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Decisione

80.2023.17

Assoggettamento illimitato: immobile all’estero (Italia), considerazione ai fini della definizione dell’aliquota, valore locativo, riferimento al valore catastale italiano, deduzione spese effettive, IMU

11 maggio 2023Italiano27 min

contribuenti tassati alla fonte ex artt. 113 LT e 90 cpv. 2 LIFD), l’autorità fiscale

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.17

80.2023.18

Lugano

11 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 19 gennaio 2023 contro la decisione del 21 dicembre 2022 in materia di IC

e IFD 2018.

Fatti

Fatti

A. __________ separato,

cittadino __________ a beneficio, nel periodo fiscale sub judice, di un

permesso di dimora (B), nel 2018 era dirigente presso la società __________ ed

era proprietario di sostanza immobiliare in __________.

B. Con dichiarazione

fiscale IC/IFD 2018, sottoscritta il 10.12.2019 e trasmessa all’Ufficio di

tassazione di Lugano (di seguito UT), __________ indicava un reddito imponibile

di fr. 154'136.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 2'616'379.-. Nei

redditi e nella sostanza imponibili all’estero, in __________, il contribuente

dichiarava una sostanza immobiliare lorda di fr. 398'600.- ed un reddito

immobiliare pari a fr. 3'000.- (legato quest’ultimo al valore locativo della

casa ubicata in via __________).

C. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2018 del 2.11.2022 (tassazione ordinaria sostitutiva per

contribuenti tassati alla fonte ex artt. 113 LT e 90 cpv. 2 LIFD), l’autorità fiscale

accertava un reddito imponibile, per l’IC, di fr. 152'800.- (fr. 172'000.- il

reddito determinante per l’aliquota) e, per l’IFD, di fr. 156'000.- (fr.

175'500.- l’importo determinante per l’aliquota). La sostanza imponibile

ammontava a fr. 2'751'000.- (fr. 3'085'000.- l’importo determinante per

l’aliquota). Rispetto ai dati dichiarati, l’autorità fiscale aveva modificato il

reddito immobiliare netto aumentandolo dai fr. 2'400.- dichiarati ai fr.

20'196.- accertati.

D. Con reclamo

30.11/1.12.2022, RI 1 insorgeva contro la decisione di tassazione IC/IFD 2018.

Dopo aver preliminarmente indicato che il valore locativo dell’abitazione

secondaria/di vacanza in __________ – stabilito dall’UT in fr. 23'916.- - era

stato accertato applicando la percentuale del 6% all’importo della sostanza

immobiliare estera e non veniva di per sé contestato, il contribuente, indicava

tuttavia di non essere d’accordo con l’ammontare delle spese di manutenzione,

stabilito dall’autorità fiscale in fr. 3'720.-. In particolare, in relazione a

tale proprietà immobiliare, il contribuente rilevava che si trattava della

propria casa di __________, edificata nel 1996 e nella quale egli aveva abitato

sino al suo trasferimento in Svizzera, dove era domiciliato dal 1.2.2014. La

casa era rimasta nelle disponibilità del contribuente, il quale vi trascorreva

spesso le festività ed il fine settimana, e non era locata né messa a

disposizione a terzi. A suo avviso, “la prassi fiscale consentirebbe una

deduzione forfettaria del 20% del reddito lordo dell’immobile, considerata la

costruzione antecedente al 31 dicembre 2008, in tal caso l’importo

accreditabile a fronte del reddito locativo sarebbe di fr. 4'783.-. In

alternativa la LT consente al contribuente la deduzione delle spese effettive,

se documentate in modo appropriato”. Il contribuente indicava che le spese

effettive relative all’immobile di __________ per l’anno 2018 erano state di

fr. 7'598.- ed erano così composte: IMU e TASI del Comune di __________ €

4'039.-, __________ per polizza assicurativa € 1'240.08, __________ per

riparazioni € 1'300.-.

E. Con decisione del

21.12.2022, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, commisurando

il reddito imponibile, per l’IC, in fr. 152'800.- (fr. 170'900.- il reddito

determinante per l’aliquota) e, per l’IFD, in fr. 155'900.- (fr. 174'400.-

l’importo determinante per l’aliquota).

Rispetto alla decisione di

tassazione, veniva riconosciuto in deduzione quale spesa di manutenzione per

l’immobile in Italia, l’importo di fr. 4'783.- a titolo di deduzione “forfait”,

con la seguente motivazione:

“Sono riconosciute le spese di manutenzione definite

secondo la circolare N. 7/2020 “Deduzione sui proventi della sostanza

immobiliare privata”. Le spese per acqua, fognatura, gas, illuminazione,

manutenzione giardino, riscaldamento, portineria, ecc. sono considerate spese

di gestione e per questo motivo non possono essere deducibili per l’abitazione

primaria e secondaria del contribuente in quanto considerate spese per il

mantenimento del contribuente e della sua famiglia. Valutata la richiesta ed

esaminata la documentazione allegata alla lettera di reclamo, le spese

sostenute, al netto di quelle non deducibili (IMU e TASI), ammontano a fr.

2'933.- mentre la deduzione forfait riconosciuta ammonta a fr. 4'783.-. Preso

atto che le spese forfait riconosciute sono maggiori rispetto a quelle

effettive deducibili, questo ufficio non può far altro che confermare quanto

deciso inizialmente correggendo l’importo in fr. 4'783.- in sostituzione di fr.

3'720.- riconosciuti erroneamente in prima istanza”.

F. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta l’importo riconosciuto a

titolo di spese di manutenzione per l’immobile in Italia.

Diversamente da quanto

stabilito dall’autorità fiscale, egli ritiene infatti che IMU e TASI,

corrispondenti ad € 4'039.-, debbano essere riconosciute in deduzione, siccome

corrispondenti all’imposta immobiliare comunale, fiscalmente riconosciuta in

Ticino. La Circolare 7/2020 “Deduzione sui proventi della sostanza immobiliare

privata” riconosce quale costo fiscalmente deducibile l’imposta immobiliare

comunale in quanto imposta reale che grava l’oggetto senza considerare la

capacità contributiva del contribuente (cfr. anche l’art. 1 cpv. 1 lett. a cifra

3 dell’Ordinanza AFC concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio

privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992). L’imposta

comunale sugli immobili (IMU/TASI) prelevata in Italia sul valore catastale

rivalutato grava l’oggetto indipendentemente dalla capacità contributiva del

contribuente; quindi costituisce un costo riconoscibile e deducibile dal

reddito locativo.

G. Con osservazioni 25/26.1.2023,

l’autorità fiscale chiede la conferma della decisione impugnata.

Diritto

1. Le persone fisiche

sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando

hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera (art. 3 cpv. 1 LIFD; per l’imposta

cantonale, art. 2 cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza

personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli

stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (art. 6 cpv. 1 LIFD; per

l’imposta cantonale, cfr. art. 5 cpv. 1 LT).

In quanto elemento

imponibile in Svizzera (art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD e art. 20 cpv. 1

lett. b LT), il valore locativo del fondo viene tuttavia preso in

considerazione per la determinazione dell’aliquota dei contribuenti, sia per

l’IFD sia per l’IC (esenzione con riserva di progressività; art. 7 cpv. 1 LIFD;

decisione TF 2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 maggio 2017, consid. 5.1 e

riferimenti; per l’imposta cantonale, art. 6 cpv. 1 LT). Per l’imposta

cantonale, inoltre, il valore dell’immobile all’estero viene considerato per la

determinazione dell’aliquota che serve per calcolare l’imposta sulla sostanza.

Secondo l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per

il valore di stima ufficiale.

La Convenzione tra la

Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie

imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul

reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41), prevede al suo articolo 6 paragrafo

1, che i redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato

contraente in cui detti beni sono situati. Giusta l’art. 24 cifra 3 della medesima

Convenzione, se un residente della Svizzera percepisce redditi o possiede un

patrimonio che, conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono

imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto

patrimonio salve le disposizioni del paragrafo 4, ma può, per determinare

l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo

residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero

patrimonio senza tener conto dell’esenzione.

2. 2.1.

Contestato, nel caso

sottoposto a giudizio è il reddito immobiliare netto considerato ai fini

dell’aliquota, relativo all’abitazione di proprietà del contribuente a __________,

in __________. In particolare, __________ ritiene che, per stabilire il reddito

immobiliare netto dell’abitazione di __________, debbano essere prese in

considerazione anche le spese pari ad € 4'039.- relative ad “IMU e TASI” ossia

l’imposta municipale propria e il tributo per i servizi indivisibili pagati in __________

in ragione della proprietà immobiliare.

Di diversa opinione

l’autorità fiscale la quale ritiene non deducibili IMU e TASI.

2.2.

Per

quanto concerne l’imposta cantonale sulla sostanza, nella sentenza CDT n.

80.2015.225/226 del 21.12.2017, in RtiD I-2018 n. 4t, la Camera di diritto

tributario ha ritenuto corretto prendere in considerazione per il calcolo

dell’aliquota dell’imposta sulla sostanza, il valore catastale stabilito a

partire dai dati ricavati dalla “visura storica per l’immobile” rilasciata

dall’Agenzia delle entrate italiana (consid. 2.5.). La Camera ha in particolare

ricordato che il valore catastale stabilito a partire dai dati ricavati dalla

visura è un dato oggettivo, che proviene da un’autorità fiscale estera e che è

agevolmente reperibile.

Secondo

le disposizioni dell’ordinamento italiano, che si riferiscono al calcolo

dell’Imposta municipale sugli immobili (IMU), in vigore dal 2012, per i fabbricati

iscritti in catasto il valore dell’immobile, che funge da base di calcolo del

tributo, è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite

risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione,

rivalutate del 5 per cento, dei moltiplicatori che dipendono dalla categoria catastale.

In particolare, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con

esclusione della categoria <catastale> A/10), il coefficiente è 160 (sentenza

CDT n. 80.2015.225/226 del 21.12.2017 consid. 2.4).

2.3.

In

relazione al valore locativo, l’art. 21

cpv. 2 LIFD sancisce che viene stabilito

tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva

dell’abitazione al domicilio del contribuente. Secondo detta disposizione e la

giurisprudenza in materia d’imposta federale diretta, il valore locativo deve

essere stimato in base al valore di mercato (cfr. art. 16 cpv. 2 in fine

LIFD; DTF 123 II consid. 4b), prendendo in considerazione le condizioni locali

(sentenza TF n. 2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 ottobre 2017, consid. 7.1.;

sentenza TF n. 2C_757/2015 dell’8 dicembre 2016 consid. 5.1.). Il valore

locativo deve inoltre corrispondere all’ammontare che il proprietario o il

detentore dei diritti di godimento dovrebbe pagare sul mercato per occupare il

bene immobile nelle stesse condizioni (sentenza TF n. 2C_829/2016 del 10

ottobre 2017, consid. 7.1 e riferimenti). Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, il valore locativo fissato dal Cantone in materia di imposta

federale diretta non deve essere al di sotto del 70% (del 60% per l’imposta

cantonale e comunale) del valore di mercato (sentenza TF n. 2C_829/2016 del 10

maggio 2017 consid. 7.1. e riferimenti). Il Tribunale federale ha negato che

l’art. 21 cpv. 2 LIFD, che fa riferimento alle condizioni locali, vieti di

calcolare il valore locativo servendosi di un metodo forfetario basato su una

percentuale del valore fiscale dell’immobile.

Per

quanto concerne il valore locativo di un immobile situato all’estero, il Tribunale

federale ha ritenuto giustificato determinarlo nella misura di una percentuale

del valore fiscale o del valore venale. L’Alta Corte ha sottolineato che l’art.

21 cpv. 2 LIFD non impone un metodo di calcolo preciso e che le stesse

direttive dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 25 marzo 1969

concernenti la determinazione del valore locativo delle case d’abitazione (ASA

38 p. 121 ss.) prevedono che i cantoni possano fissare il valore locativo in

una percentuale del valore fiscale o venale. Secondo le direttive citate, il

valore locativo lordo rappresenterebbe in generale il 6% del valore fiscale o,

a titolo di controllo, un rendimento netto corrispondente al 3% o al 4% del

capitale proprio investito nell’immobile (sentenza TF n. 2C_829/2016 e

2C_830/2016 del 10 maggio 2017, consid. 7.2 e 7.3).

Su

questi presupposti, la Suprema Corte ha recentemente respinto il ricorso di un

contribuente, proprietario di un immobile in Italia, il cui valore locativo era

stato determinato nella misura del 6% del valore di stima dichiarato,

ricordando che la determinazione del valore locativo in ragione di una

percentuale del valore fiscale o venale di un immobile, che tiene quindi già

conto anche della sua collocazione geografica, è di principio ammessa e non

lede come tale il diritto federale (sentenza 9C_646/2022 del 7 febbraio 2023

consid. 7.4, con riferimento alle sentenze 2C_724/2021 del 23 giugno 2022

consid. 5.3 e 7.3; 2C_829/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.3, entrambe con

riferimento anche alle già citate direttive dell'Amministrazione federale delle

contribuzioni del 25 marzo 1969, che indica proprio come il valore locativo

lordo in base alle stime cantonali corrisponde in generale al 6 % del valore

fiscale).

2.4.

Per

quanto concerne il diritto cantonale ticinese, secondo l’art. 1 del decreto

esecutivo dell’11 dicembre 2019 concernente l’imposizione delle persone fisiche

valido per il periodo fiscale 2020 (RL 640.210), il valore locativo corrisponde

al valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella

medesima posizione (cpv. 1). Il valore locativo delle abitazioni primarie

corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in

mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola,

al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione

di stima (cpv. 2). Per l’art. 20 cpv. 3 LT, la riduzione di cui al capoverso 2

non è invece ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo di

vacanza.

Ora,

a parte il fatto che il “valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima”

non esiste, per definizione, in relazione a immobili siti all’estero, va anche

ricordato che, in una sentenza di principio risalente al 9 maggio 2008 (CDT n.

80.2007.173, in: RtiD II-2008 n. 3t), questa Camera ha esaminato la prassi

consistente nel servirsi del valore di reddito secondo il calcolo della stima

ufficiale, già applicata a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una

circolare della Divisione delle contribuzioni, concludendo per la sua

illegalità.

In

una sentenza del 21 dicembre 2017 (n. 80.2015.225, in RtiD I-2018 n. 4t), la

Camera di diritto tributario ha stabilito che esigenze di praticabilità

impongono di stabilire il valore locativo degli immobili situati all’estero,

che serve unicamente a determinare l’aliquota per il calcolo dell’imposta in

Svizzera, nella misura di una percentuale del loro valore fiscale. Considerato

il fatto che l’autorità fiscale ticinese deduce ancora dal valore locativo le

spese di manutenzione (forfetarie), si giustifica l’applicazione del tasso del

6%, proposto dalle citate direttive dell’AFC.

Il

Tribunale federale ha già riconosciuto che è conforme al diritto federale

superiore determinare il valore locativo relativo all'imposta cantonale allo

stesso modo di quello stabilito per l’imposta federale diretta (sentenza

9C_646/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 8.2).

2.5.

Il contribuente non censura

né il valore locativo né il valore di stima attribuiti all’immobile sito a __________,

in via __________, stabilito dall’autorità fiscale in fr. 23'916.-. Nondimeno

si rileva che tale importo si riferisce non esclusivamente alla casa sita in

via F.__________ bensì a diversi immobili del contribuente. Il valore

complessivo della sostanza immobiliare in Italia, dichiarata dal ricorrente, ammonta

a fr. 398'600.- e comprende immobili per i quali non ha dichiarato alcun reddito.

Se è vero che tra taluni di essi vi sono dei terreni privi di fabbricati è

anche vero che il contribuente è proprietario di un’altra casa, plurifamiliare,

ubicata in via __________, della quale indica essere “in uso a terzi”. Non si

comprende per quale ragione non vengano indicati gli affitti, rispettivamente

il valore locativo.

Invero, l’autorità

fiscale, per calcolare il reddito immobiliare si è basata sul valore di stima

indicato dallo stesso contribuente nella dichiarazione fiscale. Non è tuttavia possibile

verificare se tale valore sia corretto. Manca infatti agli atti tutta la

documentazione relativa a tali beni, ivi compresi eventuali contratti di

locazione per l’abitazione sita in via __________. Inoltre, è sulla base di

tali atti che si calcola il loro valore catastale, al quale si applica poi la

percentuale per stabilire il valore locativo determinante ai fini

dell’aliquota.

Spetterà pertanto al

contribuente produrre la visura catastale (“visura storica per l’immobile”) di

tutti gli immobili di sua proprietà, sulla base dei quali l’autorità fiscale

potrà poi determinare il valore di stima degli immobili in __________ al quale

poter poi applicare la percentuale per poter definire il valore locativo (procedendo

come indicato nelle sentenze CDT 80.2015.225/226 del 21.12.2017 in RtiD I-2018

n. 4t e 80.2020.159 del 9.2.2021).

Già solo per questa

ragione, la decisione su reclamo dev’essere annullata.

3. 3.1.

Una volta determinato il

valore di stima degli immobili ubicati all’estero ed il rispettivo valore di

reddito, l’autorità fiscale dovrà stabilire la modalità di computo delle spese

di manutenzione. Come visto, nella decisione impugnata, l’UT ha negato la

deduzione delle spese di manutenzione effettive, siccome, quelle che potevano

essere considerate come tali, secondo l’autorità di tassazione, erano comunque

inferiori al forfait del 20% applicato al valore locativo di fr. 23'916.-, a

sua volta corrispondente al 6% dal valore di stima di tutti gli immobili

ubicati in __________.

Si tratta di comprendere in

quali misura e modalità si possono dedurre dal valore locativo le spese di

manutenzione degli immobili ubicati all’estero.

3.2.

Ai sensi dell’art. 32 cpv.

2 LIFD e dell’art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati

può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di

nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese di amministrazione da

parte di terzi. Invece della somma effettiva delle spese e dei premi

concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una

deduzione complessiva. Per il periodo fiscale 2018, il Consiglio federale risp.

il Consiglio di Stato hanno stabilito questa deduzione complessiva (art. 32

cpv. 4 LIFD risp. art. 31 cpv. 4 LT) in:

a) 10 per cento del

reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo

fiscale, l’edificio risale al massimo a 10 anni prima;

b) 20 per cento del

reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo

fiscale, l’edificio ha più di 10 anni

(art. 5 Ordinanza sui

costi di immobili del 24 agosto 1992 [RS 642.116] risp. art. 2 Regolamento della

Legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RL 10.2.1.1.1]).

Per ogni periodo fiscale e

per ognuno dei propri immobili, il contribuente può scegliere tra la deduzione

dei costi effettivi e la deduzione complessiva (art. 2 cpv. 2 RLT; art. 5 cpv.

4 dell’Ordinanza). Quando il contribuente sceglie di avvalersi di una deduzione

di natura forfettaria, non è più ammessa alcuna deduzione supplementare a

titolo di spese effettive di manutenzione (sentenza 2C_137/2019 del 23.1.2020,

consid. 6.2.).

3.3.

Per costante

giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza

aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso

e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 219 s., n.

5 ad

art. 32 LIFD; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ed., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66).

3.4.

Nella sentenza 2C_700/2021

del 23.6.2022, l’Alta Corte si è confrontata con la questione della

deducibilità dei costi effettivi che superano il tasso forfettario già incluso

nel calcolo del valore locativo per un immobile ubicato all’estero. Il caso

concerneva due coniugi, domiciliati nel Canton __________, che erano

proprietari di una residenza secondaria in __________. Per il periodo fiscale

2017, i contribuenti, oltre a dichiarare il valore locativo dell’abitazione in

questione, avevano fatto valere l’importo di fr. 7'127.- a titolo di spese di

manutenzione sulla base di una lista allegata alla dichiarazione fiscale. La

Corte di giustizia ginevrina, con una sentenza del 27.7.2021 aveva

preliminarmente stabilito che, il valore locativo fissato dalle autorità

spagnole non rispettava le esigenze del diritto interno svizzero e cantonale,

di modo che non poteva essere rimproverato all’Amministrazione fiscale di aver

fatto uso del metodo di calcolo forfettario previsto dall’Informazione fiscale

del 1.2.1991, che stabiliva il valore locativo nella misura del 4.5% del valore

fiscale dell’immobile. Secondo i togati ginevrini, siccome tale aliquota

percentuale includeva già una deduzione forfettaria del 25% del valore locativo

lordo per le spese di manutenzione, non era possibile ammettere una deduzione supplementare,

poiché non è ammissibile il cumulo della deduzione forfettaria con quella delle

spese effettive.

Il Tribunale federale ha

seguito il ragionamento dell’ultima istanza cantonale ginevrina. Ha, in

particolare, ritenuto che, per quanto concerne gli immobili ubicati all’estero,

il Canton Ginevra applica un sistema di determinazione del valore locativo

basato su una percentuale del valore fiscale. Il valore locativo così ottenuto

è qualificato come “semi-netto” poiché comprende già una deduzione forfettaria

per le spese dell’immobile, di modo che unicamente gli interessi passivi sono

deducibili. Tale metodo di calcolo forfettario del valore locativo non è

contrario al diritto federale per quanto concerne gli immobili ubicati in Paesi

che non conoscono l’imposizione del valore locativo (sentenze 2C_25/2021 del

7.5.2021 consid. 4.3.; 2C_486/2020 del 19.1.2021 consid. 6.1.). Nel caso della

Spagna, quest’ultimo Stato conosce la nozione di valore locativo per le

residenze secondarie, ma il valore locativo spagnolo non rispetta le esigenze

del diritto interno svizzero, ragione per cui la decisione dell’Alta Corte

ginevrina di applicare una percentuale forfettaria (4,5%) al valore fiscale è

stata ritenuta legittima.

Il Tribunale federale ha

indicato (consid. 8.3.) che i ricorrenti, chiedendo di poter dedurre dal valore

locativo fissato dall’autorità fiscale le spese di manutenzione effettive, non

avevano tenuto conto del fatto che la scelta che conferisce loro la

legislazione federale e cantonale di dedurre le spese di manutenzione effettive

oppure di dedurre un importo forfettario, presuppone che il valore locativo

aggiunto al loro reddito imponibile, oppure preso in considerazione per

determinare l’aliquota applicabile, debba consistere in un valore locativo

lordo.

Dal momento che il valore

locativo che era stato preso in considerazione era un importo netto o

semi-netto, siccome già comprensivo di una parte forfettaria del 25% per le

spese di manutenzione dell’immobile, i ricorrenti non avevano più la scelta tra

la deduzione delle spese effettive e la deduzione forfettaria. La deduzione

forfettaria delle spese esclude la deduzione delle spese effettive (sentenza

2C_700/2021 del 23.6.2022 consid. 8.3.).

4. 4.1.

Nel caso che qui ci

occupa, trattandosi di un valore locativo lordo, calcolato in base ad una

percentuale del 6%, non è preclusa al contribuente – come viene espressamente

indicato dalla legge – la facoltà di richiedere la deduzione delle spese di

manutenzione effettive. Del resto, nella decisione impugnata, neppure l’UT ha

escluso a priori la possibilità di far valere le spese di manutenzione

effettive, ma si è limitato a negarla nel caso concreto con la motivazione che

“(…) le spese forfait riconosciute sono maggiori rispetto a quelle effettive

deducibili”. In particolare le spese di manutenzione effettiva riconosciute

ammontavano a fr. 2'933.-, importo inferiore al forfait (fr. 4'783.-), motivo

per il quale era stato preso in considerazione quest’ultimo. L’autorità fiscale

ha escluso in particolar modo la deduzione di IMU e TASI.

Il ricorrente ritiene per

contro che IMU e TASI siano deducibili, con la conseguenza che l’importo delle

spese effettive sarebbe superiore al forfait del 20%.

4.2.

Dal 1.1.2014, con

l’articolo 1, comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147 è entrata in vigore in

Italia l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta municipale

propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui

rifiuti (TARI). L’imposta è destinata al Comune e si basa sui seguenti

presupposti impositivi:

·

il possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore

(IMU);

·

l’erogazione e la fruizione dei servizi comunali (TARI);

·

il possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e

l’erogazione e fruizione dei servizi comunali (TASI).

L’IMU è un’imposta

municipale propria di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali (escluse quelle di lusso). La TASI è il

tributo per i servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del

verde e delle strade ecc. offerti dai Comuni a ogni singolo individuo), a

carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile (inquilini). La

TARI è la tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore (https://lombardia.master.globogis.eu/printpdf/faq/cosa-e-la-iuc-imposta-unica-comunale,

sito visualizzato il 18.4.2023).

4.3.

Ora, appare immediatamente

evidente che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la TASI (tributo

per i servizi indivisibili) non è un’imposta sul possesso dell’immobile in

quanto tale bensì un tributo destinato a finanziare i servizi offerti dal

Comune per l’illuminazione pubblica, la manutenzione del verde e delle strade e

non è pertanto assimilabile all’imposta immobiliare cantonale. Già solo per

questa ragione, non può rientrare nell’importo delle spese di manutenzione

effettiva.

4.4.

4.4.1.

Per

quanto concerne l’IMU (ossia l’imposta municipale propria), la stessa è dovuta

per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate

nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di

terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto

reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario

nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’IMU è calcolata applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la

particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore

dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge. Per i fabbricati

iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile,

determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%

ad una serie di moltiplicatori corrispondenti a diverse tipologie di gruppi e

categorie catastali (https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria-IMU/disciplina-del-tributo/).

4.4.2.

Per quanto concerne l’IMU,

al reclamo il contribuente aveva allegato una fattura del __________, relativa

alla corresponsione di IMU e TASI per un ammontare – per il 2018 – pari ad €

4'039.-. Come visto, questo importo si compone anche della TASI, che, per i

motivi poc’anzi citati, non può essere dedotta.

Con la dichiarazione

fiscale, il contribuente aveva altresì prodotto il “Prospetto IMU” ed anche il

“Prospetto TASI” con tutti i dettagli.

Dalla disamina del

“Prospetto IMU” emerge che l’imposta dovuta non è calcolata unicamente

sull’immobile situato a __________, in via __________, bensì anche sugli altri

immobili di proprietà del contribuente (indicati anche nel Modulo 7, ma dei

quali non ha indicato alcun reddito correlato), ubicati per esempio in località

__________, via__________, via __________.

Ritenuto che, ad oggi, non

è stato determinato con chiarezza il reddito di tutti gli immobili di proprietà

del contribuente in Italia, non è neppure possibile scorporare l’IMU riferita

ai soli immobili fruttiferi di reddito.

4.5.

4.5.1.

Il ricorrente chiede poi

la deduzione del premio pagato in relazione alla polizza assicurativa conclusa

con la compagnia __________.

Dalla disamina della documentazione

prodotta, emerge che __________ ha presentato unicamente degli “atti di

quietanza” emessi da __________. Il premio annuo comprensivo di imposte ammonta

ad € 1'240.08. Dall’esame della quietanza emerge che la polizza scade il 15.7

di ogni anno e che i documenti prodotti dal ricorrente si riferiscono ai

periodi 15.7.2017 – 15.7.2018 e 15.7.2019 -15.7.2020 e non anche al periodo dal

15.7.2018 al 15.7.2019.

A prescindere da questo

aspetto, emergono invero ulteriori criticità per rapporto alla documentazione

assicurativa prodotta. In primo luogo, non è stata presentata la polizza

assicurativa, bensì due “atti di quietanza”, dai quali non è possibile determinare

a quali oggetti immobiliari si riferiscano. Come visto in precedenza il

contribuente ha infatti più immobili in __________. Inoltre, il premio annuale

comprende, oltre all’incendio, la responsabilità civile “vita privata”, come

anche la tutela legale e il “terremoto”.

Secondo la Circolare

7/2023 “Deduzione sui proventi della sostanza immobiliare privata”, in vigore

dal 1.4.2023 (che annulla e sostituisce la precedente Circolare DDC 7/2020 ed è

immediatamente applicabile, pag. 17) per quanto attiene ai Premi d’assicurazione

(pag. 6), sia per l’abitazione personale del contribuente che per gli immobili

locati, sono deducibili i premi d’assicurazione: contro gli incendi, contro i

danni dell’acqua, contro le rotture vetri, contro la grandine, di

responsabilità civile per immobili. Non sono per contro deducibili i premi

d’assicurazione per l’economia domestica, per il mobilio e i premi di

assicurazione responsabilità civile privata.

4.5.2.

Nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e

121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese

deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente

(cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine;

inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto concerne i fatti

che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario il

contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140

Considerandi

II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).

4.5.3

La

documentazione assicurativa per l’anno 2018 non è completa (manca infatti copia

della polizza), è comprensiva di costi che non possono essere definiti spese di

manutenzione (cfr. in particolare RC vita privata e tutela legale) e non si

evince a quale oggetto immobiliare essa si riferisca (non viene infatti

indicato nella polizza e il contribuente non presenta delle precisazioni).

4.6

Il contribuente fa inoltre

valere quale spesa di manutenzione l’importo di € 1'300.- per una riparazione

effettuata da parte della ditta italiana __________ (__________). Nella fattura

del 31.7.2018 si indica “Interventi per riparazione guasti/danneggiamenti su

impianto elettrico ed impianti speciali installati presso vostra unità

immobiliare in __________ L’insorgente si è limitato a far valere tale

importo in deduzione, senza spiegare i termini della riparazione,

rispettivamente le cause del guasto e ciò per far chiarezza in relazione ad un

possibile intervento da parte dell’assicurazione per l’assunzione dei costi.

A ciò si aggiunge anche

che, sempre in base alla precitata Circolare 7/2023 (pag. 17), nel caso in cui

i contribuenti (persone fisiche con immobili privati) affidino l’esecuzione di

lavori a ditte con sede all’estero, l’autorità di tassazione si trova

nell'impossibilità di poter effettuare controlli incrociati destinati a

verificare la correttezza dei dati dichiarati. Per questa ragione la

deducibilità delle spese di manutenzione (art. 31 LT) sostenute dai

contribuenti che si avvalgono delle prestazioni di fornitori con sede

all’estero, è subordinata alla produzione quale mezzo di prova dei contratti e

dei bonifici bancari. Ne consegue che gli Uffici di tassazione potranno

ammettere in deduzione solo le spese di manutenzione e di miglioria che

verranno comprovate tramite la presentazione del bonifico bancario che ne

certifica l’avvenuto pagamento alla ditta creditrice estera. In questo

contesto, il pagamento a contante di una fattura esclude l’utilizzo della

stessa ai fini fiscali. Questa prassi è applicabile alle spese di manutenzione

sostenute a partire dal 1° gennaio 2015.

4.7

Per quanto attiene al

computo delle spese di manutenzione effettive – passate poc’anzi in rassegna –

allo stato attuale vi è un problema di carenza di documenti giustificativi,

nonché di chiarezza in relazione al reddito immobiliare estero. Motivo per il

quale, visto che l’incarto deve essere ritornato all’UT affinché determini il

valore fiscale degli immobili all’estero sulla base delle visure storiche

catastali ed in seguito il reddito immobiliare ad essi riferito, al

contribuente viene data la possibilità di produrre i documenti pertinenti per

poter nuovamente esaminare le spese chieste in deduzione, sulla base delle

considerazioni espresse in questa sentenza.

4.8

A titolo abbondanziale

questa Camera rileva, vista la più recente giurisprudenza del Tribunale

federale, che sarebbe utile interrogarsi, da parte dell’autorità fiscale

ticinese, in merito alla possibilità, in futuro, di poter stabilire il valore

locativo sulla base di una percentuale del valore fiscale dell’immobile ubicato

all’estero “semi netta”, come fatto anche da altri Cantoni (cfr. Ginevra per

esempio).

5.

La decisione

impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’UT, affinché stabilisca il

valore catastale ed il reddito immobiliare degli immobili in __________, come

pure l’ammontare delle spese di manutenzione, sulla base della documentazione

che dovrà essere presentata dal contribuente, come indicato nella sentenza.

Non si prelevano tassa di

giustizia e spese. Non vengono assegnate ripetibili, non essendo il ricorrente

patrocinato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione del 21

dicembre 2018 annullata e gli atti sono ritornati all’UT affinché adotti una

nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.

2. Non si prelevano tasse di

giustizia e spese.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: