80.2022.91
Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, sede formale nel Canton Grigioni, uffici in un immobile del socio domiciliato nel Canton Ticino, ricavi e costi prevalentemente in Ticino
30 aprile 2024Italiano62 min
la __________ si aggravava contro la decisione di assoggettamento illimitato. Il
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.91
Lugano
30 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
__________, __________
rappr. da: __________ (lic.oec. __________ e avv. __________), Chur
contro
Ufficio
tassazione delle persone giuridiche,
Bellinzona
oggetto
ricorso
del 6 aprile 2022 contro la decisione dell’8 marzo 2022 in materia di assoggettamento
all’imposta cantonale 2018.
Fatti
Fatti
A. Il 16.12.2020,
l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) notificava
alla __________ una decisione di assoggettamento illimitato alle imposte nel
Canton Ticino a partire dal periodo fiscale 2018. In particolare s’indicava che
la società era stata iscritta il 15.10.2013 sul Foglio Ufficiale svizzero di
commercio, con sede statutaria __________, __________, __________ __________.
Secondo il fisco, la sede nei Grigioni sarebbe stata puramente formale,
trattandosi di un recapito bucalettere. L’amministrazione e la direzione
effettive sarebbero state svolte da __________, socio e gerente con diritto di
firma individuale, che ricopriva diverse funzioni in numerose società aventi
sede nel Canton Ticino, in particolare in via __________ a __________. A
quest’indirizzo il socio sarebbe inoltre stato proprietario di un “fondo
immobiliare”. La __________ avrebbe altresì fatturato le proprie prestazioni a
società ticinesi.
Secondo l’autorità
fiscale, la società avrebbe stabilito la propria sede nel __________ per il
fatto che __________ non aveva l’autorizzazione all’esercizio della professione
di fiduciario nel Canton Ticino, che sarebbe stata necessaria per lo
svolgimento delle prestazioni proposte dalla società.
B. Con reclamo del 13/14.1.2021,
la __________ si aggravava contro la decisione di assoggettamento illimitato. Il
socio e gerente __________, ticinese d’origine, al termine degli studi aveva
lavorato, per 10 anni, alle dipendenze della società __________. Nel corso del
2012, si sarebbe trasferito, per motivi personali, in __________, per sposarsi
con una persona della regione. Nella prospettiva di aprire un’attività in Engadina,
avrebbe rassegnato le proprie dimissioni con effetto al 31.12.2013 e, d’accordo
con il datore di lavoro, avrebbe ripreso parte della clientela, di cui già si
occupava in Ticino. Nel mese di ottobre 2013 era stata costituita la __________,
inizialmente domiciliata presso l’abitazione di __________ di __________ ed in
seguito, dal 1.1.2014, con sede in un ufficio preso in locazione al piano terra
dello stesso stabile. Per una svista il Registro di commercio grigionese non sarebbe
stato aggiornato in tal senso, anche se una notifica sarebbe stata presentata a
__________.
La società si sarebbe
occupata dell’amministrazione e della gestione di una dozzina di proprietà
immobiliari in __________, per un totale di oltre 60 appartamenti, oltre che di
diverse società anonime ivi domiciliate. __________ era anche amministratore di
altre società. La clientela ticinese, con cui la società aveva iniziato la
propria attività, si sarebbe ridotta di anno in anno. Quanto alle società con
sede in Ticino, amministrate da __________, l’attività sarebbe stata gestita
all’interno dell’ufficio, senza necessità di essere presenti presso la sede del
cliente.
In merito all’indirizzo di
via __________, __________ era proprietario di una quota di proprietà per piani
nello stabile denominato “Centro __________”, un deposito interrato di
200 mq in cui era conservata una collezione privata di autoveicoli d’epoca. Le
società con sede nel centro amministrativo di via __________ sarebbero state inquiline
di “unità immobiliari” che non erano di proprietà di __________. La __________
deteneva il 100% della società __________, proprietaria di 6 appartamenti di
vacanza in Alta Engadina. __________ si occupava personalmente della gestione
dell’attività di check in e check out degli ospiti come anche della promozione
degli oggetti sulle principali piattaforme informatiche (e-domizil.ch e
booking.com).
__________ sarebbe stato
regolarmente iscritto all’organismo di autodisciplina dell’associazione
fiduciaria e avrebbe frequentato i corsi obbligatori “OAD-FCT” presso il Centro
studi bancari di __________, ma non sarebbe stato tenuto a richiedere
un’autorizzazione all’esercizio della professione in Ticino. La __________ Gmbh
era inoltre affiliata all’associazione di categoria OKGT per la “formazione
ed aggiornamento professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare”. __________
avrebbe peraltro preso contatto con l’autorità di vigilanza sulle professioni
di fiduciario del Canton Ticino e avrebbe presentato una regolare domanda per
ottenere l’autorizzazione ad esercitare anche in Ticino.
C. Con raccomandata del 29.4.2021,
l’UTPG chiedeva alla contribuente di voler trasmettere – entro il 25.5.2021 – la
seguente documentazione:
·
Copia estratti conto bancari dal
01.01.-31.12.2018 e 01.01-31.12.2019;
· Dettaglio conto “__________” anni 2018 e 2019,
allegando la copia del contratto di locazione;
· Dettaglio conto “__________”, anni 2018 e 2019,
allegando la copia del contratto di locazione e il conteggio delle spese
accessorie;
· Dettaglio conto “Büro Miete”, anni 2018 e 2019
allegando la copia del contratto di locazione;
· Dettaglio conto “Grundstückspflege – Hausverwaltung”,
anni 2018 e 2019 allegando la copia delle fatture e dei relativi contratti;
· Dettaglio conto “Beratungskosten” e “Spese pagate per
conto di terzi”, anni 2018 e 2019;
· Dettaglio conto “Reise – Repräsentationsspesen –
Autokosten”, allegando un conteggio esaurientemente dettagliato;
· Copia fatture consumo elettrico, anni 2018 e 2019;
· Copia conto annuale 2019;
· Dettaglio conto “Beratungserträge”, anni 2018 e 2019,
allegando la copia delle 10 fatture con gli importi più alti;
· Dettaglio conto “Beratungserträge” (Ausland), anni
2018 e 2019 allegando la copia delle 10 fatture con gli importi più alti;
· Copia dei mandati sottoscritti con le società presenti
nel Cantone Ticino, con le quali sono state fatturate prestazioni negli anni
2018 e 2019;
· Distinta salari AVS 2018 e 2019 e copia certificato di
salario;
· Dettaglio conto “Wohnung Miete”, anni 2018 e 2019;
· Allegare partitario clienti e fornitori;
· Indicare le modalità concrete di svolgimento
(dall’incontro con il cliente, precisando il luogo, fino alla stipula del
mandato ed emissione fattura per la prestazione erogata);
· (…) indicare i numeri di telefono o indirizzo internet
(o e-mail), affinché la società possa essere contattata da persone interessate
o dai clienti. Allegare contratti di telefonia intestati alla società;
·
Qualsiasi altra documentazione a
comprova dell’amministrazione effettiva presso la sede formale.
D.
a.
Con scritto del 12.5.2021
la __________, rappresentata dalla __________ (__________), prendeva posizione
in relazione alla richiesta di documentazione dell’UTPG. In particolare sosteneva
che, da un’analisi del bilancio al 31.12.2018, gli attivi di circa fr. 1.2
milioni erano localizzati integralmente nel Canton Grigioni. Dal conto
economico si evincevano inoltre entrate immobiliari di fr. 43'000 strettamente
legate al Canton Grigioni. Anche i costi allibrati sul conto “Grundstückspflege”
si riferivano tutti a immobili situati in Alta Engadina.
Inoltre
l’insorgente sarebbe stata soggetta alla tassa di promozione economica del
Comune di __________. In Ticino la per contro non disponeva né di immobili né
di locali affittati né di personale.
La richiesta di
documentazione veniva definita sproporzionata. Motivo per il quale produceva
unicamente i documenti necessari per provare l’esistenza di una struttura
adatta ad un’attività commerciale nel Canton Grigioni. Definiva “un fatto
banale” la fatturazione di “prestazioni a società ticinesi in uno spazio
economico europeo”, aggiungendo che “centinaia di ditte ticinesi
fatturano prestazioni a ditte grigionesi senza assoggettamento fiscale”. Un
sopralluogo a __________ avrebbe permesso di comprovare l’esistenza della “sostanza
necessaria per l’amministrazione e la gestione della __________ __________”.
b.
Con scritto 20/22.10.2021,
a seguito di uno scambio e-mail avuto con l’UTPG, la ricorrente presentava ulteriore
documentazione richiesta dall’autorità fiscale ticinese, indicando di non avere
“(…) niente da nascondere”.
E. Con decisione dell’8.3.2022,
l’UTPG respingeva il reclamo, ritenendo che la documentazione presentata avesse
confermato che la sede di __________ era “fittizia”.
Per quanto concerne gli
spazi occupati dalla reclamante al piano terra dello stabile appartenente a __________,
il locale in questione sarebbe stato denominato “Lager” (deposito,
magazzino) e non sarebbe pertanto stato idoneo allo svolgimento di un’attività
commerciale. Le fatture relative ai costi di elettricità erano intestate a __________
e i consumi non risultavano essere molto elevati. Nel periodo di fatturazione
12.1.2018 -19.6.2018 (159 giorni) il consumo totale si attestava a 510 kWh,
ovvero 3.20 kWh al giorno. Malgrado fosse stato sottoscritto un contratto di
locazione al costo di fr. 1'000.- mensili (affitto fr. 620.- + 320.- di costi
accessori), l’incasso del canone di locazione non sarebbe mai stato indicato
nella dichiarazione d’imposta di __________, presentata nel Canton Grigioni. La
sottoscrizione del contratto di locazione per sarebbe stata del tutto
strumentale al fine di comprovare la sede societaria a __________. Inoltre i
costi accessori di fr. 380.- sarebbero stati abnormi e non comprovati. Nulla
agli atti permetteva pertanto di ritenere che a __________ sussista una “wesentliche
Geschäftsinfrastruktur”.
In merito all’attività
della società, i ricavi da prestazioni di servizi sarebbero stati conseguiti
con clientela del Canton Ticino e, in parte, con società estere, in relazione a
consulenze in ambito fiduciario aziendale e privato, nonché a prestazioni di
tenuta della contabilità. Quest’ultima attività sarebbe stata svolta parzialmente
dalla __________ di __________, con cui era stato sottoscritto un contratto di
consulenza. Ciò avrebbe confermato che il Cantone Ticino rappresentava lo “snodo”
cruciale dell’attività principale della società. i ricavi effettuati in base ad
attività legate al Ticino avrebbero rappresentato l’87% del fatturato totale
nel 2018, l’81% nel 2019 e il 74% nel 2020.
__________ avrebbe inoltre
intrattenuto in Ticino interessi economici e legami inequivocabili: risultava
infatti iscritto a registro di commercio nel Canton Ticino, con diritto di
firma individuale in più società, diverse delle quali erano ubicate in via __________,
presso la proprietà del padre __________. Era poi azionista al 100% della __________
e al 25% della __________, entrambe con sede in __________. Per poter svolgere
l’attività di consulenza, la presenza sul territorio ticinese sarebbe stata assolutamente
necessaria: sia per l’incontro con il cliente e di conseguenza per la sottoscrizione
dei relativi mandati, sia per recarsi presso le banche ticinesi.
Quanto all’autorizzazione
secondo la LFid, __________ avrebbe presentato la domanda all’ufficio preposto
solo dopo la decisione di assoggettamento e dopo quasi otto anni dalla
costituzione della società nel Canton Grigioni. La sede di __________ sarebbe
semplicemente servita ad aggirare la citata normativa.
I ricavi derivanti
dall’amministrazione di immobili, secondo l’autorità fiscale, non comproverebbero
in alcun modo che l’amministrazione effettiva della __________ sia svolta nel
Canton Grigioni, trattandosi di un’attività che non necessiterebbe della
presenza costante di __________. Il dettaglio delle trasferte avrebbe confermato
peraltro la scarsa presenza di quest’ultimo a __________. Inoltre la società si
sarebbe avvalsa delle prestazioni della __________ per le attività di pulizia e
check out degli appartamenti. L’attività legata all’amministrazione di immobili
situati nel Canton Grigioni, non avrebbe rappresentato la fonte principale di
ricavo della reclamante e non avrebbe determinato che l’amministrazione e
direzione effettiva fossero svolte presso la sede formale.
Un ulteriore aspetto, di
non minore importanza, a conferma del fatto che la sede societaria a __________
fosse fittizia sarebbe consistito nel fatto che __________, sebbene risultasse
ufficialmente domiciliato nei Grigioni, sarebbe stato effettivamente residente
a __________, luogo in cui abitavano la moglie ed i figli minorenni, nella
casa, sita al mapp. __________ RFD __________, della quale era comproprietario
al 50% unitamente alla moglie. Il 22.12.2020 era stata trasmessa la
rivendicazione del suo assoggettamento illimitato in Ticino.
F. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, la __________ contesta che la sua sede statutaria
sia fittizia. La scelta del domicilio si baserebbe su un chiaro piano
imprenditoriale. Dopo aver acquisito diversi mandati fiduciari dall’allora
datrice di lavoro __________, __________ avrebbe pianificato l’estensione
dell’attività immobiliare nell’__________, mediante l’acquisto diretto ed
indiretto di immobili, la loro locazione, l’amministrazione e l’acquisizione di
nuovi mandati immobiliari, che richiedevano la necessaria presenza sul luogo.
Già solo il confronto dei
valori fiscali degli immobili (fr. 640'000.- a __________ e fr. 300'000.- a __________),
nonché il fatto che a __________ , diversamente da __________, la società aveva
a disposizione un ufficio, permetterebbe di concludere che a __________ viene
esercitata l’amministrazione effettiva della società.
Il fatto che
l’amministrazione e la gestione immobiliare debbano essere per forza svolte in __________
implicherebbe che __________ debba essere costantemente sul territorio
grigionese – visto che la società non ha altri impiegati – e per tale ragione sarebbe
stato stipulato un contratto di consulenza con la __________
Gli attivi della società sarebbero
inoltre collocati nel Canton Grigioni, mentre al 31.12.2018 la società non
disponeva di alcun attivo nel Canton Ticino.
Secondo l’insorgente, la
maggior parte della cifra d’affari sarebbe realizzata nel Canton Grigioni,
mentre la quota ticinese avrebbe oscillato tra il 29% ed il 37% negli anni dal
2018 al 2021 e prevedibilmente scenderà nel 2022 a circa il 24%. Per gli affari
in Ticino la contribuente avrebbe stipulato un contratto di consulenza con la __________,
__________, in modo tale da poter svolgere le proprie attività in Ticino senza
avervi il domicilio.
Per quanto concerne
l’amministrazione degli immobili, non si tratterebbe di locazione a tempo
indeterminato o a lungo termine, bensì di locazioni a scopo di vacanza, su base
settimanale. Dei cambiamenti di inquilini e del controllo della manutenzione si
occuperebbe __________, mentre la __________ Gmbh si occuperebbe esclusivamente
della pulizia interna degli appartamenti.
L’aumento da 9 a 17 dei
mandati in ambito di gestione immobiliare dimostrerebbe il costante aumento
dell’importanza economica di questo settore di attività combinato ad una
corrispondente perdita d’importanza economica del settore fiduciario. Un
estratto della corrispondenza raccomandata in uscita mostrerebbe chiaramente
come questa sia evasa pressoché integralmente a __________. Inoltre, dalla
costituzione della società, il capitale sarebbe depositato presso la __________
a __________.
La ricorrente avrebbe
sempre tenuto le assemblee presso gli uffici della propria sede in __________.
In merito al contratto
siglato tra la ricorrente e __________ per l’utilizzo dell’ufficio, le autorità
__________ avrebbero ritenuto commercialmente giustificata una pigione di fr.
620.- e costi accessori per fr. 280.-. La pigione sarebbe sempre stata versata
a __________ tramite bonifico bancario. La dichiarazione, da parte di __________,
di un reddito immobiliare di. 3'000.- anziché fr. 6'000.- sarebbe dovuta ad un
errore avvenuto in buona fede. Nella dichiarazione fiscale 2021, lo sbaglio sarebbe
stato corretto mediante la dichiarazione della differenza di fr. 16'800.- quale
“reddito straordinario”. In relazione ai costi del consumo di energia
elettrica, i costi generali dell’elettricità della comunione dei comproprietari
per piani non sarebbero inclusi e il primo semestre 2018 rappresenterebbe
un’eccezione verso il basso.
In merito poi all’ufficio
di __________, nonostante la descrizione dello stesso quale “Lager”,
l’UTPG sarebbe comunque a conoscenza della conferma scritta del 26.6.2009 che
tale spazio poteva essere utilizzato come spazio abitativo o addirittura come
ufficio.
Da ultimo, __________ avrebbe
lasciato il proprio domicilio a __________ nel 2007 per trasferirsi, per 5 anni,
in __________ a __________, dove avrebbe vissuto con regolare permesso di
soggiorno, per poi trasferirsi nel 2012 a __________ con la moglie, originaria
della regione (__________).
G. Nelle sue
osservazioni del 31.5/1.6.2022, l’UTPG propone di respingere il ricorso. Puntualizza
dapprima che la società ha dato seguito alla richiesta di documentazione del
29.4.2021 solo in parte, omettendo di allegare i mandati sottoscritti con la
clientela ticinese, elemento questo che avrebbe fatto maggior chiarezza sulle
attività svolte dalla ricorrente.
In merito all’ufficio a __________,
la lettera del 26.4.2009 (precedente alla costituzione della società)
indicherebbe che tale luogo poteva essere destinato a “Wohnraum” e non ad
ufficio. Solo nel mese di aprile del 2022, __________ avrebbe chiesto al Comune
di __________ il cambio di destinazione da “lager ad ufficio”.
Il contratto di locazione sarebbe
stato costituito strumentalmente, per i motivi già indicati nella decisione.
Inoltre, nelle dichiarazioni fiscali inoltrate da __________ sarebbero stati esposti
il valore di stima e un valore di reddito di fr. 2'100.- (e non di 3'000.- come
indicato nel ricorso). Invocare in questa sede un errore commesso in buona fede
apparirebbe poco credibile. Se le autorità fiscali grigionesi avessero
esaminato il rapporto di locazione e riconosciuto come commercialmente
giustificata una pigione mensile di fr. 620.-, l’UTPG si domanda per quale
ragione le stesse autorità non avrebbero imposto il corretto valore di reddito
sulla base del contratto di locazione. La pigione annua ammontava del resto a
fr. 7'440.- e non a fr. 6'000.- e le spese accessorie a fr. 380.- e non fr. 280.-.
Tutto ciò comproverebbe il fatto che il contratto di locazione sia stato
costituito ad arte unicamente per giustificare l’ufficio a __________. Anche il
consumo di elettricità, irrisorio, confermava tale situazione.
Dallo specchietto
riassuntivo delle entrate per gli anni 2018, 2019 e 2020 la parte legata
all’attività immobiliare risulterebbe essere, rispettivamente, pari al 13%, al
18% ed al 26%. Motivo per quale l’attività immobiliare non sarebbe
preponderante per rapporto all’attività di fiduciario. Ad ogni modo, per tutta
l’attività legata alla locazione di immobili, la società farebbe capo all’aiuto
di un custode e della società __________. Il fatturato annuo dell’attività
immobiliare indicato in sede di ricorso, “pressoché costante a CHF 360'000.-”,
non troverebbe riscontro nel conto annuale presentato.
La cifra d’affari in
ambito fiduciario sarebbe addirittura aumentata nell’anno 2020, rispetto al
2019. Neppure la pandemia da coronavirus avrebbe inciso sul fatturato,
in contrasto con le affermazioni secondo cui la clientela ticinese si
ridurrebbe di anno in anno. Anche l’analisi del dettaglio delle fatture emesse
alla clientela ticinese confermerebbe i forti legami con il Ticino. In uno
scritto del 5.5.2017 al Comune di __________, __________ avrebbe comunicato che
alcune società da lui amministrate stavano incrementando la loro cifra d’affari
ed avrebbero portato un contributo fiscale “di sicuro interesse”.
In merito al ruolo svolto
dalla __________, in base al contratto sottoscritto si sarebbe limitata alla
tenuta della contabilità generale e alle dichiarazioni AVS contro un importo
forfettario, ciò che non rientrerebbe nell’amministrazione effettiva, non
essendo stato conferito alla __________ alcun “ampio potere decisionale”. La
ricorrente si avvarrebbe anche delle prestazioni contabili di __________,
domiciliato a __________.
In merito alle ricevute
postali di invio della corrispondenza, delle 13 relative all’Ufficio postale di
__________ ben 7 risulterebbero essere avvenute di sabato e durante le vacanze
invernali, a dimostrazione del fatto che __________ debba essere considerata
una residenza secondaria. Dall’esame del dettaglio delle spese di trasferta e
di rappresentanza si riscontrerebbe un numero rilevante di spese in territorio
ticinese, tra ristoranti, parcheggi, negozi, uffici comunali, stazioni di
servizio, autolavaggio.
H. Con replica del
4.7.2022, la __________ argomenta che alle autorità comunali di __________ sarebbe
stata perfettamente nota l’esistenza della società con i propri uffici, in
quanto ogni anno sarebbe prelevata una tassa per la promozione dello sviluppo
economico. In merito al contratto di locazione con __________,
l’amministrazione fiscale grigionese avrebbe chiesto chiarimenti alla
ricorrente in merito alla contabilizzazione dei fr. 1'000.- destinati alla
pigione: ne sarebbe scaturita una corrispondenza con il revisore __________,
che avrebbe riconosciuto un importo di fr. 100.- al mese inferiore per le spese
accessorie. La società avrebbe sempre corrisposto a __________ l’importo
mensile di fr. 900.- al mese.
I clienti frequenterebbero
regolarmente l’ufficio di __________, dove si svolgerebbero anche le assemblee
di alcuni condomini amministrati dalla ricorrente.
Sarebbe inoltre errata la
conclusione dell’UTPG in relazione all’attività immobiliare della ricorrente:
la contabilità di __________ non distinguerebbe i singoli ricavi in base alla
tipologia di cliente, ma “(…) si limita a separare i ricavi derivanti dalla
locazione di immobili propri (…) dal resto delle entrate”. Fra queste
ultime rientrerebbero “anche quelle legate direttamente all’attività
immobiliare, segnatamente alla gestione e amministrazione di immobili di
proprietà altrui”. Nel 2020 sarebbe stata realizzata in Svizzera una cifra
d’affari pari a fr. 261'769.39, dei quali fr. 90'756.50 (ovvero 1/3 del totale)
riferibili ad un’unica cliente, la __________, con sede a __________.
In merito alla gestione in
loco degli immobili nel Canton Grigioni, __________ non si occuperebbe
personalmente di mansioni quali lo “sgombero neve”, il “taglio dei prati”, la
“pulizia degli spazi comuni”. Tali compiti sarebbero affidati, per l’immobile “__________”,
da oltre un ventennio a __________, mentre per gli appartamenti di proprietà
della contribuente alla __________.
In merito alla clientela
definita “ticinese”, la stessa sarebbe perlopiù composta da clienti italiani.
Per seguire la clientela in Ticino talvolta __________ dovrebbe recarvisi, ma
gran parte delle operazioni potrebbe essere svolta per via elettronica.
In merito alle spese
effettuate, la maggior parte dei giustificativi sarebbero riconducibili all’__________.
Le spese effettuate in Ticino, per il tramite della moglie di __________, ad
esempio presso __________, sarebbero dovute all’assenza di negozi in __________.
I. Con osservazioni di
duplica del 19/20.7.2022, l’UTPG sottolinea che è stata la medesima ricorrente a
sostenere di essere attiva in due settori (fiduciario e immobiliare) e di aver
pertanto suddiviso i ricavi, per praticità, in base alle tipologie di entrate
citate dalla ricorrente, inserendo la fattura 2020 a __________ nelle
“prestazioni fiduciarie di ogni tipo”. Secondo l’autorità fiscale si
tratterebbe di “(…) un’operazione spot che non comprova in alcun modo che
l’amministrazione effettiva sia a __________”.
Secondo l’UTPG l’attività
di fiduciario sarebbe esercitata in maniera preponderante in Ticino, dove nel
2018 la cifra d’affari sarebbe stata dell’85%. L’autorità fiscale fa poi
riferimento alla società __________, con sede a __________, della quale __________
risulta essere amministratore unico. Gli scritti inerenti tali società ed
inviati all’autorità fiscale, firmati da __________ sarebbero stati trasmessi
da __________, il 16.10.2020 (venerdì) ed il 23.10.2018. Sulla distinta salari
AVS 2019 della __________, allestita da __________ sarebbe inoltre indicato un
numero fisso (091/912.64.40), che, unitamente al numero di fax 091/912.63.60,
apparterrebbe alla __________, cancellata dal registro di commercio il
29.5.2012. Il 15.7.2022, l’UTPG avrebbe provato a contattare il numero in
questione, ed alle ore 9.22, alla domanda “(…) su chi rispondesse, la
risposta era “__________”. Sarebbe l’ennesima prova che il signor __________
sia in Ticino e non a __________. Inoltre il nome __________ sarebbe stato
ripreso nel dominio email della società, perché la ricorrente è contattabile
all’indirizzo di posta elettronica __________.com.
Secondo l’UTPG “(…). Il
fatto che il signor __________ non disponga in via ufficiale e alla luce del
sole di un ufficio in Ticino, non significa che non ne possa avere uno in modo
occulto, cosa che abbiamo abbondantemente documentato in tutta questa procedura”.
Egli è anche amministratore del Centro __________ a __________, dove hanno sede
le società iscritte a registro di commercio in Ticino, da lui amministrate. La
lettera del 5.5.2017, inviata al Comune di __________, dimostrerebbe che egli è
il solo amministratore di tali società.
Pure le spese di trasferta
auto e rappresentanza sarebbero localizzate in larga misura in Ticino.
L. Con osservazioni
spontanee del 31.8/2.9.2022, la contribuente ribadisce l’errato accertamento
dei fatti, sia per quanto riguarda la provenienza dei ricavi, sia per quanto
attiene alla provenienza della clientela. Contesta inoltre il nesso che l’UTPG
traccia tra il domicilio di un cliente in Ticino e l’attività della ricorrente
in Ticino: a suo avviso, il domicilio di un cliente non sarebbe determinante
per stabilire il luogo dove si svolge il servizio in sé.
In relazione alla __________,
la società disporrebbe sin dalla sua costituzione di un ufficio proprio, in via
al __________ a __________, e la gestione operativa della stessa sarebbe svolta
da __________ (azionista unico) e da __________. Le missive spedite da __________
sarebbero state spedite da quest’ultima e il fatto che il __________ si
trovasse, in un determinato giorno in Ticino non comproverebbe in alcun modo “(…)
la sua presenza prevalente in Ticino”.
In merito alla chiamata
sul numero fisso __________, né la ricorrente né __________ disporrebbero di un
numero telefonico di rete fissa in Ticino. Alla chiamata anonima del 15.7.2022
avrebbe risposto __________ dal suo telefono cellulare e non __________ che, al
momento della chiamata, si trovava presso due clienti a __________. La rete
fissa 091/__________ sarebbe in uso alla società __________ con sede a Lugano,
nella quale __________ ha lavorato sino al 2003, anno in cui la società è stata
sciolta. L’utenza telefonica sarebbe stata ceduta alla società __________, che ha
ripreso clienti e dipendenti della __________. L’utenza telefonica fissa verrebbe
deviata su un’utenza telefonica mobile in uso a __________.
Diritto
1. 1.1.
La società ricorrente,
contestualmente alla sua costituzione, avvenuta il 15.10.2013, è stata
assoggettata alle imposte dirette nel Canton Grigioni.
In virtù della decisione
contestata, l’autorità fiscale ticinese ne ha rivendicato l’assoggettamento, a
partire dall’anno 2018, in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva
sarebbe esercitata nel Canton Ticino. Lo ha fatto in base all’art. 60 della
legge tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate
all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o
amministrazione effettiva nel Cantone.
1.2.
Per quanto attiene ai
presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone
giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre
1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;
RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le
associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate
all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel
Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che
l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di
sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva
deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario
intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio
fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si
trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a
registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per
il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono
esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si
concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come
domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia
giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede
non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È
determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le
sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio
2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n.
2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der
tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei
den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer
Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;
De le Court, Administration et
direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a
cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale
Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
1.3.
La sede societaria,
indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a
costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto
intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si
caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti
infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.
Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un
recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si
occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un
altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di
infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati
concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano
piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p.
es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22
dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton
Zurigo, StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo
dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre
strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità
via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)
o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al
luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura
puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale
federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.
2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale
amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).
1.4.
In presenza di un mero
recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in
cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il
Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si
svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello
scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi
ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito
si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100,
consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza
della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In
generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva
come la direzione corrente della società (day-to-day management),
nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa
(intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato,
ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di
competenza del CdA (sentenza del Tribunale federale n.
2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16
maggio 2013, consid. 2.2; De
le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/
Maute, op. cit., p. 752; Jung,
op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).
1.5.
Per quanto concerne
l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,
esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a
ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;
StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il
Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza
di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in
particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta
all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia
esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto
verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al
contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al
trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del
Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3;
n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.; 2C_483/2016 del 11 novembre
2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/
Maute, op. cit., p. 746; Jung,
op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).
1.6.
Occupandosi
di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella
vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami
con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in
locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede
ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,
rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore
della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui
controllata (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre
2016).
Nel caso di
una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente
imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di
gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale
eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale
è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare
se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In
questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di
immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli
utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli
immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.)
(sentenza del 15 dicembre 2006, n. 2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza
citata).
A proposito
di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al
Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile
pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha
ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche
Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che
l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che
spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di
sede (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).
In relazione
ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio
fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata
l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,
infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza
del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).
1.7.
La decisione
impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base
legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale
dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in
materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.
I. Infrastrutture
2. 2.1.
Nel caso in esame, scopo
della società, della quale __________ è socio e gerente, è la fornitura di
servizi fiduciari generali, la tenuta dei libri contabili, l’allestimento delle
dichiarazioni fiscali, l’amministrazione del personale, la consulenza
assicurativa, la gestione e l’amministrazione di immobili e la consulenza
assicurativa (www.zefix.ch, sito visualizzato il 13.2.2024).
La sede legale della
stessa è a __________: dapprima __________, via __________, Postfach __________
(dal 15.10.2013 sino al 26.10.2015), poi __________ (sino al 6.1.2021). Dal
6.1.2021 la società ha la sua sede in via __________, __________.
In merito alla sede di __________,
la ricorrente ha prodotto il contratto di locazione “Mietvertrag” del
28.12.2013 sottoscritto tra __________ e la __________ e con inizio il
1°.1.2014. Oggetto del contratto era il “Büro Nr. 1 im 1. Untergeschoss (Mit
WC), __________, ____________________, __________ – 1 Garageplatz” di 44 mq.
L’affitto netto era di fr. 620.- al mese ed i costi accessori di fr. 380.- (“Heiz- und Nebenkosten für Heizung und Warmwasser, Hauswart,
Allgemeinstrom, Wasser, Abwasser, Öffentliche Abgaben, Schneeräumung,
Elektrizitätkosten […])”. Compreso nell’affitto vi era anche il
mobilio composto da un tavolo con quattro sedie.
Dalla piantina prodotta
dalla ricorrente, il locale adibito ad ufficio era ubicato nel piano
seminterrato, ed era indicato quale “Lager”.
2.2.
2.2.1.
L’autorità fiscale ha
richiesto, per quanto concerne la locazione dell’ufficio, la presentazione del
conto “Büro Miete”, per gli anni 2018 e 2019, come pure il consumo
elettrico, nonché i contratti di telefonia ed internet.
Dalla disamina del conto
economico 2018 della __________, nei costi figura la spesa di fr. 11'700.- a
titolo di “Büro Miete”. Dalla scheda contabile riferita a tale voce risulta
il pagamento del canone di locazione di fr. 900.- per dodici mensilità
(indicato __________) ai quali si aggiungono gli importi di fr. 300.-, versati
con l’indicazione __________, il 10.1.2018, il 16.3.2018 e il 29.6.2018.
Secondo l’UTPG, unicamente
nel mese di aprile del 2022 __________ avrebbe richiesto al Comune di __________
“(…) il cambio d’uso da Lager a ufficio” (osservazioni 31.5.2022, p. 3).
In allegato al ricorso la contribuente ha presentato uno scambio telematico con
l’Ufficio delle costruzioni del Comune di __________, dal seguente tenore:
(…)
Ihr Gesuch betreffend Umnutzung des Lagerraumes in Ihr heutiges Büro wurde
durch die Baukommission positiv behandelt. Nun muss das Gesuch noch durch den
Gemeindevorstand abgehandelt werden. Dies ist jedoch nur noch eine formsache.
Wir haben Ihr Gesuch für die Gemeindevorstandssitzung vom 12. April 2022 traktandiert (…).
La richiesta formale di
cambio di destinazione da “Lagerraum” a “Büro”, secondo le
normative edilizie comunali e cantonali grigionesi, è pertanto stata inoltrata
unicamente nel 2022.
La decisione del Comune di
__________ – che autorizzava il cambio di destinazione da Lager a Büro
- è poi stata intimata il 21.4.2022 (allegato doc. BB). Nella stessa si legge che
il cambio di destinazione – ossia la trasformazione in uno spazio commerciale –
non era problematico, siccome il locale era stato incluso nella superficie
lorda fin dalla costruzione della __________ nel 2003. Veniva tuttavia fatto
presente a __________ che il cambio di destinazione imponeva l’ottenimento di
un’autorizzazione da parte della polizia del fuoco (in merito si veda anche https://gvg.gr.ch/sites/default/files/2023-12/Esempi%20con%20obbligo%20di%20autorizzazione%20dal%20punto%20di%20vista%20della%20protezione%20antincendio.pdf,
nel quale si indica che il cambio di destinazione impone l’ottenimento
dell’autorizzazione antincendio, sito visualizzato il 13.2.2024).
2.2.2.
La questione della
locazione dell’ufficio era peraltro stata già oggetto di discussione tra la
contribuente ed il competente ufficio fiscale grigionese. Infatti, in una
corrispondenza inerente il periodo fiscale 2014 (ricorso, allegato doc. T),
veniva espressamente richiesto a __________ di voler fornire dei ragguagli in
merito al canone di locazione corrispostogli dalla __________ ed in particolare
se l’ufficio si trovasse o meno all’interno dell’appartamento di 3.5 locali a __________.
Con risposta del 15.3.2015, il contribuente specificava che l’ufficio, di circa
50 mq, con entrata indipendente e WC, era separato dall’appartamento e che, per
tale locale, la società aveva corrisposto la pigione di fr. 12'000.- sul conto
della __________ __________.
2.2.3.
Secondo l’UTPG, dalla
disamina delle dichiarazioni fiscali di __________ e __________, non risulta la
pigione percepita per la locazione dell’ufficio ma unicamente un valore di
reddito.
Nelle decisioni fiscali
2017 e 2018 inerenti __________, l’autorità fiscale grigionese aveva tassato un
importo annuo di fr. 2'100.- per il locale adibito ad ufficio, così come aveva
dichiarato il contribuente. Secondo l’UTPG (osservazioni, p. 4) “(…) le
Autorità fiscali grigionesi non sapevano dell’esistenza del contratto di locazione,
altrimenti non si spiega il reddito straordinario inserito nella dichiarazione
fiscale 2021 da parte del signor __________ (…)”.
A tal proposito, nel
ricorso la contribuente sostiene di aver commesso un errore di dichiarazione, “in
buona fede”.
Nella dichiarazione
fiscale 2019, __________ dichiarava, sempre per il locale denominato “Lager”,
un valore annuo di fr. 2'100.- con l’indicazione “uso proprio”.
2.3.
2.3.1.
Secondo l’UTPG, il
contratto di locazione sarebbe strumentale, sia perché il cambio di
destinazione del locale è stato chiesto unicamente nel 2022 sia perché __________
non aveva dichiarato, nei redditi, la pigione stabilita contrattualmente con __________.
Oltre a ciò, altresì i
consumi di elettricità, irrisori secondo l’autorità fiscale ticinese,
testimonierebbero il fatto che “(…) il supposto ufficio è utilizzato molto
di rado”. I consumi dal 2018 al 2020 sarebbero in totale di 3'903 kWh
(consumo medio giornaliero di 3.56 kw/h).
Ora, dalla disamina dei
giustificativi concernenti il consumo di elettricità (doc. E, osservazioni
UTPG), invero gli stessi si riferiscono alla __________ e non è dato sapere se
gli stessi includano anche il locale ufficio, posto al piano seminterrato.
2.3.2.
Per il resto la società ha
stipulato un contratto di telefonia mobile, come si evince dal documento “__________”
che attesta la migrazione del numero personale di __________ (__________) alla
società. Non sono stati per il resto presentati degli abbonamenti specifici
della società per internet.
2.4.
2.4.1.
A giustificazione dell’uso
dell’ufficio di __________, nel ricorso la contribuente sostiene che vi si sarebbero
svolte le assemblee condominiali degli stabili dalla stessa amministrati come
pure le assemblee generali straordinarie della stessa __________.
Per quanto concerne le
assemblee generali della stessa contribuente si rileva che, trattandosi di una
società a garanzia limitata, l’assemblea dei soci è l’organo supremo della
società (cfr. art. 804 e 805 CO): tuttavia, unico socio, come risulta del resto
da registro di commercio, nonché gerente è __________.
Inoltre, secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, l’amministrazione effettiva - nel senso del centro
economico e di fatto di una persona giuridica - si distingue: da una parte,
dall'attività puramente amministrativa; d’altra parte, quando essi si limitano
al controllo sulla direzione operativa e a prendere decisioni di principio,
dall'attività che è svolta dagli organi supremi della società (sentenza 2C_211/2019
del 6 aprile 2022 consid. 4.4.2 e giurisprudenza citata).
2.4.2.
Per quanto attiene invece
alle assemblee condominiali va detto che la contribuente ha presentato i
verbali della comunione dei comproprietari effettuate nel 2021 e nel 2022. Per
contro non è stato presentato alcunché inerente i periodi 2018 - 2020:
·
(1) della “__________”, tenutasi il 28.4.2022 presso la “sede
della società __________” in presenza di 2 condomini su 3;
·
(2) della “__________, tenutasi il 7.5.2022 presso la “sede della
società __________” in presenza di 6 condomini su 8 (di cui 4 rappresentati);
·
(3) della “__________, tenutasi il 2.5.2022 presso la “sede della
società __________” in presenza di 4 condomini su 4;
·
(4) della “__________”, tenutasi il 20.5.2022 presso la “sede
della società __________” in presenza di 4 condomini su 4;
·
(5) della “__________” tenutasi il 9.8.2021 presso
“l’appartamento del sig. __________ in __________, __________” in presenza di 5
condomini su 5 (di cui 1 rappresentato);
·
(6) della “__________” tenutasi l’11.3.2022 presso “(…) sig. __________
(…) appartamento nr. 6 in __________ __________” in presenza di tutti i
condomini (di cui 1 collegato mediante videochiamata “zoom”);
·
(7) della “__________”, tenutasi il 30.4.2022 “ospiti di __________
presso l’appartamento di vacanza nr. 4 in __________, 7513 __________” in
presenza di 3 condomini (di cui 1 rappresentato).
·
(8) della “__________”, tenutasi il 22.4.2022 presso la Sala
riunioni del ristorante-__________” – via del __________ 1, __________”, in
presenza di sei condomini (di cui 5 rappresentati);
·
(9) della “__________, del 4.6.2021 “(…) in der
Ferienwohnung “H” der __________ – Gäste der __________ “Gemäss der
Anwesenheitskontrolle stellt die Verwaltung die Anweseheit von 2 Miteigentümers
von 2 fest (davon sind Frau __________, __________ con RA __________
vertreten) nonché il verbale del 2.11.2021 sempre presso __________;
·
(10) della “__________, del 21.6.2021 “(…) im __________ __________”,
in presenza di 5 condomini su 7;
·
(11) della “__________ in __________ “im Seminarraum des __________
(…) (Via da __________ nr. __________)” in presenza di 7 condomini su 8;
·
(12) della “Miteigentümer – Gemeinschaft __________, __________,
del 2.4.2022, presso l’abitazione del condomino __________”.
2.4.3.
Si rileva pertanto, in
relazione all’uso dell’ufficio per le riunioni condominiali, che lo stesso è
stato adoperato solo nel 2022 - per 3 riunioni - ed unicamente in seguito alla
ricezione, da parte del Comune di __________, dell’autorizzazione al cambio
destinazione da “Lager” a “Büro”.
2.5.
Per quanto concerne la “Grundtaxe”
2018 della società, non è stata spedita dal Comune di Pontresina direttamente
alla società, bensì__________.
Considerandi
II. Bilancio societario -
Ricavi
3.
3.1.
Dopo aver esaminato gli
spazi che sarebbero a disposizione della contribuente a __________, occorre
analizzare l’attività della stessa, sulla base dei bilanci presentati
all’autorità fiscale ticinese.
In particolare per il
periodo 2018 – 2020, l’UTPG ha allestito una tabella suddividendo i ricavi
della contribuente in due categorie: quella da “Beratungserträge (CHF +
Ausland)” e quella da “Wohnung Miete”.
2018.
2019.
2020.
Beratungserträge (CHF + Ausland)
300'787.80 87%
250'651.63 82%
280'142.30 74%
Wohnung Miete
43'200 13%
55'927.40 18%
96'922.04 26%
Totale
343'987.80
100%
306'579.03
100%
377'064.34
100%
Secondo l’UTPG, l’attività
immobiliare della ricorrente non è preponderante.
3.2
L’UTPG aveva richiesto
alla ricorrente di voler presentare i dettagli dei conti “Beratungserträge”
e “Beratungserträge Ausland, 2018 e 2019”, allegando la copia delle 10
fatture con gli importi più alti.
Ora, la contribuente non
ha prodotto la totalità di quanto richiesto, ma ha passato in rassegna, per gli
anni dal 2018 al 2021, la lista dei clienti e delle fatture emesse (presentando
unicamente alcune delle stesse). Per il 2022 è stata inviata una lista parziale
dei ricavi previsti.
3.3
Per il 2018 (allegato doc.
K della ricorrente), secondo la ricorrente, le proporzioni delle prestazioni
effettuate in Ticino e nel Grigioni, rappresentano rispettivamente il 32.72% ed
il 10.59% del fatturato (senza considerare, per il Canton Grigioni, le entrate
relative agli immobili).
Dall’analisi della lista dei
destinatari delle fatture emerge che in realtà più società (anche di quelle
ascrivibili secondo la __________) hanno legami evidenti con il Canton Ticino.
Nei clienti ascrivibili o
con legami in Ticino, vanno annoverati anche la __________ (legami con il
Ticino, vista l’apertura di una relazione bancaria e del direttore avv. __________,
__________), __________ (domiciliato sino al 30.9.2018 in Ticino e poi partito
per il Canton Ginevra), __________ (con sede c/o __________, radiata da
registro di commercio nel 2012), __________ (in Ticino, a __________ ha sede la
__________), __________ (della quale dal 2012 al 2016 amministratore unico era
il padre di __________, domiciliato ad __________, messa in liquidazione da
novembre 2023), __________ (con sede, sino al mese di gennaio 2015 a __________
ed attualmente in liquidazione; con membro Cda e direttore residente in
Ticino), __________ (trasferita nel 2016 nei Grigioni, dapprima in Ticino __________),
__________ (cancellata da registro di commercio nell’aprile 2023, ma con
precedente sede a Bellinzona), __________ (socio e gerente è __________
domiciliato a __________). Innumerevoli poi i clienti inseriti, dalla stessa
ricorrente, nella lista dei clienti “ticinesi”: __________ (__________), __________ (__________), __________ (__________), __________
__________ (__________), __________ (__________), __________ (attualmente in
liquidazione, __________), __________ (__________), __________ (__________), __________
(c/o __________), __________ (__________), __________ (__________), __________,
__________ (__________), __________ (__________), __________, __________ (__________),
__________ (__________), __________, __________ (__________), __________ (__________),
__________, __________ (__________).
3.4
Per il 2019 (allegato doc.
K della ricorrente), secondo la ricorrente le proporzioni delle prestazioni
effettuate in Ticino e nel Grigioni, rappresentano rispettivamente il 37.38% ed
il 13.69% del fatturato (senza considerare, per il Canton Grigioni, le entrate
relative agli immobili). Per quanto concerne le prestazioni con origine in
Svizzera, al di fuori dei Cantoni Ticino e Grigioni, si rileva che già nel 2018
__________ aveva la propria sede a __________ (inoltre socio, presidente e
gerente sono entrambi domiciliati in Ticino) e che __________ (con sede a __________.
Tra le prestazioni
effettuate a favore di persone e società ascrivibili – secondo la contribuente
– al Canton Grigioni figurano pure una società italiana (la __________), la __________
(fino al 2016, membro con diritto di firma individuale era __________), la __________
__________ (di cui socio e gerente è __________, domiciliato in __________).
Rispetto alla lista del
2018, fra i clienti che, secondo la contribuente, sono legati al Ticino, compaiono
nuovi nomi, quali __________ (al tempo a __________, c/o avv. __________), __________,
__________ (al tempo a __________), __________ (__________), __________ (__________,
c/o avv. __________), __________ (__________), __________ (dapprima __________
ed attualmente __________, della quale gerente è __________), __________ (cancellata
da Registro di commercio e già a Lugano).
3.5
Per il 2020 (allegato doc.
K della ricorrente), secondo la ricorrente le proporzioni delle prestazioni
effettuate in Ticino e nel Grigioni, rappresentano rispettivamente il 33.30% ed
il 31.98% del fatturato (senza considerare, per il Canton Grigioni, le entrate
relative agli immobili).
Ora, dalla disamina dei
clienti, si rileva che, per quanto attiene al Ticino, rispetto all’anno
precedente non si annoverano nuovi nominativi. Nelle prestazioni effettuate a
favore di clienti grigionesi, spicca, su un totale di fr. 132'033.24 di
fatturato la somma di oltre 90'000.- (su due distinte fatture) nei confronti
della __________.
3.6
Per quanto concerne il
periodo 2021 (allegato doc. K della ricorrente), secondo la ricorrente le
proporzioni delle prestazioni effettuate in Ticino e nei Grigioni rappresentano
rispettivamente il 29.79%% ed il 29.89% del fatturato (senza considerare, per
il Canton Grigioni, le entrate relative agli immobili).
Dalla disamina della lista
dei “clienti” della società, compaiono nuovi nominativi sia per i Grigioni
(persone fisiche), sia per il Canton Ticino (__________, __________, e la ditta
individuale __________, Bellinzona).
3.7
Sulla
base del dettaglio delle fatture emesse alla clientela ticinese (doc. M), nelle
sue osservazioni al ricorso l’UTPG ritiene che sarebbe dimostrata la presenza
in Ticino di __________.
Ad esempio, per quanto
concerne la __________ __________ Ltd, nella fattura del 1.7.2020, vengono
indicate prestazioni per l’apertura di una relazione bancaria presso __________;
per quanto riguarda la __________ (__________), l’onorario per le consulenze
2018.
(per complessivi fr. 20'839.95), comprende prestazioni diverse, quali
controlli contabili, proiezioni e rapporti fiscali in contatto con gli uffici
di revisioni, riunioni con gli azionisti, traffico dei pagamenti, operazioni di
cambio, dichiarazione fiscale per l’anno 2018. Nella fattura è compreso anche
l’onorario quale amministratore unico. Analoghe attività anche per l’anno 2019
(per complessivi fr. 21'270.75) e l’anno 2017 (fatturato nel 2018). Sempre a
favore di tale cliente, è stato organizzato e gestito il trasferimento della
sede della __________ in Svizzera. In relazione all’__________, il 16.1.2018, è
stato fatturato l’onorario relativo alle consulenze per il 2017, che
comprendevano “diverse consulenze con i clienti e con i loro rappresentanti”.
Agli atti vi è inoltre la fattura trasmessa alla __________, __________, datata
29.4.2020
e relativa all’apertura di un conto bancario presso __________, la
fattura del 28.3.2018 inviata alla __________, relativa alle prestazioni svolte
nel 2017, che comprendono attività di segretariato, corrispondenza, rendiconti
IVA, chiusura degli oneri sociali, riunioni, stesura del bilancio e del conto
economico, varie dichiarazioni fiscali, contatti con autorità fiscali, ma anche
la gestione del traffico pagamenti, fatturazioni, contatti assicurativi,
contatti fornitori/clienti. Agli atti vi è inoltre la fattura destinata alla __________
(__________) del 4.3.2020, dell’importo di fr. 13'247.10: le prestazioni
erogate comprendono l’onorario contabilità ed amministrazione per l’anno 2018,
la stesura del bilancio, del conto economico, le dichiarazioni fiscali, il
rendiconto IVA, le assicurazioni sociali, la gestione delle buste paga, il
segretariato, il traffico dei pagamenti, la corrispondenza generale via e-mail.
Vi è inoltre un compenso legato a “pratiche straordinarie” quali l’aggiornamento
LIA, l’immatricolazione dei furgoni, la stipulazione dei contratti
assicurativi, lo spostamento della sede sociale, la procedura di controllo da
parte dell’ispettorato del lavoro.
3.8
L’UTPG ha pure rilevato
l’esistenza di uno scritto del 5.5.2017, rivolto dall’amministratore unico
della contribuente, __________, al Comune di __________ nel quale, dopo aver
preliminarmente indicato che la moglie e i suoi figli risiedevano a __________
ed il figlio primogenito sarebbe stato iscritto presso la Scuola dell’Infanzia
in tale Comune, si è così espresso:
Colgo
inoltre l’occasione per segnalarvi che nel Comune di __________ trovano sede
alcune società da me amministrate che nel corso degli anni stanno incrementando
la propria cifra d’affari e porteranno ad un contributo fiscale di sicuro
interesse. Nella fattispecie si tratta di __________, __________, __________, __________,
__________.
Ora, queste società,
peraltro tutte con sede in __________ (__________), hanno quale amministratore
unico __________ Inoltre, il mappale ubicato in via __________, risulta essere,
come rilevato dall’UTPG di proprietà del padre di __________ (cfr. allegato
doc. L alle osservazioni dell’UTPG).
II. Bilancio - costi
4.
4.1.
Dopo aver esaminato
l’origine dei ricavi in base agli atti presentati dalla contribuente (in base
alla lista dei clienti nonché alcune fatture messe a disposizione), occorre
anche passare in rassegna alcuni costi.
Come visto, in base al
conto economico l’UTPG ha chiesto alla contribuente di voler presentare una
distinta dei “Beratungskosten” nonché delle “spese pagate per conto
di terzi” sia per il 2018 che per il 2019.
Sono state presentate
alcune fatture: ad esempio per il 2019 quelle di __________ – Specialista in
finanza e contabilità, __________. Le stesse attestano i servizi resi a favore
della __________ nel 2019: nei mesi compresi da agosto a dicembre, con dieci
incontri regolari, per fr. 450.- al giorno (forfait). La contribuente ha
inoltre trasmesso il contratto di consulenza concluso con la __________, Lugano,
il 1.12.2015, con inizio il 1.1.2016 e con un onorario forfettario per la __________
di fr. 24'000.-. Nella premessa del contratto si legge che la __________ è una
società attiva nella consulenza fiduciaria aziendale privata e svolge
un’attività di tenuta della contabilità, dichiarazioni salariali, IVA, fiscali
e amministrazione globale di società. Inoltre, “la società [ndr. __________]
non impiega personale proprio ma si avvale di consulenze esterne”. Ora, già
nel 2018, la situazione non risultava più essere tale: la contribuente aveva
come dipendente __________ (cfr. dal conto economico risultava il salario
versato come anche dalla dichiarazione d’imposta 2019 di __________). Il foro
previsto, in caso di divergenze, era quello di __________.
4.2
4.2.1
L’UTPG ha anche chiesto il
dettaglio delle spese di rappresentanza.
Ora, dalla disamina delle
stesse (2018 - 2020), emergono innumerevoli spese effettuate in Ticino (doc. Q).
4.2.2
Ad esempio, nel mese di
gennaio 2018, su quattro “pranzi con clienti”, unicamente uno si è svolto nei __________,
il 4.1.2018 (a ridosso del Capodanno). Nel mese di febbraio dello stesso anno,
su dieci pasti con clienti, unicamente due sono stati effettuati nei Grigioni
(i restanti 8 in Ticino). Fra le spese di trasferta dello stesso mese emergono perlopiù
spese di parcheggio, caffè, in Ticino o nella vicina Italia (__________ e __________).
Da rilevare inoltre l’acquisto di una targhetta per le bucalettere di un
immobile nei Grigioni (__________ presso __________ a __________. Lo stesso
dicasi per il mese di marzo 2018, in cui i pasti con clienti, due, sono stati
effettuati in Ticino, così come le spese di trasferta. Per quanto concerne il
mese di aprile 2018, si annoverano più spese nel Canton Grigioni rispetto ai
precedenti mesi: in particolare su sette pasti con clienti tre sono stati
consumati nei Grigioni (invero due di questi durante la settimana di Pasqua
2018). Lo stesso dicasi per le spese di trasferta. Nel mese di maggio 2018, si
annoverano pressoché unicamente spese di rappresentanza in Ticino. Nel mese di
giugno 2018 i pranzi/aperitivi con clienti (2), si sono svolti nei Grigioni
(invero l’aperitivo di venerdì 22.6 [si registra nelle spese nello stesso
giorno un rifornimento di benzina a __________] ed il pranzo il sabato 16.6.).
Il 23.6 (sabato) è stato acquistato un regalo per un cliente a __________.
Innumerevoli le spese di trasferta e auto in Ticino nel mese di giugno 2018.
Per quanto concerne il
mese di luglio 2018, su tre pasti con clienti, due sono stati consumati nei __________
(uno di domenica, il 15.7, mentre l’altro il martedì 31.7). Lunedì 16.7 vi è
stata una cena con clienti a __________. Per quanto concerne le spese di
trasferta, la maggior parte delle stesse sono da ascrivere all’__________ ed al
__________. Nel mese di agosto 2018 si annoverano due pranzi con clienti nei
Grigioni (il 9.8 ed il 17.8). Mentre su sei “spese trasferte e auto”, 4 sono
ascrivibili al Ticino. Nel settembre 2018, si annoverano unicamente due spese per
pasti con clienti ed entrambe in Ticino. Vi è per contro una spesa per un invio
postale effettuato da __________ (il sabato 8.9). Le spese di trasferta e auto
sono tutte ascrivibili al Ticino o all’Italia, tranne un rifornimento di
benzina a __________ mercoledì 26.9.
Per quanto concerne il
mese d’ottobre 2018 i due pasti con clienti effettuati nei Grigioni si sono svolti
rispettivamente sabato 6 e domenica 7. Per il resto figurano due pasti in
Ticino e due in Italia (uno dei quali in zona __________). Per quanto concerne
le spese auto e trasferta, la maggior parte si riferiscono all’__________,
tranne tre spese per il parcheggio: una delle quali il 4.10 a __________,
mentre due altre, il 5.10 (venerdì) a __________. __________ e __________. Si
rileva inoltre che il cambio delle gomme dell’autovettura è stato effettuato
presso la __________ (__________).
Per il mese di novembre
2018, su quattro pasti con clienti due sono in Ticino e due nei Grigioni,
mentre su 5 costi di parcheggio, 3 sono ascrivibili al Ticino e gli altri 2 ai
Grigioni. Per dicembre 2018, su tre consumazioni con clienti, due sono state
effettuate in Ticino (in particolare una a titolo di “cena collaboratori Studio
legale __________”, il 18.12) mentre una nei Grigioni (di venerdì). Due spese per
parcheggio sono state sostenute, entrambe il 14.12, nei Grigioni, mentre le
restanti due in Ticino. Si segnala un rifornimento di benzina a __________,
presso __________. Nei rimanenti mesi, non è quasi mai indicato il luogo di
rifornimento di benzina: ma la maggior parte degli stessi è avvenuta __________,
oppure __________. Nel mese di giugno 2018, la contribuente aveva espressamente
indicato “__________”.
4.2.3
Per il mese di gennaio 2019,
per quanto concerne le spese di rappresentanza, risultano perlopiù spese per
pasti effettuati nei Grigioni (5 su 7), tre dei quali in giorni festivi o nel fine
settimana. I due altri pasti erano stati consumati in __________ (uno dei quali
a __________). Per le spese di trasferta e auto quasi tutti parcheggi e i
rifornimenti di benzina sono avvenuti in Ticino. Per il mese di febbraio, tutti
i pranzi con clienti si sono svolti o in Ticino o in __________ (__________ e __________),
così come le spese di trasferta e parcheggio, fatta eccezione per una spesa di
parcheggio e verosimilmente un rifornimento di carburante a __________ (il
14.2.).
Per il mese di marzo, sono
numerose le spese per pasti nel Canton Grigioni (almeno cinque su sette). Si
rileva comunque che quattro sono state effettuate durante il periodo con il
quale, in Ticino, coincidevano le vacanze di Carnevale 2019. Per quanto
concerne le spese di trasferta e auto, su 5 costi di parcheggio 3 sono relativi
al Ticino. Nel mese di aprile 2019, su tre pasti con clienti, due erano stati consumati
nei Grigioni (uno dei quali durante la settimana di Pasqua mentre uno di
domenica) e l’altro in Ticino. Per le spese di trasferta ed auto su 5 costi di
parcheggio, 4 erano nei Grigioni (tre lo stesso giorno, durante le vacanze di
Pasqua). Per il mese di maggio 2019, vi sono due spese per pasti con clienti a __________
(Italia) ed uno a __________
Per quanto concerne le
spese di parcheggio, nel primo fine settimana di maggio risultano costi per
parcheggi e rifornimento di carburante nei __________. Il 21.5.2019 vi sono
spese di carburante e parcheggio nei __________, mentre che il 22.5 ed il 28.5
spese di benzina e parcheggio in Ticino.
Per quanto attiene al mese
di giugno 2019 vi sono molte spese per pasti con clienti nei Grigioni (su
cinque, almeno 3, in un caso di domenica). Vi è un pasto a __________. Per
quanto concerne le spese trasferte e auto, la maggior parte delle stesse è
ascrivibile al Ticino.
Per ciò che riguarda il
mese di luglio 2019, si rilevano pasti nei Grigioni (tuttavia almeno tre nel
fine settimana o a ridosso dello stesso). Una cena è invece stata consumata a __________.
Per le spese di trasferte e auto, una parte di esse è ascrivibile al __________,
un’altra a Ticino e Italia mentre per le rimanenti non vi è descrittivo del
luogo. Si rilevano tuttavia molteplici spese per l’acquisto di “materiale
ufficio” presso __________ ed __________.
Per il mese di agosto
2019, risultano 4 pasti con clienti (tra il 3.8 ed il 16.8) unicamente nei __________;
anche le spese per auto e trasferte sono riconducibili a tale Cantone. Tuttavia
vi sono spese di parcheggio in Ticino il 12.8, nonché per il rifornimento di
carburante (sempre il 12.8) e il lavaggio dell’auto (il 21.8).
Per il mese di settembre,
vi è unicamente (verosimilmente visto che non è indicato il luogo ma solamente
il nome dell’esercizio pubblico) una spesa in Ticino di fr. 7.- presso il
ristorante __________. Risultano due spese di parcheggio ascrivibili al
Grigioni (nella stessa data, il 5.9); per il resto le spese sono state sostenute
in Italia __________) o in Ticino.
Per il mese di ottobre
2019.
si registrano, su 6 pasti con clienti, 3 in Ticino. Dei tre consumati nei
Grigioni, due si riferiscono al fine settimana.
Per quanto concerne il
mese di novembre 2019 si rilevano durante la settimana del 1.11 due pranzi con
clienti, in seguito un pranzo in Italia (“cliente trasferta__________”), nonché
due altri pranzi consumati con clienti nei Grigioni, entrambi con la dicitura
“pranzo trasferta” (entrambi di martedì). Vi è inoltre un pranzo a __________.
Per quanto concerne invece le spese per trasferte e auto, sulla base di quanto
esposto dalla ricorrente, sembrerebbero essere tutte effettuate in Ticino o in
Italia.
Da ultimo, per il mese di
dicembre 2019, su otto pasti con clienti, tre sono stati consumati in Ticino. I
pranzi/cene nel Canton Grigioni sono almeno 4, dei quali due svolti il fine
settimana. Per quanto concerne le spese e trasferte, va notato il cambio
pneumatici presso la __________ a __________, nonché spese di parcheggio nei
Grigioni (due nel fine settimana, una il 31.12. ed una il 9.12). In Ticino vi è
invece stato verosimilmente un rifornimento di carburante ed un parcheggio
nell’autosilo il 24.12.
4.2.4
Per quanto concerne il
2020, anno contrassegnato dalla pandemia COVID, per quanto agli atti, nel mese
di febbraio risultano spese per pranzi nei Grigioni soprattutto durante la
settimana delle vacanze di Carnevale (che in Ticino era dal 22.2. al 1.3). Per
il resto vi sono pranzi in Ticino (in particolare presso lo __________, __________).
Le spese auto e trasferta sono tutte localizzate in Ticino. Per il mese di
marzo 2020, non vi è alcun pasto con clienti, ma unicamente pranzi e cene
indicati quali “trasferte” nel Canton Grigioni; quale materiale ufficio, la
contribuente ha acquistato il 18.3.2020, presso la “Farmacia __________”
“mascherine protettive clienti”, “Alcool + disinfettante”. Nel
mese di aprile 2020 vi sono state unicamente delle spese postali (non viene
indicato da dove), mentre nel mese di maggio presumibilmente una cena con
clienti nel Canton Grigioni ed un pranzo in Ticino. Vi è un’unica spesa di
parcheggio ad __________. Nel mese di giugno 2020 vi sono unicamente due pasti
con clienti, entrambi nei Grigioni, a ridosso o nel fine settimana (uno di
venerdì ed uno di domenica). Si rilevano le spese per il “materiale ufficio”
effettuate in Ticino (tra le quali dello scotch alla __________). Per i mesi di
luglio e di agosto 2020 si notano dei pranzi con clienti, oppure pranzi a
seguito di trasferte sia nel Ticino che nei Grigioni. Tre pasti tra quelli
consumati nei Grigioni si sono svolti nel fine settimana.
Per quanto concerne il
mese di agosto 2020, tra il 4.8 ed il 16.8 vi sono pasti con clienti unicamente
nel Canton Grigioni. Il 27.8 invece un pranzo con un’avvocata ticinese. Stesso
discorso per quanto riguarda le spese di parcheggio.
Per quanto attiene al mese
di settembre 2020, le spese di rappresentanza sono perlopiù riconducibili al Canton
Ticino, fatta un’unica eccezione per un pasto consumato nel Grigioni italiano. Anche
le spese di parcheggio sono riconducibili per la maggior parte al Ticino. Vi
sono anche spese per il materiale dell’ufficio all’__________.
Per il mese di ottobre
2020, su cinque pasti, due sono legati al Ticino (“pranzo clienti”) e gli altri
tre ai Grigioni con l’espressa dicitura “pranzo trasferta clienti”. Le spese di
parcheggio nei Grigioni sono state sostenute lo stesso giorno di uno dei “pranzi
trasferta clienti”, ossia il 9.10.
Per il mese di novembre
2020, si rileva che le spese nei Grigioni sono state sostenute durante le
vacanze autunnali, fatta eccezione per un pranzo del 12.11.2020 (con espressa
indicazione “pranzo trasferta clienti”). Alla stessa data risulta anche una
“cena con clienti” in Ticino, presso il ristorante __________. Analogo discorso
per le spese auto e di parcheggio: quelle nel Canton Grigioni sono state
effettuate nel corso della prima settimana di novembre, fatta eccezione per il
12.11, giorno della trasferta nei Grigioni.
Per finire, nel mese di
dicembre 2020 i pranzi ed incontri con i clienti sono avvenuti unicamente in
Ticino. Nelle spese auto e trasferta vi sono comunque costi ascrivibili anche
al Canton Grigioni. Per quanto attiene al materiale per l’ufficio lo stesso
sembrerebbe essere stato acquistato prevalentemente in Ticino.
Si aggiunge – fra le varie
spese – come rettamente indicato anche dall’UTPG, l’abbonamento sottoscritto
con il __________, per l’autolavaggio.
4.2.5
Con il ricorso, la
contribuente ha presentato anche alcune ricevute relative all’invio di
corrispondenza, rimarcando che la maggior parte delle spedizioni è avvenuta nei
Grigioni, da __________ (allegato doc. P al ricorso).
Ora, dalla disamina delle
stesse si può rilevare quanto segue.
·
Grigioni: 2 spedizioni il 5.1.2021 [ndr ferie scolastiche in
Ticino]; 5 spedizioni il 13.1.2021 [mercoledì, delle quali 3 al fisco
ticinese]; 1 spedizioni il 16.1.2021 [sabato, all’AFC]; 7 spedizioni il 20.1.2021
[mercoledì]; 1 spedizione il 20.1.2021 (mercoledì, all’autorità di vigilanza, __________);
1.
spedizione il 26.1.2021 (martedì); 2 spedizioni il 30.1.2021 (sabato, delle
quali una ad __________ __________); acquisto di 100 francobolli il 6.2.2021
(sabato); un pagamento il 27.02.2021 (sabato); 1 spedizione il 7.4.2021
(mercoledì, durante le ferie scolastiche in Ticino);
·
Ticino: 1 spedizione da __________ il 7.1.2021 (giovedì); 1
spedizione (verso l’estero) il 28(20?).1.2021 da __________ – __________; 1
spedizione il 10.2.2021 (mercoledì, all’Amministrazione federale delle finanze).
Le ricevute della
trasmissione della corrispondenza postale sono tutte posteriori alla procedura
di assoggettamento avviata dal Canton Ticino e, per quanto leggibili,
riguardano i mesi di gennaio, febbraio e aprile 2021 (doc. P).
III. Amministrazione
effettiva
5.
5.1.
Come
visto, il luogo dell'amministrazione effettiva si trova dove la persona
giuridica ha il suo centro economico e di fatto, dove vengono tenute le redini
della società e la sua gestione viene realmente svolta, compiendo quegli atti
che mirano al perseguimento dello scopo sociale. Se l'attività di direzione è
esercitata in più luoghi, decisivo è quello nel quale essa è svolta in maniera
preponderante. L'amministrazione effettiva - nel senso sopra descritto - si
distingue a sua volta: da una parte, dall'attività puramente amministrativa;
d'altra parte, quando essi si limitano al controllo sulla direzione operativa e
a prendere decisioni di principio, dall'attività svolta dagli organi supremi
della società (sentenze 2C_888/2019 del 5 gennaio 2021, consid. 4.2.;
2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid. 2.1; 2C_627/2017 del 1° febbraio 2019
consid. 2; 2C_373/2018 del 31 gennaio 2019 consid. 4.2; 2C_483/2016 dell'11
novembre 2016 consid. 3 e 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.2, con
ulteriori rinvii).
5.2
La procedura di tassazione
è retta dal principio inquisitorio (art. 46 cpv. 1 LAID; art. 204 cpv. 1 LT).
Le autorità fiscali devono procedere a tutte le indagini necessarie per
chiarire la fattispecie, compresi i fatti che favoriscono il contribuente. Per tutti
i fatti rilevanti l’onere della prova è pertanto a carico dell’autorità di
tassazione. All’obbligo di indagare dell’autorità si contrappongono tuttavia
gli obblighi di collaborazione del contribuente (art. 198 ss. LT). Nonostante
divergenti opinioni dottrinali, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale il contribuente è tenuto ad una certa collaborazione anche quando è
controversa la stessa sovranità fiscale del Cantone e pertanto l’autorità
adotta dapprima una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento. In questo
caso, il contribuente è tenuto a fornire informazioni solo in merito ai fatti e
agli indizi che sono determinanti per stabilire l’assoggettamento, mentre in
questa fase procedurale non deve ancora presentare una dichiarazione d’imposta
completa o comunque documentare compiutamente i suoi fattori imponibili
(sentenza 2C_398/2021 del 23.12.2021 consid. 3.1.1 e giurisprudenza citata).
5.3
Va preliminarmente
evidenziato che la contribuente ha collaborato all’accertamento dei fatti, ma
non in maniera completa. Motivo per il quale, questa Camera si basa, per
decidere la vertenza, sugli atti a disposizione, inerenti perlopiù il periodo
2018.
– 2020.
Ora, dagli atti emerge che
la direzione e l’amministrazione effettiva è stata svolta in Ticino, da parte
di __________, unico dipendente ed amministratore unico della contribuente.
Ciò è evincibile prendendo
in considerazione più fattori, passati in rassegna poc’anzi: la mancanza di
reali infrastrutture destinate all’attività, la tipologia e l’ampiezza delle prestazioni
fornite alla clientela e la provenienza della stessa (con una preponderanza,
per il 2018 – 2020 del Ticino), l’esame dei vari costi societari. Tali aspetti,
considerati nel loro insieme mettono in evidenza la presenza di __________ nei
Grigioni in prevalenza durante alcuni fine settimana o le vacanze scolastiche, oppure,
puntualmente, per delle trasferte con clienti.
Nei ricavi emerge – così
come evidenziato dall’UTPG – una netta prevalenza dell’attività di tipo
commerciale, legata prevalentemente a mandati con clientela ticinese. Del resto
tale prevalenza, seppur con altro tipo di percentuali è stata riconosciuta
anche dalla stessa ricorrente.
Nei costi, come visto, si
annoverano i servizi (e relativi costi) resi alla contribuente da parte di
professionisti attivi in Ticino, in particolare dall’avv. __________ (con il
quale vi sono diverse interazioni lavorative) e dall’avv. __________ (che
peraltro hanno il proprio ufficio legale a __________, in __________), __________
e dalla __________.
In Ticino, ad esempio, è stato
sottoscritto un abbonamento con un garage ticinese per il lavaggio dell’auto
aziendale, il cambio delle gomme dell’autovettura aziendale viene effettuato
presso __________ (la cui sede più vicina si trova a __________), vari pasti
sono stati consumati presso lo __________, al medesimo indirizzo (in un
immobile di proprietà del padre) in cui si trovano domiciliate molte società
delle quali è amministratore unico e dove si trova una collezione privata d’auto
d’epoca, e sono state sostenute le varie spese per il materiale d’ufficio (v. __________
[p. es. materiale per archiviazione], __________, “pattumiera e mocio”
acquistati per esempio da “__________”, __________, __________ [p. es.
separatori classificatori]).
La pretesa della
ricorrente che l’attività imprenditoriale abbia il proprio centro nei Grigioni non
emerge in particolare dagli atti relativi agli anni 2018 – 2020. È vero che nei
Grigioni esiste un’attività immobiliare, ma nel triennio indicato non appare
preponderante. L’attività prevalente è quella di fiduciaria “commerciale”,
legata ai mandati con clienti (per la maggior parte società) presenti su suolo
ticinese. Quanto presentato dalla contribuente in relazione all’attività di
gestione immobiliare (ad esempio i verbali delle assemblee condominiali)
riguarda, per la maggior parte, piuttosto il 2021 ed il 2022. Invero, appare
piuttosto ipotizzabile che, anche per quanto riguarda l’attività immobiliare
grigionese, l’amministrazione effettiva dell’attività societaria sia stata
pianificata dal Ticino (i siti internet inerenti le riservazioni degli
appartamenti possono essere gestiti anche dal Ticino e come visto, anche per le
operazioni di check in / out vi è quantomeno la possibilità di affidarsi ad
aziende attive in loco, come la __________).
Appare inoltre insolito,
che la __________ abbia sottoscritto un contratto di consulenza con la __________
nel dicembre 2015, per la prestazione di “(…) servizi orientati alla
consulenza in merito alla tenuta delle contabilità generali e alle
dichiarazioni IVA, AVS, enti sociali, assicurativi”, indicando
espressamente, nella premessa, che la __________ non disponeva di personale proprio
(sebbene nei periodi sub judice __________ ne fosse dipendente nonché AU).
Ci si chiede pertanto legittimamente per quale ragione sia stato sottoscritto
un contratto di locazione a __________ già nel 2014 (ancorché il reddito da la
locazione non figuri nella dichiarazione d’imposta di __________ né nelle
relative decisioni fiscali grigionesi). È peraltro fermamente escluso che la __________
possa essersi occupata della clientela ticinese, visti i compiti attribuiti e
posto come non avesse alcun diritto di firma in seno alla società (su
quest’aspetto vedi anche sentenza TF 2C_1061/2018 del 6.4.2022, del 6.4.2022,
consid. 7.4.): socio e gerente è sempre e solo stato __________.
Ciò fa già, di per sé,
dubitare della reale esistenza di un ufficio a __________. Come visto, anche la
tassa di promozione economica è stata trasmessa alla società a __________, ma
all’indirizzo c/o __________ (ossia presso l’indirizzo privato dell’AU). Nell’e-mail
28.8.2022
del Comune di __________ (doc. AA della ricorrente) viene peraltro
confermato che la sede della società è dal 2014 a __________, senza tuttavia
dir nulla in merito all’utilizzo del “Lager/Ufficio”. Oltre a ciò va aggiunto
che è difficile ipotizzare che il contribuente possa aver esercitato la propria
professione nei periodi contestati, rispettivamente il ruolo di AU,
nell’ufficio (“Lager”) di __________ – che implica l’utilizzo di
dispositivi elettronici e l’incontro con la clientela – senza aver ottenuto
preliminarmente la necessaria autorizzazione da parte della polizia del fuoco. Inoltre
non risulta dagli atti che la società abbia sottoscritto un contratto inerente
un abbonamento proprio ad internet (nel periodo 2018 – 2020), come anche i
consumi elettrici risultano quelli dell’appartamento di proprietà di __________
a __________. Non vi sono pertanto costi di tale natura direttamente imputabili
alla contribuente.
5.4
Oltre agli interessi
economici è indubbio che __________ in Ticino abbia degli interessi personali.
La moglie (con la quale si
è coniugato a __________ il 21.1.2012), __________ (già impiegata in Ticino
presso un istituto bancario) e i figli, nati entrambi in Ticino, __________ (a __________
il 25.6.__________) e __________ (a __________ il 17.3.__________) risultano
soggiornanti a __________. Dalla consultazione del sito www.movpop.ti.ch, per la moglie viene indicato, quale motivo
del soggiorno il “lavoro” mentre per i figli lo “studio”. Dal
2017, il figlio __________ è iscritto alle Scuole nel __________. A __________,
i coniugi __________ sono inoltre comproprietari di una casa, in ragione di ½
ciascuno (il cui valore commerciale non è quello di stima), acquistata nel
2011.
In un parallelo procedimento (CDT __________), l’autorità fiscale
ticinese ha rivendicato anche l’assoggettamento illimitato alle imposte nel
Canton Ticino dei coniugi __________ a far tempo dal periodo fiscale 2017. In
Ticino, risiedono anche i genitori di __________ __________ (che risultano
coniugati ma con domicili separati): e meglio ad __________ il padre __________
e a __________ la madre __________.
5.5
Non di secondaria
importanza è quanto indicato dall’UTPG in relazione al fatto che __________ ha
presentato la domanda per l’autorizzazione per poter esercitare la professione
di fiduciario commercialista in Ticino - all’Autorità di vigilanza
sull’esercizio delle professioni di fiduciario - unicamente il 13.1.2021.
Appare pertanto plausibile, vista l’importanza dei mandati in ambito
commerciale nel periodo 2018 – 2020 ed i relativi ricavi, che la sede a __________
(tenuto anche conto di come il cambio destinazione da Lager ad ufficio è
avvenuto unicamente nel 2022), possa essere legata anche a quest’aspetto della
professione esercitata da __________, come evidenziato più volte anche
dall’autorità fiscale ticinese (cfr. decisione su reclamo dell’8.3.2022, p. 3).
5.6
Tutto ben ponderato: per
il periodo 2018-2020 risulta dagli atti che l’amministrazione effettiva della
società è stata esercitata in Ticino da __________. Come visto, quest’ultimo,
nonostante le molteplici prove addotte, non è riuscito a dimostrare di aver
avuto nei Grigioni una “wesentliche Büroinfrastruktur” – per tutte le
ragioni già esposte in precedenza – né di aver esercitato l’amministrazione
effettiva della __________ dai Grigioni: ciò si evince chiaramente dal tipo di
prestazioni effettuate a favore di clienti ticinesi, rispettivamente dalla disamina
dei costi e dei ricavi, dai quali risulta chiaramente che il centro economico
della società è il Canton Ticino.
6.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della
contribuente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 4’000.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
lic.oec. __________;
-
Ufficio tassazione delle persone giuridiche, Bellinzona;
-
Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, Bellinzona.
Divisione
delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: