80.2023.125
Procedura: ricorso, termini, notificazione della decisione per posta A Plus, decorrenza del termine dal giorno del recapito, decisione postdatata. irricevibile
5 novembre 2024Italiano13 min
A. Con decisione datata
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.125
80.2023.126
Lugano
5 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 giugno 2023 contro la decisione del 26 aprile 2023 in materia di IC e IFD
2020.
Fatti
Fatti
A. Con decisione datata
26 aprile 2023, notificata per Posta A Plus, l’RS 1 Locarno (di seguito: UT) ha
parzialmente accolto un reclamo, interposto da RI 1 e RI 2, contro la decisione
di tassazione d’ufficio IC e IFD del 21 dicembre 2022.
B. Il 1° giugno 2023 i
contribuenti hanno inoltrato all’UT una “domanda di riconsiderazione” della
decisione su reclamo. Prevalendosi per la prima volta di un attestato di
frequenza del figlio __________ all’EPFL fino all’ottobre 2022, hanno chiesto
di ammettere la deduzione per il figlio maggiorenne agli studi, non
riconosciutagli dall’UT, il quale, sulla base della documentazione prodotta,
aveva ritenuto che gli studi fossero stati conclusi il 16 febbraio 2020.
C. Con ricorso del “9
maggio 2023” [recte: 9 giugno 2023] alla Camera di diritto Tributario, RI 1
e RI 2 chiedono la riforma della decisione su reclamo 26 aprile 2023 nel senso
di ammettere la deduzione per il figlio maggiorenne agli studi, con
argomentazioni analoghe a quelle contenute nella menzionata domanda di
riconsiderazione. Sostengono in particolare di aver omesso per errore di
inoltrare prima all’UT l’attestato di frequenza del figlio __________ all’EPFL
fino all’ottobre 2022. Quo alla tempestività dell’impugnativa gli insorgenti
sostengono di aver “preso conoscenza della decisione qui impugnata al
momento del ritiro della stessa dalla casella postale __________ di __________
in data 10 maggio 2023, per cui il termine di 30 giorni per l’inoltro del
reclamo parte dal giorno successivo 11 maggio 2023 e decade il giorno 9 giugno
2023”.
D. Con osservazioni del
20 giugno 2023 l’UT sostiene la tardività del rimedio giuridico postulandone il
respingimento.
E. Con replica del 21
luglio 2023 gli insorgenti ribadiscono la tempestività del ricorso evidenziando
come, secondo l’UT, “la decisione impugnata emessa in data 26 aprile 2023
sarebbe stata consegnata in data 20 aprile, quindi addirittura antecedentemente
alla sua emissione ciò che è evidentemente impossibile”.
Suggerendo un’applicazione
analogica del termine di giacenza valido per gli invii raccomandati, agli invii
per Posta A Plus, i ricorrenti sostengono che la domanda di riconsiderazione
del 1° giugno 2023 sarebbe stata presentata entro i termini di ricorso. Dopo
aver censurato l’inerzia dell’UT a fronte di tale istanza, volta a loro dire a
far spirare infruttuosamente il termine di ricorso, osservano quindi che,
qualora l’UT si fosse ritenuto incompetente, avrebbe potuto considerare la
domanda di riconsiderazione alla stregua di un ricorso e trasmetterlo d’ufficio
a questa Camera.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata.
Nel caso in esame, la
decisione impugnata, sebbene rechi la data 26 aprile 2023, è stata spedita
dall’UT per Posta A Plus il 19 aprile 2023. Dal tracciamento postale
dell’invio si evince che è stata recapitata al destinatario il giorno
successivo, cioè il 20 aprile 2023. Deve pertanto essere preliminarmente
esaminata la questione della tempestività del ricorso.
Considerandi
2.
2.1.
Per quanto concerne
l’imposta cantonale, l’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può
impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di
tassazione entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto
tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1
LT).
Il termine decorre dal
giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato,
in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza
del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT).
Quando l’invio di un atto
avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta
svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 192
cpv. 3 LT).
L’art. 192 cpv. 5 LT
precisa che la restituzione in intero del termine è data quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
2.2
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, secondo l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD il
contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo
dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una
commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.
L’art. 133 cpv. 1 LIFD
(applicabile per analogia nella procedura di ricorso in base all’art. 140 cpv.
4.
LIFD) prevede che il termine decorra dal giorno successivo alla
notificazione. È reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di
tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della
scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto
festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
Per l’art. 133 cpv. 3
LIFD, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il
contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia,
assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in
tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti
sono cessati.
2.3
Una decisione si considera
notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì
il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra
nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo
possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005
del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).
Siccome la legge (né
quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma,
l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio
postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la
sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010
p. 396 consid. 2.4).
Dal profilo giuridico, la
differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva
comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,
nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,
l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola
dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia
in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non
stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
2.4
Nel sistema di spedizione
Posta A Plus alla busta è applicato un numero e, analogamente a un plico
raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta
raccomandata, la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario.
Conseguentemente il destinatario, in caso di assenza, non è informato tramite
un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando
l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del
destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli
invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile
osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del
destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track &
Trace non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente
nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera
nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da
ciò, si può unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia
stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track
& Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in
mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142
III 599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF n. 8C_559/2018 del 26
novembre 2018, consid. 3.3. e 3.4.).
2.5
Il Tribunale federale si è
già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione per Posta A Plus,
indicando tra l'altro che: (a) la notificazione, determinante per la decorrenza
del termine di impugnazione, è il deposito dell'invio nella cassetta delle
lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia
avvenuta un sabato; (b) il fatto che la persona interessata o un suo
rappresentante abbiano ritirato la corrispondenza il lunedì successivo non è
rilevante (sentenza 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.2, con
riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
2.6
Nel caso in esame, la
decisione impugnata è stata notificata tramite invio postale A Plus. Dal
tracciamento dell’invio (Track & Trace) risulta che la
decisione dell’UT, datata 26 aprile 2023, è stata spedita il 19 aprile 2023 e
recapitata nella casella postale dei destinatari il 20 aprile 2023.
Il termine è pertanto
giunto a scadenza sabato 20 maggio 2023 ed è stato prorogato, per effetto degli
articoli 192 cpv. 2 LT e 132 cpv. 2 LIFD, a lunedì 22 maggio 2023.
Ne consegue che il ricorso,
consegnato alla Posta solo il 9 giugno 2023 (data del timbro postale sulla
busta d’invio), è irrimediabilmente tardivo. Per le ragioni già esposte, è del
tutto irrilevante la circostanza, addotta dagli insorgenti, di aver ritirato la
decisione dalla casella postale solo il 10 maggio 2023.
3.
3.1.
Nemmeno il fatto che la
decisione su tassazione fosse postdatata di sette giorni rispetto alla data
dell’effettivo invio, consente di ritenere tempestivo il ricorso.
3.2
È vero che, secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, per impedimento non colpevole di compiere un atto di
procedura, che come tale giustifica una restituzione dei termini, si intende
non solamente l’impossibilità oggettiva oppure la forza maggiore, ma pure
l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali oppure un errore
scusabile. Un errore è scusabile, in particolare, quando discende da
un’informazione errata sulla quale l’amministrato avrebbe potuto fondarsi in
considerazione delle circostanze, conformemente al diritto alla tutela della
buona fede.
La giurisprudenza ha
ammesso che, per calcolare il termine di ricorso, il destinatario di una
decisione possa, in linea di principio, fondarsi sulla data alla quale
quest’ultima è stata adottata e considerare, in buona fede, che la stessa non
abbia potuto essergli spedita prima di questa data. Se, tenendo conto del
termine di spedizione dell’invio tramite la Posta svizzera, il termine di
ricorso è stato mancato di un giorno perché la decisione è stata postdatata di
un giorno, l’errore è scusabile. Nella fattispecie in esame, secondo la Suprema
Corte, la ricorrente aveva considerato, a ragione, che una decisione spedita
per raccomandata l’11.7.2006, e che era stata oggetto di un invito a ritirare
l’invio all’ufficio postale competente, non potesse essere stata ritirata prima
del 13.7.2006 (sentenza 8C_50/2007 del 4 settembre 2007).
3.3
Nel caso di specie, i
ricorrenti non potevano in buona fede ritenere che il termine di ricorso
decorresse dalla data in cui avevano ritirato la decisione dalla casella
postale. A parte il fatto che la data di distribuzione di un invio per Posta A
Plus è facilmente determinabile attraverso il numero che si trova sulla busta
(sentenza 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.3 e giurisprudenza
citata) se non addirittura sulla stessa decisione, come nel caso concreto, gli
insorgenti sapevano che la decisione era datata 26 aprile 2023.
Ma quand’anche anche si
volesse considerare, per ipotesi, che gli insorgenti avrebbero potuto fare
affidamento sulla data della decisione, ciò nulla muterebbe riguardo all’esito
della vertenza. In tale ipotesi, il termine avrebbe cominciato a decorrere il 28
aprile 2023 (giorno seguente il recapito nel caso in cui la decisione fosse
stata spedita lo stesso giorno della sua adozione) e sarebbe giunto a scadenza
lunedì 29 maggio 2023, quindi ben prima dell’inoltro del ricorso avvenuto il 9
giugno 2023.
Non si vede su quali basi i
ricorrenti potessero ritenere invece che il termine di ricorso decorresse solo
dal 10 maggio 2023, ovvero ben quattordici giorni dopo, per il solo fatto che
l’avevano ritirata dalla casella postale solo quel giorno. A tal riguardo, non
si può certo ritenere che siano stati indotti in errore dalla postdatazione
della decisione.
4.
Nella
replica alle osservazioni dell’autorità fiscale, gli insorgenti sostengono
anche che la domanda di riconsiderazione del 1° giugno 2023 sarebbe stata
introdotta nei termini di ricorso e, pertanto, sarebbe potuta essere
interpretata dall’UT quale ricorso e trasmessa a questa Camera.
In effetti, secondo gli
articoli 192 cpv. 4 LT e 133 cpv. 2 LIFD, un atto presentato a un ufficio
incompetente deve essere trasmesso senza indugio all’autorità fiscale
competente. Il termine di presentazione dell’atto è reputato osservato se
quest’ultimo è giunto all’ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio
postale svizzero il giorno della scadenza.
Tuttavia, neppure la
domanda di riconsiderazione del 1° giugno 2023, inviata lo stesso giorno (cfr.
data del timbro postale) risulta rispettosa del termine di ricorso scadente,
come visto, al più tardi il 29 maggio 2023.
5.
Infine, i ricorrenti
invocano un’applicazione analogica del termine di giacenza valido per gli invii
raccomandati anche ai casi di invio per posta A Plus.
A tale riguardo, la
Suprema Corte ha già rilevato come il termine di ricorso sia lo stesso per
tutte le forme di notifica. Esso inizia a decorrere dal momento in cui l'invio
entra nella sfera di competenza del destinatario e quest'ultimo è in grado di
prendere conoscenza del contenuto dell'invio. Nel caso della posta
raccomandata, ciò avviene quando l'invio viene ritirato dallo sportello; nel
caso della posta non raccomandata, quando viene depositato nella cassetta delle
lettere o nella casella postale. La notifica tramite raccomandata non offre un
vantaggio significativo al destinatario, poiché, finché dispone solo
dell’avviso di ritiro, il destinatario non conosce né il contenuto né la motivazione
della decisione a lui indirizzata (sentenza 8C_754/2018 del 7 marzo 2019
consid. 7.2.3, con riferimento alla sentenza 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015
consid. 2.4).
Ne consegue che i
ricorrenti non subiscono alcuna discriminazione rispetto ai destinatari di
decisioni inviate per raccomandata. In ogni caso, il termine di giacenza di
sette giorni avrebbe iniziato a decorrere dal 20 aprile 2023 e non, come
preteso dai contribuenti, dal 27 aprile 2023. Il loro ricorso sarebbe stato
dunque ugualmente intempestivo.
6.
Ne consegue che il
ricorso si rivela irricevibile. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: