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Decisione

80.2022.92

Deduzioni: interessi passivi, pagamento degli interessi con il ricavo della realizzazione forzata dell’immobile

13 maggio 2022Italiano13 min

per fr. 6'681.–. I debiti ipotecari erano garantiti dall’immobile di __________.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.92

80.2022.93

Lugano

13 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 9 aprile 2022 contro la decisione del 9 marzo 2022 in materia di IC e IFD

2020.

Fatti

Fatti

A. RI 1, domiciliata a __________,

è stata proprietaria dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ sul

fondo base n. __________ RFD du __________ (VS) fino al 23 settembre 2020,

quando l’immobile è stato aggiudicato all’incanto nell’ambito di una procedura

esecutiva promossa nei confronti della proprietaria.

Nella dichiarazione

d’imposta 2020, la contribuente ha dichiarato un reddito imponibile di fr.

66'540.–. Per quanto concerne la sostanza immobiliare, ha dichiarato solo la

quota di comproprietà del mapp. n. __________ RFD di __________. Ha inoltre

fatto valere debiti privati per complessivi fr. 425'000.– e interessi passivi

per fr. 6'681.–. I debiti ipotecari erano garantiti dall’immobile di __________.

B. Con decisione del 19 gennaio 2021

l’Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio (nel seguito: UT) ha

notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2020, commisurando il reddito

imponibile in fr. 66’500.– per l’IC e in fr. 68’900.– per l’IFD. La sostanza, ai soli fini IC, veniva quantificata in

fr. 0.–.

C. Con reclamo del 16

febbraio 2022, la ricorrente ha contestato la decisione di tassazione,

sostenendo che nel compilare la dichiarazione d’imposta era incorsa in una dimenticanza.

Fino alla data della vendita all’asta (23 settembre 2020) dell’appartamento di __________

avrebbe infatti sopportato gli interessi passivi legati al credito ipotecario

di fr. 9'531.70 e le spese condominiali di fr. 8'283.45. Ha chiesto dunque di

dedurre l’importo complessivo di fr. 17'815.15 dal reddito imponibile di fr.

66'540.–, così da ridurre il reddito imponibile a fr. 48'724.85.

Con decisione di del 9

marzo 2022 l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, argomentando che la

contribuente non aveva comprovato di aver effettivamente pagato di tasca

propria gli interessi passivi e le spese condominiali relative all’oggetto

immobiliare andato all’asta il 23 settembre 2020. Aggiungeva che anche il

riparto intercantonale allestito dal fisco del Canton Vallese non riconosceva

deduzioni.

D. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il diniego della deduzione

degli interessi passivi legati al credito ipotecario e delle spese condominiali

per complessivi fr. 17'815.15. Per quanto concerne le spese condominiali,

produce una convenzione sottoscritta con la rappresentante del condominio __________

di __________, con la quale si è assunta l’obbligo di pagare gli arretrati, e

degli ordini di pagamento inviati alla sua banca. Per ciò che concerne gli

interessi ipotecari, ammette “di non aver pagato fisicamente gli interessi

passivi”, ma sostiene che “gli stessi sono stati considerati nel prezzo

di aggiudicazione all’asta del 23 settembre 2020”. A suo avviso, se fosse

andata diversamente, la differenza tra il valore di aggiudicazione ed il saldo

del debito ipotecario in capitale sarebbe stato bonificato a suo favore.

Diritto

I. Spese condominiali

1. In primo luogo, la ricorrente postula la deduzione delle spese condominiali pagate quale

proprietaria dell’appartamento di __________, aggiudicato all’incanto il 23

settembre 2020. Produce una convenzione, conclusa il 31 agosto 2021 con la

rappresentante dalla comunione dei comproprietari, con la quale ha riconosciuto

di essere debitrice delle spese condominiali degli anni dal 2017 al 2020 e

delle spese relative, per un importo complessivo di fr. 15'882.94 più interessi

di ritardo. La contribuente ha assunto l’impegno di versare rate mensili di

almeno 500 franchi fino all’estinzione totale del debito. Inoltre, si è assunta

il pagamento di parte dei costi legali, nella misura di fr. 1'500.–. Il primo

versamento di fr. 500.–, come risulta da una conferma bancaria allegata, risale

al 5 agosto 2021.

Secondo

l’autorità di tassazione, la deduzione dei pagamenti litigiosi sarebbe esclusa,

non avendo l’insorgente comprovato di aver “effettivamente pagato di tasca

propria”.

2. 2.1.

Come risulta dalla

ripartizione intercantonale, allegata alla decisione impugnata, all’immobile in

discussione non è stato attribuito alcun reddito imponibile.

2.2.

Gli articoli 31 LT e 32

LIFD contemplano le cosiddette “deduzioni delle spese per l’acquisizione del

reddito”, in particolare del reddito della sostanza mobiliare e immobiliare. La

deducibilità dei costi fatti valere dipende essenzialmente dal carattere imponibile

del reddito, per il cui conseguimento il contribuente li sostiene. Dal punto di

vista sistematico, la deduzione delle spese per l’acquisizione del reddito deve

essere fatta rientrare nella determinazione della base di calcolo del reddito,

in applicazione del principio del reddito netto. Ne consegue che dai redditi

lordi imponibili possono essere dedotti, nella misura in cui ciò è previsto da

una legge formale, i costi di acquisizione a tal fine sostenuti; il reddito

netto così determinato (riservate ulteriori deduzioni) costituisce la base di

calcolo dell’imposta. Per principio, i redditi non imponibili sono per contro

irrilevanti ai fini della determinazione della base di calcolo, ragione per cui

le spese che hanno comportato non danno diritto ad alcuna deduzione (cfr. decisione del TF n. 2C_929/2014 del 10

agosto 2015, in: RDAF 2016 II 78, consid. 3.2; sentenza CDT n. 80.2016.127 del

31 agosto 2016, consid. 2.2 e giurisprudenza citata; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a

ediz., Basilea 2019, n. 2 ad

art. 32 LIFD, p. 944).

La

deducibilità dei costi sostenuti per gli immobili dipende pertanto direttamente

dall’imposizione del reddito che generano, ovvero sono deducibili unicamente

quelle spese che dal punto di vista economico e temporale hanno un nesso

diretto ed immediato con l’acquisizione di detto reddito (cfr. Zwahlen/Lissi,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,

3a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad

art. 21 LIFD, p. 545;

ibidem, n. 9 ad

art. 32 LIFD, p. 759).

La giurisprudenza ammette

un’eccezione per il caso in cui un immobile non possa essere abitato né ceduto

in locazione, a causa dello svolgimento di lavori di manutenzione. Sebbene non

vi sia un reddito imponibile, è comunque ammessa la deduzione delle spese di

manutenzione (DTF 133 II 287 consid. 3; inoltre Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ediz., Basilea 2019, n. 2 ad

art. 32 LIFD, p. 944; Zwahlen/Lissi,

op. cit., n. 9 ad

art. 32 LIFD, p. 760).

2.3.

Conformandosi

peraltro alla ripartizione intercantonale degli elementi imponibili allestita

dall’autorità di tassazione del Canton Vallese, l’UT non ha attribuito alcun

valore locativo all’appartamento della ricorrente. Ne consegue che già solo per

questo motivo è esclusa la deduzione delle spese di manutenzione.

3. 3.1.

Se

anche l’appartamento avesse prodotto un reddito imponibile, le spese ammesse in

deduzione sarebbero state certamente inferiori al valore locativo stesso.

3.2.

Va

ricordato dapprima che le spese condominiali in quanto tali non sono

deducibili.

Secondo gli articoli 32

cpv. 2 LIFD e 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può

dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova

acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di

terzi.

Le spese di gestione di un immobile (in particolare,

quelle per la pulizia, l’illuminazione ed il riscaldamento delle parti comuni

di uno stabile e quelle per l'acqua potabile e la raccolta dei rifiuti)

costituiscono spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e

possono essere dedotte dal reddito, eccezionalmente, alla condizione che

gravino un contribuente che a sua volta le trasferisce su una o più persone per

cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come si verifica nel caso

del proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale corrispettivo

la pigione oltre all'indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il proprietario

ad abitare la propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero traslati

sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo ed

il contribuente che abita la propria casa non ha pertanto il diritto alla

deduzione degli stessi (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20

gennaio 2003 in re K. e giurisprudenza e dottrina citate; inoltre la sentenza

del Tribunale federale del 15 luglio 2005, n. 2A.683/2004, in ASA 77 p. 161 =

StE 2006 B 25.6 n. 53 = RDAF 2005 II 502 consid. 2.5).

La

maggior parte delle spese condominiali sono qualificabili come spese di

gestione e come tali rientrano fra le spese per il mantenimento del

contribuente e della sua famiglia, la cui deduzione è esclusa dagli articoli 34

lett. a LIFD e 33 lett. a LT.

La

ricorrente non ha prodotto alcun conteggio delle spese condominiali, ragione

per cui non è possibile verificare in quale misura vi fossero incluse spese di

manutenzione in senso stretto. In ogni caso si sarebbe trattato di un importo

inferiore a quello del valore locativo imponibile.

3.3.

D’altronde,

la convenzione prodotta dalla ricorrente concerne le spese condominiali di ben

quattro anni (dal 2017 al 2020). Anche per questa ragione, le stesse non

potrebbero essere dedotte dal reddito del periodo fiscale litigioso.

I

redditi e le spese sostenute per il loro conseguimento devono infatti essere in

relazione al medesimo periodo fiscale. Deve quindi sussistere una connessione

temporale tra il reddito e le spese per la realizzazione dello stesso. Una

presa in considerazione dei costi non può entrare in linea di conto, quando i

redditi vengono conseguiti durante un periodo fiscale successivo. ll principio

della periodicità deve essere quindi essere tenuto in considerazione anche per

quanto riguarda le spese (Locher,

Kommentar zum DBG, 2a ed., Basilea 2019, art. 25 LIFD n. 22; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DGB, 3a ed., Zurigo 2016, art. 25 LIFD n. 8).

Ne

consegue che sarebbero state deducibili dal reddito imponibile del periodo

fiscale 2020 tutt’al più le spese relative a quest’ultimo anno e non anche

quelle dei tre anni precedenti.

3.4.

Risulta

peraltro dalle decisioni di tassazione dei periodi precedenti che la

contribuente ha beneficiato della deduzione delle spese di manutenzione in

relazione all’immobile di __________, in misura addirittura superiore rispetto

al reddito immobiliare. Nel periodo fiscale 2018, a fronte di un reddito di fr.

1'440.–, sono state ammesse spese di manutenzione per fr. 3'649.–; nel 2019, il

reddito era nullo e le spese ammesse ammontavano a fr. 3'653.–.

Ammettere

la deduzione dal reddito del 2020 delle spese relative agli anni precedenti

comporterebbe anche una doppia deduzione degli stessi costi.

3.5.

Nella

misura in cui ha negato la deduzione delle spese condominiali per fr. 8'283.45,

la decisione impugnata è pertanto legittima.

Considerandi

II. Interessi

passivi

4.

In

secondo luogo, l’insorgente chiede la deduzione dal reddito degli interessi

passivi di fr. 9'531.70, relativi al debito ipotecario che gravava

l’appartamento di __________. Ritiene infatti che gli stessi siano stati

coperti dal prezzo di aggiudicazione dell’immobile. Se con il ricavo

dell’incanto fosse stato pagato solo il debito in capitale, l’eccedenza le

sarebbe infatti stata bonificata.

5.

5.1.

Secondo l’art. 24 LT, di

uguale tenore dell’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi

imponibili meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali di cui agli

art. 25-32 LT, rispettivamente 26-33 LIFD. Quali deduzioni generali, gli art.

32.

cpv. 1 lett. a LT e 33 cpv. 1 lett. a LIFD contemplano gli

interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da

sostanza imponibili in virtù degli art. 19 e 20 LT (art. 20 e 21 LIFD) e di

ulteriori fr. 50 000.–.

5.2

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, la nozione di interessi deve essere interpretata dal

punto di vista economico, mentre non sono determinanti la forma, la

designazione e il momento del loro versamento. L’interesse è la remunerazione

dovuta per la concessione e la non restituzione del capitale, nella misura in

cui è regolarmente calcolata in percentuale, pro rata temporis e in

proporzione al capitale. La deduzione di interessi passivi presuppone pertanto

l’esistenza di un debito pecuniario. Solo in presenza di una relazione fra

interessi e debito possono esservi interessi passivi (DTF 143 II 396 consid.

2.1

con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

5.3

La stessa ricorrente aveva

omesso di indicare, nella sua dichiarazione, il debito ipotecario relativo

all’appartamento di __________ e i relativi interessi passivi. Non li aveva

neppure inseriti nell’elenco debiti allegato. D’altronde, non risulta che la

banca creditrice le avesse rilasciato un’attestazione fiscale secondo l’art.

127.

cpv. 1 lett. b LIFD.

Neanche quando ha

interposto reclamo contro la decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2020 la contribuente ha prodotto un’attestazione fiscale della banca

creditrice né altri giustificativi a comprova dell’avvenuto pagamento di interessi

passivi. La spiegazione è peraltro data dal fatto che la stessa non ha pagato

interessi passivi, perlomeno nel corso del 2020.

La sola documentazione

inviata dall’insorgente è costituita da alcuni atti della procedura di

realizzazione forzata dell’immobile. Dagli stessi risulta che il ricavo della

vendita all’incanto (fr. 289'997.85, al netto delle spese di realizzazione) è

bastato per coprire, oltre alle imposte comunali (fr. 43.30), l’intero credito

della banca creditrice ipotecaria (fr. 289'790.85) e una minima parte delle

spese condominiali (fr. 163.70 su un totale di fr. 6'784.10).

5.4

È vero che non si può

affermare che la ricorrente abbia pagato gli interessi ipotecari relativi al

periodo dal 1.1.2020 al 23.9.2020. L’estinzione del debito nei confronti della

banca è stato possibile infatti solo grazie alla realizzazione forzata

dell’immobile, al termine della procedura esecutiva.

Ciò non toglie che gli

interessi siano stati pagati con il ricavo della vendita del suo immobile. In

questa prospettiva, la situazione non differisce molto da quella che si sarebbe

verificata se la ricorrente avesse venduto privatamente l’appartamento, per poi

estinguere i debiti contratti con la banca, compresi gli interessi passivi del

2020.

In linea di principio, si

giustifica pertanto la deduzione degli interessi passivi relativi al periodo

dal 1.1.2020 al 23.9.2020. Rimane tuttavia da stabilire il loro ammontare. La

ricorrente propone un proprio calcolo, fondato sul presupposto che il tasso di

interesse di entrambi i mutui ipotecari ammontasse al 5%. Anche l’ammontare dei

debiti risulta solo dal conteggio proposto dalla contribuente, ma non è noto se

si tratti di importi che includono già parte degli interessi capitalizzati. Agli

atti non è peraltro reperibile alcun documento in merito al contenuto dei

contratti stipulati con la banca finanziatrice.

Si giustifica di

conseguenza il rinvio degli atti all’UT per una nuova decisione. La ricorrente

produrrà tutta la documentazione necessaria per consentire di stabilire

l’ammontare degli interessi deducibili. L’autorità di tassazione ne ammetterà

poi la deduzione, tenendo conto anche delle disposizioni in merito alla doppia

imposizione intercantonale.

6.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della

ricorrente in misura proporzionale alla sua soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui concerne la deduzione delle spese condominiali, il ricorso è respinto.

1.2 Nella

misura in cui concerne la deduzione degli interessi passivi, la decisione dopo

reclamo del 9 marzo 2022 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’600.–

sono a carico della

ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 800.– ).

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: