80.2023.104
Imposta di successione e donazione: aliquota, grado di parentela o affinità, riferimento al diritto civile, non valutazione di volta in volta dell’intensità dei rapporti
28 maggio 2024Italiano18 min
dell’apertura della successione e, ritenuto come grado di parentela quello di “sorella”,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.104
Lugano
28 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Stefano
Stillitano
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 maggio 2023 contro la decisione del 20 aprile 2023 in materia di imposta
di successione.
Fatti
Fatti
A. RI 1 è l’erede della
sorella __________, defunta il 3 gennaio 2020, la quale nel testamento olografo
del 3 gennaio 2008 aveva designato la sorella quale erede universale, come da
certificato ereditario del Pretore di __________ del 10 marzo 2020.
Il calcolo della sostanza
ereditaria netta ammonta a CHF 1'428'996.-, ed è costituita da sostanza
immobiliare per CHF 173'915.-, capitali di risparmio per CHF 280'859.- e titoli
bancari per CHF 995'741.-, al netto del totale dei passivi pari a CHF 21'518.-.
B. In data 6 maggio
2020, RS 1 (di seguito UISD) ha elaborato il progetto di tassazione, a seguito
dell’apertura della successione e, ritenuto come grado di parentela quello di “sorella”,
ha calcolato un’imposta di successione di CHF 221'479.50 ed ha attribuito all’erede
un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni.
Nessuna osservazione è
stata presentata ed il 21 maggio 2020 l’UISD ha notificato la decisione di
tassazione così come prospettata, con richiesta di pagamento dell’importo di
CHF 221'479.50, a valere quale imposta di successione, nel termine di 30 giorni.
C. a.
Avverso la decisione
dell’UISD la contribuente ha presentato reclamo in data 19 giugno 2020 per il
tramite del suo rappresentante, avv. RA 1, chiedendo anzitutto la sospensione della
riscossione del tributo in attesa della definizione del giudizio, con
riferimento al quale ha evidenziato che “la LT (è) caratterizzata da
una generale e pregiudizievole incongruenza di fondo che non tiene in
considerazione alcuna la relazioni effettive esistenti tra le parti per basarsi
unicamente sull’asettico e sterile grado di parentela”. La Legge tributaria,
proprio perché non terrebbe in considerazione le singole circostanze del caso
concreto, sarebbe addirittura arbitraria.
Secondo la reclamante,
con la defunta sorella vi sarebbe stato “un vincolo di fatto che andava ben
oltre il rapporto familiare esistente”, al punto tale da costituire “un
vero e proprio nucleo familiare esclusivo, caratterizzato da un rapporto a due”,
tanto che sin dalla nascita avrebbero anche condiviso il medesimo domicilio,
essendo comproprietarie del mappale n. __________.
In definitiva, “non si
può di certo equiparare la comunione di vita a due che vi è stata tra la
reclamante e la de cujus __________ all’usuale relazione intercorrente tra due
sorelle tra le quali statisticamente, in base all’ordinario andamento della
vita e alla comune esperienza, non sussiste alcuna comunione domestica”.
Pur essendo consapevole “che
la sua posizione non può formalmente essere equiparata in toto a quella di un
coniuge”, la ricorrente chiedeva, se non l’esonero dal pagamento
dell’imposta di successione, almeno “una sua riduzione”.
La reclamante auspicava
anche un incontro con l’autorità fiscale, “a garanzia del diritto di essere
sentito”.
b.
In data 14 luglio 2022 la
contribuente ha prodotto uno scambio di corrispondenza avvenuto con la __________
tra il 2017 ed il 2018, in relazione ad una procedura di un ricupero d’imposta,
frutto di un’autodenuncia presentata dalle due donne, conclusasi con il
pagamento di CHF 55'000.- da parte di __________ e di CHF 50'000.- da parte di RI
1. Per la reclamante:
“in caso di decesso della contribuente – nella presente
fattispecie, di __________ il 3 gennaio 2020 – il carico impositivo sarebbe stato
di certo inferiore, in virtù della procedura semplificata di recupero d’imposta
per successione.
Determinanti non sarebbero
stati, infatti, i 10 anni precedenti la morte del de cujus, bensì solo ed esclusivamente
gli ultimi 3 periodi fiscali”.
D. Come richiesto dalla
stessa reclamante, l’autorità di tassazione l’ha convocata in audizione. In
seguito ad alcuni rinvii, richiesti dall’interessata per motivi di salute, il
24 marzo 2023 l’UISD le ha inviato una lettera, nella quale le ha esposto le
ragioni alla base della decisione su reclamo e le ha concesso un termine di 15
giorni per consentirle di prendere posizione al riguardo.
L’autorità fiscale ha
sostenuto di non potersi discostare da quello che è l’effettivo grado di
parentela sussistente tra erede e defunto, considerato anche che “l’accertamento
del grado di vicinanza affettiva e di sostegno tra persone terze, parenti e
familiari di vario grado, coniugi e discendenti, è d’impossibile attuazione e
richiederebbe un’inammissibile ingerenza nella vita privata dei contribuenti”,
senza contare che una simile valutazione non troverebbe riscontro in alcun
Cantone della Confederazione. Ragione per cui la richiesta della reclamante non
avrebbe avuto alcuna base legale, così come nemmeno avrebbe potuto essere
accordato l’effetto sospensivo alla decisione, ritenuto che per l’art. 240 cpv.
6 LT il termine di pagamento non muta anche in pendenza di reclamo.
Quanto al recupero
d’imposta di CHF 55'000.- documentato dalla reclamante, l’UISD ha evidenziato
che l’importo indicato sarebbe stato pagato dalla defunta il 9 marzo 2018 da
una relazione bancaria a lei intestata, ragion per cui alla data del decesso
non sussisteva alcun debito d’imposta da dedurre dall’attivo netto imponibile.
E. Sempre per il tramite
del proprio rappresentante, in data 28 marzo 2023 la reclamante ha chiesto un
differimento del termine “di almeno 30 giorni” per presentare le proprie
osservazioni, che è stato respinto dall’UISD in data 5 aprile 2023.
La contribuente, con
scritto del 11/12 aprile 2023, ha lamentato una violazione della buona fede
processuale e del diritto di essere sentito, ritenuto che la richiesta di
proroga del termine sarebbe stata riconducibile a “motivi di salute
oggettivamente fondati”.
F. Con decisione del 18/20
aprile 2023, l’UISD ha respinto il reclamo, con le motivazioni anticipate nel progetto
di decisione.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta anzitutto la violazione
del diritto di essere sentito, per il fatto che l’UISD avrebbe adottato la
decisione impugnata senza procedere alla sua audizione e senza nemmeno
concedere un differimento del termine per le proprie osservazioni, procedendo quindi
alla notifica della relativa decisione.
Nel merito, la ricorrente
ha ribadito quanto sostenuto in sede di reclamo, ovvero ha dapprima chiesto la sospensione
della riscossione del tributo ed ha evidenziato poi lo stretto rapporto da
sempre avuto con la defunta sorella, tale per cui sarebbe “d’obbligo una
differente valutazione che tenga in debita considerazione tutte le evenienze di
specie che permettono, in casu, di equiparare la relazione di vita tra la
contribuente e la defunta sorella, __________, a quelle esistenti tra categoria
di eredi (quali coniugi, i discendenti e gli ascendenti in linea retta) che, ex
art. 154 cpv. 1 LT, beneficiano di esenzione fiscale”.
In via subordinata, l’UISD
dovrebbe operare una “equa e ragionevole ponderazione” e semmai ridurre
l’aliquota prevista nel caso di successione ereditaria tra sorelle, considerato
anche che, diversamente da quanto sostenuto dal fisco nella decisione contestata,
sarebbe oltremodo agevole accertare lo speciale rapporto da sempre intercorso
tra le due donne.
In via ancora più
subordinata, la ricorrente chiede il condono dell’importo di CHF 221'479.50,
ritenuta la sussistenza di un caso di rigore.
Infine la ricorrente ha
nuovamente chiesto di essere sentita.
H. Con osservazioni del
14 luglio 2023, l’PI 1 propone di respingere il reclamo. Quanto all’asserita
violazione del diritto di essere sentito della ricorrente, argomenta che vi
sarebbero stati vari e vani tentativi di procedere all’audizione, che per
finire non si è tenuta a causa dell’impossibilità a parteciparvi della
ricorrente, ragione per cui, considerato anche il tempo nel frattempo trascorso
e ritenuta la presenza del patrocinatore, le è stato sottoposto un progetto di
decisione affinché potesse comunque prendere posizione prima dell’adozione
della decisione.
Nel merito, l’UISD
ha indicato che:
“I
disposti di legge e la giurisprudenza attualmente in vigore non lasciano
margini per una trasformazione da stato di grado di parentela
‘sorella/fratello’ a quello di ‘coniuge/discendente’, si rileva pure, a titolo
meramente abbondanziale, che ammettere un tale margine di apprezzamento,
lascerebbe ampio margine di manovra alla realizzazione di abusi importanti che
snaturerebbero il senso dell’imposta di donazione così come è stato voluto dal
legislatore”.
Ragione per cui l’UISD ha
chiesto la conferma della decisione su reclamo.
I. Con replica
spontanea del 27 luglio 2023 la ricorrente ha ribadito quanto già ampiamente
sostenuto in sede di reclamo e ricorso, rifacendosi interamente alle proprie conclusioni
già esplicitate.
L. Avverso la replica
spontanea prodotta dalla ricorrente, PI 1 PI 1 con scritto del 4 agosto 2023 ha
osservato che:
“dedicare prolissi memoriali, e meglio p. 52 in sede di
Ricorso e p. 29 in sede di Replica spontanea, per continuare a
sostenere, a fronte di una fattispecie tanto cristallina, che sia quasi
d’obbligo per l’autorità fiscale equiparare la profonda relazione di due
sorelle a quelle esistenti per altre categorie di eredi beneficiari di esenzione
fiscale (es. coniugi, discendenti), resta un modus operandi poco
comprensibile all’autorità fiscale”.
M. Dando seguito alla
richiesta della ricorrente di essere personalmente sentita, la Camera di
diritto tributario l’ha citata a comparire all’udienza fissata per il 29 aprile
2024.
Con scritto del 17
aprile 2024 la ricorrente, sempre per il tramite del suo patrocinatore, ha sostenuto
di non poter partecipare all’udienza, che ha chiesto potesse svolgersi a __________,
“per contingenze di salute”. Per le medesime ragioni ha formalizzato
anche richiesta di rinvio della sua audizione.
In data 19 aprile 2024 il
Presidente della Camera di diritto tributario ha confermato la convocazione per
il 29 aprile 2024, ritenendo che non vi fosse ragione per rinviare l’udienza,
essendo la questione sollevata di natura squisitamente giuridica e ritenuto
anche che nel corso della procedura di reclamo la contribuente aveva più volte
chiesto di essere convocata ma, sempre per motivi a lei riconducibili,
l’audizione non si è mai tenuta.
Il 26 aprile 2024 è giunto
un ulteriore scritto del rappresentante della contribuente, che ha nuovamente
chiesto il rinvio dell’udienza ed allegato della documentazione di fonte medica
datata 29 dicembre 2022.
N. All’udienza del 29
aprile 2024 la ricorrente non si è presentata. L’autorità fiscale, per contro,
regolarmente presente, si è riconfermata nelle proprie conclusioni,
evidenziando anche che il ricorso non interrompe la procedura di riscossione
dell’imposta, su cui, peraltro, continuano a maturare gli interessi di mora.
Diritto
1. Preliminarmente,
l’insorgente chiede che al ricorso sia concesso l’effetto sospensivo.
Secondo l’art. 240 cpv. 3
lett. f LT, l’imposta sulle successioni e sulle donazioni scade con la
notifica della decisione di tassazione.
L’art. 240 cpv. 6 LT
prevede che il termine non muti anche se il contribuente ha ricevuto a tale
data solamente un calcolo provvisorio dell’imposta oppure se ha presentato un
reclamo o un ricorso contro la tassazione.
Ne consegue che, come
peraltro già indicato dall’UISD, né il reclamo né il ricorso sospendono la
scadenza del debito fiscale.
Considerandi
2.
2.1.
In ordine, la ricorrente
lamenta la violazione del diritto di essere sentita, per il fatto che l’UISD
non l’avrebbe convocata per un incontro personale, nonostante l’avesse più
volte richiesto. La stessa richiesta è stata rivolta alla Camera di diritto
tributario.
2.2
Ai sensi dell’art. 29 cpv. 2
Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza,
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione di una decisione sfavorevole
nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di
influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto,
quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di
determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II
132.
consid. 2b e rinvii).
Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui
violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid.
5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ai
sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito –
nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata
qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di
ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
L’art.
29.
cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la
portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di
procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3; sentenza TF 2P.185/2006 del 27.11.2006,
consid. 4.1.).
2.3
Né la legge tributaria
cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al
contribuente il diritto di essere convocato o sentito personalmente prima di
una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2
Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del
diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il
diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza
citata).
Per quanto attiene poi
alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU; RS 0.101), l’art. 6 di quest’ultima convenzione, che
garantisce i diritti processuali, non trova applicazione nell’ambito dei
procedimenti tributari (cfr. la sentenza della Corte europea dei diritti umani
Ferrazzini c. Italia del 12 luglio 2001, Recueil des arrêts et décisions
2001-VII-327; inoltre, DTF 132 I 140 consid. 2.1; DTF 121 II 257 consid. 4b).
2.4
Dagli atti risulta che,
durante la procedura di reclamo, che si è protratta dal 19 giugno 2020 al 20
aprile 2023, l’autorità di tassazione ha ripetutamente preso contatto con il
rappresentante della ricorrente, per organizzare un’audizione (anche in
videoconferenza) con la contribuente. Il legale di quest’ultima ha tuttavia ogni
volta addotto “problemi di salute”, che ne impedivano lo svolgimento. L’UISD ha
infine anticipato la motivazione della decisione su reclamo, attribuendo al
rappresentante un termine di 15 giorni per prendere posizione.
Sebbene non avesse alcun
obbligo di convocare personalmente la contribuente, l’autorità di tassazione ha
dunque fatto tutto il possibile per assecondare la sua richiesta di essere
convocata personalmente.
È conseguentemente escluso
che possa essere rimproverata all’UISD una violazione del diritto di essere
sentita della ricorrente.
2.5
Per quanto concerne la
procedura di ricorso, si è già ricordato che, dando seguito alla richiesta
della ricorrente di essere personalmente sentita, la Camera di diritto
tributario l’ha citata a comparire all’udienza fissata per il 29 aprile 2024,
data stabilita d’intesa con il suo rappresentante.
Con scritto del 17 aprile
2024.
la ricorrente, sempre per il tramite del suo patrocinatore, ha sostenuto
di non poter partecipare all’udienza, che ha chiesto potesse svolgersi a __________,
“per contingenze di salute”. Per le medesime ragioni ha formalizzato anche la richiesta
di rinvio della sua audizione.
In data 19 aprile 2024 il
presidente della Camera di diritto tributario ha confermato la convocazione per
il 29 aprile 2024, ritenendo che non vi fosse ragione per rinviare l’udienza,
essendo la questione sollevata di natura squisitamente giuridica e ritenuto
anche che nel corso della procedura di reclamo la contribuente aveva più volte
chiesto di essere convocata ma, sempre per motivi a lei riconducibili,
l’audizione non si era mai tenuta.
Il 26 aprile 2024 è giunto
un ulteriore scritto del rappresentante della contribuente, che ha nuovamente
chiesto il rinvio dell’udienza ed allegato della documentazione di fonte medica
datata 29 dicembre 2022.
L’udienza si è poi tenuta
il 29 aprile 2024, con la sola partecipazione dei rappresentanti dell’autorità
fiscale.
In queste circostanze,
anche la Camera di diritto tributario ha agito nel pieno rispetto dei diritti
procedurali dell’insorgente.
3.
3.1.
Nel merito, la ricorrente
ritiene “arbitraria” la decisione dell’UISD nella misura in cui, ai fini
della determinazione dell’imposta di successione, non tiene conto del peculiare
rapporto all’epoca esistente con la sorella defunta, con la quale vi sarebbe
stata una particolare vicinanza affettiva che andava ben oltre all’ordinario rapporto
tra sorelle e che, in quanto tale, dovrebbe essere equiparato, almeno a livello
tributario, a quello sussistente tra due coniugi, con la conseguenza che la
contribuente dovrebbe essere considerata esente dal pagamento dell’imposta di
successione ai sensi dell’art. 154 cpv. 1 lett. f LT.
3.2
Secondo l’art. 141 lett. a
e b LT, sono sottoposti all’imposta sulle successioni le trasmissioni di
beni e di diritti per successione legittima e le trasmissioni di beni e di
diritti e le liberalità per disposizione a causa di morte, segnatamente
mediante istituzione di erede o legato (per testamento o contratto
successorio), sostituzione volgare, sostituzione fedecommissaria, fondazione o
donazione.
L’art. 151 LT stabilisce
che l’imposta di successione è dovuta dagli eredi legittimi, istituiti o
sostituiti, dai legatari, dagli usufruttuari, dai beneficiari di prestazioni
periodiche, assicurazioni o liberalità. All’art. 154 LT la Legge tributaria
indica anche una serie di soggetti esentati dal pagamento dell’imposta di
successione, tra i quali il coniuge, i discendenti e ascendenti in linea
diretta, compresi gli adottivi (cpv. 1 lett. f).
Per quanto concerne il
calcolo dell’imposta di successione, l’imposta è commisurata sul valore della
quota spettante ad ogni erede o dei beni devoluti ad ogni legatario o donatario
(art. 162 LT). La scala delle aliquote prevista dall’art. 164 LT prevede
un’aliquota base che, a dipendenza del grado di parentela intercorrente tra il
defunto e il beneficiario, viene rivalutata mediante l’applicazione di
coefficienti (Primi, Le imposte di
successione e di donazione ticinesi, Agno 1995, p. 111). Nel caso di fratelli e
sorelle si applica il coefficiente 1, con la conseguenza che l’aliquota massima
ammonta al 15,5%.
3.3
Ora, l’autorità di
tassazione ha calcolato l’imposta di successione dovuta dalla ricorrente,
applicando il coefficiente 1, previsto come poc’anzi ricordato per i fratelli e
le sorelle.
Va dato atto
all’insorgente che la legge tributaria non definisce la nozione di fratello o
sorella. Come riconosciuto dalla Suprema Corte, si tratta di una questione
preliminare di pertinenza di un altro ambito giuridico, per il cui chiarimento
è necessario fare riferimento al diritto civile (federale). Il principio
dell'unità dell'ordinamento giuridico è di grande importanza nel diritto
tributario, che interagisce strettamente con altri settori del diritto.
Nell'applicazione del diritto tributario federale, si può (e si deve) quindi
prendere in considerazione la giurisprudenza e la dottrina su questioni
analoghe di un altro settore del diritto, purché non emergano ragioni valide
che suggeriscano un trattamento diverso. Lo stesso vale per il diritto
tributario cantonale. Nella misura in cui il diritto cantonale fa riferimento
al diritto civile federale, quest’ultimo assurge a diritto tributario cantonale
sussidiario (art. 6 cpv. 1 CC). Su questi presupposti, per esempio, il Tribunale
federale ha ammesso che la nozione di sostituzione fedecommissaria fosse
interpretata, ai fini dell’applicazione del diritto dell'imposta di successione
del Canton Zurigo, facendo riferimento al Codice civile federale (sentenza TF
2C_242/2014 del 10 luglio 2014 consid. 2.3.2). Nello stesso senso si è
pronunciato in un caso in cui si trattava di stabilire l’esistenza di un
rapporto con un figliastro o un affiliato secondo il diritto dell'imposta di
successione del Canton Argovia (sentenza TF 2C_1031/2012 del 21 marzo 2013
consid. 4.1).
3.4
Ne discende che non spetta
all’ufficio fiscale valutare di volta in volta la natura e l’intensità dei
rapporti familiari e personali tra erede e defunto. Per la determinazione dell’aliquota
applicabile, che dipende dal grado di parentela o affinità, si deve attenersi come
stabilito dal Tribunale federale, a quanto previsto dal diritto civile, in
considerazione non solo del principio dell'unità dell'ordinamento giuridico ma
anche della certezza del diritto e della parità di trattamento.
Nel caso in esame, la
ricorrente e la de cuius avevano in comune entrambi i genitori, sicché
non può essere messo il dubbio il loro status di sorelle (cfr. anche
l’art. 458 CC). L’insorgente non può pretendere di rientrare nella categoria
dei soggetti esenti dall’imposta secondo l’art. 154 LT in virtù di un giudizio
sui sentimenti e sul legame affettivo che, come sopra rilevato, non compete né
all’autorità fiscale né alla Camera di diritto tributario.
Il calcolo dell’imposta di
successione intrapreso dall’UISD non può pertanto essere censurato.
4.
Si può ancora
aggiungere una considerazione.
Con una recente modifica
della legge tributaria (FU 15.12.2023 p. 6), sottoposta al voto popolare in
seguito a referendum (FU 21.2.2024), il legislatore cantonale ha esteso
l’applicazione del coefficiente 1, previsto dall’art. 164 cpv. 1 lett. b
LT, anche al “partner consensuale”, inteso come la “persona che al momento
della devoluzione successoria o della liberalità conviveva in unione libera con
il/la proprio/a partner nella stessa economia domestica e con lo stesso
domicilio fiscale, per un periodo di almeno cinque anni, senza interruzioni di
rilievo oppure con figli minorenni in comune” (Messaggio n. 8303 del 12
luglio 2023 del Consiglio di Stato, Modifica della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT) – Aggiornamento della fiscalità delle persone fisiche, n.
2.2.1, p. 15).
Il trattamento fiscale
previsto per il “partner consensuale” secondo la nuova legge corrisponde dunque
proprio a quello attualmente in vigore per i fratelli. Non si vede come la
ricorrente possa pretendere un trattamento più favorevole addirittura di quello
previsto, dal diritto non ancora in vigore, per i partner di fatto.
5.
Il ricorso è
respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono conseguentemente poste a
carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorn
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: