80.2023.127
Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, richiesta nuova proroga dopo scadenza della precedente
6 settembre 2023Italiano10 min
concesso a RI 1 tre proroghe del termine per la presentazione della dichiarazione
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.127
Lugano
6 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 giugno 2023 contro la decisione del 1° giugno 2023 in materia di multa
per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
Fatti
A. L’RS 1 (UT) ha
concesso a RI 1 tre proroghe del termine per la presentazione della dichiarazione
d’imposta 2021, l’ultima delle quali è scaduta il 31 dicembre 2022. Il 14
novembre 2022, dopo la scadenza della seconda proroga, gli era stato inviato un
richiamo.
Con diffida del 17 gennaio
2023, l’UT ha attribuito al contribuente un termine di venti giorni,
avvertendolo che in caso contrario gli avrebbe inflitto una multa per
violazione degli obblighi procedurali.
In seguito, il
contribuente ha chiesto ed ottenuto tre ulteriori proroghe, l’ultima delle
quali fino al 30 aprile 2023. Con scritto del 2 maggio 2023, ha chiesto una
nuova proroga, non avendo “ancora tutti i documenti necessari per la
compilazione della dichiarazione 2021”. In data 3 maggio 2023 l’UT ha respinto
l’istanza, avvertendo il contribuente che “la procedura di richiamo, diffida o
multa continuerà dallo stadio successivo a quello in cui si trova attualmente”.
Con decisione del 17
maggio 2023 l’autorità fiscale ha dunque inflitto al contribuente una multa
disciplinare di fr. 100.- e gli ha attribuito un termine di 20 giorni per
adempiere ai propri obblighi procedurali, avvertendolo che in caso contrario
avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.
B. Con reclamo del 26
maggio 2023, il contribuente ha chiesto l’annullamento della multa, lamentando
il fatto che l’UT gli aveva negato un’ulteriore proroga, sebbene avesse addotto
di non disporre ancora dei documenti che certificassero la sua “situazione di
AI”, nonostante li avesse già più volte richiesti.
Con decisione del 1°
giugno 2023, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, argomentando che i
presupposti per infliggergli una multa erano adempiuti. Il contribuente avrebbe
infatti “omesso in modo negligente di consegnare la dichiarazione d’imposta per
il periodo fiscale 2021 e gli allegati di cui questa deve essere corredata”,
nonostante la diffida del 17 gennaio 2023. In relazione alla mancanza
dell’attestazione ufficiale dell’AI, indicava che il reclamante avrebbe dovuto
allegare alla dichiarazione l’estratto completo del conto bancario sul quale
erano state versate le rendite AI.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della
multa disciplinare. Ribadisce di non disporre di tutti i documenti necessari
per compilare la dichiarazione d’imposta in modo veritiero, nonostante li abbia
più volte richiesti. Inoltre, sostiene che nell’ultima proroga concessa
dall’autorità fiscale non sarebbe stato specificato che si trattava dell’ultimo
termine, contrariamente a quanto dichiarato nella decisione su reclamo del 01
giugno 2023. Conclude quindi riaffermando di non comprendere la motivazione del
rifiuto dell’ultima proroga richiesta.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare è
stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta
l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola
intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente
legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in
particolare:
a)
non consegna la dichiarazione
d’imposta o gli allegati;
b)
non adempie all’obbligo di
fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c)
viola gli obblighi che gli
incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d)
non versa il deposito o non
presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è
punito con la multa.
Il
capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi
gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Di
tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
1.2.
Secondo
l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione
pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro
che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo
il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in
modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati
prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta
il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine.
Il
capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal
Consiglio di Stato.
Il
capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo
all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i
termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
Di
analogo tenore l’art. 124 LIFD.
1.3.
Affinché
l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due
distinte condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste
nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione
intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire
la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a
collaborare
(cfr. Pedroli,
Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483;
Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di
procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la
scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
1.4.
L’art.
266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura
di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo
il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono
applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in disamina, al
ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato
entro il termine impartitogli, e nonostante la diffida, la dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2021.
2.2
L’insorgente non nega di
non aver inoltrato la dichiarazione, ma sostiene di aver chiesto, dopo la
scadenza del termine attribuitogli con l’ultima proroga, un’ulteriore proroga.
L’UT non lo avrebbe avvertito che quella concessagli fino al 30 aprile 2023 era
l’ultima proroga ammessa.
Va ricordato anzitutto che
il contribuente era già stato diffidato, il 17 gennaio 2023, con l’avvertenza
che sarebbe seguita una multa per violazione degli obblighi procedurali.
A tal proposito, questa
Camera ha già avuto modo di sottolineare che con la diffida si è stati
avvertiti che, in caso di inosservanza dell’ulteriore termine concesso a chi è
già stato precedentemente richiamato, ci si espone al rischio di una multa.
In altre parole, il
contribuente cui è stata notificata la diffida dovrebbe essere cosciente che,
se l’autorità fiscale non entrerà in possesso della dichiarazione entro il
termine assegnatogli in tale contesto, sarà sanzionato senza ulteriori
avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del 24 febbraio 2014, consid. 2.2).
Ne consegue che, se
l’autorità di tassazione concede una proroga del termine per presentare la
dichiarazione, dopo aver già intimato al contribuente la diffida, contenente la
comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali, non è
tenuta a notificare una nuova diffida, nel caso in cui il contribuente non
abbia inoltrato la dichiarazione entro il termine prorogato (sentenza CDT n. 80.2017.30
del 6 aprile 2017 consid. 2.3.2).
2.3
In ogni caso, una proroga
del termine non dipende dalla semplice richiesta del contribuente, bensì dalla
decisione con cui l’autorità di tassazione accoglie la relativa istanza.
Nel diritto fiscale i
termini hanno una importanza fondamentale e permettono di fare avanzare la
procedura (Masmejean-Fey/Vianin,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea, 2017, n. 1 ad
art. 119 LIFD).
Un termine stabilito
dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art.
119.
cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda
frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione potestativa
delle disposizioni citate (“può essere prorogato”), l’autorità gode di
un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, op. cit., n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612
s.).
L’eventuale inoltro della
domanda di proroga non è pertanto sufficiente a giustificare l’inosservanza di
un termine attribuito dall’autorità.
A maggior ragione se si
considera che il ricorrente aveva già beneficiato di numerose proroghe, non può
certo censurare il fatto che l’ultima gli sia stata negata.
2.4
A ciò si aggiunga che,
quando il ricorrente ha inviato l’istanza di proroga del termine, cioè il 2
maggio 2023, il termine attribuitogli dall’autorità di tassazione, già
prorogato per la sesta volta fino al 30 aprile 2023, era ormai scaduto.
Come espressamente richiesto dall’art. 119 cpv. 2
LIFD, la domanda di proroga deve
tuttavia essere presentata prima della scadenza, requisito che costituisce una
condizione di validità della domanda stessa (cfr. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar
zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 11
ad art. 119 LIFD, p. 2111).
La domanda di proroga, poi
respinta dall’autorità di tassazione, era pertanto irricevibile.
2.5
Il ricorrente riconosce
peraltro di aver ricevuto la diffida del 17 gennaio 2023 ma ritiene che il
termine avrebbe dovuto essere nuovamente prorogato, in quanto non disponeva
ancora dei documenti necessari per l’invio della dichiarazione d’imposta.
È vero che l’elemento
soggettivo della contravvenzione non è realizzato nel caso in cui l’adempimento
degli obblighi imposti dalla diffida era oggettivamente impossibile per ragioni
di cui il contribuente non è responsabile (Monti,
Les contraventions fiscales en droit fiscal harmonisé, Zurigo 2002, p. 37).
Nel caso in specie, tuttavia,
pur avendo ripetutamente sostenuto di non aver ricevuto le attestazioni fiscali
relative alla sua rendita dell’AI, il ricorrente non ha mai documentato i passi
che avrebbe intrapreso per ottenerle, pur avendo potuto disporre di oltre un
anno di tempo.
Inoltre, come rilevato
dall’autorità di tassazione nella decisione impugnata, in mancanza
dell’attestazione fiscale avrebbe potuto documentare l’ammontare degli importi
erogatigli, producendo gli estratti del conto bancario su cui la rendita gli è
stata versata.
Né si può ignorare il
fatto che, secondo gli articoli 127 cpv. 2 LIFD e 201 cpv. 2 LT, se, nonostante
diffida, il contribuente non produce l’attestazione, l’autorità fiscale può
richiederla dal terzo, fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla
legge. In caso di mancata produzione dell’attestazione, dopo aver diffidato il
contribuente, il fisco cantonale potrebbe dunque esigerne la produzione
direttamente dal debitore della prestazione imponibile.
L’asserita indisponibilità
dell’attestazione litigiosa non giustifica pertanto l’inosservanza degli
obblighi di collaborazione del contribuente.
2.6
Non giustifica una diversa
conclusione infine neppure l’argomento secondo cui l’insorgente avrebbe
ignorato che l’autorità di tassazione considerasse la proroga concessa in data
6.
aprile 2023 come l’ultima.
In primo luogo, nella
proroga in questione è contenuto l’avvertimento secondo cui, in caso di mancato
inoltro della dichiarazione entro il 30 aprile 2023, la procedura di richiamo,
diffida o multa avrebbe ripreso il suo corso dallo stadio successivo a quello
in cui si trovava.
In secondo luogo, come già
ricordato, il contribuente non vanta un diritto alla proroga del termine per la
presentazione della dichiarazione.
3.
La decisione con cui
l’ufficio di tassazione ha inflitto la multa al ricorrente è pertanto legittima.
Il ricorso è conseguentemente respinto.
La tassa di giustizia e le
spese di procedura sono pertanto a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: