80.2023.148
Procedura: ricorso, garanzia per tassa di giustizia e spese processuali, pagamento ritardato, irricevibilità del ricorso
27 settembre 2023Italiano8 min
maggio 2023, il contribuente interponeva reclamo avverso la diffida ad adempiere
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.148
Lugano
27 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 giugno 2023 contro le decisioni:
·
del 26 giugno 2023 in materia di
diffida ad adempiere gli obblighi procedurali;
·
del 7 luglio 2023 in materia di multa
per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
Fatti
A. RI 1, domiciliato in
Germania, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino e in Svizzera quale
proprietario di sostanza immobiliare nel Comune di __________. In data 17
gennaio 2023, a seguito di un richiamo datato 17 ottobre 2022, l’Ufficio
circondariale di tassazione di Lugano (di seguito UT) diffidava il contribuente
ad inviare entro un termine di 20 giorni la dichiarazione delle imposte per il
periodo fiscale 2021, avvertendolo che, scaduto infruttuosamente questo
termine, gli avrebbe inflitto una multa disciplinare.
In data 26 gennaio 2023,
l’UT concedeva al contribuente una proroga fino al 28 febbraio 2023 per
l’inoltro della dichiarazione 2021, avvertendolo che, scaduto infruttuosamente
questo termine, la procedura di richiamo, diffida o multa sarebbe ripresa dallo
stadio successivo a quello in cui si trovava.
Non avendo il contribuente
inoltrato la dichiarazione d’imposta entro il termine fissato con la proroga
concessa, l’UT, con decreto del 14 marzo 2023, infliggeva al contribuente una
multa di fr. 100.- per violazione degli obblighi procedurali, rinnovando nel
contempo la diffida a presentare la dichiarazione fiscale entro 20 giorni, con
l’avvertenza che, decorso infruttuoso tale termine, avrebbe proceduto alla
tassazione d’ufficio.
B. Con scritto datato 26
maggio 2023, il contribuente interponeva reclamo avverso la diffida ad adempiere
gli obblighi procedurali e avverso la multa, segnalando che gli sarebbe stato
impossibile compilare tempestivamente la dichiarazione delle imposte, in quanto
gli sarebbero mancati i documenti necessari, i quali, a suo dire, sarebbero
stati rilasciati dal competente Ufficio di tassazione germanico soltanto in
seguito a tempi d’attesa molto lunghi.
C. Con due decisioni del
26 giugno 2023, l’UT respingeva i reclami contro la diffida e contro la multa
disciplinare. La diffida sarebbe stata giustificata dal mancato inoltro della
dichiarazione nonostante il richiamo inviato. La multa per il fatto che il
contribuente aveva omesso in modo negligente di adempiere i suoi obblighi procedurali
nonostante la diffida.
D. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________ chiede l’annullamento della
diffida e della multa. Sostiene di aver inoltrato la dichiarazione d’imposta
non appena entrato in possesso di tutta la documentazione necessaria a tal
fine, la quale gli è stata recapitata dal Fisco germanico soltanto una volta
scaduto il termine assegnato con la proroga del 26 gennaio 2023.
E. Con osservazioni
datate 10 luglio 2023, l’UT si riconferma nelle sue decisioni su reclamo
(relative alla diffida e alla multa). Rileva peraltro che la decisione impugnata
concernerebbe solo la diffida e non anche la multa. La decisione relativa al
reclamo contro la multa sarebbe stata inviata lo stesso giorno dell’invio delle
osservazioni al ricorso (cioè il 10 luglio 2023). Informa infine che la
dichiarazione è stata presentata solo il 30 marzo 2023 e che il ricorrente
avrebbe potuto adempiere i suoi obblighi semplicemente compilando il modulo per
la dichiarazione, anche senza produrre documentazione relativa ai redditi e
alla sostanza all’estero.
F. In data 11 luglio
2023 la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine fino
al 4 agosto 2023 per versare un anticipo di fr. 200.- a garanzia del pagamento
della tassa di giustizia e delle spese di procedura, con l’avvertenza che, in
caso di mancato o ritardato pagamento, il ricorso sarebbe stato dichiarato
irricevibile.
Con e-mail del 7 agosto
2023 il ricorrente si è rivolto a questa Camera, chiedendo conferma del fatto
che l’anticipo richiesto fosse effettivamente arrivato. In risposta, con e-mail
di medesima data, questa Corte ha risposto che il versamento dell’anticipo non
risultava essere stato eseguito. In risposta, il contribuente ha sostenuto di
aver pagato l’anticipo spese di fr. 200.- già in luglio, ma che “c’era un
disguido”, motivo per cui “grazie al mio computer i soldi andavano
altrove”. L’importo è pervenuto il 9 agosto 2023.
Diritto
1. 1.1.
Per l’art. 231 cpv. 1 LT
la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in
Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento
di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese
di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la
comminatoria dell’irricevibilità del ricorso.
Tale disposizione è stata
introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per
tener conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il
problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non
solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono
essere avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non
sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7
ottobre 1998 concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause
amministrative, nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le
contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia,
par. I).
1.2.
Essendo l’insorgente
domiciliato all’estero, la Camera di diritto tributario gli ha attribuito un
termine per il versamento dell’importo di fr. 200.- a garanzia del pagamento
della tassa di giustizia e delle spese processuali. Il termine attribuito ai
ricorrenti scadeva il 4 agosto 2023, mentre il versamento è intervenuto
soltanto il 9 agosto 2023.
1.3.
Secondo il Tribunale
federale, non vi è alcun formalismo eccessivo nel dichiarare inammissibile un
ricorso quando, conformemente al diritto procedurale applicabile, la sua
ammissibilità dipende dal versamento di un anticipo delle spese entro un
preciso termine. La parte interessata deve tuttavia essere stata informata in
modo appropriato dell’importo da versare, del termine assegnato per procedere
al versamento e delle conseguenze derivanti dal non rispetto di quest’ultimo (sentenza
TF n. 2C_361/2015 del 13 maggio 2015 consid. 2.6 con rif.)
1.4.
Nello scambio di posta
elettronica intercorso con questa Camera tra il 7 e l’8 agosto 2023, gli
insorgenti hanno riconosciuto il ritardo nel pagamento, attribuendone la causa
a degli asseriti e non meglio specificati “disguidi” avuti con il
proprio computer nell’effettuare il versamento dell’anticipo, a causa dei quali
“i soldi andavano altrove”.
Ora, i ricorrenti erano
stati esaurientemente informati a proposito delle conseguenze dell’inosservanza
del termine con lettera dell’11 luglio 2023. Essi avrebbero persino potuto
domandare una proroga per il versamento dell’anticipo richiesto, qualora entro
la data di scadenza del termine (il 4 agosto 2023) non fossero riusciti a
procedere al pagamento a causa dei “disguidi” avuti con il loro
computer. In assenza di proroghe, di fronte al tardivo versamento dell’importo
richiesto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Considerandi
2.
Abbondanzialmente,
si può osservare che, se anche la Camera di diritto tributario avesse potuto
entrare nel merito del ricorso, nel caso in cui fosse pervenuto tempestivamente
il pagamento dell’anticipo richiesto, l’esito non sarebbe stato diverso.
I reclami, interposti dal
contribuente contro la diffida e contro la multa per violazione degli obblighi
procedurali, erano infatti entrambi tardivi e l’Ufficio di tassazione avrebbe
pertanto dovuto dichiararli irricevibili.
La diffida,
infatti, è stata notificata il 17 gennaio 2023, mentre il reclamo avverso la
stessa è stato interposto il 26 maggio 2023, quindi oltre tre mesi dopo la
scadenza del termine di 30 giorni per presentare ricorso previsto dal combinato
disposto degli articoli 198 cpv. 4 e 206 cpv. 1 LT.
La decisione
relativa alla multa per violazione degli obblighi procedurali è stata
notificata il 14 marzo 2023 ed è pervenuta al destinatario il 16 marzo 2023
(cfr. tracciamento postale dell’invio), dunque ben oltre il termine di reclamo
di 30 giorni.
3.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali dovrebbero
essere poste a carico del ricorrente.
Come già ricordato,
tuttavia, l’Ufficio di tassazione, nelle sue osservazioni del 10 luglio 2023 al
ricorso, ha sostenuto che la decisione sul reclamo contro la multa del 14 marzo
2023.
non era ancora stata notificata. Al ricorso, il contribuente ha tuttavia
allegato una decisione del 26 giugno 2023 che concerne proprio la multa in
questione. Poiché il 10 luglio 2023 l’UT ha notificato una nuova decisione
relativa allo stesso reclamo, si è creata una situazione ben poco chiara.
In queste circostanze, si
giustifica il rimborso dell’anticipo di fr. 200.- al ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
L’importo di fr. 200.–,
anticipato dal ricorrente, gli è rimborsato.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: