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Decisione

80.2023.187

Procedura: ricorso, decisione su reclamo incrociata con risposta a domanda di collaborazione, risposta considerata ricorso, annullamento della decisione

15 settembre 2023Italiano6 min

delle entrate e delle uscite dell’anno 2018, dal quale risultava “un’insufficiente

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.187

80.2023.188

Lugano

15 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 4 agosto 2023 in materia di IC/IFD 2018.

Fatti

Fatti

- con decisione del 22

giugno 2022, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2018, nella quale

ha commisurato il reddito imponibile in fr. 59'300.– per l’IC e in fr. 60'700.–

per l’IFD e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 104'800.– per l’IC e

in fr- 107'400.– per l’IFD;

- con reclamo del 12 luglio

2022, il contribuente ha impugnato la decisione in questione, contestando

l’aggiunta ai proventi da lui dichiarati di “altri redditi” per complessivi fr.

52'800.–;

- con scritto del 21

settembre 2022, l’autorità di tassazione ha sottoposto al reclamante un calcolo

delle entrate e delle uscite dell’anno 2018, dal quale risultava “un’insufficiente

disponibilità finanziaria per il sostentamento”, e gli attribuiva pertanto

un termine fino al 12 ottobre 2022 per presentare osservazioni, comprovando

debitamente ogni rettifica apportata al calcolo;

- in data 5 luglio 2023

l’Ufficio di tassazione ha indirizzato al reclamante un nuovo scritto, con cui

lo ha invitato a prendere posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite ma

anche a indicare precisamente i redditi generati dagli immobili in Italia, avvertendolo

che, in caso di mancata risposta entro il 24 luglio 2023, la decisione

impugnata sarebbe stata confermata;

- con scritto datato 23

luglio 2023 (data del timbro postale: 28 luglio 2023), il contribuente ha preso

posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite;

- con scritto del 2 agosto

2023, l’autorità fiscale ha chiesto al reclamante se la sua “lettera del 23.07.2023”

dovesse essere considerata “quale ricorso contro la decisione su reclamo

del 10.08.2023”;

- con lettera datata 4

agosto 2023 (data del timbro postale: 11 agosto 2023), il contribuente ha

risposto che era sua “intenzione fare ricorso presso la Camera di diritto

tributario”;

- il 16 agosto 2023

l’Ufficio di tassazione ha trasmesso alla Camera di diritto tributario il

citato scambio di corrispondenza.

Diritto

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata;

- secondo l’art. 227 cpv. 1

prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione

su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,

Considerandi

davanti alla Camera di diritto tributario;

- l’art. 227 cpv. 1 seconda

frase LT riserva tuttavia l’articolo 206 capoverso 2, secondo cui il reclamo

presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può

essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri

proponenti, alla Camera di diritto tributario;

l’art. 227 cpv. 2 LT

precisa che il ricorrente deve indicare, nell’atto di ricorso, le conclusioni,

i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova e che i documenti

probatori devono essere allegati o designati esattamente, aggiungendo poi che,

se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un

congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell’irricevibilità;

- per l’imposta federale

diretta, l’art. 140 cpv. 1 e 2 LIFD prevede gli stessi presupposti di

ricevibilità del ricorso;

- come risulta dallo

svolgimento dei fatti precedentemente esposto, la lettera, datata 23 luglio

2023.

ma inviata all’Ufficio di tassazione il 28 luglio 2023, non costituiva in

alcun modo un ricorso contro la decisione, con cui l’autorità fiscale aveva

respinto il reclamo del contribuente, per la semplice ragione che tale

decisione non era ancora stata notificata;

- la decisione, con cui il reclamo

del contribuente è stato respinto, reca infatti la data 10 agosto 2023 e non

era pertanto ancora stata notificata il 28 luglio 2023, quando il reclamante ha

scritto all’autorità fiscale, rispondendo alla lettera indirizzatagli dallo

stesso ufficio il 5 luglio 2023;

- la lettera del 23/28

luglio 2023 del contribuente era piuttosto la risposta, tardiva (il termine per

rispondere era fissato al 24 luglio 2023), alla richiesta dell’Ufficio di

tassazione di prendere posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite e di

presentare documentazione in merito al reddito degli immobili all’estero;

- in queste circostanze, la

lettera in questione non può essere considerata ricorso contro la decisione del

10.

agosto 2023, con cui l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo del

contribuente;

- non si vede del resto come

quest’ultimo potesse motivare il suo ricorso, se non conosceva ancora il

contenuto, ma neppure l’esito, della decisione a lui sfavorevole;

- la semplice circostanza

che la lettera sia stata inviata dal reclamante alcuni giorni dopo la scadenza

del termine, attribuitogli dall’autorità di tassazione per presentare le sue

osservazioni e produrre la documentazione richiesta, non è sufficiente a far

ritenere che la stessa costituisca un ricorso alla Camera di diritto

tributario;

- il ricorso si rivela in

tal modo prematuro e come tale irricevibile;

- è vero che, inviando al

contribuente lo scritto del 2 agosto 2023, con cui gli chiedeva se la sua “lettera

del 23.07.2023” dovesse essere considerata “ricorso contro la decisione

su reclamo del 10.08.2023”, l’autorità di tassazione lo ha indotto a

desistere dalla presentazione di un ricorso motivato conformemente agli

articoli 140 cpv. 2 LIFD e 227 cpv. 2 LT;

- stando così le cose, per

evitare che l’insorgente sia pregiudicato nell’esercizio dei suoi diritti

procedurali, si giustifica l’annullamento della decisione del 10 agosto 2023 e

la notificazione, da parte dell’RS 1, di una nuova decisione dopo reclamo;

- visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione dopo reclamo

del 10 agosto 2023 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 per una nuova

decisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: