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Decisione

80.2023.127

Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, richiesta nuova proroga dopo scadenza della precedente

6 settembre 2023Italiano10 min

concesso a RI 1 tre proroghe del termine per la presentazione della dichiarazione

Source ti.ch

Incarto n.

80.2023.127

Lugano

6 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 12 giugno 2023 contro la decisione del 1° giugno 2023 in materia di multa

per violazione degli obblighi procedurali.

Fatti

Fatti

A. L’RS 1 (UT) ha

concesso a RI 1 tre proroghe del termine per la presentazione della dichiarazione

d’imposta 2021, l’ultima delle quali è scaduta il 31 dicembre 2022. Il 14

novembre 2022, dopo la scadenza della seconda proroga, gli era stato inviato un

richiamo.

Con diffida del 17 gennaio

2023, l’UT ha attribuito al contribuente un termine di venti giorni,

avvertendolo che in caso contrario gli avrebbe inflitto una multa per

violazione degli obblighi procedurali.

In seguito, il

contribuente ha chiesto ed ottenuto tre ulteriori proroghe, l’ultima delle

quali fino al 30 aprile 2023. Con scritto del 2 maggio 2023, ha chiesto una

nuova proroga, non avendo “ancora tutti i documenti necessari per la

compilazione della dichiarazione 2021”. In data 3 maggio 2023 l’UT ha respinto

l’istanza, avvertendo il contribuente che “la procedura di richiamo, diffida o

multa continuerà dallo stadio successivo a quello in cui si trova attualmente”.

Con decisione del 17

maggio 2023 l’autorità fiscale ha dunque inflitto al contribuente una multa

disciplinare di fr. 100.- e gli ha attribuito un termine di 20 giorni per

adempiere ai propri obblighi procedurali, avvertendolo che in caso contrario

avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.

B. Con reclamo del 26

maggio 2023, il contribuente ha chiesto l’annullamento della multa, lamentando

il fatto che l’UT gli aveva negato un’ulteriore proroga, sebbene avesse addotto

di non disporre ancora dei documenti che certificassero la sua “situazione di

AI”, nonostante li avesse già più volte richiesti.

Con decisione del 1°

giugno 2023, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, argomentando che i

presupposti per infliggergli una multa erano adempiuti. Il contribuente avrebbe

infatti “omesso in modo negligente di consegnare la dichiarazione d’imposta per

il periodo fiscale 2021 e gli allegati di cui questa deve essere corredata”,

nonostante la diffida del 17 gennaio 2023. In relazione alla mancanza

dell’attestazione ufficiale dell’AI, indicava che il reclamante avrebbe dovuto

allegare alla dichiarazione l’estratto completo del conto bancario sul quale

erano state versate le rendite AI.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della

multa disciplinare. Ribadisce di non disporre di tutti i documenti necessari

per compilare la dichiarazione d’imposta in modo veritiero, nonostante li abbia

più volte richiesti. Inoltre, sostiene che nell’ultima proroga concessa

dall’autorità fiscale non sarebbe stato specificato che si trattava dell’ultimo

termine, contrariamente a quanto dichiarato nella decisione su reclamo del 01

giugno 2023. Conclude quindi riaffermando di non comprendere la motivazione del

rifiuto dell’ultima proroga richiesta.

Diritto

1. 1.1.

La multa disciplinare è

stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

Giusta

l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola

intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente

legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in

particolare:

a)

non consegna la dichiarazione

d’imposta o gli allegati;

b)

non adempie all’obbligo di

fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c)

viola gli obblighi che gli

incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d)

non versa il deposito o non

presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

è

punito con la multa.

Il

capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi

gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

Di

tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.

1.2.

Secondo

l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione

pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro

che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

Secondo

il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in

modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati

prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

Giusta

il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione

d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine.

Il

capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal

Consiglio di Stato.

Il

capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo

all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i

termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

Di

analogo tenore l’art. 124 LIFD.

1.3.

Affinché

l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due

distinte condizioni:

·

l’una soggettiva, che consiste

nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione

intenzionale o per semplice negligenza;

·

e l’altra oggettiva, vale a dire

la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a

collaborare

(cfr. Pedroli,

Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in

Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem,

Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483;

Agner/Jung/Steinmann, Kommentar

zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

Il

Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di

procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente

può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la

scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

1.4.

L’art.

266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura

di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo

il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono

applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in disamina, al

ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato

entro il termine impartitogli, e nonostante la diffida, la dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2021.

2.2

L’insorgente non nega di

non aver inoltrato la dichiarazione, ma sostiene di aver chiesto, dopo la

scadenza del termine attribuitogli con l’ultima proroga, un’ulteriore proroga.

L’UT non lo avrebbe avvertito che quella concessagli fino al 30 aprile 2023 era

l’ultima proroga ammessa.

Va ricordato anzitutto che

il contribuente era già stato diffidato, il 17 gennaio 2023, con l’avvertenza

che sarebbe seguita una multa per violazione degli obblighi procedurali.

A tal proposito, questa

Camera ha già avuto modo di sottolineare che con la diffida si è stati

avvertiti che, in caso di inosservanza dell’ulteriore termine concesso a chi è

già stato precedentemente richiamato, ci si espone al rischio di una multa.

In altre parole, il

contribuente cui è stata notificata la diffida dovrebbe essere cosciente che,

se l’autorità fiscale non entrerà in possesso della dichiarazione entro il

termine assegnatogli in tale contesto, sarà sanzionato senza ulteriori

avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del 24 febbraio 2014, consid. 2.2).

Ne consegue che, se

l’autorità di tassazione concede una proroga del termine per presentare la

dichiarazione, dopo aver già intimato al contribuente la diffida, contenente la

comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali, non è

tenuta a notificare una nuova diffida, nel caso in cui il contribuente non

abbia inoltrato la dichiarazione entro il termine prorogato (sentenza CDT n. 80.2017.30

del 6 aprile 2017 consid. 2.3.2).

2.3

In ogni caso, una proroga

del termine non dipende dalla semplice richiesta del contribuente, bensì dalla

decisione con cui l’autorità di tassazione accoglie la relativa istanza.

Nel diritto fiscale i

termini hanno una importanza fondamentale e permettono di fare avanzare la

procedura (Masmejean-Fey/Vianin,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea, 2017, n. 1 ad

art. 119 LIFD).

Un termine stabilito

dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art.

119.

cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda

frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione potestativa

delle disposizioni citate (“può essere prorogato”), l’autorità gode di

un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, op. cit., n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612

s.).

L’eventuale inoltro della

domanda di proroga non è pertanto sufficiente a giustificare l’inosservanza di

un termine attribuito dall’autorità.

A maggior ragione se si

considera che il ricorrente aveva già beneficiato di numerose proroghe, non può

certo censurare il fatto che l’ultima gli sia stata negata.

2.4

A ciò si aggiunga che,

quando il ricorrente ha inviato l’istanza di proroga del termine, cioè il 2

maggio 2023, il termine attribuitogli dall’autorità di tassazione, già

prorogato per la sesta volta fino al 30 aprile 2023, era ormai scaduto.

Come espressamente richiesto dall’art. 119 cpv. 2

LIFD, la domanda di proroga deve

tuttavia essere presentata prima della scadenza, requisito che costituisce una

condizione di validità della domanda stessa (cfr. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar

zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 11

ad art. 119 LIFD, p. 2111).

La domanda di proroga, poi

respinta dall’autorità di tassazione, era pertanto irricevibile.

2.5

Il ricorrente riconosce

peraltro di aver ricevuto la diffida del 17 gennaio 2023 ma ritiene che il

termine avrebbe dovuto essere nuovamente prorogato, in quanto non disponeva

ancora dei documenti necessari per l’invio della dichiarazione d’imposta.

È vero che l’elemento

soggettivo della contravvenzione non è realizzato nel caso in cui l’adempimento

degli obblighi imposti dalla diffida era oggettivamente impossibile per ragioni

di cui il contribuente non è responsabile (Monti,

Les contraventions fiscales en droit fiscal harmonisé, Zurigo 2002, p. 37).

Nel caso in specie, tuttavia,

pur avendo ripetutamente sostenuto di non aver ricevuto le attestazioni fiscali

relative alla sua rendita dell’AI, il ricorrente non ha mai documentato i passi

che avrebbe intrapreso per ottenerle, pur avendo potuto disporre di oltre un

anno di tempo.

Inoltre, come rilevato

dall’autorità di tassazione nella decisione impugnata, in mancanza

dell’attestazione fiscale avrebbe potuto documentare l’ammontare degli importi

erogatigli, producendo gli estratti del conto bancario su cui la rendita gli è

stata versata.

Né si può ignorare il

fatto che, secondo gli articoli 127 cpv. 2 LIFD e 201 cpv. 2 LT, se, nonostante

diffida, il contribuente non produce l’attestazione, l’autorità fiscale può

richiederla dal terzo, fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla

legge. In caso di mancata produzione dell’attestazione, dopo aver diffidato il

contribuente, il fisco cantonale potrebbe dunque esigerne la produzione

direttamente dal debitore della prestazione imponibile.

L’asserita indisponibilità

dell’attestazione litigiosa non giustifica pertanto l’inosservanza degli

obblighi di collaborazione del contribuente.

2.6

Non giustifica una diversa

conclusione infine neppure l’argomento secondo cui l’insorgente avrebbe

ignorato che l’autorità di tassazione considerasse la proroga concessa in data

6.

aprile 2023 come l’ultima.

In primo luogo, nella

proroga in questione è contenuto l’avvertimento secondo cui, in caso di mancato

inoltro della dichiarazione entro il 30 aprile 2023, la procedura di richiamo,

diffida o multa avrebbe ripreso il suo corso dallo stadio successivo a quello

in cui si trovava.

In secondo luogo, come già

ricordato, il contribuente non vanta un diritto alla proroga del termine per la

presentazione della dichiarazione.

3.

La decisione con cui

l’ufficio di tassazione ha inflitto la multa al ricorrente è pertanto legittima.

Il ricorso è conseguentemente respinto.

La tassa di giustizia e le

spese di procedura sono pertanto a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: