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Decisione

80.2023.130

Calcolo dell’imposta: aliquota per genitori (IFD) o per coniugi (IC), genitori tassati separatamente, comunione domestica con il figlio, non decisivo il domicilio presso un genitore

17 novembre 2023Italiano14 min

30 luglio 1999 con __________. Il 21 febbraio 2005 è nata la loro figlia __________.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.130

80.2023.131

Lugano

17 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario

Stefano

Stillitano, vicecancelliere

parti

RI

1

rappr.

dall’ RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 12 giugno 2023 contro la decisione del 17 maggio 2023 in materia di IC e IFD

2021.

Fatti

Fatti

A. RI 1 si è sposata il

30 luglio 1999 con __________. Il 21 febbraio 2005 è nata la loro figlia __________.

Con sentenza del 1° ottobre 2014, il Pretore di __________ ha dichiarato

sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________. Per quanto concerne

la figlia __________, la sentenza di divorzio ha stabilito il mantenimento

dell’autorità parentale e della custodia congiunte e ha previsto che la figlia

trascorresse “ugual tempo sia presso la mamma sia presso il papà”. Ha inoltre

escluso il pagamento di alimenti.

B. Nella dichiarazione

d’imposta 2021, RI 1 ha dichiarato redditi per complessivi fr. 62'302.– e ha

fatto valere, fra le altre, le deduzioni per figli a carico (fr. 11'100.–) e

per figli agli studi (fr. 1'200.–). Il reddito imponibile dichiarato ammontava

di conseguenza a fr. 40’414.–.

Con decisione del 2

novembre 2022, l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato alla contribuente la

tassazione IC/IFD relativa al periodo fiscale 2021, commisurando il reddito

imponibile in fr. 53'100.– per l’IC ed in fr. 57'100.– per l’IFD. Rispetto alla

dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva in particolar modo negato le

deduzioni sociali. L’imposta sul reddito era inoltre calcolata applicando

l’aliquota per “altri contribuenti”.

C.

a.

La contribuente ha

interposto reclamo contro tale decisione in data 22 novembre 2022, postulando

il riconoscimento delle deduzioni sociali, avendo ella “una figlia

totalmente a [suo] carico e ancora agli studi”.

b.

Con lettera del 28

novembre 2022, l’UT, considerato che la figlia __________, nell’ambito della

procedura di separazione era stata affidata congiuntamente ad entrambi i

genitori, che risultava domiciliata presso l’abitazione del padre e che non era

previsto il versamento di alimenti, ha chiesto alla contribuente di comunicare

eventuali cambiamenti della situazione.

Con scritto del 16

dicembre 2022, per il tramite del suo patrocinatore, RA 1 RA 1, la reclamante ha

sostenuto di sopperire autonomamente e per il 100%, considerate le precarie condizioni

finanziarie del padre, ai fabbisogni della figlia, la quale sarebbe stata pure

con lei convivente. Difatti, nei periodi fiscali precedenti le sarebbero state

riconosciute entrambe le deduzioni richieste, come da decisioni delle autorità

fiscali allegate. A tale scritto sono stati altresì allegati i pagamenti

effettuati a favore della figlia relativi ai costi di formazione e cassa

malati.

Quanto al domicilio di __________,

con scritto di data 5 marzo 2023, l’avv. RA 1 ha indicato che il cambiamento di

domicilio sarebbe avvenuto nel 2011 su esclusiva richiesta del padre, __________,

e senza che la ricorrente ne fosse portata a conoscenza. Tale cambiamento

sarebbe inoltre stato meramente formale, avendo la figlia continuato a vivere,

di fatto, assieme alla madre.

c.

L’RA

1 in data 27 marzo 2023 ha informato l’Ufficio controllo abitanti di __________

della “inesattezza dell’iscrizione dell’indirizzo presso il padre della

figlia __________ a far tempo dal 31.08.2011, inesattezza in rapporto alla

realtà dei fatti”.

L’Ufficio controllo

abitanti di __________, in data 4 aprile 2023 ha quindi indicato di avere

provveduto, a seguito della segnalazione ricevuta, a convocare __________, nel

frattempo divenuta maggiorenne, la quale sul punto aveva dichiarato “l’intenzione

di mantenere il domicilio presso il padre, __________, come fino ad ora”,

depositando in detta occasione anche uno scritto con cui manifestava la sua

volontà di mantenere il domicilio presso il padre. Nella dichiarazione

allegata, __________ affermava di “passare il 50% con [suo] padre e il

restante 50% con [sua] madre”, scegliendo comunque di mantenere il

domicilio “dove lo è stato fino ad ora e cioè da [suo] padre”.

d.

Con decisione del 17

maggio 2023 l’UT ha accolto parzialmente il reclamo della contribuente,

accordandole le deduzioni integrali per figli a carico, in misura superiore

dunque rispetto alla deduzione del 50% che dovrebbe applicarsi in casi di

questo tipo, ma negando per contro l’applicazione dell’aliquota per coniugati, ritenuto

il domicilio della figlia presso il padre. Il reddito imponibile ammontava di

conseguenza a fr. 40'800.– per l’IC e a fr. 50'600.– per l’IFD.

D. Avverso tale

decisione, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, chiedendo che l’imposta cantonale sul

reddito e l’imposta federale diretta siano calcolate applicando l’aliquota per

coniugati, in considerazione del fatto che ha sempre sopperito autonomamente al

fabbisogno della figlia. Quanto al domicilio di __________, la ricorrente afferma

di avere contattato la legale che l’aveva assistita durante la procedura di

divorzio, avv. __________, la quale avrebbe confermato che, in detta sede, non si

era mai discusso del cambiamento di domicilio della figlia, da quello della

madre a quello del padre. Tale cambiamento, dunque, sarebbe da attribuire ad

una iniziativa individuale del padre. Inoltre, a mente della ricorrente, “tale

inopportuno cambiamento di indirizzo non ha e non può quindi in alcun caso

influire sul riconoscimento della signora __________ quale beneficiaria delle

deduzioni fiscali per figlia a carico e di applicazione dell’aliquota per

nucleo familiare/monoparentale”, come già riconosciuto in precedenza delle

stesse autorità fiscali.

Quanto, infine,

alla volontà della figlia di mantenere il domicilio presso il padre, la

ricorrente ha indicato che “la presenza del padre anche in tale frangente

non è estranea all’evidente pressione cui è sottoposta da tempo la figlia affinchè

il desiderio del padre di vedersi confermata la possibilità di residenza ad

Ascona possa essere esaudito”. Pertanto, a mente della ricorrente, la

dichiarazione di __________ sarebbe da “relativizzare”, considerate sia

le “modalità di assunzione della dichiarazione discutibili”, che il

contenuto “non fede facente alla reale situazione di fatto”.

Diritto

1. La contribuente, nel

caso in esame, postula il calcolo dell’imposta sul reddito in base alle

aliquote per coniugati, sul presupposto che la figlia sarebbe, quanto meno di

fatto, con lei convivente, nonché considerato che tutte le spese per il suo

fabbisogno sarebbero da lei sostenute.

I. Imposta federale

diretta

2. 2.1.

Per il calcolo

dell’imposta federale diretta, l’aliquota ordinaria è prevista dall’art. 36

cpv. 1 LIFD. L’art. 36 cpv. 2 LIFD prevede un’aliquota più favorevole,

applicabile ai coniugi viventi in comunione domestica. Infine, l’art. 36 cpv. 2bis

LIFD prevede che il capoverso 2 si applichi per analogia ai coniugi viventi in

comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di

fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o

persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L’ammontare

dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio

e ogni persona bisognosa.

2.2.

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, lo scopo delle deduzioni sociali e delle aliquote è di

adattare – in modo schematico – l’onere fiscale alla situazione personale ed

economica particolare di ogni categoria di contribuenti, come richiede il

principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.). Sebbene la

disciplina legale delle deduzioni preveda necessariamente un certo schematismo,

in considerazione delle molteplici situazioni personali di cui si deve tener

conto, la giurisprudenza esige comunque che tale schematismo non comporti una

sistematica discriminazione di determinate categorie di contribuenti (DTF 141

Considerandi

II 338 consid. 4.5 e giurisprudenza citata).

2.3

Nella DTF 133 II 305, il

Tribunale federale, fondandosi sulla vecchia Circolare n. 7 del 20 gennaio 2000

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, ha deciso che, quando uno

dei genitori versa degli alimenti all’altro, questa rendita deve essere

assimilata alle risorse che il genitore beneficiario usa per il mantenimento

del figlio, con la conseguenza che deve essere considerato il contribuente che

provvede al sostentamento del figlio.

Nella stessa sentenza, la

Suprema Corte ha ritenuto conforme alla legge federale anche la prassi dell’AFC

per il caso in cui la custodia alternata è d’importanza uguale: la concessione

della deduzione per figlio al genitore con il reddito più elevato è una

soluzione di opportunità poiché conduce a prediligere la soluzione più

favorevole sul piano fiscale, supponendo che il genitore più agiato

contribuisca in misura più importante al sostentamento del figlio (DTF 133 II

305.

consid. 8.5).

2.4

Nella DTF 141 II 338 l’Alta

Corte ha tuttavia ritenuto di dover così precisare la propria giurisprudenza.

Nell’ipotesi in cui i coniugi divorziati hanno l’autorità parentale congiunta,

la custodia alternata equivalente e non hanno previsto il versamento di alcun

contributo di mantenimento, si suppone che il genitore che ha il reddito più

elevato contribuisca in misura più importante al mantenimento del figlio, con

la conseguenza che questo genitore ha diritto all’aliquota ridotta. Se questa

ipotesi si rivela infondata, poiché i genitori contribuiscono al mantenimento

del figlio in misura uguale versando ciascuno lo stesso importo (a questo

proposito, in linea di principio ci si basa solo sulla sentenza di divorzio),

l’aliquota ridotta deve essere concessa al genitore che consegue il reddito

inferiore (consid. 6.3; cfr. anche la sentenza 2C_380/2020 del 19 novembre 2020

consid. 4.3.2).

La precisazione della

giurisprudenza è basata sulla considerazione che dei genitori che si separano e

che prevedono un’autorità parentale congiunta e una custodia alternata

equivalente e che, inoltre, rinunciano al versamento di un contributo di

mantenimento, hanno la chiara volontà di occuparsi in modo il più possibile

uguale del figlio e, più particolarmente, di partecipare pure al suo mantenimento

in misura equivalente. Ne consegue che il genitore che ha il reddito inferiore

sopporta, proporzionalmente al suo reddito, un onere più importante per il

mantenimento del figlio. In una simile ipotesi, il contribuente che assicura

proporzionalmente in misura inferiore il mantenimento del figlio è quello che

consegue il reddito più elevato. Farlo beneficiare dei vantaggi costituiti

dall’aliquota ridotta e dalla deduzione per figli non rispetta pertanto il

principio di capacità contributiva (DTF 141 II 338 consid. 6.2).

3.

3.1.

Nel caso in esame,

l’autorità di tassazione ha negato alla ricorrente l’applicazione dell’aliquota

per genitori, prevista dall’art. 36 cpv. 2bis LIFD, per il fatto

che, “come confermato anche dall’ufficio del controllo abitanti di __________

la ragazza è domiciliata presso il padre e continua ad esserlo attualmente”.

3.2

Come visto, l’art. 36 cpv.

2bis LIFD estende l’applicazione dell’aliquota agevolata anche “ai

contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi”,

purché siano adempiute due condizioni: che vivano “in comunione domestica

con figli o persone bisognose” e che provvedano “in modo essenziale”

al loro sostentamento.

Secondo l’autorità di

tassazione, l’insorgente non avrebbe adempiuto la prima condizione, in quanto

la figlia minorenne della ricorrente sarebbe domiciliata non presso di lei

bensì presso il padre.

La legge non richiede

tuttavia che il figlio sia domiciliato presso il genitore che provvede al suo

sostentamento in modo essenziale, bensì che viva con lui “in comunione

domestica”. Nel caso in cui i genitori hanno la custodia alternata (in misura

praticamente equivalente) di un figlio minorenne, si deve ritenere che quest’ultimo

viva in comunione domestica con entrambi (Bosshard/Bosshard/Lüdin,

Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p.

214).

Il fatto che la figlia

della ricorrente sia stata e sia tuttora domiciliata presso il padre non è

pertanto decisivo per l’attribuzione dell’aliquota per genitori. È per contro

determinante la circostanza che, con la sentenza di divorzio, l’autorità

parentale sia stata lasciata congiunta e la custodia sia stata assegnata

congiuntamente ai genitori.

3.3

Conformemente

alla giurisprudenza del Tribunale federale, si tratta dunque di stabilire quale

sia il genitore che provvede in modo essenziale al sostentamento di __________.

La Circolare n. 30 del 21

dicembre 2010 dell’AFC sull’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la

legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) afferma che, in caso di

custodia alternata si presuppone che il genitore con il reddito netto superiore,

provveda in modo essenziale al sostentamento del figlio e perciò gli viene

riconosciuta la tariffa per i genitori (n. 13.4.2, p. 25).

Anche la giurisprudenza

del Tribunale federale ammette, in linea di principio, la stessa soluzione, con

l’eccezione del caso in cui “i genitori contribuiscono al mantenimento del

figlio in misura uguale versando ciascuno lo stesso importo”, ne qual caso l’aliquota

ridotta deve essere concessa al genitore che consegue il reddito inferiore (v. supra,

consid. 2.4).

3.4

Agli

atti non sono reperibili la dichiarazione d’imposta e la decisione di

tassazione che concernono il padre di __________, __________ __________. Al

ricorso è stato tuttavia allegato un verbale di udienza del 31 gennaio 2012, redatto

nell’ambito della procedura di divorzio, dal quale risulta che “le parti si

danno reciprocamente atto che la moglie dispone di un reddito di circa fr.

4'200.– (compreso l’assegno per figli) ed ha un fabbisogno di circa fr.

3'000.–“, mentre “il marito ha… entrate mensili di circa fr. 2'000.–

lordi e percepisce l’assegno integrativo per __________ di circa fr. 500.–,

avendo per il resto un fabbisogno di circa fr. 3'000.–“. Nello stesso

verbale si legge che “la madre si assume i costi occasionati dalla figlia

(cassa malati ecc.), ad eccezione delle spese di vitto e alloggio presso il

padre”.

Nella

procedura di reclamo contro la decisione di tassazione 2021, la contribuente

aveva richiamato il citato verbale e la successiva sentenza di divorzio, per

ribadire il proprio “predominante sostentamento” della figlia, attestato anche

dagli estratti bancari e dalle fatture allegati.

Del

resto, la stessa autorità fiscale ha manifestamente riconosciuto che sia

l’insorgente a provvedere n modo essenziale al sostentamento di __________,

laddove ha accolto il reclamo e le ha riconosciuto la deduzione per figli a

carico in misura integrale, sebbene la legge preveda che, se i genitori sono

tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune

e non sono versati alimenti, la deduzione per i figli sia ripartita per metà

(articoli 35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT).

Sebbene

il padre di __________ consegua con ogni verosimiglianza un reddito inferiore

rispetto alla ricorrente, non vi è ragione di attribuire a lui l’aliquota più

favorevole, potendosi escludere che la situazione concreta sia quella di due genitori

che contribuiscono al mantenimento del figlio in misura uguale versando

ciascuno lo stesso importo.

3.5

Per

il calcolo dell’imposta federale diretta, si giustifica pertanto l’applicazione

dell’aliquota per genitori secondo l’art. 35 cpv. 2bis LIFD.

II. Imposta

cantonale

4.

4.1.

Per il calcolo

dell’imposta cantonale, l’art. 35 cpv. 2 LT prevede l’applicazione

dell’aliquota più favorevole ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai

contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e

celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a

tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento

provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo

essenziale.

4.2

Diversamente dalla LIFD,

la LT non prevede un’aliquota specifica per i genitori. L’art. 35 cpv. 2 LT

estende tuttavia l’applicazione dell’aliquota per coniugi anche ai contribuenti

vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono

in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi

fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone

bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.

La definizione del campo

di applicazione dell’aliquota più favorevole segue dunque gli stessi criteri di

quelli previsti dall’art. 36 cpv. 2bis LIFD. Anche in questo caso,

per i genitori separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi,

l’applicazione dell’aliquota privilegiata presuppone che il genitore viva in

comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi

fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvede.

Ne consegue che si

giustifica una soluzione uguale a quella adottata in materia di IFD (cfr. la

sentenza CDT n. 80.2020.122 del 17 dicembre 2020 consid. 2; v. anche la Circolare

n. 18/2020 della Divisione delle contribuzioni, Imposizione della famiglia, n.

11.3, p. 29).

4.3

Anche ai fini del calcolo

dell’imposta cantonale sul reddito, pertanto, l’aliquota privilegiata per

coniugati è applicata solo nel calcolo dell’imposta della ricorrente, la quale vive

in comunione domestica con la figlia minorenne __________,

al cui sostentamento provvede in modo essenziale.

5.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali e alla

ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 17 maggio 2023 è riformata nel senso

che l’imposta cantonale sul reddito è calcolata con l’aliquota per coniugati e

l’imposta federale diretta con l’aliquota per genitori.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Alla ricorrente è

riconosciuta un’indennità di fr. 600.– per ripetibili.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il segretario: