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Decisione

80.2023.125

Procedura: ricorso, termini, notificazione della decisione per posta A Plus, decorrenza del termine dal giorno del recapito, decisione postdatata. irricevibile

5 novembre 2024Italiano13 min

A. Con decisione datata

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.125

80.2023.126

Lugano

5 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

RI

2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 9 giugno 2023 contro la decisione del 26 aprile 2023 in materia di IC e IFD

2020.

Fatti

Fatti

A. Con decisione datata

26 aprile 2023, notificata per Posta A Plus, l’RS 1 Locarno (di seguito: UT) ha

parzialmente accolto un reclamo, interposto da RI 1 e RI 2, contro la decisione

di tassazione d’ufficio IC e IFD del 21 dicembre 2022.

B. Il 1° giugno 2023 i

contribuenti hanno inoltrato all’UT una “domanda di riconsiderazione” della

decisione su reclamo. Prevalendosi per la prima volta di un attestato di

frequenza del figlio __________ all’EPFL fino all’ottobre 2022, hanno chiesto

di ammettere la deduzione per il figlio maggiorenne agli studi, non

riconosciutagli dall’UT, il quale, sulla base della documentazione prodotta,

aveva ritenuto che gli studi fossero stati conclusi il 16 febbraio 2020.

C. Con ricorso del “9

maggio 2023” [recte: 9 giugno 2023] alla Camera di diritto Tributario, RI 1

e RI 2 chiedono la riforma della decisione su reclamo 26 aprile 2023 nel senso

di ammettere la deduzione per il figlio maggiorenne agli studi, con

argomentazioni analoghe a quelle contenute nella menzionata domanda di

riconsiderazione. Sostengono in particolare di aver omesso per errore di

inoltrare prima all’UT l’attestato di frequenza del figlio __________ all’EPFL

fino all’ottobre 2022. Quo alla tempestività dell’impugnativa gli insorgenti

sostengono di aver “preso conoscenza della decisione qui impugnata al

momento del ritiro della stessa dalla casella postale __________ di __________

in data 10 maggio 2023, per cui il termine di 30 giorni per l’inoltro del

reclamo parte dal giorno successivo 11 maggio 2023 e decade il giorno 9 giugno

2023”.

D. Con osservazioni del

20 giugno 2023 l’UT sostiene la tardività del rimedio giuridico postulandone il

respingimento.

E. Con replica del 21

luglio 2023 gli insorgenti ribadiscono la tempestività del ricorso evidenziando

come, secondo l’UT, “la decisione impugnata emessa in data 26 aprile 2023

sarebbe stata consegnata in data 20 aprile, quindi addirittura antecedentemente

alla sua emissione ciò che è evidentemente impossibile”.

Suggerendo un’applicazione

analogica del termine di giacenza valido per gli invii raccomandati, agli invii

per Posta A Plus, i ricorrenti sostengono che la domanda di riconsiderazione

del 1° giugno 2023 sarebbe stata presentata entro i termini di ricorso. Dopo

aver censurato l’inerzia dell’UT a fronte di tale istanza, volta a loro dire a

far spirare infruttuosamente il termine di ricorso, osservano quindi che,

qualora l’UT si fosse ritenuto incompetente, avrebbe potuto considerare la

domanda di riconsiderazione alla stregua di un ricorso e trasmetterlo d’ufficio

a questa Camera.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata.

Nel caso in esame, la

decisione impugnata, sebbene rechi la data 26 aprile 2023, è stata spedita

dall’UT per Posta A Plus il 19 aprile 2023. Dal tracciamento postale

dell’invio si evince che è stata recapitata al destinatario il giorno

successivo, cioè il 20 aprile 2023. Deve pertanto essere preliminarmente

esaminata la questione della tempestività del ricorso.

Considerandi

2.

2.1.

Per quanto concerne

l’imposta cantonale, l’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può

impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di

tassazione entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto

tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1

LT).

Il termine decorre dal

giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato,

in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza

del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT).

Quando l’invio di un atto

avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta

svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 192

cpv. 3 LT).

L’art. 192 cpv. 5 LT

precisa che la restituzione in intero del termine è data quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

2.2

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, secondo l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD il

contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo

dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una

commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.

L’art. 133 cpv. 1 LIFD

(applicabile per analogia nella procedura di ricorso in base all’art. 140 cpv.

4.

LIFD) prevede che il termine decorra dal giorno successivo alla

notificazione. È reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di

tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una

rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della

scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto

festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Per l’art. 133 cpv. 3

LIFD, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il

contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia,

assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in

tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti

sono cessati.

2.3

Una decisione si considera

notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì

il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra

nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo

possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005

del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

Siccome la legge (né

quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma,

l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio

postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la

sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010

p. 396 consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la

differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva

comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,

nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,

l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola

dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia

in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non

stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di

fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

2.4

Nel sistema di spedizione

Posta A Plus alla busta è applicato un numero e, analogamente a un plico

raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta

raccomandata, la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario.

Conseguentemente il destinatario, in caso di assenza, non è informato tramite

un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando

l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del

destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli

invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile

osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del

destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track &

Trace non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente

nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera

nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da

ciò, si può unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia

stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track

& Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in

mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142

III 599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF n. 8C_559/2018 del 26

novembre 2018, consid. 3.3. e 3.4.).

2.5

Il Tribunale federale si è

già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione per Posta A Plus,

indicando tra l'altro che: (a) la notificazione, determinante per la decorrenza

del termine di impugnazione, è il deposito dell'invio nella cassetta delle

lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia

avvenuta un sabato; (b) il fatto che la persona interessata o un suo

rappresentante abbiano ritirato la corrispondenza il lunedì successivo non è

rilevante (sentenza 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.2, con

riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

2.6

Nel caso in esame, la

decisione impugnata è stata notificata tramite invio postale A Plus. Dal

tracciamento dell’invio (Track & Trace) risulta che la

decisione dell’UT, datata 26 aprile 2023, è stata spedita il 19 aprile 2023 e

recapitata nella casella postale dei destinatari il 20 aprile 2023.

Il termine è pertanto

giunto a scadenza sabato 20 maggio 2023 ed è stato prorogato, per effetto degli

articoli 192 cpv. 2 LT e 132 cpv. 2 LIFD, a lunedì 22 maggio 2023.

Ne consegue che il ricorso,

consegnato alla Posta solo il 9 giugno 2023 (data del timbro postale sulla

busta d’invio), è irrimediabilmente tardivo. Per le ragioni già esposte, è del

tutto irrilevante la circostanza, addotta dagli insorgenti, di aver ritirato la

decisione dalla casella postale solo il 10 maggio 2023.

3.

3.1.

Nemmeno il fatto che la

decisione su tassazione fosse postdatata di sette giorni rispetto alla data

dell’effettivo invio, consente di ritenere tempestivo il ricorso.

3.2

È vero che, secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, per impedimento non colpevole di compiere un atto di

procedura, che come tale giustifica una restituzione dei termini, si intende

non solamente l’impossibilità oggettiva oppure la forza maggiore, ma pure

l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali oppure un errore

scusabile. Un errore è scusabile, in particolare, quando discende da

un’informazione errata sulla quale l’amministrato avrebbe potuto fondarsi in

considerazione delle circostanze, conformemente al diritto alla tutela della

buona fede.

La giurisprudenza ha

ammesso che, per calcolare il termine di ricorso, il destinatario di una

decisione possa, in linea di principio, fondarsi sulla data alla quale

quest’ultima è stata adottata e considerare, in buona fede, che la stessa non

abbia potuto essergli spedita prima di questa data. Se, tenendo conto del

termine di spedizione dell’invio tramite la Posta svizzera, il termine di

ricorso è stato mancato di un giorno perché la decisione è stata postdatata di

un giorno, l’errore è scusabile. Nella fattispecie in esame, secondo la Suprema

Corte, la ricorrente aveva considerato, a ragione, che una decisione spedita

per raccomandata l’11.7.2006, e che era stata oggetto di un invito a ritirare

l’invio all’ufficio postale competente, non potesse essere stata ritirata prima

del 13.7.2006 (sentenza 8C_50/2007 del 4 settembre 2007).

3.3

Nel caso di specie, i

ricorrenti non potevano in buona fede ritenere che il termine di ricorso

decorresse dalla data in cui avevano ritirato la decisione dalla casella

postale. A parte il fatto che la data di distribuzione di un invio per Posta A

Plus è facilmente determinabile attraverso il numero che si trova sulla busta

(sentenza 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.3 e giurisprudenza

citata) se non addirittura sulla stessa decisione, come nel caso concreto, gli

insorgenti sapevano che la decisione era datata 26 aprile 2023.

Ma quand’anche anche si

volesse considerare, per ipotesi, che gli insorgenti avrebbero potuto fare

affidamento sulla data della decisione, ciò nulla muterebbe riguardo all’esito

della vertenza. In tale ipotesi, il termine avrebbe cominciato a decorrere il 28

aprile 2023 (giorno seguente il recapito nel caso in cui la decisione fosse

stata spedita lo stesso giorno della sua adozione) e sarebbe giunto a scadenza

lunedì 29 maggio 2023, quindi ben prima dell’inoltro del ricorso avvenuto il 9

giugno 2023.

Non si vede su quali basi i

ricorrenti potessero ritenere invece che il termine di ricorso decorresse solo

dal 10 maggio 2023, ovvero ben quattordici giorni dopo, per il solo fatto che

l’avevano ritirata dalla casella postale solo quel giorno. A tal riguardo, non

si può certo ritenere che siano stati indotti in errore dalla postdatazione

della decisione.

4.

Nella

replica alle osservazioni dell’autorità fiscale, gli insorgenti sostengono

anche che la domanda di riconsiderazione del 1° giugno 2023 sarebbe stata

introdotta nei termini di ricorso e, pertanto, sarebbe potuta essere

interpretata dall’UT quale ricorso e trasmessa a questa Camera.

In effetti, secondo gli

articoli 192 cpv. 4 LT e 133 cpv. 2 LIFD, un atto presentato a un ufficio

incompetente deve essere trasmesso senza indugio all’autorità fiscale

competente. Il termine di presentazione dell’atto è reputato osservato se

quest’ultimo è giunto all’ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio

postale svizzero il giorno della scadenza.

Tuttavia, neppure la

domanda di riconsiderazione del 1° giugno 2023, inviata lo stesso giorno (cfr.

data del timbro postale) risulta rispettosa del termine di ricorso scadente,

come visto, al più tardi il 29 maggio 2023.

5.

Infine, i ricorrenti

invocano un’applicazione analogica del termine di giacenza valido per gli invii

raccomandati anche ai casi di invio per posta A Plus.

A tale riguardo, la

Suprema Corte ha già rilevato come il termine di ricorso sia lo stesso per

tutte le forme di notifica. Esso inizia a decorrere dal momento in cui l'invio

entra nella sfera di competenza del destinatario e quest'ultimo è in grado di

prendere conoscenza del contenuto dell'invio. Nel caso della posta

raccomandata, ciò avviene quando l'invio viene ritirato dallo sportello; nel

caso della posta non raccomandata, quando viene depositato nella cassetta delle

lettere o nella casella postale. La notifica tramite raccomandata non offre un

vantaggio significativo al destinatario, poiché, finché dispone solo

dell’avviso di ritiro, il destinatario non conosce né il contenuto né la motivazione

della decisione a lui indirizzata (sentenza 8C_754/2018 del 7 marzo 2019

consid. 7.2.3, con riferimento alla sentenza 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015

consid. 2.4).

Ne consegue che i

ricorrenti non subiscono alcuna discriminazione rispetto ai destinatari di

decisioni inviate per raccomandata. In ogni caso, il termine di giacenza di

sette giorni avrebbe iniziato a decorrere dal 20 aprile 2023 e non, come

preteso dai contribuenti, dal 27 aprile 2023. Il loro ricorso sarebbe stato

dunque ugualmente intempestivo.

6.

Ne consegue che il

ricorso si rivela irricevibile. Tassa di giustizia e spese processuali sono a

carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: