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Decisione

80.2022.88

Assoggettamento illimitato: domicilio, rapporti intercantonali, coniugi con due figli minorenni scolarizzati nel Canton Ticino, domicilio formale nel Canton Grigioni

30 aprile 2024Italiano45 min

nel Canton __________, a __________, tuttavia, dal 9.7.2017, la moglie __________

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.88

Lugano

30 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI 1

RI 2

entrambi rappr. da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 7 aprile 2022 contro la decisione del 7 marzo 2022 in materia di assoggettamento

IC 2017.

Fatti

Fatti

A. Con decisione del

22.12.2020, notificata ai coniugi __________ a __________, l’RS 1 (in seguito

UT) rivendicava l’assoggettamento illimitato all’imposta cantonale dei

contribuenti a partire dal 1.1.2017. Sebbene il domicilio della famiglia fosse

nel Canton __________, a __________, tuttavia, dal 9.7.2017, la moglie __________

ed i figli (__________, 2014 e __________, 2017) erano in possesso di un

permesso di soggiorno rilasciato dal Comune di __________. Da una verifica

effettuata presso il Registro di commercio, risultava inoltre che __________ era

amministratore unico di diverse società aventi la propria sede in via __________

a __________ (PPP __________ fondo base __________ RFD __________). Sempre nel

medesimo Comune, il contribuente era proprietario, unitamente alla moglie, in

ragione di ½ ciascuno, del fondo __________, dove sorgeva la casa di famiglia

di 4.5 locali, in cui la coniuge ed i figli risiedevano durante la settimana. __________

aveva lavorato al 50% presso la __________ sino al 31.12.2018 e si era poi

iscritta alla Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la

disoccupazione a __________. Il figlio __________ era scolarizzato presso la

scuola elementare di __________ e, in precedenza, era stato iscritto alla

scuola dell’infanzia. La figlia __________ frequentava la scuola dell’infanzia,

sempre nel medesimo Comune e, prima, aveva frequentato l’asilo Nido

dell’Associazione __________. Nel Comune di ____________________ risultava

essere dipendente ed amministratore/azionista unico della __________, società

della quale il 16.12.2020 l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche

aveva rivendicato l’assoggettamento per appartenenza personale.

L’autorità fiscale, fatte

tali premesse, dopo aver ricordato legislazione, giurisprudenza e dottrina

applicabili in materia, concludeva che il domicilio primario dei contribuenti

si trovava nel Canton Ticino, luogo in cui erano stabilite le relazioni più

intense, e meglio dove, di fatto, si trovava il loro centro degli interessi

ideali situati nel Comune di __________ come anche quello degli interessi

materiali, legato alle diverse società aventi sede in Ticino.

B. Con reclamo del 13/14.1.2021

i coniugi __________ impugnavano la decisione di assoggettamento illimitato in

Ticino, poiché non corrispondente alla realtà dei fatti e, “(…) in contrasto

con quanto pattuito con il Municipio di __________”.

Quanto ad __________, la

stessa era nata e cresciuta nel Canton Grigioni ed era domiciliata a __________

da oltre dieci anni. Aveva lavorato in Ticino per diversi anni, con un regolare

permesso di soggiorno settimanale, senza che nessuna autorità fiscale ticinese

avesse mai formulato una richiesta di assoggettamento illimitato. __________,

ticinese d’origine, dopo un periodo di vita trascorso in __________ per motivi

personali, era rientrato in Svizzera nel 2012. Dopo il matrimonio celebrato nel

2012 presso il Municipio di __________ e poi nella Chiesa di __________, i coniugi

__________ avevano deciso di risiedere a __________, presso l’abitazione del

marito (già dal 2007) che era diventata abitazione coniugale a tutti gli

effetti. Dal 2014, __________ aveva iniziato la propria attività professionale

presso la __________ con sede a __________. La moglie aveva lavorato a tempo

pieno presso la Banca __________, __________, sino alla nascita del primo

figlio (2014), in attesa di essere trasferita presso la sede del datore di

lavoro a __________. In quel periodo era rientrata settimanalmente al domicilio

__________. Il previsto trasferimento presso la sede della banca a __________

non si sarebbe verificato: dopo un periodo di congedo avrebbe ripreso

l’attività al 50%. A seguito della seconda gravidanza avrebbe poi ottenuto un congedo

non retribuito di 6 mesi, ma alla fine del 2018 avrebbe ricevuto la lettera di

licenziamento. Si sarebbe annunciata alla Cassa disoccupazione del Canton

Grigioni (sede regionale di __________), che avrebbe inoltrato la procedura al

Canton Ticino in considerazione della sede dell’ultimo datore di lavoro. Le

ricerche di lavoro non avrebbero portato ad alcun risultato e le indennità sarebbero

nel frattempo terminate.

In considerazione del

fatto che nel Canton Grigioni la scolarizzazione dei bambini avveniva a 5 anni,

anziché a 3, i reclamanti avrebbero deciso di iscrivere il figlio __________

alla scuola dell’infanzia a __________, località nella quale i coniugi erano

comproprietari di una casa di vacanza; ciò avrebbe permesso ad __________ di

mantenere il proprio lavoro in attesa del promesso trasferimento in __________.

In considerazione del fatto che alcune società amministrate da __________ avevano

sede a __________ e “garantiscono un gettito fiscale rilevante”, il

Comune di __________ avrebbe accordato loro la possibilità di iscrivere il

figlio __________ alla scuola dell’infanzia, previo pagamento di un costo

annuale di fr. 1'200.-. Dopo la nascita della secondogenita, la stessa sarebbe

stata iscritta ad un asilo nido privato. Terminata la scuola dell’infanzia, __________

avrebbe iniziato le scuole elementari a __________. La sorella avrebbe seguito

– per analogia – lo stesso percorso scolastico del fratello. __________ __________

__________ sarebbe rientrata al domicilio di __________ ogni fine settimana e

ogniqualvolta le scuole erano chiuse per ferie. A __________ risiedevano la

nonna materna e la zia, __________ e __________ __________. La moglie avrebbe

studiato presso l’Accademia __________ di __________, motivo per il quale tutte

le sue amicizie erano riconducibili fin da sempre alla regione. In __________,

a __________ avrebbe abitato unicamente la madre di __________.

Il marito era attivo

presso la __________ con sede a __________ e con uffici propri. La società avrebbe

gestione di una dozzina di proprietà immobiliari e avrebbe detenuto “il 100%

della società __________ che è proprietaria di 6 appartamenti di vacanza in __________”.

__________ si sarebbe occupato personalmente della gestione di attività di

check in e check out degli ospiti così come della promozione degli oggetti

sulle principali piattaforme informatiche.

Per quanto concerne

l’indirizzo di via __________ a __________, __________ era proprietario della

PPP __________ (fondo base __________) RFD __________, che era un deposito

interrato nel quale si trovava una collezione privata di veicoli d’epoca. Per

quanto riguarda “le società attive con personale proprio presso il centro

amministrativo di via __________”, le stesse sarebbero state inquiline di

altri proprietari immobiliari.

C. Con scritto

dell’11.5.2021 inviato per posta APlus, l’autorità fiscale attribuiva ai

coniugi __________ un termine fino al 30.6.2021 per presentare la seguente

documentazione e fornire le seguenti informazioni:

§

Fatture a comprova del consumo di

acqua e di elettricità nell’appartamento in via __________ a __________ (fondo __________)

per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;

§

Estratti 2017, 2018, 2019 e 2020

delle carte di credito personali e/o professionali;

§

Fatture a comprova dei premi della

CM (e di eventuali spese mediche) di tutta la famiglia per gli anni 2017, 2018,

2019 e 2020;

§

Copia del libretto di servizio

delle auto usate per lo spostamento professionale da __________ a __________;

§

Iscrizioni a società di svago,

sportive, ecc. nel Canton Grigioni dei figli __________;

§

Ev. altra documentazione a

comprova dell’effettivo spostamento del vostro centro degli interessi vitali

nel Canton Grigioni (attività sociali, culturali, e/o sportivi).

D. Con scritto del

25/28.5.2021, i coniugi __________ presentavano documentazione e formulavano

osservazioni. In particolare, sarebbero stati assicurati contro le malattie “da

oltre vent’anni” presso la __________, sede di __________. Allegavano il

resoconto annuale dal 2017 al 2020 dei chilometri percorsi dai veicoli privati

ed aziendali, precisando di disporre di un “ampio parco automobili”, che

variava ogni anno a causa di acquisti e vendite. In merito alle attività di

svago, la famiglia avrebbe praticato sci alpino, ciclismo e nuoto. A comprova

allegavano le ricevute per l’acquisto dell’abbonamento stagionale presso gli

impianti di sci dell’__________ a nome di __________ e __________ e dal __________

anche a nome di __________. Producevano inoltre le tessere per indigeni

rilasciate dal Comune di __________ con l’obbligo di rinnovo annuale, per poter

beneficiare delle tariffe per residenti nei commerci e strutture della regione,

e la corrispondenza inerente l’iscrizione della figlia __________ al “__________

Segnalavano infine che sull’ICloud della famiglia erano presenti oltre 47'000

fotografie scattate da __________ e 17'500 fotografie effettuate da __________

nel periodo compreso dal 2014 ad oggi.

E. Con decisione del

7.3.2022, l’UT respingeva il reclamo.

Per quanto concerne __________,

insieme ai figli minorenni (nati entrambi presso la Clinica __________ di __________),

viveva durante la settimana in via al __________ a __________, sulla base di un

permesso di soggiorno. Dopo il licenziamento dalla __________ a __________ era

stata iscritta alla Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la

disoccupazione a __________ e si prendeva cura dei figli, che frequentavano le

scuole a __________. I coniugi sarebbero stati pertanto domiciliati nel Canton

Ticino, dove disponevano di una casa unifamiliare duplex di 158 mq, di 4.5

locali, acquistata nel 2011. Da verifiche esperite presso il Comune di __________

il consumo annuale di acqua potabile avrebbe ecceduto oltre il consumo medio

annuale di 4 persone. Non si sarebbe pertanto potuta considerare la casa di __________

come una casa secondaria di vacanza, bensì quale dimora principale della

famiglia.

Nel Comune di __________,

nel condominio __________, i contribuenti erano proprietari dell’appartamento

n. 2, di 3.5 locali, di soli 63 mq. Il consumo di elettricità sarebbe stato

inferiore rispetto al consumo settimanale medio per un appartamento abitato

regolarmente da una persona che vive sola durante la settimana e che viene

raggiunta il weekend dal resto della famiglia. Il condominio dal 2019 sarebbe

stato amministrato dalla __________, che deteneva il 100% della __________ e di

cui il fisco cantonale aveva rivendicato l’assoggettamento illimitato in

Ticino. L’attività svolta dal contribuente, amministratore di immobili in

Engadina, non avrebbe necessitato di una costante presenza in loco, ma avrebbe

potuto essere svolta dal domicilio a __________. Inoltre, in una lettera del

5.5.2017 indirizzata al Comune di __________, la __________ avrebbe affermato

di non occuparsi “prevalentemente di amministrazioni immobiliari”, bensì

di consulenza in ambito fiduciario aziendale e privato essenzialmente con

clientela del Canton Ticino. In Ticino __________ avrebbe ricoperto diverse

funzioni in seno a numerose società con sede in via __________, dove era anche

proprietario di una PPP, in cui era conservata la sua collezione privata di

auto d’epoca. Allo stesso indirizzo era proprietario della PPP __________ fondo

base __________ RFD __________, __________ padre del contribuente, il quale

percepiva l’affitto da parte di due società amministrate dal figlio.

F. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, __________ e __________, rappresentati

dall’avv. __________ contestano nuovamente l’assoggettamento illimitato in

Ticino dal 2017.

Dopo aver esposto la loro

situazione personale, famigliare e professionale dei coniugi, lamentano una

sussunzione dei fatti del tutto errata da parte del fisco cantonale. Tenuto

conto della giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui i coniugi

vengono imposti dove risiede la famiglia anche nel caso in cui tale luogo di

residenza venga frequentato solo nel fine settimana e nel tempo libero,

l’autorità fiscale avrebbe potuto accogliere il loro reclamo. L’autorità

fiscale avrebbe inoltre violato il loro diritto di essere sentiti, non avendoli

sentiti personalmente e non avendo tenuto conto dei documenti da loro prodotti

su richiesta del fisco stesso.

__________ si occuperebbe dell’amministrazione

di immobili in __________, mentre a __________ non disporrebbe né di un ufficio

né di un’infrastruttura.

Per quanto concerne __________

ed i figli __________ e __________, la loro presenza in Ticino sarebbe

prettamente legata alla loro scolarizzazione e per questa ragione sarebbe stata

rilasciata un’autorizzazione di soggiorno. Rientrerebbero regolarmente a __________

tutti i fine settimana e durante tutte le vacanze scolastiche. Nei Grigioni risiederebbero

del resto la madre e la sorella della contribuente.

La superficie delle

abitazioni ed i consumi d’acqua non permetterebbero di concludere alcunché. Il

consumo (eccessivo) di acqua a __________ si spiegherebbe con l’impianto di

irrigazione automatica del giardino dell’abitazione della casa di __________ Comunque,

la presenza di tre persone durante la settimana comporterebbe un certo consumo

di acqua ed elettricità.

Per quanto concerne

l’appartamento di __________, si dovrebbe considerare che il prezzo delle

abitazioni è sostanzialmente più elevato rispetto a __________ e che gli spazi

sono molto più razionali. Inoltre sarebbe in corso una trattativa per l’acquisto

dell’appartamento confinante.

L’autorità di tassazione

non avrebbe tenuto conto di tutta una serie di indizi convergenti, emersi in

sede di reclamo: gli estratti conto delle carte di credito personali dei

contribuenti, le spese in ristoranti, attività di svago, le fatture della cassa

malati, il chilometraggio annuo della famiglia, lo svolgimento di oltre 45

giornate sciistiche annuali a __________ ed il rilascio alla famiglia della

“tessera per indigeni”, la documentazione fotografica.

Da ultimo i ricorrenti

ritengono tardiva la rivendicazione fiscale per gli anni dal 2017 al 2020: il

Canton Grigioni avrebbe emesso in buona fede le notifiche di tassazione per gli

anni in questione, mentre l’UT di Lugano avrebbe atteso sino al 2019 (quando

già disponeva tutti gli elementi per rivendicare la sovranità fiscale) per

emettere la propria decisione fiscale.

In via meramente

subordinata, anche se non ritengono dati i presupposti, i contribuenti

postulano il riconoscimento di un domicilio fiscale alternato.

I ricorrenti chiedono

l’audizione testimoniale di tutta una lista di persone che potrebbero

confermare l’effettiva residenza a __________ della famiglia RI 1.

G. Con osservazioni del 13/16.5.2022,

l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede la conferma

della decisione di assoggettamento. Il fatto stesso che RI 2 ed i figli

minorenni soggiornino stabilmente a __________ sarebbe sufficiente per

stabilire che il domicilio fiscale della famiglia si trovi in Ticino, dove

convergono gli interessi ideali e materiali dei coniugi. Il desiderio dei

contribuenti di dare ai figli un’educazione italofona confermerebbe che il

centro dei loro interessi si trovi proprio a __________. Il fisco ribadisce poi

i legami professionali dei coniugi con il Canton Ticino, in particolare per

quanto concerne l’attività del marito alle dipendenze della __________. Oltre a

ricoprire diverse funzioni in numerose società (12) aventi sede nel __________,

alcune delle quali con sede in via __________, __________ risulterebbe anche

essere azionista unico della __________ e al 25% della __________.

Per quanto concerne la

documentazione prodotta dai ricorrenti, avrebbero fornito soltanto estratti

bancari relativi ad una carta di credito e non anche quelli dei conti correnti

dei coniugi e della carta di credito della moglie. Inoltre, le 45 giornate

sciistiche confermerebbero che __________ si configura quale luogo di svago e

di vacanza della famiglia.

Non sarebbero infine date

le condizioni per ammettere, nel caso sub judice, un domicilio

alternato.

H. I contribuenti hanno

replicato con scritto del 25/27.5.2022.

In merito alla

scolarizzazione dei figli, avrebbero optato per le scuole di __________ se

l’insegnamento fosse stato in tedesco anche alle elementari. In __________ la

famiglia svolgerebbe con intensità e passione molteplici attività sportive di

alta montagna. L’appartamento di __________, permetterebbe di far fronte

comodamente ai bisogni della famiglia. Per quanto concerne l’attività svolta

dalla __________, contestano “cifre e le percentuali riportate dalla

Divisione”, che sarebbero “inventate e non sono supportate da nessun

documento (analisi della fatturazione integrale della società)”. La società

avrebbe comunque uffici propri a __________. L’autorità fiscale avrebbe inoltre

omesso di menzionare che il contribuente ricopre la carica di amministratore

anche in 13 società con sede nel Canton __________, delle quali solo 3 sono di

sua proprietà. La documentazione prodotta dai ricorrenti sarebbe quella che era

stata richiesta dalla Divisione delle contribuzioni; __________ non disporrebbe

di conti correnti o carte di credito personali. Inoltre, la conclusione della

Divisione delle contribuzioni in relazione alle oltre 45 giornate di sci

trascorse in famiglia sarebbe completamente errata ed al limite dell’offensivo.

Da ultimo i ricorrenti

ritengono riduttivo definire l’abitazione di __________ un “piccolo

appartamento di vacanza”, del valore di fr. 1'750'000.-. Si tratterebbe

invece di una residenza primaria di standard superiore, perfettamente adeguata

ai bisogni della famiglia.

I. Con duplica del 9/10.6.2022

l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni sottolinea che quanto

indicato nelle osservazioni in merito all’attività svolta dalla __________ si

baserebbe sugli accertamenti esperiti dall’Ufficio di tassazione delle persone

giuridiche. In merito alla scolarizzazione dei figli a __________, nei vari

allegati di causa, i contribuenti si sarebbero inoltre contraddetti: infatti,

se nel ricorso avevano esplicitamente affermato di essere desiderosi di dare ai

figli un’educazione italofona e poi germanofona a partire dalle medie, in sede

di replica spontanea avevano indicato che, se a __________ l’educazione fosse

stata in tedesco, non avrebbero optato per la dispendiosa scelta di iscrivere i

figli alle scuole di __________.

In relazione al valore

dell’appartamento di __________, il valore venale sarebbe di fr. 636'100.- e

non di fr. 1'750'000.-. Quanto ai parenti materni residenti nel Canton

Grigioni, né la nonna né la zia vivrebbero a __________. In Ticino sarebbero

comunque domiciliati i genitori di __________. Infine, in relazione alle

cariche del contribuente in seno ad altre società con sede nei Grigioni, tale

circostanza non inficerebbe il domicilio fiscale dei contribuenti in Ticino.

L. Il 31.1.2023 si è

svolta un’udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario alla presenza di __________,

dell’avv. __________, e dei rappresentanti dell’UT di Lugano, dell’Ufficio

giuridico e dei Servizi centrali.

Il ricorrente ha ribadito

che la sua attività è prevalentemente orientata all’amministrazione

immobiliare, sia quale amministratore di società immobiliari sia di

amministratore di condomini in __________. In merito alla scelta di far

frequentare ai figli le scuole in Ticino, ha rilevato che a __________

l’insegnamento si terrebbe solamente in lingua romancia. Non sarebbe inoltre

possibile frequentare le scuole a __________, in assenza di domicilio. I figli

avrebbero appreso quale prima lingua l’italiano, ma con la madre parlerebbero

anche il tedesco “(…) questo in vista di un futuro inserimento scolastico e

professionale nel mondo di lingua tedesca”. Il ricorrente avrebbe

trascorso, nel 2022, ben 183 notti a __________. Ha prodotto inoltre il rinnovo

dell’autorizzazione di soggiorno a __________ fino al 31.8.2023.

L’autorità fiscale ha

sottolineato che parte delle attività professionali del contribuente sono

svolte nel Canton Ticino ed ha escluso che siano dati i presupposti per un

domicilio alternato.

I

contribuenti si sono impegnati a produrre:

-

estratto della carta con cui

vengono effettuati i pagamenti correnti per il marito e per la moglie per gli

anni 2017 e 2018;

-

le ricerche di lavoro della moglie

presentate all’assicurazione disoccupazione;

-

documentazione dei medici,

dentisti, igienisti, pediatra per tutti i membri della famiglia;

-

scontrini relativi all’acquisto

del carburante.

M. Con scritto del

17.3.2023, l’avv. __________ ha presentato la documentazione richiesta in

udienza, e nello specifico della corrispondenza inerente __________ e __________,

estratti dei conti bancari __________) del 2017 e del 2018, atti inerenti le

spese mediche della moglie e dei figli. Per quanto concerne __________,

relativamente all’utilizzo della carta di credito, ha precisato che nel 2018

non era praticamente mai stata utilizzata, visto che tutte le transazioni erano

effettuate tramite la __________ In merito all’acquisto di carburante, il

contribuente non sarebbe riuscito a reperire gli scontrini 2017-2018, ma ha

prodotto quelli dal 2019 al 2021. Per quanto attiene alle spese mediche, il contribuente

avrebbe “approfittato di poche prestazioni mediche sparse tra l’Engadina (__________)

ed il Ticino per un consulto specialistico presso l’__________”.

Diritto

1. Contestato è l’assoggettamento

dei coniugi __________ alle imposte cantonali per appartenenza personale.

I ricorrenti sostengono che

il loro domicilio fiscale sia situato a __________, nel Canton Grigioni, luogo

nel quale __________ esercita la propria attività lavorativa, incentrata in

particolar modo sul campo immobiliare, e dove verrebbe raggiunto, per il fine

settimana e durante le vacanze scolastiche, dalla moglie, __________ e dai

figli minorenni.

Di diversa opinione

l’autorità fiscale, secondo cui l’attività lavorativa di __________ sarebbe per

la maggior parte esercitata in Ticino, a Gravesano, luogo nel quale i

contribuenti risiedono in una casa unifamiliare di proprietà e dove i figli

sono entrambi scolarizzati. In questo stesso Cantone, fino al momento del

licenziamento, era attiva professionalmente anche la moglie, impiegata presso

la __________.

Preliminarmente i coniugi

ritengono tardiva la rivendicazione fiscale per gli anni 2017-2020, in quanto

il Canton Grigioni avrebbe emesso in buona fede le notifiche di tassazione per

gli anni in questione, mentre l’UT di Lugano avrebbe atteso, sino a fine 2019

per emettere la decisione fiscale inerente il 2017.

I. Perenzione del diritto

di tassare

2. 2.1.

L’istituto giuridico

autonomo della perenzione del diritto di tassare è stato creato dal Tribunale

federale. Si tratta di un istituto distinto da quello della prescrizione del

diritto di tassare. L’obiettivo di tale istituto giuridico è quello di

proteggere il Cantone coinvolto dal dover rimborsare, in ragione di una pretesa

di principio privilegiata, ma fatta valere tardivamente, delle imposte già

percepite. L’eccezione della perenzione può essere sollevata unicamente dal

primo Cantone che ha tassato in buona fede, misconoscendo la pretesa fiscale

concorrente e non dal contribuente; la stessa non viene inoltre esaminata

d’ufficio dal Tribunale federale (De

Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2013, p. 403

ss. e giurisprudenza citata). Poiché si tratta di un istituto a favore del

Cantone che preleva l’imposta e non del contribuente, i contribuenti non sono

legittimati a sollevare la relativa eccezione (Brunner/Beusch,

in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum Interkantonalen

Steuerrecht, 2a ed., Basilea 2021, § 42, n. 19, p. 501 s.).

2.2.

Il

Tribunale federale, nella sentenza 2C_708/2012 del 21.12.2012 (DTF 139 I 64 =

RDAF 2013 II 469), ha precisato che è sufficiente che il Cantone annunci al

contribuente, per scritto e senza equivoci, la sua pretesa di riscuotere

imposte sino alla fine dell’anno “n+2” affinché possa essere salvaguardato il

suo diritto di tassare nei rapporti intercantonali. La notifica di una

decisione suscettibile di ricorso non è indispensabile per la salvaguardia del

diritto di perenzione. È sufficiente che l’autorità fiscale introduca la

procedura di tassazione durante il termine di perenzione e che non prolunghi in

seguito, in maniera esagerata, la procedura di tassazione, a meno che non abbia

buone ragioni per farlo. La tassazione delle imposte periodiche si considera

avviata tramite il primo atto avente “effetti esterni”, cioè di solito con uno

scritto dell’autorità fiscale, che è finalizzato alla tassazione del

contribuente. Nella maggior parte dei casi, tale atto introduttivo consiste

nell’invio del formulario per la dichiarazione d’imposta (sentenza citata,

consid. 3.4; v. anche Brunner/Beusch,

op. cit., § 42, n. 24, p. 503).

2.3.

Ora, come visto,

l’eccezione di perenzione del diritto di tassare può essere sollevata

unicamente dal Cantone concorrente in ambito di rapporti intercantonali, mentre

il contribuente non è legittimato. Neppure il Tribunale federale esamina

d’ufficio tale aspetto, proprio perché è solo il Cantone che ha una pretesa

concorrente a poterlo fare.

In ogni caso, secondo il

diritto cantonale (art. 193 cpv. 1 LT), la prescrizione del diritto di tassare

interviene 5 anni dalla fine del periodo fiscale (a meno dell’esistenza di atti

interruttivi). La pretesa fiscale del Canton Ticino è del tutto legittima.

D’altronde, i contribuenti

sono proprietari di sostanza immobiliare nel Canton Ticino e vi sarebbero

comunque assoggettati alle imposte per appartenenza economica. Proprio sulla

scorta della dichiarazione fiscale per l’anno 2017, da loro presentata nel mese

di ottobre del 2018, e del successivo loro reclamo del 4.11.2019, l’autorità

fiscale ha ritenuto che fossero illimitatamente imponibili in Ticino,

notificando loro una decisione preliminare di assoggettamento il 22.12.2020.

Considerandi

II. Assoggettamento

alle imposte per appartenenza personale

3.

3.1.

Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale

ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato

all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui,

secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha

domicilio o dimora fiscale.

Il domicilio fiscale è di

conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva

residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione

di rimanervi in modo duraturo.

Secondo

la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio

dell’intenzione di stabilirsi durevolmente di cui all’art. 23 cpv. 1 CC,

all’art. 3 cpv. 2 LIFD e all’art. 3 cpv. 2 LAID, non deve essere inteso come

dipendente dalla volontà interiore del contribuente. Il domicilio viene invece

determinato esclusivamente in base all’insieme di fatti oggettivi,

riconoscibili da terzi, nei quali si manifesta l’intenzione della persona

interessata di stabilirsi durevolmente in un luogo. Di conseguenza, il

domicilio è il luogo in cui, alla luce di questi fatti, si trova oggettivamente

il centro degli interessi vitali – il centro della vita – della persona

interessata. Stabilire se i fatti esterni rilevanti si siano verificati è una

questione di fatto; la determinazione del centro della vita e quindi del

domicilio sulla base dei fatti accertati, invece, è una questione di diritto (DTF 148 II 285 = ASA 91 p.

101.

= StE 2022 A 24.21 n. 43 consid. 3.2.2 e giurisprudenza citata).

3.2

Sempre secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, se una persona mantiene contatti con

più luoghi, per determinare il domicilio fiscale si deve basarsi sul luogo con

il quale mantiene i legami più forti. Il punto di partenza è il luogo di dimora

abituale della persona interessata. Tuttavia, gli interessi personali,

familiari, professionali e sociali di una persona possono legarla così

strettamente a un altro luogo da farlo apparire come il centro della sua vita,

anche se la persona interessata vi trascorre meno tempo. In questo contesto

sono rilevanti, ad esempio, il luogo di dimora abituale dei membri della

famiglia (coniuge, figli, genitori e fratelli), le relazioni sociali extra familiari

(ad esempio la partecipazione alla vita di associazioni), la posizione professionale

del contribuente e le condizioni abitative nei vari luoghi. Questi criteri

devono essere presi in considerazione anche nel caso in cui una persona

trascorra lo stesso tempo o circa lo stesso tempo in più luoghi. I vari criteri

devono essere ponderati a seconda della situazione personale dell’interessato

(ad esempio, l’età) e soppesati l’uno con l’altro nell’ambito della

considerazione complessiva richiesta dalla giurisprudenza al fine di

determinare il domicilio fiscale alla fine dell’anno (art. 4b cpv. 1 LAID).

Sebbene le circostanze di fatto esistenti in un momento precedente o successivo

non siano direttamente rilevanti, possono essere prese in considerazione come

indizi (DTF 148 II 285 = ASA 91 p. 101 = StE 2022 A 24.21 n. 43 consid. 3.2.3 e

giurisprudenza citata).

3.3

In una

recente sentenza, l’Alta Corte ha richiamato alcune regole, elaborate dapprima

dalla propria giurisprudenza nell’ambito del diritto della doppia imposizione

intercantonale e poi riprese dal diritto tributario cantonale armonizzato, per

la ponderazione dei singoli criteri nell’ambito dell’esame complessivo della

fattispecie, che deve essere intrapreso per stabilire il domicilio fiscale.

In primo

luogo, i contribuenti coniugati, i contribuenti in unione domestica registrata

e i concubini sono generalmente domiciliati nel luogo in cui è situata l’abitazione

familiare comune. Anche se tali persone esercitano un’attività lucrativa

dipendente in un altro luogo durante la settimana, il rapporto basato sui

legami personali e familiari è generalmente considerato più forte di quello con

il luogo di lavoro, purché tornino regolarmente in famiglia ogni giorno

(pendolari) o nei fine settimana e nei giorni liberi (residenti settimanali) (DTF

148.

II 285 = ASA 91 p. 101 = StE 2022 A 24.21 n. 43 consid. 3.3.1 e

giurisprudenza citata).

Tuttavia,

anche nel caso di contribuenti coniugati e di contribuenti in unione domestica

registrata – nonostante l’imposizione congiunta (cfr. art. 3 cpv. 3 e 4 LAID) –

il domicilio deve essere determinato separatamente per ciascun coniuge o

partner. In via eccezionale, i coniugi e i partner registrati possono quindi

avere il domicilio in luoghi diversi nonostante un matrimonio o un’unione

intatti. Ad esempio, nel caso di contribuenti dipendenti che ricoprono una

posizione dirigenziale e che tornano al luogo di dimora del coniuge o del partner

solo nei fine settimana e nei giorni di riposo, il rapporto con il luogo di

lavoro può prevalere su quello con il luogo dove sorge l’abitazione familiare.

In questo caso, il loro luogo di domicilio non è il luogo di residenza della famiglia,

ma il luogo di lavoro. Secondo la giurisprudenza, si può ritenere che un

contribuente ricopra una posizione dirigenziale solo se le sue attività

professionali gli impongono un onere talmente gravoso da far passare in secondo

piano le relazioni familiari e sociali. Ciò si verifica solo se il contribuente

a) ricopre una

posizione manageriale in un’impresa economicamente rilevante, il che implica

che

b) ha una

responsabilità particolare e

c) è a capo di un

gran numero di collaboratori.

Si deve

inoltre ritenere che coniugi o partner abbiano domicili separati se uno dei due

vive durevolmente e non solo temporaneamente separato dalla famiglia e non vi

ritorna regolarmente nemmeno nei fine settimana (DTF 148 II 285 = ASA 91 p. 101

= StE 2022 A 24.21 n. 43 consid. 3.3.2 e giurisprudenza citata).

III. Onere della prova e obblighi

di collaborazione

4.

4.1.

La

procedura di tassazione è retta dal principio inquisitorio (art. 46 cpv. 1

LAID; art. 204 cpv. 1 LT). Le autorità fiscali devono procedere a tutte le

indagini necessarie per chiarire la fattispecie, compresi i fatti che

favoriscono il contribuente. Per tutti i fatti rilevanti l’onere della prova è

pertanto a carico dell’autorità di tassazione. All’obbligo di indagare

dell’autorità si contrappongono tuttavia gli obblighi di collaborazione del

contribuente (art. 198 ss. LT). Nonostante divergenti opinioni dottrinali,

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il contribuente è tenuto ad

una certa collaborazione anche quando è controversa la stessa sovranità fiscale

del Cantone e pertanto l’autorità adotta dapprima una decisione pregiudiziale

sull’assoggettamento. In questo caso, il contribuente è tenuto a fornire

informazioni solo in merito ai fatti e agli indizi che sono determinanti per

stabilire l’assoggettamento, mentre in questa fase procedurale non deve ancora

presentare una dichiarazione d’imposta completa o comunque documentare

compiutamente i suoi fattori imponibili (DTF 148 II 285 = ASA 91 p. 101 = StE

2022.

A 24.21 n. 43 consid. 3.1.1 e giurisprudenza citata).

4.2

È consentito e spesso

necessario che le autorità si basino anche su indizi, nella loro valutazione

delle prove, e che ne traggano conclusioni sull’esistenza dei fatti rilevanti

(le cosiddette presunzioni di fatto). Se l'autorità fiscale non è in grado di

accertare direttamente un fatto rilevante con uno sforzo proporzionato, ma uno

o più indizi fanno presumere con sufficiente certezza che si sia verificato, il

contribuente può sovvertire questa presunzione confutando l’indizio o gli indizi

(base della presunzione), il fatto in questione (conseguenza della presunzione)

o eventualmente la stessa regola empirica che collega fra loro la base della

presunzione e la conseguenza della presunzione (prova contraria). Se il

contribuente viola i suoi obblighi di collaborazione, il suo comportamento può

costituire un indizio a favore o contro l’esistenza di un fatto fiscalmente

rilevante (DTF 148 II 285 = ASA 91 p. 101 = StE 2022 A 24.21 n. 43 consid.

3.1.2

e giurisprudenza e dottrina citate).

4.3

Solo se un fatto rilevante

non può essere provato nonostante tutti i ragionevoli sforzi investigativi da

parte dell'autorità fiscale, si pone la questione dell'onere oggettivo della

prova. In questo contesto, il principio secondo il quale l'onere della prova di

un fatto è a carico di colui ne vuole dedurre dei diritti (art. 8 CC per

analogia) si applica anche al diritto pubblico. Nel diritto tributario, la

giurisprudenza ha concretizzato questo principio nel senso che i fatti che

fondano o aumentano l'onere fiscale devono essere provati dall'autorità

fiscale, mentre i fatti che lo escludono e quelli che lo riducono devono essere

provati dal contribuente. Le circostanze che fanno presumere che il

contribuente abbia il suo centro degli interessi sul territorio cantonale o

comunale rientrano fra quelle che fondano l’imposizione. Se non possono essere

dimostrate né direttamente né tramite presunzioni di fatto, si deve ritenere, a

scapito dell'amministrazione fiscale, che non si siano verificate (DTF 148 II

285.

= ASA 91 p. 101 = StE 2022 A 24.21 n. 43 consid. 3.1.3 e giurisprudenza

citata).

5.

Di seguito verranno

pertanto passati in rassegna i legami famigliari dei contribuenti, gli

interessi professionali ed economici nonché quelli ideali/sociali, per stabilire

dove si trovava il domicilio fiscale di quest’ultimi a far tempo dal 1.1.2017.

IV. Legami famigliari

6.

6.1.

__________ (__________) ed

__________ (__________) si sono sposati a __________ (__________) il 21.1.2012.

Dalla loro unione sono nati, a __________ (Canton Ticino), __________ (__________)

e __________ (__________).

__________ ed i figli hanno

il domicilio civile a __________ ma hanno chiesto un permesso di soggiorno nel

Comune di __________ in via al __________ 20. Il soggiorno ha preso avvio il

1.9.2017

ed è stato prorogato di anno in anno: attualmente ha scadenza il

31.8.2024

(cfr. www.movpop.ti.ch, sito consultato il

10.4.2024). Lo stesso è legato alla frequenza della scuola in lingua italiana

da parte dei figli dei contribuenti e, per la moglie, a motivi di “lavoro”. Nel

2018, __________ ha ricevuto dal proprio datore di lavoro, la banca __________

di __________, un “assegno asilo nido” pari a fr. 3'184.-. La figlia __________anche

nel 2019 ha frequentato l’Asilo nido “__________” a __________ (cfr. fatture

2019.

agli atti). Tale struttura di accudimento privato era stata frequentata

anche dall’altro figlio __________ (cfr. scritto 9.9.2015 del Comune di __________

a __________ __________).

In Ticino risiedono anche i

genitori di __________, che risultano sposati ma con differenti domicili: il

padre, __________ (__________) è domiciliato nel Comune di __________ (__________)

mentre la madre, __________ (__________), risiede a __________. Nel Canton

Grigioni risiedono invece la madre di __________ (a 28 km da __________) e a __________

l’unica zia materna (ricorso p. 10).

6.2

I ricorrenti riconoscono

che __________ ed i figli vivono, durante la settimana, in una casa a __________,

in via al __________ (mapp. __________ RFD __________). Si tratta di

un’abitazione, acquistata nel 2011, che ha una superficie di 158mq, mentre il

particellare ha una superficie totale di 853 mq.

A __________, i coniugi

hanno a disposizione quale abitazione famigliare un appartamento, di loro

proprietà, in PPP, di 3.5 locali (per 63 mq), ubicato in via __________. Ammettono

che lo stesso abbia “(…) una superficie più piccola rispetto all’abitazione

secondaria”, ma argomentano che “a __________ il prezzo delle abitazioni

al metro quadro (CHF 20'000/mq) è sostanzialmente più elevato rispetto a __________”

e che “gli spazi sono molto più razionali rispetto a quelli di __________

e l’appartamento soddisfa pienamente i bisogni attuali della famiglia”.

Oltre all’appartamento, la famiglia disporrebbe di un’ampia cantina, di un

locale deposito bici e sci e di un locale lavanderia “(…) oltre all’ufficio separato

di 50 mq affittato alla __________”.

Dalla decisione su reclamo

impugnata risulta che, per quanto attiene al consumo dell’acqua dell’abitazione

di __________ sarebbe emerso “un consumo aumentato negli anni”, il quale

“fa presumere una permanenza nella casa”. In particolare, nel 2020 il

consumo sarebbe stato di 243'000 litri di acqua (nel 2017 era stato di 161'000

litri, nel 2018 di 173'000 litri, nel 2019 di 218'000 litri, cfr. e-mail del

Comune di __________ del 6.10.2020).

Per quanto concerne i dati

afferenti all’appartamento di __________, l’UT ha rilevato un consumo di

elettricità di 1'354 kWh per il 2020, di 1'401 kWh per il 2019, di 1'148 kWh per

il 2018, di 884 kWh per il 2017 (dal 1.7 al 31.12).

6.3

I ricorrenti hanno

presentato anche l’estratto delle spese mediche rilasciato dalla cassa malati,

la __________, Agenzia __________. Dalla disamina dei ricapitolativi relativi ai

figli __________ e __________ e a __________ emerge chiaramente sia per il 2017

sia per il 2018 che le prestazioni mediche sono state fruite nel Canton Ticino,

con la sola eccezione dell’acquisto di alcuni medicinali, avvenuto nei

Grigioni.

Per __________ emergono,

per il 2017, consultazioni presso un centro grigionese __________), presso __________

e dal dottor __________ (medico presso la __________). Nel 2017 il contribuente

ha pagato le prestazioni di un medico dentista, il dr. __________ a __________.

V. Legami professionali

7.

7.1.

Per quanto concerne

l’attività professionale dei ricorrenti, il marito risulta impiegato a tempo

pieno presso la __________ (2017, 2018, 2019), società da lui interamente

detenuta e con sede a __________, mentre la moglie, nel 2017 e nel 2018, era

impiegata presso la __________ a Lugano con una percentuale del 50%.

7.2

Con una separata decisione

(CDT __________), questa Camera ha respinto un ricorso, interposto dalla __________

– la quale ha avuto la propria sede c/o __________ sino al 6.1.2021 e poi

sempre al medesimo indirizzo, ma senza essere domiciliata c/o – contro la

decisione con cui il fisco cantonale l’aveva assoggettata illimitato

all’imposta cantonale ticinese dal 2018. Dalla motivazione della sentenza

emerge che, per gli anni 2017 e 2018, __________ non ha contabilizzato nei

redditi, la pigione che avrebbe percepito dalla società per l’uso del locale

separato adibito ad ufficio. Inoltre, la richiesta formale di cambio di

destinazione del preteso ufficio da “Lagerraum” a “Büro”, secondo

le normative edilizie comunali e cantonali grigionesi, è intervenuta unicamente

nel 2022. Poi, sulla scorta dei documenti presentati, tra i quali figuravano

pure i bilanci presentati dalla società e le schede giustificative prodotte, la

Camera di diritto tributario ha ritenuto che nei periodi fiscali dal 2018 al

2020.

l’amministrazione effettiva della società è stata esercitata in Ticino da __________

(consid. 5.6). Ciò emerge dalla mancata dimostrazione dell’esistenza di una “wesentliche

Büroinfrastruktur” come pure dalla prevalenza delle prestazioni svolte

dalla società a favore della clientela ticinese, che diversamente da quanto

testimoniato dal contribuente, non sono solo di natura immobiliare, ma

dipendono, per la maggior parte, da attività di consulenza.

Ora, ritenuto come __________

sia l’unico impiegato della società, nonché unico socio e gerente, ne consegue

che, diversamente da quanto da lui asserito, quantomeno sino al 2020, la sua

attività professionale è stata svolta, in maniera nettamente preponderante, nel

Canton Ticino.

7.3

Il contribuente risultava altresì

essere amministratore (ed anche AU), negli anni qui di interesse, della __________,

con sede in via __________ a __________ (società della quale in precedenza

unico membro con diritto di firma individuale era il padre __________,

domiciliato ad __________), della __________, con sede ad __________, della __________,

con sede a __________ (società della quale in precedenza presidente era il

padre __________), __________ (dal 19.7.2016 a __________ c/o __________ ed in

precedenza c/o __________), della __________, con sede a __________, in via __________

, della __________, __________ (__________), della __________, della __________,

via __________ a __________, della __________, __________, __________, __________,

della __________, c/o avv. __________, __________, della __________, __________

(società detenuta da __________ domiciliato a __________, della quale è anche

AU; RI 1 ha procura individuale), della __________, __________, via __________,

(attualmente in liquidazione e della quale membro con diritto di firma

individuale era stato, sino all’ingresso di __________, il padre __________).

7.4

Per quanto concerne la

moglie, come visto, nel 2017 e nel 2018 la stessa era impiegata a tempo

parziale presso la __________ SA, __________ a __________. Nel 2019, è stata a

beneficio della disoccupazione (ricevendo delle indennità da febbraio al mese

di luglio 2019). Il certificato è stato rilasciato dalla Cassa pubblica

cantonale di assicurazione contro la disoccupazione di Bellinzona.

Ora, secondo l’art. 18

cpv. 1 dell’Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione

e l’indennità per insolvenza (RS 837.02), l’annuncio per il collocamento nonché

i successivi colloqui di consulenza e di controllo competono al servizio del

luogo di domicilio dell’assicurato. Il capoverso 2 della norma prevede

espressamente che sia considerato luogo di domicilio dell’assicurato il suo

domicilio secondo gli articoli 23 e 25 del Codice civile. In particolare,

secondo l’art. 23 cpv. 1 prima frase CC, il domicilio di una persona è nel

luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirsi durevolmente.

Durante l’udienza tenutasi

alla Camera di diritto tributario, alla contribuente è stata richiesta la

presentazione delle ricerche di lavoro effettuate durante il periodo di

disoccupazione, che non sono tuttavia state presentate. Per contro,

l’autorizzazione di soggiorno nel Canton Ticino è stata ancora prorogata (sino

al 2024). Nei documenti prodotti durante l’udienza, in particolare nelle

autorizzazioni di soggiorno rilasciate dal Comune di __________ (fino al __________)

ad __________, risulta specificatamente indicato il fondamento del rilascio

della stessa, cioè “motivi professionali”.

VI. Legami economici

8.

8.1.

Sulla base delle

dichiarazioni fiscali 2017 e 2018 agli atti si evince che i coniugi __________

risultano proprietari dei seguenti immobili:

·

Grigioni

­ a

__________, mapp. __________;

­ a

__________, mapp. __________ (quota di ½);

­ a

__________, mapp. __________ (quota di ½);

­ a

__________, mapp. __________ (quota di ½).

·

Ticino

­ a

__________, via al __________ 20, mapp. __________;

­ a

__________, via al __________ 31, PPP __________;

­ a

__________, __________ __________ 24a, mapp. __________ (quota di ½);

­ a

__________, __________, 2004-2016.

8.2

__________, nel 2017, deteneva 25 azioni

della __________, società avente la propria sede presso l’avv. __________, in

via ____________________ a __________. Di questa società il contribuente è

altresì amministratore unico.

Deteneva inoltre 100 azioni della __________

(già __________), con sede in via al __________ a __________ e della quale è

anche amministratore unico. Era altresì proprietario di 10 azioni

(corrispondenti al 50% del capitale) della __________, società con sede a __________,

e detenuta, per l’altra metà dal padre, __________, residente ad __________).

Nel 2017 era anche unico socio

della __________, con sede legale a __________ (ma con amministrazione

effettiva, secondo il fisco ticinese e secondo questa Camera, a __________,

cfr. sentenza CDT __________; allegato 12bis).

8.3

Nel 2017 i coniugi __________

risultavano inoltre essere proprietari del seguente parco veicoli (i 18 mezzi

risultano parcheggiate a __________, in via __________, in una PPP di proprietà

del contribuente), stimato dagli stessi contribuenti in fr. 405'000.-:

-

__________ __________ (__________);

-

__________ __________ (__________);

-

__________

-

__________ (__________);

-

__________ __________ (__________);

-

__________ __________ __________);

-

__________ __________ (__________);

-

__________ 4cv (__________);

-

__________ (__________);

-

__________ (__________);

-

__________ sec;

-

__________ (__________);

-

__________ (__________);

-

__________ (__________);

-

__________ (__________);

-

__________ (__________);

-

__________ (__________);

-

__________ (__________).

Nel 2021, la lista

aggiornata (ci sono state vendite e nuovi acquisti) comprende sempre 18 mezzi

di prestigio, per un valore totale stimato dai contribuenti in fr. 374'000.-.

8.4

Per quanto concerne i

conti bancari, dalle dichiarazioni d’imposta 2017 e 2018 non si riesce a

stabilire con esattezza il luogo in cui erano gestite le relazioni con gli

istituti bancari, vista l’assenza della documentazione giustificativa. I

contribuenti hanno tuttavia presentato degli estratti dei loro conti bancari e

delle loro carte di credito, come richiesto loro durante l’udienza.

__________ è titolare del

conto __________ n. __________: dalla disamina degli estratti conto per il 2018

e per il 2017 emerge chiaramente una netta prevalenza di spese effettuata in

Ticino. Le spese sostenute nel Canton Grigioni sono riconducibili perlopiù ai

periodi delle vacanze scolastiche, dei fine settimana o dei “ponti”.

__________ ha presentato

l’estratto della carta di credito della __________ (n. di conto della carta __________)

per il 2018, dal quale emergono spese effettuate online e nel Canton Grigioni:

ad esempio, pagamento di lezioni di sci, articoli sportivi, consumazioni in

ristoranti. Tuttavia anche nel Canton Ticino emergono più consumazioni

effettuate in ristoranti.

Il contribuente ha

prodotto altresì l’estratto conto per il 2017 e per il 2018 della Banca

Cantonale Grigione; dalla disamina degli stessi emergono molti versamenti

online, effettuati per il pagamento di fatture: da quelle dell’elettricità, a

quelle dell’Ufficio di circolazione, dell’acqua potabile. In merito ad acquisti

sul posto si possono annoverare spese effettuate per alimentari sia nei

Grigioni che nel Canton Ticino (invero tale tipo di spese non è frequente

[risultano più presenti sulla carta in uso alla moglie]). Nei Grigioni

risultano dei prelievi da bancomat e spese di ristorazione, anche se ve ne sono

anche nel Ticino. In Ticino il contribuente ha effettuato degli esborsi legati

all’uso delle autovetture: __________, a ____________________ __________ a __________,

__________ a __________. Inoltre, ha effettuato almeno una visita dal dentista,

dr. __________, 6928 __________ (pagamento del 27.1.2017). In sede ricorsuale

il contribuente ha altresì prodotto delle fatture relative a servizi vari alle

automobili, effettuati nei Grigioni (le fatture sono riconducibili al 2019 [1],

2020.

[2] e 2021 [2]).

8.5

Gli insorgenti hanno

inoltre prodotto tutta una serie di ricevute inerenti acquisti di carburante

negli anni 2021, 2020 e 2019. Nel 2021 vi è una prevalenza di rifornimenti nel

Canton Grigioni, anche se non mancano rifornimenti in Ticino. Per quanto

riguarda il 2020 (da settembre), gli scontrini presentati mostrano una

prevalenza di rifornimenti in Ticino. Per il 2019 vi è una netta preminenza di

rifornimenti effettuati in Ticino.

VII. Legami ideali/sociali

9.

I ricorrenti sostengono

di trascorrere tutto il tempo libero a disposizione in __________, dove hanno

amici e parenti stretti. Qui praticano e frequentano lezioni di sci ed hanno

abbonamenti per gli sport.

Nulla viene riferito in

merito ai legami sociali in Ticino. Tuttavia, i figli dei contribuenti frequentano

ancora attualmente le scuole a __________. Prima dell’obbligo scolastico, sono

entrambi stati iscritti ad un asilo nido privato i, sito visualizzato il

15.4.2024).

Nel Canton Ticino, il

contribuente detiene, in un immobile di sua proprietà, una vasta collezione di

autovetture di prestigio.

VIII. Determinazione del

domicilio fiscale dei ricorrenti

10.

10.1.

Dopo aver ripercorso gli

atti su cui si basa la decisione impugnata e tenuto conto dei mezzi di prova

prodotti dai contribuenti, si tratta, in ultima analisi, di definire il domicilio

fiscale dei coniugi __________ che, come visto, dev’essere stabilito non in

base alle dichiarazioni di quest’ultimi, bensì alla luce degli indizi relativi

al centro degli interessi ideali e materiali dei coniugi __________.

10.2

Si è già ricordata la

giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale il domicilio fiscale

principale di un contribuente, sposato, che passa regolarmente il fine

settimana con la sua famiglia in un altro luogo (per esempio al luogo di

origine della famiglia, oppure il luogo d’origine della moglie e dove a volte

si ferma pure durante la settimana) si trova dove la famiglia soggiorna durante

la settimana e dove i figli sono scolarizzati. Dalla disamina dell’insieme dei

mezzi di prova, appare chiaramente che il centro degli interessi materiali e

ideali dei coniugi __________, a far tempo dal 1.1.2017, è il Canton Ticino.

A tale si conclusione si

giunge considerando che entrambi i figli minorenni sono scolarizzati in Ticino,

a __________, e che anche la moglie __________ vi soggiorna, oltre per

l’accudimento dei figli altresì per ragioni professionali, come emerge

chiaramente dal rinnovo dell’autorizzazione di soggiorno rilasciata, sino a

fine agosto 2023 (ancora prorogata sino a fine agosto 2024).

Diversamente da quanto

indicato da __________ e visto quanto emerso, anche nel procedimento parallelo

relativo alla __________ (doc. 12bis, sentenza CDT __________), risulta altresì

che, negli anni considerati, l’attività professionale del contribuente si è

prevalentemente concentrata in Ticino.

10.3

10.3.1

Volendo confrontare fra

loro le due abitazioni a disposizione della famiglia (l’appartamento di __________

e la casa unifamiliare di __________), l’esame dei consumi di acqua (quelli

della casa di __________) ed elettricità (quelli dell’abitazione di __________)

agli atti porta alla medesima conclusione, ossia che il centro degli interessi

ideali e materiali dei ricorrenti è ubicato in Ticino dal 1.1.2017.

L’analisi del consumo di

elettricità di __________, comparato ai dati statistici del “Consumo di

elettricità di un’economia domestica” (scheda informativa agosto 2021,

consultabile al sito www.svizzeraenergia.ch),

mostra che il consumo di un appartamento, abitato da 4 persone, corrisponde a

poco più di 3'000 kWh/anno. Ora, i consumi rilevati, anche tenendo in

considerazione che il marito si troverebbe in Engadina anche durante la

settimana, appaiono poco compatibili con una presenza costante di una famiglia

di 4 persone.

Per quanto concerne il

consumo elettrico di __________, i contribuenti non hanno prodotto dei

documenti ufficiali, ma una “tabella” (doc. 13, allegato al ricorso) dalla

quale emergono questi dati di consumo: 4012 kWh nel 2018, 4483 kWh nel 2019,

4751.

kWh nel 2020, 4368 kWh nel 2021. Ora, tali dati (come detto senza

giustificativi), appaiono di per sé in linea con il consumo di elettricità di

un’abitazione unifamiliare abitata da quattro persone tutto l’anno, che si

attesta, per l’appunto a poco più di 4'000 kWh/anno (www.svizzeraenergia.ch).

10.3.2

Per quanto concerne il

consumo d’acqua, secondo i dati a disposizione della “svgm – associazione per

l’acqua, il gas e il calore” (https://www.svgw.ch/it/acqua/strumenti-di-comunicazione/approvvigionamento/utilizzo/)

esso si attesta ad un consumo medio di 142 litri per persona al giorno.

Ora, il consumo di tre

persone, per 365 giorni all’anno, sarebbe pari a 155'490 litri. Il consumo di

quattro persone equivarrebbe a 207'320 litri all’anno.

Volendo paragonare questi

dati di consumo medio a quelli in possesso dell’autorità fiscale relativi

all’abitazione di __________ (nel 2020 risulta esservi stato un consumo di

243'000 litri di acqua, nel 2017 era stato di 161'000 litri, nel 2018 di

173'000 litri, nel 2019 di 218'000 litri) risulta ipotizzabile e compatibile

con i dati la presenza costante della famiglia durante tutto l’anno.

Di riflesso, negli anni

presi in considerazione, l’appartamento di __________ si rivela essere la

residenza secondaria della famiglia.

10.3.3

D’altro canto, tale

conclusione collima altresì con la disamina degli estratti bancari dei

contribuenti e con l’analisi dei legami professionali ed economici dei

contribuenti e dei loro legami ideali/sociali e famigliari (quest’ultimi

presenti sia nei Grigioni che in Ticino).

10.4

A titolo meramente

abbondanziale si rileva che, in una precedente procedura ricorsuale dinanzi a

questa Camera (sentenza CDT __________ del 19.11.2015), __________, che già

aveva il proprio domicilio a __________ (ricorso p. 3, punto 5) aveva indicato

quale recapito di notifica __________, Comune nel quale risulta domiciliata la

madre.

IX. Audizione di testimoni

11.

11.1.

Nel proprio gravame i

contribuenti hanno inoltre chiesto l’assunzione di ulteriori prove e meglio

l’audizione di testimoni: __________ (Sindaco di __________), __________ (__________),

__________, __________ (medico di famiglia), __________ (responsabile dell’Ufficio

postale di Pontresina), __________ (ispettore fiscale regionale __________ e

tassatore del Comune di __________), __________ (custode immobili e

responsabile pulizie), __________ (impresario e vicino di casa a __________), __________

(vicino di casa a __________), __________ (responsabile Ufficio tecnico a __________),

__________ (vicedirettore __________).

11.2

Secondo gli articoli 115

LIFD e 188 LT, le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella

misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.

Secondo costante

giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di essere sentito, sancito dall’art.

29.

cpv. 2 Cost., comprende tra l’altro il diritto per la parte interessata di

offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di

partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella

misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di far amministrare

delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia pertinente, che il

mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la

domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti. D’altra parte,

quand’anche la prova offerta risulti di per sé lecita, tale garanzia

costituzionale non impedisce all’autorità di porre un termine all’istruttoria,

allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria convinzione

e, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove

richieste, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua

opinione (cfr. sentenza 2C_578/2014 e 2C_579/2014 del 10 novembre 2014 consid.

3.2

con rinvii). Per quanto riguarda le imposte in discussione, il diritto ad

offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione è inoltre ribadito

dall'art. 115 in relazione con l'art. 142 LIFD e dall'art. 188 in relazione con

l'art. 228 LT.

11.3

Ora, questa Camera è

dell’avviso che l’audizione testimoniale delle persone indicate in precedenza

sia superflua. Per quanto concerne il sindaco di __________, occorre rilevare

che il domicilio di __________ era già stato oggetto di interesse del Comune di

__________, che, ad inizio settembre 2015, ne aveva formalmente richiesto il

trasferimento. Nell’ambito di uno scambio di corrispondenza (5.5.2017), nella

quale il contribuente indicava di essere attivo professionalmente, a tempo

pieno, a __________, presso la società __________, egli aveva anche auspicato l’iscrizione

di entrambi i figli alle scuole comunali di __________, a causa del lavoro

della moglie. Nello scritto formulava inoltre le seguenti considerazioni: “Colgo

inoltre l’occasione per segnalarvi che nel comune di __________ trovano sede

alcune società da me amministrate che nel corso degli anni stanno incrementando

la propria cifra d’affari e porteranno ad un contributo fiscale di sicuro

interesse. Nella fattispecie si tratta di __________, __________, __________, __________,

__________”. Ora, visto anche l’esito del parallelo procedimento relativo

alla __________, l’audizione del Sindaco è priva di interesse.

Per quanto concerne

l’audizione di __________, la stessa non è determinante: del resto, risulta che

i contribuenti hanno anche legami con la __________, posto come almeno il

figlio __________ vi sia stato battezzato.

Per quanto concerne il

medico di famiglia di __________, i dati estrapolati dall’estratto delle

prestazioni mediche della cassa malati __________ sono più che sufficienti,

senza procedere ad ulteriori audizioni.

Per tutti gli altri

testimoni citati, non si vede come possano in qualche modo – e neppure i

ricorrenti lo spiegano - sovvertire le altre emergenze fattuali per i periodi

fiscali in disamina (attività professionali, legami economici, scolarizzazione

dei figli in Ticino): il fatto che RI 1 intrattenga degli interessi

professionali ed economici nel Canton Grigioni, ancora non significa che ciò

corrisponda al suo domicilio fiscale, per tutti i motivi già esposti in

precedenza.

12.

Il ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei contribuenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 3’000.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: