80.2022.98
Reddito imponibile: momento della realizzazione, indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, indennità di dicembre pagate l’anno dopo
13 maggio 2022Italiano5 min
stato domiciliato a __________ fino al 31.12.2021, quando si è trasferito a __________.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.98
80.2022.99
Lugano
13 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 aprile 2022 contro la decisione del 9 marzo 2022 in materia di IC e IFD
2020.
Fatti
Fatti
A. RI 1, avvocato, è
stato domiciliato a __________ fino al 31.12.2021, quando si è trasferito a __________.
Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2020, il contribuente ha dichiarato un reddito imponibile
complessivo di fr. 62'760.-, e una sostanza imponibile complessiva di fr.
49'458.-. In particolare il contribuente ha indicato di aver beneficiato
d’indennità per disoccupazione per un totale di fr. 40'603.-.
B. Con decisione del 2
febbraio 2022, l’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca (nel seguito UT)
ha notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2020, commisurando il
reddito imponibile per l’IC in fr. 69'100.- e per l’IFD in fr. 73'100.-. Rispetto
alla dichiarazione d’imposta presentata, l’autorità di tassazione aveva
stabilito l’indennità per disoccupazione in fr. 46'970.-, e motivato di essersi
riferito all’attestato della Cassa di disoccupazione allegato dal contribuente.
C. Con reclamo del 17
febbraio 2022, il contribuente ha chiesto di ridurre l’importo delle indennità
di disoccupazione a fr. 40'420.-, argomentando che l’importo di fr. 6'550.-,
risultante dall’attestazione fiscale rilasciatagli dalla cassa di
disoccupazione riguardava prestazioni percepite nel 2019.
Con decisione del 9 marzo
2020, l’UT ha respinto il reclamo, confermando l’importo di fr. 46'970.- a
titolo di indennità di disoccupazione con la motivazione che “le prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione del dicembre 2019 non erano state
indicate nell’attestato della Cassa di disoccupazione 2019 in quanto sono state
versate nell’anno 2020”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge avverso la decisione di
tassazione dopo reclamo dell’UT chiedendo la riduzione dell’importo delle
indennità per perdita di guadagno in fr. 40'420.-, con protesta di tasse, spese
e ripetibili. A suo avviso, il fatto che, per un ritardo a lui non imputabile, l’indennità
di disoccupazione del dicembre 2019 gli sia stata versata unicamente nel 2020
ed indicata nel certificato prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione
del 2020, non legittimerebbe l’UT ad includere in maniera arbitraria dette
prestazioni nel reddito imponibile per l’anno fiscale 2020.
Con osservazioni del 20
aprile 2022, l’UT postula la reiezione del ricorso.
Diritto
1. Per gli articoli 51
cpv. 1 LT e 41 cpv. 1 LIFD, il reddito imponibile è determinato in base ai
proventi conseguiti durante il periodo fiscale.
Secondo la giurisprudenza,
un reddito è imponibile solo quando è realizzato. Questa condizione essenziale
costituisce il fatto generatore dell’imposizione. Un reddito è realizzato
quando il contribuente beneficia di una prestazione o acquisisce una pretesa
alla stessa, su cui ha un effettivo potere di disporre. Di regola, l’acquisizione
di un credito è già considerata come reddito quando l’adempimento non appare
incerto. Il momento dell’adempimento effettivo della prestazione è preso in
considerazione solo quando lo stesso appare poco probabile (sentenza
2C_372/2015 e 2C_373/2015 del 20 luglio 2016 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).
Per quanto concerne le
prestazioni pecuniarie, tuttavia, ci si fonda di solito sul momento del
pagamento (sentenza 2C_144/2008 del 12 novembre 2008 consid. 2.1 e
giurisprudenza citata).
La
giurisprudenza del Tribunale federale ha anche stabilito che i versamenti di
rendite d’invalidità arretrate del primo e del secondo pilastro sono imponibili
quando vengono pagati (sentenza 2C_267/2007 del 5 ottobre 2007 consid. 2.3 e
giurisprudenza citata).
Considerandi
2.
Dall’attestazione
fiscale, rilasciata il 7 gennaio 2021 al ricorrente dalla Cassa di
disoccupazione UNIA per il periodo fiscale 2020, risulta che nel corso
dell’anno in questione gli sono state versate indennità giornaliere per
complessivi fr. 46'970.-, al netto dei contributi sociali. Oltre alle indennità
per sette mesi del 2020 sono state versate anche indennità giornaliere per il
mese di dicembre del 2019.
Coerentemente con le
regole ricavate dalla giurisprudenza precedentemente citata, l’autorità di
tassazione ha legittimamente ritenuto che anche le indennità giornaliere
dell’ultimo mese del 2019, versate nel 2020, rientrassero fra i “proventi
conseguiti durante il periodo fiscale” e fossero pertanto incluse nella base
imponibile per il calcolo dell’imposta sul reddito 2020. Il fatto che il
versamento dell’importo litigioso sia dipeso da “un ritardo non imputabile”
all’insorgente non giustifica una deroga ai principi vigenti nel diritto
dell’imposta sul reddito.
3.
Visto l’esito del
ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: