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Decisione

80.2023.108

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: gestione di alpeggio, nessuna contabilità, mancata collaborazione, valutazione del reddito,

1 luglio 2024Italiano22 min

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario che, con sentenza datata 1°

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.108

80.2023.109

Lugano

1 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Cristiana

Balestra Gamboni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 22 maggio 2023 contro la decisione del 3 maggio 2023 in materia di IC e IFD

2020.

Fatti

Fatti

A. RI 1, pensionato, da

innumerevoli anni gestisce l’Alpe __________ in Valle __________.

Nella Dichiarazione

d’imposta per le persone fisiche 2020, presentata l’8 marzo 2021, il ricorrente

dichiarava un reddito imponibile di fr. 76'559.‑ e una sostanza

imponibile di fr. 0.‑.

Tra gli altri esponeva un

reddito da attività indipendente accessoria pari a fr. 14'000.‑, relativo

alla “gestione alpeggio”.

B. Con decisione del 27

maggio 2021, l’RS 1 (di seguito: RS 1) notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD

2020.

Per quanto qui

d’interesse, l’autorità di tassazione aveva elevato il reddito da attività

indipendente accessoria da fr. 14'000.‑ a fr. 18'000.‑, argomentando

che i “valori [erano stati] stabiliti per apprezzamento in mancanza

di documentazione precisa e completa”.

Di conseguenza, il reddito

imponibile ammontava a fr. 81'100.‑ per l’imposta cantonale e a

fr. 83'800.‑ per l’imposta federale diretta e la sostanza imponibile

a fr. 50'000.-.

C. Con il reclamo,

presentato il 3 giugno 2021, il contribuente si aggravava tra l’altro contro

l’imposizione del reddito dell’attività indipendente accessoria in relazione

alla gestione degli Alpi __________ e __________. L’aumento da fr. 14'000.‑

a fr. 18'000.‑ era a suo dire inspiegabile, considerando il “calo

di produzione e quindi di reddito” avvenuto negli ultimi anni. Aggiungeva

che dall’attività percepiva “unicamente un compenso in natura (mascarpini e

alcune forme di formaggio) quantificabile in circa 1'500.00 franchi annui”.

Postulava la diminuzione del reddito aziendale accessorio a fr. 9'000.‑,

così come esposto “nelle dichiarazioni d’imposta riguardanti gli anni 2018 e

2019”.

Per dimostrare il calo di

produzione dovuto alla difficoltà di “trovare animali da caricare sull’alpe”,

allegava i formulari alpeggio 2019 e 2020 destinati all’Ufficio del veterinario

cantonale.

D. Con decisione datata 8

dicembre 2021, l’RS 1 respingeva il reclamo. Il contribuente presentava

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario che, con sentenza datata 1°

febbraio 2022 (incarto no. 80.2021.271/272), annullava la decisione impugnata,

rinviava gli atti all’RS 1 perché emanasse una nuova decisione e, nel contempo,

invitava il contribuente a “produrre documentazione precisa che consent[isse]

di quantificare correttamente le spese sostenute e conseguentemente il reddito

da attività lucrativa accessoria indipendente” (consid. 4.5).

E. Sulla scorta di

quanto deciso dalla Camera di diritto tributario, l’RS 1 riprendeva la procedura

di reclamo. Dapprima richiedeva all’Ispettorato fiscale una verifica del

contribuente per gli anni 2020 e 2021 con particolare attenzione al controllo

di “costi e ricavi, vantaggi, sostanza aziendale”, perché “dal 2017

al 2020 non [era] mai stato fornito alcun rendiconto” e il reddito

netto era stato “sempre definito per apprezzamento sulla base dei periodi

precedenti: 2017/2018/2019: Fr. 14'000.‑ (dichiarato Fr. 9'000.‑).

2020: Fr. 18'000.‑ (dichiarato Fr. 14'000 prima

istanza/Fr. 9'000.‑ su reclamo)”. L’Ispettorato fiscale non dava

seguito alla richiesta.

L’RS 1 si rivolgeva

allora alla Sezione dell’agricoltura, Ufficio dei pagamenti diretti, alfine di chiarire

la questione relativa alla concessione dei sussidi agricoli. Dalla

documentazione agli atti si evince che, per il 2020, il contribuente aveva

percepito fr. 33'953.10 quali pagamenti diretti.

Si rivolgeva poi

all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo (UIFB) alfine di delucidare la

situazione del signor __________, domiciliato in __________, che lavorava da

anni sull’Alpe. Dallo scambio di email tra l’UIFB e l’RS 1 emergeva che, almeno

dal periodo fiscale 2019, __________ percepiva un salario di fr. 12'000.‑

(per tre mesi), assoggettato all’imposta alla fonte, e che il signor RI 1 figurava

quale datore di lavoro.

F. a.

Il 15 marzo 2023,

il contribuente veniva convocato dall’RS 1. Veniva redatto un verbale di

audizione, firmato anche dal reclamante, dal quale si legge:

Il signor RI 1 ha sempre e

solo comprovato unicamente le spese s[o]pportate personal[…]mente,

così come i sussidi agricoli ed i sussidi di lavorazione latte. Per quanto

riguarda invece i ricavi dalla vendita di formaggio e le spese s[o]pportate

dal Sig. __________, non sono mai state comprovate.

Nell’incontro odierno

l’autorità fiscale è giunta alla conclusione che il Signor RI 1 quale gestore

dell’alpe ha incassato circa Fr. 31'000.‑ di sussidi diretti e di

estivazione, circa fr. 9'000.‑ di sussidi lavorazione latte e in

base ad una produzione di circa 800 forme di formaggio, fr. 109'000.‑

di ricavo.

Dalla

documentazione presentata attualmente risultano circa Fr. 35'000.‑

di spese pagate direttamente dal Sig. RI 1, gli altri costi sono pagati

direttamente dal Signor __________ (secondo indicazione del RI 1 il costo del

personale sono circa fr. 30'000.‑ in aggiunta ai fr. 12'000.‑

di __________, per fitto bestiame complessivamente circa fr. 15'000.‑

e non è in grado di quantificare il vitto del suddetto personale).

L’autorità fiscale emetterà la

decisione in base ai dati in suo possesso, in quanto il Sig. RI 1 non è in

grado di presentare altra documentazione.

b.

Il giorno seguente, il

contribuente faceva pervenire all’RS 1 un’email con il quale l’informava di

aver

dimenticato di segnalar[…]e

che ho a carico pure i costi aziendali (nr. della mia azienda 5312/61/43) che

copro con il mio conto corrente postale privato. Si tratta dei costi derivanti

da 2 cantine di stoccaggio e di affinamento delle forme di formaggio residue,

di due veicoli privati (una Subaru e un furgoncino Piaggio che uso giornalmente

per un periodo di circa 120 giorni/annui), di un locale nella casa di mia

comproprietà di __________ che uso come spazio amministrativo dotato di

computer, stampante cardex e mobilia, del natel, di una linea internet. Nei

costi aziendali rientrano pure le spese vive sopportate da mio fratello e da un

amico che mi coadiuvano nella gestione delle due cantine e nella consegna ai

clienti del formaggio residuo. Rientrano pure le spese di trasferta (una

decina) che __________ sopporta da __________ a __________ per la preparazione

della stagione alpestre e per la sua chiusura che avviene di norma verso il 10

di ottobre.

Detto

ciò posso ben dire che i 9'000.00 franchi da me solitamente dichiarati […]

siano più che realistici.

Tanto dovevo per una corretta

decisione sulla mia tassazione 2021 [sic!].

G. Con

decisione del 3 maggio 2023, l’RS 1 respingeva il reclamo correggendo al rialzo

il reddito da attività lucrativa accessoria indipendente del contribuente. Considerato

quanto emerso in sede di audizione e la successiva email del contribuente,

l’autorità di tassazione decideva che “il reddito netto da attività

indipendente si attesta[va …] in Fr. 45'000.‑”. A motivo,

l’RS 1 adduceva che

Il gestore dell’alpe, Sig. __________

(domiciliato in __________), percepisce un reddito di Fr. 12'000.‑

lordi e poi a detta del contribuente incassa direttamente i ricavi della

vendita di formaggio e si fa carico di ulteriori spese. Non è quindi dato sapere

come viene suddiviso l’utile netto delle transazioni avvenute a nome del

gestore.

[…]

Il

contribuente non è stato in grado di fornire una contabilità semplificata

completa in quanto mancano totalmente i redditi dalla vendita di formaggio ed i

costi sostenuti dal gestore dell’alpe.

Il contribuente ha confermato

con la firma del verbale che i ricavi delle vendite ammontano a circa

fr. 109'000.‑ oltre a Fr. 40'000.‑ di sussidi.

Oltre

ai costi comprovati di Fr. 47'000.‑ (incluso salario Sig. __________),

l’ufficio di tassazione prende per buoni, come da verbale del 15.03.2023, le

indicazioni del contribuente per altri costi di Fr. 45'000.‑.

Considerato

come il contribuente non sia in grado di comprovare i costi per il vitto e che

dallo scritto email del 16.03.2023 segnala ulteriori costi, questi vengono

valutati in Fr. 12'000.‑.

Di conseguenza, il reddito

imponibile era aumentato a fr. 108'100.‑ per l’IC e a fr. 110'800.‑

per l’IFD.

H. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la suddetta decisione,

contestando l’aumento del reddito da attività lucrativa indipendente accessoria

a fr. 45'000.-, e chiede di essere convocato in udienza.

In via sussidiaria, domanda

che tale reddito sia accertato in fr. 14'000.‑, come per le ultime

tassazioni passate in giudicato.

Avrebbe sottoscritto il verbale

di audizione sentendosi “sotto pressione psicologica”, senza condividerne

il contenuto, perché i dati numerici non concorderebbero con quelli esposti, ma

non riportati nel verbale. La conclusione cui giunge l’RS 1 sarebbe arbitraria

e manifestamente sproporzionata.

Ricorda di aver ripreso

l’attività dalla madre, che a sua volta era subentrata al padre, deceduto nel

1991. Egli avrebbe agito in buona fede, “in quanto h[a] fatto affidamento su

di una prassi consolidata nel tempo (sono ormai quarant’anni che si procede in

questo modo)”.

Vi sarebbe un accordo “verbale

tacito” con __________, in base al quale il contribuente si assumerebbe i

costi amministrativi e fissi (affitto, AVS, imposte alla fonte, elicottero,

ecc.), compensandoli con l’incasso dei sussidi e una parte minima della

produzione. I costi variabili (indennità ai proprietari di bestiame, salari e

vitto personale, recinzioni, materiale vario, ecc.) sarebbero invece a carico

di __________, che li compenserebbe con l’incasso proveniente dalla vendita di

formaggio, ricotta e burro.

Entrando nel merito delle

cifre, il ricorrente sostiene che i ricavi dalla vendita di formaggio, ricotta

e burro si attestino a fr. 100'000.‑. Per quanto riguarda i costi,

quelli per il personale (salario e vitto) ammonterebbero a fr. 50'800.‑;

i compensi ai proprietari di bestiame a fr. 16'000.‑; il materiale

vario a fr. 9'500.‑; il formaggio e la ricotta ricevuti gratuitamente

a fr. 3'000.‑; i costi preparatori e di chiusura a fr. 3'000.‑

ed infine i costi aziendali sopportati personalmente a fr. 10'296.‑.

Di conseguenza, “l’utile

ricavato dalla vendita del formaggio ammonta a circa 7'404 CHF ed è stato

incassato dal __________”. Tale somma potrebbe “al limite [essere] aggiunta

all’importo sottomesso all’imposta alla fonte e all’AVS, ma non rappresenta

in ogni caso un utile per me”.

I suoi ricavi sarebbero

costituiti dai sussidi agricoli (fr. 40'000.‑); il vantaggio in

natura (fr. 3'000.‑), l’addebito dei costi aziendali a __________ (fr. 10'296.‑),

per un totale di fr. 53'296.‑. Da questo importo dovrebbero essere

dedotte spese comprovate per fr. 35'000.‑ (“giustificativi a

disposizione della Camera”) e altre spese aziendali generali (di

amministrazione, per i veicoli, ecc.) in ragione di fr. 10'296.‑,

per complessivi fr. 45'296.‑. Di conseguenza, il suo reddito si

attesterebbe a fr. 8'000.‑.

Infine, poiché a suo dire

l’autorità di tassazione è stata “alquanto pressapochista”, precisa

ulteriormente sia la natura dei ricavi sia la suddivisione dei costi aziendali

e del vitto degli operai.

I. Con le osservazioni

del 31 maggio 2023, l’RS 1 propone che il ricorso sia dichiarato irricevibile

per mancata collaborazione o almeno sia respinto.

“Costretto

dall’evidenza dei fatti”, il ricorrente avrebbe fornito informazioni da cui

emerge una cifra d’affari realizzata di circa 140/150'000 franchi annui. Il

reddito aziendale sarebbe stato definito “rifacendosi ai dati verbalizzati

nell’incontro”, giungendo ad un reddito “prudenziale” di

fr. 45'000.‑.

L’autorità di tassazione

contesta “nel modo più assoluto” le affermazioni dell’insorgente

riguardo a rigidità e pressione durante il colloquio e afferma di “aver

accettato in modo troppo benevolo le cifre valutate e indicate dal RI 1 senza

una minima documentazione a sostegno”.

L. Al termine dell’udienza

tenutasi il 21 settembre 2023 davanti alla Camera di diritto tributario, le

parti hanno sottoscritto il seguente verbale:

il ricorrente ricorda che sono

decenni che la sua famiglia gestisce insieme al signor __________ l’alpe in

questione, in base ad accordi taciti.

Ritiene

poi che il verbale del 15 marzo 2023 sia “palesemente di parte”. Chiede

pertanto di essere imposto sulla base di un reddito di CHF 9'000.‑.

L’UT sottolinea che il gestore

dell’alpe è solo il signor RI 1. __________ è un suo dipendente e nel suo

stipendio, assoggettato all’imposta alla fonte e contributi AVS, sono inclusi

anche vitto e alloggio. In mancanza di ogni documentazione contabile l’UT ha

proceduto ad una stima prudenziale del reddito dell’attività lucrativa indipendente

accessoria. Chiede pertanto la conferma dell’importo di CHF 45'000.‑.

Il

ricorrente chiede che la decisione sia adottata prima della fine del 2023 per

decidere se dare avvio all’attività della prossima stagione. Il ricorrente sostiene

che si dovrebbero confrontare i suoi utile con gli altri alpi della __________.

Diritto

1. 1.1.

Preliminarmente, l’insorgente

lamenta le modalità con cui si è svolta l’audizione tenutasi durante la

procedura di reclamo. L’autorità avrebbe infatti proceduto ad una “verbalizzazione

dai contenuti unilaterali”, al punto che egli avrebbe sottoscritto il

verbale “senza mai condividerlo unicamente a causa del fatto di esser[s]i

sentito sotto pressione psicologica”. Mentre il funzionario del fisco “pretendeva

una contabilità precisa”, egli avrebbe invocato “un ragionevole uso del

buon senso”.

1.2.

Per

gli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti i proventi

dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o

forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa

indipendente.

Anche

i proventi di un’attività occasionale o di un hobby costituiscono reddito

imponibile, in virtù della clausola generale (Reich/Weidmann

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,

4a ediz., Basilea 2022, n. 27 ad

art. 16 LIFD; Noël in: Noël/Aubry Girardin [a cura

di], Commentaire romand, LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 25 ad

art. 16 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 4a ediz., Zurigo 2023, n. 36 ad art.

16 LIFD).

Secondo l’art. 957 CO, le

imprese individuali che realizzano una cifra d’affari di almeno

fr. 500'000.‑ devono tenere la contabilità e presentare i conti. Le

imprese individuali che non realizzano una cifra d’affari annua di almeno

fr. 500'000.‑ devono per contro tenere la contabilità delle entrate

e delle uscite e la contabilità del patrimonio (c.d. contabilità semplificata).

Come le prime, anche le seconde devono rispettare i principi della tenuta

regolare dei conti, conformemente all’art. 958c CO. La presentazione dei conti

è retta in particolare dai principi di chiarezza e comprensibilità, di

completezza, di affidabilità, di essenzialità, di prudenza, di continuità nella

presentazione e nei criteri di valutazione e di divieto di compensare attivi e

passivi come pure costi e ricavi (art. 958c cpv. 1 CO). La presentazione dei

conti è adeguata alle particolarità dell’impresa e del ramo in cui essa opera,

nel rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge (art. 958c cpv. 3 CO).

Se

tali principi non sono rispettati ed il conto economico non corrisponde

all’utile reale, il risultato deve essere corretto sia a favore sia a sfavore del

contribuente (sentenza TF 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016 consid. 4.1).

1.3.

Per l’imposta cantonale, l’art.

199 cpv. 2 LT, nella versione in vigore per il periodo fiscale 2020, prevede

che le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente debbano

allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare: i conti annuali firmati

(conto economico, bilancio e, per le società anonime, l’allegato), per il

periodo fiscale in questione; in mancanza di una contabilità conforme all’uso

commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle

uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati (lett. a) e

gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (lett. b).

Per l’imposta federale diretta,

l’art. 125 cpv. 2 LIFD nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016, dispone

che le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le

persone giuridiche debbano allegare alla dichiarazione:

a) i

conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale;

o

b) in

caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso

Considerandi

2.

CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione

patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.

Le esigenze alle quali

devono rispondere i documenti contabili richiesti dall’art. 125 cpv. 2 LIFD

dipendono dalle circostanze del caso concreto, ed in particolare dal tipo di

attività e dall’ampiezza di quest’ultima. In ogni caso, devono essere idonee a

garantire un accertamento completo ed affidabile del reddito e della sostanza

legate all’attività lucrativa indipendente e devono poter essere controllate in

condizioni ragionevoli da parte delle autorità fiscali (sentenze TF 2C_189/2016

del 13.2.2017 consid. 6.4.4.; 2C_87/2015 del 23.10.2015 consid. 6.5.)

1.4

Nel caso in discussione, è

lo stesso ricorrente a riconoscere di non aver mai presentato documenti

contabili idonei al garantire un accertamento affidabile del reddito

dell’attività indipendente.

L’autorità fiscale è

dunque stata costretta procedere ad una valutazione del reddito di

quest’ultima. Secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, infatti,

l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una

valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente.

L’autorità ha rinunciato

ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima

una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo (obbligo di

motivazione, artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Con la decisione del 27

maggio 2021, l’autorità di tassazione ha infatti notificato al ricorrente una

tassazione ordinaria, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini

d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto

meno. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla

tassazione d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di

determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le

regole relative all’onere della prova (sentenza TF n. 2A.561/2005 del 22

febbraio 2006 consid. 3).

1.5

Prima di notificargli la

decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha convocato il contribuente, per

informarlo dei risultati delle indagini condotte dapprima presso l’Ufficio

dell’agricoltura e poi presso l’Ufficio delle imposte alla fonte. Al ricorrente

è stato altresì ricordato che ha “sempre e solo comprovato unicamente le

spese” sopportate personalmente, “i sussidi agricoli ed i sussidi di

lavorazione latte”, mentre non ha mai prodotto alcun rendiconto riguardante

i ricavi relativi alla vendita del formaggio né i giustificativi delle spese

sostenute dal suo impiegato __________. Ha poi indicato i ricavi e i costi che

sarebbero stati presi in considerazione nella decisione dopo reclamo, “in

quanto il Sig. RI 1 non [era] in grado di presentare altra

documentazione”.

Al ricorrente è stata

offerta l’opportunità di esprimersi durante l’audizione ed ha successivamente

preso posizione con un messaggio di posta elettronica, menzionando altri costi

aziendali, senza però comprovarli.

In queste circostanze, la

sua affermazione di non aver condiviso i contenuti del verbale da lui stesso

firmato è difficilmente comprensibile. Lo scopo dell’audizione era

manifestamente quello di informarlo in merito alle risultanze delle

informazioni raccolte e di consentirgli di prendere posizione, garantendo in

tal modo il diritto di essere sentito. In ogni caso, il ricorrente è stato

sentito anche in sede di udienza davanti alla Camera di diritto tributario,

dove ha potuto nuovamente ribadire la propria posizione.

Quanto al fatto che il

funzionario del fisco cantonale abbia preteso la presentazione di una

“contabilità precisa”, come si è poc’anzi ricordato, non si trattava di una

richiesta arbitraria bensì di un obbligo legale cui il ricorrente era tenuto.

2.

2.1.

Nel merito, il ricorrente

contesta l’ammontare del reddito da lui conseguito con la gestione degli alpeggi in Val __________, che per l’RS

1.

si attesterebbe a “prudenziali” fr. 45'000.‑, mentre il ricorrente

vorrebbe ricondurre a fr. 8'000.‑ o tutt’al più a fr. 14'000.‑.

2.2

Con la sentenza del 1°

febbraio 2022, con cui ha annullato la prima decisione su reclamo (CDT n.

80.2021.271/272), la Camera di diritto tributario ha invitato il ricorrente a “produrre

documentazione precisa che consent[isse] di quantificare correttamente

le spese sostenute e conseguentemente il reddito da attività lucrativa

accessoria indipendente” (consid. 4.5). La documentazione non è tuttavia

stata presentata.

L’autorità di tassazione ha

ripreso quindi la procedura di tassazione. Dapprima ha richiesto invano una

verifica dell’attività del contribuente all’Ispettorato fiscale ed in seguito

contattava la Sezione dell’agricoltura (Ufficio dei pagamenti diretti) e

l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo.

Dagli accertamenti

esperiti è emerso che, nel 2020, il ricorrente ‑ nella sua

qualità di gestore dell’Alpe __________ (azienda agricola no. __________;

citata pure dal ricorrente nell’email del 16 marzo 2023) ‑ aveva

beneficiato di pagamenti diretti, tra cui i contributi d’estivazione, in

ragione di fr. 33'953.10. Inoltre, in qualità di datore di lavoro, il

ricorrente aveva trattenuto l’imposta alla fonte al signor __________ su di un

salario (in contanti e in natura; v. attestato-ricevuta, Modulo 4A) di

fr. 12'000.‑ per tre mesi.

Nel corso dell’audizione

dinanzi all’Ufficio di tassazione è poi emerso che il ricorrente aveva

incassato, oltre ai sussidi diretti poc’anzi menzionati, anche fr. 9'000.‑

di sussidi per la lavorazione del latte e che i ricavi si aggiravano attorno ai

fr. 109'000.‑ per circa 800 forme di formaggio.

L’Ufficio di tassazione confermava

all’insorgente che “dalla documentazione presentata attualmente risulta[va]no

circa Fr. 35'000.‑ di spese pagate direttamente”.

Altri costi, non

comprovati, sarebbero stati pagati “direttamente dal Signor __________”

(che l’insorgente indicava in costi del personale di circa fr. 30'000.‑,

cui si aggiungevano i costi per il __________ [fr. 12'000.‑]; il “fitto

bestiame” era di circa fr. 15'000.‑, mentre non era “in grado

di quantificare il vitto del […] personale”).

Gli accertamenti in

questione hanno permesso all’autorità di tassazione di ricostruire l’utile dell’attività

aziendale, giungendo al “reddito netto da attività indipendente [… di …]

Fr. 45'000.‑ esposti alla cifra 2.2” della decisione impugnata.

2.3

Con il ricorso,

l’insorgente contesta la valutazione dell’RS 1.

Ora, riprendendo proprio

le indicazioni fornite dal ricorrente nel suo gravame, si ottiene un utile addirittura

leggermente superiore a quanto accertato dall’RS 1. Infatti, ignorando

l’arbitraria suddivisione dei ricavi in ricavi da vendita di latticini e

sussidi dell’ente pubblico e considerando i costi fatti valere, sebbene non

comprovati, il calcolo che ne deriva è il seguente:

Costi

Ricavi

sopportati da RI 1

Costi amministrativi e

fissi (AVS, affitto, IFo, elicottero, ecc.)

10’296

Ricavi da vendita

formaggio, ricotta e burro

100’000

Pagamenti diretti

40’000

Parte della produzione

(pagamento in natura a RI 1)

3’000

sopportati da __________

Costi variabili

3’000

Indennità proprietari

di bestiame

16’000

Salario e vitto

personale

50’800

Materiale vario

9’500

Totale

89’596

Totale

143’000

Utile

53’404

A tal proposito, il

ricorrente afferma che l’utile ricavato dalla vendita del formaggio, che

secondo il suo calcolo, che esclude i sussidi versati dall’ente pubblico,

ammonta a fr. 7'404.‑, sarebbe stato incassato direttamente da __________.

Quand’anche vi fosse stata

questa ripartizione dell’utile, l’insorgente avrebbe comunque dovuto dichiarare

fr. 46'000.‑ quale reddito da attività indipendente accessoria,

importo che non si discosta di molto da quanto prudenzialmente stimato dall’RS

1.

sulla base di ricavi maggiori (fr. 109'000.‑).

Nella

sua opinabile suddivisione dei conti nella parte relativa alla vendita del

formaggio e nella parte relativa ai sussidi, il ricorrente propone nuovamente

spese per fr. 35'000.‑ e per fr. 10'296.‑ quali “altre

spese aziendali generali”, concernenti in particolare l’ufficio presso il

domicilio della moglie e la relativa attrezzatura, il collegamento internet e

telefonico ed infine i costi per gli autoveicoli e i trasporti.

Così

calcolando, l’insorgente riesce a stabilire il reddito netto dell’attività

accessoria in fr. 8'000.‑. Tuttavia non tiene (volutamente) conto che

l’utile dell’azienda agricola di cui è titolare include già sia i ricavi sia i

costi appena menzionati.

2.4

Si ricorda che il

ricorrente non è uno sprovveduto in materia contabile, avendo lavorato per la

Sezione delle finanze, i cui compiti principali poggiano appunto sulla tenuta

della contabilità per tutta l’Amministrazione cantonale.

Il ricorrente non ha

tenuto la contabilità semplificata richiesta dall’art. 957 cpv. 2 CO in

relazione agli articoli 199 cpv. 2 lett. a LT e 125 cpv. 2 lett. b

LT né ha compilato il Modulo 10 (Questionario complementare per gli

indipendenti senza contabilità), il cui risultato avrebbe dovuto essere

riportato “alla cifra 2 della dichiarazione d’imposta”.

Allibrando i costi,

dapprima a carico della propria azienda e poi a suo carico, li computa due

volte, diminuendo volutamente il reddito aziendale da dichiarare. E, anche in

questo caso, non produce alcun giustificativo riguardo alle sue entrate

provenienti dalla vendita dei prodotti caseari.

Trattandosi di un’azienda

agricola, con 39 tra vacche, manze, manzette e torelli, oltre a 127 tra capre,

becchi e giovani caprini, avrebbe dovuto sottostare all’obbligo della

contabilità semplificata, basata sulle distinte relative alle entrate e alle

uscite, alla situazione patrimoniale ed ai prelevamenti e agli apporti privati.

Verosimilmente, tale

contabilità esiste. Il contribuente conosce perfettamente le cifre di cui si

sta discutendo. Semplicemente, non vuole presentarla all’autorità fiscale.

2.5

Non presentando alcuna documentazione

relativa alla sua attività lucrativa indipendente, il ricorrente ha crassamente

violato l’obbligo di collaborazione a suo carico ed ha obbligato l’autorità di

tassazione ad eseguire una valutazione, che alla fine non si è rivelata “pressapochista”,

come vorrebbe far intendere, bensì fin troppo prudenziale e accondiscendente.

Di più, non portando alcun

giustificativo a sostegno dei costi sopportati e, men che meno, dei ricavi di

cui ha beneficiato dalla vendita del formaggio prodotto dalla sua azienda, l’insorgente

ha violato in particolare gli obblighi che gli spettano secondo gli articoli

199.

cpv. 2 LT e 125 cpv. 2 LIFD.

Si noti che l’autorità di

tassazione avrebbe potuto infliggergli una multa conformemente agli articoli

257.

cpv. 1 lett. a LT e 174 cpv. 1 lett. a LIFD, per la

violazione degli obblighi procedurali.

La valutazione

dell’Ufficio di tassazione – nonostante abbia accettato tutta una

serie di costi non comprovati – si giustifica anche in funzione delle

cifre emerse durante l’audizione, nell’email del giorno successivo e nell’atto

di ricorso. Tanto è vero che il ricorrente giunge ad un utile di poco più

elevato. Pertanto, l’operato dell’RS 1 che, senza procedere ad una tassazione

d’ufficio parziale, ha stabilito l’utile aziendale prudenzialmente in

fr. 45'000.‑ merita di essere tutelato e la decisione impugnata deve

essere confermata.

3.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto.

Visto l’esito, la tassa di

giustizia e le spese di procedura sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: