80.2023.108
Reddito dell’attività lucrativa indipendente: gestione di alpeggio, nessuna contabilità, mancata collaborazione, valutazione del reddito,
1 luglio 2024Italiano22 min
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario che, con sentenza datata 1°
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.108
80.2023.109
Lugano
1 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana
Balestra Gamboni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 maggio 2023 contro la decisione del 3 maggio 2023 in materia di IC e IFD
2020.
Fatti
Fatti
A. RI 1, pensionato, da
innumerevoli anni gestisce l’Alpe __________ in Valle __________.
Nella Dichiarazione
d’imposta per le persone fisiche 2020, presentata l’8 marzo 2021, il ricorrente
dichiarava un reddito imponibile di fr. 76'559.‑ e una sostanza
imponibile di fr. 0.‑.
Tra gli altri esponeva un
reddito da attività indipendente accessoria pari a fr. 14'000.‑, relativo
alla “gestione alpeggio”.
B. Con decisione del 27
maggio 2021, l’RS 1 (di seguito: RS 1) notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD
2020.
Per quanto qui
d’interesse, l’autorità di tassazione aveva elevato il reddito da attività
indipendente accessoria da fr. 14'000.‑ a fr. 18'000.‑, argomentando
che i “valori [erano stati] stabiliti per apprezzamento in mancanza
di documentazione precisa e completa”.
Di conseguenza, il reddito
imponibile ammontava a fr. 81'100.‑ per l’imposta cantonale e a
fr. 83'800.‑ per l’imposta federale diretta e la sostanza imponibile
a fr. 50'000.-.
C. Con il reclamo,
presentato il 3 giugno 2021, il contribuente si aggravava tra l’altro contro
l’imposizione del reddito dell’attività indipendente accessoria in relazione
alla gestione degli Alpi __________ e __________. L’aumento da fr. 14'000.‑
a fr. 18'000.‑ era a suo dire inspiegabile, considerando il “calo
di produzione e quindi di reddito” avvenuto negli ultimi anni. Aggiungeva
che dall’attività percepiva “unicamente un compenso in natura (mascarpini e
alcune forme di formaggio) quantificabile in circa 1'500.00 franchi annui”.
Postulava la diminuzione del reddito aziendale accessorio a fr. 9'000.‑,
così come esposto “nelle dichiarazioni d’imposta riguardanti gli anni 2018 e
2019”.
Per dimostrare il calo di
produzione dovuto alla difficoltà di “trovare animali da caricare sull’alpe”,
allegava i formulari alpeggio 2019 e 2020 destinati all’Ufficio del veterinario
cantonale.
D. Con decisione datata 8
dicembre 2021, l’RS 1 respingeva il reclamo. Il contribuente presentava
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario che, con sentenza datata 1°
febbraio 2022 (incarto no. 80.2021.271/272), annullava la decisione impugnata,
rinviava gli atti all’RS 1 perché emanasse una nuova decisione e, nel contempo,
invitava il contribuente a “produrre documentazione precisa che consent[isse]
di quantificare correttamente le spese sostenute e conseguentemente il reddito
da attività lucrativa accessoria indipendente” (consid. 4.5).
E. Sulla scorta di
quanto deciso dalla Camera di diritto tributario, l’RS 1 riprendeva la procedura
di reclamo. Dapprima richiedeva all’Ispettorato fiscale una verifica del
contribuente per gli anni 2020 e 2021 con particolare attenzione al controllo
di “costi e ricavi, vantaggi, sostanza aziendale”, perché “dal 2017
al 2020 non [era] mai stato fornito alcun rendiconto” e il reddito
netto era stato “sempre definito per apprezzamento sulla base dei periodi
precedenti: 2017/2018/2019: Fr. 14'000.‑ (dichiarato Fr. 9'000.‑).
2020: Fr. 18'000.‑ (dichiarato Fr. 14'000 prima
istanza/Fr. 9'000.‑ su reclamo)”. L’Ispettorato fiscale non dava
seguito alla richiesta.
L’RS 1 si rivolgeva
allora alla Sezione dell’agricoltura, Ufficio dei pagamenti diretti, alfine di chiarire
la questione relativa alla concessione dei sussidi agricoli. Dalla
documentazione agli atti si evince che, per il 2020, il contribuente aveva
percepito fr. 33'953.10 quali pagamenti diretti.
Si rivolgeva poi
all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo (UIFB) alfine di delucidare la
situazione del signor __________, domiciliato in __________, che lavorava da
anni sull’Alpe. Dallo scambio di email tra l’UIFB e l’RS 1 emergeva che, almeno
dal periodo fiscale 2019, __________ percepiva un salario di fr. 12'000.‑
(per tre mesi), assoggettato all’imposta alla fonte, e che il signor RI 1 figurava
quale datore di lavoro.
F. a.
Il 15 marzo 2023,
il contribuente veniva convocato dall’RS 1. Veniva redatto un verbale di
audizione, firmato anche dal reclamante, dal quale si legge:
Il signor RI 1 ha sempre e
solo comprovato unicamente le spese s[o]pportate personal[…]mente,
così come i sussidi agricoli ed i sussidi di lavorazione latte. Per quanto
riguarda invece i ricavi dalla vendita di formaggio e le spese s[o]pportate
dal Sig. __________, non sono mai state comprovate.
Nell’incontro odierno
l’autorità fiscale è giunta alla conclusione che il Signor RI 1 quale gestore
dell’alpe ha incassato circa Fr. 31'000.‑ di sussidi diretti e di
estivazione, circa fr. 9'000.‑ di sussidi lavorazione latte e in
base ad una produzione di circa 800 forme di formaggio, fr. 109'000.‑
di ricavo.
Dalla
documentazione presentata attualmente risultano circa Fr. 35'000.‑
di spese pagate direttamente dal Sig. RI 1, gli altri costi sono pagati
direttamente dal Signor __________ (secondo indicazione del RI 1 il costo del
personale sono circa fr. 30'000.‑ in aggiunta ai fr. 12'000.‑
di __________, per fitto bestiame complessivamente circa fr. 15'000.‑
e non è in grado di quantificare il vitto del suddetto personale).
L’autorità fiscale emetterà la
decisione in base ai dati in suo possesso, in quanto il Sig. RI 1 non è in
grado di presentare altra documentazione.
b.
Il giorno seguente, il
contribuente faceva pervenire all’RS 1 un’email con il quale l’informava di
aver
dimenticato di segnalar[…]e
che ho a carico pure i costi aziendali (nr. della mia azienda 5312/61/43) che
copro con il mio conto corrente postale privato. Si tratta dei costi derivanti
da 2 cantine di stoccaggio e di affinamento delle forme di formaggio residue,
di due veicoli privati (una Subaru e un furgoncino Piaggio che uso giornalmente
per un periodo di circa 120 giorni/annui), di un locale nella casa di mia
comproprietà di __________ che uso come spazio amministrativo dotato di
computer, stampante cardex e mobilia, del natel, di una linea internet. Nei
costi aziendali rientrano pure le spese vive sopportate da mio fratello e da un
amico che mi coadiuvano nella gestione delle due cantine e nella consegna ai
clienti del formaggio residuo. Rientrano pure le spese di trasferta (una
decina) che __________ sopporta da __________ a __________ per la preparazione
della stagione alpestre e per la sua chiusura che avviene di norma verso il 10
di ottobre.
Detto
ciò posso ben dire che i 9'000.00 franchi da me solitamente dichiarati […]
siano più che realistici.
Tanto dovevo per una corretta
decisione sulla mia tassazione 2021 [sic!].
G. Con
decisione del 3 maggio 2023, l’RS 1 respingeva il reclamo correggendo al rialzo
il reddito da attività lucrativa accessoria indipendente del contribuente. Considerato
quanto emerso in sede di audizione e la successiva email del contribuente,
l’autorità di tassazione decideva che “il reddito netto da attività
indipendente si attesta[va …] in Fr. 45'000.‑”. A motivo,
l’RS 1 adduceva che
Il gestore dell’alpe, Sig. __________
(domiciliato in __________), percepisce un reddito di Fr. 12'000.‑
lordi e poi a detta del contribuente incassa direttamente i ricavi della
vendita di formaggio e si fa carico di ulteriori spese. Non è quindi dato sapere
come viene suddiviso l’utile netto delle transazioni avvenute a nome del
gestore.
[…]
Il
contribuente non è stato in grado di fornire una contabilità semplificata
completa in quanto mancano totalmente i redditi dalla vendita di formaggio ed i
costi sostenuti dal gestore dell’alpe.
Il contribuente ha confermato
con la firma del verbale che i ricavi delle vendite ammontano a circa
fr. 109'000.‑ oltre a Fr. 40'000.‑ di sussidi.
Oltre
ai costi comprovati di Fr. 47'000.‑ (incluso salario Sig. __________),
l’ufficio di tassazione prende per buoni, come da verbale del 15.03.2023, le
indicazioni del contribuente per altri costi di Fr. 45'000.‑.
Considerato
come il contribuente non sia in grado di comprovare i costi per il vitto e che
dallo scritto email del 16.03.2023 segnala ulteriori costi, questi vengono
valutati in Fr. 12'000.‑.
Di conseguenza, il reddito
imponibile era aumentato a fr. 108'100.‑ per l’IC e a fr. 110'800.‑
per l’IFD.
H. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la suddetta decisione,
contestando l’aumento del reddito da attività lucrativa indipendente accessoria
a fr. 45'000.-, e chiede di essere convocato in udienza.
In via sussidiaria, domanda
che tale reddito sia accertato in fr. 14'000.‑, come per le ultime
tassazioni passate in giudicato.
Avrebbe sottoscritto il verbale
di audizione sentendosi “sotto pressione psicologica”, senza condividerne
il contenuto, perché i dati numerici non concorderebbero con quelli esposti, ma
non riportati nel verbale. La conclusione cui giunge l’RS 1 sarebbe arbitraria
e manifestamente sproporzionata.
Ricorda di aver ripreso
l’attività dalla madre, che a sua volta era subentrata al padre, deceduto nel
1991. Egli avrebbe agito in buona fede, “in quanto h[a] fatto affidamento su
di una prassi consolidata nel tempo (sono ormai quarant’anni che si procede in
questo modo)”.
Vi sarebbe un accordo “verbale
tacito” con __________, in base al quale il contribuente si assumerebbe i
costi amministrativi e fissi (affitto, AVS, imposte alla fonte, elicottero,
ecc.), compensandoli con l’incasso dei sussidi e una parte minima della
produzione. I costi variabili (indennità ai proprietari di bestiame, salari e
vitto personale, recinzioni, materiale vario, ecc.) sarebbero invece a carico
di __________, che li compenserebbe con l’incasso proveniente dalla vendita di
formaggio, ricotta e burro.
Entrando nel merito delle
cifre, il ricorrente sostiene che i ricavi dalla vendita di formaggio, ricotta
e burro si attestino a fr. 100'000.‑. Per quanto riguarda i costi,
quelli per il personale (salario e vitto) ammonterebbero a fr. 50'800.‑;
i compensi ai proprietari di bestiame a fr. 16'000.‑; il materiale
vario a fr. 9'500.‑; il formaggio e la ricotta ricevuti gratuitamente
a fr. 3'000.‑; i costi preparatori e di chiusura a fr. 3'000.‑
ed infine i costi aziendali sopportati personalmente a fr. 10'296.‑.
Di conseguenza, “l’utile
ricavato dalla vendita del formaggio ammonta a circa 7'404 CHF ed è stato
incassato dal __________”. Tale somma potrebbe “al limite [essere] aggiunta
all’importo sottomesso all’imposta alla fonte e all’AVS, ma non rappresenta
in ogni caso un utile per me”.
I suoi ricavi sarebbero
costituiti dai sussidi agricoli (fr. 40'000.‑); il vantaggio in
natura (fr. 3'000.‑), l’addebito dei costi aziendali a __________ (fr. 10'296.‑),
per un totale di fr. 53'296.‑. Da questo importo dovrebbero essere
dedotte spese comprovate per fr. 35'000.‑ (“giustificativi a
disposizione della Camera”) e altre spese aziendali generali (di
amministrazione, per i veicoli, ecc.) in ragione di fr. 10'296.‑,
per complessivi fr. 45'296.‑. Di conseguenza, il suo reddito si
attesterebbe a fr. 8'000.‑.
Infine, poiché a suo dire
l’autorità di tassazione è stata “alquanto pressapochista”, precisa
ulteriormente sia la natura dei ricavi sia la suddivisione dei costi aziendali
e del vitto degli operai.
I. Con le osservazioni
del 31 maggio 2023, l’RS 1 propone che il ricorso sia dichiarato irricevibile
per mancata collaborazione o almeno sia respinto.
“Costretto
dall’evidenza dei fatti”, il ricorrente avrebbe fornito informazioni da cui
emerge una cifra d’affari realizzata di circa 140/150'000 franchi annui. Il
reddito aziendale sarebbe stato definito “rifacendosi ai dati verbalizzati
nell’incontro”, giungendo ad un reddito “prudenziale” di
fr. 45'000.‑.
L’autorità di tassazione
contesta “nel modo più assoluto” le affermazioni dell’insorgente
riguardo a rigidità e pressione durante il colloquio e afferma di “aver
accettato in modo troppo benevolo le cifre valutate e indicate dal RI 1 senza
una minima documentazione a sostegno”.
L. Al termine dell’udienza
tenutasi il 21 settembre 2023 davanti alla Camera di diritto tributario, le
parti hanno sottoscritto il seguente verbale:
il ricorrente ricorda che sono
decenni che la sua famiglia gestisce insieme al signor __________ l’alpe in
questione, in base ad accordi taciti.
Ritiene
poi che il verbale del 15 marzo 2023 sia “palesemente di parte”. Chiede
pertanto di essere imposto sulla base di un reddito di CHF 9'000.‑.
L’UT sottolinea che il gestore
dell’alpe è solo il signor RI 1. __________ è un suo dipendente e nel suo
stipendio, assoggettato all’imposta alla fonte e contributi AVS, sono inclusi
anche vitto e alloggio. In mancanza di ogni documentazione contabile l’UT ha
proceduto ad una stima prudenziale del reddito dell’attività lucrativa indipendente
accessoria. Chiede pertanto la conferma dell’importo di CHF 45'000.‑.
Il
ricorrente chiede che la decisione sia adottata prima della fine del 2023 per
decidere se dare avvio all’attività della prossima stagione. Il ricorrente sostiene
che si dovrebbero confrontare i suoi utile con gli altri alpi della __________.
Diritto
1. 1.1.
Preliminarmente, l’insorgente
lamenta le modalità con cui si è svolta l’audizione tenutasi durante la
procedura di reclamo. L’autorità avrebbe infatti proceduto ad una “verbalizzazione
dai contenuti unilaterali”, al punto che egli avrebbe sottoscritto il
verbale “senza mai condividerlo unicamente a causa del fatto di esser[s]i
sentito sotto pressione psicologica”. Mentre il funzionario del fisco “pretendeva
una contabilità precisa”, egli avrebbe invocato “un ragionevole uso del
buon senso”.
1.2.
Per
gli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti i proventi
dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o
forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa
indipendente.
Anche
i proventi di un’attività occasionale o di un hobby costituiscono reddito
imponibile, in virtù della clausola generale (Reich/Weidmann
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,
4a ediz., Basilea 2022, n. 27 ad
art. 16 LIFD; Noël in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire romand, LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 25 ad
art. 16 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 4a ediz., Zurigo 2023, n. 36 ad art.
16 LIFD).
Secondo l’art. 957 CO, le
imprese individuali che realizzano una cifra d’affari di almeno
fr. 500'000.‑ devono tenere la contabilità e presentare i conti. Le
imprese individuali che non realizzano una cifra d’affari annua di almeno
fr. 500'000.‑ devono per contro tenere la contabilità delle entrate
e delle uscite e la contabilità del patrimonio (c.d. contabilità semplificata).
Come le prime, anche le seconde devono rispettare i principi della tenuta
regolare dei conti, conformemente all’art. 958c CO. La presentazione dei conti
è retta in particolare dai principi di chiarezza e comprensibilità, di
completezza, di affidabilità, di essenzialità, di prudenza, di continuità nella
presentazione e nei criteri di valutazione e di divieto di compensare attivi e
passivi come pure costi e ricavi (art. 958c cpv. 1 CO). La presentazione dei
conti è adeguata alle particolarità dell’impresa e del ramo in cui essa opera,
nel rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge (art. 958c cpv. 3 CO).
Se
tali principi non sono rispettati ed il conto economico non corrisponde
all’utile reale, il risultato deve essere corretto sia a favore sia a sfavore del
contribuente (sentenza TF 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016 consid. 4.1).
1.3.
Per l’imposta cantonale, l’art.
199 cpv. 2 LT, nella versione in vigore per il periodo fiscale 2020, prevede
che le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente debbano
allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare: i conti annuali firmati
(conto economico, bilancio e, per le società anonime, l’allegato), per il
periodo fiscale in questione; in mancanza di una contabilità conforme all’uso
commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle
uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati (lett. a) e
gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (lett. b).
Per l’imposta federale diretta,
l’art. 125 cpv. 2 LIFD nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016, dispone
che le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le
persone giuridiche debbano allegare alla dichiarazione:
a) i
conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale;
o
b) in
caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso
Considerandi
2.
CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione
patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.
Le esigenze alle quali
devono rispondere i documenti contabili richiesti dall’art. 125 cpv. 2 LIFD
dipendono dalle circostanze del caso concreto, ed in particolare dal tipo di
attività e dall’ampiezza di quest’ultima. In ogni caso, devono essere idonee a
garantire un accertamento completo ed affidabile del reddito e della sostanza
legate all’attività lucrativa indipendente e devono poter essere controllate in
condizioni ragionevoli da parte delle autorità fiscali (sentenze TF 2C_189/2016
del 13.2.2017 consid. 6.4.4.; 2C_87/2015 del 23.10.2015 consid. 6.5.)
1.4
Nel caso in discussione, è
lo stesso ricorrente a riconoscere di non aver mai presentato documenti
contabili idonei al garantire un accertamento affidabile del reddito
dell’attività indipendente.
L’autorità fiscale è
dunque stata costretta procedere ad una valutazione del reddito di
quest’ultima. Secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, infatti,
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una
valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente.
L’autorità ha rinunciato
ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima
una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo (obbligo di
motivazione, artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Con la decisione del 27
maggio 2021, l’autorità di tassazione ha infatti notificato al ricorrente una
tassazione ordinaria, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini
d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto
meno. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla
tassazione d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di
determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le
regole relative all’onere della prova (sentenza TF n. 2A.561/2005 del 22
febbraio 2006 consid. 3).
1.5
Prima di notificargli la
decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha convocato il contribuente, per
informarlo dei risultati delle indagini condotte dapprima presso l’Ufficio
dell’agricoltura e poi presso l’Ufficio delle imposte alla fonte. Al ricorrente
è stato altresì ricordato che ha “sempre e solo comprovato unicamente le
spese” sopportate personalmente, “i sussidi agricoli ed i sussidi di
lavorazione latte”, mentre non ha mai prodotto alcun rendiconto riguardante
i ricavi relativi alla vendita del formaggio né i giustificativi delle spese
sostenute dal suo impiegato __________. Ha poi indicato i ricavi e i costi che
sarebbero stati presi in considerazione nella decisione dopo reclamo, “in
quanto il Sig. RI 1 non [era] in grado di presentare altra
documentazione”.
Al ricorrente è stata
offerta l’opportunità di esprimersi durante l’audizione ed ha successivamente
preso posizione con un messaggio di posta elettronica, menzionando altri costi
aziendali, senza però comprovarli.
In queste circostanze, la
sua affermazione di non aver condiviso i contenuti del verbale da lui stesso
firmato è difficilmente comprensibile. Lo scopo dell’audizione era
manifestamente quello di informarlo in merito alle risultanze delle
informazioni raccolte e di consentirgli di prendere posizione, garantendo in
tal modo il diritto di essere sentito. In ogni caso, il ricorrente è stato
sentito anche in sede di udienza davanti alla Camera di diritto tributario,
dove ha potuto nuovamente ribadire la propria posizione.
Quanto al fatto che il
funzionario del fisco cantonale abbia preteso la presentazione di una
“contabilità precisa”, come si è poc’anzi ricordato, non si trattava di una
richiesta arbitraria bensì di un obbligo legale cui il ricorrente era tenuto.
2.
2.1.
Nel merito, il ricorrente
contesta l’ammontare del reddito da lui conseguito con la gestione degli alpeggi in Val __________, che per l’RS
1.
si attesterebbe a “prudenziali” fr. 45'000.‑, mentre il ricorrente
vorrebbe ricondurre a fr. 8'000.‑ o tutt’al più a fr. 14'000.‑.
2.2
Con la sentenza del 1°
febbraio 2022, con cui ha annullato la prima decisione su reclamo (CDT n.
80.2021.271/272), la Camera di diritto tributario ha invitato il ricorrente a “produrre
documentazione precisa che consent[isse] di quantificare correttamente
le spese sostenute e conseguentemente il reddito da attività lucrativa
accessoria indipendente” (consid. 4.5). La documentazione non è tuttavia
stata presentata.
L’autorità di tassazione ha
ripreso quindi la procedura di tassazione. Dapprima ha richiesto invano una
verifica dell’attività del contribuente all’Ispettorato fiscale ed in seguito
contattava la Sezione dell’agricoltura (Ufficio dei pagamenti diretti) e
l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo.
Dagli accertamenti
esperiti è emerso che, nel 2020, il ricorrente ‑ nella sua
qualità di gestore dell’Alpe __________ (azienda agricola no. __________;
citata pure dal ricorrente nell’email del 16 marzo 2023) ‑ aveva
beneficiato di pagamenti diretti, tra cui i contributi d’estivazione, in
ragione di fr. 33'953.10. Inoltre, in qualità di datore di lavoro, il
ricorrente aveva trattenuto l’imposta alla fonte al signor __________ su di un
salario (in contanti e in natura; v. attestato-ricevuta, Modulo 4A) di
fr. 12'000.‑ per tre mesi.
Nel corso dell’audizione
dinanzi all’Ufficio di tassazione è poi emerso che il ricorrente aveva
incassato, oltre ai sussidi diretti poc’anzi menzionati, anche fr. 9'000.‑
di sussidi per la lavorazione del latte e che i ricavi si aggiravano attorno ai
fr. 109'000.‑ per circa 800 forme di formaggio.
L’Ufficio di tassazione confermava
all’insorgente che “dalla documentazione presentata attualmente risulta[va]no
circa Fr. 35'000.‑ di spese pagate direttamente”.
Altri costi, non
comprovati, sarebbero stati pagati “direttamente dal Signor __________”
(che l’insorgente indicava in costi del personale di circa fr. 30'000.‑,
cui si aggiungevano i costi per il __________ [fr. 12'000.‑]; il “fitto
bestiame” era di circa fr. 15'000.‑, mentre non era “in grado
di quantificare il vitto del […] personale”).
Gli accertamenti in
questione hanno permesso all’autorità di tassazione di ricostruire l’utile dell’attività
aziendale, giungendo al “reddito netto da attività indipendente [… di …]
Fr. 45'000.‑ esposti alla cifra 2.2” della decisione impugnata.
2.3
Con il ricorso,
l’insorgente contesta la valutazione dell’RS 1.
Ora, riprendendo proprio
le indicazioni fornite dal ricorrente nel suo gravame, si ottiene un utile addirittura
leggermente superiore a quanto accertato dall’RS 1. Infatti, ignorando
l’arbitraria suddivisione dei ricavi in ricavi da vendita di latticini e
sussidi dell’ente pubblico e considerando i costi fatti valere, sebbene non
comprovati, il calcolo che ne deriva è il seguente:
Costi
Ricavi
sopportati da RI 1
Costi amministrativi e
fissi (AVS, affitto, IFo, elicottero, ecc.)
10’296
Ricavi da vendita
formaggio, ricotta e burro
100’000
Pagamenti diretti
40’000
Parte della produzione
(pagamento in natura a RI 1)
3’000
sopportati da __________
Costi variabili
3’000
Indennità proprietari
di bestiame
16’000
Salario e vitto
personale
50’800
Materiale vario
9’500
Totale
89’596
Totale
143’000
Utile
53’404
A tal proposito, il
ricorrente afferma che l’utile ricavato dalla vendita del formaggio, che
secondo il suo calcolo, che esclude i sussidi versati dall’ente pubblico,
ammonta a fr. 7'404.‑, sarebbe stato incassato direttamente da __________.
Quand’anche vi fosse stata
questa ripartizione dell’utile, l’insorgente avrebbe comunque dovuto dichiarare
fr. 46'000.‑ quale reddito da attività indipendente accessoria,
importo che non si discosta di molto da quanto prudenzialmente stimato dall’RS
1.
sulla base di ricavi maggiori (fr. 109'000.‑).
Nella
sua opinabile suddivisione dei conti nella parte relativa alla vendita del
formaggio e nella parte relativa ai sussidi, il ricorrente propone nuovamente
spese per fr. 35'000.‑ e per fr. 10'296.‑ quali “altre
spese aziendali generali”, concernenti in particolare l’ufficio presso il
domicilio della moglie e la relativa attrezzatura, il collegamento internet e
telefonico ed infine i costi per gli autoveicoli e i trasporti.
Così
calcolando, l’insorgente riesce a stabilire il reddito netto dell’attività
accessoria in fr. 8'000.‑. Tuttavia non tiene (volutamente) conto che
l’utile dell’azienda agricola di cui è titolare include già sia i ricavi sia i
costi appena menzionati.
2.4
Si ricorda che il
ricorrente non è uno sprovveduto in materia contabile, avendo lavorato per la
Sezione delle finanze, i cui compiti principali poggiano appunto sulla tenuta
della contabilità per tutta l’Amministrazione cantonale.
Il ricorrente non ha
tenuto la contabilità semplificata richiesta dall’art. 957 cpv. 2 CO in
relazione agli articoli 199 cpv. 2 lett. a LT e 125 cpv. 2 lett. b
LT né ha compilato il Modulo 10 (Questionario complementare per gli
indipendenti senza contabilità), il cui risultato avrebbe dovuto essere
riportato “alla cifra 2 della dichiarazione d’imposta”.
Allibrando i costi,
dapprima a carico della propria azienda e poi a suo carico, li computa due
volte, diminuendo volutamente il reddito aziendale da dichiarare. E, anche in
questo caso, non produce alcun giustificativo riguardo alle sue entrate
provenienti dalla vendita dei prodotti caseari.
Trattandosi di un’azienda
agricola, con 39 tra vacche, manze, manzette e torelli, oltre a 127 tra capre,
becchi e giovani caprini, avrebbe dovuto sottostare all’obbligo della
contabilità semplificata, basata sulle distinte relative alle entrate e alle
uscite, alla situazione patrimoniale ed ai prelevamenti e agli apporti privati.
Verosimilmente, tale
contabilità esiste. Il contribuente conosce perfettamente le cifre di cui si
sta discutendo. Semplicemente, non vuole presentarla all’autorità fiscale.
2.5
Non presentando alcuna documentazione
relativa alla sua attività lucrativa indipendente, il ricorrente ha crassamente
violato l’obbligo di collaborazione a suo carico ed ha obbligato l’autorità di
tassazione ad eseguire una valutazione, che alla fine non si è rivelata “pressapochista”,
come vorrebbe far intendere, bensì fin troppo prudenziale e accondiscendente.
Di più, non portando alcun
giustificativo a sostegno dei costi sopportati e, men che meno, dei ricavi di
cui ha beneficiato dalla vendita del formaggio prodotto dalla sua azienda, l’insorgente
ha violato in particolare gli obblighi che gli spettano secondo gli articoli
199.
cpv. 2 LT e 125 cpv. 2 LIFD.
Si noti che l’autorità di
tassazione avrebbe potuto infliggergli una multa conformemente agli articoli
257.
cpv. 1 lett. a LT e 174 cpv. 1 lett. a LIFD, per la
violazione degli obblighi procedurali.
La valutazione
dell’Ufficio di tassazione – nonostante abbia accettato tutta una
serie di costi non comprovati – si giustifica anche in funzione delle
cifre emerse durante l’audizione, nell’email del giorno successivo e nell’atto
di ricorso. Tanto è vero che il ricorrente giunge ad un utile di poco più
elevato. Pertanto, l’operato dell’RS 1 che, senza procedere ad una tassazione
d’ufficio parziale, ha stabilito l’utile aziendale prudenzialmente in
fr. 45'000.‑ merita di essere tutelato e la decisione impugnata deve
essere confermata.
3.
Di conseguenza, il
ricorso è respinto.
Visto l’esito, la tassa di
giustizia e le spese di procedura sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: