80.2023.139
Assoggettamento illimitato: immobile all’estero (Italia), considerazione ai fini della definizione dell’aliquota, compilazione di un modulo per ogni immobile, annullamento della decisione
10 ottobre 2023Italiano17 min
degli immobili in Italia. In particolare il valore di stima dell’immobile di __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.139
80.2023.140
Lugano
10 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 maggio 2023 contro la decisione del 10 maggio 2023 in materia di IC e
IFD 2021.
Fatti
Fatti
A. __________ (__________),
cittadino italiano, vedovo e a beneficio di un permesso di domicilio (C) è
proprietario di sostanza immobiliare sia in Svizzera che in Italia.
Con dichiarazione fiscale
IC/IFD 2021, il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di
fr. 62'514.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 1'240'397.-.
Per quanto concerneva il
reddito e la sostanza imponibili all’estero, il contribuente dichiarava un
reddito immobiliare netto di fr. 7'999.- ed una sostanza immobiliare pari a fr.
290'604.-.
B. Con decisione del
21.9.2022, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava al
contribuente la tassazione IC/IFD 2021, nella quale commisurava il reddito
imponibile in fr. 61'200.- per l’IC e in fr. 65'700.- per l’IFD e il reddito
determinante per l’aliquota in fr. 68'400.- per l’IC e in fr. 73'500.- per
l’IFD. La sostanza imponibile era stabilita in fr. 977'000.- e la sostanza
determinante per l’aliquota in fr. 1'521'000.-.
In particolare, rispetto
ai dati dichiarati dal contribuente, l’autorità fiscale aveva aumentato il
valore locativo dell’abitazione primaria da fr. 50'700.- a fr. 57'735.-; aveva
per contro ripreso il reddito degli immobili situati in Italia dalla
dichiarazione, per un importo di fr. 7'999.-.
Altresì
il valore della sostanza immobiliare era stato elevato da fr. 1'361'249.- a fr.
1'642'299.-, con la seguente motivazione: “Valore
di stima rettificato come alle risultante del catasto”.
C. Con reclamo del 6.10.2022,
__________ insorgeva contro la decisione di tassazione IC/IFD 2021, chiedendo,
sulla base di una tabella allegata di “(…) correggere i valori di stima
degli immobili in Italia. In particolare il valore di stima dell’immobile di __________
in quanto a differenza della tassazione 2020 ho tolto i terreni (…) in quanto
erano valutati in maniera errata”. Il contribuente chiedeva inoltre la
correzione del coefficiente di calcolo usato per gli immobili e la modifica del
valore locativo dell’immobile di Lugano.
D. Con decisione del 10.5.2023
l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo il reddito imponibile a fr.
55'400.- per l’IC e a fr. 59'900.- per l’IFD e il reddito determinante per
l’aliquota a fr. 62'500.- per l’IC e a fr. 67'600.- per l’IFD. La sostanza era
stabilita in fr. 961'000.- e la sostanza determinante per l’aliquota in fr.
1'401'000.-.
L’UT aveva in particolare
ridotto il valore locativo dell’immobile di Lugano, portandolo a fr. 50'000.-.
Per quanto concerneva invece i valori di sostanza degli immobili ubicati
all’estero indicava: “(…) ripresi in
considerazione della prassi giurisprudenziale in materia in ragione dei valori
fiscali ai fini IMU considerato il coefficiente di 160 (v. sentenza CdT n.
80.2020.244 del 9.8.2021 […]), valore dei terreni ammesso come a domanda”.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ impugna la
decisione su reclamo, sostenendo che, pur applicando il coefficiente 160, il
valore degli immobili e dei terreni in __________ risulterebbe essere pari a
fr. 348'999.- e non a fr. 451'575.-. In merito al coefficiente “160” il
ricorrente sostiene: “(…) purtroppo non sono
riuscito a leggere la sentenza, nonostante i tentativi sul sito internet
indicatomi, non capisco perché ci si basa su un coefficiente variabile
applicato ad un tributo comunale, quando l’Agenzia delle entrate italiana
pubblica i coefficienti nazionali per la valorizzazione degli immobili ai fini
fiscali, successioni, donazioni ecc. In questo caso essendo il coefficiente 126
comprensivo della rivalutazione del 5%, il valore degli immobili in Italia è di
CHF 277’207, come da allegato conteggio”.
F. Con osservazioni
27/28.6.2023, l’UT chiede la conferma della decisione impugnata.
Diritto
1. Le persone fisiche
sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando
hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera (art. 3 cpv. 1 LIFD; per l’imposta
cantonale, art. 2 cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza
personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli
stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (art. 6 cpv. 1 LIFD; per
l’imposta cantonale, cfr. art. 5 cpv. 1 LT).
In quanto elemento
imponibile in Svizzera (art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD e art. 20 cpv. 1
lett. b LT), il valore locativo del fondo viene tuttavia preso in
considerazione per la determinazione dell’aliquota dei contribuenti, sia per
l’IFD sia per l’IC (esenzione con riserva di progressività; art. 7 cpv. 1 LIFD;
decisione TF 2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 maggio 2017, consid. 5.1 e
riferimenti; per l’imposta cantonale, art. 6 cpv. 1 LT). Per l’imposta
cantonale, inoltre, il valore dell’immobile all’estero viene considerato per la
determinazione dell’aliquota che serve per calcolare l’imposta sulla sostanza.
Secondo l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per
il valore di stima ufficiale.
La Convenzione tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie
imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41), prevede al suo articolo 6 paragrafo
1, che i redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato
contraente in cui detti beni sono situati. Giusta l’art. 24 cifra 3 della medesima
Convenzione, se un residente della Svizzera percepisce redditi o possiede un
patrimonio che, conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono
imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto
patrimonio salve le disposizioni del paragrafo 4, ma può, per determinare
l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo
residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero
patrimonio senza tener conto dell’esenzione.
Considerandi
2.
2.1.
Contestato, nel caso di specie è il valore
preso in considerazione, unicamente ai fini dell’aliquota, degli immobili di
proprietà del ricorrente, ubicati in Italia.
Si tratta dei
seguenti immobili:
- Casa
di abitazione e terreno siti in __________ (valore di stima secondo la
dichiarazione d’imposta: 217'949.-, locazioni temporanee: fr. 7'999.-);
- Edificio
accessorio sito in __________ [registro fondiario n. 505] (valore di stima
secondo dichiarazione d’imposta: fr. 6'443.-, valore di reddito: fr. 0.-);
- Terreno
sito in via __________ [Numero di registro fondiario: Fg.23Part.86] (valore di
stima secondo dichiarazione d’imposta: fr. 96.-; valore di reddito: fr. 0.-);
- Edificio
accessorio sito a __________ [Fg.23 Part. 27 Sub 797] (valore di stima: fr.
1'437.-);
- Casa
di abitazione e terreno siti in via __________ [Fg.23 Part. 27 Sub 747 Posto
auto Sb 788] (valore di stima secondo dichiarazione d’imposta: fr. 64'679.-,
valore di reddito: fr. 0.-).
In relazione ai
surriferiti immobili, nelle “Comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione”,
il contribuente indicava quanto segue:
“(…) Modulo 7 Immobile 2 __________ – __________.
Proprietà del contribuente 66.66%. Il contribuente beneficia dell’usufrutto.
L’immobile in Italia Sub 801 posto auto sub 781 è stato venduto il 15.03.2021
ed il ricavato versato sul contro presso la __________. Gli immobili in __________
sono stati valutati sulla base della rendita catastale, più la rivalutazione e
per il moltiplicatore di merito, i fabbricati; la rendita dominicale per il
coefficiente di merito, i terreni. Le schede catastali per gli immobili nella
provincia di Milano sono state spedite all’Ufficio di tassazione di Lugano il
07.09.2020, mentre quelle per gli immobili nella provincia di Brescia,
unitamente alla scheda di valorizzazione, il 12.05.2022 allo stesso ufficio.
Per i terreni sono indicate le destinazioni d’uso. I coefficienti catastali
usati sono per legge italiana applicati nelle successioni, donazioni ed altro”.
2.2
In base alla ripartizione
internazionale allegata alla decisione di riparto su reclamo, si evince che la
sostanza immobiliare in Italia è stata accertata in fr. 451'575.- ed il reddito
immobiliare in fr. 7'999.- (che corrisponde all’affitto proveniente
dall’immobile ubicato a __________ del __________). L’UT, come visto, ha
indicato che la stima immobiliare è stata effettuata in base alla
giurisprudenza di questa Camera (in particolare la sentenza CDT 80.2020.244 del
9.8.2021).
La sostanza immobiliare
italiana è stata stimata come segue dall’Ufficio di tassazione:
- Proprietà
sita in __________ a __________: fr. 356'773.- (valore di stima complessivo),
fr. 7'999.- (affitti da terzi);
- Proprietà
sita in __________ [mapp. 505] fr. 10'750.- (valore di stima complessivo),
reddito fr. 0.-;
- Proprietà
__________ [mapp. 747] fr. 77'090.- (valore di stima complessivo), reddito fr.
0.-;
- Proprietà
sita a __________ [mapp. 797] fr. 1'824.-, reddito fr. 0.-;
- Proprietà
sita a __________ [mapp. 86] fr. 96.-, reddito fr. 0.-;
- Proprietà
sita a __________ [mapp. 787] fr. 5’042.-, reddito fr. 0.-.
2.3
Per
quanto concerne l’imposta cantonale sulla sostanza, nella sentenza CDT n.
80.2015.225/226 del 21.12.2017 (in RtiD I-2018 n. 4t), la Camera di diritto
tributario ha ritenuto corretto prendere in considerazione per il calcolo
dell’aliquota dell’imposta sulla sostanza, il valore catastale stabilito a
partire dai dati ricavati dalla “visura storica per l’immobile” rilasciata
dall’Agenzia delle entrate italiana (consid. 2.5.). La Camera ha in particolare
ricordato che il valore catastale stabilito a partire dai dati ricavati dalla
visura è un dato oggettivo, che proviene da un’autorità fiscale estera e che è
agevolmente reperibile.
Secondo
le disposizioni dell’ordinamento italiano, che si riferiscono al calcolo
dell’Imposta municipale sugli immobili (IMU), in vigore dal 2012, per i
fabbricati iscritti in catasto il valore dell’immobile, che funge da base di
calcolo del tributo, è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di
imposizione, rivalutate del 5 per cento, dei moltiplicatori che dipendono dalla
categoria catastale. In particolare, per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A (con esclusione della categoria catastale A/10), il coefficiente è
160.
(sentenza CDT n. 80.2015.225/226 del 21.12.2017 consid. 2.4).
2.4
In
relazione al valore locativo, l’art. 21
cpv. 2 LIFD sancisce che viene stabilito
tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva
dell’abitazione al domicilio del contribuente. Secondo detta disposizione e la
giurisprudenza in materia d’imposta federale diretta, il valore locativo deve
essere stimato in base al valore di mercato (cfr. art. 16 cpv. 2 in fine
LIFD; DTF 123 II consid. 4b), prendendo in considerazione le condizioni locali
(sentenza TF n. 2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 ottobre 2017, consid. 7.1.;
sentenza TF n. 2C_757/2015 dell’8 dicembre 2016 consid. 5.1.). Il valore
locativo deve inoltre corrispondere all’ammontare che il proprietario o il
detentore dei diritti di godimento dovrebbe pagare sul mercato per occupare il
bene immobile nelle stesse condizioni (sentenza TF n. 2C_829/2016 del 10
ottobre 2017, consid. 7.1 e riferimenti). Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, il valore locativo fissato dal Cantone in materia di
imposta federale diretta non deve essere al di sotto del 70% (del 60% per
l’imposta cantonale e comunale) del valore di mercato (sentenza TF n.
2C_829/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.1. e riferimenti). Il Tribunale
federale ha negato che l’art. 21 cpv. 2 LIFD, che fa riferimento alle
condizioni locali, vieti di calcolare il valore locativo servendosi di un
metodo forfetario basato su una percentuale del valore fiscale dell’immobile.
Per
quanto concerne il valore locativo di un immobile situato all’estero, il
Tribunale federale ha ritenuto giustificato determinarlo nella misura di una
percentuale del valore fiscale o del valore venale. L’Alta Corte ha
sottolineato che l’art. 21 cpv. 2 LIFD non impone un metodo di calcolo preciso
e che le stesse direttive dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del
25.
marzo 1969 concernenti la determinazione del valore locativo delle case
d’abitazione (ASA 38 p. 121 ss.) prevedono che i cantoni possano fissare il
valore locativo in una percentuale del valore fiscale o venale. Secondo le
direttive citate, il valore locativo lordo rappresenterebbe in generale il 6%
del valore fiscale o, a titolo di controllo, un rendimento netto corrispondente
al 3% o al 4% del capitale proprio investito nell’immobile (sentenza TF n.
2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 maggio 2017, consid. 7.2 e 7.3).
Su
questi presupposti, la Suprema Corte ha recentemente respinto il ricorso di un
contribuente, proprietario di un immobile in Italia, il cui valore locativo era
stato determinato nella misura del 6% del valore di stima dichiarato,
ricordando che la determinazione del valore locativo in ragione di una
percentuale del valore fiscale o venale di un immobile, che tiene quindi già
conto anche della sua collocazione geografica, è di principio ammessa e non
lede come tale il diritto federale (sentenza 9C_646/2022 del 7 febbraio 2023
consid. 7.4, con riferimento alle sentenze 2C_724/2021 del 23 giugno 2022
consid. 5.3 e 7.3; 2C_829/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.3, entrambe con
riferimento anche alle già citate direttive dell'Amministrazione federale delle
contribuzioni del 25 marzo 1969, che indicano proprio come il valore locativo
lordo in base alle stime cantonali corrisponde in generale al 6 % del valore
fiscale).
2.5
Per
quanto concerne il diritto cantonale ticinese, secondo l’art. 1 del decreto
esecutivo del 2 dicembre 2020 concernente l’imposizione delle persone fisiche
valido per il periodo fiscale 2021, il valore locativo corrisponde al valore di
mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione
(cpv. 1). Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente
al 60-70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi
utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito
determinato dall’Ufficio di stima nella decisione di stima (cpv. 2). Per l’art.
20.
cpv. 3 LT, la riduzione di cui al capoverso 2 non è invece ammessa per gli
immobili utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza.
Ora,
a parte il fatto che il “valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima”
non esiste, per definizione, in relazione a immobili siti all’estero, va anche
ricordato che, in una sentenza di principio risalente al 9 maggio 2008 (CDT n.
80.2007.173, in: RtiD II-2008 n. 3t), questa Camera ha esaminato la prassi
consistente nel servirsi del valore di reddito secondo il calcolo della stima
ufficiale, già applicata a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una
circolare della Divisione delle contribuzioni, concludendo per la sua
illegalità.
In
una sentenza del 21 dicembre 2017 (n. 80.2015.225, in RtiD I-2018 n. 4t), la
Camera di diritto tributario ha stabilito che esigenze di praticabilità
impongono di stabilire il valore locativo degli immobili situati all’estero,
che serve unicamente a determinare l’aliquota per il calcolo dell’imposta in
Svizzera, nella misura di una percentuale del loro valore fiscale. Considerato
il fatto che l’autorità fiscale ticinese deduce ancora dal valore locativo le
spese di manutenzione (forfetarie), si giustifica l’applicazione del tasso del
6%, proposto dalle citate direttive dell’AFC.
Il
Tribunale federale ha già riconosciuto che è conforme al diritto federale
superiore determinare il valore locativo relativo all'imposta cantonale allo
stesso modo di quello stabilito per l’imposta federale diretta (sentenza
9C_646/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 8.2).
3.
3.1.
Ora,
la verifica degli atti dell’incarto ha permesso di rilevare delle criticità per
quanto attiene sia al valore di stima degli immobili siti in Italia sia al
valore da prendere in considerazione per l’imposta sul reddito (sempre ai soli
fini dell’aliquota).
3.2
3.2.1
Dalla disamina del Modulo
7.
allegato alla dichiarazione d’imposta 2021 emergono delle perplessità in
merito al valore dei fondi dichiarati dal contribuente. Per quanto concerne in
particolare le proprietà site a __________, il contribuente si è limitato a dichiarare
in un unico modulo il valore complessivo di tutti gli immobili (composto sia da
terreni [prati e uliveti] che da fabbricati).
Si rileva infatti che ogni
immobile (per immobile s’intendono, ai sensi degli art. 655 CC e 943 CC, gli
oggetti che possono essere iscritti a Registro fondiario e che possono essere
individuati tramite un numero di fondo, cfr. Kernen,
ZGB Kommentar, 4a ed., n. 1 ad art. 655 CC) deve essere considerato
e trattato come tale. Il contribuente che possiede proprietà fondiaria deve
compilare, per ogni singolo immobile (compresi quelli situati fuori Cantone e
all’estero), un modulo “Immobili, determinazione della sostanza e del reddito
immobiliare” (Modulo 7) completandolo con le indicazioni riguardanti il singolo
immobile, la stima ufficiale, le varie tipologie di reddito immobiliare
conseguito e le spese di gestione, amministrazione e manutenzione (cfr.
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta IC/IFD 2022 delle
persone fisiche, p. 17).
3.2.2
Nell’attuale situazione
non è quindi possibile valutare se la commisurazione del valore di stima degli
immobili siti a __________ e del relativo reddito, operata dall’UT, sia corretta.
In particolare, il contribuente ha dichiarato di aver percepito un reddito di fr.
7'999.- dalla locazione a terzi, senza tuttavia allegare alcuna comprova,
sebbene l’edificio principale risulti consistere in una costruzione di particolare
pregio e valore, conosciuta nel mondo dell’architettura e chiamata __________.
Oltre a ciò si rileva che alcuni dei terreni sono agricoli, rispettivamente
degli uliveti, per i quali non sembrerebbe esistere una classificazione
catastale (cfr. “Visura attuale per soggetto”, prodotta dal contribuente con
e-mail del 12.5.2022 all’UT). D’altra parte, tali fondi genererebbero un
reddito “agrario” e un reddito “dominicale”. Agli atti il contribuente, che è limitatamente
imponibile in __________ in ragione della proprietà degli immobili, non ha
presentato la dichiarazione dei redditi italiana per il 2021, sicché non è
possibile documentare – con sufficiente sicurezza – gli introiti generati dagli
immobili in parola.
3.3
Agli atti presentati alla
Camera non vi sono le visure catastali per tutti gli altri immobili situati in __________,
in particolare a __________ e __________. Nessun reddito è stato dichiarato dal
contribuente in relazione a tali immobili. A tal proposito si rileva che, a __________,
__________ dispone di un appartamento. Tuttavia dalla consultazione del Modulo
7.
ad esso riferito [Immobile n. 4], in merito ai redditi, non viene indicato se
lo stesso è a disposizione del contribuente, ed in tal caso dovrebbe essere
indicato il valore locativo, oppure se è concesso in uso a terzi, e in
quest’evenienza dovrebbe essere dichiarato il relativo reddito.
3.4
Nella situazione sopra
descritta, occorre pertanto annullare la decisione su reclamo IC/IFD 2021 del 10.5.2023.
Il contribuente dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per
stabilire correttamente il valore di stima ed il reddito delle proprietà
situate in Italia. In particolare, dovrà produrre la visura catastale italiana
aggiornata (stato al 31.12.2021) per ciascuna delle sue proprietà, indicare se
gli immobili sono a sua disposizione oppure sono ceduti in uso o in godimento a
terzi, e, in questa circostanza, documentare, per ogni singolo immobile, i
redditi percepiti (p. es. bonifici bancari, contratti di locazione o affitto,
ecc.). Il ricorrente dovrà altresì produrre la dichiarazione dei redditi italiana
valida per il periodo fiscale 2021.
Unicamente con la
documentazione completa sarà possibile verificare se l’operato dell’UT,
relativo alla commisurazione del valore di stima e del reddito degli immobili
in __________ (valido ai fini dell’aliquota), sia corretto.
4.
La decisione
impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’UT, affinché stabilisca il
valore catastale ed il reddito immobiliare degli immobili in __________, sulla
base della documentazione che dovrà essere presentata dal contribuente, come
indicato nella sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione IC/IFD 2021
del 10 maggio 2023 è annullata e gli atti sono ritornati all’UT affinché adotti
una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: