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Decisione

80.2022.85

Deduzioni: spese di manutenzione immobili, acquisto materiali, prova del loro utilizzo, pretesa ristrutturazione di una casa

8 giugno 2022Italiano15 min

giustificativi risultano illeggibili” e che le fatture __________ SA e __________

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.85

Lugano

8 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 7 marzo 2022 contro la decisione del 23 febbraio 2022 in materia di IC

2020.

Fatti

Fatti

A. RI 1, domiciliato a __________

(SZ), è assoggettato alle imposte cantonali per appartenenza economica quale

proprietario del mapp. n. __________ RFD di __________.

Nella dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2020, in relazione all’immobile ticinese, il

contribuente ha indicato di aver conseguito redditi immobiliari per fr.

15'345.– e ha fatto valere in deduzione spese di manutenzione per fr. 22'484.–.

Con decisione del 26

gennaio 2022, l’RS 1 (di seguito: UT) notificava al contribuente la tassazione

IC 2020, commisurando il reddito imponibile in fr. 15'100.– e quello

determinante per l’aliquota in fr. 101'100.–. Per quanto concerne l’immobile di

__________, gli attribuiva un reddito di fr. 21'488.–, importo da cui aveva

ammesso in deduzione liberalità per fr. 262.– e deduzioni sociali per fr.

4'978.–.

B. Il 10 febbraio 2022,

il contribuente presentava reclamo contro la suddetta decisione, contestando la

mancata deduzione dell’importo di fr. 22'484.– a titolo di “spese di

ristrutturazione”, argomentando di aver sostenuto costi per nuove cucine, nuovi

bagni e WC con nuovi oggetti sanitari, piastrelle per le pareti del bagno,

nuovi rivestimenti per pavimenti e lavori di pittura all’interno dei locali.

C. Con decisione del 23

febbraio 2022, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo il reddito

imponibile a fr. 11'900.– e quello determinante per l’aliquota a fr. 96'800.–.

Dal reddito immobiliare di fr. 21'488.– aveva ammesso la deduzione forfettaria

di fr. 4’298.– (20% del reddito da sostanza immobiliare) per spese di

manutenzione, “in quanto più favorevole dei costi effettivi per

assicurazioni, manutenzioni giustificate e imposta comunale sugli immobili”.

Nella motivazione della

decisione, l’autorità fiscale sosteneva che “la maggior parte dei

giustificativi risultano illeggibili” e che le fatture __________ SA e __________

SA si riferivano “al costo totale per riparazione condotta acqua potabile

privata fatturata ai contribuenti pro quota parte dal Comune di __________ per

CHF 1'018.35”. Negava inoltre la deducibilità della tassa rifiuti (“costo

di mantenimento non deducibile”) e dei costi per “trasporto proprio di

materiali acquistati”. Ricordava inoltre che è “a carico del

contribuente l’onere di provare i fatti atti a escludere o ridurre il debito

verso l’erario” e che il reclamante non aveva adempiuto l’onere della

prova.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato da RA 1, si

aggrava contro la suddetta decisione, lamentando il fatto che l’UT non abbia

dedotto le spese effettive di ristrutturazione di fr. 22'484.–. Il ricorrente

sostiene che la casa è stata interamente ristrutturata e che le fatture

inerenti al materiale acquistato sono state allegate. Inoltre, per la prima

volta, allega delle fotografie che dovrebbero mostrare lo stato della casa

prima e dopo i lavori.

E. Nelle sue

osservazioni al ricorso, presentate il 30 marzo 2022, l’UT rileva che “le

spese chieste in deduzione sembravano essere frutto di errori di compilazione

(costi totali di riparazioni delle tubazioni stradali fatturate da __________ e

__________), costi non deducibili (cfr. Reisekosten) e non meglio precisati

costi diversi con allegati giustificativi non definibili in maniera chiara”,

ragione per cui sono state concesse le spese di manutenzione forfettarie. Se

alla luce della documentazione prodotta con il ricorso, quest’ultimo dovesse

essere accolto, chiede comunque che la tassa di giustizia sia posta a carico

del ricorrente.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 9 cpv. 3

della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte

dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), il contribuente che

possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di

riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le

spese d’amministrazione da parte di terzi. I Cantoni possono inoltre prevedere

deduzioni per la protezione dell’ambiente, per provvedimenti di risparmio.

L’art. 9 cpv. 3 lett. a

LAID indica che il Dipartimento federale delle finanze determina in

collaborazione con i Cantoni quali investimenti destinati al risparmio

energetico e alla protezione dell’ambiente possono essere assimilati alle spese

di manutenzione.

1.2.

Analoga

disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT

disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova

acquisizione solo dal 1.1.2020.

La

Divisione delle contribuzioni aveva nondimeno manifestato la volontà di abolire

la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come

dimostra inequivocabilmente la Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011.

Tale Circolare è stata nel frattempo abrogata e sostituita con la Circolare

7/2020 entrata in vigore il 1.1.2020.

Considerandi

2.

2.1.

Per

costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che,

senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano

l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32.

LIFD, p. 219 s.; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise

in tre distinte categorie:

·

le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,

“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a

garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;

cfr. Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura

di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz.,

Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687; Locher,

Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 24 ad art. 32 LIFD, p.

787);

·

le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais

de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe

e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di

facciate; cfr. Richner/

Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);

·

le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”,

“coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione

servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde

alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego

limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a

sostituire l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi

alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno

deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di

comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate.

Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi

o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la

medesima funzione (decisione CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT

II-1997 n. 4t).

2.2

Ai fini della

determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le

spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali

(cfr. art. 33 lett. d LT). La distinzione tra spese di manutenzione e

spese di miglioria non sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese

che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare il valore

dell’immobile, ne aumentano nel contempo il comfort. Viceversa vi sono spese

volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte a

salvaguardare o mantenere quello iniziale. Per ovviare a queste difficoltà, la

prassi della Divisione delle contribuzioni suole in questi casi operare una

suddivisione della spesa totale, espressa in frazione, tra spesa di

manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (cfr. Circolare n.

7/2020 dell’aprile 2020, in vigore dal 1.1.2020).

Fanno eccezione unicamente

gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione

dell’ambiente (art. 31 cpv. 2 LT), nei quali rientrano tutti i provvedimenti

che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di

energie rinnovabili (art. 5 dell’Ordinanza concernente la deduzione dei costi

di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta; RS

642.116). Simili interventi – per esplicita volontà del legislatore – vanno

sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se contribuiscono ad

incrementare il valore dell’immobile (decisione TF n. 2C_727/2012 e 2C_729/2012

del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 p. 318). In sintesi, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale tutte le spese che migliorano la

situazione di un immobile provocano un aumento del valore di quest’ultimo. In

base ad un approccio funzionale, il fattore decisivo è stabilire se l’immobile

ha subito un miglioramento qualitativo e quindi un aumento di valore a seguito

dell’intervento (sentenze TF 2C_450/2020 del 15.9.2020 consid. 4.1.; 2C_1166/2016

e 2C_1167/2016 del 4.10.2017 consid. 2; 2C_251/2016 del 30.12.2016 consid.

3.2.; sentenze 2C_558/2016 e 2C_559/2016 del 24.10.2017 consid. 2).

2.3

Per

facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale sia dei contribuenti,

invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni

immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,

stabilita dal Consiglio di Stato per l’imposta cantonale (art. 31 cpv. 4 LT).

La deduzione complessiva ammonta:

·

al 10% del reddito lordo delle pigioni

e/o del valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale

al massimo a 10 anni prima;

·

al 20% del reddito lordo delle pigioni

e/o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più

di 10 anni

(cfr.

art. 2 cpv. 1 del regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).

3.

Nel caso in esame,

il ricorrente chiede che vengano ammesse in deduzione le spese sostenute per la

ristrutturazione della casa di __________, per un totale di fr. 22'484.–, in

quanto spese di manutenzione. Il contribuente ha allegato le foto degli

interventi di manutenzione solamente in sede di ricorso. L’UT ha negato la

deduzione degli importi in questione, qualificando le fatture allegate come non

definibili in maniera chiara oppure come costi non deducibili. Di conseguenza,

ha accordato la deduzione forfettaria di fr. 4'298.– (il 20 per cento del

reddito da sostanza immobiliare che ammonta a fr. 21'488.–).

Perché possano essere

ammesse in deduzione le spese effettive, il ricorrente deve comprovare di aver

sostenuto costi di manutenzione effettivi per un importo superiore a quello

della deduzione forfetaria, cioè fr. 4'298.–.

4.

4.1.

Le spese più importanti si

riferiscono alla riparazione di una condotta privata dell’acqua potabile. A

tale proposito, i ricorrenti espongono i costi seguenti:

__________ SA fr. 5’011.–

__________ SA fr. 2’437.–

__________ SA fr. 4’154.–

__________ SA fr. 1’742.–

Comune fr. 1’018.–

Totale fr. 14'362.–

Esaminando le singole

fatture, tuttavia, ci si avvede che le fatture della __________ sono

indirizzate alla stessa impresa __________ SA, mentre quella della __________

SA sono indirizzate al Comune. Non si tratta cioè di prestazioni fatturate al

ricorrente. L’unica fattura che è indirizzata a quest’ultimo è quella del

Comune di fr. 1'018.35. Nella lettera allegata, l’Ufficio acqua potabile spiega

che ci sono state due rotture della condotta privata, che serve sette stabili,

fra i quali quello dei ricorrenti, e che la riparazione è stata eseguita dalle

ditte __________ SA e __________ __________ SA. Conclude mettendo a carico dei

ricorrenti la quota parte di fr. 1'018.–.

Ne consegue che, come già

rilevato dall’UT nella decisione impugnata, le spese per la riparazione della

condotta ammontano non a fr. 14'362.– bensì a fr. 1'018.–.

L’insorgente non si è

peraltro minimamente confrontato con la motivazione della decisione

dell’autorità di tassazione.

4.2

Possono

senz’altro essere ammesse in deduzione l’imposta immobiliare comunale di fr.

739.- e il premio per l’assicurazione dello stabile di fr. 605.–. Anche la

Circolare n. 7/2020 del 1° gennaio 2020 della Divisione delle contribuzioni,

che concerne le deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare privata, riconosce

come costo fiscalmente deducibile

l’imposta immobiliare comunale (cifra

3.3.1) e i premi d’assicurazione (cifra 4).

4.3

Non rientra invece fra le

spese deducibili la tassa per i rifiuti (fr. 140.–), che costituisce una spesa

di gestione

Le spese di gestione di un

immobile (in particolare, quelle per la pulizia, l'illuminazione ed il

riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle per l’acqua potabile e

la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il mantenimento del

contribuente e della sua famiglia e possono essere dedotte dal reddito,

eccezionalmente, alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta le

trasferisce su una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento

effettivi, come si verifica nel caso del proprietario che cede in locazione un

immobile e riceve quale corrispettivo la pigione oltre all'indennizzo per i

costi accessori, ma non quando è il proprietario ad abitare la propria casa,

nel quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini non sono di

solito compresi nel calcolo del valore locativo ed il contribuente che abita la

propria casa non ha pertanto il diritto alla deduzione degli stessi (cfr. p.

es. la sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20 gennaio 2003 in re K. e

giurisprudenza e dottrina citate; inoltre la sentenza del Tribunale federale

del 15 luglio 2005, n. 2A.683/2004, in ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 =

RDAF 2005 II 502 consid. 2.5).

Nel caso in esame, non è

noto neppure se la casa sia stata ceduta in locazione e comunque non si

conoscono le condizioni contrattuali eventualmente pattuite con gli inquilini.

Il ricorrente non ha pertanto provato che la tassa litigiosa rientri fra le

spese di gestione che egli si è assunto nell’ambito del rapporto di locazione.

4.4

4.4.1

L’insorgente ha poi

prodotto una tabella con altre spese sostenute per la “ristrutturazione” della

casa.

Le numerose fatture e gli

scontrini allegati comportano un costo totale di fr. 3'829.63 e di € 443.62. A

questi importi si aggiungono poi spese di trasferta per fr. 3'292.– e spese di

parcheggio per fr. 7.–. Il totale ammonta così a fr. 7'608.–.

4.4.2

Le spese di trasferta non

rientrano certamente fra le spese di manutenzione. Anche senza considerare il

fatto che non è stata fornita alcuna prova dell’effettivo spostamento del

contribuente dal suo domicilio alla sua casa ticinese nelle date indicate dalla

tabella, le spese per queste trasferte non assumerebbero comunque la natura di

costi di manutenzione. Anche l’importo della deduzione (1 franco al chilometro)

sarebbe manifestamente sproporzionato.

4.4.3

Per quanto concerne le

spese per l’acquisto di materiale e arredi, come ha già sottolineato l’autorità

di tassazione nella decisione impugnata, i documenti prodotti non permettono di

determinare la relazione fra gli acquisti effettuati e specifici interventi di

manutenzione nella casa di __________. Neppure le fotografie prodotte con il

ricorso consentono di chiarire la natura e la portate degli interventi. Del

resto, il solo importo delle spese sostenute per l’acquisto di materiale (poco

più di 4'000 franchi) è difficilmente compatibile con una “ristrutturazione”

della casa, di portata così ampia come quella che risulta dal ricorso, ove si

parla di rifacimento dell’impianto elettrico, di “apertura delle pareti”, di

sostituzione di bagni, cucine e pavimenti, di verniciatura di porte, finestre,

soffitti ecc. e di riparazioni varie. Non si spiega il fatto che non sia stata

prodotta alcuna fattura che concerna l’acquisto di sanitari o per il

rifacimento dell’impianto elettrico.

Parte delle spese sono

documentate da scontrini relativi ad acquisti in centri commerciali in Svizzera

e in Germania (Bauhaus, Hornbach, Coop, Jumbo, Aldi ecc.). A parte il fatto che

perlopiù si tratta di importi irrisori, spesso non si comprende cosa sia stato

acquistato e, anche quando ciò è comprensibile, non si può verificare in quale

immobile siano stati impiegati i materiali acquistati (p. es. piastrelle,

pittura).

La Circolare 7/2020 della

Divisione delle contribuzioni prevede che “il lavoro prestato dal

contribuente per la manutenzione del proprio immobile non [sia] deducibile”,

ma ammette tuttavia la deduzione delle “spese per il materiale utilizzato a

tal fine, nella misura in cui siano debitamente provate”. Nella

fattispecie, neppure con la produzione delle fotografie il contribuente ha

comprovato che le spese per il materiale acquistato siano state effettivamente

impiegate per lavori di manutenzione nell’immobile di __________.

Uno degli importi più

rilevanti (fr. 917.30) concerne l’acquisto di una cucina (IKEA). Anche in

questo caso, tuttavia, il contribuente non ha provato in quale immobile sia

stata posata la cucina in questione. I dubbi sono legittimi, anche in

considerazione del fatto che il “cliente” indicato sul modulo di conferma

dell’ordinazione è la __________ Sagl di __________.

Alcuni acquisti da IKEA

sono poi stati effettuati a Lucerna (538.95 e 49.–) e una fattura IKEA concerne

addirittura l’acquisto di un divano (Friheten, fr. 399.–).

In queste circostanze, è

condivisibile la decisione dell’UT, che ha escluso la deduzione delle spese

indicate.

4.5

Riassumendo, le spese

effettive che sarebbero deducibili sono le seguenti:

riparazione condotta fr. 1’018.–

Imposta immobiliare comunale fr. 739.–

Assicurazione fr. 605.–

Totale fr. 2’362.–

La deduzione forfetaria

ammessa dall’autorità di tassazione (fr. 4'298.–) è pertanto ampiamente superiore

all’importo in questione. Lo sarebbe anche se fosse stata ammessa in deduzione

la spesa per l’acquisto della cucina (fr. 917.30).

5.

Il ricorso è

respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: