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Decisione

80.2023.157

Imposta comunale: assoggettamento, stabilimento d’impresa, non studio di ingegneria che impiega in un cantiere per un’opera autostradale un ingegnere a tempo parziale per supporto tecnico

29 aprile 2024Italiano16 min

e sostituendo le decisioni del 24 novembre 2022, l’RS 1 (di seguito: RS 1), reintimava

Source ti.ch

Incarto n.

80.2023.157

Lugano

29 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Cristiana

Balestra Gamboni

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 12 luglio 2023 contro la decisione del 15 giugno 2023 in materia di ripartizione

dell’imposta comunale 2020 e 2021.

Fatti

Fatti

A. a.

La __________,

denominata __________, opera

nel campo della fisica e dell'energia della costruzione, della prevenzione

antincendio e della sicurezza, delle scienze ambientali, dell'acustica e

vibrazioni, della domotica, degli impianti termoclimatici, elettrici

fotovoltaici ed in generale delle energie rinnovabili, nonché delle

infrastrutture elettromeccaniche. La società opera in questi campi attraverso

la consulenza, la progettazione, l'allestimento di perizie, il monitoraggio e

lo svolgimento della direzione lavori. La società può effettuare tutte le

operazioni che sono adatte a promuovere il suo scopo, anche attraverso la

partecipazione ad altre società, nonché può svolgere ogni e qualsiasi attività

simile o comunque connessa con lo scopo sociale. La società può costituire

succursali in Svizzera e all'estero, assumere partecipazioni in società in

Svizzera e all'estero, acquistare e vendere immobili […].

(v.

estratto del Registro di commercio del Cantone Ticino; ultima consultazione:

03.01.2024).

b.

Con scritto del 27

settembre 2022, il RI 1 informava l’RS 1 (UTPG) che sul suo comprensorio erano

presenti diversi cantieri che, direttamente o indirettamente, operavano

nell’ambito dei lavori assegnati dall’__________) per la perforazione del nuovo

tunnel autostradale del San Gottardo, il risanamento di quello esistente e il

rifacimento generale dell’assetto viario principale. In considerazione di

quanto precede, il Comune chiedeva il riparto d’imposta a partire dal 2021 per

la __________, con sede nel __________.

B. Il 12 gennaio 2023, annullando

e sostituendo le decisioni del 24 novembre 2022, l’RS 1 (di seguito: RS 1), reintimava

le decisioni di tassazione IC/IFD 2019, 2020 e 2021 alla __________.

Nel riparto intercomunale,

allestito dall’RS 1, né l’imposta sull’utile né l’imposta sul capitale venivano

ripartite con il RI 1 perché a mente dell’autorità di tassazione, “il

contribuente non vi possiede della sostanza immobiliare (art. 280 cpv. 1 LT) né

uno stabilimento d’impresa (art. 282 cpv. 1 LT)”.

C. Il 21 febbraio 2023,

il RI 1 presentava reclamo contro le decisioni di riparto intercomunale

2019-2021 dell’utile e del capitale di __________, in quanto a suo dire la

ditta “ha in affitto un appartamento e degli spazi adibiti ad ufficio presso

l’amministrazione __________ ad RI 1”.

D. Con decisioni

notificate il 15 giugno 2023, l’RS 1 respingeva i reclami argomentando che

- __________

SA partecipa nella misura del 70% al consorzio __________, il quale ha la

propria sede nel __________;

-

ad RI 1 è stato preso in affitto

un appartamento per un collaboratore che vi alloggia circa due giorni alla

settimana,

secondo

l’autorità di tassazione non vi sono i presupposti per riconoscere l’esistenza

di uno stabilimento d’impresa ad RI 1 e di conseguenza per includere

quest’ultimo nel riparto intercomunale d’imposta.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, il RI 1, rappresentato dallo RA 1 si

aggrava contro il diniego del “diritto al prelievo dell’imposta comunale,

attribuendo lo stesso unicamente al __________ in sede di riparto intercomunale”.

Elencando i tre criteri

posti dalla giurisprudenza del Tribunale federale per la determinazione

dell’esistenza di uno stabilimento d’impresa, il rappresentante sostiene che “il

consorzio __________ è fisicamente attivo su un cantiere della durata di dieci

anni, e dispone in loco di uffici e di un appartamento dove soggiorna

l’ingegnere responsabile della commessa ed a partire dal quale si reca in

cantiere. Tale appartamento è altresì adibito ad uso ufficio. Ne consegue che

il consorzio __________ dispone in loco di infrastruttura permanente”.

Inoltre “non vi è

motivo per il quale si dovrebbe ritenere l’attività svolta dal consorzio __________

non essere parte dell’attività di __________”.

In merito alla terza

condizione posta dalla giurisprudenza, “un appalto decennale su un progetto

di importanza rilevante come quello del secondo tubo del San Gottardo è

certamente rilevante, tanto più considerando che l’intera attività è svolta in

loco, e non certo nel __________”.

Citando poi la

giurisprudenza della Camera di diritto tributario, il rappresentante sostiene

che “anche solo il costo dell’opera può essere sufficiente a comprovare

l’importanza dell’attività svolta […] in questo senso, un appalto da

CHF 3.1 Mio non può certo considerarsi irrilevante”.

In conclusione, “essendo

l’appalto iniziato nel periodo fiscale 2020, e fin da tale anno disponendo di

uffici in loco, oltre che dell’appartamento a partire dall’anno 2021, a partire

da tale anno __________ è limitatamente imponibile nel RI 1”.

F. Il 23 agosto 2023, l’PI

1 ha presentato le proprie osservazioni al ricorso. Di queste verrà detto in

seguito per quanto necessario.

Diritto

1. Con il ricorso, il RI

1 rivendica la propria partecipazione al riparto intercomunale con il __________,

comune di sede della __________, poiché sostiene che la società tenga uno stabilimento

d’impresa nel suo Comune.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l’art. 279 LT, se

le condizioni di assoggettamento si verificano in più comuni è stabilito un

riparto intercomunale […] secondo i principi del diritto federale concernente

il divieto di doppia imposizione intercantonale.

Per l’art. 285 cpv. 1 LT

il riparto è eseguito su rivendicazione dei comuni interessati. La

rivendicazione è tempestiva se viene inoltrata all’autorità di tassazione entro

sei mesi dal momento in cui ne sono dati i presupposti oppure prima che la

relativa tassazione sia passata in giudicato.

Secondo l’art. 285 cpv. 2

LT il riparto deve essere eseguito d’ufficio se i requisiti sono desumibili

dagli atti in possesso dell’autorità di tassazione.

2.2

Nel caso in esame, agli

atti è reperibile solo la lettera del 27 settembre 2022, con la quale il RI 1

ha rivendicato una quota dell’imposta comunale della __________ SA, a partire

dal periodo fiscale 2021. L’autorità di tassazione ha tuttavia notificato le

decisioni dei periodi fiscali 2019, 2020 e 2021 anche al Comune ricorrente,

indicando che non riteneva adempiuti i presupposti per l’assoggettamento della

società in tale Comune. Quest’ultimo ha impugnato tutte e tre le decisioni con

reclamo allo stesso RS 1.

In queste circostanze si

deve ritenere che la rivendicazione sia stata tempestiva.

3.

3.1.

L’art. 277 cpv. 2 LT

prevede che le persone giuridiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro

appartenenza personale debbano l’imposta nel Comune dove hanno la sede o

l’amministrazione effettiva e nei comuni dove sono dati i presupposti per

un’appartenenza economica.

Secondo l’art. 282 cpv. 1

LT, l’utile e la sostanza non immobiliari delle persone giuridiche sono

attribuiti ad ogni Comune in cui si trova uno stabilimento d’impresa.

Al

Comune di sede o amministrazione effettiva è assegnato in via preliminare il 20

per cento degli elementi di cui al capoverso 1 (art. 282 cpv. 2 LT).

Per l’art. 283 cpv. 1 LT,

il riparto è escluso:

a) quando

i requisiti di cui agli articoli 281 e 282 si verificano per meno di tre mesi;

[…]

c) quando

la quotaparte d’imposta cantonale base è inferiore a 30.‑ franchi;

d) in difetto di

tempestiva rivendicazione.

La quotaparte d’imposta

non ripartita è attribuita al Comune di domicilio o dimora fiscali, di sede o

amministrazione effettiva e, per i contribuenti limitatamente imponibili, al

Comune con la maggior frazione d’imposta (art. 283 cpv. 2 LT).

3.2

L’art. 275 LT prevede che

in mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni

della legge in materia di imposte cantonali.

Per l’art. 61 cpv. 1 lett.

b LT, le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva fuori Cantone

sono assoggettate all’imposta se tengono uno stabilimento d’impresa nel Cantone.

L’art. 61 cpv. 3 LT

definisce lo stabilimento d’impresa come una sede fissa di affari o di lavoro

dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa. Sono considerate

tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di

vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di

estrazione di risorse naturali, come anche i cantieri di costruzione o di

montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.

Il legislatore ticinese ha

ripreso la definizione di stabilimento d’impresa prevista dagli articoli 4 cpv.

2.

e 51 cpv. 2 LIFD, la quale a sua volta si ispira alla nozione di stabile

organizzazione dell’art. 5 cpv. 1 del Modello OCSE di Convenzione fiscale sul

reddito e sul patrimonio (di seguito: Modello OCSE), che può quindi, in una

certa misura, essere utilizzato, con il relativo commentario, per definirla. Va

notato che in materia intercantonale, invece, la nozione di stabilimento

d’impresa è diversa (cfr. DTF 139 II 78 consid. 3.1.2), in quanto, in mancanza

di una definizione nella LAID, la giurisprudenza ritiene che vi rientri

qualsiasi installazione fissa e permanente in cui viene svolta una parte quantitativamente

e qualitativamente significativa dell'attività tecnica e commerciale

dell'impresa (cfr. sentenza TF 2C_110/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.3 con

riferimenti a giurisprudenza e dottrina). La nozione di stabilimento d’impresa

dell'art. 51 cpv. 2 LIFD tende dunque ad essere più ampia rispetto a quella

prevista dalla giurisprudenza in materia di doppia imposizione intercantonale (Oesterhelt/Schreiber, in: Zweifel/Beusch

[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die

Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), n. 18 ad

art. 21 LAID, p. 529).

3.3

Quale che sia la nozione

presa in considerazione, il riconoscimento di uno stabilimento d’impresa

implica una sede fissa, cioè anzitutto un’installazione fisica in un luogo

specifico. È irrilevante che l’impresa sia proprietaria o locataria dell’installazione,

ma deve almeno avere un determinato diritto di disposizione su di essa. Per

essere considerata fissa, la sede deve essere permanente e non deve avere

carattere temporaneo o provvisorio.

Il riconoscimento di uno

stabilimento d’impresa all'estero secondo la LIFD presuppone, come ulteriore

condizione, che nella struttura venga svolta un'attività commerciale

sostanziale. La sobrietà della struttura in loco in termini di locali e

personale, soprattutto in rapporto al fatturato, come pure il carattere

secondario delle attività ivi svolte sono elementi che depongono a sfavore

dell'esistenza di un'attività commerciale sostanziale (sentenza TF

2C_110/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.3 e giurisprudenza citata).

4.

Venendo al caso in

disamina, il RI 1 è insorto contro le decisioni dell’RS 1, perché non è stato

reso partecipe del riparto intercomunale dell’utile e del capitale dovuti dalla

__________ per i periodi fiscali 2019, 2020 e 2021, nonostante sostenga che

quest’ultima tenga uno stabilimento d’impresa nel proprio Comune.

4.1

Nel ricorso, il

rappresentante dell’insorgente spiega che il 30 giugno 2020, la __________, con

allora sede a __________, e la __________, con sede principale a __________, si

sono costituite in consorzio nella forma giuridica della società semplice per

lo svolgimento delle “Prestazioni di pianificazione” nell’“Accompagnamento

Ambientale dei Lavori plus (AAL+)” relativi alla costruzione del secondo

tubo del San Gottardo.

Il consorzio, della durata

di 10 anni, ha lo scopo di accompagnare “i lavori per le fasi di progetto di

dettaglio, appalto, realizzazione e messa in esercizio […] monitora[ndo]

e supervisiona[ndo] gli aspetti ambientali durante la costruzione e [di]

supporta[re] il Committente (ndr: l’__________) nella

realizzazione dell’opera”.

In particolare, al

consorzio è stato demandato il compito di misurare le “vibrazioni per il

progetto del secondo tubo del San Gottardo (2TG)”. In altre parole, “durante

la fase di realizzazione è necessario il monitoraggio delle vibrazioni al fine

di minimizzare la propagazione delle vibrazioni risp. al fine di adottare

misure appropriate. A tale scopo viene installata e mantenuta una rete di

misurazione delle vibrazioni. Il monitoraggio viene effettuato sia durante

l’avanzamento del fronte di scavo della galleria (compreso il monitoraggio del

primo tubo e della galleria FFS), sia per ulteriori attività, come l’infissione

dei pali o i lavori di demolizione. Il periodo di monitoraggio inizia nel 2021

con i lavori preliminari (spostamento del cunicolo di sicurezza) e si estende

fino al 2030. L’impegno per il mandato è indicato sulla base delle effettive

attività di misurazione”.

Tramite contratto di

mandato, il consorzio ‑ denominato __________ ‑ si

è impegnato a fornire il progetto di dettaglio, la pubblicazione del bando di

concorso, il confronto delle offerte, la proposta di aggiudicazione,

l’esecuzione, la messa in esercizio e la conclusione dell’accompagnamento

ambientale dei lavori.

Concretamente, “al

momento __________ e __________ stanno seguendo la fase di accompagnamento

ambientale dei lavori (AAL) per tutto il cantiere. Oltre ai temi ambientali

usuali (protezione aria, suolo, acque, ecc.), sono state eseguite numerose

perizie per le sostanze nocive, perizie acustiche, verifiche per la fisica

della costruzione” (www.__________.ch; ultima consultazione: 09.01.2024).

La __________ partecipa al

consorzio nella misura del 70% e ricopre il ruolo di capofila, assumendosi “la

responsabilità tecnica e la responsabilità amministrativa del mandato per

compito di tutti i membri”.

La retribuzione lorda

pattuita ammonta a fr. 3'131'862.15.

4.2

Oltre all’installazione e

alla manutenzione della rete di misurazione delle vibrazioni tramite sismografi,

per seguire i lavori, dal 1° gennaio 2021, la __________ ha preso in locazione nel

RI 1 un appartamento “per uso ordinario quale residenza per scopi lavorativi”,

da dove l’ingegnere responsabile della commessa __________) si reca in cantiere,

rientrando comunque al domicilio di __________ “più volte a settimana”

(v. richiesta autorizzazione di soggiorno – rinnovo, doc. G).

Il contratto, di durata

determinata, rinnovabile, è stato stipulato nel dicembre 2020 e prevede la

locazione di 3 locali, cucina, doccia con WC per complessivi 103 m2

per un canone di locazione di fr. 1'150.00 mensili (di cui fr. 150.‑

per le spese accessorie, doc. J).

Per l’insorgente, l’appartamento

preso in locazione ad uso ufficio costituisce un’infrastruttura permanente per

l’attività dell’azienda. Pertanto, la __________ avrebbe uno stabilimento

d’impresa nel RI 1 e, ex art. 282 cpv. 1 LT in relazione ad art. 279 LT, dovrebbe

poter partecipare al riparto intercomunale per i periodi fiscali 2020 (inizio

dell’appalto) e 2021 (locazione appartamento).

4.3

L’autorità fiscale è

invece dell’avviso che in loco il Consorzio non disponga di

un’infrastruttura, anzitutto perché “il consorzio è incaricato unicamente

dell’accompagnamento ambientale dei lavori di realizzazione del secondo tubo

del Gottardo e in particolare dell’esecuzione delle misurazioni delle

vibrazioni sul cantiere”, mentre “non costruisce alcunché”.

Quanto alla “rete di

misurazione delle vibrazioni in cantiere”, installata ai fini

dell’adempimento del suo mandato, non sarebbe “dato sapere con esattezza, né

l’importanza in termini materiali, né in termini economici di tale

installazione”. In ogni caso, la ricorrente “non argomenta neppure la

presenza di attrezzature rilevanti”.

Per ciò che concerne l’appartamento

preso in locazione, non si potrebbe affermare che “sia utilizzato per

l’esercizio dell’attività del consorzio”, per il fatto che “in fin dei

conti è utilizzato non più di due giorni alla settimana dall’ingegnere

incaricato dall’__________ di eseguire le misurazioni”, il quale “ha […]

dichiarato di rientrare al suo domicilio più volte a settimana e nel periodo

dal 01.01.2021 al 31.03.2023 la spesa per l’energia elettrica è stata minima,

per un totale di soli CHF 339.20”. In ogni caso, la locazione avrebbe

avuto inizio solo a partire dal 01.01.2021.

Inoltre, il fisco

cantonale esclude che il consorzio eserciti “un’attività qualitativamente e

quantitativamente rilevante”. I ricavi lordi della __________ ammontano

mediamente a 10 milioni di franchi all’anno, ma il compenso per l’adempimento

del mandato in oggetto ammonta 3,1 milioni sull’arco di dieci anni e di questi

ne è attribuito all’__________ il 70%. Il compenso pattuito si attesterebbe pertanto

(mediamente) soltanto a circa il 2% del fatturato.

Infine, l’autorità fiscale

sottolinea che “sarebbe impiegato soltanto un ingegnere della __________ sul

cantiere (come sopra rilevato neppure a tempo pieno), ciò che esclude in

definitiva che l’attività esercitata sul cantiere realizzi una parte

qualitativamente e quantitativamente rilevante dell’attività tecnica e

commerciale della __________”.

4.4

Ora,

a prescindere dalle scarse prove documentali fornite dal ricorrente al fine di

confutare quanto sostenuto dall’autorità di tassazione, nella fattispecie le condizioni

per ammettere l’esistenza di uno stabilimento d’impresa e dunque per

assoggettare limitatamente una persona giuridica in virtù della sua

appartenenza economica, non sono soddisfatte.

Nel sito ufficiale della __________

si può leggere che “le attività di cantiere come lo scavo di nuovi

tunnel sono spesso fonti di vibrazioni che possono arrecare disturbi o danni al

patrimonio costruito e alle infrastrutture esistenti” e che __________

dispone di un elevato numero di sensori (sismografi) in grado di monitorare il

livello effettivo delle vibrazioni; con un sistema informatico all’avanguardia

aggiorna gli interessati in tempo reale sull’andamento delle vibrazioni in

funzione di soglie di allarme predefinite” (www.__________.ch; ultima

consultazione: 09.01.2024). L’installazione dei sensori è dunque limitata alla

durata del cantiere autostradale.

Ora, in base alle

indicazioni disponibili, il ruolo del consorzio cui partecipa la società in

questione non è quello di un’impresa che partecipa all’edificazione dell’opera,

ma si limita a fornire un supporto tecnico durante lo svolgimento delle opere.

D’altra parte, oltre a non comprovare la consistenza della rete di sensori,

tramite piani, disegni tecnici, fotografie, ecc., il ricorrente non ne dimostra

l’importanza né in termini materiali né in termini economici.

Decisiva appare tuttavia

l’assenza di un’attività sostanziale, alla luce del fatturato. Come ricordato, a

fronte di una cifra d’affari aziendale annua di ca. 10 milioni, gli utili

prodotti dall’attività ad RI 1 sono di ca. fr. 217'000.‑, ciò che

rappresenta circa il 2% dei ricavi d’esercizio dell’azienda. Anche sul fronte

della necessità di personale occupato ad RI 1 non sembra si tratti di

un’attività così rilevante per l’azienda: in effetti vi è un solo ingegnere

attivo sul cantiere, per di più occupato parzialmente. Stando sempre al sito

della __________, l’azienda occupa più di un’ottantina di collaboratori e

riceve oltre 1'000 mandati all’anno.

Dal punto di vista

quantitativo, anche per evitare un eccessivo frazionamento della sovranità

fiscale, è dunque corretto non ammettere nella fattispecie l’esistenza di uno

stabilimento d’impresa nel RI 1 e, di riflesso, l’assoggettamento limitato in

virtù dell’appartenenza economica della __________ sia per il 2020 sia per il

2021.

L’operato dell’RS 1 merita

di essere tutelato. Pertanto, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è

confermata.

5.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le

spese di procedura sono poste a carico del RI 1, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato r

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: