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Decisione

80.2023.13

Procedura: reclamo, errore dell’autorità di tassazione che esamina per la seconda volta un reclamo dopo averne già respinto uno precedente, annullamento, decisione su ricorso della CDT

12 ottobre 2023Italiano16 min

fiscali 2015, 2016 e 2017, mentre ha espressamente dichiarato di accettare “come

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.13

80.2023.14

Lugano

12 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario

Stefano

Stillitano, vicecancelliere

parti

RI

1

rappr.

dall’ RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 12 gennaio 2023 contro le decisioni del 14 dicembre 2022 in materia di IC

e IFD 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Fatti

Fatti

A. Con decisioni del

29.12.2017, l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato a RI 1, presso l’allora

domicilio di __________ in __________, le tassazioni IC/IFD 2013 e 2014.

Con decisioni del

29.09.2021, il medesimo Ufficio circondariale di tassazione ha notificato al

contribuente, questa volta al domicilio sito in __________, in __________, le

tassazioni IC/IFD 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, tutte allestite d’ufficio a

causa della mancata presentazione della dichiarazione d’imposta.

B. Avverso le sole

decisioni di tassazione d’ufficio del 29.09.2021, il contribuente in data

24.11.2021 ha – personalmente – inoltrato reclamo, limitatamente ai periodi

fiscali 2015, 2016 e 2017, mentre ha espressamente dichiarato di accettare “come

corrispondenti a quelle decise da codesto Ufficio” le decisioni relative

agli anni 2018 e 2019.

Con lettera del 29.11.2021

al reclamante, l’UT ha rilevato sia la tardività del reclamo sia la mancata prova

della manifesta infondatezza delle tassazioni d’ufficio impugnate, ed ha quindi

invitato il contribuente ad indicare le ragioni del ritardo e a produrre le

dichiarazioni d’imposta debitamente compilate entro il termine del 09.12.2021,

poi prorogato su richiesta del ricorrente sino al 17.12.2021.

Con scritto del 17.12.2021,

RI 1 ha ammesso di non avere rispettato il termine di 30 giorni previsto dalla

legge a causa “delle difficoltà (a più riprese)”

nel prendere

contatto con il funzionario incaricato dell’ufficio fiscale, al quale si

sarebbe rivolto reiteratamente sia per telefono che per e-mail, per poi

intimare il reclamo, anziché per posta, per via elettronica. Ragion per cui il

termine per presentare reclamo sarebbe decorso infruttuosamente. Il contribuente

ha poi nuovamente contestato la tassazione d’ufficio relativa ai periodi

fiscali 2015, 2016 e 2017, ribadendo, ancora una volta, di accettare le

decisioni di tassazione riferite ai periodi 2018 e 2019.

Con decisione del

18.01.2022, l’UT ha dichiarato il reclamo irricevibile, essendo stato

presentato oltre il termine di legge e senza che il contribuente avesse

indicato una valida ragione atta a giustificarne la tardività e, quindi, la

rimessione in termini.

C. Iniziata la procedura

esecutiva, il contribuente, con missive inviate tra il 02.01.2022 ed il

01.03.2022, ha chiesto all’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona una “massima

rateizzazione” del pagamento delle imposte, che commisurava in “CHF

200/250”, adducendo, caso contrario, difficoltà nell’adempimento dei

pagamenti.

In data 07.11.2022, questa

volta per il tramite del suo patrocinatore, avv. __________, il contribuente è tornato

a contestare le tassazioni d’ufficio, contattando, sempre tramite email, l’UT per

chiedere un incontro “con l’intento di regolarizzare secondo legge ogni

posizione in essere” ritenuta, anche, una “manifesta infondatezza”

delle tassazioni d’ufficio, nonché la sussistenza di “motivi gravi

riguardanti il contribuente per ogni restituzione in termini ai fini del

reclamo”.

D. In data 30.11.2022

(05.12.2022) RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato un (nuovo)

reclamo, non solamente avverso le decisioni di tassazione d’ufficio del 2015,

2016 e 2017, ma anche contro le decisioni di tassazione del 29.12.2017 relative

ai periodi fiscali 2013 e 2014, nonché le tassazioni d’ufficio per i periodi

fiscali 2018 e 2019.

Il contribuente ha chiesto,

con riferimento a tutti i periodi fiscali, la restituzione di termini e l’annullamento

delle relative decisioni di tassazione.

A sostegno della richiesta

di restituzione dei termini, il contribuente ha affermato di non aver “ricevuto

materialmente le decisioni […] essendo domiciliato in luogo diverso rispetto

l’indirizzo di recapito”. Ovvero, con specifico riferimento alle decisioni

di tassazione del 29.12.2017 (relative ai periodi fiscali 2013 e 2014), sarebbe

stato solo formalmente domiciliato a __________ (ove è avvenuta la notifica) “per

difficoltà economiche a sostenere un canone di locazione […] sussistendo gravi

motivi in ordine al proprio sostentamento economico”. Inoltre, il

reclamante rilevava che “per periodi, è stato costretto ad attività

all’estero (__________, __________)”, adducendo dunque una “assenza

obbligata ed imprevedibile dal Cantone”. La restituzione dei termini si sarebbe

giustificata anche sul presupposto della “gravidanza in corso della propria

compagna convivente, condizione di puerperio familiare, con efficacia per il

padre sig. __________”. Con specifico riferimento al merito delle decisioni

reclamate, invece, il reclamante le ha definite “inesatte ed infondate”,

chiedendone dunque la “revoca, annullamento e rideterminazione”.

E. Con decisioni del

14.12.2022, l’UT ha respinto, in quanto irricevibile, il reclamo avverso le

decisioni di tassazione sopra indicate, considerato che “il ritardo (nella

presentazione del reclamo), anche sulla scorta di quanto addotto dal

contribuente il 05.12.2022, non è imputabile ad uno degli impedimenti citati”,

ovvero “servizio militare o servizio civile, malattia, assenza obbligata e

imprevedibile dal Cantone (per l’imposta federale diretta, dalla Svizzera) o ad

altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante”.

F. RI 1 rileva che le decisioni

impugnate, “oltre a non essere motivate, non hanno constatato i gravi motivi

posti, l’assenza del contribuente, le mancate notifiche degli atti”, oltre

a rimproverare all’UT di non aver “sentito personalmente il contribuente”,

negando in tal modo il suo diritto di essere sentito.

G. Nelle osservazioni al

ricorso di data 20.01.2023, l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano ha

chiesto la conferma delle conclusioni contenute nelle decisioni su reclamo,

rilevando come questo fosse tardivo e pertanto irricevibile, senza considerare

che “anche da altri punti di vista sono state escluse tutte le possibilità

di riapertura delle decisioni cresciute in giudicato per tutti gli anni”.

L’UT ha evidenziato che, a

giustificazione del ritardo nella presentazione del reclamo, il ricorrente non

ha corroborato le ragioni di una ipotizzata mancata notifica, ritenuta anche

una “assenza di collaborazione riscontrata tra l’inizio delle procedure di

incasso (fine 2021) e la presentazione del preteso reclamo”. In altre

parole, ed indipendentemente dalla effettiva notifica delle decisioni di

tassazione, almeno a far tempo dall’inizio della riscossione dei tributi, che

l’UT colloca a “fine 2021”, il contribuente era a conoscenza delle

relative decisioni, pur avendo, di fatto, intimato il reclamo soltanto in data

30.11.2021, ovvero quasi un anno dopo. Nelle medesime osservazioni, l’UT indica

anche che il ricorrente non ha sufficientemente documentato la sua permanenza a

__________, rispettivamente lo svolgimento della sua attività indipendente, con

riferimento alla quale non ha presentato alcun conteggio delle entrate/uscite,

senza contare che, “in base ai documenti presentati risulta esserci una

discrepanza tra quanto dichiarato e lo stile di vita del contribuente”.

Ragion per cui ha contestato anche l’ipotizzata inesattezza delle decisioni

allestite d’ufficio.

H. In replica alle

osservazioni dell’autorità fiscale, il ricorrente, sempre per il tramite del

proprio patrocinatore, ha depositato copia della carta di identità maltese “che

conferma l’assenza nel periodo nei luoghi di presunta notifica”, nonché le

email inviate all’UT tra il 02.01.2022 ed il 07.11.2022, al fine di confutare

una sua mancata collaborazione, tanto da essere tuttora disposto al “raggiungimento

di un accordo con controparte”. Il ricorrente ha poi prodotto una serie di

fatture per prestazioni eseguite nel periodo di imposta in esame, al fine di

sconfessare la correttezza delle decisioni di tassazione dell’autorità

fiscale.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto, gli atti saranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, l’UT ha

dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro le

decisioni di tassazione 29.12.2017 e 29.09.2021, poiché tardivo. La Camera si

limiterà pertanto a verificare tale aspetto formale, mentre le è in ogni caso

precluso l’esame del merito della tassazione del contribuente.

Considerandi

2.

2.1.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT

e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una

tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante

diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

2.2

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT et art. 132

cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il

reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3.

LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

Il termine decorre dal

giorno successivo a quello della notifica ed è reputato osservato se

l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio

postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

2.3

Il ricorso concerne la

tassazione relativa alle imposte federale diretta e cantonale per ben sette

periodi fiscali, dal 2013 al 2019.

C’è tuttavia una

differenza fondamentale fra le decisioni per i periodi 2013 e 2014, da una

parte, e quelle per i periodi successivi, dall’altra

2.4

2.4.1

Per quanto concerne i

periodi dal 2015 al 2017, il ricorrente aveva già interposto un reclamo contro

le relative decisioni del 29 settembre 2021 in data 24 novembre 2021. Nello

stesso reclamo aveva anche escluso la volontà di contestare le tassazioni dei

periodi 2018 e 2019. Il reclamo in questione era poi stato dichiarato

irricevibile dall’UT, con decisione del 18 gennaio 2022. Non essendo

quest’ultima stata impugnata con ricorso alla Camera di diritto tributario, la

stessa è passata in giudicato nella seconda metà del mese di febbraio del 2022.

Tuttavia, con il reclamo

del 30 novembre 2022, il nuovo rappresentante del contribuente ha impugnato

anche le decisioni di tassazione relative ai periodi fiscali dal 2015 al 2019. Invece

di pronunciarsi nuovamente sul reclamo, e sulla domanda di restituzione dei

termini inclusa, l’autorità di tassazione avrebbe dovuto trasmettere il reclamo

alla Camera di diritto tributario, perché fosse considerato ricorso contro la

decisione su reclamo del 18 gennaio 2022. Secondo l’art. 227 cpv. 1 prima frase

LT, infatti, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su

reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,

davanti alla Camera di diritto tributario. Nello stesso senso si esprime, per

l’imposta federale diretta, l’art. 140 cpv. 1 LIFD.

Nella misura in cui

concerne i periodi fiscali dal 2015 al 2019, la decisione impugnata è

conseguentemente annullata.

2.4.2

Chiamata a pronunciarsi

sul ricorso del 30 novembre 2022 contro la decisione su reclamo del 18 gennaio

2022, la Camera di diritto tributario non può che constatarne l’intempestività

e la conseguente irricevibilità.

La decisione del 18

gennaio 2022 è stata notificata per posta A Plus e conteneva l’indicazione

della sua impugnabilità mediante ricorso alla Camera di diritto tributario

entro trenta giorni dalla sua intimazione.

2.4.3

Il ricorso contro la

suddetta decisione è pertanto irricevibile.

2.5

Per quanto attiene invece

ai periodi fiscali 2013 e 2014, le decisioni di tassazione sono state

notificate il 29 dicembre 2017, mentre il reclamo è stato interposto dal contribuente

solo il 30 novembre 2022.

Considerato il tempo

trascorso fra la notificazione delle decisioni e l’interposizione del reclamo,

l’intempestività di quest’ultimo è ancora più manifesta. La procedura di

incasso è stata avviata all’inizio del 2018; il 28 febbraio 2022 il

contribuente è stato diffidato; il 6 agosto 2022 gli sono stati notificati i

precetti esecutivi.

In nessun modo è

giustificabile il fatto di aver atteso fino al 30 novembre 2022 per presentare

il reclamo.

La decisione impugnata,

che ha dichiarato irricevibile il reclamo contro le decisioni di tassazione per

i periodi fiscali 2013 e 2014, è pertanto legittima.

3.

3.1.

Resta da esaminare la

sussistenza di uno dei motivi che giustificano la restituzione dei termini.

Il contribuente ha

giustificato la mancata conoscenza delle decisioni impugnate sulla base di una

sua ipotizzata assenza dal Cantone, per non meglio precisati periodi, e lo

svolgimento di attività all’estero (__________ e __________). Al riguardo ha

prodotto copia della carta di identità maltese, oltre che una serie di fatture

per attività apparentemente svolte in __________.

3.2

Gli articoli 192 cpv. 5 LT

e 133 cpv. 3 LIFD prevedono che la restituzione in intero del termine sia data

quando è provato che l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio

militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri

gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

Entro il termine previsto

(ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente

deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e

compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea

2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a

ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).

Di principio competente a

pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è l’autorità di merito e

non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del 17.12.2013, consid. 7.1.).

3.3

Una costante

giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non

costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce

motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per

evidenti ragioni, il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria

assenza, organizzandosi in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo

anche durante la prevista vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).

Secondo la stessa

giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata

ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere

di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che

possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30

aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12

dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza

citata).

3.4

Va al riguardo considerato

che il contribuente, per tutti i periodi di imposta considerati (2013/2019) è

sempre rimasto domiciliato in Ticino, non avendo mai informato le competenti

autorità, fiscali e non, circa sue prolungate assenze dal Cantone.

Nemmeno sono stati

documentati gli invocati viaggi all’estero attraverso la presentazione di

biglietti aerei o del treno, piuttosto che fatture o pagamenti di alloggi.

Il solo possesso della

carta di identità maltese ancora non è sufficiente a dimostrare l’assenza del

contribuente dal Cantone nei periodi di imposta presi in considerazione, ovvero

la mancata conoscenza delle decisioni impugnate per una causa a lui non

imputabile.

Non sussiste, pertanto, nel

caso di specie nessuna delle ipotesi di restituzione in termini previste dalle

disposizioni normative richiamate, non rilevandosi quei “gravi motivi”, più

volte invocati dal ricorrente, per giustificare l’ipotizzata mancata conoscenza

delle diverse decisioni che, peraltro, come visto, è sconfessata dagli atti.

3.5

Si rileva, a titolo

abbondanziale e con riferimento agli altri “gravi motivi” sollevati dal

ricorrente, che, con specifico riferimento al domicilio di __________, ove gli

sono state notificate le decisioni del 29.12.2017, si è limitato ad asserire

che tale domicilio sarebbe stato fittizio - invocando al riguardo non meglio

comprovate difficoltà economiche - senza tuttavia nemmeno indicare, allora,

quale sia stato, sempre in ipotesi, il suo domicilio effettivo.

Così, infine, la

gravidanza della compagna non rientra certamente fra i casi che giustificano la

restituzione del termine.

3.6

Infine, non può non

evidenziarsi che, almeno talune delle contestazioni effettuate dal ricorrente,

siano meramente pretestuose. Si pensi alle decisioni di tassazione riferite a

periodi fiscali dapprima espressamente accettati e poi contestati a distanza di

anni senza una valida ragione, ovvero a periodi fiscali inizialmente del tutto

ignorati nel primo reclamo presentato e poi, improvvisamente, contestati, a

distanza di circa 5 anni dalla decisione, anche qui senza che sia stato

esplicitato il perché di tale tardiva impugnazione.

Ora, secondo l’art. 9

Cost. gli organi dello Stato e secondo l’art. 5 cpv. 3 Cost. organi dello

Stato, autorità e privati devono agire secondo il principio della buona fede.

Entrambe le disposizioni costituzionali sono concretizzate dal divieto legale

dell’abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), che interessa tutti i settori

giuridici. Un caso di abuso di diritto previsto dall’art. 2 cpv. 2 CC è quello

della condotta contraddittoria (venire contra factum proprium). Tale principio

è violato da chi adotta una condotta contraddittoria o abusiva oppure inganna

la controparte. Simile comportamento non merita infatti alcuna tutela giuridica

(sentenza n. 2C_334/2014 del 9 luglio 2015 consid 2.5.1 e 2.5.2 e

giurisprudenza citata).

Il reclamo del 30 novembre

2022.

presenta indubbi aspetti che rivelano una condotta contraddittoria da

parte del contribuente.

4.

Si deve negare

infine che l’autorità di tassazione abbia violato il diritto di essere sentito

dell’insorgente, per non averlo convocato prima di adottare la decisione

impugnata.

Né la legge tributaria

cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al

contribuente il diritto di essere convocato o sentito personalmente prima di

una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2

Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del

diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il

diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza

citata).

Come ha ricordato l’Alta

Corte, ciò vale in particolar modo nell’ambito di procedimenti di massa, estesi

alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte

dirette.

Pertanto, l’agire dell’UT

non presta il fianco a critiche.

5.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui concerne i periodi fiscali dal 2015 al 2019, la decisione del 14

dicembre 2022 è annullata.

1.2. Il

reclamo del 30 novembre 2022, considerato ricorso contro la decisione su

reclamo del 18 gennaio 2022 in materia di IC e IFD 2015, 2016, 2017, 2018 e

2019, è irricevibile.

1.3. Nella

misura in cui la decisione del 14 dicembre 2022 concerne le tassazioni dei

periodi fiscali 2013 e 2014, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’900.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’000.–

sono a carico del

ricorrente, che le ha già anticipate.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il segretario: