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Decisione

80.2023.167

Procedura: ricorso, assistenza giudiziaria, presupposti, indigenza, trasferimento all’estero dopo condanna penale, esercizio di attività lucrativa in Svizzera

14 agosto 2023Italiano9 min

suoi confronti. Lamenta inoltre la decisione dell’Ufficio di tassazione di “spalmare

Source ti.ch

Incarto n.

80.2023.167

Lugano

14 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

istanza

di assistenza giudiziaria.

Fatti

Fatti

A. Con quattro decisioni

del 16 novembre 2022, l’RS 1 ha respinto i reclami, interposti da RI 1 contro

le tassazioni dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta per i

periodi fiscali 2009, 2010, 2011 e 2012.

Con ricorso del 23

dicembre 2022, la contribuente ha impugnato le suddette decisioni alla Camera

di diritto tributario, lamentando preliminarmente una carente motivazione delle

decisioni stesse. Nel merito, la ricorrente invoca la prescrizione del diritto

di tassare e censura il fatto che l’autorità di tassazione non abbia tenuto

conto del blocco dei suoi beni deciso nell’ambito del procedimento penale nei

suoi confronti. Lamenta inoltre la decisione dell’Ufficio di tassazione di “spalmare

i redditi dichiarati per gli anni 2009 e 2010 anche sugli anni successivi fino

al 2012”, senza tener conto delle perdite subite negli anni 2013 e seguenti.

B. In considerazione del

fatto che l’insorgente è residente all’estero, in data 6 luglio 2023 la Camera

di diritto tributario le ha attribuito un termine fino al 21 luglio 2023 per

versare l’importo di fr. 4'000.– a titolo di garanzia per le tasse di giustizia

e le spese di procedura.

C. Con scritto del 21

luglio 2023, la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria, nella forma di un “esonero dagli anticipi,

ovvero dalle spese giudiziarie, sub loro posticipazione al momento della

decisione, mentre non chiede di avere un avvocato”. Fonda la sua domanda

sugli articoli 6 CEDU e 47 del Patto internazionale sui diritti civili e

politici del 1966. La sua richiesta sarebbe “giustificata da fatti notori e

pubblici e largamente già noti a codesta Corte, segnatamente per il blocco

abusivo di tutti i suoi conti bancari assieme alla sua attività professionale

nell’intento doloso di danneggiarla, anzi di ucciderla professionalmente e

privatamente”. Il suo “stato d’indigenza [sarebbe] notorio e palese, nel

senso che ella non è in grado di provvedere con mezzi propri agli oneri di

procedura”. I suoi beni sarebbero stati “illecitamente sequestrati dal

2011 (per ordine, prima delle autorità penali fino al 22 maggio 2019 e poi –

ringraziando la CARP che gentilmente ha trattenuto le provviste ed atteso che __________

ottenesse i sequestri LEF – da parte della CEF)”. L’istante aggiunge di

essere stata “radiata dal registro dei contribuenti illimitatamente dal

31.12.2017 e limitatamente dal 31.12.2018, come pure dal registro dell’AVS come

attività indipendente in quanto partita per l’Italia in data 31.12.2017”.

Riconosce poi di essere domiciliata all’estero, cosa che giustifica la

richiesta sottopostale di prestare una garanzia per le spese processuali, ma

sostiene di trascorrere circa 180 giorni all’anno a __________, “per

esigenze di seguire essenzialmente le sue di pratiche e quelle di sua madre,

pure bersaglio della nota persecuzione”. Quanto al fatto che è iscritta nel

registro degli avvocati dal 2021, argomenta che “de facto tale

insediamento funge essenzialmente da ufficio di rappresentanza”. Inoltre,

rileva di essere “titolare di una serie di conti bancari presso __________ e

__________ bloccati, ma che potrebbero fare oggetto anche di sequestro da parte

di questa Corte, semmai”. Infine, afferma “che il caso presenta alta

manifesta possibilità di esito favorevole”.

Diritto

1. 1.1.

La

ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria,

ritenendone adempiuti i presupposti.

1.2.

Giusta

l'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla

gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di

successo; ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un

legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Per giurisprudenza, sono da

ritenersi prive di probabilità di esito favorevole quelle conclusioni per le

quali le probabilità di successo sono manifestamente inferiori a quelle di

insuccesso (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_849/2013 del 30 dicembre

2013 consid. 4.1 con riferimenti).

Secondo

il diritto cantonale, l’assistenza giudiziaria è concessa se la persona

richiedente comprova di essere indigente e se la procedura presenta possibilità

di esito favorevole per l’istante (art. 2 e 3 cpv. 3 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011 [LAG;

RL 178.300]).

Considerandi

2.

2.1.

Per quanto concerne il

primo presupposto cui è subordinata la concessione dell’assistenza giudiziaria,

l’istante ritiene che il stato di indigenza sia “notorio e palese”, in

particolar modo a causa del sequestro “illecito” di tutti i suoi beni.

2.2

Una persona è indigente

quando non è in grado di assumere le spese del processo senza intaccare i mezzi

necessari al sostentamento suo personale e della famiglia. Alla parte istante

incombe l'onere di indicare e dimostrare in modo completo - per quanto

possibile - la propria situazione economica, in particolare l'entità delle

proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese. Determinante è

la situazione finanziaria nel momento dell'inoltro della domanda. Solo le spese

effettivamente pagate possono essere incluse nel calcolo del minimo vitale. La

parte dei mezzi finanziari che eccede ciò che è necessario per coprire i

bisogni personali deve essere comparata ai costi prevedibili del procedimento.

Il gratuito patrocinio non è concesso quando la quota mensile disponibile

permette di coprire le spese giudiziarie e di rappresentanza entro un anno al

massimo per le cause relativamente semplici, ed entro due anni per le altre

cause (sentenza del Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid.

3.2

e giurisprudenza citata).

2.3

Nei procedimenti relativi

alla concessione o al rifiuto del gratuito patrocinio, il principio

inquisitorio è attenuato dall’obbligo di collaborare del richiedente. Alla

parte istante incombe l'onere di indicare e dimostrare in modo completo - per

quanto possibile - la propria situazione economica, in particolare l'entità

delle proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese (sentenza 5A_1025/2021

menzionata, consid. 3.3 e giurisprudenza citata).

Il giudice deve invitare

la parte non assistita da un rappresentante professionale, la cui domanda di

gratuito patrocinio è lacunosa, a completare le informazioni fornite e i

documenti prodotti per poter verificare se le condizioni per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono validamente soddisfatte. Il richiedente

assistito da un avvocato o con conoscenze giuridiche ha quindi un obbligo

accresciuto di collaborazione, poiché è a conoscenza delle condizioni

necessarie per la concessione del gratuito patrocinio e degli obblighi di

motivazione che gli spettano per dimostrare che tali requisiti sono

soddisfatti. Il giudice non è pertanto obbligato a concedergli un termine

suppletorio per completare la sua domanda di gratuito patrocinio lacunosa o

imprecisa (sentenza 5A_1025/2021 menzionata, consid. 3.4 e giurisprudenza

citata).

2.4

È del tutto evidente che

l’istanza presentata dalla contribuente non adempie i requisiti che discendono

dalla ripartizione dell’onere della prova.

La sola documentazione

prodotta dall’istante consiste nelle comunicazioni, inviatele dall’Ufficio di

tassazione e dall’Istituto delle assicurazioni sociali, in merito al suo

stralcio dai rispettivi registri, in seguito alla partenza per l’estero. Per il

resto, l’insorgente si limita a richiamare fatti pubblici e notori che la

concernono.

I soli fatti notori sono

il coinvolgimento della contribuente in un procedimento penale, che risulta

peraltro essersi concluso da tempo. In quale modo la conoscenza dei suoi

trascorsi penali possa comprovare la sua attuale indigenza non è tuttavia

chiaro.

Neppure il semplice fatto

che i suoi beni siano stati sequestrati, nell’ambito dapprima di un

procedimento penale e poi di uno civile, basta per concludere che l’istante sia

indigente. Non si conosce infatti né la sua situazione patrimoniale né quella

reddituale.

A quest’ultimo riguardo,

la stessa contribuente riconosce la legittimità della richiesta di versare una

garanzia per il pagamento delle spese processuali, in considerazione del suo

domicilio all’estero, e ha prodotto le dichiarazioni con cui l’autorità fiscale

e l’Istituto delle assicurazioni sociali hanno confermato che dal 2017 non è

più soggetta alle imposte e ai contributi sociali in Svizzera. La conseguenza

del suo stralcio dai registri in questione è tuttavia che le autorità elvetiche

non dispongono di alcuna indicazione in merito ai suoi redditi e alla sua

sostanza dopo il trasferimento del domicilio all’estero. Né la contribuente ha

prodotto decisioni fiscali del suo nuovo Stato di residenza.

2.5

Ancora con riferimento

alla situazione attuale dell’istante, la stessa riconosce di esercitare tuttora

un’attività lucrativa indipendente in Svizzera. Afferma infatti di risiedere in

__________ per 185 giorni all’anno e di trascorrerne circa 180 a __________,

dove è iscritta nel registro degli avvocati.

Anche volendo escludere

che la contribuente adempia le condizioni per essere assoggettata alle imposte

in Svizzera per appartenenza personale, non si vede come possa essere messo in

discussione il suo assoggettamento per appartenenza economica, in relazione

all’attività professionale qui esercitata. Lo stesso art. 14 paragrafo 1 della Convenzione

del 12 marzo 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia per

evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul

patrimonio (RS 0.672.929.11) prevede che i redditi tratti dall’esercizio di una

libera professionale siano imponibili nello Stato in cui la professione è

esercitata, nonostante la residenza nell’altro Stato, per quanto detti redditi

siano attribuibili a una sede fissa nello Stato in cui l’attività è esercitata.

Non è noto su quali

presupposti il fisco cantonale abbia stralciato l’istante dal registro dei

contribuenti. In ogni caso, la stessa non ha presentato alcuna documentazione

in merito alla sua situazione patrimoniale e reddituale né in Svizzera né in

Croazia o in altri Stati.

2.6

Non essendo adempiuta la

prima condizione per la concessione dell’assistenza giudiziaria, non mette

conto di confrontarsi con la seconda.

3.

Ne consegue che la

domanda di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria non può essere

accolta.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. L’istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: