80.2023.167
Procedura: ricorso, assistenza giudiziaria, presupposti, indigenza, trasferimento all’estero dopo condanna penale, esercizio di attività lucrativa in Svizzera
14 agosto 2023Italiano9 min
suoi confronti. Lamenta inoltre la decisione dell’Ufficio di tassazione di “spalmare
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.167
Lugano
14 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
istanza
di assistenza giudiziaria.
Fatti
Fatti
A. Con quattro decisioni
del 16 novembre 2022, l’RS 1 ha respinto i reclami, interposti da RI 1 contro
le tassazioni dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta per i
periodi fiscali 2009, 2010, 2011 e 2012.
Con ricorso del 23
dicembre 2022, la contribuente ha impugnato le suddette decisioni alla Camera
di diritto tributario, lamentando preliminarmente una carente motivazione delle
decisioni stesse. Nel merito, la ricorrente invoca la prescrizione del diritto
di tassare e censura il fatto che l’autorità di tassazione non abbia tenuto
conto del blocco dei suoi beni deciso nell’ambito del procedimento penale nei
suoi confronti. Lamenta inoltre la decisione dell’Ufficio di tassazione di “spalmare
i redditi dichiarati per gli anni 2009 e 2010 anche sugli anni successivi fino
al 2012”, senza tener conto delle perdite subite negli anni 2013 e seguenti.
B. In considerazione del
fatto che l’insorgente è residente all’estero, in data 6 luglio 2023 la Camera
di diritto tributario le ha attribuito un termine fino al 21 luglio 2023 per
versare l’importo di fr. 4'000.– a titolo di garanzia per le tasse di giustizia
e le spese di procedura.
C. Con scritto del 21
luglio 2023, la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria, nella forma di un “esonero dagli anticipi,
ovvero dalle spese giudiziarie, sub loro posticipazione al momento della
decisione, mentre non chiede di avere un avvocato”. Fonda la sua domanda
sugli articoli 6 CEDU e 47 del Patto internazionale sui diritti civili e
politici del 1966. La sua richiesta sarebbe “giustificata da fatti notori e
pubblici e largamente già noti a codesta Corte, segnatamente per il blocco
abusivo di tutti i suoi conti bancari assieme alla sua attività professionale
nell’intento doloso di danneggiarla, anzi di ucciderla professionalmente e
privatamente”. Il suo “stato d’indigenza [sarebbe] notorio e palese, nel
senso che ella non è in grado di provvedere con mezzi propri agli oneri di
procedura”. I suoi beni sarebbero stati “illecitamente sequestrati dal
2011 (per ordine, prima delle autorità penali fino al 22 maggio 2019 e poi –
ringraziando la CARP che gentilmente ha trattenuto le provviste ed atteso che __________
ottenesse i sequestri LEF – da parte della CEF)”. L’istante aggiunge di
essere stata “radiata dal registro dei contribuenti illimitatamente dal
31.12.2017 e limitatamente dal 31.12.2018, come pure dal registro dell’AVS come
attività indipendente in quanto partita per l’Italia in data 31.12.2017”.
Riconosce poi di essere domiciliata all’estero, cosa che giustifica la
richiesta sottopostale di prestare una garanzia per le spese processuali, ma
sostiene di trascorrere circa 180 giorni all’anno a __________, “per
esigenze di seguire essenzialmente le sue di pratiche e quelle di sua madre,
pure bersaglio della nota persecuzione”. Quanto al fatto che è iscritta nel
registro degli avvocati dal 2021, argomenta che “de facto tale
insediamento funge essenzialmente da ufficio di rappresentanza”. Inoltre,
rileva di essere “titolare di una serie di conti bancari presso __________ e
__________ bloccati, ma che potrebbero fare oggetto anche di sequestro da parte
di questa Corte, semmai”. Infine, afferma “che il caso presenta alta
manifesta possibilità di esito favorevole”.
Diritto
1. 1.1.
La
ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria,
ritenendone adempiuti i presupposti.
1.2.
Giusta
l'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla
gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di
successo; ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un
legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Per giurisprudenza, sono da
ritenersi prive di probabilità di esito favorevole quelle conclusioni per le
quali le probabilità di successo sono manifestamente inferiori a quelle di
insuccesso (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_849/2013 del 30 dicembre
2013 consid. 4.1 con riferimenti).
Secondo
il diritto cantonale, l’assistenza giudiziaria è concessa se la persona
richiedente comprova di essere indigente e se la procedura presenta possibilità
di esito favorevole per l’istante (art. 2 e 3 cpv. 3 della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011 [LAG;
RL 178.300]).
Considerandi
2.
2.1.
Per quanto concerne il
primo presupposto cui è subordinata la concessione dell’assistenza giudiziaria,
l’istante ritiene che il stato di indigenza sia “notorio e palese”, in
particolar modo a causa del sequestro “illecito” di tutti i suoi beni.
2.2
Una persona è indigente
quando non è in grado di assumere le spese del processo senza intaccare i mezzi
necessari al sostentamento suo personale e della famiglia. Alla parte istante
incombe l'onere di indicare e dimostrare in modo completo - per quanto
possibile - la propria situazione economica, in particolare l'entità delle
proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese. Determinante è
la situazione finanziaria nel momento dell'inoltro della domanda. Solo le spese
effettivamente pagate possono essere incluse nel calcolo del minimo vitale. La
parte dei mezzi finanziari che eccede ciò che è necessario per coprire i
bisogni personali deve essere comparata ai costi prevedibili del procedimento.
Il gratuito patrocinio non è concesso quando la quota mensile disponibile
permette di coprire le spese giudiziarie e di rappresentanza entro un anno al
massimo per le cause relativamente semplici, ed entro due anni per le altre
cause (sentenza del Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid.
3.2
e giurisprudenza citata).
2.3
Nei procedimenti relativi
alla concessione o al rifiuto del gratuito patrocinio, il principio
inquisitorio è attenuato dall’obbligo di collaborare del richiedente. Alla
parte istante incombe l'onere di indicare e dimostrare in modo completo - per
quanto possibile - la propria situazione economica, in particolare l'entità
delle proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese (sentenza 5A_1025/2021
menzionata, consid. 3.3 e giurisprudenza citata).
Il giudice deve invitare
la parte non assistita da un rappresentante professionale, la cui domanda di
gratuito patrocinio è lacunosa, a completare le informazioni fornite e i
documenti prodotti per poter verificare se le condizioni per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono validamente soddisfatte. Il richiedente
assistito da un avvocato o con conoscenze giuridiche ha quindi un obbligo
accresciuto di collaborazione, poiché è a conoscenza delle condizioni
necessarie per la concessione del gratuito patrocinio e degli obblighi di
motivazione che gli spettano per dimostrare che tali requisiti sono
soddisfatti. Il giudice non è pertanto obbligato a concedergli un termine
suppletorio per completare la sua domanda di gratuito patrocinio lacunosa o
imprecisa (sentenza 5A_1025/2021 menzionata, consid. 3.4 e giurisprudenza
citata).
2.4
È del tutto evidente che
l’istanza presentata dalla contribuente non adempie i requisiti che discendono
dalla ripartizione dell’onere della prova.
La sola documentazione
prodotta dall’istante consiste nelle comunicazioni, inviatele dall’Ufficio di
tassazione e dall’Istituto delle assicurazioni sociali, in merito al suo
stralcio dai rispettivi registri, in seguito alla partenza per l’estero. Per il
resto, l’insorgente si limita a richiamare fatti pubblici e notori che la
concernono.
I soli fatti notori sono
il coinvolgimento della contribuente in un procedimento penale, che risulta
peraltro essersi concluso da tempo. In quale modo la conoscenza dei suoi
trascorsi penali possa comprovare la sua attuale indigenza non è tuttavia
chiaro.
Neppure il semplice fatto
che i suoi beni siano stati sequestrati, nell’ambito dapprima di un
procedimento penale e poi di uno civile, basta per concludere che l’istante sia
indigente. Non si conosce infatti né la sua situazione patrimoniale né quella
reddituale.
A quest’ultimo riguardo,
la stessa contribuente riconosce la legittimità della richiesta di versare una
garanzia per il pagamento delle spese processuali, in considerazione del suo
domicilio all’estero, e ha prodotto le dichiarazioni con cui l’autorità fiscale
e l’Istituto delle assicurazioni sociali hanno confermato che dal 2017 non è
più soggetta alle imposte e ai contributi sociali in Svizzera. La conseguenza
del suo stralcio dai registri in questione è tuttavia che le autorità elvetiche
non dispongono di alcuna indicazione in merito ai suoi redditi e alla sua
sostanza dopo il trasferimento del domicilio all’estero. Né la contribuente ha
prodotto decisioni fiscali del suo nuovo Stato di residenza.
2.5
Ancora con riferimento
alla situazione attuale dell’istante, la stessa riconosce di esercitare tuttora
un’attività lucrativa indipendente in Svizzera. Afferma infatti di risiedere in
__________ per 185 giorni all’anno e di trascorrerne circa 180 a __________,
dove è iscritta nel registro degli avvocati.
Anche volendo escludere
che la contribuente adempia le condizioni per essere assoggettata alle imposte
in Svizzera per appartenenza personale, non si vede come possa essere messo in
discussione il suo assoggettamento per appartenenza economica, in relazione
all’attività professionale qui esercitata. Lo stesso art. 14 paragrafo 1 della Convenzione
del 12 marzo 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio (RS 0.672.929.11) prevede che i redditi tratti dall’esercizio di una
libera professionale siano imponibili nello Stato in cui la professione è
esercitata, nonostante la residenza nell’altro Stato, per quanto detti redditi
siano attribuibili a una sede fissa nello Stato in cui l’attività è esercitata.
Non è noto su quali
presupposti il fisco cantonale abbia stralciato l’istante dal registro dei
contribuenti. In ogni caso, la stessa non ha presentato alcuna documentazione
in merito alla sua situazione patrimoniale e reddituale né in Svizzera né in
Croazia o in altri Stati.
2.6
Non essendo adempiuta la
prima condizione per la concessione dell’assistenza giudiziaria, non mette
conto di confrontarsi con la seconda.
3.
Ne consegue che la
domanda di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria non può essere
accolta.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. L’istanza di assistenza
giudiziaria è respinta.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: