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Decisione

80.2023.151

Responsabilità solidale dei coniugi: decadenza, coniugi domiciliati all’estero, attribuzione della sostanza mobiliare all’estero, metà ciascuno

29 aprile 2024Italiano11 min

__________, prima di trasferirsi in __________, è stata domiciliata ad __________

Source ti.ch

Incarto n.

80.2023.151

Lugano

29 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Cristiana

Balestra Gamboni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 28 giugno 2023/10 luglio 2023 contro la decisione del 31 maggio 2023 in

materia di IC 2020.

Fatti

Fatti

A. a.

RI 1, coniugata con

__________, prima di trasferirsi in __________, è stata domiciliata ad __________

dal 18 giugno 2016 al 28 marzo 2019.

I coniugi __________ disponevano

di un’abitazione in comproprietà (fondo __________ RFD __________) che è stata alienata

il 18 novembre 2021.

b.

Il 28 maggio 2021, i

coniugi __________ presentavano la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020,

esponendo fr. 5'200.‑ quale valore locativo dell’abitazione

secondaria, dal quale deducevano le spese di manutenzione immobili in ragione

di fr. 2'100.‑ (reddito immobiliare netto: fr. 3'100.‑).

Per la sola imposta

cantonale, dichiaravano sostanza immobiliare in ragione di fr. 371'120.‑

(stato al 31.12.2020). Comunicavano all’RS 1 (di seguito: RS 1) che dal 1°

gennaio 2020 “nessuno di [loro] vive[va] più a __________”,

allegando a comprova i certificati di domicilio. Affermavano anche che “durante

l’anno non [avevano avuto] nessun reddito [e avevano vissuto] dei

[propri] risparmi”.

B. Con decisione del 27

ottobre 2021, passata in giudicato, l’UT ha notificato ai coniugi __________ la

tassazione IC 2020, con la quale li ha assoggettati limitatamente al reddito e

alla sostanza relativi al fondo di __________, cui sono state applicate le “aliquote

maggiorate, tenuto conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta

cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte

(imposta cantonale e imposta federale): elementi che possono essere stati

rettificati o valutati secondo dati accertati o presunti”.

Il reddito imponibile ammontava

a fr. 10'700.‑ e quello determinante per l’aliquota a

fr. 27'300.‑. La sostanza imponibile era stata stabilita in

fr. 338'000.‑ e quella determinante per l’aliquota in

fr. 1'251'000.‑. Solo per determinare l’aliquota, l’autorità di

tassazione aveva aggiunto fr. 30'000.‑ quali “altri redditi della

sostanza mobiliare” e fr. 1'000'000.‑ quali “altri elementi sostanza

mobiliare”.

L’imposta cantonale ammontava

a fr. 934.45.

C. Con

decisione del 13 aprile 2023, l’RS 1 ha proceduto al riparto fra marito e

moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta per l’IC 2020. Per

quanto qui necessario:

Quote a carico

Totale 100%

del

marito

della

moglie

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

Sostanza

immobiliare

185’560

185’560

371’120

aziendale mobiliare

titoli, crediti, ecc.

altri attivi

500’000

500’000

1'000’000

Sostanza totale

685’560

50.00

685’560

50.00

1'371’120

- debiti

e deduzioni sociali

- 120’000

Sostanza imponibile

1'251’120

Imposta cantonale annua sulla sostanza

S

413.80

413.75

827.55

D. Il 5 maggio 2023, RI

1 ha interposto reclamo all’__________ di Bellinzona (di seguito: __________) contro

il riparto fra marito e moglie. Argomentava che per il periodo fiscale 2020 era

illimitatamente imponibile nel Canton __________ e che, di conseguenza, il

Canton Ticino poteva imporre solo la metà dei redditi e della sostanza relativi

all’immobile di __________.

Con decisione datata 31

maggio 2023, l’UT ha respinto il reclamo, con la seguente motivazione:

Non sono ammessi i reclami

contro i singoli elementi di reddito e di sostanza che potevano essere

impugnati nell’ambito della procedura di tassazione ordinaria (vedi decisione

del 27.10.2021 ora cresciuta in giudicato).

Nel

calcolo sono stati integralmente ripresi i dati della sopraccitata decisione

ordinaria.

Nella

cont[e]stazione, la contribuente asserisce (erroneamente) che l’imposizione

della proprietà immobiliare di __________ sia anche di competenza del cantone

di domicilio (CT __________) in ragione di ½.

Come

precisato dalla circolare 14/2023 DdC (Divisione delle contribuzioni) al punto

1.4, la sostanza immobiliare è sempre imponibile nel Cantone di situazione

dell’immobile.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che solo i redditi e

la sostanza relativi al fondo __________ RFD __________ sarebbero imponibili

nel Canton Ticino. Postula la correzione del conteggio di riparto fra marito e

moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta.

In particolare, chiede lo

stralcio di “altri attivi” in ragione di fr. 500'000.‑, aggiunti

alla sua quota di sostanza, in quanto in Ticino deve essere tassato solo

l’immobile.

F. a.

Il 25 luglio 2024, l’RS 1

presenta le sue osservazioni al ricorso, confermando l’esattezza del riparto quote

coniugi e rimandando alla motivazione della decisione dopo reclamo del 31

maggio 2023.

L’autorità di tassazione

spiega che “in Ticino sono stati imposti solamente gli elementi riferiti

alla sostanza immobiliare posseduta a __________ e che gli «altri attivi»

della sostanza sono stati imposti (correttamente) solo ai fini delle aliquote.

Quest’ultimi elementi di sostanza non sono peraltro stati contestati a suo

tempo in sede di tassazione ordinaria e quindi non possono essere oggetto di

contestazione in questa sede”.

b.

La

contribuente ha replicato allo scritto dell’autorità di tassazione il 10 agosto

2023, affermando che gli “altri attivi” aggiunti al riparto quote coniugi, per

un totale di fr. 685'860.‑, erano già stati imposti nel Canton __________.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 12 cpv. 1

LT i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente

dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota

nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure ne fa

richiesta scritta, all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione

della tassazione.

La responsabilità solidale

dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari

di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT).

L’art. 12 cpv. 5 LT

prevede che, in caso di decadenza della responsabilità solidale dei coniugi, le

singole quote d’imposta siano determinate secondo le norme procedurali relative

alla tassazione ed al riparto intercomunale. Sono pure dati i rimedi giuridici

degli articoli da 206 a 208 e da 227 a 231.

1.2.

Il regime della

responsabilità solidale va chiaramente distinto dal principio dell’unità

fiscale della famiglia disciplinato dall’art. 8 LT, secondo cui i proventi e la

sostanza dei coniugi vanno cumulati, qualunque sia il regime matrimoniale

scelto. Il primo aspetto si riferisce alle modalità di incasso del credito da

parte del fisco, il secondo invece alla fase della tassazione, ovvero

dell’accertamento del debito d’imposta dei coniugi.

Tale premessa è importante

perché evidenzia, da un lato, che il fatto che due coniugi siano tassati

congiuntamente non comporta necessariamente che essi debbano essere chiamati a

rispondere solidalmente del debito d’imposta accertato nell’ambito del

procedimento di tassazione e, dall’altro, la reciproca autonomia delle due

procedure. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare, non è pertanto

ammissibile che si rimetta in discussione, al momento del riparto, un accertamento

dei redditi e della sostanza già intrapreso nell’ambito della tassazione dei

coniugi, perlomeno nella misura in cui esso sia passato in giudicato (cfr., al

proposito, decisione CDT del 23 marzo 1998, in RDAT II-1998 n. 15t; cfr. anche

decisione CDT n. 80.2011.81 del 23 febbraio 2012).

Nell’ambito della

procedura di riparto del debito d’imposta fra i coniugi, la relativa decisione

di riparto (che viene emanata dal competente Ufficio di tassazione) può essere

impugnata censurando unicamente la misura della responsabilità del coniuge

(quando il contribuente argomenta che una quota di reddito o di sostanza a lui

attribuito appartiene, di fatto, all’altro coniuge) oppure il calcolo del

debito d’imposta attribuito ad un coniuge (cfr. decisione CDT n. 80.97.223 del

23 marzo 1998 e riferimenti).

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie, la

ricorrente e il marito sono stati imposti illimitatamente fino al periodo

fiscale 2019 in quanto domiciliati ad __________.

Per il periodo fiscale

2020, avendo entrambi i coniugi lasciato il Canton Ticino, sono stati imposti

limitatamente all’immobile di loro proprietà, mediante decisione del 27 ottobre

2021, passata in giudicato.

2.2

Per l’art. 5 cpv. 2 LT,

l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica è limitato alla parte

del reddito e della sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale nel

Cantone secondo gli articoli 3 e 4.

In particolare, l’art. 3

cpv. 1 lett. c LT prevede che le persone fisiche senza domicilio o

dimora fiscali nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù della loro

appartenenza economica se sono proprietarie di fondi nel Cantone […].

Le persone fisiche

parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone

devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota

corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza (art. 6 cpv. 1

LT).

2.3

La

sostanza immobiliare appartenente alla sostanza privata del contribuente è

imponibile nel luogo di situazione dell’immobile, ciò che costituisce per tale

contribuente un domicilio fiscale speciale (o accessorio). Quando un immobile

fonda l’esistenza di un foro speciale, il Cantone di situazione ha di principio

il diritto d’imposizione esclusivo della sostanza, del reddito e dell’utile immobiliare

(de Vries Reilingh, La double

imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 300, p.100, n.

462, p.152; n. 536 e 541, p. 176 s.; Sieber

in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht, Interkantonales Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2021, §

9.

n. 36, p. 112 e § 17, n. 1 ss, p. 159 ss).

Se l'aliquota dell'imposta

sulla sostanza è strutturata in modo progressivo, l’accertamento fiscale del

cantone di situazione dell’immobile deve determinare non solo i beni

imponibili, ma anche i beni che determinano l'aliquota a causa della riserva

della progressione (Sieber, loc.

cit., § 25 n. 11, p. 235).

2.4

Nella decisione di

tassazione dell’imposta cantonale 2020, l’autorità di tassazione aveva aggiunto

al reddito imponibile “altri redditi della sostanza mobiliare” per fr. 30'000.‑

e alla sostanza imponibile aveva aggiunto “altri elementi [della] sostanza

mobiliare” per fr. 1'000'000.‑. Nelle sue motivazioni, l’autorità di

tassazione spiegava che l’aliquota era stata maggiorata, tenuto conto degli

elementi imponibili fuori Cantone, fuori dalla Svizzera o assoggettati

all’imposta alla fonte e che gli elementi erano stati “rettificati o

valutati secondo i dati accertati o presunti”.

Dal riparto intercantonale

2020, si evince che la sostanza mobiliare di 1 milione di franchi come pure il

presunto reddito da capitali (fr. 30'000.‑) sono stati attribuiti al

__________. Al Ticino sono stati attribuiti unicamente la sostanza immobiliare

di __________ (valore di stima: fr. 371'120.‑) e il suo reddito

immobiliare con le relative deduzioni.

Questa decisione non è

stata impugnata ed è passata in giudicato.

3.

3.1.

Il 13 aprile 2023, l’RS 1 ha

notificato ai contribuenti il riparto fra marito e moglie degli elementi

imponibili e dell’imposta cantonale dovuta per il 2020, confermandolo anche in

sede di reclamo in data 31 maggio 2023.

Tra gli altri elementi di

sostanza, oltre alla sostanza immobiliare ripartita per metà tra i due coniugi,

l’autorità di tassazione ha ripartito tra marito e moglie anche gli “altri

attivi” dell’ammontare di un milione di franchi. La sostanza totale ammontava pertanto

a fr. 685'560.‑ per ciascuno (fr. 185'560.‑ +

fr. 500'000.‑).

Dal riparto fra marito e

moglie si evince che la sostanza “imponibile” complessiva ammonta a

fr. 1'251'120.‑, come nella decisione di tassazione del 27 ottobre

2021.

3.2

È vero che la formulazione

del riparto della sostanza imponibile può indurre in errore. Infatti, gli

“altri attivi” corrispondenti a un milione di franchi non rientrano nella sostanza

“imponibile” nel Canton Ticino, che ammonta a fr. 338'000.‑, bensì

nella sostanza determinante per l’aliquota (cfr. decisione di tassazione IC

2020.

del 27.10.2021).

Nonostante questa imprecisione,

la ripartizione del debito d’imposta è tuttavia corretta.

Secondo la decisione di

tassazione IC 2020, non contestata, l’imposta sulla sostanza dovuta al Canton

Ticino dai coniugi __________ ammonta a fr. 827.55, che corrisponde alla

base imponibile in Ticino moltiplicata per l’aliquota del 2.448‰

(fr. 827.55 / fr. 338'000.‑ * 1000).

Nel riparto fra marito e

moglie, tale debito d’imposta deve essere suddiviso in funzione delle quote a

carico dell’uno e dell’altro coniuge. Nel caso concreto, gli elementi

imponibili della sostanza sono stati suddivisi per metà tra i due coniugi e

così è stato fatto anche per il debito d’imposta (fr. 413.80 al marito e

fr. 413.75 alla moglie).

L’aggiunta di

fr. 500'000.‑ nel riparto degli elementi imponibili (quote a carico rispettivamente

della moglie e del marito) non ha quindi alcuna influenza sul debito d’imposta

di fr. 827.55, calcolato sugli elementi imponibili in Ticino ex art. 6

cpv. 1 LT.

3.3

Diversamente da quanto lamenta

la ricorrente, nel Canton Ticino sono stati imposti unicamente il reddito e la

sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone secondo l’art. 3

cpv. 1 lett. c LT.

Pertanto, l’operato dell’RS

1.

merita di essere tutelato e la decisione impugnata deve essere confermata.

4.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le

spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 500.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 gior Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: