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Decisione

80.2023.132

Deduzioni: liberalità, pubblica utilità, non quota associativa versata a sindacato

29 febbraio 2024Italiano9 min

corso di contabilità, l’autorità fiscale riteneva che anch’esso non potesse “essere

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.132

80.2023.133

Lugano

29 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 14 giugno 2023 contro la decisione del 1 giugno 2023 in materia di IC e IFD

2021.

Fatti

Fatti

- con la dichiarazione

d’imposta 2021, RI 1 chiedeva in deduzione dal reddito imponibile:

§

a titolo di “donazione a enti di pubblica utilità”, la

quota sociale di fr. 96.–, versata all’__________ (di seguito __________),

§

l’importo di fr. 410.– corrispondente al costo per la

partecipazione ad un corso per adulti di contabilità;

- con decisione del 1° marzo

2023, l’Ufficio di tassazione di RS 1 (di seguito UT) notificava alla

contribuente la tassazione IC/IFD 2021, nella quale stabiliva un reddito

imponibile complessivo di fr. 42’100.– per l’IC e di fr. 42'600.– per l’IFD,

senza ammettere in deduzione gli importi menzionati;

- con reclamo del 6 marzo

2023, la contribuente chiedeva le venisse riconosciuta la deduzione delle spese

da lei sostenute per il corso di contabilità, in quanto indicato dal suo medico

curante,__________;

- chiedeva inoltre,

nell’ipotesi in cui le due deduzioni di cui sopra le fossero state

riconosciute, di rivedere anche la deduzione per beneficiari AVS/AI;

- con decisione del 1°

giugno 2023, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, aumentando la deduzione

per oneri assicurativi ed interessi di capitali a risparmio a fr. 3’402.– per

l’imposta cantonale, e stabilendo in fr. 1’000.– la deduzione per beneficiari

di rendita AVS/AI, con la conseguenza che il reddito imponibile si riduceva a

fr. 40’700.– per l’IC e a fr. 42'600.– per l’IFD;

- in merito alla deduzione del

versamento all’__________, rilevava come una prestazione volontaria, per essere

deducibile quale liberalità, debba essere stata effettuata “a titolo

gratuito”, ossia “senza controprestazione e senza obbligo legale,

contrattuale statutario o morale”, mentre la quota annuale __________

costituiva un contributo dovuto in base agli statuti, e come tale non

volontario;

- per quanto concerne il

corso di contabilità, l’autorità fiscale riteneva che anch’esso non potesse “essere

dedotto dal reddito in quanto non ritenuto una spesa di formazione/riqualifica”,

indipendentemente dal fatto che il medesimo fosse stato “consigliato”

dal medico curante della reclamante;

-

con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le censure

già sottoposte all’Ufficio di tassazione, aggiungendo che in passato sia i

versamenti all’__________ sia le spese per i corsi di contabilità sarebbero

stati ammessi in deduzione.

Diritto

- in primo luogo, la

ricorrente ritiene che i versamenti a favore dell’__________ dovrebbero essere

dedotti quali “donazioni a enti di pubblica utilità”, mentre il fisco vi

si oppone in quanto non si tratterebbe di una prestazione volontaria;

- secondo gli articoli 32c

LT e 33a LIFD, sono dedotte dai proventi le prestazioni volontarie e in

contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono

esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica,

sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100

franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi;

- condizione per la

deducibilità di una prestazione volontaria è che essa sia stata fatta a titolo

gratuito, senza cioè controprestazione e senza obbligo legale, contrattuale,

statutario o morale;

- le quote sociali previste

dagli statuti o altri pagamenti sui quali la persona giuridica ha una pretesa

non sono pertanto liberalità (Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale

delle contribuzioni dell’8 luglio 1994);

- nella sentenza n.

80.2019.233/234 del 31 dicembre 2019 (in RtiD I-2020 n. 5t) la Camera di

diritto tributario ha stabilito che, nonostante il testo della circolare

dell’AFC, si giustifichi un trattamento differenziato delle quote sociali,

versate a una persona giuridica esente dalle imposte in virtù del suo scopo

pubblico o di pubblica utilità:

§

se il loro versamento conferisce una pretesa al socio, non si

tratta di liberalità deducibili dal reddito imponibile;

§

se invece servono unicamente a finanziare l’attività di pubblica

utilità dell’associazione, non si può negare la natura volontaria della

prestazione del socio, sebbene l’associazione abbia una pretesa giuridica;

- le fatture allegate alla

Considerandi

dichiarazione d’imposta dalla ricorrente riportano l’indicazione “Associato”,

da cui si evince trattarsi del pagamento della quota associativa del sindacato:

nonostante benefici di una rendita di invalidità, la ricorrente può dunque beneficiare

di prestazioni, servizi e sconti offerti dall’associazione ai propri soci;

- ne consegue che i

versamenti ad __________ conferiscono delle pretese ai soci e non costituiscono

pertanto liberalità deducibili dal reddito imponibile della contribuente;

- in merito ai costi del

corso di contabilità seguito dalla ricorrente, ella ritiene debbano a loro

volta essere dedotti, in quanto la frequenza le sarebbe stata indicata dal suo

medico curante, mentre per il fisco si tratterebbe di una spesa di

formazione/riqualifica, non deducibile nella misura in cui ella è a beneficio

di una rendita intera dell’assicurazione invalidità;

- secondo

gli articoli 32 cpv. 1 lett. n LT e 33 cpv. 1 lett. j LIFD

sono dedotte dai proventi le spese di formazione e formazione

continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a

concorrenza di una somma globale di 10'000 franchi per l’IC e di 12'000 franchi

per l’IFD, purché il contribuente:

§

abbia conseguito un diploma del livello secondario II

conformemente al sistema educativo svizzero riconosciuto, oppure

§

abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del

livello secondario II;

- ora,

la ricorrente non svolge alcuna attività lucrativa, bensì beneficia di una

rendita d’invalidità completa, ragione per cui la tassa di iscrizione al corso

di contabilità non può essere considerato una spesa di formazione continua;

- la

ricorrente non sostiene neppure che tale corso serva in qualche modo ad una sua

riqualifica professionale oppure ad un suo reinserimento sul mercato del

lavoro, ragione per qui tali spese non possono nemmeno essere considerate quali

spese di riqualifica o di reinserimento professionale;

- ne

consegue che i presupposti per porre in deduzione tale costo quale spesa di

formazione o formazione continua professionale ai sensi degli articoli 32 cpv.

1.

lett. n LT e 33 cpv. 1 lett. j LIFD non sono dati;

- i costi del corso di

contabilità non sono neanche deducibili a titolo di spesa medica, come invocato

dalla ricorrente;

- per gli articoli 32b LT e 33 cpv. 1 lett. h LIFD,

dai proventi imponibili sono dedotte le spese per malattia e infortunio del

contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali

spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano la franchigia nel 5

per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25

a 32b LT e 26–33 LIFD;

- secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, di principio, con la nozione di spese

per malattia si intendono i costi delle misure per il mantenimento ed il

ripristino della salute propriamente dette, in particolare per i trattamenti

medici, i soggiorni in ospedale, i medicinali, le vaccinazioni e le

apparecchiature mediche, gli occhiali, le terapie o le misure di

disintossicazione (cfr. sentenza del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t,

consid. 4.2.2);

- ora, appare evidente che

il corso di contabilità seguito dalla ricorrente non possa essere considerato

una spesa medica deducibile, non essendo una misura

per il mantenimento ed il ripristino della salute e non essendo un

trattamento rimborsato dall’assicurazione contro le malattie;

- oltre a ciò, come si evince dal certificato medico della Dr.ssa med. __________,

il corso di contabilità è stato da lei “consigliato” alla ricorrente: si

tratta invero di un mero consiglio, e non di una vera e propria prescrizione;

- i

presupposti per ammettere in deduzione tale costo quale spesa medica non sono

pertanto dati;

- alla luce di quanto esposto,

si deve quindi concludere che la decisione dell’autorità fiscale di non

concedere in deduzione dal reddito i versamenti effettuati dalla ricorrente

all’__________ e i costi del corso di contabilità merita tutela;

- una diversa conclusione

non discende neppure dalla semplice circostanza che le deduzioni in questione

siano state concesse nella tassazione dei periodi precedenti;

- la costante giurisprudenza

del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di

ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona

fede (art. 9 Cost.): in effetti, il diritto tributario è marcato dal principio

della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata

limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità

(DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b);

- in virtù di tale esigenza,

l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni

periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue

eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe;

- le decisioni di tassazione

non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche

ulteriori (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2C_260/2008 del 6 agosto 2008,

consid. 4.2; n. 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, consid. 6.3 e n. 2P.173/2002

del 7 febbraio 2003, consid. 5.3);

il fatto che le deduzioni

litigiose siano state concesse nel periodo fiscale precedente non è pertanto

determinante;

- di conseguenza, il ricorso

dev’essere respinto e la tassa di giustizia e le spese devono essere poste a

carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 250.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: