80.2023.157
Imposta comunale: assoggettamento, stabilimento d’impresa, non studio di ingegneria che impiega in un cantiere per un’opera autostradale un ingegnere a tempo parziale per supporto tecnico
29 aprile 2024Italiano16 min
e sostituendo le decisioni del 24 novembre 2022, l’RS 1 (di seguito: RS 1), reintimava
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.157
Lugano
29 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana
Balestra Gamboni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 luglio 2023 contro la decisione del 15 giugno 2023 in materia di ripartizione
dell’imposta comunale 2020 e 2021.
Fatti
Fatti
A. a.
La __________,
denominata __________, opera
nel campo della fisica e dell'energia della costruzione, della prevenzione
antincendio e della sicurezza, delle scienze ambientali, dell'acustica e
vibrazioni, della domotica, degli impianti termoclimatici, elettrici
fotovoltaici ed in generale delle energie rinnovabili, nonché delle
infrastrutture elettromeccaniche. La società opera in questi campi attraverso
la consulenza, la progettazione, l'allestimento di perizie, il monitoraggio e
lo svolgimento della direzione lavori. La società può effettuare tutte le
operazioni che sono adatte a promuovere il suo scopo, anche attraverso la
partecipazione ad altre società, nonché può svolgere ogni e qualsiasi attività
simile o comunque connessa con lo scopo sociale. La società può costituire
succursali in Svizzera e all'estero, assumere partecipazioni in società in
Svizzera e all'estero, acquistare e vendere immobili […].
(v.
estratto del Registro di commercio del Cantone Ticino; ultima consultazione:
03.01.2024).
b.
Con scritto del 27
settembre 2022, il RI 1 informava l’RS 1 (UTPG) che sul suo comprensorio erano
presenti diversi cantieri che, direttamente o indirettamente, operavano
nell’ambito dei lavori assegnati dall’__________) per la perforazione del nuovo
tunnel autostradale del San Gottardo, il risanamento di quello esistente e il
rifacimento generale dell’assetto viario principale. In considerazione di
quanto precede, il Comune chiedeva il riparto d’imposta a partire dal 2021 per
la __________, con sede nel __________.
B. Il 12 gennaio 2023, annullando
e sostituendo le decisioni del 24 novembre 2022, l’RS 1 (di seguito: RS 1), reintimava
le decisioni di tassazione IC/IFD 2019, 2020 e 2021 alla __________.
Nel riparto intercomunale,
allestito dall’RS 1, né l’imposta sull’utile né l’imposta sul capitale venivano
ripartite con il RI 1 perché a mente dell’autorità di tassazione, “il
contribuente non vi possiede della sostanza immobiliare (art. 280 cpv. 1 LT) né
uno stabilimento d’impresa (art. 282 cpv. 1 LT)”.
C. Il 21 febbraio 2023,
il RI 1 presentava reclamo contro le decisioni di riparto intercomunale
2019-2021 dell’utile e del capitale di __________, in quanto a suo dire la
ditta “ha in affitto un appartamento e degli spazi adibiti ad ufficio presso
l’amministrazione __________ ad RI 1”.
D. Con decisioni
notificate il 15 giugno 2023, l’RS 1 respingeva i reclami argomentando che
- __________
SA partecipa nella misura del 70% al consorzio __________, il quale ha la
propria sede nel __________;
-
ad RI 1 è stato preso in affitto
un appartamento per un collaboratore che vi alloggia circa due giorni alla
settimana,
secondo
l’autorità di tassazione non vi sono i presupposti per riconoscere l’esistenza
di uno stabilimento d’impresa ad RI 1 e di conseguenza per includere
quest’ultimo nel riparto intercomunale d’imposta.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, il RI 1, rappresentato dallo RA 1 si
aggrava contro il diniego del “diritto al prelievo dell’imposta comunale,
attribuendo lo stesso unicamente al __________ in sede di riparto intercomunale”.
Elencando i tre criteri
posti dalla giurisprudenza del Tribunale federale per la determinazione
dell’esistenza di uno stabilimento d’impresa, il rappresentante sostiene che “il
consorzio __________ è fisicamente attivo su un cantiere della durata di dieci
anni, e dispone in loco di uffici e di un appartamento dove soggiorna
l’ingegnere responsabile della commessa ed a partire dal quale si reca in
cantiere. Tale appartamento è altresì adibito ad uso ufficio. Ne consegue che
il consorzio __________ dispone in loco di infrastruttura permanente”.
Inoltre “non vi è
motivo per il quale si dovrebbe ritenere l’attività svolta dal consorzio __________
non essere parte dell’attività di __________”.
In merito alla terza
condizione posta dalla giurisprudenza, “un appalto decennale su un progetto
di importanza rilevante come quello del secondo tubo del San Gottardo è
certamente rilevante, tanto più considerando che l’intera attività è svolta in
loco, e non certo nel __________”.
Citando poi la
giurisprudenza della Camera di diritto tributario, il rappresentante sostiene
che “anche solo il costo dell’opera può essere sufficiente a comprovare
l’importanza dell’attività svolta […] in questo senso, un appalto da
CHF 3.1 Mio non può certo considerarsi irrilevante”.
In conclusione, “essendo
l’appalto iniziato nel periodo fiscale 2020, e fin da tale anno disponendo di
uffici in loco, oltre che dell’appartamento a partire dall’anno 2021, a partire
da tale anno __________ è limitatamente imponibile nel RI 1”.
F. Il 23 agosto 2023, l’PI
1 ha presentato le proprie osservazioni al ricorso. Di queste verrà detto in
seguito per quanto necessario.
Diritto
1. Con il ricorso, il RI
1 rivendica la propria partecipazione al riparto intercomunale con il __________,
comune di sede della __________, poiché sostiene che la società tenga uno stabilimento
d’impresa nel suo Comune.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l’art. 279 LT, se
le condizioni di assoggettamento si verificano in più comuni è stabilito un
riparto intercomunale […] secondo i principi del diritto federale concernente
il divieto di doppia imposizione intercantonale.
Per l’art. 285 cpv. 1 LT
il riparto è eseguito su rivendicazione dei comuni interessati. La
rivendicazione è tempestiva se viene inoltrata all’autorità di tassazione entro
sei mesi dal momento in cui ne sono dati i presupposti oppure prima che la
relativa tassazione sia passata in giudicato.
Secondo l’art. 285 cpv. 2
LT il riparto deve essere eseguito d’ufficio se i requisiti sono desumibili
dagli atti in possesso dell’autorità di tassazione.
2.2
Nel caso in esame, agli
atti è reperibile solo la lettera del 27 settembre 2022, con la quale il RI 1
ha rivendicato una quota dell’imposta comunale della __________ SA, a partire
dal periodo fiscale 2021. L’autorità di tassazione ha tuttavia notificato le
decisioni dei periodi fiscali 2019, 2020 e 2021 anche al Comune ricorrente,
indicando che non riteneva adempiuti i presupposti per l’assoggettamento della
società in tale Comune. Quest’ultimo ha impugnato tutte e tre le decisioni con
reclamo allo stesso RS 1.
In queste circostanze si
deve ritenere che la rivendicazione sia stata tempestiva.
3.
3.1.
L’art. 277 cpv. 2 LT
prevede che le persone giuridiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro
appartenenza personale debbano l’imposta nel Comune dove hanno la sede o
l’amministrazione effettiva e nei comuni dove sono dati i presupposti per
un’appartenenza economica.
Secondo l’art. 282 cpv. 1
LT, l’utile e la sostanza non immobiliari delle persone giuridiche sono
attribuiti ad ogni Comune in cui si trova uno stabilimento d’impresa.
Al
Comune di sede o amministrazione effettiva è assegnato in via preliminare il 20
per cento degli elementi di cui al capoverso 1 (art. 282 cpv. 2 LT).
Per l’art. 283 cpv. 1 LT,
il riparto è escluso:
a) quando
i requisiti di cui agli articoli 281 e 282 si verificano per meno di tre mesi;
[…]
c) quando
la quotaparte d’imposta cantonale base è inferiore a 30.‑ franchi;
d) in difetto di
tempestiva rivendicazione.
La quotaparte d’imposta
non ripartita è attribuita al Comune di domicilio o dimora fiscali, di sede o
amministrazione effettiva e, per i contribuenti limitatamente imponibili, al
Comune con la maggior frazione d’imposta (art. 283 cpv. 2 LT).
3.2
L’art. 275 LT prevede che
in mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni
della legge in materia di imposte cantonali.
Per l’art. 61 cpv. 1 lett.
b LT, le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva fuori Cantone
sono assoggettate all’imposta se tengono uno stabilimento d’impresa nel Cantone.
L’art. 61 cpv. 3 LT
definisce lo stabilimento d’impresa come una sede fissa di affari o di lavoro
dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa. Sono considerate
tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di
vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di
estrazione di risorse naturali, come anche i cantieri di costruzione o di
montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.
Il legislatore ticinese ha
ripreso la definizione di stabilimento d’impresa prevista dagli articoli 4 cpv.
2.
e 51 cpv. 2 LIFD, la quale a sua volta si ispira alla nozione di stabile
organizzazione dell’art. 5 cpv. 1 del Modello OCSE di Convenzione fiscale sul
reddito e sul patrimonio (di seguito: Modello OCSE), che può quindi, in una
certa misura, essere utilizzato, con il relativo commentario, per definirla. Va
notato che in materia intercantonale, invece, la nozione di stabilimento
d’impresa è diversa (cfr. DTF 139 II 78 consid. 3.1.2), in quanto, in mancanza
di una definizione nella LAID, la giurisprudenza ritiene che vi rientri
qualsiasi installazione fissa e permanente in cui viene svolta una parte quantitativamente
e qualitativamente significativa dell'attività tecnica e commerciale
dell'impresa (cfr. sentenza TF 2C_110/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.3 con
riferimenti a giurisprudenza e dottrina). La nozione di stabilimento d’impresa
dell'art. 51 cpv. 2 LIFD tende dunque ad essere più ampia rispetto a quella
prevista dalla giurisprudenza in materia di doppia imposizione intercantonale (Oesterhelt/Schreiber, in: Zweifel/Beusch
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), n. 18 ad
art. 21 LAID, p. 529).
3.3
Quale che sia la nozione
presa in considerazione, il riconoscimento di uno stabilimento d’impresa
implica una sede fissa, cioè anzitutto un’installazione fisica in un luogo
specifico. È irrilevante che l’impresa sia proprietaria o locataria dell’installazione,
ma deve almeno avere un determinato diritto di disposizione su di essa. Per
essere considerata fissa, la sede deve essere permanente e non deve avere
carattere temporaneo o provvisorio.
Il riconoscimento di uno
stabilimento d’impresa all'estero secondo la LIFD presuppone, come ulteriore
condizione, che nella struttura venga svolta un'attività commerciale
sostanziale. La sobrietà della struttura in loco in termini di locali e
personale, soprattutto in rapporto al fatturato, come pure il carattere
secondario delle attività ivi svolte sono elementi che depongono a sfavore
dell'esistenza di un'attività commerciale sostanziale (sentenza TF
2C_110/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.3 e giurisprudenza citata).
4.
Venendo al caso in
disamina, il RI 1 è insorto contro le decisioni dell’RS 1, perché non è stato
reso partecipe del riparto intercomunale dell’utile e del capitale dovuti dalla
__________ per i periodi fiscali 2019, 2020 e 2021, nonostante sostenga che
quest’ultima tenga uno stabilimento d’impresa nel proprio Comune.
4.1
Nel ricorso, il
rappresentante dell’insorgente spiega che il 30 giugno 2020, la __________, con
allora sede a __________, e la __________, con sede principale a __________, si
sono costituite in consorzio nella forma giuridica della società semplice per
lo svolgimento delle “Prestazioni di pianificazione” nell’“Accompagnamento
Ambientale dei Lavori plus (AAL+)” relativi alla costruzione del secondo
tubo del San Gottardo.
Il consorzio, della durata
di 10 anni, ha lo scopo di accompagnare “i lavori per le fasi di progetto di
dettaglio, appalto, realizzazione e messa in esercizio […] monitora[ndo]
e supervisiona[ndo] gli aspetti ambientali durante la costruzione e [di]
supporta[re] il Committente (ndr: l’__________) nella
realizzazione dell’opera”.
In particolare, al
consorzio è stato demandato il compito di misurare le “vibrazioni per il
progetto del secondo tubo del San Gottardo (2TG)”. In altre parole, “durante
la fase di realizzazione è necessario il monitoraggio delle vibrazioni al fine
di minimizzare la propagazione delle vibrazioni risp. al fine di adottare
misure appropriate. A tale scopo viene installata e mantenuta una rete di
misurazione delle vibrazioni. Il monitoraggio viene effettuato sia durante
l’avanzamento del fronte di scavo della galleria (compreso il monitoraggio del
primo tubo e della galleria FFS), sia per ulteriori attività, come l’infissione
dei pali o i lavori di demolizione. Il periodo di monitoraggio inizia nel 2021
con i lavori preliminari (spostamento del cunicolo di sicurezza) e si estende
fino al 2030. L’impegno per il mandato è indicato sulla base delle effettive
attività di misurazione”.
Tramite contratto di
mandato, il consorzio ‑ denominato __________ ‑ si
è impegnato a fornire il progetto di dettaglio, la pubblicazione del bando di
concorso, il confronto delle offerte, la proposta di aggiudicazione,
l’esecuzione, la messa in esercizio e la conclusione dell’accompagnamento
ambientale dei lavori.
Concretamente, “al
momento __________ e __________ stanno seguendo la fase di accompagnamento
ambientale dei lavori (AAL) per tutto il cantiere. Oltre ai temi ambientali
usuali (protezione aria, suolo, acque, ecc.), sono state eseguite numerose
perizie per le sostanze nocive, perizie acustiche, verifiche per la fisica
della costruzione” (www.__________.ch; ultima consultazione: 09.01.2024).
La __________ partecipa al
consorzio nella misura del 70% e ricopre il ruolo di capofila, assumendosi “la
responsabilità tecnica e la responsabilità amministrativa del mandato per
compito di tutti i membri”.
La retribuzione lorda
pattuita ammonta a fr. 3'131'862.15.
4.2
Oltre all’installazione e
alla manutenzione della rete di misurazione delle vibrazioni tramite sismografi,
per seguire i lavori, dal 1° gennaio 2021, la __________ ha preso in locazione nel
RI 1 un appartamento “per uso ordinario quale residenza per scopi lavorativi”,
da dove l’ingegnere responsabile della commessa __________) si reca in cantiere,
rientrando comunque al domicilio di __________ “più volte a settimana”
(v. richiesta autorizzazione di soggiorno – rinnovo, doc. G).
Il contratto, di durata
determinata, rinnovabile, è stato stipulato nel dicembre 2020 e prevede la
locazione di 3 locali, cucina, doccia con WC per complessivi 103 m2
per un canone di locazione di fr. 1'150.00 mensili (di cui fr. 150.‑
per le spese accessorie, doc. J).
Per l’insorgente, l’appartamento
preso in locazione ad uso ufficio costituisce un’infrastruttura permanente per
l’attività dell’azienda. Pertanto, la __________ avrebbe uno stabilimento
d’impresa nel RI 1 e, ex art. 282 cpv. 1 LT in relazione ad art. 279 LT, dovrebbe
poter partecipare al riparto intercomunale per i periodi fiscali 2020 (inizio
dell’appalto) e 2021 (locazione appartamento).
4.3
L’autorità fiscale è
invece dell’avviso che in loco il Consorzio non disponga di
un’infrastruttura, anzitutto perché “il consorzio è incaricato unicamente
dell’accompagnamento ambientale dei lavori di realizzazione del secondo tubo
del Gottardo e in particolare dell’esecuzione delle misurazioni delle
vibrazioni sul cantiere”, mentre “non costruisce alcunché”.
Quanto alla “rete di
misurazione delle vibrazioni in cantiere”, installata ai fini
dell’adempimento del suo mandato, non sarebbe “dato sapere con esattezza, né
l’importanza in termini materiali, né in termini economici di tale
installazione”. In ogni caso, la ricorrente “non argomenta neppure la
presenza di attrezzature rilevanti”.
Per ciò che concerne l’appartamento
preso in locazione, non si potrebbe affermare che “sia utilizzato per
l’esercizio dell’attività del consorzio”, per il fatto che “in fin dei
conti è utilizzato non più di due giorni alla settimana dall’ingegnere
incaricato dall’__________ di eseguire le misurazioni”, il quale “ha […]
dichiarato di rientrare al suo domicilio più volte a settimana e nel periodo
dal 01.01.2021 al 31.03.2023 la spesa per l’energia elettrica è stata minima,
per un totale di soli CHF 339.20”. In ogni caso, la locazione avrebbe
avuto inizio solo a partire dal 01.01.2021.
Inoltre, il fisco
cantonale esclude che il consorzio eserciti “un’attività qualitativamente e
quantitativamente rilevante”. I ricavi lordi della __________ ammontano
mediamente a 10 milioni di franchi all’anno, ma il compenso per l’adempimento
del mandato in oggetto ammonta 3,1 milioni sull’arco di dieci anni e di questi
ne è attribuito all’__________ il 70%. Il compenso pattuito si attesterebbe pertanto
(mediamente) soltanto a circa il 2% del fatturato.
Infine, l’autorità fiscale
sottolinea che “sarebbe impiegato soltanto un ingegnere della __________ sul
cantiere (come sopra rilevato neppure a tempo pieno), ciò che esclude in
definitiva che l’attività esercitata sul cantiere realizzi una parte
qualitativamente e quantitativamente rilevante dell’attività tecnica e
commerciale della __________”.
4.4
Ora,
a prescindere dalle scarse prove documentali fornite dal ricorrente al fine di
confutare quanto sostenuto dall’autorità di tassazione, nella fattispecie le condizioni
per ammettere l’esistenza di uno stabilimento d’impresa e dunque per
assoggettare limitatamente una persona giuridica in virtù della sua
appartenenza economica, non sono soddisfatte.
Nel sito ufficiale della __________
si può leggere che “le attività di cantiere come lo scavo di nuovi
tunnel sono spesso fonti di vibrazioni che possono arrecare disturbi o danni al
patrimonio costruito e alle infrastrutture esistenti” e che __________
dispone di un elevato numero di sensori (sismografi) in grado di monitorare il
livello effettivo delle vibrazioni; con un sistema informatico all’avanguardia
aggiorna gli interessati in tempo reale sull’andamento delle vibrazioni in
funzione di soglie di allarme predefinite” (www.__________.ch; ultima
consultazione: 09.01.2024). L’installazione dei sensori è dunque limitata alla
durata del cantiere autostradale.
Ora, in base alle
indicazioni disponibili, il ruolo del consorzio cui partecipa la società in
questione non è quello di un’impresa che partecipa all’edificazione dell’opera,
ma si limita a fornire un supporto tecnico durante lo svolgimento delle opere.
D’altra parte, oltre a non comprovare la consistenza della rete di sensori,
tramite piani, disegni tecnici, fotografie, ecc., il ricorrente non ne dimostra
l’importanza né in termini materiali né in termini economici.
Decisiva appare tuttavia
l’assenza di un’attività sostanziale, alla luce del fatturato. Come ricordato, a
fronte di una cifra d’affari aziendale annua di ca. 10 milioni, gli utili
prodotti dall’attività ad RI 1 sono di ca. fr. 217'000.‑, ciò che
rappresenta circa il 2% dei ricavi d’esercizio dell’azienda. Anche sul fronte
della necessità di personale occupato ad RI 1 non sembra si tratti di
un’attività così rilevante per l’azienda: in effetti vi è un solo ingegnere
attivo sul cantiere, per di più occupato parzialmente. Stando sempre al sito
della __________, l’azienda occupa più di un’ottantina di collaboratori e
riceve oltre 1'000 mandati all’anno.
Dal punto di vista
quantitativo, anche per evitare un eccessivo frazionamento della sovranità
fiscale, è dunque corretto non ammettere nella fattispecie l’esistenza di uno
stabilimento d’impresa nel RI 1 e, di riflesso, l’assoggettamento limitato in
virtù dell’appartenenza economica della __________ sia per il 2020 sia per il
2021.
L’operato dell’RS 1 merita
di essere tutelato. Pertanto, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è
confermata.
5.
Di conseguenza, il
ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le
spese di procedura sono poste a carico del RI 1, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato r
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: