80.2023.177
Procedura: reclamo, accordo transattivo fra fisco e contribuente, non motivo di irricevibilità, annullamento della decisione
22 ottobre 2024Italiano16 min
fino al 2015, in considerazione del suo domicilio all’estero, è stato assoggettato
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.177
80.2023.178
Lugano
22 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Stefano
Stillitano
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 agosto 2023 contro la decisione del 26 luglio 2023 in materia di IC e IFD
2014, 2015 e 2016.
Fatti
Fatti
A. a.
__________, deceduto il 27.07.2016,
fino al 2015, in considerazione del suo domicilio all’estero, è stato assoggettato
alle imposte quale contribuente limitatamente imponibile in Ticino.
Dagli accertamenti
effettuati dall’RS 1 (di seguito UT) è poi emerso che il contribuente aveva
trasferito il proprio domicilio a __________ a far tempo dal 1° gennaio 2014 e
che sostanza e redditi erano superiori a quanto dichiarato, motivo per cui è
stata aperta una procedura per sottrazione d’imposta relativa ai periodi
fiscali 2010-2015.
b.
Nel
corso della procedura, l’UT ha intrattenuto con gli eredi __________ e __________
numerosi contatti volti a ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale
del defunto, ritenuto anche il possesso di immobili all’estero, e considerata la
situazione conflittuale sussistente tra gli eredi che ha reso difficoltosi gli
accertamenti.
In data 23 settembre 2022 l’UT
ha formalizzato un accordo transattivo, trasmesso all’avv. __________, legale di
__________, che prevedeva di:
- abbandonare
la procedura di sottrazione d’imposta per gli anni 2010-2015;
- poter
procedere con una revisione delle tassazioni 2014 e 2016 già cresciute in
giudicato inserendo i dati corretti della sostanza e dei redditi ovunque posti
del defunto al 31.12.2024 e 31.12.2025;
- procedere
all’evasione in tempi brevi della tassazione 2016 dal 1.1.2016 al 27.7.2016,
data del decesso.
c.
Con scritto dell’8
novembre 2022, l’autorità fiscale, dando seguito a quanto sopra, ha sottoposto all’avv.
__________ il conteggio dettagliato del calcolo delle imposte relative ai
periodi dal 2014 al 2016, sino alla data del decesso, tenendo conto anche degli
immobili di __________ e __________ __________). Il debito d’imposta
complessivo, relativo ai tre periodi fiscali, considerati è risultato essere di
CHF 41'065.-.
Con scritto del 19
dicembre 2022, l’avv. __________, in risposta a quanto sopra e sentito anche il
legale di __________, ha accettato la proposta di accordo formulata dal
tassatore:
Madame,
Maître __________ m’a ecrit:
“le confermo volentieri che la
proposta dell’ufficio tassazioni viene accettata anche da __________. L’ho già
comunicato poco fa alla signora __________”.
Pouvez-vous me confirmer que
vous avez bien recu ce message et que vous pouvez procéder ainsi?
B.
a.
In data 29 dicembre 2022, in
adempimento dell’accordo raggiunto, l’autorità fiscale ha notificato alla
comunione ereditaria RI 1 le seguenti decisioni:
- decisione
di tassazione dopo rettificazione su reclamo IC/IFD relativa al periodo fiscale
2014;
- decisione
di tassazione dopo rettificazione IC/IFD per il 2015;
- decisione
di tassazione IC/IFD per il 2016.
b.
Al contempo, sempre in
data 29 dicembre 2022 ha notificato le decisioni di tassazione d’ufficio nei
confronti dei coniugi RI 2 e __________ relative ai periodi fiscali 2016 e
2017.
C. Con scritto del 23/24
gennaio 2023, i contribuenti hanno interposto reclamo avverso le seguenti
decisioni:
·
tassazioni d’ufficio dei coniugi __________ e RI 2 relative ai periodi
2016 e 2017;
·
tassazione IFD della RI 1 relative ai periodi fiscali 2015 e
2016.
Ricevuti i bollettini di
versamento per il pagamento dei conguagli delle imposte comunale e cantonale
2014 e comunale, cantonale e federale 2015 e 2016, i contribuenti, in data 16/21
luglio 2023, hanno presentato un nuovo reclamo.
D. Con decisione del 26
luglio 2023, l’UT ha dichiarato irricevibile in quanto tardivo il reclamo “contro
le decisioni di tassazione cantonale e federale 2014, 2015 e 2016 del
29.12.2022… presentato… in data 21.07.2023”. Oltre a rilevare
l’intempestività del reclamo, l’UT si è anche espresso in merito alle censure
dei contribuenti, con le seguenti considerazioni:
Contrariamente a quanto
asserito dal contribuente l’Autorità Fiscale Ticinese non ha effettuato un
accertamento arbitrario ma si è basato esclusivamente sui documenti agli atti.
Si fa anche notare come le tassazioni in oggetto siano state preventivamente discusse
in maniera dettagliata e approfondita in colloqui telefonici e scambi di e-mail
con l’Avv. __________. In altre parole le notifiche di tassazione sono state
concordate ed emesse così come indicato nella e-mail del 8 novembre 2022
inviata all’Avv. __________.
Facciamo altresì notare che la
scrivente autorità, tenuto conto della particolarità del caso, pur non
essendone tenuta, ha addirittura provveduto a stralciare la procedura per
sottrazione d’imposta che era stata a suo tempo aperta e che avrebbe
comportato, oltre al recupero delle imposte sottratte, anche all’addebito delle
penalità del caso.
Ora pretendere di riesaminare
gli elementi imponibili determinati in fase di accertamento e concordati con
l’Avv. __________ è, quantomeno, contrario al principio della buona fede.
E. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 contestano nuovamente la
determinazione dell’ammontare delle imposte che concernono la comunione
ereditaria, ritenuto che sarebbe già stato pagato un importo “di oltre CHF
48'000.-”.
F. Nelle osservazioni
spontanee del 18/21 agosto 2023, i contribuenti hanno poi allegato tre “ricorsi”
datati 3 dicembre 2022, 23 gennaio 2023 e 24 febbraio 2023, che sarebbero
rimasti senza risposta, così come le lettere del 17 marzo 2017, 14 ottobre 2022
e 25 ottobre 2022.
G. Nelle sue
osservazioni del 1° settembre 2023 l’UT propone di respingere il ricorso dei
contribuenti e formula le seguenti considerazioni:
Facciamo notare che la
raccomandata del 20 gennaio 2023, di cui alleghiamo copia (allegato A), non
riguarda la partita fiscale del defunto bensì quella del figlio __________
(19.02.1951) domiciliato a __________ ed iscritto quale contribuente limitatamente
imponibile in virtù dell’immobile sito a __________.
Per quanto concerne invece la
raccomandata del 23 gennaio 2023 (allegato B) la stessa è stata ritenuta valida
unicamente quale reclamo contro le notifiche di tassazione 2016 e 2017 intimate
il 29.12.2022 del figlio __________ e non contro le notifiche di tassazione
2014/2016 del defunto.
Infatti, sebbene formalmente
non sia stato firmato un verbale, è altresì vero che la reale e chiara volontà
delle parti è stata confermata mediante e-mail del 13 dicembre 2022 (allegato C
1) nel quale il rappresentante dell’erede, Avv. __________ ha dato il suo
accordo all’evasione delle notifiche di tassazione con i fattori imponibili
così come da proposta del 8 novembre 2022 (allegato C 3).
Pertanto lo scritto del 23
gennaio 2023, limitatamente al reclamo contro le notifiche di tassazione del
defunto, non è stato preso in considerazione in quanto contrario al principio
della buona fede.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Con la decisione di data
26 luglio 2023 qui impugnata, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo
interposto dai ricorrenti, difettandone i requisiti di legge. Di conseguenza,
questa Camera si limiterà a verificare se sia legittima la decisione
d’irricevibilità del reclamo, mentre le è in ogni caso precluso l’esame del
merito delle tassazioni.
Considerandi
2.
2.1.
Va
ricordato preliminarmente che, in una lettera, inviata il 4 maggio 2017 al
Comune di __________, l’avv. __________ affermava che “dopo il decesso del
Signor __________, il figlio __________ ha potuto appurare come il domicilio
del padre non si trovasse a Parigi, come supposto, ma che lo stesso vi aveva
unicamente un appartamento al numero __________ di Avenue __________, e che non
era résident (domiciliato) e non vi pagava alcuna imposta sul reddito”.
2.2
Il 23 settembre 2022 l’UT
si è rivolto all’avv. __________, rappresentante dell’erede __________,
spiegando che, sebbene il defunto fosse stato imposto come contribuente
limitatamente imponibile fino al periodo fiscale 2015, lo stesso doveva essere
considerato illimitatamente imponibile a partire dal 1.1.2014. Era inoltre
emersa documentazione, dalla quale si evinceva che i redditi e la sostanza del
contribuente erano “superiori a quello che effettivamente veniva dichiarato
e tassato”.
Di conseguenza, l’Ufficio
procedure speciali aveva aperto un procedimento di contravvenzione per
sottrazione d’imposta a partire dal periodo fiscale 2010. Il procedimento era “a
tutt’oggi… in sospeso in quanto è mancante la documentazione attestante tutti i
beni immobiliari e mobiliari posseduti dal signor __________”.
Nell’intento di dare “una
svolta” alla pratica, l’UT sottoponeva al rappresentante dell’erede la seguente
proposta:
·
abbandonare la procedura di sottrazione d’imposta per gli anni
2010-2015
·
poter procedere con una revisione delle tassazioni 2014 e 2015
già cresciute in giudicato inserendo i dati corretti della sostanza e dei
redditi ovunque posti dal defunto al 31.12.2014 e 31.12.2015
·
poter procedere all’evasione in tempi brevi della tassazione 2016
dal 1.1.2016 al 27.7.2016 data del decesso.
2.3
Il 14 ottobre 2022 l’avv. __________
ha inviato all’UT la documentazione bancaria relativa agli averi del de
cuius negli anni dal 2014 al 2016.
L’8 novembre 2022
l’autorità di tassazione sottoponeva al legale una ricostruzione dei redditi e
della sostanza del defunto per i periodi fiscali 2014, 2015 e 2016. Lo scritto
si concludeva ricordando che “l’accettazione del presente accordo” avrebbe
fatto “cadere la procedura per recupero d’imposte per gli anni 2010/2015
giacente presso l’Ufficio procedure speciali”.
L’avv. __________ ha
risposto il 17 novembre 2022, ringraziando e comunicando di aver condiviso le
informazioni ricevute con gli altri eredi e di essere in attesa del loro
accordo.
Dopo aver sollecitato una
risposta, l’UT ha ricevuto il 19 dicembre 2022 la risposta definitiva dell’avv.
__________, che comunicava l’adesione alla proposta anche da parte del legale
della coerede __________.
2.4
Come già ricordato, il 29
dicembre 2022 l’autorità fiscale ha notificato diverse decisioni.
Alla comunione ereditaria
fu RI 1 le seguenti:
- decisione
di tassazione dopo rettificazione su reclamo IC/IFD relativa al periodo fiscale
2014;
- decisione
di tassazione dopo rettificazione IC/IFD per il 2015;
- decisione
di tassazione IC/IFD per il 2016.
Lo stesso giorno ha
notificato ai coniugi RI 2 e __________ le seguenti:
- decisione
di tassazione d’ufficio per il 2016;
- decisione
di tassazione d’ufficio per il 2017.
2.5
Con scritto del 23 gennaio
2023, __________ e RI 2 hanno impugnato con reclamo le seguenti decisioni:
- le
tassazioni IFD della RI 1 relative ai periodi fiscali 2015 e 2016.
- le
tassazioni d’ufficio che li concernevano, relative ai periodi 2016 e 2017;
2.6
Il reclamo del 23 gennaio
2023.
concerneva dunque anche le tassazioni relative alla comunione ereditaria,
perlomeno per i periodi fiscali 2015 e 2016. Non è chiaro per quali ragioni
l’UT non sia entrato nel merito del gravame.
Nella decisione impugnata,
l’autorità fiscale argomenta che il reclamo era tardivo.
Nelle osservazioni al
ricorso, invece, sostiene di aver ritenuto che il reclamo fosse rivolto solo
contro le decisioni di tassazione (d’ufficio) che concernevano gli stessi
reclamanti. Nella misura in cui erano contestate le decisioni relative alla RI
1, invece, l’UT non avrebbe registrato il reclamo, ritenendo che tali decisioni
fossero il frutto dell’accordo transattivo intervenuto con i rappresentanti degli
eredi e che pertanto il reclamo fosse in contrasto con il principio della buona
fede (cfr. osservazioni del 1° settembre 2023 dell’UT al ricorso).
Si tratta quindi di
verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale di dichiarare
irricevibile il reclamo contro le decisioni IFD 2014, 2015 e 2016 relative alla
RI 1.
3.
Quella che concerne
la tassazione del periodo fiscale 2014 è una “decisione di tassazione dopo
rettificazione su reclamo”.
Dalla motivazione della
decisione si evince che la rettifica era stata intrapresa, “come da accordi
presi con i rappresentanti degli eredi del contribuente… per sanare la
questione del domicilio del signor __________”. Appreso che il defunto
aveva avuto il proprio domicilio fiscale nel Canton Ticino nei periodi fiscali
in questione, l’autorità di tassazione aveva cioè proceduto a modificare le
tassazioni già passate in giudicato, che si fondavano sul presupposto che il de
cuius fosse imponibile solo per appartenenza economica. Con i
rappresentanti degli eredi era stato deciso di rinunciare all’apertura di
procedimenti di ricupero d’imposta e di contravvenzione, ma di “rettificare” le
decisioni di tassazione.
Gli articoli 140 cpv. 1
LIFD e 227 cpv. 1 LT stabiliscono che il contribuente può impugnare con ricorso
scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta
giorni dalla noti-fica, davanti alla Camera di diritto tributario.
Ne consegue che, come
peraltro indicato sulla decisione stessa, la decisione era impugnabile mediante
ricorso alla Camera di diritto tributario.
Nel termine di trenta
giorni dalla notificazione della decisione, nessun ricorso è pervenuto a questa
autorità giudiziaria.
Se il ricorso fosse stato
erroneamente indirizzato all’UT, in applicazione degli articoli 133 cpv. 2 LIFD
e 192 cpv. 4 LT, avrebbe dovuto trasmetterlo senza indugio alla Camera di
diritto tributario, quale autorità competente.
In relazione alla
tassazione del periodo fiscale 2014, tuttavia il reclamo del 23 gennaio 2023
non ne fa menzione.
Il successivo reclamo del
16.
luglio 2023 era chiaramente intempestivo. È vero che non sarebbe stato
compito dell’UT di pronunciarsi, ma anche la Camera di diritto tributario non
avrebbe potuto decidere diversamente.
4.
4.1.
Per quanto concerne
la decisione di tassazione IFD 2015 della comunione ereditaria, con la
decisione del 29 dicembre 2022, l’UT aveva rettificato una precedente decisione
di tassazione, a sua volta già passata in giudicato.
La tassazione del periodo
fiscale 2016 non era invece ancora stata notificata, ragione per cui non era
necessaria alcuna rettifica.
4.2
La
decisione impugnata, nella misura in cui l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo
dei contribuenti per intempestività, è illegittima.
Contro la decisione di
tassazione, infatti, il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.
132.
cpv. 1 LIFD).
In relazione alle
decisioni di tassazione IFD 2015 e 2016 della comunione ereditaria, il reclamo
del 23 gennaio 2023 era tempestivo. L’autorità fiscale ha erroneamente ritenuto
quale reclamo lo scritto del 21 luglio 2023, che tuttavia era stato preceduto
dalla lettera del 23 gennaio 2023, nella quale già veniva contestata la
decisione relativa agli eredi del de cuius.
4.3
4.3.1
D’altra parte, neppure
l’argomentazione offerta dall’UT nelle osservazioni del 1° settembre 2023,
secondo cui “lo scritto del 23 gennaio 2023, limitatamente al reclamo contro
le notifiche di tassazione del defunto, non è stato preso in considerazione in
quanto contrario al principio della buona fede”, in considerazione
dell’accordo raggiunto con la RI 1 sulla definizione della tassazione relativa
al periodo 2014/2016, è pertinente.
4.3.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella
sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti
accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza,
all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali,
tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:
·
in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e
l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se
avesse regolamentato il caso specifico;
·
in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di
tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni
elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi
considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche
in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria
al diritto materiale
(cfr. sentenza del 9
novembre 2007 n. 2C_75/2007 e 2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3,
con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa; v. anche Locher, “Steuerruling” – Ein
problematisches Modewort, ZStP 2015, p. 255 ss., in particolare p. 267).
Una
volta stabilita la liceità dell’accordo, è corretto ritenere che il medesimo,
analogamente ad un qualunque contratto, risulti di principio vincolante per
entrambe le parti (Rickli, Die
Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103
s.). Le parti non possono dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero
in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il
quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in
generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost)
(sentenza TF 2C_75/2007 del 9.11.2007, consid. 4.5.).
Un tale accordo non ha
automaticamente effetti di diritto materiale, ma rappresenta un’intesa sui
diritti e gli obblighi procedurali ed è la base per l’adozione di una decisione
di tassazione. L'accordo implica che l’amministrazione fiscale esonera il
contribuente da un’ulteriore collaborazione nell’accertamento dei fatti e, da
parte sua, il contribuente rinuncia a richiedere l’assunzione di ulteriori
prove. L’accordo non sostituisce quindi né la decisione di tassazione né la
decisione di tassazione su reclamo; neppure preclude in sé la possibilità di
presentare ricorso (2C_769/2009 del 22.6.2010, consid. 2.2.1 e 2.2.2.; Locher, op. cit., p. 271).
4.3.3
La motivazione addotta
dall’UT nelle sue osservazioni al ricorso non poteva invece esimere l’UT
dall’iscrizione del reclamo, che dal punto di vista formale risulta essere
stato correttamente presentato nei termini di legge.
Come appena ricordato, un accordo
transattivo non sostituisce né la decisione di tassazione né la decisione di
tassazione su reclamo e neppure preclude in sé la possibilità di presentare
ricorso.
L’autorità fiscale avrebbe
dunque dovuto iscrivere il reclamo e, se del caso dopo aver nuovamente
esaminato gli atti, adottare una nuova decisione, suscettibile di ricorso alla
Camera di diritto tributario, in cui avrebbe certo potuto far valere la
violazione del principio di buona fede da parte del contribuente.
4.4
Nella misura in cui
concerne le tassazioni IFD 2015 e 2016 della RI 1, pertanto, la decisione
impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’UT per nuova decisione.
5.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico dei
ricorrenti in misura proporzionale alla loro soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1.
1.1. Nella misura in cui concerne la tassazione IFD 2014 della RI 1, il
ricorso è respinto.
1.2. Nella
misura in cui il ricorso concerne le tassazioni IFD 2015 e 2016 della RI 1, la
decisione su reclamo del 26 luglio 2023 è annullata e gli atti sono rinviati
all’UT, perché entri nel merito del reclamo.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 300.–
per un totale di fr. 1’800.–
sono a carico dei ricorrenti
nella misura di un terzo (fr. 600.–).
3. Contro il presente Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: