80.2023.130
Calcolo dell’imposta: aliquota per genitori (IFD) o per coniugi (IC), genitori tassati separatamente, comunione domestica con il figlio, non decisivo il domicilio presso un genitore
17 novembre 2023Italiano14 min
30 luglio 1999 con __________. Il 21 febbraio 2005 è nata la loro figlia __________.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.130
80.2023.131
Lugano
17 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario
Stefano
Stillitano, vicecancelliere
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 giugno 2023 contro la decisione del 17 maggio 2023 in materia di IC e IFD
2021.
Fatti
Fatti
A. RI 1 si è sposata il
30 luglio 1999 con __________. Il 21 febbraio 2005 è nata la loro figlia __________.
Con sentenza del 1° ottobre 2014, il Pretore di __________ ha dichiarato
sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________. Per quanto concerne
la figlia __________, la sentenza di divorzio ha stabilito il mantenimento
dell’autorità parentale e della custodia congiunte e ha previsto che la figlia
trascorresse “ugual tempo sia presso la mamma sia presso il papà”. Ha inoltre
escluso il pagamento di alimenti.
B. Nella dichiarazione
d’imposta 2021, RI 1 ha dichiarato redditi per complessivi fr. 62'302.– e ha
fatto valere, fra le altre, le deduzioni per figli a carico (fr. 11'100.–) e
per figli agli studi (fr. 1'200.–). Il reddito imponibile dichiarato ammontava
di conseguenza a fr. 40’414.–.
Con decisione del 2
novembre 2022, l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato alla contribuente la
tassazione IC/IFD relativa al periodo fiscale 2021, commisurando il reddito
imponibile in fr. 53'100.– per l’IC ed in fr. 57'100.– per l’IFD. Rispetto alla
dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva in particolar modo negato le
deduzioni sociali. L’imposta sul reddito era inoltre calcolata applicando
l’aliquota per “altri contribuenti”.
C.
a.
La contribuente ha
interposto reclamo contro tale decisione in data 22 novembre 2022, postulando
il riconoscimento delle deduzioni sociali, avendo ella “una figlia
totalmente a [suo] carico e ancora agli studi”.
b.
Con lettera del 28
novembre 2022, l’UT, considerato che la figlia __________, nell’ambito della
procedura di separazione era stata affidata congiuntamente ad entrambi i
genitori, che risultava domiciliata presso l’abitazione del padre e che non era
previsto il versamento di alimenti, ha chiesto alla contribuente di comunicare
eventuali cambiamenti della situazione.
Con scritto del 16
dicembre 2022, per il tramite del suo patrocinatore, RA 1 RA 1, la reclamante ha
sostenuto di sopperire autonomamente e per il 100%, considerate le precarie condizioni
finanziarie del padre, ai fabbisogni della figlia, la quale sarebbe stata pure
con lei convivente. Difatti, nei periodi fiscali precedenti le sarebbero state
riconosciute entrambe le deduzioni richieste, come da decisioni delle autorità
fiscali allegate. A tale scritto sono stati altresì allegati i pagamenti
effettuati a favore della figlia relativi ai costi di formazione e cassa
malati.
Quanto al domicilio di __________,
con scritto di data 5 marzo 2023, l’avv. RA 1 ha indicato che il cambiamento di
domicilio sarebbe avvenuto nel 2011 su esclusiva richiesta del padre, __________,
e senza che la ricorrente ne fosse portata a conoscenza. Tale cambiamento
sarebbe inoltre stato meramente formale, avendo la figlia continuato a vivere,
di fatto, assieme alla madre.
c.
L’RA
1 in data 27 marzo 2023 ha informato l’Ufficio controllo abitanti di __________
della “inesattezza dell’iscrizione dell’indirizzo presso il padre della
figlia __________ a far tempo dal 31.08.2011, inesattezza in rapporto alla
realtà dei fatti”.
L’Ufficio controllo
abitanti di __________, in data 4 aprile 2023 ha quindi indicato di avere
provveduto, a seguito della segnalazione ricevuta, a convocare __________, nel
frattempo divenuta maggiorenne, la quale sul punto aveva dichiarato “l’intenzione
di mantenere il domicilio presso il padre, __________, come fino ad ora”,
depositando in detta occasione anche uno scritto con cui manifestava la sua
volontà di mantenere il domicilio presso il padre. Nella dichiarazione
allegata, __________ affermava di “passare il 50% con [suo] padre e il
restante 50% con [sua] madre”, scegliendo comunque di mantenere il
domicilio “dove lo è stato fino ad ora e cioè da [suo] padre”.
d.
Con decisione del 17
maggio 2023 l’UT ha accolto parzialmente il reclamo della contribuente,
accordandole le deduzioni integrali per figli a carico, in misura superiore
dunque rispetto alla deduzione del 50% che dovrebbe applicarsi in casi di
questo tipo, ma negando per contro l’applicazione dell’aliquota per coniugati, ritenuto
il domicilio della figlia presso il padre. Il reddito imponibile ammontava di
conseguenza a fr. 40'800.– per l’IC e a fr. 50'600.– per l’IFD.
D. Avverso tale
decisione, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, chiedendo che l’imposta cantonale sul
reddito e l’imposta federale diretta siano calcolate applicando l’aliquota per
coniugati, in considerazione del fatto che ha sempre sopperito autonomamente al
fabbisogno della figlia. Quanto al domicilio di __________, la ricorrente afferma
di avere contattato la legale che l’aveva assistita durante la procedura di
divorzio, avv. __________, la quale avrebbe confermato che, in detta sede, non si
era mai discusso del cambiamento di domicilio della figlia, da quello della
madre a quello del padre. Tale cambiamento, dunque, sarebbe da attribuire ad
una iniziativa individuale del padre. Inoltre, a mente della ricorrente, “tale
inopportuno cambiamento di indirizzo non ha e non può quindi in alcun caso
influire sul riconoscimento della signora __________ quale beneficiaria delle
deduzioni fiscali per figlia a carico e di applicazione dell’aliquota per
nucleo familiare/monoparentale”, come già riconosciuto in precedenza delle
stesse autorità fiscali.
Quanto, infine,
alla volontà della figlia di mantenere il domicilio presso il padre, la
ricorrente ha indicato che “la presenza del padre anche in tale frangente
non è estranea all’evidente pressione cui è sottoposta da tempo la figlia affinchè
il desiderio del padre di vedersi confermata la possibilità di residenza ad
Ascona possa essere esaudito”. Pertanto, a mente della ricorrente, la
dichiarazione di __________ sarebbe da “relativizzare”, considerate sia
le “modalità di assunzione della dichiarazione discutibili”, che il
contenuto “non fede facente alla reale situazione di fatto”.
Diritto
1. La contribuente, nel
caso in esame, postula il calcolo dell’imposta sul reddito in base alle
aliquote per coniugati, sul presupposto che la figlia sarebbe, quanto meno di
fatto, con lei convivente, nonché considerato che tutte le spese per il suo
fabbisogno sarebbero da lei sostenute.
I. Imposta federale
diretta
2. 2.1.
Per il calcolo
dell’imposta federale diretta, l’aliquota ordinaria è prevista dall’art. 36
cpv. 1 LIFD. L’art. 36 cpv. 2 LIFD prevede un’aliquota più favorevole,
applicabile ai coniugi viventi in comunione domestica. Infine, l’art. 36 cpv. 2bis
LIFD prevede che il capoverso 2 si applichi per analogia ai coniugi viventi in
comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di
fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o
persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L’ammontare
dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio
e ogni persona bisognosa.
2.2.
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, lo scopo delle deduzioni sociali e delle aliquote è di
adattare – in modo schematico – l’onere fiscale alla situazione personale ed
economica particolare di ogni categoria di contribuenti, come richiede il
principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.). Sebbene la
disciplina legale delle deduzioni preveda necessariamente un certo schematismo,
in considerazione delle molteplici situazioni personali di cui si deve tener
conto, la giurisprudenza esige comunque che tale schematismo non comporti una
sistematica discriminazione di determinate categorie di contribuenti (DTF 141
Considerandi
II 338 consid. 4.5 e giurisprudenza citata).
2.3
Nella DTF 133 II 305, il
Tribunale federale, fondandosi sulla vecchia Circolare n. 7 del 20 gennaio 2000
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, ha deciso che, quando uno
dei genitori versa degli alimenti all’altro, questa rendita deve essere
assimilata alle risorse che il genitore beneficiario usa per il mantenimento
del figlio, con la conseguenza che deve essere considerato il contribuente che
provvede al sostentamento del figlio.
Nella stessa sentenza, la
Suprema Corte ha ritenuto conforme alla legge federale anche la prassi dell’AFC
per il caso in cui la custodia alternata è d’importanza uguale: la concessione
della deduzione per figlio al genitore con il reddito più elevato è una
soluzione di opportunità poiché conduce a prediligere la soluzione più
favorevole sul piano fiscale, supponendo che il genitore più agiato
contribuisca in misura più importante al sostentamento del figlio (DTF 133 II
305.
consid. 8.5).
2.4
Nella DTF 141 II 338 l’Alta
Corte ha tuttavia ritenuto di dover così precisare la propria giurisprudenza.
Nell’ipotesi in cui i coniugi divorziati hanno l’autorità parentale congiunta,
la custodia alternata equivalente e non hanno previsto il versamento di alcun
contributo di mantenimento, si suppone che il genitore che ha il reddito più
elevato contribuisca in misura più importante al mantenimento del figlio, con
la conseguenza che questo genitore ha diritto all’aliquota ridotta. Se questa
ipotesi si rivela infondata, poiché i genitori contribuiscono al mantenimento
del figlio in misura uguale versando ciascuno lo stesso importo (a questo
proposito, in linea di principio ci si basa solo sulla sentenza di divorzio),
l’aliquota ridotta deve essere concessa al genitore che consegue il reddito
inferiore (consid. 6.3; cfr. anche la sentenza 2C_380/2020 del 19 novembre 2020
consid. 4.3.2).
La precisazione della
giurisprudenza è basata sulla considerazione che dei genitori che si separano e
che prevedono un’autorità parentale congiunta e una custodia alternata
equivalente e che, inoltre, rinunciano al versamento di un contributo di
mantenimento, hanno la chiara volontà di occuparsi in modo il più possibile
uguale del figlio e, più particolarmente, di partecipare pure al suo mantenimento
in misura equivalente. Ne consegue che il genitore che ha il reddito inferiore
sopporta, proporzionalmente al suo reddito, un onere più importante per il
mantenimento del figlio. In una simile ipotesi, il contribuente che assicura
proporzionalmente in misura inferiore il mantenimento del figlio è quello che
consegue il reddito più elevato. Farlo beneficiare dei vantaggi costituiti
dall’aliquota ridotta e dalla deduzione per figli non rispetta pertanto il
principio di capacità contributiva (DTF 141 II 338 consid. 6.2).
3.
3.1.
Nel caso in esame,
l’autorità di tassazione ha negato alla ricorrente l’applicazione dell’aliquota
per genitori, prevista dall’art. 36 cpv. 2bis LIFD, per il fatto
che, “come confermato anche dall’ufficio del controllo abitanti di __________
la ragazza è domiciliata presso il padre e continua ad esserlo attualmente”.
3.2
Come visto, l’art. 36 cpv.
2bis LIFD estende l’applicazione dell’aliquota agevolata anche “ai
contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi”,
purché siano adempiute due condizioni: che vivano “in comunione domestica
con figli o persone bisognose” e che provvedano “in modo essenziale”
al loro sostentamento.
Secondo l’autorità di
tassazione, l’insorgente non avrebbe adempiuto la prima condizione, in quanto
la figlia minorenne della ricorrente sarebbe domiciliata non presso di lei
bensì presso il padre.
La legge non richiede
tuttavia che il figlio sia domiciliato presso il genitore che provvede al suo
sostentamento in modo essenziale, bensì che viva con lui “in comunione
domestica”. Nel caso in cui i genitori hanno la custodia alternata (in misura
praticamente equivalente) di un figlio minorenne, si deve ritenere che quest’ultimo
viva in comunione domestica con entrambi (Bosshard/Bosshard/Lüdin,
Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p.
214).
Il fatto che la figlia
della ricorrente sia stata e sia tuttora domiciliata presso il padre non è
pertanto decisivo per l’attribuzione dell’aliquota per genitori. È per contro
determinante la circostanza che, con la sentenza di divorzio, l’autorità
parentale sia stata lasciata congiunta e la custodia sia stata assegnata
congiuntamente ai genitori.
3.3
Conformemente
alla giurisprudenza del Tribunale federale, si tratta dunque di stabilire quale
sia il genitore che provvede in modo essenziale al sostentamento di __________.
La Circolare n. 30 del 21
dicembre 2010 dell’AFC sull’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la
legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) afferma che, in caso di
custodia alternata si presuppone che il genitore con il reddito netto superiore,
provveda in modo essenziale al sostentamento del figlio e perciò gli viene
riconosciuta la tariffa per i genitori (n. 13.4.2, p. 25).
Anche la giurisprudenza
del Tribunale federale ammette, in linea di principio, la stessa soluzione, con
l’eccezione del caso in cui “i genitori contribuiscono al mantenimento del
figlio in misura uguale versando ciascuno lo stesso importo”, ne qual caso l’aliquota
ridotta deve essere concessa al genitore che consegue il reddito inferiore (v. supra,
consid. 2.4).
3.4
Agli
atti non sono reperibili la dichiarazione d’imposta e la decisione di
tassazione che concernono il padre di __________, __________ __________. Al
ricorso è stato tuttavia allegato un verbale di udienza del 31 gennaio 2012, redatto
nell’ambito della procedura di divorzio, dal quale risulta che “le parti si
danno reciprocamente atto che la moglie dispone di un reddito di circa fr.
4'200.– (compreso l’assegno per figli) ed ha un fabbisogno di circa fr.
3'000.–“, mentre “il marito ha… entrate mensili di circa fr. 2'000.–
lordi e percepisce l’assegno integrativo per __________ di circa fr. 500.–,
avendo per il resto un fabbisogno di circa fr. 3'000.–“. Nello stesso
verbale si legge che “la madre si assume i costi occasionati dalla figlia
(cassa malati ecc.), ad eccezione delle spese di vitto e alloggio presso il
padre”.
Nella
procedura di reclamo contro la decisione di tassazione 2021, la contribuente
aveva richiamato il citato verbale e la successiva sentenza di divorzio, per
ribadire il proprio “predominante sostentamento” della figlia, attestato anche
dagli estratti bancari e dalle fatture allegati.
Del
resto, la stessa autorità fiscale ha manifestamente riconosciuto che sia
l’insorgente a provvedere n modo essenziale al sostentamento di __________,
laddove ha accolto il reclamo e le ha riconosciuto la deduzione per figli a
carico in misura integrale, sebbene la legge preveda che, se i genitori sono
tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune
e non sono versati alimenti, la deduzione per i figli sia ripartita per metà
(articoli 35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT).
Sebbene
il padre di __________ consegua con ogni verosimiglianza un reddito inferiore
rispetto alla ricorrente, non vi è ragione di attribuire a lui l’aliquota più
favorevole, potendosi escludere che la situazione concreta sia quella di due genitori
che contribuiscono al mantenimento del figlio in misura uguale versando
ciascuno lo stesso importo.
3.5
Per
il calcolo dell’imposta federale diretta, si giustifica pertanto l’applicazione
dell’aliquota per genitori secondo l’art. 35 cpv. 2bis LIFD.
II. Imposta
cantonale
4.
4.1.
Per il calcolo
dell’imposta cantonale, l’art. 35 cpv. 2 LT prevede l’applicazione
dell’aliquota più favorevole ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai
contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e
celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a
tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento
provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo
essenziale.
4.2
Diversamente dalla LIFD,
la LT non prevede un’aliquota specifica per i genitori. L’art. 35 cpv. 2 LT
estende tuttavia l’applicazione dell’aliquota per coniugi anche ai contribuenti
vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono
in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi
fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone
bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.
La definizione del campo
di applicazione dell’aliquota più favorevole segue dunque gli stessi criteri di
quelli previsti dall’art. 36 cpv. 2bis LIFD. Anche in questo caso,
per i genitori separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi,
l’applicazione dell’aliquota privilegiata presuppone che il genitore viva in
comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi
fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvede.
Ne consegue che si
giustifica una soluzione uguale a quella adottata in materia di IFD (cfr. la
sentenza CDT n. 80.2020.122 del 17 dicembre 2020 consid. 2; v. anche la Circolare
n. 18/2020 della Divisione delle contribuzioni, Imposizione della famiglia, n.
11.3, p. 29).
4.3
Anche ai fini del calcolo
dell’imposta cantonale sul reddito, pertanto, l’aliquota privilegiata per
coniugati è applicata solo nel calcolo dell’imposta della ricorrente, la quale vive
in comunione domestica con la figlia minorenne __________,
al cui sostentamento provvede in modo essenziale.
5.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali e alla
ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 17 maggio 2023 è riformata nel senso
che l’imposta cantonale sul reddito è calcolata con l’aliquota per coniugati e
l’imposta federale diretta con l’aliquota per genitori.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Alla ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 600.– per ripetibili.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il segretario: