80.2023.187
Procedura: ricorso, decisione su reclamo incrociata con risposta a domanda di collaborazione, risposta considerata ricorso, annullamento della decisione
15 settembre 2023Italiano6 min
delle entrate e delle uscite dell’anno 2018, dal quale risultava “un’insufficiente
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.187
80.2023.188
Lugano
15 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 agosto 2023 in materia di IC/IFD 2018.
Fatti
Fatti
- con decisione del 22
giugno 2022, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2018, nella quale
ha commisurato il reddito imponibile in fr. 59'300.– per l’IC e in fr. 60'700.–
per l’IFD e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 104'800.– per l’IC e
in fr- 107'400.– per l’IFD;
- con reclamo del 12 luglio
2022, il contribuente ha impugnato la decisione in questione, contestando
l’aggiunta ai proventi da lui dichiarati di “altri redditi” per complessivi fr.
52'800.–;
- con scritto del 21
settembre 2022, l’autorità di tassazione ha sottoposto al reclamante un calcolo
delle entrate e delle uscite dell’anno 2018, dal quale risultava “un’insufficiente
disponibilità finanziaria per il sostentamento”, e gli attribuiva pertanto
un termine fino al 12 ottobre 2022 per presentare osservazioni, comprovando
debitamente ogni rettifica apportata al calcolo;
- in data 5 luglio 2023
l’Ufficio di tassazione ha indirizzato al reclamante un nuovo scritto, con cui
lo ha invitato a prendere posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite ma
anche a indicare precisamente i redditi generati dagli immobili in Italia, avvertendolo
che, in caso di mancata risposta entro il 24 luglio 2023, la decisione
impugnata sarebbe stata confermata;
- con scritto datato 23
luglio 2023 (data del timbro postale: 28 luglio 2023), il contribuente ha preso
posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite;
- con scritto del 2 agosto
2023, l’autorità fiscale ha chiesto al reclamante se la sua “lettera del 23.07.2023”
dovesse essere considerata “quale ricorso contro la decisione su reclamo
del 10.08.2023”;
- con lettera datata 4
agosto 2023 (data del timbro postale: 11 agosto 2023), il contribuente ha
risposto che era sua “intenzione fare ricorso presso la Camera di diritto
tributario”;
- il 16 agosto 2023
l’Ufficio di tassazione ha trasmesso alla Camera di diritto tributario il
citato scambio di corrispondenza.
Diritto
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata;
- secondo l’art. 227 cpv. 1
prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
Considerandi
davanti alla Camera di diritto tributario;
- l’art. 227 cpv. 1 seconda
frase LT riserva tuttavia l’articolo 206 capoverso 2, secondo cui il reclamo
presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può
essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri
proponenti, alla Camera di diritto tributario;
l’art. 227 cpv. 2 LT
precisa che il ricorrente deve indicare, nell’atto di ricorso, le conclusioni,
i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova e che i documenti
probatori devono essere allegati o designati esattamente, aggiungendo poi che,
se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un
congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell’irricevibilità;
- per l’imposta federale
diretta, l’art. 140 cpv. 1 e 2 LIFD prevede gli stessi presupposti di
ricevibilità del ricorso;
- come risulta dallo
svolgimento dei fatti precedentemente esposto, la lettera, datata 23 luglio
2023.
ma inviata all’Ufficio di tassazione il 28 luglio 2023, non costituiva in
alcun modo un ricorso contro la decisione, con cui l’autorità fiscale aveva
respinto il reclamo del contribuente, per la semplice ragione che tale
decisione non era ancora stata notificata;
- la decisione, con cui il reclamo
del contribuente è stato respinto, reca infatti la data 10 agosto 2023 e non
era pertanto ancora stata notificata il 28 luglio 2023, quando il reclamante ha
scritto all’autorità fiscale, rispondendo alla lettera indirizzatagli dallo
stesso ufficio il 5 luglio 2023;
- la lettera del 23/28
luglio 2023 del contribuente era piuttosto la risposta, tardiva (il termine per
rispondere era fissato al 24 luglio 2023), alla richiesta dell’Ufficio di
tassazione di prendere posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite e di
presentare documentazione in merito al reddito degli immobili all’estero;
- in queste circostanze, la
lettera in questione non può essere considerata ricorso contro la decisione del
10.
agosto 2023, con cui l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo del
contribuente;
- non si vede del resto come
quest’ultimo potesse motivare il suo ricorso, se non conosceva ancora il
contenuto, ma neppure l’esito, della decisione a lui sfavorevole;
- la semplice circostanza
che la lettera sia stata inviata dal reclamante alcuni giorni dopo la scadenza
del termine, attribuitogli dall’autorità di tassazione per presentare le sue
osservazioni e produrre la documentazione richiesta, non è sufficiente a far
ritenere che la stessa costituisca un ricorso alla Camera di diritto
tributario;
- il ricorso si rivela in
tal modo prematuro e come tale irricevibile;
- è vero che, inviando al
contribuente lo scritto del 2 agosto 2023, con cui gli chiedeva se la sua “lettera
del 23.07.2023” dovesse essere considerata “ricorso contro la decisione
su reclamo del 10.08.2023”, l’autorità di tassazione lo ha indotto a
desistere dalla presentazione di un ricorso motivato conformemente agli
articoli 140 cpv. 2 LIFD e 227 cpv. 2 LT;
- stando così le cose, per
evitare che l’insorgente sia pregiudicato nell’esercizio dei suoi diritti
procedurali, si giustifica l’annullamento della decisione del 10 agosto 2023 e
la notificazione, da parte dell’RS 1, di una nuova decisione dopo reclamo;
- visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione dopo reclamo
del 10 agosto 2023 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 per una nuova
decisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: