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Decisione

80.2023.16

Procedura: ricorso, termini, notificazione della decisione per raccomandata, decorrenza del termine dopo sette giorni di giacenza alla posta, irrilevanza della proroga del termine di ritiro

6 marzo 2023Italiano7 min

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto esaminare

Source ti.ch

Incarto n.

80.2023.16

Lugano

6 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni, segretaria

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 16 gennaio 2023 contro la decisione del 7 dicembre 2022 in materia di assoggettamento

all’imposta cantonale.

Fatti

Fatti

- con decisione del 7

dicembre 2022, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo

interposto dalla RI 1, Zugo, contro la decisione del 19 ottobre 2022, con la

quale l’autorità di tassazione aveva accertato il suo assoggettamento alle

imposte cantonali per appartenenza personale a partire dal periodo fiscale

2017;

- con ricorso datato 16

gennaio 2023, inviato per posta A e pervenuto alla Camera di diritto tributario

il 18 gennaio 2023, la RI 1 contesta la tardività del proprio reclamo e chiede

l’annullamento della decisione dell’UTPG;

- con scritto del 19 gennaio

2023, la Camera di diritto tributario si è rivolta alla ricorrente,

attribuendole un termine di dieci giorni per prendere posizione sulla questione

della tempestività del ricorso, in considerazione del fatto che l’avviso di

ritiro della decisione impugnata era stato depositato nella sua casella postale

il 9 dicembre 2022 e che pertanto il termine di ricorso era scaduto il 16

gennaio 2023, mentre il ricorso era verosimilmente stato inviato solo il 17

gennaio 2023;

- con lettera datata 30

gennaio 2023, spedita per posta A e pervenuta alla Camera di diritto tributario

il 31 gennaio 2023, la ricorrente ha chiesto una proroga del termine di dieci

giorni per “sovraccarico di lavoro”.

Diritto

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

- la ricorrente sostiene che

il suo ricorso è tempestivo, basandosi sul fatto che ha ritirato la

raccomandata inviatagli dall’UTPG solo il 30 dicembre 2022;

- secondo l’art. 227 cpv. 1

prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione

su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,

davanti alla Camera di diritto tributario;

- l’art. 192 cpv. 2 LT

prevede che il termine decorra dal giorno successivo a quello della notifica e

precisa che, se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno

ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al

prossimo giorno feriale;

- una decisione si considera

notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì

il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra

nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo

possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005

del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2);

- secondo la giurisprudenza

costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per

lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna

effettiva oppu-re, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla

posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio

(DTF 127 I 31 consid. 2a);

- nel caso in esame, la

decisione del 7 dicembre 2022 è stata notificata al ricorrente mediante invio

postale raccomandato: dal tracciamento postale (Track & Trace) risulta che

l’avviso di ritiro è stato depositato nella casella postale del destinatario il

Considerandi

9.

dicembre 2022 e che il 16 dicembre 2022 il destinatario ha ordinato la

proroga della scadenza, facendosi infine recapitare l’invio il 30 dicembre

2022;

- l’invio postale contenente

la decisione impugnata si considera notificato al destinatario l'ultimo dei

sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio: nella

fattispecie, siccome l’ultimo giorno cadeva durante il fine settimana, la

scadenza del termine è stata protratta al prossimo giorno feriale (art. 192

cpv. 2 LT), cioè lunedì 16 gennaio 2023;

- per costante

giurisprudenza, il termine di custodia di sette giorni non è prolungato neppure

se la Posta conserva l’invio per un periodo più lungo: il Tribunale federale ha

infatti più volte ribadito che l'applicazione della suddetta finzione non

costituisce eccesso di formalismo, ma risponde ad esigenze di chiarezza,

semplicità e uniformità (DTF 127 I 31);

- il fatto che il

destinatario dell’invio abbia chiesto alla Posta di prorogare la scadenza del

termine di ritiro non ha pertanto alcuna incidenza sul computo del termine;

- sebbene la lettera in

questione sia stata ritirata solo il 30 dicembre 2022, il termine di ricorso è

pertanto scaduto il 16 gennaio 2023;

- come già ricordato, il

ricorso, datato 16 gennaio 2023, è stato inviato per posta A ed è pervenuto

alla Camera di diritto tributario il 18 gennaio 2023;

- la prova

dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del

reclamante o ricorrente: essa risulta in linea di principio dalla data del

timbro postale;

- tuttavia, se la data in

questione non è leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto

nel termine legale: l’interessato può in tal caso portare la prova con altri

mezzi, in particolar modo mediante testimoni, tenendo conto del fatto che la

semplice dichiarazione della parte interessata non è sufficiente (cfr. sentenza

2C_711/2008 del 7 novembre 2008 consid. 3.1);

- nel caso in esame, sulla

busta con cui è stato inviato il ricorso non è leggibile alcun timbro postale;

- ritenuto che gli invii

della Posta A vengono trattati dalla Posta in via prioritaria e vengono recapitati

il giorno successivo all’impostazione nelle cassette delle lettere e nelle

caselle postali dei destinatari, si può presumere che il ricorso sia stato

consegnato alla Posta martedì 17 gennaio 2023;

- l’insorgente, cui

incombeva l’onere della prova, non ha dimostrato in alcun modo di avere invece

proceduto all’invio già lunedì 16 gennaio 2023;

- a tale riguardo, con

scritto del 19 gennaio 2023, la Camera di diritto tributario si è rivolta alla

ricorrente, attribuendole un termine di dieci giorni per prendere posizione in

merito alla questione della tempestività del ricorso, avvertendola che

altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- nel termine attribuitole,

la ricorrente non si è espressa;

- solo il 3 febbraio 2023 è

giunta una domanda di proroga del termine, motivata da un “sovraccarico di

lavoro”;

- l’istanza era tuttavia a

sua volta tardiva;

- la lettera della Camera di

diritto tributario è infatti stata recapitata al destinatario il 20 gennaio

2023.

(cfr. tracciamento dell’invio), con la conseguenza che il termine

attribuitogli è scaduto lunedì 30 gennaio 2023;

- anche in questo caso, la

contribuente ha indicato come data l’ultimo giorno utile (30.1.2023), ma la

lettera, inviata per posta A, è pervenuta solo venerdì 3 febbraio 2023, con la

conseguenza che non ne è stato comprovato l’invio tempestivo;

- la proroga è stata dunque

domandata quando il termine era ormai scaduto;

- ne consegue che il ricorso

si rivela tardivo e come tale deve essere dichiarato irricevibile;

- la tassa di giustizia e le

spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: