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Decisione

80.2022.9

Deduzioni: spese di manutenzione immobili, imposta immobiliare comunale, non spese per posa numero civico e misurazioni catastali

4 aprile 2022Italiano19 min

ottobre 2021 l’RS 1 (di seguito: UT) ha notificato al contribuente la tassazione

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.9

Lugano

4 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’11 gennaio 2022 contro la decisione del 29 dicembre 2021 in materia di IC

2020.

Fatti

Fatti

A. Il dr. med. RI 1 è

domiciliato nel Canton Nidvaldo, ma è assoggettato alle imposte nel Canton

Ticino per appartenenza economica quale usufruttuario dei seguenti beni

immobili:

·

mapp. n. __________ RFD di __________;

·

mapp. n. __________ RFD di __________;

·

mapp. n. __________ RFD di __________ __________ / __________;

·

mapp. n. __________ RFD di __________.

Alla dichiarazione di

imposta per il periodo fiscale 2020, presentata il 20 settembre 2021, il

contribuente ha allegato la dichiarazione inoltrata all’autorità fiscale del

Canton __________.

Per quanto qui di

rilievo, il contribuente indicava i seguenti redditi immobiliari e relative

spese di geReddito da locazione

7’582

7’140

16’308

Spese di gestione

2’653

2’499

Valore locativo

14’018

10’200

Spese di manutenzione

10’020

2’040

6’109

3’260

Reddito netto

8’927

8’160

– 1’468

13’048

B. Con decisione del 20

ottobre 2021 l’RS 1 (di seguito: UT) ha notificato al contribuente la tassazione

IC 2020, commisurando il reddito imponibile complessivo in fr. 33'600.-

(determinante per l’aliquota: fr. 192'700.-) e la sostanza imponibile

complessiva in fr. 491'000.- (determinante per l’aliquota: fr. 5'061'000.-).

Per quanto qui di

interesse, l’autorità fiscale stabiliva un “reddito immobiliare” di fr.

537'128.-, di cui fr. 59'230.- riferiti agli immobili siti in Ticino e meglio,

fr. 35'782.- per gli edifici siti a __________, fr. 7'140.- per l’immobile di __________

(__________) e fr. 16'308.- per il fondo di __________ (__________). Rispetto

alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva aumentato a fr. 18'000.-

il valore locativo del mapp. n. __________ di __________.

Inoltre, l’UT

accertava quale deduzione per “spese di gestione e manutenzione immobili”, per gli

edifici siti a __________ complessivi fr. 9'074.-, per quello sito al mapp. n. __________

RFD di __________ (__________) fr. 5’396.- e per il fondo n. __________ RFD di __________

(__________) fr. 3'262.-.

C. L’11 novembre 2021,

il contribuente presentava tempestivo reclamo contro la decisione di tassazione

IC 2020. Il reclamante chiedeva di aumentare la deduzione per “spese di

gestione e manutenzione immobili” di fr. 19'413.- e di ridurre di fr. 18'000.-

l’importo relativo al “valore locativo delle abitazioni secondarie” stabiliti

dall’UT.

D. Con

scritto del 15 novembre 2021, spedito mediante Posta APlus, l’UT formulava

all’attenzione del contribuente una richiesta di documentazione e meglio

chiedeva la trasmissione, entro il 6 dicembre 2021, dei seguenti documenti:

§

“Giustificativo degli affitti

incassati per i mesi di luglio e agosto 2020 per l’immobile sul fondo __________

a __________. Lo stesso deve anche indicare il numero di giorni esatto in cui l’immobile

è stato locato;

§

Giustificativi di tutte le spese

di manutenzione chieste in deduzione;

§

Nel caso in cui sia nelle

intenzioni del contribuente di voler locare l’immobile in modo permanente,

voglia anche fornirci i relativi giustificativi per la ricerca di un inquilino

(annunci internet, giornali, ecc…)”.

L’autorità fiscale

avvertiva inoltre il reclamante che in caso di inosservanza dell’invito, il

reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione già a disposizione

dell’autorità.

Il 9 dicembre 2021, il

contribuente produceva all’attenzione dell’autorità fiscale: “29 documenti

di fatture originali riguardanti i costi immobiliari effettivi delle mie

proprietà immobiliari ticinesi per il periodo 1.1.-31.12.2020 e copie affit[t]i

di locazione della mia proprietà __________/__________ per il periodo

1.1.-31.12.2020”.

E. Con decisione del 29

dicembre 2021, l’UT respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:

“Dalla documentazione

presentata, constatiamo come l’immobile sul fondo __________ sia stato locato

per 67 giorni nei mesi di luglio ed agosto 2020, mentre per il restante periodo

non sono state fornite prove sufficienti a testimoniare come non fosse a

disposizione del proprietario, motivo per cui, viene confermato il valore locativo

di Fr. 18'000.-.

Per quanto concerne le spese

di manutenzione e gestione, viene confermata la decisione di prima istanza sia

per l’immobile di __________ (fondo __________) che per l’immobile ad __________.

In particolare, per __________ le spese di gestione sono ammesse per 2 mesi

(periodo di locazione), mentre non sono state ammesse le fatture denominate “__________:

Mosaik __________” e “Jeker: Hygroraph”, inoltre la tassa immobiliare era stata

rettificata all’uno per mille del valore di stima. Mentre per __________ non

era stata ammessa la posa del numero civico e la tassa per il registro

fondiario”.

F. L’11 gennaio 2022, il

dr. med. RI 1 presenta tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario

contro la decisione di tassazione dopo reclamo IC 2020.

Il ricorrente chiede di

ridefinire il reddito da “valore locativo abitazione secondaria/di vacanza” e

quello da “affitti incassati”. Lo stesso afferma di aver indicato nella

dichiarazione di imposta presentata nel Canton __________, fr. 7'582.- quali “reddito

di affitto […] per i mesi Giugno e Agosto” ed un “valore locativo”

di fr. 14'018.- “come fissato qualche anno fa [dall’]RS 1 (Tassazione

Imposta cantonale (IC) 2014)”.

L’insorgente chiede poi di

riconoscere le seguenti deduzioni: fr. 110.- per il “mosaico di __________”,

che servirebbe per abbellire l’appartamento ed aumentarne la redditività; fr.

55.- per un “hygrograph”, che misurerebbe l’umidità presente

nell’appartamento; fr. 541.20 di “tassa immobiliare”; fr. 50.- per la

posa di un numero civico che sarebbe stato imposto dal Comune di __________ e

fr. 662.70 di “tassa del geometra comunale”, poiché il lavoro sarebbe

stato commissionato dal Comune di __________.

G. Il 17 gennaio 2022,

l’UT presenta le proprie osservazioni al ricorso, richiamandosi alla

motivazione contenuta nella decisione del 29 dicembre 2021. L’UT afferma poi

che “per il periodo in cui l’immobile è a disposizione del proprietario deve

essere imposto il valore locativo prendendo come base di calcolo il valore locativo

annuo. Lo stesso discorso vale per le spese di gestione, deducibili unicamente

per il periodo in cui l’immobile è locato”. In merito alle spese di

manutenzione chieste in deduzione, l’UT sostiene che le stesse non sono

contemplate dalla Circolare n. 7/2020.

Diritto

I.

Reddito da “valore locativo abitazione

secondaria/di vacanza”

1. 1.1.

In relazione al mapp. n. __________

RFD di __________, il ricorrente aveva dichiarato due redditi diversi: proventi

da locazione a terzi per fr. 7'582.– e un valore locativo per uso proprio di

fr. 14'018.-. Nella decisione di tassazione, l’autorità fiscale ha ripreso il

valore indicato come reddito proveniente dalla locazione, mentre ha elevato a

fr. 18'000.- il “valore locativo dell’abitazione secondaria/di vacanza”, sulla

base del “valore di mercato delle pigioni della zona”.

1.2.

Secondo l’articolo 20 cpv.

1 lett. a LT, sono imponibili quali redditi della sostanza immobiliare i

proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento.

Inoltre, per l’articolo 20

cpv. 1 lett. b LT, è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare

il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a

disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un

usufrutto ottenuto a titolo gratuito. Le normative cantonale e federale si

differenziano fra loro quanto alle modalità di calcolo del valore locativo.

1.3.

L’UT, nella propria

decisione di tassazione, ha spiegato che, il valore locativo delle abitazioni

secondarie corrisponde al valore di mercato delle pigioni della zona. Tuttavia,

l’autorità fiscale non spende – nemmeno nella decisione di tassazione dopo

reclamo – una parola per indicare quale sia il “valore di mercato delle

pigioni”.

All’insorgente è quindi

sì, stato spiegato il metodo con il quale l’autorità fiscale determina il

valore locativo delle abitazioni secondarie, senza tuttavia fornirgli i dati

delle “pigioni di mercato” che sarebbero stati considerati quali termine di

paragone.

1.4.

Va ricordato che, adita

dal contribuente con reclamo, l’autorità fiscale deve prendere la sua decisione

fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT) e la

decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT). Per giurisprudenza

costante, il diritto ad una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola,

la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada

vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a;

118 Ia 17 consid. 1a).

L’art. 29 Cost. impone

alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni

delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti

da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente

quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a

decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle

condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.

2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).

La motivazione deve dunque

consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica,

dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in

tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e

l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (p. es.

sentenza della CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

1.5.

Nella decisione impugnata

l’autorità fiscale non spiega su quali dati comparativi abbia basato la propria

decisione: non è pertanto possibile né per il contribuente, né tantomeno per

questa Camera verificare, nelle suesposte circostanze, la correttezza del

valore locativo attribuito all’immobile sito al mapp. n. __________ RFD di __________.

Di conseguenza, su questo aspetto la decisione deve essere annullata e gli atti

ritornati all’UT, affinché proceda a determinare nuovamente il valore locativo

dell’edificio sito a __________.

Ad abundantiam, si

sottolinea che il “Conteggio: camere, appartamenti e case di vacanza” prodotto

dall’insorgente con scritto del 9 dicembre 2021, indica che gli appartamenti

siti in __________ a __________ sono stati occupati per 37 notti (6+ 5 + 7 + 6

+ 13) e non per 67. A tal proposito, si rileva nondimeno che il documento

appena citato si riferisce anche all’appartamento sito al numero __________,

ovvero quello del mapp. n. __________ RFD di __________. D’altronde, la

documentazione prodotta dall’insorgente nella procedura di reclamo si riferisce

solo ai costi sostenuti e non anche ai ricavi della locazione. Motivo per il

quale, il reddito immobiliare derivante da questo fondo dovrà essere nuovamente

verificato dall’autorità di tassazione.

1.6.

Per completezza, avendo il

contribuente affermato di aver indicato “un valore locativo […] come fissato

qualche anno fa [dall’]Ufficio di tassazione”, si ricorda che l’autorità

fiscale, in virtù del principio di legalità – è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni

periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue

eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le

decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna

assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. ad esempio sentenza del TF n.

2C_939/2019 del 25 maggio 2020, consid. 2.3.4.).

Considerandi

II.

Reddito da “Affitti incassati”

3.

Il ricorrente nel

proprio memoriale chiede poi di “correggere” il “reddito di affitti”.

Tuttavia, si fatica a comprendere in quale errore sarebbe incorso l’UT.

Dal riparto intercantonale

allegato alla decisione impugnata si evince che per gli immobili siti a __________

è stato stabilito un reddito di fr. 35'782.-, composto nel modo seguente:

valore locativo mapp. n. __________:

fr. 18'000.-

valore locativo mapp. n. __________:

fr. 10'200.-

“affitti incassati” mapp.

n. __________: fr. 7'582.-

totale fr. 35'782.-

Come si vede, l’Ufficio di

tassazione ha ripreso i valori dichiarati dal contribuente, con la sola

eccezione del valore locativo del mapp. n. __________, che ha elevato da fr.

14’018.- a fr. 18'000.-.

Di conseguenza, su tale

aspetto, il ricorso presentato dall’insorgente non può essere accolto.

III.

“Spese di gestione e manutenzione immobili”

4.

4.1.

Secondo l’art. 9 cpv. 3

della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte

dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), il contribuente che

possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di

riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le

spese d’amministrazione da parte di terzi. I Cantoni possono inoltre prevedere

deduzioni per la protezione dell’ambiente, per provvedimenti di risparmio.

L’art. 9 cpv. 3 lett. a

LAID indica che il Dipartimento federale delle finanze determina in

collaborazione con i Cantoni quali investimenti destinati al risparmio

energetico ed alla protezione dell’ambiente possono essere assimilati alle spese

di manutenzione.

Analoga

disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT

disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova

acquisizione solo dal 1° gennaio 2020.

La

Divisione delle contribuzioni aveva nondimeno manifestato la volontà di abolire

la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come

dimostra inequivocabilmente la Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011.

Tale Circolare è stata nel frattempo abrogata e sostituita con la Circolare

7/2020 dell’aprile 2020.

4.2

Per

costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che,

senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano

l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. ad esempio sentenza del TF n.

2C_582/2021 del 29 novembre 2021, consid. 2.1. con riferimenti ivi citati).

Esse vengono generalmente suddivise in tre distinte categorie:

§

Le spese di

manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”, “frais

d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a garantire

la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni; cfr. Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura

di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz.,

Basilea 2017, n. 65 ad

art. 32 LIFD);

§ le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”,

“frais de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze

più lunghe e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il

rinnovo di facciate; cfr. Merlino,

loc. cit.);

§

le spese di

sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”, “coût de

remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione servono infatti a

far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde alla sua durata di

impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego limitata. Colui che se

ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire l’oggetto usato o a

modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle esigenze moderne vengono

sostituite, le relative spese sono nondimeno deducibili, a condizione che le

nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di quello che offrivano le

vecchie ai tempi in cui furono installate. Ciò si verifica, per esempio, quando

apparecchi di cucina o bollitori difettosi o divenuti inutilizzabili vengono

rimpiazzati con altri che svolgono la medesima funzione (cfr. ad esempio

sentenza della CDT n. 80.2020.268 del 22 novembre 2021, consid. 2.1.).

4.3

Ai fini

della determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte

le spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali (cfr.

art. 33 lett. d LT). La distinzione tra spese di manutenzione e spese di

miglioria non sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese che,

effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare il valore dell’immobile,

ne aumentano nel contempo il comfort. Viceversa vi sono spese volute per

incrementare il valore dell’immobile che servono in parte a salvaguardare o

mantenere quello iniziale. Per ovviare a queste difficoltà, la prassi della

Divisione delle contribuzioni suole in questi casi operare una suddivisione

della spesa totale, espressa in frazione, tra spesa di manutenzione deducibile

e spesa di miglioria non deducibile (cfr. Circolare n. 7/2020 dell’aprile 2020,

p. 18 e ss.).

Fanno

eccezione unicamente gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla

protezione dell’ambiente (art. 31 cpv. 2 LT), nei quali rientrano tutti i

provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far

uso di energie rinnovabili (art. 5 dell’Ordinanza concernente la deduzione dei

costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale

diretta; RS 642.116). Simili interventi – per esplicita volontà del legislatore

– vanno sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se contribuiscono ad

incrementare il valore dell’immobile (cfr. ad esempio sentenza del TF n.

2C_929/2019 del 12 maggio 2020 consid. 2.2.5.). In sintesi, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale tutte le spese che migliorano la

situazione di un immobile provocano un aumento del valore di quest’ultimo. In

base ad un approccio funzionale, il fattore decisivo è stabilire se l’immobile

ha subito un miglioramento qualitativo e quindi un aumento di valore a seguito

dell’intervento (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_450/2020 del 15

settembre 2020, consid. 4.1.)

4.4

Di regola,

sono deducibili solo i costi affrontati nel periodo di computo, secondo il

principio della periodicità. Anche nel caso in cui la durata del lavoro si

estende su diversi periodi, di regola è la data del pagamento della fattura ad

essere determinante (cfr. Circolare n. 7/2020 dell’aprile 2020, p. 14).

4.5

Per

facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale sia dei contribuenti,

invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni

immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,

stabilita dal Consiglio di Stato per l’imposta cantonale (art. 31 cpv. 4 LT).

La deduzione complessiva ammonta:

§ al 10% del reddito lordo delle pigioni e/o

del valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al

massimo a 10 anni prima;

§

al 20% del reddito

lordo delle pigioni e/o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale,

l’immobile ha più di 10 anni

(cfr. art.

2.

cpv. 1 del regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).

5.

5.1.

Nel caso in esame, il

ricorrente – come detto – chiede in deduzione: fr. 110.- per il “mosaico di __________”,

che servirebbe per abbellire l’appartamento ed aumentarne la redditività; fr.

55.- per un “hygrograph”, che misurerebbe l’umidità presente

nell’appartamento; fr. 541.20 di “tassa immobiliare”; fr. 50.- per la

posa di un numero civico che sarebbe stato imposto dal Comune di __________ e

fr. 662.70 di “tassa del geometra comunale”, poiché il lavoro sarebbe

stato commissionato dal Comune di __________.

L’UT ha negato la

deduzione degli importi in questione, ritenendo gli interventi non contemplati

dalla Circolare n. 7/2020.

5.2

La spesa per l’acquisto

del “mosaico di Otto Nebel”, ai sensi dei considerandi che precedono,

non può essere considerata un costo di manutenzione, poiché la posa di una

simile opera d’arte non ha quale scopo quello di preservare lo stato, l’uso e

la redditività dell’immobile, bensì quello di abbellire l’appartamento,

sperando che ciò aumenti le sue probabilità di essere locato. La suddetta spesa

non è pertanto deducibile. Su tale punto, il ricorso è pertanto da respingere.

5.3

Il dr. med. RI 1 chiede in

deduzione anche fr. 55.- per la posa di un “hygrograph”, che servirebbe

per “misurare l’umidità alta nella casa”.

Ai sensi dei considerandi che precedono, l’installazione di

un “termoigrografo” non rappresenta una spesa di manutenzione, poiché la

semplice posa dello strumento non implica ancora la salvaguardia dello stato,

dell’uso e della redditività dell’immobile. Di conseguenza, i fr. 55.- fatti

valere dall’insorgente non possono essere dedotti dal reddito imponibile.

5.4

Il contribuente chiede poi

in deduzione dal reddito imponibile fr. 541.20 a titolo di “tassa

immobiliare”.

L’imposta immobiliare

comunale è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile (art. 1 cpv. 1 lett. a

cifra 3 dell’Ordinanza dell’AFC concernente i costi deducibili di immobili del

patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992;

Circolare n. 7/2020, p. 6). Ai sensi dell’art. 293 LT, tale imposta è dell’1

per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell’anno civile, esclusa

ogni deduzione di debiti.

Il contribuente, nella

propria dichiarazione fiscale, indicava un valore imponibile (“Steuerwert”)

di fr. 384'875.-, importo che è stato preso in considerazione dell’UT per

stabilire l’imposta immobiliare deducibile. Pertanto, non si ravvisano gli

estremi per censurare l’agire dell’UT, che merita invece piena tutela. Infatti,

il ricorrente, a torto, somma l’imposta immobiliare relativa al fondo n. __________

RFD di __________ con quella del mapp. n. __________ RFD di __________. Per

quest’ultimo fondo, la deduzione non viene considerata singolarmente, poiché il

contribuente ha chiesto la deduzione del forfait.

5.5

La spesa per la posa del “numero

civico”, ai sensi dei considerandi che precedono, seppur sembrerebbe

imposta dall’autorità comunale, non può essere considerata un costo di

manutenzione, poiché l’affissione del “numero civico” non ha quale scopo

quello di preservare lo stato, l’uso e la redditività dell’immobile.

5.6

Secondo

la Circolare n. 7/2020, le spese per “misurazioni catastali” non sono

deducibili dal reddito (cfr. della Circolare n. 7/2020, p. 21). Inoltre, dagli

atti a disposizione di questa Camera, si evince che la fattura emessa dallo __________,

che si è occupato delle misurazioni, è stata saldata il 6/8 gennaio 2021.

Pertanto, a maggior ragione la spesa non potrebbe essere ammessa in deduzione.

La decisione dell’UT merita dunque piena tutela.

5.7

Alla luce di ciò che

precede, i costi chiesti in deduzione dal ricorrente nel proprio memoriale non

possono essere dedotti dal reddito imponibile. Il ricorso è quindi su questo

aspetto da respingere e la decisione adottata dall’UT da tutelare.

6.

L’esito del ricorso

è differenziato. In riferimento alla determinazione del “valore locativo

abitazione secondaria/di vacanza” dell’immobile sito al mapp. n. __________ RFD

di __________, la decisione su reclamo IC 2020 del 29 dicembre 2021 è annullata

e gli atti sono trasmessi all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova

decisione motivata. Per contro, in merito alla deduzione dal reddito imponibile

di “spese di gestione e manutenzione immobile”, il ricorso è da respingere.

Ai sensi degli artt. 231

cpv. 2 e 144 cpv. 1 LIFD, se il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono

ripartite proporzionalmente. Pertanto, si giustifica di porre a carico dell’UT

rispettivamente del contribuente ½ ciascuno della tassa di giustizia e delle

spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. In

merito alla determinazione del “valore locativo abitazione secondaria/di

vacanza” dell’immobile sito al mapp. n. __________ RFD di __________, la

decisione su reclamo IC 2020 del 29 dicembre 2021 è annullata e gli atti sono

trasmessi all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione

motivata.

1.2. In

riferimento alla deduzione per “spese di gestione e manutenzione immobili”, il

ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 1’050.–

sono a carico del

ricorrente in ragione di un mezzo (fr. 525.-).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: