80.2023.155
Reddito dell’attività lucrativa indipendente: fisioterapista, esercizio in immobile di sua proprietà, iscrizione immobile a bilancio, non registrazione costo locazione nel conto economico
14 febbraio 2025Italiano19 min
trasmesso mediante invio APlus ai contribuenti, l’autorità fiscale specificava che
Source ti.ch
RI 1
Incarti n.
80.2023.155
80.2023.156
Lugano
14 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’8 luglio 2023 contro la decisione dell’8 giugno 2023 in materia di IC e IFD
2021.
Fatti
Fatti
A.
a.
__________ (__________),
di professione segretario comunale, è coniugato con __________ (__________),
fisioterapista indipendente.
b.
Per il periodo fiscale
2021, i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile pari a fr. 0.- ed una
sostanza imponibile complessiva di fr. 12'107.-.
Per quanto concerne
l’attività indipendente esercitata dalla moglie __________) veniva dichiarato
un reddito pari a fr. 10'336.- ed un attivo della ditta individuale pari a fr.
47'199.-.
B. Con decisione del 1°
marzo 2023, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2021, commisurando il reddito imponibile in
fr. 21'100.-, sia per l’IC sia per l’IFD, e la sostanza imponibile, ai soli
fini IC, in fr. 16'000.-.
Rispetto ai dati
dichiarati dai contribuenti, il reddito dell’attività lucrativa indipendente di
__________ era stato determinato in fr. 40'000.-
C. Con reclamo del 6/7
marzo 2023, i coniugi __________ impugnavano la decisione di tassazione IC/IFD
2021, censurando l’accertamento operato dal fisco – senza motivazione alcuna -
in merito all’attività indipendente della coniuge.
D.
a.
Con scritto 17.5.2023,
trasmesso mediante invio APlus ai contribuenti, l’autorità fiscale specificava che
la ripresa inerente l’utile aziendale era relativa alla quota parte ritenuta di
natura privata dell’utilizzo dei veicoli aziendali e del costo di locazione “considerata
la proprietà del titolare dell’immobile utilizzato a scopo aziendale”.
L’UT, in base alla
contabilità prodotta, indicava che occorreva procedere agli accertamenti
relativi agli ammortamenti allibrati in contabilità. Motivo per il quale si
richiedeva la presentazione, entro il 7.6.2023 di determinati atti:
·
Tabella indicante i valori per
sostanza fissa (macchinari e accessori, mobilio, veicoli) indicante i valori ad
inizio e fine del periodo fiscale e gli acquisti e vendite del periodo fiscale
come pure le percentuali di ammortamento per ogni singola voce di sostanza
fissa;
·
Schede contabili degli allibrati
costi: “locazione/posteggi/riscaldamento/elettricità”, “spese
postali/telefono”, “corsi”, “spese generali/auto/amministrazione/pubblicità”,
“leasing”, “assicurazioni; “ammortamento apparecchi”, “manutenzioni/riparazioni”;
·
Copia contratto/i di leasing in
essere per il periodo 1.1. – 31.12.2021;
·
Copia dei contratti di locazione
locali aziendali, parcheggi aziendali.
b.
Con
e-mail del __________ (e successivo scritto del 22 maggio 2023), __________
presentava la documentazione richiesta.
E. Con decisione dell’8
giugno 2023, l’autorità fiscale respingeva il gravame.
Per quanto riguarda i
costi allibrati a bilancio al 31.12.2021 per “affitto casa e affitto studio”, gli
stessi erano stati “ripresi” considerato “che i locali aziendali sono
ubicati nella proprietà della signora __________”. L’immobile di proprietà
di __________, il foglio __________ doveva infatti essere considerato sostanza
aziendale “per la quale sono deducibili eventuali interessi passivi dei
capitali di terzi utilizzati per l’acquisto”, mentre “il costo per
locale professionale presso la propria abitazione non è giustificato dall’uso
commerciale non essendo sede dell’attività”.
In merito alla spesa
legata agli autoveicoli, era considerato giustificato come costo quello di un
solo veicolo, in applicazione della prassi in materia (0.8% mensile del valore
a nuovo). I costi legati agli ammortamenti, la multa di polizia ed il “libretto
eti” non attinenti al veicolo __________ dovevano essere ripresi integralmente
siccome non giustificati fiscalmente.
Per quanto attiene agli
ammortamenti relativi al mobilio ed ai macchinari, preso atto del fatto che non
era stata prodotta la tabella degli ammortamenti, e considerati i tassi
d’ammortamento ed i valori degli stessi all’inizio del periodo fiscale, veniva
confermata la ripresa per ammortamenti eccessivi per fr. 392.- sul mobilio e
fr. 865.- sui macchinari e sugli accessori. Per i costi di telefonia veniva
ripresa la parte dei costi privati.
Motivo per il quale
venivano confermate le riprese di fr. 22'800.- per la locazione aziendale, fr.
6'369.- per gli ammortamenti, i costi dei veicoli e la quota privata
dell’automobile aziendale, fr. 1'257.- per gli ammortamenti eccessivi, fr.
3'112.- per i costi privati del telefono.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 si aggravano contro
la decisione su reclamo IC/IFD 2021. Ritengono incomprensibile che i costi di
locazione dello studio di fisioterapia (che non si trova presso l’abitazione
principale dei contribuenti) non vengano considerati quali spese nel conto
economico. Secondo gli insorgenti, qualsiasi studio di fisioterapia deve pagare
l’affitto per gli spazi nei quali viene esercitata l’attività, e ciò anche in
considerazione del fatto che non vengono, nel caso concreto, eseguiti
“trattamenti a domicilio”. Per recarsi al lavoro, __________ abbisognerebbe dell’autovettura,
considerato che a __________ non esisterebbe alcun mezzo pubblico. In generale
i ricorrenti non comprendono la “massiccia ripresa” sugli utili dichiarati,
passata da fr. 1'000.- nel 2016 a fr. 30'000.- nel 2021. Sarebbe per loro
difficile capire come l’essere proprietari o meno di un immobile possa “influenzare
spese correnti generate dall’attività professionale effettuata fuori domicilio,
in un appartamento privo di cucina e quindi inutilizzabile a scopi
privati/personali”
In merito ai costi legati
agli autoveicoli, dovrebbero essere considerati quelli di entrambe le
autovetture, in quanto indispensabili per le rispettive attività professionali.
G. Con osservazioni del 12/13
luglio 2023, l’UT rileva che __________ esercita la professione di
fisioterapista indipendente ad __________, in un immobile di proprietà. Quanto
inserito nella dichiarazione d’imposta non potrebbe essere considerato “ineccepibile
e fedele alla realtà”. Vi sarebbe della “confusione” nei dati presentati:
l’affitto per l’utilizzo aziendale dell’immobile – che vorrebbe essere dedotto
come costo – non sarebbe dichiarato come reddito da affitti nel Modulo 7. Il
preteso affitto sarebbe peraltro “neutro”: l’immobile nel quale viene
esercitata l’attività aziendale è considerato aziendale, motivo per il quale
devono essere deducibili “i costi diretti ma non un affitto presunto (che
non viene imposto)”. Ma anche volendo dedurre un “affitto presunto”
(ammissibile nel caso in cui l’immobile fosse privato, cosa che non è) lo
stesso importo andrebbe dichiarato e tassato come reddito immobiliare,
operazione che sarebbe fiscalmente neutra”.
Per quanto concerne il
costo legato alle autovetture, l’autorità fiscale rileva che è pacifico che la
contribuente necessiti del veicolo per recarsi presso il suo studio di
fisioterapia, ma non sarebbe però chiaro “quale dei veicoli intestati alla
società sia utilizzato dalla contribuente e quale sia utilizzato dal marito (__________)”.
Il marito dedurrebbe la sua quota come “spese professionali per dipendenti”. Ad
ogni modo, il veicolo in uso a __________ non potrebbe essere considerato
prettamente aziendale, in quanto la stessa contribuente asserisce di non
svolgere alcuna attività a domicilio. Motivo per il quale, secondo l’UT, nei
costi allibrati a bilancio sarebbe corretto attendersi una spesa parificabile
ad un dipendente, ovvero di circa fr. 3'000.-. Il fisco conclude indicando che
le riprese non sono state effettuate secondo “tabelline” ma frutto di un’attenta
valutazione della contabilità presentata.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli articoli 17
cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di
un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una
libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
1.2.
Secondo gli art. 67 cpv. 1
LT e 58 cpv. 1 LIFD, applicabili per analogia alle persone fisiche che
esercitano un’attività lucrativa indipendente e che tengono una contabilità in
buona e debita forma (art. 17 cpv. 4 LT e 18 cpv. 3 LIFD), l’utile netto
imponibile delle persone giuridiche è determinato in base al saldo del conto
profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente (lett. a),
a cui vengono in particolare aggiunti i prelevamenti fatti prima del calcolo
del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese
giustificate e riconosciute dall’uso commerciale, tra cui gli ammortamenti ed
accantonamenti non giustificati dall’uso commerciale (lett. b) (cfr. sentenza
TF 2C_520/2015 del 28.12.2015, consid. 3.1.).
1.3.
Il diritto fiscale si basa
sul bilancio commerciale. Se stabilito nel rispetto delle norme legali
applicabili, esso è infatti determinante anche per la definizione dell’utile imponibile
(Massgeblichkeitsprinzip), fatta eccezione unicamente per le
disposizioni correttive proprie al diritto tributario (sentenza TF 2C_520/2015
del 28 dicembre 2015, consid. 3.1; DTF 132 I 175 consid. 2.2,
con riferimento a: Behnisch, Zur
Massgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz, in: Aktienrecht
1992-1997: Versuch einer Bilanz, p. 21 ss.).
In
altri termini, il carattere vincolante dei conti annuali (art. 662a CO;
dal 1° gennaio 2013, art. 957a CO) viene a cadere soltanto nella misura in
cui gli stessi risultano in contrasto con regole imperative del diritto
commerciale o vanno osservate norme fiscali che ne correggono le valutazioni
(decisione TF 2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24, p. 100, consid. 2.1;
Bernardoni/Bortolotto, La
fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, 2ª
ediz., Mendrisio 2010, p. 73 ss.; Locher,
Kommentar zum DGB, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 2 ad art.
58 LIFD, p. 242; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 1 ad art. 58 LIFD, p. 883).
Considerandi
2.
2.1.
Contestato, nel caso sub
judice, è l’accertamento operato dall’UT dell’utile dell’attività lucrativa
indipendente esercitata dalla contribuente, ti__________.
Gli insorgenti censurano
le riprese effettuate dall’autorità fiscale ed in particolare i costi non
riconosciuti legati al canone di locazione, agli ammortamenti e ai veicoli.
L’UT, nelle proprie
osservazioni, indica di aver stabilito l’utile aziendale partendo da una
puntuale verifica della contabilità presentata e di aver scorporato i costi che
erano di natura privata, rispettivamente quelli non ammessi, quali quelli
relativi alla locazione dell’immobile commerciale, di proprietà della coniuge.
2.2
Secondo l’art. 27 cpv. 1 e
2.
LIFD, i contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente
possono dedurre le spese aziendali e professionali giustificate (di medesimo
tenore l’art. 26 LT), delle quali fanno parte anche gli accantonamenti e gli
ammortamenti di cui agli art. 28 e 29 LIFD (sentenza TF 2C_937/2019
dell’8.6.2020, consid. 6.1.)
2.3
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, le spese sono riconosciute dall’uso commerciale se sono
legate in modo immediato e diretto (organico) con il guadagno conseguito. Ciò
che può essere registrato in buona fede come costo secondo una valutazione
commerciale deve essere considerato come riconosciuto dall’uso commerciale
anche dal punto di vista fiscale. In questo contesto, è irrilevante se
un'azienda avrebbe potuto fare a meno della spesa in questione e se tale costo
fosse opportuno nell’ottica di una gestione aziendale razionale e orientata al
profitto. Tuttavia, i costi che l’impresa ha sostenuto esclusivamente per il
tenore di vita privato delle persone che vi partecipano (o di persone a loro
vicine) non sono considerati spese riconosciute dall’uso commerciale. È
inammissibile dal punto di vista fiscale contabilizzare tali spese come costi
aziendali con il pretesto che si tratti di spese commerciali o di rappresentanza.
Tutte le spese di un’impresa che vanno a beneficio della sfera privata del
titolare sono considerate private. Nel caso di spese che sono in parte legate
all'azienda e in parte alla sfera privata, è necessario suddividerle in una
quota di spese per il conseguimento del reddito e in una quota privata (cfr.
sentenza TF n. 2C_683/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 5.3 con riferimenti a
giurisprudenza e dottrina).
2.4
Nei costi computabili per
l’uso dei locali che servono all’attività indipendente rientrano sia i costi di
locazione per l’affitto di locali commerciali, sia le spese legate all’uso
commerciale dei propri immobili. Le spese dei locali deducibili comprendono
anche le spese accessorie quali le tasse e gli emolumenti (tassa sull’acqua,
per le canalizzazioni, i rifiuti), i premi di assicurazione (ed in particolare
quelli relativi allo stabile ed alla responsabilità civile), le spese effettive
di manutenzione, di utilizzo e di amministrazione, come anche quelle per il
riscaldamento, l’elettricità, il gas, le pulizie (Reich/Züger/Betschart, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar
zum DBG, 4a ed., n. 24 ad art. 27 LIFD).
3.
3.1.
Ora, nel caso che qui ci
occupa, l’autorità fiscale, sulla base della contabilità presentata dalla
contribuente ha ripreso – a ragione - i costi “affitto ufficio casa” ed i costi
“affitti studio via Pestariso Agno”. Nel primo caso, la spesa non è
giustificata dall’uso commerciale, per il fatto che non si vede quale attività
possa essere svolta al domicilio a __________, disponendo la contribuente di un
immobile commerciale nel quale viene svolta l’attività; nel secondo caso,
trattandosi di un immobile commerciale avrebbero potuto essere riconosciuti
unicamente “gli interessi passivi dei capitali di terzi utilizzati per l’acquisto”.
Tali interessi passivi (relativi all’immobile di Agno) sono stati tuttavia
dedotti dall’insieme dei redditi (e non nella contabilità aziendale).
3.2
3.2.1
Quello che appare evidente,
nel caso specifico, è che la contabilità appare lacunosa e non vi è una
corretta attribuzione, nei beni aziendali, dell’immobile nel quale viene
esercitata l’attività lucrativa indipendente. In effetti, secondo gli artt. 17
cpv. 2 LT e 18 cpv. 2 LIFD, la sostanza commerciale comprende tutti i valori
patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività
lucrativa indipendente.
Il criterio determinante
per l’attribuzione di un immobile alla sfera del patrimonio aziendale o privato
è dato dal suo utilizzo. Il fatto che l’immobile sia contabilizzato o meno o
che l’azienda addebiti nei suoi conti un affitto a favore del titolare
proprietario ha un’incidenza relativa (sentenza TF 2C_1083/2018 del 23 aprile
2019.
consid. 4.1; Bernardoni/Bortolotto,
La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, pp. 85-87).
3.2.2
Nel caso che qui ci
occupa, non viene messo in discussione neppure dai contribuenti che l’immobile
di cui alla __________ sia di natura commerciale, poiché consiste in uno studio
in cui viene esclusivamente svolta l’attività indipendente di __________ (cfr.
anche scritto 22.5.2023 della contribuente), domiciliata a __________.
L’autorità fiscale aveva
espressamente richiesto a __________ di voler produrre il contratto di
locazione. Con scritto del 22 maggio 2023, la contribuente indicava che non
esistevano contratti di locazione, avendo preferito acquistare l’immobile, ma aggiungeva
che “i costi per il sito dove svolgo l’attività professionale (…) sono dati
dal debito ipotecario assunto (…) e dalle spese accessorie che vengono conteggiate
dall’amministrazione del palazzo/parcheggi, spese __________ e spese rifiuti”.
A sostegno delle spese in questione produceva la scheda contabile inerente il
centro di costo “locazione/posteggi/riscaldamento/elettricità”. Tra le
voci si annoverano le spese condominiali, le fatture dell’__________, gli
importi per “affitto ufficio casa” (fr. 1'200.-) e “__________” (fr. 21'600.-)
e la tassa per i rifiuti, per un totale di fr. 29'161.55.
3.2.3
Ora, ritornando alla
censura dei ricorrenti si rileva che, essendo l’immobile di natura commerciale,
lo stesso avrebbe dovuto essere inserito a bilancio negli attivi. Per la stessa
ragione, non è per contro giustificata la registrazione dell’affitto nel conto
economico quale costo. D’altra parte, se si volesse ipotizzare un contratto di
locazione fra RI 2 e la ditta individuale __________, un importo corrispondente
al costo iscritto nel conto economico della ditta dovrebbe essere dichiarato
quale reddito della sostanza immobiliare della stessa contribuente. Dal profilo
contabile, l’operazione sarebbe pertanto neutra. Motivo per il quale, a
ragione, l’autorità fiscale ha depennato l’ipotetico costo legato alla
locazione dell’immobile nel quale viene esercitata l’attività di
fisioterapista.
Per quanto concerne
l’affitto di un locale al domicilio, come già indicato precedentemente, la
spesa non è giustificata, in ragione dell’esistenza di un immobile già dedicato
alla professione.
4.
4.1.
Nel ricorso, sempre per
quanto riguarda l’attività indipendente esercitata dalla contribuente, si
lamenta la ripresa dei costi legati all’autovettura, ritenuta indispensabile
per “recarsi al lavoro” da parte di .
4.2
4.2.1
Nel conto economico, in
merito ai costi per le autovetture, sono registrati costi di “leasing” per fr.
9'578.40, importo che corrisponde alla totalità del canone versato annualmente
dalla ditta individuale al Concessionario __________ per l’autoveicolo __________.
Secondo l’autorità fiscale
non tutti i costi, fatti valere in contabilità dalla contribuente e legati
all’autoveicolo, possono essere dedotti nei costi a conto economico.
4.2.2
Per i costi dell'auto
viene determinata, in maniera schematica, una quota privata, che rappresenta
una spesa di mantenimento privato e non è deducibile. Tuttavia, le spese di
viaggio tra casa e lavoro e le spese aggiuntive per i pasti fuori casa sono
deducibili per ragioni di parità di trattamento con i lavoratori dipendenti,
che possono dedurre anche tali spese, sebbene non costituiscano costi per il
conseguimento del reddito in senso stretto (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 8 ad art. 27 LIFD, p.
579; Reich/Züger/Betschart, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022,
n. 12 ad art. 27 LIFD, p. 643 s.).
Nel caso sub judice,
la stessa contribuente afferma di non abbisognare del veicolo per la propria
attività indipendente, non svolgendo alcuna attività al domicilio dei pazienti.
Come giustamente rilevato dall’autorità fiscale nelle proprie osservazioni,
sarebbe corretto attendersi la registrazione, nella contabilità, unicamente dei
costi legati all’uso del veicolo parificabili a quelli di un lavoratore
dipendente.
L’autorità fiscale è stata
oltremodo generosa nel concedere comunque, in parte come costo aziendale, anche
la rata di leasing, in applicazione del Promemoria 1/2007 dell’AFC.
Per il resto, tutti i
costi legati all’autovettura sono stati correttamente ripresi, proprio perché
la contribuente non necessita della stessa per la sua attività professionale.
5.
5.1.
I
ricorrenti censurano infine anche la ripresa sugli ammortamenti inerenti il
mobilio ed i macchinari, predisposta dall’autorità fiscale, ritenuto come non fosse
stata prodotta la tabella degli ammortamenti.
5.2
5.2.1
Secondo l’art. 28 cpv. 1
LIFD e l’art. 27 cpv. 1 LT, gli ammortamenti degli attivi, giustificati
dall’uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in
caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso
2.
CO, figurano in speciali tabelle di ammortamento. Secondo l’art. 28 cpv. 2
LIFD e 27 cpv. 2 LT, in generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione
del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in
funzione della durata probabile d’utilizzazione dei singoli elementi.
In linea di principio
l’autorità fiscale ha il dovere di accertare la fattispecie ed ha quindi
l’onere della prova (o l’obbligo di fornire le prove necessarie). Tuttavia la
massima inquisitoria trova i propri limiti dall’obbligo di collaborazione dei
contribuenti (sentenza 2C_972/2018 del 2.10.2019, consid. 10.1).
Analogamente ai fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il
debito verso l'erario, anche per gli ammortamenti l’onere della prova è a
carico del contribuente (sentenza TF 2C_1001/2018 del 30.1.2020, consid. 2.1).
5.2.2
Ora, l’UT, dopo aver
verificato la contabilità prodotta dalla contribuente, ha richiesto la trasmissione
della tabella indicante i valori – all’inizio ed alla fine del periodo fiscale –
della sostanza fissa (macchinari e accessori, mobilio, veicoli). __________ ha
risposto nello scritto del 22.5.2023 di non disporre di “nessuna tabella
indicante i valori di sostanza fissa in quanto inutile per la mia attività di
professionista nell’ambito della fisioterapia”. Nella decisione su reclamo,
l’autorità fiscale, per quanto concerne gli ammortamenti operati sul mobilio ha
ripreso gli importi di fr. 392.- e fr. 865.- sui “macchinari e accessori”.
5.3
5.3.1
I tassi di ammortamento sugli
attivi immobilizzati nelle aziende commerciali sono determinati dal «Promemoria
A/1995 – Aziende commerciali», emanato dall’Amministrazione federale, che
ammette due sistemi di calcolo degli ammortamenti.
Il primo sistema di
calcolo, quello sul valore di acquisto, è detto anche “lineare”, perché
consiste nel suddividere la somma degli ammortamenti totali per il numero di
anni di impiego; esso corrisponde alla svalutazione quando l’idoneità
all’utilizzazione di un impianto diminuisce in modo omogeneo.
Il secondo sistema,
fondato sul valore residuo, è detto invece “regressivo” ed è indicato per
quegli oggetti il cui valore d’uso viene influenzato in modo essenziale già
dalla semplice messa in esercizio e diminuisce quindi in modo relativamente
veloce; è pure applicabile se l’azienda deve fare i conti negli anni successivi
con costi di manutenzione corrente fortemente crescenti.
I contribuenti hanno la
scelta fra ammortamenti uguali nel tempo, cioè i c.d. ammortamenti sul
valore di acquisto, ed ammortamenti a regressione geometrica, cioè i c.d. ammortamenti
sul valore contabile residuo. L’Amministrazione federale delle contribuzioni
ha cercato di stabilire una relazione organica fra i due metodi di
ammortamento. I tassi normali, riconosciuti per gli ammortamenti dal valore
contabile residuo, devono dunque essere ridotti della metà per ammortamenti sul
valore di acquisto (sentenza CDT n. 80.97.00166 del 23 marzo 1998 consid. 4.1 e
dottrina citata).
5.3.2
Per il fatto che la
ricorrente non ha prodotto delle tabelle degli ammortamenti non si può
stabilire quale sistema di calcolo abbia applicato. D’altronde, dalle schede
contabili risulta unicamente il tasso di ammortamento applicato, ma non è noto
a partire da quale valore sia stato intrapreso l’ammortamento.
Supponendo che la contribuente
abbia optato per il sistema dell’ammortamento sul valore contabile residuo,
come suggerito dai tassi di ammortamento indicati nella scheda contabile
presentata, l’autorità di tassazione ha stabilito le riprese fiscali, nella
misura della differenza fra l’ammortamento calcolato sul valore contabile al
31.12.2020
e quello registrato nel conto economico della ditta individuale.
Per quanto concerne i
macchinari ed accessori, volendo ammettere un ammortamento del 30% sulla base
del valore contabile di fr. 10'400.-, si stabilisce un ammortamento massimo
consentito pari a fr. 3'120.-. Per tale motivo, in assenza di altre spiegazioni
della contribuente, l’UT ha ripreso la differenza pari a fr. 865.-.
Per quanto riguarda il
mobilio, lo stesso era iscritto a bilancio al 31.12.2020 a fr. 15'600.-.
Volendo ammettere un ammortamento del 25% sulla base del dato all’inizio del
periodo fiscale si arriva ad un ammortamento massimo consentito pari a fr.
3'900.-, sicché a giusta ragione è stato ripreso l’importo di fr. 392.-.
Anche su questo punto, la
decisione dell’UT non presta il fianco a critiche.
6.
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’200.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il present Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: