80.2022.88
Assoggettamento illimitato: domicilio, rapporti intercantonali, coniugi con due figli minorenni scolarizzati nel Canton Ticino, domicilio formale nel Canton Grigioni
30 aprile 2024Italiano45 min
nel Canton __________, a __________, tuttavia, dal 9.7.2017, la moglie __________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.88
Lugano
30 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 aprile 2022 contro la decisione del 7 marzo 2022 in materia di assoggettamento
IC 2017.
Fatti
Fatti
A. Con decisione del
22.12.2020, notificata ai coniugi __________ a __________, l’RS 1 (in seguito
UT) rivendicava l’assoggettamento illimitato all’imposta cantonale dei
contribuenti a partire dal 1.1.2017. Sebbene il domicilio della famiglia fosse
nel Canton __________, a __________, tuttavia, dal 9.7.2017, la moglie __________
ed i figli (__________, 2014 e __________, 2017) erano in possesso di un
permesso di soggiorno rilasciato dal Comune di __________. Da una verifica
effettuata presso il Registro di commercio, risultava inoltre che __________ era
amministratore unico di diverse società aventi la propria sede in via __________
a __________ (PPP __________ fondo base __________ RFD __________). Sempre nel
medesimo Comune, il contribuente era proprietario, unitamente alla moglie, in
ragione di ½ ciascuno, del fondo __________, dove sorgeva la casa di famiglia
di 4.5 locali, in cui la coniuge ed i figli risiedevano durante la settimana. __________
aveva lavorato al 50% presso la __________ sino al 31.12.2018 e si era poi
iscritta alla Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione a __________. Il figlio __________ era scolarizzato presso la
scuola elementare di __________ e, in precedenza, era stato iscritto alla
scuola dell’infanzia. La figlia __________ frequentava la scuola dell’infanzia,
sempre nel medesimo Comune e, prima, aveva frequentato l’asilo Nido
dell’Associazione __________. Nel Comune di ____________________ risultava
essere dipendente ed amministratore/azionista unico della __________, società
della quale il 16.12.2020 l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche
aveva rivendicato l’assoggettamento per appartenenza personale.
L’autorità fiscale, fatte
tali premesse, dopo aver ricordato legislazione, giurisprudenza e dottrina
applicabili in materia, concludeva che il domicilio primario dei contribuenti
si trovava nel Canton Ticino, luogo in cui erano stabilite le relazioni più
intense, e meglio dove, di fatto, si trovava il loro centro degli interessi
ideali situati nel Comune di __________ come anche quello degli interessi
materiali, legato alle diverse società aventi sede in Ticino.
B. Con reclamo del 13/14.1.2021
i coniugi __________ impugnavano la decisione di assoggettamento illimitato in
Ticino, poiché non corrispondente alla realtà dei fatti e, “(…) in contrasto
con quanto pattuito con il Municipio di __________”.
Quanto ad __________, la
stessa era nata e cresciuta nel Canton Grigioni ed era domiciliata a __________
da oltre dieci anni. Aveva lavorato in Ticino per diversi anni, con un regolare
permesso di soggiorno settimanale, senza che nessuna autorità fiscale ticinese
avesse mai formulato una richiesta di assoggettamento illimitato. __________,
ticinese d’origine, dopo un periodo di vita trascorso in __________ per motivi
personali, era rientrato in Svizzera nel 2012. Dopo il matrimonio celebrato nel
2012 presso il Municipio di __________ e poi nella Chiesa di __________, i coniugi
__________ avevano deciso di risiedere a __________, presso l’abitazione del
marito (già dal 2007) che era diventata abitazione coniugale a tutti gli
effetti. Dal 2014, __________ aveva iniziato la propria attività professionale
presso la __________ con sede a __________. La moglie aveva lavorato a tempo
pieno presso la Banca __________, __________, sino alla nascita del primo
figlio (2014), in attesa di essere trasferita presso la sede del datore di
lavoro a __________. In quel periodo era rientrata settimanalmente al domicilio
__________. Il previsto trasferimento presso la sede della banca a __________
non si sarebbe verificato: dopo un periodo di congedo avrebbe ripreso
l’attività al 50%. A seguito della seconda gravidanza avrebbe poi ottenuto un congedo
non retribuito di 6 mesi, ma alla fine del 2018 avrebbe ricevuto la lettera di
licenziamento. Si sarebbe annunciata alla Cassa disoccupazione del Canton
Grigioni (sede regionale di __________), che avrebbe inoltrato la procedura al
Canton Ticino in considerazione della sede dell’ultimo datore di lavoro. Le
ricerche di lavoro non avrebbero portato ad alcun risultato e le indennità sarebbero
nel frattempo terminate.
In considerazione del
fatto che nel Canton Grigioni la scolarizzazione dei bambini avveniva a 5 anni,
anziché a 3, i reclamanti avrebbero deciso di iscrivere il figlio __________
alla scuola dell’infanzia a __________, località nella quale i coniugi erano
comproprietari di una casa di vacanza; ciò avrebbe permesso ad __________ di
mantenere il proprio lavoro in attesa del promesso trasferimento in __________.
In considerazione del fatto che alcune società amministrate da __________ avevano
sede a __________ e “garantiscono un gettito fiscale rilevante”, il
Comune di __________ avrebbe accordato loro la possibilità di iscrivere il
figlio __________ alla scuola dell’infanzia, previo pagamento di un costo
annuale di fr. 1'200.-. Dopo la nascita della secondogenita, la stessa sarebbe
stata iscritta ad un asilo nido privato. Terminata la scuola dell’infanzia, __________
avrebbe iniziato le scuole elementari a __________. La sorella avrebbe seguito
– per analogia – lo stesso percorso scolastico del fratello. __________ __________
__________ sarebbe rientrata al domicilio di __________ ogni fine settimana e
ogniqualvolta le scuole erano chiuse per ferie. A __________ risiedevano la
nonna materna e la zia, __________ e __________ __________. La moglie avrebbe
studiato presso l’Accademia __________ di __________, motivo per il quale tutte
le sue amicizie erano riconducibili fin da sempre alla regione. In __________,
a __________ avrebbe abitato unicamente la madre di __________.
Il marito era attivo
presso la __________ con sede a __________ e con uffici propri. La società avrebbe
gestione di una dozzina di proprietà immobiliari e avrebbe detenuto “il 100%
della società __________ che è proprietaria di 6 appartamenti di vacanza in __________”.
__________ si sarebbe occupato personalmente della gestione di attività di
check in e check out degli ospiti così come della promozione degli oggetti
sulle principali piattaforme informatiche.
Per quanto concerne
l’indirizzo di via __________ a __________, __________ era proprietario della
PPP __________ (fondo base __________) RFD __________, che era un deposito
interrato nel quale si trovava una collezione privata di veicoli d’epoca. Per
quanto riguarda “le società attive con personale proprio presso il centro
amministrativo di via __________”, le stesse sarebbero state inquiline di
altri proprietari immobiliari.
C. Con scritto
dell’11.5.2021 inviato per posta APlus, l’autorità fiscale attribuiva ai
coniugi __________ un termine fino al 30.6.2021 per presentare la seguente
documentazione e fornire le seguenti informazioni:
§
Fatture a comprova del consumo di
acqua e di elettricità nell’appartamento in via __________ a __________ (fondo __________)
per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;
§
Estratti 2017, 2018, 2019 e 2020
delle carte di credito personali e/o professionali;
§
Fatture a comprova dei premi della
CM (e di eventuali spese mediche) di tutta la famiglia per gli anni 2017, 2018,
2019 e 2020;
§
Copia del libretto di servizio
delle auto usate per lo spostamento professionale da __________ a __________;
§
Iscrizioni a società di svago,
sportive, ecc. nel Canton Grigioni dei figli __________;
§
Ev. altra documentazione a
comprova dell’effettivo spostamento del vostro centro degli interessi vitali
nel Canton Grigioni (attività sociali, culturali, e/o sportivi).
D. Con scritto del
25/28.5.2021, i coniugi __________ presentavano documentazione e formulavano
osservazioni. In particolare, sarebbero stati assicurati contro le malattie “da
oltre vent’anni” presso la __________, sede di __________. Allegavano il
resoconto annuale dal 2017 al 2020 dei chilometri percorsi dai veicoli privati
ed aziendali, precisando di disporre di un “ampio parco automobili”, che
variava ogni anno a causa di acquisti e vendite. In merito alle attività di
svago, la famiglia avrebbe praticato sci alpino, ciclismo e nuoto. A comprova
allegavano le ricevute per l’acquisto dell’abbonamento stagionale presso gli
impianti di sci dell’__________ a nome di __________ e __________ e dal __________
anche a nome di __________. Producevano inoltre le tessere per indigeni
rilasciate dal Comune di __________ con l’obbligo di rinnovo annuale, per poter
beneficiare delle tariffe per residenti nei commerci e strutture della regione,
e la corrispondenza inerente l’iscrizione della figlia __________ al “__________
Segnalavano infine che sull’ICloud della famiglia erano presenti oltre 47'000
fotografie scattate da __________ e 17'500 fotografie effettuate da __________
nel periodo compreso dal 2014 ad oggi.
E. Con decisione del
7.3.2022, l’UT respingeva il reclamo.
Per quanto concerne __________,
insieme ai figli minorenni (nati entrambi presso la Clinica __________ di __________),
viveva durante la settimana in via al __________ a __________, sulla base di un
permesso di soggiorno. Dopo il licenziamento dalla __________ a __________ era
stata iscritta alla Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione a __________ e si prendeva cura dei figli, che frequentavano le
scuole a __________. I coniugi sarebbero stati pertanto domiciliati nel Canton
Ticino, dove disponevano di una casa unifamiliare duplex di 158 mq, di 4.5
locali, acquistata nel 2011. Da verifiche esperite presso il Comune di __________
il consumo annuale di acqua potabile avrebbe ecceduto oltre il consumo medio
annuale di 4 persone. Non si sarebbe pertanto potuta considerare la casa di __________
come una casa secondaria di vacanza, bensì quale dimora principale della
famiglia.
Nel Comune di __________,
nel condominio __________, i contribuenti erano proprietari dell’appartamento
n. 2, di 3.5 locali, di soli 63 mq. Il consumo di elettricità sarebbe stato
inferiore rispetto al consumo settimanale medio per un appartamento abitato
regolarmente da una persona che vive sola durante la settimana e che viene
raggiunta il weekend dal resto della famiglia. Il condominio dal 2019 sarebbe
stato amministrato dalla __________, che deteneva il 100% della __________ e di
cui il fisco cantonale aveva rivendicato l’assoggettamento illimitato in
Ticino. L’attività svolta dal contribuente, amministratore di immobili in
Engadina, non avrebbe necessitato di una costante presenza in loco, ma avrebbe
potuto essere svolta dal domicilio a __________. Inoltre, in una lettera del
5.5.2017 indirizzata al Comune di __________, la __________ avrebbe affermato
di non occuparsi “prevalentemente di amministrazioni immobiliari”, bensì
di consulenza in ambito fiduciario aziendale e privato essenzialmente con
clientela del Canton Ticino. In Ticino __________ avrebbe ricoperto diverse
funzioni in seno a numerose società con sede in via __________, dove era anche
proprietario di una PPP, in cui era conservata la sua collezione privata di
auto d’epoca. Allo stesso indirizzo era proprietario della PPP __________ fondo
base __________ RFD __________, __________ padre del contribuente, il quale
percepiva l’affitto da parte di due società amministrate dal figlio.
F. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________ e __________, rappresentati
dall’avv. __________ contestano nuovamente l’assoggettamento illimitato in
Ticino dal 2017.
Dopo aver esposto la loro
situazione personale, famigliare e professionale dei coniugi, lamentano una
sussunzione dei fatti del tutto errata da parte del fisco cantonale. Tenuto
conto della giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui i coniugi
vengono imposti dove risiede la famiglia anche nel caso in cui tale luogo di
residenza venga frequentato solo nel fine settimana e nel tempo libero,
l’autorità fiscale avrebbe potuto accogliere il loro reclamo. L’autorità
fiscale avrebbe inoltre violato il loro diritto di essere sentiti, non avendoli
sentiti personalmente e non avendo tenuto conto dei documenti da loro prodotti
su richiesta del fisco stesso.
__________ si occuperebbe dell’amministrazione
di immobili in __________, mentre a __________ non disporrebbe né di un ufficio
né di un’infrastruttura.
Per quanto concerne __________
ed i figli __________ e __________, la loro presenza in Ticino sarebbe
prettamente legata alla loro scolarizzazione e per questa ragione sarebbe stata
rilasciata un’autorizzazione di soggiorno. Rientrerebbero regolarmente a __________
tutti i fine settimana e durante tutte le vacanze scolastiche. Nei Grigioni risiederebbero
del resto la madre e la sorella della contribuente.
La superficie delle
abitazioni ed i consumi d’acqua non permetterebbero di concludere alcunché. Il
consumo (eccessivo) di acqua a __________ si spiegherebbe con l’impianto di
irrigazione automatica del giardino dell’abitazione della casa di __________ Comunque,
la presenza di tre persone durante la settimana comporterebbe un certo consumo
di acqua ed elettricità.
Per quanto concerne
l’appartamento di __________, si dovrebbe considerare che il prezzo delle
abitazioni è sostanzialmente più elevato rispetto a __________ e che gli spazi
sono molto più razionali. Inoltre sarebbe in corso una trattativa per l’acquisto
dell’appartamento confinante.
L’autorità di tassazione
non avrebbe tenuto conto di tutta una serie di indizi convergenti, emersi in
sede di reclamo: gli estratti conto delle carte di credito personali dei
contribuenti, le spese in ristoranti, attività di svago, le fatture della cassa
malati, il chilometraggio annuo della famiglia, lo svolgimento di oltre 45
giornate sciistiche annuali a __________ ed il rilascio alla famiglia della
“tessera per indigeni”, la documentazione fotografica.
Da ultimo i ricorrenti
ritengono tardiva la rivendicazione fiscale per gli anni dal 2017 al 2020: il
Canton Grigioni avrebbe emesso in buona fede le notifiche di tassazione per gli
anni in questione, mentre l’UT di Lugano avrebbe atteso sino al 2019 (quando
già disponeva tutti gli elementi per rivendicare la sovranità fiscale) per
emettere la propria decisione fiscale.
In via meramente
subordinata, anche se non ritengono dati i presupposti, i contribuenti
postulano il riconoscimento di un domicilio fiscale alternato.
I ricorrenti chiedono
l’audizione testimoniale di tutta una lista di persone che potrebbero
confermare l’effettiva residenza a __________ della famiglia RI 1.
G. Con osservazioni del 13/16.5.2022,
l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede la conferma
della decisione di assoggettamento. Il fatto stesso che RI 2 ed i figli
minorenni soggiornino stabilmente a __________ sarebbe sufficiente per
stabilire che il domicilio fiscale della famiglia si trovi in Ticino, dove
convergono gli interessi ideali e materiali dei coniugi. Il desiderio dei
contribuenti di dare ai figli un’educazione italofona confermerebbe che il
centro dei loro interessi si trovi proprio a __________. Il fisco ribadisce poi
i legami professionali dei coniugi con il Canton Ticino, in particolare per
quanto concerne l’attività del marito alle dipendenze della __________. Oltre a
ricoprire diverse funzioni in numerose società (12) aventi sede nel __________,
alcune delle quali con sede in via __________, __________ risulterebbe anche
essere azionista unico della __________ e al 25% della __________.
Per quanto concerne la
documentazione prodotta dai ricorrenti, avrebbero fornito soltanto estratti
bancari relativi ad una carta di credito e non anche quelli dei conti correnti
dei coniugi e della carta di credito della moglie. Inoltre, le 45 giornate
sciistiche confermerebbero che __________ si configura quale luogo di svago e
di vacanza della famiglia.
Non sarebbero infine date
le condizioni per ammettere, nel caso sub judice, un domicilio
alternato.
H. I contribuenti hanno
replicato con scritto del 25/27.5.2022.
In merito alla
scolarizzazione dei figli, avrebbero optato per le scuole di __________ se
l’insegnamento fosse stato in tedesco anche alle elementari. In __________ la
famiglia svolgerebbe con intensità e passione molteplici attività sportive di
alta montagna. L’appartamento di __________, permetterebbe di far fronte
comodamente ai bisogni della famiglia. Per quanto concerne l’attività svolta
dalla __________, contestano “cifre e le percentuali riportate dalla
Divisione”, che sarebbero “inventate e non sono supportate da nessun
documento (analisi della fatturazione integrale della società)”. La società
avrebbe comunque uffici propri a __________. L’autorità fiscale avrebbe inoltre
omesso di menzionare che il contribuente ricopre la carica di amministratore
anche in 13 società con sede nel Canton __________, delle quali solo 3 sono di
sua proprietà. La documentazione prodotta dai ricorrenti sarebbe quella che era
stata richiesta dalla Divisione delle contribuzioni; __________ non disporrebbe
di conti correnti o carte di credito personali. Inoltre, la conclusione della
Divisione delle contribuzioni in relazione alle oltre 45 giornate di sci
trascorse in famiglia sarebbe completamente errata ed al limite dell’offensivo.
Da ultimo i ricorrenti
ritengono riduttivo definire l’abitazione di __________ un “piccolo
appartamento di vacanza”, del valore di fr. 1'750'000.-. Si tratterebbe
invece di una residenza primaria di standard superiore, perfettamente adeguata
ai bisogni della famiglia.
I. Con duplica del 9/10.6.2022
l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni sottolinea che quanto
indicato nelle osservazioni in merito all’attività svolta dalla __________ si
baserebbe sugli accertamenti esperiti dall’Ufficio di tassazione delle persone
giuridiche. In merito alla scolarizzazione dei figli a __________, nei vari
allegati di causa, i contribuenti si sarebbero inoltre contraddetti: infatti,
se nel ricorso avevano esplicitamente affermato di essere desiderosi di dare ai
figli un’educazione italofona e poi germanofona a partire dalle medie, in sede
di replica spontanea avevano indicato che, se a __________ l’educazione fosse
stata in tedesco, non avrebbero optato per la dispendiosa scelta di iscrivere i
figli alle scuole di __________.
In relazione al valore
dell’appartamento di __________, il valore venale sarebbe di fr. 636'100.- e
non di fr. 1'750'000.-. Quanto ai parenti materni residenti nel Canton
Grigioni, né la nonna né la zia vivrebbero a __________. In Ticino sarebbero
comunque domiciliati i genitori di __________. Infine, in relazione alle
cariche del contribuente in seno ad altre società con sede nei Grigioni, tale
circostanza non inficerebbe il domicilio fiscale dei contribuenti in Ticino.
L. Il 31.1.2023 si è
svolta un’udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario alla presenza di __________,
dell’avv. __________, e dei rappresentanti dell’UT di Lugano, dell’Ufficio
giuridico e dei Servizi centrali.
Il ricorrente ha ribadito
che la sua attività è prevalentemente orientata all’amministrazione
immobiliare, sia quale amministratore di società immobiliari sia di
amministratore di condomini in __________. In merito alla scelta di far
frequentare ai figli le scuole in Ticino, ha rilevato che a __________
l’insegnamento si terrebbe solamente in lingua romancia. Non sarebbe inoltre
possibile frequentare le scuole a __________, in assenza di domicilio. I figli
avrebbero appreso quale prima lingua l’italiano, ma con la madre parlerebbero
anche il tedesco “(…) questo in vista di un futuro inserimento scolastico e
professionale nel mondo di lingua tedesca”. Il ricorrente avrebbe
trascorso, nel 2022, ben 183 notti a __________. Ha prodotto inoltre il rinnovo
dell’autorizzazione di soggiorno a __________ fino al 31.8.2023.
L’autorità fiscale ha
sottolineato che parte delle attività professionali del contribuente sono
svolte nel Canton Ticino ed ha escluso che siano dati i presupposti per un
domicilio alternato.
I
contribuenti si sono impegnati a produrre:
-
estratto della carta con cui
vengono effettuati i pagamenti correnti per il marito e per la moglie per gli
anni 2017 e 2018;
-
le ricerche di lavoro della moglie
presentate all’assicurazione disoccupazione;
-
documentazione dei medici,
dentisti, igienisti, pediatra per tutti i membri della famiglia;
-
scontrini relativi all’acquisto
del carburante.
M. Con scritto del
17.3.2023, l’avv. __________ ha presentato la documentazione richiesta in
udienza, e nello specifico della corrispondenza inerente __________ e __________,
estratti dei conti bancari __________) del 2017 e del 2018, atti inerenti le
spese mediche della moglie e dei figli. Per quanto concerne __________,
relativamente all’utilizzo della carta di credito, ha precisato che nel 2018
non era praticamente mai stata utilizzata, visto che tutte le transazioni erano
effettuate tramite la __________ In merito all’acquisto di carburante, il
contribuente non sarebbe riuscito a reperire gli scontrini 2017-2018, ma ha
prodotto quelli dal 2019 al 2021. Per quanto attiene alle spese mediche, il contribuente
avrebbe “approfittato di poche prestazioni mediche sparse tra l’Engadina (__________)
ed il Ticino per un consulto specialistico presso l’__________”.
Diritto
1. Contestato è l’assoggettamento
dei coniugi __________ alle imposte cantonali per appartenenza personale.
I ricorrenti sostengono che
il loro domicilio fiscale sia situato a __________, nel Canton Grigioni, luogo
nel quale __________ esercita la propria attività lavorativa, incentrata in
particolar modo sul campo immobiliare, e dove verrebbe raggiunto, per il fine
settimana e durante le vacanze scolastiche, dalla moglie, __________ e dai
figli minorenni.
Di diversa opinione
l’autorità fiscale, secondo cui l’attività lavorativa di __________ sarebbe per
la maggior parte esercitata in Ticino, a Gravesano, luogo nel quale i
contribuenti risiedono in una casa unifamiliare di proprietà e dove i figli
sono entrambi scolarizzati. In questo stesso Cantone, fino al momento del
licenziamento, era attiva professionalmente anche la moglie, impiegata presso
la __________.
Preliminarmente i coniugi
ritengono tardiva la rivendicazione fiscale per gli anni 2017-2020, in quanto
il Canton Grigioni avrebbe emesso in buona fede le notifiche di tassazione per
gli anni in questione, mentre l’UT di Lugano avrebbe atteso, sino a fine 2019
per emettere la decisione fiscale inerente il 2017.
I. Perenzione del diritto
di tassare
2. 2.1.
L’istituto giuridico
autonomo della perenzione del diritto di tassare è stato creato dal Tribunale
federale. Si tratta di un istituto distinto da quello della prescrizione del
diritto di tassare. L’obiettivo di tale istituto giuridico è quello di
proteggere il Cantone coinvolto dal dover rimborsare, in ragione di una pretesa
di principio privilegiata, ma fatta valere tardivamente, delle imposte già
percepite. L’eccezione della perenzione può essere sollevata unicamente dal
primo Cantone che ha tassato in buona fede, misconoscendo la pretesa fiscale
concorrente e non dal contribuente; la stessa non viene inoltre esaminata
d’ufficio dal Tribunale federale (De
Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2013, p. 403
ss. e giurisprudenza citata). Poiché si tratta di un istituto a favore del
Cantone che preleva l’imposta e non del contribuente, i contribuenti non sono
legittimati a sollevare la relativa eccezione (Brunner/Beusch,
in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum Interkantonalen
Steuerrecht, 2a ed., Basilea 2021, § 42, n. 19, p. 501 s.).
2.2.
Il
Tribunale federale, nella sentenza 2C_708/2012 del 21.12.2012 (DTF 139 I 64 =
RDAF 2013 II 469), ha precisato che è sufficiente che il Cantone annunci al
contribuente, per scritto e senza equivoci, la sua pretesa di riscuotere
imposte sino alla fine dell’anno “n+2” affinché possa essere salvaguardato il
suo diritto di tassare nei rapporti intercantonali. La notifica di una
decisione suscettibile di ricorso non è indispensabile per la salvaguardia del
diritto di perenzione. È sufficiente che l’autorità fiscale introduca la
procedura di tassazione durante il termine di perenzione e che non prolunghi in
seguito, in maniera esagerata, la procedura di tassazione, a meno che non abbia
buone ragioni per farlo. La tassazione delle imposte periodiche si considera
avviata tramite il primo atto avente “effetti esterni”, cioè di solito con uno
scritto dell’autorità fiscale, che è finalizzato alla tassazione del
contribuente. Nella maggior parte dei casi, tale atto introduttivo consiste
nell’invio del formulario per la dichiarazione d’imposta (sentenza citata,
consid. 3.4; v. anche Brunner/Beusch,
op. cit., § 42, n. 24, p. 503).
2.3.
Ora, come visto,
l’eccezione di perenzione del diritto di tassare può essere sollevata
unicamente dal Cantone concorrente in ambito di rapporti intercantonali, mentre
il contribuente non è legittimato. Neppure il Tribunale federale esamina
d’ufficio tale aspetto, proprio perché è solo il Cantone che ha una pretesa
concorrente a poterlo fare.
In ogni caso, secondo il
diritto cantonale (art. 193 cpv. 1 LT), la prescrizione del diritto di tassare
interviene 5 anni dalla fine del periodo fiscale (a meno dell’esistenza di atti
interruttivi). La pretesa fiscale del Canton Ticino è del tutto legittima.
D’altronde, i contribuenti
sono proprietari di sostanza immobiliare nel Canton Ticino e vi sarebbero
comunque assoggettati alle imposte per appartenenza economica. Proprio sulla
scorta della dichiarazione fiscale per l’anno 2017, da loro presentata nel mese
di ottobre del 2018, e del successivo loro reclamo del 4.11.2019, l’autorità
fiscale ha ritenuto che fossero illimitatamente imponibili in Ticino,
notificando loro una decisione preliminare di assoggettamento il 22.12.2020.
Considerandi
II. Assoggettamento
alle imposte per appartenenza personale
3.
3.1.
Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale
ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato
all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui,
secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha
domicilio o dimora fiscale.
Il domicilio fiscale è di
conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva
residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione
di rimanervi in modo duraturo.
Secondo
la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio
dell’intenzione di stabilirsi durevolmente di cui all’art. 23 cpv. 1 CC,
all’art. 3 cpv. 2 LIFD e all’art. 3 cpv. 2 LAID, non deve essere inteso come
dipendente dalla volontà interiore del contribuente. Il domicilio viene invece
determinato esclusivamente in base all’insieme di fatti oggettivi,
riconoscibili da terzi, nei quali si manifesta l’intenzione della persona
interessata di stabilirsi durevolmente in un luogo. Di conseguenza, il
domicilio è il luogo in cui, alla luce di questi fatti, si trova oggettivamente
il centro degli interessi vitali – il centro della vita – della persona
interessata. Stabilire se i fatti esterni rilevanti si siano verificati è una
questione di fatto; la determinazione del centro della vita e quindi del
domicilio sulla base dei fatti accertati, invece, è una questione di diritto (DTF 148 II 285 = ASA 91 p.
101.
= StE 2022 A 24.21 n. 43 consid. 3.2.2 e giurisprudenza citata).
3.2
Sempre secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, se una persona mantiene contatti con
più luoghi, per determinare il domicilio fiscale si deve basarsi sul luogo con
il quale mantiene i legami più forti. Il punto di partenza è il luogo di dimora
abituale della persona interessata. Tuttavia, gli interessi personali,
familiari, professionali e sociali di una persona possono legarla così
strettamente a un altro luogo da farlo apparire come il centro della sua vita,
anche se la persona interessata vi trascorre meno tempo. In questo contesto
sono rilevanti, ad esempio, il luogo di dimora abituale dei membri della
famiglia (coniuge, figli, genitori e fratelli), le relazioni sociali extra familiari
(ad esempio la partecipazione alla vita di associazioni), la posizione professionale
del contribuente e le condizioni abitative nei vari luoghi. Questi criteri
devono essere presi in considerazione anche nel caso in cui una persona
trascorra lo stesso tempo o circa lo stesso tempo in più luoghi. I vari criteri
devono essere ponderati a seconda della situazione personale dell’interessato
(ad esempio, l’età) e soppesati l’uno con l’altro nell’ambito della
considerazione complessiva richiesta dalla giurisprudenza al fine di
determinare il domicilio fiscale alla fine dell’anno (art. 4b cpv. 1 LAID).
Sebbene le circostanze di fatto esistenti in un momento precedente o successivo
non siano direttamente rilevanti, possono essere prese in considerazione come
indizi (DTF 148 II 285 = ASA 91 p. 101 = StE 2022 A 24.21 n. 43 consid. 3.2.3 e
giurisprudenza citata).
3.3
In una
recente sentenza, l’Alta Corte ha richiamato alcune regole, elaborate dapprima
dalla propria giurisprudenza nell’ambito del diritto della doppia imposizione
intercantonale e poi riprese dal diritto tributario cantonale armonizzato, per
la ponderazione dei singoli criteri nell’ambito dell’esame complessivo della
fattispecie, che deve essere intrapreso per stabilire il domicilio fiscale.
In primo
luogo, i contribuenti coniugati, i contribuenti in unione domestica registrata
e i concubini sono generalmente domiciliati nel luogo in cui è situata l’abitazione
familiare comune. Anche se tali persone esercitano un’attività lucrativa
dipendente in un altro luogo durante la settimana, il rapporto basato sui
legami personali e familiari è generalmente considerato più forte di quello con
il luogo di lavoro, purché tornino regolarmente in famiglia ogni giorno
(pendolari) o nei fine settimana e nei giorni liberi (residenti settimanali) (DTF
148.
II 285 = ASA 91 p. 101 = StE 2022 A 24.21 n. 43 consid. 3.3.1 e
giurisprudenza citata).
Tuttavia,
anche nel caso di contribuenti coniugati e di contribuenti in unione domestica
registrata – nonostante l’imposizione congiunta (cfr. art. 3 cpv. 3 e 4 LAID) –
il domicilio deve essere determinato separatamente per ciascun coniuge o
partner. In via eccezionale, i coniugi e i partner registrati possono quindi
avere il domicilio in luoghi diversi nonostante un matrimonio o un’unione
intatti. Ad esempio, nel caso di contribuenti dipendenti che ricoprono una
posizione dirigenziale e che tornano al luogo di dimora del coniuge o del partner
solo nei fine settimana e nei giorni di riposo, il rapporto con il luogo di
lavoro può prevalere su quello con il luogo dove sorge l’abitazione familiare.
In questo caso, il loro luogo di domicilio non è il luogo di residenza della famiglia,
ma il luogo di lavoro. Secondo la giurisprudenza, si può ritenere che un
contribuente ricopra una posizione dirigenziale solo se le sue attività
professionali gli impongono un onere talmente gravoso da far passare in secondo
piano le relazioni familiari e sociali. Ciò si verifica solo se il contribuente
a) ricopre una
posizione manageriale in un’impresa economicamente rilevante, il che implica
che
b) ha una
responsabilità particolare e
c) è a capo di un
gran numero di collaboratori.
Si deve
inoltre ritenere che coniugi o partner abbiano domicili separati se uno dei due
vive durevolmente e non solo temporaneamente separato dalla famiglia e non vi
ritorna regolarmente nemmeno nei fine settimana (DTF 148 II 285 = ASA 91 p. 101
= StE 2022 A 24.21 n. 43 consid. 3.3.2 e giurisprudenza citata).
III. Onere della prova e obblighi
di collaborazione
4.
4.1.
La
procedura di tassazione è retta dal principio inquisitorio (art. 46 cpv. 1
LAID; art. 204 cpv. 1 LT). Le autorità fiscali devono procedere a tutte le
indagini necessarie per chiarire la fattispecie, compresi i fatti che
favoriscono il contribuente. Per tutti i fatti rilevanti l’onere della prova è
pertanto a carico dell’autorità di tassazione. All’obbligo di indagare
dell’autorità si contrappongono tuttavia gli obblighi di collaborazione del
contribuente (art. 198 ss. LT). Nonostante divergenti opinioni dottrinali,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il contribuente è tenuto ad
una certa collaborazione anche quando è controversa la stessa sovranità fiscale
del Cantone e pertanto l’autorità adotta dapprima una decisione pregiudiziale
sull’assoggettamento. In questo caso, il contribuente è tenuto a fornire
informazioni solo in merito ai fatti e agli indizi che sono determinanti per
stabilire l’assoggettamento, mentre in questa fase procedurale non deve ancora
presentare una dichiarazione d’imposta completa o comunque documentare
compiutamente i suoi fattori imponibili (DTF 148 II 285 = ASA 91 p. 101 = StE
2022.
A 24.21 n. 43 consid. 3.1.1 e giurisprudenza citata).
4.2
È consentito e spesso
necessario che le autorità si basino anche su indizi, nella loro valutazione
delle prove, e che ne traggano conclusioni sull’esistenza dei fatti rilevanti
(le cosiddette presunzioni di fatto). Se l'autorità fiscale non è in grado di
accertare direttamente un fatto rilevante con uno sforzo proporzionato, ma uno
o più indizi fanno presumere con sufficiente certezza che si sia verificato, il
contribuente può sovvertire questa presunzione confutando l’indizio o gli indizi
(base della presunzione), il fatto in questione (conseguenza della presunzione)
o eventualmente la stessa regola empirica che collega fra loro la base della
presunzione e la conseguenza della presunzione (prova contraria). Se il
contribuente viola i suoi obblighi di collaborazione, il suo comportamento può
costituire un indizio a favore o contro l’esistenza di un fatto fiscalmente
rilevante (DTF 148 II 285 = ASA 91 p. 101 = StE 2022 A 24.21 n. 43 consid.
3.1.2
e giurisprudenza e dottrina citate).
4.3
Solo se un fatto rilevante
non può essere provato nonostante tutti i ragionevoli sforzi investigativi da
parte dell'autorità fiscale, si pone la questione dell'onere oggettivo della
prova. In questo contesto, il principio secondo il quale l'onere della prova di
un fatto è a carico di colui ne vuole dedurre dei diritti (art. 8 CC per
analogia) si applica anche al diritto pubblico. Nel diritto tributario, la
giurisprudenza ha concretizzato questo principio nel senso che i fatti che
fondano o aumentano l'onere fiscale devono essere provati dall'autorità
fiscale, mentre i fatti che lo escludono e quelli che lo riducono devono essere
provati dal contribuente. Le circostanze che fanno presumere che il
contribuente abbia il suo centro degli interessi sul territorio cantonale o
comunale rientrano fra quelle che fondano l’imposizione. Se non possono essere
dimostrate né direttamente né tramite presunzioni di fatto, si deve ritenere, a
scapito dell'amministrazione fiscale, che non si siano verificate (DTF 148 II
285.
= ASA 91 p. 101 = StE 2022 A 24.21 n. 43 consid. 3.1.3 e giurisprudenza
citata).
5.
Di seguito verranno
pertanto passati in rassegna i legami famigliari dei contribuenti, gli
interessi professionali ed economici nonché quelli ideali/sociali, per stabilire
dove si trovava il domicilio fiscale di quest’ultimi a far tempo dal 1.1.2017.
IV. Legami famigliari
6.
6.1.
__________ (__________) ed
__________ (__________) si sono sposati a __________ (__________) il 21.1.2012.
Dalla loro unione sono nati, a __________ (Canton Ticino), __________ (__________)
e __________ (__________).
__________ ed i figli hanno
il domicilio civile a __________ ma hanno chiesto un permesso di soggiorno nel
Comune di __________ in via al __________ 20. Il soggiorno ha preso avvio il
1.9.2017
ed è stato prorogato di anno in anno: attualmente ha scadenza il
31.8.2024
(cfr. www.movpop.ti.ch, sito consultato il
10.4.2024). Lo stesso è legato alla frequenza della scuola in lingua italiana
da parte dei figli dei contribuenti e, per la moglie, a motivi di “lavoro”. Nel
2018, __________ ha ricevuto dal proprio datore di lavoro, la banca __________
di __________, un “assegno asilo nido” pari a fr. 3'184.-. La figlia __________anche
nel 2019 ha frequentato l’Asilo nido “__________” a __________ (cfr. fatture
2019.
agli atti). Tale struttura di accudimento privato era stata frequentata
anche dall’altro figlio __________ (cfr. scritto 9.9.2015 del Comune di __________
a __________ __________).
In Ticino risiedono anche i
genitori di __________, che risultano sposati ma con differenti domicili: il
padre, __________ (__________) è domiciliato nel Comune di __________ (__________)
mentre la madre, __________ (__________), risiede a __________. Nel Canton
Grigioni risiedono invece la madre di __________ (a 28 km da __________) e a __________
l’unica zia materna (ricorso p. 10).
6.2
I ricorrenti riconoscono
che __________ ed i figli vivono, durante la settimana, in una casa a __________,
in via al __________ (mapp. __________ RFD __________). Si tratta di
un’abitazione, acquistata nel 2011, che ha una superficie di 158mq, mentre il
particellare ha una superficie totale di 853 mq.
A __________, i coniugi
hanno a disposizione quale abitazione famigliare un appartamento, di loro
proprietà, in PPP, di 3.5 locali (per 63 mq), ubicato in via __________. Ammettono
che lo stesso abbia “(…) una superficie più piccola rispetto all’abitazione
secondaria”, ma argomentano che “a __________ il prezzo delle abitazioni
al metro quadro (CHF 20'000/mq) è sostanzialmente più elevato rispetto a __________”
e che “gli spazi sono molto più razionali rispetto a quelli di __________
e l’appartamento soddisfa pienamente i bisogni attuali della famiglia”.
Oltre all’appartamento, la famiglia disporrebbe di un’ampia cantina, di un
locale deposito bici e sci e di un locale lavanderia “(…) oltre all’ufficio separato
di 50 mq affittato alla __________”.
Dalla decisione su reclamo
impugnata risulta che, per quanto attiene al consumo dell’acqua dell’abitazione
di __________ sarebbe emerso “un consumo aumentato negli anni”, il quale
“fa presumere una permanenza nella casa”. In particolare, nel 2020 il
consumo sarebbe stato di 243'000 litri di acqua (nel 2017 era stato di 161'000
litri, nel 2018 di 173'000 litri, nel 2019 di 218'000 litri, cfr. e-mail del
Comune di __________ del 6.10.2020).
Per quanto concerne i dati
afferenti all’appartamento di __________, l’UT ha rilevato un consumo di
elettricità di 1'354 kWh per il 2020, di 1'401 kWh per il 2019, di 1'148 kWh per
il 2018, di 884 kWh per il 2017 (dal 1.7 al 31.12).
6.3
I ricorrenti hanno
presentato anche l’estratto delle spese mediche rilasciato dalla cassa malati,
la __________, Agenzia __________. Dalla disamina dei ricapitolativi relativi ai
figli __________ e __________ e a __________ emerge chiaramente sia per il 2017
sia per il 2018 che le prestazioni mediche sono state fruite nel Canton Ticino,
con la sola eccezione dell’acquisto di alcuni medicinali, avvenuto nei
Grigioni.
Per __________ emergono,
per il 2017, consultazioni presso un centro grigionese __________), presso __________
e dal dottor __________ (medico presso la __________). Nel 2017 il contribuente
ha pagato le prestazioni di un medico dentista, il dr. __________ a __________.
V. Legami professionali
7.
7.1.
Per quanto concerne
l’attività professionale dei ricorrenti, il marito risulta impiegato a tempo
pieno presso la __________ (2017, 2018, 2019), società da lui interamente
detenuta e con sede a __________, mentre la moglie, nel 2017 e nel 2018, era
impiegata presso la __________ a Lugano con una percentuale del 50%.
7.2
Con una separata decisione
(CDT __________), questa Camera ha respinto un ricorso, interposto dalla __________
– la quale ha avuto la propria sede c/o __________ sino al 6.1.2021 e poi
sempre al medesimo indirizzo, ma senza essere domiciliata c/o – contro la
decisione con cui il fisco cantonale l’aveva assoggettata illimitato
all’imposta cantonale ticinese dal 2018. Dalla motivazione della sentenza
emerge che, per gli anni 2017 e 2018, __________ non ha contabilizzato nei
redditi, la pigione che avrebbe percepito dalla società per l’uso del locale
separato adibito ad ufficio. Inoltre, la richiesta formale di cambio di
destinazione del preteso ufficio da “Lagerraum” a “Büro”, secondo
le normative edilizie comunali e cantonali grigionesi, è intervenuta unicamente
nel 2022. Poi, sulla scorta dei documenti presentati, tra i quali figuravano
pure i bilanci presentati dalla società e le schede giustificative prodotte, la
Camera di diritto tributario ha ritenuto che nei periodi fiscali dal 2018 al
2020.
l’amministrazione effettiva della società è stata esercitata in Ticino da __________
(consid. 5.6). Ciò emerge dalla mancata dimostrazione dell’esistenza di una “wesentliche
Büroinfrastruktur” come pure dalla prevalenza delle prestazioni svolte
dalla società a favore della clientela ticinese, che diversamente da quanto
testimoniato dal contribuente, non sono solo di natura immobiliare, ma
dipendono, per la maggior parte, da attività di consulenza.
Ora, ritenuto come __________
sia l’unico impiegato della società, nonché unico socio e gerente, ne consegue
che, diversamente da quanto da lui asserito, quantomeno sino al 2020, la sua
attività professionale è stata svolta, in maniera nettamente preponderante, nel
Canton Ticino.
7.3
Il contribuente risultava altresì
essere amministratore (ed anche AU), negli anni qui di interesse, della __________,
con sede in via __________ a __________ (società della quale in precedenza
unico membro con diritto di firma individuale era il padre __________,
domiciliato ad __________), della __________, con sede ad __________, della __________,
con sede a __________ (società della quale in precedenza presidente era il
padre __________), __________ (dal 19.7.2016 a __________ c/o __________ ed in
precedenza c/o __________), della __________, con sede a __________, in via __________
, della __________, __________ (__________), della __________, della __________,
via __________ a __________, della __________, __________, __________, __________,
della __________, c/o avv. __________, __________, della __________, __________
(società detenuta da __________ domiciliato a __________, della quale è anche
AU; RI 1 ha procura individuale), della __________, __________, via __________,
(attualmente in liquidazione e della quale membro con diritto di firma
individuale era stato, sino all’ingresso di __________, il padre __________).
7.4
Per quanto concerne la
moglie, come visto, nel 2017 e nel 2018 la stessa era impiegata a tempo
parziale presso la __________ SA, __________ a __________. Nel 2019, è stata a
beneficio della disoccupazione (ricevendo delle indennità da febbraio al mese
di luglio 2019). Il certificato è stato rilasciato dalla Cassa pubblica
cantonale di assicurazione contro la disoccupazione di Bellinzona.
Ora, secondo l’art. 18
cpv. 1 dell’Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
e l’indennità per insolvenza (RS 837.02), l’annuncio per il collocamento nonché
i successivi colloqui di consulenza e di controllo competono al servizio del
luogo di domicilio dell’assicurato. Il capoverso 2 della norma prevede
espressamente che sia considerato luogo di domicilio dell’assicurato il suo
domicilio secondo gli articoli 23 e 25 del Codice civile. In particolare,
secondo l’art. 23 cpv. 1 prima frase CC, il domicilio di una persona è nel
luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirsi durevolmente.
Durante l’udienza tenutasi
alla Camera di diritto tributario, alla contribuente è stata richiesta la
presentazione delle ricerche di lavoro effettuate durante il periodo di
disoccupazione, che non sono tuttavia state presentate. Per contro,
l’autorizzazione di soggiorno nel Canton Ticino è stata ancora prorogata (sino
al 2024). Nei documenti prodotti durante l’udienza, in particolare nelle
autorizzazioni di soggiorno rilasciate dal Comune di __________ (fino al __________)
ad __________, risulta specificatamente indicato il fondamento del rilascio
della stessa, cioè “motivi professionali”.
VI. Legami economici
8.
8.1.
Sulla base delle
dichiarazioni fiscali 2017 e 2018 agli atti si evince che i coniugi __________
risultano proprietari dei seguenti immobili:
·
Grigioni
a
__________, mapp. __________;
a
__________, mapp. __________ (quota di ½);
a
__________, mapp. __________ (quota di ½);
a
__________, mapp. __________ (quota di ½).
·
Ticino
a
__________, via al __________ 20, mapp. __________;
a
__________, via al __________ 31, PPP __________;
a
__________, __________ __________ 24a, mapp. __________ (quota di ½);
a
__________, __________, 2004-2016.
8.2
__________, nel 2017, deteneva 25 azioni
della __________, società avente la propria sede presso l’avv. __________, in
via ____________________ a __________. Di questa società il contribuente è
altresì amministratore unico.
Deteneva inoltre 100 azioni della __________
(già __________), con sede in via al __________ a __________ e della quale è
anche amministratore unico. Era altresì proprietario di 10 azioni
(corrispondenti al 50% del capitale) della __________, società con sede a __________,
e detenuta, per l’altra metà dal padre, __________, residente ad __________).
Nel 2017 era anche unico socio
della __________, con sede legale a __________ (ma con amministrazione
effettiva, secondo il fisco ticinese e secondo questa Camera, a __________,
cfr. sentenza CDT __________; allegato 12bis).
8.3
Nel 2017 i coniugi __________
risultavano inoltre essere proprietari del seguente parco veicoli (i 18 mezzi
risultano parcheggiate a __________, in via __________, in una PPP di proprietà
del contribuente), stimato dagli stessi contribuenti in fr. 405'000.-:
-
__________ __________ (__________);
-
__________ __________ (__________);
-
__________
-
__________ (__________);
-
__________ __________ (__________);
-
__________ __________ __________);
-
__________ __________ (__________);
-
__________ 4cv (__________);
-
__________ (__________);
-
__________ (__________);
-
__________ sec;
-
__________ (__________);
-
__________ (__________);
-
__________ (__________);
-
__________ (__________);
-
__________ (__________);
-
__________ (__________);
-
__________ (__________).
Nel 2021, la lista
aggiornata (ci sono state vendite e nuovi acquisti) comprende sempre 18 mezzi
di prestigio, per un valore totale stimato dai contribuenti in fr. 374'000.-.
8.4
Per quanto concerne i
conti bancari, dalle dichiarazioni d’imposta 2017 e 2018 non si riesce a
stabilire con esattezza il luogo in cui erano gestite le relazioni con gli
istituti bancari, vista l’assenza della documentazione giustificativa. I
contribuenti hanno tuttavia presentato degli estratti dei loro conti bancari e
delle loro carte di credito, come richiesto loro durante l’udienza.
__________ è titolare del
conto __________ n. __________: dalla disamina degli estratti conto per il 2018
e per il 2017 emerge chiaramente una netta prevalenza di spese effettuata in
Ticino. Le spese sostenute nel Canton Grigioni sono riconducibili perlopiù ai
periodi delle vacanze scolastiche, dei fine settimana o dei “ponti”.
__________ ha presentato
l’estratto della carta di credito della __________ (n. di conto della carta __________)
per il 2018, dal quale emergono spese effettuate online e nel Canton Grigioni:
ad esempio, pagamento di lezioni di sci, articoli sportivi, consumazioni in
ristoranti. Tuttavia anche nel Canton Ticino emergono più consumazioni
effettuate in ristoranti.
Il contribuente ha
prodotto altresì l’estratto conto per il 2017 e per il 2018 della Banca
Cantonale Grigione; dalla disamina degli stessi emergono molti versamenti
online, effettuati per il pagamento di fatture: da quelle dell’elettricità, a
quelle dell’Ufficio di circolazione, dell’acqua potabile. In merito ad acquisti
sul posto si possono annoverare spese effettuate per alimentari sia nei
Grigioni che nel Canton Ticino (invero tale tipo di spese non è frequente
[risultano più presenti sulla carta in uso alla moglie]). Nei Grigioni
risultano dei prelievi da bancomat e spese di ristorazione, anche se ve ne sono
anche nel Ticino. In Ticino il contribuente ha effettuato degli esborsi legati
all’uso delle autovetture: __________, a ____________________ __________ a __________,
__________ a __________. Inoltre, ha effettuato almeno una visita dal dentista,
dr. __________, 6928 __________ (pagamento del 27.1.2017). In sede ricorsuale
il contribuente ha altresì prodotto delle fatture relative a servizi vari alle
automobili, effettuati nei Grigioni (le fatture sono riconducibili al 2019 [1],
2020.
[2] e 2021 [2]).
8.5
Gli insorgenti hanno
inoltre prodotto tutta una serie di ricevute inerenti acquisti di carburante
negli anni 2021, 2020 e 2019. Nel 2021 vi è una prevalenza di rifornimenti nel
Canton Grigioni, anche se non mancano rifornimenti in Ticino. Per quanto
riguarda il 2020 (da settembre), gli scontrini presentati mostrano una
prevalenza di rifornimenti in Ticino. Per il 2019 vi è una netta preminenza di
rifornimenti effettuati in Ticino.
VII. Legami ideali/sociali
9.
I ricorrenti sostengono
di trascorrere tutto il tempo libero a disposizione in __________, dove hanno
amici e parenti stretti. Qui praticano e frequentano lezioni di sci ed hanno
abbonamenti per gli sport.
Nulla viene riferito in
merito ai legami sociali in Ticino. Tuttavia, i figli dei contribuenti frequentano
ancora attualmente le scuole a __________. Prima dell’obbligo scolastico, sono
entrambi stati iscritti ad un asilo nido privato i, sito visualizzato il
15.4.2024).
Nel Canton Ticino, il
contribuente detiene, in un immobile di sua proprietà, una vasta collezione di
autovetture di prestigio.
VIII. Determinazione del
domicilio fiscale dei ricorrenti
10.
10.1.
Dopo aver ripercorso gli
atti su cui si basa la decisione impugnata e tenuto conto dei mezzi di prova
prodotti dai contribuenti, si tratta, in ultima analisi, di definire il domicilio
fiscale dei coniugi __________ che, come visto, dev’essere stabilito non in
base alle dichiarazioni di quest’ultimi, bensì alla luce degli indizi relativi
al centro degli interessi ideali e materiali dei coniugi __________.
10.2
Si è già ricordata la
giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale il domicilio fiscale
principale di un contribuente, sposato, che passa regolarmente il fine
settimana con la sua famiglia in un altro luogo (per esempio al luogo di
origine della famiglia, oppure il luogo d’origine della moglie e dove a volte
si ferma pure durante la settimana) si trova dove la famiglia soggiorna durante
la settimana e dove i figli sono scolarizzati. Dalla disamina dell’insieme dei
mezzi di prova, appare chiaramente che il centro degli interessi materiali e
ideali dei coniugi __________, a far tempo dal 1.1.2017, è il Canton Ticino.
A tale si conclusione si
giunge considerando che entrambi i figli minorenni sono scolarizzati in Ticino,
a __________, e che anche la moglie __________ vi soggiorna, oltre per
l’accudimento dei figli altresì per ragioni professionali, come emerge
chiaramente dal rinnovo dell’autorizzazione di soggiorno rilasciata, sino a
fine agosto 2023 (ancora prorogata sino a fine agosto 2024).
Diversamente da quanto
indicato da __________ e visto quanto emerso, anche nel procedimento parallelo
relativo alla __________ (doc. 12bis, sentenza CDT __________), risulta altresì
che, negli anni considerati, l’attività professionale del contribuente si è
prevalentemente concentrata in Ticino.
10.3
10.3.1
Volendo confrontare fra
loro le due abitazioni a disposizione della famiglia (l’appartamento di __________
e la casa unifamiliare di __________), l’esame dei consumi di acqua (quelli
della casa di __________) ed elettricità (quelli dell’abitazione di __________)
agli atti porta alla medesima conclusione, ossia che il centro degli interessi
ideali e materiali dei ricorrenti è ubicato in Ticino dal 1.1.2017.
L’analisi del consumo di
elettricità di __________, comparato ai dati statistici del “Consumo di
elettricità di un’economia domestica” (scheda informativa agosto 2021,
consultabile al sito www.svizzeraenergia.ch),
mostra che il consumo di un appartamento, abitato da 4 persone, corrisponde a
poco più di 3'000 kWh/anno. Ora, i consumi rilevati, anche tenendo in
considerazione che il marito si troverebbe in Engadina anche durante la
settimana, appaiono poco compatibili con una presenza costante di una famiglia
di 4 persone.
Per quanto concerne il
consumo elettrico di __________, i contribuenti non hanno prodotto dei
documenti ufficiali, ma una “tabella” (doc. 13, allegato al ricorso) dalla
quale emergono questi dati di consumo: 4012 kWh nel 2018, 4483 kWh nel 2019,
4751.
kWh nel 2020, 4368 kWh nel 2021. Ora, tali dati (come detto senza
giustificativi), appaiono di per sé in linea con il consumo di elettricità di
un’abitazione unifamiliare abitata da quattro persone tutto l’anno, che si
attesta, per l’appunto a poco più di 4'000 kWh/anno (www.svizzeraenergia.ch).
10.3.2
Per quanto concerne il
consumo d’acqua, secondo i dati a disposizione della “svgm – associazione per
l’acqua, il gas e il calore” (https://www.svgw.ch/it/acqua/strumenti-di-comunicazione/approvvigionamento/utilizzo/)
esso si attesta ad un consumo medio di 142 litri per persona al giorno.
Ora, il consumo di tre
persone, per 365 giorni all’anno, sarebbe pari a 155'490 litri. Il consumo di
quattro persone equivarrebbe a 207'320 litri all’anno.
Volendo paragonare questi
dati di consumo medio a quelli in possesso dell’autorità fiscale relativi
all’abitazione di __________ (nel 2020 risulta esservi stato un consumo di
243'000 litri di acqua, nel 2017 era stato di 161'000 litri, nel 2018 di
173'000 litri, nel 2019 di 218'000 litri) risulta ipotizzabile e compatibile
con i dati la presenza costante della famiglia durante tutto l’anno.
Di riflesso, negli anni
presi in considerazione, l’appartamento di __________ si rivela essere la
residenza secondaria della famiglia.
10.3.3
D’altro canto, tale
conclusione collima altresì con la disamina degli estratti bancari dei
contribuenti e con l’analisi dei legami professionali ed economici dei
contribuenti e dei loro legami ideali/sociali e famigliari (quest’ultimi
presenti sia nei Grigioni che in Ticino).
10.4
A titolo meramente
abbondanziale si rileva che, in una precedente procedura ricorsuale dinanzi a
questa Camera (sentenza CDT __________ del 19.11.2015), __________, che già
aveva il proprio domicilio a __________ (ricorso p. 3, punto 5) aveva indicato
quale recapito di notifica __________, Comune nel quale risulta domiciliata la
madre.
IX. Audizione di testimoni
11.
11.1.
Nel proprio gravame i
contribuenti hanno inoltre chiesto l’assunzione di ulteriori prove e meglio
l’audizione di testimoni: __________ (Sindaco di __________), __________ (__________),
__________, __________ (medico di famiglia), __________ (responsabile dell’Ufficio
postale di Pontresina), __________ (ispettore fiscale regionale __________ e
tassatore del Comune di __________), __________ (custode immobili e
responsabile pulizie), __________ (impresario e vicino di casa a __________), __________
(vicino di casa a __________), __________ (responsabile Ufficio tecnico a __________),
__________ (vicedirettore __________).
11.2
Secondo gli articoli 115
LIFD e 188 LT, le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella
misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.
Secondo costante
giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di essere sentito, sancito dall’art.
29.
cpv. 2 Cost., comprende tra l’altro il diritto per la parte interessata di
offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di
partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella
misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di far amministrare
delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia pertinente, che il
mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la
domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti. D’altra parte,
quand’anche la prova offerta risulti di per sé lecita, tale garanzia
costituzionale non impedisce all’autorità di porre un termine all’istruttoria,
allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria convinzione
e, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove
richieste, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua
opinione (cfr. sentenza 2C_578/2014 e 2C_579/2014 del 10 novembre 2014 consid.
3.2
con rinvii). Per quanto riguarda le imposte in discussione, il diritto ad
offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione è inoltre ribadito
dall'art. 115 in relazione con l'art. 142 LIFD e dall'art. 188 in relazione con
l'art. 228 LT.
11.3
Ora, questa Camera è
dell’avviso che l’audizione testimoniale delle persone indicate in precedenza
sia superflua. Per quanto concerne il sindaco di __________, occorre rilevare
che il domicilio di __________ era già stato oggetto di interesse del Comune di
__________, che, ad inizio settembre 2015, ne aveva formalmente richiesto il
trasferimento. Nell’ambito di uno scambio di corrispondenza (5.5.2017), nella
quale il contribuente indicava di essere attivo professionalmente, a tempo
pieno, a __________, presso la società __________, egli aveva anche auspicato l’iscrizione
di entrambi i figli alle scuole comunali di __________, a causa del lavoro
della moglie. Nello scritto formulava inoltre le seguenti considerazioni: “Colgo
inoltre l’occasione per segnalarvi che nel comune di __________ trovano sede
alcune società da me amministrate che nel corso degli anni stanno incrementando
la propria cifra d’affari e porteranno ad un contributo fiscale di sicuro
interesse. Nella fattispecie si tratta di __________, __________, __________, __________,
__________”. Ora, visto anche l’esito del parallelo procedimento relativo
alla __________, l’audizione del Sindaco è priva di interesse.
Per quanto concerne
l’audizione di __________, la stessa non è determinante: del resto, risulta che
i contribuenti hanno anche legami con la __________, posto come almeno il
figlio __________ vi sia stato battezzato.
Per quanto concerne il
medico di famiglia di __________, i dati estrapolati dall’estratto delle
prestazioni mediche della cassa malati __________ sono più che sufficienti,
senza procedere ad ulteriori audizioni.
Per tutti gli altri
testimoni citati, non si vede come possano in qualche modo – e neppure i
ricorrenti lo spiegano - sovvertire le altre emergenze fattuali per i periodi
fiscali in disamina (attività professionali, legami economici, scolarizzazione
dei figli in Ticino): il fatto che RI 1 intrattenga degli interessi
professionali ed economici nel Canton Grigioni, ancora non significa che ciò
corrisponda al suo domicilio fiscale, per tutti i motivi già esposti in
precedenza.
12.
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei contribuenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 3’000.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: