Lexipedia

Decisione

80.2023.155

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: fisioterapista, esercizio in immobile di sua proprietà, iscrizione immobile a bilancio, non registrazione costo locazione nel conto economico

14 febbraio 2025Italiano19 min

trasmesso mediante invio APlus ai contribuenti, l’autorità fiscale specificava che

Source ti.ch

RI 1

Incarti n.

80.2023.155

80.2023.156

Lugano

14 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’8 luglio 2023 contro la decisione dell’8 giugno 2023 in materia di IC e IFD

2021.

Fatti

Fatti

A.

a.

__________ (__________),

di professione segretario comunale, è coniugato con __________ (__________),

fisioterapista indipendente.

b.

Per il periodo fiscale

2021, i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile pari a fr. 0.- ed una

sostanza imponibile complessiva di fr. 12'107.-.

Per quanto concerne

l’attività indipendente esercitata dalla moglie __________) veniva dichiarato

un reddito pari a fr. 10'336.- ed un attivo della ditta individuale pari a fr.

47'199.-.

B. Con decisione del 1°

marzo 2023, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2021, commisurando il reddito imponibile in

fr. 21'100.-, sia per l’IC sia per l’IFD, e la sostanza imponibile, ai soli

fini IC, in fr. 16'000.-.

Rispetto ai dati

dichiarati dai contribuenti, il reddito dell’attività lucrativa indipendente di

__________ era stato determinato in fr. 40'000.-

C. Con reclamo del 6/7

marzo 2023, i coniugi __________ impugnavano la decisione di tassazione IC/IFD

2021, censurando l’accertamento operato dal fisco – senza motivazione alcuna -

in merito all’attività indipendente della coniuge.

D.

a.

Con scritto 17.5.2023,

trasmesso mediante invio APlus ai contribuenti, l’autorità fiscale specificava che

la ripresa inerente l’utile aziendale era relativa alla quota parte ritenuta di

natura privata dell’utilizzo dei veicoli aziendali e del costo di locazione “considerata

la proprietà del titolare dell’immobile utilizzato a scopo aziendale”.

L’UT, in base alla

contabilità prodotta, indicava che occorreva procedere agli accertamenti

relativi agli ammortamenti allibrati in contabilità. Motivo per il quale si

richiedeva la presentazione, entro il 7.6.2023 di determinati atti:

·

Tabella indicante i valori per

sostanza fissa (macchinari e accessori, mobilio, veicoli) indicante i valori ad

inizio e fine del periodo fiscale e gli acquisti e vendite del periodo fiscale

come pure le percentuali di ammortamento per ogni singola voce di sostanza

fissa;

·

Schede contabili degli allibrati

costi: “locazione/posteggi/riscaldamento/elettricità”, “spese

postali/telefono”, “corsi”, “spese generali/auto/amministrazione/pubblicità”,

“leasing”, “assicurazioni; “ammortamento apparecchi”, “manutenzioni/riparazioni”;

·

Copia contratto/i di leasing in

essere per il periodo 1.1. – 31.12.2021;

·

Copia dei contratti di locazione

locali aziendali, parcheggi aziendali.

b.

Con

e-mail del __________ (e successivo scritto del 22 maggio 2023), __________

presentava la documentazione richiesta.

E. Con decisione dell’8

giugno 2023, l’autorità fiscale respingeva il gravame.

Per quanto riguarda i

costi allibrati a bilancio al 31.12.2021 per “affitto casa e affitto studio”, gli

stessi erano stati “ripresi” considerato “che i locali aziendali sono

ubicati nella proprietà della signora __________”. L’immobile di proprietà

di __________, il foglio __________ doveva infatti essere considerato sostanza

aziendale “per la quale sono deducibili eventuali interessi passivi dei

capitali di terzi utilizzati per l’acquisto”, mentre “il costo per

locale professionale presso la propria abitazione non è giustificato dall’uso

commerciale non essendo sede dell’attività”.

In merito alla spesa

legata agli autoveicoli, era considerato giustificato come costo quello di un

solo veicolo, in applicazione della prassi in materia (0.8% mensile del valore

a nuovo). I costi legati agli ammortamenti, la multa di polizia ed il “libretto

eti” non attinenti al veicolo __________ dovevano essere ripresi integralmente

siccome non giustificati fiscalmente.

Per quanto attiene agli

ammortamenti relativi al mobilio ed ai macchinari, preso atto del fatto che non

era stata prodotta la tabella degli ammortamenti, e considerati i tassi

d’ammortamento ed i valori degli stessi all’inizio del periodo fiscale, veniva

confermata la ripresa per ammortamenti eccessivi per fr. 392.- sul mobilio e

fr. 865.- sui macchinari e sugli accessori. Per i costi di telefonia veniva

ripresa la parte dei costi privati.

Motivo per il quale

venivano confermate le riprese di fr. 22'800.- per la locazione aziendale, fr.

6'369.- per gli ammortamenti, i costi dei veicoli e la quota privata

dell’automobile aziendale, fr. 1'257.- per gli ammortamenti eccessivi, fr.

3'112.- per i costi privati del telefono.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 si aggravano contro

la decisione su reclamo IC/IFD 2021. Ritengono incomprensibile che i costi di

locazione dello studio di fisioterapia (che non si trova presso l’abitazione

principale dei contribuenti) non vengano considerati quali spese nel conto

economico. Secondo gli insorgenti, qualsiasi studio di fisioterapia deve pagare

l’affitto per gli spazi nei quali viene esercitata l’attività, e ciò anche in

considerazione del fatto che non vengono, nel caso concreto, eseguiti

“trattamenti a domicilio”. Per recarsi al lavoro, __________ abbisognerebbe dell’autovettura,

considerato che a __________ non esisterebbe alcun mezzo pubblico. In generale

i ricorrenti non comprendono la “massiccia ripresa” sugli utili dichiarati,

passata da fr. 1'000.- nel 2016 a fr. 30'000.- nel 2021. Sarebbe per loro

difficile capire come l’essere proprietari o meno di un immobile possa “influenzare

spese correnti generate dall’attività professionale effettuata fuori domicilio,

in un appartamento privo di cucina e quindi inutilizzabile a scopi

privati/personali”

In merito ai costi legati

agli autoveicoli, dovrebbero essere considerati quelli di entrambe le

autovetture, in quanto indispensabili per le rispettive attività professionali.

G. Con osservazioni del 12/13

luglio 2023, l’UT rileva che __________ esercita la professione di

fisioterapista indipendente ad __________, in un immobile di proprietà. Quanto

inserito nella dichiarazione d’imposta non potrebbe essere considerato “ineccepibile

e fedele alla realtà”. Vi sarebbe della “confusione” nei dati presentati:

l’affitto per l’utilizzo aziendale dell’immobile – che vorrebbe essere dedotto

come costo – non sarebbe dichiarato come reddito da affitti nel Modulo 7. Il

preteso affitto sarebbe peraltro “neutro”: l’immobile nel quale viene

esercitata l’attività aziendale è considerato aziendale, motivo per il quale

devono essere deducibili “i costi diretti ma non un affitto presunto (che

non viene imposto)”. Ma anche volendo dedurre un “affitto presunto”

(ammissibile nel caso in cui l’immobile fosse privato, cosa che non è) lo

stesso importo andrebbe dichiarato e tassato come reddito immobiliare,

operazione che sarebbe fiscalmente neutra”.

Per quanto concerne il

costo legato alle autovetture, l’autorità fiscale rileva che è pacifico che la

contribuente necessiti del veicolo per recarsi presso il suo studio di

fisioterapia, ma non sarebbe però chiaro “quale dei veicoli intestati alla

società sia utilizzato dalla contribuente e quale sia utilizzato dal marito (__________)”.

Il marito dedurrebbe la sua quota come “spese professionali per dipendenti”. Ad

ogni modo, il veicolo in uso a __________ non potrebbe essere considerato

prettamente aziendale, in quanto la stessa contribuente asserisce di non

svolgere alcuna attività a domicilio. Motivo per il quale, secondo l’UT, nei

costi allibrati a bilancio sarebbe corretto attendersi una spesa parificabile

ad un dipendente, ovvero di circa fr. 3'000.-. Il fisco conclude indicando che

le riprese non sono state effettuate secondo “tabelline” ma frutto di un’attenta

valutazione della contabilità presentata.

Diritto

1. 1.1.

Secondo gli articoli 17

cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di

un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una

libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

1.2.

Secondo gli art. 67 cpv. 1

LT e 58 cpv. 1 LIFD, applicabili per analogia alle persone fisiche che

esercitano un’attività lucrativa indipendente e che tengono una contabilità in

buona e debita forma (art. 17 cpv. 4 LT e 18 cpv. 3 LIFD), l’utile netto

imponibile delle persone giuridiche è determinato in base al saldo del conto

profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente (lett. a),

a cui vengono in particolare aggiunti i prelevamenti fatti prima del calcolo

del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese

giustificate e riconosciute dall’uso commerciale, tra cui gli ammortamenti ed

accantonamenti non giustificati dall’uso commerciale (lett. b) (cfr. sentenza

TF 2C_520/2015 del 28.12.2015, consid. 3.1.).

1.3.

Il diritto fiscale si basa

sul bilancio commerciale. Se stabilito nel rispetto delle norme legali

applicabili, esso è infatti determinante anche per la definizione dell’utile imponibile

(Massgeblichkeitsprinzip), fatta eccezione unicamente per le

disposizioni correttive proprie al diritto tributario (sentenza TF 2C_520/2015

del 28 dicembre 2015, consid. 3.1; DTF 132 I 175 consid. 2.2,

con riferimento a: Behnisch, Zur

Massgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz, in: Aktienrecht

1992-1997: Versuch einer Bilanz, p. 21 ss.).

In

altri termini, il carattere vincolante dei conti annuali (art. 662a CO;

dal 1° gennaio 2013, art. 957a CO) viene a cadere soltanto nella misura in

cui gli stessi risultano in contrasto con regole imperative del diritto

commerciale o vanno osservate norme fiscali che ne correggono le valutazioni

(decisione TF 2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24, p. 100, consid. 2.1;

Bernardoni/Bortolotto, La

fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, 2ª

ediz., Mendrisio 2010, p. 73 ss.; Locher,

Kommentar zum DGB, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 2 ad art.

58 LIFD, p. 242; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 1 ad art. 58 LIFD, p. 883).

Considerandi

2.

2.1.

Contestato, nel caso sub

judice, è l’accertamento operato dall’UT dell’utile dell’attività lucrativa

indipendente esercitata dalla contribuente, ti__________.

Gli insorgenti censurano

le riprese effettuate dall’autorità fiscale ed in particolare i costi non

riconosciuti legati al canone di locazione, agli ammortamenti e ai veicoli.

L’UT, nelle proprie

osservazioni, indica di aver stabilito l’utile aziendale partendo da una

puntuale verifica della contabilità presentata e di aver scorporato i costi che

erano di natura privata, rispettivamente quelli non ammessi, quali quelli

relativi alla locazione dell’immobile commerciale, di proprietà della coniuge.

2.2

Secondo l’art. 27 cpv. 1 e

2.

LIFD, i contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente

possono dedurre le spese aziendali e professionali giustificate (di medesimo

tenore l’art. 26 LT), delle quali fanno parte anche gli accantonamenti e gli

ammortamenti di cui agli art. 28 e 29 LIFD (sentenza TF 2C_937/2019

dell’8.6.2020, consid. 6.1.)

2.3

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, le spese sono riconosciute dall’uso commerciale se sono

legate in modo immediato e diretto (organico) con il guadagno conseguito. Ciò

che può essere registrato in buona fede come costo secondo una valutazione

commerciale deve essere considerato come riconosciuto dall’uso commerciale

anche dal punto di vista fiscale. In questo contesto, è irrilevante se

un'azienda avrebbe potuto fare a meno della spesa in questione e se tale costo

fosse opportuno nell’ottica di una gestione aziendale razionale e orientata al

profitto. Tuttavia, i costi che l’impresa ha sostenuto esclusivamente per il

tenore di vita privato delle persone che vi partecipano (o di persone a loro

vicine) non sono considerati spese riconosciute dall’uso commerciale. È

inammissibile dal punto di vista fiscale contabilizzare tali spese come costi

aziendali con il pretesto che si tratti di spese commerciali o di rappresentanza.

Tutte le spese di un’impresa che vanno a beneficio della sfera privata del

titolare sono considerate private. Nel caso di spese che sono in parte legate

all'azienda e in parte alla sfera privata, è necessario suddividerle in una

quota di spese per il conseguimento del reddito e in una quota privata (cfr.

sentenza TF n. 2C_683/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 5.3 con riferimenti a

giurisprudenza e dottrina).

2.4

Nei costi computabili per

l’uso dei locali che servono all’attività indipendente rientrano sia i costi di

locazione per l’affitto di locali commerciali, sia le spese legate all’uso

commerciale dei propri immobili. Le spese dei locali deducibili comprendono

anche le spese accessorie quali le tasse e gli emolumenti (tassa sull’acqua,

per le canalizzazioni, i rifiuti), i premi di assicurazione (ed in particolare

quelli relativi allo stabile ed alla responsabilità civile), le spese effettive

di manutenzione, di utilizzo e di amministrazione, come anche quelle per il

riscaldamento, l’elettricità, il gas, le pulizie (Reich/Züger/Betschart, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar

zum DBG, 4a ed., n. 24 ad art. 27 LIFD).

3.

3.1.

Ora, nel caso che qui ci

occupa, l’autorità fiscale, sulla base della contabilità presentata dalla

contribuente ha ripreso – a ragione - i costi “affitto ufficio casa” ed i costi

“affitti studio via Pestariso Agno”. Nel primo caso, la spesa non è

giustificata dall’uso commerciale, per il fatto che non si vede quale attività

possa essere svolta al domicilio a __________, disponendo la contribuente di un

immobile commerciale nel quale viene svolta l’attività; nel secondo caso,

trattandosi di un immobile commerciale avrebbero potuto essere riconosciuti

unicamente “gli interessi passivi dei capitali di terzi utilizzati per l’acquisto”.

Tali interessi passivi (relativi all’immobile di Agno) sono stati tuttavia

dedotti dall’insieme dei redditi (e non nella contabilità aziendale).

3.2

3.2.1

Quello che appare evidente,

nel caso specifico, è che la contabilità appare lacunosa e non vi è una

corretta attribuzione, nei beni aziendali, dell’immobile nel quale viene

esercitata l’attività lucrativa indipendente. In effetti, secondo gli artt. 17

cpv. 2 LT e 18 cpv. 2 LIFD, la sostanza commerciale comprende tutti i valori

patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività

lucrativa indipendente.

Il criterio determinante

per l’attribuzione di un immobile alla sfera del patrimonio aziendale o privato

è dato dal suo utilizzo. Il fatto che l’immobile sia contabilizzato o meno o

che l’azienda addebiti nei suoi conti un affitto a favore del titolare

proprietario ha un’incidenza relativa (sentenza TF 2C_1083/2018 del 23 aprile

2019.

consid. 4.1; Bernardoni/Bortolotto,

La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, pp. 85-87).

3.2.2

Nel caso che qui ci

occupa, non viene messo in discussione neppure dai contribuenti che l’immobile

di cui alla __________ sia di natura commerciale, poiché consiste in uno studio

in cui viene esclusivamente svolta l’attività indipendente di __________ (cfr.

anche scritto 22.5.2023 della contribuente), domiciliata a __________.

L’autorità fiscale aveva

espressamente richiesto a __________ di voler produrre il contratto di

locazione. Con scritto del 22 maggio 2023, la contribuente indicava che non

esistevano contratti di locazione, avendo preferito acquistare l’immobile, ma aggiungeva

che “i costi per il sito dove svolgo l’attività professionale (…) sono dati

dal debito ipotecario assunto (…) e dalle spese accessorie che vengono conteggiate

dall’amministrazione del palazzo/parcheggi, spese __________ e spese rifiuti”.

A sostegno delle spese in questione produceva la scheda contabile inerente il

centro di costo “locazione/posteggi/riscaldamento/elettricità”. Tra le

voci si annoverano le spese condominiali, le fatture dell’__________, gli

importi per “affitto ufficio casa” (fr. 1'200.-) e “__________” (fr. 21'600.-)

e la tassa per i rifiuti, per un totale di fr. 29'161.55.

3.2.3

Ora, ritornando alla

censura dei ricorrenti si rileva che, essendo l’immobile di natura commerciale,

lo stesso avrebbe dovuto essere inserito a bilancio negli attivi. Per la stessa

ragione, non è per contro giustificata la registrazione dell’affitto nel conto

economico quale costo. D’altra parte, se si volesse ipotizzare un contratto di

locazione fra RI 2 e la ditta individuale __________, un importo corrispondente

al costo iscritto nel conto economico della ditta dovrebbe essere dichiarato

quale reddito della sostanza immobiliare della stessa contribuente. Dal profilo

contabile, l’operazione sarebbe pertanto neutra. Motivo per il quale, a

ragione, l’autorità fiscale ha depennato l’ipotetico costo legato alla

locazione dell’immobile nel quale viene esercitata l’attività di

fisioterapista.

Per quanto concerne

l’affitto di un locale al domicilio, come già indicato precedentemente, la

spesa non è giustificata, in ragione dell’esistenza di un immobile già dedicato

alla professione.

4.

4.1.

Nel ricorso, sempre per

quanto riguarda l’attività indipendente esercitata dalla contribuente, si

lamenta la ripresa dei costi legati all’autovettura, ritenuta indispensabile

per “recarsi al lavoro” da parte di .

4.2

4.2.1

Nel conto economico, in

merito ai costi per le autovetture, sono registrati costi di “leasing” per fr.

9'578.40, importo che corrisponde alla totalità del canone versato annualmente

dalla ditta individuale al Concessionario __________ per l’autoveicolo __________.

Secondo l’autorità fiscale

non tutti i costi, fatti valere in contabilità dalla contribuente e legati

all’autoveicolo, possono essere dedotti nei costi a conto economico.

4.2.2

Per i costi dell'auto

viene determinata, in maniera schematica, una quota privata, che rappresenta

una spesa di mantenimento privato e non è deducibile. Tuttavia, le spese di

viaggio tra casa e lavoro e le spese aggiuntive per i pasti fuori casa sono

deducibili per ragioni di parità di trattamento con i lavoratori dipendenti,

che possono dedurre anche tali spese, sebbene non costituiscano costi per il

conseguimento del reddito in senso stretto (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 8 ad art. 27 LIFD, p.

579; Reich/Züger/Betschart, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022,

n. 12 ad art. 27 LIFD, p. 643 s.).

Nel caso sub judice,

la stessa contribuente afferma di non abbisognare del veicolo per la propria

attività indipendente, non svolgendo alcuna attività al domicilio dei pazienti.

Come giustamente rilevato dall’autorità fiscale nelle proprie osservazioni,

sarebbe corretto attendersi la registrazione, nella contabilità, unicamente dei

costi legati all’uso del veicolo parificabili a quelli di un lavoratore

dipendente.

L’autorità fiscale è stata

oltremodo generosa nel concedere comunque, in parte come costo aziendale, anche

la rata di leasing, in applicazione del Promemoria 1/2007 dell’AFC.

Per il resto, tutti i

costi legati all’autovettura sono stati correttamente ripresi, proprio perché

la contribuente non necessita della stessa per la sua attività professionale.

5.

5.1.

I

ricorrenti censurano infine anche la ripresa sugli ammortamenti inerenti il

mobilio ed i macchinari, predisposta dall’autorità fiscale, ritenuto come non fosse

stata prodotta la tabella degli ammortamenti.

5.2

5.2.1

Secondo l’art. 28 cpv. 1

LIFD e l’art. 27 cpv. 1 LT, gli ammortamenti degli attivi, giustificati

dall’uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in

caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso

2.

CO, figurano in speciali tabelle di ammortamento. Secondo l’art. 28 cpv. 2

LIFD e 27 cpv. 2 LT, in generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione

del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in

funzione della durata probabile d’utilizzazione dei singoli elementi.

In linea di principio

l’autorità fiscale ha il dovere di accertare la fattispecie ed ha quindi

l’onere della prova (o l’obbligo di fornire le prove necessarie). Tuttavia la

massima inquisitoria trova i propri limiti dall’obbligo di collaborazione dei

contribuenti (sentenza 2C_972/2018 del 2.10.2019, consid. 10.1).

Analogamente ai fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il

debito verso l'erario, anche per gli ammortamenti l’onere della prova è a

carico del contribuente (sentenza TF 2C_1001/2018 del 30.1.2020, consid. 2.1).

5.2.2

Ora, l’UT, dopo aver

verificato la contabilità prodotta dalla contribuente, ha richiesto la trasmissione

della tabella indicante i valori – all’inizio ed alla fine del periodo fiscale –

della sostanza fissa (macchinari e accessori, mobilio, veicoli). __________ ha

risposto nello scritto del 22.5.2023 di non disporre di “nessuna tabella

indicante i valori di sostanza fissa in quanto inutile per la mia attività di

professionista nell’ambito della fisioterapia”. Nella decisione su reclamo,

l’autorità fiscale, per quanto concerne gli ammortamenti operati sul mobilio ha

ripreso gli importi di fr. 392.- e fr. 865.- sui “macchinari e accessori”.

5.3

5.3.1

I tassi di ammortamento sugli

attivi immobilizzati nelle aziende commerciali sono determinati dal «Promemoria

A/1995 – Aziende commerciali», emanato dall’Amministrazione federale, che

ammette due sistemi di calcolo degli ammortamenti.

Il primo sistema di

calcolo, quello sul valore di acquisto, è detto anche “lineare”, perché

consiste nel suddividere la somma degli ammortamenti totali per il numero di

anni di impiego; esso corrisponde alla svalutazione quando l’idoneità

all’utilizzazione di un impianto diminuisce in modo omogeneo.

Il secondo sistema,

fondato sul valore residuo, è detto invece “regressivo” ed è indicato per

quegli oggetti il cui valore d’uso viene influenzato in modo essenziale già

dalla semplice messa in esercizio e diminuisce quindi in modo relativamente

veloce; è pure applicabile se l’azienda deve fare i conti negli anni successivi

con costi di manutenzione corrente fortemente crescenti.

I contribuenti hanno la

scelta fra ammortamenti uguali nel tempo, cioè i c.d. ammortamenti sul

valore di acquisto, ed ammortamenti a regressione geometrica, cioè i c.d. ammortamenti

sul valore contabile residuo. L’Amministrazione federale delle contribuzioni

ha cercato di stabilire una relazione organica fra i due metodi di

ammortamento. I tassi normali, riconosciuti per gli ammortamenti dal valore

contabile residuo, devono dunque essere ridotti della metà per ammortamenti sul

valore di acquisto (sentenza CDT n. 80.97.00166 del 23 marzo 1998 consid. 4.1 e

dottrina citata).

5.3.2

Per il fatto che la

ricorrente non ha prodotto delle tabelle degli ammortamenti non si può

stabilire quale sistema di calcolo abbia applicato. D’altronde, dalle schede

contabili risulta unicamente il tasso di ammortamento applicato, ma non è noto

a partire da quale valore sia stato intrapreso l’ammortamento.

Supponendo che la contribuente

abbia optato per il sistema dell’ammortamento sul valore contabile residuo,

come suggerito dai tassi di ammortamento indicati nella scheda contabile

presentata, l’autorità di tassazione ha stabilito le riprese fiscali, nella

misura della differenza fra l’ammortamento calcolato sul valore contabile al

31.12.2020

e quello registrato nel conto economico della ditta individuale.

Per quanto concerne i

macchinari ed accessori, volendo ammettere un ammortamento del 30% sulla base

del valore contabile di fr. 10'400.-, si stabilisce un ammortamento massimo

consentito pari a fr. 3'120.-. Per tale motivo, in assenza di altre spiegazioni

della contribuente, l’UT ha ripreso la differenza pari a fr. 865.-.

Per quanto riguarda il

mobilio, lo stesso era iscritto a bilancio al 31.12.2020 a fr. 15'600.-.

Volendo ammettere un ammortamento del 25% sulla base del dato all’inizio del

periodo fiscale si arriva ad un ammortamento massimo consentito pari a fr.

3'900.-, sicché a giusta ragione è stato ripreso l’importo di fr. 392.-.

Anche su questo punto, la

decisione dell’UT non presta il fianco a critiche.

6.

Il ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’200.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Contro il present Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: