità in termini civili ed economici (DTF 141 II 318 consid.
2.2.1). Pertanto, per la valutazione della capacità contributiva della coppia
di coniugi o dei partner registrati si deve utilizzare il reddito complessivo
(e a livello cantonale anche il patrimonio complessivo) (Locher, Kommentar DBG, vol. I, 2a
edizione, Basilea 2019, n. 4 ad art. 9 LIFD; v. anche art. 8 cpv. 1 LT). La
tassazione congiunta inizia il 1° gennaio dell'anno in cui i coniugi si sposano
o viene registrata l'unione. In caso di divorzio, separazione giudiziale o
separazione effettiva, i coniugi sono valutati separatamente per l'intero
periodo d'imposta. È determinante la situazione personale alla fine del periodo
fiscale, cioè al 31 dicembre dell'anno civile corrispondente; se i coniugi sono
divorziati o separati legalmente o di fatto in quel momento, vengono valutati
separatamente per l'intero periodo fiscale (art. 42 al. 2 LIFD; cfr. anche art.
18.
cpv. 2 LAID; sentenza TF 2C_1145/2013 del 20 settembre 2014, consid. 2.2; König/Maduz, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar
zum DBG, 3a edizione, Basilea 2017, n. 4 ad art. art. 42 LIFD).
2.1.2
Dal momento che i coniugi __________
si sono separati nel corso del 2016, correttamente l’UT ha proceduto, nel 2013,
a tassarli congiuntamente.
Siccome non vivono più in
comunione domestica, l’obbligo di rispondere solidalmente dell’importo
complessivo dell’imposta decade. Fiscalmente, è determinante il giorno della
separazione effettiva o giudiziaria (art. 12 cpv. 2 LT risp. art. 13 cpv. 2
LIFD). Dopo la separazione, ogni coniuge risponde fino a concorrenza
dell’importo che corrisponde alla sua quota parte dell’imposta complessiva per
i crediti d’imposta nati prima della separazione o, più precisamente, per i
crediti nati durante un periodo di tassazione congiunta, poiché nel sistema postnumerando,
la tassazione separata retroagisce al 1° gennaio dell’anno della separazione.
La decisione di riparto determina la parte personale di ogni coniuge
all’imposta complessiva, basata sui redditi comuni conformemente alla
tassazione cresciuta in giudicato, per tutti gli importi ancora impagati (Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a edizione,
Basilea 2017, n.18 s., p. 214 s.).
Motivo per il quale i
contribuenti avranno diritto, in seguito, ad una decisione di riparto
personale.
3.
3.1.
__________ censura un
accertamento inesatto degli elementi imponibili attribuibili alla moglie nel
2013.
In particolare, non sarebbero stati debitamente oggetto di indagine
ingenti versamenti di denaro percepiti dalla ex moglie dalla __________ nel
corso del matrimonio.
Occorre pertanto
comprendere se, in casu, l’UT ha seguito correttamente la procedura d’accertamento
degli elementi imponibili.
3.2
__________ e __________ si
sono uniti in matrimonio l’8.8.2009 e si sono separati volontariamente il 1.5.2016.
Per quanto attiene al
periodo fiscale 2013 i contribuenti – che non erano ancora separati - hanno
presentato la dichiarazione fiscale sottoscrivendola entrambi il 25.11.2014.
Per quanto concerne i
“titoli e capitali”, nella DF 2013 i coniugi __________ indicavano, al Modulo
2, i seguenti conti:
·
__________, relazione n. __________: fr. 194.-;
·
__________, relazione n. __________: fr. 11.-;
·
__________, relazione n. __________: fr. 10.-;
·
Banca __________, relazione n. 168.641.161.06: fr. 31'622;
·
__________, CCP n. 65743067 0: fr. 26.-;
·
__________, __________, relazione n. __________, fr. 4'596.-.
3.3
L’autorità fiscale ha – da
subito - rilevato una sproporzione tra le entrate dichiarate dai contribuenti e
le loro uscite.
Sulla base del calcolo del
dispendio – sottoposto ai contribuenti per una loro presa di posizione - l’UT ha
stabilito un reddito imponibile di fr. 290'100.- per l’IC e di fr. 310'600.-
per l’IFD rispetto ai fr. 43'546.- fatti valere dai contribuenti. La sostanza è
stata accertata in fr. 0.-.
Ai fini dell’imposta sulla
sostanza, i titoli e capitali dichiarati sono stati stabiliti dall’UT in fr.
54'629.-, a fronte di fr. 36'459.- dichiarati.
3.4
3.4.1
Contro la decisione di
tassazione, __________ aveva presentato reclamo, per il tramite della __________.
Il 2.5.2016, si era tenuta
un’udienza alla presenza di __________, in rappresentanza dell’insorgente,
nell’ambito della quale si era discusso in merito agli alimenti percepiti
dall’ex marito (__________) ed ai redditi d’altra fonte, aggiunti per
insufficienza di disponibilità finanziaria.
La contribuente,
presentava della documentazione bancaria della “__________” per il 2013 (conto
individuale intestato ad __________) nonché un certificato rilasciato dalla __________,
indicante l’apportatore di fondi “sul sopra citato conto”. In
particolare, a fronte di una movimentazione di oltre fr. 159'000.- tra il 1.1.
ed il 31.12.2013, s’indicava che fr. 71'100.- erano versamenti per i figli
minorenni mentre i rimanenti fr. 88'330.- erano “prestiti dall’ex marito
alla contribuente”.
3.4.2
Il 23.5.2016, __________,
su sua richiesta, veniva convocato dall’UT di Lugano, in relazione alla sua
“denuncia di fattori di reddito e sostanza del coniuge non dichiarati”. In
particolare, il contribuente presentava della documentazione reperita negli
atti relativi alla richiesta del mutuo ipotecario, dalla quale sarebbe emersa
l’esistenza di proprietà immobiliari in __________ – anche cedute in locazione
-, degli averi presso __________ __________) di pertinenza di __________, mai
dichiarate in precedenza. A __________ veniva indicato che la documentazione
sarebbe stata trasmessa all’Ufficio delle procedure speciali per “l’avvio
della procedura”.
3.5
3.5.1
A
seguito di una precisa richiesta di questa Camera del 22.9.2022 all’Ufficio di
tassazione, è stato indicato che, della fattispecie (periodi fiscali dal 2010 a
seguire) si era occupato l’Ispettorato fiscale che, con Rapporto del 10.8.2017,
aveva rassegnato le proprie conclusioni.
Dalla lettura del documento
in questione, emergono delle criticità sia nella sostanza dichiarata dai
contribuenti (in particolare dei conti non dichiarati) sia nei redditi
percepiti dalla coppia e si suggerivano, con una lista ben definita, gli
accertamenti ancora da compiere per valutare correttamente la situazione
finanziaria dei coniugi __________.
3.5.2
Con scritto 11.12.2017, __________
si rivolgeva nuovamente all’UT di Lugano con una “comunicazione spontanea”.
Il contribuente spiegava
che nell’ambito della procedura di separazione __________, la Pretura aveva
esatto da quest’ultima la presentazione dell’intera documentazione bancaria.
Dalla disamina di questi dati sarebbero emersi “averi patrimoniali
esclusivamente di mia moglie, che verosimilmente avrebbero dovuto essere
considerati nelle tassazioni 2010-2015”.
Nuovamente in data
8.10.2018, non avendo ricevuto alcun riscontro allo scritto dell’11.12.2017, il
contribuente si rivolgeva all’UT chiedendo per quali ragioni non si fosse dato
seguito alla sua segnalazione: in particolare, tra il 2009 ed il 2016 __________
avrebbe ricevuto “ben CHF 2'778’383” da conti propri esteri. Le copie di
tutti i conti in questione erano “depositati” presso la Pretura, Sezione 6.
3.6
L’autorità fiscale ha
emanato la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2013 il 16.3.2022.
Rispetto alla prima decisione, l’autorità fiscale ha stabilito gli alimenti
ricevuti da __________ in fr. 71'100.- anziché in fr. 180'240.- ritenuti in
prima sede e ha ridotto gli “altri redditi” da fr. 130'000.- a fr. 30'000.-. Le
modifiche in questione sono il risultato del verbale sottoscritto da __________
nel mese di maggio del 2016. Per quanto concerneva i “titoli e i capitali” erano
passati da fr. 54'629.- a fr. 108'447.-.
3.7
3.7.1
Come visto in precedenza,
dei coniugi __________ si è occupato anche l’Ispettorato fiscale, che, in un
rapporto risalente al 2017, ha sollevato delle criticità sia per quanto
atteneva ai redditi imponibili sia per quanto concerneva la sostanza
dichiarata. In particolare, per quanto concerneva ad esempio i redditi non
dichiarati, nel documento si indicava relativamente ai conti bancari non
dichiarati che sarebbe stato necessario “richiedere alla controparte il
dettaglio di tutti i movimenti e accertare la provenienza dei fondi” (pag.
7).
Non emerge che del Rapporto
dell’Ispettorato fiscale sia mai stato dato riscontro ai contribuenti: ciò
anche perché non si spiegherebbero altrimenti gli scritti di __________ intesi
a chiarire gli elementi imponibili della ex coniuge.
Non risulta inoltre dagli
atti se, come indicato espressamente da parte dell’Ispettorato fiscale, l’UT
abbia poi proceduto a compiere gli ulteriori accertamenti indicati: ed in
particolare se è stata richiesta tutta la documentazione bancaria dei conti non
dichiarati in precedenza, proprio per comprendere l’ammontare dei capitali in
entrata, accertarne la loro provenienza e la loro natura giuridica.
Neppure è chiaro se ed in
quale misura sia stato dato seguito alle indicazioni circa l’esistenza di altri
eventuali redditi (conclusioni indicate nel rapporto sub lit. c, pag.7).
Non è pertanto possibile
comprendere su quali atti si è basata l’autorità fiscale per prendere le
proprie decisioni, rispettivamente in quale misura è stato dato seguito agli
accertamenti segnalati parte dell’Ispettorato fiscale, rispettivamente alle comunicazioni
dello stesso __________.
Si palesa pertanto una
violazione del diritto di essere sentiti sia per quanto concerne
l’amministrazione delle prove, sia, nelle concrete circostanze, pure per quanto
riguarda la motivazione della decisione.
3.7.2
Ai sensi dell’art. 29 cpv. 2
Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza,
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione di una decisione sfavorevole
nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di
influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto,
quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di
determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II
132.
consid. 2b e rinvii).
Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui
violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid.
5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ai
sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito –
nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata
qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di
ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
L’art.
29.
cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la
portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di
procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3°; sentenza TF 2P.185/2006 del 27.11.2006,
consid. 4.1. ).
3.7.3
Adita dal contribuente con
reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art.
208.
cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati
dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione
comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.
138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi
riferimenti).
L’art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni
delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti
da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente
quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a
decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.
2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
Per
far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti
gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione
su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito
(DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid.
2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981
in re St.; Imboden/ Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p.
249).
La motivazione deve dunque
consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica,
dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in
tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e
l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;
inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
3.7.4
Dispositivo
Già solo per questi motivi
la decisione impugnata dev’essere annullata. Spetta pertanto all’autorità
fiscale procedere a tutti gli accertamenti del caso (anche analizzando
approfonditamente la documentazione finanziaria prodotta dalle parti nella
procedura di divorzio, comprensiva di tutti gli atti relativi all’importante
mutuo ipotecario concesso alla coppia) e, compiute le indagini che saranno
ritenute opportune, comunicarne l’esito ai contribuenti, cosicché essi possano
determinarsi in merito. Tale procedere permetterà, in caso di impugnazione
della decisione, anche all’autorità giudicante di comprendere su quali elementi
è basata la decisione contestata.
4. 4.1.
Per il resto __________
censura altresì l’ammontare del reddito a lui attribuito dall’assicurazione
contro la disoccupazione, che, nel 2013 sarebbe stato di fr. 29'545.- e non di
fr. 37'400.-.
Dalla disamina del
certificato rilasciato dall’assicurazione disoccupazione (Cassa disoccupazione
dell’__________) inerente il 2013 si evince che è stato versato l’importo di
fr. 37'400.-: 29'545.- relativo al 2013 e 7'855.- al 2012.
4.2.
4.2.1.
Per gli articoli 51 cpv. 1
LT e 41 cpv. 1 LIFD, il reddito imponibile è determinato in base ai proventi
conseguiti durante il periodo fiscale.
Secondo la giurisprudenza,
un reddito è imponibile solo quando è realizzato. Questa condizione essenziale
costituisce il fatto generatore dell’imposizione. Un reddito è realizzato
quando il contribuente beneficia di una prestazione o acquisisce una pretesa
alla stessa, su cui ha un effettivo potere di disporre. Di regola,
l’acquisizione di un credito è già considerata come reddito quando
l’adempimento non appare incerto. Il momento dell’adempimento effettivo della
prestazione è preso in considerazione solo quando lo stesso appare poco
probabile (sentenza 2C_372/2015 e 2C_373/2015 del 20 luglio 2016 consid. 4.2 e
giurisprudenza citata).
Per quanto concerne le
prestazioni pecuniarie, tuttavia, ci si fonda di solito sul momento del
pagamento (sentenza 2C_144/2008 del 12 novembre 2008 consid. 2.1 e
giurisprudenza citata).
La giurisprudenza del
Tribunale federale ha anche stabilito che i versamenti di rendite d’invalidità
arretrate del primo e del secondo pilastro sono imponibili quando vengono
pagati (sentenza 2C_267/2007 del 5 ottobre 2007 consid. 2.3 e giurisprudenza
citata).
4.2.2.
Tornando al caso che qui
ci occupa, correttamente l’UT ha stabilito il reddito proveniente dalla
disoccupazione in fr. 37'400.-. In effetti è tale somma che è stata versata nel
2013, così come si evince dall’attestazione fiscale agli atti, che considera anche
le indennità per il mese di dicembre del 2012.
Su questo punto la
decisione merita tutela.
5. 5.1.
__________ contesta altresì
i vantaggi valutabili in denaro provenienti dalla __________ per complessivi
fr. 3'000.-. In sede di osservazione al ricorso, l’autorità fiscale indica: “I
vantaggi della Spettabile __________ SA sono inseriti come a comunicazione
dell’Ufficio tassazione persone giuridiche”.
Il contribuente non
risulta iscritto a Registro di commercio quale organo societario di __________:
amministratrice unica è, attualmente la madre, __________ (6.9.1934). Nel
periodo fiscale 2013, amministratori unici sono stati, in successione, __________
e __________.
5.2.
Gli articoli 58 cpv. 1
LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle
persone giuridiche, che
1
Costituiscono utile netto imponibile:
a.
il saldo del conto profitti e
perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
b.
tutti i prelevamenti fatti prima
del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla
copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:
- ...[omissis]...
- le
distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non
giustificate dall'uso commerciale.
Quanto
all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1
LIFD prevedono da parte loro che
1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,
segnatamente:
c.
i dividendi, le quote di utili, le
eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro
provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni
gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
5.3.
Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione
dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni
seguenti:
1) la
società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;
2)
tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
3)
tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
4)
la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che
gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio
che concedevano
(sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116
consid. 2; 115 Ib 238).
5.4.
Quali
prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni
dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a
determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina,
con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel
conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene
definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme;
cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale
e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto
quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza,
che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando
quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un
terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid.
6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2;
sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).
5.5.
Spetta
all’autorità fiscale dimostrare l’esistenza di elementi che creano oppure
aumentano il carico fiscale, mentre al contribuente incombe l’onere della prova
degli elementi che riducono oppure sopprimono il suo obbligo fiscale (DTF 133
II 153 consid. 4.3.; sentenza TF 2C_445/2015 del 26.8.2016 consid. 7.1.;
sentenza TF 2C_177/2016 del 30.1.2017 consid. 4.1.). Per quanto concerne le
prestazioni valutabili in denaro, le autorità fiscali devono portare la prova
che la società ha fornito una prestazione e che non ha ottenuto una
controprestazione, oppure una controprestazione insufficiente. Se le prove raccolte
dall’autorità fiscale forniscono indizi a sufficienza per determinare una tale
sproporzione, spetta allora al contribuente stabilire l’esattezza delle sue
allegazioni contrarie (sentenze TF 138 II 57 consid. 7.1.; DTF 133 II 153
consid. 4.3.; 2C_927/2013 del 21.5.2914 consid. 5.4.; 2C_177/2016 del
30.1.2017, consid. 5.5.).
5.6.
Quella che a livello della
società viene trattata come una distribuzione mascherata di utile costituisce
in linea di principio un vantaggio valutabile in denaro per il titolare della
partecipazione, secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (nel diritto
cantonale, secondo l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT). Nella misura in cui la
prestazione valutabile in denaro della società è stata accertata con una
decisione passata in giudicato, i cantoni intraprendono generalmente una corrispondente
ripresa presso il titolare della partecipazione (sentenza del TF n. 2C_16/2015
del 6 agosto 2015, in ASA 84 p. 254 = RDAF 2016 II 110 = StE 2015 A 21.12 n. 16
= StR 70/2015 p. 811, consid. 2.5.6 e dottrina citata).
Ciononostante, non esiste
un vero e proprio automatismo nella ripresa (“Aufrechnungsautomatismus”).
La prestazione valutabile in denaro della società costituisce un indizio di
peso da prendere in considerazione nella tassazione del titolare della
partecipazione. Tuttavia, ad impedire che la qualifica si estenda
automaticamente al socio è il fatto che è solo il dispositivo di una decisione
che può passare in giudicato e non anche gli accertamenti fattuali o le
argomentazioni giuridiche, cioè la motivazione. Ne consegue che sono solo i
fattori fiscali (in questo caso, della società) a passare in giudicato. Una
nuova valutazione giuridica a livello dell’azionista è quindi indispensabile,
soprattutto perché la società e il detentore della partecipazione – nonostante
il legame che deriva dal diritto societario – sono due soggetti giuridici e
fiscali indipendenti (sentenza n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.7,
con riferimenti a giurisprudenza e dottrina; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed.,
Basilea 2019, n. 86 ad art. 20 LIFD, p. 592 s.).
In deroga alle regole
usuali sull’onere della prova, tuttavia, un azionista che è anche organo della
società deve contestare dettagliatamente l’esistenza e l’ammontare della
prestazione valutabile in denaro, presa in considerazione dall’autorità di
tassazione. Se non lo fa o si limita a contestazioni generiche, l'autorità
fiscale può presumere che la ripresa stabilita con una decisione passata in
giudicato a livello della società sia ugualmente giustificata nei confronti del
socio (cfr. sentenza 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.8; v. anche Kocher, Aspekte der steuerlichen
Zweidimensionalität - Gedankensplitter im Licht der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés OREF [a cura di],
Au carrefour des contributions - Mélanges de droit fiscal en l'honneur de
Monsieur le Juge Pascal Mollard, Berna 2020, p. 602).
5.7.
Nel caso che qui ci
occupa, viste le motivazioni addotte dal ricorrente – il quale sostiene anche
che la società è interamente detenuta dalla madre - l’autorità fiscale avrebbe
dovuto entrare nel merito delle stesse, non bastando la giustificazione di
averle inserite “come a comunicazione dell’Ufficio tassazione persone
giuridiche”.
Anche su questo punto la
decisione di tassazione dev’essere annullata.
6. 6.1.
__________ censura altresì
la deduzione “Spese professionali forfait” contribuente, stabilite dall’UT, per
l’IC in fr. 1'250.-. Ora, nella DF è stato proprio il ricorrente ad inserire
tale importo quale deduzione delle “altre spese professionali”.
In sede di osservazioni al
ricorso l’UT propone di ammettere il ricorso su quest’aspetto e di accordare il
forfait di fr. 2'500.-.
6.2.
Secondo l’art. 8 del
Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il
periodo fiscale 2013 (del 19 dicembre 2012), sono considerate altre spese
professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono
sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro
(compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una
camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura
particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc.
(cpv. 1).
La relativa deduzione è
ammessa nella misura complessiva di fr. 2’500.- l’anno oppure delle spese
effettive; in quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle
spese e la loro necessità professionale (cpv. 2).
La deduzione complessiva
del capoverso 2 è dimezzata se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per
meno di 6 mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al 50% (cpv.
3).
6.3.
6.3.1.
Per quanto concerneva il 2013,
il contribuente, oltre a percepire le indennità di disoccupazione, ha indicato
di aver ricevuto un reddito di fr. 16'471.- dalla __________ (__________).
6.3.2.
Ora, dagli atti compulsati
non è possibile determinare in quale percentuale il contribuente fosse attivo
nel 2013: a ciò si aggiunge che lo stesso ricorrente, nella dichiarazione
fiscale aveva indicato l’importo di fr. 1'250.-. In una simile situazione
occorre trasmettere gli atti all’autorità fiscale affinché stabilisca la
situazione professionale del contribuente nel 2013.
7. Il ricorrente
censura altresì il valore attribuito all’autovettura di marca “__________”,
stabilito dall’autorità fiscale in fr. 30'000.- e che, secondo lui era da
valutare in fr. 5'000.-. L’autorità fiscale ha indicato che il ricorrente non
aveva alcun interesse degno di protezione ad avere una decisione in merito alla
commisurazione del valore dell’autovettura, ritenuto come, l’imposta sulla
sostanza era pari a fr. 0.-. Ora, come visto, sia per quanto attiene all’ammontare
complessivo della sostanza che dei redditi, questa Camera ha indicato che dagli
atti non si poteva stabilire se fossero stati intrapresi tutti gli accertamenti
del caso atti a determinare con esattezza l’ampiezza di redditi e sostanza.
Motivo per il quale, tale censura potrà se del caso essere riproposta dinanzi
all’Ufficio di tassazione.
8. In merito
all’indennità di disoccupazione il ricorso è respinto. Per il resto la
decisione IC/IFD 2013 è annullata e gli atti sono trasmessi all’autorità
fiscale affinché proceda nei propri incombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne l’indennità di disoccupazione, il ricorso è respinto.
1.2. Per
il resto la decisione su reclamo IC/IFD 2013 del 16.3.2022 è annullata e
gli atti sono ritornati all’UT affinché adotti una nuova decisione, dopo gli
accertamenti necessari.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: