80.2022.92
Deduzioni: interessi passivi, pagamento degli interessi con il ricavo della realizzazione forzata dell’immobile
13 maggio 2022Italiano13 min
per fr. 6'681.–. I debiti ipotecari erano garantiti dall’immobile di __________.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.92
80.2022.93
Lugano
13 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 aprile 2022 contro la decisione del 9 marzo 2022 in materia di IC e IFD
2020.
Fatti
Fatti
A. RI 1, domiciliata a __________,
è stata proprietaria dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ sul
fondo base n. __________ RFD du __________ (VS) fino al 23 settembre 2020,
quando l’immobile è stato aggiudicato all’incanto nell’ambito di una procedura
esecutiva promossa nei confronti della proprietaria.
Nella dichiarazione
d’imposta 2020, la contribuente ha dichiarato un reddito imponibile di fr.
66'540.–. Per quanto concerne la sostanza immobiliare, ha dichiarato solo la
quota di comproprietà del mapp. n. __________ RFD di __________. Ha inoltre
fatto valere debiti privati per complessivi fr. 425'000.– e interessi passivi
per fr. 6'681.–. I debiti ipotecari erano garantiti dall’immobile di __________.
B. Con decisione del 19 gennaio 2021
l’Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio (nel seguito: UT) ha
notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2020, commisurando il reddito
imponibile in fr. 66’500.– per l’IC e in fr. 68’900.– per l’IFD. La sostanza, ai soli fini IC, veniva quantificata in
fr. 0.–.
C. Con reclamo del 16
febbraio 2022, la ricorrente ha contestato la decisione di tassazione,
sostenendo che nel compilare la dichiarazione d’imposta era incorsa in una dimenticanza.
Fino alla data della vendita all’asta (23 settembre 2020) dell’appartamento di __________
avrebbe infatti sopportato gli interessi passivi legati al credito ipotecario
di fr. 9'531.70 e le spese condominiali di fr. 8'283.45. Ha chiesto dunque di
dedurre l’importo complessivo di fr. 17'815.15 dal reddito imponibile di fr.
66'540.–, così da ridurre il reddito imponibile a fr. 48'724.85.
Con decisione di del 9
marzo 2022 l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, argomentando che la
contribuente non aveva comprovato di aver effettivamente pagato di tasca
propria gli interessi passivi e le spese condominiali relative all’oggetto
immobiliare andato all’asta il 23 settembre 2020. Aggiungeva che anche il
riparto intercantonale allestito dal fisco del Canton Vallese non riconosceva
deduzioni.
D. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il diniego della deduzione
degli interessi passivi legati al credito ipotecario e delle spese condominiali
per complessivi fr. 17'815.15. Per quanto concerne le spese condominiali,
produce una convenzione sottoscritta con la rappresentante del condominio __________
di __________, con la quale si è assunta l’obbligo di pagare gli arretrati, e
degli ordini di pagamento inviati alla sua banca. Per ciò che concerne gli
interessi ipotecari, ammette “di non aver pagato fisicamente gli interessi
passivi”, ma sostiene che “gli stessi sono stati considerati nel prezzo
di aggiudicazione all’asta del 23 settembre 2020”. A suo avviso, se fosse
andata diversamente, la differenza tra il valore di aggiudicazione ed il saldo
del debito ipotecario in capitale sarebbe stato bonificato a suo favore.
Diritto
I. Spese condominiali
1. In primo luogo, la ricorrente postula la deduzione delle spese condominiali pagate quale
proprietaria dell’appartamento di __________, aggiudicato all’incanto il 23
settembre 2020. Produce una convenzione, conclusa il 31 agosto 2021 con la
rappresentante dalla comunione dei comproprietari, con la quale ha riconosciuto
di essere debitrice delle spese condominiali degli anni dal 2017 al 2020 e
delle spese relative, per un importo complessivo di fr. 15'882.94 più interessi
di ritardo. La contribuente ha assunto l’impegno di versare rate mensili di
almeno 500 franchi fino all’estinzione totale del debito. Inoltre, si è assunta
il pagamento di parte dei costi legali, nella misura di fr. 1'500.–. Il primo
versamento di fr. 500.–, come risulta da una conferma bancaria allegata, risale
al 5 agosto 2021.
Secondo
l’autorità di tassazione, la deduzione dei pagamenti litigiosi sarebbe esclusa,
non avendo l’insorgente comprovato di aver “effettivamente pagato di tasca
propria”.
2. 2.1.
Come risulta dalla
ripartizione intercantonale, allegata alla decisione impugnata, all’immobile in
discussione non è stato attribuito alcun reddito imponibile.
2.2.
Gli articoli 31 LT e 32
LIFD contemplano le cosiddette “deduzioni delle spese per l’acquisizione del
reddito”, in particolare del reddito della sostanza mobiliare e immobiliare. La
deducibilità dei costi fatti valere dipende essenzialmente dal carattere imponibile
del reddito, per il cui conseguimento il contribuente li sostiene. Dal punto di
vista sistematico, la deduzione delle spese per l’acquisizione del reddito deve
essere fatta rientrare nella determinazione della base di calcolo del reddito,
in applicazione del principio del reddito netto. Ne consegue che dai redditi
lordi imponibili possono essere dedotti, nella misura in cui ciò è previsto da
una legge formale, i costi di acquisizione a tal fine sostenuti; il reddito
netto così determinato (riservate ulteriori deduzioni) costituisce la base di
calcolo dell’imposta. Per principio, i redditi non imponibili sono per contro
irrilevanti ai fini della determinazione della base di calcolo, ragione per cui
le spese che hanno comportato non danno diritto ad alcuna deduzione (cfr. decisione del TF n. 2C_929/2014 del 10
agosto 2015, in: RDAF 2016 II 78, consid. 3.2; sentenza CDT n. 80.2016.127 del
31 agosto 2016, consid. 2.2 e giurisprudenza citata; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a
ediz., Basilea 2019, n. 2 ad
art. 32 LIFD, p. 944).
La
deducibilità dei costi sostenuti per gli immobili dipende pertanto direttamente
dall’imposizione del reddito che generano, ovvero sono deducibili unicamente
quelle spese che dal punto di vista economico e temporale hanno un nesso
diretto ed immediato con l’acquisizione di detto reddito (cfr. Zwahlen/Lissi,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,
3a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad
art. 21 LIFD, p. 545;
ibidem, n. 9 ad
art. 32 LIFD, p. 759).
La giurisprudenza ammette
un’eccezione per il caso in cui un immobile non possa essere abitato né ceduto
in locazione, a causa dello svolgimento di lavori di manutenzione. Sebbene non
vi sia un reddito imponibile, è comunque ammessa la deduzione delle spese di
manutenzione (DTF 133 II 287 consid. 3; inoltre Locher,
Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ediz., Basilea 2019, n. 2 ad
art. 32 LIFD, p. 944; Zwahlen/Lissi,
op. cit., n. 9 ad
art. 32 LIFD, p. 760).
2.3.
Conformandosi
peraltro alla ripartizione intercantonale degli elementi imponibili allestita
dall’autorità di tassazione del Canton Vallese, l’UT non ha attribuito alcun
valore locativo all’appartamento della ricorrente. Ne consegue che già solo per
questo motivo è esclusa la deduzione delle spese di manutenzione.
3. 3.1.
Se
anche l’appartamento avesse prodotto un reddito imponibile, le spese ammesse in
deduzione sarebbero state certamente inferiori al valore locativo stesso.
3.2.
Va
ricordato dapprima che le spese condominiali in quanto tali non sono
deducibili.
Secondo gli articoli 32
cpv. 2 LIFD e 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può
dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova
acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di
terzi.
Le spese di gestione di un immobile (in particolare,
quelle per la pulizia, l’illuminazione ed il riscaldamento delle parti comuni
di uno stabile e quelle per l'acqua potabile e la raccolta dei rifiuti)
costituiscono spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e
possono essere dedotte dal reddito, eccezionalmente, alla condizione che
gravino un contribuente che a sua volta le trasferisce su una o più persone per
cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come si verifica nel caso
del proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale corrispettivo
la pigione oltre all'indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il proprietario
ad abitare la propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero traslati
sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo ed
il contribuente che abita la propria casa non ha pertanto il diritto alla
deduzione degli stessi (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20
gennaio 2003 in re K. e giurisprudenza e dottrina citate; inoltre la sentenza
del Tribunale federale del 15 luglio 2005, n. 2A.683/2004, in ASA 77 p. 161 =
StE 2006 B 25.6 n. 53 = RDAF 2005 II 502 consid. 2.5).
La
maggior parte delle spese condominiali sono qualificabili come spese di
gestione e come tali rientrano fra le spese per il mantenimento del
contribuente e della sua famiglia, la cui deduzione è esclusa dagli articoli 34
lett. a LIFD e 33 lett. a LT.
La
ricorrente non ha prodotto alcun conteggio delle spese condominiali, ragione
per cui non è possibile verificare in quale misura vi fossero incluse spese di
manutenzione in senso stretto. In ogni caso si sarebbe trattato di un importo
inferiore a quello del valore locativo imponibile.
3.3.
D’altronde,
la convenzione prodotta dalla ricorrente concerne le spese condominiali di ben
quattro anni (dal 2017 al 2020). Anche per questa ragione, le stesse non
potrebbero essere dedotte dal reddito del periodo fiscale litigioso.
I
redditi e le spese sostenute per il loro conseguimento devono infatti essere in
relazione al medesimo periodo fiscale. Deve quindi sussistere una connessione
temporale tra il reddito e le spese per la realizzazione dello stesso. Una
presa in considerazione dei costi non può entrare in linea di conto, quando i
redditi vengono conseguiti durante un periodo fiscale successivo. ll principio
della periodicità deve essere quindi essere tenuto in considerazione anche per
quanto riguarda le spese (Locher,
Kommentar zum DBG, 2a ed., Basilea 2019, art. 25 LIFD n. 22; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DGB, 3a ed., Zurigo 2016, art. 25 LIFD n. 8).
Ne
consegue che sarebbero state deducibili dal reddito imponibile del periodo
fiscale 2020 tutt’al più le spese relative a quest’ultimo anno e non anche
quelle dei tre anni precedenti.
3.4.
Risulta
peraltro dalle decisioni di tassazione dei periodi precedenti che la
contribuente ha beneficiato della deduzione delle spese di manutenzione in
relazione all’immobile di __________, in misura addirittura superiore rispetto
al reddito immobiliare. Nel periodo fiscale 2018, a fronte di un reddito di fr.
1'440.–, sono state ammesse spese di manutenzione per fr. 3'649.–; nel 2019, il
reddito era nullo e le spese ammesse ammontavano a fr. 3'653.–.
Ammettere
la deduzione dal reddito del 2020 delle spese relative agli anni precedenti
comporterebbe anche una doppia deduzione degli stessi costi.
3.5.
Nella
misura in cui ha negato la deduzione delle spese condominiali per fr. 8'283.45,
la decisione impugnata è pertanto legittima.
Considerandi
II. Interessi
passivi
4.
In
secondo luogo, l’insorgente chiede la deduzione dal reddito degli interessi
passivi di fr. 9'531.70, relativi al debito ipotecario che gravava
l’appartamento di __________. Ritiene infatti che gli stessi siano stati
coperti dal prezzo di aggiudicazione dell’immobile. Se con il ricavo
dell’incanto fosse stato pagato solo il debito in capitale, l’eccedenza le
sarebbe infatti stata bonificata.
5.
5.1.
Secondo l’art. 24 LT, di
uguale tenore dell’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi
imponibili meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali di cui agli
art. 25-32 LT, rispettivamente 26-33 LIFD. Quali deduzioni generali, gli art.
32.
cpv. 1 lett. a LT e 33 cpv. 1 lett. a LIFD contemplano gli
interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da
sostanza imponibili in virtù degli art. 19 e 20 LT (art. 20 e 21 LIFD) e di
ulteriori fr. 50 000.–.
5.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la nozione di interessi deve essere interpretata dal
punto di vista economico, mentre non sono determinanti la forma, la
designazione e il momento del loro versamento. L’interesse è la remunerazione
dovuta per la concessione e la non restituzione del capitale, nella misura in
cui è regolarmente calcolata in percentuale, pro rata temporis e in
proporzione al capitale. La deduzione di interessi passivi presuppone pertanto
l’esistenza di un debito pecuniario. Solo in presenza di una relazione fra
interessi e debito possono esservi interessi passivi (DTF 143 II 396 consid.
2.1
con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
5.3
La stessa ricorrente aveva
omesso di indicare, nella sua dichiarazione, il debito ipotecario relativo
all’appartamento di __________ e i relativi interessi passivi. Non li aveva
neppure inseriti nell’elenco debiti allegato. D’altronde, non risulta che la
banca creditrice le avesse rilasciato un’attestazione fiscale secondo l’art.
127.
cpv. 1 lett. b LIFD.
Neanche quando ha
interposto reclamo contro la decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2020 la contribuente ha prodotto un’attestazione fiscale della banca
creditrice né altri giustificativi a comprova dell’avvenuto pagamento di interessi
passivi. La spiegazione è peraltro data dal fatto che la stessa non ha pagato
interessi passivi, perlomeno nel corso del 2020.
La sola documentazione
inviata dall’insorgente è costituita da alcuni atti della procedura di
realizzazione forzata dell’immobile. Dagli stessi risulta che il ricavo della
vendita all’incanto (fr. 289'997.85, al netto delle spese di realizzazione) è
bastato per coprire, oltre alle imposte comunali (fr. 43.30), l’intero credito
della banca creditrice ipotecaria (fr. 289'790.85) e una minima parte delle
spese condominiali (fr. 163.70 su un totale di fr. 6'784.10).
5.4
È vero che non si può
affermare che la ricorrente abbia pagato gli interessi ipotecari relativi al
periodo dal 1.1.2020 al 23.9.2020. L’estinzione del debito nei confronti della
banca è stato possibile infatti solo grazie alla realizzazione forzata
dell’immobile, al termine della procedura esecutiva.
Ciò non toglie che gli
interessi siano stati pagati con il ricavo della vendita del suo immobile. In
questa prospettiva, la situazione non differisce molto da quella che si sarebbe
verificata se la ricorrente avesse venduto privatamente l’appartamento, per poi
estinguere i debiti contratti con la banca, compresi gli interessi passivi del
2020.
In linea di principio, si
giustifica pertanto la deduzione degli interessi passivi relativi al periodo
dal 1.1.2020 al 23.9.2020. Rimane tuttavia da stabilire il loro ammontare. La
ricorrente propone un proprio calcolo, fondato sul presupposto che il tasso di
interesse di entrambi i mutui ipotecari ammontasse al 5%. Anche l’ammontare dei
debiti risulta solo dal conteggio proposto dalla contribuente, ma non è noto se
si tratti di importi che includono già parte degli interessi capitalizzati. Agli
atti non è peraltro reperibile alcun documento in merito al contenuto dei
contratti stipulati con la banca finanziatrice.
Si giustifica di
conseguenza il rinvio degli atti all’UT per una nuova decisione. La ricorrente
produrrà tutta la documentazione necessaria per consentire di stabilire
l’ammontare degli interessi deducibili. L’autorità di tassazione ne ammetterà
poi la deduzione, tenendo conto anche delle disposizioni in merito alla doppia
imposizione intercantonale.
6.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della
ricorrente in misura proporzionale alla sua soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne la deduzione delle spese condominiali, il ricorso è respinto.
1.2 Nella
misura in cui concerne la deduzione degli interessi passivi, la decisione dopo
reclamo del 9 marzo 2022 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’600.–
sono a carico della
ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 800.– ).
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: