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Decisione

80.2023.168

Deduzioni: contributi alla previdenza professionale individuale vincolata (Pilastro 3a), persona già al beneficio di una rendita che esercita una nuova attività lucrativa

14 marzo 2024Italiano14 min

limitatamente imponibile in Ticino essendo proprietario di un appartamento in proprietà

Source ti.ch

Incarto n.

80.2023.168

Lugano

14 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 24 luglio 2023 contro la decisione del 19 luglio 2023 in materia di IC

2021.

Fatti

Fatti

A.

a.

__________ (8.8.1955) è

limitatamente imponibile in Ticino essendo proprietario di un appartamento in proprietà

per piani (PPP __________, fondo base __________ RFD __________).

b.

Per quanto concerne la

dichiarazione d’imposta 2021, il contribuente si limitava a trasmettere copia

di quanto inviato al fisco del Canton Zurigo, dove è illimitatamente

imponibile.

B. Con decisione del

14.4.2023, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava al

contribuente la tassazione IC 2021, commisurando il reddito imponibile in fr.

1'600.- e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 202'000.-; la sostanza

imponibile in fr. 57'000.- e la sostanza determinante per l’aliquota in fr.

715'000.-.

Per la commisurazione del

reddito determinante per l’aliquota, basandosi su quanto dichiarato dal

contribuente al fisco zurighese, l’autorità fiscale ticinese non riconosceva,

nelle deduzioni, il versamento di fr. 21'500.- nella previdenza individuale vincolata

(pilastro 3A) con l’indicazione “Deduzione non concessa perché non

comprovata”.

C. Con reclamo del

19.4.2023, __________ si aggravava contro la decisione di tassazione IC 2021.

Il contribuente, contestava, oltre alle spese di manutenzione, anche la mancata

deduzione del versamento alla previdenza vincolata (3A). Dall’attestazione

fiscale allegata si poteva evincere che nel 2021 aveva versato l’importo 21'500.-

alla previdenza vincolata. Definiva incomprensibile il rifiuto del fisco

ticinese di riconoscere dei costi deducibili, sebbene questi “(…) siano

indicati e documentati nella dichiarazione dei redditi principale (Cantone di

Zurigo)”.

D. Con scritto 6.6.2023

l’UT si rivolgeva al reclamante chiedendo di voler trasmettere copia della

ripartizione intercantonale 2021 (Steuerausscheidung) rilasciata dalle

Autorità fiscali del Cantone di domicilio. La documentazione avrebbe dovuto

essere trasmessa entro il 26.6.2023. In caso di inosservanza dell’invito, il

gravame sarebbe stato evaso in base alla documentazione agli atti.

Con risposta 8/12.6.2023, __________

trasmetteva copia della pagina 15 della propria dichiarazione fiscale trasmessa

al fisco zurighese, relativa all’”Interkantonale/Internationale

Steuerausscheidung”.

E. Con

decisione del 19.7.2023, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo,

confermando il reddito imponibile in fr. 1'600.- ma riducendo il reddito

determinante per l’aliquota a fr. 195'200.-. In particolare, per quanto

concerne la deduzione legata al pilastro 3A, l’aveva ammessa nella misura di

fr. 6'826.- con la seguente motivazione:

Per le persone fisiche, il Cantone di domicilio del

contribuente controlla la dichiarazione d’imposta e procede alle investigazioni

necessarie, richiedendo al contribuente le informazioni necessarie alla

tassazione e alla ripartizione degli elementi imponibili. Comunica al Cantone

del domicilio speciali o secondario copia della tassazione e del riparto

intercantonale.

Ogni

Cantone applica la propria legislazione per la determinazione del reddito e

della sostanza imponibili. Anche il Cantone del domicilio secondario o speciale

può richiedere al contribuente delle informazioni utili alla tassazione. Di

principio, il Cantone di domicilio speciale fondato sulla proprietà fondiaria

dovrà limitare la sua richiesta di informazioni ai soli elementi che impone

direttamente.

Nel

caso in cui il Cantone di domicilio emetta una decisione con elementi

determinanti per la definizione dell’aliquota a favore del contribuente lo

stesso può chiedere la revisione, entro 90 giorni dalla notifica della

decisione del cantone di domicilio.

Secondo

l’articolo 33 capoverso 1 lettera e della legge federale del 14 dicembre 1990

sull’imposta federale diretta (LIFD RS 642.11) in relazione con l’articolo 7

OPP3, i salariati e gli indipendenti possono dedurre, entro certi limiti, i

contributi versati a forme di previdenza riconosciute.

Concessa

deduzione massima per affiliati obbligatoriamente o facoltativamente ad un

istituto di previdenza professionale, CHF 6'826.00.

A

fronte di quanto esposto in precedenza, il reclamo è parzialmente ammesso.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ ribadisce che, per stabilire

il reddito determinante per l’aliquota, sarebbe corretto imputare, per intero,

la deduzione di fr. 21'500.-, corrispondente a quanto versato nel pilastro 3A

(previdenza individuale vincolata). L’insorgente spiega di essere in pensione

dal 2019 e, da allora, di non essere più affiliato ad una cassa pensioni. Per

tale ragione avrebbe diritto “(…) a una deduzione fino al 20% del mio

reddito netto per i contributi al 3° pilastro”, ritenuto che “nel 2021,

i [suoi] redditi da lavoro e da attività accessorie ammontavano a CHF

109'009.00” e che “la deduzione di CHF 21'500.00 richiesta per i

contributi al 3° pilastro rientra nella deduzione consentita”.

G. Con osservazioni del 31.7.2023

l’UT chiede la conferma della decisione impugnata. Il contribuente,

parzialmente imponibile in Ticino, avrebbe presentato documentazione unicamente

per quanto concerne l’immobile di __________. Nessun atto sarebbe stato invece

allegato in relazione alla deduzione per il pilastro 3A.

H. a.

Con scritto 20.12.2023

questa Camera si è rivolta al contribuente, chiedendo la trasmissione della decisione

fiscale del 2021 emanata dal Canton Zurigo.

Con

risposta del 23/28.12.2023, __________ ha inviato la “Schlussrechnung 2021

Staats- und Gemeindesteuern” del Comune di __________ con l’indicazione “aufgrund

Einschätzung gemäss Steuererklärung” nonché la “Veranlagungsverfügung

und Steuerrechnung” dell’UT di Zurigo, relativa all’IFD.

b.

Con ulteriore scritto del

2.1.2024, questa Camera si è rivolta nuovamente a __________, indicando che

quanto inviato non era sufficiente e indicando che «per poter evadere il suo

ricorso è necessario disporre della decisione di tassazione cantonale (emanata

dalle autorità fiscali del Canton Zurigo) e federale 2021 complete, ossia

comprensive del dettaglio degli “steuerbare Faktoren”».

Con risposta del 5/9.1.2024,

il ricorrente, ha affermato che delle decisioni comprensive dei fattori

imponibili non esistevano, ma che, ad ogni modo, le decisioni fiscali del

Canton Zurigo erano state emesse sulla base della dichiarazione fiscale

presentata. Nel Canton Zurigo, in questi casi non verrebbe emessa una decisione

dettagliata separata.

c.

Con scritto 12.2.2024, la

Camera ha chiesto direttamente allo Steueramt del Canton Zurigo di voler

presentare le decisioni fiscali 2021, inerenti __________.

Con e-mail del 23.2.2024,

le autorità fiscali del Canton Zurigo hanno inviato copia delle decisioni

fiscali 2021 di __________, corrispondenti

a quelle già fatte pervenire dal contribuente.

Diritto

1. Giusta l’art. 3 cpv. 1 lett. c LT, le persone fisiche che non

hanno domicilio o dimora fiscali, ma sono proprietarie di fondi nel Cantone,

sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica. Il

reddito imponibile è in tal caso costituito dai proventi netti tratti da questi

immobili (art. 20 cpv. 1 lett. a, 31 cpv. 2 e 32 cpv. 1 lett. a LT),

mentre la sostanza imponibile è composta dagli stessi immobili al netto dei

debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT)

Conformemente all’art. 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente

assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza devono tuttavia l’imposta

sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità

dei loro redditi e della loro sostanza, sia essa posta in Svizzera o

all’estero.

Nella presente fattispecie

contestata è unicamente la commisurazione del reddito determinante per

l’aliquota.

Considerandi

2.

Nel caso in esame, __________

(8.8.1955), nel 2021, nonostante fosse pensionato e fosse già a beneficio una

rendita AVS e di una rendita LPP, ha esercitato due attività lucrative dipendenti:

la principale alle dipendenze della città di __________ (reddito netto di fr.

89'187.-) e quella accessoria presso il Comune di __________ (reddito netto di fr.

19'822.-). Ha versato l’importo di fr. 21'500.- nella previdenza vincolata (pilastro

3A). Il Cantone di domicilio ha stabilito l’imposta cantonale sulla base della

dichiarazione d’imposta presentata dal contribuente, commisurando il reddito imponibile

in fr. 179'649.- (fr. 181'999.- per l’IFD) e riconoscendo in particolare il

versamento di fr. 21'500.- nella previdenza vincolata.

Al ricorso, il

contribuente ha allegato i certificati di salario inerenti le attività

dipendenti esercitate nel 2021. Né dallo stipendio versato per l’attività

principale dalla “Città di Zurigo, Soziale Dienste” né da quello erogato per

l’attività accessoria dal Comune di __________ risultano essere stati

trattenuti contributi alla previdenza professionale (2° pilastro). Il

ricorrente ha prodotto altresì un’attestazione fiscale dei contributi versati

alla previdenza individuale vincolata (“Steuerbescheinigung per 31.12.2021 –

Bescheinigung der geleisteten Säule 3a Beiträge”, emessa dalla __________),

da cui risulta che il contribuente, nel 2021, ha versato l’importo di fr.

21'500.-.

3.

3.1.

Secondo l’art. 33 cpv. 1

lit. e LIFD, sono dedotti dai proventi i versamenti, premi e contributi

per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza

individuale vincolata; il Consiglio federale, con la collaborazione dei

Cantoni, stabilisce le forme previdenziali riconosciute e decide in qual misura

i contributi possono essere dedotti.

Secondo l’art. 32 cpv. 1

lit. e LT sono dedotti dai proventi i versamenti, premi e contributi per

acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza

individuale vincolata ai sensi e nei limiti dell’articolo 82 della legge

federale sulla previdenza professionale e della relativa ordinanza

d’applicazione.

3.2

In virtù dell’art. 82

della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40), i salariati e gli indipendenti

possono dedurre i contributi per altre forme previdenziali riconosciute che

servono esclusivamente ed irrevocabilmente alla previdenza professionale. Tali

forme previdenziali sono denominate terzo pilastro o più precisamente pilastro

3a.

3.3

L’art. 7 dell’Ordinanza

sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di

previdenza riconosciute (OPP 3; RS 831.461.3), nella versione in vigore nel

2021, stabiliva quanto segue:

1.

I salariati e gli indipendenti possono dedurre dal

loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei

Cantoni e dei Comuni, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza

nella misura seguente:

a.

annualmente, fino all’8 per cento

dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP, se sono

affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 80 LPP;

b.

annualmente, fino al 20 per cento

del reddito proveniente da un’attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per

cento dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 LPP,

se non sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 80

LPP.

2.

I coniugi o i partner registrati possono pretendere

queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un’attività

lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.

3.

I contributi a forme riconosciute di previdenza

possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento

dell’età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS).

4.

Nell’anno in cui termina l’attività lucrativa può

essere versato l’intero contributo.

3.4

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPP (nella versione in vigore nel 2021) dev’essere assicurata la parte del

salario annuo da fr. 25'095.- sino a fr. 86'040.-. Tale parte è detta salario

coordinato.

3.5

3.5.1

Nella Circolare n. 18 del

13.7.2008

dell’AFC “Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di

previdenza del pilastro 3a”, viene espressamente indicato che, in virtù

dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b OPP 3, i salariati e gli

indipendenti che non sono assicurati nell’ambito del secondo pilastro possono

dedurre i contributi versati effettivamente nel corrispondente anno a forme di

previdenza riconosciute fino a concorrenza del 20 per cento del reddito

proveniente da un’attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento

dell’importo limite superiore.

Vengono inoltre trattati

dei “casi speciali” al punto 5.6, tra i quali, quello dei “Contribuenti

esercitanti un’attività lucrativa dipendente che hanno già raggiunto l’età

della rendita AVS”. In particolare, se l’intestatario della previdenza non

paga più i contributi ad un istituto della previdenza professionale, poiché ha

già raggiunto l’età ordinaria della rendita AVS ed è quindi beneficiario di una

rendita (affiliazione passiva), ma esercita ancora un’attività lucrativa

dipendente, egli può versare nel pilastro 3a, fino a cinque anni dopo il

raggiungimento dell’età ordinaria AVS, fino al 20 per cento del reddito

proveniente da un’attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento

dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 LPP.

Tuttavia, se l’intestatario della previdenza, ancora attivo, è assicurato

presso un istituto della previdenza professionale (anche quando i contributi

non sono più versati), egli può versare annualmente nel pilastro 3a fino all’8

per cento dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1

LPP (Circolare n. 18 AFC [in merito alla portata della Circolare cfr. anche sentenza

2C_522/2018 del 15.4.2020, consid. 4.4.2];

Laffely Maillard, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire

romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 71 ad art. 33 LIFD; Conférence

suisse des impôts, Prévoyance et impôts, Muri/Berna 2023, B.2.1.4).

3.5.2

Per quanto concerne la

nozione di affiliazione presso un istituto di previdenza del 2° pilastro, si

deve distinguere fra il caso in cui il contribuente ha differito la percezione

della rendita e quelli in cui invece ne sta già beneficiando. Nella prima

ipotesi, l’affiliazione si considera attiva, perché, sebbene non vengano più

versati contributi alla previdenza professionale, il differimento della rendita

comporta ulteriori interessi e un aumento del tasso di conversione. Sarà

ammessa di conseguenza solo la deduzione entro i limiti dell’art. 7 cpv. 1

lett. a OPP 3. Nella seconda ipotesi, invece, l’affiliazione si

considera passiva e il lavoratore potrà pertanto dedurre contributi alla

previdenza individuale vincolata nella misura prevista dall’art. 7 cpv. 1 lett.

b OPP 3 (cfr. anche la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton

Zurigo SB.2013.00072 del 23 ottobre 2013 consid. 3.6).

Anche nel caso dell’affiliazione

passiva, cioè di un salariato che non versa più contributi e percepisce una

rendita, si deve tuttavia distinguere tra due ipotesi. Nel caso in cui intraprende

un’attività lucrativa dipendente, il nuovo datore di lavoro potrebbe essere

obbligato ad affiliare il lavoratore all’istituto di previdenza conformemente

alla LPP. In tal caso, il salariato avrà diritto annualmente, unicamente alla

deduzione nella misura prevista dall’art. 7 cpv. 1 lett. a OPP 3. Se

invece intraprende un’attività lucrativa indipendente oppure una dipendente,

senza che tuttavia il datore di lavoro sia tenuto ad affiliarlo al suo istituto

di previdenza, avrà invece diritto alla deduzione nella misura prevista dall’art.

7.

cpv. 1 lett. b OPP 3) (CSI, Prévoyance et impôts, B.2.2.1).

4.

Ritornando al caso

che ci occupa, come peraltro ha riconosciuto anche il Cantone nel quale il

contribuente è assoggettato illimitatamente, ossia il Canton Zurigo, __________

ha diritto alla deduzione dei contributi alla previdenza individuale vincolata

nella misura prevista dall’art. 7 cpv. 1 lett. b OPP 3.

Infatti, nel

periodo fiscale litigioso, ha percepito la rendita della previdenza

professionale e non era pertanto più affiliato attivamente all’istituto di

previdenza del precedente datore di lavoro. D’altra parte, come si evince dai

certificati di salario, i nuovi datori di lavoro non hanno trattenuto alcun

contributo per la previdenza professionale, dovendosi in tal modo ritenere che

non lo abbiano affiliato alla loro istituzione di previdenza.

La deduzione dell’importo

di fr. 21'500.- rientra nei limiti previsti dalle citate normative ed appare

pertanto legittima.

Motivo per il quale, per

quanto concerne il reddito determinante per l’aliquota, lo stesso va stabilito deducendo

dai proventi, a titolo di contributi al 3° pilastro A del contribuente,

l’importo di fr. 21'500.- anziché l’importo fr. 6'826.- riconosciuto nella

decisione su reclamo.

5.

Il ricorso è

accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Al ricorrente, non

patrocinato, non vengono assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 19 luglio 2023 è riformata nel senso

che il reddito determinante per l’aliquota è stabilito prendendo in

considerazione, a titolo contributi al 3° pilastro A, l’importo di fr.

21'500.-.

2. Non si prelevano tassa di

giustizia e spese.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: