80.2023.117
Imposta sulla sostanza: freno all’imposta sulla sostanza, requisiti, provento netto minimo, riduzione negata
18 ottobre 2024Italiano16 min
domiciliato a __________, unitamente a __________ ed al figlio avuto in comune __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.117
80.2023.118
Lugano
18 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi – Gianola
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 maggio 2023 contro la decisione del 3 maggio 2023 in materia di IC e IFD
2019.
Fatti
Fatti
A.
a.
__________ (__________),
divorziato dal 14.2.2019 dalla ex moglie __________, cittadino __________, è
domiciliato a __________, unitamente a __________ ed al figlio avuto in comune __________
(6.6.2017).
b.
Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 2019 (sottoscritta il 21.1.2022), il contribuente dichiarava un
reddito imponibile di fr. 0.- ed una sostanza imponibile pari a fr.
21'617'758.-. Indicava, nel Modulo 8, di detenere delle partecipazioni
qualificate nella sostanza privata e meglio la totalità delle quote azionarie
della __________, __________ (valore fiscale e valore nominale al 31.12.2019,
pari a fr. 100'000.-) e l’80% della __________ (valore fiscale al 31.12.2019
pari a fr. 19'837'843.-). Segnalava inoltre di essere proprietario, in __________,
a __________ di un immobile, dal valore di stima di fr. 1'100'000.-, in “uso
alla ex moglie”.
B. Con decisione del
2.3.2022, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava al
contribuente la tassazione IC/IFD 2019, nella quale commisurava il reddito
imponibile in fr. 0.- sia per l’IC sia per l’IFD. La sostanza, ai soli fini dell’IC,
veniva stabilita in fr. 18'856'000.- (importo determinante per l’aliquota pari
a fr. 19'823'000.-).
Per quanto concerne il
valore delle quote sociali della __________, lo stesso veniva stabilito in fr.
19'897'084.- “(…) sulla base delle disposizioni emanate dalla competente
Amministrazione federale delle contribuzioni”.
C. Con reclamo del 28/30.3.2022,
__________ chiedeva di “rettificare” il valore delle azioni della __________ Sosteneva
di detenere, formalmente, l’80% delle quote aziendali, ma di poter usufruire
unicamente del 63% delle stesse. Motivo per il quale “(…) il calcolo del
valore delle azioni deve essere diminuito del 17%”.
Con decisione del
3.5.2023, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
Dopo riesame della documentazione, come da visura
camerale la partecipazione risulta essere dell’80%; non viene inoltre comprovato
l’esercizio del diritto di prelazione da parte degli ulteriori soci, ragione
per cui l’autorità fiscale si riconferma nella decisione di prima istanza.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta le decisioni su
reclamo IC/IFD 2019. Il ricorso verte sul “valore di stima attribuito
all’immobile __________ sito in __________, sul riparto internazionale dei
passivi e quindi sulla sostanza netta imponibile e quella determinante per
l’aliquota che ne conseguono”. L’immobile di __________, sarebbe infatti
stato valutato in fr. 1'100'000.- anziché in fr. 353'555.- (viene allegato un
calcolo in merito).
L’insorgente censura
altresì la mancata applicazione dell’art. 49a LT “freno all’imposta sulla
sostanza”.
E. Con osservazioni
2/6.6.2023, l’UT di __________, dopo aver preliminarmente precisato che le
contestazioni di __________i non erano state sottoposte, in precedenza,
all’autorità di tassazione, ragion per cui le spese di giudizio avrebbero dovuto
essergli imputate (art. 231 cpv. 3 LT), sottolinea che, relativamente alla
valutazione degli immobili esteri, i valori sono quelli dichiarati dallo stesso
contribuente. Unicamente in sede ricorsuale sono stati presentati i
giustificativi atti a determinare il corretto valore degli stessi. Motivo per
il quale, l’autorità fiscale propone di accettare le correzioni richieste dal
contribuente, modificando il valore “(…) degli immobili in __________ e
aggiungendo il valore locativo (quest’ultima aggiunta ininfluente sull’imposta)”.
Per quanto concerne
l’applicazione dell’art. 49a LT, la richiesta è pervenuta unicamente in
sede ricorsuale. L’applicazione di tale norma viene effettuata unicamente su
richiesta del contribuente: ad ogni modo, da una rapida verifica la riduzione
non sembra possibile, a causa del “differenziale tra reddito globale
ricalcolato e imposte pagate”.
F. Il 13.10.2023 la
rappresentante del ricorrente ha chiesto la trasmissione del calcolo relativo
all’applicabilità dell’art. 49a LT.
Dopo aver ricevuto il
calcolo, trasmesso il 18.10.2023, con replica del 17.11.2013, la ricorrente ha
argomentato che, per quanto attiene all’aggiunta del valore locativo estero,
l’immobile di __________ sarebbe stato concesso in godimento alla ex moglie,
sino, perlomeno, alla maggiore età del figlio più piccolo, ossia fino al 2029.
In relazione al calcolo
relativo all’applicabilità dell’art. 49a LT, censura una serie di
errori, che inficerebbero il conteggio proposto. In particolare avrebbero dovuto
essere conteggiati i debiti accertati, per complessivi fr. 2'709'117.- e le
deduzioni sociali sulla sostanza accertate in fr. 30'000.-. Secondo il
ricorrente, il reddito netto imponibile globale non potrebbe essere negativo,
poiché ciò avrebbe comportato una serie di incoerenze nell’applicazione della
norma.
G. Con scritto del
27.8.2024, l’autorità fiscale ha presentato una nuova tabella aggiornata per
determinare l’applicabilità del “freno all’imposta sulla sostanza”, prendendo
in considerazione le osservazioni del contribuente. Il fisco nega, anche sulla
base dei nuovi dati, la possibilità di applicare l’art. 49a LT alla
fattispecie. Rileva inoltre che i dati presentati in sede di dichiarazione
fiscale non permetterebbero “(…) di allestire un calcolo completo e
affidabile”. Il contribuente non ha infatti prodotto il modello __________
(relativo all’anno 2019) nonché il bilancio “(…) comprensivo di tutti gli
allegati della società (e presumibilmente anche le schede contabili relative ai
movimenti della sostanza)”. Secondo l’UT, “considerare redditi negativi
esteri difficilmente verificabili o altre situazioni straordinarie che portino
il reddito a 0.- sarebbe contrario allo spirito che ha portato il legislatore
alla definizione dell’art. 49a LT, infatti tale articolo non è stato pensato
per ridurre sensibilmente l’imposta sulla sostanza, in anni straordinari, a
contribuenti particolarmente facoltosi che possono permettersi un’attenta
pianificazione fiscale”.
Diritto
1. 1.1.
Il ricorrente impugna sia
la decisione concernente l’imposta cantonale sia quella relativa all’imposta
federale diretta 2019.
Tuttavia, per quanto
concerne l’imposta sul reddito, sia per l’IC sia per l’IFD, il debito d’imposta
è pari a fr. 0.-. L’imposta cantonale sulla sostanza ammonta invece a fr.
56'568.-
1.2.
Il riconoscimento della
legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di
protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso
con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,
Droit admini-stratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.);
In altri termini, perché
sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
·
l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:
è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la
decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra
natura;
·
il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica
della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare
e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque
altro (Dubey/Zufferey,
loc. cit. e giurisprudenza citata).
1.3.
Nel caso in esame, il
ricorrente ha unicamente un interesse legittimo ad impugnare l’imposta
cantonale sulla sostanza, essendo l’imposta sul reddito, sia per l’IC che per
l’IFD pari a fr. 0.-. È pertanto evidente che, __________ non ha alcun
interesse attuale degno di tutela ad ottenere, in merito all’imposta sul
reddito, una pronuncia di questa Camera.
Considerandi
2.
2.1.
Per quanto concerne il
calcolo dell’imposta sulla sostanza, il contribuente contesta il valore di
stima, pari a fr. 1'100'000.- accertato dall’autorità fiscale in relazione
all’immobile detenuto all’estero. Presenta, unicamente in sede ricorsuale, ulteriore
documentazione, chiedendo che lo stesso venga stabilito in fr. 353'555.-.
L’autorità fiscale, nelle osservazioni al gravame, aderisce su questo punto al
ricorso, indicando tuttavia che avrebbe dovuto essere imposto il valore
locativo (quest’ultima aggiunta è ininfluente sull’imposta). Secondo il
contribuente, a seguito del divorzio dalla moglie, l’immobile le sarebbe stato
concesso in utilizzo sino al raggiungimento della maggiore età del figlio più
piccolo.
2.2
Le persone fisiche sono
assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando
hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera (art. 3 cpv. 1 LIFD; per l’imposta
cantonale, art. 2 cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza
personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli
stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (art. 6 cpv. 1 LIFD; per
l’imposta cantonale, cfr. art. 5 cpv. 1 LT).
In quanto elemento
imponibile in Svizzera (art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD e art. 20 cpv. 1 lett. b
LT), il valore locativo del fondo viene tuttavia preso in considerazione per la
determinazione dell’aliquota dei contribuenti, sia per l’IFD sia per l’IC
(esenzione con riserva di progressività; art. 7 cpv. 1 LIFD; decisione TF
2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 maggio 2017, consid. 5.1 e riferimenti; per
l’imposta cantonale, art. 6 cpv. 1 LT). Per l’imposta cantonale, inoltre, il
valore dell’immobile all’estero viene considerato per la determinazione
dell’aliquota che serve per calcolare l’imposta sulla sostanza. Secondo l’art.
42.
cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di
stima ufficiale.
La Convenzione tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni
e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio (RS 0.672.945.41), prevede al suo articolo 6 paragrafo 1, che i
redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in
cui detti beni sono situati. Giusta l’art. 24 cifra 3 della medesima
Convenzione, se un residente della Svizzera percepisce redditi o possiede un
patrimonio che, conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono
imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto
patrimonio salve le disposizioni del paragrafo 4, ma può, per determinare
l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo
residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero
patrimonio senza tener conto dell’esenzione.
2.3
Per quanto concerne
l’imposta cantonale sulla sostanza, nella sentenza CDT n. 80.2015.225/226 del
21.12.2017
(in RtiD I-2018 n. 4t), la Camera di diritto tributario ha ritenuto
corretto prendere in considerazione - per il calcolo dell’aliquota dell’imposta
sulla sostanza -, il valore catastale stabilito a partire dai dati ricavati
dalla “visura storica per l’immobile” rilasciata dall’Agenzia delle entrate
italiana (consid. 2.5.). La Camera ha in particolare ricordato che il valore catastale
stabilito a partire dai dati ricavati dalla visura è un dato oggettivo, che
proviene da un’autorità fiscale estera e che è agevolmente reperibile.
Secondo le disposizioni
dell’ordinamento italiano, che si riferiscono al calcolo dell’Imposta
municipale sugli immobili (IMU), in vigore dal 2012, per i fabbricati iscritti
in catasto il valore dell’immobile, che funge da base di calcolo del tributo, è
costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti
in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5
per cento, dei moltiplicatori che dipendono dalla categoria catastale. In
particolare, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con
esclusione della categoria catastale A/10), il coefficiente è 160 (sentenza CDT
n. 80.2015.225/226 del 21.12.2017 consid. 2.4).
2.4
Ora, in base ai dati
prodotti dal contribuente, ed in applicazione della recente giurisprudenza
della Camera di diritto tributario (v. anche CDT inc. 80.2023.139, del
10.10.2023), il calcolo del valore di stima inerente la proprietà di __________
(__________, foglio __________, particella__________, __________) presentato
dal contribuente ed avallato anche dall’autorità di tassazione è corretto.
Motivo per il quale la postulata modifica del valore può essere accolta.
2.5
L’autorità fiscale ha
rilevato che, avrebbe dovuto essere preso in considerazione anche il valore
locativo dell’immobile estero. Ora, la questione non merita di essere
approfondita per il caso di specie siccome ha incidenza unicamente sul reddito
determinante per l’aliquota. Come visto, essendo il reddito imponibile in
Svizzera pari a fr. 0.-, la presa in considerazione dell’ulteriore reddito
estero, non modificherebbe il debito d’imposta.
3.
3.1.
Il contribuente chiede
inoltre, per la prima volta in sede ricorsuale, l’applicazione dell’art. 49a
LT. Il fisco, dopo aver esaminato la richiesta, la respinge, difettandone i
presupposti.
3.2
3.2.1
L’art. 49a cpv. 1 LT,
in vigore dal 1.1.2018, prevede che le imposte cantonali e comunali sul reddito
e sulla sostanza sono ridotte, su richiesta del contribuente, al 60 per cento
del reddito imponibile complessivo. Ai fini di questo calcolo, il provento
netto della sostanza è fissato ad almeno l’1 per cento della sostanza netta.
Secondo l’art. 49a cpv. 2 LT, il provento netto della sostanza è formato
dai redditi della sostanza mobiliare ed immobiliare, al netto delle deduzioni
degli articoli 31 e 32 capoverso 1 lettera a. L’art. 49a cpv. 3 LT
prevede che lo sgravio sia imputato sull’imposta sulla sostanza e ripartito
proporzionalmente tra Cantoni e Comuni in funzione del moltiplicatore d’imposta
comunale.
3.2.2
L’introduzione di un freno
all’imposta sulla sostanza incontra la necessità di limitare l’onere fiscale
complessivo cantonale e comunale del contribuente quando, per via di una
sostanza importante, l’imposta dovuta sul reddito e sulla sostanza supera i
redditi effettivamente realizzati in quel dato periodo fiscale (Scapozza, Freno all’imposta sulla
sostanza, in NF 3/2019, p. 153 ss.).
3.3
La Divisione delle
contribuzioni ha pubblicato, il 18.6.2018, la Comunicazione della prassi
cantonale concernente l’applicazione dell’art. 49a LT (https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-PRASSI/2018_Applicazione_nuovo_art._49aLT.pdf,
sito consultato il 21.8.2024), entrata immediatamente in vigore.
Secondo la Divisione delle
contribuzioni, il reddito di riferimento sul quale rapportare l’onere fiscale è
il reddito imponibile complessivo (reddito globale), il quale tiene conto degli
elementi di reddito e sostanza ovunque posti. Benché oggetto di un’imposta sul
reddito speciale e determinata in modo separato dagli altri redditi imposti in
via ordinaria (imposta sugli utili immobiliari), nel calcolo del reddito
imponibile globale vanno considerati anche gli utili immobiliari realizzati in
seguito all’alienazione d’immobili appartenenti alla sostanza commerciale del
contribuente. In qualità di proventi da attività lucrativa indipendente, ai
fini della presente disposizione anch’essi concorrono, infatti, alla formazione
del reddito imponibile complessivo
Al fine di semplificare il
più possibile l’applicazione del disposto, il provento netto della sostanza è
definito come la somma dei proventi della sostanza mobiliare e immobiliare,
dedotte le spese di amministrazione, di manutenzione e gli interessi passivi. In
caso di applicazione del meccanismo del freno all’imposta sulla sostanza,
l’eccedenza d’imposta è computata sull’imposta sulla sostanza e ripartita
proporzionalmente tra Cantone e Comuni in funzione del moltiplicatore comunale
d’imposta.
3.4
3.4.1
L’applicazione dell’art.
49a LT dev’esser richiesta, per iscritto, in sede di compilazione della
dichiarazione d’imposta o, successivamente, in sede di reclamo ai sensi degli
artt. 206-208 LT, utilizzando preferibilmente il modello di calcolo elaborato
dalla Divisione delle contribuzioni e allegando, se del caso, i giustificativi
relativi alle imposte estere (Comunicazione della prassi cantonale, p. 4).
3.4.2
Nei casi con riparto, il
freno all’imposta sulla sostanza si applica unicamente se le due seguenti
condizioni sono cumulativamente adempiute:
- l’onere
fiscale globale deve eccedere il 60% del reddito imponibile globale;
- l’onere
fiscale ticinese deve eccedere il 60% del reddito imponibile in Ticino.
Si sottolinea che, ai fini
del calcolo della riduzione d'imposta cantonale e comunale, fa stato
l'eccedenza d'imposta più bassa, sia essa riferita ai fattori globali o ai
fattori ticinesi.
Nei casi di riparto
intercantonale, ai fini del calcolo dell’onere fiscale determinante per
l’applicazione del freno fa stato l’insieme delle imposte cantonali e comunali
sul reddito e sulla sostanza dovute nei vari Cantoni conformemente alle
rispettive legislazioni fiscali, ma non l’imposta federale diretta. Sono considerate
imposte sul reddito ai sensi dell’art. 49a cpv. 1 LT anche le imposte sugli
utili immobiliari pagate in seguito alla vendita di immobili appartenenti alla
sostanza commerciale, dopo aver tenuto conto del computo di eventuali perdite
aziendali conformemente all’art. 134a LT.
Per quanto riguarda i casi
con riparto internazionale, ove non sia possibile distinguere le imposte sul
reddito e sulla sostanza dovute agli enti locali e regionali da quelle dovute
allo Stato centrale, l’onere fiscale estero è calcolato sulla base del totale
delle imposte dovute a tutti i livelli istituzionali esteri, ritenute in misura
del 66%. Analogamente, anche i riversamenti ottenuti a titolo di computo
globale d’imposta ai sensi dell’ordinanza del Consiglio federale del 22 agosto
1967.
sono da considerare in misura del 66% e sono da dedurre integralmente
dalle imposte totali dovute in Ticino (Comunicazione della prassi cantonale, p.
3.
s.).
3.5
Con osservazioni del 2.6.2023
e con successivo scritto del 27.8.2024 (con il quale l’UT ha altresì tenuto in
considerazione i debiti sulla sostanza), l’autorità fiscale ha presentato il
calcolo per determinare il diritto all’applicazione del “freno all’imposta
sulla sostanza”, escludendone l’applicabilità alla fattispecie.
L’UT ha in particolare
ritenuto, sulla base di un provento netto minimo della sostanza pari all’1%,
che il reddito netto della sostanza effettiva (pari a fr. 18'767'000.-
[sostanza mobiliare privata di fr. 21'462'429.-, meno debiti di fr.
2'665'212.-]) dovesse essere commisurato in fr. 187'670.-. Quanto dichiarato, a
livello di “provento netto della sostanza effettivo” era di fr.
12'186.-. Ne è così risultata un’insufficienza del provento netto della
sostanza di fr. 175'484.-. Secondo l’UT il 60% del reddito imponibile
ricalcolato è pari a fr. 112'602.-, a fronte di un debito d’imposta pari a fr.
100'125.-. Anche volendo prendere in considerazione la sostanza estera (e
meglio l’immobile), l’applicazione del freno all’imposta sulla sostanza non
trova applicazione.
Ora, appare chiaro che,
essendo il reddito imponibile complessivo pari a fr. 0.-, nella fattispecie
occorre prendere in considerazione il reddito dell’1% della sostanza netta. Ne
deriva che il 60% del reddito imponibile ricalcolato è pari a fr. 112'602.-,
somma che eccede il debito d’imposta di fr. 100'125.-. Ne discende che l’art.
49a LT non è pertanto applicabile.
4.
Il ricorso è
parzialmente accolto, limitatamente al valore di stima dell’immobile sito
all’estero. Per il resto è irricevibile o respinto.
Avendo l’insorgente
prodotto i documenti, atti a determinare il valore di stima dell’immobile
estero, unicamente in sede ricorsuale, la tassa di giustizia e le spese sono
comunque poste integralmente a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1.
Nella misura in cui concerne l’imposta sul reddito, il ricorso è irricevibile.
1.2. Nella
misura in cui concerne l’imposta cantonale sulla sostanza, il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 3 maggio 2023 è riformata nel senso
che il valore dell’immobile sito a __________ (IT) è ridotto a fr. 353'555.–.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: