80.2022.94
Procedura: ricorso, legittimazione, doppia imposizione intercantonale, decisione di ultima istanza cantonale, decisione necessaria per poter adire il Tribunale federale
7 novembre 2022Italiano12 min
sede da __________ (TI) a __________ (ZG) e poi, dall’8 agosto 2020 a __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.94
80.2022.95
Lugano
7 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1 (SZ)
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’8 aprile 2022 contro la decisione del 10 marzo 2022 in materia di IC/IFD
2016.
Fatti
Fatti
A. a.
La RI 1RI 1, iscritta a Registro
di commercio dal 17 novembre 2009, dal 1° dicembre 2015 ha trasferito la sua
sede da __________ (TI) a __________ (ZG) e poi, dall’8 agosto 2020 a __________
(SZ). L’attuale scopo societario consiste nello “an
anderen Unternehmen finanziell beteiligen, Aktien von in- und ausländischen
Gesellschaften erwerben, verwalten und verkaufen, allgemeine Kommissions- und
Treuhandgeschäfte übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und
Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen
Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die
direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft
kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und
verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung
vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften
abgeben” (v. Registro di commercio del
Cantone di __________; ultima consultazione: 17.10.2022).
b.
Il 2 agosto 2018, la RI
1RI 1 è stata tassata definitivamente dal Cantone di __________ per l’imposta
federale diretta, l’imposta cantonale e l’imposta comunale relative al periodo
fiscale 2016.
Infatti, dopo che la
ricorrente aveva reclamato contro la tassazione d’ufficio per il mancato
inoltro della Dichiarazione d’imposta 2016, emessa il 21 giugno 2018, l’autorità
di tassazione del Cantone di __________ ammetteva il reclamo ed accertava un utile
imponibile di fr. 158'700.‑ e, per la sola imposta cantonale, un
capitale imponibile pari a fr. 472'000.‑.
c.
Il 10 ottobre 2019, l’RS 1
(di seguito: RS 1) emanava la decisione di tassazione IC/IFD 2015, spiegando
che “a seguito dell’accertamento della dichiarazione d’imposta 2015 e del
relativo conto annuale, [aveva] appurato che l’amministrazione effettiva
della società [veniva] tuttora svolta in Ticino, anche se dal 01.12.2015
la sede formale della società [era] stata trasferita nel cantone di __________”.
L’autorità di tassazione aggiungeva che nella fattispecie appariva “evidente
che la sede statutaria dopo il trasferimento di sede c/o __________ […] __________
[fosse] puramente formale (recapito bucalettere)”, poiché la società
collaborava con altre società attive nel Cantone Ticino e la “amministrazione
effettiva e [la] gestione degli affari” era attuata da __________, domiciliato
a __________, membro del consiglio di amministrazione con firma individuale (in
precedenza direttore), dipendente e azionista unico della società. L’RS 1
rivendicava dunque “l’imposizione illimitata sull’utile e sul capitale”
della società, “in quanto il trasferimento di sede risulta[va] fittizio
e, pertanto, non [veniva] riconosciuto”.
La decisione di tassazione
IC/IFD 2015 è cresciuta in giudicato poiché il reclamo presentato contro la
summenzionata tassazione era stato ritirato con lettera del 12 febbraio 2020.
B. Dopo aver ricevuto
dalla __________ SA di __________ la Dichiarazione d’imposta ticinese 2016
debitamente compilata e provvista degli allegati prescritti, con decisione del
5 agosto 2021, l’RS 1 notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD per il
periodo fiscale 2016, commisurando l’utile imponibile sia per IC sia per IFD in
fr. 161'200.‑ e, per la sola imposta cantonale, il capitale
imponibile in fr. 472'000.‑. Il debito d’imposta cantonale complessivo
assommava a fr. 15'216.‑, di cui fr. 14'506.‑ sull’utile
(aliquota 9%) e fr. 708.‑ sul capitale (aliquota: 1.5‰). Il debito
d’imposta federale diretta ammontava a fr. 13'702.‑ (aliquota:
8.5%).
C. Contro la decisione
di tassazione IC/IFD 2016, la RI 1, rappresentata dalla RA 1 di __________, presentava
reclamo il 9 settembre 2021.
In via principale,
l’insorgente chiedeva che la decisione di tassazione fosse emessa “con una
base imponibile nulla, in quanto tutto il substrato fiscale, utile e capitale,
[era] già stato interamente e ordinariamente tassato nel Cantone __________”,
dove aveva la sede la società in quell’anno, con decisione di tassazione definitiva.
In via subordinata, la
reclamante postulava da un lato che “perlomeno l’Imposta federale diretta”
non fosse prelevata dal Cantone Ticino in quanto già percepita dal Canton __________
e, dall’altro, invitava il Cantone Ticino a prendere contatto con il Canton __________
alfine di dirimere la questione della doppia imposizione vietata dal diritto
federale. Lamentava il fatto che “il cantone Ticino
rivendica[sse]
l’assoggettamento fiscale della società secondo il principio
dell’amministrazione effettiva. Dato che l’amministratore, sig. __________,
aveva il domicilio in Ticino nel 2016, [l’RS 1 aveva ritenuto] che la
società [fosse] amministrata effettivamente in Ticino”.
Aggiungeva infine che “l’imposizione
del Cantone Ticino, che [avveniva] ben 3 anni dopo che la decisione di
tassazione del Canton __________ [era] stata emessa e cresciuta in
giudicato, viola[va] il divieto costituzionale alla doppia imposizione
sancito dall’art. 127 cpv. 3 della Costituzione Federale (CF)”.
D. Il 10 marzo 2022, l’RS
1 respingeva il reclamo, confermando la decisione di prima istanza ed
affermando che la tassazione era stata emessa “come a decisione di assoggettamento
dell’RS 1”.
A
motivo adduceva che:
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, una decisione sull’assoggettamento
esplica i propri effetti fino alla fine del periodo fiscale che è in corso al
momento della decisione […].
Conformemente
alla giurisprudenza in questione, la decisione notificata dall’RS 1 alla
società il 10 ottobre 2019 ha dunque accertato il suo assoggettamento per
appartenenza personale fino al 31 dicembre 2019.
La
decisione del domicilio fiscale dell’autorità di accertamento può quindi
comprendere anche circostanze future già prevedibili fino al termine del
periodo di valutazione.
Si precisa poi che fino al 27
dicembre 2018 la società ha sempre mantenuto la sede c/o la fiduciaria __________
e che in seguito ha trasferito la sede presso un’altra fiduciaria __________.
Il signor __________, fino al 1. novembre 2021 aveva il domicilio primario nel
Cantone Ticino.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 impugna la decisione dopo
reclamo dell’UTPG. Premesso che “non contesta l’assoggettamento fiscale
oppure altri elementi di utile o capitale non tassati correttamente, ma solleva
unicamente la problematica della violazione dell’art. 127 cpv. 3 Cost. che vieta
a due cantoni di imporre due volte lo stesso substrato fiscale”, afferma
che “unicamente il Tribunale Federale può imporre ai cantoni il rispetto
dell’art. costituzionale che vieta la doppia imposizione, e pertanto la
contribuente deve presentare un ricorso alla corte federale. Secondo l’art. 86
cpv. 1 lett. d LTF sono ammissibili solo ricorsi contro decisioni delle
autorità cantonali di ultima istanza”.
Di conseguenza, con il “ricorso
mira […] ad ottenere una decisione impugnabile presso il Tribunale
federale in modo da garantire alla contribuente la possibilità di ricorrere
contro la doppia imposizione intercantonale e salvaguardare i diritti
costituzionali che le sono garantiti dall’art. 127 cpv. 3 Cost.”.
F. Nelle sue
osservazioni, presentate il 6 maggio 2022, l’RS 1 propone la reiezione del ricorso
e, per quanto riguarda l’IFD, informa di aver chiesto all’__________ (di
seguito: __________) di voler accertare il luogo della tassazione,
conformemente all’art. 108 LIFD.
Diritto
1. 1.1.
Con
il presente ricorso, l’insorgente non si aggrava contro l’assoggettamento
fiscale nel Cantone Ticino per il periodo fiscale 2016 oppure contro la
decisione di tassazione IC/IFD 2016, confermata in sede di reclamo. La
ricorrente impugna la decisione di tassazione ticinese dopo reclamo unicamente
per poter ottenere una sentenza di ultimo grado da impugnare al Tribunale
federale, sollevando la problematica della violazione dell’art. 127 cpv. 3
Cost. che vieta a due cantoni di imporre due volte lo stesso substrato fiscale.
Nel caso di specie,
infatti, l’insorgente è stata tassata per l’imposta cantonale e l’imposta
federale diretta dapprima dal Cantone di __________, con decisione del 2 agosto
2018, ormai cresciuta in giudicato e, in seguito, anche dal Cantone Ticino (decisione
di tassazione IC/IFD 2016 del 5 agosto 2021 e decisione dopo reclamo del 10
marzo 2022).
1.2.
Per quanto attiene
all’imposta federale diretta, il 6 maggio 2022 pendente il ricorso, l’RS 1 ha chiesto
all’__________ l’avvio della procedura per determinare il luogo di tassazione
ai sensi dell’art. 108 LIFD. La decisione che scaturirà dagli accertamenti
intrapresi dall’__________ è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni
generali sull’amministrazione della giustizia federale (art. 108 cpv. 1 LIFD). In
questo caso, l’autorità di ricorso è il Tribunale amministrativo federale (art.
82 ss LTF; cfr. Mayhall-Mannhart/Beusch,
in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, Interkantonales Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2021, §
40, n. 25, p. 492). In questo specifico ambito, la Camera di diritto tributario
non è in nessun caso competente.
Considerandi
2.
Il principio del
divieto di doppia imposizione secondo l’art. 127 cpv. 3 Cost. si oppone al fatto
che un contribuente possa essere concretamente sottoposto, da due o più
Cantoni, sullo stesso oggetto e durante il medesimo periodo fiscale ad imposte
analoghe (doppia imposizione effettiva) oppure a che un Cantone ecceda i limiti
della propria sovranità fiscale e, violando delle regole di conflitto
giurisprudenziali, pretenda di prelevare un’imposta, la cui percezione è
unicamente di competenza di un altro Cantone (doppia imposizione virtuale)
(cfr. sentenza TF n. 2C_163/2015 del 20 agosto 2015 consid. 3).
3.
3.1.
Nel
caso in disamina, come già anticipato, la ricorrente non contesta l’assoggettamento
illimitato nel Cantone Ticino per il periodo fiscale 2016 ed accetta la decisione
di tassazione IC/IFD 2016 del 5 agosto 2021 (confermata in sede di reclamo),
susseguente a quella del Cantone di __________.
Per questo stesso periodo
fiscale, infatti, la ricorrente era stata tassata anche dal Cantone di __________,
dove aveva trasferito la propria sede statutaria a far tempo dal 1° dicembre
2015.
(decisione IC/IFD 2016 definitiva datata 2 agosto 2018).
3.2
Mentre, secondo il diritto
previgente, il contribuente che subiva una doppia imposizione poteva scegliere
se esaurire prima le istanze cantonali o adire direttamente il Tribunale
federale, dal 2007, con l’entrata in vigore della Legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il contribuente non ha più la possibilità
di invocare la violazione dell’art. 127 cpv. 3 prima frase Cost. direttamente
con un ricorso all’Alta Corte entro trenta giorni dalla notificazione di una
decisione di tassazione che secondo lui costituisce una doppia imposizione.
Infatti, l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF presuppone che la decisione impugnata
sia stata in ogni caso adottata da un’autorità cantonale di ultima istanza.
Questa esigenza legale non
pone alcun problema quando il contribuente non è d’accordo con la decisione
dell’ultimo cantone che si è pronunciato, respingendo il suo ricorso al termine
della procedura giudiziaria. Diversa è la situazione che si presenta, invece,
se il contribuente vuole accettare la decisione di tassazione del secondo cantone;
mentre non aveva motivo per contestare la decisione del primo cantone, perché
non comportava (ancora) una doppia imposizione, solo dopo la decisione del
secondo cantone desidera l’annullamento di quella del primo cantone.
3.3
Per poter risolvere questo
problema, la dottrina propone diverse soluzioni. Fra queste quella secondo cui
il contribuente – anche se d’accordo con la decisione del secondo cantone – può
intraprendere una procedura di ricorso fittizia (Scheinprozess) al fine
di ottenere una decisione di ultima istanza cantonale, che potrà poi impugnare
dinanzi al Tribunale federale, chiedendo tuttavia di annullare la decisione
emanata dal primo cantone (cfr. de Vries
Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz.,
Berna 2013, n. 1238 ss, p. 360 e riferimenti ivi citati; Locher, Introduzione al diritto fiscale
intercantonale, 3a ediz., Berna 2015, § 19, II. 2., p. 139; Locher, Einführung in das interkantonale
Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 134).
3.4
Nella fattispecie, la
ricorrente non aveva motivo di aggravarsi contro la decisione di tassazione del
primo Cantone
(in casu, il Cantone di __________), poiché questa
non aveva ancora dato luogo ad una doppia imposizione. Unicamente a seguito
della notifica della seconda decisione da parte del secondo Cantone (in casu,
il Cantone Ticino) ‑ non contestata nel merito ‑ l’insorgente
ha interesse a far modificare la decisione adottata dal primo Cantone.
Tuttavia, la decisione
adottata dal primo Cantone è nel frattempo cresciuta in giudicato e non vi è
più alcun rimedio giuridico (ordinario) del diritto cantonale che permetta di
contestarla. Inoltre, diversamente dal Cantone Ticino, il Cantone di __________,
non contempla tra i motivi di revisione i casi di conflitti in materia di
doppia imposizione intercantonale (art. 232 cpv. 1 lett. d LT; art. 139
cpv. 1 StG Zug [BGS 632.1]).
Impugnando dinanzi alla
Camera di diritto tributario la decisione di tassazione IC/IFD 2016 dopo
reclamo emessa dall’RS 1 e con la quale si trova d’accordo, la rappresentante
della contribuente “mira […] ad ottenere una decisione impugnabile
presso il tribunale federale in modo da garantire alla contribuente la
possibilità di ricorrere contro la doppia imposizione intercantonale e
salvaguardare i diritti costituzionali che le sono garantiti dall’art 127 cpv.
3.
Cost.”.
In questo caso, la Camera
di diritto tributario deve adottare una decisione di
irricevibilità – in assenza di un interesse a ricorrere – e
così facendo la ricorrente avrà a disposizione una decisione di ultima istanza
cantonale da poter impugnare dinanzi al Tribunale federale. L’Alta Corte – secondo
la dottrina – dovrà tuttavia entrare nel merito del ricorso (cfr. de Vries Reilingh, op. cit., n. 1241, p.
360.
s.).
4.
Di conseguenza, il
ricorso è dichiarato irricevibile per mancanza di legittimazione.
Vista la peculiarità del
caso, la tassa di giustizia e le spese di procedura a carico della ricorrente,
soccombente, saranno contenute.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.‑
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.‑
per un totale di fr. 500.‑
sono a carico della
ricorrente.
3. C Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: