80.2023.101
Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, mezzi pubblici idonei, non deduzione per veicolo privato usato dal marito per riaccompagnare a casa la contribuente
28 gennaio 2025Italiano16 min
unicamente nella misura di fr. 2'100.– anziché di fr. 4'600.–, sicché nessuna deduzione
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.101
80.2023.102
Lugano
28 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 aprile 2023 contro la decisione del 26 aprile 2023 in materia di IC-IFD
2021.
Fatti
Fatti
A. Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2021 coniugi RI 1 e RI 2 hanno chiesto fra l’altro la
deduzione delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro della
moglie nella misura di fr. 948.– quale costo dell’abbonamento del mezzo
pubblico di trasporto e di fr. 1'980.– quale costo per l’utilizzo del veicolo
privato. Essi hanno giustificato la richiesta indicando che il mezzo pubblico
veniva utilizzato per il viaggio di andata, mentre il veicolo privato per
quello di ritorno. Essi hanno inoltre fatto valere fr. 4'600.30 di spese per
malattia e infortunio, tra le quali era inclusa in particolare una spesa
forfettaria di fr. 2'500.– “per persone affette da celiachia e diabetici che
necessitano di un trattamento con insulina o per persone costrette ad una dieta
permanente di necessità vitale”.
B. Con decisione del 29
marzo 2023, l’RS 1 (in seguito: UT) ha notificato ai contribuenti la tassazione
IC/IFD 2021, commisurando il reddito imponibile in fr. 67'100.– per l’IC e fr.
71'800.– per l’IFD. L’autorità fiscale aveva riconosciuto in deduzione a titolo
di spese di trasporto della coniuge solo l’importo di fr. 1'056.– per
l’utilizzo del veicolo privato, dopo aver rettificato la distanza tra il luogo
di lavoro e il domicilio “secondo Km effettivi”, mentre non aveva
riconosciuto la spesa per l’abbonamento al mezzo di trasporto pubblico, poiché
“viene già richiesto il veicolo privato dal 01.01.2021 al 31.12.2021”.
Per quanto attiene alle spese malattie e infortunio, l’UT le aveva riconosciuto
unicamente nella misura di fr. 2'100.– anziché di fr. 4'600.–, sicché nessuna deduzione
era ammessa, trattandosi di un importo inferiore alla franchigia.
C. Con reclamo del 7
aprile 2023, i contribuenti hanno chiesto che quali spese professionali della
coniuge fossero riconosciute anche quelle sostenute per l’abbonamento ai mezzi
di trasporto pubblico di fr. 948.–, per il fatto che la stessa si sarebbe recata
al luogo di lavoro con i mezzi pubblici, mentre per il rientro serale, essendo
sprovvista della patente di guida e non essendo disponibile un “collegamento
idoneo” del trasporto pubblico, avrebbe necessitato del supporto del marito,
che provvedeva a riaccompagnarla al domicilio.
Con decisione del 26
aprile 2023, l’UT ha accolto parzialmente il reclamo, ammettendo la deduzione
del costo dell’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico di fr. 948.–, ma
contestualmente riducendo a fr. 528.– la deduzione per l’uso del veicolo
privato. L’UT spiegava di avere ammesso in deduzione “il costo
dell’abbonamento mezzo pubblico della moglie, come pure una tratta giornaliera
di auto, sempre per la moglie (4 km per tratta)”.
D. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono il
riconoscimento delle spese della coniuge per l’utilizzo del veicolo privato nella
misura di fr. 1'980.–, calcolando una distanza media percorsa per tornare al
proprio domicilio dal luogo di lavoro di circa 15 km giornalieri. Chiedono
inoltre la deduzione di fr. 2'500.– quale “forfait per dieta permanente”.
Diritto
1. Deduzione delle spese di
trasporto
1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD rientrano fra le spese professionali
deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.
1.2.
Per quanto attiene
all’imposta federale, in base all’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD “le spese
professionali deducibili sono: […] le spese di trasporto necessarie dal
domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3000 franchi”. La
deduzione delle spese professionali relative a un’attività lucrativa dipendente
è ulteriormente regolata dall’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (RS 642.118.1).
L’art. 5 cpv. 2 di detta Ordinanza, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016
fino al 31 dicembre 2021, precisa che sono considerati costi deducibili:
a. le spese
necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o
b. i costi
necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l’uso di un veicolo
privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è
ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.
1.3.
Riguardo all’imposta
cantonale, senza aver recepito le modifiche previste sul piano federale – ciò
che l’art. 9 cpv. 1 LAID (Legge federale sull’armonizzazione delle imposte
dirette dei Cantoni e dei Comuni; RS 642.14) permette (cfr. FF 2012 1389; Eckert in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Impôt fédéral direct,
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2017, p. 621 n. 28 ad art. 26 LIFD) ‑
per il periodo fiscale 2021 cui si riferisce la presente contestazione, l’art.
25 cpv. 1 lett. a LT stabilisce che “le spese professionali deducibili sono
[…] le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro”. La
norma cantonale precisa ulteriormente che “per le spese professionali
secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni complessive
entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato” (art. 25 cpv. 2 LT).
Ai sensi del Decreto
esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo
fiscale 2021 (RL 640.210) (in seguito, per brevità, il DE IPF 2021), di
principio “il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le
spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di
causalità diretta con quest’ultimo” (art. 2 cpv. 1). L’art. 3 DE IPF 2021
precisa che “sono considerate spese di trasporto quelle causate al
contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le
relative deduzioni sono stabilite […] per l’uso di una motocicletta con targa
di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico
disponibile” (art. 3 cpv. 1 lett. c DE IPF 2021). Solo “eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a […] 60 cts [il km] per le
automobili” (art. 3 cpv. 2 DE IPF 2021). La deduzione massima ammessa è di
fr. 3'200.- all’anno (cfr. art. 3 cpv. 3 DE IPF 2021)
1.4.
In base alla
giurisprudenza, il ricorso all'uso dei trasporti pubblici non è ragionevolmente
esigibile quando il contribuente è infermo o in cattiva salute, quando la
prossima stazione dei trasporti pubblici è molto distante dal suo domicilio o
dal suo luogo di lavoro, quando l'inizio o la fine dell'attività lucrativa si situa
in momenti che non sono compatibili con l'orario dei trasporti pubblici oppure
quando il contribuente dipende da un veicolo per l'esercizio della professione.
Sempre in base alla giurisprudenza, l'inesigibilità può essere inoltre data
dalla durata del tragitto supplementare dovuto all'uso del trasporto pubblico,
anche se un tempo supplementare di un'ora al giorno, rispetto al tempo
necessario per il tragitto casa lavoro con un mezzo di trasporto privato, va di
principio considerato ragionevole e quindi esigibile (sentenza del TF
9C_645/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.2 e giurisprudenza citata).
1.5.
1.5.1.
I ricorrenti sostengono
che alla sera non sarebbe disponibile un “collegamento idoneo” tra il
luogo di lavoro della moglie e il suo domicilio e che è pertanto necessario che
il marito si rechi al luogo di lavoro per prenderla e poi fare rientro insieme
a casa. Essi dovrebbero dunque percorrere una media di 15 km al giorno con il
veicolo privato per garantire il rientro al domicilio della moglie. L’UT, come
già visto, ha di fatto ritenuto valide le premesse fattuali della richiesta dei
ricorrenti, ma unicamente ammesso la deduzione della sola tratta di ritorno dal
luogo di lavoro al domicilio, della lunghezza da esso stimata di 4 km.
1.5.2.
Dalla documentazione agli
atti emerge che il luogo di lavoro della moglie si trova in __________, __________,
mentre il domicilio dei due coniugi si trova in __________, __________. Con i
mezzi pubblici, in base al programma orario del 2021 dei bus delle Autolinee __________
e dei bus dell’Autopostale SA, ambedue reperibili nell’archivio online di www.tp-info.ch/, il tragitto può essere
coperto prendendo il bus della Linea 2 delle Autolinee __________ (in direzione
di __________, __________) alla fermata di ____________________, situata a circa
350 metri dal luogo di lavoro della contribuente, e cambiando mezzo alla
fermata di __________ Stazione, passando dal bus suddetto al bus della Linea __________
dell’Autopostale (diretto a __________, __________), per poi scendere alla
fermata di __________, Posta, che si trova a ca. soli 41 metri dal luogo di
domicilio dei ricorrenti. La fermata di partenza è anche servita dai bus delle
linee 3 e 8 delle Autolinee __________, che si intersecano con il bus della
linea __________ dell’Autopostale e che consentono dunque di spostarsi dal
luogo di lavoro della moglie a quello di domicilio.
Con riferimento ai criteri
di idoneità citati in precedenza, non si possono dunque ritenere le fermate del
bus eccessivamente distanti dal luogo di lavoro o di domicilio della
contribuente, né si può ritenere che il trasporto costringa a cambi eccessivi
(soltanto uno).
1.5.3.
Riguardo ai tempi di
percorrenza, non sono noti gli esatti orari di lavoro della ricorrente.
Comunque, tra le 17:00 e le 20:00 i due bus delle linee 2 e __________
effettuano la tratta sopra descritta ogni 30 minuti – la prima volta alle 17:14
– e, per percorrerla, impiegano ca. 26 minuti, composti di 14 minuti per la
tratta del bus n. 2 (__________, __________ – __________, Stazione), 4 minuti
di attesa alla fermata di cambio, e 8 minuti per la tratta del bus n. __________
(__________, Stazione – __________, Posta). A questa durata è ragionevole
aggiungere cinque minuti per tenere conto del tempo di spostamento dal luogo di
lavoro alla fermata di partenza del bus (ca. 350 metri) rispettivamente dalla
fermata di arrivo del bus al luogo di domicilio (ca. 41 metri). La durata
complessiva del viaggio con i mezzi pubblici dal luogo di lavoro a quello di
domicilio è dunque di circa 31 minuti. Questo tempo di percorrenza è di per sé
perfettamente ragionevole.
A confronto, la medesima
tratta può essere percorsa con il veicolo privato, passando per Via S. Gottardo/__________
e __________, in circa 8-10 min, avendo la stessa una lunghezza di circa 3,8 km
(cfr. indicazioni reperibili all’indirizzo https:// __________). Con il mezzo privato, la
ricorrente risparmierebbe quindi circa 21-23 minuti rispetto all’uso del
trasporto pubblico. Un simile risparmio di tempo è insufficiente a giustificare
l’uso del veicolo privato, ciò che vale a maggior ragione se si considera che i
ricorrenti intendono dedurre non solo i costi per la trasferta dal luogo di
lavoro al domicilio, ma anche quelli dello spostamento – per ca. circa 10 km –
del marito per raggiungere la moglie al luogo di lavoro (i ricorrenti intendono
dedurre il costo di un viaggio medio di 15 km giornalieri, di cui considerano
4,9 km quale distanza tra luogo di lavoro e domicilio). In quest’ultimo caso,
il confronto risulta ancor meno favorevole all’uso del veicolo privato.
1.5.4.
In simili circostanze,
l’uso del mezzo privato da parte della coniuge non appare assolutamente
necessario e la deduzione dei costi legati all’uso del veicolo privato non è
ammissibile, nemmeno in ragione di una parte del tragitto di 4 km, come invece
riconosciuto dall’UT.
1.6.
Abbondanzialmente,
ricordato che il diritto tributario vigente non ammette la deduzione delle
spese professionali prese a carico dal datore di lavoro o da terzi (cfr. art. 1
cpv. 2 della succitata Ordinanza sulle spese professionali; art. 2 cpv. 1 e 2
DE IPF 2021), si rileva che, nel caso concreto, i ricorrenti domandano di poter
dedurre dal reddito da attività lucrativa dipendente della moglie le spese del
trasporto di quest’ultima, cui provvederebbe peraltro il marito.
Verosimilmente, e in assenza di allegazione e prova contrarie, si deve
presumere che tali spese siano sopportate dal marito, e non dalla moglie. Viene
dunque almeno da chiedersi se queste spese non costituirebbero “spese prese
a carico da terzi”, non deducibili dal reddito della moglie (cfr. art. 1
cpv. 2 della succitata Ordinanza sulle spese professionali; art. 2 cpv. 1 e 2
DE IPF 2021).
1.7.
Per tutte queste ragioni,
la deduzione ammessa dall’UT nel caso in esame risulta finanche troppo generosa
e andrebbe riformata a svantaggio dei ricorrenti. Visti gli esigui importi in
gioco, per ragioni di economia processuale, si prescinde da tale procedere.
Considerandi
2.
Spese per malattia
2.1
I ricorrenti chiedono per
la prima volta in sede di ricorso anche la deduzione di una spesa forfettaria
di fr. 2'500.– “per persone affette da celiachia e diabetici che necessitano
di un trattamento con insulina o per persone costrette ad una dieta permanente
di necessità vitale”, ciò che l’UT non aveva riconosciuto.
2.2
Preliminarmente, in punto
alla ricevibilità della richiesta dei ricorrenti, per quanto concerne l’imposta
cantonale, secondo l’art. 228 cpv. 1 LT, nell’esame del ricorso, la Camera di
diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione
nella procedura di tassazione.
L’art. 230 LT precisa poi
che la Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito
in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte
delle parti ed alla tassazione impugnata (cpv. 1). Essa prende la sua decisione
fondandosi sui risultati dell’inchiesta.
Per quanto attiene
all’imposta federale diretta, anche l’art. 142 cpv. 4 LIFD dispone che,
nell’esame del ricorso, la commissione cantonale di ricorso abbia le medesime
attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione.
Per l’art. 229 cpv. 1
LIFD, la commissione cantonale di ricorso prende la sua decisione fondandosi
sui risultati dell’inchiesta.
Nella misura in cui la
Camera di diritto tributario dispone di un pieno potere d’apprezzamento, nuove
allegazioni di fatto, come pure nuovi mezzi di prova sono, di principio,
ammissibili (Casanova/Dubey, in:
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea
2017, n. 13 ad art. 142 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel,
Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 9 e segg. ad art. 142 LIFD).
La Camera di diritto
tributario può pertanto decidere in merito alla richiesta dei ricorrenti,
espressa unicamente in sede di ricorsuale (cfr. già sentenza CDT 80.2020.134
del 9 febbraio 2021 consid. 1), di poter dedurre la spesa forfettaria di fr.
2'500.– “per persone affette da celiachia e diabetici che necessitano di un
trattamento con insulina o per persone costrette ad una dieta permanente di
necessità vitale”.
2.3
2.3.1
Secondo gli articoli 33
cpv. 1 lett. h LIFD e 32b LT sono dedotte dai proventi le spese
per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento
egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e
superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli
articoli 26–33 LIFD (per l’imposta federale diretta) e da 25 a 32b LT
(per l’imposta cantonale).
2.3.2
Pronunciandosi sul ricorso
di un contribuente che, dopo un infarto cardiaco, su indicazione del suo medico
aveva iniziato una dieta mediterranea (povera di grassi e ricca di frutta e
verdura), il Tribunale federale ha ricordato che la nozione di costi di
malattia va interpretata in modo restrittivo, poiché si tratta di un’eccezione
al principio per cui i costi di mantenimento personale (tipica destinazione di
reddito) non possono essere dedotti dal reddito imponibile. Si tratta dunque di
delimitare i costi per un’alimentazione particolare da quelli per il
sostentamento ordinario. Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, spetta al contribuente l’onere di provare le spese di malattia,
infortunio o invalidità, in virtù del consolidato principio secondo cui è
compito del contribuente dimostrare i fatti che concorrono ad escludere o a
ridurre il debito verso l’erario. La Suprema Corte ha pertanto escluso la
deducibilità del costo per la dieta mediterranea prescritta dal medico all’ex
infartuato, per il fatto che l’alimentazione suggerita dal medico al suo
paziente era caratterizzata dalla rinuncia al colesterolo ed era quindi
difficile da distinguere dall’alimentazione seguita da gran parte della
popolazione, preoccupata della propria salute (cfr. sentenza n. 2C.722/2007 del
14.
aprile 2008, consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
2.3.3
Nel caso in esame, la
deduzione richiesta deve essere respinta già solo in virtù del fatto che la
dieta i cui costi i ricorrenti vorrebbero porre in deduzione è stata prescritta
al contribuente solo nell’anno 2022, ovvero successivamente al periodo fiscale
2021.
oggetto della tassazione in esame. Infatti, tutta la documentazione medica
prodotta dai ricorrenti è riferita a visite mediche avvenute nel 2022 e 2023,
eccettuata un’unica visita del 26 novembre 2021. In occasione di questa visita,
tuttavia, al ricorrente è stato diagnosticato unicamente un dolore al fianco
sinistro “di verosimile origine osteomuscolare”, per il quale è stata
prescritta solo l’assunzione di massimo 3 compresse di Dafalgan al
giorno, in riserva (ovvero, unicamente in caso di dolori). La dieta povera di
grassi i cui costi i ricorrenti vorrebbero porre in deduzione è stata
prescritta al contribuente solo dopo della visita del 15 gennaio 2022.
Già solo per questa
ragione, anche questa domanda dei ricorrenti deve essere respinta.
2.3.4
In
ogni caso, anche volendo esaminare la questione nel merito, la richiesta dei
ricorrenti sarebbe destinata all’insuccesso. La documentazione medica prodotta
non è infatti sufficiente a dimostrare la necessità vitale della dieta
prescritta dal medico né che tale dieta debba essere seguita in modo permanente
o quantomeno duraturo per trattare i disturbi del contribuente. Peraltro la
dieta prescritta (consumare due porzioni di verdura e due-tre porzioni di
frutta al giorno, preferire il pane scuro a quello bianco, scegliere alimenti
proteici magri, usare il sale con moderazione e bere almeno 1,5 litri di
liquidi al giorno) non si discosta particolarmente da un tipo di dieta
generalmente considerata sana e ampiamente diffusa fra la popolazione. I costi
per seguire la dieta prescritta al contribuente non possono pertanto costituire
spese per malattia e non sono in ogni caso superiori a quelli di un tipo dieta
molto diffusa. Essi non sono dunque deducibili dal reddito imponibile quale
spesa per malattia.
3.
Il ricorso è
pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei
contribuenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 60.–
per un totale di fr. 460.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: