80.2023.132
Deduzioni: liberalità, pubblica utilità, non quota associativa versata a sindacato
29 febbraio 2024Italiano9 min
corso di contabilità, l’autorità fiscale riteneva che anch’esso non potesse “essere
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.132
80.2023.133
Lugano
29 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 14 giugno 2023 contro la decisione del 1 giugno 2023 in materia di IC e IFD
2021.
Fatti
Fatti
- con la dichiarazione
d’imposta 2021, RI 1 chiedeva in deduzione dal reddito imponibile:
§
a titolo di “donazione a enti di pubblica utilità”, la
quota sociale di fr. 96.–, versata all’__________ (di seguito __________),
§
l’importo di fr. 410.– corrispondente al costo per la
partecipazione ad un corso per adulti di contabilità;
- con decisione del 1° marzo
2023, l’Ufficio di tassazione di RS 1 (di seguito UT) notificava alla
contribuente la tassazione IC/IFD 2021, nella quale stabiliva un reddito
imponibile complessivo di fr. 42’100.– per l’IC e di fr. 42'600.– per l’IFD,
senza ammettere in deduzione gli importi menzionati;
- con reclamo del 6 marzo
2023, la contribuente chiedeva le venisse riconosciuta la deduzione delle spese
da lei sostenute per il corso di contabilità, in quanto indicato dal suo medico
curante,__________;
- chiedeva inoltre,
nell’ipotesi in cui le due deduzioni di cui sopra le fossero state
riconosciute, di rivedere anche la deduzione per beneficiari AVS/AI;
- con decisione del 1°
giugno 2023, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, aumentando la deduzione
per oneri assicurativi ed interessi di capitali a risparmio a fr. 3’402.– per
l’imposta cantonale, e stabilendo in fr. 1’000.– la deduzione per beneficiari
di rendita AVS/AI, con la conseguenza che il reddito imponibile si riduceva a
fr. 40’700.– per l’IC e a fr. 42'600.– per l’IFD;
- in merito alla deduzione del
versamento all’__________, rilevava come una prestazione volontaria, per essere
deducibile quale liberalità, debba essere stata effettuata “a titolo
gratuito”, ossia “senza controprestazione e senza obbligo legale,
contrattuale statutario o morale”, mentre la quota annuale __________
costituiva un contributo dovuto in base agli statuti, e come tale non
volontario;
- per quanto concerne il
corso di contabilità, l’autorità fiscale riteneva che anch’esso non potesse “essere
dedotto dal reddito in quanto non ritenuto una spesa di formazione/riqualifica”,
indipendentemente dal fatto che il medesimo fosse stato “consigliato”
dal medico curante della reclamante;
-
con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le censure
già sottoposte all’Ufficio di tassazione, aggiungendo che in passato sia i
versamenti all’__________ sia le spese per i corsi di contabilità sarebbero
stati ammessi in deduzione.
Diritto
- in primo luogo, la
ricorrente ritiene che i versamenti a favore dell’__________ dovrebbero essere
dedotti quali “donazioni a enti di pubblica utilità”, mentre il fisco vi
si oppone in quanto non si tratterebbe di una prestazione volontaria;
- secondo gli articoli 32c
LT e 33a LIFD, sono dedotte dai proventi le prestazioni volontarie e in
contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono
esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica,
sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100
franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi;
- condizione per la
deducibilità di una prestazione volontaria è che essa sia stata fatta a titolo
gratuito, senza cioè controprestazione e senza obbligo legale, contrattuale,
statutario o morale;
- le quote sociali previste
dagli statuti o altri pagamenti sui quali la persona giuridica ha una pretesa
non sono pertanto liberalità (Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni dell’8 luglio 1994);
- nella sentenza n.
80.2019.233/234 del 31 dicembre 2019 (in RtiD I-2020 n. 5t) la Camera di
diritto tributario ha stabilito che, nonostante il testo della circolare
dell’AFC, si giustifichi un trattamento differenziato delle quote sociali,
versate a una persona giuridica esente dalle imposte in virtù del suo scopo
pubblico o di pubblica utilità:
§
se il loro versamento conferisce una pretesa al socio, non si
tratta di liberalità deducibili dal reddito imponibile;
§
se invece servono unicamente a finanziare l’attività di pubblica
utilità dell’associazione, non si può negare la natura volontaria della
prestazione del socio, sebbene l’associazione abbia una pretesa giuridica;
- le fatture allegate alla
Considerandi
dichiarazione d’imposta dalla ricorrente riportano l’indicazione “Associato”,
da cui si evince trattarsi del pagamento della quota associativa del sindacato:
nonostante benefici di una rendita di invalidità, la ricorrente può dunque beneficiare
di prestazioni, servizi e sconti offerti dall’associazione ai propri soci;
- ne consegue che i
versamenti ad __________ conferiscono delle pretese ai soci e non costituiscono
pertanto liberalità deducibili dal reddito imponibile della contribuente;
- in merito ai costi del
corso di contabilità seguito dalla ricorrente, ella ritiene debbano a loro
volta essere dedotti, in quanto la frequenza le sarebbe stata indicata dal suo
medico curante, mentre per il fisco si tratterebbe di una spesa di
formazione/riqualifica, non deducibile nella misura in cui ella è a beneficio
di una rendita intera dell’assicurazione invalidità;
- secondo
gli articoli 32 cpv. 1 lett. n LT e 33 cpv. 1 lett. j LIFD
sono dedotte dai proventi le spese di formazione e formazione
continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a
concorrenza di una somma globale di 10'000 franchi per l’IC e di 12'000 franchi
per l’IFD, purché il contribuente:
§
abbia conseguito un diploma del livello secondario II
conformemente al sistema educativo svizzero riconosciuto, oppure
§
abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del
livello secondario II;
- ora,
la ricorrente non svolge alcuna attività lucrativa, bensì beneficia di una
rendita d’invalidità completa, ragione per cui la tassa di iscrizione al corso
di contabilità non può essere considerato una spesa di formazione continua;
- la
ricorrente non sostiene neppure che tale corso serva in qualche modo ad una sua
riqualifica professionale oppure ad un suo reinserimento sul mercato del
lavoro, ragione per qui tali spese non possono nemmeno essere considerate quali
spese di riqualifica o di reinserimento professionale;
- ne
consegue che i presupposti per porre in deduzione tale costo quale spesa di
formazione o formazione continua professionale ai sensi degli articoli 32 cpv.
1.
lett. n LT e 33 cpv. 1 lett. j LIFD non sono dati;
- i costi del corso di
contabilità non sono neanche deducibili a titolo di spesa medica, come invocato
dalla ricorrente;
- per gli articoli 32b LT e 33 cpv. 1 lett. h LIFD,
dai proventi imponibili sono dedotte le spese per malattia e infortunio del
contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali
spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano la franchigia nel 5
per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25
a 32b LT e 26–33 LIFD;
- secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, di principio, con la nozione di spese
per malattia si intendono i costi delle misure per il mantenimento ed il
ripristino della salute propriamente dette, in particolare per i trattamenti
medici, i soggiorni in ospedale, i medicinali, le vaccinazioni e le
apparecchiature mediche, gli occhiali, le terapie o le misure di
disintossicazione (cfr. sentenza del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t,
consid. 4.2.2);
- ora, appare evidente che
il corso di contabilità seguito dalla ricorrente non possa essere considerato
una spesa medica deducibile, non essendo una misura
per il mantenimento ed il ripristino della salute e non essendo un
trattamento rimborsato dall’assicurazione contro le malattie;
- oltre a ciò, come si evince dal certificato medico della Dr.ssa med. __________,
il corso di contabilità è stato da lei “consigliato” alla ricorrente: si
tratta invero di un mero consiglio, e non di una vera e propria prescrizione;
- i
presupposti per ammettere in deduzione tale costo quale spesa medica non sono
pertanto dati;
- alla luce di quanto esposto,
si deve quindi concludere che la decisione dell’autorità fiscale di non
concedere in deduzione dal reddito i versamenti effettuati dalla ricorrente
all’__________ e i costi del corso di contabilità merita tutela;
- una diversa conclusione
non discende neppure dalla semplice circostanza che le deduzioni in questione
siano state concesse nella tassazione dei periodi precedenti;
- la costante giurisprudenza
del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di
ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona
fede (art. 9 Cost.): in effetti, il diritto tributario è marcato dal principio
della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata
limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità
(DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b);
- in virtù di tale esigenza,
l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni
periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue
eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe;
- le decisioni di tassazione
non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche
ulteriori (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2C_260/2008 del 6 agosto 2008,
consid. 4.2; n. 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, consid. 6.3 e n. 2P.173/2002
del 7 febbraio 2003, consid. 5.3);
il fatto che le deduzioni
litigiose siano state concesse nel periodo fiscale precedente non è pertanto
determinante;
- di conseguenza, il ricorso
dev’essere respinto e la tassa di giustizia e le spese devono essere poste a
carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 250.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: