Lexipedia

Decisione

80.2022.89

Procedura: revisione, tassazioni d’ufficio passate in giudicato, procedure esecutive promosse dal fisco, non motivo di revisione

16 giugno 2023Italiano10 min

agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.89

80.2022.90

Lugano

16 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 6 aprile 2022 contro la decisione del 7 marzo 2022 in materia di revisione

IC e IFD 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.

Fatti

Fatti

A. L’RS

1 (UT) ha notificato a RI 1 le seguenti decisioni di tassazione IC/IFD per i

periodi fiscali dal 2013 al 2017:

periodo fiscale

Data decisione

Reddito imponibile IC

Reddito imponibile IFD

Sostanza imponibile

2013

04.02.2015

85’500

88’400

188’000

2014

25.07.2018

171’800

174’000

164’000

2015

25.07.2018

58’300

173’000

61’700

2016

05.09.2018

36’900

42’000

103’000

2017

04.03.2020

2’500

31’500

281’000

Per il periodo fiscale

2013, un reclamo contro la tassazione d’ufficio è stato dichiarato irricevibile

dall’UT, con decisione del 30.08.2017, e la Camera di diritto tributario ha

respinto un ricorso del contribuente con sentenza del 26.03.2019. Le altre

decisioni sono passate in giudicato, non essendo state impugnate.

B. Il 3 giugno 2019, il

contribuente ha inoltrato all’UT una domanda di revisione delle decisioni di

tassazione per i periodi fiscali dal 2013 al 2017, argomentando che a causa di

una mancata consulenza si sarebbe ritrovato con debiti fiscali non

corrispondenti dalla sua “situazione economica reale”. In particolare, il

contribuente segnalava quanto segue:

2013:

punto 6.3 – aggiunta di fr. 25'000.- – altri redditi

non esatta ed adeguamento motivato con aiuti di terzi;

punto

13.1 – spese di gestione non adeguate al valore locativo;

punti

21.1 / 21.2 – deduzione al 50% per la figlia non considerata.

2014:

punto 6.3 – aggiunta di fr. 135'000.- – altri

redditi non esatta ed ingiustificata;

punto 21.1 / 21.2 – deduzione 100% per figlia agli

studi.

2015:

punto 6.3 – aggiunta di fr. 20’000.- – altri redditi

non esatta ed ingiustificata.

2016/17:

verifica della situazione considerando differenze

come da indicazioni degli altri anni.

Con decisione del 29

gennaio 2021, l’Ufficio di tassazione ha respinto l’istanza di revisione,

argomentando che il contribuente avrebbe potuto avvalersi dei rimedi giuridici

ordinari.

C. Con reclamo del 9

febbraio 2021, il contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta

decisione, contestando quanto sostenuto dall’autorità fiscale con le seguenti

considerazioni:

… a mio modo di vedere il mio

caso riporta le caratteristiche per una revisione.

Il

risultato d’ufficio è agli estremi della mia situazione reale dell’epoca;

questa differenza ritengo sia un fondamentale requisito per l’apertura di una

vostra revisione.

Il reclamante sosteneva

inoltre di non avere mai ricevuto le decisioni di tassazione di cui chiedeva la

revisione.

D. Con decisione del 7

marzo 2022, l’UT ha respinto il reclamo, con la seguente motivazione:

Nella fattispecie, il reclamante non presenta nuove

obiezioni idonee a contrare il rigetto dell’istanza di revisione decisione

dall’autorità di tassazione in data 1 gennaio 2022.

Nel caso di specie, la decisione 2013 è cresciuta in

giudicato in quanto il reclamo è stato dichiarato irricevibile. Le decisioni

2014-2017 sono tutte state notificate in via ai __________ a __________ e sono

cresciute in giudicato in quanto non contestate.

Il rimedio giuridico della revisione non può essere

utilizzato per far valere un diverso punto di vista giuridico. Ma anche una

“valutazione completamente errata” dei fatti non potrebbe comunque essere

considerata una violazione di “principi essenziali della procedura”, così come

preteso dall’art. 147 cpv. 1 lett. b LIFD (risp. art. 232 cpv. 1 lett. b LT).

Un simile motivo di revisione è pensato unicamente per le ipotesi in cui una

motivazione errata o carente abbia dissuaso il contribuente dal presentare un

reclamo tempestivo. Non si tratta, per conto, di prendere in considerazione a

posteriori un apprezzamento errato, rispettivamente arbitrario, di una prova

oppure una sussunzione mal fondata (errore dei fatti o applicazione errata del

diritto), poiché altrimenti si finirebbe per abolire ogni distinzione tra mezzi

di impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione (CdT

80.2013.117 del 22 ottobre 2014, consid. 2.1).

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla RA 1,

insorge contro la decisione su reclamo con la quale è stata negata la domanda

di revisione in materia di IC e IFD 2013-2017. Sostiene di non essersi “reso

conto che il termine per il reclamo è di 30 giorni” e di rischiare la vendita

all’incanto della sua casa, a causa dei debiti fiscali. L’ammontare di questi

ultimi lo avrebbe “messo in ginocchio” e avrebbe “pregiudicato la sua

lucidità e la sua capacità di analisi della situazione, ciò che gli ha fatto

perdere i termini di reclamo in ambito ordinario”. Nel merito, chiede in

particolar modo lo stralcio dei redditi “d’altra fonte”, aggiunti dall’autorità

fiscale a dipendenza della sproporzione fra le entrate dichiarate nei periodi

fiscali 2013, 2014 e 2015 e le spese sostenute. Avrebbe fatto fronte ai costi,

in particolare per l’acquisto della casa, grazie a diversi prestiti, non solo

di persone residenti all’estero ma anche di familiari domiciliati nel Canton

Ticino.

F. Con osservazioni

datate 22 aprile 2022, l’autorità fiscale chiede di confermare il contenuto

delle decisioni su reclamo impugnate dal contribuente. In particolare, l’UT

ritiene che “l’istanza di revisione sia formalmente non possibile come già

spiegato nelle decisioni contestate (…)”. L’UT aggiunge inoltre che il

contribuente si trova “in mora con il pagamento degli anni 2013 e 2014”.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la scoperta di

fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata

considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di

mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che

un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o

internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo

le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve

limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147

cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione

ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad

un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi

dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22

agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad

art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 24 ad

art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea

2017, n. 15 ad

art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di conseguenza, la

revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè

quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie, il

ricorrente non misconosce di aver mancato i termini ordinari per il reclamo, ma

sostiene che le errate tassazioni e il conseguente forte carico fiscale abbiano

“pregiudicato la sua lucidità e la sua capacità di analisi della situazione”.

L’UT invece sostiene che, pur comprendendo la situazione del contribuente, non

siano presenti i presupposti necessari ai fini di una revisione. Aggiunge

inoltre che tuttora non è stata fornita alcuna spiegazione in relazione alla

sproporzione fra le entrate e le uscite, su cui si basa l’imposizione del

reddito d’altra fonte, ragione per cui una decisione con esito diverso non sarebbe

possibile.

2.2

Né nell’istanza di

revisione a suo tempo presentata all’UT né nel successivo reclamo e neppure nel

ricorso qui in esame, il contribuente invoca un preciso motivo di revisione,

fra quelli previsti dalla legge. Il mero “stato mentale e di confusione” addotto

dal contribuente non costituisce chiaramente un motivo di revisione.

A ben vedere, il movente

dell’inoltro dell’istanza di revisione pare piuttosto riconducibile alle

preoccupazioni legate alle procedure esecutive promosse dal fisco cantonale per

l’incasso delle imposte del 2013 e del 2014. Anche il solo timore di perdere la

casa nell’ambito di un procedimento esecutivo non giustifica per sé stesso una

revisione di decisioni di tassazione già passate in giudicato. Altrimenti, la

certezza del diritto verrebbe sistematicamente compromessa.

D’altra parte, come già

ricordato, la legge esclude la revisione se l’istante, ove avesse usato la

diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far

valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato

(art. 232 cpv. 2 LT; art. 147 cpv. 2 LIFD). Già nel corso delle procedure di

tassazione il ricorrente era a conoscenza dei problemi legati al finanziamento

dell’acquisto della casa ed era stato invitato a collaborare per chiarire la

situazione. Se non ha poi impugnato le decisioni di tassazione, nelle quali

erano stati inseriti dei redditi “d’altra fonte”, la spiegazione più plausibile

non è lo “stato mentale e di confusione” provocato dalle decisioni ma piuttosto

la consapevolezza di non essere in grado di giustificare l’ammanco di liquidità

dei periodi in questione.

La decisione dell’autorità

di tassazione, che ha negato l’esistenza di un motivo di revisione, è pertanto

condivisibile.

2.3

Come emerge anche dal

ricorso, la principale contestazione dell’insorgente è legata ai redditi

aggiunti dall’autorità fiscale a quelli da lui dichiarati nei periodi fiscali

dal 2013 al 2015. La decisione dell’UT era fondata sulla sproporzione fra le

entrate e le uscite dei periodi in questione, soprattutto con riferimento al

finanziamento dell’acquisto di un immobile.

Ora, come rilevato con

pertinenza dallo stesso UT nelle osservazioni al ricorso, il problema

dell’insufficienza di disponibilità finanziaria nei periodi litigiosi non è

tuttora risolto, in quanto l’insorgente si limita a sostenere di avere

beneficiato di mutui da diverse persone, in parte residenti all’estero, senza

tuttavia fornire prove sufficienti.

In queste circostanze,

indipendentemente dall’esistenza di un motivo di revisione, non si vede come

potrebbe essere giustificata una sostanziale modifica del reddito imponibile.

2.4

In considerazione dei

motivi esposti, la decisione impugnata è confermata.

3.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’900.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’000.–

sono a carico del

ricorrente, che le ha già anticipate.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: