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Decisione

80.2023.148

Procedura: ricorso, garanzia per tassa di giustizia e spese processuali, pagamento ritardato, irricevibilità del ricorso

27 settembre 2023Italiano8 min

maggio 2023, il contribuente interponeva reclamo avverso la diffida ad adempiere

Source ti.ch

Incarto n.

80.2023.148

Lugano

27 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 30 giugno 2023 contro le decisioni:

·

del 26 giugno 2023 in materia di

diffida ad adempiere gli obblighi procedurali;

·

del 7 luglio 2023 in materia di multa

per violazione degli obblighi procedurali.

Fatti

Fatti

A. RI 1, domiciliato in

Germania, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino e in Svizzera quale

proprietario di sostanza immobiliare nel Comune di __________. In data 17

gennaio 2023, a seguito di un richiamo datato 17 ottobre 2022, l’Ufficio

circondariale di tassazione di Lugano (di seguito UT) diffidava il contribuente

ad inviare entro un termine di 20 giorni la dichiarazione delle imposte per il

periodo fiscale 2021, avvertendolo che, scaduto infruttuosamente questo

termine, gli avrebbe inflitto una multa disciplinare.

In data 26 gennaio 2023,

l’UT concedeva al contribuente una proroga fino al 28 febbraio 2023 per

l’inoltro della dichiarazione 2021, avvertendolo che, scaduto infruttuosamente

questo termine, la procedura di richiamo, diffida o multa sarebbe ripresa dallo

stadio successivo a quello in cui si trovava.

Non avendo il contribuente

inoltrato la dichiarazione d’imposta entro il termine fissato con la proroga

concessa, l’UT, con decreto del 14 marzo 2023, infliggeva al contribuente una

multa di fr. 100.- per violazione degli obblighi procedurali, rinnovando nel

contempo la diffida a presentare la dichiarazione fiscale entro 20 giorni, con

l’avvertenza che, decorso infruttuoso tale termine, avrebbe proceduto alla

tassazione d’ufficio.

B. Con scritto datato 26

maggio 2023, il contribuente interponeva reclamo avverso la diffida ad adempiere

gli obblighi procedurali e avverso la multa, segnalando che gli sarebbe stato

impossibile compilare tempestivamente la dichiarazione delle imposte, in quanto

gli sarebbero mancati i documenti necessari, i quali, a suo dire, sarebbero

stati rilasciati dal competente Ufficio di tassazione germanico soltanto in

seguito a tempi d’attesa molto lunghi.

C. Con due decisioni del

26 giugno 2023, l’UT respingeva i reclami contro la diffida e contro la multa

disciplinare. La diffida sarebbe stata giustificata dal mancato inoltro della

dichiarazione nonostante il richiamo inviato. La multa per il fatto che il

contribuente aveva omesso in modo negligente di adempiere i suoi obblighi procedurali

nonostante la diffida.

D. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, __________ chiede l’annullamento della

diffida e della multa. Sostiene di aver inoltrato la dichiarazione d’imposta

non appena entrato in possesso di tutta la documentazione necessaria a tal

fine, la quale gli è stata recapitata dal Fisco germanico soltanto una volta

scaduto il termine assegnato con la proroga del 26 gennaio 2023.

E. Con osservazioni

datate 10 luglio 2023, l’UT si riconferma nelle sue decisioni su reclamo

(relative alla diffida e alla multa). Rileva peraltro che la decisione impugnata

concernerebbe solo la diffida e non anche la multa. La decisione relativa al

reclamo contro la multa sarebbe stata inviata lo stesso giorno dell’invio delle

osservazioni al ricorso (cioè il 10 luglio 2023). Informa infine che la

dichiarazione è stata presentata solo il 30 marzo 2023 e che il ricorrente

avrebbe potuto adempiere i suoi obblighi semplicemente compilando il modulo per

la dichiarazione, anche senza produrre documentazione relativa ai redditi e

alla sostanza all’estero.

F. In data 11 luglio

2023 la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine fino

al 4 agosto 2023 per versare un anticipo di fr. 200.- a garanzia del pagamento

della tassa di giustizia e delle spese di procedura, con l’avvertenza che, in

caso di mancato o ritardato pagamento, il ricorso sarebbe stato dichiarato

irricevibile.

Con e-mail del 7 agosto

2023 il ricorrente si è rivolto a questa Camera, chiedendo conferma del fatto

che l’anticipo richiesto fosse effettivamente arrivato. In risposta, con e-mail

di medesima data, questa Corte ha risposto che il versamento dell’anticipo non

risultava essere stato eseguito. In risposta, il contribuente ha sostenuto di

aver pagato l’anticipo spese di fr. 200.- già in luglio, ma che “c’era un

disguido”, motivo per cui “grazie al mio computer i soldi andavano

altrove”. L’importo è pervenuto il 9 agosto 2023.

Diritto

1. 1.1.

Per l’art. 231 cpv. 1 LT

la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in

Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento

di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese

di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la

comminatoria dell’irricevibilità del ricorso.

Tale disposizione è stata

introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per

tener conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il

problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non

solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono

essere avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non

sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7

ottobre 1998 concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause

amministrative, nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le

contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia,

par. I).

1.2.

Essendo l’insorgente

domiciliato all’estero, la Camera di diritto tributario gli ha attribuito un

termine per il versamento dell’importo di fr. 200.- a garanzia del pagamento

della tassa di giustizia e delle spese processuali. Il termine attribuito ai

ricorrenti scadeva il 4 agosto 2023, mentre il versamento è intervenuto

soltanto il 9 agosto 2023.

1.3.

Secondo il Tribunale

federale, non vi è alcun formalismo eccessivo nel dichiarare inammissibile un

ricorso quando, conformemente al diritto procedurale applicabile, la sua

ammissibilità dipende dal versamento di un anticipo delle spese entro un

preciso termine. La parte interessata deve tuttavia essere stata informata in

modo appropriato dell’importo da versare, del termine assegnato per procedere

al versamento e delle conseguenze derivanti dal non rispetto di quest’ultimo (sentenza

TF n. 2C_361/2015 del 13 maggio 2015 consid. 2.6 con rif.)

1.4.

Nello scambio di posta

elettronica intercorso con questa Camera tra il 7 e l’8 agosto 2023, gli

insorgenti hanno riconosciuto il ritardo nel pagamento, attribuendone la causa

a degli asseriti e non meglio specificati “disguidi” avuti con il

proprio computer nell’effettuare il versamento dell’anticipo, a causa dei quali

“i soldi andavano altrove”.

Ora, i ricorrenti erano

stati esaurientemente informati a proposito delle conseguenze dell’inosservanza

del termine con lettera dell’11 luglio 2023. Essi avrebbero persino potuto

domandare una proroga per il versamento dell’anticipo richiesto, qualora entro

la data di scadenza del termine (il 4 agosto 2023) non fossero riusciti a

procedere al pagamento a causa dei “disguidi” avuti con il loro

computer. In assenza di proroghe, di fronte al tardivo versamento dell’importo

richiesto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Considerandi

2.

Abbondanzialmente,

si può osservare che, se anche la Camera di diritto tributario avesse potuto

entrare nel merito del ricorso, nel caso in cui fosse pervenuto tempestivamente

il pagamento dell’anticipo richiesto, l’esito non sarebbe stato diverso.

I reclami, interposti dal

contribuente contro la diffida e contro la multa per violazione degli obblighi

procedurali, erano infatti entrambi tardivi e l’Ufficio di tassazione avrebbe

pertanto dovuto dichiararli irricevibili.

La diffida,

infatti, è stata notificata il 17 gennaio 2023, mentre il reclamo avverso la

stessa è stato interposto il 26 maggio 2023, quindi oltre tre mesi dopo la

scadenza del termine di 30 giorni per presentare ricorso previsto dal combinato

disposto degli articoli 198 cpv. 4 e 206 cpv. 1 LT.

La decisione

relativa alla multa per violazione degli obblighi procedurali è stata

notificata il 14 marzo 2023 ed è pervenuta al destinatario il 16 marzo 2023

(cfr. tracciamento postale dell’invio), dunque ben oltre il termine di reclamo

di 30 giorni.

3.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali dovrebbero

essere poste a carico del ricorrente.

Come già ricordato,

tuttavia, l’Ufficio di tassazione, nelle sue osservazioni del 10 luglio 2023 al

ricorso, ha sostenuto che la decisione sul reclamo contro la multa del 14 marzo

2023.

non era ancora stata notificata. Al ricorso, il contribuente ha tuttavia

allegato una decisione del 26 giugno 2023 che concerne proprio la multa in

questione. Poiché il 10 luglio 2023 l’UT ha notificato una nuova decisione

relativa allo stesso reclamo, si è creata una situazione ben poco chiara.

In queste circostanze, si

giustifica il rimborso dell’anticipo di fr. 200.- al ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

L’importo di fr. 200.–,

anticipato dal ricorrente, gli è rimborsato.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: