80.2023.189
Reddito attività lucrativa indipendente: taxista, imponibilità indennità perdita di guadagno per corononavirus (COVID-19), provento sostitutivo di proventi da attività lucrativa
23 aprile 2024Italiano10 min
28.2.2024, la Camera di diritto tributario si è rivolta al contribuente, informandolo
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.189
80.2023.190
Lugano
23 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 agosto 2023 contro la decisione del 26 luglio 2023 in materia di IC e IFD
2021.
Fatti
Fatti
A. __________ (__________),
celibe, cittadino __________ a beneficio di un permesso di domicilio (C) svolge
un’attività lucrativa indipendente come taxista.
Nel periodo fiscale 2021,
il contribuente dichiarava, quale unico reddito, quello da attività
indipendente, per un importo di fr. 18'675.-. Fatte le deduzioni, il reddito
imponibile complessivo era pari a fr. 13'782.-. Non veniva dichiarata alcuna
sostanza. Sino al 23.02.2021, il contribuente era stato titolare, in misura del
50%, della “__________”.
B. Con decisione del
10.5.2023, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava al
contribuente la tassazione IC/IFD 2021, nella quale commisurava il reddito
imponibile in fr. 50'600.- per l’IC e in fr. 53'000.- per l’IFD. Rispetto ai
dati dichiarati dal contribuente, l’autorità fiscale aveva stabilito in fr.
5'000.- il reddito da attività lucrativa indipendente, con la seguente
motivazione:
Reddito
aziendale rettificato tenuto conto delle spese di natura privata incluse nei
costi aziendali (spese di rappresentanza, auto, vitto ecc.) e di altre
prestazioni fatte a proprio favore per dispendio insufficiente ed in
applicazione dei valori di reclamo 2019.
Aveva inoltre aggiunto ai
redditi dichiarati l’importo di fr. 50'578.- a titolo di “indennità perdita di
guadagno contribuente”, con l’indicazione “IPG
Corona secondo attestati, 2021 + ultimi 2 mesi 2020”.
C. Con reclamo del
5/6.6.2023, __________ contestava la decisione di tassazione IC/IFD 2021,
lamentando l’aggiunta, nei redditi, dell’indennità “(…) ricevuta per Covid”.
Secondo il contribuente, quanto ottenuto per il periodo di pandemia era già
stato inserito a bilancio e quindi, parte integrante dell’utile esposto.
Con decisione del
26.7.2023, l’UT ammetteva parzialmente il gravame, riducendo l’indennità per
perdita di guadagno a fr. 42'765.– e il reddito imponibile a fr. 42'800.- per
l’IC e a fr. 45'200.- per l’IFD, con la seguente motivazione:
“(…) esaminato quanto presentato in sede di reclamo
nonché quanto già a disposizione dell’autorità fiscale si procede a rettificare
quanto percepito a titolo di indennità Corona secondo le informazioni ricevute
dall’Istituto delle assicurazioni sociali e a riconfermare quanto imposto in
prima istanza a titolo di reddito d’attività lucrativa indipendente. L’IPG
Corona è stata infatti scorporata dal risultato d’esercizio dell’attività
indipendente, ed esposta al punto 3.4.; alla perdita risultante dal conto
economico nettato dell’indennità in parola, è stato poi aggiunto il contributo
cantonale a fondo perso, e sono poi state effettuate riprese per quota parte
privata di alcuni costi allibrati, ritenute congrue ed in linea con i periodi
precedenti”.
D. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________ si aggrava contro la decisione su
reclamo IC/IFD 2021. In particolare il ricorrente ritiene che l’indennità per
lavoro ridotto “Corona” pari a fr. 42'765.- sia già stata considerata nel conto
economico presentato e che quindi non debba essere calcolata separatamente.
L’insorgente allega, a comprova della sua versione, la copia del conto
economico «(…) nel quale si evince che il reddito di fr. 18'674.- sia
ritenuto comprensivo del “ricavo” totale».
E. Con osservazioni del
4/5.9.2023, l’UT chiede la conferma della decisione impugnata, con le seguenti
argomentazioni:
Al reddito aziendale
dichiarato, oltre alla ripresa spese ritenute almeno parzialmente di natura
privata, è stato aggiunto CHF 17'865 relativo al contributo a fondo perso COVID
19, di seguito il calcolo effettuato:
Utile aziendale dichiarato CHF 18'685.-
./.
IPG Corona CHF – 42'765.-
+
Contributo a fondo perso CHF 17'865.-
Ripresa
costi auto CHF 6'385.-
Ripresa
costi telefono CHF 1'603.-
Ripresa
spese legali e amministrative CHF 3'222.-
Utile aziendale tassato CHF 5'000.-
F. Con scritto
28.2.2024, la Camera di diritto tributario si è rivolta al contribuente, informandolo
che, dalla disamina degli atti e delle osservazioni presentate da parte
dell’autorità fiscale, “emerge invero chiaramente che l’indennità IPG Corona
non è stata conteggiata due volte”, in quanto era stata scorporata
dall’utile risultante dal conto economico. Ha poi spiegato che, sulla base del
conto economico da lui presentato per il 2021, l’attività indipendente risultava
aver avuto una perdita, ma che l’UT aveva proceduto ad una serie di riprese
(contributo a fondo perso, costi auto, telefono, legali ed amministrativi), in
linea con i periodi fiscali precedenti, determinando, dal punto di vista
fiscale, un utile aziendale. L’indennità IPG scorporata dal conto economico era
stata inserita separatamente nei redditi.
Al contribuente veniva
pertanto chiesto se intendesse mantenere o meno il ricorso.
Con risposta del
18/21.3.2024, il ricorrente ha affermato che «l’indennità Ipg Corona risulta,
si nei costi della [sua] attività, ma con il segno “–“ e quindi è una
“rettifica di costo” calcolato come ricavo (…). L’utile di fr. 18'675.- è
quindi comprensivo di indennità e da ritenere come netto».
Diritto
1. 1.1.
Il contribuente
ritiene errata la commisurazione del reddito imponibile per il periodo fiscale
2021. In particolare sostiene che l’indennità per perdita di guadagno sia già stata
considerata nella determinazione del reddito dell’attività lucrativa indipendente,
motivo per il quale non potrebbe essere imposta, una seconda volta,
separatamente.
Di diverso avviso
l’autorità fiscale che, nelle osservazioni al ricorso, dopo aver esposto il
calcolo in base al quale è stato accertato il reddito da attività indipendente,
ha ribadito che l’indennità IPG non è stata presa in considerazione due volte.
1.2.
Secondo gli articoli 17
cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di
un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una
libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Per il combinato disposto
degli articoli 18 cpv. 3 e 58 cpv. 1 lett. a LIFD e, per l’imposta
cantonale, degli articoli 17 cpv. 4 e 67 cpv. 1 lett. a LT, la
determinazione dell’utile netto imponibile si fonda sul saldo del conto
profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente.
Una correzione fiscale
dell’utile netto che risulta dalla contabilità commerciale deve essere
intrapresa in particolar modo per riprendere tutti i prelevamenti fatti prima
del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla
copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale (articoli 58 cpv. 1 lett.
b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT).
1.3.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, le spese sono riconosciute dall’uso commerciale se sono
legate in modo immediato e diretto (organico) con il guadagno conseguito. Ciò
che può essere registrato in buona fede come costo secondo una valutazione
commerciale deve essere considerato come riconosciuto dall’uso commerciale
anche dal punto di vista fiscale. In questo contesto, è irrilevante se
un'azienda avrebbe potuto fare a meno della spesa in questione e se tale costo fosse
opportuno nell’ottica di una gestione aziendale razionale e orientata al
profitto. Tuttavia, i costi che l’impresa ha sostenuto esclusivamente per il
tenore di vita privato delle persone che vi partecipano (o di persone a loro
vicine) non sono considerati spese riconosciute dall’uso commerciale. È
inammissibile dal punto di vista fiscale contabilizzare tali spese come costi
aziendali con il pretesto che si tratti di spese commerciali o di
rappresentanza. Tutte le spese di un’impresa che vanno a beneficio della sfera
privata del titolare sono considerate private. Nel caso di spese che sono in
parte legate all'azienda e in parte alla sfera privata, è necessario
suddividerle in una quota di spese per il conseguimento del reddito e in una
quota privata (cfr. sentenza TF n. 2C_683/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 5.3
con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
La stima della quota
privata è rimessa all’apprezzamento dell'autorità fiscale, che può anche
adottare soluzioni forfetarie, che il Tribunale federale riesamina solo dal
punto di vista dell'arbitrio (sentenza TF n. 2C_484/2019 del 6.11.2019 consid.
7.1 e giurisprudenza citata).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso che qui ci occupa
il contribuente ha dichiarato un reddito dell’attività lucrativa indipendente “__________”
pari a fr. 18'675.-.
L’utile aziendale è stato
in particolare calcolato, dal ricorrente, sottraendo, ai ricavi da “servizio
taxi”, pari a fr. 21'280.50, costi per fr. 2'605.60. Fra i costi,
l’indennità per indennità per perdita di guadagno “Corona”, è stata indicata
negativamente ( - 42'765.50).
2.2
2.2.1
L’Amministrazione federale
delle contribuzioni, con una lettera circolare del 6.4.2020 (“Traitement
fiscal des prestations selon l’ordonnance sur les mesures en cas de pertes de
gain en lien avec le coronavirus”), indirizzata alle amministrazioni
cantonali dell’IFD, ha indicato come qualificare, dal punto di vista fiscale le
IPG legate alla pandemia di coronavirus, in considerazione del fatto che, nell’Ordinanza
sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il
coronavirus (COVID-19) non è disciplinato il trattamento fiscale di tali
indennità e che devono pertanto trovare applicazione la LIFD e le relative
ordinanze.
Al punto 2 della lettera
circolare, l’AFC indica che le indennità giornaliere versate secondo
l’ordinanza si qualificano redditi imponibili secondo l’art. 23 lett. a
LIFD, cioè a titolo di proventi sostitutivo di proventi da attività lucrativa.
Al punto 3.2 si precisa
che, nella procedura di tassazione ordinaria, le indennità giornaliere devono
essere dichiarate alla cifra 3.4 (assegni familiari e per figli o indennità per
perdita di guadagno versate direttamente dalla cassa di compensazione) della
dichiarazione delle persone fisiche per l'imposta federale diretta (modulo 2). L'imposizione
avviene secondo le consuete regole della procedura di tassazione ordinaria.
2.2.2
Ora, l’UT ha stabilito
l’utile da attività lucrativa indipendente facendo astrazione della scrittura
contabile inerente l’indennità per perdita di guadagno, che come visto doveva
essere conteggiata separatamente dall’utile aziendale. Ha poi aggiunto
all’utile dichiarato, oltre al contributo a fondo perso, anche le altre riprese
per costi aziendali non ammessi, determinando il reddito dell’attività
lucrativa indipendente, arrotondato, in fr. 5'000.-.
Diversamente da quanto
ritiene il ricorrente, l’indennità per perdita di guadagno non è quindi stata
presa in considerazione due volte dall’UT nella determinazione del reddito imponibile.
2.2.3
Anche volendo partire dai
costi esposti a conto economico e scorporando l’IPG (indicata con un segno
negativo), si ottengono costi per fr. 45'371.10, anziché per soli fr. 2'605.60.
I ricavi dichiarati sono pari a fr. 21'280.50, sicché, in base al bilancio
presentato, l’insorgente avrebbe avuto una perdita aziendale di fr. 24'090.60
(anziché un utile di fr. 18’674.90).
Ora, se alla perdita si
aggiungono:
Perdita aziendale dichiarata CHF -
24'090.60
+
Contributo a fondo perso CHF 17'865.00
Ripresa
costi auto CHF 6'385.00
Ripresa
costi telefono CHF 1'603.00
Ripresa
spese legali e amministrative CHF 3'222.00
si ottiene un utile pari a
fr. 4'984.40 (cifra arrotondata dall’UT a fr. 5'000.-).
Motivo per il quale, come già spiegato al
contribuente, l’indennità per perdita di guadagno non è stata stata computata
doppiamente.
L’utile aziendale deriva, come viene
indicato anche nella decisione di tassazione su reclamo, dall’aggiunta del
“contributo cantonale a fondo perso” nonché dalla ripresa dei costi non
giustificati dall’uso commerciale. A quest’ultimo riguardo il ricorrente non ha
presentato alcuna censura.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: