80.2022.89
Procedura: revisione, tassazioni d’ufficio passate in giudicato, procedure esecutive promosse dal fisco, non motivo di revisione
16 giugno 2023Italiano10 min
agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.89
80.2022.90
Lugano
16 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 aprile 2022 contro la decisione del 7 marzo 2022 in materia di revisione
IC e IFD 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Fatti
Fatti
A. L’RS
1 (UT) ha notificato a RI 1 le seguenti decisioni di tassazione IC/IFD per i
periodi fiscali dal 2013 al 2017:
periodo fiscale
Data decisione
Reddito imponibile IC
Reddito imponibile IFD
Sostanza imponibile
2013
04.02.2015
85’500
88’400
188’000
2014
25.07.2018
171’800
174’000
164’000
2015
25.07.2018
58’300
173’000
61’700
2016
05.09.2018
36’900
42’000
103’000
2017
04.03.2020
2’500
31’500
281’000
Per il periodo fiscale
2013, un reclamo contro la tassazione d’ufficio è stato dichiarato irricevibile
dall’UT, con decisione del 30.08.2017, e la Camera di diritto tributario ha
respinto un ricorso del contribuente con sentenza del 26.03.2019. Le altre
decisioni sono passate in giudicato, non essendo state impugnate.
B. Il 3 giugno 2019, il
contribuente ha inoltrato all’UT una domanda di revisione delle decisioni di
tassazione per i periodi fiscali dal 2013 al 2017, argomentando che a causa di
una mancata consulenza si sarebbe ritrovato con debiti fiscali non
corrispondenti dalla sua “situazione economica reale”. In particolare, il
contribuente segnalava quanto segue:
2013:
punto 6.3 – aggiunta di fr. 25'000.- – altri redditi
non esatta ed adeguamento motivato con aiuti di terzi;
punto
13.1 – spese di gestione non adeguate al valore locativo;
punti
21.1 / 21.2 – deduzione al 50% per la figlia non considerata.
2014:
punto 6.3 – aggiunta di fr. 135'000.- – altri
redditi non esatta ed ingiustificata;
punto 21.1 / 21.2 – deduzione 100% per figlia agli
studi.
2015:
punto 6.3 – aggiunta di fr. 20’000.- – altri redditi
non esatta ed ingiustificata.
2016/17:
verifica della situazione considerando differenze
come da indicazioni degli altri anni.
Con decisione del 29
gennaio 2021, l’Ufficio di tassazione ha respinto l’istanza di revisione,
argomentando che il contribuente avrebbe potuto avvalersi dei rimedi giuridici
ordinari.
C. Con reclamo del 9
febbraio 2021, il contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta
decisione, contestando quanto sostenuto dall’autorità fiscale con le seguenti
considerazioni:
… a mio modo di vedere il mio
caso riporta le caratteristiche per una revisione.
Il
risultato d’ufficio è agli estremi della mia situazione reale dell’epoca;
questa differenza ritengo sia un fondamentale requisito per l’apertura di una
vostra revisione.
Il reclamante sosteneva
inoltre di non avere mai ricevuto le decisioni di tassazione di cui chiedeva la
revisione.
D. Con decisione del 7
marzo 2022, l’UT ha respinto il reclamo, con la seguente motivazione:
Nella fattispecie, il reclamante non presenta nuove
obiezioni idonee a contrare il rigetto dell’istanza di revisione decisione
dall’autorità di tassazione in data 1 gennaio 2022.
Nel caso di specie, la decisione 2013 è cresciuta in
giudicato in quanto il reclamo è stato dichiarato irricevibile. Le decisioni
2014-2017 sono tutte state notificate in via ai __________ a __________ e sono
cresciute in giudicato in quanto non contestate.
Il rimedio giuridico della revisione non può essere
utilizzato per far valere un diverso punto di vista giuridico. Ma anche una
“valutazione completamente errata” dei fatti non potrebbe comunque essere
considerata una violazione di “principi essenziali della procedura”, così come
preteso dall’art. 147 cpv. 1 lett. b LIFD (risp. art. 232 cpv. 1 lett. b LT).
Un simile motivo di revisione è pensato unicamente per le ipotesi in cui una
motivazione errata o carente abbia dissuaso il contribuente dal presentare un
reclamo tempestivo. Non si tratta, per conto, di prendere in considerazione a
posteriori un apprezzamento errato, rispettivamente arbitrario, di una prova
oppure una sussunzione mal fondata (errore dei fatti o applicazione errata del
diritto), poiché altrimenti si finirebbe per abolire ogni distinzione tra mezzi
di impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione (CdT
80.2013.117 del 22 ottobre 2014, consid. 2.1).
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla RA 1,
insorge contro la decisione su reclamo con la quale è stata negata la domanda
di revisione in materia di IC e IFD 2013-2017. Sostiene di non essersi “reso
conto che il termine per il reclamo è di 30 giorni” e di rischiare la vendita
all’incanto della sua casa, a causa dei debiti fiscali. L’ammontare di questi
ultimi lo avrebbe “messo in ginocchio” e avrebbe “pregiudicato la sua
lucidità e la sua capacità di analisi della situazione, ciò che gli ha fatto
perdere i termini di reclamo in ambito ordinario”. Nel merito, chiede in
particolar modo lo stralcio dei redditi “d’altra fonte”, aggiunti dall’autorità
fiscale a dipendenza della sproporzione fra le entrate dichiarate nei periodi
fiscali 2013, 2014 e 2015 e le spese sostenute. Avrebbe fatto fronte ai costi,
in particolare per l’acquisto della casa, grazie a diversi prestiti, non solo
di persone residenti all’estero ma anche di familiari domiciliati nel Canton
Ticino.
F. Con osservazioni
datate 22 aprile 2022, l’autorità fiscale chiede di confermare il contenuto
delle decisioni su reclamo impugnate dal contribuente. In particolare, l’UT
ritiene che “l’istanza di revisione sia formalmente non possibile come già
spiegato nelle decisioni contestate (…)”. L’UT aggiunge inoltre che il
contribuente si trova “in mora con il pagamento degli anni 2013 e 2014”.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la scoperta di
fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata
considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che
un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o
internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo
le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve
limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147
cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22
agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad
art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 24 ad
art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2017, n. 15 ad
art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, il
ricorrente non misconosce di aver mancato i termini ordinari per il reclamo, ma
sostiene che le errate tassazioni e il conseguente forte carico fiscale abbiano
“pregiudicato la sua lucidità e la sua capacità di analisi della situazione”.
L’UT invece sostiene che, pur comprendendo la situazione del contribuente, non
siano presenti i presupposti necessari ai fini di una revisione. Aggiunge
inoltre che tuttora non è stata fornita alcuna spiegazione in relazione alla
sproporzione fra le entrate e le uscite, su cui si basa l’imposizione del
reddito d’altra fonte, ragione per cui una decisione con esito diverso non sarebbe
possibile.
2.2
Né nell’istanza di
revisione a suo tempo presentata all’UT né nel successivo reclamo e neppure nel
ricorso qui in esame, il contribuente invoca un preciso motivo di revisione,
fra quelli previsti dalla legge. Il mero “stato mentale e di confusione” addotto
dal contribuente non costituisce chiaramente un motivo di revisione.
A ben vedere, il movente
dell’inoltro dell’istanza di revisione pare piuttosto riconducibile alle
preoccupazioni legate alle procedure esecutive promosse dal fisco cantonale per
l’incasso delle imposte del 2013 e del 2014. Anche il solo timore di perdere la
casa nell’ambito di un procedimento esecutivo non giustifica per sé stesso una
revisione di decisioni di tassazione già passate in giudicato. Altrimenti, la
certezza del diritto verrebbe sistematicamente compromessa.
D’altra parte, come già
ricordato, la legge esclude la revisione se l’istante, ove avesse usato la
diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far
valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato
(art. 232 cpv. 2 LT; art. 147 cpv. 2 LIFD). Già nel corso delle procedure di
tassazione il ricorrente era a conoscenza dei problemi legati al finanziamento
dell’acquisto della casa ed era stato invitato a collaborare per chiarire la
situazione. Se non ha poi impugnato le decisioni di tassazione, nelle quali
erano stati inseriti dei redditi “d’altra fonte”, la spiegazione più plausibile
non è lo “stato mentale e di confusione” provocato dalle decisioni ma piuttosto
la consapevolezza di non essere in grado di giustificare l’ammanco di liquidità
dei periodi in questione.
La decisione dell’autorità
di tassazione, che ha negato l’esistenza di un motivo di revisione, è pertanto
condivisibile.
2.3
Come emerge anche dal
ricorso, la principale contestazione dell’insorgente è legata ai redditi
aggiunti dall’autorità fiscale a quelli da lui dichiarati nei periodi fiscali
dal 2013 al 2015. La decisione dell’UT era fondata sulla sproporzione fra le
entrate e le uscite dei periodi in questione, soprattutto con riferimento al
finanziamento dell’acquisto di un immobile.
Ora, come rilevato con
pertinenza dallo stesso UT nelle osservazioni al ricorso, il problema
dell’insufficienza di disponibilità finanziaria nei periodi litigiosi non è
tuttora risolto, in quanto l’insorgente si limita a sostenere di avere
beneficiato di mutui da diverse persone, in parte residenti all’estero, senza
tuttavia fornire prove sufficienti.
In queste circostanze,
indipendentemente dall’esistenza di un motivo di revisione, non si vede come
potrebbe essere giustificata una sostanziale modifica del reddito imponibile.
2.4
In considerazione dei
motivi esposti, la decisione impugnata è confermata.
3.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’900.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’000.–
sono a carico del
ricorrente, che le ha già anticipate.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: