80.2022.9
Deduzioni: spese di manutenzione immobili, imposta immobiliare comunale, non spese per posa numero civico e misurazioni catastali
4 aprile 2022Italiano19 min
ottobre 2021 l’RS 1 (di seguito: UT) ha notificato al contribuente la tassazione
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.9
Lugano
4 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 gennaio 2022 contro la decisione del 29 dicembre 2021 in materia di IC
2020.
Fatti
Fatti
A. Il dr. med. RI 1 è
domiciliato nel Canton Nidvaldo, ma è assoggettato alle imposte nel Canton
Ticino per appartenenza economica quale usufruttuario dei seguenti beni
immobili:
·
mapp. n. __________ RFD di __________;
·
mapp. n. __________ RFD di __________;
·
mapp. n. __________ RFD di __________ __________ / __________;
·
mapp. n. __________ RFD di __________.
Alla dichiarazione di
imposta per il periodo fiscale 2020, presentata il 20 settembre 2021, il
contribuente ha allegato la dichiarazione inoltrata all’autorità fiscale del
Canton __________.
Per quanto qui di
rilievo, il contribuente indicava i seguenti redditi immobiliari e relative
spese di geReddito da locazione
7’582
7’140
16’308
Spese di gestione
2’653
2’499
Valore locativo
14’018
10’200
Spese di manutenzione
10’020
2’040
6’109
3’260
Reddito netto
8’927
8’160
– 1’468
13’048
B. Con decisione del 20
ottobre 2021 l’RS 1 (di seguito: UT) ha notificato al contribuente la tassazione
IC 2020, commisurando il reddito imponibile complessivo in fr. 33'600.-
(determinante per l’aliquota: fr. 192'700.-) e la sostanza imponibile
complessiva in fr. 491'000.- (determinante per l’aliquota: fr. 5'061'000.-).
Per quanto qui di
interesse, l’autorità fiscale stabiliva un “reddito immobiliare” di fr.
537'128.-, di cui fr. 59'230.- riferiti agli immobili siti in Ticino e meglio,
fr. 35'782.- per gli edifici siti a __________, fr. 7'140.- per l’immobile di __________
(__________) e fr. 16'308.- per il fondo di __________ (__________). Rispetto
alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva aumentato a fr. 18'000.-
il valore locativo del mapp. n. __________ di __________.
Inoltre, l’UT
accertava quale deduzione per “spese di gestione e manutenzione immobili”, per gli
edifici siti a __________ complessivi fr. 9'074.-, per quello sito al mapp. n. __________
RFD di __________ (__________) fr. 5’396.- e per il fondo n. __________ RFD di __________
(__________) fr. 3'262.-.
C. L’11 novembre 2021,
il contribuente presentava tempestivo reclamo contro la decisione di tassazione
IC 2020. Il reclamante chiedeva di aumentare la deduzione per “spese di
gestione e manutenzione immobili” di fr. 19'413.- e di ridurre di fr. 18'000.-
l’importo relativo al “valore locativo delle abitazioni secondarie” stabiliti
dall’UT.
D. Con
scritto del 15 novembre 2021, spedito mediante Posta APlus, l’UT formulava
all’attenzione del contribuente una richiesta di documentazione e meglio
chiedeva la trasmissione, entro il 6 dicembre 2021, dei seguenti documenti:
§
“Giustificativo degli affitti
incassati per i mesi di luglio e agosto 2020 per l’immobile sul fondo __________
a __________. Lo stesso deve anche indicare il numero di giorni esatto in cui l’immobile
è stato locato;
§
Giustificativi di tutte le spese
di manutenzione chieste in deduzione;
§
Nel caso in cui sia nelle
intenzioni del contribuente di voler locare l’immobile in modo permanente,
voglia anche fornirci i relativi giustificativi per la ricerca di un inquilino
(annunci internet, giornali, ecc…)”.
L’autorità fiscale
avvertiva inoltre il reclamante che in caso di inosservanza dell’invito, il
reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione già a disposizione
dell’autorità.
Il 9 dicembre 2021, il
contribuente produceva all’attenzione dell’autorità fiscale: “29 documenti
di fatture originali riguardanti i costi immobiliari effettivi delle mie
proprietà immobiliari ticinesi per il periodo 1.1.-31.12.2020 e copie affit[t]i
di locazione della mia proprietà __________/__________ per il periodo
1.1.-31.12.2020”.
E. Con decisione del 29
dicembre 2021, l’UT respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
“Dalla documentazione
presentata, constatiamo come l’immobile sul fondo __________ sia stato locato
per 67 giorni nei mesi di luglio ed agosto 2020, mentre per il restante periodo
non sono state fornite prove sufficienti a testimoniare come non fosse a
disposizione del proprietario, motivo per cui, viene confermato il valore locativo
di Fr. 18'000.-.
Per quanto concerne le spese
di manutenzione e gestione, viene confermata la decisione di prima istanza sia
per l’immobile di __________ (fondo __________) che per l’immobile ad __________.
In particolare, per __________ le spese di gestione sono ammesse per 2 mesi
(periodo di locazione), mentre non sono state ammesse le fatture denominate “__________:
Mosaik __________” e “Jeker: Hygroraph”, inoltre la tassa immobiliare era stata
rettificata all’uno per mille del valore di stima. Mentre per __________ non
era stata ammessa la posa del numero civico e la tassa per il registro
fondiario”.
F. L’11 gennaio 2022, il
dr. med. RI 1 presenta tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario
contro la decisione di tassazione dopo reclamo IC 2020.
Il ricorrente chiede di
ridefinire il reddito da “valore locativo abitazione secondaria/di vacanza” e
quello da “affitti incassati”. Lo stesso afferma di aver indicato nella
dichiarazione di imposta presentata nel Canton __________, fr. 7'582.- quali “reddito
di affitto […] per i mesi Giugno e Agosto” ed un “valore locativo”
di fr. 14'018.- “come fissato qualche anno fa [dall’]RS 1 (Tassazione
Imposta cantonale (IC) 2014)”.
L’insorgente chiede poi di
riconoscere le seguenti deduzioni: fr. 110.- per il “mosaico di __________”,
che servirebbe per abbellire l’appartamento ed aumentarne la redditività; fr.
55.- per un “hygrograph”, che misurerebbe l’umidità presente
nell’appartamento; fr. 541.20 di “tassa immobiliare”; fr. 50.- per la
posa di un numero civico che sarebbe stato imposto dal Comune di __________ e
fr. 662.70 di “tassa del geometra comunale”, poiché il lavoro sarebbe
stato commissionato dal Comune di __________.
G. Il 17 gennaio 2022,
l’UT presenta le proprie osservazioni al ricorso, richiamandosi alla
motivazione contenuta nella decisione del 29 dicembre 2021. L’UT afferma poi
che “per il periodo in cui l’immobile è a disposizione del proprietario deve
essere imposto il valore locativo prendendo come base di calcolo il valore locativo
annuo. Lo stesso discorso vale per le spese di gestione, deducibili unicamente
per il periodo in cui l’immobile è locato”. In merito alle spese di
manutenzione chieste in deduzione, l’UT sostiene che le stesse non sono
contemplate dalla Circolare n. 7/2020.
Diritto
I.
Reddito da “valore locativo abitazione
secondaria/di vacanza”
1. 1.1.
In relazione al mapp. n. __________
RFD di __________, il ricorrente aveva dichiarato due redditi diversi: proventi
da locazione a terzi per fr. 7'582.– e un valore locativo per uso proprio di
fr. 14'018.-. Nella decisione di tassazione, l’autorità fiscale ha ripreso il
valore indicato come reddito proveniente dalla locazione, mentre ha elevato a
fr. 18'000.- il “valore locativo dell’abitazione secondaria/di vacanza”, sulla
base del “valore di mercato delle pigioni della zona”.
1.2.
Secondo l’articolo 20 cpv.
1 lett. a LT, sono imponibili quali redditi della sostanza immobiliare i
proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento.
Inoltre, per l’articolo 20
cpv. 1 lett. b LT, è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare
il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a
disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un
usufrutto ottenuto a titolo gratuito. Le normative cantonale e federale si
differenziano fra loro quanto alle modalità di calcolo del valore locativo.
1.3.
L’UT, nella propria
decisione di tassazione, ha spiegato che, il valore locativo delle abitazioni
secondarie corrisponde al valore di mercato delle pigioni della zona. Tuttavia,
l’autorità fiscale non spende – nemmeno nella decisione di tassazione dopo
reclamo – una parola per indicare quale sia il “valore di mercato delle
pigioni”.
All’insorgente è quindi
sì, stato spiegato il metodo con il quale l’autorità fiscale determina il
valore locativo delle abitazioni secondarie, senza tuttavia fornirgli i dati
delle “pigioni di mercato” che sarebbero stati considerati quali termine di
paragone.
1.4.
Va ricordato che, adita
dal contribuente con reclamo, l’autorità fiscale deve prendere la sua decisione
fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT) e la
decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT). Per giurisprudenza
costante, il diritto ad una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola,
la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a;
118 Ia 17 consid. 1a).
L’art. 29 Cost. impone
alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni
delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti
da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente
quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a
decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.
2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).
La motivazione deve dunque
consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica,
dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in
tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e
l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (p. es.
sentenza della CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
1.5.
Nella decisione impugnata
l’autorità fiscale non spiega su quali dati comparativi abbia basato la propria
decisione: non è pertanto possibile né per il contribuente, né tantomeno per
questa Camera verificare, nelle suesposte circostanze, la correttezza del
valore locativo attribuito all’immobile sito al mapp. n. __________ RFD di __________.
Di conseguenza, su questo aspetto la decisione deve essere annullata e gli atti
ritornati all’UT, affinché proceda a determinare nuovamente il valore locativo
dell’edificio sito a __________.
Ad abundantiam, si
sottolinea che il “Conteggio: camere, appartamenti e case di vacanza” prodotto
dall’insorgente con scritto del 9 dicembre 2021, indica che gli appartamenti
siti in __________ a __________ sono stati occupati per 37 notti (6+ 5 + 7 + 6
+ 13) e non per 67. A tal proposito, si rileva nondimeno che il documento
appena citato si riferisce anche all’appartamento sito al numero __________,
ovvero quello del mapp. n. __________ RFD di __________. D’altronde, la
documentazione prodotta dall’insorgente nella procedura di reclamo si riferisce
solo ai costi sostenuti e non anche ai ricavi della locazione. Motivo per il
quale, il reddito immobiliare derivante da questo fondo dovrà essere nuovamente
verificato dall’autorità di tassazione.
1.6.
Per completezza, avendo il
contribuente affermato di aver indicato “un valore locativo […] come fissato
qualche anno fa [dall’]Ufficio di tassazione”, si ricorda che l’autorità
fiscale, in virtù del principio di legalità – è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni
periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue
eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le
decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna
assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. ad esempio sentenza del TF n.
2C_939/2019 del 25 maggio 2020, consid. 2.3.4.).
Considerandi
II.
Reddito da “Affitti incassati”
3.
Il ricorrente nel
proprio memoriale chiede poi di “correggere” il “reddito di affitti”.
Tuttavia, si fatica a comprendere in quale errore sarebbe incorso l’UT.
Dal riparto intercantonale
allegato alla decisione impugnata si evince che per gli immobili siti a __________
è stato stabilito un reddito di fr. 35'782.-, composto nel modo seguente:
valore locativo mapp. n. __________:
fr. 18'000.-
valore locativo mapp. n. __________:
fr. 10'200.-
“affitti incassati” mapp.
n. __________: fr. 7'582.-
totale fr. 35'782.-
Come si vede, l’Ufficio di
tassazione ha ripreso i valori dichiarati dal contribuente, con la sola
eccezione del valore locativo del mapp. n. __________, che ha elevato da fr.
14’018.- a fr. 18'000.-.
Di conseguenza, su tale
aspetto, il ricorso presentato dall’insorgente non può essere accolto.
III.
“Spese di gestione e manutenzione immobili”
4.
4.1.
Secondo l’art. 9 cpv. 3
della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte
dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), il contribuente che
possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di
riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le
spese d’amministrazione da parte di terzi. I Cantoni possono inoltre prevedere
deduzioni per la protezione dell’ambiente, per provvedimenti di risparmio.
L’art. 9 cpv. 3 lett. a
LAID indica che il Dipartimento federale delle finanze determina in
collaborazione con i Cantoni quali investimenti destinati al risparmio
energetico ed alla protezione dell’ambiente possono essere assimilati alle spese
di manutenzione.
Analoga
disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT
disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova
acquisizione solo dal 1° gennaio 2020.
La
Divisione delle contribuzioni aveva nondimeno manifestato la volontà di abolire
la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come
dimostra inequivocabilmente la Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011.
Tale Circolare è stata nel frattempo abrogata e sostituita con la Circolare
7/2020 dell’aprile 2020.
4.2
Per
costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che,
senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano
l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. ad esempio sentenza del TF n.
2C_582/2021 del 29 novembre 2021, consid. 2.1. con riferimenti ivi citati).
Esse vengono generalmente suddivise in tre distinte categorie:
§
Le spese di
manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”, “frais
d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a garantire
la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni; cfr. Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 65 ad
art. 32 LIFD);
§ le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”,
“frais de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze
più lunghe e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il
rinnovo di facciate; cfr. Merlino,
loc. cit.);
§
le spese di
sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”, “coût de
remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione servono infatti a
far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde alla sua durata di
impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego limitata. Colui che se
ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire l’oggetto usato o a
modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle esigenze moderne vengono
sostituite, le relative spese sono nondimeno deducibili, a condizione che le
nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di quello che offrivano le
vecchie ai tempi in cui furono installate. Ciò si verifica, per esempio, quando
apparecchi di cucina o bollitori difettosi o divenuti inutilizzabili vengono
rimpiazzati con altri che svolgono la medesima funzione (cfr. ad esempio
sentenza della CDT n. 80.2020.268 del 22 novembre 2021, consid. 2.1.).
4.3
Ai fini
della determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte
le spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali (cfr.
art. 33 lett. d LT). La distinzione tra spese di manutenzione e spese di
miglioria non sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese che,
effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare il valore dell’immobile,
ne aumentano nel contempo il comfort. Viceversa vi sono spese volute per
incrementare il valore dell’immobile che servono in parte a salvaguardare o
mantenere quello iniziale. Per ovviare a queste difficoltà, la prassi della
Divisione delle contribuzioni suole in questi casi operare una suddivisione
della spesa totale, espressa in frazione, tra spesa di manutenzione deducibile
e spesa di miglioria non deducibile (cfr. Circolare n. 7/2020 dell’aprile 2020,
p. 18 e ss.).
Fanno
eccezione unicamente gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla
protezione dell’ambiente (art. 31 cpv. 2 LT), nei quali rientrano tutti i
provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far
uso di energie rinnovabili (art. 5 dell’Ordinanza concernente la deduzione dei
costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale
diretta; RS 642.116). Simili interventi – per esplicita volontà del legislatore
– vanno sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se contribuiscono ad
incrementare il valore dell’immobile (cfr. ad esempio sentenza del TF n.
2C_929/2019 del 12 maggio 2020 consid. 2.2.5.). In sintesi, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale tutte le spese che migliorano la
situazione di un immobile provocano un aumento del valore di quest’ultimo. In
base ad un approccio funzionale, il fattore decisivo è stabilire se l’immobile
ha subito un miglioramento qualitativo e quindi un aumento di valore a seguito
dell’intervento (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_450/2020 del 15
settembre 2020, consid. 4.1.)
4.4
Di regola,
sono deducibili solo i costi affrontati nel periodo di computo, secondo il
principio della periodicità. Anche nel caso in cui la durata del lavoro si
estende su diversi periodi, di regola è la data del pagamento della fattura ad
essere determinante (cfr. Circolare n. 7/2020 dell’aprile 2020, p. 14).
4.5
Per
facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale sia dei contribuenti,
invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni
immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,
stabilita dal Consiglio di Stato per l’imposta cantonale (art. 31 cpv. 4 LT).
La deduzione complessiva ammonta:
§ al 10% del reddito lordo delle pigioni e/o
del valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al
massimo a 10 anni prima;
§
al 20% del reddito
lordo delle pigioni e/o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale,
l’immobile ha più di 10 anni
(cfr. art.
2.
cpv. 1 del regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).
5.
5.1.
Nel caso in esame, il
ricorrente – come detto – chiede in deduzione: fr. 110.- per il “mosaico di __________”,
che servirebbe per abbellire l’appartamento ed aumentarne la redditività; fr.
55.- per un “hygrograph”, che misurerebbe l’umidità presente
nell’appartamento; fr. 541.20 di “tassa immobiliare”; fr. 50.- per la
posa di un numero civico che sarebbe stato imposto dal Comune di __________ e
fr. 662.70 di “tassa del geometra comunale”, poiché il lavoro sarebbe
stato commissionato dal Comune di __________.
L’UT ha negato la
deduzione degli importi in questione, ritenendo gli interventi non contemplati
dalla Circolare n. 7/2020.
5.2
La spesa per l’acquisto
del “mosaico di Otto Nebel”, ai sensi dei considerandi che precedono,
non può essere considerata un costo di manutenzione, poiché la posa di una
simile opera d’arte non ha quale scopo quello di preservare lo stato, l’uso e
la redditività dell’immobile, bensì quello di abbellire l’appartamento,
sperando che ciò aumenti le sue probabilità di essere locato. La suddetta spesa
non è pertanto deducibile. Su tale punto, il ricorso è pertanto da respingere.
5.3
Il dr. med. RI 1 chiede in
deduzione anche fr. 55.- per la posa di un “hygrograph”, che servirebbe
per “misurare l’umidità alta nella casa”.
Ai sensi dei considerandi che precedono, l’installazione di
un “termoigrografo” non rappresenta una spesa di manutenzione, poiché la
semplice posa dello strumento non implica ancora la salvaguardia dello stato,
dell’uso e della redditività dell’immobile. Di conseguenza, i fr. 55.- fatti
valere dall’insorgente non possono essere dedotti dal reddito imponibile.
5.4
Il contribuente chiede poi
in deduzione dal reddito imponibile fr. 541.20 a titolo di “tassa
immobiliare”.
L’imposta immobiliare
comunale è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile (art. 1 cpv. 1 lett. a
cifra 3 dell’Ordinanza dell’AFC concernente i costi deducibili di immobili del
patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992;
Circolare n. 7/2020, p. 6). Ai sensi dell’art. 293 LT, tale imposta è dell’1
per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell’anno civile, esclusa
ogni deduzione di debiti.
Il contribuente, nella
propria dichiarazione fiscale, indicava un valore imponibile (“Steuerwert”)
di fr. 384'875.-, importo che è stato preso in considerazione dell’UT per
stabilire l’imposta immobiliare deducibile. Pertanto, non si ravvisano gli
estremi per censurare l’agire dell’UT, che merita invece piena tutela. Infatti,
il ricorrente, a torto, somma l’imposta immobiliare relativa al fondo n. __________
RFD di __________ con quella del mapp. n. __________ RFD di __________. Per
quest’ultimo fondo, la deduzione non viene considerata singolarmente, poiché il
contribuente ha chiesto la deduzione del forfait.
5.5
La spesa per la posa del “numero
civico”, ai sensi dei considerandi che precedono, seppur sembrerebbe
imposta dall’autorità comunale, non può essere considerata un costo di
manutenzione, poiché l’affissione del “numero civico” non ha quale scopo
quello di preservare lo stato, l’uso e la redditività dell’immobile.
5.6
Secondo
la Circolare n. 7/2020, le spese per “misurazioni catastali” non sono
deducibili dal reddito (cfr. della Circolare n. 7/2020, p. 21). Inoltre, dagli
atti a disposizione di questa Camera, si evince che la fattura emessa dallo __________,
che si è occupato delle misurazioni, è stata saldata il 6/8 gennaio 2021.
Pertanto, a maggior ragione la spesa non potrebbe essere ammessa in deduzione.
La decisione dell’UT merita dunque piena tutela.
5.7
Alla luce di ciò che
precede, i costi chiesti in deduzione dal ricorrente nel proprio memoriale non
possono essere dedotti dal reddito imponibile. Il ricorso è quindi su questo
aspetto da respingere e la decisione adottata dall’UT da tutelare.
6.
L’esito del ricorso
è differenziato. In riferimento alla determinazione del “valore locativo
abitazione secondaria/di vacanza” dell’immobile sito al mapp. n. __________ RFD
di __________, la decisione su reclamo IC 2020 del 29 dicembre 2021 è annullata
e gli atti sono trasmessi all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova
decisione motivata. Per contro, in merito alla deduzione dal reddito imponibile
di “spese di gestione e manutenzione immobile”, il ricorso è da respingere.
Ai sensi degli artt. 231
cpv. 2 e 144 cpv. 1 LIFD, se il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono
ripartite proporzionalmente. Pertanto, si giustifica di porre a carico dell’UT
rispettivamente del contribuente ½ ciascuno della tassa di giustizia e delle
spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. In
merito alla determinazione del “valore locativo abitazione secondaria/di
vacanza” dell’immobile sito al mapp. n. __________ RFD di __________, la
decisione su reclamo IC 2020 del 29 dicembre 2021 è annullata e gli atti sono
trasmessi all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione
motivata.
1.2. In
riferimento alla deduzione per “spese di gestione e manutenzione immobili”, il
ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 1’050.–
sono a carico del
ricorrente in ragione di un mezzo (fr. 525.-).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: