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Decisione

80.2022.98

Reddito imponibile: momento della realizzazione, indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, indennità di dicembre pagate l’anno dopo

13 maggio 2022Italiano5 min

stato domiciliato a __________ fino al 31.12.2021, quando si è trasferito a __________.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.98

80.2022.99

Lugano

13 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’11 aprile 2022 contro la decisione del 9 marzo 2022 in materia di IC e IFD

2020.

Fatti

Fatti

A. RI 1, avvocato, è

stato domiciliato a __________ fino al 31.12.2021, quando si è trasferito a __________.

Nella dichiarazione

d’imposta IC/IFD 2020, il contribuente ha dichiarato un reddito imponibile

complessivo di fr. 62'760.-, e una sostanza imponibile complessiva di fr.

49'458.-. In particolare il contribuente ha indicato di aver beneficiato

d’indennità per disoccupazione per un totale di fr. 40'603.-.

B. Con decisione del 2

febbraio 2022, l’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca (nel seguito UT)

ha notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2020, commisurando il

reddito imponibile per l’IC in fr. 69'100.- e per l’IFD in fr. 73'100.-. Rispetto

alla dichiarazione d’imposta presentata, l’autorità di tassazione aveva

stabilito l’indennità per disoccupazione in fr. 46'970.-, e motivato di essersi

riferito all’attestato della Cassa di disoccupazione allegato dal contribuente.

C. Con reclamo del 17

febbraio 2022, il contribuente ha chiesto di ridurre l’importo delle indennità

di disoccupazione a fr. 40'420.-, argomentando che l’importo di fr. 6'550.-,

risultante dall’attestazione fiscale rilasciatagli dalla cassa di

disoccupazione riguardava prestazioni percepite nel 2019.

Con decisione del 9 marzo

2020, l’UT ha respinto il reclamo, confermando l’importo di fr. 46'970.- a

titolo di indennità di disoccupazione con la motivazione che “le prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione del dicembre 2019 non erano state

indicate nell’attestato della Cassa di disoccupazione 2019 in quanto sono state

versate nell’anno 2020”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge avverso la decisione di

tassazione dopo reclamo dell’UT chiedendo la riduzione dell’importo delle

indennità per perdita di guadagno in fr. 40'420.-, con protesta di tasse, spese

e ripetibili. A suo avviso, il fatto che, per un ritardo a lui non imputabile, l’indennità

di disoccupazione del dicembre 2019 gli sia stata versata unicamente nel 2020

ed indicata nel certificato prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione

del 2020, non legittimerebbe l’UT ad includere in maniera arbitraria dette

prestazioni nel reddito imponibile per l’anno fiscale 2020.

Con osservazioni del 20

aprile 2022, l’UT postula la reiezione del ricorso.

Diritto

1. Per gli articoli 51

cpv. 1 LT e 41 cpv. 1 LIFD, il reddito imponibile è determinato in base ai

proventi conseguiti durante il periodo fiscale.

Secondo la giurisprudenza,

un reddito è imponibile solo quando è realizzato. Questa condizione essenziale

costituisce il fatto generatore dell’imposizione. Un reddito è realizzato

quando il contribuente beneficia di una prestazione o acquisisce una pretesa

alla stessa, su cui ha un effettivo potere di disporre. Di regola, l’acquisizione

di un credito è già considerata come reddito quando l’adempimento non appare

incerto. Il momento dell’adempimento effettivo della prestazione è preso in

considerazione solo quando lo stesso appare poco probabile (sentenza

2C_372/2015 e 2C_373/2015 del 20 luglio 2016 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).

Per quanto concerne le

prestazioni pecuniarie, tuttavia, ci si fonda di solito sul momento del

pagamento (sentenza 2C_144/2008 del 12 novembre 2008 consid. 2.1 e

giurisprudenza citata).

La

giurisprudenza del Tribunale federale ha anche stabilito che i versamenti di

rendite d’invalidità arretrate del primo e del secondo pilastro sono imponibili

quando vengono pagati (sentenza 2C_267/2007 del 5 ottobre 2007 consid. 2.3 e

giurisprudenza citata).

Considerandi

2.

Dall’attestazione

fiscale, rilasciata il 7 gennaio 2021 al ricorrente dalla Cassa di

disoccupazione UNIA per il periodo fiscale 2020, risulta che nel corso

dell’anno in questione gli sono state versate indennità giornaliere per

complessivi fr. 46'970.-, al netto dei contributi sociali. Oltre alle indennità

per sette mesi del 2020 sono state versate anche indennità giornaliere per il

mese di dicembre del 2019.

Coerentemente con le

regole ricavate dalla giurisprudenza precedentemente citata, l’autorità di

tassazione ha legittimamente ritenuto che anche le indennità giornaliere

dell’ultimo mese del 2019, versate nel 2020, rientrassero fra i “proventi

conseguiti durante il periodo fiscale” e fossero pertanto incluse nella base

imponibile per il calcolo dell’imposta sul reddito 2020. Il fatto che il

versamento dell’importo litigioso sia dipeso da “un ritardo non imputabile”

all’insorgente non giustifica una deroga ai principi vigenti nel diritto

dell’imposta sul reddito.

3.

Visto l’esito del

ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: