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Decisione

80.2023.163

Deduzioni sociali: figli a carico e agli studi, presupposti, necessità di sostentamento, capitali e redditi propri, principio della buona fede, interpretazione di una circolare cantonale

4 dicembre 2023Italiano29 min

sostanza imponibile complessiva di fr. 5'767'000.-. In particolare l’UT non aveva

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.163

80.2023.164

Lugano

4 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

RI 2

entrambi

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 21 luglio 2023 contro la decisione del 21 giugno 2023 in materia di IC e IFD

2021.

Fatti

Fatti

A. Il Dr. med. dent. RI

1 è titolare di uno studio dentistico a __________, nel quale lavora anche la

moglie RI 2 in qualità di segretaria. I coniugi RI 1 hanno tre figli che

studiano fuori Cantone: __________ (classe __________), studentessa di medicina

all’università di __________, __________ (classe __________), studente di

diritto all’università di __________ e __________ (classe __________),

studentessa di architettura all’università di __________. Vi è poi il quarto

figlio, __________ (classe __________), che studia alla Scuola Cantonale di

commercio a __________.

Nella dichiarazione

d’imposta per l’anno 2021, i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile

complessivo di fr. 611'602.- e una sostanza imponibile complessiva di fr.

6'050'821.-. Per quanto qui d’interesse, essi facevano valere le deduzioni

sociali per ogni figlio a carico (complessivamente fr. 44'400.- per l’IC e per

l’IFD), e, per la sola imposta cantonale, per figli agli studi complessivi fr.

41'400.-.

B. Con decisione dell’8

marzo 2023, l’RS 1 (in seguito UT) notificava ai contribuenti la tassazione

IC/IFD 2021, nella quale accertava un reddito imponibile complessivo di fr.

698'100.- per l’IC e di fr. 702'800.- per l’IFD, e, ai soli fini IC, una

sostanza imponibile complessiva di fr. 5'767'000.-. In particolare l’UT non aveva

riconosciuto le deduzioni per figli a carico e per figli agli studi, eccezion

fatta per il figlio minore, __________. Quanto al rifiuto delle deduzioni per i

primi tre figli dei contribuenti, l’autorità fiscale forniva la seguente

motivazione:

In applicazione delle attuali

disposizioni e della più recente giurisprudenza per poter beneficiare delle

deduzioni sociali di figlio a carico e figlio agli studi è necessario che i

contribuenti contribuiscano al mantenimento del figlio maggiorenne in

formazione.

Il figlio non viene

considerato dipendente dal mantenimento del genitore quando, malgrado sia in

formazione, è in grado di provvedere da solo ai propri bisogni grazie ai

proventi del suo lavoro oppure alle sue altre risorse.

Occorre pertanto tenere conto

del patrimonio e del reddito del figlio maggiorenne. Se un figlio maggiorenne

in formazione percepisce un reddito che gli consente di mantenersi

autonomamente, oppure possiede una sostanza cospicua, la cui realizzazione

possa essere ragionevolmente richiesta, la deduzione per figlio a carico e per

figlio agli studi non possono essere ammesse.

Considerata la situazione

economica dei figli maggiorenni, le deduzioni sociali per figli non possono

essere ammesse.

C. Mediante reclamo del

4 aprile 2023, i contribuenti impugnavano la suddetta decisione, contestando il

mancato riconoscimento integrale delle deduzioni per figli a carico e per figli

agli studi richieste. Essi rilevavano, con particolare riferimento alla

circolare della Divisione delle contribuzioni n. 18/2020, che i presupposti per

negare le deduzioni richieste non sarebbero stati adempiuti. Infatti, secondo i

contribuenti, nessuno dei tre figli maggiorenni avrebbe conseguito un salario

superiore a fr. 2'000.- netti mensili, né tantomeno avrebbe disposto di sostanza

priva di vincoli e facilmente disponibile superiore a fr. 150'000.-. Per quanto

atteneva poi alla sostanza, le azioni detenute in parti uguali da ciascuno dei

figli non potevano essere ritenute prive di vincoli e facilmente realizzabili,

“in quanto trattasi di azioni di società di famiglia dei bisnonni e nonni

materni”.

D. Con decisione del 21

giugno 2023, l’UT respingeva il reclamo presentato dai contribuenti, precisando

che “(…) il figlio maggiorenne che è in grado di mantenersi da sé facendo

capo al provento del suo lavoro oppure ad altri mezzi, non si può considerare

come bisognoso di sostentamento”. L’autorità fiscale aggiungeva poi che “in

tal senso bisogna quindi prendere in considerazione i redditi e lo stato

patrimoniale del figlio, come anche la possibilità di realizzazione degli averi

patrimoniali per contribuire al finanziamento del suo sostentamento”. Dopo

aver riportato testualmente il secondo paragrafo della cifra 8.5.1. della

Circolare cantonale 18/2020 concernente l’imposizione della famiglia, il quale

stabilisce, per motivi di praticabilità, dei limiti schematici per determinare

quando un figlio maggiorenne possa contribuire al proprio sostentamento, l’UT

motivava il rifiuto delle deduzioni richieste come segue:

Nel caso dei figli maggiorenni

dei contribuenti __________, __________ e __________, si ha che tutti e tre

sono agli studi universitari (…) e frequentano università fuori Cantone (…).

Tutti e tre hanno svolto attività lucrativa salariata per lo studio dentistico

del contribuente (…) e hanno ricevuto dal padre un salario lordo di 15'000.-

franchi. Tutti e tre dispongono di azioni e titoli di famiglia, oltre a

possedere risparmi propri: 94'161.- franchi __________, 85'019.- __________ e

98'515.- franchi __________. Si ha dunque che tutti e tre hanno conseguito

redditi propri superanti la metà del reddito di 24'000.- franchi e possedevano

averi patrimoniali facilmente realizzabili, superanti la metà della sostanza

limite di 150'000.- franchi indicati nella circolare cantonale citata.

A giudizio dell’ufficio di

tassazione, vista la situazione reddituale e patrimoniale dei figli, non si può

concludere che essi siano stati bisognosi di mantenimento da parte dei

contribuenti. Per loro sono pertanto da rifiutare le deduzioni sociali dal

reddito, come già stabilito nelle tassazioni di base.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, per tramite

della propria rappresentante RA 1, impugnano la decisione di tassazione IC/IFD

2021 dopo reclamo, postulando la concessione integrale delle deduzioni sociali

per tutti e tre i figli. In particolare, in base alla motivazione adottata

nella decisione impugnata, gli insorgenti rimproverano all’UT di aver valutato

complessivamente i due limiti stabiliti alla cifra 8.5.1 della Circolare

cantonale 18/2020 concernente l’imposizione della famiglia. I limiti stabiliti

dalla citata circolare, presi individualmente, non sarebbero tuttavia stati raggiunti

per nessun figlio, né per quanto riguarda il reddito di fr. 2'000.- mensili, né

per quanto attiene alla sostanza disponibile e facilmente realizzabile di

almeno fr. 150'000.-. Infatti, “i salari percepiti dai figli per le loro

attività, al netto dei relativi costi, sono esigui e non sufficienti a

finanziare sia il loro sostentamento, sia i loro studi”. Relativamente alla

sostanza di ciascun figlio, i ricorrenti ritengono che “anche l’analisi

della sostanza di ognuno porta alla stessa conclusione: i valori non

raggiungono, nemmeno approssimativamente, quelli espressi nella circolare della

DDC”.

Diritto

1.

Il ricorso verte sulla concessione delle deduzioni sociali per figli a

carico, prevista sia dal diritto federale (art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD)

sia da quello cantonale (art. 34 cpv. 1 lett. a LT), e per figlio agli

studi, contemplata unicamente dalla norma cantonale (art. 34 cpv. 1 lett. c

LT). Per i ricorrenti, le deduzioni postulate meritano di essere concesse,

considerato come le condizioni per il loro ottenimento, in particolar modo

quelle previste dalla Circolare n. 18/2020 della Divisione delle contribuzioni,

siano soddisfatte. Dal canto suo, l’UT ritiene invece che, alla luce della

situazione reddituale e patrimoniale dei tre figli maggiorenni agli studi, non

si possa affermare che essi siano stati bisognosi di mantenimento da parte dei

genitori e, di conseguenza, le deduzioni sociali richieste non possano che

essere rifiutate.

Si tratta

quindi di esaminare se, nel caso di specie, siano date o meno le condizioni per

il riconoscimento di tali deduzioni.

Considerandi

2.

Deduzioni

per figli a carico

2.1

Conformemente

agli articoli 35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT, dal

reddito netto del contribuente sono dedotti, per ogni figlio minorenne, a

tirocinio o agli studi (per l’IC: fino al 28.mo anno di età), al cui

sostentamento egli provvede, fr. 6'500.- per l’IFD e fr. 11'100.- per l’IC.

2.2

Dal

profilo del diritto civile, l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori

dura fino alla maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC). Se, raggiunta la

maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori,

per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle

circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento

in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2

CC).

I genitori sono nondimeno

liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa

ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del

suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC). Va inoltre tenuto presente

che per l’educazione di un figlio minorenne i genitori possono impiegare non

solo i redditi prodotti dalla sostanza del figlio (art. 319 cpv. 1 CC), ma

anche – dandosene la necessità – la sostanza medesima (art. 320 cpv. 1 CC). Ciò

vale a fortiori per un maggiorenne, dal quale si può pretendere che

prima di chiedere ai genitori un finanziamento degli studi faccia capo al

proprio patrimonio (cfr. sentenza ICCA n. 11.2013.63 del 30 settembre 2015,

consid. 6b; RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c, consid. 10b).

In una decisione del 2

giugno 2016 (DTF 142 V 226, consid. 7.1.), il Tribunale federale ha del resto

ribadito che, in ambito civile, il sostegno finanziario da parte dei genitori

nei confronti di un figlio maggiorenne si giustifica unicamente laddove il

figlio non dispone egli stesso delle risorse necessarie per far fronte al

proprio fabbisogno corrente e alle spese generate dalla sua formazione,

richiamando in particolare l’art. 277 cpv. 2 CC in relazione con l’art. 276

cpv. 3 CC e una sentenza del Tribunale federale dell’11 ottobre 2005 (n.

5C.150/2005, consid. 4.4 in: FamPra.ch 2006, p. 480). In quella decisione,

l’Alta Corte aveva in particolar modo stabilito che la responsabilità personale

del figlio – che vale tanto più per un figlio maggiorenne – prevale

sull’obbligo di mantenimento dei genitori (cfr. art. 276 cpv. 3 CC) e sussiste

indipendentemente dalla loro situazione finanziaria (cfr. anche Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I,

5ª ediz., n. 31 ad art. 276 CC). La capacità economica del figlio va

dunque considerata anche se i genitori hanno mezzi finanziari sufficienti:

quest’ultimo deve perciò provvedere alla sua formazione facendo capo in primo

luogo ai propri elementi di reddito e di sostanza (cfr. RtiD I-2008 p. 1028 n.

28c, consid. 10a).

2.3

Per quel che concerne la

deduzione per figli a carico in caso di figli maggiorenni, il diritto fiscale

si fonda sul diritto civile, in particolare sulla disposizione di cui all’art. 277

cpv. 2 CC, citata poc’anzi (v. anche la sentenza CDT n. 80.2016.100 dell’8

giugno 2017 consid. 3).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, la deduzione per figli a carico secondo l’art. 35 cpv.

1.

lett. a LIFD non è esclusa per il solo fatto che un figlio maggiorenne

in formazione percepisca un reddito proprio e che i genitori sostengano meno

del 50% delle spese per il mantenimento e la formazione del figlio. Tuttavia, si

richiede che i genitori versino contributi almeno pari all’importo della

deduzione sociale e che il figlio maggiorenne dipenda dal contributo di

mantenimento. Quest'ultima condizione non si verifica se il figlio maggiorenne

è in grado di mantenersi con il reddito del proprio lavoro o con altri mezzi

nonostante sia in formazione (sentenza 2C_516/2013 e 2C_517/2013 del 4 febbraio

2014.

consid. 2.1 e giurisprudenza citata).

In tale contesto occorre

prendere in considerazione anche la sostanza del figlio, nella misura in cui la

realizzazione della stessa possa essere ragionevolmente richiesta per

finanziare il suo mantenimento (Jaques,

in Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2ª ediz., Basilea

2017, n. 21 ad

art. 35 LIFD; RF 2014 p. 302, consid. 2.1; decisione TF

n. 2C_357/2010 del 14 giugno 2011 citata in RF 2011 p. 676, consid. 2.1.).

2.4

Nella sentenza 2C_357/2010

del 14 giugno 2011 (in RF 66/2011 p. 676), l’Alta Corte ha respinto il ricorso

presentato dai genitori di un figlio maggiorenne agli studi, che, in seguito ad

un infortunio sportivo, era rimasto paraplegico e aveva ottenuto un indennizzo

assicurativo di 700'000 franchi. Il Tribunale federale ha ritenuto che la

capacità contributiva del figlio fosse stata influenzata positivamente

dall’evoluzione del suo patrimonio e ha sottolineato che, più elevate sono le

prestazioni assicurative, meno il beneficiario dipende da altri sostegni

finanziari. Oggettivamente non poteva essere considerato bisognoso di sostegno.

D’altra parte, era ragionevole pretendere che realizzasse i suoi beni per

provvedere al proprio sostentamento.

Nella pronuncia

2C_516/2013 e 2C_517/2013 del 4 febbraio 2014, la Suprema Corte si è

confrontata con il ricorso della madre di un giovane in formazione, che aveva

conseguito un reddito netto di fr. 26'721.–, composto da una (mezza) rendita

per orfano, da un reddito del lavoro, da un’indennità per perdita di guadagno e

da un piccolo reddito della sostanza. Le autorità cantonali avevano ritenuto

che la contribuente non avesse diritto alla deduzione sociale, in quanto il

reddito del figlio superava il limite di 20'000 franchi, stabilito dal fisco

cantonale quale soglia oltre la quale la deduzione viene negata, e sulla base

di una stima dei costi per lo studio e il mantenimento elaborata dal

Politecnico di Zurigo, secondo cui il costo medio oscillava fra fr. 22'195.– e

fr. 23'305.– all’anno. L’Alta Corte ha respinto il ricorso, argomentando che la

ricorrente non aveva dimostrato che le linee guida del Politecnico non

riflettessero in modo affidabile i costi medi per lo studio e il sostentamento

degli studenti.

2.5

In una decisione dell’8

giugno 2017, la Camera di diritto tributario ha avuto modo di negare ai

ricorrenti sia la deduzione per figli a carico sia la deduzione per figli agli

studi, riguardo alla figlia maggiorenne, che nel periodo fiscale litigioso

frequentava il programma di Bachelor presso una scuola universitaria

professionale in Svizzera interna. La Corte ha ritenuto che la figlia non

avesse bisogno del sostegno economico da parte dei genitori che rivendicavano

le predette deduzioni, considerato come quest’ultima avesse importanti capitali

a disposizione (oltre CHF 300’000.-) e avesse percepito anche dei redditi di

oltre CHF 11’000.- (cfr. sentenza CDT n. 80.2016.100/101 dell’8 giugno 2017).

In un caso ancora più

recente, questa Corte ha negato la deduzione per figlio agli studi al padre di

uno studente maggiorenne che disponeva di una sostanza (“titoli e capitali”) di

ben CHF 140’060.-, privo di vincoli e facilmente disponibile (sentenza CDT n.

80.2018.129

del 28 gennaio 2019).

2.6

Vi sono cantoni, nei quali

le autorità fiscali hanno opportunamente codificato una prassi, che fissa degli

importi, a partire dai quali si può ritenere che il reddito e/o la sostanza del

figlio siano sufficienti per il suo mantenimento, con la conseguenza che i

genitori non hanno diritto alla deduzione sociale.

Nel Canton Berna, ad

esempio, se il figlio maggiorenne percepisce un reddito di oltre fr. 24’000.- (quale

salario, borsa di studio, ecc., senza però considerare i contributi alimentari)

oppure se il suo patrimonio ammonta ad almeno fr. 50’000.-, la deduzione per

figli a carico viene negata (cfr. Merkblatt 12 Natürliche Personen ab 2021,

Besteuerung von Familien, p. 1, redatto dalla Steuerverwaltung des Kantons

Bern).

Nel Canton Friborgo, la

deduzione viene di regola accordata se il reddito lordo percepito dal figlio

maggiorenne, durante un periodo di 12 mesi, non supera i fr. 18'000.- (cfr.

Allgemeine Wegleitung zur Steuererklärung für natürliche Personen, 2022, pag.

33, redatto dalla kantonale Steuerverwaltung del Canton Friborgo).

Nel Canton Zugo, invece,

se il figlio consegue un reddito netto inferiore a fr. 19'610.-, si presuppone

che egli sia bisognoso di sostentamento da parte dei genitori e la deduzione

sociale viene pertanto concessa (cfr. cifra 22.4.2 del Zuger Steuerbuch).

Nel Canton Lucerna, lo

stato di bisogno del figlio si determina in base al minimo vitale del diritto

esecutivo. Se il figlio dispone di un reddito fino a fr. 18'000.-, i genitori

hanno diritto alla deduzione per figli a carico. Per quanto concerne il

patrimonio, si ritiene che il figlio non necessiti più del sostegno finanziario

dei genitori se ha una sostanza netta superiore a 100'000 franchi, purché si

tratti di beni alienabili o liquidi e non per esempio di quote di comproprietà

di immobili o di quote di partecipazione in società di famiglia (Luzerner

Steuerbuch, § 42 n. 2, paragrafo 1.1).

Nel Canton San Gallo, fino

ad un reddito dell’attività lucrativa di fr. 15'000 all’anno, si presume che il

figlio non possa provvedere al proprio mantenimento. Per quanto concerne il

patrimonio, la situazione viene valutata nel singolo caso (St. Galler

Steuerbuch, 48 n. 1, paragrafo 2.2.2).

Nel Canton Basilea

Campagna, invece, vige una prassi particolare, secondo cui la deduzione sociale

viene rifiutata e si ritiene che il presupposto dell’”Unterstützungsbedürftigkeit”

non sia dato non appena il figlio è tenuto a pagare almeno fr. 1.- di imposta

sul reddito, con il limite di esenzione situato a fr. 15'000.- (cfr. §34 cpv. 4

Steuergesetz Basel-Landschaft; cfr. anche Baselbieter Steuerbuch, Band 1 –

Einkommen, 34 Nr. 1 paragrafo 3).

Nel Canton Ticino, invece,

secondo la recente circolare n. 18/2020 della Divisione delle contribuzioni

concernente l’imposizione della famiglia (pagina 20, cifra 8.5.1), si considera

che il figlio maggiorenne possa sostenersi economicamente da solo, quando

percepisce un reddito (compresi eventuali contributi di sostentamento versati

dall’altro genitore) uguale o superiore a fr. 2'000 (netti) mensili oppure

possiede della sostanza – priva di vincoli, facilmente disponibile – pari o

superiore a fr. 150'000.-. A proposito della controversa interpretazione di

questa circolare verrà detto in seguito, per quanto necessario.

3.

Deduzione per figli agli

studi

3.1

L’art. 34 cpv. 1 lett. c

LT prevede che per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento

il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre

al periodo dell’obbligo, sono dedotti dal reddito netto, un massimo di

fr. 13'400.-, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di

Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

3.2

Il legislatore ticinese ha

introdotto la deduzione per figlio agli studi per tenere conto del costo

supplementare derivante dal mantenimento del figlio in considerazione del

percorso formativo scelto da quest’ultimo (art. 34 cpv. 1 lett. c, in

fine LT; v. Messaggio no. 4169 del 13.10.1993 ad art. 34 nLT, p. 36; v.

anche sentenza CDT 80.2017.65 del 21.06.2017 consid. 2.3.2). Le modalità e i

limiti fissati dal Consiglio di Stato sono specificati nel Decreto esecutivo

concernente l’imposizione delle persone fisiche (di seguito: DE; RL 640.220) ed

in particolare dall’art. 11 cpv. 1 (nella versione del 2 dicembre 2020, valida

per il periodo fiscale 2021) che stabilisce che, per ogni figlio fino al 28.mo

anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza

beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di

formazione, oltre al periodo dell’obbligo, sono riconosciute le seguenti

deduzioni:

1.

1'200.-

franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di

perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di

sede della scuola o del luogo di formazione;

2.

1'900.-

franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di

perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente)

e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

3.

4'600.-

franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di

perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra

giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non

corrispondono;

4.

6'400.-

franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di

perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o

fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;

5.

13'400.-

franchi se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente a

domicilio.

In

tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per

la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti

e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2

DE).

Gli assegni o borse di

studio fino a 1'000 franchi l’anno danno diritto all’intera deduzione del

capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma

solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di

concessione dell’intera deduzione (art. 11 cpv. 3 DE).

3.3

La

deduzione per figlio agli studi è una deduzione sociale istituita unicamente

dal diritto cantonale ed è complementare alla deduzione di base per figlio a

carico prevista sia dalla LT sia dalla LIFD (art. 34 cpv. 1 lett. a LT;

art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD). Già con la deduzione per figlio a carico

(che a livello d’imposta cantonale ticinese risulta essere molto generosa per

rapporto ad altri Cantoni e rispetto alla corrispondente deduzione prevista

dalla LIFD, che è praticamente della metà) il Cantone Ticino tiene conto delle

spese sostenute dal contribuente che provvede al mantenimento di un figlio che

studia e dell’influenza di questa circostanza sulla sua capacità contributiva

(v. sentenza CDT 80.2017.65 del 21.06.2017 consid. 2.3.2).

4.

Mantenimento dei figli

dei ricorrenti

4.1

Nel caso

concreto, è pacifico che i tre figli dei contribuenti __________, __________ e __________,

per cui vengono chieste le deduzioni sociali, alla fine del periodo fiscale

2020, erano maggiorenni e agli studi universitari in atenei fuori Cantone.

Rimane pertanto da esaminare se i contribuenti abbiano dovuto provvedere al

loro sostentamento oppure se, come argomentato dall’UT, tutti e tre i figli

disponessero di redditi e sostanza sufficienti per il loro mantenimento,

difettando così il requisito della necessità di sostentamento da parte dei

genitori (in tedesco: “Unterstützungsbedürftigkeit”), necessario per la

concessione delle deduzioni litigiose.

4.2

Ora, dallo scritto

ricorsuale come pure dall’incarto fiscale dei tre figli, risulta che __________,

__________ e __________ hanno svolto attività salariata presso lo studio

dentistico del padre, RI 1, assolvendo compiti e funzioni diverse.

Dalle dichiarazioni

fiscali dei tre ragazzi relative al periodo 2021 si apprende come __________

abbia lavorato in qualità di aiuto-segretaria presso lo studio dentistico del

padre e come stagista medico assistente presso l’Ente ospedaliero cantonale a __________,

conseguendo un reddito netto da attività lucrativa dipendente di fr. 19'858.-

(cfr. certificati di salario) e un reddito della sostanza mobiliare di fr.

773.-, per complessivi fr. 20'631.-. Per quanto attiene allo stato del

patrimonio, dalle informazioni desumibili dall’incarto fiscale, l’autorità di

tassazione aveva accertato titoli e capitali privi di vincoli e facilmente

disponibili per fr. 94'161.-.

Con riferimento a __________,

figlio secondogenito dei contribuenti, anch’egli ha svolto attività salariata

presso lo studio dentistico del padre, in qualità di assistente informatico,

percependo un salario netto di fr. 14'040.- (cfr. certificato di salario del 5

gennaio 2022) e un reddito della sostanza mobiliare di fr. 776.-. Quanto alla

sostanza, l’autorità di tassazione aveva determinato una sostanza disponibile

di fr. 85'019.-.

Anche per __________, il

reddito netto derivante dall’attività lucrativa svolta presso lo studio

dentistico del padre in qualità di aiuto-segretaria ammontava a fr. 14'040.-

(cfr. certificato di salario del 5 gennaio 2022), mentre il reddito da sostanza

mobiliare fr. 795.-. La sostanza disponibile e facilmente realizzabile, invece,

veniva quantificata in fr. 98'515.-.

4.3

Come ricordato in

precedenza (cfr. in particolare consid. 2.3), le prestazioni dei genitori per

il mantenimento del figlio maggiorenne in formazione non devono costituire una

semplice liberalità in favore del figlio, ma una condizione necessaria al suo

mantenimento, anche se non in modo integrale. Il figlio deve, quindi, essere

dipendente dal mantenimento che gli forniscono i genitori e le prestazioni

annuali versate da questi ultimi devono corrispondere almeno all’importo della

deduzione (in casu: fr. 6'500.- per l’IFD e fr. 11'000.- per l’IC per

ciascuno dei tre figli; cfr. sentenza CDT n. 80.2016.100 dell’8 giugno 2017

consid. 1.3).

Nel caso di __________, __________

e __________ bisogna premettere che essi hanno potuto beneficiare di una

cospicua sostanza (azioni, titoli e conti risparmio), che arriva a sfiorare la

soglia dei fr. 100'000.- ognuno, senza considerare le quote di partecipazione

in società di famiglia e dunque tenendo conto solo dei capitali immediatamente

disponibili. Anche i redditi conseguiti da ciascuno di loro nell’ambito dell’attività

lucrativa svolta presso lo studio dentistico del padre assumono un certo

rilievo, in considerazione anche del fatto che i tre ragazzi frequentano

università a tempo pieno e partecipano a corsi in facoltà assai impegnative

(quali medicina, diritto ed architettura). Risulta quindi piuttosto evidente

che redditi e sostanza dei tre ragazzi si situano ben al di sopra di quanto,

mediamente, può disporre un giovane studente che frequenta un percorso

universitario a tempo pieno fuori cantone. In altri termini, e

indipendentemente dai limiti fissati alla cifra 8.5.1 della Circolare 18/2020

della DDC – di cui si dirà al considerando successivo –, il reddito conseguito

dai figli dei coniugi RI 1 nel 2020, unitamente alla cospicua sostanza

(facilmente realizzabile) di cui potevano disporre, ha permesso loro perlomeno

di contribuire al proprio sostentamento ed ai propri studi, senza quindi dover

far capo ad un ulteriore aiuto economico da parte dei genitori. In una

situazione simile ed a fronte di importanti redditi e sostanza, è quindi condivisibile

quanto affermato dall’UT, secondo cui i figli sono in condizione di provvedere

in larga misura al proprio sostentamento, sgravando così i genitori da

ulteriori costi.

4.4

Sulla scorta di quanto

appena esposto, si può dunque concludere che nessuno dei tre figli per cui i

coniugi RI 1 richiedono le deduzioni sociali sia stato bisognoso di

sostentamento, potendo ciascuno di loro far capo ad importanti mezzi finanziari,

costituiti sia da redditi sia da patrimonio. Nonostante fossero agli studi, ma

avendo raggiunto la maggior età e potendo contare su importanti mezzi propri, i

genitori non sono più tenuti al loro sostentamento. In ogni caso, si può

escludere che un eventuale contributo di questi ultimi raggiunga almeno

l’ammontare delle deduzioni sociali, cosa che gli insorgenti neppure hanno

sostenuto e tanto meno comprovato. Pertanto essi non hanno diritto alla

deduzione per figli a carico ai sensi degli art. 34 cpv. 1 lett. a LT e

35.

cpv. 1 lett. a LIFD e, meno ancora alla deduzione per figli agli

studi ex art. 34 cpv. 1 lett. c LT.

5.

Circolare

n. 18/2020 della DdC e tutela dell’affidamento

5.1

I ricorrenti

si appellano al tenore della Circolare 18/2020 della Divisione delle

contribuzioni, la quale, alla cifra 8.5.1, così si esprime:

Si

considera che il figlio maggiorenne può sostenersi economicamente da solo,

quando percepisce un reddito (compresi eventuali contributi di sostentamento

versati dall’altro genitore) uguale o superiore a 2'000 franchi (netti) mensili

oppure possiede della sostanza – priva di vincoli, facilmente disponibile -

pari o superiore a 150'000 franchi”.

Nella nota

70.

a piè di pagina la stessa Circolare precisa quanto segue:

Per uno studente, si devono infatti considerare i costi

generali di mantenimento e i costi di formazione come le tasse scolastiche,

i libri e il materiale scolastico, l’attrezzatura personale (materiale di

cancelleria); le spese per l’alloggio, l’alimentazione e i pasti fuori casa, le

spese di viaggio e di trasporto (trasporti pubblici locali, manutenzione della

bicicletta e del ciclomotore); le spese di abbigliamento e calzature; consumi

energetici (elettricità e gas), pulizia, cura dell’appartamento e

dell’abbigliamento, la tassa sui rifiuti, spese dei servizi di

telecomunicazione (telefono, spese postali, ecc), formazione e tempo libero

(concessione radio/TV, computer, stampanti, sport, giornali, libri, cinema),

cure del corpo.

5.2

I

ricorrenti contestano l’interpretazione fornita dall’UT con riferimento alla

cifra 8.5.1 della suddetta circolare. Essi sostengono infatti che, “analizzando

il testo della circolare al punto in questione, i limiti sono chiari e distinti”

e che, in particolare, non emergerebbe che “per rispettarli, debbano essere

visti insieme” o comunque valutati complessivamente, poiché “se questa

fosse stata la volontà… si sarebbe sicuramente introdotto il concetto espresso

dall’UT”. Dal punto di vista degli insorgenti, gli importi stabiliti dalla

circolare “sembrano essere sempre indicazioni da prendere singolarmente e di

cui basti superarne uno per vedersi negare la deduzione”.

Anche nel

corso dell’udienza del 21 settembre 2023, il rappresentante dei ricorrenti ha ribadito

come i limiti fissati dalla circolare non vengano superati, con la conseguenza

che i presupposti per negare le deduzioni sociali ai ricorrenti non sarebbero

adempiuti. Inoltre, a mente dei ricorrenti, l’interpretazione data

dall’autorità di tassazione alla cifra 8.5.1 della circolare avrebbe

ripercussioni anche sull’interpretazione delle analoghe formulazioni contenute

alle cifre 8.5.3 e 8.5.4.

Secondo

l’UT, invece, nell’interpretazione della circolare si dovrebbe tener conto del

fatto che i due limiti previsti, l’uno per il reddito e l’altro per la

sostanza, sono fra loro alternativi. Nella fattispecie, dunque, i tre figli dei

ricorrenti, con la sostanza e con il reddito di cui dispongono, non potrebbero

essere ritenuti bisognosi di sostentamento, tenuto conto anche della

giurisprudenza di altri Cantoni.

5.3

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, in linea di principio le circolari non hanno forza di

legge e non vincolano né gli amministrati né i tribunali e nemmeno la stessa

amministrazione (DTF 138 II 536 consid. 5.4.3 pag. 543; 136 V 295 consid. 5.7

pag. 308; 133 II 305 consid. 8.1 pag. 315; sentenze del TF n. 2C_116/2013 e

2C_117/2013 del 2 settembre 2013 consid. 3.7.1). Visto però che esse tendono ad

esplicitare l'interpretazione di determinate disposizioni legali, al fine di

favorirne un'applicazione uniforme, ne va tenuto conto nella misura in cui

propongono un'interpretazione corretta ed adeguata dei disposti applicabili

(sentenze del TF del TF n. 2C_216/2014 del 15 settembre 2016; n. 2C_95/2011

dell'11 ottobre 2011 consid. 2.3 in: RDAF 2012 II p. 72 e 2C_103/2009 del 10

luglio 2009 consid. 2.2 in: RF 64/2009 p. 906).

5.4

Ora,

il passo controverso della cifra 8.5.1 della Circolare 18/2020 della Divisione

delle contribuzioni prevede che le deduzioni sociali siano da negare quando il

figlio maggiorenne agli studi “percepisce un reddito […] uguale o

superiore a 2'000 franchi (netti) mensili oppure possiede della sostanza –

priva di vincoli, facilmente disponibile - pari o superiore a 150'000 franchi”.

Da un lato, è vero che,

d’acchito, l’interpretazione grammaticale e letterale della cifra 8.5.1

avvalora la tesi dei ricorrenti, nella misura in cui il termine “oppure”

può condurre a ritenere che almeno uno dei due limiti fissati (reddito netto

mensile di almeno fr. 2'000.- oppure sostanza facilmente disponibile di

almeno fr. 150'000.-) debba sempre essere raggiunto per poter negare le

deduzioni sociali. Tuttavia, dall’altro, si potrebbe anche ritenere che la

cifra 8.5.1 sia silente riguardo al caso del figlio maggiorenne agli studi che,

oltre a conseguire un reddito, dispone anche di una sostanza di un certo

rilievo (si parla infatti di reddito “oppure” di sostanza).

Confrontatosi con la

fattispecie qui in disamina, che riguarda proprio il caso del figlio che oltre

a percepire un reddito dispone anche di un’importante sostanza, l’autorità di

tassazione ha ritenuto di considerare la metà dei limiti fissati dalla

circolare. Essa ha pertanto motivato il rifiuto delle deduzioni postulate con

il fatto che i “tre [ragazzi] hanno conseguito redditi propri

superanti la metà del reddito di 24'000.- franchi e possedevano averi

patrimoniali facilmente realizzabili, superanti la metà della sostanza limite

di 150'000.- franchi indicati nella circolare cantonale citata”.

Sebbene la soluzione

adottata dall’UT nel caso concreto non trovi diretto riscontro nella Circolare

18/2020, come si è già stabilito la stessa appare comunque conforme al diritto

applicabile. Grazie ai redditi e al patrimonio di cui dispongono, la situazione

finanziaria dei tre figli maggiorenni dei ricorrenti è infatti tale da

consentir loro di provvedere al proprio mantenimento agli studi, rendendo

superfluo o tutt’al più marginale il contributo dei genitori.

5.5

5.5.1

Resta da considerare

l’eventualità che gli insorgenti possano rivendicare le deduzioni litigiose

sulla base del principio della buona fede.

5.5.2

Il principio della buona

fede, che discende direttamente dall’art. 9 Cost., e che si applica all’insieme

dell’attività statale, protegge i cittadini nell’affidamento legittimo che

ripongono nelle rassicurazioni ricevute da parte delle autorità, nel caso in

cui, abbiano regolato il loro comportamento secondo delle decisioni, delle

dichiarazioni oppure un comportamento determinato dell’amministrazione.

+ Secondo la giurisprudenza,

un’informazione oppure una decisione erronea dell’amministrazione possono

obbligare quest’ultima a consentire ad un amministrato di godere di un

vantaggio contrario alla regolamentazione in vigore alle seguenti condizioni:

(a) che l’informazione è stata data senza riserve, (b) che l’autorità è

intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone,

(c) che l’autorità ha agito oppure si ritiene abbia agito nei limiti delle

proprie competenze e (d) che l’amministrato non si è potuto rendere

immediatamente conto dell’inesattezza dell’informazione ricevuta. È inoltre

necessario che quest’ultimo si sia basato sulle rassicurazioni oppure sul

comportamento del quale si prevale per intraprendere delle (e) disposizioni

alle quali non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, e (f) che la

regolamentazione non sia modificata a partire dal momento in cui la

rassicurazione è stata data e che (g) l’interesse all’applicazione del diritto

non prevalga sulla protezione della buona fede (DTF 137 II 182 consid. 3.6.2.;

sentenza TF 2C_603/2012 del 10.12.2012 consid. 4).

In effetti, il diritto tributario è particolarmente marcato dal

principio della legalità, di modo che le

regole della buona fede hanno solo una portata limitata,

soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312

consid. 3b). Motivo per il quale il contribuente può beneficiare di un

trattamento che deroga alla legge, unicamente nel caso in cui, le condizioni

sopra menzionate – che devono essere interpretate restrittivamente – sono

adempiute in maniera chiara e senza equivoci (sentenza 2C_382/2007 del

23.11.2007

consid. 3 e la giurisprudenza citata).

5.5.3

In una sentenza del 16

dicembre 2019, che concerneva il diritto di un contribuente al rimborso

dell’imposta preventiva, il Tribunale federale ha sottolineato che la circolare

invocata dal ricorrente non riguardava solo la sua fattispecie, ma un gran

numero di casi. Ha poi argomentato che, se l'autorità competente si discosta da

un’ordinanza amministrativa generale ed astratta in un singolo caso, ciò

potrebbe essere in contrasto con la buona fede e giustificare la tutela dell’affidamento

solo se essa avesse garantito individualmente l'applicazione dell’ordinanza

amministrativa o avesse creato in altro modo un corrispondente affidamento

nella persona interessata. Nel caso concreto, non risultava che il fisco

federale avesse posto le premesse per far sorgere un simile affidamento (DTF 146

I 105 consid. 5.1).

5.5.4

Tornando alla fattispecie

in esame, anche in questo caso non risulta che l’UT abbia assicurato ai

ricorrenti, prima dell’inizio del periodo fiscale litigioso, che avrebbe

riconosciuto loro le deduzioni sociali litigiose, nonostante la situazione finanziaria

dei loro figli, conformandosi alla loro interpretazione della Circolare 18/2020

della Divisione delle contribuzioni.

Ne consegue che non sono

adempiuti i presupposti per la tutela dell’affidamento degli insorgenti.

6.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: