80.2023.13
Procedura: reclamo, errore dell’autorità di tassazione che esamina per la seconda volta un reclamo dopo averne già respinto uno precedente, annullamento, decisione su ricorso della CDT
12 ottobre 2023Italiano16 min
fiscali 2015, 2016 e 2017, mentre ha espressamente dichiarato di accettare “come
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.13
80.2023.14
Lugano
12 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario
Stefano
Stillitano, vicecancelliere
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 gennaio 2023 contro le decisioni del 14 dicembre 2022 in materia di IC
e IFD 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
Fatti
Fatti
A. Con decisioni del
29.12.2017, l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato a RI 1, presso l’allora
domicilio di __________ in __________, le tassazioni IC/IFD 2013 e 2014.
Con decisioni del
29.09.2021, il medesimo Ufficio circondariale di tassazione ha notificato al
contribuente, questa volta al domicilio sito in __________, in __________, le
tassazioni IC/IFD 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, tutte allestite d’ufficio a
causa della mancata presentazione della dichiarazione d’imposta.
B. Avverso le sole
decisioni di tassazione d’ufficio del 29.09.2021, il contribuente in data
24.11.2021 ha – personalmente – inoltrato reclamo, limitatamente ai periodi
fiscali 2015, 2016 e 2017, mentre ha espressamente dichiarato di accettare “come
corrispondenti a quelle decise da codesto Ufficio” le decisioni relative
agli anni 2018 e 2019.
Con lettera del 29.11.2021
al reclamante, l’UT ha rilevato sia la tardività del reclamo sia la mancata prova
della manifesta infondatezza delle tassazioni d’ufficio impugnate, ed ha quindi
invitato il contribuente ad indicare le ragioni del ritardo e a produrre le
dichiarazioni d’imposta debitamente compilate entro il termine del 09.12.2021,
poi prorogato su richiesta del ricorrente sino al 17.12.2021.
Con scritto del 17.12.2021,
RI 1 ha ammesso di non avere rispettato il termine di 30 giorni previsto dalla
legge a causa “delle difficoltà (a più riprese)”
nel prendere
contatto con il funzionario incaricato dell’ufficio fiscale, al quale si
sarebbe rivolto reiteratamente sia per telefono che per e-mail, per poi
intimare il reclamo, anziché per posta, per via elettronica. Ragion per cui il
termine per presentare reclamo sarebbe decorso infruttuosamente. Il contribuente
ha poi nuovamente contestato la tassazione d’ufficio relativa ai periodi
fiscali 2015, 2016 e 2017, ribadendo, ancora una volta, di accettare le
decisioni di tassazione riferite ai periodi 2018 e 2019.
Con decisione del
18.01.2022, l’UT ha dichiarato il reclamo irricevibile, essendo stato
presentato oltre il termine di legge e senza che il contribuente avesse
indicato una valida ragione atta a giustificarne la tardività e, quindi, la
rimessione in termini.
C. Iniziata la procedura
esecutiva, il contribuente, con missive inviate tra il 02.01.2022 ed il
01.03.2022, ha chiesto all’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona una “massima
rateizzazione” del pagamento delle imposte, che commisurava in “CHF
200/250”, adducendo, caso contrario, difficoltà nell’adempimento dei
pagamenti.
In data 07.11.2022, questa
volta per il tramite del suo patrocinatore, avv. __________, il contribuente è tornato
a contestare le tassazioni d’ufficio, contattando, sempre tramite email, l’UT per
chiedere un incontro “con l’intento di regolarizzare secondo legge ogni
posizione in essere” ritenuta, anche, una “manifesta infondatezza”
delle tassazioni d’ufficio, nonché la sussistenza di “motivi gravi
riguardanti il contribuente per ogni restituzione in termini ai fini del
reclamo”.
D. In data 30.11.2022
(05.12.2022) RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato un (nuovo)
reclamo, non solamente avverso le decisioni di tassazione d’ufficio del 2015,
2016 e 2017, ma anche contro le decisioni di tassazione del 29.12.2017 relative
ai periodi fiscali 2013 e 2014, nonché le tassazioni d’ufficio per i periodi
fiscali 2018 e 2019.
Il contribuente ha chiesto,
con riferimento a tutti i periodi fiscali, la restituzione di termini e l’annullamento
delle relative decisioni di tassazione.
A sostegno della richiesta
di restituzione dei termini, il contribuente ha affermato di non aver “ricevuto
materialmente le decisioni […] essendo domiciliato in luogo diverso rispetto
l’indirizzo di recapito”. Ovvero, con specifico riferimento alle decisioni
di tassazione del 29.12.2017 (relative ai periodi fiscali 2013 e 2014), sarebbe
stato solo formalmente domiciliato a __________ (ove è avvenuta la notifica) “per
difficoltà economiche a sostenere un canone di locazione […] sussistendo gravi
motivi in ordine al proprio sostentamento economico”. Inoltre, il
reclamante rilevava che “per periodi, è stato costretto ad attività
all’estero (__________, __________)”, adducendo dunque una “assenza
obbligata ed imprevedibile dal Cantone”. La restituzione dei termini si sarebbe
giustificata anche sul presupposto della “gravidanza in corso della propria
compagna convivente, condizione di puerperio familiare, con efficacia per il
padre sig. __________”. Con specifico riferimento al merito delle decisioni
reclamate, invece, il reclamante le ha definite “inesatte ed infondate”,
chiedendone dunque la “revoca, annullamento e rideterminazione”.
E. Con decisioni del
14.12.2022, l’UT ha respinto, in quanto irricevibile, il reclamo avverso le
decisioni di tassazione sopra indicate, considerato che “il ritardo (nella
presentazione del reclamo), anche sulla scorta di quanto addotto dal
contribuente il 05.12.2022, non è imputabile ad uno degli impedimenti citati”,
ovvero “servizio militare o servizio civile, malattia, assenza obbligata e
imprevedibile dal Cantone (per l’imposta federale diretta, dalla Svizzera) o ad
altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante”.
F. RI 1 rileva che le decisioni
impugnate, “oltre a non essere motivate, non hanno constatato i gravi motivi
posti, l’assenza del contribuente, le mancate notifiche degli atti”, oltre
a rimproverare all’UT di non aver “sentito personalmente il contribuente”,
negando in tal modo il suo diritto di essere sentito.
G. Nelle osservazioni al
ricorso di data 20.01.2023, l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano ha
chiesto la conferma delle conclusioni contenute nelle decisioni su reclamo,
rilevando come questo fosse tardivo e pertanto irricevibile, senza considerare
che “anche da altri punti di vista sono state escluse tutte le possibilità
di riapertura delle decisioni cresciute in giudicato per tutti gli anni”.
L’UT ha evidenziato che, a
giustificazione del ritardo nella presentazione del reclamo, il ricorrente non
ha corroborato le ragioni di una ipotizzata mancata notifica, ritenuta anche
una “assenza di collaborazione riscontrata tra l’inizio delle procedure di
incasso (fine 2021) e la presentazione del preteso reclamo”. In altre
parole, ed indipendentemente dalla effettiva notifica delle decisioni di
tassazione, almeno a far tempo dall’inizio della riscossione dei tributi, che
l’UT colloca a “fine 2021”, il contribuente era a conoscenza delle
relative decisioni, pur avendo, di fatto, intimato il reclamo soltanto in data
30.11.2021, ovvero quasi un anno dopo. Nelle medesime osservazioni, l’UT indica
anche che il ricorrente non ha sufficientemente documentato la sua permanenza a
__________, rispettivamente lo svolgimento della sua attività indipendente, con
riferimento alla quale non ha presentato alcun conteggio delle entrate/uscite,
senza contare che, “in base ai documenti presentati risulta esserci una
discrepanza tra quanto dichiarato e lo stile di vita del contribuente”.
Ragion per cui ha contestato anche l’ipotizzata inesattezza delle decisioni
allestite d’ufficio.
H. In replica alle
osservazioni dell’autorità fiscale, il ricorrente, sempre per il tramite del
proprio patrocinatore, ha depositato copia della carta di identità maltese “che
conferma l’assenza nel periodo nei luoghi di presunta notifica”, nonché le
email inviate all’UT tra il 02.01.2022 ed il 07.11.2022, al fine di confutare
una sua mancata collaborazione, tanto da essere tuttora disposto al “raggiungimento
di un accordo con controparte”. Il ricorrente ha poi prodotto una serie di
fatture per prestazioni eseguite nel periodo di imposta in esame, al fine di
sconfessare la correttezza delle decisioni di tassazione dell’autorità
fiscale.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto, gli atti saranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, l’UT ha
dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro le
decisioni di tassazione 29.12.2017 e 29.09.2021, poiché tardivo. La Camera si
limiterà pertanto a verificare tale aspetto formale, mentre le è in ogni caso
precluso l’esame del merito della tassazione del contribuente.
Considerandi
2.
2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante
diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
2.2
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT et art. 132
cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3.
LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).
Il termine decorre dal
giorno successivo a quello della notifica ed è reputato osservato se
l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio
postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).
2.3
Il ricorso concerne la
tassazione relativa alle imposte federale diretta e cantonale per ben sette
periodi fiscali, dal 2013 al 2019.
C’è tuttavia una
differenza fondamentale fra le decisioni per i periodi 2013 e 2014, da una
parte, e quelle per i periodi successivi, dall’altra
2.4
2.4.1
Per quanto concerne i
periodi dal 2015 al 2017, il ricorrente aveva già interposto un reclamo contro
le relative decisioni del 29 settembre 2021 in data 24 novembre 2021. Nello
stesso reclamo aveva anche escluso la volontà di contestare le tassazioni dei
periodi 2018 e 2019. Il reclamo in questione era poi stato dichiarato
irricevibile dall’UT, con decisione del 18 gennaio 2022. Non essendo
quest’ultima stata impugnata con ricorso alla Camera di diritto tributario, la
stessa è passata in giudicato nella seconda metà del mese di febbraio del 2022.
Tuttavia, con il reclamo
del 30 novembre 2022, il nuovo rappresentante del contribuente ha impugnato
anche le decisioni di tassazione relative ai periodi fiscali dal 2015 al 2019. Invece
di pronunciarsi nuovamente sul reclamo, e sulla domanda di restituzione dei
termini inclusa, l’autorità di tassazione avrebbe dovuto trasmettere il reclamo
alla Camera di diritto tributario, perché fosse considerato ricorso contro la
decisione su reclamo del 18 gennaio 2022. Secondo l’art. 227 cpv. 1 prima frase
LT, infatti, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su
reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario. Nello stesso senso si esprime, per
l’imposta federale diretta, l’art. 140 cpv. 1 LIFD.
Nella misura in cui
concerne i periodi fiscali dal 2015 al 2019, la decisione impugnata è
conseguentemente annullata.
2.4.2
Chiamata a pronunciarsi
sul ricorso del 30 novembre 2022 contro la decisione su reclamo del 18 gennaio
2022, la Camera di diritto tributario non può che constatarne l’intempestività
e la conseguente irricevibilità.
La decisione del 18
gennaio 2022 è stata notificata per posta A Plus e conteneva l’indicazione
della sua impugnabilità mediante ricorso alla Camera di diritto tributario
entro trenta giorni dalla sua intimazione.
2.4.3
Il ricorso contro la
suddetta decisione è pertanto irricevibile.
2.5
Per quanto attiene invece
ai periodi fiscali 2013 e 2014, le decisioni di tassazione sono state
notificate il 29 dicembre 2017, mentre il reclamo è stato interposto dal contribuente
solo il 30 novembre 2022.
Considerato il tempo
trascorso fra la notificazione delle decisioni e l’interposizione del reclamo,
l’intempestività di quest’ultimo è ancora più manifesta. La procedura di
incasso è stata avviata all’inizio del 2018; il 28 febbraio 2022 il
contribuente è stato diffidato; il 6 agosto 2022 gli sono stati notificati i
precetti esecutivi.
In nessun modo è
giustificabile il fatto di aver atteso fino al 30 novembre 2022 per presentare
il reclamo.
La decisione impugnata,
che ha dichiarato irricevibile il reclamo contro le decisioni di tassazione per
i periodi fiscali 2013 e 2014, è pertanto legittima.
3.
3.1.
Resta da esaminare la
sussistenza di uno dei motivi che giustificano la restituzione dei termini.
Il contribuente ha
giustificato la mancata conoscenza delle decisioni impugnate sulla base di una
sua ipotizzata assenza dal Cantone, per non meglio precisati periodi, e lo
svolgimento di attività all’estero (__________ e __________). Al riguardo ha
prodotto copia della carta di identità maltese, oltre che una serie di fatture
per attività apparentemente svolte in __________.
3.2
Gli articoli 192 cpv. 5 LT
e 133 cpv. 3 LIFD prevedono che la restituzione in intero del termine sia data
quando è provato che l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio
militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri
gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
Entro il termine previsto
(ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente
deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e
compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea
2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a
ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).
Di principio competente a
pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è l’autorità di merito e
non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del 17.12.2013, consid. 7.1.).
3.3
Una costante
giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non
costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce
motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per
evidenti ragioni, il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria
assenza, organizzandosi in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo
anche durante la prevista vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).
Secondo la stessa
giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata
ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere
di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che
possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30
aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12
dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza
citata).
3.4
Va al riguardo considerato
che il contribuente, per tutti i periodi di imposta considerati (2013/2019) è
sempre rimasto domiciliato in Ticino, non avendo mai informato le competenti
autorità, fiscali e non, circa sue prolungate assenze dal Cantone.
Nemmeno sono stati
documentati gli invocati viaggi all’estero attraverso la presentazione di
biglietti aerei o del treno, piuttosto che fatture o pagamenti di alloggi.
Il solo possesso della
carta di identità maltese ancora non è sufficiente a dimostrare l’assenza del
contribuente dal Cantone nei periodi di imposta presi in considerazione, ovvero
la mancata conoscenza delle decisioni impugnate per una causa a lui non
imputabile.
Non sussiste, pertanto, nel
caso di specie nessuna delle ipotesi di restituzione in termini previste dalle
disposizioni normative richiamate, non rilevandosi quei “gravi motivi”, più
volte invocati dal ricorrente, per giustificare l’ipotizzata mancata conoscenza
delle diverse decisioni che, peraltro, come visto, è sconfessata dagli atti.
3.5
Si rileva, a titolo
abbondanziale e con riferimento agli altri “gravi motivi” sollevati dal
ricorrente, che, con specifico riferimento al domicilio di __________, ove gli
sono state notificate le decisioni del 29.12.2017, si è limitato ad asserire
che tale domicilio sarebbe stato fittizio - invocando al riguardo non meglio
comprovate difficoltà economiche - senza tuttavia nemmeno indicare, allora,
quale sia stato, sempre in ipotesi, il suo domicilio effettivo.
Così, infine, la
gravidanza della compagna non rientra certamente fra i casi che giustificano la
restituzione del termine.
3.6
Infine, non può non
evidenziarsi che, almeno talune delle contestazioni effettuate dal ricorrente,
siano meramente pretestuose. Si pensi alle decisioni di tassazione riferite a
periodi fiscali dapprima espressamente accettati e poi contestati a distanza di
anni senza una valida ragione, ovvero a periodi fiscali inizialmente del tutto
ignorati nel primo reclamo presentato e poi, improvvisamente, contestati, a
distanza di circa 5 anni dalla decisione, anche qui senza che sia stato
esplicitato il perché di tale tardiva impugnazione.
Ora, secondo l’art. 9
Cost. gli organi dello Stato e secondo l’art. 5 cpv. 3 Cost. organi dello
Stato, autorità e privati devono agire secondo il principio della buona fede.
Entrambe le disposizioni costituzionali sono concretizzate dal divieto legale
dell’abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), che interessa tutti i settori
giuridici. Un caso di abuso di diritto previsto dall’art. 2 cpv. 2 CC è quello
della condotta contraddittoria (venire contra factum proprium). Tale principio
è violato da chi adotta una condotta contraddittoria o abusiva oppure inganna
la controparte. Simile comportamento non merita infatti alcuna tutela giuridica
(sentenza n. 2C_334/2014 del 9 luglio 2015 consid 2.5.1 e 2.5.2 e
giurisprudenza citata).
Il reclamo del 30 novembre
2022.
presenta indubbi aspetti che rivelano una condotta contraddittoria da
parte del contribuente.
4.
Si deve negare
infine che l’autorità di tassazione abbia violato il diritto di essere sentito
dell’insorgente, per non averlo convocato prima di adottare la decisione
impugnata.
Né la legge tributaria
cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al
contribuente il diritto di essere convocato o sentito personalmente prima di
una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2
Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del
diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il
diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza
citata).
Come ha ricordato l’Alta
Corte, ciò vale in particolar modo nell’ambito di procedimenti di massa, estesi
alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte
dirette.
Pertanto, l’agire dell’UT
non presta il fianco a critiche.
5.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne i periodi fiscali dal 2015 al 2019, la decisione del 14
dicembre 2022 è annullata.
1.2. Il
reclamo del 30 novembre 2022, considerato ricorso contro la decisione su
reclamo del 18 gennaio 2022 in materia di IC e IFD 2015, 2016, 2017, 2018 e
2019, è irricevibile.
1.3. Nella
misura in cui la decisione del 14 dicembre 2022 concerne le tassazioni dei
periodi fiscali 2013 e 2014, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’900.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’000.–
sono a carico del
ricorrente, che le ha già anticipate.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il segretario: