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Decisione

80.2023.1

Deduzioni: spese di manutenzione immobili, rifacimento del tetto di un edificio, deduzione parziale, ampliamento, onere della prova

13 novembre 2023Italiano28 min

nel Canton Ticino dal 13 marzo 2019, esercita la professione architetto a __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.1

80.2023.2

Lugano

13 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 1° gennaio 2023 contro la decisione del 7 dicembre 2022 in materia di IC/IFD

2021.

Fatti

Fatti

A.

a.

__________ (__________), domiciliata

nel Canton Ticino dal 13 marzo 2019, esercita la professione architetto a __________,

sia quale dipendente sia a titolo indipendente. È anche proprietaria di un

immobile a __________, oggetto di lavori di risanamento anche nel corso del

2021.

b.

Con dichiarazione d’imposta

IC/IFD 2021, la contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di

fr. 12'219.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 232'060.-.

B. Con

decisione del 17.8.2022, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) notificava

alla contribuente la tassazione IC/IFD 2021, nella quale commisurava il reddito

imponibile in fr. 54'700.- per l’IC ed in fr. 67'800.- per l’IFD. Per l’imposta

cantonale, il reddito determinante per l’aliquota ammontava a fr. 60'900.-.

In

particolare, rispetto ai dati dichiarati dalla contribuente, il fisco aveva riconosciuto,

quali spese di gestione e di manutenzione immobili, a fronte dell’importo di

fr. 20'072.- richiesto in deduzione, unicamente fr. 6'700.-, con la seguente

motivazione:

“Sono

considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore

dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la

redditività; non invece quelle che ne costituiscono una miglioria o un

investimento”.

Inoltre, per quanto

attiene alle spese professionali, l’autorità fiscale non aveva riconosciuto i

costi legati all’utilizzo del veicolo privato, quantificati in fr. 26'460.- da __________,

ma unicamente l’importo di fr. 3'860.- per l’utilizzo del mezzo pubblico, con

la motivazione seguente:

“(…). In base a giurisprudenza della Camera di

diritto tributario il riconoscimento della deduzione delle spese causate

dall’uso privato del mezzo di trasporto (automobile) deve costituire

l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di

percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Nel caso del cosiddetto

Wochenaufenthalter la dottrina è però più severa nell’ammettere l’uso del mezzo

privato. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente

sopporti qualche “disagio” supplementare, e meglio, anche una sensibile dilatazione

del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, proprio

in considerazione delle particolarità attinenti a un pendolare settimanale, che

deve affrontare solo una trasferta alla settimana in avanti e indietro”.

C. Con reclamo del

14/15.9.2022, la contribuente impugnava la decisione di tassazione IC/IFD 2021,

limitatamente al mancato riconoscimento delle spese di manutenzione e dei costi

legati all’utilizzo del veicolo privato. Per quanto atteneva alle prime,

contestava che i lavori che avevano interessato l’immobile di sua proprietà fossero

stati qualificati come investimenti anziché manutenzione. Per quanto riguardava

le spese professionali, l’insorgente argomentava che “il [suo] mestiere è la

direzione lavori” e che “non po[teva] lavorare senza veicolo, non

funziona con mezzo pubblico”, in quanto “[aveva] diversi cantieri”.

D. Con decisione del

7.12.2022, l’UT respingeva il reclamo con la seguente motivazione:

“Per quanto attiene alle spese di trasporto, viene

confermata la decisione e si ritiene la motivazione nella decisione base già

esaustiva. Per le spese di manutenzione chieste in deduzione, si conferma

l’ammontare di CHF 6'700.-, pari ad 1/3 della somma della fattura, il restante

è considerato un costo di miglioria non deducibile in sede di tassazione

ordinaria”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ impugna la decisione di

tassazione IC/IFD 2021. Preliminarmente – facendo riferimento ai conguagli

ricevuti da parte dell’UEC il 31.12.2022 ed il 19.9.2022 da parte del Comune di

__________ – la contribuente si duole del fatto che il Comune di __________ abbia

prelevato l’imposta comunale applicando il moltiplicatore del 100% anziché del

97% e le abbia inoltre addebitato un’imposta immobiliare, pari a fr. 200.90. La

ricorrente non comprende inoltre per quali ragioni, nel conteggio del

conguaglio non siano già compresi i suoi accrediti.

Nel merito della decisione

di tassazione IC/IFD 2021, in relazione alle spese di manutenzione dell’immobile

di sua proprietà a __________, l’insorgente precisa di aver acquistato, nel

2018, una vecchia casa, nella quale da oltre 200 anni non erano più stati

eseguiti dei lavori di manutenzione. Nei periodi fiscali 2019/2020, avrebbe

pertanto rifatto il tetto principale della casa e, nel periodo 2020/2021,

avrebbe eseguito “(…) l’estensione di un altro tappo”. In questa parte

della casa, non solamente il tetto si sarebbe trovato in una “situazione

preoccupante”, ma anche la base dei muri. In particolare il tetto sarebbe stato

“storto”, e vi sarebbero stati dei buchi tra le piode e la carpenteria, con

conseguenti danni dovuti all’infiltrazione d’acqua. L’insorgente sostiene di

non comprendere per quali ragioni l’UT di __________ abbia ammesso unicamente 1/3

dei costi di manutenzione, in quanto questa parte della casa era già esistente

e i lavori eseguiti sarebbero stati fatti per garantire la sicurezza e la

funzionalità dell’abitazione. Motivo per il quale chiedeva in deduzione

l’importo di fr. 20'072.- (somma riferita al solo tetto) rispettivamente la

totalità della fattura presentata pari a fr. 29'750.-.

Per quanto concerne le

spese per l’utilizzo del veicolo privato, la ricorrente ribadisce che il suo

mestiere consiste nella direzione lavori sui cantieri, sia per l’attività

indipendente che quella dipendente. La percentuale di attività indipendente

rispetto a quella dipendente può variare di anno in anno. Specifica di gestire

cantieri complicati, tra i quali delle ristrutturazioni che implicano controlli

importanti. L’utilizzo del mezzo pubblico per poter svolgere il lavoro in

questione – sui cantieri – implicherebbe un dispendio di tempo troppo

importante e non permetterebbe di fare “il giro in tempo”. La

contribuente afferma di “capire i argumenti di Signor __________ che sul

punto 2.2. non sono ammessi questi km per l’auto, perché riguarda il lavoro

dipendente”, ma ritiene tuttavia che “il kilometri e la necessita della

macchina c’è”, in quanto “al minimo due volte la settimana dev[e]

visitare i cantieri che faccio per conto proprio (indipendente)”. La

ricorrente chiede di ammettere – nel Modulo 10 [Questionario complementare per

indipendenti senza contabilità] – 15'000 km a fr.0.70/km ed aggiunge “Sul

punto ho messo la maggior parte degli km privato per non dichiarare i km in

doppia. Ma visto che signor __________ ha annullato le spese di viaggio in

punto 2.2., per questo deve essere adattato le spese in punto 10/8”.

F. Con scritto

11/13.1.2023, l’UT di __________ rileva, per quanto concerne le spese di

gestione e di manutenzione, “(…) che l’autorità fiscale, in relazione alle

spese di manutenzione chieste dalla contribuente ha accordato per gli anni 2020

e 2021 una spesa di CHF 114'400 (cfr. fatture ditta “__________ […]) su una

spesa complessiva per lavori di carpenteria e copritetto di CHF 127'700.-“.

La rettifica dell’autorità fiscale sarebbe stata determinata concretamente

facendo capo ad una valutazione pratica e di buon senso delle attività

edificatorie per il caso in esame; nello specifico facendo riferimento in

particolare alle opere a regia presenti nella fattura finale della ditta __________,

con l’indicazione della presenza di opere di miglioria definite “estensione

tetto in piode” e pertanto “non di pura manutenzione ordinaria”.

In relazione all’utilizzo

del veicolo privato l’autorità fiscale si riconferma nella precedente

decisione.

G.

a.

Con scritto 31.7.2023,

questa Camera si è rivolta alla contribuente chiedendole di voler trasmettere,

entro il 16.8.2023, copia della domanda di costruzione, con i relativi piani

inerenti i lavori effettuati. Ad __________ veniva anche richiesto di voler «(…)

dettagliare – eventualmente anche con l’ausilio dei “bollettini a regia”

– i costi per i “lavori interni” nonché i “lavori carpentiere e

copritetto (tetto in piode estensione)”». Alla ricorrente veniva

segnalato che, sulla base dei soli atti attualmente a disposizione della

Camera, il descrittivo dei lavori sembrava riferirsi ad una nuova costruzione.

b.

Con scritto – trasmesso

tardivamente - del 26.9.2023 __________ inoltra la copia della domanda di

costruzione, nonché i alcuni piani. Per quanto concerne i lavori da carpentiere

e “copritetto” ha indicato “vede piano per la domanda di costruzione”.

Diritto

1. La ricorrente contesta

il mancato riconoscimento dell’importo richiesto in deduzione a titolo di spese

di manutenzione dell’immobile, come pure delle spese legate all’utilizzo del

veicolo privato. Preliminarmente, solleva poi delle censure relative alla

riscossione delle imposte cantonali e comunali e al calcolo dell’imposta

immobiliare comunale.

I. Conguagli d’imposta e

imposte comunali

2. 2.1.

La contribuente, in via

preliminare, pone una serie di quesiti.

Presenta il conguaglio

dell’imposta cantonale 2021 del 31.12.2022 ed il conguaglio dell’imposta

comunale di __________ per il 2021 del 19.9.2022, chiedendo per quale ragione

l’imposta cantonale non viene commisurata applicando il coefficiente del 97%,

come nel caso dell’imposta cantonale. Rimarca inoltre di aver pagato l’imposta

cantonale il 10.12.2022, ma che, nel calcolo del conguaglio, l’importo non

risultava ancora versato (pagamenti registrati fino al 19.12.2022).

Per quanto concerne il

conguaglio dell’imposta comunale, lamenta inoltre l’imposizione dell’imposta

immobiliare pari a fr. 200.90.

2.2.

2.2.1.

Va in primis

ricordato che questa Camera non è autorità competente, per determinarsi, in

prima istanza, contro le impugnative dirette contro i conguagli delle imposte

cantonali (per i quali è dato il rimedio del reclamo all’Ufficio esazione e

condoni entro 30 giorni dall’intimazione, in applicazione dell’art. 241 cpv. 5

LT) e delle imposte comunali (per i quali è dato il rimedio del reclamo al Municipio

entro 30 giorni dalla notifica secondo l’art. 299 cpv. 1 LT).

Il ricorso, in quanto

presentato contro i conguagli delle imposte cantonali e comunali per il 2021 si

palesa pertanto irricevibile.

2.2.2.

A titolo abbondanziale,

per far comunque chiarezza, si rileva, quanto segue.

L’art. 1a LT [Imposta

cantonale base e coefficiente di imposta cantonale] prevede quanto segue:

1 Le imposte sul reddito e sulla

sostanza, quelle sull’utile e sul capitale come pure quelle alla fonte sono

determinate applicando le aliquote della presente legge. Esse costituiscono

l’imposta cantonale base che fa stato ai fini dell’applicazione del

coefficiente cantonale di imposta e del calcolo delle relative imposte comunali

(art. 276 LT).

2 L’imposta

effettiva richiesta corrisponde all’imposta base cantonale moltiplicata con il

coefficiente di imposta cantonale.

3 Il

coefficiente di imposta è identico per tutte le imposte di cui al cpv. 1.

L’art.

1b LT [Determinazione del coefficiente d’imposta] stabilisce:

1 Il

coefficiente di imposta cantonale è pari al 100%.

2 Esso può

essere modificato annualmente dal Gran Consiglio nell’ambito dell’adozione del

preventivo tenuto conto del risultato di esercizio previsto e in particolare

delle esigenze imposte dagli articoli 31a cpv. 3, 31b cpv. 5

e 31f della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello

Stato (LGF).

3 La

modifica del coefficiente è soggetta a referendum facoltativo.

Nelle disposizioni

transitorie della LT, l’art. 300a LT [Coefficiente di imposta cantonale]

prevede:

1Per i periodi fiscali dal

2020 al 2023 compreso, in deroga all’articolo 1b capoverso 1, il coefficiente

di imposta cantonale è ridotto al 97 per cento.

Ora, è sulla base di tali

disposizioni della Legge tributaria che il coefficiente d’imposta cantonale,

anche per il 2021, è stato ridotto al 97%. Per quanto attiene alle imposte

comunali, l’art. 276 cpv. 2 LT prevede che esse siano calcolate:

“(…) applicando il

moltiplicatore comunale all’imposta cantonale base. (…)”.

Motivo per il quale,

l’imposta comunale è determinata applicando il moltiplicatore comunale al

totale dell’imposta cantonale base - così come previsto dalla legge - che per

quanto attiene alla contribuente era pari a fr. 3'919.-.

2.3.

Per quanto concerne

l’imposta immobiliare comunale, la stessa è disciplinata dagli art. 291 e

seguenti LT ed è un’imposta di pertinenza comunale (art. 274 cpv. 1 lett. c

LT). La stessa è dovuta dalle persone fisiche e giuridiche che sono

proprietarie di un immobile alla fine dell’anno civile (art. 291 cpv. 1 LT).

L’art. 293 LT stabilisce che l’imposta immobiliare è dell’1 per mille del

valore di stima ufficiale alla fine dell’anno civile, esclusa ogni deduzione di

debiti.

Considerandi

II. Spese di manutenzione

3.

3.1.

Secondo l’art. 32 cpv. 2

LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede

immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione

di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese

d’amministrazione da parte di terzi.

Analoga disposizione

esiste a livello cantonale (art. 31 cpv. 2 LT).

3.2

Per costante

giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza

aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso

e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32.

LIFD, p. 219 s.; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise

in tre distinte categorie:

·

le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,

“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a

garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;

cfr. Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura

di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz.,

Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687; Locher,

Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 24 ad art. 32 LIFD, p.

787);

·

le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais

de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe

e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di

facciate; cfr. Richner/

Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);

·

le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”,

“coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione

servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde

alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego

limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a

sostituire l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi

alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno

deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di

comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate.

Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi

o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la

medesima funzione (decisione CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT

II-1997 n. 4t).

3.3

Ai fini della

determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le

spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali

(cfr. art. 33 lett. d LT). La distinzione tra spese di manutenzione e

spese di miglioria non sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese

che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare il valore

dell’immobile, ne aumentano nel contempo il comfort. Viceversa vi sono spese

volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte a

salvaguardare o mantenere quello iniziale. Per ovviare a queste difficoltà, la

prassi della Divisione delle contribuzioni suole in questi casi operare una

suddivisione della spesa totale, espressa in frazione, tra spesa di

manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (cfr. Circolare n.

7/2023 dell’aprile 2020, in vigore dal 1.1.2020).

Fanno eccezione unicamente

gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione

dell’ambiente (art. 31 cpv. 2 LT), nei quali rientrano tutti i provvedimenti

che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di

energie rinnovabili (art. 5 dell’Ordinanza concernente la deduzione dei costi

di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta; RS

642.116). Simili interventi – per esplicita volontà del legislatore – vanno

sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se contribuiscono ad

incrementare il valore dell’immobile (decisione TF n. 2C_727/2012 e 2C_729/2012

del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 p. 318). In sintesi, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale tutte le spese che migliorano la

situazione di un immobile provocano un aumento del valore di quest’ultimo. In

base ad un approccio funzionale, il fattore decisivo è stabilire se l’immobile

ha subito un miglioramento qualitativo e quindi un aumento di valore a seguito

dell’intervento (sentenze TF 2C_450/2020 del 15.9.2020 consid. 4.1.; 2C_1166/2016

e 2C_1167/2016 del 4.10.2017 consid. 2; 2C_251/2016 del 30.12.2016 consid.

3.2.; sentenze 2C_558/2016 e 2C_559/2016 del 24.10.2017 consid. 2).

3.4

Invece

della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili

privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva. Per il

periodo fiscale 2021, il Consiglio federale risp. il Consiglio di Stato hanno

stabilito questa deduzione complessiva (art. 32 cpv. 4 LIFD risp. art. 31 cpv.

4.

LT) in:

a) 10 per cento del

reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo

fiscale, l’edificio risale al massimo a 10 anni prima;

b) 20 per cento del

reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo

fiscale, l’edificio ha più di 10 anni

(art. 5 Ordinanza sui

costi di immobili del 24 agosto 1992 [RS 642.116] risp. art. 2 Regolamento

della Legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RL 10.2.1.1.1]).

Per ogni periodo fiscale e

per ognuno dei propri immobili, il contribuente può scegliere tra la deduzione

dei costi effettivi e la deduzione complessiva (art. 2 cpv. 2 RLT; art. 5 cpv.

4.

dell’Ordinanza).

3.5

Nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e

121.

II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese

deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente

(cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine;

inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto concerne i fatti

che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario il

contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140

II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).

4.

4.1.

Per il periodo fiscale

2021, in relazione all’immobile di __________ (mapp. __________ RFD __________),

la contribuente produceva la fattura dei “lavori a regia, casa __________ a __________”.

La fattura del 15.3.2021

in questione si divideva in due posizioni: “Lavori interni”, per complessivi

fr. 3'872.35, nonché “Lavori carpentiere e copritetto (tetto in piode

estensione)” per complessivi fr. 20'072.05. Ora, la contribuente chiedeva,

nelle deduzioni, unicamente la parte della fattura relativa ai “Lavori

carpentiere e copritetto”.

I costi venivano suddivisi

tra l’installazione del cantiere (fr. 500.-), la manodopera (muratore e

manovale per complessivi fr. 12'597.-) e la fornitura di materiale (piode nuove

e vecchie, legname e ferramenta per fr. 5’540.-) a cui si aggiungeva l’IVA.

4.2

Nelle osservazioni al

ricorso, l’autorità fiscale segnala di aver accordato per gli anni 2020 e 2021 deduzioni

per fr. 114'400.-, su una “(…) spesa complessiva per lavori di carpenteria e

copritetto di CHF 127'700.-“. L’UT indica di aver adottato un approccio

pragmatico, basato sul buon senso, per determinare le attività edificatorie del

caso in esame: nello specifico, sulla base dei documenti trasmessi dalla

contribuente, in particolare delle opere a regia presenti nella fattura finale

della ditta “(…) __________” si rileverebbe la presenza di opere di

miglioria “estenzione [sic] tetto in piode” e non di pura

manutenzione ordinaria.

4.3

Ora, proprio per chiarire

in che misura la ristrutturazione dell’immobile implicasse anche la presenza di

opere di miglioria, se non una nuova costruzione, questa Camera ha chiesto alla

contribuente di voler produrre la domanda di costruzione con i relativi piani.

Ancorché quanto trasmesso – siccome inviato tardivamente – non potrebbe essere

preso in considerazione, i piani presentati avvalorano la tesi dall’autorità

fiscale, secondo cui il risanamento in questione avrebbe comportato

l’edificazione di parti nuove. Infatti, vi sono parti indicate con il colore

rosso. Secondo l’art. 12 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della legge

edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110), nel caso di trasformazione o di

rinnovazione, le demolizioni saranno indicate con colore giallo e le nuove

costruzioni con colore rosso. L’insorgente non ha fornito alcuna ulteriore

spiegazione né altra documentazione, che consentano di comprendere meglio la

natura delle nuove costruzioni.

4.4

Ora, secondo gli artt. 34

lett. d LIFD e 33 lett. d LT le spese di acquisto e di

fabbricazione di beni patrimoniali non possono essere dedotte dal reddito

imponibile (cfr. anche Circolare 7/2023, p. 8).

Nel caso in disamina,

sulla base degli atti compulsati e visto che la contribuente, alla quale

incombeva l’onere della prova, non ha prodotto giustificativi chiari (seppur sollecitata

a proposito da questa Camera), non si può che confermare la decisione dell’UT

di riconoscere unicamente in misura parziale le opere inerenti il tetto e

descritte nella fattura del 15.3.2021 della ditta __________

Si è infatti – perlomeno

parzialmente – confrontati ad una porzione di nuovo edificio, non esistente in

precedenza. In queste circostanze – in mancanza di una documentazione completa –

l’autorità fiscale si è finanche dimostrata generosa nel riconoscere la maggior

parte delle opere da impresario costruttore fatte valere tra il 2020 ed il 2021

da __________ (come indicato nelle osservazioni al ricorso ben fr. 114'400.- su

fr. 127'700.-). Se i piani fossero stati presentati in precedenza, si può

dubitare che la contribuente avrebbe goduto di deduzioni tanto abbondanti.

Su questo punto il ricorso

si rivela pertanto infondato.

II. Spese professionali

5.

5.1.

La contribuente svolge la

professione di architetto, a titolo sia dipendente sia indipendente.

5.2

Per quanto concerne

l’attività dipendente, la stessa era impiegata, nel 2021, presso la __________

a __________, dalla quale ha conseguito uno stipendio di fr. 72'463.-.

Nel Modulo 6 (“Spese

professionali del contribuente”) indicava di essere impiegata all’80% e

faceva valere – per 150 giorni – il tragitto andata/ritorno tra __________ con

l’autovettura (294 km/giorno; 44'100 km per complessivi fr. 26'460.- di

deduzione postulati). A fronte di tale richiesta, l’UT ha riconosciuto

unicamente il controvalore delle spese dell’abbonamento al mezzo pubblico, per

fr. 3'860.-, argomentando che l’utilizzo del mezzo privato deve rimanere

l’eccezione e di norma venire ammessa unicamente in relazione al tempo di

percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il cosiddetto “Wochenaufenthalter”

la dottrina sarebbe più severa nell’ammettere l’uso del veicolo privato: per il

rientro settimanale è lecito che il contribuente sopporti qualche “disagio”

supplementare.

5.3

Per quanto concerne le

spese legate all’utilizzo del veicolo nell’ambito dell’attività indipendente,

nella dichiarazione d’imposta 2021, la contribuente ha indicato un reddito netto

pari a fr. 8'086.-, sulla base di un ricapitolativo delle entrate e delle

uscite, nel quale figurano costi per fr. 1'638.70 relativi all’utilizzo del

veicolo per la sua attività.

Con il ricorso__________,

chiede in sostanza di rivedere il suo reddito da attività indipendente, tenendo

in considerazione un importo maggiorato legato all’uso del veicolo pari a fr.

10'500.- (15'000 km, a 0.70 cts/km).

6.

6.1.

Per quanto attiene

all’attività lucrativa dipendente, sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo

l’art. 26 cpv. 1 LIFD rientrano fra le spese professionali deducibili le spese

di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.

6.2

Per il calcolo

dell’imposta cantonale, le spese di trasporto sono precisate dal Decreto

esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo

fiscale 2021 (del 2 dicembre 2020). Secondo l’art. 3 cpv. 1 del Decreto

esecutivo del 2 dicembre 2020, sono considerate spese di trasporto quelle

causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui

lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’uso di

mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva,

b) per l’uso

della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di

controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del

mezzo di trasporto pubblico;

c) per l’uso di

una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile

privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente, se nessun

mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.

infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.),

è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di

controllo su fondo bianco e fino a 60 cts. il km per le automobili (art. 3 cpv.

2.

del Decreto esecutivo del 30 novembre 2016, nonché del Decreto esecutivo del

7.

dicembre 2017).

6.3

La questione se accordare

la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va

in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del

veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione

più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così, se si può

pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è

diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia

obbligarlo ad eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,

Vol. I, p. 682/83). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese

di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per

l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal

contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare

se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è

molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività

lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di

trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per

l’esercizio della professione (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_807/2011

del 9 luglio 2012, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata; Genini, Deduzioni per spese

professionali cumulate, in NF 9/2018, pag. 399 e segg.; sentenza del TF n.

2C_745/2017 del 21 settembre 2017 in RDAF 2018 II p. 149 e segg.). A queste

condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono

pertanto deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali criteri, i costi che

eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento

personale, non deducibili (Koller,

Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der

direkten Bundessteuer, in ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con

riferimento alla sentenza del TF n. 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, consid.

4.2).

6.4

In sede ricorsuale, __________

precisa che la sua attività è quella di direzione lavori sia quale dipendente

sia quale indipendente e segnala che “(…) la quota fra le due può sempre

cambiare ogni anno”. Indica che nel 2021 aveva seguito parecchi cantieri

tra cui quelli “complicati” inerenti delle ristrutturazioni per i quali

devono essere predisposti “stretti controlli e accompagnamento”. Asserisce

che, con i mezzi pubblici non sarebbe riuscita a “fare il giro in tempo”. Nel

gravame tuttavia è concorde con il ragionamento operato dall’UT per quanto

attiene alle spese dell’autovettura legate all’attività dipendente. Per contro,

per quanto concerne l’attività indipendente, la necessità dell’utilizzo dell’autovettura

sarebbe data, in quanto al minimo due volte a settimana abbisognerebbe

dell’autovettura per “visitare i cantieri” che segue da indipendente.

6.5

Ora, per quanto attiene

all’attività dipendente, l’autorità fiscale ha giustamente riconosciuto

l’utilizzo del mezzo pubblico, cosa che del resto la stessa insorgente non

contesta. L’UT ha basato la propria decisione sul presupposto che la

contribuente sia una Wochenaufenthalter, sebbene la stessa non sostenga

di soggiornare a __________ durante la settimana. Vero è che i costi richiesti,

in prima battuta, nella dichiarazione fiscale per recarsi al proprio posto di

lavoro superano – di gran lunga – il costo ammesso per le spese supplementari

di alloggio (cfr. art. 5 cpv. 2 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione

delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2021). Del resto, ancorché

ciò non determinante per i motivi già esposti, non emerge neppure che il datore

di lavoro esiga l’utilizzo del veicolo privato per gli spostamenti sui

cantieri. Peraltro, se questo fosse il caso, di norma, in applicazione

dell’art. 327b CO, è il datore di lavoro che è tenuto, in primis,

ad indennizzare le spese collegate all’uso dell’autovettura.

7.

7.1.

Secondo l’art. 125 cpv. 2

LIFD (di ugual tenore l’art. 199 cpv. 2 lett. a LT), le persone fisiche

con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono

allegare alla dichiarazione:

a. i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti

e perdite) del periodo fiscale; o

b. in caso

di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2

CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione

patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.

Le esigenze alle quali

devono rispondere i documenti contabili richiesti dall’art. 125 cpv. 2 LIFD

dipendono dalle circostanze del caso concreto, ed in particolare dal tipo di

attività e dall’ampiezza di quest’ultima. In ogni caso, devono essere idonee a

garantire un accertamento completo ed affidabile del reddito e della sostanza

legate all’attività lucrativa indipendente e devono poter essere controllate in

condizioni ragionevoli da parte delle autorità fiscali (sentenze TF 2C_189/2016

del 13.2.2017 consid. 6.4.4.; 2C_87/2015 del 23.10.2015 consid. 6.5.). Tale

esigenza è ancora più importante quando il contribuente intende addurre dei

fatti suscettibili di estendere o diminuire il suo debito fiscale, circostanze

queste che devono essere provate da quest’ultimo (sentenza TF 2C_339/2020 del

5.1.2021

consid. 7.1.; DTF 133 II 153 consid. 4.3.).

7.2

Ora, quanto presentato

dalla contribuente per determinare l’utile derivante dalla sua attività

indipendente appare alquanto lacunoso ad approssimativo. In dispregio alle

normative applicabili, __________ non ha infatti allegato alcuna distinta

relativa alla situazione patrimoniale, né una relativa ai prelevamenti ed agli

apporti privati. Il conteggio delle entrate e delle uscite, allegato alla

dichiarazione d’imposta, indicava ricavi per complessivi fr. 18'013.- e costi

per fr. 9'927.-, con un utile netto di fr. 8'086.-, che è stato accettato

dall’autorità di tassazione senza alcuna ripresa. Fra i costi registrati figura

un importo di fr. 1'683.- per spese dell’automobile (“Autokosten”).

In sede ricorsuale la

contribuente chiede di modificare le uscite, senza tuttavia produrre alcun

documento giustificativo.

La richiesta avanzata

dalla contribuente si appalesa contraria al principio della buona fede. Il

contribuente chiamato ad allestire la propria dichiarazione fiscale è infatti

chiamato a compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo

personalmente ed inviarlo, con gli allegati prescritti all’autorità competente

entro il termine stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD). È del contribuente la

responsabilità dell’esattezza della sua dichiarazione (sentenza TF 2C_203/2019

del 4.7.2019 consid. 3.2.; sentenza TF 2C_129/2018 del 24.9.2018 consid. 5.1.).

La pretesa di modificare,

a posteriori, la distinta delle entrate e delle uscite unicamente a seguito

della decisione dell’autorità fiscale, che non ha riconosciuto la deduzione

dell’uso dell’autoveicolo per l’attività dipendente, contrasta con quanto

dichiarato dalla stessa contribuente nella propria dichiarazione fiscale.

L’autorità fiscale, e di riflesso anche le ulteriori autorità giudicanti devono

partire dal presupposto che quanto dichiarato dal contribuente sia corretto (sentenza

2C_129/2019 del 24.9.2018 consid. 5.1.). Spetta alla ricorrente presentare la

sua situazione, ivi comprese le sue spese aziendali, in maniera tale da poter

essere verificate e soprattutto corrispondere alla realtà. In altri termini o i

costi sussistono effettivamente – e come tali vanno inseriti nelle uscite –

oppure non ci sono stati e di riflesso non possono essere modificati a

posteriori a dipendenza delle valutazioni operate dall’autorità fiscale.

7.3

In una simile situazione,

il reddito da attività indipendente – e in particolar modo i costi addotti per

il conseguimento dello stesso – non può essere rimesso in discussione.

Anche in relazione

all’utilizzo del veicolo privato nell’ambito dell’attività indipendente, il

gravame non merita tutela alcuna.

8.

Il ricorso è

respinto in quanto presentato contro la decisione di tassazione IC/IFD 2021;

mentre è irricevibile siccome presentato contro le decisioni di conguaglio

emesse per il 2021 dal Municipio di __________ e dall’Ufficio esazione e

condoni. La tassa di giustizia e spese sono a carico della ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui concerne la decisione del 7 dicembre 2022 (tassazione IC/IFD

2021), il ricorso è respinto

1.2. Nella

misura in cui concerne i conguagli delle imposte cantonali e comunali 2021,

notificati rispettivamente dall’Ufficio esazione e condoni e dal Municipio di __________,

il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’200.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: