80.2023.151
Responsabilità solidale dei coniugi: decadenza, coniugi domiciliati all’estero, attribuzione della sostanza mobiliare all’estero, metà ciascuno
29 aprile 2024Italiano11 min
__________, prima di trasferirsi in __________, è stata domiciliata ad __________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.151
Lugano
29 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana
Balestra Gamboni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 giugno 2023/10 luglio 2023 contro la decisione del 31 maggio 2023 in
materia di IC 2020.
Fatti
Fatti
A. a.
RI 1, coniugata con
__________, prima di trasferirsi in __________, è stata domiciliata ad __________
dal 18 giugno 2016 al 28 marzo 2019.
I coniugi __________ disponevano
di un’abitazione in comproprietà (fondo __________ RFD __________) che è stata alienata
il 18 novembre 2021.
b.
Il 28 maggio 2021, i
coniugi __________ presentavano la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020,
esponendo fr. 5'200.‑ quale valore locativo dell’abitazione
secondaria, dal quale deducevano le spese di manutenzione immobili in ragione
di fr. 2'100.‑ (reddito immobiliare netto: fr. 3'100.‑).
Per la sola imposta
cantonale, dichiaravano sostanza immobiliare in ragione di fr. 371'120.‑
(stato al 31.12.2020). Comunicavano all’RS 1 (di seguito: RS 1) che dal 1°
gennaio 2020 “nessuno di [loro] vive[va] più a __________”,
allegando a comprova i certificati di domicilio. Affermavano anche che “durante
l’anno non [avevano avuto] nessun reddito [e avevano vissuto] dei
[propri] risparmi”.
B. Con decisione del 27
ottobre 2021, passata in giudicato, l’UT ha notificato ai coniugi __________ la
tassazione IC 2020, con la quale li ha assoggettati limitatamente al reddito e
alla sostanza relativi al fondo di __________, cui sono state applicate le “aliquote
maggiorate, tenuto conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta
cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte
(imposta cantonale e imposta federale): elementi che possono essere stati
rettificati o valutati secondo dati accertati o presunti”.
Il reddito imponibile ammontava
a fr. 10'700.‑ e quello determinante per l’aliquota a
fr. 27'300.‑. La sostanza imponibile era stata stabilita in
fr. 338'000.‑ e quella determinante per l’aliquota in
fr. 1'251'000.‑. Solo per determinare l’aliquota, l’autorità di
tassazione aveva aggiunto fr. 30'000.‑ quali “altri redditi della
sostanza mobiliare” e fr. 1'000'000.‑ quali “altri elementi sostanza
mobiliare”.
L’imposta cantonale ammontava
a fr. 934.45.
C. Con
decisione del 13 aprile 2023, l’RS 1 ha proceduto al riparto fra marito e
moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta per l’IC 2020. Per
quanto qui necessario:
Quote a carico
Totale 100%
del
marito
della
moglie
Fr.
%
Fr.
%
Fr.
Sostanza
immobiliare
185’560
185’560
371’120
aziendale mobiliare
titoli, crediti, ecc.
altri attivi
500’000
500’000
1'000’000
Sostanza totale
685’560
50.00
685’560
50.00
1'371’120
- debiti
e deduzioni sociali
- 120’000
Sostanza imponibile
1'251’120
Imposta cantonale annua sulla sostanza
S
413.80
413.75
827.55
D. Il 5 maggio 2023, RI
1 ha interposto reclamo all’__________ di Bellinzona (di seguito: __________) contro
il riparto fra marito e moglie. Argomentava che per il periodo fiscale 2020 era
illimitatamente imponibile nel Canton __________ e che, di conseguenza, il
Canton Ticino poteva imporre solo la metà dei redditi e della sostanza relativi
all’immobile di __________.
Con decisione datata 31
maggio 2023, l’UT ha respinto il reclamo, con la seguente motivazione:
Non sono ammessi i reclami
contro i singoli elementi di reddito e di sostanza che potevano essere
impugnati nell’ambito della procedura di tassazione ordinaria (vedi decisione
del 27.10.2021 ora cresciuta in giudicato).
Nel
calcolo sono stati integralmente ripresi i dati della sopraccitata decisione
ordinaria.
Nella
cont[e]stazione, la contribuente asserisce (erroneamente) che l’imposizione
della proprietà immobiliare di __________ sia anche di competenza del cantone
di domicilio (CT __________) in ragione di ½.
Come
precisato dalla circolare 14/2023 DdC (Divisione delle contribuzioni) al punto
1.4, la sostanza immobiliare è sempre imponibile nel Cantone di situazione
dell’immobile.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che solo i redditi e
la sostanza relativi al fondo __________ RFD __________ sarebbero imponibili
nel Canton Ticino. Postula la correzione del conteggio di riparto fra marito e
moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta.
In particolare, chiede lo
stralcio di “altri attivi” in ragione di fr. 500'000.‑, aggiunti
alla sua quota di sostanza, in quanto in Ticino deve essere tassato solo
l’immobile.
F. a.
Il 25 luglio 2024, l’RS 1
presenta le sue osservazioni al ricorso, confermando l’esattezza del riparto quote
coniugi e rimandando alla motivazione della decisione dopo reclamo del 31
maggio 2023.
L’autorità di tassazione
spiega che “in Ticino sono stati imposti solamente gli elementi riferiti
alla sostanza immobiliare posseduta a __________ e che gli «altri attivi»
della sostanza sono stati imposti (correttamente) solo ai fini delle aliquote.
Quest’ultimi elementi di sostanza non sono peraltro stati contestati a suo
tempo in sede di tassazione ordinaria e quindi non possono essere oggetto di
contestazione in questa sede”.
b.
La
contribuente ha replicato allo scritto dell’autorità di tassazione il 10 agosto
2023, affermando che gli “altri attivi” aggiunti al riparto quote coniugi, per
un totale di fr. 685'860.‑, erano già stati imposti nel Canton __________.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 12 cpv. 1
LT i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente
dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota
nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure ne fa
richiesta scritta, all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione
della tassazione.
La responsabilità solidale
dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari
di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT).
L’art. 12 cpv. 5 LT
prevede che, in caso di decadenza della responsabilità solidale dei coniugi, le
singole quote d’imposta siano determinate secondo le norme procedurali relative
alla tassazione ed al riparto intercomunale. Sono pure dati i rimedi giuridici
degli articoli da 206 a 208 e da 227 a 231.
1.2.
Il regime della
responsabilità solidale va chiaramente distinto dal principio dell’unità
fiscale della famiglia disciplinato dall’art. 8 LT, secondo cui i proventi e la
sostanza dei coniugi vanno cumulati, qualunque sia il regime matrimoniale
scelto. Il primo aspetto si riferisce alle modalità di incasso del credito da
parte del fisco, il secondo invece alla fase della tassazione, ovvero
dell’accertamento del debito d’imposta dei coniugi.
Tale premessa è importante
perché evidenzia, da un lato, che il fatto che due coniugi siano tassati
congiuntamente non comporta necessariamente che essi debbano essere chiamati a
rispondere solidalmente del debito d’imposta accertato nell’ambito del
procedimento di tassazione e, dall’altro, la reciproca autonomia delle due
procedure. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare, non è pertanto
ammissibile che si rimetta in discussione, al momento del riparto, un accertamento
dei redditi e della sostanza già intrapreso nell’ambito della tassazione dei
coniugi, perlomeno nella misura in cui esso sia passato in giudicato (cfr., al
proposito, decisione CDT del 23 marzo 1998, in RDAT II-1998 n. 15t; cfr. anche
decisione CDT n. 80.2011.81 del 23 febbraio 2012).
Nell’ambito della
procedura di riparto del debito d’imposta fra i coniugi, la relativa decisione
di riparto (che viene emanata dal competente Ufficio di tassazione) può essere
impugnata censurando unicamente la misura della responsabilità del coniuge
(quando il contribuente argomenta che una quota di reddito o di sostanza a lui
attribuito appartiene, di fatto, all’altro coniuge) oppure il calcolo del
debito d’imposta attribuito ad un coniuge (cfr. decisione CDT n. 80.97.223 del
23 marzo 1998 e riferimenti).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, la
ricorrente e il marito sono stati imposti illimitatamente fino al periodo
fiscale 2019 in quanto domiciliati ad __________.
Per il periodo fiscale
2020, avendo entrambi i coniugi lasciato il Canton Ticino, sono stati imposti
limitatamente all’immobile di loro proprietà, mediante decisione del 27 ottobre
2021, passata in giudicato.
2.2
Per l’art. 5 cpv. 2 LT,
l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica è limitato alla parte
del reddito e della sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale nel
Cantone secondo gli articoli 3 e 4.
In particolare, l’art. 3
cpv. 1 lett. c LT prevede che le persone fisiche senza domicilio o
dimora fiscali nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù della loro
appartenenza economica se sono proprietarie di fondi nel Cantone […].
Le persone fisiche
parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone
devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota
corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza (art. 6 cpv. 1
LT).
2.3
La
sostanza immobiliare appartenente alla sostanza privata del contribuente è
imponibile nel luogo di situazione dell’immobile, ciò che costituisce per tale
contribuente un domicilio fiscale speciale (o accessorio). Quando un immobile
fonda l’esistenza di un foro speciale, il Cantone di situazione ha di principio
il diritto d’imposizione esclusivo della sostanza, del reddito e dell’utile immobiliare
(de Vries Reilingh, La double
imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 300, p.100, n.
462, p.152; n. 536 e 541, p. 176 s.; Sieber
in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, Interkantonales Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2021, §
9.
n. 36, p. 112 e § 17, n. 1 ss, p. 159 ss).
Se l'aliquota dell'imposta
sulla sostanza è strutturata in modo progressivo, l’accertamento fiscale del
cantone di situazione dell’immobile deve determinare non solo i beni
imponibili, ma anche i beni che determinano l'aliquota a causa della riserva
della progressione (Sieber, loc.
cit., § 25 n. 11, p. 235).
2.4
Nella decisione di
tassazione dell’imposta cantonale 2020, l’autorità di tassazione aveva aggiunto
al reddito imponibile “altri redditi della sostanza mobiliare” per fr. 30'000.‑
e alla sostanza imponibile aveva aggiunto “altri elementi [della] sostanza
mobiliare” per fr. 1'000'000.‑. Nelle sue motivazioni, l’autorità di
tassazione spiegava che l’aliquota era stata maggiorata, tenuto conto degli
elementi imponibili fuori Cantone, fuori dalla Svizzera o assoggettati
all’imposta alla fonte e che gli elementi erano stati “rettificati o
valutati secondo i dati accertati o presunti”.
Dal riparto intercantonale
2020, si evince che la sostanza mobiliare di 1 milione di franchi come pure il
presunto reddito da capitali (fr. 30'000.‑) sono stati attribuiti al
__________. Al Ticino sono stati attribuiti unicamente la sostanza immobiliare
di __________ (valore di stima: fr. 371'120.‑) e il suo reddito
immobiliare con le relative deduzioni.
Questa decisione non è
stata impugnata ed è passata in giudicato.
3.
3.1.
Il 13 aprile 2023, l’RS 1 ha
notificato ai contribuenti il riparto fra marito e moglie degli elementi
imponibili e dell’imposta cantonale dovuta per il 2020, confermandolo anche in
sede di reclamo in data 31 maggio 2023.
Tra gli altri elementi di
sostanza, oltre alla sostanza immobiliare ripartita per metà tra i due coniugi,
l’autorità di tassazione ha ripartito tra marito e moglie anche gli “altri
attivi” dell’ammontare di un milione di franchi. La sostanza totale ammontava pertanto
a fr. 685'560.‑ per ciascuno (fr. 185'560.‑ +
fr. 500'000.‑).
Dal riparto fra marito e
moglie si evince che la sostanza “imponibile” complessiva ammonta a
fr. 1'251'120.‑, come nella decisione di tassazione del 27 ottobre
2021.
3.2
È vero che la formulazione
del riparto della sostanza imponibile può indurre in errore. Infatti, gli
“altri attivi” corrispondenti a un milione di franchi non rientrano nella sostanza
“imponibile” nel Canton Ticino, che ammonta a fr. 338'000.‑, bensì
nella sostanza determinante per l’aliquota (cfr. decisione di tassazione IC
2020.
del 27.10.2021).
Nonostante questa imprecisione,
la ripartizione del debito d’imposta è tuttavia corretta.
Secondo la decisione di
tassazione IC 2020, non contestata, l’imposta sulla sostanza dovuta al Canton
Ticino dai coniugi __________ ammonta a fr. 827.55, che corrisponde alla
base imponibile in Ticino moltiplicata per l’aliquota del 2.448‰
(fr. 827.55 / fr. 338'000.‑ * 1000).
Nel riparto fra marito e
moglie, tale debito d’imposta deve essere suddiviso in funzione delle quote a
carico dell’uno e dell’altro coniuge. Nel caso concreto, gli elementi
imponibili della sostanza sono stati suddivisi per metà tra i due coniugi e
così è stato fatto anche per il debito d’imposta (fr. 413.80 al marito e
fr. 413.75 alla moglie).
L’aggiunta di
fr. 500'000.‑ nel riparto degli elementi imponibili (quote a carico rispettivamente
della moglie e del marito) non ha quindi alcuna influenza sul debito d’imposta
di fr. 827.55, calcolato sugli elementi imponibili in Ticino ex art. 6
cpv. 1 LT.
3.3
Diversamente da quanto lamenta
la ricorrente, nel Canton Ticino sono stati imposti unicamente il reddito e la
sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone secondo l’art. 3
cpv. 1 lett. c LT.
Pertanto, l’operato dell’RS
1.
merita di essere tutelato e la decisione impugnata deve essere confermata.
4.
Di conseguenza, il
ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le
spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 gior Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: