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Decisione

80.2023.189

Reddito attività lucrativa indipendente: taxista, imponibilità indennità perdita di guadagno per corononavirus (COVID-19), provento sostitutivo di proventi da attività lucrativa

23 aprile 2024Italiano10 min

28.2.2024, la Camera di diritto tributario si è rivolta al contribuente, informandolo

Source ti.ch

Incarto n.

80.2023.189

80.2023.190

Lugano

23 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 25 agosto 2023 contro la decisione del 26 luglio 2023 in materia di IC e IFD

2021.

Fatti

Fatti

A. __________ (__________),

celibe, cittadino __________ a beneficio di un permesso di domicilio (C) svolge

un’attività lucrativa indipendente come taxista.

Nel periodo fiscale 2021,

il contribuente dichiarava, quale unico reddito, quello da attività

indipendente, per un importo di fr. 18'675.-. Fatte le deduzioni, il reddito

imponibile complessivo era pari a fr. 13'782.-. Non veniva dichiarata alcuna

sostanza. Sino al 23.02.2021, il contribuente era stato titolare, in misura del

50%, della “__________”.

B. Con decisione del

10.5.2023, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava al

contribuente la tassazione IC/IFD 2021, nella quale commisurava il reddito

imponibile in fr. 50'600.- per l’IC e in fr. 53'000.- per l’IFD. Rispetto ai

dati dichiarati dal contribuente, l’autorità fiscale aveva stabilito in fr.

5'000.- il reddito da attività lucrativa indipendente, con la seguente

motivazione:

Reddito

aziendale rettificato tenuto conto delle spese di natura privata incluse nei

costi aziendali (spese di rappresentanza, auto, vitto ecc.) e di altre

prestazioni fatte a proprio favore per dispendio insufficiente ed in

applicazione dei valori di reclamo 2019.

Aveva inoltre aggiunto ai

redditi dichiarati l’importo di fr. 50'578.- a titolo di “indennità perdita di

guadagno contribuente”, con l’indicazione “IPG

Corona secondo attestati, 2021 + ultimi 2 mesi 2020”.

C. Con reclamo del

5/6.6.2023, __________ contestava la decisione di tassazione IC/IFD 2021,

lamentando l’aggiunta, nei redditi, dell’indennità “(…) ricevuta per Covid”.

Secondo il contribuente, quanto ottenuto per il periodo di pandemia era già

stato inserito a bilancio e quindi, parte integrante dell’utile esposto.

Con decisione del

26.7.2023, l’UT ammetteva parzialmente il gravame, riducendo l’indennità per

perdita di guadagno a fr. 42'765.– e il reddito imponibile a fr. 42'800.- per

l’IC e a fr. 45'200.- per l’IFD, con la seguente motivazione:

“(…) esaminato quanto presentato in sede di reclamo

nonché quanto già a disposizione dell’autorità fiscale si procede a rettificare

quanto percepito a titolo di indennità Corona secondo le informazioni ricevute

dall’Istituto delle assicurazioni sociali e a riconfermare quanto imposto in

prima istanza a titolo di reddito d’attività lucrativa indipendente. L’IPG

Corona è stata infatti scorporata dal risultato d’esercizio dell’attività

indipendente, ed esposta al punto 3.4.; alla perdita risultante dal conto

economico nettato dell’indennità in parola, è stato poi aggiunto il contributo

cantonale a fondo perso, e sono poi state effettuate riprese per quota parte

privata di alcuni costi allibrati, ritenute congrue ed in linea con i periodi

precedenti”.

D. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, __________ si aggrava contro la decisione su

reclamo IC/IFD 2021. In particolare il ricorrente ritiene che l’indennità per

lavoro ridotto “Corona” pari a fr. 42'765.- sia già stata considerata nel conto

economico presentato e che quindi non debba essere calcolata separatamente.

L’insorgente allega, a comprova della sua versione, la copia del conto

economico «(…) nel quale si evince che il reddito di fr. 18'674.- sia

ritenuto comprensivo del “ricavo” totale».

E. Con osservazioni del

4/5.9.2023, l’UT chiede la conferma della decisione impugnata, con le seguenti

argomentazioni:

Al reddito aziendale

dichiarato, oltre alla ripresa spese ritenute almeno parzialmente di natura

privata, è stato aggiunto CHF 17'865 relativo al contributo a fondo perso COVID

19, di seguito il calcolo effettuato:

Utile aziendale dichiarato CHF 18'685.-

./.

IPG Corona CHF – 42'765.-

+

Contributo a fondo perso CHF 17'865.-

Ripresa

costi auto CHF 6'385.-

Ripresa

costi telefono CHF 1'603.-

Ripresa

spese legali e amministrative CHF 3'222.-

Utile aziendale tassato CHF 5'000.-

F. Con scritto

28.2.2024, la Camera di diritto tributario si è rivolta al contribuente, informandolo

che, dalla disamina degli atti e delle osservazioni presentate da parte

dell’autorità fiscale, “emerge invero chiaramente che l’indennità IPG Corona

non è stata conteggiata due volte”, in quanto era stata scorporata

dall’utile risultante dal conto economico. Ha poi spiegato che, sulla base del

conto economico da lui presentato per il 2021, l’attività indipendente risultava

aver avuto una perdita, ma che l’UT aveva proceduto ad una serie di riprese

(contributo a fondo perso, costi auto, telefono, legali ed amministrativi), in

linea con i periodi fiscali precedenti, determinando, dal punto di vista

fiscale, un utile aziendale. L’indennità IPG scorporata dal conto economico era

stata inserita separatamente nei redditi.

Al contribuente veniva

pertanto chiesto se intendesse mantenere o meno il ricorso.

Con risposta del

18/21.3.2024, il ricorrente ha affermato che «l’indennità Ipg Corona risulta,

si nei costi della [sua] attività, ma con il segno “–“ e quindi è una

“rettifica di costo” calcolato come ricavo (…). L’utile di fr. 18'675.- è

quindi comprensivo di indennità e da ritenere come netto».

Diritto

1. 1.1.

Il contribuente

ritiene errata la commisurazione del reddito imponibile per il periodo fiscale

2021. In particolare sostiene che l’indennità per perdita di guadagno sia già stata

considerata nella determinazione del reddito dell’attività lucrativa indipendente,

motivo per il quale non potrebbe essere imposta, una seconda volta,

separatamente.

Di diverso avviso

l’autorità fiscale che, nelle osservazioni al ricorso, dopo aver esposto il

calcolo in base al quale è stato accertato il reddito da attività indipendente,

ha ribadito che l’indennità IPG non è stata presa in considerazione due volte.

1.2.

Secondo gli articoli 17

cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di

un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una

libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

Per il combinato disposto

degli articoli 18 cpv. 3 e 58 cpv. 1 lett. a LIFD e, per l’imposta

cantonale, degli articoli 17 cpv. 4 e 67 cpv. 1 lett. a LT, la

determinazione dell’utile netto imponibile si fonda sul saldo del conto

profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente.

Una correzione fiscale

dell’utile netto che risulta dalla contabilità commerciale deve essere

intrapresa in particolar modo per riprendere tutti i prelevamenti fatti prima

del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla

copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale (articoli 58 cpv. 1 lett.

b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT).

1.3.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, le spese sono riconosciute dall’uso commerciale se sono

legate in modo immediato e diretto (organico) con il guadagno conseguito. Ciò

che può essere registrato in buona fede come costo secondo una valutazione

commerciale deve essere considerato come riconosciuto dall’uso commerciale

anche dal punto di vista fiscale. In questo contesto, è irrilevante se

un'azienda avrebbe potuto fare a meno della spesa in questione e se tale costo fosse

opportuno nell’ottica di una gestione aziendale razionale e orientata al

profitto. Tuttavia, i costi che l’impresa ha sostenuto esclusivamente per il

tenore di vita privato delle persone che vi partecipano (o di persone a loro

vicine) non sono considerati spese riconosciute dall’uso commerciale. È

inammissibile dal punto di vista fiscale contabilizzare tali spese come costi

aziendali con il pretesto che si tratti di spese commerciali o di

rappresentanza. Tutte le spese di un’impresa che vanno a beneficio della sfera

privata del titolare sono considerate private. Nel caso di spese che sono in

parte legate all'azienda e in parte alla sfera privata, è necessario

suddividerle in una quota di spese per il conseguimento del reddito e in una

quota privata (cfr. sentenza TF n. 2C_683/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 5.3

con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

La stima della quota

privata è rimessa all’apprezzamento dell'autorità fiscale, che può anche

adottare soluzioni forfetarie, che il Tribunale federale riesamina solo dal

punto di vista dell'arbitrio (sentenza TF n. 2C_484/2019 del 6.11.2019 consid.

7.1 e giurisprudenza citata).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso che qui ci occupa

il contribuente ha dichiarato un reddito dell’attività lucrativa indipendente “__________”

pari a fr. 18'675.-.

L’utile aziendale è stato

in particolare calcolato, dal ricorrente, sottraendo, ai ricavi da “servizio

taxi”, pari a fr. 21'280.50, costi per fr. 2'605.60. Fra i costi,

l’indennità per indennità per perdita di guadagno “Corona”, è stata indicata

negativamente ( - 42'765.50).

2.2

2.2.1

L’Amministrazione federale

delle contribuzioni, con una lettera circolare del 6.4.2020 (“Traitement

fiscal des prestations selon l’ordonnance sur les mesures en cas de pertes de

gain en lien avec le coronavirus”), indirizzata alle amministrazioni

cantonali dell’IFD, ha indicato come qualificare, dal punto di vista fiscale le

IPG legate alla pandemia di coronavirus, in considerazione del fatto che, nell’Ordinanza

sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il

coronavirus (COVID-19) non è disciplinato il trattamento fiscale di tali

indennità e che devono pertanto trovare applicazione la LIFD e le relative

ordinanze.

Al punto 2 della lettera

circolare, l’AFC indica che le indennità giornaliere versate secondo

l’ordinanza si qualificano redditi imponibili secondo l’art. 23 lett. a

LIFD, cioè a titolo di proventi sostitutivo di proventi da attività lucrativa.

Al punto 3.2 si precisa

che, nella procedura di tassazione ordinaria, le indennità giornaliere devono

essere dichiarate alla cifra 3.4 (assegni familiari e per figli o indennità per

perdita di guadagno versate direttamente dalla cassa di compensazione) della

dichiarazione delle persone fisiche per l'imposta federale diretta (modulo 2). L'imposizione

avviene secondo le consuete regole della procedura di tassazione ordinaria.

2.2.2

Ora, l’UT ha stabilito

l’utile da attività lucrativa indipendente facendo astrazione della scrittura

contabile inerente l’indennità per perdita di guadagno, che come visto doveva

essere conteggiata separatamente dall’utile aziendale. Ha poi aggiunto

all’utile dichiarato, oltre al contributo a fondo perso, anche le altre riprese

per costi aziendali non ammessi, determinando il reddito dell’attività

lucrativa indipendente, arrotondato, in fr. 5'000.-.

Diversamente da quanto

ritiene il ricorrente, l’indennità per perdita di guadagno non è quindi stata

presa in considerazione due volte dall’UT nella determinazione del reddito imponibile.

2.2.3

Anche volendo partire dai

costi esposti a conto economico e scorporando l’IPG (indicata con un segno

negativo), si ottengono costi per fr. 45'371.10, anziché per soli fr. 2'605.60.

I ricavi dichiarati sono pari a fr. 21'280.50, sicché, in base al bilancio

presentato, l’insorgente avrebbe avuto una perdita aziendale di fr. 24'090.60

(anziché un utile di fr. 18’674.90).

Ora, se alla perdita si

aggiungono:

Perdita aziendale dichiarata CHF -

24'090.60

+

Contributo a fondo perso CHF 17'865.00

Ripresa

costi auto CHF 6'385.00

Ripresa

costi telefono CHF 1'603.00

Ripresa

spese legali e amministrative CHF 3'222.00

si ottiene un utile pari a

fr. 4'984.40 (cifra arrotondata dall’UT a fr. 5'000.-).

Motivo per il quale, come già spiegato al

contribuente, l’indennità per perdita di guadagno non è stata stata computata

doppiamente.

L’utile aziendale deriva, come viene

indicato anche nella decisione di tassazione su reclamo, dall’aggiunta del

“contributo cantonale a fondo perso” nonché dalla ripresa dei costi non

giustificati dall’uso commerciale. A quest’ultimo riguardo il ricorrente non ha

presentato alcuna censura.

3.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 500.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: