80.2023.119
Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, preteso mancato ricevimento dei moduli per la dichiarazione d’imposta
8 novembre 2023Italiano10 min
domiciliato a __________ fino al 31 dicembre 2018, quando si è trasferito in __________,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.119
Lugano
8 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 29 maggio 2023 contro la decisione del 19 maggio 2023 in materia di diffida
ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. RI 1 è stato
domiciliato a __________ fino al 31 dicembre 2018, quando si è trasferito in __________,
ad __________ (cfr. Dichiarazione di partenza dell’Ufficio controllo abitanti
del Comune di __________ del 28 dicembre 2019). È rimasto comunque proprietario
di sostanza immobiliare a __________.
Per la presentazione della
dichiarazione d’imposta 2021 il contribuente aveva ottenuto una proroga fino al
28 febbraio 2023. Nonostante un richiamo datato 13 marzo 2023, il contribuente
non ha inoltrato la dichiarazione, motivo per cui l’Ufficio circondariale di
tassazione di Lugano (nel seguito: UT) lo ha formalmente diffidato in data 18
aprile 2023, ponendo a suo carico la tassa di diffida di fr. 50.-.
B. Con reclamo del 9
maggio 2023, il contribuente ha contestato la diffida e la relativa tassa di
fr. 50.-, argomentando di non aver mai ricevuto i moduli la dichiarazione
fiscale 2021, il quali “evidentemente sono stati inviati all’indirizzo
sbagliato”.
Con decisione del 19
maggio 2023, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, ricordando che, scaduto
il termine per presentare la dichiarazione d’imposta 2021 (28.02.2023), il
13.03.2023 gli era stato inviato un richiamo e il 18.04.2023 gli era stata
intimata la diffida, che risultava pertanto giustificata.
C. Con ricorso del 29
maggio 2023, RI 1 contesta la decisione dell’UT e chiede l’annullamento della
diffida e della relativa tassa. Dopo aver ribadito di non aver mai ricevuto i
documenti fiscali per l’anno 2021 (in quanto inviati al suo vecchio indirizzo
di __________), il ricorrente contesta che possa essergli rimproverata
negligenza, non ritenendosi responsabile dell’errata notificazione da parte
dell’autorità fiscale al suo vecchio domicilio. Infatti, il contribuente
sottolinea che, nonostante dal 1° gennaio 2019 non viva più in Svizzera, tutti
i moduli fiscali, la corrispondenza e i solleciti sarebbero stati comunque
inviati all’indirizzo del suo vecchio domicilio di __________.
D. Con osservazioni del
2 giugno 2023, l’autorità fiscale propone di respingere il reclamo,
sottolineando come il contribuente risulti limitatamente imponibile nel Canton
Ticino in qualità di proprietario di sostanza immobiliare nel Comune di __________
e sia pertanto tenuto a presentare la dichiarazione d’imposta nel Canton
Ticino.
L’UT precisa inoltre che
l’indirizzo del contribuente a __________ in __________ è risultato nullo e che
la corrispondenza non veniva recapitata, ma che nel frattempo non è giunta
alcuna comunicazione da parte del ricorrente circa un nuovo indirizzo. In
assenza di un indirizzo valido, l’UT ha ritenuto di inviare la corrispondenza
all’unico indirizzo noto, ovvero quello di __________, corrispondenza che
sarebbe stata ricevuta dal contribuente. Sottolinea che l’insorgente è anche
iscritto a Registro di commercio come membro di due società con sede nel Canton
Ticino e che vi figura domiciliato a __________.
L’UT conclude sostenendo
che l’errore nella corrispondenza non sia imputabile all’autorità fiscale,
quanto piuttosto alla mancata comunicazione dei cambiamenti da parte del
contribuente. Ritiene pertanto l’inadempienza imputabile al contribuente e la
diffida corretta.
E. Con replica spontanea
del 16 giugno 2023, il ricorrente ribadisce le proprie posizioni e postula
nuovamente l’annullamento della diffida. Siccome l’UT sa che fa parte del
consiglio di amministrazione di due società in Ticino e che suo figlio abita a __________,
sostiene che gli sarebbe stato semplice reperire le informazioni circa il suo
nuovo indirizzo. In alternativa, avrebbe potuto chiedere allo “__________ [che]
prepara e archivia da anni le mie dichiarazioni fiscali”. Sottolinea
inoltre che le osservazioni al ricorso del 2 giugno 2023 dell’UT gli sarebbero
nuovamente state recapitate al vecchio indirizzo di __________, nonostante il
suo nuovo indirizzo fosse noto alle autorità. Conclude sostenendo di aver
inviato la propria dichiarazione d’imposta 2021 il 29 aprile 2023 insieme a
quella del 2022, rimarcando di aver sempre presentato la dichiarazione in modo
puntuale e corretto dal 2006.
Diritto
1. 1.1.
Nel caso in esame, oggetto
del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali del 18 aprile
2023.
A questo proposito, va
ricordato che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o
invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno
ricevuto il formulario devono chiederlo all'autorità competente (artt. 124 cpv.
1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).
Il contribuente deve
compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente ed
inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine
stabilito (artt. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).
Secondo gli articoli 124
cpv. 3 LIFD e 198 cpv. 3 LT, il contribuente che omette di inviare la
dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a
rimediarvi entro un congruo termine.
1.2.
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende
Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione
di tassazione (Locher, Kommentar
zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124
LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art.
130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 4a ediz., Basilea 2022, n. 34 ad art. 130 LIFD,
p. 2201).
La
legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è
data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di
diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non
osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi
delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.
50.−.
Per quanto precede, la
tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata
automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi
causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con
il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale
invito, a diffidarlo.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso di specie, al
contribuente è stata inflitta una diffida a presentare la dichiarazione d’imposta
2021, poiché egli non l’aveva presentata entro il termine impartito dall’UT con
il precedente richiamo del 13 marzo 2023. Così facendo, e in assenza di
ulteriori richieste di proroga, il ricorrente ha indiscutibilmente adempiuto le
condizioni per essere diffidato formalmente. Nonostante ciò, egli contesta la
diffida e la relativa tassa messa a suo carico, argomentando che l’autorità di
tassazione non gli avrebbe mai inviato i moduli all’indirizzo corretto di __________,
bensì le notificazioni sarebbero sempre avvenute al vecchio domicilio di __________.
2.2
A questo proposito, si è
già ricordato che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica
o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che
non hanno ricevuto il formulario devono chiederlo all’autorità competente
(artt. 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).
Il ricorrente non può
pertanto giustificare il mancato inoltro della dichiarazione con l’affermazione
di non aver ricevuto i moduli per la dichiarazione d’imposta 2021 da compilare.
Egli, infatti, in applicazione delle disposizioni citate al precedente
considerando, avrebbe dovuto dar prova della diligenza che da lui ci si poteva
attendere e richiedere l’invio dei moduli, che sostiene di non aver ricevuto.
Infatti, l’art. 124 cpv. 1 frase 1 LIFD, che prevede l’invio del modulo da
parte dell’autorità di tassazione, rappresenta una semplice prescrizione
d’ordine (“Ordnungsvorschrift”): se il contribuente, nonostante sia assoggettato
alle imposte in virtù di un’appartenenza personale o economica, non riceve la
documentazione necessaria a tal fine – per qualsiasi motivo (“aus welchen
Gründen auch immer”) – è obbligato a chiedere l’invio del modulo
all’autorità competente (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 6 ad art. 124
LIFD).
2.3
D’altra parte l’autorità
di tassazione aveva correttamente spedito la sua corrispondenza all’indirizzo
di __________ indicato dall’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________
(__________), su indicazioni fornite dallo stesso contribuente al momento
dell’annuncio della partenza. Nessun successivo trasferimento è stato
comunicato successivamente.
Nella procedura
amministrativa il ricorrente deve indicare il suo indirizzo, che corrisponde a
quello delle notificazioni. Perché sia regolare, la notificazione deve avvenire
all’indirizzo indicato dalla parte stessa all’autorità oppure, se ne ha
indicati più di uno, a uno di essi, purché sia sempre lo stesso (Donzallaz, La notification en droit
interne suisse, Berna 20023, n. 910, p. 449). Ne consegue che le notificazioni
devono essere fatte all’indirizzo in questione, fintantoché un avviso di
cambiamento non sia comunicato all’autorità. Quest’ultima potrà allora
prevalersi della propria buona fede, se avrà indirizzato un atto in un
determinato luogo secondo le indicazioni dello stesso destinatario (Donzallaz, op. cit., n. 913, p. 450). Se
l’autorità procede alla notificazione all’indirizzo indicato dal destinatario,
quest’ultimo deve rispondere di eventuali problemi nella distribuzione della
corrispondenza, se ha nel frattempo cambiato la sua residenza abituale senza
informarne l’autorità. In tal caso,
sarà vincolato alla notificazione effettuata all’indirizzo indicato, anche se
non è più valido. Corre pertanto il rischio che la notificazione avvenga al suo
precedente indirizzo, senza che egli possa sperare in una restituzione del
termine (cfr. sentenza CDT n. 80.2017.271/272 del 20 dicembre 2018
consid. 3.2, con riferimento a Donzallaz, op. cit., n. 924, p. 454 e
giurisprudenza citata).
Come ricordato, l’autorità
fiscale ha inviato i moduli per la dichiarazione d’imposta 2021, come pure la
corrispondenza successiva, all’indirizzo di __________ indicato dal
contribuente. Gli invii non sono tuttavia stati recapitati, in quanto il
destinatario deve aver successivamente cambiato residenza. Del suo nuovo
indirizzo non ha peraltro informato l’autorità fiscale ticinese.
Non vi è pertanto alcun
motivo per ritenere la notificazione della diffida viziata da un errore
dell’autorità fiscale.
3.
Come già stabilito
dalla Camera di diritto tributario, poi, la circostanza che l’immobile del
ricorrente sia gravato da usufrutto, con la conseguenza che la sostanza ed il
relativo reddito sono imponibili presso l’usufruttuario, non fa venir meno il
suo obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta (cfr. sentenza CDT n.
80.2016.166
del 16 agosto 2016).
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto,
nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: