Lexipedia

Decisione

80.2023.101

Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, mezzi pubblici idonei, non deduzione per veicolo privato usato dal marito per riaccompagnare a casa la contribuente

28 gennaio 2025Italiano16 min

unicamente nella misura di fr. 2'100.– anziché di fr. 4'600.–, sicché nessuna deduzione

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.101

80.2023.102

Lugano

28 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 25 aprile 2023 contro la decisione del 26 aprile 2023 in materia di IC-IFD

2021.

Fatti

Fatti

A. Nella dichiarazione

d’imposta IC/IFD 2021 coniugi RI 1 e RI 2 hanno chiesto fra l’altro la

deduzione delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro della

moglie nella misura di fr. 948.– quale costo dell’abbonamento del mezzo

pubblico di trasporto e di fr. 1'980.– quale costo per l’utilizzo del veicolo

privato. Essi hanno giustificato la richiesta indicando che il mezzo pubblico

veniva utilizzato per il viaggio di andata, mentre il veicolo privato per

quello di ritorno. Essi hanno inoltre fatto valere fr. 4'600.30 di spese per

malattia e infortunio, tra le quali era inclusa in particolare una spesa

forfettaria di fr. 2'500.– “per persone affette da celiachia e diabetici che

necessitano di un trattamento con insulina o per persone costrette ad una dieta

permanente di necessità vitale”.

B. Con decisione del 29

marzo 2023, l’RS 1 (in seguito: UT) ha notificato ai contribuenti la tassazione

IC/IFD 2021, commisurando il reddito imponibile in fr. 67'100.– per l’IC e fr.

71'800.– per l’IFD. L’autorità fiscale aveva riconosciuto in deduzione a titolo

di spese di trasporto della coniuge solo l’importo di fr. 1'056.– per

l’utilizzo del veicolo privato, dopo aver rettificato la distanza tra il luogo

di lavoro e il domicilio “secondo Km effettivi”, mentre non aveva

riconosciuto la spesa per l’abbonamento al mezzo di trasporto pubblico, poiché

“viene già richiesto il veicolo privato dal 01.01.2021 al 31.12.2021”.

Per quanto attiene alle spese malattie e infortunio, l’UT le aveva riconosciuto

unicamente nella misura di fr. 2'100.– anziché di fr. 4'600.–, sicché nessuna deduzione

era ammessa, trattandosi di un importo inferiore alla franchigia.

C. Con reclamo del 7

aprile 2023, i contribuenti hanno chiesto che quali spese professionali della

coniuge fossero riconosciute anche quelle sostenute per l’abbonamento ai mezzi

di trasporto pubblico di fr. 948.–, per il fatto che la stessa si sarebbe recata

al luogo di lavoro con i mezzi pubblici, mentre per il rientro serale, essendo

sprovvista della patente di guida e non essendo disponibile un “collegamento

idoneo” del trasporto pubblico, avrebbe necessitato del supporto del marito,

che provvedeva a riaccompagnarla al domicilio.

Con decisione del 26

aprile 2023, l’UT ha accolto parzialmente il reclamo, ammettendo la deduzione

del costo dell’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico di fr. 948.–, ma

contestualmente riducendo a fr. 528.– la deduzione per l’uso del veicolo

privato. L’UT spiegava di avere ammesso in deduzione “il costo

dell’abbonamento mezzo pubblico della moglie, come pure una tratta giornaliera

di auto, sempre per la moglie (4 km per tratta)”.

D. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono il

riconoscimento delle spese della coniuge per l’utilizzo del veicolo privato nella

misura di fr. 1'980.–, calcolando una distanza media percorsa per tornare al

proprio domicilio dal luogo di lavoro di circa 15 km giornalieri. Chiedono

inoltre la deduzione di fr. 2'500.– quale “forfait per dieta permanente”.

Diritto

1. Deduzione delle spese di

trasporto

1.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD rientrano fra le spese professionali

deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.

1.2.

Per quanto attiene

all’imposta federale, in base all’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD “le spese

professionali deducibili sono: […] le spese di trasporto necessarie dal

domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3000 franchi”. La

deduzione delle spese professionali relative a un’attività lucrativa dipendente

è ulteriormente regolata dall’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (RS 642.118.1).

L’art. 5 cpv. 2 di detta Ordinanza, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016

fino al 31 dicembre 2021, precisa che sono considerati costi deducibili:

a. le spese

necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o

b. i costi

necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l’uso di un veicolo

privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è

ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.

1.3.

Riguardo all’imposta

cantonale, senza aver recepito le modifiche previste sul piano federale – ciò

che l’art. 9 cpv. 1 LAID (Legge federale sull’armonizzazione delle imposte

dirette dei Cantoni e dei Comuni; RS 642.14) permette (cfr. FF 2012 1389; Eckert in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Impôt fédéral direct,

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea

2017, p. 621 n. 28 ad art. 26 LIFD) ‑

per il periodo fiscale 2021 cui si riferisce la presente contestazione, l’art.

25 cpv. 1 lett. a LT stabilisce che “le spese professionali deducibili sono

[…] le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro”. La

norma cantonale precisa ulteriormente che “per le spese professionali

secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni complessive

entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato” (art. 25 cpv. 2 LT).

Ai sensi del Decreto

esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo

fiscale 2021 (RL 640.210) (in seguito, per brevità, il DE IPF 2021), di

principio “il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le

spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di

causalità diretta con quest’ultimo” (art. 2 cpv. 1). L’art. 3 DE IPF 2021

precisa che “sono considerate spese di trasporto quelle causate al

contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le

relative deduzioni sono stabilite […] per l’uso di una motocicletta con targa

di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico

disponibile” (art. 3 cpv. 1 lett. c DE IPF 2021). Solo “eccezionalmente,

se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può

servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario

sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a […] 60 cts [il km] per le

automobili” (art. 3 cpv. 2 DE IPF 2021). La deduzione massima ammessa è di

fr. 3'200.- all’anno (cfr. art. 3 cpv. 3 DE IPF 2021)

1.4.

In base alla

giurisprudenza, il ricorso all'uso dei trasporti pubblici non è ragionevolmente

esigibile quando il contribuente è infermo o in cattiva salute, quando la

prossima stazione dei trasporti pubblici è molto distante dal suo domicilio o

dal suo luogo di lavoro, quando l'inizio o la fine dell'attività lucrativa si situa

in momenti che non sono compatibili con l'orario dei trasporti pubblici oppure

quando il contribuente dipende da un veicolo per l'esercizio della professione.

Sempre in base alla giurisprudenza, l'inesigibilità può essere inoltre data

dalla durata del tragitto supplementare dovuto all'uso del trasporto pubblico,

anche se un tempo supplementare di un'ora al giorno, rispetto al tempo

necessario per il tragitto casa lavoro con un mezzo di trasporto privato, va di

principio considerato ragionevole e quindi esigibile (sentenza del TF

9C_645/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.2 e giurisprudenza citata).

1.5.

1.5.1.

I ricorrenti sostengono

che alla sera non sarebbe disponibile un “collegamento idoneo” tra il

luogo di lavoro della moglie e il suo domicilio e che è pertanto necessario che

il marito si rechi al luogo di lavoro per prenderla e poi fare rientro insieme

a casa. Essi dovrebbero dunque percorrere una media di 15 km al giorno con il

veicolo privato per garantire il rientro al domicilio della moglie. L’UT, come

già visto, ha di fatto ritenuto valide le premesse fattuali della richiesta dei

ricorrenti, ma unicamente ammesso la deduzione della sola tratta di ritorno dal

luogo di lavoro al domicilio, della lunghezza da esso stimata di 4 km.

1.5.2.

Dalla documentazione agli

atti emerge che il luogo di lavoro della moglie si trova in __________, __________,

mentre il domicilio dei due coniugi si trova in __________, __________. Con i

mezzi pubblici, in base al programma orario del 2021 dei bus delle Autolinee __________

e dei bus dell’Autopostale SA, ambedue reperibili nell’archivio online di www.tp-info.ch/, il tragitto può essere

coperto prendendo il bus della Linea 2 delle Autolinee __________ (in direzione

di __________, __________) alla fermata di ____________________, situata a circa

350 metri dal luogo di lavoro della contribuente, e cambiando mezzo alla

fermata di __________ Stazione, passando dal bus suddetto al bus della Linea __________

dell’Autopostale (diretto a __________, __________), per poi scendere alla

fermata di __________, Posta, che si trova a ca. soli 41 metri dal luogo di

domicilio dei ricorrenti. La fermata di partenza è anche servita dai bus delle

linee 3 e 8 delle Autolinee __________, che si intersecano con il bus della

linea __________ dell’Autopostale e che consentono dunque di spostarsi dal

luogo di lavoro della moglie a quello di domicilio.

Con riferimento ai criteri

di idoneità citati in precedenza, non si possono dunque ritenere le fermate del

bus eccessivamente distanti dal luogo di lavoro o di domicilio della

contribuente, né si può ritenere che il trasporto costringa a cambi eccessivi

(soltanto uno).

1.5.3.

Riguardo ai tempi di

percorrenza, non sono noti gli esatti orari di lavoro della ricorrente.

Comunque, tra le 17:00 e le 20:00 i due bus delle linee 2 e __________

effettuano la tratta sopra descritta ogni 30 minuti – la prima volta alle 17:14

– e, per percorrerla, impiegano ca. 26 minuti, composti di 14 minuti per la

tratta del bus n. 2 (__________, __________ – __________, Stazione), 4 minuti

di attesa alla fermata di cambio, e 8 minuti per la tratta del bus n. __________

(__________, Stazione – __________, Posta). A questa durata è ragionevole

aggiungere cinque minuti per tenere conto del tempo di spostamento dal luogo di

lavoro alla fermata di partenza del bus (ca. 350 metri) rispettivamente dalla

fermata di arrivo del bus al luogo di domicilio (ca. 41 metri). La durata

complessiva del viaggio con i mezzi pubblici dal luogo di lavoro a quello di

domicilio è dunque di circa 31 minuti. Questo tempo di percorrenza è di per sé

perfettamente ragionevole.

A confronto, la medesima

tratta può essere percorsa con il veicolo privato, passando per Via S. Gottardo/__________

e __________, in circa 8-10 min, avendo la stessa una lunghezza di circa 3,8 km

(cfr. indicazioni reperibili all’indirizzo https:// __________). Con il mezzo privato, la

ricorrente risparmierebbe quindi circa 21-23 minuti rispetto all’uso del

trasporto pubblico. Un simile risparmio di tempo è insufficiente a giustificare

l’uso del veicolo privato, ciò che vale a maggior ragione se si considera che i

ricorrenti intendono dedurre non solo i costi per la trasferta dal luogo di

lavoro al domicilio, ma anche quelli dello spostamento – per ca. circa 10 km –

del marito per raggiungere la moglie al luogo di lavoro (i ricorrenti intendono

dedurre il costo di un viaggio medio di 15 km giornalieri, di cui considerano

4,9 km quale distanza tra luogo di lavoro e domicilio). In quest’ultimo caso,

il confronto risulta ancor meno favorevole all’uso del veicolo privato.

1.5.4.

In simili circostanze,

l’uso del mezzo privato da parte della coniuge non appare assolutamente

necessario e la deduzione dei costi legati all’uso del veicolo privato non è

ammissibile, nemmeno in ragione di una parte del tragitto di 4 km, come invece

riconosciuto dall’UT.

1.6.

Abbondanzialmente,

ricordato che il diritto tributario vigente non ammette la deduzione delle

spese professionali prese a carico dal datore di lavoro o da terzi (cfr. art. 1

cpv. 2 della succitata Ordinanza sulle spese professionali; art. 2 cpv. 1 e 2

DE IPF 2021), si rileva che, nel caso concreto, i ricorrenti domandano di poter

dedurre dal reddito da attività lucrativa dipendente della moglie le spese del

trasporto di quest’ultima, cui provvederebbe peraltro il marito.

Verosimilmente, e in assenza di allegazione e prova contrarie, si deve

presumere che tali spese siano sopportate dal marito, e non dalla moglie. Viene

dunque almeno da chiedersi se queste spese non costituirebbero “spese prese

a carico da terzi”, non deducibili dal reddito della moglie (cfr. art. 1

cpv. 2 della succitata Ordinanza sulle spese professionali; art. 2 cpv. 1 e 2

DE IPF 2021).

1.7.

Per tutte queste ragioni,

la deduzione ammessa dall’UT nel caso in esame risulta finanche troppo generosa

e andrebbe riformata a svantaggio dei ricorrenti. Visti gli esigui importi in

gioco, per ragioni di economia processuale, si prescinde da tale procedere.

Considerandi

2.

Spese per malattia

2.1

I ricorrenti chiedono per

la prima volta in sede di ricorso anche la deduzione di una spesa forfettaria

di fr. 2'500.– “per persone affette da celiachia e diabetici che necessitano

di un trattamento con insulina o per persone costrette ad una dieta permanente

di necessità vitale”, ciò che l’UT non aveva riconosciuto.

2.2

Preliminarmente, in punto

alla ricevibilità della richiesta dei ricorrenti, per quanto concerne l’imposta

cantonale, secondo l’art. 228 cpv. 1 LT, nell’esame del ricorso, la Camera di

diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione

nella procedura di tassazione.

L’art. 230 LT precisa poi

che la Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito

in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte

delle parti ed alla tassazione impugnata (cpv. 1). Essa prende la sua decisione

fondandosi sui risultati dell’inchiesta.

Per quanto attiene

all’imposta federale diretta, anche l’art. 142 cpv. 4 LIFD dispone che,

nell’esame del ricorso, la commissione cantonale di ricorso abbia le medesime

attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione.

Per l’art. 229 cpv. 1

LIFD, la commissione cantonale di ricorso prende la sua decisione fondandosi

sui risultati dell’inchiesta.

Nella misura in cui la

Camera di diritto tributario dispone di un pieno potere d’apprezzamento, nuove

allegazioni di fatto, come pure nuovi mezzi di prova sono, di principio,

ammissibili (Casanova/Dubey, in:

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea

2017, n. 13 ad art. 142 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel,

Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 9 e segg. ad art. 142 LIFD).

La Camera di diritto

tributario può pertanto decidere in merito alla richiesta dei ricorrenti,

espressa unicamente in sede di ricorsuale (cfr. già sentenza CDT 80.2020.134

del 9 febbraio 2021 consid. 1), di poter dedurre la spesa forfettaria di fr.

2'500.– “per persone affette da celiachia e diabetici che necessitano di un

trattamento con insulina o per persone costrette ad una dieta permanente di

necessità vitale”.

2.3

2.3.1

Secondo gli articoli 33

cpv. 1 lett. h LIFD e 32b LT sono dedotte dai proventi le spese

per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento

egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e

superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli

articoli 26–33 LIFD (per l’imposta federale diretta) e da 25 a 32b LT

(per l’imposta cantonale).

2.3.2

Pronunciandosi sul ricorso

di un contribuente che, dopo un infarto cardiaco, su indicazione del suo medico

aveva iniziato una dieta mediterranea (povera di grassi e ricca di frutta e

verdura), il Tribunale federale ha ricordato che la nozione di costi di

malattia va interpretata in modo restrittivo, poiché si tratta di un’eccezione

al principio per cui i costi di mantenimento personale (tipica destinazione di

reddito) non possono essere dedotti dal reddito imponibile. Si tratta dunque di

delimitare i costi per un’alimentazione particolare da quelli per il

sostentamento ordinario. Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, spetta al contribuente l’onere di provare le spese di malattia,

infortunio o invalidità, in virtù del consolidato principio secondo cui è

compito del contribuente dimostrare i fatti che concorrono ad escludere o a

ridurre il debito verso l’erario. La Suprema Corte ha pertanto escluso la

deducibilità del costo per la dieta mediterranea prescritta dal medico all’ex

infartuato, per il fatto che l’alimentazione suggerita dal medico al suo

paziente era caratterizzata dalla rinuncia al colesterolo ed era quindi

difficile da distinguere dall’alimentazione seguita da gran parte della

popolazione, preoccupata della propria salute (cfr. sentenza n. 2C.722/2007 del

14.

aprile 2008, consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

2.3.3

Nel caso in esame, la

deduzione richiesta deve essere respinta già solo in virtù del fatto che la

dieta i cui costi i ricorrenti vorrebbero porre in deduzione è stata prescritta

al contribuente solo nell’anno 2022, ovvero successivamente al periodo fiscale

2021.

oggetto della tassazione in esame. Infatti, tutta la documentazione medica

prodotta dai ricorrenti è riferita a visite mediche avvenute nel 2022 e 2023,

eccettuata un’unica visita del 26 novembre 2021. In occasione di questa visita,

tuttavia, al ricorrente è stato diagnosticato unicamente un dolore al fianco

sinistro “di verosimile origine osteomuscolare”, per il quale è stata

prescritta solo l’assunzione di massimo 3 compresse di Dafalgan al

giorno, in riserva (ovvero, unicamente in caso di dolori). La dieta povera di

grassi i cui costi i ricorrenti vorrebbero porre in deduzione è stata

prescritta al contribuente solo dopo della visita del 15 gennaio 2022.

Già solo per questa

ragione, anche questa domanda dei ricorrenti deve essere respinta.

2.3.4

In

ogni caso, anche volendo esaminare la questione nel merito, la richiesta dei

ricorrenti sarebbe destinata all’insuccesso. La documentazione medica prodotta

non è infatti sufficiente a dimostrare la necessità vitale della dieta

prescritta dal medico né che tale dieta debba essere seguita in modo permanente

o quantomeno duraturo per trattare i disturbi del contribuente. Peraltro la

dieta prescritta (consumare due porzioni di verdura e due-tre porzioni di

frutta al giorno, preferire il pane scuro a quello bianco, scegliere alimenti

proteici magri, usare il sale con moderazione e bere almeno 1,5 litri di

liquidi al giorno) non si discosta particolarmente da un tipo di dieta

generalmente considerata sana e ampiamente diffusa fra la popolazione. I costi

per seguire la dieta prescritta al contribuente non possono pertanto costituire

spese per malattia e non sono in ogni caso superiori a quelli di un tipo dieta

molto diffusa. Essi non sono dunque deducibili dal reddito imponibile quale

spesa per malattia.

3.

Il ricorso è

pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei

contribuenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 60.–

per un totale di fr. 460.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: