80.2023.175
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, assicuratore che non presenta contabilità, dubbi circa la completezza della dichiarazione
5 aprile 2024Italiano29 min
un reddito imponibile complessivo di CHF 55'215.-, oltre ad un reddito immobiliare
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.175
80.2023.176
Lugano
5 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Stefano
Stillitano
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 agosto 2023 contro la decisione del 5 luglio 2023 in materia di IC e IFD
2018.
Fatti
Fatti
A. RI 1, di professione
assicuratore indipendente, nella dichiarazione d’imposta del 2018 ha indicato
un reddito imponibile complessivo di CHF 55'215.-, oltre ad un reddito immobiliare
netto di CHF 13'712.- ed una “indennità di presenza” di CHF 540.-.
B. L’RS 1 (in seguito
UT), ricevuta la dichiarazione, ha chiesto al contribuente con e-mail del 26
maggio 2020 di voler presentare “al più presto i rendiconti contabili della
sua attività lucrativa indipendente (Bilancio e Conto economico) con allegate
le schede contabili dettagliate”.
In data 2 luglio 2020,
non avendo ricevuto alcuna documentazione, l’autorità fiscale ha diffidato RI 1
alla trasmissione di quanto richiesto entro il 20 luglio 2020, con l’avvertenza
che, in caso di mancata presentazione della documentazione nel termine
indicato, si sarebbe proceduto all’applicazione della penalità giusta l’art.
257 LT e 174 LIFD, nonché alla tassazione d’ufficio. Il contribuente non ha
dato seguito neppure a questa diffida.
C. Con decisione del 5
agosto 2020, l’UT ha notificato a RI 1 e alla moglie RI 2 la tassazione IC/IFD
2018, parzialmente d’ufficio, con la quale il reddito imponibile è stato
determinato in CHF 98'800.- per l’IC ed in CHF 103'200.- per l’IFD. In
particolare, l’ammontare del reddito dell’attività lucrativa indipendente del
marito era stato stabilito per apprezzamento in CHF 104'000.- con la seguente
motivazione:
Valori rettificati sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale,
delle indicazioni fornite dal contribuente e dei coefficienti d’utile medio
validi per aziende locali del ramo nonché per insufficiente disponibilità
finanziaria.
Valori stabiliti per
apprezzamento in mancanza di documentazione precisa e completa.
Reddito
aziendale rettificato tenuto conto delle spese di natura privata incluse nei
costi aziendali (spese di rappresentanza, auto, vitto ecc.) e di altre
prestazioni fatte a proprio favore.
L’autorità di tassazione
spiegava poi di aver proceduto alla tassazione d’ufficio, per il fatto che il
contribuente non aveva dato seguito alla richiesta di documentazione in merito
alla sua attività lucrativa indipendente. Di conseguenza, lo avvertiva che,
secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, avrebbe potuto impugnare
la tassazione d’ufficio solo con il motivo che la stessa era manifestamente
inesatta e che il reclamo avrebbe dovuto essere motivato e indicare eventuali
mezzi di prova. Avrebbe cioè dovuto allegare tutta la documentazione già
richiesta, altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
D. Avverso la decisione
di tassazione sopra indicata, con scritto del 4/7 settembre 2020, RI 1 ha
presentato reclamo, argomentando anzitutto che, solo dopo aver chiesto copia
della documentazione in possesso dell’UT, si sarebbe accorto della mancanza dei
bilanci che riteneva di avere allegato alla dichiarazione d’imposta. “Bilanci”
che ha dunque prodotto in allegato al reclamo, nei quali, tra i costi, figurano
tra gli altri CHF 31'200.- per l’affitto dell’ufficio di __________, spese di
auto, viaggio e posteggio di CHF 13'185.35 e spese di telefono per CHF 1'468.-.
Il costo totale delle spese ammonterebbe a CHF 65'915.15, mentre i ricavi a CHF
121'300.-, con la conseguenza che l’utile imponibile sarebbe di CHF 55'214.85.
Il contribuente ha
anche indicato, quanto alla sua situazione economica nel 2018, che l’affitto
dell’appartamento di __________ ove viveva, in Via __________, era di CHF
1'300.- al mese, mentre il leasing del veicolo Porsche Boxer, ad uso privato,
ammontava a CHF 3'226.80 annui e che le spese per l’auto poste in deduzione dal
reddito imponibile “sono unicamente riferite al veicolo Smart Fortwo, con
targa singola, ed autoadesivi pubblicitari, utilizzata per lavoro”. Così
come le fatture telefoniche della Salt si riferivano ad un uso professionale,
mentre le “prestazioni di terzi sono riferite a provvigioni di vendita,
versate ad intermediari per il loro lavoro”, che sono pari a CHF 5'400.-.
E. Con scritto del 25
agosto 2021, l’ufficio fiscale, dopo aver rilevato che la “contabilità”
allegata al reclamo “risulta poco attendibile”, mentre la documentazione
contabile non è nemmeno stata presentata, ha chiesto al contribuente, al fine
di pronunciarsi sul reclamo, la seguente documentazione:
-
bilanci d’apertura e di chiusura e
conti d’esercizio dettagliati relativi agli anni 2018, conformi alla vigente
legislatura;
-
documentazione dettagliata
relativa ai costi inseriti in contabilità (schede contabili o perlomeno tabelle
riassuntive), oltre a copie dei seguenti documenti:
·
giustificativi a comprova della
cifra d’affari dichiarata;
·
contratto d’affitto relativo al
costo “affitto ufficio” pari a CHF 31'200.-;
·
giustificativo a comprova delle
prestazioni di terzi (con le generalità delle persone che hanno ricevuto il
compenso);
·
giustificativi a comprova della
voce di costo “Materiali d’ufficio”;
·
copia delle fatture di marzo,
giugno e settembre per il costo “Telefono”;
-
copia del contratto di leasing
stipulato per il veicolo Porsche Boxer, con copia degli addebiti mensili della
rata leasing;
-
copia del contratto stipulato per
l’abbonamento di telefonia provato (non inserito in contabilità), con copia
delle fatture di marzo, giugno e settembre;
-
copia del contratto d’affitto
stipulato per l’abitazione di via __________ a __________.
Dagli accertamenti
effettuati era poi risultato che RI 1 deteneva talune partecipazioni in diverse
società, quali la __________ Sagl e la __________ Sagl, con riferimento alle
quali gli è stato chiesto:
-
informazioni in merito alle quote
di partecipazione della spettabile “__________ Sagl” di cui risulta
proprietario secondo l’estratto del registro di commercio; se le quote sono
tenute a titolo fiduciario, inviare copia del contratto fiduciario/fiduciante e
le generalità del terzo proprietario occulto;
- informazioni in merito alle quote di partecipazione
della spettabile “__________ Sagl” di cui risulta proprietario secondo
l’estratto del registro di commercio; se le quote sono tenute a titolo
fiduciario, inviare copia del contratto fiduciario/fiduciante e le generalità
del terzo proprietario occulto.
Ancora, l’UT ha chiesto al
reclamante:
-
giustificativi a comprova
dell’indennità di presenza dichiarata al punto 6.3 “Altri redditi”, con le
generalità dalla persona (fisica o giuridica) che l’ha corrisposta;
-
una dichiarazione bancaria che
certifichi i debiti esistenti alla fine del 2018 e gli interessi passivi
maturati nello stesso anno;
-
documentazione a comprova dei
premi pagati all’assicurazione malattia durante il 2018 per l’intero nucleo
familiare;
-
informazioni in merito alla cifra
pagata durante il 2018 (non solo relativa al 2018 ma effettivamente pagata
nell’anno solare) a titolo d’imposta comunale a __________ e __________
con i relativi giustificativi.
Il termine per
l’inoltro della richiesta documentazione era stato fissato al 14 settembre
2021.
F. In data 8 novembre
2021, dopo aver ottenuto una proroga del termine, il contribuente ha inoltrato
all’UT la documentazione a sua disposizione, e meglio, il contratto d’affitto
relativo all’ufficio di __________ di __________, alcuni bollettini di
pagamento del leasing della Porsche, le fatture inerenti i contratti di
telefonia ed una dichiarazione dell’amministrazione dell’immobile di Via ____________________
a __________ ove risiede.
Quanto alle società a lui
riconducibili, RI 1 ha indicato di essere l’unico proprietario e gerente della __________
Sagl, mentre, quanto alla __________ Sagl, ha riferito che l’avente diritto
economico delle quote era __________
, come da dichiarazione firmata da quest’ultimo, pure prodotta agli
atti.
Circa la cifra d’affari
dichiarata relativa alla propria attività indipendente, ha indicato di non
disporre dei relativi giustificativi e che la contabilità sarebbe stata fatta
tenendo conto degli accrediti sul conto corrente, il cui estratto conto era
stato richiesto a PostFinance.
Con successiva email del 21
febbraio 2022 il contribuente ha poi dichiarato che le quote della __________
Sagl, in apparenza riconducibili a __________, erano in realtà a lui attribuibili,
ritenuto che “a partire dal gennaio 2013, l’avente economico e l’effettivo
proprietario delle quote” è sempre stato lui, cosa che non aveva indicato
nelle precedenti dichiarazioni d’imposta “per dimenticanza”. Ha anche
prodotto gli estratti PostFinance, lasciando visibili per questione di privacy
solamente gli accrediti ricevuti.
G. Con decisione del 5
luglio 2023 l’ufficio fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo, nella
misura in cui concerneva il reddito dell’attività lucrativa indipendente, oggetto
di tassazione d’ufficio, con la seguente motivazione:
Il reclamo inoltrato dal contribuente era carente dal
punto di vista formale, in quanto contestava l’operato dell’autorità fiscale
per quanto afferente all’attività lucrativa indipendente, ma inviava conti
aziendali poco attendibili, limitandosi ad indicare la propria disponibilità a
trasmettere ulteriore documentazione.
Per
l’UT, la documentazione trasmessa “non sana la contabilità presentata in
sede di reclamo con la posizione «cassa» in
negativo e non produce la distinta delle entrate, indicando che tutto quanto
viene incassato a mezzo conto postale di cui allega l’estratto annuale.
Inoltre, dall’accertamento esperito emergono dei dubbi in merito ad alcuni
giustificativi relativi ai costi allibrati per quanto concerne la locazione
dell’ufficio”.
Considerato quanto sopra l’autorità
fiscale ha indicato di non essere in grado di “procedere ad una tassazione
quanto più corretta possibile; pertanto, limitatamente al reddito d’attività
lucrativa indipendente, il reclamo è irricevibile e viene confermata la
decisione di prima istanza”.
L’UT ha quindi confermato
la quantificazione del reddito imponibile da attività lucrativa indipendente in
CHF 104'000.- (rispetto ai CHF 55'215.- dichiarati), con l’aggiunta “all’elenco
titoli delle quote sociali della __________ Sagl, non dichiarate al fisco al
momento della costituzione, e aggiungendo agli attivi aziendali le quote
sociali della spettabile __________ Sagl”, tenuto conto del fatto che la quasi
totalità della cifra d’affari della ditta individuale proviene da questa
società, rettificando gli altri punti della tassazione in base alla
documentazione prodotta”.
H.
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta il fatto che “numerose
spese professionali chiarite e discusse, non sono state prese in considerazione
per il calcolo del reddito da attività indipendente principale del contribuente”.
Per quanto concerne l’ufficio di __________, il cui costo è stato ripreso dall’autorità
fiscale, lo stesso sarebbe stato locato “a fini prettamente professionali come
parte di un ampio accordo con importanti clienti”, che potevano essere
quindi acquisiti e gestiti dal contribuente, ciò che gli avrebbe permesso di
aumentare sensibilmente il fatturato. Questa voce di spesa, pari a CHF
31'200.-, sarebbe pertanto da considerarsi interamente quale spesa
professionale. Inoltre, in considerazione della sussistenza di un ufficio “esterno
all’abitazione”, non sarebbe stata posta in deduzione una quota
dell’affitto privato per uso professionale. Allega al ricorso il contratto di
locazione stipulato in data 4 dicembre 2017.
Quanto alle spese dei
veicoli, il ricorrente rileva che le uniche spese poste in deduzione sono
quelle riferite alla vettura Smart ForTwo, “con targa singola ed autoadesivi
pubblicitari utilizzata esclusivamente per il lavoro”. Per i propri scopi
privati, difatti, RI 1 utilizzerebbe gli altri veicoli da lui detenuti, senza
contare che nel periodo d’imposta 2018 possedeva una seconda Smart ForTwo che
utilizzava privatamente. Per il contribuente, “nello svolgimento della
professione di consulente finanziario ed assicurativo, l’utilizzo del veicolo è
stato già ampiamente dimostrato come professionale dal punto di vista fiscale”.
Infine, quanto alle spese
telefoniche, il ricorrente ha ribadito di avere dimostrato la sussistenza di
due differenti contratti di telefonia mobile, di cui uno utilizzato per scopi
professionali e, l’altro, per uso privato, come si evincerebbe dagli estratti
conto completi (sia professionali che privati).
I. Con osservazioni di
data 16 agosto 2023 l’UT propone la conferma delle decisioni impugnate e ribadisce
che “la mancata risposta alla richiesta di documenti del 2 luglio 2020”
ha reso necessario procedere ad una tassazione d’ufficio parziale
relativamente al reddito da attività indipendente. Inoltre, “il reclamo e la
relativa documentazione presentata non sono […] sufficienti a comprovare la
manifesta inesattezza della decisione operata d’ufficio”, di cui chiede la
conferma.
L.
Nel
corso dell’udienza tenutasi il 12 marzo 2024 dinanzi alla Camera di diritto
tributario, il ricorrente ha nuovamente contestato la tassazione d’ufficio,
ritenuto che il suo reddito derivante dall’attività lucrativa indipendente
corrisponderebbe a quello indicato in sede di dichiarazione d’imposta. Ha in
particolare contestato la ripresa dei costi per la locazione dell’appartamento
di __________, che sarebbe stato esclusivamente utilizzato a fini
professionali.
L’UT, invece, ha
ribadito di aver dovuto procedere con la tassazione d’ufficio considerate le
evidenti lacune nella documentazione presentata dal contribuente anche nel
corso della procedura di reclamo. L’UT ha in particolare sottolineato l’ammanco
risultante dal calcolo del dispendio e la poca chiarezza in merito ai rapporti
fra l’attività professionale del ricorrente e l’attività della __________ Sagl.
Quanto alla ripresa dei costi derivanti dall’abitazione di __________, ha
affermato di avere proceduto ad una valutazione prudenziale, riconoscendo come
spesa interamente professionale quella derivante dall’appartamento di __________,
dove il ricorrente è domiciliato.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Con la decisione
impugnata, l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo
interposto dal contribuente contro la decisione con cui la stessa autorità
aveva determinato il reddito della sua attività lucrativa indipendente per
apprezzamento. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se sia
legittima la decisione con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il
reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio, mentre le è
precluso l’esame del merito della tassazione.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo gli articoli 123
cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il
contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa
ed esatta. La procedura di tassazione è in tal modo caratterizzata dalla
collaborazione reciproca dell’autorità di tassazione e del contribuente
(procedura di tassazione mista). Il contribuente deve fare tutto il necessario
per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e
200.
cpv. 1 LT). Deve in particolare compilare la dichiarazione d’imposta in
modo completo e veritiero (articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT) e allegare
i documenti necessari (articoli 125 LIFD e 199 LT). Su domanda dell’autorità di
tassazione, deve fornire informazioni orali e scritte, soprattutto quando, alla
luce della dichiarazione d’imposta, sorgono delle domande, per esempio a
proposito dei redditi, delle spese per il loro conseguimento o dell’evoluzione
patrimoniale (cfr. articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT). Il contribuente è
in tal modo reso responsabile per l’esattezza della propria dichiarazione.
Secondo gli articoli 130
cpv. 2 prima frase LIFD e 204 cpv. 2 prima frase LT, l’autorità di tassazione esegue
la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il
contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. Oltre alla condizione della diffida, la
legge fa dipendere la procedura di tassazione d’ufficio dall’adempimento di due
condizioni: 1) che il contribuente non abbia soddisfatto i suoi obblighi
procedurali oppure 2) che gli elementi imponibili non possano essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. Un’interpretazione letterale
di questa disposizione (congiunzione “oppure”) lascia intendere che le due
condizioni siano alternative. In virtù di una simile interpretazione,
basterebbe la violazione degli obblighi di procedura perché l’autorità di
tassazione possa procedere alla tassazione d’ufficio (dopo diffida). Secondo la
giurisprudenza costante, tuttavia, il diritto di procedere ad una tassazione
d’ufficio presuppone fondamentalmente che, dopo l’esame intrapreso
dall’autorità di tassazione, sussista un’incertezza nei fatti, che impedisce a
quest’ultima di procedere alla tassazione in modo completo e esatto (sentenza
del TF 2C_3/2019 del 4 luglio 2019 consid. 6.2 e giurisprudenza citata).
2.2
Al contribuente spetta
dimostrare l’esattezza degli elementi dichiarati, mentre spetta all’autorità
fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non sono stati
dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere provato, è
colui al quale incombe l’onere della prova che deve sopportarne le conseguenze.
Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano l’esistenza di elementi
imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al contribuente
stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento dell’onere della
prova è giustificato dagli elementi sufficientemente comprovanti raccolti
dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge alla conclusione che
si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà procedere ad una
valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi del tenore di vita
del contribuente. (cfr. articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT; sentenza TF
2C_1101/2014 del 23 novembre 2015 consid. 3).
3.
3.1.
Contestata nel caso di
specie è la determinazione del reddito derivante dall’attività indipendente
dell’insorgente, che l’autorità fiscale ha stabilito per apprezzamento in CHF
104'000.-, operando una tassazione d’ufficio parziale, rispetto ai CHF 55’215.-
dichiarati dal contribuente. Il fisco ha infatti ritenuto che la contabilità
presentata fosse “inattendibile” e ha altresì constatato una “insufficiente
disponibilità finanziaria” del contribuente, il quale non avrebbe del resto
comprovato la “manifesta inesattezza” della decisione impugnata.
Di diverso avviso è il
ricorrente, per il quale, invece, l’importo dichiarato al fisco sarebbe
corretto. Contesta in particolare la ripresa effettuata dall’autorità fiscale
dei costi di locazione dell’appartamento di __________, che sarebbero da
considerarsi interamente professionali. Il ricorrente chiede anche la deduzione
degli altri costi così come presentati, ovvero delle spese per l’auto e delle
spese telefoniche.
3.2
Giusta l’art. 199 cpv. 2
LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono
allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare: i conti annuali firmati
(conto economico, bilancio e, per le società anonime, l’allegato), per il
periodo fiscale in questione; in mancanza di una contabilità conforme all’uso
commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle
uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati (lett. a) e
gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (lett. b).
Per l’imposta federale
diretta, secondo l’art. 125 cpv. 2 LIFD nella versione in vigore dal 1° gennaio
2016, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le
persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione: i conti annuali firmati
(bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale (lett. a); o,
in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957
capoverso 2 CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla
situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale
(lett. b).
3.3
L’art.
125.
cpv. 2 LIFD non precisa però ciò che cosa bisogna intendere per “distinte
relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai
prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale”.
Le
esigenze a cui devono rispondere queste distinte dipendono dal caso di specie,
in particolare dal tipo di attività e dall’ampiezza di quest’ultima. In ogni
caso, esse devono essere allestite in maniera tale da far risultare in modo
completo ed affidabile il reddito e la sostanza legati all’attività lucrativa
indipendente e poter essere controllate in condizioni ragionevoli da parte
delle autorità fiscali. Ad ogni modo, non spetta alle autorità di tassazione
ristabilire la contabilità manchevole allestita dal contribuente (cfr. ad
esempio sentenza del TF n. 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016, consid. 4.1.).
3.4
Nel caso sub iudice,
ricevuta la dichiarazione d’imposta, alla quale non è stata allegata alcuna
documentazione riferita all’attività lucrativa indipendente, l’autorità fiscale
ha chiesto al contribuente di voler presentare la relativa documentazione. A
seguito della mancata presentazione della contabilità, con scritto del 2 luglio
2020.
lo ha diffidato alla presentazione della relativa documentazione e lo ha
avvertito che altrimenti avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio. Così è
stato, ritenuto che nessun documento è stato prodotto.
La tassazione d’ufficio si
è basata, da un lato, sulle dichiarazioni dei periodi fiscali precedenti e,
dall’altro, sul calcolo del dispendio. In particolare, l’UT ha constatato che il
contribuente aveva preso in locazione due appartamenti, uno a __________ e uno
a __________, ed aveva registrato quale costo aziendale la pigione più elevata
(CHF 31'200.-), cioè quella per __________. In considerazione del fatto che la
moglie aveva trasferito il domicilio da __________ a __________ a metà del 2019
e anche della circostanza che quest’ultimo Comune non aveva mai richiesto il
riparto intercomunale del reddito dell’attività indipendente, l’autorità ha
ripreso la pigione relativa a questo appartamento, inserendo fra i costi quella
dell’appartamento di __________. Tenuto conto dell’ammanco risultante dal
calcolo del dispendio, l’UT ha stabilito per apprezzamento il reddito
dell’attività lucrativa indipendente in CHF 104'000.-.
3.5
Nella situazione
descritta, l’autorità fiscale non poteva che procedere ad una tassazione
d’ufficio, ritenuto che il contribuente, nonostante diffida, non aveva
presentato alcuna documentazione contabile a supporto di quanto indicato nella
dichiarazione d’imposta e considerato che dal calcolo del fabbisogno era emersa
una insufficiente disponibilità finanziaria. La decisione è stata correttamente
munita delle indicazioni in merito ai requisiti di validità di un eventuale
reclamo.
4.
4.1.
Il contribuente può
impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente
inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di
prova (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).
Vi è quindi un’inversione
dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della
propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è
manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_419/2010 del 13 ottobre 2010
con-sid. 2.1).
4.2
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato
e indichi eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per
la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità
del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel
merito (DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale
federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella
disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,
sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (cfr. DTF 81 I 98
consid. 3; 121 I 117 consid. 3a; 122 I 70 consid. 1c).
4.3
Secondo la giurisprudenza
della Suprema Corte, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in
due modi:
·
in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova
necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,
consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In
questo caso, la tassazione d’ufficio
contestata viene rimpiazzata da una
tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto
degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa
esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può
rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del
contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non
può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;
·
in secondo luogo, il contribuente può
anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr.
sentenza TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.1 e giurisprudenza
citata).
5.
5.1.
Con il reclamo del 4
settembre 2020 il contribuente ha presentato della documentazione, per il vero
assai lacunosa, indicante sommariamente i costi e i ricavi derivanti dallo
svolgimento della propria attività. Tra la documentazione prodotta non vi sono né
le fatture emesse attestanti il reddito percepito, né i pagamenti effettuati
comprovanti le spese indicate.
Dagli accertamenti
effettuati dall’UT sono poi emerse delle società, la __________ Sagl e la __________
Sagl, almeno in apparenza riconducibili al contribuente, le cui partecipazioni
non sono state indicate nella dichiarazione d’imposta; d’altra parte, è stata
invece dichiarata la partecipazione ad una società, la __________ Sagl, che risultava
riconducibile, almeno formalmente, a __________.
5.2
Come visto, la prova della
manifesta inesattezza può essere apportata – in sede di reclamo – adempiendo in
maniera corretta gli obblighi procedurali precedentemente trascurati e con una
completa esposizione dei fatti.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie
i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per
apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al
reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33,
in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra
Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le
sentenze CDT n. 80.2019.71/72 del 4 novembre 20219; CDT n. 80.2013.230 del 30
ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid.
1.6).
In una simile situazione
l’autorità fiscale, avrebbe anche potuto dichiarare immediatamente irricevibile
il reclamo senza procedere con un’ulteriore richiesta di documentazione. Infatti,
al reclamo erano allegati solo un succinto bilancio e due schede, l’unica
indicante genericamente “ricavi da prestazioni di servizio” per CHF 121'130.- e
l’altra con costi per complessivi CHF 65'915.15.-.
L’autorità di tassazione
ha tuttavia inviato ancora una dettagliata richiesta di collaborazione,
soprattutto, ma non solo, in relazione al reddito dell’attività lucrativa
indipendente.
5.3
È stato lo stesso
contribuente, con l’email del 8 novembre 2021 a riconoscere di non disporre di
tutti i giustificativi comprovanti la cifra d’affari dichiarata, che sarebbe
tuttavia stata desumibile dagli estratti del conto corrente postale sul quale sarebbero
accreditati tutti i pagamenti ricevuti. Il reclamante ha anche indicato nel
medesimo scritto di non riuscire a recuperare tutta la documentazione
comprovante i costi sostenuti.
Quanto agli estratti del
conto PostFinance, che sono stati prodotti il 24 novembre 2021, dai
medesimi si evince unicamente che la maggior parte degli accrediti, che
costituirebbero secondo il contribuente il suo fatturato, sono rappresentati da
versamenti periodici e del medesimo importo di CHF 6'000.-, ordinati dalla __________
Sagl per complessivi CHF 71'000.-, senza che ne siano specificate la natura né
la causale. Dai medesimi estratti di conto corrente risultano, tra gli altri,
anche versamenti di denaro contante per complessivi CHF 9'630.-, un accredito
derivante dal conto personale del contribuente per CHF 7'462.- ed una serie di
accrediti dei quali non è indicato il mittente.
In queste circostanze, non
si può ritenere provato l’ammontare del reddito dell’attività lucrativa
indipendente del ricorrente. Non si spiegano fra l’altro i versamenti
provenienti dalla __________ Sagl, società la cui socia e gerente risulta
tuttora essere __________, cittadina italiana domiciliata a __________, sebbene
nel corso della procedura di reclamo l’insorgente abbia dichiarato di esserne “l’avente
diritto economico e l’effettivo proprietario” fin dal 2013, ma di essersi
dimenticato di dichiarare le quote al fisco. La regolarità dei versamenti
provenienti da tale società potrebbe anche far pensare all’esercizio di
un’attività lucrativa dipendente. In ogni caso, la situazione risulta
tutt’altro che chiara.
5.4
In relazione all’appartamento
di __________, della cui pigione il contribuente ha contestato la ripresa
effettuata dall’UT, va evidenziato che l’Ufficio controllo abitanti del Comune
di __________ ha indicato che, nel periodo qui d’interesse, e meglio dal 1°
febbraio 2017 al 1° giugno 2018, vi è stata domiciliata RI 2, moglie del
ricorrente. Inoltre, la copia del contratto di locazione del 4 dicembre 2017, prodotta
alle autorità fiscali dal Comune di __________, indica che l’ente locato è
adibito ad “uso personale”, mentre la copia dello stesso contratto del 4
dicembre 2017, prodotta dal contribuente, indica che l’ente locato è adibito ad
“uso personale: ufficio”.
Tale divergenza,
all’evidenza anomala, non è stata chiarita nemmeno nel corso dell’udienza del
12.
marzo 2024, in occasione della quale il contribuente non ha presentato
ulteriore documentazione a supporto delle proprie richieste.
È vero che agli atti
figura anche una dichiarazione, rilasciata dall’amministratore dello stabile il
13.
gennaio 2017, con la quale RI 1 e RI 2 vengono autorizzati “a domiciliare
la società __________ Sagl presso l’abitazione in Via __________ a __________”.
Ancora una volta, mancano spiegazioni in merito ai rapporti fra la società
citata e il contribuente. In ogni caso, l’eventuale presenza di collaboratori
della __________ Sagl nell’abitazione del ricorrente non implicherebbe che
quest’ultima si debba considerare sede o succursale della sua attività
lucrativa indipendente. D’altronde, il Comune di __________ non ha mai
rivendicato una quota dell’imposta comunale in base all’art. 281 cpv. 1 LT.
5.5
Quanto emerso dagli
accertamenti effettuati dall’Ufficio di tassazione nel corso della procedura di
reclamo non è certo servito a comprovare la manifesta inesattezza della
tassazione d’ufficio. Anzi, nel corso della procedura sono emersi elementi
tutt’altro che chiari circa le diverse partecipazioni del contribuente nelle
società, soltanto alcune delle quali a lui formalmente riconducibili. D’altra
parte, l’assenza della documentazione contabile, pure riconosciuta dal
ricorrente, non permette una ricostruzione chiara e attendibile del reddito
derivante dall’attività indipendente. E non compete certo all’UT ricostruire la
contabilità sulla base di estratti di conti correnti bancari o postali che
peraltro attestano degli accrediti derivanti da una società di pertinenza dello
stesso contribuente e senza spiegazione alcuna quanto alla prestazione a cui si
riferisce l’accredito. Nemmeno la questione relativa alla ripresa delle spese
derivanti dall’abitazione di __________ è stata chiarita, avendoci abitato nel
corso del periodo d’imposta considerato la moglie del ricorrente e tenuto conto
della diversa formulazione delle due copie dei contratti di locazione
sottoscritti. In ogni caso, l’autorità di tassazione ha adottato una soluzione
prudenziale, in quanto non si è limitata a riprendere i costi per la locazione
di tale appartamento, ma ha nel contempo considerato costi commerciali quelli
per la locazione dell’appartamento di __________, dove pure il ricorrente aveva
il proprio domicilio.
5.6
Ne consegue che la
decisione impugnata, con cui l’UT non è entrato nel merito del reclamo contro
la tassazione d’ufficio, si rivela legittima. Il semplice fatto che l’autorità
di tassazione, confrontata con un reclamo interposto contro una tassazione
d’ufficio, intraprenda degli atti istruttori, non implica comunque in ogni caso
che la tassazione d’ufficio debba essere sostituita con una tassazione
ordinaria. Se infatti l’autorità di tassazione ritiene che il contribuente
abbia presentato un reclamo conforme ai requisiti di validità previsti dalla
legge, allora riprenderà le sue indagini e assumerà le prove offerte dal
reclamante. Nel caso in cui queste indagini permettano di raccogliere prove che
consentono all’autorità di stabilire gli elementi imponibili in modo
ineccepibile, allora la tassazione d’ufficio sarà sostituita con una tassazione
ordinaria. Se invece, anche al termine dell’istruttoria, la fattispecie rimane
del tutto o in parte incerta, la tassazione d’ufficio è mantenuta e può esserne
verificata unicamente la misura (cfr. Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, 2a ediz.,
Zurigo 2018, § 20, n. 28, p. 312; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ediz., Basilea
2022, n. 50 ad art. 132 LIFD, p. 2230).
6.
6.1.
Stabilito che l’autorità
fiscale non poteva sostituire la tassazione d’ufficio con una ordinaria, a
causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte del contribuente,
resta ancora da verificare se la tassazione contestata non sia palesemente eccessiva.
6.2
A questo proposito, il
Tribunale federale ha stabilito che possono essere censurati solo gravi errori
di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se
ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità
fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. sentenza del TF n. 2C_96/2019 del 19
settembre 2019, consid. 5.2.2. e giurisprudenza citata;
inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
op. cit., § 20, n. 29; Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss.,
p. 38). Una tassazione d’ufficio non è manifestamente inesatta solo
quando la valutazione su cui si fonda è oggettivamente insostenibile o si basa
su elementi, metodi o strumenti di stima inadeguati, ma anche se si scosta a
tal punto dalla effettiva capacità contributiva e dalle altre circostanze da
essere manifestamente motivata da considerazioni penali o fiscali (cfr.
sentenza del TF n. 9C_329/2019 del 17 ottobre 2019, consid. 4.1 con riferimenti
alla sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017).
6.3
Anche quando intraprende
una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale deve tener conto di tutti i fatti
conosciuti al momento della tassazione e, come nell’ambito di una tassazione
ordinaria, deve prendere in considerazione d’ufficio tutti i documenti di cui
dispone (cfr. sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 consid. 4.2.2
e giurisprudenza citata). Nella misura del possibile, l’autorità fiscale deve
tener conto degli elementi conosciuti di ogni singolo contribuente, in
particolare quelli forniti da terzi secondo gli obblighi di collaborazione
previsti dagli articoli 127 ss LIFD e articoli 201 ss LT. L’autorità può, se
del caso, procedere ad atti istruttori addizionali per poter stabilire gli
elementi necessari alla tassazione, che non sono contenuti nell’incarto
fiscale, come ad esempio richiedere un certificato di salario giusta l’art. 127
cpv. 2 LIFD. Non si può tuttavia esigere che l’autorità fiscale proceda ad
inchieste troppo dettagliate, in particolar modo quando non dispone di elementi
probatori (RDAF 2000 II 41). Il ricorso al calcolo del dispendio o
all’evoluzione della situazione patrimoniale, come pure al tenore di vita sono
ammissibili (Althaus-Houriet, in:
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 23 ad
art. 130 LIFD).
6.4
Non da ultimo, l’autorità
fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere
obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a
scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si
deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli
elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica
debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica
per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla
violazione degli obblighi procedurali (cfr. ad esempio sentenza del TF n.
2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, consid. 4.2.3. con riferimenti
giurisprudenziali).
6.5
Ritornando al caso che qui
ci occupa, il reddito dell’attività indipendente del contribuente è stato
stabilito per apprezzamento in CHF 104'000.-, tenuto conto fra l’altro del suo
tenore di vita. Considerato l’insieme della situazione che risulta dagli atti,
compresi i rapporti poco limpidi con alcune società, la stima intrapresa
dall’autorità di tassazione non può certo essere considerata arbitraria. Così
stando le cose, la valutazione operata dall’UT non si palesa manifestamente
eccessiva.
7.
Il ricorso è pertanto
respinto.
La tassa di giustizia
e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: