80.2023.168
Deduzioni: contributi alla previdenza professionale individuale vincolata (Pilastro 3a), persona già al beneficio di una rendita che esercita una nuova attività lucrativa
14 marzo 2024Italiano14 min
limitatamente imponibile in Ticino essendo proprietario di un appartamento in proprietà
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.168
Lugano
14 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 luglio 2023 contro la decisione del 19 luglio 2023 in materia di IC
2021.
Fatti
Fatti
A.
a.
__________ (8.8.1955) è
limitatamente imponibile in Ticino essendo proprietario di un appartamento in proprietà
per piani (PPP __________, fondo base __________ RFD __________).
b.
Per quanto concerne la
dichiarazione d’imposta 2021, il contribuente si limitava a trasmettere copia
di quanto inviato al fisco del Canton Zurigo, dove è illimitatamente
imponibile.
B. Con decisione del
14.4.2023, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava al
contribuente la tassazione IC 2021, commisurando il reddito imponibile in fr.
1'600.- e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 202'000.-; la sostanza
imponibile in fr. 57'000.- e la sostanza determinante per l’aliquota in fr.
715'000.-.
Per la commisurazione del
reddito determinante per l’aliquota, basandosi su quanto dichiarato dal
contribuente al fisco zurighese, l’autorità fiscale ticinese non riconosceva,
nelle deduzioni, il versamento di fr. 21'500.- nella previdenza individuale vincolata
(pilastro 3A) con l’indicazione “Deduzione non concessa perché non
comprovata”.
C. Con reclamo del
19.4.2023, __________ si aggravava contro la decisione di tassazione IC 2021.
Il contribuente, contestava, oltre alle spese di manutenzione, anche la mancata
deduzione del versamento alla previdenza vincolata (3A). Dall’attestazione
fiscale allegata si poteva evincere che nel 2021 aveva versato l’importo 21'500.-
alla previdenza vincolata. Definiva incomprensibile il rifiuto del fisco
ticinese di riconoscere dei costi deducibili, sebbene questi “(…) siano
indicati e documentati nella dichiarazione dei redditi principale (Cantone di
Zurigo)”.
D. Con scritto 6.6.2023
l’UT si rivolgeva al reclamante chiedendo di voler trasmettere copia della
ripartizione intercantonale 2021 (Steuerausscheidung) rilasciata dalle
Autorità fiscali del Cantone di domicilio. La documentazione avrebbe dovuto
essere trasmessa entro il 26.6.2023. In caso di inosservanza dell’invito, il
gravame sarebbe stato evaso in base alla documentazione agli atti.
Con risposta 8/12.6.2023, __________
trasmetteva copia della pagina 15 della propria dichiarazione fiscale trasmessa
al fisco zurighese, relativa all’”Interkantonale/Internationale
Steuerausscheidung”.
E. Con
decisione del 19.7.2023, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo,
confermando il reddito imponibile in fr. 1'600.- ma riducendo il reddito
determinante per l’aliquota a fr. 195'200.-. In particolare, per quanto
concerne la deduzione legata al pilastro 3A, l’aveva ammessa nella misura di
fr. 6'826.- con la seguente motivazione:
Per le persone fisiche, il Cantone di domicilio del
contribuente controlla la dichiarazione d’imposta e procede alle investigazioni
necessarie, richiedendo al contribuente le informazioni necessarie alla
tassazione e alla ripartizione degli elementi imponibili. Comunica al Cantone
del domicilio speciali o secondario copia della tassazione e del riparto
intercantonale.
Ogni
Cantone applica la propria legislazione per la determinazione del reddito e
della sostanza imponibili. Anche il Cantone del domicilio secondario o speciale
può richiedere al contribuente delle informazioni utili alla tassazione. Di
principio, il Cantone di domicilio speciale fondato sulla proprietà fondiaria
dovrà limitare la sua richiesta di informazioni ai soli elementi che impone
direttamente.
Nel
caso in cui il Cantone di domicilio emetta una decisione con elementi
determinanti per la definizione dell’aliquota a favore del contribuente lo
stesso può chiedere la revisione, entro 90 giorni dalla notifica della
decisione del cantone di domicilio.
Secondo
l’articolo 33 capoverso 1 lettera e della legge federale del 14 dicembre 1990
sull’imposta federale diretta (LIFD RS 642.11) in relazione con l’articolo 7
OPP3, i salariati e gli indipendenti possono dedurre, entro certi limiti, i
contributi versati a forme di previdenza riconosciute.
Concessa
deduzione massima per affiliati obbligatoriamente o facoltativamente ad un
istituto di previdenza professionale, CHF 6'826.00.
A
fronte di quanto esposto in precedenza, il reclamo è parzialmente ammesso.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ ribadisce che, per stabilire
il reddito determinante per l’aliquota, sarebbe corretto imputare, per intero,
la deduzione di fr. 21'500.-, corrispondente a quanto versato nel pilastro 3A
(previdenza individuale vincolata). L’insorgente spiega di essere in pensione
dal 2019 e, da allora, di non essere più affiliato ad una cassa pensioni. Per
tale ragione avrebbe diritto “(…) a una deduzione fino al 20% del mio
reddito netto per i contributi al 3° pilastro”, ritenuto che “nel 2021,
i [suoi] redditi da lavoro e da attività accessorie ammontavano a CHF
109'009.00” e che “la deduzione di CHF 21'500.00 richiesta per i
contributi al 3° pilastro rientra nella deduzione consentita”.
G. Con osservazioni del 31.7.2023
l’UT chiede la conferma della decisione impugnata. Il contribuente,
parzialmente imponibile in Ticino, avrebbe presentato documentazione unicamente
per quanto concerne l’immobile di __________. Nessun atto sarebbe stato invece
allegato in relazione alla deduzione per il pilastro 3A.
H. a.
Con scritto 20.12.2023
questa Camera si è rivolta al contribuente, chiedendo la trasmissione della decisione
fiscale del 2021 emanata dal Canton Zurigo.
Con
risposta del 23/28.12.2023, __________ ha inviato la “Schlussrechnung 2021
Staats- und Gemeindesteuern” del Comune di __________ con l’indicazione “aufgrund
Einschätzung gemäss Steuererklärung” nonché la “Veranlagungsverfügung
und Steuerrechnung” dell’UT di Zurigo, relativa all’IFD.
b.
Con ulteriore scritto del
2.1.2024, questa Camera si è rivolta nuovamente a __________, indicando che
quanto inviato non era sufficiente e indicando che «per poter evadere il suo
ricorso è necessario disporre della decisione di tassazione cantonale (emanata
dalle autorità fiscali del Canton Zurigo) e federale 2021 complete, ossia
comprensive del dettaglio degli “steuerbare Faktoren”».
Con risposta del 5/9.1.2024,
il ricorrente, ha affermato che delle decisioni comprensive dei fattori
imponibili non esistevano, ma che, ad ogni modo, le decisioni fiscali del
Canton Zurigo erano state emesse sulla base della dichiarazione fiscale
presentata. Nel Canton Zurigo, in questi casi non verrebbe emessa una decisione
dettagliata separata.
c.
Con scritto 12.2.2024, la
Camera ha chiesto direttamente allo Steueramt del Canton Zurigo di voler
presentare le decisioni fiscali 2021, inerenti __________.
Con e-mail del 23.2.2024,
le autorità fiscali del Canton Zurigo hanno inviato copia delle decisioni
fiscali 2021 di __________, corrispondenti
a quelle già fatte pervenire dal contribuente.
Diritto
1. Giusta l’art. 3 cpv. 1 lett. c LT, le persone fisiche che non
hanno domicilio o dimora fiscali, ma sono proprietarie di fondi nel Cantone,
sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica. Il
reddito imponibile è in tal caso costituito dai proventi netti tratti da questi
immobili (art. 20 cpv. 1 lett. a, 31 cpv. 2 e 32 cpv. 1 lett. a LT),
mentre la sostanza imponibile è composta dagli stessi immobili al netto dei
debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT)
Conformemente all’art. 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente
assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza devono tuttavia l’imposta
sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità
dei loro redditi e della loro sostanza, sia essa posta in Svizzera o
all’estero.
Nella presente fattispecie
contestata è unicamente la commisurazione del reddito determinante per
l’aliquota.
Considerandi
2.
Nel caso in esame, __________
(8.8.1955), nel 2021, nonostante fosse pensionato e fosse già a beneficio una
rendita AVS e di una rendita LPP, ha esercitato due attività lucrative dipendenti:
la principale alle dipendenze della città di __________ (reddito netto di fr.
89'187.-) e quella accessoria presso il Comune di __________ (reddito netto di fr.
19'822.-). Ha versato l’importo di fr. 21'500.- nella previdenza vincolata (pilastro
3A). Il Cantone di domicilio ha stabilito l’imposta cantonale sulla base della
dichiarazione d’imposta presentata dal contribuente, commisurando il reddito imponibile
in fr. 179'649.- (fr. 181'999.- per l’IFD) e riconoscendo in particolare il
versamento di fr. 21'500.- nella previdenza vincolata.
Al ricorso, il
contribuente ha allegato i certificati di salario inerenti le attività
dipendenti esercitate nel 2021. Né dallo stipendio versato per l’attività
principale dalla “Città di Zurigo, Soziale Dienste” né da quello erogato per
l’attività accessoria dal Comune di __________ risultano essere stati
trattenuti contributi alla previdenza professionale (2° pilastro). Il
ricorrente ha prodotto altresì un’attestazione fiscale dei contributi versati
alla previdenza individuale vincolata (“Steuerbescheinigung per 31.12.2021 –
Bescheinigung der geleisteten Säule 3a Beiträge”, emessa dalla __________),
da cui risulta che il contribuente, nel 2021, ha versato l’importo di fr.
21'500.-.
3.
3.1.
Secondo l’art. 33 cpv. 1
lit. e LIFD, sono dedotti dai proventi i versamenti, premi e contributi
per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza
individuale vincolata; il Consiglio federale, con la collaborazione dei
Cantoni, stabilisce le forme previdenziali riconosciute e decide in qual misura
i contributi possono essere dedotti.
Secondo l’art. 32 cpv. 1
lit. e LT sono dedotti dai proventi i versamenti, premi e contributi per
acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza
individuale vincolata ai sensi e nei limiti dell’articolo 82 della legge
federale sulla previdenza professionale e della relativa ordinanza
d’applicazione.
3.2
In virtù dell’art. 82
della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40), i salariati e gli indipendenti
possono dedurre i contributi per altre forme previdenziali riconosciute che
servono esclusivamente ed irrevocabilmente alla previdenza professionale. Tali
forme previdenziali sono denominate terzo pilastro o più precisamente pilastro
3a.
3.3
L’art. 7 dell’Ordinanza
sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di
previdenza riconosciute (OPP 3; RS 831.461.3), nella versione in vigore nel
2021, stabiliva quanto segue:
1.
I salariati e gli indipendenti possono dedurre dal
loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei
Cantoni e dei Comuni, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza
nella misura seguente:
a.
annualmente, fino all’8 per cento
dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP, se sono
affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 80 LPP;
b.
annualmente, fino al 20 per cento
del reddito proveniente da un’attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per
cento dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 LPP,
se non sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 80
LPP.
2.
I coniugi o i partner registrati possono pretendere
queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un’attività
lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.
3.
I contributi a forme riconosciute di previdenza
possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento
dell’età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS).
4.
Nell’anno in cui termina l’attività lucrativa può
essere versato l’intero contributo.
3.4
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPP (nella versione in vigore nel 2021) dev’essere assicurata la parte del
salario annuo da fr. 25'095.- sino a fr. 86'040.-. Tale parte è detta salario
coordinato.
3.5
3.5.1
Nella Circolare n. 18 del
13.7.2008
dell’AFC “Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di
previdenza del pilastro 3a”, viene espressamente indicato che, in virtù
dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b OPP 3, i salariati e gli
indipendenti che non sono assicurati nell’ambito del secondo pilastro possono
dedurre i contributi versati effettivamente nel corrispondente anno a forme di
previdenza riconosciute fino a concorrenza del 20 per cento del reddito
proveniente da un’attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento
dell’importo limite superiore.
Vengono inoltre trattati
dei “casi speciali” al punto 5.6, tra i quali, quello dei “Contribuenti
esercitanti un’attività lucrativa dipendente che hanno già raggiunto l’età
della rendita AVS”. In particolare, se l’intestatario della previdenza non
paga più i contributi ad un istituto della previdenza professionale, poiché ha
già raggiunto l’età ordinaria della rendita AVS ed è quindi beneficiario di una
rendita (affiliazione passiva), ma esercita ancora un’attività lucrativa
dipendente, egli può versare nel pilastro 3a, fino a cinque anni dopo il
raggiungimento dell’età ordinaria AVS, fino al 20 per cento del reddito
proveniente da un’attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento
dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 LPP.
Tuttavia, se l’intestatario della previdenza, ancora attivo, è assicurato
presso un istituto della previdenza professionale (anche quando i contributi
non sono più versati), egli può versare annualmente nel pilastro 3a fino all’8
per cento dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1
LPP (Circolare n. 18 AFC [in merito alla portata della Circolare cfr. anche sentenza
2C_522/2018 del 15.4.2020, consid. 4.4.2];
Laffely Maillard, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire
romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 71 ad art. 33 LIFD; Conférence
suisse des impôts, Prévoyance et impôts, Muri/Berna 2023, B.2.1.4).
3.5.2
Per quanto concerne la
nozione di affiliazione presso un istituto di previdenza del 2° pilastro, si
deve distinguere fra il caso in cui il contribuente ha differito la percezione
della rendita e quelli in cui invece ne sta già beneficiando. Nella prima
ipotesi, l’affiliazione si considera attiva, perché, sebbene non vengano più
versati contributi alla previdenza professionale, il differimento della rendita
comporta ulteriori interessi e un aumento del tasso di conversione. Sarà
ammessa di conseguenza solo la deduzione entro i limiti dell’art. 7 cpv. 1
lett. a OPP 3. Nella seconda ipotesi, invece, l’affiliazione si
considera passiva e il lavoratore potrà pertanto dedurre contributi alla
previdenza individuale vincolata nella misura prevista dall’art. 7 cpv. 1 lett.
b OPP 3 (cfr. anche la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton
Zurigo SB.2013.00072 del 23 ottobre 2013 consid. 3.6).
Anche nel caso dell’affiliazione
passiva, cioè di un salariato che non versa più contributi e percepisce una
rendita, si deve tuttavia distinguere tra due ipotesi. Nel caso in cui intraprende
un’attività lucrativa dipendente, il nuovo datore di lavoro potrebbe essere
obbligato ad affiliare il lavoratore all’istituto di previdenza conformemente
alla LPP. In tal caso, il salariato avrà diritto annualmente, unicamente alla
deduzione nella misura prevista dall’art. 7 cpv. 1 lett. a OPP 3. Se
invece intraprende un’attività lucrativa indipendente oppure una dipendente,
senza che tuttavia il datore di lavoro sia tenuto ad affiliarlo al suo istituto
di previdenza, avrà invece diritto alla deduzione nella misura prevista dall’art.
7.
cpv. 1 lett. b OPP 3) (CSI, Prévoyance et impôts, B.2.2.1).
4.
Ritornando al caso
che ci occupa, come peraltro ha riconosciuto anche il Cantone nel quale il
contribuente è assoggettato illimitatamente, ossia il Canton Zurigo, __________
ha diritto alla deduzione dei contributi alla previdenza individuale vincolata
nella misura prevista dall’art. 7 cpv. 1 lett. b OPP 3.
Infatti, nel
periodo fiscale litigioso, ha percepito la rendita della previdenza
professionale e non era pertanto più affiliato attivamente all’istituto di
previdenza del precedente datore di lavoro. D’altra parte, come si evince dai
certificati di salario, i nuovi datori di lavoro non hanno trattenuto alcun
contributo per la previdenza professionale, dovendosi in tal modo ritenere che
non lo abbiano affiliato alla loro istituzione di previdenza.
La deduzione dell’importo
di fr. 21'500.- rientra nei limiti previsti dalle citate normative ed appare
pertanto legittima.
Motivo per il quale, per
quanto concerne il reddito determinante per l’aliquota, lo stesso va stabilito deducendo
dai proventi, a titolo di contributi al 3° pilastro A del contribuente,
l’importo di fr. 21'500.- anziché l’importo fr. 6'826.- riconosciuto nella
decisione su reclamo.
5.
Il ricorso è
accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Al ricorrente, non
patrocinato, non vengono assegnate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 19 luglio 2023 è riformata nel senso
che il reddito determinante per l’aliquota è stabilito prendendo in
considerazione, a titolo contributi al 3° pilastro A, l’importo di fr.
21'500.-.
2. Non si prelevano tassa di
giustizia e spese.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: