Lexipedia

Decisione

80.2023.119

Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, preteso mancato ricevimento dei moduli per la dichiarazione d’imposta

8 novembre 2023Italiano10 min

domiciliato a __________ fino al 31 dicembre 2018, quando si è trasferito in __________,

Source ti.ch

Incarto n.

80.2023.119

Lugano

8 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 29 maggio 2023 contro la decisione del 19 maggio 2023 in materia di diffida

ad adempiere gli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. RI 1 è stato

domiciliato a __________ fino al 31 dicembre 2018, quando si è trasferito in __________,

ad __________ (cfr. Dichiarazione di partenza dell’Ufficio controllo abitanti

del Comune di __________ del 28 dicembre 2019). È rimasto comunque proprietario

di sostanza immobiliare a __________.

Per la presentazione della

dichiarazione d’imposta 2021 il contribuente aveva ottenuto una proroga fino al

28 febbraio 2023. Nonostante un richiamo datato 13 marzo 2023, il contribuente

non ha inoltrato la dichiarazione, motivo per cui l’Ufficio circondariale di

tassazione di Lugano (nel seguito: UT) lo ha formalmente diffidato in data 18

aprile 2023, ponendo a suo carico la tassa di diffida di fr. 50.-.

B. Con reclamo del 9

maggio 2023, il contribuente ha contestato la diffida e la relativa tassa di

fr. 50.-, argomentando di non aver mai ricevuto i moduli la dichiarazione

fiscale 2021, il quali “evidentemente sono stati inviati all’indirizzo

sbagliato”.

Con decisione del 19

maggio 2023, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, ricordando che, scaduto

il termine per presentare la dichiarazione d’imposta 2021 (28.02.2023), il

13.03.2023 gli era stato inviato un richiamo e il 18.04.2023 gli era stata

intimata la diffida, che risultava pertanto giustificata.

C. Con ricorso del 29

maggio 2023, RI 1 contesta la decisione dell’UT e chiede l’annullamento della

diffida e della relativa tassa. Dopo aver ribadito di non aver mai ricevuto i

documenti fiscali per l’anno 2021 (in quanto inviati al suo vecchio indirizzo

di __________), il ricorrente contesta che possa essergli rimproverata

negligenza, non ritenendosi responsabile dell’errata notificazione da parte

dell’autorità fiscale al suo vecchio domicilio. Infatti, il contribuente

sottolinea che, nonostante dal 1° gennaio 2019 non viva più in Svizzera, tutti

i moduli fiscali, la corrispondenza e i solleciti sarebbero stati comunque

inviati all’indirizzo del suo vecchio domicilio di __________.

D. Con osservazioni del

2 giugno 2023, l’autorità fiscale propone di respingere il reclamo,

sottolineando come il contribuente risulti limitatamente imponibile nel Canton

Ticino in qualità di proprietario di sostanza immobiliare nel Comune di __________

e sia pertanto tenuto a presentare la dichiarazione d’imposta nel Canton

Ticino.

L’UT precisa inoltre che

l’indirizzo del contribuente a __________ in __________ è risultato nullo e che

la corrispondenza non veniva recapitata, ma che nel frattempo non è giunta

alcuna comunicazione da parte del ricorrente circa un nuovo indirizzo. In

assenza di un indirizzo valido, l’UT ha ritenuto di inviare la corrispondenza

all’unico indirizzo noto, ovvero quello di __________, corrispondenza che

sarebbe stata ricevuta dal contribuente. Sottolinea che l’insorgente è anche

iscritto a Registro di commercio come membro di due società con sede nel Canton

Ticino e che vi figura domiciliato a __________.

L’UT conclude sostenendo

che l’errore nella corrispondenza non sia imputabile all’autorità fiscale,

quanto piuttosto alla mancata comunicazione dei cambiamenti da parte del

contribuente. Ritiene pertanto l’inadempienza imputabile al contribuente e la

diffida corretta.

E. Con replica spontanea

del 16 giugno 2023, il ricorrente ribadisce le proprie posizioni e postula

nuovamente l’annullamento della diffida. Siccome l’UT sa che fa parte del

consiglio di amministrazione di due società in Ticino e che suo figlio abita a __________,

sostiene che gli sarebbe stato semplice reperire le informazioni circa il suo

nuovo indirizzo. In alternativa, avrebbe potuto chiedere allo “__________ [che]

prepara e archivia da anni le mie dichiarazioni fiscali”. Sottolinea

inoltre che le osservazioni al ricorso del 2 giugno 2023 dell’UT gli sarebbero

nuovamente state recapitate al vecchio indirizzo di __________, nonostante il

suo nuovo indirizzo fosse noto alle autorità. Conclude sostenendo di aver

inviato la propria dichiarazione d’imposta 2021 il 29 aprile 2023 insieme a

quella del 2022, rimarcando di aver sempre presentato la dichiarazione in modo

puntuale e corretto dal 2006.

Diritto

1. 1.1.

Nel caso in esame, oggetto

del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali del 18 aprile

2023.

A questo proposito, va

ricordato che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o

invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno

ricevuto il formulario devono chiederlo all'autorità competente (artt. 124 cpv.

1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).

Il contribuente deve

compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente ed

inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine

stabilito (artt. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).

Secondo gli articoli 124

cpv. 3 LIFD e 198 cpv. 3 LT, il contribuente che omette di inviare la

dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a

rimediarvi entro un congruo termine.

1.2.

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende

Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione

di tassazione (Locher, Kommentar

zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124

LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art.

130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 4a ediz., Basilea 2022, n. 34 ad art. 130 LIFD,

p. 2201).

La

legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è

percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è

data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di

diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

L’art. 19 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non

osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi

delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.

50.−.

Per quanto precede, la

tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata

automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi

causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con

il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo

all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale

invito, a diffidarlo.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso di specie, al

contribuente è stata inflitta una diffida a presentare la dichiarazione d’imposta

2021, poiché egli non l’aveva presentata entro il termine impartito dall’UT con

il precedente richiamo del 13 marzo 2023. Così facendo, e in assenza di

ulteriori richieste di proroga, il ricorrente ha indiscutibilmente adempiuto le

condizioni per essere diffidato formalmente. Nonostante ciò, egli contesta la

diffida e la relativa tassa messa a suo carico, argomentando che l’autorità di

tassazione non gli avrebbe mai inviato i moduli all’indirizzo corretto di __________,

bensì le notificazioni sarebbero sempre avvenute al vecchio domicilio di __________.

2.2

A questo proposito, si è

già ricordato che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica

o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che

non hanno ricevuto il formulario devono chiederlo all’autorità competente

(artt. 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).

Il ricorrente non può

pertanto giustificare il mancato inoltro della dichiarazione con l’affermazione

di non aver ricevuto i moduli per la dichiarazione d’imposta 2021 da compilare.

Egli, infatti, in applicazione delle disposizioni citate al precedente

considerando, avrebbe dovuto dar prova della diligenza che da lui ci si poteva

attendere e richiedere l’invio dei moduli, che sostiene di non aver ricevuto.

Infatti, l’art. 124 cpv. 1 frase 1 LIFD, che prevede l’invio del modulo da

parte dell’autorità di tassazione, rappresenta una semplice prescrizione

d’ordine (“Ordnungsvorschrift”): se il contribuente, nonostante sia assoggettato

alle imposte in virtù di un’appartenenza personale o economica, non riceve la

documentazione necessaria a tal fine – per qualsiasi motivo (“aus welchen

Gründen auch immer”) – è obbligato a chiedere l’invio del modulo

all’autorità competente (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 6 ad art. 124

LIFD).

2.3

D’altra parte l’autorità

di tassazione aveva correttamente spedito la sua corrispondenza all’indirizzo

di __________ indicato dall’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________

(__________), su indicazioni fornite dallo stesso contribuente al momento

dell’annuncio della partenza. Nessun successivo trasferimento è stato

comunicato successivamente.

Nella procedura

amministrativa il ricorrente deve indicare il suo indirizzo, che corrisponde a

quello delle notificazioni. Perché sia regolare, la notificazione deve avvenire

all’indirizzo indicato dalla parte stessa all’autorità oppure, se ne ha

indicati più di uno, a uno di essi, purché sia sempre lo stesso (Donzallaz, La notification en droit

interne suisse, Berna 20023, n. 910, p. 449). Ne consegue che le notificazioni

devono essere fatte all’indirizzo in questione, fintantoché un avviso di

cambiamento non sia comunicato all’autorità. Quest’ultima potrà allora

prevalersi della propria buona fede, se avrà indirizzato un atto in un

determinato luogo secondo le indicazioni dello stesso destinatario (Donzallaz, op. cit., n. 913, p. 450). Se

l’autorità procede alla notificazione all’indirizzo indicato dal destinatario,

quest’ultimo deve rispondere di eventuali problemi nella distribuzione della

corrispondenza, se ha nel frattempo cambiato la sua residenza abituale senza

informarne l’autorità. In tal caso,

sarà vincolato alla notificazione effettuata all’indirizzo indicato, anche se

non è più valido. Corre pertanto il rischio che la notificazione avvenga al suo

precedente indirizzo, senza che egli possa sperare in una restituzione del

termine (cfr. sentenza CDT n. 80.2017.271/272 del 20 dicembre 2018

consid. 3.2, con riferimento a Donzallaz, op. cit., n. 924, p. 454 e

giurisprudenza citata).

Come ricordato, l’autorità

fiscale ha inviato i moduli per la dichiarazione d’imposta 2021, come pure la

corrispondenza successiva, all’indirizzo di __________ indicato dal

contribuente. Gli invii non sono tuttavia stati recapitati, in quanto il

destinatario deve aver successivamente cambiato residenza. Del suo nuovo

indirizzo non ha peraltro informato l’autorità fiscale ticinese.

Non vi è pertanto alcun

motivo per ritenere la notificazione della diffida viziata da un errore

dell’autorità fiscale.

3.

Come già stabilito

dalla Camera di diritto tributario, poi, la circostanza che l’immobile del

ricorrente sia gravato da usufrutto, con la conseguenza che la sostanza ed il

relativo reddito sono imponibili presso l’usufruttuario, non fa venir meno il

suo obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta (cfr. sentenza CDT n.

80.2016.166

del 16 agosto 2016).

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto,

nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: